COVIP | Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione
COVIP | Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione
I fondi pensione per i lavoratori del pubblico impiego contrattualizzato
I fondi pensione destinati al personale dipendente delle Pubbliche Amministrazioni, di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 165/2001 (di seguito lavoratori dipendenti del pubblico impiego contrattualizzato), possono essere istituiti con contratti collettivi (di seguito fonti istitutive).
Per Pubbliche Amministrazioni, di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 165/2001, si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende e le amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 300/1999, il CONI.
Nel documento Le informazioni chiave per l’aderente la Scheda ‘I destinatari e i contributi’ fornisce maggiori informazioni circa la platea dei potenziali aderenti al fondo pensione e i contributi da versare
DA RICORDARE
I lavoratori dipendenti del pubblico impiego contrattualizzato possono:
✓ aderire ai fondi pensione negoziali di riferimento, conferendo il TFR futuro e al tempo stesso beneficiare del contributo del datore di lavoro
✓ aderire anche a fondi pensione aperti e PIP, ma in tal caso possono versare solo il proprio contributo. Non possono, in questo caso, né conferire alcuna quota di TFR né beneficiare del contributo del datore di lavoro.
L’Accordo quadro nazionale del 29 luglio 1999 tra l’ARAN e le rappresentanze nazionali dei lavoratori ha definito i criteri guida per istituire i fondi pensione per tali lavoratori. Stabilisce che la contrattazione di comparto deve creare un numero limitato di fondi pensione per realizzare platee di potenziali aderenti sufficientemente ampie per ciascun fondo pensione e consentire, così, di contenere i costi di gestione.
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I Fondi Pensione nel Pubblico Impiego
I fondi pensione per i lavoratori dipendenti del pubblico impiego contrattualizzato sono enti giuridicamente autonomi, distinti dai soggetti promotori; sono iscritti all’Albo dei fondi pensione e sono vigilati dalla COVIP.
L’attività del fondo pensione è disciplinata dallo Statuto. Questo documento, redatto sulla base di uno schema adottato dalla COVIP, definisce gli elementi identificativi del fondo, l’ambito dei destinatari, la contribuzione e le prestazioni, i profili organizzativi, i rapporti con gli aderenti e i beneficiari.
Ecco cosa è importante sapere sui fondi pensione per i lavoratori del pubblico impiego contrattualizzato
L’adesione
L’adesione è volontaria ed è consentita esclusivamente ai lavoratori che appartengono al settore del pubblico impiego contrattualizzato e il cui rapporto di lavoro è disciplinato dagli accordi collettivi istitutivi del fondo.
I lavoratori dipendenti del pubblico impiego contrattualizzato assunti a tempo indeterminato prima del 1° gennaio 2001 con la sottoscrizione del modulo di adesione al fondo pensione optano automaticamente per il passaggio dal regime del TFS (trattamento di fine servizio, buonuscita, indennità premio fine servizio o indennità di anzianità) al regime di TFR (trattamento di fine rapporto).
Se lo Statuto del fondo pensione lo prevede, è possibile l’adesione dei soggetti fiscalmente a carico dell’aderente o del beneficiario.
L’iscrizione avviene principalmente:
✓ per i lavoratori amministrati dal sistema NoiPA, attraverso la funzione self service “previdenza complementare” presente sul portale NoiPA
✓ nella sede del fondo
✓ nelle sedi dei sindacati che hanno sottoscritto la fonte istitutiva
✓ nei luoghi di lavoro
✓ nelle sedi dei patronati e dei CAF a ciò incaricati dal fondo
✓ tramite sito web.
