ACCORDO UTILIZZO RISORSE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2021
ACCORDO UTILIZZO RISORSE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2021
- PERSONALE NON DIRIGENTE -
A seguito dell’avvenuta approvazione da parte della Giunta Comunale della deliberazione n. 110 del 22.6.2021 con la quale è stata fornita alla delegazione datoriale l’autorizzazione a sottoscrivere l’intesa già sottoscritta in data 1.6.2021 ed a seguito dell’incontro in videoconferenza sulla piattaforma Zoom in data 25 giugno 2021, la delegazione datoriale e quella sindacale, nei soggetti come in calce individuati, sottoscrivono (in tempi e modalità differenti) il presente accordo sull’utilizzo delle risorse del Fondo risorse decentrate dell’anno 2021 per il personale non dirigente
premesso che
l’art. 7, comma 4, lettera a) del CCNL 21.5.2018 dispone che in sede di contrattazione collettiva decentrata integrativa si stabiliscano i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa di cui all’art. 68, comma 1, tra le diverse modalità di utilizzo;
con determinazione dirigenziale n. 1077 del 01.06.2021 si sono quantificate le risorse stabili del Fondo risorse decentrate riferito all’anno 2021 del personale non dirigente comunale, risorse che ammontano a € 1.816.752,00;
tale importo, così come precisato nella medesima determinazione dirigenziale n. 1077/2021, non tiene ancora conto dell’applicazione della disposizione contenuta nell’ultimo periodo dell’art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 convertito in L. 58/2019 che stabilisce il principio dell’invarianza del valore medio pro-capite del Fondo 2021 rispetto a quello del 2018, ivi infatti stabilendosi che “ il limite al trattamento accessorio del personale di cui all’art. 23, comma 2, del D. Lgs. 25 maggio 2017 n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l’invarianza del valore medio pro-capite, riferito all’anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”;
l’applicazione della predetta disposizione verrà effettuata dopo che l’anno 2021 si sarà concluso, in modo da avere contezza con precisione dell’eventuale incremento nel numero dei dipendenti in servizio rispetto all’anno 2018;
una volta avuta contezza del dato, come già operato per l’anno 2020, si provvederà a destinare l’eventuale incremento sia al fondo per la contrattazione integrativa che al fondo per le posizioni organizzative, tenuto conto del criterio di proporzionalità esistente tra l’ammontare dei due fondi;
il Fondo risorse decentrate dell’anno 2021 così come qui stabilito non potrà pertanto subire riduzioni a seguito della applicazione successiva della predetta disposizione, ma solo - eventualmente - un incremento;
l’importo delle risorse variabili ammonta a € 459.713,00 e tiene conto delle indicazioni e valutazioni dell’Amministrazione per quanto concerne la parte variabile del predetto Fondo, compatibilmente con le disposizioni contrattuali contenute nell’art. 67 del CCNL 21.5.2018, i vincoli di bilancio e gli strumenti di programmazione economica-finanziaria dell’ente, risorse che saranno confermate con la competente deliberazione della Giunta Comunale che le individuerà rispetto alle varie voci consentite e ai relativi importi;
il complessivo Fondo riferito all’anno 2021, calcolato in via provvisoria, come risultante dall’Allegato 1, è quindi pari a € 2.276.465,00; di esso € 1.816.752,00 rappresentano le Risorse stabili e € 459.713,00 le Risorse variabili;
quanto sopra premesso, si concorda quanto segue.
Art. 1 - Ambito di applicazione e durata
1 Il presente contratto disciplina le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo risorse decentrate
per l’anno 2021, ai sensi dell’art. 7, comma 4, lettera a), del CCNL 21.5.2018.
2 L’Allegato 1 contiene la consistenza del Fondo risorse decentrate del personale non dirigente del Comune di Lucca, pari € 2.276.465,00 di cui € 1.816.752,00 rappresentano le Risorse stabili e € 459.713,00 le Risorse variabili.
