NOTA INFORMATIVA
Esempio
Nota informativa per Polizza R.C. AUTO (Autovetture e Autotassametri)
“ASSICURAUTO”
Società XXXX S.p.A., logo e simbolo, Gruppo XXX
NOTA INFORMATIVA
La presente Xxxx è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla sua preventiva approvazione.
Contiene informazioni chiave per aiutare a capire le caratteristiche di questo prodotto e fare un raffronto con prodotti similari. La disciplina completa del contratto è contenuta nelle condizioni di polizza che l’impresa è tenuta a consegnare prima della conclusione del contratto.
Polizza R.C. AUTO (Autovetture e Autotassametri)
“ASSICURAUTO”
Che cosa è questa polizza? | |
Questa polizza assicura la Responsabilità Civile Auto (R.C.A.) per i danni causati a terzi dalla circolazione del veicolo in aree pubbliche e private, con formula bonus malus. Al contratto si applica la legge italiana. |
Chi è l’impresa di assicurazione? | |
Società xxxxx S.p.A; iscritta nell’Albo IVASS delle imprese di assicurazione con il numero xxxyyzzzyy Via: ........................., n°xx; cap .................; città ...................................; tel. .................................. sito internet: www...........................; e-mail:...................................; pec: ................................................ Per informazioni patrimoniali sulla società consultare la relazione sulla solvibilità disponibile sul sito: xxxxxxx.xxx/notiziepatrimonio/homepage/xx |
Quanto dura la polizza? | |
Durata | Il contratto R.C. Auto dura un anno e termina alla scadenza senza necessità di disdetta. La copertura assicurativa resta comunque attiva per i 15 giorni successivi alla scadenza. |
Sospensione | Il contraente può sospendere temporaneamente l’assicurazione, ma in questo caso e per tutta la durata della sospensione, il veicolo è privo di copertura assicurativa e non deve essere utilizzato nè parcheggiato in aree pubbliche o in aree aperte al pubblico. |
Ripensamento DOPO LA STIPULAZIONE | Il contraente ha il diritto di recedere dal contratto entro 15 giorni dalla decorrenza della polizza, se in tale periodo non è stato coinvolto in sinistri. |
Risoluzione | Il contraente ha il diritto di risolvere il contratto in caso di vendita, consegna in conto vendita, furto o rapina, demolizione o esportazione definitiva del veicolo. In questi casi è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla compagnia. |
Come si pagano i premi? | |
Premio | Il pagamento può essere effettuato tramite assegno bancario o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico oppure, nei limiti previsti dalla legge, con denaro contante. Il premio è comprensivo di imposte e contributo al Sistema Sanitario Nazionale (SSN). È possibile chiedere il frazionamento semestrale del premio con una maggiorazione del premio di X%. |
Rimborso | In caso di ripensamento o di risoluzione, il contraente ha diritto al rimborso del premio per il periodo residuo che, però, non comprende le quote relative alle imposte e al contributo al SSN. |
Garanzia OBBLIGATORIA DI BASE E MASSIMALI | Con la polizza R.C.A. la compagnia di assicurazione si impegna a corrispondere, entro i limiti stabiliti (c.d. massimali), i danni causati a terzi dalla circolazione del veicolo. I massimali minimi previsti per legge sono di 5 milioni di euro per i danni alle persone e 1 milione di euro per i danni alle cose, indipendentemente dal numero delle persone coinvolte. È facoltà del contraente concordare con la compagnia massimali più elevati pagando un premio più alto. |
