T I T O L O V Prodotti delle industrie della trasformazione dei minerali non metalliferi
T I T O L O V
Prodotti delle industrie della trasformazione dei minerali non metalliferi
a) Marmo pietre ed alabastro lavorato | ||
b) Calce, cemento e gesso | ||
c) Materiali da costruzione |
COMMERCIO DEI MANUFATTI PREFABBRICATI | ||
Sommario | ||
Oggetto del contratto | Art. | 1 |
Offerte | » | 2 |
Modo di misurazione | » | 3 |
Consegna (tempo e luogo) | » | 4 |
Collaudi | » | 5 |
Trasporto | » | 6 |
Pagamento | » | 7 |
Montaggio | » | 8 |
Custodia del materiale | » | 9 |
ITER DELL’ACCERTAMENTO | ||
Primo accertamento: 24 luglio 1964. Ultima revisione: a) esame del Comitato tecnico: 17 giugno 1998. |
b) approvazione definitiva da parte della Commissione provinciale usi: 29 novembre 1998.
c) approvazione della Giunta camerale con deliberazione N. 134 del 6 marzo 2000.
Revisione da parte della Camera di Commercio di Lodi
a) Esame del Comitato tecnico: 29 /11/2004 – 07 /02/2005 – 21/02/2005
b) Approvazione definitiva da parte della Commissione provinciale usi: 13 marzo 2006
c) Approvazione della Giunta con delibera n. 55 del 06 Aprile 2006.
Art. 1 - Oggetto del contratto.
Sono oggetto del contratto i manufatti, semplici o composti, e le apparecchiature in materiale edilizio, confezionati fuori opera e che richiedono soltanto operazioni di montaggio ed, eventualmente, di finissaggio nelle costruzioni a cui sono destinati.
Il contratto può avere per oggetto la sola compravendita per i manufatti semplici o anche la messa in opera del materiale prefabbricato con riferimento ai manufatti composti. In relazione ai manufatti composti dove sono necessarie particolari tecniche per l’assemblaggio la messa in opera è a cura della ditta fornitrice.
Art. 2 - Offerte.
Le offerte di materiali prefabbricati destinati all’edilizia vengono normalmente fatte con la prefissione di un termine per l’accettazione.
Le offerte si riferiscono ai tipi e misure standard del produttore. Le eventuali variazioni debbono essere espressamente concordate.
Art. 3 - Modo di misurazione.
I manufatti prefabbricati, eccezione fatta per quelli metallici, sono forniti, a seconda della loro natura, a metro quadrato, a metro lineare o a numero.
I manufatti metallici sono normalmente venduti a peso.
Per i pannelli e i manufatti in cemento forniti in opera, qualora si tratti di elementi che si sogliono vendere a numero, la misurazione si esegue calcolando le frazioni come interi.
Art. 4 - Consegna (tempo e luogo).
La consegna, anche per forniture all’estero, si ha per effettuata all’atto in cui la merce viene consegnata al vettore o viene messa a disposizione del committente nello stabilimento o magazzino del venditore.
Il termine per la consegna decorre dalla data di accettazione dell’ordine, è computato a giorni di calendario lavorativi e viene di diritto adeguatamente prorogato quando ricorrono cause di forza maggiore.
Art. 5 - Collaudi.
Il fornitore è tenuto a dare le prove di qualità e di resistenza dei manufatti o materiali mediante documenti ufficiali, costituiti dai disegni e dai calcoli firmati dal calcolatore.
Il committente può richiedere a spese del fornitore, le prove di collaudo degli elementi e dei manufatti in opera nel numero strettamente necessario.
Le spese del collaudo finale dell’opera ultimata da parte dell’Autorità sono a carico del committente.
Art. 6 - Trasporto.
La merce può essere resa franco automezzo fabbrica x xxxxxx cantiere.
Nel primo caso, le spese di trasporto e quelle di scarico dei materiali sono a carico dell’acquirente. Nelle vendite franco cantiere e nelle forniture in opera, le spese di carico, di trasporto e di scarico della merce, con i rischi relativi, sono a carico del fornitore.
Nel silenzio delle parti per i manufatti semplici la merce si intende da consegnare “franco fabbrica” Per i manufatti che implicano operazioni di montaggio complessi e con particolari responsabilità la merce si intende da consegnare “franco cantiere”
Art. 7 - Pagamento.