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Con la Legge di Bilancio per il 2018 è stato previsto che le fonti istitutive dei fondi pensione potranno disciplinare le modalità di espressione della volontà di adesione dei lavoratori del pubblico impiego assunti successivamente al 1° gennaio 2019, anche mediante meccanismi di silenzio-assenso. In attuazione a tale disposizione, il Fondo pensione PERSEO-SIRIO ha previsto forme di silenzio-assenso per i lavoratori assunti successivamente alla data del 1° gennaio 2019. Il lavoratore del pubblico impiego che rientra nella platea di riferimento di PERSEO-SIRIO (Ministeri, Regioni, Autonomie Locali, Sanità, Enti pubblici non economici, ENAC, CNL, Università, Enti di Ricerca e Sperimentazione, Agenzie Fiscali) che aderisce tacitamente, dispone di un termine di trenta giorni per recedere senza costi di recesso e senza indicazione del motivo.
Prima dell’adesione, all’interessato vengono consegnati i seguenti documenti:
✓ Le informazioni chiave per l’aderente (Parte I della Nota Informativa), in cui vengono descritte in modo sintetico le principali caratteristiche della forma pensionistica (ad esempio, modalità di contribuzione, i comparti di investimento, i rendimenti ottenuti negli anni passati). Sono inoltre fornite alcune proiezioni pensionistiche, cioè alcune simulazioni del valore della posizione individuale al momento del pensionamento e del corrispondente valore della pensione complementare attesa, calcolate in base ad alcune ipotesi definite dalla COVIP. Il documento include la Scheda ‘I costi’, in cui vengono rappresentati i costi che l’aderente sostiene durante la partecipazione al fondo pensione e nella fase di erogazione
✓ Informativa sulla sostenibilità (Appendice della Nota Informativa), che contiene informazioni sui comparti che promuovono caratteristiche ambientali e/o sociali o che hanno come obiettivo investimenti sostenibili, sull’eventuale integrazione dei rischi di sostenibilità nelle decisioni di investimento nonché sui principali effetti negativi per la sostenibilità delle decisioni di investimento
✓ il Questionario di autovalutazione, che viene sottoposto al potenziale aderente per raccogliere alcune informazioni riguardanti le sue conoscenze in materia di previdenza e la sua propensione al risparmio. Sulla base di tali informazioni, l’interessato potrà orientarsi verso il comparto più adatto al suo profilo personale e alle sue esigenze previdenziali.
Questi documenti sono consultabili anche sul sito web del fondo, insieme a ogni altra informazione che può essere utile per l’adesione. In particolare, sono disponibili il documento Le informazioni integrative (Parte II della Nota informativa) e lo Statuto che descrivono in modo più dettagliato le caratteristiche del fondo pensione e le condizioni che
3 regolano il rapporto di partecipazione.
I Fondi Pensione nel Pubblico Impiego
La contribuzione
La contribuzione viene stabilita in sede di contrattazione collettiva.
Il datore di lavoro verserà sul conto “reale” della posizione individuale dell’aderente:
✓ il contributo a carico del lavoratore, nell’importo previsto dall’accordo collettivo (ferma restando la possibilità per il lavoratore di contribuire in misura superiore)
✓ il contributo a suo carico, nella misura prevista dall’accordo collettivo (cui il lavoratore ha diritto se effettua il proprio versamento).
DA RICORDARE
Accedendo all’area riservata del sito web del fondo pensione, puoi verificare in ogni momento la correttezza dei versamenti effettuati e la tua posizione individuale
Gli accantonamenti delle quote del TFR del lavoratore sono contabilizzati su un conto “virtuale” tenuto dall’INPS-Gestione Dipendenti Pubblici: tali quote non sono effettivamente versate al fondo pensione man mano che maturano, ma vengono accantonate figurativamente presso l’INPS e sono conferite al fondo al termine del rapporto di lavoro, a condizione che sia cessata l’iscrizione all’INPS-Gestione Dipendenti Pubblici.
