CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO RELATIVO AL TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEI COLLABORATORI ED ESPERTI LINGUISTICI DI ATENEO
CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO RELATIVO AL TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEI COLLABORATORI ED ESPERTI LINGUISTICI DI ATENEO
Il giorno 26 ottobre 2022 in Verona, presso la sede del Rettorato in Palazzo Giuliari, in via dell’Artigliere 8, si riuniscono le Delegazioni trattanti di Parte Pubblica e di Parte Sindacale per la stipula del presente Contratto Collettivo Integrativo relativo al trattamento giuridico ed economico del Collaboratori ed Esperti Linguistici di Ateneo per il triennio 2022-2025.
VISTO lo Statuto dell’Università di Verona;
VISTO art. 4 del D.L. 21 aprile 1995, n. 120, convertito nella legge 21 giugno 1995, n. 236;
VISTO l’art. 51 (Xxxxxxx e collaboratori linguistici) del CCNL 1994 – 1997 del Comparto Università;
VISTO il CCNL relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018, sottoscritto il 19/04/2018 ed in particolare l’art. 7 comma 3;
CONSIDERATO che Consiglio di Amministrazione del 21 dicembre 2021 ha deliberato l’approvazione degli stanziamenti di Ateneo previsti nel Bilancio unico di Ateneo di Previsione annuale 2022 e Bilancio unico di Ateneo di Previsione triennale 2022-2024, e nello specifico lo stanziamento per il trattamento economico dei Collaboratori ed Esperti Linguistici di Ateneo;
Visto e considerato tutto ciò, le Parti concordano quanto segue:
Art. 1
(Campo di applicazione, durata ed efficacia dell’accordo)
1. Il presente Contratto Collettivo Integrativo disciplina il rapporto di lavoro ed il trattamento economico integrativo dei Collaboratori ed Esperti Linguistici, di cui all’art. 51 del C.C.N.L. del Comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto il 21.05.1996, di cui all’art. 22 del C.C.N.L. 13/05/2003 e successivi, in servizio presso l’Università di Verona con contratto a tempo indeterminato o determinato.
2. Il presente Contratto Collettivo Integrativo ha validità dal 1.1.2022 al 31.12.2025 per la parte normativa e conserva la sua efficacia sino alla stipula del nuovo; la parte economica ha validità dal 1.1.2022 al 31.12.2022.
3. L’efficacia del presente Contratto Collettivo Integrativo è subordinata alla certificazione positiva del Collegio dei Revisori dei Conti e all’approvazione del Consiglio di Amministrazione.
Art. 2 (Reclutamento)
1. I Collaboratori ed Esperti Linguistici possono essere assunti a tempo indeterminato per esigenze di apprendimento delle lingue a carattere duraturo e a tempo determinato per esigenze di apprendimento delle lingue a carattere sperimentale, ovvero correlate a programmi di attività di durata temporanea, ovvero per sostituzione di personale con diritto alla conservazione del posto secondo la normativa vigente in materia, qualora i Collaboratori ed Esperti Linguistici in servizio non dovessero risultare sufficienti.
2. Il reclutamento avviene tramite le procedure previste dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti.
3. Per la disciplina del periodo di prova si rinvia alle disposizioni normative e della contrattazione collettiva nazionale di comparto nel tempo vigenti.
Art. 3
(Costituzione del rapporto di lavoro)
1. Il rapporto di lavoro è di tipo subordinato di diritto privato e l’assunzione avviene di regola per moduli orari di 500 o 600 o 800 ore annuali. Nel corso del rapporto di lavoro, su accordo delle parti, il carico orario annuale individuale può essere modificato con passaggio ad un diverso modulo orario.
2. Eventuali maggiori impegni orari concordati per un periodo determinato con il personale già in servizio saranno retribuiti tenendo conto dell’importo orario calcolato in base al trattamento economico complessivo (trattamento fondamentale più scatti stipendiali integrativi) relativo al modulo orario di assunzione.
3. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Contratto Collettivo Integrativo, al personale Collaboratore ed Esperto Linguistico si applica la disciplina in materia di periodo di prova, ferie, permessi, congedi, aspettative e altre assenze dal servizio prevista dal CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca e dalle disposizioni di legge dallo stesso richiamate, in quanto compatibili.
