CITTÀ DI CASTELVETRANO
CITTÀ DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 248 del 14/12/2022
OGGETTO: Convenzione con la Fondazione Istituto “THEVENIN” di Arezzo, per lo svolgimento dell’attività assistenziale a favore di Xxxxxx – Atto di indirizzo.
L'anno duemilaventidue il giorno quattordici del mese di dicembre alle ore 16:00 in Castelvetrano e nella Sala delle adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge
Presiede l'adunanza il Xxxx. Xxxx Xxxxxx nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti sigg.:
Componenti Giunta Municipale | Pres. | Ass. | |
Xxxxxx Xxxx | Xxxxxxx | X | |
Xxxxx Xxxxxx | Assessore | X | |
Xxxxxxx Xxxxxxx | Assessore | X | |
Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx | Assessore | X | |
Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx | Xxxxxxxxx | X | |
Xxxxxxx Xxxxx | Assessore | X |
Con la partecipazione del Segretario Generale Comunale Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxx.
Il Sindaco/Presidente - accertato con l’ausilio del Segretario comunale, il numero legale dei componenti della Giunta presenti, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile di Xxxxxxxxxx, per quanto concerne la regolarità contabile e la copertura finanziaria;
ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n. 142/90, recepita con L. R. n. 48/91, modificata con L. R. n. 30/2000 hanno espresso parere FAVOREVOLE.
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta del Responsabile della II Direzione Organizzativa di seguito riportata:
Premesso che:
- l'Amministrazione Comunale, in attuazione dell’art. 6 comma 4 della legge 8 novembre 2000, n. 328, avente ad oggetto “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, previamente informata, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali;
Vista la relazione prot. n. 516 del 18.05.2022 con la quale il Servizio Sociale professionale di questo Ente ha ritenuto opportuno e necessario, in accordo con la comunità di accoglienza, che la giovane ospite della Fondazione “THEVENIN” - comunità “Edelweiss” -, con sede legale ad Arezzo, prosegua il percorso comunitario intrapreso;
Dato atto che:
- ragioni tecniche, economiche, e di opportunità politico-sociale, inducono l'Amministrazione comunale ad attuare il servizio residenziale in favore dei minori in alternativa alla gestione diretta mediante la stipula di convenzione con enti del privato sociale sulla scorta di elementi di valutazione che privilegino il carattere relazionale e professionale delle prestazioni richieste e le motivazioni poste a base dell'attività svolta dai medesimi enti, oltre alla necessità di pervenire ad economie di bilancio ed a una migliore qualità del servizio;
- che lo strumento della convenzione con gli enti assistenziali trova ulteriore legittimazione nell'art. 16, 4° comma, lett. c), della legge regionale n. 22/86, nella legge n. 142/90, capo VIII, e nella legge regionale n. 48/91, art. 1, comma I, lett. e), atteso il valore fiduciario del rapporto contrattuale che deve intercorrere tra l'Amministrazione comunale e l'ente prescelto;
- che gli enti assistenziali concorrono all'attuazione del programma comunale dei servizi socio-assistenziali mettendo a disposizione, nel rispetto della propria autonomia giuridico - amministrativa e di ispirazione: locali, attrezzature, arredi, impianti, in conformità agli standard regionali, nonchè personale specificamente qualificato;
Dato atto che la Fondazione “THEVENIN” con sede legale ad Arezzo, risulta regolarmente accreditata al
funzionamento quale struttura per attività assistenziali riferite a servizi residenziali (casa accoglienza per l’infanzia – comunità educatrice – casa gestanti e madri) ai sensi della Legge Regionale Toscana n. 82 del 28/12/2009, giusta autorizzazione dal Comune di Arezzo – Ufficio Amministrativo e Sanità con Prot. Gen. n. 312534/4.5.3 del 07.12.2000;
Ritenuto opportuno e necessario per le suesposte motivazioni sottoscrivere la convenzione con la Fondazione “THEVENIN”, ente gestore della comunità “Edelweiss”, con sede legale ad Arezzo – autorizzata a funzionare dal Comune di Arezzo – Ufficio Amministrativo e Sanità con Prot. Gen. n. 312534/4.5.3 del 07.12.2000 (casa accoglienza per l’infanzia – comunità educatrice – casa gestanti e madri), secondo lo schema all’allegato “1” alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione è stato acquisito, ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del D. Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 1 – lett. b), del D.L. 174/2012, convertito in L. 213/2012, il parere favorevole del Responsabile della II Direzione Organizzativa per quanto riguarda la responsabilità tecnica ed in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa nonché il parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile della IX Direzione Organizzativa;
Vista la L.R. n. 22 del 1986;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
Visto il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
Visto l’Ordinamento Amministrativo Regionale degli Enti locali in Sicilia;
Vista la L.R. n. 30/2000 e s.m.i.;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento comunale per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto il Piano Triennale della prevenzione, della corruzione e della trasparenza 2022/2024; Con votazione unanime espressa nei modi di legge
D E L I B E R A
per quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato e trascritto:
1. ASSUMERE il presente atto di indirizzo stabilendo di sottoscrivere la convenzione con la Fondazione “THEVENIN”, ente gestore della comunità “Edelweiss”, con sede legale ad Arezzo – autorizzata a funzionare dal Comune di Arezzo – Ufficio Amministrativo e Sanità con Prot. Gen. n. 312534/4.5.3 del 07.12.2000 (casa accoglienza per l’infanzia – comunità educatrice – casa gestanti e madri), secondo lo schema allegato “1” alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. DEMANDARE al Responsabile della II Direzione Organizzativa l’adozione dei consequenziali atti di gestione.
3. ATTESTARE la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e l’insussistenza, neppure potenziale, di ipotesi di conflitti di interessi.
4. PUBBLICARE la deliberazione presso l’Albo pretorio on-line e nella sezione Amministrazione trasparente.
5. DICHIARARE la deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12, comma 2°, della L.R. 44/91.
Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive
IL SINDACO
X.xx Xxxx Xxxxxx
L’ASSESSORE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE
X.xx Xxxxxx Xxxxx X.xx Xxxxxx Xxxxxxx
DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA ai sensi dell’art. 12 comma 2° della L. R. 44/91 Castelvetrano, lì 14/12/2022 IL SEGRETARIO COMUNALE X.xx Xxxxxx Xxxxxxx | CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del messo comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal al Castelvetrano, lì IL SEGRETARIO COMUNALE |
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il dopo il 10° giorno dalla relativa pubblicazione
IL SEGRETARIO COMUNALE
II DIREZIONE ORGANIZZATIVA
CITTÀ DI CASTELVETRANO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI
“SERVIZI AL CITTADINO”
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
OGGETTO: convenzione con la Fondazione Istituto “THEVENIN”, per lo svolgimento dell’attività assistenziale a favore di Xxxxxx – Atto di indirizzo
Esaminata ed approvata dalla Giunta Municipale nella seduta Del 14/12/2022 con deliberazione n. 248
Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.12, comma 2°, della L.R. 44/91:
❑ SI
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrative esprime parere: FAVOREVOLE
Data 14/12/2022
IL RESPONSABILE
Avv. Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
Lì
Lì 14/12/2022
X.xx Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
L’ASSESSORE RELATORE Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Xxxx Xxxxxx X.xx Xxxx Xxxxxx
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere
Favorevole
Data 14/12/2022
IL RESPONSABILE
Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx Xx Xxxx X.xx Xxxxxx Xxxxxxxx Xx Xxxx
IMPUTAZIONE DELLA SPESA
SOMMA DA IMPEGNARE CON LA PRESENTE PROPOSTA
€.
AL CAP. IPR N.
Data,
IL RESPONSABILE
Il Responsabile della II Direzione Organizzativa
Ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90, dell'art. 5 della L.R. 10/91, del regolamento comunale di organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità, propone l'adozione della seguente deliberazione, di cui attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, la insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi.
Premesso che:
- l'Amministrazione Comunale, in attuazione dell’art. 6 comma 4 della legge 8 novembre 2000, n. 328, avente ad oggetto “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, previamente informata, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali;
Vista la relazione prot. n. 516 del 18.05.2022 con la quale il Servizio Sociale professionale di questo Ente ha ritenuto opportuno e necessario, in accordo con la comunità di accoglienza, che la giovane ospite della Fondazione “THEVENIN” - comunità “Edelweiss” -, con sede legale ad Arezzo, prosegua il percorso comunitario intrapreso;
Dato atto che:
- ragioni tecniche, economiche, e di opportunità politico-sociale, inducono l'Amministrazione comunale ad attuare il servizio residenziale in favore dei minori in alternativa alla gestione diretta mediante la stipula di convenzione con enti del privato sociale sulla scorta di elementi di valutazione che privilegino il carattere relazionale e professionale delle prestazioni richieste e le motivazioni poste a base dell'attività svolta dai medesimi enti, oltre alla necessità di pervenire ad economie di bilancio ed a una migliore qualità del servizio;
- che lo strumento della convenzione con gli enti assistenziali trova ulteriore legittimazione nell'art. 16, 4° comma, lett. c), della legge regionale n. 22/86, nella legge n. 142/90, capo VIII, e nella legge regionale n. 48/91, art. 1, comma I, lett. e), atteso il valore fiduciario del rapporto contrattuale che deve intercorrere tra l'Amministrazione comunale e l'ente prescelto;
- che gli enti assistenziali concorrono all'attuazione del programma comunale dei servizi socio-assistenziali mettendo a disposizione, nel rispetto della propria autonomia giuridico - amministrativa e di ispirazione: locali, attrezzature, arredi, impianti, in conformità agli standard regionali, nonchè personale specificamente qualificato;
Dato atto che la Fondazione “THEVENIN” con sede legale ad Arezzo, risulta regolarmente accreditata al funzionamento quale struttura per attività assistenziali riferite a servizi residenziali (casa accoglienza per l’infanzia – comunità educatrice – casa gestanti e madri) ai sensi della Legge Regionale Toscana n. 82 del 28/12/2009, giusta autorizzazione dal Comune di Arezzo – Ufficio Amministrativo e Sanità con Prot. Gen. n. 312534/4.5.3 del 07.12.2000;
Ritenuto opportuno e necessario per le suesposte motivazioni sottoscrivere la convenzione con la Fondazione “THEVENIN”, ente gestore della comunità “Edelweiss”, con sede legale ad Arezzo – autorizzata a funzionare dal Comune di Arezzo – Ufficio Amministrativo e Sanità con Prot. Gen. n. 312534/4.5.3 del 07.12.2000 (casa accoglienza per l’infanzia – comunità educatrice – casa gestanti e madri), secondo lo schema all’allegato “1” alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione è stato acquisito, ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del D. Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 1 – lett. b), del D.L. 174/2012, convertito in L. 213/2012, il parere favorevole del Responsabile della II Direzione Organizzativa per quanto riguarda la responsabilità tecnica ed in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa nonché il parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile della IX Direzione Organizzativa;
Vista la L.R. n. 22 del 1986;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
Visto il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
Visto l’Ordinamento Amministrativo Regionale degli Enti locali in Sicilia;
Vista la L.R. n. 30/2000 e s.m.i.;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento comunale per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto il Piano Triennale della prevenzione, della corruzione e della trasparenza 2022/2024;
PROPONE
Alla Giunta Municipale
per quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato e trascritto:
1. ASSUMERE il presente atto di indirizzo stabilendo di sottoscrivere la convenzione con la Fondazione “THEVENIN”, ente gestore della comunità “Edelweiss”, con sede legale ad Arezzo – autorizzata a funzionare dal Comune di Arezzo – Ufficio Amministrativo e Sanità con Prot. Gen. n. 312534/4.5.3 del 07.12.2000 (casa accoglienza per l’infanzia – comunità educatrice – casa gestanti e madri), secondo lo schema allegato “1” alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. DEMANDARE al Responsabile della II Direzione Organizzativa l’adozione dei consequenziali atti di gestione.