Le modalità e i termini per il pagamento vengono concordati all’atto dell’ordinazione.
Solo per i manufatti speciali si suole richiedere un anticipo nella misura da determinarsi volta per volta.
Art. 8 - Montaggio.
Nel prezzo delle forniture in opere è compreso il montaggio delle strutture. Ove occorra manovalanza, questa deve essere fornita dal committente
Art. 9 - Custodia del materiale.
Nelle forniture in opera, gli elementi prefabbricati e gli attrezzi depositati presso il cantiere del committente si considerano in deposito necessario ad ogni effetto di legge.
T I T O L O V
Prodotti delle industrie della trasformazione dei minerali non metalliferi
a) Marmo pietre ed alabastro lavorato | ||
b) Calce, cemento e gesso | ||
c) Materiali da costruzione |
Sommario
LATERIZI
Conclusione del contratto Art. 1
Consegna » 2
Requisiti e Verifica della merce » 3
Prezzo » 4
Pagamento » 5
LEGANTI IDRAULICI
Imballaggio Art. 6
Consegna » 7
CALCI AEREE E GESSI
Consegna Art. 8
Prezzo » 9
Pagamento 10
INERTI
Condizioni di fornitura Art. 11
Consegna » 12
Verifica della merce » 13
Tolleranza » 14
Pagamento » 15
MATERIALE IN CEMENTO
Requisiti della merce Art. 16
Consegna » 17
MATERIALE DI GRES
Requisiti della merce Art. 18
Consegna » 19
MATERIALI REFRATTARI
Requisiti della merce Art. 20
Consegna . » 21
Stampi (proprietà) » 22
PIETRE NATURALI ED ARTIFICIALI Unità di base di contrattazione | Art. | 23 |
Modo di misurazione delle pietre naturali | » | 24 |
Consegna | » | 25 |
Assistenza alla posa in opera | » | 26 |
Modo di misurazione delle pietre artificiali | » | 27 |
PAVIMENTAZIONI COPERTURE E IMPERMEABILIZZAZIONI Modo di Misurazione | Art. | 28 |
Garanzia | » | 29 |
LAVORI STRADALI Unità di base di contrattazione | Art. | 30 |
Misurazione | » | 31 |
Qualità | » | 32 |
Consegna | » | 33 |
Tolleranze | » | 34 |
PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN PIASTRELLE, MOSAICI VETROSI E CERAMICI, KLINKER E MATTONCINI DI COTTO
Unità di base di contrattazione | Art. | 35 |
Imballaggio | » | 36 |
Consegna | » | 37 |
Requisiti della merce (scelta) | » | 38 |
Posa in opera | » | 39 |
Misurazione di posa in opera | » | 40 |
PAVIMENTO IN MOSAICO DI MARMO Consegna del materiale | Art. | 41 |
Misurazione | » | 42 |
Rinvio | » | 43 |
PAVIMENTI IN LEGNO Oggetto del contratto | Art. | 44 |
Imballaggio | » | 45 |
Consegna del materiale | » | 46 |
Tolleranze | » | 47 |
Posa in opera | » | 48 |
Misurazione | » | 49 |
Prezzo | » | 50 |
Collaudo | » | 51 |
SERRAMENTI - INFISSI E SIMILI Misurazione | Art. | 52 |
Consegna | » | 53 |
Prezzo | » | 54 |
Posa in opera | » | 55 |
Garanzia | » | 56 |
VETRI E CRISTALLI IN LASTRE E PRODOTTI DI VETRO PER L’EDILIZIA Misurazione | Art. | 57 |
Consegna | » | 58 |
Requisiti | » | 59 |
Prezzo | » | 60 |
Garanzie | » | 61 |
ITER DELL’ACCERTAMENTO
Primo accertamento:
29 novembre 1928.
Ultima revisione:
a) esame del Comitato tecnico: 17 giugno 1998
b) approvazione definitiva da parte della Commissione provinciale Usi: 29 novembre 1998.
c) approvazione della Giunta con deliberazione n. 134 del 6 marzo 2000
Revisione da parte della Camera di Commercio di Lodi
d) Esame del Comitato tecnico: 21 novembre 2004
e) Approvazione definitiva da parte della Commissione provinciale usi: 13 marzo 2006
f) Approvazione della Giunta con delibera n. 55 del 06 aprile 2006
LATERIZI
Art. 1 - Conclusione del contratto.
