REGOLAMENTO CONVOCAZIONE ED ADUNANZA CONSIGLIO COMUNALE
Città di Trapani
REGOLAMENTO CONVOCAZIONE ED ADUNANZA CONSIGLIO COMUNALE
DELIB. C.C. N. 228 DEL 13.12.1995
DECISIONE XX.XX.XX. – SEZ. CENTRALE – N.4089/3601 DEL 28/03/1996. MODIFICATO CON DELIBERA CONSILIARE N. 6 DEL 17/1/2011 MODIFICATO CON DELIBERA CONSILIARE N. 36 DEL 28/2/2011
ART. 1
SESSIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Il Consiglio Comunale si riunisce in sessione ordinaria ogni trimestre.
Quando si ravvisano ragioni di necessità tali da rendere indifferibile la trattazione di determinati affari, il Consiglio può riunirsi in sessione straordinaria:
1. per determinazione del Presidente;
2. per domanda motivata di un quinto dei Consiglieri in carica;
3. su richiesta del Sindaco.
Nei casi di cui ai numeri 2) e 3), la riunione del Consiglio deve avere luogo entro 20 giorni dalla richiesta.
Il Consiglio esamina preliminarmente la sussistenza degli estremi della necessità o della urgenza e, ove non la riscontri, può rinviare la trattazione dell’affare alla prima seduta della sessione ordinaria.
ART. 2
CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Il Consiglio è convocato dal Presidente, mediante avviso contenente l’elenco degli argomenti (ordine del giorno) sentita la conferenza dei Capi Gruppo Consiliare (art. 14 dello Statuto), notificato almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l’adunanza, alla dimora dei Consiglieri (o al domicilio eletto nel Comune).
L’Ordine del Giorno va notificato, negli stessi termini, ai Capi Settori, i quali, in riferimento ai punti all’Ordine del Giorno di loro competenza sono tenuti a partecipare alle riunioni del Consiglio Comunale.
Compatibilmente con gli adempimenti previsti dalla legge o dallo Statuto, all’Ordine del Giorno saranno iscritte con precedenza le proposte del Sindaco.
Gli elenchi degli argomenti in aggiunta a quelli già iscritti nell’O.d.G. debbono essere comunicati ai Consiglieri con avviso da consegnarsi nei modi e termini stabiliti dal comma precedente.
Nei casi di urgenza, la consegna dell’avviso con gli elenchi degli argomenti da trattare può avvenire anche 24 ore prima.
Ma in tal caso su richiesta della maggioranza dei Consiglieri presenti, può essere differita al giorno seguente.
In ogni caso nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione se non sia stata iscritta nell’O.d.G. e se gli atti non siano stati messi a disposizione dei Consiglieri almento tre giorni prima o 24 ore prima nei casi di urgenza.
La consegna degli avvisi deve risultare da apposita dichiarazione del messo comunale.
L’avviso di convocazione e l’O.d.G. devono essere pubblicati all’Xxxx Xxxxxxxx, a cura del Segretario Generale, entro i termini stabiliti dalla legge.
ART. 3
PRIMA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO A SEGUITO DI ELEZIONI
La prima convocazione del Consiglio Comunale è disposta dal Presidente uscente e deve avere luogo entro 15 giorni dalla proclamazione, con invito da notificarsi almeno 10 giorni prima di quello stabilito per l’adunanza.
Qualora il Presidente uscente non provveda, la convocazione è disposta dal Consigliere neo-eletto che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali al quale spetta, in ogni caso, la presidenza provvisoria dell’assemblea fino all’elezione del Presidente.
ART. 4
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE
Presiede le adunanze del Consiglio il Presidente eletto ai sensi delle vigenti disposizioni.
In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente, ed in caso di assenza o impedimento anche del Vice Presidente lo sostituisce il Consigliere presente che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali.
Per l’espletamento delle proprie funzioni il Presidente del Consiglio si avvale delle strutture esistenti nel Comune.
Art. 5 NUMERO LEGALE
Il Consiglio delibera con l’intervento della maggioranza dei Consiglieri in carica.
La mancanza del numero legale comporta la sospensione di un’ora della seduta in corso.
