DISEGNO DI LEGGE
Senato della Repubblica XVIII LEGISL ATURA
N. 1165
DISEGNO DI LEGGE
presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (CONTE)
e dal Ministro dell’economia e delle finanze (TRIA)
di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(MOAVERO MILANESI)
con il Ministro dell’interno (XXXXXXX)
con il Ministro dello sviluppo economico (DI MAIO)
con il Ministro della salute (XXXXXX)
e con il Ministro per la pubblica amministrazione (XXXXXXXXX)
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MARZO 2019
Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest’ultimo dall’Unione europea
TIPOGRAFIA DEL SENATO
I N D I C E
Relazione ............................................... . | Pag. | 3 |
Relazione tecnica ........................................ . | » | 23 |
Disegno di legge ........................................ . | » | 33 |
Testo del decreto-legge ................................... . | » | 34 |
ONOREVOLI SENATORI. – Il decreto-legge di cui il presente disegno di legge chiede la con- versione contiene un complesso di misure dirette a rafforzare la stabilità finanziaria e la tutela degli investitori, alla luce di un in- sieme di sollecitazioni cui l’Italia è chiamata a rispondere nell’evoluzione del contesto in- ternazionale. Il decreto-legge è suddiviso in tre capi. Il primo concerne disposizioni in materia di poteri speciali inerenti ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G. Il secondo ri- guarda misure per garantire la stabilità fi- nanziaria, mentre il terzo attiene al manteni- mento, con alcune modifiche ritenute oppor- tune alla luce della concreta attuazione della misura prevista dal decreto-legge 14 feb- braio 2016, n. 18, convertito, con modifica- zioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, dello schema di concessione della garanzia dello Stato sulla cartolarizzazione di sofferenze (GACS).
Il secondo capo, a sua volta, è suddiviso in tre sezioni: la prima introduce misure neces- sarie in caso di recesso senza accordo del Regno Unito dall’Unione europea; la se- conda reca disposizioni per la tutela dei cit- tadini italiani, in relazione al medesimo re- cesso; la terza riguarda gli interventi in tema di partecipazione italiana a istituzioni finan- ziarie e gruppi intergovernativi internazio- nali.
Capo I – Disposizioni in materia di poteri speciali inerenti ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecno- logia 5G
L’articolo 1 intende aggiornare la norma- tiva in materia di poteri speciali all’evolu- zione tecnologica intercorsa, con particolare
riferimento alla tecnologia 5G e ai connessi rischi che l’utilizzo improprio dei dati può determinare sulla sicurezza nazionale.
Come anche evidenziato con la Risolu- zione del Parlamento europeo del 12 marzo 2019 (2019/2575(RSP)), le vulnerabilità delle reti 5G potrebbero essere sfruttate per manomettere i sistemi informatici, causando potenzialmente gravissimi danni ai cittadini e alle loro vite, nonché alle economie euro- pee e nazionali. Inoltre, i fornitori di tecno- logie sono tecnicamente in grado di utiliz- zare componenti della tecnologia della rete 5G per violare la riservatezza dei dati di cit- tadini, imprese e istituzioni.
Pertanto il Parlamento europeo ha invitato gli Stati membri, le agenzie di cibersicu- rezza, gli operatori del settore delle teleco- municazioni, i produttori e i fornitori di ser- vizi di infrastruttura critici a segnalare alla Commissione e all’Agenzia dell’Unione eu- ropea per la sicurezza delle reti e dell’infor- mazione (ENISA) qualsiasi elemento indi- cante l’esistenza di vulnerabilità tale da compromettere l’integrità e la sicurezza delle reti di telecomunicazione.
Considerando che la rete 5G sarà la strut- tura portante della nostra infrastruttura digi- tale, in quanto estenderà la possibilità di connettere diversi dispositivi alle reti e ap- porterà nuovi vantaggi e nuove opportunità alla società e alle aziende in molti settori, tra cui alcuni settori chiave dell’economia, quali i trasporti, l’energia, la sanità, la fi- nanza, le telecomunicazioni, la difesa e il comparto spaziale, modificando le modalità di produzione ed utilizzo di dati con evi- denti impatti sulla sicurezza di quelli sensi- bili e avuto anche riguardo ai progetti di re- alizzazione di reti con tecnologia 5G in
corso, si ritiene necessario e urgente intro- durre un quadro normativo che consenta la protezione degli interessi strategici rilevanti per il sistema di sicurezza nazionale con- nessi alla realizzazione delle predette infra- strutture.
La norma consente con riguardo alle reti di comunicazioni basate su tecnologia 5G, di porsi in linea con i settori indicati dal re- golamento dell’Unione europea sugli Investi- menti diretti esteri (IDE) (approvato in via definitiva dal Parlamento europeo e dal Con- siglio) come strategici, tra cui le tecnologie critiche, compresa l’intelligenza artificiale, la robotica, i semiconduttori, le tecnologie con potenziali applicazioni a doppio uso, la sicu- rezza in rete, la tecnologia spaziale o nucle- are, la sicurezza dell’approvvigionamento di input critici.
Nello specifico l’articolo 1 del decreto- legge introduce l’articolo 1-bis nel decreto- legge n. 21 del 2012, convertito, con xxxx- ficazioni, dalla legge n. 56 del 2012, che di- spone i seguenti interventi:
– il comma 1 individua, quale attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, i servizi di comunica- zione elettronica a banda larga senza fili ba- sati sulla tecnologia 5G ai fini dell’esercizio dei poteri speciali previsto dal successivo comma;
– il comma 2 estende l’obbligo di notifica di cui al comma 4 dell’articolo 1 del decre- to-legge n. 21 del 2012 ai contratti e accordi stipulati da operatori pubblici e privati, aventi ad oggetto l’acquisto di beni o servizi relativi alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle reti di comunicazione elettronica basate sulla tecnologia 5G, ovvero l’acquisizione di componenti ad alta intensità tecnologica fun- zionali alla predetta realizzazione o gestione, quando posti in essere con soggetti esterni all’Unione europea;
– il comma 3 introduce una definizione di soggetto esterno all’Unione europea (UE) in
chiave sostanzialistica e antielusiva, ricom- prendendovi oltre ai soggetti formalmente stabiliti al di fuori dell’UE, anche imprese formalmente europee ma controllate da sog- getti extra UE;
– il comma 4 consente, ferma restando l’immediata operatività della norma, di in- trodurre una disciplina di semplificazione degli oneri di notifica e procedurali, al fine di minimizzare l’impatto sulle imprese ope- ranti nei settori strategici così individuati, in conformità al principio di proporzionalità.
Capo II – Misure per garantire la stabilità finanziaria
Il capo è suddiviso in tre sezioni, attinenti alle misure volte a garantire la stabilità fi- nanziaria.
Sezione I – Misure in caso di recesso del Regno Unito in assenza di accordo
In data 29 marzo 2017 il Regno Unito ha formalizzato l’intenzione di recedere dall’U- nione europea ai sensi dell’articolo 50 del Trattato sull’Unione europea (TUE). L’even- tuale mancata ratifica dell’accordo per il re- cesso dall’UE approvato dal Consiglio euro- peo il 25 novembre 2018 (cosiddetto no deal) non consentirebbe di definire soluzioni armonizzate sulle condizioni e sulle moda- lità di uscita del Regno Unito, né rende- rebbe possibile la previsione, a livello euro- peo, di un periodo transitorio utile a favorire un ordinato processo di accompagnamento al rinnovato assetto.
In caso di mancato raggiungimento di un accordo sul recesso, a decorrere dal 30 marzo 2019 (o dalla data che venisse suc- cessivamente concordata tra Regno Unito e UE) il Regno Unito diverrà a tutti gli effetti uno Stato terzo, con conseguente disconti- nuità nei rapporti bilaterali con l’UE.
In particolare la predetta circostanza è su- scettibile di incidere sull’operatività tran- sfrontaliera degli intermediari nazionali che,
a partire dalla data del recesso, non po- tranno più accedere al beneficio del passa- porto per la prestazione delle proprie attività nel Regno Unito (il cosiddetto passaporto unico). Parimenti, gli effetti della Brexit sono suscettibili di interessare la clientela italiana che intrattiene rapporti con gli ope- ratori britannici, i quali non potranno più svolgere la propria attività sul territorio della Repubblica avvalendosi delle preesistenti abilitazioni.
L’assenza di un accordo sul recesso può determinare significative ricadute anche sul- l’operatività delle sedi di negoziazione ita- liane, le quali non potranno continuare a consentire l’accesso, in qualità di membri/ partecipanti, agli operatori del Regno Unito divenuti soggetti extra-UE, con conseguenti potenziali effetti pregiudizievoli anche in ter- mini di liquidità dei mercati e ordinato svol- gimento delle negoziazioni. Analogamente, un eventuale no deal potrebbe impattare sul- l’accesso degli operatori italiani alle sedi di negoziazione del Regno Unito.
Il decreto-legge disciplina pertanto gli ef- fetti del recesso del Regno Unito dall’U- nione europea, in mancanza di accordo, sulle attività svolte nel territorio della Re- pubblica italiana dagli intermediari del Re- gno Unito operanti nel settore assicurativo, bancario e finanziario, nonché sulle attività poste in essere dagli intermediari italiani nel Regno Unito. Sono inoltre dettate specifiche disposizioni per l’operatività dei gestori delle sedi di negoziazione italiane e del Re- gno Unito.
Al fine di assicurare la stabilità finanzia- ria, l’integrità dei mercati e la tutela degli investitori e della clientela il decreto-legge prevede un regime transitorio differenziato a seconda della natura dei soggetti e del tipo di attività prestata. Resta inteso che l’effica- cia delle iniziative legislative in argomento è condizionata alla mancata conclusione del- l’accordo di recesso tra Regno Unito e Unione europea.
Nello specifico, alle banche, alle imprese di investimento e alle succursali italiane de- gli istituti di moneta elettronica (IMEL) aventi sede nel Regno Unito – che alla data del recesso del Regno Unito prestano sul territorio della Repubblica attività ammesse al mutuo riconoscimento sulla base del co- siddetto passaporto unico – viene concessa la possibilità di continuare ad operare per diciotto mesi (vale a dire, nell’ipotesi in cui non vi sia alcuna estensione del termine del 29 marzo per la ratifica dell’accordo, fino a fine settembre 2020) a condizione che noti- fichino l’intenzione di operare alle autorità competenti entro tre giorni lavorativi prima della data di recesso e presentino, entro il termine massimo di sei mesi dalla data di recesso, l’istanza per l’autorizzazione ad operare in Italia con succursale o in regime di prestazione senza stabilimento, ovvero istanza per la costituzione di un intermedia- rio italiano a cui cedere i rapporti instaurati nell’esercizio della propria attività. Per le banche e le imprese di investimento sopra richiamate che, alla data del presente de- creto, siano abilitate alla partecipazione alle aste di titoli di Stato, non è richiesta la pre- sentazione della notifica salvo che per con- tinuare ad esercitare l’attività di raccolta del risparmio. Resta fermo che solo in caso di presentazione dell’istanza di autorizzazione, gli intermediari potranno continuare a eser- citare l’attività per l’intero periodo di di- ciotto mesi dalla data di recesso.
Per le banche che operano in modalità di prestazione di servizi senza stabilimento viene peraltro prevista una limitazione alla raccolta del risparmio, attività consentita solo al fine di gestire i rapporti esistenti. Questa limitazione tiene conto della partico- lare natura di tale attività che richiede pre- sidi rafforzati volti a tutelare i risparmiatori in vista dell’eventuale rilascio dell’autorizza- zione a operare come banche di Paese terzo.
Le attività svolte da tali soggetti sono sot- toposte alla normativa bancaria e finanziaria
di derivazione europea e nazionale, inclusa, a titolo esemplificativo, quella in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo, di sistemi di risoluzione stra- giudiziale delle controversie, di usura, di tra- sparenza e correttezza nei rapporti con la clientela. Quanto ai poteri esercitabili nei confronti dei predetti operatori, viene espressamente richiamato l’assetto delle at- tribuzioni proprie delle autorità italiane di settore competenti nei confronti degli inter- mediari extra-UE.
Il riconoscimento della possibilità per le banche e le imprese di investimento del Re- gno Unito di proseguire la propria operati- vità – nei casi e alle condizioni previste dalle disposizioni transitorie – rileva altresì ai fini del mantenimento dell’abilitazione a partecipare alle aste di titoli di Stato e della qualifica di specialista in titoli di Stato ai sensi dell’articolo 23 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 216 del 2009 e dei profili di par- tecipazione alle infrastrutture di post tra- ding. La possibilità di continuare a prestare servizi di investimento – sempre nei limiti previsti dalle disposizioni transitorie – con- sente altresì di gestire le potenziali ricadute connesse a un no deal per il servicing dei contratti derivati OTC conclusi da interme- diari del Regno Unito con soggetti italiani; viene in particolare esclusa una soluzione di continuità per la gestione dei « life-cycle event » che presuppongono la sussistenza di un’autorizzazione alla prestazione di servizi di investimento in capo all’intermediario del Regno Unito (problema noto come di con- tract continuity).
Il decreto-legge ammette inoltre che gli intermediari italiani – banche e società di intermediazione mobiliare (SIM), istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica, ge- stori di fondi e intermediari finanziari – che alla data di recesso operano nel Regno Unito possano continuare a prestare i servizi e le attività nel periodo transitorio, pur in
assenza, nel predetto periodo, delle necessa- rie autorizzazioni. Resta in ogni caso ferma la necessità di rispettare quanto previsto dalle disposizioni del Regno Unito circa l’o- peratività degli intermediari nel proprio ter- ritorio successivamente alla Brexit.
Agli intermediari del Regno Unito ai quali non è consentito di assumere lo status di intermediario di paese extra-UE e quindi di poter operare in Italia con succursale o in regime di prestazione senza stabilimento, è richiesto di procedere alla cessazione dell’at- tività. Tuttavia, al fine di assicurare un’ordi- nata chiusura dei rapporti in essere e di pre- venire ricadute sfavorevoli nei confronti della clientela, ai soggetti in questione è as- sicurata la possibilità di compiere nel ter- mine massimo di sei mesi tutte le operazioni necessarie a dismettere in modo ordinato l’attività in precedenza svolta, tra cui, a ti- tolo esemplificativo, la cessione dei rapporti a soggetti autorizzati e lo scioglimento dei contratti nel rispetto dei termini ordinari di preavviso; potranno nel suddetto periodo proseguire le attività precedentemente svolte limitatamente alla gestione dei rapporti esi- stenti. A ulteriore tutela degli interessi dei risparmiatori, per i finanziamenti eventual- mente concessi da tali intermediari nell’am- bito delle attività loro riservate viene altresì precisato, a meri fini di chiarezza, che la cessazione non modifica i termini e le mo- dalità di pagamento degli interessi e del rim- borso del capitale da parte dei clienti.
La disciplina in questione viene analoga- mente estesa alle banche, alle imprese di in- vestimento e alle succursali italiane degli istituti di moneta elettronica (IMEL) aventi sede nel Regno Unito che omettano di effet- tuare le notifiche necessarie a beneficiare del periodo transitorio di diciotto mesi sopra descritto. Gli intermediari che non presen- tino l’istanza per operare in via definitiva, dovranno procedere all’ordinata chiusura dei rapporti nei sei mesi successivi al termine entro cui avrebbero dovuto presentare l’i-
stanza medesima. Si introduce un regime speciale per quanto concerne la gestione dei contratti derivati OTC in essere tra contro- parti italiane e imprese di investimento del Regno Unito che non intendano, o siano co- munque impossibilitate, a richiedere un’au- torizzazione ad operate in Italia o a costi- tuire un intermediario italiano a cui cedere i rapporti instaurati nell’esercizio della propria attività.