3 La predetta consistenza del Fondo è da intendersi ancora provvisoria in quanto non tiene ancora conto dell’applicazione della disposizione contenuta nell’ultimo periodo dell’art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 convertito in L. 58/2019 che stabilisce il principio dell’invarianza del valore medio pro-capite del Fondo dei vari anni rispetto a quello del 2018. L’applicazione della predetta disposizione verrà effettuata dopo che l’anno 2021 si sarà concluso, in modo da avere contezza con precisione dell’eventuale incremento nel numero dei dipendenti in servizio rispetto all’anno 2018.
4 Conseguentemente anche la ripartizione delle voci di costituzione del Fondo deve essere considerata provvisoria in ragione di quanto detto al precedente comma 3. Una volta avuta contezza del dato, come già operato per l’anno 2020, si provvederà a destinare l’eventuale incremento sia al fondo per la contrattazione integrativa che al fondo per le posizioni organizzative, tenuto conto del criterio di proporzionalità esistente tra l’ammontare dei due fondi.
Art. 2 - Risparmi per lavoro straordinario e buoni pasto dell’anno 2020
1 In xxx xxxxxxxxxxx, xx parti danno atto che per l’anno 2021 trova applicazione la novità contemplata nell’art. 1, comma 870, della legge di bilancio n. 178 del 30.12.2020 che - in considerazione del periodo di emergenza per Covid-19 - consente di inserire nel Fondo risorse decentrate per l’anno 2021 i risparmi derivanti dal lavoro straordinario non effettuato e dai buoni pasto non erogati nel corso dell’anno 2020.
2 Acquisita la disponibilità dell’Amministrazione di utilizzare tali risorse per € 50.000,00 e tenuto conto che a tali risparmi concorrono anche le Posizioni Organizzative, si conviene di operare uno storno di € 3.720,00 dal Fondo risorse decentrate al Fondo delle Posizioni Organizzative.
3 Tale storno è da intendersi efficace limitatamente al corrente anno 2021, e ad esso si provvede utilizzando lo strumento di cui alla lettera u) dell’art. 7, comma 4, del CCNL 21.5.2018.
4 I risparmi a questo titolo - rappresentati di fatto da € 46.280,00 per i dipendenti non titolari di incarico di PO - sono destinati alla performance, mentre quelli di € 3.720,00 destinati in storno dal Fondo risorse decentrate al Fondo per le Posizioni Organizzative, sono destinati alla indennità di risultato delle PO, nel rispetto della disposizione in questione.
Art. 3 - Criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse stabili anno 2021
1 Le parti convengono che le risorse stabili del fondo 2021 - che ammontano a € 1.816.752,00 - vengano utilizzate secondo gli importi riportati nella tabella che segue.
2 Le parti si danno atto che per alcune delle voci che seguono sarà necessario declinare in intese specifiche ancora da pefezionare l’individuazione dei criteri di attribuzione e delle misure specifiche. Ci si riferisce in particolare alle progressioni economiche, alla reperibilità e alle condizioni di lavoro.
voce | € | |
A | Progressioni economiche consolidate | 621.341,00 |
B | Indennità di comparto | 246.013,00 |
C | Indennità di responsabilità (1) | 34.000,00 |
D | Quota Inquadramento VV.UU. | 277,00 |
E | Indennità asili nido | 1.500,00 |
F | Indennità di direzione e struttura | 2.000,00 |
G | Indennità di turno e maggiorazioni | 195.000,00 |
H | Indennità di servizio esterno | 54.836,00 |
I | Indennità di funzione | 14.000,00 |
L | Reperibilità (2) | 60.000,00 |
M | Indennità condizioni di lavoro (3) | 10.400,00 |
N | Indennità di cui art. 36 del CCNL 20.1.2004 | 14.000,00 |
O | Progressione orizzontale anno 2021 (4) | 160.065,00 |
Totale | 1.413.432,00 | |
Q | Produttività generale | 403.320,00 |
Totale Generale | 1.816.752,00 |
1 con previsione di 3 ulteriori “Uffici” cui riconnettere le indennità in questione, uffici che saranno contestualmente individuati nell’ambito di una imminente modifica della struttura organizzativa che li espliciterà e per i quali è prevista una indennità annua lorda pari a € 2.000,00 ciascuno. E’ inteso che l’efficacia delle 3 ulteriori indennità decorrerà dalla data di conferimento, da effettuarsi con specifico atto dirigenziale.
