Delibera del Direttore Generale n. 474 del 13-10-2022
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA XXXXX
Delibera del Direttore Generale n. 474 del 13-10-2022
Proposta n. 941 del 2022
Oggetto: CONVENZIONE CON L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ INTEGRATIVE AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI FUORI DELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA - DR.SSA XXXXXXXXX XXXXXXX.
Dirigente: XXXX XXXXX
Struttura Dirigente: AMM. LEGALE E RAPPORTI CON UNIVERSITA
Delibera del Direttore Generale n. 474 firmata digitalmente il 13-10-2022
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA XXXXX
(Art. 33 L.R.T. 24 febbraio 2005 n. 40)
I.R.C.C.S. Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (Decreto Ministero della Salute del 02.08.2022)
Xxxxx Xxxxxxxxxx, 00 - 00000 XXXXXXX
C.F. P.Iva 02175680483
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
Oggetto | Convenzione con soggetti pubblici |
Contenuto | CONVENZIONE CON L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ INTEGRATIVE AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI FUORI DELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA - DR.SSA XXXXXXXXX XXXXXXX. |
Area Tecnico Xxx.xx | AREA TECNICO AMMINISTRATIVA |
Coord. Area Tecnico Xxx.xx | XXXX XXXXX |
Struttura | AFFARI LEGALI E RAPPORTI CON L’UNIVERSITÀ |
Direttore della Struttura | XXXX XXXXX |
Responsabile del procedimento | XXXX XXXXX |
Immediatamente Esecutiva | SÌ |
Conti Economici | |||
Spesa | Descrizione Conto | Codice Conto | Anno Bilancio |
Spesa prevista | Conto Economico | Codice Conto | Anno Bilancio |
€ 68,99 | COSTO SPECIALIZZANDI (INAIL) – AREA SANITARIA | 4202280160 | 2022 |
Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo | ||
Allegato | N° di pag. | Oggetto |
1 | 6 | Convenzione per lo svolgimento di stage ai fini della formazione specialistica di area sanitaria presso strutture assistenziali al di fuori della rete formativa. |
“documento firmato digitalmente”
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxx (D.P.G.R.T. n. 99 del 30 luglio 2020)
Visto il D. Lgs.vo 30.12.1992 n. 502 e sue successive modifiche ed integrazioni e la L.R. Toscana n. 40 del 24.02.2005 e s.m.i. di disciplina del Servizio Sanitario Regionale;
Dato atto:
- che con deliberazione del Direttore Generale n. 54 del 01.02.2021 è stato approvato il nuovo Atto Aziendale dell’A.O.U. Xxxxx, ai sensi dell’art. 6 del Protocollo d’intesa del 22.04.2002 fra Regione Toscana e Università degli Studi di Firenze, Siena e Pisa, con decorrenza dal 1.2.2021;
- che con deliberazione del Direttore Generale n. 55 del 1.02.2021 sono stati assunti i primi provvedimenti attuativi in relazione alla conferma/riassetto delle strutture complesse e semplici dotate di autonomia ed al conferimento dei relativi incarichi di direzione;
- che con deliberazione del Direttore Generale n. 56 del 1.02.2021 sono state assunte determinazioni attuative del nuovo Atto aziendale in relazione alla conferma/riassetto delle strutture Dipartimentali e/o a valenza dipartimentale, delle Aree Funzionali Omogenee, dell’Area Servizi dell’Ospedale, dell’Area dei Diritti del Bambino, dell’Area Tecnico Amministrativa ed al conferimento di relativi incarichi di direzione;
- che con successiva deliberazione del Direttore Generale n.92 del 15.02.2021 si è provveduto ad assumere ulteriori disposizioni attuative relative all’organizzazione dell’AOU Xxxxx in ordine alle Strutture semplici Intrasoc, Unità Professionali, Uffici e Incarichi professionali;
- che con deliberazione del Direttore Generale n. 443 del 23.09.2022 l'A.O.U. Xxxxx ha disposto la presa d'atto del Decreto del Ministero della Salute del 02.08.2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 27.08.2022, con cui l’Azienda Ospedaliero Universitaria Xxxxx è stata riconosciuta Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (I.R.C.C.S.), per la disciplina di pediatria;
Su proposta del Direttore della S.O.C. Affari legali e Rapporti con l’Università Dr.ssa Xxxxx Xxxx la quale, con riferimento alla presente procedura, attesta la regolarità amministrativa e la legittimità dell’atto;
Premesso:
