VANESSA MAZZIOTTI DIRETTORE 09.11.2021
XXXXXXX XXXXXXXXX DIRETTORE 09.11.2021
15:21:21
GMT+01:00
Richiesta preventivi per l’affidamento diretto del servizio di formazione e supporto specialistico per l’assistenza giuridica alle procedure telematiche di gara ai sensi dell’art.1, co. 2, lett. a), della Legge 120/2020 mediante Richiesta di Offerta sul MePA. CIG
Questa Azienda intende affidare il servizio di “formazione e supporto specialistico” per la gestione delle procedure telematiche di gara, mediante procedura DO MEPA riservata agli operatori in possesso dell’abilitazione Mepa riferita al Bando Servizi - Capitolato Tecnico relativo alla Categoria di abilitazione Supporto Specialistico.
Il servizio da affidare comprende le seguenti attività di tipo specialistico a supporto dei RUP:
- Supporto giuridico nell’attività di predisposizione dei formulari di gara di natura amministrativa tenuto conto delle piattaforme di negoziazione utilizzate (SIAPS/MEPA/SDAPA) :
• procedure aperte
• procedure ristrette
• procedure negoziate
• richiesta preventivi
• SDAPA Consip
• RDO MEPA
• Trattativa diretta MEPA
- Supporto giuridico nella definizione, per ciascuna tipologia di procedura, delle pubblicazioni/ forme di pubblicità da effettuare nelle diverse fasi e la documentazione necessaria a tal fine;
- Supporto giuridico ai RUP nell’attività di verifica della corrispondenza degli atti di gara amministrativi alla vigente normativa nonché alla disciplina contenuta nelle Linee guida e Bando tipo emanati dall’ANAC, tenuto conto anche del regime derogatorio introdotto dal Decreto Semplificazioni e Decreto Semplificazioni Bis;
- Supporto giuridico nell’attività di gestione dei quesiti presentati dagli operatori economici su aspetti amministrativi delle procedure di gara; l’affidatario dovrà fornire assistenza ai Responsabili del procedimento fornendo le soluzioni ai quesiti di natura giuridica riportando anche riferimenti giurisprudenziali nelle ipotesi più complesse; si precisa che l’attività di supporto dovrà riguardare anche aspetti ius-informatici delle procedure di gara in conformità delle disposizioni contenute nell’ambito del Regolamento UE n.910/2014 cd Regolamento Eidas,
- Supporto giuridico al responsabile del procedimento e/o al seggio di gara nell’attività di valutazione della documentazione amministrativa;
- Supporto giuridico al responsabile del procedimento e/o al seggio di gara nei sub-procedimenti di soccorso istruttorio e successiva adozione del provvedimento di ammissioni ed esclusioni;
- Supporto giuridico incidentale e neutrale, meramente amministrativa, alla commissione giudicatrice;
- Supporto giuridico all’eventuale gestione delle offerte anormalmente basse (limitatamente alla parte amministrativa e formale, con esclusione della parte tecnico-economica e prestazionale);
- Supporto giuridico all’adozione dei provvedimenti di aggiudicazione;
- Supporto giuridico nell’attività di controllo dei requisiti sugli operatori economici tramite la piattaforma AVCPass; l’attività si realizza attraverso il supporto operativo sul corretto utilizzo della piattaforma AVCPass messa a disposizione dall’ANAC; in particolare, l’assistenza tecnica è finalizzata a supportare la stazione appaltante nella corretta gestione delle diverse schermate del modulo informatico AVCPass sia in fase di indizione della procedura di gara (modulo Simog) sia in fase di attivazione dei controlli sui requisiti di partecipazione; l’assistenza tecnica prevede, altresì, la predisposizione di schede operative di supporto con funzione di guida sull’utilizzo dei comandi previsti per i differenti requisiti;
- Attività formativa sulle seguenti tematiche:
• Il servizio affidato prevede anche la realizzazione di 4 giornate formative presso la sede aziendale (o anche in modalità da remoto) rivolte ai RUP nonché all’ulteriore personale individuato dall’Azienda Sanitaria (eventualmente diviso in due sessioni) relative alle principali
novità in materia di appalti alla luce della conversione del Decreto Semplificazioni bis con particolare riferimento alle gare sottosoglia: esempio requisiti di partecipazione, avvalimento, soccorso istruttorio, criteri di aggiudicazione, verifica di anomalia, stand still, stipula contrattuale; gli affidamenti tramite ODA, Trattativa diretta, RDO Mepa e procedure SIAPS. Le date di formazione saranno concordate con l’operatore economico.
Il servizio sarà affidato direttamente, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), della Legge n.120/2020, all’operatore che avrà presentato il miglior preventivo esprimente il miglior rapporto qualità prezzo, nel rispetto di quanto previsto dagli atti di gara di seguito riportati:
- Capitolato speciale
- “Appendice: prescrizioni tecniche” (allegata al presente documento)
In caso di contrasto tra gli atti di gara e i dati strutturali caricati a sistema prevalgono i primi. Le previsioni contenute nella “Richiesta preventivi” prevalgono su quelle indicate negli altri documenti di gara.
Importo dell’appalto oggetto di preventivi – offerta
L’importo a base di gara - indicato al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze – è pari ad euro 39.000,00 su base annua. L’importo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso derivanti da rischi di natura interferenziale è pari ad euro 0 IVA e/o altre imposte e contributi di legge esclusi e non è soggetto a ribasso.
Durata e opzioni
La durata dell’appalto (escluse le eventuali opzioni) è pari a 24 mesi; l’operatore economico deve avviare l’esecuzione del servizio entro il termine (riportato nel campo “Data Limite per Consegna Beni
/ Decorrenza Servizi”) di 5 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto (ovvero dalla data della richiesta di esecuzione anticipata).
La stazione appaltante si riserva:
a) di utilizzare, ex art.106 co.1 lett. e) del codice, le economie di gara derivanti dal ribasso offerto per aumentare le prestazioni alle medesime condizioni dell’affidamento iniziale;
b) di procedere al rinnovo ovvero all’affidamento di servizi analoghi, alle medesime condizioni, per una durata massima pari a ulteriori 18 mesi fermo restando comunque il rispetto dei limiti previsti per la tipologia di affidamento di cui in oggetto. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 20 giorni prima della scadenza del contratto originario.
Presentazione preventivi-offerta
✓ Relativamente alla documentazione amministrativa vedasi art.15 dell’Appendice;
✓ Relativamente alla proposta tecnica si evidenzia quanto segue:
L’operatore economico deve - nell’ambito dello specifico passaggio “Offerta per lotto …” previsto dal Sistema MePA - inserire a pena di esclusione la propria proposta tecnico-organizzativa, redatta in maniera speculare ai criteri di valutazione indicati infra nel paragrafo “Individuazione della miglior preventivo offerta”.
Il concorrente deve nell’ambito della propria proposta tecnica:
▪ indicare il nominativo e le generalità dell’esperto proposto (con almeno n.5 anni di esperienza nel settore dei contratti pubblici); si precisa che è possibile indicare il nominativo di un solo esperto che effettuerà la prestazione oggetto di affidamento; in presenza di più nominativi, all’offerta sarà attribuita la valutazione più bassa tra quelle assegnate ai diversi nominativi. Non sarà valutata, altresì, la presenza di un gruppo di lavoro a supporto dell’esperto. Resta ferma, comunque, la possibilità per l’operatore di sostituire in fase esecutiva l’esperto individuato in offerta con altro esperto avente un profilo almeno pari o superiore; la sostituzione in ogni caso è sottoposta a valutazione della Stazione Appaltante a pena di risoluzione contrattuale.