È necessario infatti fornire a tali imprese un quadro di continuità che consenta loro di effettuare il servicing dei contratti a tutto spettro fino al momento della cessazione delle attività in Italia. Come noto, relativa- mente al tema della contract continuity, nel mese di dicembre la Commissione europea ha approvato delle modifiche ai regolamenti delegati relativi all’obbligo di clearing e allo scambio di garanzie su base bilaterale per i derivati OTC, che sostanzialmente « incorag- giano » la sostituzione – attraverso il mec- canismo della novation – delle controparti dei contratti derivati OTC del Regno Unito con controparti stabilite nell’Unione, preve- dendo una finestra di dodici mesi a decor- rere dalla data della Brexit nell’ambito della quale tali iniziative di « relocation » benefi- ciano di un trattamento speciale. Data tale finestra temporale, per garantire un allinea- mento, si ritiene di dover salvaguardare l’at- tività di gestione del ciclo di vita dei deri- vati OTC da parte delle imprese di investi- mento del Regno Unito che non notifichino la volontà di proseguire l’attività in Italia (o che, pur avendo notificato tale volontà, ri- tengano di non presentare istanza di autoriz- zazione), per il medesimo arco temporale massimo.
Per quanto concerne l’operatività delle sedi di negoziazione italiane, lo schema di decreto consente ai gestori di un mercato re- golamentato, di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione di continuare ad estendere la propria attività nel Regno Unito per un pe-
riodo massimo di diciotto mesi dal momento del recesso, permettendo l’accesso agli ope- ratori del Regno Unito che, alla data del re- cesso, risultano già membri o partecipanti della sede di negoziazione. La possibilità di beneficiare del periodo transitorio risulta co- munque subordinata alla presentazione, entro la data del recesso, di un’istanza per l’esten- sione dell’operatività nel Regno Unito quale mercato extra-UE, ai sensi degli articoli 26, 29 o 70 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), di cui al decreto legislativo 24 feb- braio 1998, n. 58.
Viene inoltre riconosciuta ai gestori di sedi di negoziazione del Regno Unito la possibilità di continuare a svolgere la pro- pria attività sul territorio della Repubblica nel periodo transitorio, consentendo l’ac- cesso agli operatori ivi stabiliti che, alla data di recesso, risultano già membri o parteci- panti della sede di negoziazione, a condi- zione che, entro la predetta data, venga pre- sentata, ai sensi degli articoli 28, 29-ter o 70 del TUF, istanza per l’estensione dell’o- peratività nel territorio della Repubblica.
Il decreto detta ulteriori disposizioni al fine di assicurare che per l’intera durata del periodo transitorio di diciotto mesi, o per il periodo necessario all’ordinata dismissione delle attività pari a sei mesi, i soggetti inte- ressati mantengano l’adesione ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela disciplinati dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB), di cui al decreto legislativo 1° set- tembre 1993, n. 385, e dal TUF. Inoltre, a salvaguardia degli interessi dei clienti, viene previsto un meccanismo di adesione automa- tico ai sistemi di garanzia dei depositanti e di indennizzo degli investitori italiani per le banche e le imprese di investimento che continuino ad operare nel periodo transito- rio.
Il decreto prevede altresì specifiche dispo- sizioni per il settore assicurativo in una pro-
spettiva di tutela degli assicurati e aventi di- ritto a prestazioni assicurative, volte a con- sentire alle imprese assicurative del Regno Unito che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge, siano già abilitate ad operare nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o libera prestazione di servizi, di proseguire tale attività, limitatamente alla sola gestione dei contratti e delle coperture in essere alla data di recesso del Regno Unito dalla Unione europea, per un periodo transitorio fino al diciottesimo mese succes- sivo tale data.
Con l’uscita del Regno Unito dall’Unione europea tali imprese del Regno Unito prima operanti come imprese di Stato membro per- deranno infatti tale qualifica e diventeranno imprese di Stato terzo, alle quali, ai sensi dell’articolo 29 del codice delle assicura- zioni privave (CAP), di cui al decreto legi- slativo 7 settembre 2005, n. 209, non è con- sentito l’esercizio dell’attività assicurativa nel territorio della Repubblica in regime di libera prestazione dei servizi. Tale previsione è coerente con il quadro normativo europeo di riferimento per il settore assicurativo che non contempla detta forma di operatività per le imprese di assicurazione. Dette imprese per continuare ad operare in Italia dovreb- bero presentare istanza ed essere autorizzate all’esercizio dell’attività in regime di stabili- mento, in conformità alla procedura di cui all’articolo 28 del CAP e alle relative dispo- sizioni di attuazione.
Tuttavia, in una prospettiva di garanzia della continuità dei servizi nei confronti de- gli assicurati e aventi diritto a prestazioni assicurative e al fine di prevenire ricadute sfavorevoli nei confronti di tali soggetti, dette imprese potranno procedere nel corso del periodo transitorio alla sola gestione dei contratti e delle coperture già in essere alla data di uscita del Regno Unito dall’Unione europea. Le stesse imprese non potranno as- sumere nuovi affari, né procedere a rinno- vare, anche tacitamente, i contratti, in as-
senza del soddisfacimento dei requisiti di accesso ed esercizio nel mercato italiano ri- chiesti dalla normativa di settore a seguito del mutamento del quadro giuridico di rife- rimento con riguardo alla qualificazione dello Stato di origine. Le previsioni in argo- mento sono tese quindi a consentire alle im- prese, nel periodo transitorio, di procedere a un’ordinata cessazione dell’attività e alla conseguente uscita dal business esistente alla data di recesso del Regno Unito dall’Unione europea.
Con riguardo agli intermediari del Regno Unito operanti in Italia alla data di entrata in vigore del decreto-legge, è previsto, in coerenza con l’attuale framework nazionale primario per gli operatori di Stato terzo, che gli stessi cessino l’esercizio dell’attività di distribuzione nel territorio della Repubblica entro la data di recesso con conseguente cancellazione d’ufficio da parte dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) dall’elenco annesso al Registro unico. Al fine tuttavia di evitare pregiudizio ai contra- enti, assicurati e altri aventi diritto a presta- zioni assicurative, sono fatte salve le sole operazioni necessarie all’ordinata chiusura dei rapporti di distribuzione già in essere, nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il termine massimo di sei mesi dalla data di recesso del Regno Unito dal- l’Unione europea.
Le disposizioni indirizzate a imprese e in- termediari del Regno Unito devono inten- dersi applicabili anche alle imprese e agli intermediari provenienti da Gibilterra, in li- nea con le indicazioni europee dettate sul tema dalla Commissione europea e dall’Au- torità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA). Gibilterra, infatti, nel diritto dell’Unione eu- ropea è un territorio europeo di cui uno Stato membro (nel caso di specie il Regno Unito) ha assunto la rappresentanza ai sensi dell’articolo 355, punto 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE)
(si veda la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 13 giugno 2017, causa C-591/15).
Per quanto riguarda il comparto della pre- videnza complementare, le misure comples- sivamente previste per gli intermediari ope- ranti nel settore assicurativo, bancario, finan- ziario e dell’intermediazione mobiliare ri- guardano anche i soggetti che operano come gestori degli investimenti delle forme pen- sionistiche. L’unico intervento specifico ri- guarda l’investimento di dette forme in OICR del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, tramite una disposizione transitoria che consente la continuazione della detenzione di tali strumenti; ciò in considerazione del fatto che, per effetto della perdita di status di Paese membro UE del Regno Unito, tali strumenti non sareb- bero compatibili con le previsioni normative che regolano l’attività di investimento delle forme pensionistiche complementare.
Di seguito è dettagliato il contenuto delle singole disposizioni del capo I.
L’articolo 2 definisce l’ambito di applica- zione del decreto. Gli operatori destinatari delle disposizioni sono individuati sulla base delle definizioni utilizzate dal TUB e dal TUF. L’applicazione del decreto è disposta per il caso di recesso del Regno Unito dal- l’Unione europea senza la ratifica dell’ac- cordo approvato dal Consiglio europeo il 25 novembre 2018.
L’articolo 3 assicura la possibilità di ope- rare per diciotto mesi dalla data di recesso, ai seguenti soggetti aventi sede nel Regno Unito:
a) banche che prestano i servizi ammessi al mutuo riconoscimento ai sensi della diret- tiva 2013/36/UE. Per la raccolta del rispar- mio da parte di banche senza stabilimento di succursale è prevista tuttavia la possibilità di continuare a gestire solamente i rapporti esi- stenti;
b) banche e imprese di investimento che prestano servizi di investimento in regime di
libera prestazione di servizi ai clienti profes- sionali di diritto e alle controparti qualificate ai sensi della direttiva 2014/65/UE;
c) banche e imprese di investimento che prestano servizi di investimento nell’eserci- zio del diritto di stabilimento mediante suc- cursali nel territorio della Repubblica ai sensi della direttiva 2014/65/UE;
d) IMEL che operano nel territorio della Repubblica nell’esercizio del diritto di stabi- limento mediante succursali.
La disposizione richiede che tali soggetti presentino la notifica alle autorità compe- tenti entro tre giorni antecedenti la data di recesso nonché entro il termine massimo di sei mesi dalla data di recesso l’istanza per l’autorizzazione ad operare come interme- diario extra-UE o istanza per la costituzione di un intermediario italiano a cui cedere tutti i rapporti instaurati nell’esercizio dell’attività svolta. Una volta rilasciata l’autorizzazione, gli operatori potranno operare in via defini- tiva secondo quanto previsto dalle disposi- zioni nazionali applicabili. Fermo restando quanto previsto in termini di istanze autoriz- zative, per le banche e le imprese di investi- mento aventi sede nel Regno Unito e abili- tate alla partecipazione alle aste di titoli di Stato non è richiesta la presentazione della notifica, salvo che per continuare ad eserci- tare l’attività di raccolta del risparmio.
Tenuto anche conto delle prescrizioni della disciplina europea concernenti l’attività dei gestori dei fondi comuni di investimento (direttive 2009/65/CE – UCITS; 2011/ 61/UE – AIFM e 2014/65/UE – MiFID II)
e con l’obiettivo di disciplinare l’ordinata dismissione delle attività riservate poste in essere dai predetti operatori (senza pregiudi- zio agli investimenti già detenuti prima della data del recesso) e dalle ulteriori categorie di soggetti a cui non viene concessa la pos- sibilità di beneficiare del periodo transitorio in ragione del loro status di operatori extra- UE, l’articolo 4 prevede che gli istituti di pagamento (IP), i gestori di fondi del Regno
Unito e gli OICR, seppure gestiti da opera- tori UE ma domiciliati nel Regno Unito, operanti in Italia, nonché gli IMEL del Re- gno Unito operanti sul territorio della Re- pubblica in regime di libera prestazione an- che tramite agenti o soggetti convenzionati, così come le banche e le imprese di investi- mento del Regno Unito che prestano servizi di investimento, in regime di libera presta- zione, a favore di clienti retail e professio- nali su richiesta, cessino l’attività e comuni- chino alle autorità competenti, alla clientela e alle altre controparti, le iniziative adottate per garantire l’ordinata chiusura dei rapporti. Tali soggetti avranno la possibilità di svol- xxxx le attività necessarie all’ordinata chiu- sura dei rapporti già in essere, ivi comprese le attività precedentemente svolte limitata- mente alla gestione dei rapporti esistenti fino alla loro chiusura, per un periodo mas- simo di sei mesi dalla data di recesso, fermo restando il necessario rispetto delle perti- nenti disposizioni in materia bancaria e fi- nanziaria loro applicabili. Il medesimo re- gime viene esteso alle banche, alle imprese di investimento del Regno Unito e agli isti- tuti di moneta elettronica con succursale che non abbiano presentato la notifica di cui al- l’articolo 3. Per gli intermediari che, pur avendo notificato, non abbiano presentato l’istanza di autorizzazione, viene quindi con- cesso un termine ulteriore di sei mesi da quello entro cui avrebbero dovuto presentare l’istanza, per l’ordinata chiusura dei rap- porti. Per i contratti di finanziamento viene precisato, a meri fini di chiarezza, che la cessazione di attività non modifica i termini e le modalità di pagamento degli interessi e del rimborso del capitale relativi ai crediti concessi. Infine l’ articolo chiarisce che in ipotesi di mancata notifica entro la data del recesso o di mancata presentazione dell’i- stanza, gli intermediari del Regno Unito hanno la possibilità di continuare a gestire, nei sei mesi successivi, i « life-cycle event » relativi ai soli OTC derivatives in essere ri-
spettivamente alla data del recesso o alla data del termine massimo entro cui presen- tare l’istanza per le prescritte autorizzazioni, anche nel caso in cui ciò implichi la conclu- sione di nuovi contratti o la modifica di quelli in essere.
L’articolo 5 consente agli intermediari ita- liani (banche, società di intermediazione mobiliare (SIM), istituti di pagamento, isti- tuti di moneta elettronica, gestori di fondi e intermediari finanziari) che alla data di re- cesso operano nel Regno Unito di conti- nuare ad operare nel periodo transitorio, pre- via notifica alle autorità competenti e nel ri- spetto delle disposizioni previste nel Regno Unito, salvo quanto previsto specificamente per i gestori di sedi di negoziazione all’arti- colo 6, comma 1. L’operatività oltre il pe- riodo transitorio verrebbe ammessa, qualora gli intermediari presentino alle autorità com- petenti l’istanza di autorizzazione per ope- rare in un Paese terzo, in conformità con le disposizioni vigenti.
L’articolo 6 consente ai gestori italiani di una sede di negoziazione (sistema multilate- rale di negoziazione, sistema organizzato di negoziazione o mercato regolamentato) di continuare ad estendere la propria attività nel Regno Unito per un periodo massimo di diciotto mesi dal momento del recesso, per- mettendo l’accesso agli operatori del Regno Unito che risultano già membri o parteci- panti della sede di negoziazione. La possibi- lità di beneficiare del periodo transitorio ri- sulta comunque subordinata alla presenta- zione, entro la data di recesso, di un’istanza per l’estensione dell’operatività nel Regno Unito quale mercato extra-UE, ai sensi degli articoli 26, 29 o 70 del TUF, nonché alla circostanza che continui a essere rispettata la normativa europea di settore. Inoltre viene riconosciuta ai gestori di sedi di negozia- zione del Regno Unito la possibilità di con- tinuare a svolgere la propria attività sul ter- ritorio della Repubblica nel periodo transito- rio, consentendo l’accesso agli operatori sta-
biliti in Italia che, alla data di recesso, risul- tano già membri o partecipanti della sede di negoziazione, a condizione che, entro la pre- detta data, venga presentata, ai sensi degli articoli 28, 29-ter o 70 del TUF, istanza per l’estensione dell’operatività nel territorio della Repubblica, nonché continui a essere rispettata la normativa europea di settore.
L’articolo 7 detta disposizioni in materia di adesione degli operatori del Regno Unito ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui agli arti- coli 128-bis del TUB e 32-ter del TUF.
L’articolo 8 introduce un meccanismo di adesione automatico ai sistemi di garanzia dei depositanti e di indennizzo degli investi- tori italiani per le banche e le imprese di in- vestimento che continuino ad operare nel periodo transitorio con succursale. Infatti le incertezze legate alla copertura assicurativa da parte dei sistemi del Regno Unito deter- minano l’assenza delle condizioni necessarie per effettuare l’accertamento di equivalenza dei livelli di tutela.
La medesima protezione è prevista anche per le banche e le imprese di investimento che prestano servizi e attività di investi- mento in regime di prestazione di servizi senza stabilimento, nel caso in cui risulti che i relativi clienti non siano tutelati dai si- stemi di garanzia dei depositanti e di inden- nizzo del Regno Unito per il periodo succes- sivo alla data del recesso.
