CONVENZIONE CON U.L.SS. n. 8 BERICA PER L’UTILIZZO DELLE CELLE MORTUARIE DELL’OSPEDALE AI FINI DELLA SOSTA SALME TRA
CONVENZIONE CON X.X.XX. n. 8 BERICA PER L’UTILIZZO DELLE CELLE MORTUARIE DELL’OSPEDALE AI FINI DELLA SOSTA SALME TRA
l'Azienda X.X.XX. n. 8 “Berica”, di seguito denominata anche “X.X.XX. n. 8”, con sede e domicilio fiscale in Vicenza, Xxx Xxxxxxx x. 00 - codice fiscale e partita IVA n.02441500242 – rappresentata dal Direttore Generale, xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx, (nato a Verona il 10/07/1961 Cod. Fisc. PVS GNN 61L10 L781D);
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Il Comune di Vicenza (di seguito denominato COMUNE) con sede e domicilio Fiscale in Vicenza – Corso Xxxxxx Xxxxxxxx n. 98/A – Palazzo Trissino – codice Fiscale 00516890241 – nella persona del Direttore del settore Anagrafe Stato Civile Elettorale, dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxx, (nata a Thiene il 23/09/1956 Cod. Fisc. PRTGNN56P63L157L);
PREMESSO CHE:
✓ il X.X.X. 00 Xxxxxxxxx 0000 n. 285 “Approvazione del Regolamento di polizia mortuaria” pone in capo al Comune:
- la disponibilità di un locale per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione; morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico; ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento (art.12);
- la disponibilità di un obitorio per il mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica (art. 13);
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- la possibilità di istituire i depositi di osservazione e gli obitori nell'ambito del cimitero o presso ospedali od altri istituti.
✓ i cimiteri cittadini, al momento non dispongono di spazi idonei per la sosta, durante il periodo di osservazione, di salme in attesa della sepoltura;
✓ in data 31.12.2018 scade la convezione sottoscritta tra l'X.X.XX. n. 8 e il Comune di Vicenza per le operazioni di osservazione e deposito salme previste dal DPR n.285/1990 in attesa dei nulla-osta per la sepoltura;
✓ in vista della scadenza di tale convenzione l’ULSS n.8 BERICA con nota prot.
n. 98339 del 1.10.2018 , agli atti, ne ha proposto il rinnovo;
✓ con deliberazione di Giunta Comunale n. 180 del 28.11.2018 è stata approvato lo schema della presente convenzione;
TUTTO CIO’ PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ARTICOLO 1 - Oggetto
L’X.X.XX. n. 8 si impegna a ricevere nelle proprie celle mortuarie per il prescritto periodo di osservazione ai sensi di legge e per il tempo necessario alla esecuzione delle cerimonie funebri le salme di persone decedute nel territorio comunale, il tutto con oneri a carico del Comune, a condizione:
1) che vi sia l’ordine dell’autorità giudiziaria;
2) che siano relative a salme di persone decedute in pubblica via;
3) che siano relative a salme rinvenute in putrefazione;
4) che siano relative a salme di persone prive di riferimenti parentali;
5) che siano relative a salme di persone decedute in abitazioni inadatte dell'esecuzione dell'osservazione, certificate dal SUEM o dal Medico Necroscopo
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territoriale.
Sono a carico del Comune tutti i servizi eseguiti dall’X.X.XX. n. 8 per le salme di soggetti indigenti (in base al tariffario X.X.XX) le cui spese funebri sono a carico del comune.
L’X.X.XX. n. 8, tramite il proprio servizio delle celle mortuarie, si impegna altresì ad eseguire l'attività di ricomposizione per le salme il cui funerale sia a carico del Comune, nonché a mettere a disposizione locali e presidi sanitari e garantire facilitazioni logistiche per i riti funebri non cattolici e le camere ardenti per i riti richiesti, sia se aperti al pubblico sia se privati.
ARTICOLO 2 - Collaborazione
L’X.X.XX. n. 8 s’impegna a dare al personale comunale e di AIM Vicenza spa/Valore città AMCPS s.r.l. la propria collaborazione per garantire il regolare svolgimento del servizio.
ARTICOLO 3 - Tariffe
L'X.X.XX. n. 8 s’impegna a garantire i servizi in argomento secondo le seguenti tariffe:
- vestizione salma al costo di € 80,00 (f.c. I.V.A)
- puntura antiputrefattiva al costo di € 52,00 (f.c. I.V.A)
- certificato di cremazione al costo di € 12,00 (f.c. I.V.A)
- sosta salma al costo di € 55,00 (f.c. I.V.A) al giorno per un massimo di 7 giorni secondo il vigente tariffario aziendale.
Nei casi di salme con esequie a carico del Comune che dovessero stazionare oltre 30 giorni presso le celle mortuarie per motivi diversi da un’ordinanza di custodia giudiziaria, si precisano le seguenti tariffe giornaliere:
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- € 55,00 dal 1° al 7° giorno di sosta;
- € 00,00 dal 8° al 30° giorno di sosta;
- € 55,00 dal 31° giorno a seguire.
