AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI
ALLEGATO A)
AVVISO PUBBLICO
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI
Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli residenti nel Comune di Forlì
D.M. 202 del 14 maggio 2014
DGR n. 1279/2014 – DGR 1573/2014 - DGR n. 1219/2015 – DGR n. 2250/2015
Par. 1 – Criterio di definizione di "MOROSITA' INCOLPEVOLE" -
1. Per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilita' a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacita' reddituale del nucleo familiare.
2. La perdita o la consistente riduzione della capacita' reddituale di cui al comma 1
possono essere dovute ad una delle seguenti cause:
- perdita del lavoro per licenziamento;
- accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
- cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacita' reddituale;
- mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
- cessazioni di attivita' libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
- malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessita' dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.
Par. 2 – Requisiti per l'accesso ai contributi -
Il Servizio Politiche di Welfare, nel valutare le istanze di accesso ai contributi di cui alla presente deliberazione, nei limiti delle disponibilita' finanziarie del “ Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli” riferite alle annualità 2014 e 2015, così come indicate nelle deliberazioni della Giunta Regionale sopra indicate, verifica i seguenti requisiti in capo al richiedente:
A) CITTADINANZA
Il richiedente deve essere titolare della cittadinanza italiana, di un paese dell'UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'UE, deve possieda un regolare titolo di soggiorno;
B) TITOLARITA' DI UN CONTRATTO DI LOCAZIONE PER L'ALLOGGIO OGGETTO DELLA PROCEDURA DI RILASCIO
Il richiedente deve essere titolare di un contratto di locazione per un’unita' immobiliare sita nel Comune di Forlì ad uso abitativo regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali Al, A8 e A9).
Sono compresi i contratti di locazione aventi ad oggetto alloggi di proprietà comunale di Edilizia Agevolata ubicati nel Comune di Forlì, in quanto gestiti secondo le disposizioni contenute nel Regolamento Comunale approvato con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 02 del 10 gennaio 2011;
C) ESSERE DESTINATARI DI UN ATTO DI INTIMAZIONE DI SFRATTO PER MOROSITA'
Il richiedente deve essere destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosita' con citazione per la convalida per il quale non sia ancora intervenuto il provvedimento di convalida ovvero di un procedimento per cui è già intervenuta la convalida dello sfratto ma per il quale non c’è stata ancora l’esecuzione.
Con riferimento ai conduttori di alloggi di Edilizia Agevolata il presente requisito è soddisfatto in presenza del solo atto di intimazione di sfratto per morosità formalmente assunto dall’ACER di Forlì-Cesena.
D) RESIDENZA NELL'ALLOGGIO oggetto della procedura di rilascio da almeno UN ANNO;
E) NON TITOLARITA' DI DIRITTI REALI
Il richiedente, ovvero un componente del nucleo familiare, non deve essere titolare di diritto di proprieta', usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare.
Si intende adeguato un alloggio di superficie utile almeno pari a 30 mq., con ulteriori 15 mq. per ogni componente oltre i primi due. La superficie utile (calpestabile) deve essere calcolata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni e si arrotonda al metro quadro superiore.
F) REDDITO
Il richiedente deve essere titolare di una situazione economica con un I.S.E. non superiore ad euro 35.000,00, ovvero un valore attuale I.S.E.E. non superiore ad euro 26.000,00.
G) CONSISTENTE RIDUZIONE DELLA CAPACITA’ REDDITUALE
Il nucleo familiare del richiedente deve aver subito una consistente riduzione della capacità reddituale valutata in presenza di una delle seguenti condizioni:
1- riduzione di almeno il 25% del reddito familiare stimato tra la somma dei redditi imponibili ai fini IRPEF effettivamente percepiti dai componenti il nucleo familiare nei tre mesi antecedenti il verificarsi dell’evento indicato al
paragrafo 1) del presente Avviso e la somma dei redditi, come sopra definiti, relativi ai tre mesi antecedenti la presentazione della domanda;
2- necessita' di utilizzare almeno il 25% del reddito familiare percepito nei tre mesi antecedenti la presentazione della domanda per fronteggiare rilevanti e documentate spese mediche e assistenziali derivanti da un evento comunque successivo alla conclusione del contratto di locazione cui si riferisce la morosità.