Se, dopo la ripresa dei lavori, non si raggiunge o viene meno di nuovo il numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo col medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione.
Nella seduta di prosecuzione è sufficiente, per la validità delle deliberazioni, l’intervento dei due quinti dei Consiglieri (le eventuali frazioni, ai fini del calcolo dei due quinti, si computano per unità).
Nelle sedute di cui al comma precedente non possono essere aggiunti argomenti a quelli già iscritti all’Ordine del Giorno.
ART. 6 PARTECIPAZIONE DEL SINDACO
Il Sindaco, o un Assessore da lui delegato, è tenuto a partecipare alle riunioni del Consiglio.
Il Sindaco e i membri della Giunta possono intervenire alle medesime riunioni senza diritto di voto.
ART. 7
POTERI DI CHI PRESIEDE LE ADUNANZE CONSILIARI
Chi presiede le adunanze provvede a mantenere l’ordine, l’osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni.
Ha facoltà di sospendere e di sciogliere l’adunanza.
Nelle sedute pubbliche può, dopo gli opportuni avvertimenti, ordinare la espulsione dall’uditorio di chiunque sia causa di disordine.
I provvedimenti indicati nel comma 2° e 3°, devono essere motivati e trascritti nel processo verbale.
ART. 8
PUBBLICITA’ DELLE SEDUTE CONSILIARI
Le sedute del Consiglio sono pubbliche, eccettuati i casi in cui, con deliberazione motivata, sia dal Consiglio stesso altrimenti stabilito.
La seduta è segreta quando si tratti di questioni che implichino apprezzamenti o giudizi sulle qualità delle persone.
In seduta pubblica si deliberano anche ruoli organici del personale.
ART. 9
COMPUTO DEL NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA’ DELLE SEDUTE CONSILIARI
Non si computano nel numero legale per la validità delle adunanze i membri che, prima della votazione, si siano allontanati dalla sala della Adunanza.
ART. 10
ASSISTENZA DEL PUBBLICO ALLE SEDUTE CONSILIARI
Le persone che assistono nella parte riservata al pubblico debbono essere inermi, rimanere a capo scoperto, in silenzio ed astenersi da qualunque segno di approvazione o disapprovazione.
Nessuna persona estranea può avere accesso, durante le sedute, nella parte della sala riservata al Consiglio, ad eccezione del Sindaco, degli Assessori, dei componenti il Collegio dei Revisori, del Segretario Generale, dei Funzionari, dei Vigili Xxxxxx e degli Uscieri addetti al servizio nonché dei rappresentanti della Stampa nella parte ad essi riservata e degli esponenti in rappresentanza dei partiti politici.
ART. 10 BIS
E’ vietato fumare in Aula Consiliare.
ART. 11
APERTURA DELLA ADUNANZA CONSILIARE
L’Adunanza del Consiglio si apre con l’appello nominale dei Consiglieri, fatto dal Segretario Generale o da chi per lui, per accertare l’esistenza del numero legale.
I Consiglieri dovranno anche firmare l’apposito registro di presenza.
ART. 12
INTERVENTO DEI CONSIGLIERI NELLE DISCUSSIONI
Nessun Consigliere può parlare senza avere chiesto ed ottenuto la parola dal Presidente.
Prima dell’inizio della discussione il Presidente può proporre al Consiglio di stabilire la durata di ogni intervento.
Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti per alzata e seduta.
La richiesta di cui sopra può anche essere avanzata da almeno tre (3) Consiglieri.
Nella fase della “Attività Ispettiva” ciascun Oratore può intervenire per un massimo di 30 minuti; al Sindaco per le eventuali risposte viene assegnato un tempo massimo di 45
minuti. Per la “replica” alle risposte del Sindaco ciascun Consigliere avrà a disposizione una massimo di 5 minuti.
ART. 13
RICHIAMO AI CONSIGLIERI CHE TURBANO IL REGOLARE ANDAMENTO DEI LAVORI
Se un Consigliere turba l’ordine o pronunzia parole sconvenienti ed offensive o comunque pregiudica il regolare andamento dei lavori, il Presidente lo richiama.
Il Consigliere richiamato può presentare al Consiglio le sue spiegazioni.