Garanzie ESTESE | La polizza copre anche: • responsabilità civile dei trasportati: per i danni che questi possono involontariamente causare durante la circolazione; • responsabilità civile per fatto di figli minori: per i danni causati dalla circolazione dell’auto guidata, illecitamente, da figli minori; • soccorso vittime della strada: copre i danni al veicolo provocati dal trasporto di vittime di incidenti stradali; • ricorso terzi da incendio: copre i danni materiali provocati a terzi dall'incendio dell’auto; • veicoli adibiti a scuola guida: per i danni causati dall’allievo purché in presenza di un istruttore abilitato; • carico e scarico con operazioni manuali: per i danni provocati da operazioni di carico e scarico sul veicolo purché non eseguite con mezzi meccanici; • danni a cose di terzi trasportati su taxi, veicoli dati a noleggio con conducente o veicoli ad uso pubblico. |
Tipo DI GUIDA | La polizza può essere personalizzata in base al conducente: • guida libera: qualsiasi conducente, purché abilitato, può guidare il veicolo; • guida esperta (opzione con sconto sul premio): la guida del veicolo è consentita solo a conducenti con almeno 26 anni di età. Il mancato rispetto di tale condizione comporta in caso di sinistro un’azione di rivalsa fino a xxxxx euro. |
Soggetti ESCLUSI | Per legge non è considerato terzo e non usufruisce dei benefici dell’assicurazione il conducente del veicolo responsabile del sinistro. Limitatamente ai danni a cose, non sono considerati terzi e non usufruiscono dei benefici dell’assicurazione i seguenti soggetti: 1. il proprietario del veicolo, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio e il locatario (per veicolo concesso in leasing); 2. il coniuge non legalmente separato, il convivente, gli ascendenti e i discendenti del conducente e dei soggetti elencati nel punto 1; 3. i parenti ed affini entro il terzo grado del conducente e dei soggetti elencati nel punto 1, se conviventi o a loro carico; 4. se l’assicurato è una società, i soci a responsabilità illimitata e i soggetti a loro legati dai rapporti elencati nei punti 2 e 3. |
Dichiarazioni INESATTE O RETICENTI | Le dichiarazioni inesatte o reticenti rese dal contraente al momento della sottoscrizione del contratto o l’omessa comunicazione di cambiamenti che aggravano il rischio assicurato posso- no comportare, fatti salvi i diritti dei terzi danneggiati, la cessazione della polizza e l’eser- cizio da parte dell’Impresa del diritto di rivalsa totale o parziale per i danni pagati ai terzi. |
Limitazioni, ESCLUSIONI E RIVALSE | In caso di sinistro l’impresa assicuratrice ha diritto a rivalersi sull’assicurato nei seguenti casi: • veicolo guidato in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti; • conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore; • danni causati a terzi durante una gara di velocità non autorizzata; • veicolo adibito a scuola guida in assenza di istruttore abilitato; • veicoli con targa in prova, se l’utilizzo del veicolo è irregolare; • veicolo dato a noleggio con conducente, in violazione delle disposizioni vigenti; • xxxxx subiti dai terzi trasportati in violazione delle disposizioni vigenti; • danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive; • danni causati all’interno delle aree riservate al traffico e alla sosta di aeromobili; • danni causati da conducente minore di 26 anni in caso di opzione “Guida esperta”. |
Quali rischi copre la polizza?
Chi e cosa NON copre la polizza?
Opzioni con sconto sul premio | |
Scatola nera | L’installazione della scatola nera dà diritto ad uno sconto sul premio R.C. Auto. |
Opzioni con Pagamento di un premio aggiuntivo | |
Protezione BONUS | In caso di un singolo sinistro con responsabilità principale dell’assicurato, evita il peggioramento della classe bonus-malus, in occasione del rinnovo del contratto. |
Rinuncia ALLA RIVALSA | A fronte di sinistri esclusi dalla copertura assicurativa (es. guida in stato di ebbrezza), impegna la compagnia a non esercitare l’azione di rivalsa, ossia a non recuperare dall’assicurato le somme versate per il risarcimento del danno. |
Quali altre garanzie o opzioni è possibile attivare?
Le Garanzie diverse dalla R.C. AUTO
In aggiunta alla garanzia r.c. auto obbligatoria è possibile, ma non obbligatorio, acquistare ulteriori garanzie e servizi di assistenza.
Quali coperture posso aggiungere alla R.C. AUTO pagando un premio aggiuntivo?
