Berco S.p.A. - Condizioni Generali d'Acquisto
Berco S.p.A. - Condizioni Generali d'Acquisto
1. I termini e le condizioni d'acquisto dell'Acquirente contenuti nel presente documento ("Condizioni Generali di Acquisto") si applicano in via esclusiva a tutti gli acquisti, di qualsiasi prodotto effettuati da Berco S.p.A. (“Berco" o "Acquirente"). I termini e le condizioni del Fornitore che differiscano dalle Condizioni Generali di Acquisto non troveranno applicazione, salvo che l'Acquirente acconsenta espressamente per iscritto alla loro applicazione.
2. Le Condizioni Generali di Acquisto troveranno applicazione in via esclusiva anche qualora il Fornitore abbia predisposto le proprie condizioni generali di vendita e dette condizioni generali di vendita non siano espressamente accettate dall'Acquirente.
I. Ordini d'acquisto
1. Gli ordini d'acquisto sono vincolanti solo se inviati dall'Acquirente in forma scritta. Gli accordi verbali - ivi incluse le successive modifiche e integrazioni alle presenti Condizioni Generali di Acquisto - devono essere confermati dall'Acquirente in forma scritta ai fini della loro validità.
2. I preventivi/offerte devono essere preparati senza alcun costo a carico dell'Acquirente e non vincolano quest'ultimo. Per il loro periodo di validità, le stime dei costi del Fornitore costituiscono una base vincolante per gli ordini di acquisto. Essi non sono retribuiti, salvo diverso accordo esplicito.
3. I documenti utilizzati dal Fornitore nelle relazioni commerciali con l'Acquirente devono indicare almeno: numero dell'ordine d'acquisto, numero d'ordine della commessa, impianto, luogo di consegna/ricezione, descrizione completa del testo/voce dell'articolo, volumi e unità di volume, nonché partita IVA (per le importazioni dalla zona UE).
II. Prezzi
1. I prezzi dei prodotti sono prezzi fissi e non sono soggetti ad aumenti per nessuna ragione, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, aumenti dei costi delle materie prime o dei componenti, del costo del lavoro o dei costi fissi. Essi includono tutto ciò che il Fornitore deve fare per adempiere integralmente al proprio obbligo di fornitura.
III. Oggetto della Fornitura
1. Come parte della fornitura:
- il Fornitore trasferirà all'Acquirente la proprietà e il possesso di tutti i documenti tecnici (anche per i subappaltatori) e degli altri documenti necessari per la produzione, la manutenzione e il funzionamento. Tali documenti tecnici saranno redatti in inglese o in italiano e dovranno basarsi sullo standard internazionale SI;
- il Fornitore dovrà effettuare la fornitura in modo tale da non violare diritti di proprietà intellettuale o diritti d'autore di terzi;
- il Fornitore dovrà trasferire tutti i diritti di necessari per l'utilizzo delle forniture da parte dell'Acquirente o di terzi, considerando eventuali brevetti, certificati supplementari di protezione, marchi, disegni registrati;
- l'Acquirente avrà il diritto incondizionato ad eseguire o far eseguire da terzi riparazioni e modifiche alle forniture, nonché a produrre o far produrre pezzi di ricambio da terzi.
2. Qualora il Fornitore intenda modificare l’ambito di fornitura concordato, il medesimo avrà diritto di richiedere pagamenti aggiuntivi o modifiche alle date concordate solo se tali variazioni e modifiche siano state previamente concordate per iscritto tra le parti. Eventuali variazioni e/o modifiche a qualsiasi ordine d'acquisto accettato dal Fornitore - o che si consideri accettato dal Fornitore - saranno valide e vincolanti solo se concordate per iscritto tra le parti.
3. I volumi ordinati sono vincolanti. In caso di forniture eccedenti, l'Acquirente avrà il diritto di rifiutarle a costo e spese del Fornitore.
IV. Qualità
1. Il Fornitore deve introdurre e mantenere un sistema di qualità all'avanguardia e documentato, il quale dovrà soddisfare i requisiti del settore sottocarro richiesti a livello internazionale. Il Fornitore deve preparare i registri, in particolare quelli relativi ai controlli di qualità, e renderli disponibili all'Acquirente su richiesta.
