Accordo delle parti: artt. 1326 – 1342:
IL CONTRATTO IN GENERALE
1
Nozione: art. 1321 c.c.
Il contratto è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere fra loro un rapporto giuridico patrimoniale.
Requisiti: art. 1325 c.c.
I requisiti del contratto sono
1. l’accordo delle parti;
2. la causa;
3. l’oggetto;
4. la forma, quando risulta che è prevista dalla legge a pena di nullità.
2
Accordo delle parti: artt. 1326 – 1342:
“il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte.
L’accettazione deve giungere al proponente nel termine da lui stabilito o in quello ordinariamente necessario secondo la natura del contratto o secondo gli usi.
Un’accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta”
3
Revoca della proposta e dell’accettazione: art. 1328
La proposta e l’accettazione possono essere revocate da chi le ha formulate , fino al momento in cui il contratto non sia concluso.
Se il proponente è obbligato a mantenere ferma la proposta per un certo tempo, la revoca è senza effetto (art.1329)
4
Presunzione di conoscenza: art. 1335
La proposta, l’accettazione la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si presumono conosciute dal destinatario nel momento in cui giungono al suo indirizzo; il destinatario è, comunque, ammesso a provare di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia.
5
Contratto in serie o contratto di adesione
E’ il contratto il cui contenuto è predeterminato da una delle parti e l’altra può solo concluderlo così com’è oppure rifiutarsi.
Condizioni generali di contratto: art. 1341 comma 1
Le condizioni di contratto predisposte in modo uniforme da uno dei contraenti e destinate a valere per tutti i contratti che verranno conclusi “sono efficaci nei confronti dell’altro contraente se al momento delle conclusione del contratto le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza”
6
Xxxxxxxx xxxxxxx: art. 1341 comma 2
Le clausole “c.d. xxxxxxx” devono essere, oltre che conosciute, approvate specificamente per iscritto, pena l’inefficacia delle stesse.
Esse sono: le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’altro contraente, decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni,
restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria”.
7
Contratto concluso mediante moduli o formulari: art. 1342.
Le clausole aggiunte a penna o a macchina al modulo o formulario prevalgono su quelle stampate, anche se queste ultime non sono state cancellate.
8
XXXXXXXX XXXXXXXXXX: ARTT. 33 -37 D.Lgs. 206/05
Definizioni:
“consumatore”: persona fisica che agisce per fini che non rientrano nella sua attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale;
“Professionista”: la persona fisica o giuridica che agisce nell’ambito della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale o chiunque agisce per conto del professionista.
“Prodotto”: qualsiasi bene o servizio, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni.
9
Clausole vessatorie: Art. 33
Si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la “buona fede”, determinano a carico del consumatore un “significativo” squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
Si “presumono vessatorie”, fino a prova contraria, le clausole elencate nel comma 2; esse comprendono anche le clausole previste dall’art. 1341 comma 2 c.c.
La prova della non onerosità deve essere data dal professionista (nel caso di contratti assicurativi dall’assicuratore) il quale deve dimostrare che le clausole sono state oggetto di “trattativa individuale”.
10
Clausole non vessatorie: art. 34
Xxxxxxxx che attengono alla “definizione dell’oggetto del contratto” e “all’adeguatezza del corrispettivo” dei beni e dei servizi.
Le clausole che riproducono disposizioni di legge o attuino principi contenuti in convenzioni internazionali di cui siano contraenti tutti gli stati membri della CE o la CE.
Le clausole oggetto di trattativa individuale. In questo caso spetta al professionista dare la prova della esistenza di tale trattativa.
11
Redazione delle clausole
Nel caso di contratti in cui tutte le clausole o talune di esse siano proposte al consumatore per iscritto, tali clausole devono essere redatte in modo “chiaro e comprensibile” ( art. 35 comma 1 decreto).
Nei contratti di assicurazione le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazioni delle garanzie, ovvero oneri a carico del contraente o dell’assicurato sono riportate mediante caratteri di “particolare evidenza” ( art. 166 comma 2 Codice assicurazioni).
12
Nullità delle clausole vessatorie: art. 36
Le clausole considerate vessatorie sono “nulle”, mentre il contratto rimane valido per il resto.
Sono nulle le clausole che, quantunque oggetto di trattativa, abbiano per oggetto di: a) escludere o limitare la responsabilità del professionista; b) escludere o limitare le azioni del consumatore verso il professionista o un’altra parte, in caso di inadempimento totale o parziale o inesatto da parte del professionista; c) prevedere l’adesione del consumatore come estesa a clausole che non ha avuto, di fatto, la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto.
La nullità opera solo a vantaggio del consumatore e può essere rilevata d’ufficio dal giudice.
13
Forma del contratto: artt. 1350-1352
Devono, essere fatti per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullità, i contratti indicati nell’art. 1350. In particolare:
-i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili;
-i contratti che costituiscono, modificano o trasferiscono i diritti reali su beni immobili;
-gli altri atti indicati dalla legge.
14
Forma scritta
- atto pubblico: documento redatto da un notaio; è richiesto, a pena di “nullità”, per le donazioni e per i contratti di società ( forma solenne)
- scrittura privata: documento sottoscritto dalle parti senza la presenza del notaio. Può essere autenticata dal notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato che si limitano ad attestare che il documento è stato sottoscritto in loro presenza. Il requisito della forma scritta è, comunque, soddisfatto dalla scrittura privata anche se non autenticata. In mancanza della forma scritta il contratto è nullo.
15
Forma scritta richiesta ad probationem
Per alcuni contratti la forma scritta è richiesta per la prova del contratto: c.d. prova documentale (es. contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto art. 1888 c.c.).