In base all’Accordo quadro tra ARAN e sindacati e al DPCM 20 dicembre 1999, le quote degli accantonamenti di TFR variano a seconda della data di assunzione dei lavoratori:
✓ per i lavoratori a tempo determinato e per quelli assunti a tempo indeterminato a partire dal 1° gennaio 2001, viene destinato l’intero TFR che matura anno per anno (il 6,91% della retribuzione base di riferimento)
✓ per i lavoratori già in servizio alla data del 31 dicembre 2000, che con l’adesione hanno optato per il regime del TFR, viene destinata la quota di TRF definita dagli accordi collettivi. Inoltre, è previsto un ulteriore accantonamento figurativo pari all’1,5% della base contributiva di riferimento ai fini TFS; anche questa quota ha carattere di elemento figurativo.
Nella prima fase di vita del fondo pensione, la rivalutazione degli accantonamenti figurativi è contabilizzata sulla base della media ponderata dei risultati finanziari conseguiti dai principali fondi pensione negoziali, individuati con il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2005. Quando il fondo pensione raggiunge una struttura finanziaria consolidata - d’intesa con l’INPS e con le parti istitutive - si applica invece il rendimento netto effettivo realizzato dal
fondo pensione. 4
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Schema di funzionamento della previdenza complementare per i lavoratori dipendenti del pubblico impiego contrattualizzato
Tutti i lavoratori
Lavoratori già in servizio al 31.12.2000
Lavoratori in servizio dal 1.1.2001
Quota a carico lavoratore
Quota a carico datore lavoro
2% TFR +
1,5% TFS
6,91% TFR
Conto reale
• rivalutato in base ai rendimenti netti del fondo
Conto virtuale presso l’INPS
• nella prima fase di vita del fondo, rivalutato in base ai rendimenti di un paniere di fondi
• successivamente, rivalutato in base ai rendimenti netti del fondo
La scelta del comparto di investimento
Il fondo pensione propone all’aderente uno o più comparti di investimento. Ciascun comparto è caratterizzato da una combinazione di strumenti finanziari, che tiene conto anche dell’orizzonte temporale dell’investimento, e da una specifica relazione di rischio e rendimento.
I comparti sono classificati in base agli strumenti finanziari che vengono acquistati e sono riconducibili alle seguenti categorie:
✓ garantiti (offrono una garanzia di rendimento minimo o di restituzione del capitale versato al verificarsi di determinati eventi, ad esempio, al momento del pensionamento)
✓ obbligazionari puri o misti (investono solo o prevalentemente in obbligazioni)
✓ bilanciati (investono tendenzialmente in azioni e in obbligazioni nella stessa percentuale)
5 ✓ azionari (investono principalmente in azioni).
I Fondi Pensione nel Pubblico Impiego
Per ciascun comparto il fondo pensione indica se e come si siano promosse caratteristiche ambientali e/o sociali o sostenuti obiettivi di sostenibilità.
Prima di effettuare la scelta del comparto di investimento è importante:
✓ acquisire almeno una stima della futura pensione di base e sapere quanti anni mancano per ottenerla
✓ avere consapevolezza della propria capacità di risparmio
✓ considerare il livello di rischio che si è disposti a sostenere.
Nella scelta del comparto di investimento, occorre anche tenere conto dei costi applicati.
La scelta del comparto di investimento non è definitiva; può essere modificata secondo le modalità stabilite dallo Statuto del fondo pensione.
Il Questionario di autovalutazione, da compilare prima dell’adesione, ti dà un’indicazione del comparto ritenuto più idoneo tenendo conto delle tue caratteristiche personali e delle tue esigenze previdenziali. Dopo l’adesione, è consigliabile compilarlo periodicamente – accedendo all’area riservata del sito web del fondo – per verificare nel tempo la congruità delle scelte fatte.
La gestione degli investimenti
La gestione finanziaria dei contributi dei lavoratori e dei datori di lavoro (risorse reali) confluiti al fondo pensione (conto reale) è affidata a intermediari professionali specializzati (banche, imprese di assicurazione, società di intermediazione mobiliare e società di gestione del risparmio) selezionati sulla base di una procedura svolta secondo regole dettate dalla normativa di settore. Il fondo pensione stipula un’apposita convenzione con il gestore selezionato.
