Campo di applicazione ed obblighi nel settore industriale
Campo di applicazione ed obblighi nel settore industriale
Il DM 37/08 si applica a tutti gli impianti posti all’interno degli edifici (ed anche agli impianti utilizzatori posti all’esterno di edifici se gli stessi sono collegati ad impianti elettrici posti all’interno) a partire dal punto di consegna dell’energia fornita dall’Ente distributore.
In particolare si applica agli impianti di produzione, di trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, agli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, agli impianti di protezione antincendio ed elettronici in genere.
Impianti non soggetti al DM 37/08
- impianti totalmente posti all'esterno degli edifici;
- impianti a bordo macchina e l’equipaggiamento elettrico degli apparecchi utilizzatori;
- impianti telefonici e trasmissione dati.
Obblighi di progetto
Il progetto non è richiesto per:
- interventi di manutenzione sia ordinaria che straordinaria.
Per i casi di nuova installazione, trasformazione e ampliamento di impianti viene invece sempre richiesto il progetto.
Il DM 37/08 comporta l’obbligo di progetto a cura di un professionista iscritto agli albi professionali nei seguenti casi:
- consegna da Ente Distributore a tensione > 1000 V,
- in B.T. oltre i 200 m² di superficie,
- in B.T. con potenza impegnata oltre i 6 kW,
- in tutti i casi di applicazione di norma CEI specifica quali i locali ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o di maggior rischio in caso di incendio.
Il progetto deve essere eseguito secondo le modalità e corredato della documentazione prevista dalla guida CEI 0-2.
Negli altri casi il progetto può essere emesso dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice.
Obbligo della dichiarazione di conformità
Per tutti gli impianti soggetti al DM 37/08 per gli interventi di nuova installazione, trasformazione ed ampliamento e per la straordinaria manutenzione è necessario rilasciare la dichiarazione di conformità da parte dell'installatore (ditta o impresa avente i requisiti richiesti dalla Legge).
Numero di copie che l’impresa installatrice deve rilasciare e relativi destinatari:
Se esiste il certificato di abitabilità o di agibilità dell’edificio, l’installatore deve, oltre a tenere una copia per il proprio archivio, rilasciare:
- 1 copia al Committente
- 1 copia al Comune, solo per impianti nuovi, entro 30 giorni dalla fine dei lavori
Se non esiste il certificato di abitabilità o di agibilità dell’edificio, l’installatore deve, oltre a tenere una copia per il proprio archivio, rilasciare:
- 2 copie al Committente, che deve provvedere ad inviarne, per impianti nuovi, alla fine dei lavori una copia al Comune.
In questi casi il Committente deve presentare, in fase di presentazione della DIA, il progetto degli impianti elettrici al Comune.
Impianti esistenti
Nel caso di attività produttive, commerciali, di attività con presenza di lavoratori dipendenti in genere, gli impianti elettrici erano già soggetti all'applicazione di D.P.R. 547/55, D.P.R. 577/82, Legge 186/68 (regola dell'arte) e pertanto gli stessi dovrebbero teoricamente essere già conformi alle Norme di buona tecnica ai sensi delle Leggi preesistenti.
In particolare gli impianti realizzati dopo il 13/03/90 dovrebbero già essere dotati di dichiarazione di conformità ai sensi della Legge 46/90.
Il DM 37/08 prevede che gli impianti antecedenti il 27/03/08 e privi di dichiarazione di conformità debbano essere dotati di dichiarazione di rispondenza (alle norme vigenti all’epoca dell’installazione degli impianti).
Tale dichiarazione dovrà essere presentata nel caso di vendita o locazione a qualunque titolo dell’immobile (salvo espresso patto contrario tra le parti) e nel caso di richiesta di aumento della potenza contrattuale.
La dichiarazione di rispondenza può essere firmata:
- da un professionista (iscritto all’albo professionale e che abbia esercitato la professione per almeno cinque anni nel settore impiantistico) per tutti gli impianti;
- dal responsabile tecnico di un’impresa abilitata (che deve ricoprire tale ruolo da almeno cinque anni) solo per gli impianti non soggetti a progetto da parte di un professionista.