Il contratto di compravendita dei laterizi in genere si perfeziona con la conferma scritta, a meno che le parti, attesi gli intercorsi rapporti e l’oggetto del contratto stesso, la ritengano superflua.
Art. 2 - Consegna.
La consegna può essere effettuata franco cantiere oppure franco fornace x xxxxxx magazzino venditore.
I mattoni pieni, i mattoni semipieni e multifori, i mattoni paramano forati, i laterizi per solai, le tavelle, i tavelloni, le tegole e simili sono consegnati imballati.
Nel silenzio delle parti la consegna si intende xxxxxx fornace x xxxxxx magazzino.
Art. 3 - Requisiti e Verifica della merce.
I materiali oggetto del contratto, una volta controllati, si intendono di buona qualità conforme alle caratteristiche del mercato, privi di difetti ed imperfezioni.
Il controllo quantitativo della merce è eseguito alla consegna. 1
Art. 4 - Prezzo.
Per i mattoni pieni, semipieni, multifori, paramano, forati, tegole, colmi, pianelle, il prezzo è riferito al migliaio; per le tavelle il prezzo è riferito al metro quadrato, mentre per gli elementi per solaio il prezzo è riferito al metro quadrato/centimetro di spessore. Il prezzo delle canne fumarie è riferito al pezzo o al metro lineare; per i comignoli e gli esalatori è riferito al numero.
Art. 5 - Pagamento.
Il pagamento è eseguito a 60 giorni dalla presentazione della fattura. LEGANTI IDRAULICI
Art. 6 - Imballaggio.
I leganti idraulici sono forniti in sacchi di carta del peso di kg. 50 lordi e fatturati a peso lordo per netto, senza alcuna tolleranza.
Art. 7 - Consegna.
La consegna dei leganti idraulici si esegue nelle officine di produzione o nei magazzini del venditore.
I leganti idraulici vengono anche consegnati sfusi su mezzi meccanizzati (autobotti). In tal caso, i produttori applicano ai recipienti che contengono i leganti appositi sigilli-cartellini, con le indicazioni dell’officina produttrice, del tipo di legante, delle resistenze, del peso lordo e netto.
Nel silenzio delle parti la consegna si intende xxxxxx xxxxxxxxx.
CALCI AEREE E GESSI
1 Le tolleranze sono stabilite dalle norme UNI 8942/2 E 9730/2
Art. 8 - Consegna.
La consegna delle calci aeree e dei gessi è eseguita nelle officine di produzione o nei magazzini del venditore.
La calce idrata è fornita in sacchi di carta del peso lordo di kg. 33,3. I gessi sono forniti in sacchi di carta del peso lordo di kg. 25.
Art. 9 - Prezzo.
Il prezzo della calce idrata e dei gessi è riferito al peso lordo per netto.
Art. 10 - Pagamento.
Il pagamento è eseguito a 60 giorni dalla presentazione della fattura.
INERTI
Art. 11 - Condizioni di fornitura.
Le sabbie e le ghiaie sono contrattate a peso o a volume e si intendono lavate e pulite.
Il materiale inerte verrà pesato o misurato all’atto della consegna, sul mezzo di trasporto.
Art. 12 - Consegna.
La consegna del materiale inerte è eseguita salvo patto contrario xxxxxx silos cava.
Art. 13 - Verifica della merce.
I materiali inerti sono controllati, per la qualità, per il peso o per il volume, all’atto della consegna.
Art. 14 - Tolleranza.
La tolleranza ammessa per calo dovuto all’assestamento del materiale durante il trasporto, se venduto a volume e franco cantiere, è del 5% massimo per la sabbia e per la ghiaia. Se venduto a peso, la tolleranza è dell’1%.
Art. 15 - Pagamento.
Il pagamento è eseguito a 60 giorni dalla presentazione della fattura.
MATERIALE IN CEMENTO
Art. 16 - Requisiti della merce.
I materiali di cemento prodotti nelle diverse forme, devono avere una stagionatura di almeno trenta giorni.
Art. 17 - Consegna.
I materiali in cemento, salvo patto contrario, sono consegnati franco stabilimento di produzione x xxxxxx magazzino di vendita.
MATERIALE DI GRES
Art. 18 - Requisiti della merce.
I manufatti di grès per quanto concerne prove, dimensioni e caratteristiche, si intendono compravenduti con riferimento alle norme UNI.