Nel caso in cui il nucleo familiare sia in carico al Servizio Politiche di Welfare con Progetto Sociale Individualizzato in corso alla data di presentazione della domanda, formalizzato secondo le Linee Guida adottate dal Servizio Sociale “Povertà ed Empowerment” l’accesso al Fondo può avvenire, ricorrendo tutti gli ulteriori requisiti previsti nel presente Avviso, anche in presenza di riduzioni percentuali inferiori rispetto a quanto indicato ai punti 1) e 2) della presente lettera G).
F) MOROSITA’ INCOLPEVOLE
Il richiedente deve essere in possesso della situazione soggettiva documentata per cui il nucleo familiare, residente nell’immobile, a seguito di un evento intervenuto a partire dalla data di sottoscrizione del contratto di locazione dell’immobile oggetto della procedura di sfratto, ha subito una diminuzione della capacità reddituale che ha portato ad una conseguente situazione di inadempienza all’obbligo del pagamento del canone di locazione e nello specifico uno degli eventi indicati al precedente Paragrafo 1) “Criterio di definizione di morosita’ incolpevole”.
Par. 3 - Priorità nella concessione e tipologia dei contributi –
I contributi erogati dal “Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli” sono declinabili in una delle tipologie di intervento sotto descritte da considerarsi, peraltro, in ordine di priorità l’una rispetto all’altra e quindi con priorità di concessione in favore:
Tipologia A) – di inquilini nei cui confronti sia stato emesso provvedimento di rilascio esecutivo per morosità incolpevole (quindi con pregressa emissione del Decreto di Convalida dello sfratto) che sottoscrivano con il medesimo proprietario dell’alloggio un nuovo contratto a canone concordato (Legge n. 431/1998 art. 2, comma 3°), unitamente ad un accordo transattivo funzionale all’azzeramento della morosità pregressa. Nel rispetto del limite di cui al Par. 5) l’entità del contributo potrà essere determinata in misura tale da consentire la copertura del deposito cauzionale (caparra) da versarsi per il nuovo contratto di locazione e quota parte/tutta la morosità accumulata con il saldo dell’eventuale parte residua della morosità da parte del conduttore;
Tipologia B) – di inquilini la cui ridotta capacita’ economica non consenta il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione (quindi con pregressa emissione del Decreto di Convalida dello sfratto per
il precedente alloggio). In tal caso il Servizio Politiche di Welfare prevede le modalità per assicurare che il contributo sia versato contestualmente alla consegna dell’immobile. Questa forma di contribuzione è erogabile per nuovi contratti di locazione relativi ad alloggi anche non ubicati nel Comune di Forlì purchè siano corrispondenti nella forma e nei contenuti alla normativa vigente (Legge 431/1998 e s.m.i.), siano regolarmente registrati presso l’Agenzia delle Entrate competente e prevedano un canone di locazione mensile non superiore a € 500,00 (vedi limite fissato per i contributi affitto del fondo regionale).
Tipologia C.1) – di inquilini, ai fini del ristoro, anche parziale, del proprietario dell’alloggio, che dimostrino la disponibilità di quest’ultimo a consentire il differimento dell’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile (quindi con pregressa emissione del Decreto di convalida dello sfratto). Nel rispetto del limite di cui al successivo Par. 5) il proprietario potrà richiedere al Servizio Politiche di Welfare – ai sensi del presente Avviso ed allegando copia dell’accordo sottoscritto con il locatario per il differimento dell’esecuzione dello sfratto – il riconoscimento di un contributo a fondo perduto a parziale estinzione dei crediti, in misura pari al numero di mensilità oggetto del differimento maggiorato del 10%.
Tipologia C.2) – di inquilini che abbiano sottoscritto con il proprietario dell’alloggio un accordo transattivo tra le parti funzionale all’azzeramento dello stato di morosità pregressa e alla formale estinzione del procedimento già radicato per ottenere la convalida dello sfratto (quindi con la presenza della sola citazione per la convalida dello sfratto e prima dell’emissione del corrispondente decreto).