▪ descrivere la competenza specialistica professionale dell’esperto proposto maturata esclusivamente nell’ambito delle procedure di gare telematiche attraverso l’indicazione delle esperienze professionali svolte;
▪ dichiarare i titoli di studio post universitario / master / corsi di perfezionamento / abilitazioni dell’esperto proposto attinenti la normativa e gestione dei contratti pubblici;
▪ le pubblicazioni cartacee e/o telematiche a firma dell’esperto in materia di contrattualistica pubblica;
▪ il numero di incontri formativi aggiuntivi a quelli minimi richiesti.
La proposta tecnica deve, a pena di esclusione, essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. Qualora la proposta tecnica – ivi compresi gli allegati – sia firmata da procuratore speciale è necessario produrre una dichiarazione sottoscritta digitalmente in cui si attesti tale qualità, indicando gli estremi completi della procura che conferisce i necessari poteri. In caso di società amministrate da più coamministratori con firma congiunta, la proposta tecnica– ivi compresi gli allegati – va sottoscritta digitalmente da tutti i coamministratori a firma congiunta.
Si precisa quanto segue:
a) tutti i file che costituiscono la proposta tecnica, ivi compresi eventuali allegati, devono essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore pena l’esclusione del concorrente, fatta salva l’ipotesi di riconoscibilità della provenienza dell’offerta.
b) qualora la proposta tecnica – ivi compresi gli allegati – sia firmata da procuratore speciale è necessario produrre nell’ambito della documentazione amministrativa una dichiarazione
sottoscritta digitalmente in cui si attesti tale qualità, indicando gli estremi completi della procura che conferisce i necessari poteri. In caso di società amministrate da più coamministratori con firma congiunta, l’offerta tecnica – ivi compresi gli allegati – va sottoscritta digitalmente da tutti i coamministratori a firma congiunta. In caso di ATI/Consorzi/GEIE e Reti di imprese si rinvia all’allegata Appendice.
✓ Relativamente alla proposta economica si evidenzia quanto segue:
- L’operatore deve esprimere il proprio preventivo offerta indicando il ribasso percentuale da applicarsi sull’importo a base di gara.
Si precisa a pena di esclusione che il preventivo offerta (completo di proposta tecnica e di proposta economica, complete di allegati se previsti) deve pervenire in Piattaforma entro i termini ivi previsti.
Si precisa, inoltre, che in fase di inserimento dell’offerta economica nell’ambito della piattaforma MePA, il concorrente potrà visualizzare a video il numero massimo di cifre (decimali) consentite dal Sistema di negoziazione. In caso di presentazione di un “file offerta” con numero di decimali superiore a quello previsto in piattaforma, si procederà ad arrotondare il valore offerto in aumento se le cifre decimali “in eccesso” sono di valore pari o superiore a 5, ovvero in diminuzione se le cifre decimali “in eccesso” sono di valore inferiore a cinque.
Ai fini della partecipazione alla presente procedura e nel rinviare a quanto previsto nel documento “Appendice prescrizioni tecniche” con particolare riferimento nell’ipotesi di ATI e Xxxxxxxx, si precisa quanto segue:
- Requisiti generali: xxxxxx xxxx. 5 e 6 Appendice;
- Requisiti di idoneità: vedasi art.7.1. Appendice;
- Requisiti di capacità tecnica e professionale: vedasi art.7.3 Appendice;
- I termini di scadenza per la presentazione dei preventivi offerta nonché i termini di presentazione dei chiarimenti sono riportati direttamente nell’ambito della Piattaforma MePA.
Individuazione del miglior preventivo offerta
L’individuazione del miglior preventivo sarà effettuata dal RUP, ovvero da un’apposita Commissione se nominata, in base ai seguenti elementi
PUNTEGGIO MASSIMO | |
Proposta tecnica | 85 |
Proposta economica | 15 |
TOTALE | 100 |
La valutazione della proposta tecnica sarà effettuata tenuto conto dei criteri tecnici sotto riportati nell’ottica di individuare un esperto con elevate competenze giuridiche e tecnico-operative sulla disciplina delle gare telematiche sovra e sottosoglia e sul funzionamento delle piattaforme di negoziazione Acquistinretepa – SIAPS e del sistema AVCPASS:
⮚ competenza professionale maturata dall’esperto esclusivamente nell'ambito delle procedure telematiche di gara con specifico riferimento alla piattaforma Acquistinretepa e al Portale SIAPS: saranno valutate le esperienze lavorative, attività di supporto/consulenze, partecipazioni in qualità di relatore/docente nell’ambito di convegni e corsi di formazione; ai fini della valutazione,
per ciascuna attività devono essere descritti i committenti/beneficiari, l’oggetto e la data di svolgimento;
⮚ le pubblicazioni cartacee e/o telematiche a firma dell’esperto proposto riferite al settore dei contratti pubblici: nell’offerta va indicato l’elenco volumi pubblicati a livello nazionale (recanti il codice ISBN) nonché gli articoli pubblicati a livello nazionale su riviste cartacee e/o telematiche (recanti codice ISSN); ai fini della valutazione si privilegeranno le pubblicazioni attinenti le gare telematiche;
⮚ titoli di studio post universitari / master / corsi di perfezionamento / abilitazioni dell’esperto proposto attinenti la normativa e gestione dei contratti pubblici;
⮚ numero incontri formativi aggiuntivi rispetto a quelli previsti da tenersi sempre dall’esperto proposto; il numero massimo di incontri aggiuntivi che può essere offerto è pari a 6,.
* * * * *
La valutazione della proposta economica avverrà attribuendo all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente
Formula “concava alla migliore offerta”:
𝐶𝑖 = (
dove:
𝑅𝑎 𝜶
)
𝑅𝑚𝑎𝑥
Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;
Ra= ribasso percentuale dell’offerta del concorrente i-esimo;
Rmax = ribasso percentuale dell’offerta più conveniente.
α = esponente alfa pari a 0,3.
* * * * *
Si precisa quanto segue:
Il punteggio attribuito alla proposta offerta tecnica e all’offerta economica sarà espresso mediante un numero con 2 cifre decimali, con arrotondamento all’unità superiore qualora la terza sia pari o superiore a cinque e all’unità inferiore qualora la terza sia inferiore a cinque.
In fase di inserimento dell’offerta economica (e se previsto dell’offerta tecnica) nell’ambito dei campi strutturati della piattaforma MePA, il concorrente potrà visualizzare a video il numero massimo di cifre (decimali) consentite dal Sistema di negoziazione.
In caso di presentazione di un “file offerta” con numero di decimali superiore a quello previsto in piattaforma, si procederà ad arrotondare il valore offerto in aumento se le cifre decimali “in eccesso” sono di valore pari o superiore a 5, ovvero in diminuzione se le cifre decimali “in eccesso” sono di valore inferiore a cinque.
La procedura di affidamento è descritta agli articoli 19 e ss dell’allegata Appendice. L’adozione del provvedimento di aggiudicazione è subordinata, in particolare, all’acquisizione del DGUE “Documento di gara unico europeo” e delle dichiarazioni integrative sottoscritti dall’operatore economico aggiudicatario, dal quale risulti il possesso dei requisiti generali, di idoneità, di capacità
tecnica e professionale e, ove previsti, di capacità economica e finanziaria, fermo restando la possibilità di utilizzare le dichiarazioni presentate a Consip nell’ambito del procedimento di acquisizione/rinnovo abilitazione MePA.