Nuovo impianto
Per nuovo impianto si intende:
- la realizzazione di un impianto non esistente in precedenza;
- il rifacimento completo di un impianto esistente.
Trasformazione di un impianto
Per trasformazione di un impianto si intende la realizzazione di sue modifiche dovute ad uno, o più, dei seguenti motivi:
- cambio di destinazione d’uso dell’edificio o del luogo nel quale l’impianto è installato;
- cambio delle prestazioni dell’impianto con, ad esempio, la modifica delle sezioni dei conduttori e la sostituzione dei dispositivi di protezione dei circuiti per aumento della potenza dei relativi carichi;
- cambio delle condizioni di alimentazione dell’impianto;
- applicazione di prescrizioni di sicurezza (per quanto non rientra negli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria), quali ad esempio la realizzazione dell’impianto di terra o l’installazione di dispositivi di protezione (interruttori differenziali, interruttori automatici o fusibili) coordinati con l’impianto di terra; rifacimento parziale di un impianto che non rientri nella manutenzione straordinaria, come ad esempio la sostituzione dell’impianto di uno o più locali/zone/reparti, con un nuovo impianto quando i locali/zone/reparti non coincidono con tutta l’unità.
Ampliamento di un impianto
Per ampliamento di un impianto si intende la sua espansione con aggiunta di uno o più circuiti elettrici.
L’ampliamento di un impianto deve essere compatibile con gli impianti esistenti e cioè non deve comprometterne la sicurezza e viceversa il vecchio impianto non deve creare problemi di sicurezza nei riguardi del nuovo: da qui la professionalità dell'installatore nel verificare ciò e nel sensibilizzare l'utente al riguardo.
Nota: Per circuito elettrico di un impianto si intende l’insieme dei componenti dell’impianto alimentati da uno stesso punto e protetti contro le sovracorrenti da uno stesso dispositivo di protezione.
Manutenzione straordinaria di un impianto
Per manutenzione straordinaria di un impianto si intendono gli interventi, con rinnovo e/o sostituzione di sue parti, che non modifichino in modo sostanziale le sue prestazioni, siano destinati a riportare l’impianto stesso in condizioni ordinarie di esercizio, richiedano in genere l’impiego di strumenti o di attrezzi particolari, di uso non corrente, e che comunque non rientrino negli interventi relativi alle definizioni di nuovo impianto, di trasformazione e di ampliamento di un impianto e che non ricadano negli interventi di manutenzione ordinaria.
Si tratta di interventi che, pur senza obbligo di redazione del progetto da parte di un professionista abilitato, richiedono una specifica competenza tecnico-professionale e la redazione da parte dell’installatore della dichiarazione di conformità
Nota: Alcuni esempi di manutenzione straordinaria sono i seguenti:
- sostituzione di un componente dell’impianto con un altro avente caratteristiche diverse;
- sostituzione di un componente o di componenti guasti dell’impianto per la cui ricerca siano richieste prove ed un accurato esame dei circuiti;
- aggiunta o spostamento di: prese a spina su circuiti esistenti, punti di utenza (centri luce, ecc.) su circuiti esistenti.
Manutenzione ordinaria di un impianto
Per manutenzione ordinaria di un impianto si intendono gli interventi finalizzati a contenere il degrado normale d’uso nonchè a far fronte ad eventi accidentali che comportino la necessità di primi interventi, che comunque non modifichino la struttura essenziale dell’impianto e la sua destinazione d’uso.
Nota 1: Si tratta di interventi che non richiedono obbligatoriamente il ricorso ad imprese installatrici abilitate, ma che comunque devono essere effettuati da personale tecnicamente qualificato. Ad evitare responsabilità nello scegliere la persona idonea è pertanto consigliabili ricorrere ad imprese abilitate anche per la manutenzione ordinaria.
Nota 2: Un esempio tipico di manutenzione ordinaria è rappresentato dalla sostituzione di piccole apparecchiature dell’impianto, le cui avarie, usure, obsolescenze siano facilmente riconoscibili, con altre di caratteristiche equivalenti (presa a spina, interruttore comando luce,pulsante,….).
Nota 3: Non è necessario rilasciare la dichiarazione di conformità per interventi di manutenzione ordinaria.