Simile meccanismo mira quindi a evitare il rischio che i depositanti e gli investitori di tali banche e imprese di investimento siano privati della tutela fino ad oggi garantita dal regime di cooperazione all’interno dell’U- nione europea, con riflessi negativi sulla fi- ducia nel sistema bancario e finanziario e sul corretto funzionamento del mercato e sulla stabilità complessiva.
La tutela dei sistemi di garanzia dei de- positanti e degli investitori italiani opere- rebbe pertanto senza soluzione di continuità rispetto alla protezione già accordata da
quelli del Regno Unito. È poi previsto un termine entro il quale l’adesione obbligatoria ai sistemi italiani verrebbe perfezionata sul piano amministrativo, contrattuale e contri- butivo.
La norma impone altresì di assicurare ai depositanti e agli investitori un’informativa aggiornata e tempestiva, circa il sistema di tutela e di garanzia chiamato ad intervenire in caso di crisi dell’intermediario nonché sulle modalità di rimborso e di indennizzo.
Inoltre la disposizione chiarisce la natura prescrittiva della comunicazione preventiva che la banca che intende trasferirsi da un si- stema di garanzia dei depositanti ad un altro in ambito europeo è tenuta ad effettuare ai sensi dell’articolo 96-quater.3, comma 1, del TUB; da ciò discende che, in assenza di detta comunicazione entro sei mesi prima della data del recesso del Regno Unito dal- l’Unione europea, non si dà luogo al trasfe- rimento delle risorse dal sistema di garanzia italiano a quello del Regno Unito. Infine le disposizioni del presente articolo si appli- xxxx anche alle banche, alle imprese di in- vestimento e ai gestori di fondi che entro sei mesi devono procedere alla chiusura dei rap- porti ai sensi dell’articolo 4.
L’articolo 9 consente alle imprese assicu- rative del Regno Unito che, alla data di re- cesso del Regno Unito dall’Unione europea, siano abilitate ad operare nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o li- bera prestazione di servizi, di proseguire tale attività, nei limiti della gestione del solo bu- siness in essere a tale data, per un periodo transitorio fino al diciottesimo mese succes- sivo a tale data.
Con l’uscita del Regno Unito dall’Unione europea tali imprese del Regno Unito prima operanti come imprese di Stato membro, perderanno tale qualifica e diventeranno im- prese di Stato terzo, alle quali, ai sensi del- l’articolo 29 del CAP, non è consentito l’e- sercizio dell’attività assicurativa nel territorio della Repubblica in regime di libera presta-
zione dei servizi. Tale previsione è coerente con il quadro normativo europeo di riferi- mento per il settore assicurativo che non contempla detta forma di operatività per le imprese di assicurazione.
Dette imprese per continuare ad operare in Italia dovrebbero presentare istanza ed es- sere autorizzate all’esercizio dell’attività in regime di stabilimento, in conformità alla procedura di cui all’articolo 28 del CAP e alle relative disposizioni di attuazione. Tut- tavia, in una prospettiva di garanzia della continuità dei servizi nei confronti degli as- sicurati e aventi diritto a prestazioni assicu- rative, dette imprese potranno procedere nei limiti della gestione dei contratti e delle co- perture già in essere alla data di recesso del Regno Unito dall’Unione europea. Le stesse non potranno assumere nuovi affari, né pro- cedere a rinnovare, anche tacitamente, i con- tratti, in assenza del soddisfacimento dei re- quisiti di accesso ed esercizio nel mercato italiano richiesti dalla normativa di settore a seguito del mutamento del quadro giuridico di riferimento con riguardo alla qualifica- zione dello Stato di origine. Alla data di re- cesso del Regno Unito dall’Unione europea l’IVASS procederà, anche ai fini di tutela del consumatore, alla cancellazione dall’e- lenco delle imprese UE tenuto dall’IVASS di cui all’articolo 26 del CAP, adottando le iniziative opportune per assicurare l’ade- guata informativa ai consumatori.
Per la gestione dei contratti già assunti è richiesta all’impresa la presentazione di un piano contenente le misure di gestione che consentano di procedere alla corretta esecu- zione di tali contratti nel migliore interesse degli assicurati e degli aventi diritto a pre- stazioni assicurative entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto- legge. L’IVASS può richiedere all’impresa, laddove ne ravvisi l’opportunità nell’eserci- zio delle funzioni di vigilanza, l’integrazione del piano o aggiornamenti in merito allo stato di avanzamento e di progressione delle
attività dirette alla realizzazione. Si chiarisce che, laddove l’impresa non sia in grado di dare completa attuazione al piano nel ter- mine rappresentato dalla fine del periodo transitorio, ne dia tempestiva informazione all’IVASS, al più tardi nei novanta giorni precedenti la scadenza del termine in argo- mento, presentando un’istanza motivata tesa alla concessione da parte dell’Istituto di una proroga. L’Istituto potrà adottare le misure ritenute opportune per la tutela degli inte- ressi degli assicurati e degli aventi diritto a prestazioni assicurative, anche consultando l’autorità di vigilanza competente dello Stato di origine, ivi inclusa l’eventuale conces- sione della proroga del termine sopra citato. L’estensione del periodo originariamente concesso per l’esecuzione del piano è tesa a consentire, a fini di tutela del consumatore, la completa attuazione degli impegni assunti dall’impresa e l’assolvimento delle obbliga- zioni contrattuali scaturenti dal contratto in essere alla data in cui interviene il recesso del Regno Unito dall’Unione europea. In ra- gione delle caratteristiche di struttura, artico- lazione e durata pluriennale dei contratti e delle coperture potrà infatti essere ravvisata l’esigenza, ai fini della completa attuazione di tali obbligazioni, di un lasso temporale più esteso rispetto al periodo transitorio or- dinariamente contemplato dalla norma (di- ciotto mesi dalla data di recesso).
A partire dalla data dell’uscita del Regno Unito dall’Unione europea è esplicitata la possibilità in capo al contraente di sciogliere il vincolo contrattuale ed è disposta la per- dita di efficacia delle clausole di tacito rin- novo. Il contraente può recedere dai contratti con durata superiore all’anno senza incorrere in oneri aggiuntivi rispetto a quelli già sta- tuiti originariamente nel contratto (quali ad esempio, quelli usualmente previsti per i contratti del ramo vita in caso di riscatto an- ticipato rispetto ad alcune scadenze contrat- tualmente prestabilite; in questi casi i con- tratti già prevedono decurtazioni del capitale
restituito rispetto quello investito). La previ- sione è coerente con l’impianto nazionale primario già vigente per il settore assicura- tivo, che dispone la facoltà in capo al con- traente di recedete dal contratto, nelle ipo- tesi di vincoli negoziali di durata superiore all’anno, in caso di decadenza dall’autoriz- zazione all’esercizio dell’impresa.
La norma chiarisce che nel periodo tran- sitorio, ivi incluse le eventuali ipotesi di proroga del termine contemplate dalla dispo- sizione, la ripartizione di responsabilità di vigilanza resta quella dell’esercizio dell’atti- vità in libertà di stabilimento o prestazione di servizi nel contesto UE. Viene assicurato il riferimento esplicito ai poteri sanzionatori nei confronti di detti soggetti. Le imprese di riassicurazione non sono interessate dalla di- sciplina transitoria in quanto:
1) non esistono oggi imprese di riassicu- razione del Regno Unito operanti in stabili- mento (fattispecie per la quale avrebbe po- tuto avete senso l’individuazione di deroghe alle norme vigenti);
2) l’operatività in libera prestazione di servizi da Stato terzo è già consentita alle imprese di riassicurazione dalle norme vi- genti e non richiede un’autorizzazione del- l’IVASS al pari dell’attività in libera presta- zione di servizi poste in essere da altro Stato membro; si precisa, in proposito, che, con riguardo alle imprese di pura riassicura- zione operanti in uno Stato terzo, il passag- gio di status da imprese UE a extra-UE con- sentirà all’IVASS di attivare i poteri di cui all’articolo 37-ter, commi 5 e 6, del CAP, almeno fino a quando il Regno Unito non otterrà la dichiarazione di equivalenza previ- sta dall’articolo 172 della direttiva 2009/ 138/CE (Solvency II) con riguardo alla rias- sicurazione.
È inoltre richiamata, al fine di assicurare l’adeguato scambio informativo per la realiz- zazione del piano di solvent run-off, la pre- visione del CAP che prevede l’adeguata col-
laborazione e interlocuzione con le autorità di Stato terzo.
L’articolo 10 riguarda gli intermediari operanti in Italia alla data di recesso del Re- gno Unito dall’Unione europea. La norma, in coerenza con l’attuale framework nazio- nale primario per gli operatori di Stato terzo, prevede che tali intermediari cessino l’esercizio dell’attività di distribuzione nel territorio della Repubblica entro la data di recesso. A detta data è specificato che tali intermediari sono cancellati d’ufficio dall’I- VASS dall’elenco annesso al Registro unico. La norma chiarisce che nel periodo transito- rio la ripartizione di responsabilità di vigi- xxxxx resta quella dell’esercizio di libertà di stabilimento o prestazione di servizi nel con- testo UE. Viene assicurato il riferimento esplicito ai poteri sanzionatori nei confronti di detti soggetti. Della prosecuzione tempo- ranea di tale operatività l’IVASS dà ade- guata evidenza al pubblico. Viene inoltre previsto che al fine di evitare pregiudizio ai contraenti, assicurati e altri aventi diritto a prestazioni assicurative, sono fatte salve le operazioni necessarie all’ordinata chiusura dei rapporti di distribuzione già in essere, nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il termine massimo di sei mesi dalla data di recesso. Nel predetto termine di sei mesi tali soggetti non possono rinno- vare, anche tacitamente, i rapporti già esi- stenti, né avviare nuove attività di distribu- zione (tra le quali sono sicuramente ricom- prese sia il collocamento di nuovi contratti presso la clientela, sia l’avvio di accordi di distribuzione di nuovi contratti). Il divieto di intraprendere nuove attività di distribuzione esclude pertanto quelle che sono stretta- mente necessarie per servire legittimamente, per il solo periodo transitorio, i contratti già in essere. Detti intermediari, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del pre- sente decreto, informano, anche mediante comunicazione sul proprio sito web, i con- traenti, assicurati e altri aventi diritto a pre-
stazioni assicurative delle iniziative adottate per garantire l’ordinata cessazione dell’atti- vità.
L’articolo 11 prevede che le imprese con sede legale nel territorio della Repubblica italiana operanti nel Regno Unito, alla data di recesso del Regno Unito dall’Unione eu- ropea possano proseguire l’attività in tale Stato, fermo restando quanto previsto dagli articoli 22 e 59-quinquies del CAP che fanno salvo il potere dell’IVASS di effet- tuare le verifiche in merito all’adeguatezza della situazione finanziaria e della struttura organizzativa dell’impresa italiana che in- tenda operare in Stato terzo.
L’articolo 12 regola, per i fondi pensione, la detenzione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e fondi di investimento alternativi (FIA) affinché, in conseguenza della perdita di status di Stato membro da parte del Re- gno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, l’investimento verso tali soggetti sia considerato, sino al termine del periodo transitorio, assimilato a quella in OICVM UE e FIA UE.
L’articolo 13 riguarda le disposizioni di natura fiscale, che continuano ad applicarsi fino al termine del periodo transitorio.
Sezione II – Disposizioni per la tutela dei cittadini italiani
L’articolo 14 è finalizzato a introdurre nella legislazione nazionale una specifica norma tran- sitoria finalizzata, in caso di « no deal », a rego- lamentare le modalità di permanenza, sul terri- torio nazionale, dei cittadini del Regno Unito e dei loro familiari anche stranieri, preservando i diritti acquisiti nel xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxx da almeno un quinquennio, alla data del recesso del Regno Unito dall’UE.
La norma, in conformità con le iniziative ventilate dalla parte britannica e illustrate nei documenti di indirizzo della Presidenza del Consiglio dei ministri, prevede il rilascio
del permesso di soggiorno UE per soggior- nanti di lungo periodo ai sensi dell’articolo 9 del testo unico delle disposizioni concer- nenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (TUI), di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per cittadini del Regno Unito e i loro familiari in possesso del requisito della residenza quinquennale alla data del recesso del Regno Unito dall’UE.
La richiesta del titolo di soggiorno potrà essere presentata previo assolvimento del pagamento del contributo di soggiorno, pre- visto dall’articolo 5, comma 2-ter, del TUI.
Il conferimento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo con- sente al titolare di usufruire di un tratta- mento analogo a quello riconosciuto al cit- tadino italiano e di mantenere i diritti già ri- conosciuti.
Diversamente, per coloro che siano rego- larmente iscritti in anagrafe o soggiornanti in Italia alla data del recesso del Regno Unito dall’UE da più di tre mesi ma da meno di cinque anni si prevede un « regime transitorio di favore », ricorrendo all’articolo 13 della direttiva 109/2003/CE, che, nel ri- spetto delle esigenze di sicurezza, consente agli Stati di membri di rilasciare permessi di soggiorno permanenti o di validità limitata a condizioni più favorevoli, fermo restando che tali permessi non conferiscono il diritto di stabilirsi in altri Stati membri come con- sentito ai titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
Tale soluzione determina il rilascio di un nuovo permesso di soggiorno elettronico de- nominato « per residenza », valido cinque anni, rinnovabili alla scadenza, e che, in via straordinaria, consente al possessore la frui- zione, in Italia, dei medesimi diritti ricono- sciuti dalle autorità italiane ai titolari dello status di soggiornante di lungo periodo (conferito ai sensi del richiamato articolo 9 del TUI), nonché di continuare a godere di prerogative di cui beneficiava, nel nostro Pa-
ese, in considerazione della precedente con- dizione di cittadino dell’Unione europea.
In particolare, il comma 1 prevede che i cittadini del Regno Unito iscritti in anagrafe e i loro familiari, non aventi la cittadinanza di uno Stato dell’Unione e in possesso della carta di soggiorno, possono richiedere il ri- lascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del- l’articolo 9, commi 1 e 2, del TUI.
Nella norma è prevista la possibilità, per i cittadini del Regno Unito, di regolarizzare la propria posizione entro un periodo transito- rio, fino al 31 dicembre 2020 (cosiddetto
« periodo di grazia »), come è stato sugge- rito dalla Presidenza del Consiglio dei mini- stri nelle citate « linee guida ».
Il comma 2 prevede che tale titolo sia ri- lasciato ai cittadini del Regno Unito e ai loro familiari che risultino continuativamente presenti in Italia da almeno cinque anni alla data del recesso.
Il riconoscimento di tale status determina, come previsto al comma 3, un trattamento, in diversi settori, analogo a quello ricono- sciuto al cittadino italiano, consentendo il mantenimento di diritti già conferiti dalle autorità italiane.
II comma 4 prevede, per i cittadini del Regno Unito e per il loro familiari, rego- larmente iscritti in anagrafe o soggiornanti in Italia da più di tre mesi ma da meno di cinque anni, che non possono ottenere il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, il rilascio di un nuovo permesso « per residenza », in formato elet- tronico, valido cinque anni, rinnovabile alla scadenza, al fine di conferire al titolare, in Italia, gli stessi diritti riconosciuti al lungo soggiornante, ai sensi del comma 12 del- l’articolo 9 del TUI.
In particolare, il titolo consente a tali sog- getti di:
– fare ingresso nel territorio nazionale in esenzione di visto e circolare liberamente sul territorio nazionale;
– svolgere nel territorio dello Stato ogni attività lavorativa subordinata o autonoma salvo quelle che la legge espressamente ri- serva al cittadino o vieta allo straniero;
– usufruire delle prestazioni di assistenza sociale, di previdenza sociale, di quelle rela- tive ad erogazioni in materia sanitaria, sco- lastica e sociale, di quelle relative all’ac- cesso a beni e servizi a disposizione del pubblico, compreso l’accesso alla procedura per l’ottenimento di alloggi di edilizia resi- denziale pubblica, salvo che sia diversa- mente disposto e sempre che sia dimostrata l’effettiva residenza dello straniero sul terri- torio nazionale;
– partecipare alla vita pubblica locale, con le forme e nei limiti previsti dalla vigente normativa.