Il contratto è valido anche se non è redatto per iscritto e la forma scritta è richiesta “come “forma di prova” e non come “forma del contratto”per cui può valere come prova una quietanza di pagamento o altri mezzi di prova documentali.
Il contratto, tuttavia, non può provarsi per testimoni (art. 2725 c.c.), per presunzioni art.2729 c.c. e per confessione
stragiudiziale ( art. 2735) 16
NULLITA’ DEL CONTRATTO: artt. 1418-1424
Il contratto è nullo quando:
-è contrario a norme imperative, salvo che la legge non disponga diversamente (es.art.1892 c.c.) Sono norme imperative quelle non derogabili dalla volontà delle parti;
-manca uno dei requisiti indicati nell’art. 1325: accordo della parti, causa, oggetto o forma se richiesta a pena di nullità;
-quando il contratto costituisce il mezzo per eludere l’applicazione di una norma imperativa;
17
- quando la causa è illecita perché contraria a norme imperative, all’ordine pubblico e al buon costume ;
- quando le parti si sono determinate a concludere il contratto esclusivamente per un motivo illecito comune ad entrambe;
- quando l’oggetto manca dei requisiti previsti dall’art. 1346: possibilità, liceità, determinatezza o determinabilità;
- negli altri casi previsti dalla legge.
18
ANNULLABILITA’ DEL CONTRATTO: artt. 1425-1440
Incapacità di contrattare
1) incapacità “legale” di contrattare di una delle parti:
-atti di ordinaria e straordinaria amministrazione : minori di 18 anni, gli infermi totali di mente interdetti con sentenza dell’autorità giudiziaria (art. 414 c.c.) i condannati all’ergastolo, in stato di interdizione legale (art. 32 c.p.);
-atti di straordinaria amministrazione i minori emancipati per effetto del matrimonio (art.390 c.c.), i parziali infermi di menti inabilitati con sentenza (ar. 415 c.c.) .
19
2) Incapacità “naturale” di contrattare:
- coloro che , pur avendo capacità legale, non hanno per uno stato temporaneo, capacità d’intendere e di volere al momento della conclusione del contratto.
In questa ipotesi il contratto è annullabile su istanza della persona incapace o dei suoi eredi o aventi causa, se ne risulta un grave pregiudizio all’autore e risulti anche la mala fede dell’altro contraente ( art. 428 commi 1 e 2 c.c.)
20
Vizi del consenso: art. 1427-1440
Errore: art. 2427
- Errore motivo: quando l’errore si verifica all’atto della formazione della volontà;deve essere “essenziale”(oggetto e natura del contratto, identità altro contraente, di diritto se ragione unica o principale del consenso) e “riconoscibile” dall’altro contraente con l’uso della normale diligenza.
- Errore ostativo: quando l’errore cade sulla dichiarazione esterna fatta dal dichiarante o da persona o ufficio incaricati di trasmetterla.
21
Dolo: art. 1439
-Dolo determinante: quando i raggiri usati dall’altro contraente o da un terzo (se noti al contraente), sono tali che l’altro contraente non avrebbe contrattato (art. 1892 ).
-Dolo incidente: i raggiri non sono tali da determinare il consenso, anche se senza di essi il contratto sarebbe stato concluso a condizioni diverse. Il contratto è “valido”, ma il contraente in malafede risponde dei danni.
22
Violenza morale: art. 1434
Il consenso di un contraente viene estorto con la minaccia, anche proveniente da un terzo, che verrà fatto del male alla sua persona o ai suoi beni oppure alla persona o ai beni dei suoi familiari.
E’ diversa dalla violenza fisica che comporta la nullità del contratto. Il male minacciato deve essere “ingiusto”(contrario al diritto)
23
LE CONSEGUENZE DELLA NULLITA’ E DELL’ANNULLABILITA’
Legittimazione all’azione
- nullità: è legittimato chiunque , anche se terzo rispetto alle parti, dimostri di avervi interesse: art. 1421
- annullamento: è legittimata solo la parte a favore della quale è prevista l’annullabilità: art. 1441
Rilevabilità dal giudice
- nullità: può essere rilevata d’ufficio dal giudice: art1421
- annullamento: può essere pronunciato dal giudice solo su domanda o su eccezione delle parti legittimate.
24
Prescrizione
-l’azione di nullità è imprescrittibile: art.1442
-l’azione di annullamento è soggetta alla prescrizione di cinque anni. La prescrizione, però, riguarda l’azione e non l’eccezione: l’annullamento non può essere richiesto se sono trascorsi cinque anni, ma può essere eccepito anche dopo che siano trascorsi, se solo allora l’altra parte ha chiesto l’esecuzione del contratto: art. 1442
25
Effetti della sentenza
- la sentenza che dichiara la nullità del contratto opera retroattivamente, sia tra le parti sia rispetto ai terzi, anche se questi sono in buona fede;
- la sentenza che annulla il contratto, opera retroattivamente tra le parti, ma non rispetto ai terzi in buona fede.
26
LA RAPPRESENTANZA: artt. 1387-1400
Nozione
Si ha rappresentanza quando un soggetto, rappresentante, conclude il contratto con una propria dichiarazione di volontà, mentre un altro soggetto, rappresentato, subisce gli effetti giuridici della dichiarazione di volontà del rappresentante, acquistando i diritti e assumendo gli obblighi.
27
Fonti della rappresentanza
Il potere di rappresentanza può essere conferito dall’interessato (rappresentanza volontaria) oppure derivare dalla legge (rappresentanza legale): art.1387
La rappresentanza volontaria è conferita attraverso “una procura”) che può riguardare un singolo affare(procura speciale) o più affari (procura generale).
