Assicurazione collettiva malattia
Assicurazione collettiva malattia
Informazioni per i clienti e condizioni generali di assicurazione
Dipendenti
Assicurazione collettiva malattia
◾ Indennità giornaliera
◾ Assicurazione di maternità e paternità a complemento dell’IPG
◾ Pagamento del salario in caso di decesso
Lavoratori indipendenti e loro familiari collaboratori
Assicurazione collettiva malattia
◾ Indennità giornaliera
Assicurazione contro gli infortuni
◾ Spese di cura
◾ Indennità giornaliera
◾ Capitale d’invalidità
◾ Capitale in caso di decesso Edizione 01.2023
Informazioni per i clienti
Ciò che dovrebbe sapere sulla sua assicurazione collettiva malattia
Gentile cliente, egregio cliente,
Ha scelto un prodotto della Mobiliare, la più antica compagnia d’assicurazione privata esistente in Svizzera. La ringra- ziamo sentitamente della fiducia che ripone in noi e, prima che stipuli la sua assicurazione collettiva malattia, deside- riamo illustrarle i punti principali del contratto di assicurazione.
Le informazioni seguenti le danno una visione d’insieme come pure risposte alle domande più frequenti. Esse riportano in modo semplificato, pur senza sostituirle, le normative contenute nella polizza o nelle condizioni generali di assicu- razione che figurano in questo documento.
1. Chi siamo?
Gli assicuratori sono:
◾ la Mobiliare Svizzera Società d’assicurazioni SA, un’impresa del gruppo Mobiliare, operante su base cooperativa, la cui sede principale si trova a 0000 Xxxxx, Xxxxxxxxxxx 00;
◾ la Protekta Assicurazione di protezione giuridica SA, una società del gruppo Mobiliare, la cui sede si trova a 0000 Xxxxx, Xxxxxxxxxxxxxxx 0;
◾ la Mobi24 SA, una società del gruppo Mobiliare la cui sede si trova a 0000 Xxxxx, Xxxxxxxxxxx 00.
2. Qual è l’estensione della copertura assicurativa?
L’assicurazione collettiva malattia è una soluzione assicurativa individuale a misura delle sue esigenze, che include un pacchetto di servizi comprendente prestazioni supplementari. Serve a proteggere le persone assicurate dalle conse- guenze economiche della malattia. Inoltre, se concordato contrattualmente, l’assicurazione infortuni per lavoratori indipendenti e i loro familiari collaboratori li copre finanziariamente contro le conseguenze economiche di infortuni e malattie professionali.
L’assicurazione collettiva malattia e l’assicurazione infortuni per lavoratori indipendenti e i loro familiari collaboratori sono assicurazioni danni. Il capitale d’invalidità e in caso di decesso dell’assicurazione infortuni costituiscono un’ec- cezione e sono assicurazioni di somme.
2.1 La nostra offerta nell’ambito dell’assicurazione collettiva malattia per dipendenti comprende:
◾ Indennità giornaliera
L’indennità giornaliera viene erogata per ogni giorno civile di incapacità al lavoro almeno del 25 per cento accertata dal medico. Il diritto inizia alla scadenza del periodo di attesa concordato contrattualmente e a condizione che alla sua scadenza la persona assicurata figuri ancora nella cerchia delle persone assicurate.
◾ Indennità di maternità complementare a un’assicurazione obbligatoria di maternità
Se la polizza comprende anche un’assicurazione di maternità, la Mobiliare paga le prestazioni convenute per ogni parto per il quale vengono erogate le prestazioni dell’assicurazione obbligatoria di maternità.
◾ Indennità di paternità complementare a un’assicurazione obbligatoria contro la perdita di guadagno
Se la polizza comprende anche un’assicurazione di paternità, la Mobiliare paga le prestazioni convenute per ogni parto per il quale vengono erogate le prestazioni dell’assicurazione obbligatoria di paternità.
◾ Pagamento del salario in caso di decesso
Se una persona assicurata muore a causa di una malattia assicurata, la Mobiliare paga, sulla base del guadagno assicurato, il salario che lo stipulante deve corrispondere ai superstiti ai sensi dell’articolo 338 capoverso 2 del codice delle obbligazioni (CO).
2.2 La nostra offerta nell’ambito dell’assicurazione collettiva malattia per lavoratori indipendenti e i loro familiari col- laboratori comprende:
◾ Indennità giornaliera
L’indennità giornaliera viene erogata per ogni giorno civile di incapacità al lavoro almeno del 25 per cento accertata dal medico. Il diritto inizia alla scadenza del periodo di attesa concordato contrattualmente e a condizione che alla sua scadenza la persona assicurata figuri ancora nella cerchia delle persone assicurate.
2.3 La nostra offerta nell’ambito dell’assicurazione contro gli infortuni per lavoratori indipendenti e i loro familiari collaboratori comprende:
◾ Spese di cura
Le prestazioni e le spese di cura che la Mobiliare assume illimitatamente sono corrisposte nel corso dei cinque anni successivi al verificarsi dell’evento assicurato senza limitazioni d’importo. Dopodiché per le medesime prestazioni e per le prestazioni rimborsate fino agli importi massimi fissati, vengono corrisposti complessivamente ancora CHF 500 000 per evento assicurato.
Le spese di cura sono coperte soltanto a complemento e in aggiunta alle prestazioni della LAMAL, LAINF, AMF, IPG. Le spese già pagate da altri assicuratori, come pure le riduzioni di prestazioni secondo la LAMAL o la LAINF non vengono prese in carico.
◾ Indennità giornaliera
L’indennità giornaliera viene erogata per ogni giorno civile di incapacità al lavoro almeno del 25 per cento accertata dal medico. Il diritto inizia dopo la scadenza del periodo di attesa.
◾ Capitale d’invalidità
Quando l’infortunio assicurato provoca un pregiudizio presumibilmente duraturo della salute, la Mobiliare versa il capitale d’invalidità assicurato. Questo capitale è calcolato secondo la somma di assicurazione, il grado d’invalidità e la scala di prestazione (SP) scelta. Il capitale viene versato non appena è stato fissato il grado d’invalidità.
◾ Capitale in caso di decesso
Se una persona assicurata muore in seguito alle conseguenze di un infortunio assicurato, la Mobiliare versa agli aventi diritto il capitale concordato in caso di decesso.
3. Quali sono le principali coperture escluse? Non sono assicurati, per esempio nell’assicurazione collettiva malattia
◾ gli infortuni e le relative conseguenze;
◾ le malattie professionali, prese a carico dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni secondo la LAINF;
◾ le conseguenze di interventi estetici;
◾ le conseguenze di eventi bellici.
nell’assicurazione infortuni:
◾ malattie;
◾ infortuni con veicoli/imbarcazioni a motore durante la partecipazione a corse, rally e competizioni simili, corse su percorsi di gara, su terreni di allenamento, su circuiti nonché tutte le gare all’aperto. Sono assicurati i corsi di per- fezionamento alla guida, se hanno come unico scopo la sicurezza nella normale circolazione stradale, non hanno carattere di competizione e avvengono senza cronometraggio;
◾ infortuni in seguito a ebbrezza manifesta o ad abuso di farmaci, droghe o sostanze chimiche;
◾ le conseguenze di eventi bellici.
4. Cosa contiene il pacchetto di servizi esclusivo?
Lavoriamo in modo affidabile, rapido, competente e assistiamo lei e tutte le persone assicurate con:
◾ consulenza e assistenza da parte di un consulente assicurativo personale in loco;
◾ liquidazione dei danni da parte del servizio sinistri della sua agenzia generale – in modo personale e senza complicazioni;
◾ JurLine che le offre telefonicamente e a titolo gratuito una prima informazione su questioni giuridiche di ogni genere;
◾ case management;
◾ gestione delle assenze;
◾ comunicazione elettronica delle masse salariali definitive tramite il portale clienti online (xxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxx) o direttamente dal suo sistema di contabilità salariale certificato da swissdec mediante la procedura unificata di notifica dei salari (ELM).
5. Dov’è contenuta l’estensione della copertura assicurativa?
L’estensione della copertura assicurativa scelta si basa sul contenuto della proposta o polizza, sulle condizioni generali di assicurazione, sulle eventuali condizioni particolari e sulle disposizioni di legge, in particolare quelle della legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA).
6. Quali sono gli obblighi principali?
Gli obblighi dello stipulante sono evidenziati nella proposta o polizza, nelle condizioni generali di assicurazione, nelle eventuali condizioni particolari e nelle disposizioni di legge, in particolare quelle della legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA). In particolare:
◾ Xxxx rispondere in modo veritiero e completo alle domande della proposta e a quelle sullo stato di salute; in caso contrario siamo autorizzati a disdire il contratto di assicurazione, ad escludere persone assicurate dal contratto di assicurazione, a rifiutare prestazioni o chiederne la restituzione.
◾ Xxxx comunicarci immediatamente ogni cambiamento che si verifica durante la durata del contratto di assicurazione e che modifica ciò che è stato dichiarato nella proposta e che ha importanza considerevole per la valutazione del ri- schio.
◾ Con il promemoria (allegato alla polizza), in qualità di datore di lavoro lei informa le persone assicurate sui principali contenuti del contratto di assicurazione, sulle sue modifiche, sul suo scioglimento e sul diritto di passare all’assicu- razione individuale.
◾ I premi devono essere pagati alla scadenza. Il mancato pagamento dei premi nonostante diffida comporta la cessa- zione della copertura assicurativa. Anche se paga il premio in seguito ad una diffida, in determinate circostanze non siamo tenuti a versare delle prestazioni per i danni subentrati nel frattempo.
◾ Quando si verifica un sinistro assicurato deve notificarcelo entro 30 giorni. La sua collaborazione è essenziale e ci consente di assistere in modo ottimale lei e le persone assicurate in caso di sinistro.
7. Quali prestazioni eroga la Mobiliare?
Le prestazioni che la Mobiliare deve erogare si basano sul contenuto della proposta o della polizza, sulle condizioni generali di assicurazione, sulle eventuali condizioni particolari e sulle disposizioni di legge, in particolare quelle della legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA).
8. A quanto ammonta il premio da pagare?
L’ammontare del premio da pagare dipende in particolare dal salario AVS soggetto a contributi (incl. franchigia AVS) fino al salario massimo stabilito nel contratto, dal salario annuo concordato e dalle prestazioni scelte. Dipende inoltre dalla sinistrosità individuale e collettiva e dalla partecipazione alle eccedenze eventualmente convenuta.
Se è stata concordata una partecipazione alle eccedenze, lo stipulante riceve l’eventuale eccedenza derivante dal proprio contratto di assicurazione per la prima volta dopo la fine del periodo di osservazione. Dai premi maturati nel periodo di osservazione (esclusi i premi per le rendite d’invalidità) vengono dedotti l’importo risultante dalla percentuale concordata per le spese amministrative e il supplemento di rischio e le prestazioni per sinistri (escluse le rendite d’invalidità) suben- trati durante il periodo di osservazione. Lo stipulante riceve la quota convenuta dell’eventuale eccedenza residua. Le spese amministrative e il supplemento di rischio nonché la partecipazione alle eccedenze sono elencati nella polizza. Il diritto alla partecipazione alle eccedenze si estingue se il contratto di assicurazione viene annullato prima della fine del periodo di osservazione.