- che il D.Lgs. 21.12.1999 n. 517 stabilisce che la collaborazione fra Servizio Sanitario Nazionale ed Università, si realizza attraverso le Aziende Ospedaliero – Universitarie che concorrono sia al raggiungimento degli obiettivi della programmazione sanitaria nazionale e regionale sia alla realizzazione dei compiti istituzionali dell’Università, in considerazione dell’apporto reciproco tra le funzioni del S.S.N. e quelle svolte dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia;
- che le Università si avvalgono delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale per lo svolgimento delle attività formative sia teoriche che pratiche da parte dei medici in formazione specialistica, al fine di completare la loro esperienza professionale;
- che è interesse delle Aziende Sanitarie acquisire i dati scientifici derivanti dalla collaborazione con le Università, che possono garantire un miglioramento delle prestazioni sanitarie;
Visto il D.Lgs. 17.08.1999 n. 368 e successive modificazioni ed integrazioni, che al titolo VI regolamenta la formazione specialistica dei medici ammessi alle Scuole di Specializzazione delle Facoltà di Medicina e Chirurgia;
Dato atto che il Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx, Direttore della Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva dell’Università degli Studi di Siena, ha chiesto la disponibilità ad accogliere la Dr.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxx, medico in formazione specialistica presso la citata Scuola, per lo svolgimento di attività di tirocinio presso l’A.O.U. Xxxxx;
Preso atto che la Dr.ssa Xxxxx Xxxx Xxxxxx Xxxxxxx, Responsabile della SOC Centro di Salute Globale dell’A.O.U. Xxxxx, ha espresso il proprio parere favorevole ad accogliere la Dr.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxx presso la citata Struttura;
Visto lo schema di convenzione che regola nello specifico la frequenza della Dr.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxx nel periodo concordato 16.11.2022 – 16.05.2023 (allegato 1 al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale);
Dato atto che ai sensi dell’art. 41, comma 3 del D.Lgs. n. 368/99, l’A.O.U. Xxxxx garantisce con oneri a proprio carico la copertura assicurativa per rischi professionali e infortuni;
Considerato che la quantificazione del premio INAIL per la copertura del rischio infortuni avviene l’anno successivo rispetto all’anno di frequenza dello specializzando e che, pertanto, è necessario procedere alla stima dei costi del corrente anno sulla base dei parametri dell’anno 2021;
Rilevato che il costo derivante dal presente atto, con specifico riferimento al relativo fattore produttivo, è stato previsto dal Responsabile del Procedimento anche con il supporto del Gestore dei Fabbisogni nelle stime contenute nei modelli CE aziendali e recepito in sede di Gruppo Monitoraggio Conto Economico (GMCE) istituito con Deliberazione del Direttore Generale n. 141 del 22.03.2018 ad oggetto "Strumenti di controllo interno sulla gestione aziendale" e nominato con lettera del Direttore Amministrativo prot. n. 4132 del 05.06.2018;
Accertata quindi la necessità ed urgenza di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile al fine di consentire l’avvio della formazione alla data concordata;
Considerato che il Responsabile del Procedimento, individuato ai sensi della Legge n. 241/1990 nella persona della Dr.ssa Xxxxx Xxxx sottoscrivendo l’atto attesta che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è legittimo;
Acquisito il parere del Coordinatore dell’Area Tecnico Amministrativa Dr.ssa Xxxxx Xxxx, espresso mediante sottoscrizione nel frontespizio del presente atto;
Con la sottoscrizione del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di competenza, ai sensi dell’art. 3 del Decreto legislativo n. 229/99;
DELIBERA
Per quanto esposto in parte narrativa che espressamente si richiama,
1. Di autorizzare la stipula con l’Università degli Studi di Siena della convenzione per attività formativa della Dr.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxx, medico in formazione specialistica presso la Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, secondo lo schema allegato 1 al presente provvedimento;
2. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 41, comma 3 del D.Lgs. n. 368/99, l’A.O.U. Xxxxx garantisce con oneri a proprio carico la copertura assicurativa per rischi professionali e infortuni il cui costo ammonta alla somma presunta di € 68,99 stimata sulla base dei parametri dell’anno 2021 da imputare al Bilancio 2022 con specifico atto successivo in considerazione dei parametri dell’anno 2022;
3. Di dare atto che l’A.O.U. Xxxxx risponde direttamente per eventuali danni causati a terzi dal medico in formazione specialistica nell’ambito delle attività oggetto della formazione stessa;
4. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 42, comma 4, della
L.R.T. n. 40/2005;
5. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 42, comma 2, della L.R.T. n. 40/2005 contemporaneamente all’inoltro all’albo di pubblicità degli atti di questa A.O.U. Xxxxx.
IL DIRETTORE GENERALE | |
(Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxx) | |
IL DIRETTORE SANITARIO | IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO |
(Dr.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxx) | (Dr. Xxxx Xxxxx) |
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI STAGE
AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA
TRA
L’Università di Siena, con sede legale in Siena, Banchi di Sotto 55, codice fiscale n. 80002070524, d’ora in poi denominato “soggetto promotore”, rappresentata dal Rettore, Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxx,
E
L’ Azienda Ospedaliero-Universitaria Xxxxx, con xxxx xxxxxx xx X.xx Xxxxxxxxxx 00 xx Xxxxxxx, codice fiscale 02175680483, d’ora in poi denominato “soggetto ospitante”, rappresentata dal xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx,
VISTI
• il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recante: “Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE”, e successive modifiche e integrazioni;
• il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, recante: “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”, e successive modifiche e integrazioni;
• il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, recante: “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”, e successive modifiche e integrazioni;
• il decreto ministeriale 4 febbraio 2015, n. 68, recante: “Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria”, in particolare l’art. 3;
• il decreto interministeriale 13 giugno 2017, n. 402, recante: “Standard, requisiti e indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria”;
CONSIDERATO CHE
• ai sensi del D.I.M n. 402/2017, Allegato 1, per l’attività formativa professionalizzante e per i tirocini, da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della scuola
di appartenenza del medico in formazione specialistica, devono essere approvate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali e che qualora la struttura risulti già facente parte della rete formativa di una scuola di specializzazione di altro Ateneo, il rapporto convenzionale sarà di tipo individuale ed in deroga nonché subordinato anche alla verifica della mancata saturazione del potenziale formativo della struttura sanitaria in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell’Ateneo già convenzionato che frequentano tale struttura;
• il soggetto ospitante dichiara di essere accreditato con decreto ministeriale n. 2508 del 25
settembre 2017 e contrattualizzata con il Servizio sanitario nazionale;
TUTTO CIO’ PREMESSO,
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Art. 1 - Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.
Art. 2 - Tirocinante
Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture, per lo svolgimento di attività di tirocinio in formazione specialistica in IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA MEDICINA dott.ssa XXXXXXX XXXXXXXXX, nata a *** il ***, residente a *** in via ***- codice fiscale ***, email ***, ***, medico in formazione specialistica presso la Scuola di specializzazione in IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA dell’Università di Siena (d’ora in poi denominato “medico in formazione specialistica” oppure “medico specializzando”).
Art. 3 - Durata tirocinio
L’attività di tirocinio disciplinata dalla presente convenzione si svolge dal 16/11/2022 al 16/05/2023; il periodo di tirocinio potrà essere prorogato previo accordo scritto tra le parti e accettazione del tirocinante.