Dopo un secondo richiamo all’ordine avvenuto nella stessa seduta, persistendo il Consigliere nel suo atteggiamento, il Presidente sospende la seduta.
ART. 14
COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI DURANTE LE RIUNIONI DEL CONSIGLIO
Il Consiglio può discutere e deliberare soltanto intorno ad argomenti che siano iscritti all’O.d.G.
Il Presidente può fare comunicazioni su argomenti non iscritti all’O.d.G., ma su tali comunicazioni non si può aprire discussione né procedere a deliberazioni.
Ogni Consigliere potrà chiedere la parola, e avrà diritto ad ottenerla, per celebrazioni di eventi e per commemorazioni di persone, di date di particolare rilievo e per comunicazioni relative a fatti di grave importanza avvenuti nei giorni precedenti all’adunanza.
Tali celebrazioni, comunicazioni e commemorazioni dovranno essere contenute nel limite di dieci minuti.
ART. 15
INVERSIONE DELL’ORDINE DEL GIORNO
Il Consiglio può deliberare, sempre che lo creda opportuno, l’inversione dell’Ordine del Giorno.
Tale inversione può essere chiesta dai consiglieri comunali o proposta dal Presidente. Sull’inversione dell’Ordine del Giorno i consiglieri possono parlare per non più di cinque minuti ciascuno.
ART.16 QUESTIONI PREGIUDIZIALI
Prima che abbia inizio la discussione, un consigliere può sollevare questione pregiudiziale perché l’argomento non debba discutersi, o questione sospensiva perché ne venga rinviata la discussione.
A discussione iniziata, invece, la proposta deve essere avanzata da almeno tre consiglieri.
Non può procedersi oltre nella discussione o deliberazione se la domanda non venga respinta dal Consiglio con votazione per alzata e seduta.
La questione pregiudiziale o quella sospensiva, non è ammessa in occasione della discussione di uno o più emendamenti.
ART.17
CONTEGNO DEI CONSIGLIERI CHE HANNO OTTENUTO LA PAROLA
Gli oratori parlano dal banco, in piedi e dirigono la parola sempre all’intero Consiglio, anche quando si tratta di rispondere ad argomenti di precedenti oratori.
Gli interventi debbono essere tenuti in tono e forma pacata e comunque in modo tale da non turbare la serenità della discussione.
ART.18
DIVIETO DI INTERVENTO PER PIU’ DI UNA VOLTA NELLA DISCUSSIONE DELLO STESSO ARGOMENTO
Nessuno può parlare più di una volta nella discussione di uno stesso argomento, tranne che per un richiamo al regolamento o per fatto personale.
ART. 19 FATTO PERSONALE
E’ fatto personale essere intaccato nella propria condotta o il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse.
In questo caso, chi chiede la parola deve indicare in che consista il fatto personale.
Per apprezzamenti che ledano invece il prestigio dei gruppi politici, può intervenire il rispettivo capo gruppo o altro consigliere del gruppo.
Non è ammesso, sotto pretesto di fatto personale o politico, ritornare su una discussione chiusa o discutere e fare apprezzamenti sui voti del Consiglio.
ART. 20
ACCUSE CHE LEDANO L’ONORABILITA’ DEI CONSIGLIERI NOMINA DI COMMISSIONE D’INCHIESTA
Quando nel corso di una discussione un consigliere sia accusato di fatti che ledano la sua onorabilità, egli può chiedere al Presidente di nominare una commissione d’inchiesta, la quale indaghi e giudichi il fondamento dell’accusa.
Alla Commissione il Presidente assegna un termine per presentare le sue conclusioni, che saranno comunicate al Consiglio nella sua prima seduta.
ART. 21
INTERDIZIONE AI CONSIGLIERI RICHIAMATI A PRENDERE LA PAROLA PER IL RESTO DELLA SEDUTA
Se il Presidente abbia richiamato due volte all’argomento in discussione un’oratore che seguiti a discostarsene, può interdirgli la parola per il resto della seduta su quell’oggetto.
ART. 22
DIVIETO AI CONSIGLIERI DI RIMANDARE I DISCORSI AD ALTRA SEDUTA
I consiglieri possono leggere il discorso: però nessun discorso può essere interrotto o rimandato, per la sua continuazione, ad altra seduta.