È fatto salvo un eventuale premio minimo.
Il premio viene riscosso una volta all’anno; sono possibili altre modalità di versamento, dietro pagamento di un supple- mento. Altri dettagli sono forniti nella polizza.
Quando l’assicurazione collettiva malattia viene sciolta prematuramente, rimborsiamo di regola la parte di premio non goduta.
9. Qual è la durata del contratto di assicurazione quando si estingue?
I dati relativi alla durata del contratto convenuta sono riportati sulla proposta e sulla polizza dopo la stipula del con- tratto. La validità temporale della copertura assicurativa comprende tutti gli eventi che si verificano nel corso della durata contrattuale.
Nell’assicurazione di indennità di malattia, nell’assicurazione di maternità a complemento dell’IPG e nel pagamento del salario in caso di decesso, non sussiste alcun diritto alle prestazioni per i sinistri che si verificano solo dopo la cessazione del contratto di assicurazione. Se al momento dell’uscita dalla cerchia di persone assicurate oppure al termine del contratto di assicurazione una persona assicurata percepisce già prestazioni, permane il diritto a presta- zioni suppletive nell’ambito delle disposizioni contrattuali.
Se nell’assicurazione infortuni per lavoratori indipendenti e i loro familiari collaboratori l’infortunio si verifica nel corso della durata contrattuale, le prestazioni vengono erogate anche dopo la cessazione del contratto. Per il capitale in caso di decesso si applica la limitazione temporale. Sono inoltre fatte salve le disposizioni sull’entità e la durata massima delle prestazioni e sull’età finale.
Qui appresso sono elencate le principali possibilità di scioglimento del contratto:
◾ Può disdire il contratto di assicurazione al più tardi tre mesi prima della scadenza della durata contrattuale. In caso contrario, il contratto si rinnova tacitamente di anno in anno, affinché l’assicurato non resti improvvisamente, senza volerlo, privo di copertura assicurativa.
◾ Ognuna delle parti può disdire il contratto di assicurazione alla fine del terzo anno di assicurazione o di ogni anno assicurativo successivo con un preavviso di tre mesi.
◾ Se non abbiamo soddisfatto l’obbligo di informare, può disdire il contratto di assicurazione nel corso dei primi due anni dopo la violazione dell’obbligo. La sua disdetta dev’essere inoltrata entro quattro settimane dal momento in cui si è venuti a conoscenza della violazione dell’obbligo di informazione.
◾ Se all’inizio di un nuovo anno assicurativo adeguiamo il premio a suo sfavore, lei può disdire il contratto di assicu- razione. La disdetta è valida se ci perviene al più tardi l’ultimo giorno dell’anno assicurativo.
◾ In caso di riduzione significativa del rischio, ha il diritto di disdire il contratto di assicurazione entro quattro settimane.
◾ Se al momento della stipula del contratto non era a conoscenza di un cumulo di assicurazioni, può disdire il contratto di assicurazione entro quattro settimane da quando è venuto a conoscenza del cumulo di assicurazioni.
◾ Xxx lei che noi possiamo disdire il contratto di assicurazione in qualsiasi momento per gravi motivi.
◾ Dopo un sinistro risarcibile, entrambe le parti possono disdire il contratto di assicurazione.
◾ Se lei ha risposto in modo inesatto o incompleto alle domande riportate nella proposta, abbiamo la facoltà di disdire il contratto di assicurazione, non siamo tenuti a versare delle prestazioni per i danni subentrati nel frattempo e pos- siamo esigere il rimborso delle prestazioni già versate.
◾ La Mobiliare si riserva il diritto di disdire l’assicurazione nel caso di frodi nelle giustificazioni.
◾ La cessazione dell’attività o il trasferimento della sede all’estero comportano l’annullamento del contratto di assi- curazione.
10. Quali sono le disposizioni applicabili in materia di protezione dei dati?
La Mobiliare ha a cuore la gestione responsabile dei suoi dati personali. La Mobiliare tratta in particolare i seguenti dati personali:
◾ dati del cliente: dati dello stipulante e di qualsiasi altra persona assicurata che sono necessari per l’identificazione, come nome, indirizzo, data di nascita, sesso, nazionalità, dati sulla solvibilità;
◾ dati della proposta: dati relativi alla proposta di assicurazione e questionari, come informazioni sul rischio da assi- curare, risposte alle domande della proposta, rapporti periti, informazioni sull’assicuratore precedente e l’anda- mento dei sinistri, informazioni sulla situazione familiare e finanziaria;
◾ dati del contratto: dati sul rapporto contrattuale, come parti contraenti e persone coassicurate, durata del contratto, coperture, rischi assicurati, somme assicurate e franchigie, importo del premio;
◾ dati finanziari e di incasso: dati in relazione ai pagamenti, come le coordinate bancarie per il disbrigo dei pagamenti successivi (p. es. numero di conto, dettagli della carta di credito), data e importo dei pagamenti dei premi, dati sul reddito AVS, premi in sospeso, periodi senza copertura e solleciti;
◾ dati sui sinistri o sulle prestazioni: dati relativi ad eventuali casi di sinistro o di prestazione, come notifiche di sinistro, documenti presentati, rapporti di accertamento, ricevute di fatture, eventuali dati riguardante le parti lese e altri terzi coinvolti nel caso di sinistro o di prestazione.
Se necessario, possono essere trattati anche dati personali particolarmente sensibili. Se previsto dalla legge, la Mo- biliare agirà previa autorizzazione delle persone in questione.
Questi dati vengono utilizzati in particolare prima della stipula del contratto per la verifica del rischio e della solvibilità e per la determinazione dei premi e durante la durata del contratto per l’amministrazione del contratto e per la riscos- sione dei premi, nonché per il trattamento dei sinistri e delle prestazioni. Inoltre, i dati vengono elaborati per l’aggior- namento e la documentazione delle relazioni esistenti e future con i clienti.
Per garantire un servizio impeccabile i colloqui con Mobi24 SA e con la JurLine della Protekta Assicurazione di prote- zione giuridica SA possono essere registrate per la formazione interna, per la qualità e a scopo di prova, e/o ascoltate simultaneamente dai superiori a scopo di supervisione.
Nella misura in cui è necessario per la stipula e per l’elaborazione del contratto o per il trattamento dei sinistri e delle prestazioni, i dati relativi al contratto d’assicurazione vengono comunicati a terzi coinvolti nell’assicurazione in Svizzera e all’estero, in particolare a coassicuratori e riassicuratori, a fornitori di servizi che agiscono su incarico della Mobiliare e alle società del Gruppo Mobiliare nonché alle agenzie generali. Nell’ambito della liquidazione dei sinistri, i dati pos- sono essere trasmessi ad altri terzi, in particolare alle autorità, ai periti interpellati, ai terzi responsabili e alla loro as- sicurazione di responsabilità civile, alle assicurazioni sociali e casse malati e ad altri assicuratori privati per l’elabora- zione dei dati. Ciò avviene in particolare per il chiarimento dei rischi, per la determinazione dei premi e per combattere le frodi assicurative; ne possono essere interessati anche i dati personali particolarmente sensibili o i profili di perso- nalità. Dove necessario la Mobiliare chiederà il consenso della persona interessata. Questa disposizione è applicabile anche quando il contratto non è concluso.
I dati sono elaborati anche a scopo di marketing. Ciò può comprendere, tra l’altro, lo svolgimento di pubblicità per i propri prodotti e servizi (p. es. tramite newsletter), l’individualizzazione delle misure di marketing e la relativa analisi dei dati (p. es. tramite profiling), la creazione di segmenti e profili di clienti, nonché l’analisi e la valutazione dell’utilizzo di siti web (p. es. tramite cookie). I dati vengono trasmessi e utilizzati all’interno del Gruppo Mobiliare (compagnie assicurative e non) nella misura in cui non sia necessario ottenere un apposito consenso. È possibile opporsi in qual- siasi momento al trattamento dei dati per scopi di marketing.
I dati sono archiviati elettronicamente e/o fisicamente in varie banche dati, come documenti elettronici dei clienti, si- stemi di amministrazione dei contratti e sistemi di applicazioni per i sinistri. A causa delle disposizioni di legge, i dati particolarmente rilevanti per gli affari sono conservati per almeno dieci anni dalla cessazione del contratto e i dati dei sinistri sono conservati per almeno dieci anni dalla liquidazione del sinistro. Qualora la legge lo autorizzi, i dati non più necessari vengono cancellati.
Assicurazione malattia collettiva Indice
Condizioni generali di assicurazione Indice
Articolo Pagina
A | Basi dell’assicurazione | 8 |
1 | Assicuratore | 8 |
2 | Scopo | 8 |
3 | Basi legali | 8 |
4 | Sanzioni economiche, commerciali o finanziarie | 8 |
5 | Incarico a un terzo | 8 |
B | Stipulazione dell’assicurazione | 8 |
1 | Obbligo di dichiarazione | 8 |
2 | Inizio e scadenza del contratto di assicurazione | 8 |
3 | Polizza | 8 |
C | Modifica dell’assicurazione | 8 |
1 | Adeguamento dei premi | 8 |
2 | Adeguamento delle prestazioni | 8 |
3 | Aggravamento e riduzione del rischio | 8 |
D | Scioglimento dell’assicurazione | 9 |
1 | Disdetta | 9 |
2 | Motivazione fraudolenta del diritto all'assicurazione | 9 |
3 | Cessazione dell'attività commerciale o trasferimento della sede commerciale all'estero | 9 |
E | Conteggio premi | 9 |
1 | Scadenza | 9 |
2 | Dichiarazione | 9 |
F | Partecipazione alle eccedenze | 10 |
G | Obblighi di annuncio e altri obblighi | 10 |
1 | Aspetti generali | 10 |
2 | Informazione delle persone assicurate | 10 |
3 | Ulteriori assicurazioni danni | 10 |
4 | Doveri in caso di sinistro | 11 |
5 | Informazioni generali sulle violazioni contrattuali | 11 |
6 | Obbligo di comunicazione protezione dei dati | 11 |
H | Foro competente | 11 |
I | Protezione dei dati | 12 |
Copertura assicurativa | ||
J | Persone assicurate | 12 |
K | Validità territoriale | 12 |
L | Inizio, sospensione e fine della copertura assicurativa per la singola persona assicurata | 12 |
1 | Inizio della copertura assicurativa | 12 |
2 | Sospensione della copertura assicurativa in caso di congedo non retribuito per dipendenti | 12 |
3 | Fine della copertura assicurativa | 12 |
Disposizioni generali
Articolo Pagina
Prestazioni
M | Aspetti generali | 12 |
1 | Assicurazione danni | 12 |
2 | Colpa grave | 12 |
3 | Reddito determinante e calcolo delle prestazioni | 13 |
4 | Riduzione dell’indennità | 13 |
5 | Prestazioni di terzi | 13 |
6 | Soggiorno all’estero con caso di sinistro in corso | 13 |
7 | Imposta alla fonte | 13 |
N | Assicurazione collettiva malattia | 13 |
1 | Indennità giornaliera per lavoratori indipendenti, familiari collaboratori e dipendenti | 13 |
2 | Assicurazione di maternità a complemento dell’IPG per dipendenti | 14 |
3 | Pagamento del salario in caso di decesso per dipendenti | 14 |
4 | Prestazioni suppletive | 14 |
5 | Esclusioni generali dalla copertura nell’assicurazione collettiva malattia | 14 |
6 | Libero passaggio per dipendenti | 15 |
O | Assicurazione infortuni per lavoratori indipendenti e i loro familiari collaboratori | 15 |
1 | Spese di cura | 15 |
2 | Indennità giornaliera | 16 |
3 | Capitale d’invalidità | 16 |
4 | Capitale in caso di decesso | 17 |
5 | Esclusioni generali dalla copertura nell’assicurazione infortuni | 17 |
6 | Prestazioni dopo la cessazione del contratto di assicurazione | 18 |
Definizioni
1 Lavoratori indipendenti 18
2 Familiari collaboratori 18
3 Dipendenti 18
4 Malattia 18
5 Incapacità al lavoro 18
6 Medico 18
7 Personale di cura 18
8 Aiuti domestici 18
9 Ospedali 18
10 Stabilimenti di cura 18
11 Età finale per l’indennità giornaliera 18
Condizioni generali di assicurazione
Disposizioni generali
A Basi dell’assicurazione
1 Assicuratore
L’assicuratore è la Mobiliare Svizzera Società d’assicura- zioni SA con sede a Berna, in seguito denominata «Mobi- liare».