Prestazioni e contratti particolari
Fornitura di materiali
Quando il componente elettrico è fornito su indicazione o direttamente dal committente, resta a carico dell’installatore la verifica della conformità del componente elettrico stesso alla regola dell’arte, tenendo conto anche delle indicazioni del progetto (se esistente).
Opera di sola predisposizione di tubazioni, canalizzazioni, ecc. per futuri impianti.
Si consiglia di non effettuare opere di predisposizione senza i necessari accordi con l’impresa installatrice, quando individuabile, che utilizzerà la predisposizione.
Si precisa che opere di predisposizione non possono configurarsi come installazione di un impianto e, pertanto, per queste opere non deve essere rilasciata la dichiarazione di conformità.
L’impresa installatrice che utilizzerà la predisposizione dovrà inserire la rispondenza della predisposizione alla regola dell’arte, nella sua dichiarazione di conformità.
Contratto aperto
Le prestazioni all’interno di “contratti aperti” (es.: annuale) possono rientrare nelle definizioni di:
- manutenzione ordinaria;
- manutenzione straordinaria;
- ampliamento;
- trasformazione.
Valgono le procedure previste per i vari interventi.
Non esiste alcun obbligo di dichiarazione di conformità nel caso di sole prestazioni di manutenzione ordinaria.
Nel caso di prestazioni di manutenzione straordinaria, ampliamento e trasformazione, la dichiarazione di conformità può essere rilasciata, previo accordo con il committente, per parti omogenee di impianto consegnate per la messa in servizio.
Per gli ampliamenti e/o trasformazioni, gli interventi devono ottemperare agli obblighi di progettazione, se eseguiti su impianti con obbligo di progetto.
Si precisa che i lavori eseguiti in regime di “contratto aperto” devono rispondere integralmente alle disposizioni del DM 37/08.
Novità rispetto alla legge 46/90
- Il DM 37/08 si applica a tutti gli impianti in tutti gli edifici.
La legge 46/90 era invece limitata agli impianti negli edifici civili e solo per gli impianti elettrici era estesa a tutti gli edifici, indipendentemente dalla loro destinazione d’uso.
- Gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, cioè gli LPS (Lightning Protection System), sono passati dagli impianti della lettera “b” a quelli della lettera “a”.
- Nella lettera “a” sono stati aggiunti gli “impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere”. (N.B. L’installatore di porte, cancelli e barriere automatiche deve essere abilitato ai sensi del DM 37/08 per gli impianti di cui all’art. 1, comma 2, lettera “a”, ma non deve rilasciare la dichiarazione di conformità, in quanto coperta dalla marcatura CE).
Il progetto degli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere da parte di un professionista non è richiesto.
- Impianti di rilevazione antincendio: si applica il DM 37/08 in tutti gli edifici.
- Gli impianti di autoproduzione di energia elettrica (ad esempio gruppi elettrogeni, impianti di cogenerazione, impianti fotovoltaici, impianti eolici, biogas, ecc.) sono soggetti al DM 37/08 se di ponteza fino a 20 kW compresa.
Un impianto di produzione, che immette tutta l’energia elettrica in rete, non rientra nel campo di applicazione del decreto in questione, anche se di potenza inferiore a 20 kW.
- Il responsabile tecnico può svolgere tale funzione per una sola impresa e tale qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa; tale incompatibilità non impedisce al responsabile tecnico di svolgere anche altre mansioni nell’ambito della stessa impresa.
Finora invece, era ammesso un responsabile tecnico per due imprese installatrici.
- Il nuovo decreto non entra nel merito del tipo di rapporto di lavoro tra impresa e responsabile tecnico (può essere anche un libero professionista), ma impone un “atto formale” con il quale l’impresa installatrice conferisce alla persona il ruolo di responsabile tecnico. Ciò è richiesto sia per il dipendente, sia per una persona esterna all’impresa installatrice.
- Le imprese installatrici e gli uffici tecnici che svolgono la loro attività nell’industria, nel commercio e nel terziario (edifici non civili) non possono più installare impianti non elettrici, ad esempio antifurto o impianti di rivelazione incendio, senza preporre a tali attività una persona con i requisiti tecnico professionali.
