PROTOCOLLO D’INTESA
PROTOCOLLO D’INTESA
tra
L’Agenzia delle Dogane, Accise e Monopoli (di seguito anche “ADM”), con sede legale in Roma, piazza Mastai 12, codice fiscale 97210890584 nella persona del Direttore Generale, Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx
e
Il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (di seguito anche “DAP”), con sede legale in Roma, Largo Xxxxx Xxxx n.2, codice fiscale 80252050580, nella persona del Capo Dipartimento, Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx
qui di seguito denominate singolarmente anche “Parte” e congiuntamente anche “Parti”.
PREMESSO CHE
• ADM è un Ente Pubblico non economico dotato di personalità giuridica e ampia autonomia statutaria, regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria ed ha, quali obiettivi generali, quelli di favorire la crescita economica dell’Italia, facilitando la circolazione delle merci negli scambi internazionali, contribuendo alla fiscalità interna e alla tutela degli interessi finanziari del Paese e dell’Unione Europea, esercitando il ruolo di presidio dello Stato nei settori dei giochi e dei tabacchi, garantendo gli interessi dell’Erario tramite la riscossione dei tributi, tutelando il cittadino attraverso concessioni e atti regolamentari e concorrendo alla sicurezza e alla salute dei cittadini, tramite il controllo delle merci in ingresso nell’Unione
Europea e il contrasto di fenomeni criminali quali il contrabbando, la contraffazione, il riciclaggio e il traffico illecito di armi, stupefacenti e sostanze psicotrope, rifiuti, alimenti e farmaci non rispondenti alla normativa sanitaria vigente anche attraverso l’utilizzo di propri laboratori chimici all’avanguardia;
• in particolare, i Laboratori Chimici di ADM sono caratterizzati dalla elevata professionalità del personale e dalla validità e completezza delle attrezzature, tecnologicamente all’avanguardia nei diversi ambiti merceologici in cui operano, dalle analisi in campo agroalimentare, a quelle sui giocattoli, sulle droghe, nonché sulle mascherine facciali e sono accreditati da ACCREDIA, l’Ente nazionale unico di accreditamento;
• ADM esercita attribuzioni di polizia giudiziaria e tributaria nei limiti definiti: dall’articolo 57 del c.p.p.; dagli artt. 30 e 31 della L. n. 4/1929, dagli articoli 324 e 325 del
D.P.R. n.43/1973; dall’articolo 32 del D.L. n. 331/1993 convertito dalla L. n. 427/1993 e dagli artt.18, 19 e 58 del D.Lgs. n. 504/1995;
• ADM esercita il controllo delle merci e dei rifiuti oggetto di scambi internazionali; può sottoporre a controllo i mezzi di trasporto e le spedizioni, nonché le persone che si trovino negli spazi doganali o che provengano dal confine dello Stato; esercita le predette funzioni di polizia giudiziaria e tributaria al fine di prevenire, accertare e reprimere le violazioni alla normativa tributaria, extratributaria; svolge attività di intelligence sui flussi commerciali a rischio che transitano per porti, aeroporti e valichi di frontiera;
• il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria istituito dall’art. 30 della Legge 395/1990, nell'ambito del Ministero della Giustizia, ha la gestione amministrativa del personale e dei beni della amministrazione penitenziaria, svolge i compiti relativi alla
esecuzione delle misure cautelari, delle pene e delle misure di sicurezza detentive, provvede, altresì all'attuazione della politica dell'ordine e della sicurezza degli istituti e servizi penitenziari e del trattamento dei detenuti e degli internati, nonché dei condannati ed internati ammessi a fruire delle misure alternative alla detenzione;
• l’amministrazione penitenziaria ha il mandato istituzionale di promuovere interventi “che devono tendere al reinserimento sociale” (art. 1 della Legge 26 luglio 1975, n. 354 sull'ordinamento penitenziario) dei detenuti e degli internati e ad avviare “un processo di modificazione delle condizioni e degli atteggiamenti personali, nonché delle relazioni familiari e sociali che sono di ostacolo ad una costruttiva partecipazione sociale” (art. 1, comma 2, regolamento di esecuzione, D.P.R. n. 230/2000);
• in particolare, l'art. 15 della citata L. n. 354/1975 individua il lavoro come uno degli elementi del trattamento rieducativo stabilendo che, salvo casi di impossibilità, al condannato e all’internato è assicurata un’occupazione lavorativa le cui caratteristiche e modalità di svolgimento sono definite dall’art. 20 come riformato dai decreti legislativi 2 ottobre 2018, nn.123 e 124;