2 Scopo
L’assicurazione collettiva malattia serve a proteggere le persone assicurate dalle conseguenze economiche dell’in- capacità al lavoro in caso di malattia.
L’assicurazione di maternità a complemento dell’assicura- zione obbligatoria serve a coprire la perdita di guadagno in seguito al parto.
Il pagamento del salario in caso di decesso in seguito a una malattia assicurata serve a coprire il salario che lo stipulante, ai sensi del codice delle obbligazioni, è tenuto a versare ai superstiti di un dipendente deceduto.
L’assicurazione contro gli infortuni serve a proteggere il lavoratore indipendente e i suoi familiari collaboratori contro le conseguenze economiche di infortuni e malattie professionali.
3 Basi legali
Le basi del contratto di assicurazione sono costituite dall’of- ferta, dalla proposta, da eventuali dichiarazioni sullo stato di salute, dalla polizza comprese eventuali aggiunte, dalle condizioni generali d’assicurazione e dalle condizioni par- ticolari nonché qualsiasi altra dichiarazione scritta dello stipulante e delle persone assicurate rilasciata alla Mobi- liare e ai medici che svolgono le visite.
Se non espressamente convenuto altrimenti, valgono le disposizioni della legge federale sul contratto d’assicura- zione (LCA).
4 Sanzioni economiche, commerciali o finanziarie
A prescindere da disposizioni contrattuali di tenore di- verso, il presente contratto di assicurazione non garanti- sce copertura assicurativa o altre prestazioni dell’assicu- ratore, se e fintanto che vi si oppongano sanzioni legali applicabili di natura economica, commerciale o finanzia- ria.
5 Incarico a un terzo
Se lo stipulante incarica e autorizza un terzo (x.xx. broker/ intermediario), la Mobiliare è autorizzata a ricevere e spe- dire corrispondenza (richieste, informazioni, dichiara- zioni, volontà ecc.) dal/al terzo incaricato. Se la validità di una prestazione o dichiarazione della Mobiliare nei con- fronti dello stipulante dipende dal rispetto di un termine, questo s’intende rispettato con l’arrivo della stessa presso il terzo incaricato. Se lo stipulante è rappresentato da un terzo incaricato, le dichiarazioni e le comunicazioni da parte sua valgono solo dopo che sono pervenute alla Mo- biliare.
Se un terzo incaricato rappresenta gli interessi dello stipu- lante nella stipula o nell’assistenza circa il presente con- tratto di assicurazione, è possibile che la Mobiliare paghi a questo terzo incaricato un’indennità per questa attività. Qualora lo stipulante desideri maggiori informazioni sull’entità di questa indennità può rivolgersi direttamente al terzo incaricato.
B Stipulazione dell’assicurazione
1 Obbligo di dichiarazione
Alla proposta di stipula del contratto di assicurazione, lo stipulante e le persone assicurate sono tenuti a comuni- care alla Mobiliare in modo corretto, per iscritto o in un’al- tra forma che consenta la prova per testo, fatti o elementi che comportano un rischio rilevante, di cui sono o devono essere a conoscenza e a proposito dei quali sono stati in- terpellati.
Si considerano rilevanti quelle situazioni di rischio suscet- tibili d’influenzare la decisione in merito all’accettazione dell’assicurazione oppure alla sua accettazione alle condi- zioni convenute.
2 Inizio e scadenza del contratto di assicurazione
L’assicurazione inizia alla data indicata nella polizza e vale per la durata convenuta nella polizza. Se non disdetta entro i termini, l’assicurazione si rinnova tacitamente di anno in anno.
3 Polizza
Sono assicurate anche tutte le coperture assicurative elencate nelle condizioni generali di assicurazione, a con- dizione che siano elencate nella polizza.
C Modifica dell’assicurazione
1 Adeguamento dei premi
All’inizio di un nuovo anno assicurativo la Mobiliare può adeguare i premi. Rende noti i nuovi premi al più tardi 25 giorni prima della fine dell’anno assicurativo.
Qualora lo stipulante non concordi con la modifica può disdire il contratto di assicurazione. La disdetta è valida se perviene alla Mobiliare al più tardi l’ultimo giorno dell’anno assicurativo. In mancanza di disdetta da parte dello stipulante, la modifica si ritiene accettata.
Le modifiche dei premi a vantaggio dello stipulante non danno diritto alla disdetta del contratto di assicurazione.
2 Adeguamento delle prestazioni
Le modifiche delle prestazioni a vantaggio dello stipulante non danno diritto alla disdetta del contratto di assicura- zione.
3 Aggravamento e riduzione del rischio
Lo stipulante e la persona assicurata devono comunicare alla Mobiliare ogni modifica di un fatto rilevante per la valutazione del rischio assicurato e a proposito del quale sono stati interpellati, entro quattro settimane da quando ne sono venuti a conoscenza, per iscritto o in un’altra forma che consenta la prova per testo.
Se lo stipulante omette di comunicare l’aggravamento es- senziale del rischio, la Mobiliare non è più vincolata al con- tratto per l’avvenire.
Entro 14 giorni dalla segnalazione di aggravamento essen- ziale del rischio, la Mobiliare è autorizzata ad aumentare il premio, con effetto a partire dal momento dell’aggrava- mento del rischio, o a disdire il contratto. Se lo stipulante non è d’accordo con l’aumento del premio, può disdire il contratto entro quattro settimane per iscritto o in un’altra forma che consenta la prova per testo. La copertura della Mobiliare cessa 14 giorni dopo che è pervenuta la disdetta.
In caso di riduzione significativa del rischio, lo stipulante può disdire il contratto entro quattro settimane o chiedere una riduzione del premio. Se la Mobiliare rifiuta una ridu- zione del premio oppure se lo stipulante non concorda con la riduzione proposta, lo stipulante può disdire il contratto entro quattro settimane dal ricevimento del parere della Mobiliare. Le dichiarazioni dello stipulante devono essere presentate per iscritto o in un’altra forma che consenta la prova per testo. Il periodo di preavviso è di quattro setti- mane.
D Scioglimento dell’assicurazione
1 Disdetta
1.1 Aspetti generali
La disdetta può avvenire per iscritto o in un’altra forma che consenta la prova per testo.
1.2 Disdetta ordinaria
Entrambe le parti possono disdire il contratto di assicura- zione alla fine del periodo contrattuale convenuto e alla fine del terzo e di ogni anno assicurativo successivo. La disdetta deve pervenire alla controparte al più tardi tre mesi prima della scadenza.
In caso di tacito rinnovo del contratto di assicurazione, esso può essere disdetto con un preavviso di tre mesi alla fine dell’anno assicurativo.
1.3 Disdetta straordinaria
Entrambe le parti possono disdire il contratto per gravi motivi. Si considera grave motivo segnatamente una mo- difica imprevedibile delle disposizioni legali che rende impossibile l’adempimento del contratto oppure qualsiasi circostanza a seguito della quale la prosecuzione del con- tratto da parte di chi lo disdice non sia più ragionevol- mente esigibile per ragioni di buona fede.
1.4 Violazione dell’obbligo di informazione dell’assicuratore
Lo stipulante può disdire il contratto assicurativo se la Mo- biliare prima della stipula dell’assicurazione ha violato l’obbligo di informare lo stipulante.
Il diritto di disdetta termina quattro settimane dopo che lo stipulante è venuto a conoscenza della violazione dell’ob- bligo e delle informazioni di cui all’articolo 3 LCA, ma al più tardi due anni dopo la violazione. La disdetta è valida dal momento in cui essa perviene alla Mobiliare.
1.5 Violazione dell’obbligo di dichiarazione
La Mobiliare può disdire il contratto di assicurazione se lo stipulante o la persona assicurata nelle risposte alle do- mande della proposta o del questionario sullo stato di salute non ha dichiarato correttamente o ha omesso di dichiarare un fatto o un elemento che comporta un rischio rilevante, violando in tal modo l’obbligo di dichiarazione.
La disdetta ha effetto dal momento in cui perviene allo stipulante. Il diritto di disdetta si estingue quattro setti- mane dopo che la Mobiliare è venuta a conoscenza della violazione.
Se il contratto di assicurazione riguarda più persone e se l’obbligo di annuncio è violato solo da una parte di queste persone, l’assicurazione rimane in vigore per la parte ri- manente.
L’obbligo della Mobiliare di accordare una prestazione si estingue per i sinistri che si sono già verificati, se la loro insorgenza o estensione sono state influenzate dalla man- cata o non corretta dichiarazione di un fatto o elemento che comporta un rischio rilevante. Se per questi danni sono già state fornite prestazioni, la Mobiliare ha diritto alla loro restituzione.
1.6 Cumulo di assicurazioni
Lo stipulante può disdire il contratto di assicurazione entro quattro settimane, se al momento della stipula del con- tratto di assicurazione non sapeva che si sarebbe creato un cumulo di assicurazioni.
2 Motivazione fraudolenta del diritto all'assicurazione
In caso di frodi nelle giustificazioni (art. 40 LCA) la Mobiliare non è vincolata al contratto nei confronti dell’avente di- ritto. La Mobiliare non è inoltre vincolata al presente con- tratto di assicurazione se viene fornita una giustificazione fraudolenta in relazione a un altro contratto di assicura- zione presso la Mobiliare.
3 Cessazione dell'attività commerciale o trasferimento della sede commerciale all'estero
Se lo stipulante cessa la sua attività oppure trasferisce la sede all’estero, il contratto di assicurazione si estingue a partire dalla data di trasferimento o di cessazione dell’at- tività.
Lo stipulante è tenuto a comunicare immediatamente alla Mobiliare la cessazione dell’attività ed il trasferimento della sede all’estero.
E Conteggio premi
1 Scadenza
I premi dell’assicurazione scelta sono riportati nella po- lizza e vengono riscossi una volta l’anno in anticipo. Altre modalità di pagamento sono possibili dietro pagamento di un supplemento.