2. Il Fornitore accetta che l'Acquirente o un suo rappresentante possa effettuare controlli di qualità per valutare il suddetto sistema di qualità.
V. Periodo/scadenze della fornitura
1. I termini di consegna concordati sono vincolanti. Le forniture consegnate prima della data di consegna concordata legittimeranno l'Acquirente a rifiutare tale fornitura fino alla data di consegna pattuita.
2. Qualora il Fornitore venisse a conoscenza del fatto che un termine concordato non possa essere rispettato, dovrà informarne immediatamente e per iscritto l'Acquirente, indicando i motivi e la durata prevista del ritardo. In caso di mancato rispetto dei termini, si applicheranno le disposizioni previste dalla legge italiana. In particolare, l'Acquirente avrà diritto, spirato inutilmente il termine di proroga ragionevolmente concesso dall'Acquirente, di risolvere il contratto e di richiedere il risarcimento dei danni in luogo dell'adempimento nonché il risarcimento dei danni in aggiunta alla stessa richiesta di adempimento. Senza pregiudizio di quanto sopra e degli altri rimedi previsti dai contratti perfezionati e/o dalla legge, salvo diverso accordo, in caso di ritardo nella consegna per cause imputabili al Fornitore, quest'ultimo dovrà corrispondere all'Acquirente una penale pari allo 0,3% del prezzo d'acquisto per ogni settimana - o parte di settimana - di ritardo, fino ad un massimo complessivo del 5% del prezzo d'acquisto, fermo restando che l'Acquirente potrà richiedere il risarcimento degli eventuali ulteriori danni subiti in conseguenza del ritardo del Fornitore. La suddetta penale sarà immediatamente liquida ed esigibile a fronte di una comunicazione scritta da parte dell'Acquirente al Fornitore. Qualora l'Acquirente indichi, ed il Fornitore accetti, una nave specifica per la spedizione della merce, il Fornitore dovrà, in ogni caso, sostenere tutte le spese di controstallia (demurrage), trasporto vuoto per pieno, ecc., se la merce, per qualsiasi motivo, non viene spedita o viene spedita in ritardo.
3. L'accettazione senza riserva delle forniture effettuate in ritardo non può essere interpretata come rinuncia ad alcun diritto o pretesa spettante all'Acquirente.
4. Il Fornitore è tenuto ad indennizzare e mantenere indenne l'Acquirente da eventuali danni e penali contrattuali che l'Acquirente sia tenuto a pagare a terzi a causa del ritardo del Fornitore.
5. Qualora, per cause di forza maggiore, scioperi o serrate, l'adempimento degli obblighi contrattuali venga vanificato od ostacolato in modo sostanziale, l'Acquirente potrà risolvere il/recedere dal contratto, in tutto o in parte, o richiederne l'esecuzione in un momento successivo, senza che ciò comporti per il Fornitore alcun diritto nei confronti dell'Acquirente.
6. Il Fornitore potrà soltanto lamentare la mancata ricezione di qualsiasi documento che l'Acquirente fosse tenuto a fornire solo se il Fornitore non li abbia ricevuti a seguito a un sollecito scritto.
VI. Consegna/prestazione e stoccaggio
1. In caso il Fornitore e l'Acquirente siano d'accordo sull'applicazione degli “Incoterms" della Camera di Commercio Internazionale (ICC), si applicherà la versione di tempo in tempo in vigore. Tuttavia, tali Incoterms si applicheranno solo nella misura in cui non siano in contrasto con le disposizioni delle presenti Condizioni Generali di Acquisto e di altri contratti perfezionati. Salvo se diversamente concordato in forma scritta, la fornitura dovrà essere effettuata “reso sdoganato” (Incoterms: DDP) presso il luogo di consegna indicato nell'ordine d'acquisto.
2. I prodotti devono essere spediti agli indirizzi indicati nell'ordine d'acquisto. La consegna in un luogo di ricezione diverso da quello indicato nell'ordine d'acquisto non comporta il trasferimento del rischio dal Fornitore all'Acquirente, anche se in tale luogo di ricezione la consegna fosse accettata. Il Fornitore sosterrà i costi aggiuntivi a carico dell'Acquirente derivanti da una consegna ad un indirizzo diverso da quello concordato per la ricezione.