Il tirocinante non può svolgere attività di tirocinio in regime di stage per più di diciotto mesi complessivi nell’arco degli anni di durata della scuola di specializzazione a cui è iscritto.
Art. 4 - Xxxxxx e tempi di tirocinio
Il soggetto ospitante mette a disposizione del tirocinante il personale e le attrezzature della SOC Centro di Salute Globale, tutor aziendale Dr.ssa XXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXX, con orario di accesso da concordare con il tutor.
Art. 5 - Obiettivi e modalità del tirocinio
Ai fini del raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dal Consiglio della Scuola in sede di programmazione, il tirocinante svolgerà le attività professionalizzanti descritte nel progetto formativo.
Art. 6 - Natura giuridica del rapporto di tirocinio
Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro.
In nessun caso l’attività del tirocinante è sostitutiva del personale di ruolo.
La frequenza del tirocinante è finalizzata all’addestramento previsto dall’ordinamento della scuola di specializzazione e ne rappresenta parte integrante.
Art. 7 - Accertamento frequenza
L’accertamento della regolare frequenza del tirocinante presso le strutture del soggetto ospitante è affidato al tutore, il quale provvede a comunicare al Direttore della Scuola di riferimento l’avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola di specializzazione. Copia degli orari vistati dal tutore dovranno essere altresì trasmessi a cura del medico in formazione specialistica, al seguente indirizzo mail xxxxxxx.xxxxxx@xxxxx.xx.
Art. 8 - Monitoraggio e verifica dell’attività di tirocinio
Durante lo svolgimento del tirocinio l’attività di formazione è seguita e verificata dal tutore universitario designato dal Consiglio della Scuola in veste di responsabile didattico-organizzativo. Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l’attività di formazione degli specializzandi, il Consiglio della Scuola può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.
Art. 9 - Tutela assicurativa
Il soggetto ospitante provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali e gli infortuni connessi all’attività assistenziale svolta dallo specializzando in formazione (tirocinante) nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale (art. 41, comma 3 D. Lgs. n. 368/99). Il soggetto ospitante, inoltre, risponde direttamente per eventuali danni causati a terzi dai medici in formazione specialistica nell’ambito delle attività oggetto della formazione stessa.
Art. 10 - Sicurezza
Ai sensi dell’art. 2 comma 1 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, il medico specializzando che svolge attività di formazione presso le strutture del soggetto ospitante ed è esposto a rischi è equiparato ai lavoratori ai soli fini dell’adozione delle misure di prevenzione e sicurezza.
Al riguardo il datore di lavoro del soggetto ospitante garantisce le misure generali e specifiche per la protezione della salute del medico specializzando nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico dello stesso, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi del soggetto ospitante.
Si precisa che la formazione sulla sicurezza generale e specifica per la mansione svolta è a carico del Soggetto Ospitante.
Resta inteso che l’attività svolta dal medico in formazione specialistica presso il soggetto ospitante si configura come prestazione svolta sotto la responsabilità dei soggetti con posizione di garanzia in materia di sicurezza sul lavoro competenti per le attività effettivamente svolte (Dirigenti e/o Preposti), i quali danno assicurazione di adempimento, per quanto di competenza, delle disposizioni di cui al Decreto Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in materia di sicurezza e salute dei lavoratori ed altri, nonché di quanto disposto dal D. Lgs. n. 241/2000 e dal D. Lgs. n. 101/2020 e s.m.i., in materia di radiazioni ionizzanti, ove applicabili.
Il medico in formazione specialistica è tenuto all’osservanza delle disposizioni normative vigenti in tema di prevenzione e sicurezza nonché di quelle ulteriori eventualmente dettate dai Regolamenti del soggetto ospitante che provvederà a garantirne la conoscenza.