La procura deve avere la stessa forma del contratto che il rappresentato deve concludere: art. 1392
28
Effetto rappresentativo:art.1388
Perché il contratto possa produrre direttamente effetto nei confronti del rappresentato, è necessario che il rappresentante concluda il contratto non solo “per conto” ma “in nome” del rappresentato (c.d. spendita del nome) e “nei limiti” delle facoltà conferitegli.
Xxxxx rappresentante:art.1398
Colui che contratta non avendo poteri o eccedendo i limiti dei poteri conferitigli. Il contratto è invalido e colui che ha contrattato è responsabile del danno che il terzo contraente ha subito per aver confidato, senza sua colpa, nella validità del contratto.
29
IL CONTRATTO DI MANDATO: artt. 1703-1730
Nozione: art.1703
Il mandato è un contratto con il quale un soggetto, il mandatario, si obbliga nei confronti di un altro, il mandante a compiere uno o più atti giuridici “per conto” di quest’ultimo.
Mandato con rappresentanza:art.1704
Il mandante conferisce al mandatario il potere di agire, non solo per conto, ma anche in suo nome. In questo caso si applicano al rapporto le norme relative alla rappresentanza.
30
Mandato senza rappresentanza:art.1705
Il mandatario agisce “per conto” del mandante, ma in “nome proprio”; egli acquista direttamente i diritti e assume gli obblighi derivanti dal contratto concluso con i terzi ed è obbligato a ritrasferire al mandante, con nuovo contratto, i diritti che ha acquistato e di essere rimborsato dal mandante per quanto ha pagato al terzo.
Il terzo contraente non può agire nei confronti del mandante e pretendere l’adempimento del contratto concluso con il mandatario senza rappresentanza, neppure se ha avuto conoscenza del mandato.
31
GLI EFFETTI DEL CONTRATTO: artt. 1372-1381
Esecuzione del contratto:
Il contratto è eseguito con “l’adempimento”, da parte dei contraenti, delle obbligazioni assunte. A questo fine si distinguono in:
1) Contratti a esecuzione istantanea:
L’adempimento si esaurisce, per ciascuna delle parti, nel compimento di un solo atto, al momento della conclusione del contratto o senza apprezzabile lasso di tempo.
32
2) Contratti a esecuzione differita
L’adempimento di una o ambedue le obbligazioni del contratto, è differito alla scadenza di un termine pattuito. In questi contratti può accadere che l’adempimento, anzichè esaurirsi nel compimento di un solo atto ( pagamento del prezzo in un'unica soluzione) si frazioni in una pluralità di atti (pagamento del prezzo a rate, mutuo con rimborso rateale).
3) Contratti a esecuzione periodica o continuata
Obbligano le parti, o una di esse, ad una prestazione continuativa o che deve essere ripetuta nel tempo: contratti di somministrazione, di lavoro, di appalto, di assicurazione: Vengono definiti contratti di “durata”.
33
Efficacia del contratto: art. 1372
Il contratto, una volta perfezionato, ha forza vincolante fra le parti (ha forza di legge).
Non può essere sciolto che per mutuo consenso(accordo fra le parti diretto a estinguere il rapporto) o per cause ammesse dalla legge.
Esso non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge.
34
recesso contrattuale: art. 1373
Se è concessa a una delle parti la facoltà di recedere (recesso unilaterale), nei contratti a “esecuzione istantanea” e in quelli a “esecuzione differita”, tale facoltà può essere esercitata solo “prima” che il contratto abbia avuto un principio di esecuzione.
Nei contratti a “esecuzione continuata o periodica”, il recesso è possibile anche se è già iniziata l’esecuzione , ma, salvo patto contrario, non ha effetto retroattivo per le prestazioni già eseguite ( es.contratto di assicurazione)
35
Recesso legale: contratti a tempo indeterminato
Per alcuni contratti a esecuzione continuata o periodica, la legge riconosce alle parti la facoltà di recesso (es. art. 1899 c.c.-durata del contratto di assicurazione).
Sono previste due forme di recesso: “recesso puro e semplice” atto di autonomia del singolo che non richiede giustificazione ; è concesso a volte a ciascuna delle parti, a volte a una sola parte (recesso del dipendente) e “recesso per giusta causa” atto che deve essere giustificato dal contraente che recede (recesso del datore di lavoro).
36
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Risoluzione per inadempimento: artt. 1453-1462
Si verifica quando una delle parti non adempie le sue obbligazioni.
Deve trattarsi di un inadempimento di “non scarsa importanza” avuto riguardo all’interesse dell’altra parte.
La risoluzione può assumere due forme:
37
1) Risoluzione giudiziale: art. 1453
Se una delle parti non adempie, la parte adempiente o che intende adempiere, ha due opzioni:
- agire in giudizio per “l’adempimento”; in questo caso potrà sempre domandare, xxxxxx non ha ottenuto la controprestazione , “la risoluzione” del contratto;
- agire in giudizio per la “risoluzione” chiedendo al giudice di sciogliere il contratto e ottenere di essere esonerata dalla propria prestazione. In questo caso non può più chiedere “l’adempimento”, né la controparte può, dalla data della domanda di risoluzione, adempiere la propria prestazione.
38
2) Risoluzione stragiudiziale Si realizza in tre forme:
- diffida ad adempiere ex art. 1454: la parte adempiente può intimare per iscritto all’altra di adempiere entro un dato termine, non inferiore a quindici giorni, con l’avvertenza che, altrimenti, il contratto s’intenderà risolto.