Se il contratto non precisa la scelta del materiale, nè l’applicazione della giunzione prefabbricata, il manufatto si intende fornito di scelta standard.
Art. 19 - Consegna.
Il materiale di grès è consegnato, salvo patto contrario, franco stabilimento del produttore x xxxxxx magazzino del venditore.
MATERIALI REFRATTARI
Art. 20 - Requisiti della merce.
I materiali refrattari sono contrattati con riferimento, per quanto concerne prove e dati tecnici, alle norme UNI.
Art. 21 - Consegna.
I materiali refrattari sono consegnati, salvo patto contrario, franco stabilimento produttore x xxxxxx magazzino del venditore.
Art. 22 - Stampi (proprietà).
Gli stampi allestiti per la fabbricazione di pezzi speciali, su disegno o modelli del cliente, anche se mediante contributo del medesimo sono di proprietà del fabbricante, ma questi può usarne solo per l’eventuale espletamento di ulteriori ordini del richiedente stesso.
PIETRE NATURALI ED ARTIFICIALI
Art. 23 - Unità di base di contrattazione.
Le pietre naturali ed i marmi, in blocchi greggi e lavorati, si contrattano a metro cubo; le lastre a metro quadro; gli zoccolini e simili a metro lineare; i frammenti a quintali.
Art. 24 - Modo di misurazione delle pietre naturali.
La valutazione volumetrica delle pietre naturali è fatta in base al minimo parallelepipedo rettangolare circoscritto ad ogni pezzo.
La valutazione della superficie è fatta in base al minimo rettangolo circoscritto ad ogni pezzo.
Nella misurazione si tiene conto di quelle parti di rientranze nel muro, necessarie per assicurare la stabilità, nei limiti dell’ordinato.
Art. 25 - Consegna.
Lo scarico è eseguito a cura e spese del compratore.
Art. 26 - Assistenza alla posa in opera.
L’assistenza alla posa in opera si intende a carico del compratore.
Il venditore è tuttavia tenuto alla redazione di un “casellario”, sulla base dei rilievi che egli stesso è obbligato a fare, in cantiere, sulle strutture rustiche.
Art. 27 - Modo di misurazione delle pietre artificiali.
La misurazione delle decorazioni in pietre artificiali si fa in base al minimo parallelepipedo rettangolare circoscritto ad ogni pezzo.
La misurazione dei ripiani si esegue in base al minimo rettangolo circoscritto ad ogni pezzo. Quella dei trafori, a metro lineare; quella degli intonaci sulla misura effettiva. Le colonnine si valutano a numero.
Per gli altri lavori minuti, come contorni di finestre a fasce marcapiano, la misura è eseguita a metro lineare.
PAVIMENTAZIONI COPERTURE E IMPERMEABILIZZAZIONE
Art. 28 - Modo di misurazione.
La misurazione delle coperture, dei pavimenti e delle impermeabilizzazioni si esegue a metro quadrato, comprendendo lo sviluppo dei colli di raccordo alle pareti perimetrali, escludendo dalle misure i vuoti con superficie inferiore al mq.
Art. 29 - Garanzia.
Quando l’impresario dispone senza riserve l’inizio dei lavori di copertura, accetta il piano di posa e la sufficiente pendenza e garantisce la perfezione del lavoro.
Le opere di impermeabilizzazione sono garantite per dieci anni.
LAVORI STRADALI
Art. 30 - Unità di base di contrattazione.
I materiali per lavori stradali sono contrattati, secondo la loro natura, a metro cubo, a metro quadrato, a metro lineare o a peso.
Le pavimentazioni, in qualunque materiale, sono contrattate a metro quadrato o a centimetro di spessore.
Art. 31 - Misurazione.
La misurazione del materiale per lavori stradali, sia in peso che in volume, è eseguita sui mezzi di trasporto, in partenza per le vendite franco luogo di produzione e in arrivo per le vendite franco cantiere.
Art. 32 - Qualità.
I cubetti di porfido, per pavimentazione, devono presentare una buona lavorazione delle facce laterali mentre i piani di posa e quelli superficiali devono essere paralleli fra loro e corrispondere a strati naturali delle cave.
I cubetti di porfido devono, per ogni partita e fornitura, avere uniformità di colorazione.
Art. 33 - Consegna.
La consegna dei materiali per lavori stradali si esegue salvo patto contrario xxxxxx mezzo di trasporto partenza cava.
Art. 34 - Tolleranze.