INCENDIO E FURTO (opzionale) | |
Garanzie DI BASE | Incendio: a seguito di incendio totale o parziale, di esplosione o di scoppio, il contratto copre i danni subiti dal veicolo assicurato. Sono escluse: • le cose trasportate sul veicolo assicurato; • i danni provocati ai terzi oltre il limite massimo previsto dal contratto; • i danni subiti dal veicolo a seguito di tumulti, manifestazioni di piazza violente e simili. Furto: in caso di furto o rapina tentati o consumati, rimborsa la perdita totale o parziale del veicolo compresi i danni derivanti dal furto o dalla rapina, con gli scoperti previsti dal contratto. Offre automatica protezione anche verso i danni subiti dal veicolo assicurato nei casi di: • atti vandalici, sul veicolo ritrovato, a seguito di furto o rapina; • furto di cose non assicurate lasciate all’interno del veicolo. |
Ulteriori GARANZIE CON PREMIO AGGIUNTIVO | Incendio: copertura dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo conseguenti ad atti vandalici. Furto: garanzia estesa agli apparecchi audio-fono-visivi, (CD, MP3 DVD e simili) ad installazione fissa, non previsti sul veicolo come apparecchi di serie. Incendio e Furto-Accordo a Valore costante: in caso di danno totale, la liquidazione considera il valore attribuito al veicolo alla sottoscrizione del contratto annuale anziché la valutazione di “Quattroruote Professional” relativa al mese di accadimento del sinistro. |
Limitazioni, ESCLUSIONI E RIVALSE | Scoperti: sono previsti scoperti variabili per garanzia. Si rimanda alle condizioni di assicurazione per il relativo dettaglio; di seguito, a titolo esplicativo, un esempio di calcolo. Scoperto (garanzia furto totale e parziale autovetture): - ammontare del danno € 800 - scoperto contrattuale 10% del danno (€ 80) con il minimo di € 100 - importo liquidato al netto dello scoperto € 700. Esclusioni: l'assicurazione non vale nel caso di sinistri verificatisi in conseguenza di: • dolo dell'assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati; • appropriazione indebita; • partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali; • guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari, atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico); • tumulti, manifestazioni turbolente o violente, scontri con le Forze dell’Ordine, risse, limitatamente alla garanzia furto; • ... |
GARANZIA KASKO (opzionale) | |
Garanzie DI BASE | Entro il capitale assicurato e a seconda della formulazione, Kasko collisione “a primo rischio assoluto”, oppure Kasko limitata a collisione, copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di collisione con altro veicolo identificato. Kasko completa autovetture copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo durante la circolazione a seguito di urto contro ostacoli fissi, ribaltamento, uscita di strada, collisione con altri veicoli (identificati o meno) o con animali. |
Ulteriori GARANZIE CON PREMIO AGGIUNTIVO | Accordo valore costante: in caso di danno totale, la liquidazione considera il valore attribuito al veicolo alla sottoscrizione del contratto annuale anziché la valutazione di “Quattroruote Professional” relativa al mese di accadimento del sinistro. |
Limitazioni, ESCLUSIONI E RIVALSE | La formula Kasko collisione “a primo rischio assoluto” garantisce i danni fino ad un ammontare massimo predeterminato (= € 3.000) e la scelta del riparatore è soggetta a limitazioni. Essendo prevista una franchigia, il danno non è totalmente rimborsato. Sono previsti meccanismi di riduzione della franchigia ma, in caso di danni elevati in assenza di franchigia, il contratto prevede la disponibilità dell’intero capitale assicurato. Le formule Kasko limitata a collisione e Kasko completa autovetture, in cambio di un determinato sconto sul premio, prevedono l’opzione di “Indennizzo in forma specifica” cioè l’obbligo di rivolgersi in caso di sinistro ad una carrozzeria convenzionata, il cui elenco è disponibile sul sito internet dell’Impresa. Esclusioni: l'assicurazione non vale nel caso di sinistri verificatisi a seguito di: • dolo dell’assicurato, dei suoi conviventi, dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati; • partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali; • guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari; • ... |
GARANZIA ASSISTENZA (opzionale) | |
Garanzie DI BASE | “Garanzia Assistenza Auto” - “Garanzia Assistenza Furto” garantiscono, anche all’estero: • un veicolo sostitutivo in caso di furto, incidente o guasto meccanico; • il supporto sanitario in caso di infortunio conseguente ad incidente stradale. |
Ulteriori GARANZIE CON PREMIO AGGIUNTIVO | Non previste |