Alla scadenza del termine, il contratto è “risolto di diritto”. Vale, in ogni caso, il requisito della “non scarsa importanza dell’inadempimento”;
39
- clausola risolutiva espressa ex art. 1456: le parti convengono che nel caso che una di esse sarà inadempiente, il contratto si risolverà di diritto. Non è necessario in questa ipotesi valutare l’importanza dell’inadempimento;
- termine essenziale ex 1457: se per la prestazione di una parte è fissato un termine, da considerarsi essenziale all’interesse dell’altra, quest’ultima, salvo patto o uso contrario, può ancora chiedere la prestazione entro tre giorni dalla scadenza del termine; in mancanza di richiesta il contratto s’intenderà risolto di diritto.
40
OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO DEI CONTRAENTI
Trattative e formazione del contratto: art. 1337 c.c.
“Le parti nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede”. Il concetto di buona fede corrisponde a ciò che un contraente di media correttezza e lealtà ha il dovere di fare o non fare.
Nella valutazione occorre, anche, tener conto del livello medio di correttezza richiesto dal settore economico o sociale cui il contratto si riferisce ( es. credito e assicurazioni: obblighi di informazioni precontrattuali).
41
Esecuzione del contratto: art. 1375 c.c.
“il contratto deve essere eseguito secondo buona fede”: ogni parte ha il dovere di realizzare l’interesse contrattuale dell’altra e di evitare di recarle danno ( adempimento di prestazioni accessorie rispetto a quelle contrattuali; obbligo di informazione di circostanze sopravvenute che l’altra parte non è in grado di conoscere ; obblighi dell’assicuratore nella gestione della lite sia nella fase stragiudiziale che giudiziale , resp.tà per mala gestio)
42
IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
43
Definizione del contratto
L’assicurazione è il contratto col quale l’assicuratore si obbliga, verso il pagamento di un premio, a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana: art. 1882 c.c.
44
Caratteristiche del contratto
-Tipicità: è regolato dal codice civile, dal codice delle assicurazioni e da altre disposizioni speciali. Parte della normativa è derogabile solo in favore dell’assicurato (art.1932 c.c.);
-ad effetti obbligatori: dà luogo al sorgere di obbligazioni a carico delle parti;
-di durata: dà luogo al sorgere di un rapporto che si protrae nel tempo;
45
- bilaterale: di norma riguarda due contraenti, ma può essere anche plurilaterale;
- a titolo oneroso: la causa si basa su uno scambio di prestazioni;
- aleatorio: il realizzarsi o meno del vantaggio che l’assicurato si prefigge dipende da eventi imprevedibili che sfuggono al controllo delle parti;
- a prestazioni corrispettive: l’assicuratore si obbliga a fornire la prestazione assicurativa e l’assicurato al pagamento del premio.
46
Causa del contratto
Trasferimento del rischio dall’assicurato all’assicuratore dietro il pagamento di un corrispettivo per cui:
- se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione, il contratto è nullo per mancanza originaria della causa ed i premi eventualmente corrisposti devono essere restituiti: art. 1895;
- se il rischio ha cessato di esistere dopo la conclusione, il contratto si scioglie per mancanza sopravvenuta della causa e i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento della comunicazione o della conoscenza, sono dovuti per intero: art. 1896.
47
Dichiarazioni inesatte e reticenti con dolo o colpa grave: art. 1892 c.c.
L’assicurando, nel questionario, nelle proposte, nella dichiarazione ex art. 52 Regolamento Isvap n. 5, deve dare all’impresa e all’intermediario le informazioni che consentano loro di valutare correttamente il rischio e di applicare la tariffa più adeguata al rischio assunto.
48
Inadempimento dell’assicurato
L’assicuratore può;
-chiedere “l’annullamento del contratto” nel termine di decadenza di tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza o la reticenza, fermo il diritto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno.
-”rifiutare il pagamento” della somma assicurata se il sinistro si verifica prima della scadenza del termine di decadenza o prima che l’assicuratore sia venuto a conoscenza della inesattezza o della reticenza.
49
Dichiarazioni inesatte e reticenti senza dolo o colpa grave: art. 1893
L’assicuratore può:
“Recedere unilateralmente dal contratto”, nel termine di decadenza di tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza o la reticenza. Il recesso, scioglie il rapporto contrattuale senza effetto retroattivo (art. 1373 c.c.);
“pagare il sinistro” –verificatosi prima della conoscenza delle dichiarazioni inesatte o reticenti o prima della dichiarazione di recedere dal contratto- in maniera ridotta, in proporzione tra il premio percepito e quello che sarebbe stato richiesto secondo le tariffe dell’assicuratore.
50
Aggravamento del rischio: art. 1898
Aggravamento del rischio nel corso del contratto.
Il contraente” deve:
-dare “immediato avviso” all’assicuratore delle circostanze che aggravano il rischio in maniera tale che l’assicuratore non avrebbe assunto il rischio o lo avrebbe assunto con un premio maggiore.
51
L’assicuratore, venuto a conoscenza dell’aggravamento, può:
-recedere dal contratto, nel termine inderogabile di un mese dal giorno in cui ha ricevuto dall’assicurato l’avviso di aggravamento o dal giorno in cui ne è venuto a conoscenza.
Il recesso ha effetto immediato se l’aggravamento è tale che l’assicuratore non avrebbe assunto il rischio; ha effetto dopo 15 giorni se l’assicuratore avrebbe chiesto un premio maggiore. I premi in corso fino alla comunicazione del recesso spettano all’assicuratore;
52
Sinistri verificatisi prima della scadenza dei termini per la comunicazione e l’efficacia del recesso:
-l’assicuratore non risponde se l’aggravamento è tale che non avrebbe assunto il rischio;
-risponde in proporzione al rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che avrebbe applicato,se l’aggravamento è tale che avrebbe assunto il rischio con un premio maggiore.
In tutti i casi l’onere della prova dell’effettiva rilevanza dell’aggravamento sull’assicurabilità del rischio e sulla diversa entità del premio spetta all’assicuratore.