2 Dichiarazione
2.1 Dipendenti con salario soggetto ai contributi AVS
Se è stato convenuto un premio provvisorio, il premio definitivo viene calcolato in base alle indicazioni che lo stipulante deve fornire annualmente alla fine dell’anno assicurativo o dopo lo scioglimento del contratto (dichia- razione della massa salariale).
Alla prima stipula del contratto la Mobiliare rinuncia alla prima dichiarazione della massa salariale alla fine dell’anno assicurativo se il relativo periodo di dichiarazione am- monta a meno di tre mesi.
Per la dichiarazione lo stipulante riceve dalla Mobiliare un apposito modulo che deve essere compilato e rispedito alla Mobiliare entro 30 giorni. La dichiarazione può essere inviata per posta o per via elettronica.
Se lo stipulante non inoltra la documentazione dichiara- tiva richiesta, il conteggio del premio viene effettuato in base alla stima della Mobiliare.
Lo stipulante ha il diritto di contestare la stima entro 30 giorni dal ricevimento del conteggio. In mancanza di con- testazione il premio stimato si considera accettato dallo stipulante.
La Mobiliare ha facoltà di verificare in qualsiasi momento l’esattezza della stima o i dati forniti dallo stipulante.
La Mobiliare ha il diritto di visionare qualsiasi documen- tazione dell’impresa (x.xx. iscrizioni dei salari, ricevute, conteggi AVS) determinante per la verifica dei dati sulla dichiarazione della massa salariale. In particolare, lo sti- pulante è tenuto a far pervenire alla Mobiliare a prima ri- chiesta una copia della dichiarazione AVS. Lo stipulante autorizza inoltre la Mobiliare a prendere visione dei relativi atti direttamente presso la cassa di compensazione AVS.
Se lo stipulante rifiuta una verifica o fornisce intenzional- mente informazioni inesatte, la Mobiliare può disdire il contratto di assicurazione a decorrere dal momento in cui viene rifiutata la verifica o in cui vengono scoperte le in- formazioni inesatte. La Mobiliare ha il diritto di richiedere allo stipulante i premi che sarebbero stati dovuti in caso di informazioni corrette. Il contratto di assicurazione si estingue al momento in cui la disdetta perviene allo stipu- lante. Se la differenza fra il premio provvisorio e quello definitivo è superiore al 30 per cento, la Mobiliare può ade- xxxxx proporzionalmente il premio provvisorio a decor- rere dall’anno assicurativo seguente.
2.2 Persone specificate nominativamente nella polizza
Per le persone specificate nominativamente nella polizza è stata concordata una massa salariale annua fissa. Per queste persone non va presentata una dichiarazione della massa salariale.
F Partecipazione alle eccedenze
Se è stata concordata una partecipazione alle eccedenze, lo stipulante riceve l’eventuale eccedenza del suo con- tratto di assicurazione per la prima volta dopo la fine del periodo di osservazione. Se il contratto si rinnova tacita- mente, successivamente si applica un periodo di osserva- zione di tre anni completi.
Indipendentemente dal periodo di osservazione, può es- sere computata una partecipazione alle eccedenze dopo la contabilizzazione di una proposta sostitutiva con varia- zione della percentuale di eccedenze, delle spese ammini- strative, del numero di polizza o in caso di modifica della scadenza del contratto.
Dai premi riguardanti il periodo di osservazione (senza i premi per rendite d’invalidità) si deducono:
– l’importo per costi amministrativi e supplemento di ri- schio risultante dal tasso percentuale convenuto;
– le prestazioni fornite per sinistri (senza rendite di invali- dità) subentrati durante il periodo di osservazione. Come data d’inizio vale il primo giorno dell’incapacità al lavoro accertata dal medico.
Lo stipulante riceve la quota convenuta dell’eventuale ec- cedenza residua.
Il conteggio avviene al più presto quattro mesi dopo la fine del periodo di osservazione, quando sono stati pagati i premi definitivi maturati nel periodo di osservazione e li- quidati i rispettivi sinistri. Eventuali disavanzi non ven- gono riportati al successivo periodo di osservazione. In caso di ricaduta a conteggio avvenuto le prestazioni ero- gate posteriormente sono considerate nel nuovo periodo di osservazione. Il diritto alla partecipazione alle ecce- denze si estingue se il contratto di assicurazione viene annullato prima della fine del periodo di osservazione.
G Obblighi di annuncio e altri obblighi
1 Aspetti generali
1.1 Aggravamento del rischio
Lo stipulante e la persona assicurata devono comunicare alla Mobiliare ogni modifica di un fatto rilevante per la valutazione del rischio assicurato e a proposito del quale sono stati interpellati, entro quattro settimane da quando ne sono venuti a conoscenza, per iscritto o in un’altra forma che consenta la prova per testo.
Se lo stipulante omette di comunicare un aggravamento essenziale del rischio, la Mobiliare non è più vincolata al contratto per l’avvenire.
1.2 Cambiamento dell’attività, del domicilio dell’azienda, dello scopo dell’azienda e rilevamento di un’altra azienda
Lo stipulante deve comunicare immediatamente alla Mo- biliare il cambiamento dell’attività, del domicilio dell’a- zienda, dello scopo dell’azienda e il rilevamento di un’altra azienda.
La Mobiliare adatta quindi il contratto di assicurazione alle mutate condizioni. Sono fatte salve le disposizioni sull’ag- gravamento e sulla riduzione essenziale del rischio.
1.3 Modifica del tasso di occupazione di persone specificate nominativamente nella polizza
Lo stipulante è tenuto a comunicare senza indugio alla Mobiliare le variazioni del tasso di occupazione delle per- sone assicurate specificate nominativamente nella po- lizza.
Se lo stipulante omette di comunicare alla Mobiliare le variazioni del tasso di occupazione delle persone specifi- cate nominativamente nella polizza, in caso di sinistro la Mobiliare può ridurre proporzionalmente le prestazioni e adeguare retroattivamente il contratto di assicurazione a partire dalla data di variazione del tasso di occupazione.
2 Informazione delle persone assicurate
Lo stipulante è tenuto a informare le persone assicurate sul contenuto essenziale del contratto di assicurazione, sulle sue modifiche e sul suo scioglimento e in modo par- ticolare sulle possibilità di proseguimento dell’assicura- zione in caso di uscita dalla cerchia di persone assicurate o in caso di estinzione del contratto di assicurazione. La Mobiliare mette a disposizione dello stipulante i docu- menti necessari all’informazione.
3 Ulteriori assicurazioni danni
Le persone specificate nominativamente nella polizza de- vono comunicare senza indugio alla Mobiliare la stipula di ulteriori assicurazioni danni che erogano prestazioni in caso di infortunio o malattia o l’assoggettamento all’assi- curazione obbligatoria contro gli infortuni secondo la LAINF. Le prestazioni ed i premi della Mobiliare vengono adeguati alle esigenze effettive.
In assenza di tale comunicazione, in caso di sinistro la Mo- biliare può ridurre o rifiutare le prestazioni e adeguare o annullare retroattivamente il contratto di assicurazione a partire dalla data di stipula delle altre assicurazioni danni o di assoggettamento all’assicurazione obbligatoria con- tro gli infortuni secondo la LAINF.
4 Doveri in caso di sinistro
4.1 Consultazione di un medico
Per ogni sinistro che dà verosimilmente diritto a percepire prestazioni assicurative deve essere consultato immedia- tamente un medico. La persona assicurata è tenuta a se- guire le disposizioni del medico e del personale di cura. La Mobiliare fornisce prestazioni solo se la persona assicu- rata si sottopone regolarmente a controlli medici e a una visita medica almeno ogni quattro settimane. La persona assicurata è inoltre tenuta a sottoporsi a una visita, tratta- mento o provvedimento d’integrazione ragionevole di- sposto dalla Mobiliare a fini diagnostici o di determina- zione delle prestazioni o per favorire un miglioramento della capacità di guadagno.
Qualora la persona assicurata si rifiuti di seguire le dispo- sizioni del medico oppure non si sottoponga ai regolari controlli medici o alle visite disposte, la Mobiliare può ri- durre o rifiutare le prestazioni.
4.2 Notifica di sinistro
Ogni sinistro deve essere notificato alla Mobiliare entro 30 giorni. Qualora la notifica avvenga più tardi, l’obbligo di prestazione è sospeso fino all’arrivo della notifica. Il ter- mine di attesa è calcolato a decorrere da tale giorno.
I giorni persi vengono computati alla durata delle presta- zioni. Se la notifica di sinistro sopraggiunge dopo più di due anni dal momento in cui è subentrato, non sussiste più alcun diritto alle prestazioni.
Per l’assicurazione di maternità, il diritto alla prestazione va comunicato alla Mobiliare entro 30 giorni dall’avvenuto conteggio delle prestazioni di maternità obbligatorie. Va fatta pervenire alla Mobiliare anche una copia del conteg- gio della Cassa di compensazione. Il diritto alle prestazioni decade se esso non viene comunicato alla Mobiliare entro due anni dall’avvenuto conteggio delle prestazioni di ma- ternità obbligatorie.
Il decesso del lavoratore indipendente o di un familiare collaboratore va notificato alla Mobiliare entro un termine tale che le consenta di richiedere un’autopsia prima della sepoltura. Se l’autopsia della salma viene negata o risulta impossibile a causa della notifica tardiva e pertanto non è possibile stabilire con certezza la causa del decesso, il di- ritto alle prestazioni decade.
4.3 Obblighi d’informazione
Lo stipulante, la persona assicurata e gli aventi diritto sono tenuti a fornire alla Mobiliare in modo veritiero ogni infor- mazione richiesta e a consegnarle tutti i documenti – in particolare informazioni e referti medici – specie in merito all’evento assicurato e su eventuali malattie e infortuni precedenti. I medici che hanno visitato la persona assicu- rata devono essere liberati dal segreto professionale.
La Mobiliare può ordinare visite e perizie presso medici da essa stessa designati.
Se per accertare il diritto alle prestazioni è necessaria la verifica dell’andamento degli affari, lo stipulante deve ga- rantire alla Mobiliare la possibilità di consultare i libri con- tabili.
Se la persona assicurata non è in grado di adempiere ai propri obblighi, essi devono essere adempiuti dal suo rap- presentante e da eventuali aventi diritto.
Se lo stipulante o la persona assicurata non ottemperano agli obblighi di legge e contrattuali entro 30 giorni dopo l’avvenuto sollecito scritto, il diritto alle prestazioni de- cade. Il sollecito deve richiamare l’attenzione sulle conse- guenze della negligenza.
4.4 Limitazione del danno
La persona assicurata deve fare tutto ciò che può ragione- volmente contribuire alla riduzione delle prestazioni assi- curative ed evitare tutto ciò che conduce ad un aumento delle prestazioni assicurative. Se questo obbligo di limita- zione del danno viene violato, le prestazioni vengono pro- porzionalmente decurtate.
Se l’incapacità al lavoro dura più di 90 giorni, si prende in considerazione anche una possibile attività nell’ambito di una professione o sfera di competenze diversa. Se la per- sona assicurata rifiuta di adoperarsi per un’attività ragio- nevole nell’ambito di una professione o sfera di compe- tenze diversa, la rifiuta oppure non si iscrive all’ufficio regionale di collocamento (URC) per trovare un lavoro o percepire prestazioni, il grado dell’incapacità lavorativa viene valutato tenendo conto dell’intero mercato del la- voro e l’indennità giornaliera viene proporzionalmente ridotta.