Il comma 5 prevede la facoltà per i citta- dini del Regno Unito titolari di permesso di soggiorno di cui al comma 4, che abbiano maturato i cinque anni di regolare e conti- nuativa « residenza » in Italia, entro la data del recesso, di richiedere il rilascio del per- messo UE per soggiornanti di lungo pe- riodo.
Il comma 6 stabilisce il termine a decor- rere dal quale la carta di soggiorno in pos- sesso dei familiari del cittadino del Regno Unito non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea cessa di avere validità e non potrà più essere esibita quale documento attestante il regolare soggiorno, prevedendo altresì specifiche sanzioni.
Le medesime sanzioni saranno applicate anche ai cittadini del Regno Unito che, de- corso il termine previsto, non hanno provve- duto a richiedere il rilascio del permesso di soggiorno.
Si richiama, in proposito, l’articolo 6, comma 3, del TUI, per l’applicazione della sanzione prevista dal legislatore per lo stra- niero in regola con il soggiorno che non ot- tempera, senza un giustificato motivo, all’or- dine di esibizione del documento, ritenendo maggiormente afflittivo il richiamo al reato
previsto dall’articolo 10-bis del medesimo TUI, alla luce delle eventuali conseguenze correlate al pronunciamento della sentenza di condanna, in considerazione del pregresso diritto di stabilimento e di libera circola- zione, riconosciuto a tale categoria di per- sone.
Il comma 7 stabilisce il termine a decor- rere dal quale i cittadini del Regno Unito e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea non potranno più regolarizzare la loro presenza, per soggiornare in Italia, secondo la proce- dura più favorevole individuata dalle pre- senti norme, ma saranno considerati stranieri extra-UE, rientranti nell’ambito di applica- zione del citato testo unico in materia di im- migrazione.
L’articolo 15 è diretto a superare, attra- verso una disciplina transitoria, le criticità in cui potrebbero trovarsi i cittadini del Regno Unito che abbiano maturato i requisiti e una legittima aspettativa all’acquisto della citta- dinanza italiana sulla base della normativa applicabile ai cittadini UE.
Infatti, per i cittadini degli Stati membri della UE, l’articolo 9, comma 1, lettera d) della legge n. 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza, prevede, quale requisito necessario per la concessione del nostro status civitatis, la residenza legale nel territorio della Repubblica per almeno quattro anni.
Diversamente, per i cittadini stranieri il periodo di residenza legale necessario all’ac- quisto della cittadinanza, ai sensi dell’arti- colo 9, comma 1, lettera f), della citata legge n. 91, è pari a dieci anni.
Conseguentemente, in mancanza di un’ap- posita previsione normativa, i cittadini del Regno Unito richiedenti la cittadinanza ita- liana dovranno possedere il requisito decen- nale di residenza legale.
La norma prevede quindi la possibilità di richiedere la cittadinanza sulla base della maturazione del requisito temporale del
compimento del periodo di residenza qua- driennale alla data del recesso. Tale facoltà può essere esercitata presentando la relativa istanza entro il 31 dicembre 2020.
L’articolo 16 è necessario per garantire un potenziamento dei servizi consolari ai citta- dini e alle imprese presenti nel Regno Unito a seguito dell’uscita di questo Paese dall’U- nione europea. Le misure previste si inqua- drano nell’attuazione del contratto di Go- verno e, in particolare, dell’impegno a mi- gliorare i servizi ai cittadini e alle imprese all’estero, con particolare riferimento ai ser- vizi consolari rivolti alla « nuova emigra- zione » generatasi nell’ultimo decennio e concentratasi in una misura particolare nel Regno Unito (e in particolare in Inghilterra). Con l’uscita del Regno Unito dall’Unione europea è fondamentale rafforzare le strut- ture presenti in loco in modo da poter for- nire ad un numero crescente di cittadini ser- vizi consolari più efficaci, a partire da un orientamento sui diritti connessi al nuovo status di residenti in un Paese extra-UE.
Ci sono oltre 330.000 connazionali attual- mente registrati nei due consolati generali di Londra ed Edimburgo, senza contare gli ita- liani presenti, anche da anni, ma che non si sono mai registrati, i numerosi turisti e le imprese operanti sul territorio. Già oggi il consolato generale di Londra è al primo po- sto in tutta la nostra rete diplomatico-conso- lare per numero di iscrizioni all’AIRE, nu- mero di passaporti emessi, numero di ETD (documenti d’emergenza di viaggio) rila- sciati, senza contare i visti d’ingresso nel nostro Paese, le cittadinanze e tutti i servizi che un ufficio consolare è chiamato a for- nire ai cittadini italiani all’estero. Attual- mente, senza contare il flusso significativo di turisti e i connazionali presenti ma non ancora anagraficamente iscritti, le due sedi consolari nel Regno Unito hanno in media un addetto ogni 6.000 connazionali residenti. Si riportano, per confronto, gli indici medi, desunti dal decreto Ministro dell’interno 10
aprile 2017, pubblicato nella Gazzetta Uffi- ciale n. 94 del 22 aprile 2017, sul numero di addetti previsti negli enti locali italiani (che svolgono parte delle funzioni attribuite ai consolati per i connazionali all’estero: ana- grafe, stato civile, elettorale, assistenza so- ciale a persone in difficoltà): per un comune italiano di popolazione comparabile a quella dei residenti nella circoscrizione consolare di Londra (oltre 300.000), è previsto un rap- porto di 1 addetto ogni 89 abitanti; per una provincia della stessa popolazione il rap- porto previsto è 1 addetto ogni 779 abitanti.
Il comma 1 autorizza una serie di inter- venti che si rendono necessari: acquistare e ristrutturare gli immobili già adibiti o da adibire a sedi di uffici consolari (lettera a)); incrementare il numero di dipendenti di ruolo dell’Amministrazione degli affari esteri destinati alle rappresentanze consolari maggiormente interessate, fra cui l’istituendo ufficio consolare di carriera a Manchester, necessario a decongestionare il consolato ge- nerale di Londra, che non è attualmente più in condizione di garantire un servizio effi- cace agli oltre 300.000 connazionali iscritti (lettera b)); incrementare la tempestività e l’efficacia dei vari servizi erogati ai cittadini, a partire da una capillare diffusione delle in- formazioni che servono ai connazionali per conoscere i propri diritti e doveri nel Regno Unito dopo la Brexit, nonché potenziare le risorse per il funzionamento delle sedi coin- volte (lettera c)).
Il comma 2 incrementa di cinquanta unità il contingente del personale assunto nelle varie sedi consolari ai sensi dell’articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Nelle sedi all’estero è fondamentale l’apporto di personale lo- cale, che conosce la lingua e le usanze del luogo e fornisce un contributo insostituibile al buon andamento del servizio. Tale xxxxxx- sta va ovviamente vista come complemen- tare rispetto a quelle del comma 1, perché solo potenziando le varie componenti delle
strutture consolari nel Regno Unito sarà pos- sibile far fronte alle accresciute esigenze di cittadini e imprese in maniera efficiente.
Il comma 3 è finalizzato, a trent’anni dal- l’entrata in vigore della legge 27 ottobre 1988, n. 470, « Anagrafe e censimento degli italiani all’estero », e del relativo regola- mento di esecuzione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1989, n. 323, all’esigenza di apportare un correttivo alla suddetta normativa per quanto riguarda la decorrenza dei termini di iscri- zione del cittadino all’AIRE, nell’intento di rendere più rapidi ed incisivi i servizi ai cit- tadini all’estero. Attualmente, l’articolo 7 del citato regolamento di cui al decreto del Pre- sidente della Repubblica n. 323 del 1989 prevede la decorrenza dell’iscrizione AIRE non già dal momento della presentazione della dichiarazione resa all’ufficio consolare da parte del cittadino, ai sensi dell’articolo 6, commi 1 e 3 della legge, bensì dal mo- mento delta ricezione della stessa da parte dell’ufficiale di anagrafe. Si introduce in tal modo una rilevante semplificazione nel rap- porto tra amministrazione e cittadini resi- denti all’estero, in coerenza con la modifica introdotta dall’articolo 5, comma 3, del de- creto-legge n. 5 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 2012, per le variazioni anagrafiche nel territorio nazionale.
Il comma 4 prevede le coperture dei vari interventi di cui ai commi 1 e 2.
L’articolo 17 attiene alle disposizioni in materia di prestazioni sanitarie nell’ambito dei sistemi di sicurezza sociale, prevedendo l’applicazione dei regolamenti europei di si- curezza sociale (regolamento (CE) n. 883/ 2004 e regolamento (CE) n. 987/2009) affin- ché gli stessi possano continuare ad appli- carsi dalla data di recesso e fino al 31 di- cembre 2020 ai cittadini britannici, agli apo- lidi e ai rifugiati soggetti alla legislazione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, a condizione di reciprocità coi cit-
tadini italiani, con riguardo a tutte le fatti- specie disciplinate dai suddetti regolamenti e in particolare a prestazioni medicalmente ne- cessarie (tessera), copertura da tutti i rischi malattia (S1), cure programmate (S2), e i re- lativi rimborsi.
Sezione III – Partecipazione italiana a isti- tuzioni finanziarie e gruppi intergovernativi internazionali
La sezione contiene una serie di interventi volti a consolidare la partecipazione italiana in istituzioni finanziarie internazionali, quali la Banca europea per gli investimenti, non- ché a rafforzare il presidio del Ministero dell’economia e delle finanze in ambito in- ternazionale, anche in vista della Presidenza del G20 che l’Italia rivestirà dal 1° dicembre 2020 al 30 novembre 2021.
L’articolo 18 del decreto-legge prevede la sostituzione del capitale del Regno Unito nella Banca europea per gli investimenti (BEI). Infatti, con il recesso del Regno Unito, la BEI perderà il 16 per cento del ca- pitale sottoscritto che, data la leva finanzia- ria consentita dallo statuto della Banca (ge- aring ratio), pari a 2,5, sostiene circa 100 miliardi di attività del suo portafoglio. Per rimanere solvibile, la BEI dovrebbe imme- diatamente ridurre la sua attività di prestito. Affinché la BEI possa mantenere una capa- cità di prestito prossima ai livelli attuali, fino a 65-70 miliardi di euro l’anno, e uno stock di attività simili alle attuali (circa 550 miliardi di euro), è necessario quindi sosti- tuire interamente il capitale del membro uscente. Per preservare l’attività di prestito ed evitare il declassamento da parte delle agenzie di rating, la BEI ha quindi presen- tato una proposta formale per la sostituzione del capitale, che consiste nella sottoscrizione della quota del Regno Unito (39,2 miliardi di euro) da parte dei rimanenti Stati membri in modo da mantenere costante il capitale sottoscritto, pari a 243,3 miliardi di euro, di cui solo il 9 per cento effettivamente versato
dai Paesi membri. La sostituzione del capi- tale avverrebbe con riserve della BEI per la quota di capitale versato (3,5 miliardi di euro); e con sottoscrizione dei membri per la restante quota di capitale a chiamata (35,7 miliardi di euro). Agli Stati membri è quindi richiesto di sostituire il capitale solo attra- verso la sottoscrizione di capitale a chiamata (callable), e non di capitale versato (paid- in), fino alla ricostituzione della capacità di prestito e mantenimento degli impegni in es- sere della BEI. Tale sottoscrizione non ha impatto su disavanzo e debito, poiché il ca- pitale a chiamata non comporta esborsi fi- nanziari effettivi. Richiede in alcuni Paesi, tra cui il nostro, l’approvazione del Parla- mento.
L’articolo 19 è volto a rafforzare la parte- cipazione italiana del Ministero dell’econo- mia e delle finanze ai negoziati condotti in ambito europeo e internazionale. Negli ul- timi anni, anche in seguito alla grande crisi economica finanziaria, i temi oggetto di di- scussione si sono moltiplicati e sono dive- xxxx maggiormente complessi, richiedendo un’interazione sempre più adeguata e pun- tuale sia sotto il profilo qualitativo sia in ter- mini quantitativi. A questa evoluzione non è corrisposto un adeguato potenziamento del- l’organico, che anzi tende a ridursi negli anni specie per le professionalità più quali- ficate, rischiando di non consentire all’Italia livelli di partecipazione ai negoziati in linea con quelli espressi dai principali Paesi avan- zati. In aggiunta, l’Italia rivestirà la presi- denza del G20 a partire dal 1° dicembre 2020 e fino al 30 novembre 2021. Nell’anno di presidenza sono previsti complessiva- mente oltre cento incontri a livello politico o tecnico, che includono il vertice dei Capi di Stato e di Governo. Tali impegni comporte- ranno per il Dipartimento del tesoro, come si è detto, un notevole incremento di lavoro, a cui si contrappone una grave carenza di ri- sorse professionalmente qualificate, già im- pegnate peraltro su molteplici fronti europei
e internazionali. Il presidio da parte del Di- partimento della complessa attività prepara- toria dei dossier e delle riunioni con i nu- merosi interlocutori esteri richiede di poter fare affidamento su un cospicuo e tempe- stivo rinforzo qualificato, la cui assenza metterebbe a serio rischio la qualità ed effi- cacia della presidenza italiana del G20 con possibili impatti reputazionali per il Paese. Per quanto sopra indicato, al fine di conti- nuare ad assicurare un adeguato presidio dei negoziati europei e internazionali nonché il corretto svolgimento della presidenza di turno del G20, si propone di incrementare il contingente di personale esperto in servizio presso il Dipartimento del tesoro attraverso un reclutamento speciale per acquisire fino a trenta unità di personale con alta e specifica professionalità, in aggiunta alle facoltà as- sunzionali riconosciute al Ministero dell’e- conomia e delle finanze. Le procedure con- corsuali verranno espletate nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 1, commi 300 e 360, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Ai predetti oneri assunzionali, quantificati in euro 220.000 per l’anno 2019 (prevedendo l’assunzione nel mese di novembre 2019) ed euro 1.310.000 annui a decorrere dall’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 di- cembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi dell’articolo 1, comma 298, della legge 30 dicembre 0000, x. 000, xx xxxxxx xx se- condo periodo del medesimo comma 298 e al comma 344 del predetto articolo 1.
Il comma 2 apporta modifiche al comma
586 dell’articolo 1 della citata legge di bi- lancio 2019, al fine di assegnare una quota delle autorizzazioni di spesa dallo stesso previste per le finalità già previste dall’ul- timo periodo del comma 586, ai sensi del quale la Delegazione per la presidenza ita- liana del G20 e il Ministero dell’economia e delle finanze possono stipulare contratti di
consulenza, di lavoro a tempo determinato o di lavoro flessibile.
Il comma 4 modifica il limite di prelievo annuale per la riassegnazione delle disponi- bilità finanziarie di pertinenza dell’Italia esi- stenti sui conti speciali CEE. L’articolo 12 della legge 27 dicembre 2007, n. 246, disci- plina l’impiego delle disponibilità finanziarie di pertinenza dell’Italia esistenti sui conti speciali CEE. Tali disponibilità sono costi- tuite dai rimborsi e dagli utili netti derivanti dalle operazioni di prestito e di investimento effettuate nell’ambito delle Convenzioni di Yaoundé e Lomé dalla BEI nei paesi dell’A- frica, dei Caraibi e del Pacifico a valere sulle risorse del Fondo europeo di sviluppo. Il conto è alimentato da contributi già ero- gati dallo Stato a fondo perduto e attribuiti annualmente ai conti speciali CEE. L’arti- colo prevede che sia possibile, annualmente, riassegnare una parte di tali risorse ad appo- sita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze e utilizzarla per il finanzia- mento di iniziative di cooperazione allo svi- luppo di tipo multilaterale e nell’ambito delle istituzioni finanziarie internazionali.