3. Non sono consentite forniture parziali, a meno che l'Acquirente non vi abbia espressamente acconsentito per iscritto. Le forniture parziali devono essere contrassegnate come tali e le bolle di consegna devono essere presentate in triplice copia.
4. Se è necessaria una pesatura, si applica il peso indicato sulle bilance tarate dell'Acquirente.
5. Nei casi in cui il Fornitore abbia diritto di richiedere la restituzione dell'imballaggio per la spedizione, tale richiesta dovrà essere chiaramente indicata sui documenti di consegna. In assenza di tale indicazione, l'Acquirente smaltirà l'imballaggio a spese del Fornitore e quest'ultimo non avrà diritto di richiedere la restituzione dell'imballaggio.
6. Previa approvazione scritta dell'Acquirente, gli articoli necessari per l'esecuzione di un ordine possono essere conservati presso la sede dell'Acquirente solo in aree di stoccaggio dedicate. Il Fornitore assume la piena responsabilità ed il rischio per i suddetti articoli.
7. Durante il trasporto, il Fornitore deve rispettare tutte le disposizioni di legge applicabili, in particolare le disposizioni normative in materia di trasporto di merci pericolose e le direttive applicabili in materia di merci pericolose, ivi inclusi i relativi allegati e appendici.
8. La dichiarazione delle merci nei documenti di accompagnamento per il trasporto ferroviario deve essere conforme alle disposizioni applicabili delle trasporto su binari. I costi ed i danni derivanti da una dichiarazione errata o dalla mancata dichiarazione sono a carico del Fornitore.
9. La ricezione della fornitura dovrà essere confermata per iscritto dal Fornitore presso il luogo di ricezione indicato.
10. Salvo diverso accordo scritto tra il Fornitore e l'Acquirente, il rischio di perdita o deterioramento accidentale è a carico del Fornitore fino alla consegna fisica della merce nel luogo di destinazione; ciò include le spedizioni “consegnate gratuitamente" e “luogo gratuito di destinazione".
VII. Riserva di proprietà titolarità e proprietà
1. La proprietà dei prodotti oggetto di fornitura sarà trasferita al momento della consegna all'indirizzo indicato nell'ordine d'acquisto. Non si applica alcuna riserva di proprietà in favore del Fornitore.
2. Qualora le parti convengano espressamente che i prodotti siano venduti con riserva di proprietà, la proprietà dei prodotti sarà trasferita al momento del pagamento del prezzo d'acquisto. Anche nel caso in cui il Fornitore abbia eseguito una consegna con riserva di proprietà, questi non potrà pretendere la restituzione della merce, a meno che non abbia risolto il contratto.
VIII. Dichiarazione di origine
1. Qualora il Fornitore presenti dichiarazioni relative allo status di origine dei beni venduti, troveranno applicazione le seguenti disposizioni:
(a) il Fornitore si impegna a consentire all'amministrazione doganale di verificare le prove di origine e di fornire le informazioni e le conferme necessarie;
(b) il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni derivanti dal mancato riconoscimento, da parte dell'autorità competente, dell'origine dichiarata a causa di un'errata certificazione o dell'impossibilità di effettuare verifiche, salvo la responsabilità di tali conseguenze non sia a lui imputabile;
(c) il Fornitore dovrà far sì che, a proprie spese e senza indebito ritardo, tutti i documenti necessari per l’effettiva esecuzione dell'ordine e della consegna dei prodotti all'Acquirente, quali a titolo esemplificativo le approvazioni all'esportazione, siano disponibili e rimangano validi durante il periodo di esecuzione dell'ordine. In caso di inadempimento di tale obbligo da parte del Fornitore, l'Acquirente avrà facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e, in ogni caso, di richiedere il risarcimento dei danni al Fornitore. Lo stesso vale nel caso in cui, ad esempio, nonostante gli sforzi del Fornitore, le approvazioni necessarie non vengano concesse entro un termine ragionevole per l'Acquirente o vengano ritirate o diventino non valide durante l'esecuzione del contratto.