4. Il periodo di congedo ordinario spettante ai Collaboratori ed Esperti Linguistici in base alle disposizioni del CCNL viene di regola usufruito durante i periodi di interruzione dell’attività didattica programmata secondo quanto stabilito nel calendario accademico dell’Università di Verona, e comunque d’intesa con il Responsabile della struttura di afferenza.
Art. 4
(Struttura di assegnazione e organizzazione delle attività)
1. I Collaboratori ed Esperti Linguistici afferiscono al Centro Linguistico di Ateneo (CLA) che rappresenta la struttura deputata a soddisfare le esigenze di apprendimento delle lingue e di supporto alle attività didattiche. Il CLA organizza e gestisce annualmente le ore di attività dei Collaboratori ed Esperti Linguistici in relazione all’organizzazione delle attività didattiche delle strutture dell’Ateneo, compreso il CLA stesso.
2. L’articolazione dell’orario di servizio è definita dal Comitato di Programmazione Didattica del CLA.
3. Per i periodi in cui si svolge l’attività di esercitazione frontale deve essere di norma garantita la presenza dei collaboratori per almeno 3 mezze giornate a settimana, nei giorni e negli orari definiti dal Centro Linguistico di Ateneo.
Art. 5
(Profilo professionale, compiti e mansioni)
1. I Collaboratori ed Esperti Linguistici svolgono mansioni di collaborazione volte all’apprendimento delle lingue da parte degli studenti, nell’ambito dei corsi e delle attività promosse dal Comitato di Programmazione Didattica del CLA, comprese quelle connesse al funzionamento dei laboratori linguistici, nonché all’elaborazione e aggiornamento del materiale didattico, perseguendo in autonomia culturale e professionale gli obiettivi didattici, nell'ambito delle direttive impartite dal Direttore del Centro Linguistico di Ateneo.
2. In particolare, rientrano nei compiti dei Collaboratori ed Esperti Linguistici lo svolgimento delle seguenti attività:
a) attività di esercitazione frontale volta ad agevolare l'apprendimento delle lingue da parte degli studenti, preparazione, somministrazione e valutazione dei test d'ingresso e di fine corso;
b) attività di supporto alle esercitazioni frontali, quali: corsi intensivi di recupero, e-learning guidato, attività in laboratorio linguistico e corsi di conversazione.
c) attività integrativa e di supporto agli studenti: tutorato per singoli studenti o gruppi ristretti di studenti;
d) ricevimento individuale degli studenti;
e) verifica dell'apprendimento ovvero del livello di conoscenza della lingua da parte degli studenti, secondo quanto stabilito dal Comitato di Programmazione Didattica del CLA in accordo con i regolamenti didattici dei corsi di studio dell'ateneo Tale attività include: prove di idoneità, attestazioni e certificazioni linguistiche;
f) preparazione e correzione di prove in itinere ed elaborati;
g) preparazione e selezione di materiale didattico e bibliografico idoneo alla somministrazione delle esercitazioni linguistiche
h) partecipazione a riunioni di lavoro e ad iniziative di studio ed aggiornamento professionale autorizzate o promosse dal CLA.
3. Il Comitato di Programmazione Didattica del CLA stabilisce, sulla base delle esigenze didattiche dell’Ateneo, le ore da destinare all’attività di esercitazione frontale (punti a), b) e c) del comma 2) che dovranno essere, di norma, pari al 50% del totale delle ore annue contrattualmente previste per il singolo Collaboratore ed Esperto Linguistico, con un margine di tolleranza +/- del 10% (range %: 45 – 55) e le ore complementari al 100% (range %: 45 – 55) del monte ore totale da destinare a tutte le altre attività (punti d), e), f), e h) del comma 2). L’Allegato A riporta le percentuali e le relative quote di ore per ciascuna attività e per ciascun modulo orario contrattuale (500, 600 e 800 ore). Di norma le ore settimanali dedicate alle esercitazioni frontali sarà di 20 ore per i contratti di 800 ore annue, di 15 ore per i contratti a 600 e di 12 ore per i contratti a 500 ore annue. Eventuali impegni settimanali più alti potranno essere previsti previo consenso tra le parti.
4. È dovere del Collaboratore ed Esperto Linguistico il costante studio ed aggiornamento multidisciplinare al fine di verificare contenuti e metodi di insegnamento alla luce delle discipline scientifiche di riferimento. A questo proposito particolare rilevanza assume l’aggiornamento delle conoscenze sull’utilizzo delle apparecchiature, anche informatiche, a disposizione del Centro Linguistico di Ateneo.
5. Tutte le attività indicate al comma 2, che concorrono al raggiungimento dell’impegno orario contrattualmente previsto, devono essere annotate nell’apposito registro elettronico, che rappresenta lo strumento per l'accertamento della corrispondenza tra la programmazione oraria del singolo Collaboratore ed Esperto Linguistico e le ore di attività effettivamente svolte.
6. Il registro elettronico, la cui forma e articolazione potrà evolvere nel tempo, consente al Collaboratore ed Esperto Linguistico di dichiarare il numero delle ore effettuate e le diverse attività svolte nel periodo di riferimento. Esso deve essere aggiornato mensilmente dal Collaboratore ed Esperto Linguistico, in modo che il Direttore del Centro Linguistico di Ateneo possa monitorare le attività svolte e al termine di ogni anno accademico, certificarne la congruità con quanto stabilito in sede di programmazione, verificando il rispetto degli impegni orari programmati. La validazione del registro elettronico viene notificata a ogni Collaboratore ed Esperto Linguistico.
7. Il direttore del CLA riferisce agli Organi del Centro Linguistico l’andamento delle attività e il rapporto % tra le varie tipologie, nonché per programmare eventuali progetti e/o ore integrative volti al miglioramento ed innovazione.
Art. 6 (Trasferte)
1. Qualora ai Collaboratori ed Esperti Linguistici sia richiesto di svolgere provvisoriamente la propria attività presso le sedi decentrate dell'Università di Verona, viene riconosciuta una indennità forfettaria giornaliera di trasferta pari a 30 € lordo dipendente, purché essi non siano stati esplicitamente assunti per le esigenze di quella particolare sede o non vi siano stati destinati successivamente in maniera definitiva.
2. È previsto il rispetto del criterio della rotazione, laddove possibile.
Art. 7
(Prestazioni di lavoro extraistituzionali)
1. In considerazione dell’attuale regime orario annuo massimo (800 ore), il rapporto d’impiego dei CEL è assimilabile a quello a part-time uguale o inferiore al 50%, pertanto tali lavoratori possono esercitare attività di libera professione, prestazioni di lavoro autonomo o collaborazioni coordinate e continuative, nonché assumere impieghi alle dipendenze di privati. L’esercizio di tali attività è consentito a condizione che non arrechi pregiudizio alle esigenze di servizio e non sia incompatibile con le attività istituzionali del Centro Linguistico e comunque dando la precedenza alle attività programmate dal Centro stesso.
2. L’esercizio di attività extraistituzionali deve essere preceduto da una comunicazione che dovrà essere inviata alla Direzione Risorse Umane almeno 15 giorni prima dell’inizio delle attività, salvo particolari e comprovate esigenze. Il Direttore del Centro Linguistico esprime il proprio parere riguardo allo svolgimento dell’incarico per attività extraistituzionali, verificandone la compatibilità con l’attività istituzionale svolta dal collaboratore; trascorso il termine di 15 giorni senza che l’amministrazione si esprima negativamente la richiesta si intende accolta.
Art. 8 (Trattamento economico)
1. Il trattamento economico dei Collaboratori ed Esperti Linguistici è costituito dal trattamento fondamentale e dal trattamento integrativo di Ateneo.
2. Il trattamento fondamentale è quello stabilito dal CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca al tempo in vigore.
3. Il trattamento integrativo di Ateneo è quello stabilito dal presente Accordo.
Art. 9
(Risorse finanziarie disponibili)
1. Le risorse finanziarie sono definite annualmente, in relazione allo stanziamento approvato dal Consiglio di Amministrazione nel Bilancio unico di Ateneo di Previsione annuale e di Previsione triennale per il trattamento economico dei Collaboratori ed Esperti Linguistici;
2. Per l’anno 2022 le risorse finanziarie disponibili per le finalità di cui al successivo art. 10 del presente accordo sono pari a € 500.000,00 (oneri carico ente compresi) e trovano copertura nel pertinente capitolo di Bilancio per le retribuzioni dei Collaboratori ed Esperti Linguistici.
