PROTOCOLLO D’INTESA
PROTOCOLLO D’INTESA
TRA
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E
L’UNIVERSITA’ CA’ FOSCARI VENEZIA
Il Ministro per la pubblica amministrazione, On. Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx, con Uffici nella sede della Presidenza del Consiglio dei Ministri in Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx XX x. 000 – 00000 Xxxx;
E
l’Università Ca’ Foscari Venezia, con sede legale in Venezia, Dorsoduro 3246 C.F. 8000772027, legalmente rappresentata dalla Rettrice pro tempore, prof.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxxx, domiciliata per la carica presso la sede dell’Università,
di seguito congiuntamente “le Parti”;
VISTI
- la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri”;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e, in particolare l’articolo 15;
- il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012, recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri” e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l’articolo 14 relativo alla struttura e alle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica;
- il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 24 luglio 2020 recante “Organizzazione interna del Dipartimento della funzione pubblica”, registrato dalla Corte dei conti in data 13 agosto 2020, prot. n. 1842;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2021, registrato alla Corte dei conti in data 13 aprile 2021, al n. 796, con il quale è stato conferito al xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx l’incarico di Capo Dipartimento della funzione pubblica;
- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”, convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;
- la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante “Riforma degli ordinamenti didattici
universitari”;
- il Decreto 22 ottobre 2004, n. 270 del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca concernente modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei e la struttura dell'ordinamento universitario;
- la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”;
- il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, con il quale è stata revisionata la normativa di principio in materia di diritto allo studio;
- lo Statuto dell’Università emanato con D.R. n. 750 dell'8/09/2011 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 17/09/2011) e modificato con D.R n. 718 del 4/10/2013 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 16/10/2013);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 marzo 2021 che delega il Ministro per la pubblica amministrazione on. xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx ad esercitare le funzioni di coordinamento e di indirizzo, promuovendo ogni necessaria iniziativa anche normativa e di codificazione, nonché le connesse funzioni amministrative, di vigilanza e verifica, ed ogni altra funzione attribuita al Presidente del Consiglio dei ministri, in materia, tra l’altro, di formazione, di aggiornamento professionale e di sviluppo del personale delle pubbliche amministrazioni, di programmazione e gestione delle risorse nazionali ed europee assegnate e destinate alla formazione, e di definizione di programmi generali e unitari dell'alta
formazione per i dirigenti pubblici, nonché dell'aggiornamento professionale e della specializzazione dei dipendenti pubblici;
- il citato d.P.C.M. 15 marzo 2021 prevede, altresì, che il Ministro per la pubblica amministrazione per lo svolgimento delle funzioni delegate si avvalga del Dipartimento della funzione pubblica (di seguito, per brevità, anche solo “DFP”)
- il Protocollo d’intesa sottoscritto dal Ministro per la pubblica amministrazione e dal
Ministro dell’università e della ricerca in data 7 ottobre 2021
PREMESSO CHE
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nell’ambito della Componente 1 - Missione 1 prevede una strategia di intervento per il miglioramento in termini di efficienza e di efficacia delle amministrazioni pubbliche tramite il rafforzamento delle competenze del capitale umano delle amministrazioni stesse;
- la formazione del personale in servizio nelle pubbliche amministrazioni costituisce una leva strategica per rendere maggiormente attrattiva la pubblica amministrazione e per la modernizzazione dell’azione amministrativa, nonché per la realizzazione di effettivi miglioramenti qualitativi dei servizi ai cittadini e alle imprese;
- è necessario prevedere, in applicazione delle politiche di rilancio e sviluppo guidate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, un nuovo modello unico della formazione per la pubblica amministrazione al fine di far fronte alle nuove esigenze di lavoro;
- la definizione e la progettazione di nuovi percorsi formativi presuppone una procedura di progettazione, rilevazione e analisi dei fabbisogni formativi del capitale umano attualmente in servizio e in corso di reclutamento;