IX. Esecuzione, Subappaltatori, Cessione
1. Il Fornitore non potrà trasferire o cedere a terzi, in tutto o in parte, l'ordine di acquisto e/o il contratto perfezionatosi, né alcun diritto o obbligo da esso derivante, senza il previo consenso scritto dell'Acquirente.
2. Su richiesta dell’Acquirente, il Fornitore è obbligato a indicare i propri subappaltatori. In ogni caso, il Fornitore non ha diritto di subappaltare a terzi, senza il previo consenso scritto dell'Acquirente, alcuna attività necessaria all'adempimento dei propri obblighi nei confronti dell'Acquirente.
3. Il Fornitore non potrà cedere a terzi i propri diritti pretese di indennizzo e/o risarcimento danni nei confronti dell'Acquirente né potrà conferire a terzi deleghe all’incasso.
X. Risoluzione
1. L'Acquirente ha diritto di recedere dal contratto perfezionatosi, in tutto o in parte, dandone preavviso di 30 giorni al Fornitore. In tal caso, l'Acquirente è tenuto esclusivamente a pagare tutte le forniture effettuate fino a quel momento e a rimborsare al Fornitore i costi relativi alla materia prima e/o a remunerare adeguatamente i prodotti in corso di lavorazione. Sono espressamente escluse ulteriori pretese, di qualsiasi natura, da parte del Fornitore.
2. L'Acquirente ha, inoltre, diritto di recedere dal contratto, senza alcun preavviso, se
(a) viene richiesta l'apertura di una procedura concorsuale, ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il concordato preventivo dinanzi a qualsiasi Corte, ad opera del Fornitore o di qualsiasi terza parte; o (b) nel caso in cui il Fornitore raggiunga un accordo di ristrutturazione del debito o approvi/rediga un piano attestato di risanamento.
3. Qualora venga attivata una procedura di insolvenza nei confronti del Fornitore, l'Acquirente avrà diritto di acquistare i prodotti materiali e/o semilavorati, ivi incluse eventuali attrezzature speciali, lavorati dal Fornitore e non ancora completati prima dell'inizio della procedura di insolvenza, a termini e condizioni ragionevoli.
XI. Fatturazione, pagamento, compensazione
1. Il pagamento dovrà essere effettuato secondo le modalità concordate. Qualsiasi consegna eseguita prima della data concordata non influirà sul periodo di pagamento relativo a tale data di consegna.
2. L'Acquirente ha diritto di compensare tutti i crediti vantati dal Fornitore nei confronti dell'Acquirente o di qualsiasi altra società del gruppo thyssenkrupp, indipendentemente dal titolo giuridico, anche qualora tali crediti non siano ancora esigibili e a condizione che le altre società del gruppo thyssenkrupp abbiano ceduto all'Acquirente i loro crediti nei confronti del Fornitore o conferito all'Acquirente il relativo mandato per l'incasso. Ciò vale anche qualora una parte debba pagare in contanti e l’altra tramite cambiali o altri titoli pro solvendo.
3. La fattura emessa ai sensi della legge italiana applicabile costituisce precondizione per il relativo pagamento.
XII. Diritti di garanzia per vizi della cosa e Responsabilità da Prodotto
1. In aggiunta a qualsiasi altra garanzia prevista dalle disposizioni di legge applicabili, il Fornitore dichiara che i suoi prodotti (i) sono privi di difetti, (ii) hanno i requisiti concordati e (iii) soddisfano lo scopo previsto (punti (i), (ii) e
(iii) congiuntamente "Difetto") durante il periodo di garanzia di seguito indicato. Il Fornitore è libero - previa consultazione con l'Acquirente, nel rispetto di ogni possibile accordo di non divulgazione, e nella misura in cui l'Acquirente sia effettivamente e legalmente in grado di farlo - di verificare l'uso previsto (in particolare i prodotti finali) - insieme all'Acquirente - presso l'Acquirente stesso o in una località da questi indicata. Qualora l'Acquirente sostenga costi, quali spese di trasporto/viaggio, di lavorazione e di materiale o penali contrattuali come conseguenza di forniture difettose, il Fornitore si farà carico interamente tali costi.