53
Limiti alla responsabilità dell’assicuratore: art. 1900
L’assicuratore:
non è obbligato per i sinistri cagionati da “dolo o colpa grave”dell’assicurato “salvo deroga per il caso di colpa grave”.
E’ obbligato, invece, per i sinistri cagionati da “dolo o colpa grave” delle persone del fatto delle quali deve rispondere.
E’ obbligato, nonostante patto contrario, per i sinistri conseguenti ad atti compiuti per dovere di solidarietà umana o nella tutela degli interessi comuni compiuti dall’assicurato (es. art. 1914)
54
I soggetti del contratto
Il contratto può essere concluso “dall’assicurato”, a favore del quale la prestazione deve essere eseguita; dal “rappresentante dell’assicurato”; da un “contraente che stipula per conto altrui o per conto di chi spetta”.
Contratto concluso dal rappresentante: art. 1890
Si applicano le regole generali sulla rappresentanza ( artt. 1387 e segg. c.c.) Gli effetti del contratto si producono,con efficacia retroattiva, in capo al rappresentato che ne acquista i diritti e ne assume gli obblighi.
55
In caso di contratto concluso da un “falsus procurator”, l’assicurato può ratificare il contratto anche dopo la scadenza o dopo il verificarsi del sinistro.
Il falso rappresentante, in deroga all’art. 1398 c.c. è, tuttavia, tenuto ad osservare personalmente gli obblighi derivanti dal contratto, fino al momento in cui l’assicuratore ha notizia della ratifica o del suo rifiuto.
In caso di ratifica, gli obblighi del contratto sono assunti validamente dal rappresentato; in caso di rifiuto della ratifica, cessano gli effetti del contratto nei confronti del falso rappresentante che è, però, tenuto a pagare il premio relativo al periodo in corso.
56
Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta: art. 1891
Il contratto è stipulato da un soggetto (contraente) che agisce non “in nome”, ma solo “per conto terzi o per conto di chi spetta”.(assicurato).
Si ha assicurazione per “conto terzi” quando l’assicurato è identificato fin dal momento della stipulazione.
Si ha assicurazione “per conto di chi spetta” quando l’assicurato è identificato al momento del sinistro
57
Effetti del contratto stipulato per conto:
Il contraente è tenuto ad adempiere gli “obblighi” derivanti dal contratto, ad eccezione di quelli che possono essere adempiuti solo dall’assicurato (es. denuncia di sinistro).
I “diritti” derivanti dal contratto, spettano in xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx assicurato e il contraente può farli valere solo con il consenso manifestato in modo “espresso” da quest’ ultimo.
58
Assicurazione a favore di terzo: art. 1920-1923
La normativa relativa all’assicurazione a favore del terzo (artt 1920-1922) è inserita nella disciplina relativa all’assicurazione sulla vita, ma la stessa si ritiene applicabile, per affinità, all’assicurazione contro gli infortuni in caso di morte.
La designazione del beneficiario deve essere fatta nel contratto o con successiva dichiarazione comunicata all’assicurazione o per testamento. Per effetto della designazione il beneficiario acquista un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione.
59
Conclusione del contratto di assicurazione
Il contratto di assicurazione si conclude nel momento in cui il proponente (assicurando) ha conoscenza dell’accettazione della proposta da parte dell’assicuratore (art.1326 c.c.).
La proposta scritta diretta all’assicuratore rimane ferma (ossia irrevocabile) per quindici giorni o trenta giorni se occorre una visita medica. Il termine decorre dalla data di spedizione della proposta: art.1887.
La proposta di un contratto di assicurazione sulla vita di cui ai rami I, II, III e V di durata superiore a sei mesi è revocabile : art. 176 Codice delle assicurazioni.
60
Documenti rilasciati dall’assicuratore prima della emissione della polizza:
- Copertura provvisoria: documento in base al quale, previo pagamento di un apposito premio, la copertura è efficace nel periodo che intercorre la proposta e la conclusione del contratto. Il rilascio della copertura provvisoria non obbliga l’assicuratore alla stipulazione del contratto;
- Nota di copertura: documento che viene emesso dall’assicuratore al momento dell’accettazione della proposta e ha una funzione probatoria in attesa del rilascio della polizza definitiva.
61
Forma del contratto di assicurazione
Non rientra tra gli atti che devono essere redatti per iscritto a pena di nullità; può, validamente, formarsi anche sull’accordo risultante da dichiarazioni non scritte delle parti, purchè si tratti di dichiarazioni espresse. E’ possibile la conclusione del contratto per via informatica o telematica.
Deve essere “provato per iscritto”: la forma scritta, intesa come forma documentale, è richiesta solo a fini probatori; la prova per testimoni è ammessa solo nell’ipotesi in cui il contraente ha smarrito, senza sua colpa, il documento che gli forniva la prova (artt. 2725 e 2724 c.c.)
62
Documento probatorio tipico è la polizza, anche se non sottoscritta da entrambe le parti, il cui rilascio forma oggetto di specifico obbligo dell’assicuratore: art. 1888 comma 2 c.c.
Per giurisprudenza costante, l’atto scritto richiesto dalla legge a fini probatori, può consistere anche in documenti diversi dalla polizza, se da essi è possibile ricostruire il rapporto assicurativo (quietanza di pagamento, scambio di proposte e accettazione, appendice di variazione, nota di copertura, certificato e contrassegno nella x.x.xxxx).
63
Durata ed efficacia del contratto: art. 1899 c.c.
La durata di un contratto si identifica con il lasso di tempo intercorrente fra la sua conclusione e quello della sua scadenza.
Il contratto ha effetto dalle ore 24 del giorno della conclusione e cessa alle ore 24 dell’ultimo giorno della durata stabilita.