(Trattamento integrativo di Ateneo)
1. Il trattamento integrativo di Xxxxxx è finalizzato al riconoscimento dell’esperienza professionale acquisita nel corso degli anni di servizio prestato in qualità di Lettore o Collaboratore ed Esperto Linguistico e della produttività individuale e organizzativa.
2. Il trattamento integrativo di Ateneo è correlato alla corresponsione del trattamento economico fondamentale e viene erogato nella medesima proporzione e per il medesimo periodo di tempo.
3. Per i Collaboratori ed Esperti Linguistici in servizio presso l’Università di Verona alla data di stipula del presente Accordo, il trattamento integrativo di Ateneo, corrisposto in ragione del riconoscimento dell’esperienza professionale acquisita nel corso degli anni di servizio, è quello in godimento alla data del 31 dicembre 2021.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2022 il trattamento integrativo di Ateneo, nell’importo annuale definito all’art. 9 del presente accordo, si compone di due quote definite “scatti stipendiali integrativi” e “progettualità di Ateneo”, così ripartite:
a) la quota prevalente “scatti stipendiali integrativi”, legata al riconoscimento dell’esperienza maturata e della produttività individuale delle prestazioni professionali, la cui disciplina è prevista all’art. 11;
b) la quota residuale “Progettualità di Ateneo”, pari alla differenza tra l’importo annuale definito dall’art. 9 del presente accordo e quanto annualmente utilizzato per le finalità prioritarie del punto a) del comma 4 del presente articolo, legata alla realizzazione di progetti per il miglioramento dei servizi di Ateneo e alle ore integrative per la soluzione di specifiche situazioni di criticità legate alle attività didattiche volte ad agevolare l'apprendimento delle lingue straniere da parte degli studenti e/o quella connessa al funzionamento dei laboratori linguistici, la cui disciplina è prevista all’art. 13.
Art. 11
(Scatti stipendiali integrativi per il riconoscimento dell’esperienza maturata e della produttività individuale delle prestazioni professionali)
1. L’Ateneo procede con cadenza annuale al riconoscimento dell’esperienza maturata e della produttività individuale delle prestazioni professionali dei Collaboratori ed Esperti Linguistici in servizio nell’Università di Verona a tempo indeterminato, in relazione all’anzianità maturata al 1° gennaio, ai fini del passaggio allo scatto stipendiale integrativo superiore, attraverso la procedura di descritta al successivo art.12.
2. Ai fini della determinazione dello scatto stipendiare integrativo superiore e del correlato valore economico, fissato in corrispondenza della fascia di anzianità maturata, per il quale i Collaboratori ed Esperti Linguistici partecipano alla procedura di valutazione, il calcolo dell’anzianità maturata avviene secondo i seguenti criteri:
a) per i Collaboratori ed Esperti Linguistici in servizio nell’Università di Verona a tempo indeterminato alla data di stipula del presente Accordo, il calcolo dell’anzianità di servizio tiene conto dei periodi lavorativi, al netto di aspettative che non concorrono alla maturazione dell’anzianità di servizio ai sensi della normativa in materia, effettivamente svolti in qualità di Collaboratori ed Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx con contratto a tempo indeterminato o determinato presso l’Ateneo Veronese e altri Atenei italiani con contratto di lavoro a tempo determinato e/o indeterminato;
b) per i Collaboratori ed Esperti Linguistici assunti a tempo indeterminato, anche mediante procedura di mobilità da Altri Atenei, successivamente alla data di stipula del presente Accordo, il calcolo dell’anzianità di servizio tiene conto esclusivamente dei periodi lavorativi, al netto di aspettative, effettivamente svolti in qualità di Collaboratori ed Esperti Linguistici con contratto a tempo indeterminato presso l’Università di Verona. L’anzianità di servizio viene calcolata in ragione d’anno con arrotondamento all’anno superiore in presenza di nove mesi di servizio effettivo;
c) lo scatto stipendiale integrativo superiore non può essere attribuito nei casi di sanzioni disciplinari più gravi del rimprovero scritto nell’anno precedente a quello nel quale si svolge la valutazione.