La stipula contrattuale è subordinata in particolare:
• all’acquisizione del PASSOE firmato digitalmente di cui all’art. 2, co. 3 lett. b) della Delibera n. 157/2016 dell’ANAC;
• all’acquisizione di una specifica dichiarazione sul possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale di cui all’art.26 del D.Lgs.n.81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
• alla verifica del possesso dei requisiti nel rispetto delle disposizioni di cui alle Linee guida ANAC
n. 4.
La presente “Richiesta preventivi” non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante all’espletamento della procedura. La presentazione del preventivo offerta non dà luogo ad alcun diritto, pretesa e/o aspettativa dell’operatore economico all’affidamento in parola.
Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica utilizzando lo schema “Documento di stipula” predisposto in automatico dalla Piattaforma MePA. Nel campo “Data Limite Stipula Contratto” è inserita la data entro cui sarà stipulato il contratto con l’operatore economico aggiudicatario tenuto conto dei termini di validità dell’offerta e dei termini di conclusione del procedimento di istruttoria contrattuale indicati all’art.23 dell’Appendice.
L’autorità amministrativa competente per eventuali ricorsi giurisdizionali attinenti all’aggiudicazione dell’appalto è il TAR di Salerno. È esclusa la clausola arbitrale.
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Salerno, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è …………
Il Dirigente
APPENDICE
Sommario
1. PREMESSE 8
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI. 8
Documenti di gara 8
Chiarimenti 8
Comunicazioni 9
3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 9
4. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI 9
5. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 10
6. REQUISITI GENERALI 11
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 12
Requisiti di idoneità 12
Requisiti di capacità economica e finanziaria 13
Requisiti di capacità tecnica e professionale 13
Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE 13
Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili 13
8. AVVALIMENTO 14
9. SUBAPPALTO 15
10. GARANZIE 15
Garanzia provvisoria 16
Garanzia definitiva 16
11. SOPRALLUOGO 17
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC 17
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA 17
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO 20
15. CONTENUTO DELLA BUSTA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 20
16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – PROPOSTA TECNICA 22
17. CONTENUTO DELLA BUSTA C – PROPOSTA ECONOMICA 23
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 25
19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA E VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 25
20. COMMISSIONE 25
21. APERTURA E VALUTAZIONE DEI PREVENTIVI OFFERTA 26
22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 26
23. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 26
24. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE 27
25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 27
26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 27
1. PREMESSE
L’appalto è disciplinato dalle norme e condizioni di cui al D.Lgs. n. 50/16 (di seguito denominato anche Codice) previste per le procedure di affidamento diretto alla luce delle disposizioni di cui alla Legge n. 120/2020, dal D.L. n.77/2021 convertito con Legge n. 108/2021, dal DPR n. 207/2010, relativamente agli articoli ancora vigenti, dalle Linee guida ANAC, dal D.Lgs. n. 82/2005, dalle relative regole tecniche e dai provvedimenti adottati dal DigitPA/Agenzia per l’Italia Digitale, dalle Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, dal Bando(i) di dal Capitolato Tecnico relativo alla Categoria(e) di abilitazione indicati nel documento “Richiesta preventivi” e dall’ulteriore documentazione tecnica (condizioni generali etc. ) predisposta da Consip (cc.dd. Documenti del Mercato elettronico) oltre che, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni suddette, dalle norme del Codice civile e dalle altre disposizioni di legge nazionali vigenti in materia di contratti di diritto privato, nonché dalle leggi nazionali e comunitarie vigenti nella materia oggetto dell’Appalto, nonché dai chiarimenti forniti dalla Stazione Appaltante con le modalità di cui all’art. 2.2.
Con la presentazione dell’offerta telematica si intendono accettate, incondizionatamente, tutte le clausole e condizioni previste negli atti di gara, ivi comprese le comunicazioni/comunicati pubblicati dalla Stazione Appaltante sul Portale “Acquistinretepa”.
Per quanto riportato negli atti di gara si precisa che:
1) per Portale/sistema telematico/sistema/piattaforma si intende il Portale “Acquistinretepa” (sezione Mercato Elettronico) raggiungibile all’indirizzo xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx ;
2) per offerta telematica / offerta si intende il preventivo offerta inviato attraverso il Portale comprensivo della documentazione amministrativa, della proposta tecnica e della proposta economica
3) Il presente appalto, in virtù dell’importo e delle condizioni di esecuzione, non presenta carattere transfrontaliero.
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.
Documenti di gara.
La documentazione di gara è elencata nell’ambito del documento “Richiesta preventivi”.
Si evidenzia che le condizioni di gara e di contratto previste nell’ambito della procedura MePA sono integrate e/o modificate dalle clausole contenute negli atti di gara predisposti dalla Stazione Appaltante, le quali prevarranno, pertanto, in caso di contrasto con quanto previsto dai cc.dd. Documenti del Mercato elettronico.
In caso di contrasto tra gli atti di gara e i dati strutturali caricati a sistema prevalgono i primi. Le previsioni contenute nella “Richiesta preventivi” prevalgono su quelle indicate negli altri documenti di gara.
Chiarimenti
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare direttamente attraverso il sito xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx.xx entro i termini riportati sullo stesso Portale. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte alle richieste presentate in tempo utile verranno fornite mediante pubblicazione in forma
anonima sulla medesima piattaforma telematica entro 3 giorni prima della data di scadenza di presentazione dei preventivi offerta.
Ai fini della presentazione dell’offerta, il concorrente è tenuto a consultare la sezione relativa alle comunicazioni/comunicati pubblicati dalla Stazione Appaltante sul Portale.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
Comunicazioni
Trattandosi di gara gestita in modalità telematica, tutte le comunicazioni relative alla presente procedura di gara - comprese le comunicazioni relative al soccorso istruttorio, quelle di esclusione e quelle di cui all’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016 - saranno effettuate agli operatori interessati utilizzando a scelta della Stazione Appaltante:
✓ il Portale degli Acquisti della Pubblica Amministrazione disponibile all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx ;
✓ il domicilio digitale (inteso quale indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal Regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento Europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno cd “Regolamento eIDAS”, valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale) disponibile eventualmente sullo stesso Portale Acquisti della Pubblica Amministrazione ovvero comunicato dagli operatori stessi durante la partecipazione alla RDO ovvero acquisito d’ufficio da pubblici elenchi.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.
3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
L’affidamento è costituito da un unico lotto attesa la natura semplificata della procedura utilizzata.
4. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI
Vedasi documento “Richiesta preventivi”.
5. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, qualora in possesso dei requisiti sotto indicati.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt.47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete);
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, invece, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b), è tenuto anch’esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre. A tutti i consorziati designati è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del Codice penale.
In caso di consorzio che partecipi all’interno di un’ATI, il consorzio deve dichiarare sia il ruolo che occupa all’interno del raggruppamento sia dichiarare i dati richiesti dagli atti di gara in merito alla partecipazione da parte di consorzi.
Relativamente ai consorzi ordinari, la partecipazione deve avvenire sempre per tutte le imprese consorziate e sulla base dei requisiti di partecipazione posseduti da queste.
Nell’ipotesi di partecipazione da parte di consorzi ordinari costituiti in forma di società consortile ai sensi dell’art.2615ter Codice civile si applica la disciplina prevista per le ATI costituite.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f), del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. Trova applicazione quanto previsto nel bando tipo ANAC n. 1/2017.
