Somministrazione di energia e cessione d’azienda
Somministrazione di energia e cessione d’azienda
Trib. Milano, sez. XI, sentenza 4 febbraio 2016, n. 1565 (Est. Xxxxxx Xxxxxxx)
Contratto di somministrazione di energia – Cessione o affitto d’azienda – Subentro del cessionario – Automatico – Sussiste
Il contratto di somministrazione di energia è inerente l’impresa e nel caso di cessione/affitto azienda iscritta al Registro delle Imprese il cessionario/affittuario subentra automaticamente; l’onere della comunicazione all’altro contraente rileva ai soli fini di consentire a questi il recesso nel termine di tre mesi, ex art. 2558 cc.
(Massima a cura di Xxxxxxxx Xxxxxxx – Riproduzione riservata)
Motivi della decisione
1. Disamina della procedibilità dell’opposizione e dell’eccezione di inefficacia svolta dall’Opponente
In quanto logicamente preliminare ad ogni altra questione si verifica di seguito la procedibilità dell’opposizione e l’eccezione di inefficacia svolta dall’Opponente.
Dagli atti dimessi dalle parti, risulta quanto segue.
Il decreto ingiuntivo telematico opposto, n. ../2010, è stato emesso dal Tribunale di Milano, su conforme ricorso datato 18.10.2010, in data 26.10.2010, pubblicato dalla Cancelleria il 28.10.2010, portato alla notifica ad indirizzo errato il 27.11.2010, successivamente portato alla notifica all’indirizzo corretto il 24.12.2010 e notificato ex latere dell’ingiunta il 29.12.2010.
Avverso questo decreto, l’Opponente ha proposto opposizione, portando alla notifica l’atto di citazione in opposizione, datato 31.01.2011, con notifica perfezionatasi in data 4.02.2011, citando l’Opposta in giudizio all’udienza del 30.05.2011 (con ciò assegnando all’Opposta 114 giorni liberi a comparire) e costituendosi in data 8.02.2011.
Da tanto discende che l’opposizione è procedibile ex art. 165 e 647 cpc, posto che l’Opponente l’ha promossa entro il 40^ giorno dalla ricezione della notifica del decreto ingiuntivo e che si è costituita entro il 10^ giorno dall’inoltro della notifica dell’atto di citazione in opposizione, avendo assegnato termini liberi superiori ai 90 giorni, onde risulta rispettato il doppio termine di cui agli artt. 165 e 647 cpc (Cass. civ., sez. 3, 3.07.2008, n. 18203) osservandosi che l’art. 165 cpc, per effetto della norma di interpretazione autentica di cui all’art. 2, l. 29.12.2011, n. 218, va interpretato nel senso che la dimidiazione dei termini di costituzione si applica solo ove la parte opponente si sia avvalsa della facoltà, all’epoca prevista dall’art. 165 cpc nella formulazione allora vigente, di assegnare alla convenuta opposta termini a comparire dimezzati, come sancito espressamente dalla Corte di Legittimità (Cass. civ., sez. 2, 16.02.2012, n. 2242; conforme: Cass. civ., sez. 1, 17.05.2012, n. 7792).
Quanto all’eccezione di inefficacia, la stessa è infondata atteso che il dies a quo del termine di 60 giorni decorre, come è logico ed intuitivo, non certo dall’emissione del titolo ingiuntivo telematico, ma dalla data in cui la Cancelleria lo ha pubblicato, dandone comunicazione alla Ricorrente monitoria: posto che il decreto ingiuntivo telematico risulta pubblicato il 28.10.2010, ne discende che il termine di 60 giorni è spirato il 27.12.2010.
Ora, la sanzione dell’inefficacia dell’ingiunzione è prevista dall’art. 644 cpc in caso di totale inerzia della Ricorrente, valorizzando l’art. 644 cpc questa inerzia quale comportamento concludente di rinuncia ad avvalersi del titolo: nel caso di specie, S nei 60 giorni ha inoltrato per ben due volte il titolo per la notifica, ed il secondo tentativo è anche andato a buon fine, da tanto ricavandosi che il decreto ingiuntivo non è inefficace posto che entro il termine ex art. 644 cpc la Ricorrente ha portato alla notifica il titolo, essendo del tutto irrilevante che la notifica si sia perfezionata ex latere dell’ingiunta dopo lo spirare del termine dei 60 giorni.