2 Istituto contrattuale sul quale è in corso una revisione della relativa disciplina, la cui somma dedicata è integrata di ulteriori € 10.000,00.
3 Istituto contrattuale parzialmente nuovo la cui somma dedicata continua ad essere integrata di € 6.000,00, su cui seguirà preintesa specifica.
4 Progressione a valere sull’anno 2021, come da contestuale accordo dedicato.
Art. 4 - Criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse variabili
1 Le risorse variabili, tenuto conto delle indicazioni e valutazioni dell’Amministrazione, compatibilmente con le disposizioni contrattuali contenute nell’art. 67 del CCNL 21.5.2018, con il limite alle risorse del salario accessorio previsto dall’art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017, con i vincoli di bilancio e gli strumenti di programmazione economica-finanziaria dell’ente, ammontano a € 459.713,00.
2 Nel predetto ammontare è stato tenuto conto di una riduzione, quantificata e stimata in questa fase in € 4.000,00, ai sensi di quanto previsto dall’art. 71 della l. 133/2008 (trattenute per malattia). Tale riduzione è da intendersi in via del tutto previsionale e provvisoria in quanto la sua effettiva quantificazione potrà avvenire solo dopo che l’anno 2021 sia interamente trascorso e sarà corretta successivamente in sede di ricognizione e aggiornamento del Fondo.
3 Tali risorse variabili sono così quantificate e destinate:
voce | € | |
A | Compensi collegati alla celebrazione dei matrimoni civili fuori dalla sede comunale (accordo sottoscritto il 27.9.2013 a seguito della delibera X.X. x. 000 xxx 0.0.0000) - (xxx. 67 c.3 lettera a CCNL 21.5.2018). | 3.500,00 |
B | Incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 113 del d.lgs. 50/2016 (art. 67 comma 3 lettera c CCNL 21.5.2018). | 188.964,00 |
C | Compensi professionali legali in relazione a sentenze favorevoli all’Ente (R.O.U.S. come modificato con deliberazione G.C. n. 340 del 22.12.2015 - art. 67 comma 3 lettera c CCNL 21.5.2018). | 25.000,00 |
D | Frazioni di RIA per il personale cessato riferite alle mensilità residue dopo la cessazione (art. 67 comma 3 lettera d CCNL 21.5.2018); per la destinazione delle presenti risorse si veda il successivo comma 4. | 10.187,00 |
E | Integrazione sino all’importo massimo corrispondente all’1,2% del monte salari dell’anno 1997, esclusa la dirigenza, sussistendo la relativa capacità di spesa (art. 67 comma 3 lettera h CCNL 21.5.2018); per la destinazione delle presenti risorse si veda il successivo comma 4. | 136.676,00 |
F | Risparmi per straordinari e buoni pasto non erogati nell’anno 2020 (art. 1 comma 870 legge di bilancio n. 178 del 30.12.2020) ); per la destinazione delle presenti risorse si veda il successivo comma 4. | 50.000,00 |
G | Sponsorizzazioni e convenzioni ex art. 43 L. 449/1997 (art. 67 comma 3 lettera a CCNL 21.5.2018) da destinarsi al personale della U.O. CUC | 9.386,00 |
H | Integrazione per nuovi servizi o implementazione di servizi esistenti – Progetto Lucca Si-cura anno 2021 (art. 67 comma 3 lettera i CCNL 21.5.2018) | 40.000,00 |
I | Storno su Fondo delle Posizioni organizzative (art. 7 comma 4 lettera u CCNL 21.5.2018) (1) | -3.720 |
Totale | 459.993,00 | |
STIMA RIDUZIONE | 4.000,00 | |
Totale | 455.993,00 |
(1) limitatamente all’anno 2021, in attuazione di quanto previsto dall’art. 2 del presente accordo
4 Le risorse di cui alla tabella che precede lettere D, E e F - consistenti complessivamente in € 196.863,00 - vengono sin d’ora destinate alla produttività generale, al lordo dello storno per il Fondo delle Posizioni Organizzative di € 3.720 e di € 4.000,00 (trattenute per malattia) di cui al precedente comma 2, ossia
€ 189.143,00.