Sono ammessi a partecipare gli operatori economici stabiliti all’estero alle seguenti condizioni ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016.
Fermo restando quanto di seguito esposto, agli operatori economici stabiliti negli altri stati membri dell’U.E., nonché a quelli stabiliti in paesi che, in base ad altre norme di diritto internazionale, o in base ad accordi bilaterali siglati con l’Unione Europea o con l’Italia, consentano la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità, la qualificazione è consentita alle medesime condizioni richieste alle imprese italiane.
I suddetti operatori economici si qualificano alla singola gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani.
Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016, nei confronti dei candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, la stazione appaltante chiede se del caso di fornire i necessari documenti probatori, e possono altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti. I concorrenti stranieri dovranno produrre le certificazioni, le dichiarazioni e i documenti
equivalenti in base alla legislazione vigente nei Paesi in cui sono stabiliti, ovvero secondo quanto previsto dall’art. 3 del DPR n. 445/2000.
Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell’U.E., costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall’interessato innanzi a un’autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla nel Paese di origine o di provenienza.
6. REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001.
In caso di servizi o forniture aventi ad oggetto ESCLUSIVAMENTE prestazioni (principali e/o secondarie) rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell’art. 1, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, gli operatori economici devono possedere, pena l’esclusione dalla gara, l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell’Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016).
Per la partecipazione e il connesso affidamento, si precisa quanto segue: con la presentazione dell’offerta il concorrente (in forma singola o associata) conferma la validità delle dichiarazioni presentate a Consip nell’ambito del procedimento di acquisizione/rinnovo abilitazione MePA, fermo restando la necessità di presentare apposita dichiarazione in caso di nuovi elementi / fattispecie che impattano sul possesso dei requisiti partecipazione.
Ai fini della completezza delle dichiarazioni presenti a sistema, si precisa quanto segue:
✓ Con riferimento alle ipotesi previste dall’art.80 commi 1 e 2 del D.Lgs. n.50/2016 ciascun operatore economico deve considerare l’assenza dei motivi di esclusione anche con riferimento a tutti i soggetti richiamati dal comma 3 del citato articolo 80, così come di seguito precisato:
In caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti solo due soci, ciascuno in possesso del 50% della partecipazione azionaria, il concorrente deve considerare – ai fini dell’assenza dei motivi di esclusione previsti dal citato art.80 – entrambi i soci; in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro il concorrente deve considerare il socio di maggioranza.
In caso di società con tre soci in cui uno sia partecipante al 50%, variando le partecipazioni degli altri due a concorrenza del restante 50%, il concorrente deve considerare – ai fini dell’assenza dei motivi di esclusione previsti dal citato art.80 - soltanto il socio al 50% in quanto titolare di potere condizionante le decisioni della società.
In ogni caso l'esclusione e il divieto sopra indicati operano anche nei confronti dei soggetti – come sopra individuati – cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di lancio della RDO qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.
In caso di cessione di azienda o di ramo d’azienda, incorporazione o fusione societaria, intervenuta nell’anno antecedente la data di lancio della RDO sussiste in capo alla società incorporante, o risultante dalla fusione, di considerare anche i soggetti (richiamati dall’art. 80 comma 3 del Codice)
che hanno operato presso la società incorporata/che ha ceduto/affittato o le società fusesi nell’ultimo anno antecedente la data di lancio della RDO o che sono cessati dalle relative cariche nel medesimo periodo.
I
reati di cui al comma 1 dell’art 80 non rilevano quando sono stati depenalizzati ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell’articolo 179, settimo comma, del Codice penale ovvero quando i reati sono stati dichiarati estinti dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
✓ Con riferimento alle ipotesi previste dall’art. 80, co. 4 del D.Lgs. n. 50/2016 l’operatore economico è ammesso se dimostra di aver ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l’estinzione, il pagamento o l’impegno si siano perfezionati prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo del citato comma 4.
✓ Con riferimento alle ipotesi previste dall’art.80 co.5 lett. l) del D.Lgs. n. 50/2016 si precisa che la circostanza di cui al primo periodo della citata disposizione deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente la data di lancio della RDO.
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b), del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dagli atti di gara.
Con la presentazione dell’offerta il concorrente (in forma singola o associata) conferma la validità delle dichiarazioni presentate a Consip nell’ambito del procedimento di acquisizione/rinnovo abilitazione MePA, fermo restando la necessità di presentare apposita dichiarazione in caso di nuovi elementi / fattispecie che impattano sul possesso dei requisiti partecipazione.
Requisiti di idoneità
0) Abilitazione MePA relativa al Bando di abilitazione / Categoria merceologica- Categorie merceologiche indicata/e nel documento “Richiesta preventivi”.
a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
Nel caso di operatore non tenuto all’obbligo di cui al precedente periodo, sarà acquisita in fase di controllo apposita dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale si dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Per la comprova la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
Requisiti di capacità economica e finanziaria
Non sono previsti requisiti di capacità economica e finanziaria.
Requisiti di capacità tecnica e professionale
a) Possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento.
Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub- associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
Il requisito dell’Abilitazione MePA di cui al punto 7.1.lett. 0), deve essere posseduto almeno dalla mandataria.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1. lett. a), deve essere posseduto da:
□ ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
□ ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Il requisito tecnico professionale di cui al precedente punto 7.3. lett. a deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti/altre consorziate.
Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili
I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c), del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Il requisito dell’Abilitazione MePA di cui al punto 7.1.lett. 0), deve essere posseduto dal Consorzio.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1. lett. a deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
I requisiti di capacità tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti:
a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.
8. AVVALIMENTO
Qualora nell’ambito del documento di Xxxxxxxxx preventivi siano previsti requisiti di capacità tecnica e professionale, si precisa quanto segue:
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale previsti dal documento di Xxxxxxxxx preventivi avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi].
Fermo restando che non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione del possesso dell’abilitazione relativa al bando/Categoria di abilitazione MePA sopra indicati, si evidenzia - ad integrazione della disciplina prevista dall’art.46 co. 5 delle Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione – che è possibile ricorrere anche ad un operatore ausiliario che non possegga l’abilitazione al MePA.
Per quanto riguarda le esperienze professionali pertinenti - ove previste -, il concorrente, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi/forniture per cui tali capacità sono richieste.
* * * *
L’operatore economico che intende far ricorso all’avvalimento deve allegare - utilizzando le righe presenti a sistema nell’ambito della “Busta Amministrativa”-:
▪ dichiarazione di avvalimento, sottoscritta digitalmente dallo stesso, ai sensi dell’art.89 del Codice dei contratti;
▪ dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta digitalmente dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
▪ dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta digitalmente dall’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
▪ originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di
avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il contratto deve essere allegato in originale sottoscritto digitalmente dai legali rappresentanti del concorrente e della ditta ausiliaria ovvero in copia autenticata da notaio o altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con le modalità di cui agli artt. 22 o 23- bis del D.Lgs. n. 82/2005. Nel caso in cui il contratto sia redatto in forma di atto pubblico informatico, si applica il D.Lgs. n. 110/2010; nel caso in cui il contratto sia redatto in forma di scrittura privata autenticata, si applica l’art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005.
L’ausiliaria deve possedere i requisiti generali.
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
9. SUBAPPALTO
A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 1, lettera d) del Codice, il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.
Il subappalto non può superare la quota del 50% dell’importo complessivo del contratto.