L’eccezione di inefficacia è dunque infondata e va disattesa.
2. Allegazioni delle parti.
S ha chiesto ed ottenuto l’ingiunzione di pagamento a carico di SS per € 10.616,22, oltre interessi moratori commerciali ex d. l.vo 231/2002 dalla scadenza delle fatture azionate al saldo, oltre spese, deducendo di essere creditrice per il pagamento del corrispettivo per la fornitura di energia elettrica come da contratto inter partes, per gli importi esposti in nove bollette emesse dal 1^.12.2007 al 5.08.2008, relative ai consumi dei mesi da novembre 2007 a luglio 2008.
SS ha proposto opposizione, chiedendo ed ottenendo l’autorizzazione alla chiamata in causa del terzo T, in manleva, contro S chiedendo la revoca del decreto opposto, spese vinte, deducendo: il 18.05.2007, l’Opponente ha concluso con la società M S.R.L. un contratto di affitto di azienda avente ad oggetto l’attività di bar e ristorante ed il 19.06.2007 ha concluso con S un contratto di somministrazione dell’energia elettrica per detta azienda bar-ristorante; con scrittura privata autenticata del 28.11.2007, l’Opponente e M S.R.L. hanno risolto per mutuo consenso il contratto di affitto di azienda e M S.R.L. ha affittato l’azienda in parola a T; T, all’art. 11, si è impegnata al subentro nel contratto di somministrazione di energia elettrica; le somme pretese da S si riferiscono a periodi in cui l’energia è stata fruita dal terzo T e per questo viene svolta domanda di manleva contro costui, per essere tenuta indenne di ogni somma che SS sia obbligata a pagare a S.
S si è costituita oltre il termine di cui all’art. 167 cpc, opponendosi alla chiamata del terzo, resistendo all’opposizione e chiedendone il rigetto, con conferma del decreto ovvero, con condanna dell’Opponente al pagamento della minore somma accertata di giustizia, spese vinte, deducendo: la cessione di azienda non esclude la legittimazione passiva di SS in forza del contratto; all’art. 5 delle condizioni generali, è stabilito che ciascuna parte può esercitare il recesso con sei mesi di preavviso; in assenza di comunicazioni a S, SS rimane obbligata verso S.
T si è tempestivamente costituita ex art. 167 cpc, resistendo alla domanda di manleva della chiamante e svolgendo domanda di accertamento, diretta ad accertare che quanto dovuto da T a S per il periodo da dicembre 2007 a luglio 2008 ammonta ad € 6.871,82, deducendo: è vero che M S.R.L. e T il 27.11.2007 hanno concluso un contratto di affitto di
azienda, con subentro di T nell’attività commerciale sita in …, via …, attività per cui SS, in precedenza, aveva stipulato un contratto per la erogazione di energia elettrica: tanto del resto risulta dalla visura della CCIAA di …, ove risulta iscritto il contratto di affitto dell’azienda in parola in data 8.12.2007; SS pretende di addebitare a T il costo di alcune fatture ma SS non ha comunicato a S il subentro di T né SS ha comunicato a T di avere ricevuto bollette da S, facendo maturare inutilmente interessi; T riconosce di dovere a S solo gli importi per consumi, da dicembre 2007 a luglio 2008, per complessivi € 6.871,82, nulla dovendo per IVA, in quanto le fatture di S non sono state emesse a suo nome; SS dovrà farsi carico sia degli interessi, sia dell’IVA.
3. Merito della pretesa creditoria di S contro SS
3.a. Qualificazione della domanda e onere della prova
S, attrice sostanziale, ha svolto con il rito monitorio un’azione contrattuale di adempimento contro SS, deducendo di avere diritto al pagamento del corrispettivo e interessi per somministrazione di energia elettrica di cui al contratto concluso il 19.06.2007, di cui alle nove bollette azionate, relative a consumi emessi da novembre 2007 a luglio 2008.
SS si è difesa eccependo la propria carenza di legittimazione passiva nel merito, deducendo che con scrittura privata autenticata del 27.11.2008 ha risolto per mutuo consenso il contratto di affitto dell’azienda di bar- ristorante, a cui è inerente il contratto di somministrazione di energia elettrica, con contestuale retrocessione del godimento dell’azienda all’affittante, che l’ha concessa in affitto a T.