5 Tenuto conto che alla produttività collettiva vengono destinate anche risorse per € 403.320,00 derivanti dalla parte residuale delle risorse stabili (vedasi tabella di cui all’art. 2), ne deriva che alla produttività generale, da assegnare secondo il Sistema di valutazione della performance e il Piano della performance 2021, sono destinate in tale anno risorse totali per € 592.463,00, importo che rispetta il vincolo minimo (destinato nel 2017= 583.000€) di cui all’art. 7 dell’Accordo decentrato del 20.12.2019.
Art. 5 - Eventuali compensazioni
Le parti, con riferimento specifico all’Allegato 2, convengono quanto segue.
a) per quanto riguarda le voci della Tabella delle Risorse Stabili (contraddistinte nell’allegato 2 da *), qualora, a consuntivo, le risorse effettivamente necessarie risultino di importo inferiore o superiore alla cifra indicata nell’Allegato 2, si provvederà alle necessarie compensazioni con la finalità della “produttività collettiva”;
b) per quanto riguarda le voci della Tabella delle Risorse Variabili (contraddistinte nell’allegato 2 da **) qualora, a consuntivo, le risorse effettivamente necessarie risultino di importo inferiore, la differenza costituisce economia.
Art. 6 – Condizioni di utilizzo compensi incentivi tecnici e convenzioni
In relazione ai seguenti compensi di cui alla tabella dell’art. 4: B) Incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 113 del d.lgs. 50/2016 (art. 67 comma 3 lettera c CCNL 21.5.2018); G) Sponsorizzazioni e convenzioni ex art.
43 L. 449/1997 (art. 67 comma 3 lettera a CCNL 21.5.2018), si dà atto che l’erogazione di tali somme è condizionata alla previa verifica tecnica e alla successiva stipulazione degli accordi integrativi e dello specifico regolamento (solo per compensi sub B) che stabiliscono i criteri generali di attribuzione, anche temporale, e riparto tra i dipendenti interessati previsti dalla Legge e dal CCNL.
Art. 7 – Progressioni orizzontali
1 Le parti qui convengono che l’impegno contenuto nell’accordo decentrato del 2020 con riguardo all’istituto della progressione orizzontale viene contestualizzato nel corrente anno 2021, con sottoscrizione di specifico separato accordo in merito e destinando a tale finalità risorse per € 160.065,00, facendo decorrere le progressioni orizzontali dal 1° gennaio 2021.
Art. 8 – Efficacia e procedure di sottoscrizione
1 Quanto qui convenuto ha efficacia per l’anno 2021.
2 Con effetti dalla data di sottoscrizione, il presente accordo sostituisce ogni precedente accordo di utilizzo del Fondo risorse decentrate.
3 Ai sensi dell’art. 8, comma 7, del CCNL 21.5.2018, il presente accordo conserva la sua efficacia fino alla stipulazione del successivo contratto collettivo decentrato integrativo.
ALLEGATI N. 2
Xxxxx, approvato e sottoscritto.
nominativo | Ente/Sigla XX.XX./R.S.U | firma |
Xxxxxxx Xxxxxxxx | XX.XX. Cisl | |
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx | XX.XX. CSA | |
Xxxxxxx Xxxxxxxxxx | Xxxxxxxxxxxxx RSU | |
Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx | Coordinatrice RSU | |
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx | Componente Xxx | |
Xxxxxxxx Xxxxxx | Componente delegazione trattante datoriale | firmato digitalmente |
Xxxxxxxxx Xxxxxxxx | Componente delegazione trattante datoriale | firmato digitalmente |
Xxxx Xxxxx | Componente delegazione trattante datoriale | firmato digitalmente |
Xxxxxxx Xxxxxxxx | Presidente delegazione trattante datoriale | firmato digitalmente |