Il concorrente indica all’atto dell’offerta, nell’ambito della documentazione amministrativa, le parti del servizio/fornitura che intende in via facoltativa subappaltare o concedere in cottimo; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice, nonché le attività eseguite attraverso i propri consorziati designati in sede di gara da parte dei consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c).
Si precisa a pena di esclusione che il concorrente, qualora intenda ricorrere al subappalto necessario ai fini del possesso dei requisiti di partecipazione, deve - ove ammesso e nei limiti di legge
- dichiarare nell’ambito della documentazione amministrativa la volontà di utilizzare tale istituto ricorrendo a soggetti qualificati evidenziando in maniera dettagliata i requisiti interessati nonché le relative prestazioni che intende subappaltare; si precisa che per il subappalto necessario/qualificatorio non è possibile utilizzare l’apposita funzionalità strutturata del sistema MePA essendo quest’ultima riferita solo al subappalto di esecuzione e disponibile nell’ambito dell’offerta economica.
10.GARANZIE
Garanzia provvisoria
Non è richiesta la garanzia provvisoria.
Garanzia definitiva
Ai sensi dell’art.103 del Codice, l’operatore aggiudicatario, successivamente alla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione, deve costituire, a pena di decadenza dell’affidamento, una cauzione denominata “garanzia definitiva” da costituirsi a scelta dell’appaltatore sotto forma di cauzione o di fideiussione e con le medesime modalità previste dall’art. 93 co. 7 del Codice per la garanzia provvisoria.
Tale cauzione è prestata a garanzia dell’esatto e completo adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse e a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva comunque la risarcibilità del maggio danno verso l’appaltatore.
Il diritto di valersi della cauzione definitiva è esercitato in conformità a quanto previsto dall’art.103 co. 2 del Codice.
L’importo netto della garanzia definitiva è calcolato in percentuale sull’importo netto di aggiudicazione secondo il disposto dell’art. 103 co. 1 del D.Lgs. n.50/2016, ovvero in caso di accordo quadro calcolato sull’importo appalto cd Prezzo base secondo il disposto dell’art. 103 co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016.
Con riferimento alle riduzioni applicabili all’importo della garanzia definitiva si applica la stessa disciplina prevista per la garanzia provvisoria.
La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80% dell’iniziale importo garantito: tale svincolo è automatico, con la sola condizione della consegna all’Istituto garante, da parte dell’appaltatore, del documento di avvenuta esecuzione pro-quota.
Il residuo 20% verrà svincolato secondo le modalità di cui all’art.103 co.5 e ss. del Codice.
La garanzia definitiva deve inoltre prevedere una espressa disposizione in forza della quale la garanzia stessa sarà tacitamente rinnovata con l’obbligo dell’impresa aggiudicataria di pagamenti dei premi, anche oltre il termine di scadenza riportato nella garanzia, fino al momento in cui la stessa impressa obbligata consegni una dichiarazione liberatoria a svincolo della garanzia rilasciata dall’Ente garantito. La garanzia definitiva deve essere tempestivamente reintegrata qualora in corso d’opera essa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dall’Ente ai sensi dell’art.103 co.1 del Codice; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore.
La garanzia definitiva deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 co. 2 del Codice civile e l’operatività entro 15 gg. a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione, nonché avere una validità fino alla data di emissione del certificato di verifica della conformità che attesti la regolare esecuzione ai sensi dell’art. 103, co.1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato.
Nell’ipotesi di partecipazione “plurisoggettiva/consorzi lett. b) e c) dell’art.45 del Codice” si precisa quanto segue:
▪ In caso di raggruppamenti temporanei di imprese, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE (costituiti), la garanzia definitiva dovrà essere costituita dall’impresa capogruppo (dietro mandato irrevocabile) o dal consorzio in nome e per conto proprio e delle mandanti/consorziate/aggregate a pena di esclusione, con espressa menzione di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio;
▪ In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, la garanzia definitiva deve essere presentata dal consorzio ed essere intestata al medesimo.
11.SOPRALLUOGO
Non è previsto il sopralluogo.
12.PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC
Non è previsto il pagamento del contributo a favore dell’ANAC.
13.MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
L’offerta telematica deve essere presentata secondo le modalità previste dalle Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione e dall’ulteriore documentazione tecnica predisposta da Consip, e le condizioni stabilite negli atti di gara.
Nell’ambito dei dati presenti in Piattaforma si precisa quanto segue:
- nel campo “Data Limite per la presentazione delle offerte” è indicato il termine ultimo per la presentazione delle offerte ovvero il termine entro cui le offerte devono pervenire;
- nel campo “Data Limite Stipula Contratto” è inserita la data entro cui sarà stipulato il contratto con l’operatore economico aggiudicatario tenuto conto dei termini di validità dell’offerta e dei termini di conclusione del procedimento di istruttoria contrattuale indicati al successivo articolo 23;
- nel campo “Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi” è inserita la data, indicata all’art.4, entro la quale l’operatore aggiudicatario deve consegnare la merce (in caso di forniture di beni) oppure avviare l’esecuzione del servizio.
Non saranno prese in considerazione le offerte telematiche che – pur se inviate entro il termine di scadenza previsto negli atti di gara - non pervengano entro il suddetto termine, ancorché aggiuntive o sostitutive di altra offerta telematica pervenuta nei termini.
Per tutte le scadenze temporali relative alla procedura telematica di gara, l’unico calendario e l’unico orario di riferimento sono quelli di ricezione sul server della Piattaforma Acquistinretepa.
Non saranno ammesse né integrazioni all’offerta telematica già presentata, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all’interno all’offerta telematica già presentata, essendo possibile per il concorrente soltanto sostituire integralmente l’offerta telematica già presentata con altra offerta telematica.
Le offerte telematiche incomplete, condizionate o comunque non conformi alle indicazioni degli atti di gara saranno escluse.
L'operatore economico è responsabile della mancata o tardiva ricezione dell'offerta nei termini fissati dagli atti di gara, fatta eccezione per l'ipotesi di malfunzionamento della Piattaforma telematica di negoziazione utilizzata dalla stazione appaltante; in particolare, ricadono nella responsabilità esclusiva del concorrente il malfunzionamento degli strumenti telematici utilizzati dallo stesso (PC, browser, software, firma digitale, modem, impianto dati, energia elettrica, etc....), la difficoltà di connessione e trasmissione dati e lentezza dei collegamenti utilizzati dal concorrente. Si invitano pertanto gli operatori economici ad avviare il procedimento di caricamento (upload) e trasmissione
della propria offerta con sufficiente anticipo rispetto al termine di scadenza per la presentazione delle offerte.
Si precisa, inoltre, che qualora durante il termine fissato per la presentazione delle offerte, il Portale degli Acquisti della Pubblica Amministrazione segnali il verificarsi di gravi anomalie, la Stazione Appaltante, anche eventualmente a seguito di comunicazioni con il Gestore della Piattaforma, valuterà
– in relazione al tipo ed alla durata dell’anomalia evidenziata - la necessità di sospendere la procedura di gara.