ART. 23 PRESENTAZIONE DI EMENDAMENTI
Ogni Consigliere ha diritto di proporre emendamenti, i quali vengono discussi secondo l’ordine di presentazione o secondo quell’ordine logico che il Presidente reputa opportuno per la discussione.
In quest’ultimo caso deve chiarire al Consiglio i motivi per cui non viene osservato l’ordine di presentazione.
Non possono proporsi, sotto qualsiasi forma, articoli aggiuntivi ed emendamenti contrastanti con precedenti deliberazioni.
Nel caso in cui venga comunque ammessa la proposta, può sempre essere apposta la questione pregiudiziale.
ART. 24
OBBLIGO DI PRESENTARE PER ISCRITTO GLI EMENDAMENTI
Gli emendamenti aggiuntivi, modificati o soppressivi, devono essere presentati al Presidente per iscritto e firmati.
ART. 25
RITIRO DI EMENDAMENTI O DI PROPOSTE
Una proposta qualsiasi o un emendamento ritirati dal proponente possono essere ripresi da altri Consiglieri.
Chi ritira la proposta o l’emendamento ha diritto di esporre le ragioni per un tempo non eccedente i dieci minuti.
ART. 26
CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE
Il Presidente, dopo la discussione, procede alla votazione, a meno che non sia prevista. Sono ammesse, dopo la discussione e prima della votazione, le dichiarazioni di voto, per le quali ogni Consigliere ha a disposizione non più di cinque minuti.
La dichiarazione di voto può essere fatta dal Capo Gruppo Consiliare a nome di tutto il Gruppo.
La votazione si fa sul complesso della proposta, a meno che non si debba votare per singoli articoli o capitoli (statuto, regolamenti, bilanci, ecc.).
In tal caso si discute e si vota prima ogni singolo articolo e successivamente l’atto nel suo complesso.
Nel caso di votazione a scrutinio segreto sono ammesse soltanto dichiarazioni per indicare i motivi dell’astensione.
ART. 27
VOTAZIONE DEGLI EMENDAMENTI
La votazione degli emendamenti deve precedere quella del testo proposto, cominciando dagli emendamenti soppressivi.
Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima dello stesso.
ART. 28
DIVIETO AI CONSIGLIERI DI PRENDERE LA PAROLA DURANTE LA VOTAZIONE
Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del risultato, salvo che per un richiamo alle disposizioni del regolamento relativo alla esecuzione della votazione in corso.
ART. 29 PRESENTAZIONE DI ORDINI DEL GIORNO
Durante la discussione o prima che si inizi, possono essere presentati da ciascun Consigliere Ordini del Giorno concernenti la materia in discussione.
Non è ammesso alcun Ordine del Giorno in confronto di uno o più emendamenti.
Non possono proporsi, sotto qualsiasi forma, Ordini del Giorno contrastanti con deliberazioni precedentemente adottate dal Consiglio sull’argomento in discussione o che siano formulati con frasi sconvenienti e riguardino argomenti, affatto estranei all’oggetto in discussione.
Il Presidente, previa lettura, decide inappellabilmente: ma può sempre essere proposta la questione pregiudiziale.
Gli Ordini del Giorno sono votati subito dopo la chiusura della discussione.
L’Ordine del Giorno puro e semplice ha la precedenza sugli altri motivati, ma non sulle mozioni.
ART. 30 GRUPPI CONSILIARI
Il Gruppo Consiliare è composto da almeno tre (3) Consiglieri.
Il Gruppo può portare la denominazione di una lista che ha partecipato alla competizione elettorale o altra denominazione a scelta del gruppo stesso.
In presenza di tre o più Consiglieri che si dichiarino indipendenti o che comunque non ritengano di dover fare parte di un gruppo con una specifica denominazione viene costituito il “gruppo Misto” nel quale confluiscono automaticamente i citati Consiglieri.
Il capogruppo e il Vice Capogruppo del gruppo Misto vengono eletti dai Consiglieri che ne fanno parte con le medesime modalità dei gruppi regolarmente costituiti; in mancanza di un accordo, e fino all’eventuale elezione dei vertici, sarà designato Capogruppo, tra i componenti del “Misto”, il Consigliere anziano (per numero di voti).