2. Il periodo di garanzia di cui al punto 3 della presente Sezione XII inizia con la fornitura completa dell'oggetto di fornitura o, se è stato concordato un collaudo, con l'accettazione.
3. Il periodo di garanzia per i difetti di cui alla clausola 1 di questa Sezione XII è di 36 mesi ("Periodo di Garanzia"); eventuali termini di prescrizione più lunghi, se previsti dalla legge, non saranno considerati abbreviati dalla pattuizione in merito al Periodo di Garanzia. Per le parti di ricambio nuove o riparate, il Periodo di Garanzia decorre nuovamente. L'Acquirente non è obbligato ad effettuare ispezioni della merce in arrivo che vadano oltre quanto di seguito descritto. In considerazione delle ispezioni effettuate dal Fornitore ai sensi del Sistema di Qualità, come descritto nella Sezione IV, l'Acquirente è tenuto a controllare la merce consegnata solo per quanto riguarda la sua identità (sulla base delle informazioni fornite nella bolla di consegna), il numero di unità consegnate ed eventuali danni di trasporto chiaramente visibili esternamente sull'imballaggio di trasporto, senza effettuare alcun controllo individuale. L'Acquirente è tenuto a comunicare al Fornitore eventuali Difetti riscontrati nel corso della normale attività commerciale entro 10 mesi dalla consegna. Non esistono altri obblighi dell’Acquirente a tal riguardo.
4. Tutti i Difetti comunicati entro il Periodo di Garanzia dovranno essere eliminati dal Fornitore, sostituendo o riparando i prodotti senza indugio e senza alcun costo per l'Acquirente. I costi per la rettifica dei prodotti o per la fornitura di sostituzioni, ivi inclusi tutti i costi accessori (ad es., trasporto), dovranno essere sostenuti ed indennizzati dal Fornitore. Anche i costi e le spese sostenuti dai clienti dell'Acquirente dovranno essere risarciti e indennizzati dal Fornitore. Se il Fornitore colpevolmente non riuscisse ad eliminare immediatamente il Difetto o a eseguire la fornitura in conformità al contratto, l'Acquirente ha diritto di eseguire personalmente o far eseguire da terzi, a spese e a rischio del Fornitore, le attività necessarie. Qualora in un caso urgente non sia più possibile, a causa della particolare urgenza, informare il Fornitore del Difetto e del danno incombente e fissare un termine per la sua riparazione, l'Acquirente avrà, inoltre, diritto a riparare egli stesso i Difetti o ottenerne la sostituzione a spese del Fornitore. Ciò non pregiudica i diritti legali di recesso, risoluzione, riduzione del prezzo d'acquisto o risarcimento danni e qualsiasi altro diritto applicabile.
5. In caso di vizi del titolo, il Fornitore manterrà indenne l'Acquirente da qualsiasi pretesa da parte di terzi. Il Fornitore dovrà risarcire, difendere e mantenere indenne l'Acquirente da tutte le responsabilità, costi, danni, pretese e spese (ivi incluse eventuali spese e onorari legali), sostenuti dall'Acquirente per qualsiasi reclamo e/o azione intrapresa da terzi nei confronti dell'Acquirente a causa della fornitura del Fornitore o qualora il suo utilizzo da parte dell'Acquirente o dei suoi clienti violi i diritti di proprietà intellettuale o i diritti d'autore di terzi.
6. Il Fornitore è responsabile per le misure volte a prevenire danni (ad esempio, azioni di richiamo o di assistenza clienti) e per altre misure sul campo qualora tali misure si fondino sulla difettosità dei prodotti del Fornitore o su qualsiasi altra violazione del contratto o degli obblighi da parte del Fornitore.
7. A seguito dell'adempimento dei suoi obblighi contrattuali, su richiesta dell'Acquirente, il Fornitore dovrà cedere all'Acquirente tutti i diritti a lui spettanti nei confronti dei suoi pre-fornitori, in relazione alla consegna della merce difettosa. Il Fornitore dovrà debitamente fornire all'Acquirente tutta la documentazione richiesta dall'Acquirente stesso per far valere tali diritti.