I gestori sono tenuti a operare sulla base delle politiche di investimento deliberate dall’organo di amministrazione del fondo e amministrano le risorse affidate nel rispetto dei criteri e limiti di investimento e delle regole in materia di conflitti di interesse stabiliti dalla normativa di settore.
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DA RICORDARE
Nel documento Le informazioni integrative sono riportati i rendimenti medi ottenuti dal fondo in diversi orizzonti temporali
Tieni presente che i rendimenti sono soggetti a oscillazioni e che quelli realizzati nel passato non sono necessariamente indicativi dei rendimenti futuri. È pertanto necessario valutare i risultati in un’ottica di lungo periodo
I risultati della gestione degli investimenti sono valutati rispetto a un parametro oggettivo di riferimento (cosiddetto benchmark), composto da uno o più indicatori finanziari individuati in conformità alla politica di investimento adottata per ciascun comparto di investimento.
Le risorse del fondo pensione sono custodite presso un depositario a ciò autorizzato (ad esempio, una banca).
Il gestore impartisce al depositario gli ordini di acquisto e vendita degli strumenti finanziari nei quali le risorse vengono investite. Il depositario verifica che tali indicazioni siano conformi alla normativa di settore e allo Statuto.
I costi
DA RICORDARE
Nel documento Le informazioni chiave per l’aderente trovi l’ISC di ciascun
comparto del fondo pensione.
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Sul sito web della COVIP sono inoltre pubblicate le Schede ‘I costi’ di tutte le forme pensionistiche nonché il Comparatore dei costi (xxxx://xxx.xxxxx.xx/ isc_dinamico/)
Durante la fase di accumulo l’iscritto sostiene costi per l’attività di amministrazione e la gestione del patrimonio e, più in generale, ogni altra spesa necessaria al funzionamento del fondo stesso.
Alcuni costi sono trattenuti direttamente sui versamenti effettuati, in percentuale o in cifra fissa. Altri vengono invece prelevati dal patrimonio investito.
Dal momento che i costi si rifletteranno inevitabilmente sull’importo della pensione complementare, è importante prima dell’adesione, e in caso di trasferimento ad altra forma pensionistica, conoscere l’Indicatore sintetico dei costi (ISC).
L’ISC è un valore percentuale che misura quanto incidono annualmente sulla posizione individuale maturata i costi che un aderente tipo sostiene. Confrontando l’ISC dei comparti di investimento con le medesime caratteristiche si può valutarne la diversa onerosità ed effettuare una scelta più consapevole.
I costi applicati per il pagamento della rendita saranno quelli in vigore al momento del pensionamento dell’aderente e definiti nella convenzione stipulata dal fondo pensione con un’impresa di assicurazione.
I Fondi Pensione nel Pubblico Impiego
L’informativa agli iscritti in fase di accumulo
Sul sito web del fondo pensione, nell’area riservata all’aderente, è possibile controllare tempo per tempo l’andamento della posizione individuale maturata.
Inoltre, ogni anno il fondo pensione ha l’obbligo di fornire all’aderente – via posta elettronica o in formato cartaceo – informazioni sulla sua posizione individuale maturata mediante il Prospetto delle prestazioni pensionistiche – fase di accumulo.
Il documento, redatto secondo le istruzioni fornite dalla COVIP, contiene, tra l’altro, informazioni sui versamenti contributivi e sull’andamento del comparto prescelto nonché una simulazione personalizzata della pensione complementare che l’aderente potrebbe percepire al momento del pensionamento, continuando a versare così come fatto sino a tale momento.
Il documento consente quindi all’aderente di verificare la regolarità dei versamenti effettuati, di seguire l’evoluzione del suo piano pensionistico e di valutare eventuali cambiamenti nelle scelte con riguardo al comparto di investimento e/o al livello contributivo.