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n.445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Considerata la natura dematerializzata della procedura di gara, si precisa quanto segue:
▪ le dichiarazioni rese - in conformità al DPR n. 445/2000 e al D.Lgs. n. 82/2005 – ai fini dell’ammissione alla procedura, la proposta tecnica e la proposta economica – redatte tutte in lingua italiana – devono essere sottoscritte a pena di esclusione con apposizione di firma digitale, rilasciata da un Ente accreditato presso il CNIPA/ DigitPA/Agenzia per l’Italia Digitale, dal rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso. In caso di procuratore, occorre indicare gli estremi della procura; in caso di società amministrate da più coamministratori con firma congiunta i documenti trasmessi vanno sottoscritti digitalmente da tutti i coamministratori a firma congiunta
▪ per l’apposizione della firma digitale si rinvia a quanto previsto dal D.Lgs. n.82/2005 nonché dalle regole tecniche/linee guida e dai provvedimenti adottati dal DigitPA/Agenzia per l’Italia Digitale; in particolare, i concorrenti devono utilizzare a pena di esclusione un certificato qualificato non scaduto di validità, non sospeso o revocato al momento dell’inoltro;
▪ il Gestore di Sistema non è un ente certificatore riconosciuto da AgID; pertanto in nessun caso la verifica effettuata automaticamente dal portale, al momento del caricamento dei documenti, esonera la Stazione appaltante/l’Operatore economico dall’obbligo/onere di verificare la validità della firma mediante l’utilizzo di software messi a disposizione dagli Enti certificatori;
▪ nell’ipotesi di sottoscrizione multipla di uno stesso documento (es.: offerta in caso di RTI o coamministratori con firma congiunta), si precisa che l’utilizzo della controfirma non equivale a sottoscrizione. La funzione di controfirma, ai sensi dell’art. 24, comma 1, lettera b, della Deliberazione Cnipa (ora Agenzia per l’Italia Digitale – ex DigitPa) n. 45/2009, ha infatti la finalità di apporre una firma digitale su una precedente firma (apposta da altro sottoscrittore) e non costituisce accettazione del documento; il Sistema MePA gestisce sia le firme parallele sia le firme nidificate;
▪ la sottoscrizione mediante firma digitale non richiede l’allegazione della copia del documento di identità del dichiarante;
▪ la documentazione (diversa dalle dichiarazioni) da allegare o allegate nell’ambito delle sezioni (passi) “Documento di partecipazione ed eventuali allegati” e “Offerta per lotto ...” deve essere conforme alle disposizioni contenute nel DPR n.445/00 e nel D.Lgs. n.82/2005 nonché – nei casi previsti dagli atti di gara – sottoscritta mediante apposizione di valida firma digitale secondo quanto innanzi indicato; in caso di difformità alle suddette disposizioni, la documentazione si intenderà come non prodotta e – se prevista necessariamente a pena di esclusione – determinerà l’esclusione del concorrente. Si invitano, pertanto, gli operatori a prestare la massima attenzione sulle ipotesi e relative condizioni previste in materia di copie conformi;
▪ per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n.445/2000. Per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese
mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione; in caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice.
▪ per offerta telematica si intende l’intera documentazione di tipo amministrativo/tecnico/ economico trasmessa dall’operatore economico ai fini della presente RDO;
▪ è onere del concorrente comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati dichiarati in sede di gara.
▪ la sottoscrizione con firma digitale può essere sostituita mediante utilizzo di firma elettronica qualificata;
▪ nell’ambito della presente procedura di gara – tutti i termini di trasmissione fissati devono intendersi come termini di presentazione, ovvero termini entro cui la documentazione richiesta deve pervenire;
▪ il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta sulla Piattaforma telematica non comporta l’invio dell’offerta alla Stazione appaltante. Il concorrente dovrà verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti dal sistema telematico di negoziazione per procedere all’invio dell’offerta;
▪ in caso di contrasto tra gli atti di gara e i dati strutturali caricati a sistema prevalgono i primi.
▪ che tutti file allegati e/o costituenti l’offerta devono essere in formato pdf/A, se non diversamente prescritto. Tuttavia, è possibile utilizzare anche le seguenti estensioni nel rispetto, comunque, delle disposizioni normative e regole tecniche di settore tra cui quelle previste dal DPCM del 22.02.2013:
✓ .pdf -.jpg - .tiff - .bmp;
✓ .doc -.xls - .docx -.xlsx -.odt- .ods;
✓ files in formati diversi da quelli sopra indicati saranno ammessi solo previa autorizzazione.
▪ In merito al funzionamento tecnico del Portale MePA, compresa tra l’altro la dimensione massima del singolo file caricabile sul Portale MePA (circa 10MB) e la visualizzazione delle pagine e relativi comandi, si rinvia a quanto previsto dalla documentazione predisposta da Consip.
Si precisa, inoltre, quanto segue:
❖ il mancato rispetto delle prescrizioni previste dagli atti di gara comporterà l'esclusione dell'operatore economico fatta salva l'eventuale applicazione della disciplina sul soccorso istruttorio;
❖ in caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice;
❖ l’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta;
❖ nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del D.Lgs. n 50/2016, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara. Tale rinuncia non comporta la rideterminazione della graduatoria tecnica o economica.
14.SOCCORSO ISTRUTTORIO
Alla presente procedura trova applicazione la disciplina di cui all’art.83 comma 9 del Codice. Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della documentazione amministrativa - qualora previsti dalla richiesta di offerta - sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara – qualora previsti dalla richiesta preventivi - sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.
- il difetto di sottoscrizione che non preclude la riconoscibilità della provenienza dell’offerta e non comporta un’incertezza assoluta della stessa è sanabile.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un termine di cinque giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
15.CONTENUTO DELLA BUSTA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La sezione “DOCUMENTO DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALI ALLEGATI” va
compilata secondo le indicazioni previste nel documento “Richiesta preventivi” nonché nel rispetto delle disposizioni contenute nelle Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione e dall’ulteriore documentazione tecnica predisposta da Consip, fermo restando quanto previsto dagli artt. 6 e 7 dell’Appendice.
Si precisa quanto segue a pena di esclusione:
- la partecipazione è subordinata al possesso dei requisiti di cui agli artt. 6 e 7.
- con la presentazione dell’offerta si intendono accettate, incondizionatamente, tutte le clausole e condizioni degli atti di gara e, per gli appalti finanziati dal PNRR e dal PNC, dalla relativa disciplina.
In caso di subappalto, si rinvia a quanto previsto al precedente articolo 9.
Si precisa altresì quanto segue:
Per RTI/consorzi/aggregazione di imprese/GEIE
⮚ in caso di RTI e consorzi ordinari, già costituiti o da costituirsi, ciascun operatore associato/associando-consorziato/consorziando deve, a pena di esclusione, rendere (nell’ambito della busta “Documentazione amministrativa”) la dichiarazione relativa alla composizione del raggruppamento/consorzio, l’indicazione della quota percentuale di ESECUZIONE e della parte delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti o consorziati; in caso di raggruppamenti verticali, ove ammessi, dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le prestazioni oggetto di affidamento (individuate documento richiesta preventivi) eseguite da ciascun operatore economico raggruppato/consorziato (si ricorda che la prestazione principale deve essere svolta dall’operatore mandatario); nel caso in cui più operatori economici eseguono in sub-associazione orizzontale la prestazione principale o una prestazione secondaria (ipotesi di ATI mista) ove ammesso, dichiarazione relativa alle percentuali di prestazioni rese, per ciascuna prestazione, dai singoli operatori economici raggruppati o consorziati.
⮚ in caso di RTI/e consorzi ordinari da costituirsi va resa (nell’ambito della busta “Documentazione amministrativa”), a pena di esclusione, dichiarazione sostitutiva, firmata digitalmente dal legale rappresentante di ciascun operatore raggruppando/consorziando, relativa all’impegno da parte degli operatori in caso di aggiudicazione a conformarsi a quanto disposto dall’art.48 co. 8 del D.Lgs. n. 50/2016.