- Per svolgere il ruolo di responsabile tecnico di un’impresa installatrice è sufficiente il diploma di laurea, la laurea o la laurea specialistica. Non è invece richiesta l’iscrizione all’ordine professionale (necessaria solo per progettare gli impianti).
- Per una persona dotata di diploma o qualifica di scuola secondaria che voglia ottenere l’abilitazione, il periodo di inserimento di un anno (continuativo) alle dirette dipendenze di un’impresa è stato aumentato a due anni continuativi.
- Per l’ottenimento dell’abilitazione da parte di una persona dotata di attestato di formazione professionale, il periodo di inserimento di due anni consecutivi alle dirette dipendenze di un’impresa del settore è stato aumentato a quattro anni consecutivi.
- Il titolare, i soci e i collaboratori familiari conseguono comunque i requisiti tecnico professionali dopo un periodo di sei anni di collaborazione tecnica continuativa nell’ambito dell’impresa stessa.
- L’albo dei responsabili tecnici è decaduto.
- Gli interventi di installazione (nuovi impianti), di ampliamento o trasformazione di impianti esistenti devono essere progettati, ad esclusione di ascensori, impianti di cantiere e dell’installazione di apparecchi per usi domestici.
Negli impianti più complessi il progettista deve essere un professionista iscritto all’albo; in tutti gli altri impianti il progetto può essere eseguito dal responsabile
tecnico dell’impresa installatrice e può consistere nello schema d’impianto.
- L’obbligo di progetto da parte di un professionista è esteso alle unità abitative e alle unità immobiliari adibite ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando la potenza impegnata è superire a 6 kW.
Per potenza impegnata si intende quella contrattuale, indicata nel contratto di fornitura di energia elettrica.
Per i nuovi impianti si fa riferimento alla potenza per la quale l’impianto è dimensionato (potenza di progetto), in attesa che l’utente stipuli in contratto e richieda la potenza di cui ha bisogno (potenza contrattuale).
La potenza di progetto va indicata sulla dichiarazione di conformità, dove è denominata “potenza massima impiegabile”.
- L’impianto di protezione contro le scariche atmosferiche (LPS) va progettato da un professionista iscritto all’albo nei casi seguenti:
• se il volume dell’edificio protetto supera 200 m³, oppure;
• per le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kW o per utenze domestiche abitative di superficie superiore a 400 m², oppure;
• per immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o qualora la superficie superi 200 m², o quando le utenze sono alimentate a bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kW.
- Gli impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere vanno progettati da un professionista iscritto all’albo quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progetto da parte di un professionista.
- Gli impianti di rivelazione incendio sono soggetti all’obbligo di progetto, da parte di un professionista iscritto all’albo, quando sono inseriti in un’attività soggetta al rilascio di prevenzione incendi, oppure quando l’impianto comprende almeno dieci rilevatori.
- All’art. 6, comma 3, del DM 37/08 è scritto:
“gli impianti elettrici nelle unità immobiliari ad uso abitativo realizzati prima del 13/03/90 si considerano adeguati se dotati di:
• sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti all’origine dell’impianto;
• protezione contro i contatti diretti;
• protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non superiroe a 30 mA”.
I requisiti suindicati provengono, tali e quali, dal DPR 447/91.
- Gli impianti realizzati in conformità alla vigente normativa e alle norme UNI e del CEI o di altri Enti di normazione appartenenti agli Stati membri dell’Unione Europea o che sono contraenti dell’accordo sullo spazio economico europeo, si considerano eseguiti secondo la regola dell’arte.
- In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto, la dichiarazione di conformità e l’attestazione di collaudo (ove previsto), si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell’opera di rifacimento, ma tengono conto della sicurezza e della funzionalità dell’intero impianto.
- Chi ha eseguito l’impianto o l’intervento parziale, prima di sottoscrivere la dichiarazione di conformità e di consegnare il lavoro deve verificare, con esame a vista e prove, che l’impianto è a regola d’arte (verifica iniziale).
- Sono stati introdotti due modelli per la dichiarazione di conformità: uno per le imprese installatrici ed un altro per gli uffici tecnici interni.