Quando mancano tre anni alla presumibile età del pensionamento di vecchiaia, il fondo invia all’aderente anche il documento Informazioni all’avvicinarsi del pensionamento di vecchiaia, che fornisce informazioni sulla pensione complementare attesa e sulle possibili ulteriori scelte che egli può effettuare (ad esempio, proseguire la contribuzione oltre l’età pensionabile, trasferire la posizione individuale maturata presso un’altra forma di previdenza complementare per beneficiare di migliori condizioni di rendita ecc).
DA RICORDARE
Accedendo all’area riservata del sito web del fondo pensione puoi effettuare in ogni momento una simulazione personalizzata della tua presunta pensione complementare futura
Il trasferimento della posizione individuale
Trascorsi tre anni dall’adesione, oppure in ogni momento se vengono meno i requisiti di partecipazione al fondo, l’iscritto può chiedere il trasferimento della posizione individuale maturata presso un’altra forma pensionistica complementare. Prima di esercitare questa facoltà è importante valutare le eventuali differenze di costo tra le diverse forme pensionistiche.
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Per tale ragione, in caso di adesione ad altra forma pensionistica complementare i soggetti incaricati della raccolta delle adesioni sono tenuti a sottoporre all’aderente la Scheda ‘I costi’ della forma di originaria appartenenza, così da confrontarla con quella della forma pensionistica proposta. Per il confronto dei costi è anche possibile utilizzare il Comparatore dei costi pubblicato sul sito della COVIP (xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxx_xxxxxxxx/).
Le prestazioni al momento del pensionamento
La disciplina delle prestazioni pensionistiche erogate dai fondi pensione per i dipendenti pubblici contrattualizzati è quella prevista nel decreto legislativo 124/1993. Di conseguenza i dipendenti pubblici contrattualizzati iscritti a forme di previdenza complementare hanno regole di accesso alle prestazioni pensionistiche, in genere, diverse rispetto ai dipendenti privati.
Il fondo pensione riconosce agli iscritti:
✓ una prestazione pensionistica per vecchiaia al raggiungimento dei requisiti di età previsti dal sistema obbligatorio di appartenenza, con almeno 5 anni di adesione al fondo;
✓ una prestazione pensionistica per anzianità in caso di cessazione dell’attività lavorativa, con un’età non inferiore di oltre 10 anni a quella prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza e con almeno 15 anni di adesione al fondo pensione.
Le prestazioni sono liquidate sulla base della somma dei montanti costituiti da:
✓ i contributi versati al fondo pensione e i loro rendimenti;
✓ il TFR e l’eventuale quota aggiuntiva (per i soli dipendenti pubblici assunti prima del 1° gennaio 2001 è stata prevista un’ulteriore quota di accantonamento pari all’1,5% della base contributiva utile ai fini del TFS), accantonati figurativamente presso l’INPS-Gestione Dipendenti Pubblici e rivalutati – nella prima fase di attività del Fondo
– secondo un tasso di rendimento pari alla media dei rendimenti netti di un "paniere" di fondi pensione negoziali individuati con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2005. Quando il fondo pensione raggiunge una struttura finanziaria consolidata – d’intesa con l’INPS e con le parti istitutive – il TFR è rivalutato applicando il rendimento netto effettivo realizzato dal fondo pensione.
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I Fondi Pensione nel Pubblico Impiego
La rendita
Una volta maturati i requisiti per la prestazione pensionistica, l’aderente può trasformare la sua posizione individuale in una rendita calcolata in base all’età e al capitale accumulato.
Attualmente i fondi pensione per i pubblici dipendenti contrattualizzati non effettuano direttamente il pagamento della rendita, ma si avvalgono di imprese di assicurazione con le quali stipulano apposite convenzioni.