XIII. Luogo dell'adempimento, foro competente
1. Il luogo di adempimento per tutte le forniture è il luogo di ricezione indicato dall'Acquirente.
2. Le Parti convengono che qualsiasi controversia derivante da, o connessa alle, presenti Condizioni Generali di Acquisto e/o al contratto concluso e a qualsiasi contratto e documento cui si applichino le presenti Condizioni Generali di Acquisto, ivi compresa qualsiasi controversia relativa alla sua interpretazione, esistenza, validità o risoluzione nonché alla vendita di qualsiasi prodotto, sarà sottoposta alla giurisdizione esclusiva dei Tribunali italiani e alla competenza esclusiva del Foro di Ferrara (Italia).
XIV. Legge applicabile
1. Le presenti Condizioni Generali di Acquisto e qualsiasi contratto e documento a cui si applicano le presenti Condizioni Generali di Acquisto sono disciplinati esclusivamente dalle leggi italiane di tempo in tempo applicabili, con l’esclusione delle disposizioni di legge in materia di conflitto tra leggi. Le Parti escludono espressamente l'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite in materia di Contratti di Compravendita Internazionale di Merci e della Legge Uniforme in materia di Vendita di Merci e della Legge Uniforme in materia di Formazione dei Contratti di Vendita Internazionale di Merci, nonché di qualsiasi altro trattato internazionale o legge relativa al conflitto tra leggi.
XV. Divieto di pubblicità/riservatezza
1. L'utilizzo delle richieste dell'Acquirente, degli ordini di acquisto e della relativa corrispondenza a fini pubblicitari richiede il previo consenso espresso dell'Acquirente in forma scritta.
2. Il Fornitore è tenuto a mantenere la riservatezza, nei confronti di terzi, di tutti gli eventi operativi, strutture, impianti, documenti, ecc. utilizzati nei locali dell'Acquirente o dei suoi clienti di cui il Fornitore venga a conoscenza in relazione alle sue attività per l'Acquirente, anche dopo la presentazione delle relative offerte e dopo il perfezionamento del contratto. Il Fornitore è tenuto ad imporre obblighi corrispondenti ai suoi ausiliari.
XVI. Nullità parziale
1. Qualora le singole disposizioni delle Condizioni Generali di Acquisto dovessero diventare totalmente o parzialmente invalide, le restanti disposizioni rimarranno valide. Lo stesso vale per il relativo contratto perfezionatosi.
XVII. Protezione dei dati
1. Le parti riconoscono che i dati personali relativi al Fornitore ed all'Acquirente - e ai rispettivi dipendenti - possono essere trattati in relazione agli accordi conclusi.
2. I dati verranno trattati manualmente e digitalmente dal personale dipendente del Fornitore e dell'Acquirente, ai soli fini contrattuali e per tutti i relativi obblighi di legge.
3. Il trattamento delle informazioni avviene nel pieno rispetto della normativa applicabile e di tutti i diritti degli interessati previsti dalla normativa vigente.
XVIII. Clausola REACH
1. Il Fornitore deve adempiere e soddisfare tutte le specifiche e le misure derivanti dalla direttiva REACH per tutti i materiali, i materiali preparati e i prodotti forniti/consegnati all'Acquirente.
XIX. Codice di Condotta e Modello 231
1. Il Fornitore prende atto e accetta come vincolanti le disposizioni del Codice di Condotta di thyssenkrupp, come di volta in volta in vigore.
2. Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza e di adempiere prontamente, così come di richiedere ai propri dipendenti e/o collaboratori di rispettare prontamente, le prescrizioni del modello di organizzazione e gestione ("Modello 231") e del codice etico applicato dall'Acquirente ai sensi del D.Lgs. 231/2001 ("Codice Etico").
Il Fornitore dichiara di aver ricevuto copia del Modello 231 e del Codice Etico.