4.5 Collaborazione con l’assicurazione invalidità (AI)
La persona assicurata deve annunciarsi all’ufficio AI di competenza per il rilevamento e l’intervento tempestivo, qualora per motivi di salute sia stata incapace al lavoro ininterrottamente per almeno 30 giorni oppure si sia do- vuta assentare ripetutamente nel corso di un anno per un periodo più breve.
Inoltre, al più tardi sei mesi dopo l’inizio dell’incapacità al lavoro, la persona assicurata deve annunciarsi all’ufficio AI per percepire prestazioni. L’annuncio per il rilevamento tempestivo non vale come annuncio per le prestazioni dell’AI.
Se la persona assicurata omette di annunciarsi per perce- pire prestazioni, la Mobiliare può ridurre le prestazioni di un importo corrispondente alle prestazioni AI mancate oppure chiedere alla persona assicurata il rimborso, nella misura corrispondente, delle prestazioni già erogate.
5 Informazioni generali sulle violazioni contrattuali
Se è stato concordato che lo stipulante o la persona assi- curata subisca un pregiudizio giuridico a causa della vio- lazione di un obbligo o di un dovere, tale pregiudizio non si applica se le circostanze indicano che la violazione va considerata involontaria, o se lo stipulante o la persona assicurata prova che la violazione non ha avuto alcuna influenza sul verificarsi dell’evento temuto e sull’entità delle prestazioni dovute dalla Mobiliare.
6 Obbligo di comunicazione protezione dei dati
Spetta a Lei richiamare l’attenzione delle parti terze coin- volte nel presente contratto di assicurazione, come p. es. persone assicurate o coassicurate, beneficiari o altri aventi diritto, di cui ci comunica i dati, in merito alla nostra
«Dichiarazione sulla protezione dei dati per i contratti di assicurazione» oppure fornirla loro (consultabile al sito xxx.xxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxx-x-xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx- e-sicurezza-dei-dati).
H Foro competente
Per le pretese risultanti dal contratto di assicurazione la Mobiliare può essere citata nei seguenti luoghi:
– al foro del domicilio svizzero ovvero della sede dello stipulante;
– al foro del domicilio svizzero della persona assicurata o dell’avente diritto;
– al foro del luogo di lavoro svizzero della persona assicu- rata;
– alla sede della Mobiliare a Berna.
I Protezione dei dati
La Mobiliare ha a cuore la gestione responsabile dei suoi dati personali. Per informazioni dettagliate sul trattamento dei dati personali consulti la nostra «Dichiarazione sulla protezione dei dati per i contratti di assicurazione» al sito xxx.xxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxx-x-xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx- e-sicurezza-dei-dati. Per richiedere una versione stampata, si rivolga alla sua agenzia generale oppure al suo consu- lente assicurativo.
La dichiarazione sulla protezione dei dati viene aggiornata periodicamente per fornire le informazioni più attuali sul trattamento dei dati. Si applica l'ultima versione della di- chiarazione sulla protezione dei dati. Eventuali modifiche della dichiarazione sulla protezione dei dati da parte della Mobiliare non danno diritto alla disdetta del contratto di assicurazione.
Copertura assicurativa
J Persone assicurate
Sono assicurati
a. tutte le persone che appartengono ad una cerchia di persone designata nella polizza e
– sono occupate nell’azienda assicurata come dipen- denti; e
– alla data di inizio del rapporto di lavoro presso lo sti- pulante non hanno raggiunto l’età ordinaria AVS; e
– non hanno ancora raggiunto l’età finale.
È considerato dipendente chi esercita un’attività lucra- tiva dipendente ai sensi dell’assicurazione per la vec- chiaia e i superstiti (AVS). Gli apprendisti sono conside- rati dipendenti;
b. i lavoratori indipendenti citati nominalmente nella po- lizza e i loro familiari collaboratori.
K Validità territoriale
La copertura assicurativa vale in tutto il mondo.
In Europa la copertura assicurativa non ha limitazioni tem- porali.
Fuori dall’Europa: per i dipendenti distaccati la copertura assicurativa sussiste fintanto che sono assicurati anche tramite l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni secondo la LAINF. Per gli altri assicurati la copertura assi- curativa è sospesa dopo un soggiorno ininterrotto di 365 giorni.
L Inizio, sospensione e fine della copertura assicu- rativa per la singola persona assicurata
1 Inizio della copertura assicurativa
La copertura assicurativa per il dipendente assicurato ini- zia il giorno in cui comincia il rapporto di lavoro o matura il primo stipendio, al più presto a partire dalla data men- zionata nella polizza assicurativa. Per le persone che a questa data non sono completamente abili al lavoro, la copertura assicurativa comincia solo con l’inizio dalla piena operatività come da contratto.
La copertura assicurativa per il lavoratore indipendente e i suoi familiari collaboratori inizia alla data indicata nella polizza.
2 Sospensione della copertura assicurativa in caso di con- gedo non retribuito per dipendenti
In caso di congedo non retribuito senza risoluzione del rapporto di lavoro, la copertura assicurativa è sospesa al più tardi a partire dal 215° giorno fino alla ripresa dell’atti- vità assicurata. Per malattie contratte dopo il 215° giorno non vengono corrisposte prestazioni.
3 Fine della copertura assicurativa
Per i singoli dipendenti la copertura assicurativa si estin- gue:
– all’uscita dalla cerchia di persone assicurate;
– alla scadenza di un contratto di lavoro a tempo determi- nato o stagionale;
– al termine del rapporto di lavoro;
– al raggiungimento dell’età finale;
– all’estinzione della durata completa delle prestazioni convenuta nella polizza;
– con la conclusione del contratto di assicurazione.
Per il lavoratore indipendente e i suoi familiari collabora- tori la copertura assicurativa si estingue:
– con la cessazione dell’attività di lavoratore indipendente;
– con la cessazione dell’attività nel ramo aziendale del la- voratore indipendente;
– con la cessazione del contratto di assicurazione;
– dopo sei mesi dal trasferimento del domicilio legale all’e- stero.
Il Principato del Liechtenstein è equiparato alla Svizzera. Per i frontalieri, il paese di domicilio è equiparato alla Sviz- zera.
Il lavoratore indipendente o i suoi familiari collaboratori devono comunicare immediatamente alla Mobiliare il tra- sferimento del domicilio legale all’estero.
Inoltre, la copertura per l’indennità giornaliera di malattia o infortunio si estingue:
– al raggiungimento dell’età finale;
– all’estinzione della durata completa delle prestazioni convenuta nella polizza.
Prestazioni
M Aspetti generali
1 Assicurazione danni
L’assicurazione collettiva malattia e l’assicurazione infor- tuni per lavoratori indipendenti e i loro familiari collabora- tori sono assicurazioni danni. Il capitale d’invalidità e in caso di decesso dell’assicurazione infortuni costituiscono un’eccezione e sono assicurazioni di somme.
2 Colpa grave
La Mobiliare rinuncia al diritto di ridurre le prestazioni a causa di una colpa grave.
3 Reddito determinante e calcolo delle prestazioni
Il reddito determinante per il calcolo delle prestazioni è il salario soggetto a contributi AVS compresa la franchigia AVS, a condizione che la persona faccia parte della cerchia di persone assicurate, a cui si aggiungono gli assegni fa- miliari e le indennità per i figli. Il salario massimo assicu- rato per persona è menzionato nella polizza.
Se per una persona assicurata è stata convenuta una massa salariale annua fissa, tale somma vale come salario assicurato.
È determinante dal punto di vista temporale il salario per- cepito immediatamente prima che subentrasse il sinistro, riportato al periodo di un anno. Per le persone assicurate con reddito notevolmente instabile (p. es. salari basati sulla cifra d’affari o sulle provvigioni) si considera il salario dei dodici mesi precedenti l’inizio dell’incapacità al lavoro. Qualora in quel momento il rapporto di lavoro fosse durato meno di un anno, si riporta al periodo di un anno il salario guadagnato a partire dall’assunzione.
Non sono prese in considerazione le indennità versate in seguito a disoccupazione, a scioglimento del rapporto di lavoro, in caso di chiusura e di fusione dell’azienda o in circostanze analoghe.
Nel caso dell’assicurazione di maternità non si conside- rano gli aumenti delle prestazioni oppure gli aumenti della massa salariale fissa durante la gravidanza.
Si tiene conto, per la durata dell’incapacità lavorativa, di aumenti obbligatori del salario a causa di disposizioni del contratto collettivo di lavoro (CCL).
4 Riduzione dell’indennità
Se i danni alla salute sono riconducibili solo in parte agli eventi assicurati, le prestazioni vengono ridotte propor- zionalmente secondo giudizi peritali.
Se la persona assicurata è già inabile al lavoro in seguito a un infortunio o una malattia, per un nuovo evento la Mobiliare riduce l’indennità del grado d’incapacità lavora- tiva preesistente.
5 Prestazioni di terzi
La Mobiliare subentra nei diritti della persona assicurata nella misura e al momento della sua prestazione per i danni analoghi da lei coperti. Sono fatte salve le eccezioni previste dalla legge relative al diritto di regresso della compagnia di assicurazione.
La Mobiliare decurta le proprie indennità giornaliere di malattia o infortunio se, insieme alle prestazioni dell’assi- curazione obbligatoria contro gli infortuni (LAINF), dell’as- sicurazione militare federale (LAM), dell’assicurazione fe- derale per l’invalidità (AI), della previdenza professionale obbligatoria e sovraobbligatoria (LPP), dell’assicurazione contro la disoccupazione (LADI), di un’assicurazione ob- bligatoria di maternità, di un’assicurazione obbligatoria contro la perdita di guadagno secondo IPG, dell’assicura- zione di responsabilità civile, di un’altra assicurazione danni privata o di istituti d’assicurazione stranieri corri- spondenti, esse eccedono l’indennità giornaliera assicu- rata.
La riduzione avviene sia in caso di prestazioni misurate in base al salario soggetto a contributi AVS, che in caso di prestazioni erogate in base ad una massa salariale annua fissa.
La persona assicurata è tenuta a notificare agli altri assi- curatori il diritto a prestazioni nei loro confronti.
Se nonostante la possibilità di riduzione si produce un in- dennizzo eccessivo (in particolare per effetto di presta- zioni anticipate erogate dalla Mobiliare), la Mobiliare può chiedere la restituzione delle prestazioni versate in ec- cesso, detrarle dalle prestazioni future oppure compen- sarle direttamente con le prestazioni degli assicuratori menzionati in precedenza.
6 Soggiorno all’estero con sinistro in corso
Se una persona assicurata malata o infortunata avente diritto a prestazioni lascia la Svizzera senza preventivo ed esplicito consenso da parte della Mobiliare, il suo diritto a percepire prestazioni assicurative è sospeso per la durata del soggiorno all’estero. L’obbligo della Mobiliare di for- nire prestazioni riprende al momento del rientro in Sviz- zera. I giorni trascorsi all’estero vengono computati alla durata delle prestazioni.
