ACCI 27.10.46 - Accordo sul trattamento economico dei lavoratori dell'industria
ACCI 27.10.46 - Accordo sul trattamento economico dei lavoratori dell'industria
Costituzione delle parti
Il 27 ottobre 1946, tra
- la Confederazione Generale dell'Industria Italiana; e
- la Confederazione Generale Italiana del Lavoro;
si è stipulato il seguente Accordo Interconfederale per la disciplina del trattamento economico dei lavoratori dell'industria.
Premessa
Premesso che la finalità delle trattative oggi concluse è quella di normalizzare la situazione salariale, in armonia con le necessità dei lavoratori e con le possibilità della produzione, nel quadro della politica economica e finanziaria del Governo ed in relazione ad un miglioramento delle condizioni di vita delle classi lavoratrici collegato ad una maggiore ripresa delle industrie;
premesso che fattore essenziale di tale normalizzazione è il raggiungimento di una tregua salariale, stimata nel tempo di almeno sei mesi, durante i quali la politica e le provvidenze del Governo possano raggiungere gli auspicati fini che si propongono;
le parti, dandosi reciprocamente atto del senso di responsabilità e di comprensione dimostrato nel corso delle trattative, hanno convenuto quanto appresso:
ART. 1 : Operai - Minimi di paga - Tabelle
I minimi di paga base degli operai addetti alle aziende industriali sono aumentati fino a raggiungere i livelli risultanti dalle tabelle di cui ai concordati 6 dicembre 1945 e 23 maggio 1946, maggiorati del 35 per cento (trentacinque per cento) a decorrere dal primo periodo di paga che ha inizio nel mese di ottobre. I nuovi minimi risultano dalla tabella che segue:
tabella dei minimi di paga
Gruppi | Zona | Operai specializzati | Operai qualificati | Manovali specializzati | Manovali comuni |
A | 1ª | 28,35 | 25,65 | 24,20 | 22,30 |
2ª | 26,70 | 24,10 | 22,75 | 20,95 | |
3ª | 25,25 | 22,85 | 21,55 | 19,85 | |
4ª | 24,40 | 22,10 | 20,80 | 19,20 | |
B | 1ª | 27 | 24,45 | 23,05 | 21,20 |
2ª | 25,40 | 22,95 | 21,70 | 19,95 | |
3ª | 24,05 | 21,75 | 20,55 | 18,90 | |
4ª | 23,25 | 21 | 19,80 | 18,90 | |
C | 1ª | 26,65 | 23,25 | 21,90 | 20,15 |
2ª | 24,10 | 21,85 | 20,60 | 18,90 | |
3ª | 22,85 | 20,65 | 19,45 | 18,90 | |
4ª | 22,10 | 20 | 19,20 | 18,90 |
Le singole categorie merceologiche potranno inoltre concordare, esclusivamente in sede di stipulazione dei contratti nazionali di categoria, normativi e salariali o solo salariali, o degli accordi salariali locali integrativi di essi, un ulteriore eventuale aumento. Tale aumento, al fine di non pregiudicare gli scopi perequativi che hanno presieduto al presente accordo, ed il necessario equilibrio generale salariale, non potrà superare la percentuale massima del 15 per cento riferita al nuovo livello di minimi risultanti dall'aumento di cui al comma precedente e sarà graduato in relazione alla situazione delle categorie merceologiche interessate, con particolare riguardo per le zone a più basso livello industriale.
Per le categorie merceologiche classificate in gruppo zero e per le categorie merceologiche i cui minimi siano stati fissati contrattualmente in misura maggiore di quelli del gruppo A, le maggiorazioni del 35 e del 15 per cento, di cui al primo e secondo comma del presente articolo, si intendono computate sui minimi del gruppo A maggiorati dell'11% o della minore differenza percentuale in atto tra i predetti minimi del gruppo A e quelli esistenti per i singoli settori. Per tali categorie l'aumento ulteriore da concedersi ai sensi del secondo comma sarà fissato nella misura del 15 per cento.
Agli effetti dell'applicazione dei livelli di cui al presente articolo, l'attribuzione ai vari gruppi merceologici è fatta in base agli accordi di incasellamento in atto alla data di applicazione del presente accordo.
Per gli incasellamenti intermedi, le Associazioni nazionali competenti determineranno i nuovi livelli in base ai criteri a suo tempo seguiti.