- nell’ambito delle finalità del presente Protocollo si inserisce altresì l’obiettivo, condiviso dalle Parti, di dare prima attuazione al citato Protocollo d’intesa del 7 ottobre 2021 siglato dal Ministro per la pubblica amministrazione e dal Ministro dell’università e della ricerca, in specie per quanto attiene alla individuazione di Università ed Enti di ricerca per l’avvio di specifici interventi attuativi;
- le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’articolo 15, comma l, della legge 7 agosto 1990
n. 241 e ss.mm.ii., possono concludere tra loro Accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- gli Accordi tra le pubbliche amministrazioni rappresentano lo strumento funzionale di preventiva cooperazione e di azione coordinata di più amministrazioni, al fine di rendere l’azione amministrativa efficiente, efficace, razionale e adeguata in ossequio al principio costituzionale di buon andamento e alle previsioni del diritto comunitario
CONSIDERATO CHE
- il DFP intende promuovere e sostenere il rafforzamento delle conoscenze e delle competenze del personale in servizio nelle pubbliche amministrazioni, al fine di garantire il miglioramento della capacità amministrativa e la qualità dei servizi erogati a cittadini e imprese;
- il DFP intende promuovere e sostenere iniziative volte a elaborare e attuare un piano unico di formazione delle pubbliche amministrazioni che, partendo dal sinergico ed istituzionale supporto di SNA e Formez PA, coinvolga tutti i centri di Alta Formazione, pubblici e privati, nazionali ed internazionali, disponibili a collaborare nella somministrazione capillare e trasversale della formazione a tutte le pubbliche amministrazioni italiane, possa sostenere il nuovo corso dettato dal PNRR e richiesto dalla Commissione Europea;
- l’Università Ca’ Foscari Venezia nel proprio Piano Strategico 2020-26 si impegna a favorire i rapporti con le istituzioni pubbliche e private, con le imprese e le altre forze produttive, partecipando attivamente alla definizione delle politiche che riguardano lo sviluppo della ricerca e del territorio e al contempo persegue la qualità più elevata di istruzione e formazione della persona, garantendo il diritto degli studenti a un sapere aperto e critico e a una preparazione adeguata al loro inserimento sociale e professionale;
- l’Università Ca’ Foscari Venezia per la sua missione – concorre allo sviluppo culturale, sociale, economico e produttivo del Paese, anche in collaborazione con soggetti nazionali, internazionali, pubblici e privati – è il partner strategico ideale per contribuire alla definizione di un piano unico di formazione delle pubbliche amministrazioni.
TUTTO CIÒ VISTO, PREMESSO E CONSIDERATO,
le Parti, come sopra rappresentate,
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Articolo 1 (Premesse)
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo unitamente agli Accordi attuativi che saranno successivamente adottati per la realizzazione delle attività previste dal successivo art. 2.
Articolo 2 (Oggetto)
1. Oggetto del presente Protocollo d’Intesa è la collaborazione tra le Parti che, nel rispetto dei reciproci fini istituzionali, riconoscono l’interesse comune a definire un piano strategico unico formativo per il rafforzamento delle conoscenze e delle competenze del personale in servizio nelle pubbliche amministrazioni, anche attraverso la progettazione, la rilevazione e l’analisi del fabbisogno formativo.
2. Le Parti si impegnano a mettere a disposizione le risorse umane, logistiche e strumentali disponibili in funzione delle esigenze operative del presente Protocollo.
3. Al fine di elaborare il piano di cui al comma 1, le Parti si impegnano da subito a realizzare le seguenti attività di interesse comune:
a) promuovere, favorire e incentivare l’iscrizione del personale in servizio nelle pubbliche amministrazioni ai corsi di studio attivati dall’Università Ca’ Foscari Venezia, anche attraverso la riduzione dei connessi oneri, l’elaborazione di percorsi formativi specifici, l’adozione di misure utili a rendere immediatamente fruibile i corsi di studio concordati, per il predetto personale;
b) collaborare alla progettazione della rilevazione del fabbisogno formativo delle pubbliche amministrazioni;
c) collaborare a rilevare il fabbisogno formativo;
d) collaborare all’analisi del fabbisogno formativo ai fini della progettazione del piano unico di formazione delle pubbliche amministrazioni;
e) collaborare all’organizzazione dell’offerta formativa e alla individuazione di eventuali
partner per la sua erogazione
4. Le attività di cui al presente Protocollo saranno realizzate con il coinvolgimento di Formez
PA e della Scuola Nazionale dell’Amministrazione-SNA.