Limitazioni, ESCLUSIONI E RIVALSE | Sono escluse prestazioni richieste in dipendenza di: • guerre, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari; • terremoti, tsunami o fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali; • dolo dell'Assicurato; • abuso di alcolici e psicofarmaci e l'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni; • ... |
GARANZIA INFORTUNI DEL CONDUCENTE (opzionale) | |
Garanzie DI BASE | Assicura un’invalidità permanente o la morte del conducente verificatisi in occasione della guida del veicolo, della salita a bordo o della discesa, compresi gli infortuni subiti in caso di fermata e durante le operazioni necessarie per la ripresa della marcia. |
Ulteriori GARANZIE CON PREMIO AGGIUNTIVO | Non previste |
Limitazioni, ESCLUSIONI E RIVALSE | Sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni: • derivanti da atti di guerra, insurrezioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche ed inondazioni; • subiti in conseguenza della partecipazione a gare e competizioni sportive, relative prove ufficiali nonché alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, salvo si tratti di gare automobilistiche di regolarità pura; • sofferti dall’assicurato per effetto di sua ubriachezza o sotto influenza di sostanze stupefacenti; • ... |
GARANZIA TUTELA GIUDIZIARIA (opzionale) | |
Garanzie DI BASE | Con i massimali convenuti e per i rischi indicati, copre gli oneri di assistenza legale stragiudiziale e giudiziale per la tutela degli interessi dell’assicurato. L’assicurazione vale per eventi relativi all’uso del veicolo in copertura, comprese roulottes o carrelli trainati dal veicolo. |
Ulteriori GARANZIE CON PREMIO AGGIUNTIVO | Non previste |
Limitazioni, ESCLUSIONI E RIVALSE | Sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni: • derivanti da atti di guerra, insurrezioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche ed inondazioni; • che siano conseguenza diretta di trasmutazione del nucleo dell’atomo, come pure di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche; • subiti durante una gara di velocità non autorizzata ai sensi dell’art. 9 del codice della strada, qualora al conducente siano state applicate in via definitiva le sanzioni previste dall’art. 141, comma 9 di detto codice; • ... |
Il contraente o l’assicurato devono comunicare il sinistro all’impresa o all’agenzia di competenza entro 3 giorni. Numero verde 800.XX.XX.XX. La denuncia può essere redatta sul Modulo di Constatazione Amichevole di Incidente (c.d. Modulo CAI). La richiesta di risarcimento deve essere indirizzata a Società XXXXX S.p.A. se: • l’incidente ha coinvolto solo due veicoli/ciclomotori entrambi identificati, assicurati e immatricolati in Italia; • se, pure in presenza di danni fisici alla persona, le lesioni riportate non comportano un’invalidità permanente superiore al 9%; • per lesioni subite da un terzo trasportato, anche se di gravità superiore al suddetto limite. La richiesta di risarcimento deve essere indirizzata alla compagnia di controparte se: • i veicoli coinvolti sono più di due; • uno o più dei veicoli coinvolti non sono identificati o assicurati o immatricolati in Italia; • le lesioni riportate dalle persone fisiche sono gravi. Per Sinistri Auto Rischi Diversi: il sinistro deve essere comunicato per lettera, allegando la documentazione necessaria (es. denuncia presentata alle Autorità competenti, verbali, ecc.). | |
Denuncia DI SINISTRO | |
Rimborso del sinistro per evitare il malus | |
Obblighi DELL’IMPRESA | L’impresa deve formulare un’offerta o negare il rimborso motivando il diniego entro tempi che variano da 30 a 90 giorni dalla richiesta di risarcimento a seconda che si tratti di danni a cose o danni a persone. A conclusione del processo di liquidazione dei sinistri il contraente e l’assicurato hanno il diritto di prendere in visione i relativi atti. |
Prescrizione | I diritti derivanti dalla polizza e dalla richiesta di risarcimento si prescrivono in 2 anni. |
I reclami vanno inoltrati a: Società xxxxxx S.p.A., ufficio reclami, via..............n°xx, cap ......, città ............... La compagnia è tenuta a rispondere entro 45 giorni. | |
All’impresa ASSICURATRICE | |
ALL’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS. Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx. Info su: xxx.xxxxx.xx. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Conciliazione PARITETICA GRATUITA PER L’ASSICURATO | Tramite una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema e indirizzando una richiesta di conciliazione secondo le modalità descritte sui siti: xxx.xxxxx.xx xxx.xxxx.xx |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n.98); |
Negoziazione ASSISTITA | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa (Legge 10/11/2014, n.162). |
Cosa fare in caso di sinistro?
Come presentare reclami?