Il Principato del Liechtenstein è equiparato alla Svizzera. Per i frontalieri, il paese di domicilio è equiparato alla Sviz- zera.
7 Imposta alla fonte
La Mobiliare conteggia direttamente le imposte alla fonte sulle entrate sostitutive che è tenuta a computare in base alle disposizioni legali. L’indennizzo a favore della persona assicurata viene ridotto proporzionalmente.
N Assicurazione collettiva malattia
1 Indennità giornaliera per lavoratori indipendenti, fami- liari collaboratori e dipendenti
1.1 Diritto
L’indennità giornaliera viene erogata per ogni giorno civile di incapacità al lavoro almeno del 25 per cento accertata dal medico. Il diritto inizia alla scadenza del periodo di attesa concordato contrattualmente e a condizione che alla sua scadenza la persona assicurata figuri ancora nella cerchia delle persone assicurate.
Il periodo di attesa decorre dal giorno dell’accertamento medico dell’incapacità al lavoro, al più presto tuttavia sette giorni prima della prima visita medica. Si conside- rano giorni di attesa i giorni con un’incapacità al lavoro almeno del 25 per cento, certificata dal medico.
1.2 Parziale incapacità al lavoro
In caso di incapacità al lavoro parziale la Mobiliare corri- sponde l’indennità giornaliera proporzionalmente al grado di incapacità al lavoro. In caso di incapacità al lavoro infe- riore al 25 per cento non vi è diritto ad alcuna indennità giornaliera.
Se la persona assicurata è considerata disoccupata ai sensi della legge federale sull’assicurazione contro la di- soccupazione (LADI), la Mobiliare versa:
– per un’incapacità al lavoro superiore al 50 per cento, l’indennità giornaliera completa;
– in caso di incapacità al lavoro superiore al 25 per cento sino al 50 per cento, la metà dell’indennità giornaliera;
– per un’incapacità al lavoro inferiore o uguale al 25 per cento, nessuna indennità giornaliera.
1.3 Prestazioni in caso di malattie e infermità preesistenti
Se l’ingresso nell’assicurazione è avvenuto previo esame dello stato di salute valgono le riserve comunicate per iscritto o in un’altra forma che consenta la prova per testo alla persona assicurata e da essa espressamente accet- tate.
Se l’ingresso nell’assicurazione è avvenuto senza previo esame dello stato di salute, le prestazioni – salvo accordi di diverso tenore – vengono erogate anche per malattie già esistenti all’inizio della copertura assicurativa.
I beneficiari di rendita che sono stati ammessi nell’assicu- razione senza previo esame dello stato di salute sono as- sicurati per tutte le malattie che non riguardano disturbi preesistenti (e neppure l’aggravamento o la ricaduta di disturbi preesistenti), che abbiano dato diritto alla rendita.
Alle persone escluse dall’assicurazione non sono corri- sposte prestazioni.
1.4 Durata delle prestazioni
La Mobiliare versa un’indennità giornaliera al massimo per la durata specificata nella polizza, tuttavia non oltre il raggiungimento dell’età finale.
Al raggiungimento dell’età AVS ordinaria, la durata mas- sima delle prestazioni per le persone
a. che anche dopo tale data continuano ad essere assicu- rate (cfr. L3) corrisponde al massimo a ulteriori 180 giorni per tutti i sinistri in corso, se non termina prima;
b. che in tale data sono ancora assicurate (cfr. J), corri- sponde al massimo a 180 giorni per i nuovi sinistri, meno il periodo di attesa, tuttavia non oltre il raggiun- gimento dell’età finale.
Le prestazioni assicurative terminano in ogni caso al rag- giungimento dell’età finale.
Sono inoltre fatte salve le disposizioni in merito alla durata delle prestazioni per dipendenti che svolgono periodo di prova oppure per i contratti di lavoro a tempo determinato o stagionali.
I giorni di incapacità al lavoro parziale sono considerati giorni interi per il calcolo della durata delle prestazioni.
In caso di ricadute il termine d’attesa decade e le indennità già pagate sono computate alla durata delle prestazioni. La ricomparsa di una malattia non è considerata ricaduta se vi è stata una piena capacità lavorativa ininterrotta per più di 365 giorni.
Dopo l’esaurimento della durata delle prestazioni per un sinistro, l’assicurazione d’indennità giornaliera si estin- gue per la singola persona assicurata. Contemporanea- mente il diritto all’indennità giornaliera si estingue anche per eventuali altri casi di malattia in corso della medesima persona.
1.5 Durata delle prestazioni per periodo di prova, contratti di lavoro a tempo determinato o stagionali
Per le persone assicurate che al momento dell’inizio dell’in- capacità lavorativa sono nel periodo di prova, la durata delle prestazioni è limitata a 30 giorni.
Per le persone assicurate con contratti di lavoro a tempo determinato o stagionali la durata delle prestazioni ter- mina al momento della fine del contratto di lavoro conve- nuta prima dell’inizio della malattia, al più tardi tuttavia una volta terminata la durata delle prestazioni fissata nella polizza.
Gli apprendisti sono equiparati ai dipendenti impiegati a tempo indeterminato.
Se le persone assicurate sono soggette ad un contratto collettivo di lavoro (CCL) con condizioni di diverso tenore, sono valide queste ultime nella misura in cui lo stipulante abbia concordato una copertura conforme al CCL.
Se la persona assicurata ha diritto a condizioni più favore- voli in virtù di una convenzione di libero passaggio, sa- ranno applicate tali condizioni.
1.6 Prestazioni per dipendenti in caso di congedo non retri- buito
Se una persona assicurata si ammala durante un congedo non retribuito e al momento dell’inizio dell’incapacità al lavoro sussiste ancora la copertura assicurativa, il diritto alle prestazioni nasce a partire dal momento in cui era prevista la ripresa del lavoro se non fosse subentrata la malattia. Anche il periodo di attesa viene calcolato a par- tire da questo momento.
1.7 Maternità
Dopo ogni parto avvenuto dopo il sesto mese di gravi- danza, l’obbligo di prestazione è sospeso per la durata dell’indennità di un’assicurazione obbligatoria di mater- nità (x.xx. indennità di maternità ai sensi della legge sulle indennità di perdita di guadagno), ma al minimo per otto settimane.
2 Assicurazione di maternità a complemento dell’IPG per dipendenti
Se la polizza comprende anche un’assicurazione di mater- nità, la Mobiliare paga le prestazioni convenute per ogni parto per il quale vengono erogate le prestazioni di un’as- sicurazione obbligatoria di maternità.
Le prestazioni convenute vengono erogate ad integra- zione di quelle dell’assicurazione obbligatoria di maternità e fintanto che quest’ultima eroga le proprie prestazioni. Allo scadere delle prestazioni dell’assicurazione obbliga- toria di maternità conformemente all’indennità per per- dita di guadagno, la Mobiliare paga le prestazioni conve- nute per la durata fissata nella polizza.
Il diritto sussiste a condizione che al momento dell’inizio della gravidanza la persona facesse già parte della cerchia di persone assicurate e che vi fosse copertura assicura- tiva.
3 Pagamento del salario in caso di decesso per dipendenti
Se una persona assicurata muore a causa di una malattia assicurata, la Mobiliare paga, sulla base del guadagno as- sicurato, il salario che deve essere corrisposto ai superstiti dallo stipulante ai sensi dell’articolo 338 capoverso 2 del codice delle obbligazioni (CO).
Il fatto che lo stipulante abbia assunto volontariamente l’impegno a corrispondere il salario per un periodo supe- riore a quello stabilito dalla legge non vi dà diritto a pre- stazioni.
4 Prestazioni suppletive
Se al momento dell’uscita dalla cerchia di persone assicu- rate oppure al termine del contratto di assicurazione una persona assicurata percepisce già prestazioni, il diritto permane anche dopo questo termine, fatte salve le dispo- sizioni sulla durata delle prestazioni e sull’età finale.
Per le indennità giornaliere di malattia è necessario che l’incapacità al lavoro ininterrotta sia almeno del 25 per cento. Le prestazioni già versate vengono computate alla durata delle prestazioni.
5 Esclusioni generali dalla copertura nell’assicurazione collettiva malattia
Non sono assicurati:
a. gli infortuni e le relative conseguenze;
b. le malattie professionali, prese a carico dall’assicura- zione obbligatoria contro gli infortuni secondo la LAINF;
c. i danni alla salute imputabili a radiazioni ionizzanti. Sono tuttavia assicurati i danni alla salute provocati da radioterapie prescritte dal medico in relazione a malattie assicurate;
d. le conseguenze di interventi estetici;
e. i disturbi preesistenti (anche il loro aggravamento e le loro ricadute), nella misura in cui abbiano compor- tato per i beneficiari di rendite AI non tenuti a dichia- razioni sullo stato di salute il diritto alla rendita AI.
f. conseguenze di eventi bellici
– in Svizzera;
– all’estero, a meno che l’incapacità al lavoro subentri entro 30 giorni dall’inizio di tali eventi nel paese in cui soggiorna la persona assicurata e che questa sia stata sorpresa dallo scoppio delle ostilità;
g. in seguito alla partecipazione attiva ad attentati terro- ristici.
Nell’assicurazione di maternità a complemento dell’IPG la prestazione suppletiva è esclusa, se alla cessazione del contratto la maternità continua ad essere assicurata da un nuovo assicuratore.
6 Libero passaggio per dipendenti
La singola persona domiciliata in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein
– dopo l’uscita dalla cerchia di persone assicurate; oppure
– alla cessazione del contratto di assicurazione; oppure
– in caso percepisca prestazioni suppletive dopo che è stato liquidato il sinistro in corso
ha il diritto entro 90 giorni di richiedere alla Mobiliare la stipulazione di un’assicurazione d’indennità giornaliera secondo le condizioni dell’assicurazione malattia indivi- duale. È fatto salvo l’art. 100 cpv. 2 LCA.
I frontalieri aventi domicilio legale in un Paese che confina direttamente con la Svizzera posso passare all’assicura- zione malattia individuale se subito dopo l’uscita dall’as- sicurazione collettiva malattia sono disoccupati ai sensi della legge federale sulla disoccupazione (AD) e percepi- scono indennità giornaliere da questa assicurazione.
Per l’ammissione la Mobiliare applica le seguenti direttive:
◾ La copertura assicurativa con le riserve eventualmente convenute viene ripresa nell’assicurazione malattia (li- bero passaggio dall’assicurazione malattia collettiva).
◾ Per la valutazione dello stato di salute dei beneficiari di rendita d’invalidità che sono stati inclusi nell’assicura- zione malattia collettiva senza previo esame dello stato di salute, è determinante la data dell’entrata nell’assicu- razione collettiva malattia della Mobiliare.
◾ Per le indennità giornaliere assicurate precedentmente la Mobiliare concede alla persona assicurata la coper- tura assicurativa nell’ambito delle condizioni e delle ta- riffe vigenti dell’assicurazione individuale senza esame dello stato di salute. L’ultimo salario assicurato di questa assicurazione serve come base per il salario assicurabile nell’assicurazione individuale. Tuttavia è assicurabile al massimo l’importo che risulta o risulterebbe dall’inden- nità di disoccupazione. Il periodo di attesa può essere ridotto, tuttavia non può essere inferiore a 30 giorni.