5. Nell’ambito delle attività oggetto del presente Protocollo, costituiscono specifici impegni
delle Parti:
5.1 per l’Università Ca’ Foscari Venezia:
- rispondere, di comune intesa con il Dipartimento della funzione pubblica, ai bisogni formativi specifici del personale in servizio nelle pubbliche amministrazioni, consentendone l’iscrizione e la frequenza, anche in modalità e-learning (sincrona e asincrona), ai corsi di studio universitari di I e II livello attivati dall’Ateneo;
- progettare e sostenere nuovi percorsi formativi universitari e post-universitari, che saranno approvati dai competenti Organi di Ateneo, rivolti al personale in servizio nelle pubbliche amministrazioni;
5.2 per il Dipartimento della funzione pubblica:
- coordinare e integrare l’offerta formativa dell’Ateneo con quella di altre Università, secondo le priorità individuate, in modo da soddisfare il fabbisogno espresso dalle amministrazioni pubbliche;
- definire, in relazione alle attività oggetto del presente Protocollo, gli eventuali termini economici e finanziari di contribuzione ai relativi oneri, come preventivamente concordato tra le Parti.
6. Ai fini di dare attuazione alle attività oggetto del presente Protocollo, le parti si riservano di stipulare specifici Accordi attuativi.
Articolo 3
(Ambito di prima applicazione)
1. Al fine di dare prima attuazione al presente Protocollo, l’Università Ca’ Foscari Venezia individua i corsi di studio universitari di I e II livello attivati dall’Ateneo e riportati nell’allegato A.
2. Nell’ambito dell’offerta formativa di cui al precedente comma 1, l’Università Ca’ Foscari
Venezia:
a) attiva, a partire dall’anno accademico 2022-2023, i seguenti corsi di studio universitari di I livello:
• Chimica e tecnologie sostenibili
• Commercio estero e turismo
• Economia aziendale
• Economia e commercio
• Filosofia
• Informatica
• Ingegneria fisica
• Lettere
• Lingue, civiltà e scienze del linguaggio
• Lingue, culture e società dell'Asia e dell'Africa mediterranea
• Philosophy, International and Economic Studies
• Scienze ambientali
• Scienze della società e del servizio sociale
• Scienze e tecnologie per i beni culturali
• Storia
b) attiva, a partire dall’anno accademico 2022-2023, i seguenti corsi di studio universitari di I livello:
• Amministrazione, Finanza e Controllo
• Biotecnologie per l'ambiente e lo sviluppo sostenibile
• Chimica e tecnologie sostenibili
• Computer Science and Information Technology
• Conservation Science and Technology for Cultural Heritage
• Data Analytics for Business and Society
• Digital and Public Humanities
• Economia e finanza
• Economia e gestione delle arti e delle attività culturali
• Economia e gestione delle aziende
• Economics, Finance and Sustainability
• Engineering Physics
• Environmental Humanities
• Filologia e letteratura italiana
• Global Development and Entrepreneurship
• Governance delle organizzazioni pubbliche
• Language and Management to China
• Lavoro, cittadinanza sociale, interculturalità
• Lingue e civiltà dell'Asia e dell'Africa mediterranea
• Lingue e letterature europee, americane e postcoloniali
• Lingue, economie e istituzioni dell'Asia e dell'Africa mediterranea
• Management
• Marketing e comunicazione
• Relazioni internazionali comparate
• Science and Technology of Bio and Nanomaterials
• Scienze ambientali
• Scienze del linguaggio
• Scienze dell'antichità: letterature, storia e archeologia
• Scienze filosofiche
• Storia dal Medioevo all'età contemporanea
• Storia delle arti e conservazione dei beni artistici
• Sviluppo interculturale dei sistemi turistici
• Traduzione e interpretazione
Articolo 4
(Requisiti di ammissione ai corsi di studio universitari)
1. Per essere ammessi ai corsi di studio di cui all’art. 3 è necessario essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo, per i corsi di laurea di primo livello; di un titolo di laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo, per i corsi di laurea di secondo livello.