• il citato D. Lgs. n. 124/2018, mettendo sempre il detenuto-persona al centro dell’esecuzione, titolare di tutti i diritti che non siano strettamente incompatibili con la restrizione della libertà personale, prevede il rafforzamento dei divieti di discriminazione, la promozione di attività che responsabilizzino il detenuto in vista del suo futuro reinserimento, nuove norme su alimentazione, permanenza all’aperto, attività di lavoro, istruzione e ricreazione, l’inserimento della formazione professionale tra gli elementi fondamentali alla rieducazione, accanto al lavoro e alla partecipazione a progetti di pubblica utilità;
• tra le varie attività lavorative che svolgono i detenuti, vi sono le lavorazioni industriali con le quali vengono prodotte, in gran parte, forniture di vestiario e corredo,
di arredi e quant’altro destinato al fabbisogno di tutti gli istituti del territorio nazionale;
• ADM, oltre a tutelare gli interessi dell'Erario e a contrastare gli illeciti, si attiva costantemente per sensibilizzare l'impegno civico e sociale a difesa dei valori costituzionali dell'eguaglianza sostanziale e della solidarietà sociale;
• ADM, in ragione delle proprie attività istituzionali, requisisce diverse tipologie di beni, tra cui capi di vestiario, generi alimentari ovvero altri beni di prima necessità per i quali non sia utile esperire la procedura di vendita e la cui custodia ed eventuale, successiva distruzione comportano oneri a carico del bilancio dell’Agenzia;
• ADM dispone di propri laboratori chimici in grado di attestare la conformità dei beni sottoposti a sequestro ai requisiti di sicurezza e di salute;
• i beni sopra indicati possono risultare utili al soddisfacimento delle necessità sostegno ai detenuti indigenti e privi di riferimenti esterni fuori dal carcere oltre che funzionali al riuso nelle lavorazioni industriali effettuate all’interno degli istituti penitenziari;
• le Parti hanno reciproco interesse ad avviare un’attività di collaborazione al fine dell'opportuno raccordo, sostegno e sviluppo di progetti a favore dei detenuti e che fungano altresì da stimolo e impulso per la creazione di nuove sinergie tra istituzioni anche, eventualmente, con il coinvolgimento di Enti del Terzo Settore;
• in particolare, le Parti intendono svolgere un ruolo attivo e di supporto per l'attuazione delle politiche volte al contrasto del fenomeno criminale con particolare attenzione alla sicurezza della collettività, anche favorendo lo scambio di buone pratiche
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO,
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Art. 1 Premesse
1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.
Art. 2 Oggetto
1. ADM e DAP avviano un rapporto di cooperazione per l’individuazione, la gestione e la realizzazione di azioni congiunte sui temi di cui in premessa.
2. Le Parti si impegnano a collaborare alla realizzazione di iniziative che consentano il riutilizzo di beni di prima necessità, ivi compresi capi di vestiario e calzature, oggetto di sequestro per i quali non sia utilmente esperibile la procedura di vendita, in funzione di una migliore gestione delle risorse disponibili e di contrasto alle situazioni di indigenza della popolazione carceraria.
3. Le Parti intendono, altresì, promuovere, congiuntamente, ogni utile iniziativa atta a sostenere e agevolare il lavoro della popolazione in esecuzione di pena, al fine di favorire la reintegrazione sociale dei condannati e diminuire il rischio di recidiva.
Art. 3 Finalità
1. Con il presente Protocollo, le Parti intendono perseguire le seguenti finalità:
a. Consentire ai detenuti/e di imparare un mestiere spendibile sul mercato del lavoro dopo la detenzione.
b. Ridurre i costi del sistema penitenziario.
c. Ridurre la povertà e l’esclusione sociale, quali cause rilevanti della recidiva di reato.
d. Ottemperare agli obiettivi dell’Unione Europea in materia di gestione del sistema penitenziario.
e. Sviluppare modelli di vita socialmente accettabili.
f. Ridurre la criminalità ed incrementare la sicurezza per la comunità.
Art. 4
Ambiti di Collaborazione
1. Il presente Protocollo disciplina l’attività di collaborazione tra le Parti, nell’ambito delle rispettive specifiche e competenze.