L’iscritto che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica può anche trasferire la propria posizione individuale presso un’altra forma pensionistica complementare se le condizioni di erogazione della rendita praticate da quest’ultima sono più favorevoli.
Al momento del pensionamento l’aderente sceglie il tipo di rendita che intende percepire, tra quelle previste dal fondo. Se sceglie la rendita reversibile, la pensione continuerà a essere erogata al soggetto indicato dall’aderente. Nel caso in cui abbia scelto la rendita con restituzione del montante residuale, al beneficiario indicato viene versato il capitale residuo in un’unica soluzione. Se manca l’indicazione di un beneficiario, l’erogazione della rendita termina nel momento del decesso dell’aderente.
In caso di decesso dell’aderente prima del conseguimento delle prestazioni pensionistiche, la sua posizione individuale è riscattata dal coniuge ovvero dai figli, ovvero, se già viventi e fiscalmente a carico dell’iscritto, dai genitori. In mancanza di tali soggetti o di diverse disposizioni dell’aderente, la posizione resta acquisita al fondo.
La prestazione in capitale
Se le fonti istitutive lo prevedono, la liquidazione della prestazione può avvenire in forma di capitale per un importo, comunque, non superiore al 50% del montante maturato (salvo che l’importo annuo della pensione maturata sia inferiore al 50% dell’assegno sociale) e il rimanente importo viene erogato sotto forma di rendita.
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La XXXX (Rendita integrativa temporanea anticipata)
Prima che maturi l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia, è possibile inoltre per l’aderente richiedere al fondo pensione il pagamento della Rendita integrativa temporanea anticipata (cosiddetta XXXX). Ciò consiste nella possibilità di ricevere in modo frazionato tutta o parte della posizione individuale fino al conseguimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia nel sistema pensionistico obbligatorio.
Le condizioni per poter beneficiare della XXXX sono: aver cessato l’attività lavorativa, maturare i requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia nel regime di appartenenza entro i 5 anni successivi alla richiesta, aver maturato al momento della richiesta un requisito contributivo complessivo minimo di 20 anni nei regimi obbligatori di appartenenza e almeno 5 anni di partecipazione alla previdenza complementare (oppure 3 anni in caso di lavoratore in mobilità nei Paesi dell’Unione europea).
La XXXX può inoltre essere richiesta dagli aderenti che sono inoccupati da più di 24 mesi, maturano i requisiti anagrafici per l’accesso alla pensione di vecchiaia entro i 10 anni successivi e hanno almeno 5 anni di partecipazione alla previdenza complementare (oppure 3 anni in caso di lavoratore in mobilità nei Paesi dell’Unione europea).
Le prestazioni prima del pensionamento
Nei soli casi previsti dalla normativa e dallo Statuto del fondo l’aderente
può chiedere:
✓ anticipazioni sulla posizione individuale maturata, a
PER SAPERNE
DI PIU’
Leggi la Scheda Le anticipazioni e i riscatti nella Guida introduttiva alla previdenza complementare
esclusione di quanto maturato nel conto figurativo contabilizzato dall’INPS-Gestione Dipendenti Pubblici – ovvero dalle singole amministrazioni. Possono essere chieste dall’iscritto anche per l’intero importo della posizione maturata dopo almeno 8 anni di partecipazione, per vari motivi (spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, ovvero l’acquisto o la ristrutturazione della prima casa di abitazione, per sé o per i figli, congedi per la formazione) con facoltà di reintegrare la propria posizione nel fondo secondo modalità stabilite dal fondo stesso;
✓ riscatto della posizione individuale maturata quando vengono meno i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare (ad esempio per cessazione del rapporto di lavoro) prima del pensionamento.