⮚ in caso di RTI/consorzio costituito occorre indicare gli estremi completi dell’atto costitutivo e del mandato.
Per i consorzi stabili
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, invece, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b), è tenuto anch’esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre. A tutti i consorziati designati è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del Codice penale.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica
- dichiarazione in cui si indicano gli estremi completi del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs.
n. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione in cui si indichino le quote di partecipazione.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica
- dichiarazione in cui si indicano gli estremi completi del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs.
n. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005;
- dichiarazione in cui si indichino le quote di partecipazione.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:
- in caso di RTI costituito: dichiarazione in cui si indicano gli estremi completi del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e le quote di partecipazione dei singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: dichiarazione in cui si indicano gli estremi completi del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
c. le quote di partecipazione che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005.
Si precisa altresì quanto segue:
⮚ Le dichiarazioni sopra riportate sono sottoscritte digitalmente:
▪ nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
▪ nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
▪ nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio.
16.CONTENUTO DELLA BUSTA B – PROPOSTA TECNICA
Fermo restando quanto previsto dal documento “Richiesta preventivi”, si precisa, altresì, che la proposta tecnica– ivi compresi gli allegati – è sottoscritta digitalmente a pena di esclusione:
⮚ nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
⮚ nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.
⮚ nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la proposta tecnica deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la proposta tecnica deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la proposta tecnica deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
⮚ nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c), del Codice, la proposta tecnica è sottoscritta dal consorzio medesimo.
⮚ in caso di GEIE ai sensi dell’articolo 45 comma 2 lett. g) del D.Lgs. n. 50/2016: trova applicazione la disciplina prevista per le ATI per quanto compatibile.
Si invitano i concorrenti ad accorpare l’offerta tecnica ed i suoi allegati (ove previsti) in unico file pdf non compresso firmato digitalmente sempre nel limite di dimensione massima del singolo file caricabile sul Portale.
17.CONTENUTO DELLA BUSTA C – PROPOSTA ECONOMICA
Nell’ambito dello specifico passaggio “Offerta per lotto …” previsto dal Sistema MePA, con riferimento all’offerta economica, l’operatore economico deve a pena di esclusione inserire:
⇒ il file relativo alla propria offerta economica, utilizzando la funzione di generazione del file pdf presente in Piattaforma MePA previa compilazione dei campi strutturati presenti a Sistema,
⇒ [solo in caso di offerta con indicazione dei prezzi unitari] il file relativo ai prezzi unitari offerti per le singole voci previste unitamente – ove sono indicate le corrispondenti quantità – al prezzo complessivo quale sommatoria dei singoli prezzi unitari offerti moltiplicati per le relative quantità
poste a base di gara.
⇒ NB: I prezzi unitari offerti vanno presentati mediante allegazione di un file separato da quello generato automaticamente dal sistema telematico; a tal proposito si invita – ove previsto - ad utilizzare preferibilmente il modello predisposto dalla Stazione Appaltante, ovvero la struttura
dello stesso compreso il numero massimo di cifre decimali utilizzabili ivi previsto. In caso di presentazione di prezzi unitari con numero di decimali superiore a quello previsto, si procederà ad arrotondare i prezzi offerti in aumento se le cifre decimali “in eccesso” sono di valore pari o superiore a 5, ovvero in diminuzione se le cifre decimali “in eccesso” sono di valore inferiore a cinque.
L’offerta economica, completa di tutti i dati sopra previsti, nonché - se previsti – gli ulteriori file allegati devono a pena di esclusione essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore economico. Qualora l’offerta economica – ivi compresi gli allegati – sia firmata da procuratore speciale è necessario produrre nell’ambito della documentazione amministrativa una dichiarazione sottoscritta digitalmente in cui si attesti tale qualità, indicando gli estremi completi della procura che conferisce i necessari poteri. In caso di società amministrate da più coamministratori con firma congiunta, l’offerta economica – ivi compresi gli allegati – va sottoscritta digitalmente da tutti i coamministratori a firma congiunta.
Si precisa, altresì, a pena di esclusione che l’offerta economica - ivi compresi gli allegati - è sottoscritta digitalmente:
⮚ nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
⮚ nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.
⮚ nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.
⮚ nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, l’offerta tecnica è sottoscritta dal consorzio medesimo.
⮚ in caso di GEIE ai sensi dell’articolo 45 comma 2 lett. g), del D.Lgs. n. 50/2016: trova applicazione la disciplina prevista per le ATI per quanto compatibile.
* * * *
Per la compilazione della sezione “Scheda di offerta”, si precisa altresì quanto segue al fine di non incorrere in un’eventuale esclusione per offerta irregolare/condizionata:
✓ la funzione “Se vuoi offrire un articolo presente nel tuo catalogo” , ove disponibile, non va utilizzata in quanto in ogni caso il concorrente - con la presentazione della propria offerta - risulta vincolato ad eseguire a regola d’arte l’appalto così come descritto negli atti di gara;
✓ in fase di caricamento della RDO, la Stazione Appaltante procede – ove possibile - ad eliminare le caratteristiche della fornitura/servizio oggetto di affidamento presenti di default a sistema; si precisa che in ogni caso la disciplina prevista negli atti di gara prevale sulle caratteristiche (tipo/formato/valore/regole di ammissione) riportate a sistema; per le caratteristiche “non eliminabili” a livello telematico e caratterizzate dal valore “0” (zero) o “.” (puntino) e con regola di ammissione “Unico valore ammesso” (cc.dd caratteristiche bloccate), non sarà consentito al concorrente di inserire – nei relativi campi - alcun dato differente al fine di non presentare un’offerta difforme alle caratteristiche di fornitura indicate negli atti di gara; per le citate caratteristiche bloccate, il valore “0” (zero) o “.” (puntino) viene impostato convenzionalmente al solo scopo di eliminare logicamente i dati strutturati di offerta (ovvero quelli presentati direttamente a sistema), fermo restando che il concorrente è vincolato a pena di esclusione con la presentazione della propria offerta alle caratteristiche/condizioni di fornitura previste dagli atti di gara;
✓ nell’ipotesi in cui l’offerta sia da esprimersi in termini di ribasso percentuale, non compilare – ove disponibili – il campo relativo al prezzo o all’unità di misura. In caso di discordanza, prevale l’offerta espressa sotto forma di ribasso percentuale;
✓ nell’ipotesi di discordanza tra offerta inserita a sistema (offerta strutturata) e offerta sottoscritta digitalmente si considera unicamente l’offerta sottoscritta digitalmente.
Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo / uno o più importi unitari a base d’asta ovvero in caso di pubblicazione dei prezzi di riferimento dei beni o servizi oggetto dell’appalto, che non siano formulate nel rispetto dei prezzi di riferimento ex D.L. n. 66/2014.
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Vedasi documento “Richiesta preventivi”.
19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA E VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Trattandosi di procedura interamente telematica, nella quale la segretezza e l’immodificabilità delle offerte presentate è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità nei log di sistema di tutte le operazioni eseguite sul Portale, e considerati i principi di semplificazione e proporzionalità che caratterizzano l’affidamento in parola, la presente procedura non prevede sedute pubbliche per l’apertura delle buste telematiche contenenti i preventivi offerta. I concorrenti riceveranno comunicazione sull’avanzamento della procedura di gara.
La procedura di affidamento si svolge attraverso il percorso obbligato previsto dal sistema di negoziazione MePA, di seguito sinteticamente riportato:
▪ apertura delle buste “Documentazione” relative alle offerte telematiche degli operatori economici partecipanti
▪ verifica della completezza della documentazione ove presentata;
▪ verifica della conformità della documentazione amministrativa - ove presentata - a quanto richiesto dagli atti di gara;
▪ attivazione (eventuale) della procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente articolo 14 ai fini dell’ammissione/esclusione degli stessi.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass/BDNCP (se attivato), reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla Delibera n. 157/2016, qualora sia stato acquisito un CIG ordinario.
20. COMMISSIONE
Vedasi documento “Richiesta preventivi”.
21. APERTURA E VALUTAZIONE DEI PREVENTIVI OFFERTA
Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa ove prevista, la procedura di affidamento prosegue secondo il percorso obbligato previsto dal sistema di negoziazione MePA.
Si precisa che in caso di parità in graduatoria tra più offerte, si procederà ad affidare il servizio all’operatore economico che ha ottenuto la migliore valutazione tecnica e, in caso di ulteriore parità, mediante l’estrazione del lotto secondo le modalità che saranno successivamente comunicate.
Ai sensi dell’art.95 co. 12 del Codice, si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta conveniente e idonea in relazione all’oggetto del contratto.
In qualsiasi fase delle operazioni di gara, il Punto Ordinante/seggio di gara procederà a comunicare, tempestivamente al RUP, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice, i casi di esclusione da disporre per:
• mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
• presentazione di preventivi offerte parziali, plurimi, condizionati, alternativi nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
• presentazione di preventivi offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o in aumento rispetto all’importo / uno o più
importi unitari a base di gara.
22.VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.
La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni preventivo che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente basso.
23.AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
La stazione appaltante procede all’affidamento nel rispetto tra l’altro delle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa.
In caso di esito negativo delle verifiche sul possesso dei requisiti di partecipazione, la stazione appaltante procederà alla decadenza dall’affidamento e alla segnalazione all’ANAC, nonché ad individuare un nuovo affidatario utilizzando eventualmente i preventivi acquisiti.
Il RUP provvederà provvederà, inoltre, a richiedere all’operatore economico aggiudicatario la presentazione, entro il termine di giorni 10 e con le modalità che saranno comunicate, la documentazione necessaria al perfezionamento del contratto tra cui:
▪ Dichiarazione sul possesso dei requisiti di partecipazione;
▪ Dichiarazione completa di codice IBAN indicante il conto dedicato, sul quale sarà accreditato il corrispettivo, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136/2010;
▪ Dichiarazione indicante le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto dedicato, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136/2010;
▪ Garanzia definitiva ove prevista;
▪ (in caso di ATI): atto di costituzione dell’associazione temporanea di imprese completo di mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa capogruppo; tale mandato deve contenere espressamente il riferimento all’art.48 del D.Lgs. n. 50/2016 riportandone le relative prescrizioni e deve risultare da scrittura privata autenticata notarile;
▪ (in caso di consorzi – associazioni – onlus): atto costitutivo, statuto, libro soci e ogni altra documentazione (es. delibere di integrazione) dai quali devono risultare espressamente i nominativi dei soggetti che ricoprono cariche sociali, completi di data e luogo di nascita e codice fiscale, nonché la composizione societaria con relativa quota;
▪ Dichiarazione a firma del titolare (o di persona munita dei necessari poteri) indicante il nominativo del responsabile operativo ove previsto;
▪ Polizza per responsabilità civile ove prevista;
▪ Spese contrattuali (versamento dell’imposta di bollo).
Si precisa che nell’ipotesi in cui l’aggiudicatario non presenti la documentazione richiesta si procederà alla decadenza dell’aggiudicazione nonché ad applicare le sanzioni previste per legge tenuto conto anche di quanto previsto dall’art.80 co.12 del Codice.
Fermo restando il rispetto, tra l’altro, delle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, la stipula contrattuale avverrà nel termine di 60 giorni dalla data di efficacia dell’aggiudicazione secondo le modalità previste dalla Piattaforma MePA.
dall’aggiudicazione.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.
L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. x xxx) xxx Xxxxxx.
00.XXXXXXXX SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE
Vedasi documento “Richiesta preventivi”.
25.DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Vedasi documento “Richiesta preventivi”.
26.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche “Regolamento UE” o “GDPR”), la stazione appaltante fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali effettuato in fase di gara e per la stipula del contratto.
Finalità del trattamento
- I dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell’aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;
- i dati forniti dal/i concorrente/i aggiudicatario/i vengono acquisiti ai fini della stipula del Contratto, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso;
- (in caso di Convenzioni e Accordi quadro) i dati forniti dal/i concorrente/i aggiudicatario/i acquisiti, saranno comunicati alle Amministrazioni che aderiscono alla Convenzione / Accordo Quadro per le finalità relative alla sottoscrizione ed all’esecuzione dei singoli contratti di fornitura e per i relativi adempimenti di legge;
- tutti i dati acquisiti potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici, nel rispetto della normativa vigente, per le finalità istituzionali in relazione al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
Base giuridica e natura del conferimento
- Il Concorrente è tenuto a fornire i dati a Consip S.p.A., in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti da Consip S.p.A. potrebbe determinare, a seconda dei casi, l’impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l’impossibilità di stipulare il contratto.
Natura del conferimento
- I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati personali comuni (es. anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati (cd. “giudiziari”) di cui all’art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell’aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle “categorie particolari di dati personali” (cd. “sensibili”) di cui all’art. 9 Regolamento UE.
Modalità del trattamento dei dati
- Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE.
Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati
I dati potranno essere:
- trattati dal personale della stazione appaltante che cura il procedimento di gara o da quello in forza ad altri uffici della Stazione Appaltante/Amministrazione che svolgono attività ad esso attinente o attività per fini di studio e statistici;
- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza alla Stazione Appaltante/Amministrazione in ordine al procedimento di gara, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni giudicatrici e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008, nonché - ricorrendone i presupposti – ad altri Soggetti/Enti pubblici (Procura, MEF ..).
In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa, il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet della Stazione Appaltante / Amministrazione aderente, sezione “Società Trasparente” nonché sui siti previsti dalla vigente normativa di settore. Oltre a quanto sopra, i dati inerenti la partecipazione del Concorrente all’iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.), potranno essere utilizzati, anche in forma aggregata, per essere messi
a disposizione di altre Pubbliche Amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto.
Periodo di conservazione dei dati
- Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dall'aggiudicazione per la stazione appaltante e dalla conclusione dell'esecuzione del contratto per la Committente. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici.
Processo decisionale automatizzato
- Non è presente alcun processo decisionale automatizzato
Diritti dell'interessato
- Per “interessato” si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente alla stazione appaltante.
- All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE. In particolare, l’interessato ha il diritto di: i) ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; ii) il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; iii) il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; iv) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all’art. 20 del Regolamento UE.
- Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perviene nei termini di legge e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.
Titolare del trattamento
- Ai fini dell’esercizio dei diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE è possibile chiedere l’indicazione del Titolare del trattamento nonché dei Responsabili del trattamento inviando specifica richiesta all’indirizzo pec della Stazione Appaltante/Amministrazione.
Consenso del concorrente/interessato
- Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione della domanda/offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito.
- Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali da parte della Stazione Appaltante/Amministrazione per le finalità sopra descritte.