ART. 2 : Impiegati - Minimi di stipendio - Tabelle
I minimi di stipendio degli impiegati, in relazione alle zone stabilite dai contratti 6 dicembre 1945 e 23 maggio 1946, sono fissati, a far tempo dal 1° ottobre 1946, nella misura risultante dalla seguente tabella.
di stipendio base a decorrere dal 1° ottobre 1946
Categoria | Zona 1ª | Zona 2ª | ||
uomini | donne | uomini | donne | |
Categoria 1ª | 13.100 | 13.100 | 12.500 | 12.500 |
Categoria 2ª: | ||||
maggiori ai 21 anni | 10.550 | 8.900 | 10.050 | 8.500 |
inferiori ai 21 anni | 8.350 | 7.000 | 7.950 | 6.650 |
Categoria 3ª: | ||||
Gruppo A) | ||||
maggiori ai 21 anni | 7.700 | 6.550 | 7.350 | 6.250 |
fra i 19 e i 21 anni | 6.550 | 5.500 | 6.250 | 5.250 |
fra i 17 e i 19 anni | 5.300 | 4.550 | 5.050 | 4.350 |
inferiori ai 17 anni | 4.350 | 3.700 | 4.150 | 3.500 |
Gruppo B) | ||||
maggiori ai 21 anni | 6.500 | 5.550 | 6.150 | 5.250 |
fra i 19 e i 21 anni | 5.550 | 4.650 | 5.250 | 4.400 |
fra i 17 e i 19 anni | 4.500 | 3.850 | 4.250 | 3.600 |
inferiori ai 17 anni | 3.650 | 3.100 | 3.450 | 2.950 |
Categoria | Zona 3ª | Zona 4ª | ||
uomini | donne | uomini | donne | |
Categoria 1ª | 12.000 | 12.000 | 11.700 | 11.700 |
Categoria 2ª: | ||||
maggiori ai 21 anni | 9.650 | 8.150 | 9.400 | 7.950 |
inferiori ai 21 anni | 7.650 | 6.400 | 7.450 | 6.250 |
Categoria 3ª: | ||||
Gruppo A) | ||||
maggiori ai 21 anni | 7.050 | 6.000 | 6.900 | 5.850 |
fra i 19 e i 21 anni | 6.000 | 5.050 | 5.850 | 4.900 |
fra i 17 e i 19 anni | 4.850 | 4.150 | 4.750 | 4.050 |
inferiori ai 17 anni | 4.000 | 3.350 | 3.900 | 3.300 |
Gruppo B) | ||||
maggiori ai 21 anni | 5.850 | 5.000 | 5.650 | 4.800 |
fra i 19 e i 21 anni | 5.000 | 4.200 | 4.800 | 4.050 |
fra i 17 e i 19 anni | 4.050 | 3.450 | 3.900 | 3.350 |
inferiori ai 17 anni | 3.300 | 2.800 | 3.200 | 2.700 |
I minimi di stipendio di cui sopra assorbono, fino a concorrenza, gli aumenti sulle retribuzioni di fatto derivanti dagli Accordi Interconfederali 30 marzo 1946 e 23 maggio 1946, o, successivamente, da altri accordi locali o di categoria o, comunque, concessi collettivamente dalle aziende.
Un ulteriore eventuale aumento, nella misura massima del 15 per cento, potrà essere apportato dalle Associazioni nazionali di categoria in relazione alla misura degli aumenti che saranno da esse stabiliti per le categorie operaie.
Le retribuzioni di fatto saranno aumentate della differenza intercorrente tra i nuovi minimi e quelli precedenti, maggiorati delle quote di aumenti collettivamente concessi ai sensi del secondo comma.
Gli aumenti di anzianità già maturati saranno ricalcolati sui nuovi minimi secondo le vigenti disposizioni contrattuali.
ART. 3 : Minimi retributivi - Categorie speciali o intermedie
Premesso che le parti sono d'accordo nell'applicare anche nelle province dell'Italia settentrionale i criteri
per la identificazione e classificazione di cui agli artt. 31 e 32 dell'accordo 23 maggio 1946 per le province dell'Italia centro - meridionale, i minimi di retribuzione degli appartenenti alle categorie speciali od intermedie (già chiamate equiparate) - maggiorati delle quote di aumento di cui all'art. 4 dell'Accordo Interconfederale 30 marzo 1946 e all'art. 35 del citato accordo 23 maggio 1946, tabella A) sono aumentati del 35 per cento a far tempo dal primo di ottobre.
Le singole categorie merceologiche potranno inoltre concordare un ulteriore eventuale aumento dei nuovi minimi nella misura massima e nei modi e casi di cui al comma secondo dell'art. 1 del presente accordo.
Per gli assorbimenti, per i superminimi di merito e per gli aumenti periodici di anzianità, valgono le norme stabilite per gli impiegati.