2. Le aree prevalenti di collaborazione sono individuate nelle seguenti:
a. promozione e sostegno - nell’ambito di una congiunta pianificazione - di tutte quelle azioni ed iniziative tese a facilitare l’inserimento dei soggetti in esecuzione di pena all’interno di attività di formazione professionale e di lavoro;
b. messa a disposizione, da parte di ADM, di merci abbandonate allo Stato, tra cui tessili, legnami e altri materiali riutilizzabili nelle lavorazioni industriali effettuate dai detenuti nonché componentistica di macchinari e attrezzature di qualsiasi genere;
c. messa a disposizione, da parte di ADM, di beni di prima necessità sequestrati; ritiro dei beni medesimi nei luoghi ove sono custoditi, trasporto e distribuzione ai detenuti
con l’impegno, laddove necessario, ad osservare le disposizioni dettate dalle Autorità competenti per la loro conservazione e a provvedere alla preventiva eliminazione di etichette e marchi presenti sui singoli prodotti;
d. messa a disposizione dei Laboratori Chimici di ADM per le esigenze formative dei detenuti;
e. promozione di attività culturali ed educative aventi ad oggetto la diffusione della cultura della legalità e della responsabilità e del contrasto alla criminalità attraverso l’organizzazione di percorsi formativi e informativi, dibattiti, mostre, proiezioni e altre forme di comunicazione, anche a mezzo social;
f. organizzazione di attività formative reciproche in materie di interesse comune, anche attraverso la pianificazione di convegni, conferenze e seminari, favorendo la partecipazione di propri rappresentanti, finalizzate, tra l’altro, alla realizzazione di progetti, studi, ricerche e analisi;
g. scambio di pareri e avvisi su questioni di interesse comune;
h. collaborazione nell’elaborazione di segnalazioni al Parlamento o al Governo su materie di interesse comune.
3. Le Parti si impegnano, congiuntamente e nel rispetto dei relativi mandati e delle specifiche modalità di azione, ad assicurare le comuni progettualità volte a favorire sviluppo della cultura della restituzione, intesa come riparazione indiretta dei danni provocati dai reati, come possibile strumento per il ripristino del patto sociale nonché a promuovere tutte le iniziative finalizzate al contrasto della criminalità, favorendo un reciproco ed ampio rapporto di collaborazione.
Art. 5 Referenti
1. Per l’attuazione del Protocollo sono individuati quali referenti:
• per ADM: il Xxxx. Xxxxxxx XXXXXXXX
• per DAP: il Xxxx. Xxxxxxx XXXXXX
2. I termini e le modalità di attuazione delle singole iniziative di collaborazione oggetto del presente Protocollo saranno concordati tra le Parti.
Art. 6
Durata, integrazioni e modifiche
1. Il presente Protocollo ha durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso ed è rinnovabile in seguito a un accordo scritto tra le Parti.
2. Il presente Protocollo, di comune accordo tra le Parti, potrà essere modificato, anche prima della scadenza, sulla base di esigenze che potranno emergere nel corso della collaborazione.
Art. 7 Oneri
1. Gli oneri relativi alle attività oggetto del Protocollo resteranno a carico della Parte che li ha sostenuti.
Art. 8 Trattamento dei dati personali
1. Le Parti provvederanno al trattamento dei dati personali a seguito della stipula del presente Protocollo unicamente per le finalità connesse all'esecuzione dello stesso in conformità con la normativa applicabile prevista dal regolamento generale sulla
protezione dei dati (regolamento UE2016/679) e dal Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.).
Art. 9
Risoluzione anticipata e controversie
1. Ciascuna delle Parti potrà recedere motivatamente dal presente Protocollo con comunicazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento o PEC da inviare all'altra Parte.
2. Per qualunque controversia relativa al presente Protocollo, non altrimenti risolvibile, in relazione alla quale non sussista la giurisdizione del giudice amministrativo, le parti di comune accordo individuano come foro competente esclusivo quello di Roma.
Art. 10 Pubblicazione
1. Le Parti prestano il loro proprio formale assenso alla pubblicazione della presente Convenzione sui rispettivi siti Internet o ad ogni altra forma di pubblicità della stessa. Ciò anche al fine di consentire il controllo diffuso sull’azione amministrativa, sull’utilizzo delle risorse pubbliche e sulle modalità con le quali le Pubbliche amministrazioni agiscono per raggiungere i propri obiettivi in ossequio al principio di trasparenza intesa come accessibilità totale
Roma, 4 luglio 2022
Agenzia delle Accise Dogane e Monopoli Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria Il Direttore Generale Il Capo Dipartimento
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx
Firma autografa sostituita a mezzo stampa.. ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. lgs. n. 39/1993
Firma autografa sostituita a mezzo stampa..
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. lgs. n. 39/1993