Con effetto dal 18/8/2009, l’assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre una copertura d durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la durata annuale. In questo caso se la durata supera 5 anni, l’assicurato trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 60 giorni con effetto dalla fine64 dell’annualità in corso (art. 21 comma 3 L.99/2009)
Cessazione del contratto : art. 1899 c.c.
Il contratto cessa alla sua “scadenza naturale”, salvo l’intervento della tacita proroga che deve risultare da patto esplicito approvato per iscritto dalle parti ai sensi dell’art. 1341 c.c. Da tale momento il contratto viene prorogato per periodo di durata uguale a quella originaria con il limite massimo di due anni per ciascuna proroga.
La proroga non si considera un nuovo contratto, ma un prolungamento di quello precedente, per cui, in caso di mancato pagamento del premio per il periodo successivo alla proroga si applicano i 15 giorni di mora previsti dall’art. 1901 c.c.
65
Disdetta del contratto
1) Contratti x.x.xxxx”( art. 172 codice assicurazioni): deve essere inviata:
- entro il giorno di scadenza del contratto, se la nuova tariffa applicata dall’impresa, escluse le variazioni connesse all’applicazione delle regole evolutive, supera il tasso programmato d’inflazione. Non si applica il termine di tolleranza previsto dall’art. 1901 2 comma c.c.
- almeno 15 giorni prima della data di scadenza, negli altri casi.
le disposizioni sono derogabili solo a favore dell’assicurato.
66
2) altri rami danni”: deve essere inviata almeno 60 giorni prima della data di scadenza del contratto.
3) rami vita ( art. 177 codice assicurazioni): per i contratti superiori a sei mesi, entro trenta giorni dal momento in cui l’assicurato ha ricevuto comunicazione che il contratto è concluso. I termini e le modalità devono essere evidenziate nella proposta e nel contratto.
L’impresa deve rimborsare il premio eventualmente corrisposto dall’assicurato, al netto della parte relativa al periodo in cui il contratto ha avuto.
67
4) Contratti venduti con tecniche di comunicazione a distanza (art. 67 duodecies D.Lgs 2062005)
Rami danni:14 giorni
Rami vita (compresi i contratti aventi ad oggetto schemi pensionistici individuali): 30giorni
decorrenti alternativamente:
- dalla data della conclusione del contratto per i xxxx xxxxx
--dal momento in cui al consumatore è comunicato che il contratto è stato concluso per i rami vita
68
- dalla data in cui il consumatore riceve le condizioni contrattuali e le informazioni di cui all’art. 67-undecies, se tale data è successiva alla conclusione del contratto.
Il diritto di recesso di cui al punto 4) non si applica alle polizze viaggio e bagagli e alle analoghe polizze assicurative a breve termine di durata inferiore a un mese; non si applica, altresì, ai contratti x.x.xxxx per i quali si sia verificato un sinistro.
69
Il premio assicurativo: rami danni
E’ il corrispettivo versato dall’assicurato e comprende il premio “puro” (frequenza sinistri e costo medio presunti), il premio “imponibile” (premio puro più caricamenti gestionali) e premio “lordo” (premio imponibile più tasse).
E’ riferito a periodi “annuali” di copertura del rischio (salvo polizze temporanee), mentre le polizze possono avere durata poliennale
Può essere “rateizzato”, ma, per il principio della indivisibilità, l’obbligo di versare le rate infrannuali residue resta valido anche se il rischio è venuto a cessare prima delle scadenze delle ulteriori rate
70
Il premio può essere:
fisso: il premio iniziale rimane fisso per tutta la durata del contratto, salvo le eventuali indicizzazioni e le modifiche contrattuali a seguito di modifiche del rischio;
variabile: è basato su elementi di rischio fluttuanti (fatturato, mercedi ) e viene determinato in via provvisoria all’inizio del periodo assicurativo e regolato al termine dello stesso in maniera definitiva.
71
Premio assicurativo: rami vita
Premio puro: è determinato mediante tariffe assicurative calcolate sulla base di due componenti:
-componente demografica: probabilità di sopravvivenza e
di morte dell’assicurato ricavata dalle”tavole di mortalità” più recenti, espresse per ogni età e sesso;
-componente finanziaria:rendimento che si può garantire all’assicurato, in base all’andamento dei mercati finanziari;
Nelle polizze vita a prevalente componente finanziaria, non sono presenti componenti demografiche. Il premio viene investito in particolari attività finanziarie.
72
Caricamenti gestionali: parte di premio destinata a coprire i costi di emissione, acquisizione, incasso e gestione amministrativa.
Sovrappremio: maggiorazione di premio richiesta dall’assicuratore per le polizze miste o di puro rischio, nel caso in cui l’assicurato superi determinati livelli di rischio o presenti condizioni di salute più gravi di quelle normali, oppure nel caso di attività sportive particolarmente rischiose.
73
Modalità di corresponsione del premio vita
Premi periodici: sono pagati annualmente e possono
essere di ammontare costante o rivalutabile (premio annuo) oppure di ammontare variabile a discrezione del contraente entro i limiti indicati nel contratto (premio ricorrente);
Premio unico: importo che il contraente corrisponde in un’unica soluzione al momento della conclusione del contratto
74
Mancato pagamento del premio “rami danni”: art. 1901 c.c.
Il mancato pagamento del premio iniziale o della prima rata stabilita dal contratto, comporta la sospensione della garanzia assicurativa fino alle ore 24 del giorno in cui avviene il pagamento.
Il mancato pagamento dei premi successivi alle scadenze convenute, comporta la sospensione della garanzia fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza (c.d. periodo di tolleranza derogabile solo in senso più favorevole all’assicurato). Se il termine scade in giorno festivo è prorogato di diritto al giorno successivo.