Il modulo per le imprese installatrici deve essere firmato anche dal responsabile tecnico oltre che dal titolare o legale rappresentante dell’impresa.
Il modulo per gli uffici tecnici interni deve essere firmato dal responsabile tecnico dell’ufficio tecnico interno dell’impresa non installatrice (dichiarante) e dal legale rappresentante dell’impresa.
-La dichiarazione di conformità:
• serve per ottenere l’agibilità dei locali dal Comune;
• va consegnata al distributore, o venditore, di energia elettrica, entro trenta giorni dall’allacciamento di una nuova fornitura di energia elettrica; in caso contrario, il distributore sospende la fornitura dopo congruo avviso;
• va presentata al distributore, o venditore, di energia elettrica per richiedere un qualsiasi aumento della potenza impegnata con interventi sull’impianto, oppure senza interventi ma con potenza impegnata di 6 kW o superiore;
• va presentata all’Asl e all’Ispesl (se luogo di lavoro) per denunciare l’impianto di terra, l’impianto di protezione contro le scariche atmosferiche e l’impianto elettrico nelle zone con pericolo di esplosione, ai sensi del DPR 462/01.
- Tutti gli impianti post 13/03/90 e ante 27/03/08 devono avere la dichiarazione di conformità o la dichiarazione di rispondenza (chi non ha la dichiarazione di conformità deve richiedere la dichiarazione di rispondenza).
- Il responsabile di un impianto ante 13/03/90 non ha ovviamente la dichiarazione di conformità, né ha alcun obbligo di averla.
Deve però avere la dichiarazione di rispondenza per l’intero impianto elettrico nei casi seguenti:
• da presentare al distributore, o venditore, di energia elettrica per richiedere un qualsiasi aumento della potenza contrattuale con interventi sull’impianto, oppure senza interventi ma con potenza contrattuale di 6 kW o superiore;
• vendita o locazione dell’unità immobiliare, da allegare all’atto di vendita o locazione, salvo espresso patto contrario tra le parti.
La dichiarazione di rispondenza sostituisce di fatto l’atto notorio previsto dal DPR 392/94, art.6, per gli impianti ante 13/03/90.
- La dichiarazione di rispondenza può essere firmata:
• da un professionista (con i requisiti sotto indicati) per tutti gli impianti;
• dal responsabile tecnico di un’impresa abilitata (con i requisiti sotto indicati) solo per gli impianti non soggetti a progetto da parte di un professionista.
Il professionista deve essere iscritto all’albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste e aver esercitato la professione per almeno cinque anni nel settore impiantistico.
Il responsabile tecnico deve ricoprire tale ruolo da almeno cinque anni in un’impresa abilitata nel settore impiantistico cui si riferisce la dichiarazione di rispondenza. Il periodo di cinque anni può essere stato maturato in più imprese installatrici.
- Il proprietario dell’impianto ha l’obbligo di svolgere la manutenzione (anche per immobili ad uso abitativo).
- L’impresa installatrice ha l’obbligo di fornire istruzioni per l’uso e la manutenzione.
- Il proprietario dell’immobile deve conservare e, in caso di trasferimento dell’immobile a qualsiasi titolo, consegnare all’avente causa la documentazione amministrativa e tecnica, nonché il libretto di uso e manutenzione.
Tale documentazione deve essere consegnata anche al soggetto che utilizza a qualsiasi titolo (affitto, comodato, ecc.) l’immobile.
- In caso di mancato rilascio dalla dichiarazione di conformità da parte dell’impresa installatrice o dell’ufficio tecnico interno si applica una sanzione amministrativa da 100 € a 1.000 €.
Per tutte le altre violazioni del decreto in questione si applica una sanzione amministrativa da 1.000 € a 10.000 €.
- Sono abrogati:
• gli articoli da 107 a 121 del DPR 380/01;
• il DPR 447/91 e la legge 46/90 ad eccezione degli articoli 8 (Finanziamento dell’attività di normazione tecnica), art.14 (Verifiche), art.16 (Sanzioni) le cui sanzioni trovano applicazione in misura raddoppiata per le violazioni degli obblighi previsti dal DM 37/08;
• l’albo dei verificatori.