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I Fondi Pensione nel Pubblico Impiego
Profili fiscali
Dal 1° gennaio 2018, il trattamento fiscale dei contributi e delle prestazioni dei fondi pensione per i dipendenti del pubblico impiego contrattualizzato è allineato a quello del settore privato (disciplinato, quindi, dal decreto legislativo 252/2005). Ai montanti accumulati fino a tale data si applica la previgente normativa. Per effetto della sentenza n. 218 del 3 ottobre 2019 della Corte Costituzionale, con riferimento al riscatto volontario per i montanti maturati nel periodo 1° gennaio 2007 – 31 dicembre 2017, trova applicazione anche per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni il regime di tassazione previsto per i lavoratori del settore privato.
DA RICORDARE
Per maggiori informazioni, consulta il Documento sul regime fiscale disponibile sul sito web del fondo pensione
Profili organizzativi
I fondi pensione per i dipendenti del pubblico impiego contrattualizzato sono enti giuridicamente distinti dai soggetti promotori: hanno una struttura organizzativa che prevede organi di amministrazione e di controllo rappresentativi dei soggetti istitutori, analoga a quella dei fondi pensione negoziali.
PER SAPERNE
DI PIU’
I fondi pensione negoziali
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Le principali tappe normative della previdenza complementare per i dipendenti del pubblico impiego contrattualizzato
✓ La possibilità di istituire i fondi pensione per i pubblici dipendenti è stata prevista per la prima volta dalla legge delega 421/1992 e dal successivo decreto legislativo 124/1993 di attuazione della delega stessa, che ha rappresentato la prima normativa organica sulla previdenza complementare
✓ La legge 335/1995, di riforma del sistema di previdenza obbligatoria, ha previsto l’estensione dell’istituto del TFR ai pubblici dipendenti in linea con il processo di armonizzazione della disciplina del lavoro pubblico con quello privato. L’attuazione di tale cambiamento sarebbe dovuta avvenire secondo modalità definite dalla contrattazione collettiva, i cui contenuti dovevano essere recepiti da un apposito DPCM avente la funzione di dettare norme esecutive per l’attuazione del passaggio
✓ Prima dell’effettiva realizzazione di tali accordi, con la legge 449/1997 è stata introdotta la possibilità per i dipendenti pubblici in regime di TFS di optare per il TFR aderendo a un fondo pensione complementare
✓ La legge 448/1998 ha assegnato, per la prima volta, risorse effettive alla previdenza complementare
✓ Il DPCM del 20 dicembre del 1999, successivamente modificato e integrato dal DPCM del 2 marzo 2001, ha recepito l’Accordo quadro nazionale del 29 luglio 1999 in materia di TFR e previdenza complementare per i dipendenti pubblici indicando, altresì, i criteri per la ripartizione degli stanziamenti pubblici per la previdenza complementare
- segue
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I Fondi Pensione nel Pubblico Impiego
✓ La legge 243/2004 – legge delega di riforma del sistema previdenziale – ha poi previsto il riordino del sistema di previdenza complementare anche per il settore del pubblico impiego
✓ Il decreto legislativo 252/2005 - che ha sostituito il decreto legislativo 124/1993 – ha introdotto una nuova disciplina per la previdenza complementare stabilendo che ai pubblici dipendenti si continui ad applicare la normativa prevista nel decreto legislativo 124/1993
✓ Con i Contratti collettivi nazionali (da ultimo il Contratto Collettivo Nazionale Quadro del 3 agosto 2021) il termine per l’esercizio dell’opzione, che scadeva il 31 dicembre 2020, è stato prorogato al 31 dicembre 2025
✓ La legge di bilancio 2018 ha previsto l’equiparazione delle regole fiscali tra il settore pubblico e quello privato per le contribuzioni e le prestazioni. Ha inoltre previsto che le parti istitutive dei fondi potranno disciplinare le modalità di espressione della volontà di adesione dei lavoratori del pubblico impiego assunti successivamente al 1° gennaio 2019, anche mediante meccanismi di silenzio-assenso
Scheda aggiornata al mese di aprile 2022 14