Ciascun gruppo comunica per iscritto al Presidente del Consiglio ed al Sindaco ed alla Segreteria Generale la costituzione del gruppo, il nominativo del Capo Gruppo e del Vice Capo Gruppo.
E’ costituita la conferenza dei Capi Gruppo: la partecipazione a detta conferenza è consentita esclusivamente ai rappresentanti dei Gruppi Consiliari costituiti a norma di Regolamento.
Alla Conferenza dei Capi Gruppo compete:
a) di pronunciarsi su tutte le questioni che il Presidente intende sottoporle;
b) di coadiuvare il Presidente nella predisposizione dell’O.d.G. nella organizzazione dei lavori del Consiglio nonché dei lavori delle Commissioni Consiliari.
La Conferenza dei Capi Gruppo dovrà essere convocata almeno una volta ogni bimestre.
La Conferenza dei Capi Gruppo può essere convocata:
a) Su proposta del Presidente del Consiglio;
b) Su richiesta sottoscritta da almeno tre (3) Capi Gruppo.
TITOLO II
DELLA VOTAZIONE IN CONSIGLIO COMUNALE
ART. 31 VOTAZIONE
I Consiglieri votano ad alta voce, per appello nominale o per alzata e seduta: sono votate a scrutinio segreto le sole deliberazioni concernenti persone o elezioni a cariche. Le deliberazioni sono adottate con il voto della maggioranza assoluta dei presenti, salvo che la legge o lo Statuto prescrivano una maggioranza speciale.
Il ballottaggio non è ammesso all’infuori dei casi previsti dalla legge.
Il Presidente della adunanza accerta e proclama l’esito della votazione: Egli è assistito da tre scrutatori scelti dal Consiglio fra i componenti.
ART. 32
COMPUTO DEL NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA’ DELLE ADUNANZE
I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano sul numero necessario a rendere legale l’adunanza, ma non nel numero dei votanti.
ART. 33
METODO DELLE VOTAZIONI
A richiesta del Presidente o di due Consiglieri, le votazioni invece che per alzata e seduta, possono avere luogo per appello nominale.
A richiesta motivata di tre Consiglieri o del Presidente, il Consiglio può stabilire che una votazione, invece che per alzata e seduta o per appello nominale, abbia luogo a scrutinio segreto.
La richiesta verbale deve essere presentata dopo la chiusura della discussione e prima che il Presidente abbia invitato il Consiglio a votare.
ART. 34
PRECEDENZA DELLE DOMANDE PER SCRUTINIO SEGRETO
Nel concorso di diverse domande, quella per scrutinio segreto precede su quelle per appello nominale, quella per appello nominale precede su tutte le altre.
Nelle questioni comunque riguardanti persone, la votazione è fatta a scrutinio segreto.
ART. 35
RIPROVA NELLA VOTAZIONE PER ALZATA E SEDUTA
Il voto, per alzata e seduta, è soggetto a riprova se questa è richiesta immediatamente dopo la proclamazione del risultato.
Detta richiesta deve essere fatta da non meno di due Consiglieri o dal Presidente.
ART. 36
VOTO PER APPELLO NOMINALE E PER SCRUTINIO SEGRETO
Per il voto per appello nominale il Presidente indica il significato del “si” e del “no”. Per lo scrutinio segreto il Presidente avverte quale sia il significato del voto ed indica il significato del “si” e del “no” che i Consiglieri dovranno scrivere sulla scheda ed ordina l’appello.
Il voto si esprime deponendo nell’urna la scheda.
Chiusa la votazione, gli scrutatori fanno la conta dei voti, redigono e firmano il verbale dell’esito ed il Presidente proclama i risultati:
Nell’ipotesi di irregolarità, se il numero dei voti risultasse inferiore o superiore al numero dei votanti, il Presidente, sentiti gli scrutatori, deve annullare la votazione e disporre che si ripeta.
ART. 37 VOTAZIONE ELETTRONICA
E’ consentito, altresì, sia per le operazioni per le quali è previsto il voto palese, sia per quelle per cui è previsto il voto segreto, con esclusione di quelle nelle quali è prevista l’indicazione dei nomi, l’utilizzo di impianti per la votazione elettronica.
ART. 38
CONSERVAZIONE DELLE SCHEDE DI VOTAZIONE CONTESTATE OD ANNULLATE
Quando hanno luogo votazioni a scrutinio segreto le schede, per qualsiasi motivo contestate o annullate, devono essere vidimate dal Presidente, da almeno uno degli scrutatori e dal Segretario e devono essere conservate in archivio.
ART. 39 PARITA’ DI VOTI
In caso di parità di voti, la votazione è ripetuta in una successiva seduta.
TITOLO III
DELLE INTERROGAZIONI E DELLE MOZIONI
ART. 40 FUNZIONE DEL SINDACATO
Ciascun Consigliere, per esplicare la sua funzione di sindacato, può giovarsi delle seguenti forme di interventi:
a) interrogazione;
b) mozione;
c) raccomandazione nell’interesse collettivo.
ART. 41 INTERROGAZIONE
L’interrogazione consiste nella semplice domanda fatta all’Amministrazione per sapere: se un fatto sia vero; se una determinata informazione sia giunta all’Amministrazione o sia esatta; se l’Amministrazione intenda comunicare al Consiglio determinati documenti o abbia preso o intenda prendere una determinata risoluzione su oggetti specifici; o, comunque, per sollecitare informazioni o spiegazioni sull’attività della civica Amministrazione.
ART. 42
DIRITTO DEI CONSIGLIERI A PRESENTARE INTERROGAZIONI
I Consiglieri possono presentare interrogazioni per iscritto e senza motivazione, su argomenti che interessino la vita e l’attività del Comune.
L’interrogazione formulata in modo chiaro e conciso, può essere spedita per posta o, comunque depositata alla Segreteria Generale, o consegnata al banco della Presidenza ad apertura di ciascuna seduta consiliare, dopo essere stata brevemente illustrata.
ART. 43
INSERIMENTO DELLE INTERROGAZIONI IN APPOSITO REGISTRO
Presso la Segreteria Generale sarà tenuto apposito registro, ove, in ordine cronologico, saranno inserite tutte le interrogazioni presentate, ed a fianco sarà riservato lo spazio per trascrivervi la risposta fornita dall’Amministrazione.
ART. 44
RISPOSTA SCRITTA ALLE INTERROGAZIONI
Se è richiesta risposta scritta, questa dovrà essere fornita entro quindici giorni dalla presentazione. In caso contrario l’interrogante avrà diritto di richiedere risposta in occasione della prima seduta consiliare con priorità sugli argomenti posti all’ordine del giorno.
ART. 45
RISPOSTA SCRITTA ALLE INTERROGAZIONI
Quando è esplicitamente richiesta risposta in Consiglio, il Presidente dovrà diramare ed occorrendo integrare in occasione o nel corso delle varie sessioni, apposito e separato ordine del giorno delle interrogazioni in cui, per ciascuna di esse, saranno trascritte:
a) il numero progressivo del registro;
b) il nome dell’interrogante;
c) l’argomento su cui verte, per riassunto;
d) la data di presentazione.
ART. 46
TRATTAZIONE IN CONSIGLIO DELLE INTERROGAZIONI
In ciascuna seduta consiliare, sia essa di sessione ordinaria o straordinaria, e subito dopo l’approvazione del verbale della precedente seduta, la prima ora sarà riservata alla trattazione delle interrogazioni secondo l’ordine di trascrizione nell’apposito ordine del giorno.
Ove, esauriti gli argomenti all’ordine del giorno della sessione, rimanessero ancora iscritte altre interrogazioni all’ordine del giorno speciale, il Consiglio sarà chiamato a decidere se tenere altra apposita seduta da dedicarsi esclusivamente al loro totale svolgimento.
In caso contrario saranno differite alle successive sessioni.
ART. 47
RISPOSTA ALLE INTERROGAZIONI
Lo svolgimento delle interrogazioni avrà luogo nel modo seguente:
a) il Sindaco o l’Assessore del ramo fornirà la risposta all’interrogazione che, anche se orale, dovrà essere racchiusa in una breve nota, una copia della quale dovrà essere inserita nell’apposito registro ed altra copia fornita al Consigliere interessato;
b) la risposta del Sindaco o dell’Assessore competente non può dare luogo a dibattito consiliare. Avrà diritto a replica solo l’interrogante per dichiarare se sia o meno soddisfatto e per esporne le ragioni.
Il tempo concesso non può eccedere i cinque minuti. La replica è riservata ai Consiglieri firmatari.
ART. 48
RISPOSTA ALLE INTERROGAZIONI SECONDO TURNO DI PRESENTAZIONE
La risposta alle interrogazioni seguirà il turno di presentazione e di iscrizione.
Nessun Consigliere potrà però svolgere nella stessa seduta una seconda interrogazione ove non siano prima esaurite quelle presentate dagli altri Consiglieri che seguono nell’apposito ordine del giorno.
ART. 49
ANTICIPAZIONE DELLA TRATTAZIONE DELLE INTERROGAZIONI
Le superiori norme non privano l’Amministrazione della facoltà di anticipare per fondati motivi la trattazione di altre eventuali interrogazioni.
Art. 50 MOZIONI
La mozione consiste nell’invito rivolto al Presidente, diretto a promuovere una votazione da parte del Consiglio su un argomento di particolare interesse, dopo aver suscitato un regolare dibattito consiliare.
Essa va presentata per iscritto a firma di almeno tre (3) Consiglieri e deve contenere una breve motivazione e lo schema della deliberazione che si vuol sottoporre alla approvazione del Consiglio, onde venire inserita fra le proposte di deliberazioni all’ordine del giorno.
Le mozioni saranno trattate come qualsiasi altra proposta di deliberazione inserita all’ordine del giorno, secondo la progressione dello stesso.
ART. 51 MOZIONE D’ORDINE
La mozione d’ordine, per richiamo al Regolamento o alla legge, può essere sollevata in ogni momento da qualsiasi Consigliere ed avrà la precedenza su qualsiasi altro argomento in discussione.
ART. 52
RACCOMANDAZIONE NELL’INTERESSE COLLETTIVO
La raccomandazione è una istanza che i Consiglieri possono fare all’Amministrazione al fine di ottenere maggiore sollecitazione nel disbrigo di talune pratiche nell’interesse della collettività o perché non si adottino taluni provvedimenti, sempre nell’interesse della collettività.
La raccomandazione è fatta a voce, seduta stante, al Sindaco o suo delegato presente in aula, ma può anche essere fatta con lettera diretta al Sindaco.
TITOLO V
DEI PROCESSI VERBALI
ART. 53
PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE ALLE ADUNANZE CONSILIARI E REDAZIONE DEI VERBALI
Alle adunanze partecipa, senza diritto di voto, il Segretario Generale del Comune, il quale redige i verbali delle deliberazioni.
Nel verbale debbono essere indicati gli intervenuti e la descrizione dei punti principali della discussione, i Consiglieri presenti alla votazione ed ai voti dagli stessi espressi a favore e contro ogni proposta e gli astenuti.
I verbali sono letti nella successiva adunanza del Collegio e da questo approvati. Sono firmati dal Presidente, dal componente anziano fra i presenti e dal Segretario.
Per le deliberazioni concernenti persone e elezioni a cariche deve farsi constare dal verbale che si è proceduto alla votazione a scrutinio segreto.
Se le deliberazioni concernono questioni che implichino apprezzamenti o giudizi sulle qualità e sul comportamento di persone, dal verbale deve constare che si è anche deliberato in seduta segreta.
Dette deliberazioni debbono essere comunicate agli interessati a cura del Presidente.
ART. 54
DIRITTO DEI CONSIGLIERI DI CHIEDERE LA RETTIFICA DEI VERBALI
Ciascun componente del Collegio ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi che lo hanno determinato e di chiedere le opportune rettificazioni.
ART. 55
SULLA RETTIFICAZIONE DEI VERBALI
La rettificazione dei verbali può essere chiesta dai Consiglieri subito dopo che ne sia stata data lettura in Consiglio e prima che il Presidente stabilisca l’inizio della votazione per l’approvazione.
Ove dovessero sorgere contestazioni, il Consiglio deciderà a maggioranza dei presenti.