Il numero delle salme inoltrate alla camera mortuaria dell’X.X.XX. n. 8 è desunto dai vari documenti che accompagnano le salme (certificati SUEM, medico di base, necroscopo, forze dell'ordine, magistratura ecc.).
ARTICOLO 4 – Modalità di esecuzione
Il Comune s’impegna ad utilizzare le celle mortuarie dell’Ospedale esclusivamente per l’effettuazione del servizio di cui al precedente articolo 1.
Qualora il Comune richieda il ricovero per salme in transito a feretro chiuso, l’X.X.XX. n. 8 si impegna ad effettuare il servizio di cui all’art. 1 senza oneri a carico del Comune e nei limiti dello spazio disponibile negli obitori dell’Ospedale.
Per salma in transito a feretro chiuso si intende la salma su cui sono già state espletate le operazioni mortuarie disposte per legge e che per ragioni di orari di apertura del cimitero non può essere conferita alla camera mortuaria dello stesso.
La sosta massima consentita è di una notte. Oltre la prima notte, a chi fa richiesta di ulteriori giorni di sosta, verrà applicata senza limitazioni la tariffa prevista per la sosta salme.
ARTICOLO 5 - Modalità di pagamento
L’X.X.XX. n. 8, sulla base dei dati ricevuti dall’U.O. di Medicina Necroscopica emette fattura elettronica.
Il pagamento dovrà essere effettuato dal Comune entro la scadenza, non inferiore a 30 giorni, e con le modalità indicate sulla fattura stessa nel conto della Tesoreria Unica Presso la Banca D’Italia.
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ARTICOLO 6 - Trattamento dei dati personali e/o sensibili
Con riferimento al D.Lgs n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” e al nuovo Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, destinato alla diretta applicazione in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea a decorrere dal 25 maggio 2018, il titolare del trattamento dei dati relativi alle salme è il Comune.
Il Comune nomina l’X.X.XX. n. 8 Responsabile del trattamento dei dati personali, anche sensibili, raccolti nell’espletamento delle attività prestate ai sensi della presente convenzione, nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo, entro comunque i fini istituzionali del Comune e nel rispetto della precitata normativa in materia.
L’X.X.XX. n. 8, nella qualità sopra descritta, si impegna, in particolare, ad operare nel continuativo rispetto dei principi posti dall’art. 11 del D.Lgs. 196/2003 e dall’art. 16 del Regolamento 2016/769 UE in merito all’esigenza di correttezza, liceità, esattezza, pertinenza e completezza del trattamento medesimo; a mantenere la più completa riservatezza sui dati trattati e sulla tipologia di trattamento effettuata; conservare i dati per un periodo non superiore a quello necessario per gli scopi del trattamento.
Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.
ARTICOLO 7 - Durata
La presente convenzione ha validità biennale a decorrere dall’01.01.2019 al
31.12.2020 e potrà essere rinnovata previo accordo tra le Parti.
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ARTICOLO 8 – Riserve di legge
La presente convenzione decade di diritto qualora risulti incompatibile con disposizioni normative successive.
Nell’eventualità di disposizioni normative che rendessero necessarie integrazioni e/o modifiche, queste comportano la predisposizione di una nuova convenzione previo accordo delle parti.
ARTICOLO 9 – Foro competente
Il Foro competente per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione alla interpretazione o alla esecuzione della presente convenzione è il Foro di Vicenza.
ARTICOLO 10 - Inadempimento e recesso
Nell’ipotesi di inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dalle parti in attuazione della presente convenzione si applicheranno le disposizioni di cui all’art.1453 e seguenti del Codice Civile.
Le parti si riservano comunque la facoltà di recedere, anche unilateralmente, dalla presente convenzione prima della scadenza, con preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi con posta certificata PEC.
ARTICOLO 11 - Registrazione ed imposta di bollo
La presente convenzione:
- è soggetta ad imposta di bollo a carico del Comune, ai sensi dell’art. 2, allegato A del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642;
- è esente da I.V.A., ai sensi dell’art. 10, 1° comma, n. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972
n. 633 e successive modificazioni e integrazioni;
- è soggetta a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5°, 2° comma del
D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ed in tal caso le spese di registrazione sono a carico
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della parte richiedente.
- viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell’art. 15 comma 2 bis della L. 241/1990 e s.m.i..
ARTICOLO 12 – Xxxxx di rinvio
Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si richiamano le vigenti norme di legge e del codice civile nonché le norme regolamentari aziendali in materia.
Xxxxx, approvato e sottoscritto. Vicenza, lì 23 gennaio 2019
Per il COMUNE di Vicenza
IL DIRETTORE del Settore Anagrafe Stato Civile Elettorale
dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxx
Per l’X.X.XX. n. 8 “Berica” IL DIRETTORE GENERALE
xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx
(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)
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