75
Mancato pagamento del premio: risoluzione di diritto del contratto
Se l’assicuratore agisce per il recupero del premio entro sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata di premio sono scaduti (non dallo spirare del termine di tolleranza), il contratto rimane valido e riprende i suoi effetti dalle ore 24 giorno del pagamento.
Se, invece, l’assicuratore non agisce nei termini suddetti, il contratto si risolve di diritto e a lui compete, sempre che agisca entro un anno dalla scadenza (art. 2952 c.c.), il premio nella misura integrale, anche se rateizzato, relativo al periodo di assicurazione e il rimborso delle spese.
76
Mancato pagamento del premio “rami vita”: art. 1924
Premio primo anno: se il contraente non paga , l’assicuratore può agire per l’esecuzione del contratto nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio è scaduto. La disposizione si applica anche se il premio è rateizzato; in tal caso il termine di sei mesi decorre dalla scadenza delle singole rate.
Premi successivi al primo: se il contraente non paga i premi successivi al primo nel termine previsto dalla polizza o, in mancanza, nel termine di venti giorni dalla scadenza, il contratto è risolto di diritto e i premi pagati restano acquisiti all’assicuratore, salvo che sussistano le condizioni per il riscatto dell’assicurazione o per la riduzione della somma assicurata.
77
Prescrizione e contratto assicurativo: art. 2952 (come modificato dal D.L.28/8/08 xxxx.xx nella L.27/10/2008).
Termini di prescrizione:
- premi e rate di premi: un anno dalle singole scadenze;
- altri diritti derivanti dal contratto: due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda ;
- assicurazione responsabilità civile: due anni dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’assicurato o ha promosso contro di lui l’azione. La comunicazione all’assicuratore sospende la prescrizione finchè il credito
del danneggiato sia divenuto liquido ed esigibile oppure il
diritto sia prescritto. 78
Computo dei termini
Il termine di prescrizione comincia a decorrere dalle ore 24 del giorno in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.) e scade alle ore 24 dell’ultimo giorno del termine.
Il termine iniziale non viene computato; se il termine scade in un giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo (art. 2963 c.c.).
Il termine di decorrenza per la richiesta di indennizzo coincide con la data del sinistro.
79
Il termine di decorrenza per la richiesta di manleva all’assicuratore, nell’assicurazione responsabilità civile, decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento o ha promosso l’azione contro l’assicurato.
Il termine di decorrenza per la richiesta di indennizzo nel ramo infortuni e malattia, secondo la giurisprudenza della Cassazione, decorre dal momento in cui l’evento lesivo o morboso si traduca o si evidenzi in uno dei fatti coperti dalla garanzia.
80
ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI: Artt. 1904-1918
Comprende l’assicurazione delle cose (es.incendio e altri danni ai beni), delle persone (es.infortuni e malattie), del patrimonio (es. responsabilità civile).
La classificazione dei rischi dei rami danni è indicata nell’art. 2 comma 3 nn. 1-18 del codice delle assicurazioni e nelle istruzioni applicative all’interno dei rami contenute nel regolamento Isvap n.29 del 16 Marzo 2009.
81
Limiti al risarcimento
L’assicuratore è tenuto a risarcire il danno subito dall’assicurato in conseguenza del sinistro, nei modi e nei limiti stabiliti dal contratto. Risponde del profitto sperato solo se espressamente convenuto: art. 1905 c.c.
Le clausole che limitano la responsabilità dell’assicuratore ( c.d onerose) devono essere approvate specificamente per iscritto ex art. 1341 c.c. comma 2 e, se tali cause riguardano contratti di consumatori, sono soggette alla disciplina delle clausole vessatorie ( artt. 33-36 codice del consumo D.Lgs. 206/05)
82
Valore dell’interesse assicurato: artt. 1907-1909 Definizioni:
valore assicurabile: valore delle cose esposte al rischio (es. valore effettivo dell’immobile assicurato contro l’incendio);
valore assicurato: valore delle cose assicurate (es. somma assicurata per l’immobile contro l’incendio);
valore a nuovo: spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo del fabbricato assicurato.
83
Soprassicurazione: art. 1909
Il valore assicurato è superiore al valore assicurabile; in questo caso:
- se l’assicurato ha agito con “dolo” il contratto è nullo e l’assicuratore, se è in buona fede, non deve restituire i premi pagati e ha diritto al premio in corso;
- se l’assicurato non ha agito con dolo, il contratto è valido, ma ha effetto fino alla concorrenza del valore reale del bene assicurato. L’assicurato può chiedere che il premio sia proporzionalmente ridotto, ma la riduzione si applica ai premi successivi.
84
Sottoassicurazione o assicurazione parziale: art. 1907
Il valore assicurato è inferiore al valore assicurabile:
-l’assicuratore pagherà un indennizzo pari all’intera somma assicurata, in caso di distruzione totale del bene assicurato, a meno che non sia diversamente convenuto;
- l’assicuratore pagherà, invece, un indennizzo ridotto in proporzione alla somma assicurata, in caso di danno parziale.
85
Clausola franchigia
- relativa: l’assicuratore non risarcirà i danni pari o superiori a un certo importo, ma li risarcirà integralmente se essi superano detto importo;
- assoluta: l’assicuratore non risarcirà in nessun caso i danni superiori a un certo importo.
Clausola scoperto
-l’assicuratore non risarcirà una percentuale predeterminata dei danni. Può essere fissato un limite massimo.
86
Assicurazione presso diversi assicuratori: art 1910
Stipulazione da parte di uno stesso soggetto di più polizze per il medesimo rischio separatamente presso diversi assicuratori – sia che le abbia stipulate direttamente sia che le abbia stipulate a suo favore un altro soggetto ex art.1891 c.c.