Capo III – Garanzia cartolarizzazione sof- ferenze (GACS)
Con il decreto-legge 14 febbraio 2016,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, è stato autoriz- zato, a seguito della positiva decisione della Commissione europea, uno schema per la concessione della garanzia dello Stato sulla cartolarizzazione di crediti classificati come sofferenze nel bilancio delle banche e degli intermediari finanziari. La misura, che non è qualificata come aiuto di Stato, aveva l’o- biettivo di consentire l’avvio di un mercato secondario concorrenziale per la cessione di tali crediti deteriorati.
Nei tre anni di operatività dello schema, l’ammontare lordo di sofferenze oggetto di cartolarizzazione risulta pari a poco meno di
50 miliardi di euro e il valore nominale della tranche senior assistita dalla garanzia pubblica è pari a circa 10 miliardi di euro.
Il contributo di questa misura allo svi- luppo di un mercato secondario dei crediti deteriorati può quindi essere considerato si- gnificativo, anche se l’obiettivo di un mer- cato completo non può ancora ritenersi rag- giunto. Pertanto il decreto-legge propone una conferma della misura, che è terminata il 6 marzo, e introduce talune modifiche ri- tenute opportune alla luce dell’esperienza operativa maturata, sempre nell’ottica di un adeguato bilanciamento fra la tutela del ga- rante Stato e la compatibilità con logiche di mercato.
La nuova autorizzazione è subordinata alla positiva decisione della Commissione europea, che sarà chiamata a valutare che la misura non contenga elementi di aiuto.
L’articolo 20 autorizza il Ministro dell’e- conomia e delle finanze a concedere la ga- ranzia dello Stato sulla tranche senior emesse nell’ambito di operazioni di cartola- rizzazione di sofferenze originate da banche e intermediari finanziari per un periodo di ventiquattro mesi a decorrere dalla menzio- nata decisione della Commissione europea.
Tale termine può essere prorogato con de- creto del Ministro per ulteriori dodici mesi, sempre previa autorizzazione della Commis- sione europea.
In coerenza con le prassi della Commis- sione europea è prevista la nomina di un monitoring trustee, incaricato di verificare, per conto della stessa Commissione, la con- formità delle operazioni alla decisione stessa.
L’articolo 21 contiene le modifiche alla disciplina della GACS come recata dal de- creto-legge n. 18 del 2016.
Con riferimento all’articolo 4 del decreto- legge n. 18 del 2016, si ricorda che il comma 1, lettera a), prevede, a tutelo dello Stato garante, che i crediti oggetto di ces- sione siano trasferiti alla società veicolo di
cartolarizzazione per un importo non supe- riore al valore netto contabile. In proposito si è ritenuto opportuno eliminare il riferi- mento alla data della cessione che non ha alcun effetto pratico.
L’osservazione delle cartolarizzazioni assi- stite da GACS fin qui poste in essere ha reso evidente la centralità del servicer nel- l’assicurare il buon esito delle operazioni. In relazione a questo si è arricchito il conte- nuto obbligatorio delle operazioni di cartola- rizzazioni, richiesto dal medesimo articolo 4, introducendo l’obbligo per la società cessio- naria di sostituire il servicer in casi di par- ticolare gravità. Si è altresì previsto che la società cessionaria debba stabilire apposite procedure (ad esempio un back-up servicer) per agevolare nel concreto la transizione.
Con la modifica all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2016, si propone di innalzare dall’attuale BBB– a BBB il li- vello minimo di rating richiesto per i titoli senior ai fini del rilascio della garanzia, con relativa riduzione del rischio a carico dello Stato. Tale scelta aumenterebbe la qualità dell’operazione, ottimizzando la struttura e la composizione dei titoli emessi, incremen- tando lo spessore delle tranche junior e mezzanine e rendendo dunque più circo- scritta e di migliore qualità la componente senior. Si ritiene che l’aumento del rating minimo richiesto non dovrebbe produrre ef- fetti indesiderati sulla struttura e sui costi dell’operazione, e dunque sulla sua appetibi- lità per il mercato.
Sempre al fine di incentivare il monito- raggio sul servicer da parte dei detentori della tranche mezzanine, all’articolo 6 del decreto-legge n. 18 del 2016 si è prevista, in linea con le prassi già osservate sul mercato, l’introduzione in via obbligatoria di « per- formance trigger » (scostamento superiore a una certa quota dei flussi di recupero effet- tivi rispetto a quelli attesi) – da verificare ad ogni data di pagamento degli interessi – in modo tale da determinare la subordina-
zione della remunerazione della tranche mezzanine non solo al pagamento degli inte- ressi ma anche al rimborso integrale del ca- pitale della tranche senior ovvero alla data in cui il suddetto rapporto risulti superiore al 100 per cento.
Analogamente, all’articolo 7 del decreto- legge n. 18 del 2016, nel caso di recuperi cumulati effettivi inferiori a quelli attesi, si prevede anche la postergazione della parte variabile delle commissioni da pagare al ser- vicer al completo rimborso del capitale dei titoli senior ovvero alla data in cui il sud- detto rapporto risulti superiore al 100 per cento.
In correlazione con la modifica del rating minimo, sopra descritta, si è reso necessario ridefinire i panieri CDS utilizzati per il cal- colo del corrispettivo della garanzia (ver- rebbe quindi sostituito anche l’allegato 1 al decreto-legge n. 18 del 2016). In questo contesto, si prevede all’articolo 9 del decre- to-legge n. 18 del 2016 che la composizione dei panieri sia fissa per i primi dodici mesi di operatività e che venga aggiornata alla fine del primo anno di implementazione, nonché nel caso di proroga dello schema, sia includendo nuovi emittenti che rispettino i criteri di rating previsti, sia escludendo da ciascun paniere emittenti la cui valutazione del merito di credito non sia più coerente con i relativi criteri di rating (il decreto- legge n. 18 del 2016 prevedeva l’esclusione automatica dai panieri dei soli emittenti la cui valutazione del merito di credito non fosse più tale da rispettare i criteri di rating previsti).
La struttura del corrispettivo della garan- zia è stata modificata al fine di tener conto di talune osservazioni provenienti dalla Commissione europea. Si prevede quindi di utilizzare la media dei prezzi dei singoli CDS inclusi nei panieri sui due mesi prece- denti, anziché i sei mesi finora previsti, al fine di incorporare più rapidamente nel prezzo della garanzia eventuali variazioni
nella struttura dei tassi di mercato. Tale esi- genza era già stata sollevata dalla Commis- sione europea in occasione dell’ultima pro- roga dello schema attuale e riflessa nel re- lativo decreto ministeriale. Si prevede al- tresì, sempre su indicazione della Commis- sione europea, l’aggiornamento del tasso di sconto per assicurare la coerenza della mi- sura con le condizioni del mercato.
Gli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 18 del 2016 sono stati coerentemente modifi- cati.
Con l’articolo 22 si prevede la possibilità di aggiornare le disposizioni di attuazione già emanate, ai sensi dell’articolo 13 del de- creto-legge n. 18 del 2016, con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 3 agosto 2016, pubblicato nella Gazzetta Uffi- ciale n. 188 del 12 agosto 2016. In tale con- testo potrà essere ripensato e rafforzato il flusso informativo periodico sulla perfor- mance della cartolarizzazione a beneficio del Ministero dell’economia e delle finanze.
L’articolo 23 si riferisce alla copertura fi- nanziaria dell’estensione temporale dello schema GACS.
Il corrispettivo della GACS confluisce nel fondo di dotazione di cui all’articolo 12 del decreto-legge n. 18 del 2016, volto a fron- teggiare complessivamente il rischio delle garanzie concesse (pertanto senza specifici accantonamenti a fronte delle singole opera- zioni).
Tale fondo, con una dotazione di 120 mi- lioni di euro per l’anno 2016, è ulterior- mente alimentato con i corrispettivi annui delle garanzie concesse che a tal fine sono versate dagli istituti beneficiari della garan- zia all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al fondo. Dette somme sono versate su apposita contabilità speciale vincolata al pagamento dell’even- tuale escussione delle predette garanzie, nonché agli ulteriori oneri connessi all’attua- zione del capo II del medesimo decreto- legge n. 18 del 2016. Ad oggi, la dotazione
attuale del conto corrente di tesoreria n. 25060 è di euro 129.108.130 (si è in at- tesa della riassegnazione di euro 5.472.330,24, richiesti alla Ragioneria gene- rale dello Stato il 17 dicembre 2018).
Il proposto allungamento della finestra temporale di concessione della garanzia per ulteriori due anni, consentirebbe (secondo una stima della Banca d’Italia) la conces- sione di nuove garanzie per non meno di 3 miliardi.
Al riguardo, ancorché il corrispettivo della garanzia sia considerato dalla Commissione europea « a mercato », e quindi idoneo a co- prire il costo del rischio, lo Stato garante re- sterebbe comunque esposto a rischi conse- guenti a variazioni che dovessero intervenire nel quadro normativo o nel contesto econo-
mico-finanziario e che fossero in grado di incidere negativamente sui flussi di rientro stimati dal servicer e valutati dalle agenzie di rating, esponendo così la garanzia pub- blica.
Si ritiene pertanto opportuno prevedere, prudenzialmente, un incremento delle risorse finanziarie del fondo di garanzia per ulte- riori 100 milioni di euro a valere sulle ri- sorse del fondo o della contabilità speciale di cui all’articolo 37, comma 6, del decreto- legge n. 66 del 2014, convertito, con xxxx- ficazioni, dalla legge n. 89 del 2014, (n. 6077), intestata al Dipartimento del te- soro.
L’articolo 24 disciplina l’entrata in vigore del decreto-legge.
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RELAZIONE TECNICA
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-bis
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DISEGNO DI LEGGE
1. È convertito in legge il decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei citta- dini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest’ultimo dall’Unione europea.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubbli- cazione nella Gazzetta Ufficiale.
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Decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 71 del 25 marzo 2019.
Misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e inte- grità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di sog- giorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest’ultimo dall’Unione europea
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
VISTO l’articolo 50 del Trattato sull’Unione europea;
VISTO il decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con mo- dificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, e, in particolare, il capo II, concernente la Garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze (GACS);
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministra- zioni pubbliche;
VISTO il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con mo- dificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante disposizioni ur- genti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbli- che amministrazioni;
VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante il bilancio di pre- visione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e il bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021;
VISTA la legge 27 dicembre 2007, n. 246, recante partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse di Fondi e Banche internazionali e, in particolare, l’articolo 12, che disciplina l’impiego delle disponibilità finanziarie di pertinenza dell’Italia esistenti sui conti speciali CEE;
CONSIDERATA l’attuale incertezza in merito alla ratifica da parte del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dell’accordo per il recesso dall’Unione europea approvato dal Consiglio europeo il 25 no- vembre 2018;
RITENUTO necessario tutelare la stabilità complessiva del sistema economico, bancario, finanziario e assicurativo italiano nonché assicurare l’integrità dei mercati e la tutela degli investitori, della clientela e degli assicurati, nel caso di mancata ratifica, da parte del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dell’accordo per il recesso dal Trattato sul- l’Unione europea approvato dal Consiglio europeo il 25 novembre 2018;
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RITENUTA la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare con- tinuità nella prestazione dei servizi bancari, finanziari e assicurativi da parte sia dei soggetti del Regno Unito operanti in Italia sia dei soggetti italiani operanti nel Regno Unito, nonché di disciplinare la fuoriuscita or- dinata dal mercato italiano dei soggetti aventi sede nel Regno Unito che cesseranno l’attività nel territorio della Repubblica;
CONSIDERATA, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di det- tare ulteriori misure in caso di recesso del Regno Unito in assenza di accordo, dettando in particolare, disposizioni tese a regolamentare le mo- dalità di permanenza sul territorio nazionale dei cittadini del Regno Unito e dei loro familiari, a disciplinare la concessione della cittadinanza in fa- vore dei medesimi cittadini, nonché a garantire il potenziamento dei ser- vizi consolari ai cittadini e alle imprese presenti nel Regno Unito;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016 n. 49, l’autorizzazione alla concessione della garanzia dello Stato sulle passività emesse nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione di cui all’articolo 1 della legge 30 aprile 1999, n. 130, a fronte della ces- sione da parte di banche o intermediari finanziari aventi sede legale in Italia di crediti pecuniari classificati come sofferenze è scaduta il 6 marzo 2019;
RITENUTA la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare l’o- peratività della Garanzia sulla Cartolarizzazione delle Sofferenze (GACS) al fine di rafforzare la stabilità del sistema bancario nel suo complesso, sostenendo, senza soluzione di continuità, il processo di tempestiva ridu- zione della consistenza dei crediti deteriorati e il consolidamento dello sviluppo di un mercato secondario dei crediti in sofferenza delle banche, anche tenendo conto della prossima entrata in vigore del nuovo quadro normativo dell’Unione europea in materia di rettifiche di valore delle esposizioni deteriorate;
RAVVISATA la necessità di rafforzare la partecipazione italiana a istituzioni finanziarie e gruppi intergovernativi internazionali;
RITENUTO di dover provvedere alla sostituzione del capitale del Regno Unito nella Banca europea per gli Investimenti (BEI), mediante sottoscrizione della relativa quota da parte dei rimanenti stati membri, in modo da mantenere costante il capitale sottoscritto;
RITENUTO opportuno di non vincolare il prelievo di cui al citato articolo 12 della legge 27 dicembre 2007, n. 246, a un ammontare fisso ma di consentirlo fino a un importo massimo in percentuale della dispo- nibilità dei conti speciali CEE, in costante aumento per la restituzione di prestiti trentennali che vengono a scadenza, e poter riallocare tali risorse in nuovi programmi di sviluppo;
RITENUTO necessario ed urgente potenziare il contingente di per- sonale con alta e specifica professionalità in servizio presso il Ministero
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dell’economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro – al fine di as- sicurare un adeguato presidio dei negoziati europei e internazionali, al momento in atto, volti a definire una nuova architettura finanziaria euro- pea e internazionale, nonché in considerazione del notevole e complesso carico di lavoro derivante dalla Presidenza italiana del G20 che richiede un’intensa e prolungata fase di preparazione che deve essere avviata quanto prima possibile, essendo l’Italia nella Troika delle Presidenze già a partire dal 1° dicembre 2019;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella ri- unione del 20 marzo 2019;
SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell’interno, dello svi- luppo economico, della salute e per la pubblica amministrazione;
EMANA
il seguente decreto-legge:
CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POTERI SPECIALI INERENTI AI SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA A BANDA LARGA BASATI SULLA TECNOLOGIA 5G
(Modifiche al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con xxxx- ficazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, recante ’Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei set- tori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni)
1. Al fine di un aggiornamento della normativa in materia di poteri speciali in conseguenza dell’evoluzione tecnologica intercorsa, con parti- colare riferimento alla tecnologia 5G e ai connessi rischi di un uso im- proprio dei dati con implicazioni sulla sicurezza nazionale, al decreto- legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, dopo l’articolo 1 è inserito il seguente:
« Art. 1-bis (Poteri speciali inerenti le reti di telecomunicazione elet- tronica a banda larga con tecnologia 5G). - 1. Costituiscono, ai fini del- l’esercizio dei poteri di cui al comma 2, attività di rilevanza strategica
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per il sistema di difesa e sicurezza nazionale i servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G.
2. La stipula di contratti o accordi aventi ad oggetto l’acquisto di beni o servizi relativi alla progettazione, alla realizzazione, alla manuten- zione e alla gestione delle reti inerenti i servizi di cui al comma 1, ov- vero l’acquisizione di componenti ad alta intensità tecnologica funzionali alla predetta realizzazione o gestione, quando posti in essere con soggetti esterni all’Unione europea, sono soggetti alla notifica di cui all’articolo 1, comma 4, al fine dell’eventuale esercizio del potere di veto o dell’impo- sizione di specifiche prescrizioni o condizioni. A tal fine, sono oggetto di valutazione anche gli elementi indicanti la presenza di fattori di vulnera- bilità che potrebbero compromettere l’integrità e la sicurezza delle reti e dei dati che vi transitano.
3. Per le finalità di cui al comma 2, per soggetto esterno all’Unione europea si intende:
1) qualsiasi persona fisica o persona giuridica, che non abbia la residenza, la dimora abituale, la sede legale o dell’amministrazione ov- vero il centro di attività principale in uno Stato membro dell’Unione eu- ropea o dello Spazio economico europeo o che non sia comunque ivi sta- bilito;
2) qualsiasi persona giuridica che abbia stabilito la sede legale o dell’amministrazione o il centro di attività principale in uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo o che sia comunque ivi stabilito, e che risulti controllato direttamente o indi- rettamente da una persona fisica o da una persona giuridica di cui al n. 1);
3) qualsiasi persona fisica o persona giuridica che abbia stabi- lito la residenza, la dimora abituale, la sede legale o dell’amministrazione o il centro di attività principale in uno Stato membro dell’Unione europea
o dello Spazio economico europeo o che sia comunque ivi stabilito, al fine di eludere l’applicazione della disciplina di cui al presente articolo.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Gruppo di coordinamento costituito ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 agosto 2014, possono es- sere individuate misure di semplificazione delle modalità di notifica, dei termini e delle procedure relativi all’istruttoria ai fini dell’eventuale eser- cizio dei poteri di cui al comma 2. ».
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CAPO II
MISURE PER GARANTIRE LA STABILITA’ FINANZIARIA
SEZIONE I
MISURE IN CASO DI RECESSO DEL REGNO UNITO IN ASSENZA DI ACCORDO
(Oggetto e ambito di applicazione)
1. La presente sezione reca la disciplina transitoria applicabile in caso di recesso del Regno Unito dall’Unione europea in assenza di ac- cordo.
2. Nella presente sezione l’espressione:
a) ‘banche del Regno Unito’ indica le banche aventi sede legale nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;
b) ‘imprese di investimento del Regno Unito’ indica le imprese di investimento aventi sede legale nel Regno Unito di Gran Bretagna e Ir- landa del Nord;
c) ‘imprese di assicurazione del Regno Unito’ indica le imprese di assicurazione aventi sede legale nel Regno Unito di Gran Bretagna e Ir- landa del Nord;
d) ‘intermediario assicurativo, anche a titolo accessorio, e riassi- curativo del Regno Unito’ indica qualsiasi intermediario assicurativo, an- che a titolo accessorio, o riassicurativo residente o avente sede legale nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;
e) ‘istituti di pagamento del Regno Unito’ indica gli istituti di pa- gamento aventi sede legale nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;
f) ‘istituti di moneta elettronica del Regno Unito’ indica gli istituti di moneta elettronica aventi sede legale nel Regno Unito di Gran Breta- gna e Irlanda del Nord;
g) ‘gestori di fondi del Regno Unito’ indica i gestori di Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), aventi sede legale nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;
h) ‘OICR del Regno Unito’ indica gli OICR domiciliati nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;
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i) ‘gestori di una sede di negoziazione del Regno Unito’ indica i gestori di una sede di negoziazione aventi sede legale nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;
l) ‘data di recesso’ indica la data a decorrere dalla quale avrà ef- fetto il recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea in assenza di un accordo ai sensi dell’articolo 50 del Trattato sull’Unione europea;
m) ‘periodo transitorio’ indica il periodo tra la data di recesso e il termine del diciottesimo mese successivo;
n) ‘autorità competenti’ indica le autorità nazionali di settore, te- nuto conto delle competenze attribuite a legislazione vigente;
o) ‘Testo unico bancario’ (TUB) indica il decreto legislativo 1 set- tembre 1993, n. 385;
p) ‘Testo unico della finanza’(TUF) indica il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
q) ‘Codice delle assicurazioni private’ (CAP) indica il decreto le- gislativo 7 settembre 2005, n. 209.
3. Se non diversamente disposto nel presente decreto, si applicano le definizioni previste dall’articolo 1 del Testo unico bancario, dall’articolo 1 del Testo unico della finanza e dall’articolo 1 del Codice delle assicu- razioni private.
(Prestazione dei servizi e delle attività in Italia da parte dei soggetti del Regno Unito dopo la data di recesso)
1. Le banche del Regno Unito che, alla data di recesso, svolgono sul territorio della Repubblica le attività ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera f), del Testo unico bancario, du- rante il periodo transitorio possono continuare a svolgere sul territorio della Repubblica le medesime attività, previa notifica alla Banca d’Italia, salvo quanto previsto dal comma 2.
2. Le banche del Regno Unito che, alla data di recesso, svolgono sul territorio della Repubblica l’attività di raccolta del risparmio in regime di libera prestazione di servizi, durante il periodo transitorio possono conti- nuare a svolgere sul territorio della Repubblica, previa notifica alla Banca d’Italia, tale attività limitatamente a quanto necessario alla gestione dei rapporti instaurati precedentemente alla data di recesso e senza la possi- bilità di concludere nuovi contratti, né di rinnovare anche tacitamente quelli esistenti.
3. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 6 comma 2, le ban- che del Regno Unito e le imprese di investimento del Regno Unito che,
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alla data di recesso, prestano servizi e attività di investimento, con o senza servizi accessori, sul territorio della Repubblica in regime di libera prestazione di servizi, possono continuare a svolgere sul territorio della Repubblica le medesime attività solamente nei confronti delle controparti qualificate e dei clienti professionali come individuati ai sensi dell’arti- colo 6, comma 2-quinquies, lettera a), e comma 2-sexies, lettera a), del Testo unico della finanza, nonché, esclusivamente per la gestione degli eventi del ciclo di vita dei contratti derivati non soggetti a compensazione da parte di una controparte centrale (over the counter) in essere alla data del recesso, anche nei casi in cui ciò implichi la modifica di tali contratti o la conclusione di nuovi contratti nei limiti previsti dall’articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, fino all’adozione di una decisione della Commissione europea a norma dell’articolo 47, paragrafo 1, del re- golamento (UE) n. 600/2014, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 e, comunque, non oltre il periodo transi- torio, previa notifica alle autorità competenti.
4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 6, comma 2, le ban- che del Regno Unito e le imprese di investimento del Regno Unito che, alla data di recesso prestano servizi e attività di investimento, con o senza servizi accessori, sul territorio della Repubblica nell’esercizio del diritto di stabilimento mediante succursali, durante il periodo transitorio possono continuare a svolgere sul territorio della Repubblica le medesime attività, previa notifica alle autorità competenti.
5. Gli istituti di moneta elettronica del Regno Unito che, alla data di recesso, operano sul territorio della Repubblica nell’esercizio del diritto di stabilimento mediante succursali, durante il periodo transitorio possono continuare ad operare sul territorio della Repubblica con le stesse moda- lità, previa notifica alla Banca d’Italia.
6. La notifica all’autorità competente è effettuata entro tre giorni la- vorativi antecedenti la data di recesso, secondo le modalità previste dalle autorità competenti. Fermo restando quanto previsto dal comma 7, le banche e le imprese di investimento del Regno Unito abilitate alla par- tecipazione alle aste dei titoli di Stato alla data di entrata in vigore del presente decreto possono continuare a svolgere senza necessità di notifica i servizi e le attività di cui ai commi 1, ad eccezione dell’attività di rac- colta di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione, 3 e 4.
7. Le banche, le imprese di investimento e gli istituti di moneta elet- tronica di cui ai commi da 1 a 5 che intendono operare sul territorio della Repubblica oltre il periodo transitorio presentano alle autorità com- petenti, entro il termine massimo di sei mesi dalla data di avvio di detto periodo, l’istanza prevista per l’autorizzazione allo svolgimento delle re- lative attività ovvero per la costituzione di un intermediario italiano.
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8. Le banche, le imprese di investimento e gli istituti di moneta elet- tronica di cui ai commi da 1 a 5 operano in conformità alle disposizioni in materia bancaria e finanziaria loro applicabili al giorno antecedente alla data di recesso.
9. Anche per assicurare il rispetto delle disposizioni del presente de- creto, le autorità competenti esercitano nei confronti delle banche del Re- gno Unito, delle imprese di investimento del Regno Unito e degli istituti di moneta elettronica del Regno Unito che continuano ad operare sul ter- ritorio della Repubblica nel periodo transitorio, i poteri loro attribuiti dalla legge, inclusi quelli in materia di prevenzione, risoluzione e ge- stione delle crisi, nei confronti degli intermediari extra-UE.
(Cessazione dei servizi e delle attività dei soggetti del Regno Unito
operanti in Italia)
1. Gli istituti di pagamento del Regno Unito, i gestori di fondi del Regno Unito, gli OICR del Regno Unito che operano sul territorio della Repubblica, nonché gli istituti di moneta elettronica del Regno Unito che operano sul territorio della Repubblica in regime di libera prestazione dei servizi o tramite agenti o soggetti convenzionati così come le banche e le imprese di investimento del Regno Unito che prestano servizi di investi- mento, in regime di libera prestazione, a favore di clienti al dettaglio come definiti dall’articolo 1, comma 1, lettera m-duodecies, del TUF, e clienti professionali su richiesta come individuati ai sensi dell’articolo 6, comma 2-quinquies, lettera b), e comma 2-sexies, lettera b), del TUF, cessano l’attività entro la data di recesso. Al fine di evitare pregiudizio ai clienti, sono fatte salve le operazioni necessarie all’ordinata chiusura dei rapporti già in essere, nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il termine massimo di sei mesi dalla data di recesso, con l’osser- vanza dei termini di preavviso per lo scioglimento dei contratti. Nel pre- detto termine di sei mesi tali soggetti proseguono l’attività svolta prece- dentemente alla data di recesso limitatamente alla gestione dei rapporti in essere alla data di recesso, senza possibilità di concludere nuovi contratti, né di rinnovare anche tacitamente quelli esistenti.
2. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti di cui al comma 1 comunicano ai clienti, agli altri soggetti con cui intrattengono rapporti nella prestazione dei servizi e alle autorità competenti le iniziative adottate per garantire l’ordinata cessa- zione dell’attività.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in quanto compatibili, alle banche, agli istituti di moneta elettronica e alle imprese di investimento di cui all’articolo 3, commi da 1 a 5, nei casi in cui: a) non abbiano presentato le notifiche di cui all’articolo 3; b) non abbiano presentato le istanze di cui all’articolo 3. Nel caso indicato dalla lettera
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b) il termine di sei mesi di cui al comma 1 del presente articolo decorre dalla scadenza del termine per la presentazione delle istanze.
4. In deroga a quanto disposto dal comma 3, alle banche e alle im- prese di investimento del Regno Unito è consentito di continuare a ge- stire gli eventi del ciclo di vita dei contratti derivati non soggetti a com- pensazione da parte di una controparte centrale (over the counter), anche nei casi, di seguito elencati, in cui ciò implichi la modifica di tali con- tratti o la conclusione di nuovi contratti:
a) per l’ipotesi di mancata notifica ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4, limitatamente ai contratti in essere alla data del recesso, per i sei mesi successivi a tale data;
b) per l’ipotesi di non presentazione dell’istanza ai sensi dell’ar- ticolo 3, comma 7, limitatamente ai contratti in essere al termine del pe- riodo consentito per la presentazione dell’istanza stessa, per i sei mesi successivi a tale data.
5. Per gli eventuali finanziamenti concessi dai soggetti di cui ai commi 1 e 3 nell’esercizio dell’attività riservata precedentemente svolta, la cessazione dell’attività non comporta modifica dei tempi e modalità del pagamento degli interessi nonché del rimborso del capitale da parte del cliente.
(Prestazione dei servizi e delle attività da parte dei soggetti italiani nel Regno Unito dopo la data di recesso)
1. Salvo quanto previsto dall’articolo 6, comma 1, le banche, le im- prese di investimento, gli istituti di pagamento, gli istituti di moneta elet- tronica, le SGR, le Sicav, le Sicaf, i gestori di fondi EuVECA, EuSEF e ELTIF e gli intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 del Testo unico bancario, aventi sede legale in Italia e che alla data di recesso operano sul territorio del Regno Unito possono continuare ad operarvi nel periodo transitorio, previa notifica alle autorità competenti, nel rispetto delle disposizioni previste nel Regno Unito.
2. La notifica alle autorità competenti è effettuata entro tre giorni lavorativi antecedenti la data di recesso, secondo le modalità previste dalle autorità competenti.
3. Gli intermediari di cui al comma 1 possono continuare ad operare sul territorio del Regno Unito oltre il periodo transitorio, a condizione che, entro dodici mesi anteriori alla fine del periodo transitorio, presen- tino alle autorità competenti l’istanza prevista per l’autorizzazione allo svolgimento delle relative attività.
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(Operatività dei gestori delle sedi di negoziazione italiane
e del Regno Unito dopo la data di recesso del Regno Unito)
1. I gestori italiani di sedi di negoziazione possono continuare a svolgere la propria attività nel Regno Unito nel periodo transitorio, con- sentendo l’accesso agli operatori ivi stabiliti che alla data di recesso ri- sultano già membri o partecipanti della sede di negoziazione, a condi- zione che, entro la predetta data, per la sede di negoziazione gestita sia stata presentata, ai sensi degli articoli 26, 29 o 70 del Testo unico della finanza, istanza per l’estensione dell’operatività nel Regno Unito, nel ri- spetto delle disposizioni previste nel Regno Unito e purché continui ad essere rispettata la normativa europea di settore.
2. I gestori di sedi di negoziazione del Regno Unito possono conti- nuare a svolgere la propria attività sul territorio della Repubblica nel pe- riodo transitorio, consentendo l’accesso agli operatori ivi stabiliti che alla data di recesso risultano già membri o partecipanti della sede di nego- ziazione, a condizione che, entro la predetta data, sia stata presentata, ai sensi degli articoli 28, 29-ter o 70 del TUF, istanza per l’estensione del- l’operatività nel territorio della Repubblica e purché continui ad essere rispettata la normativa europea di settore.
(Disposizioni in materia di risoluzione stragiudiziale delle controversie)
1. Le banche di cui all’articolo 3, commi 1 e 2, e all’articolo 4, comma 3, gli istituti di pagamento di cui all’articolo 4, comma 1, e gli istituti di moneta elettronica di cui all’articolo 3, comma 5, e all’articolo 4, commi 1 e 3, del presente decreto, mantengono l’adesione ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui al- l’articolo 128-bis del Testo unico bancario.
2. I medesimi soggetti di cui al comma 1 che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi possono non aderire ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all’ar- ticolo 128-bis del TUB purché aderiscano o siano sottoposti a un sistema estero di composizione stragiudiziale delle controversie, partecipante alla rete Fin-Net promossa dalla Commissione europea. In tale ipotesi, gli in- termediari comunicano alla Banca d’Italia il sistema stragiudiziale al quale aderiscono o sono sottoposti nel Paese d’origine.
3. Le banche e le imprese di investimento di cui all’articolo 3, comma 4, nonché i soggetti cui si applicano le disposizioni dell’articolo 4, commi 1 e 2, nel periodo transitorio rispettivamente di diciotto e sei mesi previsto dalle citate disposizioni, mantengono l’adesione ai sistemi
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di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela, di cui al- l’articolo 32-ter del Testo unico della finanza.
(Tutela dei depositanti e degli investitori)
1. Le banche di cui all’articolo 3, comma 1, con succursale nel ter- ritorio della Repubblica si considerano di diritto aderenti ai sistemi di ga- ranzia dei depositanti italiani disciplinati nel Titolo IV, Capo I, Sezione IV del Testo unico bancario, in base alle previsioni dei relativi statuti. L’adesione decorre dalla data del recesso a tutti gli effetti di legge, ivi inclusi gli obblighi di contribuzione di cui all’articolo 96.2 del Testo unico bancario, ai fini del raggiungimento del livello obiettivo di cui al- l’articolo 96.1 del medesimo Testo unico. Entro il termine del terzo mese successivo alla data di recesso, tali banche provvedono a perfezionare gli atti richiesti per l’adesione ai sistemi di garanzia dei depositanti italiani.
2. Il comma 1 si applica, in quanto compatibile, alle banche di cui all’articolo 3, comma 2, fatto salvo il caso in cui queste ultime presen- tino al sistema di garanzia italiano una dichiarazione di quello del Regno Unito attestante che i relativi depositanti continueranno ad essere protetti per il periodo successivo alla data del recesso.
3. Le banche di cui ai commi 1 e 2 procedono a dare comunica- zione ai propri depositanti delle informative di cui all’articolo 3 del de- creto legislativo 15 febbraio 2016, n. 30, alla prima occasione utile e, co- munque, entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. In caso di adesione di una succursale di banca italiana al sistema di garanzia dei depositanti del Regno Unito entro la data di recesso, il sistema di garanzia italiano procede al trasferimento delle risorse di cui all’articolo 96-quater.3, comma 1, del Testo unico bancario solo ove il termine di sei mesi indicato nel medesimo comma sia maturato entro tale data.
5. Le banche e le imprese di investimento di cui all’articolo 3,
comma 4, si considerano di diritto aderenti ai sistemi di indennizzo ita- liani disciplinati dall’articolo 59 del Testo unico della finanza. L’adesione decorre dalla data del recesso a tutti gli effetti di legge. Entro il termine di trenta giorni successivi alla data di recesso, tali banche e imprese di investimento provvedono a perfezionare gli atti richiesti per l’adesione ai sistemi di indennizzo italiani, in conformità all’articolo 7 del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 14 novembre 1997, n. 485.
6. Il comma 5 si applica, in quanto compatibile, alle banche e alle imprese di investimento del Regno Unito che, alla data del recesso, pre- stano servizi di investimento in regime di libera prestazione, fatto salvo il caso in cui tali soggetti presentino al sistema di indennizzo italiano una
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dichiarazione di quello del Regno Unito attestante che i relativi investitori continueranno ad essere protetti per il periodo successivo alla data del recesso.
7. Le banche e le imprese di investimento di cui ai commi 5 e 6 procedono a dare immediata comunicazione ai propri investitori delle in- formative prescritte dalle Autorità di vigilanza di cui all’articolo 35, comma 1, lettera c), della legge 24 aprile 1998, n. 128, alla prima occa- sione utile e, comunque, entro quaranta giorni dalla data di entrata in vi- gore del presente decreto.
8. I commi 1, 2, 3, 5, 6 e 7 si applicano anche ai gestori di fondi di cui all’articolo 4, comma 1, e alle banche e alle imprese di investi- mento che cessino i servizi e le attività secondo quanto previsto dall’ar- ticolo 4, comma 3, del presente decreto, fatto salvo il caso in cui tali soggetti presentino al sistema di indennizzo italiano una dichiarazione di quello del Regno Unito attestante che i relativi investitori continueranno ad essere protetti per il periodo successivo alla data del recesso.
(Operatività in Italia delle imprese di assicurazione del Regno Unito dopo la data di recesso)
1. Le imprese del Regno Unito che, alla data di recesso, sono abi- litate ad esercitare l’attività assicurativa nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o libera prestazione dei servizi, rispettivamente ai sensi degli articoli 23 e 24 del Codice delle assicurazioni private, sono cancellate, a tale data, dall’Elenco delle imprese UE di cui all’articolo 26 del Codice. Al fine di garantire la continuità dei servizi nei confronti di contraenti, assicurati e aventi diritto a prestazioni assicurative, tali im- prese proseguono, nel periodo transitorio, l’attività nei limiti della ge- stione dei contratti e delle coperture in corso alla data di recesso senza assumere nuovi contratti, né rinnovare, anche tacitamente, contratti esi- stenti. Della prosecuzione temporanea di tale operatività l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) dà adeguata evidenza al pubblico.
2. Le imprese di cui al comma 1 presentano all’IVASS, entro no- vanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un piano contenente le misure di gestione che consentono alle stesse di procedere con regolarità e speditezza alla corretta esecuzione dei contratti e delle coperture in corso alla data di recesso, inclusi i pagamenti dei sinistri. L’IVASS può in ogni momento richiedere all’impresa aggiornamenti e in- tegrazioni al piano presentato. Se l’impresa non riesce ad assicurare la completa realizzazione del piano entro il termine del periodo transitorio ne dà tempestiva notizia all’IVASS, al più tardi nei novanta giorni ante- cedenti a tale data, presentando istanza di proroga. L’istanza è adeguata- mente motivata dall’impresa, in ragione della struttura, articolazione e du- rata in un arco temporale pluriennale dei contratti e delle coperture in
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essere. L’IVASS valuta l’istanza, nonché le iniziative da assumere per la tutela degli interessi di contraenti, assicurati e aventi diritto a prestazioni assicurative, anche consultando l’Autorità di vigilanza competente dello Stato di origine. Entro quindici giorni dalla data di recesso le imprese di cui al comma 1 informano, anche mediante comunicazione sul proprio sito istituzionale, contraenti, assicurati e altri aventi diritto a prestazioni assicurative del regime di operatività ad esse applicabile. Le imprese di cui al comma 1 effettuano tale comunicazione anche qualora abbiano provveduto, prima della data di recesso, agli adempimenti informativi ri- chiesti dalle autorità di settore.
3. A partire dalla data di recesso il contraente può recedere senza oneri aggiuntivi dai contratti che hanno durata superiore all’anno, dan- done comunicazione scritta all’impresa o esercitare altre forme di scio- glimento del vincolo contrattuale e le clausole di tacito rinnovo perdono efficacia. Il recesso del contraente ha effetto dalla scadenza della prima annualità successiva alla data di recesso.
4. Alle imprese di cui al comma 1 nel periodo transitorio si conti- nuano ad applicare le disposizioni di cui all’articolo 193 del Codice delle assicurazioni private e ogni altra disposizione in materia assicurativa loro applicabile al giorno antecedente alla data di recesso. L’IVASS può ap- plicare le sanzioni di cui al titolo XVIII del medesimo Codice.
5. Al fine di assicurare lo scambio informativo per la realizzazione di quanto previsto dai commi 1 e 2, si applica la disposizione di cui al- l’articolo 10, comma 8, del Codice delle assicurazioni private.
(Operatività in Italia degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, o riassicurativi del Regno Unito dopo la data di recesso)
1. Gli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, o riassicu- rativi del Regno Unito che, alla data di recesso, operano l’attività di di- stribuzione assicurativa o riassicurativa nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o libera prestazione dei servizi, ai sensi del Titolo IX del Codice delle assicurazioni private, cessano tale attività entro tale data e sono cancellati dall’elenco annesso al Registro degli intermediari di cui all’articolo 109, comma 2, del Codice. Al fine di evitare pregiu- dizio ai contraenti, assicurati e altri aventi diritto a prestazioni assicura- tive, sono fatte salve le operazioni necessarie all’ordinata chiusura dei rapporti di distribuzione già in essere, nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il termine massimo di sei mesi dalla data di recesso. Nel predetto termine di sei mesi tali soggetti non possono avviare nuove attività di distribuzione né rinnovare anche tacitamente i rapporti già esi- stenti. Della prosecuzione temporanea di tale operatività l’IVASS dà ade- guata evidenza al pubblico.
2. Entro quindici giorni dalla data di recesso gli intermediari di cui al comma 1 informano, anche mediante comunicazione sul proprio sito
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web, contraenti, assicurati e altri aventi diritto a prestazioni assicurative del regime di operatività ad essi applicabile. Gli intermediari di cui al comma 1 effettuano tale comunicazione anche qualora abbiano provve- duto, prima della data di recesso, agli adempimenti informativi richiesti dalle autorità di settore
3. Gli intermediari di cui al comma 1, nel periodo transitorio ivi previsto, continuano ad essere soggetti al regime di cui al Titolo IX, Capo II, Sezione IV del Codice delle assicurazioni private e ogni altra disposizione in materia assicurativa loro applicabile al giorno antecedente alla data di recesso. L’IVASS può applicare le sanzioni di cui al Titolo XVIII del medesimo Codice.
(Operatività nel Regno Unito delle imprese di assicurazione e di riassicurazione italiane dopo la data di recesso)
1. Le imprese italiane che, alla data di recesso, sono abilitate all’e- sercizio dell’attività assicurativa o riassicurativa nel territorio del Regno Unito in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi prose- guono l’esercizio dell’attività, fermo restando quanto previsto dagli arti- coli 22 e 59-quinquies del Codice delle assicurazioni private e nel ri- spetto delle disposizioni previste dal Regno Unito.
(Disposizioni riguardanti i limiti di investimento dei fondi pensione)
1. Durante il periodo transitorio, ai fini dell’applicazione di quanto previsto dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 2 settem- bre 2014, n. 166, gli investimenti, detenuti dai fondi pensione in esso ri- compresi alla data di entrata in vigore del presente decreto, in quote o azioni di OICVM e FIA del Regno Unito sono assimilati, rispettivamente, agli OICVM e ai FIA UE.
(Disposizioni fiscali)
1. Fino al termine del periodo transitorio si continuano ad applicare le disposizioni fiscali nazionali previste in funzione dell’appartenenza del Regno Unito all’Unione europea, ivi incluse quelle connesse con l’esi- stenza di una direttiva UE. Le disposizioni derivanti dall’attuazione di di- rettive e regolamenti dell’Unione europea in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e accise si continuano ad applicare in quanto compatibili.
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2. Con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità e i termini per l’attuazione della disposizione di cui al comma 1.
SEZIONE II
DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DEI CITTADINI ITALIANI
(Disposizioni in materia di soggiorno dei cittadini del Regno Unito e dei loro familiari anche non aventi la cittadinanza di uno Stato membro del- l’Unione europea presenti sul territorio nazionale alla data di recesso del Regno Unito dall’Unione europea)
1. I cittadini del Regno Unito iscritti in anagrafe ai sensi dell’xxxx- xxxx 0, xxxxx 0 x 0, xxx xxxxxxx legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea, in possesso della carta di soggiorno rilasciata ai sensi degli ar- ticoli 10 e 17, del decreto legislativo n. 30 del 2007, possono chiedere al Questore della provincia in cui dimorano, entro il 31 dicembre 2020, il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
2. Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui al comma 1 è rilasciato quando il richiedente soggiorna regolarmente, in modo continuativo, sul territorio nazionale da almeno cinque anni alla data di recesso del Regno Unito dall’Unione europea.
3. Nell’ipotesi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 5, commi 2-bis e 2-ter, nonché all’articolo 9, commi 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del decreto legislativo n. 286 del 1998.
4. Nel caso in cui non sussista il requisito di cui al comma 2, i cittadini del Regno Unito iscritti in anagrafe ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea, in possesso della carta di soggiorno rilasciata ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, possono chiedere al Questore, entro il 31 dicembre 2020, il rilascio di un permesso di soggiorno con le modalità di cui all’articolo 5, comma 8, del decreto legislativo n. 286 del 1998. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma reca la dicitura
« per residenza », è valido cinque anni e, previa domanda corredata di nuove fotografie, è rinnovabile alla scadenza. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5, commi 2-bis e 2-ter, e 9, commi 4, 7, 8, 9, 10, 11,
12 e 13 del decreto legislativo n. 286 del 1998.
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5. I cittadini del Regno Unito e i loro familiari non aventi la citta- dinanza di uno Stato membro dell’Unione europea titolari del permesso di soggiorno di cui al comma 4, possono chiedere il rilascio del per- messo di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui al comma 1, se hanno maturato cinque anni di regolare e continuativo sog- giorno sul territorio nazionale.
6. A decorrere dal 1° gennaio 2021, le carte di soggiorno rilasciate ai sensi degli articoli 10 e 17, del decreto legislativo n. 30 del 2007, de- tenute dai familiari del cittadino del Regno Unito non aventi la cittadi- nanza di uno Stato membro dell’Unione europea non sono più valide per l’attestazione del regolare soggiorno nel territorio dello Stato. Nei con- fronti dell’esibitore si applicano le disposizioni e le sanzioni previste dal- l’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 286 del 1998, e si pro- cede ai sensi dell’articolo 13 del medesimo decreto legislativo. Le dispo- sizioni di cui al presente comma si applicano anche al cittadino del Re- gno Unito regolarmente iscritto in anagrafe ai sensi dell’articolo 9, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 30 del 2007, che entro il 31 di- cembre 2020 non ha chiesto al Questore della provincia in cui dimora il rilascio del permesso di soggiorno di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo.
7. A decorrere dal 1° gennaio 2021, ai cittadini del Regno Unito e ai loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell’U- nione europea si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 286 del 1998, e del relativo regolamento di attuazione, salvo quanto previsto nei precedenti commi.
8. Il presente articolo si applica soltanto in caso di recesso del Re- gno Unito dall’Unione europea in assenza di accordo e dalla data del- l’effettivo recesso.
(Disposizioni in materia di concessione della cittadinanza)
1. Ai fini della concessione della cittadinanza italiana i cittadini del Regno Unito sono equiparati, fino alla prestazione del giuramento, ai cit- tadini dell’Unione europea, se hanno maturato il requisito di cui all’arti- colo 9, comma 1, lettera d), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, alla data di recesso del Regno Unito dall’Unione europea e presentano la domanda entro il 31 dicembre 2020.
(Misure urgenti per la tutela dei cittadini italiani)
1. Per potenziare i servizi consolari prestati ai cittadini italiani, sono autorizzati i seguenti interventi:
a) la spesa di 2,5 milioni di euro per l’anno 2019 e di 1 milione di euro per l’anno 2020 per l’acquisto, la ristrutturazione, il restauro, la
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manutenzione straordinaria o la costruzione di immobili adibiti o da adi- bire a sedi di uffici consolari nel Regno Unito;
b) la spesa di 750.000 euro per l’anno 2019 e di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020 ad integrazione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 170 del decreto del Presidente della Repub- blica 5 gennaio 1967, n. 18;
c) la spesa di 1,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2019 per incrementare la tempestività e l’efficacia dei servizi consolari.
2. Per migliorare i servizi consolari forniti ai cittadini e alle imprese, all’articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole “2.870 unità” sono sostituite dalle seguenti: “2.920 unità”. Ai fini dell’incremento del contingente previsto, è autorizzata la spesa pari a euro 1.127.175 per l’anno 2019, euro 2.299.437 per l’anno 2020, euro 2.345.426 per l’anno 2021, euro 2.392.334 per l’anno 2022, euro 2.440.181 per l’anno 2023, euro 2.488.985 per l’anno 2024, euro 2.538.764 per l’anno 2025, euro 2.589.540 per l’anno 2026, euro
2.641.330 per l’anno 2027 ed euro 2.694.157 a decorrere dall’anno 2028.
3. All’articolo 6 della legge 27 ottobre 1988, n. 470, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente: « 9-bis. Gli effetti della dichiarazione resa al- l’ufficio consolare, ai sensi dei commi 1 e 3, hanno decorrenza dalla data di presentazione della stessa, qualora non sia stata già resa la dichiara- zione di trasferimento di residenza all’estero presso il comune di ultima residenza, a norma della vigente legislazione anagrafica ». L’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1989, n. 323, è abrogato. Le dichiarazioni di cui al presente comma presentate anterior- mente alla data di entrata in vigore del presente decreto e non ancora ricevute dall’ufficiale di anagrafe hanno decorrenza dalla medesima data.
4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 5.877.175 euro per l’anno 2019, euro 6.299.437 per l’anno 2020 e euro 5.345.426 per l’anno 2021, euro 5.392.334 per l’anno 2022, euro 5.440.181 per l’anno 2023, euro 5.488.985 per l’anno 2024, euro 5.538.764 per l’anno 2025, euro
5.589.540 per l’anno 2026, euro 5.641.330 per l’anno 2027 ed euro
5.694.157 a decorrere dall’anno 2028, si provvede mediante corrispon- dente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell’ambito del pro- gramma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento rela- tivo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per euro 5.877.175 per l’anno 2019, euro 6.299.437 per l’anno 2020 e euro 5.694.157 annui a decorrere dall’anno 2021.
5. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor- tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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(Disposizioni in materia di prestazioni sanitarie nell’ambito dei sistemi di sicurezza sociale)
1. In caso di recesso del Regno Unito dall’Unione europea in as- senza di accordo, al fine di salvaguardare i diritti in materia di tutela della salute dei cittadini britannici, degli apolidi e dei rifugiati che sono soggetti alla legislazione del Regno Unito, nonché dei loro familiari e superstiti, a condizione di reciprocità con i cittadini italiani, si applica, fino al 31 dicembre 2020, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parla- mento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordina- mento dei sistemi di sicurezza sociale.
2. Al fine di agevolare la salvaguardia dei diritti di cui al comma 1, le autorità e le istituzioni competenti italiane applicheranno nei confronti delle autorità e istituzioni del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord le disposizioni del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parla- mento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce la modalità di applicazione del regolamento (CE) 883/2004.
SEZIONE III
PARTECIPAZIONE ITALIANA A ISTITUZIONI FINANZIARIE E GRUPPI INTERGOVERNATIVI INTERNAZIONALI
(Sostituzione del capitale del Regno Unito nella Banca Europea
per gli Investimenti)
1. Al fine di consentire la sostituzione del capitale della Banca Eu- ropea per gli Investimenti (BEI) sottoscritto dal Regno Unito, garantendo in tal modo l’operatività, la solvibilità e il merito di credito della Banca stessa, è autorizzata la partecipazione italiana all’aumento di capitale della Banca nella forma di ulteriori azioni di capitale a chiamata.
2. La sottoscrizione dell’aumento di capitale di cui al comma 1 è pari a complessivi 6.855.963.864 euro e comporta un aumento della quota di capitale dell’Italia nella Banca dal 16,1 al 19,2 per cento.
3. La sottoscrizione di cui al comma 2 non comporta oneri per la finanza pubblica.
(Supporto all’attività internazionale)
1. Per le finalità di cui all’articolo 1, comma 586, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e per potenziare le attività a supporto dei nego-
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ziati europei e internazionali, il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato, nel triennio 2019-2021, in aggiunta alle vigenti facoltà as- sunzionali nel rispetto dei limiti della dotazione organica, a bandire ap- posite procedure concorsuali e ad assumere a tempo indeterminato fino a trenta unità di personale di alta professionalità da inquadrare nel profilo di area terza. Le procedure concorsuali di cui al primo periodo si svol- gono nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 1, commi 300 e 360, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Agli oneri assunzionali derivanti dall’attuazione della presente disposizione, pari ad euro 220.000 per l’anno 2019 e ad euro 1.310.000 annui a decorrere dall’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi dell’articolo 1, comma 298, della legge 30 dicembre 0000, x. 000, xx xxxxxx xx secondo periodo del medesimo comma 298 e al comma 344 del predetto articolo 1.
2. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono appor- tate le seguenti modificazioni:
a) al comma 586 l’ultimo periodo è soppresso;
b) dopo il comma 586 è inserito il seguente: « 586-bis. Per le fi- nalità di cui al comma 586, la delegazione per la presidenza italiana del G20 e il Ministero dell’economia e delle finanze possono stipulare con- tratti di consulenza, di lavoro a tempo determinato o di lavoro flessi- bile. ».
3. Agli oneri di cui al comma 2, lettera b), pari a euro 1.200.000 per l’anno 2019, euro 1.650.500 per l’anno 2020 e a euro 1.669.000 per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autoriz- zazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 586, della legge 30 dicem- bre 2018, n. 145. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. All’articolo 12, comma 2, della legge 27 dicembre 2007, n. 246, le parole: « entro il tetto massimo di 15.000.000 di euro » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 70 per cento delle risorse residue nel conto nel- l’anno considerato ».
CAPO III
GARANZIA CARTOLARIZZAZIONE SOFFERENZE (GACS)
(Garanzia cartolarizzazione sofferenze)
1. Il Ministro dell’economia e delle finanze, per ventiquattro mesi dalla data della positiva decisione della Commissione europea sul regime
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di concessione della garanzia dello Stato di cui al presente Capo, è au- torizzato a concedere la garanzia dello Stato sulle passività emesse nel- l’ambito di operazioni di cartolarizzazione di cui all’articolo 1 della legge 30 aprile 1999, n. 130, a fronte della cessione da parte di banche e di intermediari finanziari iscritti all’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di seguito denominati “società ce- denti”, aventi sede legale in Italia, di crediti pecuniari, compresi i crediti derivanti da contratti di leasing, classificati come sofferenze, nel rispetto dei criteri e delle condizioni indicati nel Capo II del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016 n. 49, come modificato dal presente decreto.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze può, con proprio de- creto, prorogare il periodo di cui al comma 1 per ulteriori dodici mesi, previa approvazione da parte della Commissione europea.
3. Il Ministero dell’economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data della positiva decisione della Commissione europea di cui al comma 1, incarica, anche avvalendosi del soggetto previsto dall’articolo 13 del decreto-legge n. 18 del 2016, uno o più soggetti qualificati indipendenti, indicati dalla Commissione europea, per il monitoraggio della conformità del rilascio della garanzia a quanto previsto nel presente capo e nella de- cisione della Commissione europea. Ai relativi oneri si provvede, nel li- mite massimo complessivo di euro 150.000 (centocinquantamila/00) per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022 a valere sulle risorse di cui all’ar- ticolo 24.
(Modifiche al decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49)
1. All’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 febbraio 2016,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016 n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole “alla data della cessione” sono sop-
presse;
b) dopo la lettera f), sono aggiunte le seguenti lettere:
« f-bis) deve essere previsto che il soggetto incaricato della riscos-
sione dei crediti sia sostituito, successivamente alla escussione della ga- ranzia, qualora il rapporto tra gli incassi netti cumulati e gli incassi netti attesi in base al piano di recupero vagliato dall’agenzia esterna di valu- tazione del merito di credito di cui all’articolo 5, comma 1, risulti infe- riore al 100 per cento per due date consecutive di pagamento degli inte- ressi, ivi inclusa la data rilevante per la suddetta escussione;
f-ter) nel caso di sostituzione, nessuna penale o indennizzo sono dovuti al soggetto sostituito e il medesimo ha l’obbligo di collaborare in
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buona fede al fine di consentire la rapida ed efficace sostituzione; la so- cietà cessionaria dà evidenza di aver adottato idonee procedure che con- sentano una rapida ed efficace sostituzione; il nuovo soggetto incaricato della riscossione non può essere collegato al soggetto sostituito. ».
2. All’articolo 5 del decreto-legge n. 18 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole “all’ultimo gradino della scala di valu- tazione del merito di credito investment grade” sono sostituite, ovunque ricorrano, con le seguenti “a BBB o equivalente”;
b) il comma 2 è abrogato.
3. All’articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2016, è ag- giunto, in fine, il seguente periodo: “In ogni caso, qualora ad una data di pagamento degli interessi sui Titoli mezzanine, il rapporto tra gli incassi netti cumulati e gli incassi netti attesi in base al piano di recupero va- gliato dall’agenzia esterna di valutazione del merito di credito di cui al- l’articolo 5, comma 1, risulti inferiore al 90 per cento, gli interessi sui Titoli mezzanine riferiti a quella data di pagamento sono differiti all’av- venuto integrale rimborso del capitale dei Titoli senior ovvero alla data di pagamento in cui il suddetto rapporto risulti superiore al 100 per cento.”.
4. All’articolo 7 del decreto-legge n. 18 del 2016, il comma 1-bis, è sostituito dal seguente: « 1-bis. I pagamenti di cui al comma 1, numero 2), sono, in tutto o in parte, condizionati a obiettivi di performance nella riscossione o recupero in relazione al portafoglio di crediti ceduti; in ogni caso, qualora ad una data di pagamento delle somme di cui al comma 1, numero 2), il rapporto tra gli incassi netti cumulati e gli incassi netti at- tesi in base al piano di recupero vagliato dall’agenzia esterna di valuta- zione del merito di credito di cui all’articolo 5, comma 1, risulti inferiore al 90 per cento, i pagamenti di cui al comma 1, numero 2) che sono condizionati ad obiettivi di performance sono differiti, per la parte che rappresenta un ammontare non inferiore al 20 per cento dei pagamenti complessivi di cui al comma 1, numero 2), fino alla data di completo rimborso del capitale dei Titoli senior ovvero alla data in cui il suddetto rapporto risulti superiore al 100 per cento. ».
5. All’articolo 9 del decreto-legge n. 18 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. Ai fini della deter- minazione del corrispettivo della garanzia dello Stato si fa riferimento a tre Panieri CDS definiti come il paniere di contratti swap sul default di singole società (credit default swap – CDS) riferiti a singoli emittenti italiani la cui valutazione del merito di credito, rilasciata da S&P, Fitch Ratings o Moody’s, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia pari a:
i) XXXx/Xxx0, XXX/Xxx0, o BBB-/Baa3 per il primo Paniere, uti- lizzato se il rating dei Titoli senior è BBB/Baa2/BBB/BBB;
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ii) XXX/Xxx0, XXXx/Xxx0 o A-/A3 per il secondo Paniere, uti- lizzato se il rating dei Titoli senior è BBB+/Baa1/BBB+/BBB H,
iii) BBB+/Baa1, A-/A3 o A/A2 per il terzo Paniere, utilizzato se il rating dei Titoli senior è A-/A3/A-/A L. »;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2. Nel caso in cui sui Titoli senior siano stati rilasciati più rating, per l’individuazione del Pa- niere si considera il rating più basso. La composizione dei Panieri CDS è indicata nell’allegato 1 al presente decreto. La composizione dei Panieri CDS è aggiornata con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, decorsi dodici mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, al fine di escludere gli emittenti la cui valutazione del merito di credito sia stata modificata in modo tale da non ricadere più nei rating indicati al comma 1 e di includere nuovi emittenti la cui valutazione del merito di credito sia stata modificata in modo tale da ricadere nei rating indicati al comma
1. La composizione è altresì aggiornata in caso di rinnovo della garanzia ai sensi dell’articolo 3, comma 2. Nel caso in cui, in occasione di un aggiornamento della composizione dei panieri CDS, si constati che gli emittenti inclusi in uno o più panieri siano meno di tre il calcolo del corrispettivo della garanzia è definito con decreto del Ministro dell’eco- nomia e delle finanze in conformità delle decisioni della Commissione europea. »;
c) al comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole “sei mesi” sono sostituite dalle se- guenti: “due mesi”;
2) alla lettera d), punto i), le parole “2,70 volte” sono sostituite dalle seguenti: “2,76 volte”;
3) alla lettera d) punto ii), le parole “8,98 volte” sono sostituite dalle seguenti: “9,23 volte”.
6. L’allegato 1 al decreto-legge n. 18 del 2016 è sostituito dal se- guente:
« Allegato 1. PANIERI CDS
1) Primo Paniere (utilizzato se il rating dei Titoli senior è BBB/ Baa2/BBB/BBB)
Ubi Banca S.p.a. Mediobanca Spa Unicredit S.p.a.
Intesa Sanpaolo S.p.a. Assicurazioni Generali S.p.a. Enel S.p.a.
Acea S.p.a.
Atlantia S.p.a.
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2) Secondo Paniere (utilizzato se il rating dei Titoli senior è BBB+/ Baa1/BBB+/BBB H)
Mediobanca S.p.a.
Unicredit S.p.a.
Intesa Sanpaolo S.p.a. Assicurazioni Generali S.p.a. Enel S.p.a.
Acea S.p.a.
Eni S.p.a.
Atlantia S.p.a.
3) Terzo Paniere (utilizzato se il rating dei Titoli senior è X-/X0/ X-/X L)
Assicurazioni Generali S.p.a. Enel S.p.a.
Eni S.p.a.
7. All’allegato 2 al decreto-legge n. 18 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il punto (2), lettera b., è sostituto dal seguente: “Il tasso di sconto applicabile è 2.75%.”;
b) al punto (4), lettera a., le parole “2.70 volte” sono sostituite dalle seguenti: “2.76 volte”;
c) al punto (4), lettera b., le parole “8.98 volte” sono sostituite dalle seguenti: “9.23 volte”;
d) al punto (5), le parole “I fattori 2.70 e 8.98” sono sostituite dalle seguenti: “I fattori 2.76 e 9.23”;
e) al punto (11) le parole “un tasso di sconto al 2%” sono sosti- tuite dalle seguenti: “un tasso di sconto al 2.75%” e le formule:
“P3-5y = (7(1 + r)4 + 6(1 + r)3 + 5(1 + r)2 )/(7 + 4r) ∗ (CDS5y - CDS3y) = 2.70 ∗ (CDS5y - CDS3y)
P3-5y = (7(1+r)6 + 6(1+r)5 + 5(1+r)4 + 4(1+r)3 + 3(1+r)2 )/(3+2r) ∗
(CDS7y - CDS5y) = 8.98 ∗ (CDS7y - CDS5y)”
sono sostituite dalle seguenti:
“P3-5y = (7(1 + r)4 + 6(1 + r)3 + 5(1 + r)2)/(7 + 4r) ∗ (CDS5y - CDS3y) = 2.76 ∗ (CDS5y - CDS3y)
P5-7y = (7(1+r)6 + 6(1+r)5 + 5(1+r)4 + 4(1+r)3 + 3(1+r)2 )/(3+2r) ∗
(CDS7y - CDS5y) = 9.23 ∗ (CDS7y - CDS5y)”.
8. Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano alle garanzie concesse entro il 6 marzo 2019 ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge n. 18 del 2016.
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(Disposizioni di attuazione)
1. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze possono essere integrate le disposizioni di attuazione di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2016, anche al fine di rafforzare il presidio dei rischi garantiti dallo Stato e le attività di monitoraggio ivi comprese quelle sull’evoluzione dei recuperi effettivi rispetto a quelli inizialmente previsti, da trasmettere al Ministero al momento della richiesta della ga- ranzia.
(Copertura finanziaria)
1. Per le finalità di cui al presente Capo, la dotazione del fondo di garanzia di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2016, è incrementata di 100 milioni di euro per l’anno 2019. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all’articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014,
n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Il fondo di garanzia è ulteriormente alimentato con i corrispettivi annui delle garanzie concesse ai sensi dell’articolo 13 del decreto-legge n. 18 del 2016, e che a tal fine sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al fondo. Le somme di cui al presente comma sono versate sulla contabilità speciale di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2016.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor- tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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Dato a Roma, addì 25 marzo 2019
MATTARELLA
CONTE, Presidente del Consiglio dei ministri
Xxxx, Ministro dell’economia e delle fi- nanze
Xxxxxxx Xxxxxxxx, Ministro degli affari esteri e della cooperazione interna- zionale
Xxxxxxx, Ministro dell’interno
Xx Xxxx, Ministro dello sviluppo eco- nomico
Xxxxxx, Ministro della salute
Xxxxxxxxx, Ministro per la pubblica amministrazione
Visto, il Guardasigilli: XXXXXXXX
€ 4,00