ART. 4 : Coordinamento con le condizioni individuali di fatto
I nuovi minimi di paga previsti per gli operai dal presente contratto assorbono, fino a concorrenza, gli aumenti stabiliti da accordi successivi ai Concordati Interconfederali 6 dicembre 1945 e 23 maggio 1946, o concessi collettivamente, tanto per le retribuzioni ad economia che per quelle a cottimo, a titolo di adeguamento salariale, sotto qualsiasi forma o denominazione.
I guadagni di fatto, sia ad economia e sia a cottimo, che eccedono gli aumenti collettivi di cui sopra, saranno conservati in cifra e riportati sui nuovi minimi, fino all'aggiornamento, per i cottimisti, delle tariffe di cottimo. Così ad esempio:
- situazione precedente:
paga base lire. 20 + utile cottimo lire 10 = lire 30 (guadagno globale precedente)
- nuova situazione:
paga base lire 27 + utile cottimo lire 10 = lire 37 (nuovo guadagno globale).
Tanto per gli operai quanto per gli impiegati e per le categorie intermedie i terzi elementi, le indennità integrative e simili sono assorbiti, per un 20 per cento del loro importo, con un minimo di lire 20 giornaliere, all'atto dell'applicazione dell'aumento del 35 per cento, e, per un ulteriore 30 per cento della loro entità attuale, all'atto dell'applicazione degli accordi nazionali di categoria.
ART. 5 : Decorrenza degli stipulandi contratti nazionali
Le Associazioni nazionali di categoria sono impegnate a procedere entro il 30 novembre p.v. alla definizione dei contratti nazionali.
In relazione all'impegno di cui sopra si stabilisce che, per i contratti conclusi nel predetto termine, anche l'eventuale ulteriore aumento, di cui al secondo comma dell'art. 1, avrà decorrenza, per i rapporti di lavoro in corso, dalla data di decorrenza degli aumenti di cui al primo comma dell'art. 1 e dell'art. 2 del presente accordo.
Al 15 novembre le due Confederazioni esamineranno la situazione allo scopo di sollecitare la definizione
delle trattative non ancora concluse.
Trascorso il termine del 30 novembre, le trattative si intendono avocate alle due Confederazioni che provvederanno a concludere con la maggiore sollecitudine gli accordi di cui al secondo comma dell'art. 1.
ART. 6 : Nuova base della contigenza
A partire dal 1° ottobre 1946, la contingenza media base è fissata in lire 185 riferita al costo medio mensile di vita delle otto province di Milano, Torino, Roma, Napoli, Mantova, Rovigo, Macerata e Cagliari, nel trimestre 15 giugno -15 settembre 1946, computato secondo i criteri di cui appresso.
La contingenza base di ciascuna provincia risulterà dal rapporto del costo di vita della provincia stessa accertato nel periodo 15 giugno -15 settembre 1946, rispetto al predetto costo medio di vita delle otto province sopra citate, con un minimo di lire 160 ed un massimo di lire 200.
ART. 7 : Contingenza effettiva per il periodo 1 ottobre 1946 - 30
novembre 1946
In ciascuna provincia, la contingenza effettiva per il periodo 1° ottobre 1946 - 30 novembre 1946, sarà pari, per l'uomo sopra i 20 anni di età, alla contingenza base calcolata come all'art. precedente.
Alle donne ed ai minori si applicano i rapporti percentuali fissati per la contingenza nei Contratti Interconfederali 6 dicembre 1945 e 23 maggio 1946.
ART. 8 : Variazioni della indennità di contingenza
L'indennità di contingenza verrà variata di due mesi in due mesi, rimanendo in tali intervalli immutata. Il primo adeguamento verrà fatto, in base alla variazione degli indici provinciali 15 settembre 1946 - 15 novembre 1946, rispetto a quelli 15 giugno - 15 settembre 1946, ed avrà applicazione dal 1° dicembre 1946. Il successivo adeguamento avrà luogo il 1° febbraio 1947 in base alle variazioni che gli indici del periodo 15 novembre 1946 - 15 gennaio 1947 presenteranno rispetto a quelli del periodo base considerato (15 giugno - 15 settembre 1946) e così per i bimestri successivi.
ART. 9 : Applicazione convenzionale delle variazioni dell'indice alla indennità di contingenza
Le variazioni percentuali del numero indice saranno tradotte in variazioni percentuali dell'indennità di contingenza (cioè dell'importo da versarsi per tale titolo al lavoratore) moltiplicando le variazioni per il coefficiente 2,30, per i lavoratori uomini di età superiore agli anni 20, e per il coefficiente 2, per le lavoratrici di età superiore agli anni 20 e per i lavoratori di ambo i sessi di età inferiore agli anni 20.