La tolleranza volumetrica ammessa per l’assestamento dei materiali sui mezzi di trasporto varia dal 2 al 5% a seconda della pezzatura del materiale.
Sulle dimensioni dei cubetti di porfido è ammessa una tolleranza massima di cm. 1 fra i lati di uno stesso cubetto (cioè sulla regolarità dei lati della faccia superficiale).
Sul peso dei cubetti di porfido è ammessa una tolleranza del 5% in più o in meno del peso medio dei cubetti per metro quadrato.
PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN PIASTRELLE, MOSAICI VETROSI E CERAMICI, KLINKER E MATTONCINI DI COTTO
Art. 35 - Unità di base di contrattazione.
Le contrattazioni delle piastrelle da pavimento e da rivestimento sono fatte a metro quadrato quando il materiale è fornito in opera oppure in provvista. In quest’ultimo caso si fa riferimento, per la misurazione effettiva, per le sole piastrelle da rivestimento, ad un calibro medio.
Le marmette, i marmettoni, i xxxxxxxx e i masselli in agglomerato di cemento sono contrattati a numero o a metro quadrato.
I mosaici in ceramica e vetrosi sono contrattati a metro quadrato sia in provvista che in opera; se sciolti sono contrattati a peso; i Klinker e i mattoncini di cotto sono contrattati a numero.
Art. 36 - Imballaggio.
Le piastrelle in agglomerato di cemento sono consegnate senza imballo; quelle di grès, in pacchi; quelle di ceramica e terracotta in scatole o gabbiette; i Klinker e i mattoncini di cotto in paletts; i mosaici in scatole di cartone.
Le piastrelle di piccoli formati, le tesserine, i vetrosi, sono incollati su carta ed imballati in casse o pacchi.
Nelle vendite il costo dell’imballo è compreso nel prezzo.
Art. 37 - Consegna.
La consegna, nei rapporti fra fabbricante e grossista, è eseguita franco fabbrica su automezzo. Nei rapporti fra grossista e imprese di costruzione è eseguita xxxxxx xxxxxxxxx o cantiere del committente su automezzo.
Art. 38 - Requisiti della merce (scelta).
Le marmette, i marmettoni, i pietrini e i masselli in agglomerato di cemento e i mosaici sono contrattati in un’unica scelta.
Le piastrelle da pavimento e da rivestimento si distinguono in tre scelte.
Nella prima si richiedono superfici piane, formato regolare, bordi integri, uniformità di colore; nella seconda scelta sono tollerati lievi difetti che non pregiudicano l’aspetto in opera e nella terza sono ammessi difetti più sensibili di formato, della superficie, dei bordi, della tinta ma che non ne impediscano l’utilizzazione nei lavori in cui non devono predominare i pregi estetici.
Il Klinker da pavimento o rivestimento è contrattato in due scelte.
Nella prima scelta si richiedono pezzi non incurvati, formato regolare, bordi integri, uniformità di colore. Nella seconda scelta sono tollerati difetti di formato, di superficie e dei bordi che tuttavia non pregiudichino l’aspetto complessivo del materiale in opera.
Art. 39 - Posa in opera.
Se nel contratto è convenuta la posa in opera sono a carico del committente:
a) se trattasi di pavimenti di agglomerati cementizi: l’approntamento di un adatto sottofondo, la fornitura della sabbia e della malta cementizia, il trasporto di tutti i materiali e dell’acqua al piano di posa, l’energia elettrica per le macchine levigatrici e la segatura a protezione dei pavimenti;
b) se trattasi di pavimenti in piastrelle oltre alle prestazioni di cui alla lettera a) è a carico del committente la manovalanza in aiuto al posatore in ragione di un manovale ogni due posatori;
c) se trattasi di rivestimenti, la preparazione delle superfici da rivestire con adatto intonaco rustico, ben livellato, il sollevamento e il trasporto dei materiali e dell’impasto cementizio al posto di lavoro, nonchè la manovalanza come alla lettera b).
Art. 40 - Misurazione di “pose in opera”.
La misurazione dei pavimenti o rivestimenti contrattati in opera si esegue sulla effettiva superficie tenendo conto delle parti coperte da zoccolino o rivestimento con deduzione di tutti i vuoti di area non inferiore a metri quadrati 0,10.
PAVIMENTO IN MOSAICO DI MARMO
Art. 41 - Consegna del materiale.