In questo caso il contributo è erogato a condizione che – alla data di presentazione della domanda – permangano almeno due anni residui dalla conclusione del contratto di locazione e – qualora detto periodo sia stato superato – alla stipula di un nuovo e regolare contratto di locazione per lo stesso alloggio a canone inferiore rispetto a quello in essere.
Le modalità di attivazione del Fondo sopra descritte sono riferibili anche ai conduttori di alloggi di Edilizia Agevolata con la specifica che per questi è sufficiente la formale intimazione di sfratto assunta dall’ACER di Forlì-Cesena per morosità nel pagamento dei canoni di locazione. Inoltre – ricorrendo la tipologia C.2 - il canone di locazione per il nuovo contratto di locazione sarà definito comunque nel rispetto delle disposizioni sancite negli atti comunali di riferimento per l’edificio di Edilizia Agevolata in questione.
In ogni caso il contributo erogabile per ogni singola domanda non può superare il limite indicato al successivo Paragrafo 5).
Par. 4 – Criteri preferenziali per la selezione delle domande –
Ai fini dell’assegnazione dei contributi – per ciascuna delle tre tipologie di contributi
indicati al paragrafo precedente – verranno utilizzati i seguenti criteri preferenziali, tra loro cumulabili, a ciascuno dei quali viene attribuito valore 1 (uno):
a) presenza nel nucleo del richiedente di almeno un componente con invalidità accertata non inferiore al 74%;
b) presenza nel nucleo del richiedente di almeno una persona ultrasettantenne;
c) presenza nel nucleo del richiedente di almeno una persona minore;
d) presenza nel nucleo del richiedente di almeno una persona in carico ai servizi sociali.
In caso di ulteriore parità – all’interno della singola tipologia di contributo – verrà data priorità in base ai seguenti ulteriori criteri:
data di presentazione della domanda, con precedenza per quella presentata antecedentemente;
reddito ISEE ordinario o corrente del conduttore, con precedenza per il richiedente con reddito ISEE più basso.
Di regola è ammessa una sola domanda di contributo, ai sensi del presente Avviso, se ed in quanto relativa al medesimo rapporto contrattuale di locazione.
Una successiva domanda di contributo è eventualmente ammissibile subordinatamente alla verifica compiuta dal Servizio Politiche di Welfare circa la mancata soluzione della criticità abitativa per effetto della prima attivazione del Fondo e comunque a concorrenza dell’importo massimo previsto per ciascun beneficiario, così come indicato nel successivo Par. 5.
Nel medesimo anno non è possibile cumulare il contributo concesso per la morosità incolpevole (legge 28 ottobre 2013, n. 124) ai sensi del presene Avviso Pubblico con i contributi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione (legge n. 431/1998 e legge regionale n. 24/2001) e per l'emergenza abitativa (DGR n. 2051/2011, n. 817/2012 e 1709/2013).
Par. 5 - Dimensionamento dei contributi –
L’importo massimo di contributo concedibile per sanare la morosità incolpevole accertata (Tipologie A) e C.1 e C.2) non puo’ superare l’importo unitario di euro 8.000,00.
Con riferimento al contributo erogato per il pagamento del deposito cauzionale (Tipologia B) l’importo unitario massimo è pari a € 2.000,00.
Par. 6 – Graduazione programmata dell’intervento della Forza Pubblica –
Il Servizio Politiche di Welfare adotta le misure necessarie per comunicare alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Forlì-Cesena l’elenco dei soggetti richiedenti che abbiano i requisiti per l’accesso ad una delle tipologie di contributo oggetto del presente Avviso pubblico, per le valutazioni funzionali all’adozione delle misure di graduazione programmata dell’intervento della forza pubblica
nell’esecuzione dei provvedimenti di sfratto.
Par. 7 – Modalità di presentazione delle domande –
Le domande per l’accesso ai contributi di cui al presente Avviso devono essere presentate in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, compilate esclusivamente sul modulo predisposto dal Servizio Politiche di Welfare (modulo di domanda) rivolgendosi all’U.O. Adulti e Politiche Abitative presso la sede di Forlì sita in Xxxxx X. Xxxx x. 00, a partire dal giorno 14.12.2016 fino ad esaurimento delle risorse disponibili nel “Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli” oggetto del presente Avviso riferite alle annualità di finanziamento del Fondo 2014 e 2015 e comunque fino alla data massima del 31.12.2017.