Il criterio generale di riparto degli oneri assertivi e probatori di questa azione è quello derivante dal combinato disposto degli artt. 1218 e 2697 cc e dal principio di vicinanza della prova, in forza dei quali incombe al preteso creditore allegare e provare la fonte negoziale dell’obbligazione di pagamento che assume inadempiuta totalmente o parzialmente e, ciò fatto, spetta al preteso debitore allegare e provare di avere esattamente adempiuto o altri fatti estintivi o comunque idonei a paralizzare la pretesa creditoria (ex multis: Cass. civ. SS.UU. 30.10.2001 n. 13533; nello stesso senso: Cass. civ. 25.10.2007 n. 22361; Cass. civ. 7.03.2006 n. 4867;
Cass. civ. 1.12.2003 n. 18315; Cass. civ. 5.10.1999 n. 11629).
Tale criterio va coordinato con il principio dell’onere di contestazione specifica, codificato nel novellato art. 115 cpc, applicabile alla presente controversia, in quanto introdotta dopo il 4.07.2009, in virtù del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l’effetto della relevatio ab onere probandi a favore di chi ha allegato il fatto incontestato (ex multis: Cass. civ., sez. 6, 21.08.2012 n. 14594).
3.b. Emergenze di fatto
In fatto, il Tribunale osserva che la causa è stata istruita documentale e risultano pacificamente o documentalmente le seguenti circostanze di fatto.
a) con scrittura privata in autentica per notaio … del 16.05.2007, SS e M
S.R.L. hanno concluso un contratto di affitto di azienda, consistente in esercizio di bar- ristorante, corrente in …, via … (doc. 2 fasc. SS);
b) il 19.07.2007 SS, con sede in …, via …, ha sottoscritto proposta di contratto diretta a S per la fornitura di energia elettrica in .., …, n. presa
…; le condizioni generali di contratto della somministrazione, predisposte unilateralmente da S, non prevedono una disciplina specifica in caso di
cessione dell’azienda a cui inerisca il contratto di somministrazione (fasc. monitorio S);
c) con scrittura privata in autentica per notaio … del 27.11.2007, conclusa tra SS, M S.R.L. e T, SS e M hanno risolto per mutuo consenso il contratto di affitto di azienda di cui sopra e M. e T hanno concluso un nuovo contratto di affitto di azienda, con effetto dal 1.12.2007; il punto 11 del citato accordo testuale prevede: “In deroga all’art. 2558 cc è escluso il subentro da parte dell’affittuario nei contratti stipulati dal concedente per esercizio dell’azienda, con esclusione dei contratti di somministrazione di energia elettrica…” (doc. 2 fasc. SS);
d) l’atto è stato iscritto su richiesta del notaio autenticante .. nel Registro delle imprese in data 13.12.2007, come per legge e come si ricava dalla visura camerale di T (doc. 3 fasc. TROTPICAL);
e) SS e T hanno sottoscritto il 20.08.2008 un modulo S di subentro della seconda alla prima per il punto di presa n. … e codice POD …, che risulta trasmesso via fax a S in data 16.04.2009 (produzione alla prima udienza di SS);
f) le nove bollette azionate sono relative a consumi di energia in .., .., n. presa .. e codice POD (acronimo per Point of delivery, è un codice standard europeo che identica univocamente il punto di fornitura) n. .. (cfr: bollette e fatture di trasporto del Distributore, docc. da 1 a 12 allegati alla memoria istruttoria di S);
g) il fatto che il punto di presa di energia elettrica, specificatamente contrattualizzato da SS con S, fornisca energia elettrica al bar-ristorante, già condotto in affitto da SS, poi da T, di cui alla scrittura privata autenticata del 27.11.2007 in atti, è stato espressamente allegato da SS in citazione, nonché confermato da espressamente da T nella comparsa, ed ammesso (o comunque mai specificamente contestato) da S, onde è pacifico; del resto, dalle mappe stradali presenti su siti internet di larga diffusione, quale ad esempio xxx.xxxxxx/xxxx.xxx, si ricava agevolmente che a .., via .. e sono strade che delimitano a nord e a
sud un unico stabile, onde è ben possibile che la presa di energia contrattualizzata con S e sita in .. serva il bar-ristorante che ha accesso sulla via ...