3. Le Parti concordano che:
(a) la violazione e/o il mancato rispetto, da parte del Fornitore, anche solo parziale e anche solo di uno degli obblighi di cui all'Articolo 1 della presente Sezione XIX; e/o
(b) la commissione, da parte del Fornitore e/o di uno dei suoi amministratori, dipendenti, consulenti o collaboratori a qualsiasi titolo, di uno o più reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, con o senza l'applicazione di misure d'interdizione temporanee o definitive, costituisce inadempimento grave degli obblighi previsti dalle presenti Condizioni Generali di Acquisto e/o dal contratto stipulato. Di conseguenza, l'Acquirente avrà diritto:
(i) di sospendere l'esecuzione dei contratti conclusi; e/o
(ii) di risolvere qualsiasi contratto concluso ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile italiano, dandone comunicazione a mezzo raccomandata a.r. o corriere espresso; e
(iii) di richiedere ed ottenere il risarcimento di tutti i danni, anche indiretti, subiti.
XX. Condizioni minime di lavoro
1. Il Fornitore s'impegna a corrispondere al proprio personale e ai subappaltatori o prestatori di lavoro interinale una retribuzione non inferiore a quella prevista dai contratti collettivi di lavoro applicabili e ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi previdenziali, assistenziali, sociali, antinfortunistici e fiscali (ivi compreso il pagamento delle imposte e dell'IVA, nonché di tutte le ritenute fiscali previste dalla legge) derivanti dalle leggi e dai regolamenti applicabili. Il Fornitore s'impegna a fornire all'Acquirente, senza alcun ritardo, tutta la documentazione comprovante l'effettivo adempimento degli obblighi di cui alla presente Sezione XX e, di conseguenza, a titolo esemplificativo e non esaustivo, copia del certificato di contribuzione aggiornato "DURC" (o documento equivalente per i Fornitori non italiani). Il Fornitore non deve eludere le leggi sopra menzionate.
2. Il Fornitore dovrà manlevare e mantenere indenne l'Acquirente da qualsiasi pretesa e obbligo di terzi nei confronti di terzi derivante da una violazione delle suddette leggi da parte sua o di qualsiasi subappaltatore/fornitore di personale temporaneo. In caso di violazione della presente Sezione XX. L'Acquirente avrà, inoltre, facoltà di risolvere il contratto con il Fornitore senza il rispetto di alcun termine di preavviso, ai sensi dell'art. 1456 c.c..
3. Nell'adempimento dei propri obblighi contrattuali nei confronti dell'Acquirente, il Fornitore potrà assumere dipendenti non comunitari solo nella misura in cui tali dipendenti siano in possesso di un permesso di lavoro valido (permessi di residenza) e obbligherà anche qualsiasi subappaltatore a rispettare tale requisito. Su richiesta, il Fornitore dovrà fornire senza indebito ritardo prove scritte della conformità, da parte sua e di qualsiasi sub-appaltatore, agli obblighi contenuti nella presente Sezione XX.
4. Il Fornitore s'impegna, ai sensi dell'articolo 1381 c.c., a far adempiere ai subappaltatori gli obblighi di cui alla presente Sezione XX.
Acquirente Fornitore
Il Fornitore, dopo aver esaminato le presenti Condizioni Generali di Acquisto, dichiara espressamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile italiano, di accettare e approvare integralmente i seguenti articoli: 1 e 2 della Sezione I (Ordini d’acquisto); 1 della Sezione II (Prezzi); 1, 2 e 3 della Sezione III (Oggetto della fornitura); 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della Sezione V (Consegna/termini);
1, 2, 3, 4, 6, 8 e 10 della Sezione VI (Consegna/prestazioni e stoccaggio); 1 e 2 della Sezione VII (Riserva di titolarità e proprietà); 1 della Sezione VIII (Dichiarazioni di origine); 1, 2 e 3 della Sezione IX
(IX. Esecuzione, Subappaltatori, Cessione); 1, 2 e 3 della Sezione X (Risoluzione); 1, 2 e 3 della Sezione XI (Fatturazione, pagamento, compensazione); 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della Sezione XII (Diritti di garanzia per vizi della cosa e Responsabilità da Prodotto); 2 della Sezione XIII (Luogo dell’adempimento, foro competente); 1 della Sezione XIV (Legge applicabile); 1 e 2 della Sezione XV (Divieto di pubblicità/riservatezza); 1 della Sezione XVI (Nullità parziale); 1, 2 e 3 della Sezione XIX (Codice di condotta e Modello 231); 1, 2, 3 e 4 della Sezione XX (Condizioni minime di lavoro).
Fornitore