Art. 11 - Sorveglianza Sanitaria
L’avvio della frequenza presso il soggetto ospitante è subordinato all’avvenuta validazione, da parte del medico competente del soggetto ospitante stesso, della certificazione di idoneità sanitaria dello specializzando conseguita presso la struttura sanitaria di prima assegnazione, da produrre unitamente a certificati vaccinali per epatite B e morbillo-parotite-rosolia-varicella, nonché Ig G per questi agenti virali e Test Mantoux o Quantiferon non antecedente a 3 mesi. Si precisa che qualora dovessero subentrare modifiche/integrazioni al protocollo seguito dal soggetto ospitante per il rilascio del nulla osta in oggetto, lo specializzando potrà essere chiamato a visita medica e/o invitato a presentare ulteriore documentazione medico-sanitaria.
Il Consiglio della scuola si impegna a far sì che il medico in formazione specialistica esibisca all’ufficio tutela salute della Direzione Medica del soggetto ospitante (xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxx.xx) il certificato di idoneità sanitaria prima dell’avvio della frequenza per le finalità di cui sopra.
Art. 12 - Verifica della corretta applicazione della convenzione
Il Direttore della Scuola e il Dirigente Responsabile della struttura interessata vigilano sulla corretta applicazione della presente convenzione e sul suo regolare svolgimento.
Art. 13 - Trattamento dei dati
Le Parti con la sottoscrizione della presente convenzione acconsentono al reciproco trattamento dei dati personali unicamente per le finalità connesse all’esecuzione della presente convenzione e si impegnano a rispettare la normativa in materia di trattamento dei dati personali (Regolamento Europeo 679/2016 sulla Data Protection – GDPR).
Art. 14 - Obblighi del tirocinante
Durante lo svolgimento del tirocinio formativo il medico in formazione specialistica è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi, tempi e luoghi indicati negli artt. 3 e 4.
Durante l’attività di formazione presso il soggetto ospitante è tenuto a frequentare le lezioni teoriche che si svolgono presso la scuola di specializzazione di appartenenza.
Il medico specializzando è tenuto al rispetto e alla tutela della segretezza e riservatezza in materia di trattamento dei dati personali, dei quali viene a conoscenza durante il periodo della attività integrativa presso il soggetto ospitante, secondo quanto previsto dalla citata normativa.
Il medico specializzando è tenuto inoltre al rispetto del Codice di Comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e delle misure previste dalla vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, dal Piano nazionale per la prevenzione della corruzione (Legge n. 190/2012 e successivi decreti attuativi).
Art. 15 - Elezione di domicilio e foro di competenza
Agli effetti della presente convenzione le Parti eleggono il proprio domicilio presso le seguenti sedi:
- Università degli Studi di Siena, in xxx Xxxxxx xx Xxxxx, 00, Xxxxx
- Azienda Ospedaliero Universitaria Xxxxx, in Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, 00, Xxxxxxx.
È fatto obbligo alle Parti di comunicare per iscritto con raccomandata A.R., anticipata tramite fax, o con PEC l’eventuale cambio di domicilio.
Per qualsiasi controversia che possa insorgere tra il soggetto ospitante ed il soggetto proponente in merito all’esistenza, alla validità, all’efficacia, all’interpretazione ed esecuzione del presente accordo sarà esclusivamente competente il Foro di Firenze, previo esperimento di un tentativo di accordo xxxxxxx fra le Parti a titolo transattivo.
Art. 16 - Durata
La presente convenzione ha durata pari al periodo di formazione dello specializzando medico presso il soggetto ospitante. Le parti potranno convenire di rinnovare la convenzione con scambio di lettera.
Art. 17 - Spese di bollo
La presente convenzione è soggetta all’imposta di bollo a cura e spese del soggetto promotore nonché a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131 del 26 aprile 1986.
Esso viene redatto in un unico originale in formato digitale ai sensi di legge.
Art. 18 - Norma finale
Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica e in particolare il regolamento delle scuole di specializzazione di area sanitaria dell’Università.
Xxxxx, approvato, sottoscritto dalle Parti
Per il Soggetto promotore Per il Soggetto Ospitante
Il Rettore Il Direttore Generale
Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxx Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxx