Contract
CAPITOLATO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISTORO COMPLEMENTARE ALLE ATTIVITA’ ISTITUZIONALI E CULTURALI SVOLTE NELLA ROCCA DEI BOIARDO
Art. 1 - Oggetto e finalità della concessione
Il presente capitolato ha per oggetto la concessione del salone ad uso bar e del cortile pertinenziale, per lo svolgimento del servizio di ristoro, posti nel complesso monumentale della Rocca dei Boiardo, precisamente indicati nella planimetria allegata al presente capitolato (allegato A).
Finalità è quella di acquisire una gestione e l’utilizzo dei predetti spazi al fine di creare un punto qualificato di incontro e di ritrovo nel cuore di Scandiano, a supporto delle funzioni culturali ed istituzionali presenti nella “Rocca dei Boiardo”.
Le attività culturali , turistiche che valorizzano il monumento della Rocca di Scandiano devono essere supportate da un idoneo punto ristoro che garantisca il loro regolare esercizio e l’ottimizzazione delle stesse.
Indicativamente si possono prevedere attività di bar, somministrazione di cibi e bevande per tale tipologia e, eventualmente, di vendita di prodotti dell’enogastronomia locale.
Detti locali vengono concessi per l’esercizio delle attività tutte di cui alla “proposta ideativa di gestione” costituente elemento dell’offerta tecnica presentata dal concessionario in sede di gara ed allegata al presente capitolato sub. (B).
L’attività deve essere svolta congiuntamente ad attività di trattenimento e svago e negli orari di apertura delle attività culturali e istituzionali espletate nel complesso monumentale e/o nel relativo cortile pertinenziale. In particolare l’esercizio dovrà essere obbligatoriamente funzionante nelle:
▪ giornate domenicali e festive comprese nei periodi di apertura della Rocca dei Boiardo, da marzo a ottobre, ed in occasione delle manifestazioni rispettando gli orari di ogni singola iniziativa;
▪ giornate e/o serate in occasione di tutte le attività culturali, istituzionali e ricreative espletate nel complesso monumentale;
▪ serate di mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica nel periodo giugno – settembre;
Il concessionario potrà svolgere attività ed iniziative ricreative – culturali, di seguito elencate in via esemplificativa:
- piccoli catering e banchetti per cerimonie
- cabaret e simili
- piano bar
Inoltre il concessionario potrà svolgere attività ed iniziative enogastronomiche – attività di promozione di vino in bottiglia con servizio di degustazione simili a quelle della Mostra permanente di Enoteca Regionale , di seguito elencate in via esemplificativa:
- mostre e esposizione vini Regionali
- valorizzazione e promozione dei vini di qualità prodotti nel territorio della Regione Xxxxxx Xxxxxxx
- illustrazione delle caratteristiche e dei pregi dei prodotti enogastronomici regionali dell’Xxxxxx Xxxxxxx
- sede affiliata dell’Enoteca Regionale con la quale verrà stipulata apposita convenzione a cura del gestore Tutte le attività di cui sopra dovranno rispettare comunque quelle programmate dal Comune, che hanno la priorità e non interferire in alcun modo con le stesse
Contestualmente ai locali vengono concessi uso gli arredi e alle attrezzature concesse in uso al concessionario gli arredi e le attrezzature contenuti nell’elenco allegato, necessari ed utili per lo svolgimento del servizio bar (allegato C).
Art. 2 - Durata della concessione
La concessione è temporanea ed avrà la durata di 3 (tre) anni a decorrere dalla sottoscrizione del contratto e dal contestuale verbale di consegna dei locali e potrà essere rinnovata su richiesta del concessionario, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione, qualora ricorrano ragioni di convenienza e di interesse pubblico, per uguale periodo, con contrattazione del nuovo canone di locazione.
Sarà inoltre facoltà dell’Amministrazione procedere alla proroga eventuale del presente contratto . Alla scadenza i locali torneranno nella piena disponibilità del Comune, nello stato di fatto e di diritto in cui si troveranno al momento, ivi comprese le eventuali migliorie e/o addizioni.
Art. 3 – Manutenzione. Migliorie ed addizioni
Il concessionario dovrà utilizzare attrezzature per lo svolgimento dell’attività di tipo mobile e montate a secco solo in semplice appoggio ed aderenza alle murature e pavimentazioni senza infissioni, leganti o malte e non dovendo in alcun modo alterare, danneggiare o modificare gli ambienti nelle quali verranno collocate, le stesse dovranno essere interamente rimosse; nessun tipo di trattamento delle superfici della sala (pavimento, pareti, volte) potrà essere fatto dal concessionario se non autorizzato esplicitamente dall’ufficio tecnico comunale, così da consegnare i locali e le attrezzature al concedente nelle migliori condizioni, salvo il deperimento d’uso, e perfettamente funzionanti. Il Comune provvederà alla manutenzione straordinaria.
Il concessionario si impegna alla fornitura di beni mobili , arredi e attrezzature come da progetto allestimento allegato.
Art. 4 – Canone , Pagamento e adeguamento
Il canone annuale di concessione posto a base di gara è pari ad € 6.000,00 per un importo pari a
€ come da offerta economica.
Il canone annuale di concessione è da pagarsi in due rate semestrali anticipate con scadenza rispettivamente 1° gennaio – 1° luglio. A partire dal secondo anno il canone di concessione verrà indicizzato sulla base dell’inflazione annua calcolata secondo l’indice ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati.
Il pagamento di ciascuna rata dovrà essere effettuato presso il servizio di Tesoreria comunale entro e non oltre il decimo giorno del mese in cui il pagamento è dovuto.
Dal giorno successivo al decimo giorno del mese di scadenza del pagamento saranno dovuti al concessionario gli interessi di mora, pari a tre punti in più del saggio degli interessi legali, tempo per tempo vigenti.
Il concessionario che non provvederà al pagamento nei termini e nei tempi stabiliti dal contratto sarà considerato in mora senza che sia necessaria una formale comunicazione in tal senso.
Il mancato pagamento di due rate di canone comporta la revoca della concessione, salva l’escussione della fideiussione ed il risarcimento dei danni, compresi quelli connessi alla rinnovazione delle procedure amministrative per la individuazione del nuovo concessionario.
Sono a carico del concessionario le spese ed i relativi consumi energia elettrica che saranno rilevati da apposito misuratore di conteggio consumo posizionato all’interno del pubblico esercizio
Art. 5 Enoteca Regionale
Il concessionario si obbliga sin da ora ad ospitare e gestire in rapporto di affiliazione con l’Enoteca regionale dell’Xxxxxx Xxxxxxx la promozione in nome e per conto proprio degli articoli enologici dell’assortimento di enoteca (vini tipici Xxxxxx Xxxxxxx e prodotti analoghi).
L’allestimento degli arredi necessari ove non già idoneo quello esistente , anche con particolare riferimento al progetto presentato in sede di offerta, verrà effettuato in accordo fra le parti che regolamenteranno le condizioni economiche anche con eventuale riferimento al canone di locazione.
Il concessionario si impegna sin da ora alla formalizzazione del rapporto di affiliazione con l’Enoteca Regionale che non prevede oneri a suo carico diversi dall’approvvigionamento presso la stessa dei prodotti promossi.
Art. 6 - Oneri a carico del concessionario
Il concessionario del servizio è tenuto a effettuare il servizio di somministrazione di alimenti e bevande secondo la tipologia di attività uso bar.
Il concessionario si impegna a custodire i locali e le aree di pertinenza con la diligenza del buon padre di famiglia e ad accollarsi, la pulizia del cortile, i lavori di manutenzione ordinaria degli stessi, previo accordo con l’Amministrazione concessionaria, in considerazione del pregio storico – artistico del complesso immobiliare in cui i locali risultato inseriti.
Nel caso in cui il concessionario ometta di eseguire gli interventi di manutenzione necessari alla conservazione e alla sicurezza dei beni concessi, l’amministrazione comunale, previa diffida, potrà eseguirli d’ufficio con rivalsa delle spese sostenute.
Il concessionario del servizio sarà tenuto inoltre a:
- garantire l’apertura agli utenti durante lo svolgimento delle attività culturali di intrattenimento e di svago del complesso monumentale, nonché per le cerimonie nunziali;
- acquistare le attrezzature e gli arredi utili ad effettuare il servizio di bar conformemente a quanto offerto in sede di “Proposta – progetto di allestimento”, previa autorizzazione del Comune;
- adibire i locali all’uso previsto nel presente capitolato;
- sostenere tutte le spese di gestione dei locali (quale riscaldamento, luce, acqua, e quant’altro occorrente e afferente alla gestione);
- accollarsi tutti gli oneri e le responsabilità connesse alla gestione dell’esercizio, rispondendo in via diretta ed esclusiva dell’attività, sia nei confronti del Comune che di terzi;
- provvedere alla pulizia degli spazi dati in concessione,cortile e pertinenze, compresi i bagni, nonché alla manutenzione ordinaria delle attrezzature e degli arredi di proprietà comunale;
- dotarsi delle necessarie autorizzazioni prima dell’inizio dell’attività;
- dare preventiva comunicazione della sospensione dell’attività per ferie o altro al Comune.
- rendere la propria attività compatibile con le iniziative e manifestazioni organizzate o patrocinate dal Comune, nel cortile e nella sala della Rocca, lasciando a disposizione gli eventuali spazi richiesti, iniziative e manifestazioni delle quali verrà preventivamente informato dagli uffici competenti;
- comunicare la programmazione delle attività di cui al precedente art. 1 (piccoli catering e banchetti per cerimonie, cabaret e simili piano bar) all’ufficio commercio del Comune con un preavviso di almeno 10 giorni
- comunicare al Comune i nominativi del personale addetto e gli avvicendamenti e sostituire il personale non gradito dal Comune.
E’ fatto divieto di collocare insegne che pubblicizzino all’esterno del locale l’attività di bar.
Art. 7 Cessione a terzi
E’ vietato cedere a terzi in tutto o in parte il contratto di concessione del servizio, salvo espressa autorizzazione da parte dell’Amministrazione concedente.
E’ altresì vietato procedere al subappalto del servizio stesso salvo espressa autorizzazione da parte dell’Amministrazione concedente.
Art. 8- Osservanza delle condizioni normative e contributivi risultanti dai contratti collettivi di lavoro
Il concessionario deve, a sua cura e spese, provvedere alla completa osservanza delle vigenti disposizioni di legge e regolamenti con particolare riguardo alle norme sulla tutela della libertà e della dignità dei lavoratori.
Il concessionario si obbliga ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti durante tutto il periodo della validità della concessione, nonché di applicare tutta la normativa in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro.
Art. 9 - Responsabilità del concessionario ed assicurazione contro danni
Il Concessionario é responsabile in via esclusiva di eventuali danni che, in correlazione al servizio prestato, possono derivare ai beni immobili e mobili oggetto della concessione, ai dipendenti dell’amministrazione, nonché a terze persone o a cose di terzi.
Il Concessionario terrà comunque manlevato il Comune per tutti i danni che avessero a subire le merci, gli impianti ed ogni altro bene, anche detenuto a qualsiasi titolo, necessario per lo svolgimento della propria attività. Si impegna inoltre a stipulare polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi, con primaria compagnia di assicurazione, a garanzia di eventuali danni a beni immobili e mobili oggetto della concessione, a terze persone o a cose di terzi, nonché ad ogni altro danno causato per un massimale non inferiore a € 1.000.000,00.e per incendio per la conduzione del bar e delle pertinenze per una somma assicurata non inferiore a € 500.000( euro cinquecentomila/00), nonché polizza per rischio locativo.
Art. 10 - Cauzione definitiva
All’atto della stipulazione del contratto, a garanzia dell’esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, il concessionario è tenuto a versare una cauzione definitiva d’importo pari ad un’annualità di canone annuo della concessione da costituirsi anche mediante polizza fideiussoria assicurativa o bancaria. Non si procederà alla stipulazione del contratto in caso di mancato deposito della cauzione definitiva.
Salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni, in qualunque momento, il Comune di Scandiano, può ritenere sul deposito cauzionale i crediti derivanti a suo favore dal presente Capitolato e dal relativo contratto; in tal caso il gestore rimane obbligato a reintegrare o a ricostituire il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni da quello della notificazione del relativo avviso.
In tutti i casi di risoluzione del contratto per inadempienza del gestore, il deposito cauzionale, salvo il diritto del Comune al risarcimento degli eventuali maggiori danni, può essere incamerato a titolo di penale.
Art. 11 - Cessazione del rapporto
La concessione si risolverà per scadenza contrattuale ed è revocabile in ogni momento per ragioni di pubblico interesse con preavviso di almeno sei mesi, da comunicarsi mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Anche il concessionario può recedere dal contratto con preavviso di almeno sei mesi, da comunicarsi mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
In ogni caso di cessazione, l’Amministrazione Comunale potrà acquistare la proprietà delle attrezzature e degli arredi utili ad effettuare il servizio di bar acquistati conformemente a quanto offerto in sede di “Proposta – progetto di allestimento”, rimborsando al concessionario le spese sostenute e debitamente documentate per tali allestimenti al netto delle relative quote di ammortamento già maturate. In alternativa il concessionario avrà diritto alla restituzione degli arredi e delle attrezzature così acquistate.
In ogni caso di cessazione, l’Amministrazione Comunale può disporre che il Concessionario prosegua nel servizio per il tempo strettamente necessario ad assumere i provvedimenti per l’affidamento ad altri della gestione.
Art. 12 - Revoca della concessione
E’ altresì applicabile la revoca della concessione nei seguenti casi:
- inadempienze alle prescrizioni di cui all’art. 6 della presente concessione, salvo i casi di forza maggiore;
- gravi inadempienze gestionali inerenti la sicurezza, l’igiene e salute pubblica, l’ordine pubblico;
- inadempienze economiche nei confronti della Amministrazione Comunale;
- a seguito di perdita dei requisiti per la somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della vigente normativa statale e/o regionale;
- sospensione continuativa e non concordata dell’attività per un periodo superiore a trenta giorni.
In tutti questi casi, e in caso di mancato rispetto del termine per la comunicazione del recesso previsto dal precedente articolo 11, l’amministrazione procederà all’incameramento della cauzione depositata, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggiore danno.
Art. 13 - Stipulazione del contratto e relative spese
Il concorrente che risulterà aggiudicatario si impegna a:
- documentare o autocertificare l’iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di Reggio Xxxxxx entro il termine di gg. 30 dalla presentazione della SCIA per apertura pubblico esercizio presso questa Amministrazione, pena la decadenza dell’assegnazione del pubblico esercizio;
- stipulare il relativo contratto in forma pubblica amministrativa entro il termine stabilito dalla comunicazione da parte del Servizio Contratti e comunque entro 60 gg. Qualora non adempia agli obblighi indicati nella suddetta comunicazione, il Comune si riserva di revocare l’aggiudicazione ponendo a suo carico le eventuali ulteriori spese che dovesse affrontare per la stipulazione con altro contraente, tenendolo comunque indenne dalle eventuali prestazioni effettuate nel frattempo.
Tutte le spese contrattuali concernenti il contratto saranno a carico del concessionario.
Art. 14 - Norme di rinvio e foro competente
Per quanto non previsto nel presente capitolato e nel bando di gara, si fa rinvio alle disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia in quanto applicabili, nonché al regolamento comunale delle gare e dei contratti. Per tutte le controversie che dovessero insorgere in ordine all’interpretazione, esecuzione, validità ed efficacia del contratto, è competente il foro di Reggio Xxxxxx.