Il materiale per la costruzione dei pavimenti in mosaico è consegnato dalla ditta fornitrice direttamente al luogo della messa in opera. Lo scarico del materiale è eseguito a cura e spese del compratore.
Art. 42 - Misurazione.
La misurazione dei pavimenti in mosaico è eseguita in opera, a metro quadrato da parete a parete, tenendo conto delle parti coperte da zoccolino o rivestimento.
Art. 43 - Rinvio.
Per i pavimenti in mosaico di marmo valgono gli usi riguardanti i pavimenti di cui all’art. 39 lettere
a) e b).
PAVIMENTI IN LEGNO
Art. 44 - Oggetto del contratto.
Il materiale per pavimentazione in legno è contrattato a superficie, sia in opera che in provvista. Per le dimensioni e qualità si fa riferimento alle norme UNI .
Art. 45 - Imballaggio.
I listoni per pavimenti sono consegnati in pacchi di 5 pezzi o più, le tavolette sono consegnate in pacchi di 20 pezzi o più.
I pavimenti lamellari sono consegnati in scatole.
Art. 46 - Consegna del materiale.
In caso di vendita di solo materiale per pavimentazioni in luogo, la consegna è franco venditore.
Se è convenuta anche la posa in opera, la consegna del materiale è eseguita nel cantiere del committente, il quale ne assume la custodia.
Art. 47 - Tolleranze.
I listoni si intendono di legname mercantile, stagionato naturalmente e lavorati ad incastro e linguetta.
Nella qualità del legname dei listoni non sono tollerati nodi cadenti, spaccature e marcio. Nelle misure dei listoni sono ammesse le seguenti tolleranze:
• sullo spessore: 1 mm. in più o in meno;
• sulla larghezza: 2 mm. in più o in meno;
• sulla lunghezza: 5 mm. in più o in meno.
Le tavolette si intendono ricavate da legname di qualità mercantile, essiccato artificialmente o naturalmente.
Sulle dimensioni delle tavolette non sono ammesse tolleranze.
Nelle tavolette di prima qualità sono tollerate, sulla faccia inferiore, la presenza di nodini sani e compatti, e sgranature di lavorazione.
Nelle tavolette di prima scelta commerciale, sono tollerati piccoli difetti come occhi di pernice e sulla faccia inferiore la presenza di nodini sani e compatti, sgranature di lavorazione e tracce di alburno.
Nella seconda qualità sono tollerati, sulla faccia inferiore, alburno, nodi sani e compatti e difetti di lavorazione.
Nelle tavolette di faggio evaporato e di mogano di seconda qualità sono tollerati, sulla parte in vista, nodini sani e compatti, qualche macchia o venatura e segni di evaporazione irregolare.
Art. 48 - Posa in opera.
La posa in opera dei pavimenti di legno deve essere eseguita in locali asciutti, muniti di serramenti esterni e vetri.
Nella posa in opera sono a carico del committente lo scarico e il trasporto del materiale nei singoli locali di posa, le opere murarie necessarie per assicurare le armature, la somministrazione della malta di cemento nei locali d’impiego e relativa manovalanza necessaria all’operaio posatore dei listelli a morsa (magatelli) e delle tavolette, e la fornitura dell’energia elettrica necessaria.
Per i pavimenti da incollare, il piano di posa, a carico del committente, deve essere composto da una caldana perfettamente livellata e lisciata con spolvero di cemento, ad una quota da stabilirsi con il fornitore.
La posa in opera deve essere iniziata solo quando il sottofondo è asciutto (circa 15% di umidità).
Art. 49 - Misurazione.
I pavimenti di legno sono misurati da parete a parete, non tenendo conto della parte coperta dall’intonaco del muro.
La misurazione del materiale per pavimenti in legno si esegue al netto del maschio per le tavolette, maggiorando di un centimetro tale larghezza per i listoni.
Art. 50 - Prezzo.
Il prezzo delle tavolette per quadri o a due incastri comprende le righette per la posa in opera.
Il prezzo dei pavimenti in opera comprende le armature, i chiodi, le zanche e le righette, la lamatura e la prima ceratura e il collante per i pavimenti da incollare.
Art. 51 - Collaudo.
La posa in opera dei pavimenti di legno è collaudata ultimati i lavori di lamatura e ceratura.
SERRAMENTI - INFISSI E SIMILI
Art. 52 - Misurazione.