Al modulo di domanda deve essere allegato – a pena di inammissibilità della domanda stessa – la scheda corrispondente alla tipologia di contributo richiesto, scheda debitamente compilata e sottoscritta dalle parti.
Le schede sono quelle di seguito indicate ed allegate al presente Avviso:
CON SFRATTO GIA’ CONVALIDATO
SCHEDA (Tipologia A) – Estinzione della morosità pregressa a fronte della sottoscrizione di un nuovo contratto di locazione a canone concordato (Legge 431/1998 art. 2, comma 3°) per l’alloggio oggetto di sfratto.
SCHEDA (Tipologia B) – Deposito cauzionale (caparra) per un nuovo contratto di locazione per un altro alloggio.
SCHEDA (Tipologia C.1) – Accordo per il rinvio dell’esecuzione dello sfratto già convalidato e definizione del pagamento di un contributo a fondo perduto a totale o parziale estinzione dei crediti, in misura pari al numero di mensilità oggetto del differimento maggiorato del 10%.
CON LA SOLA CITAZIONE PER LA CONVALIDA DELLO SFRATTO
SCHEDA (Tipologia C.2) – Accordo per l’estinzione della morosità pregressa e contestuale estinzione del procedimento in atto per la convalida dello sfratto.
EDILIZIA AGEVOLATA
Nel caso di attivazione del Fondo in correlazione allo stato di morosità di un inquilino moroso incolpevole di un alloggio di Edilizia Agevolata, l’accordo transattivo è assunto compilando il modulo specifico allegato sub D) al presente Avviso Pubblico.
4. Al modulo di domanda i richiedenti dovranno altresì allegare copia della documentazione comprovante il possesso dei requisiti e delle condizioni utili per
l’accesso al beneficio quali:
- contratto di locazione in essere;
- la scheda debitamente compilata corrispondente alla tipologia di contributo richiesto contenente tutti i dati richiesti (vedi Scheda A – B – C.1 – C.2 - D)
- documentazione attestante il grado di invalidità rilasciata dalla competente Commissione AUSL/INPS;
- intimazione di sfratto da cui si deduca l’ammontare complessivo della morosità oppure dell’ordinanza di convalida di sfratto per morosità;
- atto di intimazione di sfratto adottato dall’ACER di Forlì-Cesena con riferimento agli inquilini morosi incolpevole titolari di contratti di locazione per alloggi di Edilizia Agevolata;
- permesso di soggiorno di tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare (solo per cittadini extracomunitari);
- documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente;
- ogni eventuale altra documentazione utile a comprovare il possesso dei requisiti e delle condizioni di cui ai precedenti Par. 1) “Criterio di definizione di morosità incolpevole” e 2) “Requisiti per l’accesso ai contributi”, nonchè la sussistenza delle circostanze indicate nel Par. 3) “Priorita’ nella concessione - Tipologia dei contributi”.
5. Il richiedente dovrà inoltre esibire copia dell’attestazione ISE, in corso di validità, rilasciata ai sensi del Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx 00 dicembre 2013 n. 159.
Par. 8 – Valutazione e procedimento amministrativo –
Il Servizio Politiche di Welfare del Comune di Forlì – U.O. Adulti e Politiche Abitative – procederà mensilmente e fino all’esaurimento delle risorse disponibili così come sopra indicate e comunque fino alla data massima del 31.12.2017 – all’istruttoria delle domande pervenute nel mese di riferimento e alla verifica del possesso dei requisiti previsti in capo al nucleo richiedente.
In fase di istruttoria, per ciascuna domanda regolarmente pervenuta, oltre che alla completezza della documentazione allegata, si provvede a verificare:
- la causa determinante la sopravvenuta impossibilita’ a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacita’ reddituale del nucleo familiare per uno degli eventi indicati al precedente paragrafo 1;
- la consistente riduzione del reddito familiare, così come indicato nel precedente paragrafo 2 lett G) e l’eventuale Progetto Sociale Individualizzato in corso alla data di presentazione della domanda con il Servizio Politiche di Welfare;
- le condizioni di preferenza indicate la Paragrafo 4);
- la corretta ed appropriata compilazione delle Scheda correlata alla tipologia di contributo richiesto;
- il mancato percepimento di un contributo economico erogato per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione (legge n. 431/1998 e legge regionale n. 24/2001) e per l'emergenza abitativa (DGR n. 2051/2011, n. 817/2012 e 1709/2013.
-
In sede di istruttoria, ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 241/1990, il Servizio Politiche di Welfare potrà chiedere ai richiedenti, i quali sono tenuti ad adempiere nei termini e con le modalità richieste, ogni documento o elemento utile, anche integrativo, atto a comprovare la reale situazione dichiarata o documentata dal richiedente stesso (fatti salvi i documenti acquisibili d’ufficio ai sensi di legge).
In esito all’istruttoria amministrativa svolta – e secondo le scadenze sopra indicate - è adottata specifica Determinazione Dirigenziale con indicazione delle domande di contributo ammesse e quelle rigettate, cui seguirà corrispondente comunicazione ai richiedenti. In quest’ultimo caso eventuali osservazioni avverso tale provvedimento potranno essere presentate entro il termine di 10 giorni consecutivi dal ricevimento della comunicazione, decorso tale termine il provvedimento si intende definitivo.
In caso di ammissione al contributo, il Servizio Politiche di Welfare provvederà a disporre il mandato di pagamento del contributo concesso a favore del proprietario dell’alloggio ovvero di ACER (in applicazione della Legge 12 novembre 2004 n. 269), a fronte della presentazione della documentazione attestante il rispetto degli eventuali accordi sottoscritti fra le parti.
Il presente avviso e il modulo di domanda sono inoltre disponibili sul sito internet: xxx.xxxxxx.xxxxx.xx.xx
Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 8 – comma 3 – della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni, si comunica che la data di presentazione della domanda da parte del richiedente costituisce, a tutti gli effetti, data di avvio del procedimento.
Si informa inoltre che:
- l’amministrazione competente allo svolgimento delle procedure inerenti il presente bando è il Servizio Politiche di Welfare del Comune di Forlì – U.O. Adulti e Politiche Abitative;
- Responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio Politiche di Welfare;
- il procedimento di cui trattasi si concluderà entro 90 gg. Dalla data di presentazione delle domande.
Gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso il Servizio Politiche di Welfare sopra citato.
Par. 8 – ALTRE DISPOSIZIONI
Sulle dichiarazioni rilasciate dagli interessati verranno effettuati i controlli previsti dall’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000. Detti controlli potranno essere effettuati anche
tramite la Guardia di Finanza, presso gli Istituti di Credito e altri intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare del dichiarante, e presso l’Agenzia dell’Entrate.
Si rammenta ai richiedenti che l’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 prevede che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
Inoltre, fermo restando quanto sopra, l’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 prevede che, nel caso in cui emerga la non veridicità di quanto dichiarato, il dichiarante decada dai benefici conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
Par. 9 – INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003
I dati personali comunicati nell’istanza di partecipazione e nella documentazione ad essa allegata sono necessari ed utilizzati esclusivamente per le finalità di cui al presente bando.
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, in quanto indispensabile ai fini dell’espletamento delle procedure richieste. Il rifiuto del conferimento dei dati oppure la mancata indicazione di alcuni di essi potrà comportare l’impossibilità di accedere ai contributi.
I dati potranno essere comunicati agli Enti coinvolti nella procedura (Regione Xxxxxx Xxxxxxx, Prefettura, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), nonché a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti (ex art. 22 Legge n. 241/1990).
L’interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciutigli dall’art. 7 del D.Lgs. n. 193/2003 mediante apposita istanza indirizzata al Servizio Politiche di Welfare del Comune di Forlì.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Forlì nella figura del suo legale rappresentante ed il Responsabile del trattamento è il Dirigente del Servizio Politiche di Welfare.
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