3.c. Diritto
In diritto, il Giudice osserva che -con riferimento al tipo specifico di contratto dedotto in giudizio, somministrazione di energia elettrica- va ricordato come la Corte di Cassazione abbia con massime consolidate affermato, in applicazione dell’art. 2697 cc e del principio della vicinanza della prova, come la bolletta sia idonea a dimostrare l’entità dei consumi della somministrazione in assenza di contestazioni da parte dell’utente mentre, in caso di contestazione dei consumi esposti nella bolletta, spetta alla somministrante provare il quantum dei beni somministrati, ovvero il corretto funzionamento del contatore e la corrispondenza tra quanto riportato in bolletta e quanto emergente dal contatore (ex multis: Cass. civ., sez. 3, 2.12.2002, n. 17041; Cass. civ., sez. 3, 28.05.2004, n. 10313;
Cass. civ. sez. 3, 16.06.2011, n. 13193).
Quanto, poi, all’eccezione di carenza di legittimazione passiva per intervenuta risoluzione del contratto di affitto di azienda, con conseguente subentro nei contratti inerenti l’impresa da parte del nuovo affittuario, il fenomeno è previsto e regolato dall’art. 2558 cc, che testualmente prevede: “Se non è pattuito diversamente, l’acquirente
dell’azienda subentra nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda stessa che non abbiano carattere personale. Il terzo contraente può recedere dal contratto entro tre mesi dalla notizia del trasferimento, se sussiste una giusta causa, salva in questo caso la responsabilità dell’alienante. Le stesse disposizioni si applicano anche nei confronti dell’usufruttuario e dell’affittuario, per la durata dell’usufrutto e dell’affitto.”
Ai fini della conoscenza dei terzi, come è noto, l’art. 2556 co. 2 cc, impone al notaio rogante (o autenticante la firma) dei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o del godimento dell’azienda, l’obbligo di depositare i detti contratti nel Registro delle Imprese per l’iscrizione entro 30 giorni dalla stipula.
In argomento, la Corte di legittimità ha sancito che il meccanismo previsto dall’art. 2558 cc è un effetto naturale della cessione della proprietà o del godimento dell’azienda e si verifica ipso jure per tutti i contratti a prestazioni corrispettive in corso, se diversi da quelli fondati sull’intuitus personae, a prescindere dall’accettazione e/o dalla comunicazione al terzo contraente; il terzo contraente può unicamente recedere per giusta causa, entro tre mesi dalla comunicazione: “L'art. 2558 cc -il quale prevede con norma suppletiva che, nel caso di trasferimento dell'azienda, salvo patto contrario, unitamente ai beni che la costituiscono si trasferiscono i contratti a prestazioni corrispettive non ancora completamente eseguite che non abbiano carattere personale- sancisce, in effetti, che il trasferimento, in quanto mirante a garantire il mantenimento della funzionalità economica dell'azienda medesima, avviene secondo un meccanismo di attrazione dei contratti nella circolazione dell'azienda e costituisce un effetto naturale del contratto di trasferimento stesso, nel senso che si verifica indipendentemente dalla volontà delle parti che rileva soltanto per escluderlo. Pertanto, gli effetti del contratto trasferito si producono "ipso iure", obbligando il terzo, a prescindere dall'accettazione e senza bisogno di comunicazione, la quale si configura come onere posto a carico delle parti del contratto di trasferimento dell'azienda e dei soggetti ad esse equiparati finalizzato al decorso del termine di tre mesi previsto per il recesso del terzo, motivato da giusta causa.” (Cass. civ., sez. 3, 7.12.2005 n. 27011; conf.: Cass. civ., sez. 1, 9.10.2013 n. 22918); .
La Corte ha chiarito che l’art. 2558 cc produce il subentro automatico del cessionario/affittuario/usufruttuario dell’azienda nel contratto inerente l’azienda (Cass. civ., sez. 1, 23.01.2012 n. 840), si applica anche in caso di risoluzione per mutuo consenso del contratto di affitto di azienda (Cass. civ. sez. 3, 7.11.2003 n. 16724) e che gli effetti del trasferimento ovvero della cessione dell’azienda sono opponibili ai terzi dalla data della iscrizione nel Registro delle imprese (Cass. civ., sez. 3, 19.08.2013 n. 19155); il subentro si verifica anche per i contratti bancari inerenti l’azienda (Cass. civ., sez. 1, 26.10.2007) e assicurativi (Cass. civ., sez. 3, 7.12.2005 n. 27011); se l’evento del trasferimento di azienda è avvenuto in corso di causa, si applica l’art. 111 cpc (Cass. civ., sez. L, 7.07.2009 n. 15916).
3.d. Decisione
Il Tribunale osserva che alla stregua delle emergenze di fatto sopra viste e dei principi di diritti che regolano la materia, risulta che l’opposizione è
parzialmente fondata e va accolta, per essere fondata l’eccezione di carenza di legittimazione passiva della pretesa creditoria svolta da SS. Difatti, innanzi tutto va affermato che i consumi ed il corrispettivo unitario esposti nelle bollette azionate non sono stati contestati da SS di talché possono reputarsi conformi ai consumi effettivi ed ai prezzi unitari contrattualmente concordati.
Per il resto, il Giudice evidenzia che certamente il contratto di somministrazione di energia dedotto in giudizio è inerente l’azienda (prima affittata da SS e poi da T), non è fondato sull’intuitus personae ed è un contratto a prestazioni corrispettive ancora in corso; inoltre, è tabulare che le parti del contratto del 28.11.2007 non hanno inteso derogare all’effetto naturale previsto dall’art. 2558 cc, come si ricava dall’art. 11 del contratto del 28.11.2007.
Ancora, è documentale che sia la risoluzione per mutuo consenso, sia l’affitto a T sono avvenuti con scrittura privata autenticata, con conseguente obbligo del notaio autenticante di provvedere al deposito dell’atto nel Registro delle Imprese per l’iscrizione, come si ricava del resto anche dalla visura camerale di T, da cui risulta l’iscrizione dell’atto il 13.12.2007, onde è certo che il contratto del 27.11.2007 è stato iscritto nel Registro delle Imprese, ed è dunque presente nella visura camerale di tutte e tre le società coinvolte, M SRL. SS e T.
Dunque, a far data dal 13.12.2007, l’atto del 27.11.2007 è conoscibile ai terzi ed è dunque da tale data che gli effetti del subentro nel contratto da parte del nuovo affittuario sono opponibili ai terzi contraenti di contratti inerenti l’azienda.
Non risulta che S, quando ha appreso che T era la nuova affittuaria del bar-ristorante servito dal punto di presa di causa, già contrattualizzato con SS, si sia avvalsa della facoltà di recedere dal contratto ex art. 2558 cc, di talché il mutamento soggettivo ex latere dell’utente nel contratto, previsto dall’art. 2558 cc, si è definitivamente consolidato.
Quanto alla data in cui S ha avuto notizia che T era la nuova affittuaria del bar-ristorante in questione, il Giudice osserva che la stessa S ha ammesso a verbale della prima udienza di comparizione di avere avuto notizia del subentro nel contratto in data 20.05.2008; ora, non risulta che S abbia esercitato il recesso nei tre mesi successivi da tale comunicazione onde, come scritto, detto subentro si è definitivamente consolidato.
In conclusione, SS è tenuta a pagare l’energia per la bolletta n. .., emessa il 1^.12.2007, relativa a consumi del mese di novembre 2007, azionata da S con il rito monitorio per la minore somma di € 405,13 (vedi estratto conto allegato al fascicolo monitorio di S) e per la metà della bolletta n. .., emessa il 10.01.2008 per complessivi € 577,44, portante i consumi dell’intero mese di dicembre 2007, cioè per € 288,72, riferibili alla prima quindicina di dicembre 2007, posto che il trasferimento dell’azienda è stato iscritto nel Registro delle imprese il 13.12.2007.
Il totale dovuto da SS ammonta così ad € 693,85, per sorte.
Per completezza, benché S neanche abbia dimesso note conclusive nel termine concesso, il Tribunale osserva che la tesi difensiva da essa svolta nella comparsa di costituzione ed all’udienza di prima comparizione e nelle memorie ex art. 183 co. 6 cpc per contrastare l’eccezione di carenza di legittimazione passiva svolta da SS non è condivisibile: ha sostenuto, difatti, S, che a mente dell’art. 5 delle condizioni generali di contratto l’utente può esercitare il recesso con sei mesi di preavviso onde, non
essendo S tenuta a sapere delle vicende dell’azienda di SS e non avendo avuto notizia del subentro sino al 20.05.2008, la vicenda del trasferimento del godimento dell’azienda è irrilevante, anche considerato che sarebbe bastata una raccomandata per informare S.
Tale tesi è priva di pregio in quanto trascura del tutto di considerare la disciplina ad hoc prevista dall’art. 2558 cc: è evidente il favor del legislatore per l’aggregazione produttiva consistente nell’azienda e, peraltro, proprio allo scopo della conoscibilità da parte dei terzi degli atti inerenti le imprese è stata prevista la pubblicità sull’apposito Registro delle imprese ed è stato posto a carico del notaio rogante/autenticante l’obbligo di depositare entro 30 giorni dalla stipula l’atto di trasferimento della proprietà o del godimento dell’impresa presso detto Registro per l’iscrizione.
Conclusivamente, il decreto ingiuntivo va, dunque, revocato e, in accoglimento della domanda subordinata svolta da S contro SS, l’Opponente va condannata a pagare a S la sorte di € 693,85, oltre interessi moratori commerciali, decorrenti dalla data di scadenza delle bollette, rispettivamente dal 21.12.2007 sulla sorte di € 405,13 ed dal 30.01.2008 sulla sorte di € 288,72.
Il Giudice rileva che alla prima udienza è stato concessa dal Giudice in precedenza assegnatario della causa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto: le Difese non hanno comunicato se, dopo la concessione della p.e. sia avvenuto il pagamento onde non è possibile statuire alcunché sulle eventuali restituzioni.
4. Domanda di manleva di SS contro T
Come scritto, SS non ha esteso la domanda di S nei confronti di T bensì ha svolto una domanda diretta a condannare T a tenerla indenne delle somme che essa SS sia eventualmente condannata a pagare a S, sull’assunto che T ha de facto fruito dell’energia da dicembre 2007 in poi. Alla stregua dei principi sopra esaminati e delle emergenze di fatto, questa domanda è infondata prima facie, atteso che SS è stata condannata a pagare solo ed esclusivamente le somme dovute per consumi avvenuti a novembre 2007 (quando essa aveva ancora il godimento dell’azienda di bar-ristorante) e per la prima quindicina di dicembre 2008, cioè sino a quando l’atto di trasferimento del godimento dell’azienda non è stato portato a conoscenza dei terzi.
5. Domanda di T contro S e SS
T ha svolto una domanda riconvenzionale contro SS e (trasversale) contro S, nella specie una domanda di mero accertamento, chiedendo al Tribunale di dichiarare che la somma dovuta da T a S per corrispettivo dei consumi di energia da dicembre 2007 a luglio 2008 ammonta alla minore somma di € 6.871,82 per sorte, e che la differenza tra il totale azionato da S ed € 6.871,82, pari in pratica ai consumi del mese di novembre 2007 ed all’IVA fatturata da S nelle restanti otto fatture, è dovuta da SS.
Ora, il Giudice osserva che pure T non ha contestato il quantum dei consumi di kwh, né le tariffe unitarie, esposte da S nelle bollette azionate, limitandosi a contestare la debenza dell’IVA perché le fatture non sono ad essa intestate e degli interessi, non avendo ricevuto alcuna richiesta di pagamento da S.
Orbene, in applicazione dei principi di diritto sopra visti ed alla stregua delle emergenze probatorie sopra descritte, risulta che T è subentrata ex lege nel contratto di somministrazione, inerente l’azienda, à concluso dalla precedente affittuaria dell’azienda con S, onde T è obbligata a pagare il corrispettivo dell’energia elettrica erogata per la seconda metà di dicembre 2007 e sino a luglio 2008.
Trattandosi di corrispettivo per fornitura di merce, sullo stesso si applica l’IVA per legge, di talché T è obbligata a pagare anche l’IVA, fermo restando che S è a sua volta tenuta ad emettere fattura a carico di T per tale pagamento.
Quanto agli interessi moratori commerciali, ai sensi del d. lgs 231/2002, gli stessi decorreranno nei confronti di S, dalla data di scadenza dell’emittenda fattura.
Il totale dovuto a carico di T ed a favore di S ammonta dunque ad €
9.922,37 per sorte, IVA inclusa.
La domanda di accertamento svolta da T è dunque infondata e va rigettata.
Peraltro, posto che S non ha MAI svolto in causa una domanda contro T, non può pronunciarsi condanna contro il medesimo per tale importo, non potendo il Giudice andare extra petita.