Si distinguono dalle polizze di secondo rischio e dalle polizze in coassicurazione.
87
Obbligo di avviso agli assicuratori
L’assicurato deve dare avviso a tutti gli assicuratori delle assicurazioni preesistenti e successive. Se omette di farlo dolosamente, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l’indennità .
In caso di sinistro, l’assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri e può richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo secondo il rispettivo contratto purchè le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno.
88
L’assicurato può rivolgersi a uno solo degli assicuratori e pretendere l’intero indennizzo; in questo caso l’assicuratore che ha pagato, ha diritto di regresso verso gli altri assicuratori per la ripartizione proporzionale del danno secondo i rispettivi contratti ex art. 1299 c.c.
L’assicuratore convenuto in via di regresso può opporre la inoperatività della propria garanzia per mancato pagamento del premio. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.
89
Coassicurazione: art. 1911
Contratto unico per effetto del quale ciascun assicuratore che vi partecipa insieme ad altri assicuratori, risponde della quota di rischio assunta, con esclusione del vincolo di solidarietà previsto dall’art. 1292 c.c.
90
Clausola di delega
Gli assicuratori che partecipano al rischio (coassicuratori) affidano ad uno di essi (delegatario) la gestione della polizza per il compimento di una serie di atti di natura stragiudiziale(trattative,riscossione premi,disdetta etc).
Se il mandato comprende anche l’incarico del pagamento dei sinistri, il delegatario ha diritto di rivalersi nei confronti dei coassicuratori per la quota di loro spettanza.
Salvo che non sia previsto espressamente la delega non conferisce il potere di rappresentanza in giudizio.
91
La ricezione dell’avviso di sinistro inviata al delegatario interrompe la prescrizione anche nei confronti dei coassicuratori deleganti.
Nel caso che la polizza assunta in coassicurazione sia stata intermediata da un broker, i pagamenti del premio fatti in buona fede dall’assicurato al broker, espressamente incaricato ad incassare dalla delegataria, sono efficaci, ai fini della validità della garanzia, anche nei confronti delle imprese coassicuratrici (art. 118 comma 3 codice delle assicurazioni).
92
Adempimento obbligazioni pecuniarie:art. 118 codice assicurazioni
Il pagamento del premio fatto in buona fede all’intermediario o ai suoi collaboratori, si considera fatto direttamente all’impresa.
La disposizione si applica ai broker solo se tale attività sia espressamente prevista nell’accordo sottoscritto con l’impresa; in questo caso, essi devono darne specifica comunicazione al cliente in sede di informazione precontrattuale ( 7/B ex art. 49 Xxx.xx) L’informativa deve essere fornita anche dai collaboratori, semprechè l’autorizzazione all’incasso sia per essi espressamente prevista.
93
Si applica anche nel caso di polizza assunta in coassicurazione ed ha effetto nei confronti di tutte le imprese coassicuratrici se l’attività è inclusa nell’accordo tra il broker e la delegataria.
L’omissione o la comunicazione non veritiera, da parte del broker al cliente è punita con le sanzioni amministrative e disciplinari di cui agli artt. 324 e 329.
94
Avviso all’assicuratore in caso di sinistro: art. 1913
Deve essere dato all’assicuratore o all’agente, entro 3 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’assicurato ne ha avuto conoscenza. Il termine di tre giorni può essere contrattualmente modificato ( aumentato o ridotto).
L’avviso è un obbligo accessorio di comportamento dell’assicurato il cui inadempimento, se colposo, può comportare una riduzione dell’indennità, in ragione del pregiudizio dell’assicuratore; se doloso la perdita dell’indennizzo : art. 1915 c.c.
Possono essere previste nel contratto particolari forme, ma non è richiesta una forma determinata (salvo che per la x.x.xxxx).
95
Obbligo di salvataggio: artt.1914 e 1915
L’assicurato è obbligato, fin dal momento del verificarsi del sinistro, a fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno.
Le spese, a tale scopo sostenute, sono a carico dell’assicuratore in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva al tempo del sinistro, anche se il loro ammontare unitamente a quello del danno supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l’assicuratore provi che sono state fatte inconsideratamente.
96
L’assicuratore risponde dei danni materiali fatti alle cose assicurate dai mezzi usati dall’assicurato per evitare e diminuire i danni, salvo che provi che tali mezzi sono stati usati inconsideratamente.
L’assicurato che non adempie all’obbligo di salvataggio dolosamente perde il diritto all’indennità; se non adempie colposamente, l’assicuratore può ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio.
97
Surrogazione dell’assicuratore: art. 1916
L’assicuratore che ha pagato l’indennità, è surrogato, fino alla concorrenza dell’ammontare di essa nei diritti dell’assicurato verso i terzi responsabili.
Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato da figli, affiliati, ascendenti, altri parenti o affini con lui stabilmente conviventi, domestici e coniuge(sent.Corte Cost. 21/5/1975 n. 117).
Le disposizioni dell’art. 1916 si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.
98
La surrogazione ex art. 1916 spetta anche all’assicuratore della responsabilità civile per l’esercizio dell’azione di regresso contro i corresponsabili o i soggetti di cui l’assicurato debba rispondere, salvi i casi in cui l’azione di surroga non è ammessa.
L’azione di surrogazione presuppone il pagamento dell’indennità da parte dell’assicuratore; tuttavia il diritto dell’assicuratore nasce dal momento in cui egli comunica al terzo di aver corrisposto l’indennizzo e di volersi surrogare nei diritti dell’assicurato. Da tale data, l’assicurato perde la legittimazione a far valere, nei limiti della surroga, i suoi diritti nei confronti del terzo.
99