Il nuovo premio è calcolato secondo la tariffa individuale, tuttavia sulla base dell’età di ingresso nell’assicurazione collettiva malattia. Non vengono garantite prestazioni che per ammontare e durata superano quelle precedenti.
Non sussiste diritto di passaggio:
a. dopo l’esaurimento della durata completa delle pre- stazioni convenuta nella polizza;
b. al raggiungimento dell’età ordinaria di pensionamento AVS;
c. in caso di pensionamento anticipato;
d. per le persone domiciliate all’estero; sono fatte salve le disposizioni sulla libertà di passaggio dei frontalieri;
e. per le persone che percepiscono prestazioni supple- mentari;
f. per le persone con contratti di lavoro stagionali o a tempo determinato, nella misura in cui ad esse si ap- plichino prestazioni ridotte;
g. per le persone assicurate che sono considerate lavo- ratori indipendenti o familiari collaboratori;
h. in caso di cambiamento di lavoro e contemporaneo passaggio all’assicurazione collettiva di indennità giornaliera per malattia del nuovo datore di lavoro o in caso di annullamento della presente assicurazione e passaggio a un altro assicuratore della stessa cer- chia di persone, se un nuovo assicuratore è tenuto a garantire la continuazione della copertura assicura- tiva in seguito a una convenzione di libero passaggio;
i. nel caso in cui la motivazione del diritto all’assicura- zione risulti fraudolenta ai sensi dell’articolo 40 LCA.
Le prestazioni erogate dall’assicurazione collettiva malat- tia vengono computate alle prestazioni dell’assicurazione malattia individuale.
O Assicurazione infortuni per lavoratori indipen- denti e i loro familiari collaboratori
1 Spese di cura
Le spese di cura sono coperte soltanto a complemento e in aggiunta alle prestazioni della LAMAL, LAINF, AMF, IPG. Le spese già pagate da altri assicuratori, come pure le ri- duzioni di prestazioni secondo la LAMAL o la LAINF non vengono prese in carico. Questa disposizione è pure valida per le rispettive istituzioni assicurative all’estero.
Le prestazioni e le spese di cura che la Mobiliare assume illimitatamente sono corrisposte nel corso dei cinque anni successivi al verificarsi dell’evento assicurato senza limi- tazioni d’importo. Dopodiché per le medesime prestazioni e per le prestazioni rimborsate fino agli importi massimi fissati, vengono corrisposti complessivamente ancora CHF 500 000 per evento assicurato.
La Mobiliare paga illimitatamente per ogni evento assicu- rato:
a. le spese necessarie e documentate per trattamenti te- rapeutici scientificamente riconosciuti, ordinati o appli- cati da un medico o un dentista;
b. i medicamenti prescritti da un medico;
c. le spese ospedaliere in tutti i reparti di tutti gli ospedali;
d. le spese per cure ordinate dal medico e eseguite in uno stabilimento di cura;
e. le spese per i servizi medici del personale di cura fuori di un ospedale nella misura in cui, secondo il parere del medico, essi possono ridurre o evitare la degenza ospe- daliera, come pure le spese per cure ambulatoriali ordi- nate dal medico nel corso delle misure terapeutiche;
f. tutte le protesi provvisorie e la prima protesi definitiva;
g. le spese per danni causati da un incidente ad oggetti che sostituiscono una parte del corpo o una sua funzione. Per occhiali, apparecchi acustici e protesi dentarie il di- ritto al risarcimento sussiste soltanto in caso di lesione corporale bisognosa di cure;
h. le spese mediche necessarie al viaggio e al trasporto al luogo di cura (nella misura in cui sia possibile, vanno utilizzati i mezzi di trasporto pubblici).
Per ogni evento assicurato la Mobiliare paga fino agli im- porti massimi indicati:
i. trattamenti di medicina complementare/alternativa, a condizione che vengano svolti da medici riconosciuti o da un terapeuta iscritto nel Registro di Medicina Empi- rica (EMR), fino a un massimo di CHF 5 000 per infortu- nio;
j. interventi di chirurgia estetica resi necessari da un in- fortunio assicurato, fino a un massimo di CHF 20 000;
k. un aiuto domiciliare prescritto dal medico fino a un mas- simo di CHF 100 al giorno e CHF 5 000 per infortunio;
l. l’acquisto di stampelle, bastoni, calzature ortopediche, occhiali di tipo semplice e funzionale o di lenti a con- tatto, fino a un massimo di CHF 5 000;
m. le spese per la pulizia, la riparazione o la sostituzione (valore a nuovo) di indumenti danneggiati della persona assicurata bisognosa di cure in seguito a lesione corpo- rale come anche di oggetti e veicoli di persone che hanno partecipato attivamente al recupero e al tra- sporto del ferito, fino a un massimo di CHF 5 000;
n. le spese per operazioni di ricerca intese a salvare o a recuperare la persona assicurata fino a un massimo di CHF 50 000;
o. spese di salvataggio e di recupero sostenute all’estero come anche il trasporto della salma fino a un massimo di CHF 50 000;
p. le spese di pernottamento e di vitto in ospedale o nelle immediate vicinanze di un ospedale per i parenti di una persona che ha subito un incidente grave o potenzial- mente letale, durante la sua degenza ospedaliera. Inoltre, durante questo periodo, vengono indennizzate anche le spese necessarie per l’assistenza dei figli a carico (fino a 16 anni) della persona assicurata. Complessivamente CHF 150 al giorno e al massimo CHF 5 000 per infortunio, in base alle ricevute originali.
Non sono assicurate:
le partecipazioni alle spese, come x.xx. le franchigie.
2 Indennità giornaliera
2.1 Diritto
L’indennità giornaliera viene erogata per ogni giorno civile di incapacità al lavoro almeno del 25 per cento accertata dal medico. Il diritto inizia dopo la scadenza del periodo di attesa.
Il periodo di attesa decorre dal giorno dell’accertamento medico dell’incapacità al lavoro, al più presto tuttavia sette giorni prima della prima visita medica. Si conside- rano giorni di attesa i giorni con un’incapacità al lavoro almeno del 25 per cento, certificata dal medico.
2.2 Parziale incapacità al lavoro
In caso di incapacità al lavoro parziale la Mobiliare corri- sponde l’indennità giornaliera proporzionalmente al grado di incapacità al lavoro. In caso di incapacità al lavoro infe- riore al 25 per cento non vi è diritto ad alcuna indennità giornaliera.
2.3 Durata delle prestazioni
La Mobiliare versa l’indennità giornaliera al massimo per la durata specificata nella polizza, tuttavia non oltre il rag- giungimento dell’età finale.
Al raggiungimento dell’età AVS ordinaria, la durata mas- sima delle prestazioni per le persone
a. che anche dopo tale data continuano ad essere assicu- rate (cfr. L3) corrisponde al massimo a ulteriori 180 giorni per tutti i sinistri in corso, se non termina prima;
b. che in tale data sono ancora assicurate corrisponde al massimo a 180 giorni per i nuovi sinistri, meno il periodo di attesa, tuttavia non oltre il raggiungimento dell’età finale.
Le prestazioni assicurative terminano in ogni caso al rag- giungimento dell’età finale.
I giorni di incapacità al lavoro parziale sono considerati giorni interi per il calcolo della durata delle prestazioni.
In caso di ricadute il termine d’attesa decade e le indennità già pagate sono computate alla durata delle prestazioni.
Dopo l’esaurimento della durata delle prestazioni per un sinistro, l’assicurazione d’indennità giornaliera si estin- gue per la singola persona assicurata. Contemporanea- mente il diritto all’indennità giornaliera si estingue anche per eventuali altri casi di infortunio in corso della mede- sima persona.
3 Capitale d’invalidità
3.1 Diritto
Quando l’infortunio assicurato provoca un pregiudizio presumibilmente duraturo della salute, la Mobiliare versa il capitale d’invalidità assicurato. Questo capitale è calco- lato secondo la somma d’assicurazione, il grado d’invali- dità e la scala di prestazione (SP) scelta. Il capitale viene versato non appena è stato fissato il grado d’invalidità.
Qualora malattie, conseguenze di malattie, infermità e in- fortuni sopravvenuti indipendentemente dall’evento assi- curato abbiano peggiorato le conseguenze dell’evento assicurato, il grado di invalidità viene ridotto secondo il parere di un esperto in una misura corrispondente alla quota di tali fattori estranei.
3.2 Grado d’invalidità
Il grado d’invalidità viene determinato sulla base di una perizia medica secondo le seguenti direttive:
– in caso di paralisi completa o alienazione mentale 100% inguaribile che escluda qualsiasi attività lucrativa
– in caso di perdita o di privazione totale dell’uso:
– di entrambe le braccia o le mani, ambedue 100% le gambe o i piedi, un braccio o una mano e, simultaneamente, una gamba o un piede,
entrambi gli occhi (cecità completa):
– di un occhio 30%
se però la vista dell’altro occhio era già 70% completamente persa prima dell’evento
assicurato
– dell’udito di entrambe le orecchie 60% (sordità completa)
– dell’udito da un lato 20%
se però l’udito dell’altro orecchio era 40% completamente perso prima dell’evento
assicurato
– dell’espressione linguistica 40%
– del senso del gusto e dell’olfatto 5%
– della milza 5%
– di un rene 20%
– di entrambi i reni 70%
se però uno dei reni era completamente perso 50% o inutilizzabile prima dell’evento assicurato
– di un braccio all’altezza o al di sopra del gomito 70%
– di un avambraccio o di una mano 60%
– di un pollice 20%
– di un indice 15%
– di un altro dito della mano 5%
– di una gamba all’altezza o al di sopra del 60% ginocchio
– di una gamba al di sotto del ginocchio 50%
– di un piede 40%
– di un alluce 10%
– di un altro dito del piede 3%
In caso di perdita parziale o incapacità funzionale parziale, il grado d’invalidità è ridotto proporzionalmente.
In caso di perdita o d’incapacità funzionale simultanea di più parti del corpo, i tassi percentuali d’invalidità vengono addizionati. Tuttavia il grado d’invalidità non può in nes- sun caso superare il 100 per cento.
Non vengono corrisposte prestazioni se il grado d’invali- dità è inferiore al cinque per cento.
Se parti del corpo colpite dall’infortunio erano già total- mente o parzialmente perse, mutilate o inutilizzabili, la Mobiliare corrisponde il capitale in base dalla differenza tra il grado di invalidità risultante dalla menomazione fi- sica precedente all’infortunio e quello risultante dall’in- tera invalidità.
Per disturbi psichici o disturbi nervosi viene accordato un capitale d’invalidità soltanto se i disturbi sono riconduci- bili ad una lesione organica provocata dall’infortunio.
Se il grado d’invalidità non può essere determinato sulla base delle regole che precedono, esso viene stabilito in base all’accertamento medico secondo i tassi percentuali suddetti.
Quando un infortunio assicurato causa una sfigurazione fisica permanente (danni estetici come per esempio cica- trici) la Mobiliare – a condizione che non sia stato corrispo- sto un capitale d’invalidità – versa a seconda della gravità della sfigurazione:
– per la deformazione del volto al massimo il dieci per cento della somma di assicurazione;
– per la deformazione di altre parti del corpo normalmente visibili al massimo il cinque per cento della somma di assicurazione.