La misurazione dei serramenti da finestra si esegue sulla luce netta del vano muro, misurando la larghezza fra le due spalle finite di intonaco o rivestimento e l’altezza fra il davanzale e il celino finito di intonaco o rivestimento.
La misurazione dei serramenti da porte e da impennate fisse si esegue sulla luce netta del vano, misurando la larghezza fra le due spalle finite compreso l’eventuale rivestimento in legno o metallo (bussola) e l’altezza fra il piano (pavimento) ed il celino, compreso l’eventuale rivestimento in legno o metallo (bussola).
La misurazione dei rivestimenti di squarci di finestra, di imbotti di porte (spessore di muro), di antescuri, gelosie a ventola e scorrevoli, cassonetti per avvolgibili, si esegue sullo sviluppo della superficie netta.
La misurazione degli avvolgibili ai fini della fatturazione si esegue sulla luce netta del vano, con aumento di 25 cm. sull’altezza e di cm. 3 sulla larghezza se le guide sono incastrate.
I serramenti in ferro sono venduti a kg. Quelli in alluminio ed altri metalli vengono misurati come quelli in legno, salvo accordi speciali quando siano richieste fasce copri fili o altri elementi decorativi.
Art. 53 - Consegna.
Serramenti, infissi e simili, sono consegnati nel cantiere del committente senza verniciatura se di legno; verniciati con una mano protettiva di antiruggine se di ferro; con una protezione idonea a garantire l’integrità della superficie o della forma, se di altri metalli.
Art. 54 - Prezzo.
Il prezzo dei serramenti, infissi e simili, se convenuto in base alla superficie si intende riferito ad una superficie minima che varia da mq 1,50 a mq 2,00 a seconda del tipo di serramento.
Il prezzo di ogni avvolgibile si intende riferito ad una superficie minima di mq 1,80.
Art. 55 - Posa in opera.
Le opere murarie occorrenti per la posa sono a carico del committente. Il committente deve altresì fornire gli adeguati aiuti e la manovalanza per lo scarico e la distribuzione dei serramenti sul posto di posa. Il fornitore deve fornire gli accessori e provvedere alla posa in opera dei manufatti esclusa la parte riguardante le opere murarie.
Le maggiori spese per eventuali interruzioni di lavoro che si verifichino durante il montaggio e l’assistenza alla posa in opera, se causate dal committente, sono a carico di quest’ultimo.
Art. 56 - Garanzia.
Il buon funzionamento degli infissi, serramenti e simili, è garantito per il periodo di due anni dalla posa in opera. Durante il periodo di garanzia sono a carico del fornitore le eventuali sostituzioni e
riparazioni dovute a imperfetta fabbricazione, alla lavorazione e alla stagionatura del legno o alla qualità del materiale.
Il fornitore non risponde delle alterazioni derivanti da umidità, da eccessivo riscaldamento o da male eseguita verniciatura, qualora questa sia stata eseguita da altri.
VETRI E CRISTALLI IN LASTRE E PRODOTTI DI VETRO PER L’EDILIZIA
Art. 57 - Misurazione.
La misurazione è eseguita su minimo rettangolo circoscritto, con dimensioni a centimetri interi multiplo 4.
Qualora la misura effettiva non corrisponda ad un multiplo di 4, si adotterà il multiplo immediatamente superiore con valutazione minima pari a mq. 0,50.
Art. 58 - Consegna.
I materiali di vetro per l’edilizia sono consegnati imballati.
Il rischio per la perdita delle cose si trasferisce al compratore all’atto della consegna della merce al vettore o allo spedizioniere.
Nel caso di fornitura in opera, la consegna al committente si intende avvenuta man mano che il materiale è posto in opera.
Art. 59 - Requisiti.
I vetri stampati devono avere lo stampo regolare e devono essere esenti da difetti appariscenti. Nessuna tolleranza è ammessa sulla qualità di vetri semplici, semidoppi, mezzo cristalli, cristalli, che devono essere piani e senza pietre.
Art. 60 - Prezzo.
Nei contratti per merce consegnata in opera, il prezzo comprende le spese di rilievo misure, di taglio, di spreco, di trasporto, di manovalanza, di posa in opera, del mastice necessario e dei rischi di rottura.
Gli eventuali ponteggi, l’apprestamento dei mezzi di sollevamento dei materiali al piano di lavoro nonché di locali idonei per l’immagazzinamento dei vetri, sono a carico del committente.