6. Spese
Le spese vanno delibate a mente degli artt. 91 e ss cpc, come novellati dalla l. 18.06.2009, n. 69, nella formulazione ratione temporis applicabile, nella specie la formulazione successiva alla novella del 2009 ed anteriore la novella del 2014.
Sul punto, la Corte di legittimità ha con massime consolidate sancito il regolamento delle spese processuali vada delibato avuto riguardo al criterio obiettivo della causalità della lite (di cui la soccombenza costituisce espressione): in forza di tale principio chi ha promosso, o proseguito un processo inutile o perso, o ha costretto altri a promuovere o a proseguire un processo ne deve sopportare le conseguenze economiche, così come affermato dalla Corte di Legittimità (Cass. civ., sez. 3, 15.07.2008 n. 19456; Cass. civ., sez. 3, 20.02.2014 n. 4074; Cass.
civ., sez. 2, 15.11.2013 n. 25781; Cass. civ., sez. 3, 21.10.2009 n. 22381): il
criterio della causalità non ha una funzione sanzionatoria, prescindendo dall’elemento soggettivo della colpa del soccombente, rispondendo principalmente ad una funzione indennitaria o ripristinatoria, nel senso che la parte vittoriosa deve essere tenuta indenne delle spese sostenute per l’accertamento del suo buon diritto (o per l’accertamento dell’inesistenza del diritto altrui), pena la vanificazione del principio di rilevanza costituzionale del diritto di difesa in giudizio posto dall’art. 24 Cost.
Nel caso di specie il Tribunale osserva che tutte e tre le parti sono risultate parzialmente soccombenti sulle proprie domande.
Segnatamente, l’Opposta ha concluso per la conferma del decreto e, in subordine, per la condanna di SS a pagare la somma portata dal decreto, e tale domanda è stata accolta per una somma pari ad un ventesimo circa della sorte portata dal decreto, quasi irrisoria.
Del pari, l’Opponente ha svolto difese in base alle quali comunque emergeva che era parzialmente debitrice di una somma, seppure minima, verso S, somma che tuttavia mai SS ha offerto banco judicis né prima né
durante la causa, con ciò costringendo S, comunque, ad attivare la tutela giudiziale del suo credito ed a proseguire il processo sino alla fine.
Infine, quanto alla terza chiamata, il Giudice osserva che la chiamante in causa e la terza chiamata hanno reciprocamente svolto tra loro domande del tutto infondate ed entrambe rigettate. In ragione di tale reciproca soccombenza tra tutte le parti, sussistono gravi ed eccezionali motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti, in applicazione del principio della causalità della lite.
P. Q. M.
il Giudice, definitivamente pronunciando per quanto di ragione, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così decide:
accoglie
l’opposizione svolta da SS avverso il decreto ingiuntivo opposto n.
…/2010, emesso il 26.10.2010, pubblicato il 28.10.2010; per l’effetto,
revoca
l’anzi detto decreto ingiuntivo, dichiarato provvisoriamente esecutivo in corso di causa all’udienza del 24.11.2011;
altresì, in accoglimento parziale della domanda di condanna svolta da S contro l’Opponente:
condanna
SS a pagare a favore di S S.P.A. la somma di € 693,85 per corrispettivo della somministrazione di energia sino al 13.12.2007, oltre interessi moratori commerciali ex d. lvo 231/2002 dal 21.12.2007 quanto ad € 405,13 e dal 30.01.2008 quanto ad € 288,72, sino al saldo effettivo; altresì,
rigetta
in quanto infondata, la domanda svolta da SS contro T diretta ad essere tenuta indenne dal pagamento delle somme di cui sopra; ancora,
rigetta
la domanda di mero accertamento svolta da T contro S S.P.A., diretta a dichiarare che la somma dovuta dalla Terza chiamata all’Opposta è pari ad € 6.871,82, atteso che la domma dovuta dalla Terza chiamata a S
S.P.A. è, invece, pari ad € 9.922,37, IVA inclusa, ferma l’emissione di regolare fattura, oltre interessi ex d. lgs 231/2002 maturandi dalla data di scadenza dell’emittenda fattura sino al saldo effettivo.
letti gli artt. 91 e ss cpc, compensa integralmente tra le tre parti le spese di lite del presente processo.
Sentenza provvisoriamente esecutiva quanto alle statuizioni di condanna.
Così deciso in Milano, il 23 gennaio 2016 il Giudice
dott.ssa Xxxxxx XXXXXXX