3. ATTESTARE la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e l’insussistenza, neppure potenziale, di ipotesi di conflitti di interessi.
4. PUBBLICARE la deliberazione presso l’Albo pretorio on-line e nella sezione Amministrazione trasparente.
5. DICHIARARE la deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12, comma 2°, della L.R. 44/91.
IL RESPONSABILE DELLA II DIREZIONE ORGANIZZATIVA
Avv. Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
X.xx Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
Allegato “1”
SCHEMA DI CONVENZIONE
per regolare i rapporti tra gli enti locali e gli enti gestori di Comunità-alloggio per minori. L'anno .................... addì .................... del mese di ....................
TRA
l'Amministrazione comunale di Castelvetrano codice fiscale n. 81001210814 d'ora in avanti designata con il termine "Ente Locale", per la quale interviene l’Avv. Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx nella sua qualità di Responsabile della Direzione II Organizzativa − Servizi al Cittadino;
E
L'Ente Assistenziale Thevenin con sede in Arezzo via Sassoverde n. 32 codice fiscale n. 00176820512 d'ora in avanti nel presente atto designato con il termine di "ente contraente" rappresentato dal sig. Xxxxx Xxxxxx nato a Arezzo il 04.10.1975 in qualità di Legale Rappresentante gestore della seguente comunità-alloggio − Autorizzata a funzionare dal Comune di Arezzo − Ufficio Amministrativo Ambiente e Sanità con Prot . Gen. n. 312534/4 5.3 del 07.12.2000.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO
Art. 1
L'Ente contraente si obbliga ad ospitare nella comunità alloggio in premessa indicata avente le caratteristiche appresso specificate, n. .................... minori..... di sesso (maschile o femminile)
su n posti complessivi, su disposizione dell'autorità giudiziaria in minorile adottata nell'ambito
delle competenze amministrativa e civile e , comunque, fino al termine del percorso formativo di concerto con i servizi sociali territoriali.
Art. 2
Ogni comunità-alloggio ha una capacità ricettiva di n. .................... posti ed ospita minori di sesso .................... che abbiano età compresa tra i e i .
Nella comunità .................... possono, eccezionalmente, essere accolti minori di età inferiore agli 8 anni, qualora nella stessa siano ospitati fratelli o sorelle. Al compimento del 18° anno di età il giovane ospita to deve essere dimesso dalla comunità. In linea eccezionale e per accertata - obiettiva necessità di completamento del progetto educativo il giovane può continuare a essere ospitato nella comunità previo nullaosta del competente Tribunale per i minorenni, al quale dovrà essere tempestivamente inoltrata una motivata e documentata richiesta a cura del responsabile della comunità e dell'ufficio di servizio sociale del comune di residenza del minore.
Art. 3
Le comunità - alloggio, inserite nel normale contesto abitativo, sono dotate di locali e servizi adeguati agli standard della regione Toscana e del comune di Arezzo.
Art. 4
L'Ente contraente si impegna ad adibire in ogni comunità adeguato numero di personale nel rispetto degli standard di riferimento e dei CCNL.. L'ente contraente garantisce che tutti gli operatori siano in possesso dei
requisiti necessari per lo svolgimento degli interventi educativi previsti nel piano di lavoro, cioè, formazione professionale. L'Ente contraente, inoltre, si impegna a favorire la partecipazione del personale a corsi di formazione ed aggiornamento ai fini di una riqualificazione professionale. L'ente contraente deve trasmettere all'ente locale il curriculum professionale e i certificati di sana e robusta costituzione fisica all'atto della immissione in servizio del personale. Si impegna, inoltre, a verificare che i propri operatori siano in regola con le vigenti norme sanitarie in materia di assistenza ai minori. L'ente locale si riserva di chiedere all'Ente contraente il certificato generale del casellario giudiziale e di accertare il requisito della buona condotta dei singoli operatori.
Art. 5
Per effetto della presente convenzione, nessun rapporto di lavoro subordinato o autonomo viene instaurato tra l'ente locale ed i singoli operatori dell'ente contraente, il quale con la presente solleva l'Amministrazione comunale da ogni o qualsiasi pretesa che possa essere avanzata dai medesimi e si impegna affinché il personale operante nel servizio, di cui alla presente convenzione, sia in regola con la vigente normativa in materia di lavoro subordinato e autonomo.
Art. 6
Nelle comunità alloggio dovrà essere instaurata una convivenza il più possibile serena, tendente ad un recupero alla socialità degli ospiti e ad un armonico sviluppo della loro persona. A tal fine si cureranno in particolare: - l'assolvimento dell'obbligo scolastico; - la formazione professionale dei minori aventi età superiore ai 14 anni. - il collocamento in attività lavorative in apprendistato o in forma produttiva a seconda delle attitudini, delle capacità e delle possibilità di ognuno, mantenendo continui contatti con aziende e datori di lavoro; - il sostegno psico-pedagogico, come metodo di intervento per il superamento dei momenti critici dei minori ospiti; - la responsabilizzazione dei minori attraverso possibili modi di compartecipazione alla gestione della vita comune; - l'uso corretto ed attivo del tempo libero, anche mediante escursioni, gite e soggiorni climatici; - il rapporto libero e responsabile, sostenuto dal servizio sociale, con le famiglie ove ciò si rilevi possibile; - i contatti con i coetanei di ambo i sessi; - l'apertura alla realtà sociale (consigli di quartiere, associazioni, etc.).
Art. 7
L'ente contraente si obbliga a stipulare a favore dei minori una assicurazione idonea a coprire i seguenti rischi:
1) infortuni subiti dai minori, sia all'interno che all'esterno della comunità, salvo i casi in cui la copertura sia garantita da altre forme di assicurazione obbligatoria;
2) danni arrecati dai minori, sia all'interno che all'esterno della comunità.
Art. 8
Ai minori ospiti di cui alla presente convenzione verrà corrisposta la somma giornaliera pro-capite di €
per consentire agli stessi di far fronte alle piccole spese di carattere personale.
Art. 9
L'Ente si impegna a prestare ai minori non soltanto la più scrupolosa assistenza igienicosanitaria, ma ad effettuare le cure necessarie sia in occasione di malattie specifiche, che in xxx xxxxxxxxx xxxx scopo di favorire il loro normale ed armonico sviluppo.
Art. 10
Ogni minore dovrà essere provvisto di effetti personali, nonché di vestiario decoroso adatto al clima e alle stagioni, nella quantità necessaria e possibilmente scelto dallo stesso minore ed acquistato con l'ausilio degli educatori, a cura e spese dell'Ente contraente.
Art. 11
Il trattamento alimentare per i minori dovrà fare riferimento alla tabella dietetica indicata dall'U.S.L. competente per territorio, che viene allegata alla presente convenzione per farne parte integrante.
Art. 12
L'Ente contraente si obbliga a redigere un diario tecnico sull'andamento della vita individuale e di gruppo dei minori ed accettare la collaborazione ed il coordinamento del servizio sociale dell'ente locale. L'Ente contraente è tenuto altresì a trasmettere periodicamente all'Autorità giudiziaria minorile, nonché al servizio sociale del comune di residenza del minore, informazioni sul comportamento di ogni minore, sulle relazioni con la famiglia e con i compagni, sul profitto a scuola o nel lavoro ed in genere sul grado di riadattamento raggiunto. L'ente locale si riserva la facoltà di visitare le comunità in qualsiasi momento a mezzo del proprio servizio sociale. Analoga facoltà è attribuita al servizio sociale dei comuni di residenza dei minori. E', altresì, facoltà dell'ente locale di formulare proposte operative sull'organizzazione ed attuazione dei servizi previsti dalla presente convenzione.
Art. 13
L'ente locale, come rimborso delle spese di gestione, calcolate in base agli oneri fissi a carico dell'Ente gestore (spese per il personale, manutenzione e fitto o valore locativo dei locali, spese generali e spese di mantenimento degli ospiti), corrisponde all'Ente contraente per ogni minore inserito con provvedimento dalla competente A.G.M.:
a) una retta di mantenimento di omnicomprensiva € 62,00 pro-die e pro-capite comprensiva del sussidio da corrispondere al minore, di cui al precedente articolo 8, per ogni giornata di effettiva presenza del minore in comunità, da liquidarsi posticipatamente, con cadenza trimestrale, sulla base di uno stato nominativo dei minori ospiti.
Art. 14
Gli oneri di gestione indicati nel precedente art. 13 sono annualmente adeguati, in relazione ad eventuali variazioni degli elementi di costo (personale, locali, vitto, etc.) computando l'indice ISTAT di variazione media dei prezzi al consumo.
Art. 15
La vigilanza ed il controllo sui servizi oggetto della presente convenzione è esercitata in via ordinaria dall'ente locale e, in via straordinaria, dall'Assessorato regionale degli enti locali. Eventuali inadempienze alla presente convenzione devono essere contestate per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse. Trascorso inutilmente il termine assegnato, l'ente locale ha facoltà di sospendere la convenzione. La convenzione sarà comunque sospesa e successivamente risolta, dopo la contestazione da parte dell'ente locale cui non abbia fatto seguito la rimozione delle inadempienze entro il termine assegnato, nei seguenti casi:
a) cambiamenti di gestione della comunità-alloggio o significative variazioni degli elementi che caratterizzano la sua struttura od il personale;
b) deficienze ed irregolarità nella conduzione del servizio che pregiudichino il raggiungimento delle finalità educativo-assistenziali del servizio medesimo. c) mancato rispetto delle clausole della convenzione secondo le regole della normale correttezza anche sotto il profilo amministrativo-contabile.
Art. 16
Scadenza della convenzione.
La presente convenzione scade il 30 aprile 2023. E' escluso il rinnovo tacito.
L'A.C. può con deliberazione motivata entro i tre mesi precedenti alla sua scadenza, disporre il rinnovo della convenzione ove sussistono ragioni di opportunità e pubblico interesse, con l'obbligo di darne nei medesimi termini comunicazione all'Ente e di acquisirne formale accettazione. Sino al rinnovo o all'effettiva dimissione degli ospiti nel caso di rescissione, l'Ente è tenuto a garantire il prosieguo del servizio senza soluzione di continuità con conseguente diritto alla corresponsione delle rette alle medesime condizioni della presente convenzione. L'Ente contraente si impegna a relazionale al 31 dicembre di ciascun anno sullo stato dei minori ospitati, anche ai fini di eventuali provvedimenti dell'Autorità competente.
Art. 17
L'Ente ha l'obbligo di produrre all'atto della sottoscrizione: - la certificazione di cui alle leggi nn. 1423/56, 575/75, 936/82 e successive mm.ii relativamente al legale rappresentante e ai componenti del consiglio di amministrazione; - il provvedimento di autorizzazione/accreditamento; - l'elenco nominativo degli operatori utilizzati con il relativo titolo di studio. Dichiarazione circa il rispetto delle previsioni del D.lvo n. 81 del 2008.
Art. 18
La presente convenzione, redatta in carta legale, sarà sottoposta a cura e spese dell'Ente contraente alla registrazione fiscale, a norma delle vigenti disposizioni di legge. Sono parimenti a carico dell'Ente contraente le spese occorrenti per valori bollati, dattilografia e copia inerenti alla stipula della presente convenzione.
Art. 19
Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rinvia alle norme del Codice Civile e alla normativa vigente in materia. Gli effetti giuridici della presente convenzione decorrono dalla data di sottoscrizione. Per eventuali controversie, il foro competente è Marsala
Previa lettura e conferma, le parti dichiarano di approvare il presente atto che corrisponde in tutto alla loro volontà e si sottoscrivono come appresso:
L'ente contraente
L'ente locale