Art. 61 - Garanzie.
La posa in opera dei vetri di copertura è fatta con mastice di buona qualità e idoneo all’uso, senza protezione o manto impermeabilizzante e il fornitore non è tenuto alla garanzia per le infiltrazioni di acqua che non siano imputabili a cattiva esecuzione del lavoro.
Il fornitore non è tenuto alla pulizia dei vetri messi in opera.
MATERIE PLASTICHE PER L’EDILIZIA
Sommario
Oggetto del contratto Art. 1
Modo di misurazione Art. 2
Consegna (termini) Art. 3
Tolleranze Art. 4
Trasporto Art. 5
Pagamento Art. 6
Fornitura in opera Art. 7
Garanzia Art. 8
ITER DELL’ACCERTAMENTO
Primo accertamento: 24 luglio 1964.
Ultima revisione:
a) Esame del Comitato tecnico: 17 giugno 1998.
b) Approvazione definitiva da parte della Commissione provinciale usi: 29 novembre 1998.
c) Approvazione della Giunta camerale con deliberazione n.134 del 6 marzo 2000.
Revisione da parte della Camera di Commercio di Lodi
g) Esame del Comitato tecnico: novembre 2004 – febbraio 2005
h) Approvazione definitiva da parte della Commissione provinciale usi: 13 marzo 2006
i) Approvazione della Giunta camerale con delibera n 55 del 06 aprile 2006
Art. 1 - Oggetto del contratto.
Il Contratto può avere ad oggetto la sola compravendita o anche la posa in opera dei materiali plastici.
I manufatti in materia plastica per l’impiego nell’edilizia vengono contrattati a seconda della loro conformazione, a metro lineare, per superficie, a peso,a volume o a numero.
Art. 2 - Modo di misurazione.
La misurazione del materiale piano viene eseguita calcolando il materiale effettivamente messo in opera e deducendo le superfici non coperte se superiori a cm² 50.
Per i materiali plastici laminati, calandrati, spalmati e i pannelli, messi in opera su pareti o pavimenti, la misurazione si esegue a metro quadrato; per le guscie, applicate sia verticalmente che orizzontalmente, a metro lineare.
La misurazione dei tubi viene eseguita a metro lineare, calcolando i raccordi - pezzi speciali - a numero.
Art. 3 - Consegna (termini).
I termini di consegna, da stabilirsi volta a volta, decorrono dalla data di accettazione dell’ordine e sono calcolati in giorni di calendario, se non indicato diversamente (giorni lavorativi).
Art. 4 - Tolleranze.
Per i materiali plastici in genere, gli spessori e i formati hanno valore indicativo, e sono ammesse tolleranze secondo le norme UNI.
Art. 5 - Trasporto.
Quando non sia convenuto altrimenti, la merce si intende venduta franco fabbrica su autocarro e viaggia a rischio e pericolo del committente, anche se spedita in porto franco. Le spese di scarico dai mezzi di trasporto, anche se forniti dal venditore, sono a carico del committente.
Art. 6 – Pagamento.
Il pagamento è eseguito a 60 giorni dalla presentazione della fattura.
Art. 7 Fornitura in opera.
Per la fornitura in opera dei manufatti in plastica, sono a carico del fornitore le spese di carico, di trasporto o di scarico della merce, con i rischi relativi.
Sono a carico del committente:
a) i ponteggi eventualmente necessari per le varie lavorazioni;
b) il trasporto ai piani di impiego e la eventuale manovalanza;
c) la pulizia, l’energia elettrica, l’acqua;
d) l’allestimento di un idoneo locale per il deposito del materiale, del quale il committente è considerato depositario a tutti gli effetti di legge;
e) la applicazione, su richiesta e sotto la direzione del fornitore, dei particolari sottofondi eventualmente necessari per l’applicazione delle materie plastiche.
Le maestranze specializzate, necessarie per la posa in opera dei manufatti, sono a carico del fornitore. Gli sfridi e i ritagli di materiale plastico sono a carico del fornitore.
Art. 8 Garanzie
Per il materiale plastico in pannelli, laminati o calandrati, se la vendita è stata conclusa per materiale posto in opera la garanzia si estende alla posa in opera, ai collanti impiegati e al materiale di rasatura del sottofondo.
Per il materiale plastico in tubi la garanzia riguarda altresì la perfetta esecuzione e funzionalità dell’impianto quando è prevista la posa in opera.