2. L’ammissione ai corsi di laurea di primo livello è consentita anche a chi possiede diplomi rilasciati da istituti di istruzione secondaria superiore di durata quadriennale presso i quali non era attivo l’anno integrativo, secondo quanto disposto dai Regolamenti didattici dei corsi di studio.
3. Per l’immatricolazione ai corsi di laurea vengono verificate le conoscenze di base che si
ritiene uno studente debba possedere per frequentare in maniera proficua il corso di studio.
4. Per l’immatricolazione ai corsi di laurea magistrale vengono verificati specifici requisiti curriculari e l’adeguatezza della personale preparazione.
5. Viene inoltre richiesto un adeguato livello di conoscenza della lingua inglese secondo le modalità e il livello stabiliti dagli Organi accademici e dai singoli Collegi didattici.
6. Nel caso di corsi di studio ad accesso programmato, l’immatricolazione è subordinata al superamento di una prova di selezione e all’ammissione in graduatoria secondo le modalità che vengono annualmente riportate nei relativi bandi di ammissione.
7. Il numero massimo di dipendenti pubblici che possono essere ammessi ai corsi di studio di cui all’art. 3 è determinato in modo da garantire il rispetto dei criteri di sostenibilità in termini di docenza di riferimento degli stessi corsi.
Articolo 5 (Frequenza dei corsi di studio)
1. La frequenza delle lezioni frontali dei corsi di studio di cui al precedente art. 3 non è obbligatoria.
2. La didattica è erogata in presenza e contestualmente a distanza in modalità sincrona (attraverso piattaforme di videoconferenza), nonché a distanza in modalità asincrona (attraverso la messa a disposizione di lezioni videoregistrate).
3. Le verifiche di profitto sono svolte esclusivamente in presenza.
Articolo 6 (Contribuzione studentesca)
1. In deroga al Regolamento di Ateneo, l’importo del contributo unico onnicomprensivo a carico dello studente dipendente pubblico è fisso e pari a Euro 1.200,00 Euro, indipendentemente dal valore Isee.
2. Oltre al contributo stabilito dall’Università sarà dovuta la tassa regionale, tributo imposto dalla Regione Veneto. L’importo della tassa regionale per l’anno accademico 2022-2023 è di 176,00 Euro. Agli importi indicati va aggiunta l’imposta di bollo da 16,00 Euro.
3. I dipendenti pubblici iscritti ai corsi di studio di cui al precedente art. 3 che beneficiano del contributo unico onnicomprensivo di importo fisso di cui al presente articolo non possono richiedere né il rimborso dei contributi di iscrizione a seguito dell’eventuale ottenimento di borsa di studio, né il beneficio della riduzione in base al proprio Isee 2022 per il diritto allo studio universitario.
4. I dipendenti pubblici iscritti ai corsi di studio di cui all’art. 3 beneficiano del contributo unico onnicomprensivo di importo fisso di cui al presente articolo per l’iscrizione agli anni successivi se conseguono almeno la metà dei CFU previsti per ciascun anno di corso e per un numero massimo di anni pari alla durata legale del corso più due.
Articolo 7 (Modalità di iscrizione)
1. Lo studente dipendente pubblico che intende immatricolarsi ad uno dei corsi di cui all’art.
3 sarà tenuto a seguire le indicazioni riportate nella pagina web dedicata.
2. Il pagamento del contributo si effettua mediante PAGOPA. Sulla pagina xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx sono contenute le informazioni e le modalità operative.