d) nella tabella di cui all’Allegato B, che forma parte integrate e sostanziale del presente accordo, vengono riportati i valori degli scatti stipendiali integrativi dal 1° al 14°;
e) il passaggio ad uno scatto stipendiale integrativo superiore è selettivo e viene riconosciuto solo al raggiungimento del target indicato nella procedura di cui al successivo art. 12 e per una percentuale massima pari all’80% degli aventi diritto (con arrotondamento all’unità superiore in presenza di decimali), compatibilmente con i vincoli finanziari e di legge;
f) in caso di valutazione con evidenza del merito con parità di punteggio, per la redazione della graduatoria dei soggetti beneficiari dello scatto stipendiale integrativo si utilizzeranno i seguenti criteri:
I. maggiore anzianità complessiva di servizio presso l’Università di Verona;
II. maggiore anzianità anagrafica;
g) il Direttore Generale delibera l'attribuzione dello scatto stipendiale integrativo superiore con proprio decreto.
(Sistema di Valutazione)
1. I criteri e i punteggi previsti nei due ambiti (Valutazione e Anzianità di Servizio) per la selezione ai fini dell’attribuzione dello scatto stipendiale integrativo superiore sono rappresentati nell’Allegato C, che forma parte integrate e sostanziale del presente accordo.
2. La valutazione dell’esperienza maturata e della produttività individuale delle prestazioni professionali dei Collaboratori ed Esperti Linguistici rappresenta lo strumento a supporto della politica retributiva, in quanto l’erogazione degli scatti stipendiali integrativi, definiti negli importi della tabella di cui all’Allegato B, è subordinato al raggiungimento del target indicato nell’Allegato C.
3. La procedura per l’individuazione dei Collaboratori ed Esperti Linguistici in servizio a tempo indeterminato presso l’Università di Verona destinatari dello scatto stipendiare integrativo superiore, si articola nelle seguenti fasi:
a) I Collaboratori ed Esperti Linguistici che alla data del 1° gennaio hanno maturato l’anzianità di servizio, determinata ai sensi del comma 2, lettere a) e b) dell’articolo 11, nella fascia di anzianità corrispondente agli scatti dal 1° al 14° precedente rispetto alla quale concorrono per lo scatto successivo, ove previsto, sono valutati per l’attribuzione dello scatto stipendiale integrativo superiore, secondo gli importi riportati nella tabella di cui all’Allegato A. I Collaboratori ed Esperti Linguistici in servizio a tempo indeterminato che, in relazione allo scatto stipendiale integrativo corrispondente all’anzianità maturata, percepiscono un importo superiore a quello previsto nella tabella di cui all’Allegato A, manterranno tale importo fino a quando si collocheranno in una fascia di anzianità per la quale è previsto uno scatto stipendiale integrativo più elevato di quello percepito;
b) La valutazione, ai fini del riconoscimento dell’esperienza maturata e della produttività individuale delle prestazioni professionali dei Collaboratori ed Esperti Linguistici per l’attribuzione dello scatto stipendiale integrativo, viene effettuata dal Direttore del Centro Linguistico di Ateneo con il supporto del Consiglio Direttivo e del Comitato di Programmazione Didattica ed è riferita ad almeno un anno di servizio a tempo indeterminato presso l’università di Verona;
c) Ai soli fini della formazione del punteggio totale determinato in esito alla procedura disciplinata al presente articolo, il calcolo dell’anzianità complessiva maturata tiene conto dei periodi lavorativi, al netto di aspettative che non concorrono alla maturazione dell’anzianità di servizio ai sensi della normativa in materia, effettivamente svolti in qualità di Collaboratori ed Esperti Linguistici con contratto a tempo indeterminato o determinato presso l’Ateneo Veronese e altri Atenei italiani;
d) L’anzianità di servizio, come definita alla precedente lettera c), è determinata dalla Direzione Risorse Umane;
e) Per i Collaboratori ed Esperti Linguistici risultati idonei al conseguiranno dello scatto stipendiale integrativo successivo rispetto a quello in godimento, il nuovo scatto avrà decorrenza dal 1° gennaio dell’anno nel quale viene attivata la procedura;
f) In caso di non conseguimento dello scatto stipendiale integrativo successivo, i Collaboratori ed Esperti Linguistici mantengono lo scatto stipendiale integrativo in godimento e possono essere valutati per l’attribuzione dello scatto stipendiale integrativo successivo solo dopo che sia trascorso almeno un anno solare dalla data di maturazione dell’ultimo scatto stipendiale integrativo; possono comunque chiedere la revisione della propria valutazione entro 15 giorni dal ricevimento del giudizio. Il Direttore con il supporto del Consiglio Direttivo e del Comitato di Programmazione Didattica dovrà confermare o modificare la valutazione precedentemente espressa entro 30 giorni dalla domanda del ricorrente.
g) Su richiesta dei CEL, al fine di permettere un continuo miglioramento della prestazione sarà rilasciato dal Direttore con il supporto del Consiglio Direttivo e del Comitato di programmazione Didattica una breve relazione sulla motivazione/ragioni della valutazione non positiva (al di sotto del target indicato nell’Allegato C) anche con consigli pratici per il futuro.
Art. 13
(Progettualità di Ateneo per il miglioramento dei servizi e utilizzo delle ore integrative)
1. La quota residua delle risorse annualmente disponibili, come disciplinato dalla lettera b) del comma 4 dell’art. 10, può essere erogata annualmente una tantum ed è così ripartita:
a) 70% per remunerare l’eventuale realizzazione di progetti volti al miglioramento, alla diversificazione e innovazione dell’offerta didattica, nonché per il raggiungimento degli obiettivi del Piano Strategico di Ateneo in tali ambiti. I Collaboratori ed Esperti Linguistici in servizio sia a tempo indeterminato che determinato, sia singolarmente che per aree linguistiche o interlinguistiche, ovvero per impulso del Centro Linguistico di Ateneo, possono presentare e/o partecipare a tali progetti. La realizzazione di tali progetti non rientra nel monte ore contrattualmente definito (500, 600 e 800 ore).
I singoli progetti, contenenti gli obiettivi, i nominativi dei CEL partecipanti, l’impegno previsto e il relativo compenso, sono approvati dal Direttore del Centro Linguistico e comunicati al Direttore Generale.
b) 30% per remunerare le ore integrative, oltre il monte ore contrattualmente definito dei Collaboratori ed Esperti Linguistici in servizio sia a tempo indeterminato che determinato, eventualmente necessarie per la soluzione di specifiche situazioni di criticità legate alle attività didattiche volte ad agevolare l'apprendimento delle lingue straniere da parte degli studenti e/o quella connessa al funzionamento dei laboratori linguistici. Il compenso delle ore integrative è calcolato in relazione al trattamento economico (trattamento fondamentale + scatti stipendiali integrativi ex art. 51. comma 5 del CCNL 1994-97) in godimento del Collaboratore ed Esperto Linguistico interessato. L’insieme delle ore integrative necessarie per ciascun Collaboratore ed Esperto Linguistico, sulla base delle criticità riscontrate, sono approvate dal Direttore del Centro Linguistico e comunicate dal Direttore Generale. Le somme non utilizzata per le finalità di cui al presente comma, possono confluire tra le risorse previste di cui al comma 1 della lettera a) del presente articolo.
Art. 14
(Prestazioni per conto terzi e servizi aggiuntivi)
1. I Collaboratori ed Esperti Linguistici possono partecipare a prestazioni per conto terzi, secondo le norme previste nell’art. 10 del Regolamento del Centro Linguistico di Ateneo (C.L.A.) dell’Università di Verona.
2. Nel caso di incarichi aggiuntivi, svolti oltre il proprio regime orario, per attività di traduzione saranno retribuiti secondo la natura del servizio.
3. Ogni impegno aggiuntivo sarà valutato in rapporto alla sua natura-tipologia e rispetto alle ore contrattuali potrà prevedere un numero congruo di ore destinate alla preparazione delle lezioni, la correzione degli elaborati e l'assistenza agli studenti.
Art. 15 (Norme finali)
1. Dall’entrata in vigore del presente Contratto Collettivo Integrativo cessano di avere effetto le disposizioni contrattuali, sia di natura normativa che economica, previste in Contratti Collettivi Integrativi precedentemente sottoscritti.
2. Le disposizioni di cui al presente Contratto Collettivo Integrativo cessano in ogni caso di avere efficacia a seguito della sopravvenuta entrata in vigore di disposizioni contrattuali (nuovi CCNL) o norme legislative con esse incompatibili. Le Parti si impegnano ad incontrarsi per definire una nuova formulazione del Contratto Collettivo Integrativo conforme al dettato legislativo o contrattuale.