Tuttavia l’indennizzo per questi danni estetici ammonta al massimo a CHF 20 000.
3.3 Calcolo dell’indennità secondo la scala di prestazione
L’indennizzo viene calcolato in base alle seguenti tabelle:
Scala di prestazione 0 | Scala di prestazione 1 | Scala di prestazione 2 | |
per la parte non eccedente il 25% | somma di assicu- razione semplice | somma di assicu- razione semplice | somma di assicu- razione semplice |
per la parte sup. al 25% ma non eccedente il 50% | somma di assicu- razione semplice | somma di assicu- razione doppia | somma di assicu- razione tripla |
per la parte eccedente il 50% | somma di assicu- razione semplice | somma di assicu- razione tripla | somma di assicu- razione quintupla |
Grado d’invali. | Capitale d’invalidità | Grado d’invali. | Capitale d’invalidità | Grado d’invali. | Capitale d’invalidità | ||||||
XX0 | XX0 | XX0 | XX0 | XX0 | XX0 | SP0 | SP1 | SP2 | |||
% | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
1–25 | Proporzionalmente al grado di MI | 51 | 51 | 78 | 105 | 77 | 77 | 156 | 235 | ||
26 | 26 | 27 | 28 | 52 | 52 | 81 | 110 | 78 | 78 | 159 | 240 |
27 | 27 | 29 | 31 | 53 | 53 | 84 | 115 | 79 | 79 | 162 | 245 |
28 | 28 | 31 | 34 | 54 | 54 | 87 | 120 | 80 | 80 | 165 | 250 |
29 | 29 | 33 | 37 | 55 | 55 | 90 | 125 | 81 | 81 | 168 | 255 |
30 | 30 | 35 | 40 | 56 | 56 | 93 | 130 | 82 | 82 | 171 | 260 |
31 | 31 | 37 | 43 | 57 | 57 | 96 | 135 | 83 | 83 | 174 | 265 |
32 | 32 | 39 | 46 | 58 | 58 | 99 | 140 | 84 | 84 | 177 | 270 |
33 | 33 | 41 | 49 | 59 | 59 | 102 | 145 | 85 | 85 | 180 | 275 |
34 | 34 | 43 | 52 | 60 | 60 | 105 | 150 | 86 | 86 | 183 | 280 |
35 | 35 | 45 | 55 | 61 | 61 | 108 | 155 | 87 | 87 | 186 | 285 |
36 | 36 | 47 | 58 | 62 | 62 | 111 | 160 | 88 | 88 | 189 | 290 |
37 | 37 | 49 | 61 | 63 | 63 | 114 | 165 | 89 | 89 | 192 | 295 |
38 | 38 | 51 | 64 | 64 | 64 | 117 | 170 | 90 | 90 | 195 | 300 |
39 | 39 | 53 | 67 | 65 | 65 | 120 | 175 | 91 | 91 | 198 | 305 |
40 | 40 | 55 | 70 | 66 | 66 | 123 | 180 | 92 | 92 | 201 | 310 |
41 | 41 | 57 | 73 | 67 | 67 | 126 | 185 | 93 | 93 | 204 | 315 |
42 | 42 | 59 | 76 | 68 | 68 | 129 | 190 | 94 | 94 | 207 | 320 |
43 | 43 | 61 | 79 | 69 | 69 | 132 | 195 | 95 | 95 | 210 | 325 |
44 | 44 | 63 | 82 | 70 | 70 | 135 | 200 | 96 | 96 | 213 | 330 |
45 | 45 | 65 | 85 | 71 | 71 | 138 | 205 | 97 | 97 | 216 | 335 |
46 | 46 | 67 | 88 | 72 | 72 | 141 | 210 | 98 | 98 | 219 | 340 |
47 | 47 | 69 | 91 | 73 | 73 | 144 | 215 | 99 | 99 | 222 | 345 |
48 | 48 | 71 | 94 | 74 | 74 | 147 | 220 | 100 | 100 | 225 | 350 |
49 | 49 | 73 | 97 | 75 | 75 | 150 | 225 | ||||
50 | 50 | 75 | 100 | 76 | 76 | 153 | 230 |
4 Capitale in caso di decesso
4.1 Diritto
Se l’assicurato muore in seguito alle conseguenze di un infortunio assicurato, la Mobiliare versa agli aventi diritto il capitale concordato in caso di decesso.
Un capitale d’invalidità già versato per lo stesso infortunio viene dedotto dalla somma convenuta in caso di decesso.
4.2 Aventi diritto
Se nella proposta o al più tardi entro la data del decesso la persona assicurata non ha disposto diversamente per iscritto alla Mobiliare, sono considerati aventi diritto:
– il coniuge oppure il partner registrato;
– in sua mancanza i figli e i figli adottivi;
– in loro mancanza, i familiari conformemente al diritto di successione secondo la legge.
Ove non esistono aventi diritto, vengono pagate soltanto le spese funerarie effettive fino a un massimo di CHF 10 000 alla persona fisica che anticipa tali spese.
5 Esclusioni generali dalla copertura nell’assicurazione infortuni
Non sono assicurati:
1. malattie;
2. infortuni:
a. con veicoli/imbarcazioni a motore durante la par- tecipazione a corse, rally e competizioni simili, corse su percorsi di gara, su terreni di allenamento, su circuiti nonché tutte le gare all’aperto. Sono assi- curati i corsi di perfezionamento alla guida, se hanno come unico scopo la sicurezza nella normale circolazione stradale, non hanno carattere di com- petizione e avvengono senza cronometraggio;
b. l’uso di aeromobili, lanci con il paracadute, uso di alianti da pendio e parapendii, se la persona assi- curata viola intenzionalmente le prescrizioni delle autorità o non è in possesso delle licenze o autoriz- zazioni ufficiali necessarie;
c. in seguito a ebbrezza (a partire da una concentra- zione di alcool nel sangue di 2.0 per mille (valore medio) o 1.0 mg/litro di aria espirata) o ad utilizza- zione abusiva di medicamenti, droghe o sostanze chimiche;
d. in seguito a terremoti in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein;
e. durante tumulti di ogni genere e in seguito a prov- vedimenti intesi a sedarli, a meno che la persona assicurata provi di non aver partecipato attiva- mente quale agitatore o istigatore;
f. in caso di atto o tentativo intenzionale di commet- tere un crimine o delitto;
g. prestando servizio militare in un esercito straniero;
h. in seguito ad eventi bellici:
– in Svizzera;
– all’estero, a meno che l’infortunio subentri entro 30 giorni dall’inizio di tali eventi nel paese in cui soggiorna la persona assicurata e che questa sia stata sorpresa dallo scoppio delle ostilità;
i. partecipando a risse e scontri, a meno che la per- sona assicurata sia stata ferita dai litiganti senza prenderne parte oppure aiutando una persona in- difesa;
j. nel caso in cui la persona assicurata abbia provo- cato pesantemente altri;
k. in seguito alla partecipazione attiva ad attentati terroristici;
l. in seguito a interventi estetici che non sono in rela- zione a un infortunio assicurato;
3. i danni alla salute conseguenti a interventi, tratta- menti e xxxxx non resi necessari da un infortunio assicurato;
4. le conseguenze di interventi dell’assicurato sulla pro- pria persona, come il suicidio e la mutilazione volon- taria nonché il loro tentativo, anche se questi atti sono commessi in stato di incapacità di discernimento;
5. i danni alla salute provocati da radiazioni di qualsiasi natura, come pure quelli derivanti da armi batteriolo- giche, biologiche e chimiche.
6 Prestazioni dopo la cessazione del contratto di assicura- zione
Se l’infortunio si verifica nel corso della durata contrat- tuale, le prestazioni vengono erogate anche dopo la ces- sazione del contratto. Sono fatte salve le disposizioni sull’entità e la durata massima delle prestazioni e sull’età finale.
Se è assicurato il capitale in caso di decesso e l’infortunio si verifica nel corso della durata contrattuale, ma la per- sona assicurata muore per le conseguenze di questo in- fortunio dopo la fine del contratto, gli aventi diritto pos- sono rivendicare il capitale in caso di decesso ancora per cinque anni dopo la fine del contratto di assicurazione.
Sono fatti salvi i termini di prescrizione legale.
Definizioni
In merito alla definizione di:
– infortunio e lesioni corporali parificabili ai postumi d’infor- tunio,
– infortuni professionali,
– infortuni non professionali,
– malattie professionali,
– incapacità di guadagno,
– invalidità,
– menomazioni dell’integrità,
valgono le disposizioni della legge federale sulla parte gene- rale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), della legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF) e delle relative ordinanze (OAINF).
1 Lavoratori indipendenti
Per lavoratori indipendenti si intendono le persone che lavorano per proprio conto e a proprio nome e che sosten- gono il proprio rischio economico.
2 Familiari collaboratori
Per familiari collaboratori si intendono le persone che col- laborano nell’azienda familiare. L’azienda deve essere condotta da un familiare in qualità di lavoratore indipen- dente.
3 Dipendenti
Per dipendenti si intendono le persone che lavorano con un vincolo di dipendenza e per questo ricevono un salario soggetto ai contributi AVS.
4 Malattia
È considerata malattia qualsiasi danno alla salute fisica, mentale o psichica indipendente dalla volontà della per- sona assicurata, che non sia la conseguenza di un infortu- nio e che richieda un esame o una cura medica oppure provochi un’incapacità al lavoro.
Sono considerate infermità congenite le malattie presenti a nascita avvenuta.
Le complicazioni dovute a gravidanza o parto sono equi- parate a malattia.
5 Incapacità al lavoro
È considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di compiere un lavoro ragionevol- mente esigibile nella professione o nel campo d’attività abituale.
Se l’incapacità al lavoro dura più di 90 giorni, si prendono in considerazione anche attività ragionevolmente esigibili nell’ambito di una professione o sfera di competenze di- versa.
6 Medico
È considerato medico il titolare di un diploma federale au- torizzato ad esercitare la professione o il titolare di un at- testato estero di capacità equivalente.
7 Personale di cura
È considerato personale di cura il titolare di un diploma autorizzato ad esercitare la professione o il personale di cura messo a disposizione da organizzazioni riconosciute.
8 Aiuti domestici
Si considerano aiuti domestici le persone che dietro com- penso si occupano dell’economia domestica al posto della persona assicurata. Non si considerano aiuti domestici le persone che abitano nella stessa economia domestica della persona assicurata o che hanno una relazione di pa- rentela con la persona assicurata.
9 Ospedali
Sono considerati ospedali le istituzioni nazionali ed i rela- tivi reparti che servono per il trattamento stazionario di malattie o conseguenze di infortuni, sono sotto continua direzione medica e dispongono del personale di cura spe- cializzato necessario e di adeguate apparecchiature medi- che.
10 Stabilimenti di cura
Si considerano stabilimenti di cura le istituzioni mediche che servono al trattamento successivo o alla riabilitazione, sono sotto direzione medica e dispongono del personale specializzato necessario e di adeguate apparecchiature.
11 Età finale per l’indennità giornaliera
Quale età finale vale l’ultimo giorno del mese in cui viene raggiunta l’età di 70 anni. L’indennità giornaliera si estin- gue alla età finale.
xxxxxxxxx.xx 111.028.141 01.23