3. Non sono consentiti pagamenti effettuati in modalità diverse da quelle indicate.
Articolo 8
(Scadenze delle immatricolazioni)
1. Le scadenze previste per l’immatricolazione ai corsi di studio e l’iscrizione agli anni successivi sono pubblicate sulle pagine web del sito di Ateneo (xxx.xxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxx).
Articolo 9 (Comunicazione degli elenchi degli iscritti)
1. L’Università si impegna a comunicare al Dipartimento della funziona pubblica, entro tre mesi dalla scadenza del termine delle iscrizioni, l’elenco degli immatricolati che hanno selezionato, in fase di iscrizione, lo status “Dipendente pubblico”.
2. I suddetti elenchi riporteranno l’indicazione del nome, del cognome, del codice fiscale, del numero di matricola assegnato dall’Università Ca’ Foscari Venezia, del corso di studio universitario di I e di II livello e dell’amministrazione pubblica di appartenenza.
3. Il Dipartimento della funzione pubblica entro i successivi tre mesi, comunica all’Università Ca’ Foscari Venezia l’esito dei riscontri sull’effettivo status di dipendente pubblico di ciascuno studente.
Articolo 10
(Oneri a carico del dipartimento funzione pubblica)
1. Al fine di favorire la più ampia partecipazione ai corsi di studio universitario di I e di II livello di cui all’art. 3, nella prospettiva dello sviluppo delle competenze dei dipendenti della pubblica amministrazione, il Dipartimento della funzione pubblica può prevedere, al termine di ogni anno accademico, per ciascuno studente dipendente pubblico iscritto, il rimborso di quota parte del contributo di iscrizione versato, solo ove siano rispettati i criteri previsti.
2. L’eventuale quota di rimborso a carico del Dipartimento della funzione pubblica sarà definita dal Dipartimento stesso con proprio successivo provvedimento; le modalità di erogazione del rimborso, per il tramite dell’Università, saranno definite con quest’ultima con successivo provvedimento.
3. Il Dipartimento della funzione pubblica eroga all’Università un contributo per l’attuazione del presente Protocollo, da quantificare anche in relazione al numero dei dipendenti pubblici che accedono all’offerta formativa, in ristoro di costi generali di natura organizzativa, logistica e strumentale, definito con proprio, successivo provvedimento. Detto contributo sarà versato sul conto corrente indicato dall’Università.
Articolo 11 (Abbreviazione di corso e tempo parziale)1
1. È possibile ottenere una abbreviazione di corso all’atto dell’immatricolazione, per chi risulti già in possesso di un titolo di studio italiano o estero, o una carriera accademica interrotta: in questo caso, il riconoscimento totale o parziale dei CFU acquisiti compete al Collegio didattico del corso di studio che accoglie lo studente, nel rispetto delle disposizioni generali dettate dal Senato accademico, con particolare riferimento alle Linee guida per il riconoscimento CFU approvate dal Senato accademico il 13/04/2016.
2. È consentita la possibilità di richiedere, all’atto dell’immatricolazione o durante gli anni successivi di iscrizione, lo status di studente part time, ad eccezione di quei corsi di studio per cui siano previste specifiche limitazioni stabilite dai singoli Collegi didattici.
3. Lo status di studente part time consente di conseguire il titolo in un tempo pari al doppio rispetto alla durata normale del corso di studio e di beneficiare di un regime contributivo agevolato, che si applica a partire dall’anno di acquisizione dello status e non è in nessun caso retroattivo.
4. Per l’accesso e il mantenimento dello status si fa riferimento a quanto previsto dal
Regolamento Carriere degli studenti dell’Ateneo.
Articolo 12 (Referenti)
1. Ai fini di coordinare, dare attuazione e monitorare tutte le attività previste dal presente Protocollo, le Parti nominano, quali propri referenti:
- per il Dipartimento della funzione pubblica, il Direttore pro tempore dell’Ufficio per l’innovazione amministrativa, lo sviluppo delle competenze e la comunicazione;
- per l’Università Ca’ Foscari Venezia, la Prorettrice alla Didattica e la Dirigente
dell’Area Didattica e Servizi agli Studenti.
2. Ciascuna Parte si riserva il diritto di sostituire il referente come sopra individuato, dandone tempestiva comunicazione alla controparte.
1 Verificare in relazione al Regolamento e alle politiche dell’Ateneo. Il testo dell’articolo è esemplificativo per i corsi di studio universitari; analoghe disposizioni devono essere previste, ove necessarie, anche per i master e i corsi di formazione e di alta formazione.
Articolo 13 (Durata, modifica e recesso)
1. Il presente Protocollo ha durata triennale a decorrere dalla sottoscrizione e potrà essere rinnovato mediante accordo scritto tra le Parti entro tre mesi dalla scadenza.
2. Gli Accordi attuativi di cui al precedente articolo 2 avranno una durata compatibile con la durata complessiva del Protocollo stesso, salvo l’ipotesi di recesso di cui al successivo comma.
3. È fatta salva la possibilità di ciascuna delle Parti di recedere, in ogni momento e senza alcuna motivazione, dal presente Protocollo previa comunicazione scritta da inoltrare all’indirizzo dell’altra parte via P.E.C., e con preavviso non inferiore a sessanta (60) giorni. La parte che esercita tale facoltà deve, contestualmente, comunicare se intende recedere anche dagli Accordi attuativi in corso. Resta inteso l’obbligo di portare a termine le attività già avviate e concordate nell'ambito del presente Protocollo.
4. Le comunicazioni andranno effettuate a mezzo posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi:
- Università Ca’ Foscari Venezia: PEC xxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx;
- Dipartimento della funzione pubblica: PEC xxxxxxxxxx_xxx@xxxxxxx.xxxxxxx.xx.
Articolo 14 (Contenzioso)
1. Le Parti si impegnano a risolvere in via amichevole qualsiasi controversia dovesse sorgere dalla interpretazione o applicazione del presente accordo attuativo attraverso il ricorso ad un collegio arbitrale i cui membri dovranno essere nominati in parti uguali da ciascun contraente e il cui presidente sarà nominato dai membri del collegio stesso.
2. In caso di mancato accordo, la competenza sarà del Foro di Roma.
Articolo 15 (Riservatezza)
1. Le Parti si impegnano a non divulgare all’esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e/o in relazione alle attività oggetto della presente Intesa.
Articolo 16
(Promozione e diritti di proprietà intellettuale)
1. Le Parti dichiarano di impegnarsi reciprocamente a promuovere l'immagine comune e quella di ciascuna di esse. In particolare, l'eventuale utilizzazione dei rispettivi loghi richiederà il consenso delle Parti.
2. Le Parti si impegnano altresì a pubblicare nei propri siti istituzionali le informazioni utili ad una maggiore diffusione e conoscenza delle opportunità formative offerte dall’Università Ca’ Foscari Venezia e a prevedere momenti di orientamento e diffusione delle informazioni.
Articolo 17 (Disposizioni finali)
1. Per tutto quanto non espressamente stabilito, restano ferme le disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale ed europea.
2. Le Parti convengono che il presente atto, costituito da un unico originale elettronico, è sottoscritto in modalità digitale ai sensi del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del d.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.
Il Ministro per la pubblica amministrazione On. Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx | La Rettrice Prof.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxxx |
Firmato digitalmente da: Xxxxxxx Xxxxxxxxx
Organizzazione: UNIVERSITA' CA' FOSCARI VENEZIA/00816350276 Data: 15/06/2022 13:01:29
Firmato digitalmente
da XXXXXXXX XXXXXX C=IT
O=PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI
Allegato A – Attività formative oggetto del Protocollo | |
Tipologia | Denominazione |
Corsi di studio universitari di I livello | Chimica e tecnologie sostenibili Commercio estero e turismo Economia aziendale Economia e commercio Filosofia Informatica Ingegneria fisica Lettere Lingue, civiltà e scienze del linguaggio Lingue, culture e società dell'Asia e dell'Africa mediterranea Philosophy, International and Economic Studies Scienze ambientali Scienze della società e del servizio sociale Scienze e tecnologie per i beni culturali Storia |
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