Le Parti, presa visione del testo dell’Accordo, in subordine alla certificazione positiva del Collegio dei Revisori dei Conti e all’approvazione del Consiglio di Amministrazione, convengono congiuntamente di procedere alla sua sottoscrizione.
Per la Parte Pubblica:
Xxxx. Xxxxxxx XXXXXXXXXX – Prorettore Vicario FIRMATO Xxxx. Xxxxxxxx XXXXX – Direttore Generale FIRMATO
Per la Parte Sindacale - R.S.U.:
Dott.ssa Xxxxxxxx XXXXXXXX FIRMATO
Sig. Xxxxxxxx XXXXXXX FIRMATO Dott.ssa Xxxxxxx XXXXX
Dott.ssa Xxxxxxxx XXXXXXX FIRMATO
Dott.ssa Xxxxxxxx XXXXXX FIRMATO
Xxxx. Xxxxxx XXXXX FIRMATO
Xxxx. Xxxxxxx XXXXXXXX FIRMATO
Xxxx. Xxxxxx XXXXX FIRMATO
Dott.ssa Xxxxxx XXXX FIRMATO
Per le Organizzazioni Sindacali territoriali:
Dott.ssa Xxxxxxxx XXXXXXXXXX,
Xxxx. Xxxxxxx XXXXX (CGIL) FIRMATO
Dott.ssa Xxxxxxx XXXXXXXXX (CISL)
Xxxx. Xxxxxxxx XXXXXXX (UIL Fed. Scuola RUA)
Xxxx. Xxxxxx XXXXXXX (SNALS)
ALLEGATO A
ALLEGATO B
Valori scatti stipendiali integrativi (Importi annui lordo dipendente)
CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO RELATIVO AL TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEI COLLABORATORI ED ESPERTI LINGUISTICI DI ATENEO
ALLEGATO C
CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DELLO SCATTO STIPENDIALE INTEGRATIVO DEI COLLABORATORI ED ESPERTI LINGUISTICI
Nr. | Criteri | descrizione criteri | strumenti di valutazione | Valutazione | ||||
insufficiente | sufficiente | adeguato | molto buono | eccellente | ||||
a) | Qualità della prestazione percepita dagli studenti | Giudizi espressi dagli studenti frequentanti relativamente alle domande sull'insegnante (6-7- 8) | Questionario studenti CLA | 8 | 12 | 15 | 17 | 19 |
b) | Grado di collaborazione nelle relazioni con i colleghi e docenti referenti | Disponibilità a collaborare nella gestione delle esercitazioni, corsi intensivi, preparazione dei test, scambio di informazioni, ecc. | Registro didattico, giudizio del docente referente della lingua e del direttore del CLA | 8 | 12 | 15 | 17 | 19 |
c) | Tempestività e accuratezza nella rendicontazione delle attività svolte | Corretta e puntuale consegna dei registri didattici | Registro didattico | 8 | 12 | 15 | 17 | 19 |
d) | Partecipazione a progetti innovativi e di sviluppo del CLA | Disponibilità a soddisfare esigenze progettuali del CLA, quali ad es. test di piazzamenti/certificazione, studenti disabili, centro valutaz. Cambridge | Progetti innovativi e persone coinvolte | 8 | 12 | 15 | 17 | 19 |
e) | Grado di miglioramento metodologico | Creazione e utilizzo di strumenti innovativi di apprendimento e partecipazione ad attività formative a ciò finalizzate (e-learning, tutorato) | Materiali prodotti, strumenti utilizzati e attestati di formazione | 8 | 12 | 15 | 17 | 19 |
f) | anzianità di servizio sia a tempo indeterminato che determinato, al netto di aspettative che non concorrono alla maturazione dell’anzianità di servizio ai sensi della normativa in materia, in qualità di CEL presso l'Ateneo di Verona e altri Atenei italiani | anzianità al 1° gennaio dell'anno di attivazione della procedura di valutazione | Anzianità di servizio | |||||
≥ 1 anni ˂ 7 | ≥ 7 anni ˂ 14 | ≥ 14 anni ˂ 22 | ≥ 22 anni ˂ 31 | ≥ 31 anni | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Target: valutazione con evidenza del merito al raggiungimento di almeno il 75% del punteggio di cui alla somma dei punteggi delle lettere a), b), c), d), e)
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