ART. 10 : Commissione per la determinazione dei criteri di calcolo degli indici del costo della vita
In sostituzione delle Commissioni centrali istituite con i contratti interconfederali più volte citati, è costituita una apposita Commissione nazionale sedente in Roma, composta da tre rappresentanti della Confindustria e da tre rappresentanti della Confederazione Generale Italiana del Lavoro, presieduta da un esperto di riconosciuta autorità in materia, nominato dalla Commissione stessa.
Detta Commissione nazionale è incaricata di elaborare il nuovo schema di spesa per famiglia tipo, sul quale le singole Commissioni provinciali computeranno le variazioni del costo della vita, ai fini della variazione dell'indennità di contingenza.
Le Commissioni provinciali potranno intercambiare sullo schema di spesa alimentare, una volta per tutte, in relazione alle consuetudini alimentari locali, e fermo restando l'eguale quantitativo di calorie, i seguenti generi: pasta e riso fra i generi da minestra; olio, lardo, strutto e burro fra i grassi; carne con pesce.
ART. 11 : Modificazione dello schema di bilancio familiare
La Commissione nazionale per la scala mobile, nell'elaborare il nuovo schema di spesa per famiglia tipo in sostituzione di quello allegato ai contratti interconfederali 6 dicembre 1945 e 23 maggio 1946, determinerà i quantitativi dei generi alimentari sulla base di 2.600 calorie per uomo adulto e ridurrà, ove occorra, l'incidenza delle voci abbigliamento e spese varie, in modo che, senza alterare sensibilmente l'importo globale della spesa media delle otto province, l'incidenza della spesa per il capitolo alimentazione sul totale, nel periodo base (15 giugno - 15 settembre 1946), risulti almeno del 75 per cento circa rispetto a detto importo.
ART. 12 : Ferie - Operai
Il periodo annuale di ferie che sia inferiore a dodici giorni lavorativi è elevato a tale limite a partire dall'anno feriale 1946 - 1947, ed è compensato con la retribuzione globale di fatto.
Allo scopo di non incidere sulla produttività delle aziende nel presente delicato momento dell'economia
nazionale, resta convenuta, perdurando tali condizioni, la possibilità di suddividere in due periodi nell'anno il godimento dei dodici giorni di ferie, ovvero di sostituirne il godimento, fino a 6 giorni, corrispondendo una giornata di retribuzione, calcolata nella misura sopra indicata, per ogni giorno di ferie non goduto.
ART. 13 : Ferie - Impiegati e appartenenti alle categorie intermedie
Il periodo minimo feriale annuo per gli impiegati e per gli appartenenti alle categorie intermedie è elevato, a far tempo dall'anno feriale 1946-1947, a dodici giorni lavorativi, fermi restando i maggiori periodi feriali contrattualmente fissati.
ART. 14 : Ferie frazionate
In caso di cessazione di lavoro nel corso dell'anno saranno corrisposti tanti dodicesimi dell'indennità sostitutiva del mancato godimento delle ferie computata sulla retribuzione globale di fatto per quanti sono i mesi di servizio prestati presso l'azienda.
ART. 15 : Festività cadenti nel periodo feriale
Le festività infrasettimanali e nazionali cadenti nel corso delle ferie danno luogo al relativo trattamento economico, in quanto dovuto, senza prolungamento del periodo feriale.
ART. 16 : Festività infrasettimanali - Operai
Per tutte le giornate festive - considerate tali dai singoli contratti di categoria od, in mancanza di norma contrattuale, riconosciute tali dallo Stato a tutti gli effetti civili - sarà corrisposta agli operai la normale retribuzione, intendendosi per tale quella che avrebbero percepito se avessero lavorato secondo l'orario normale giornaliero di stabilimento.
In caso di prestazione di lavoro nelle giornate di festività infrasettimanali oltre la retribuzione di cui al primo comma, sarà corrisposta la retribuzione globale per le ore lavorate come in giorno feriale.
Entro un mese dalla data di stipulazione del presente accordo, le Camere provinciali del lavoro delle province, in cui vigono particolari accordi che regolano la materia, hanno facoltà di optare per il mantenimento degli accordi locali.
ART. 17 : Mensilità aggiuntive - Gratifica natalizia e tredicesima mensilità
Agli operai in servizio alla data di applicazione del presente accordo la liquidazione della gratifica natalizia sarà effettuata, per ciascun anno e a partire dal 1946, nella misura di 200 ore della retribuzione globale di fatto. Per i cottimisti si farà riferimento al guadagno medio delle due ultime quindicine o delle quattro ultime settimane.
Per gli impiegati la tredicesima mensilità a partire dal 1946 sarà corrisposta sulla base della retribuzione globale mensile di fatto.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno saranno corrisposti tanti dodicesimi della gratifica natalizia o della tredicesima mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestati presso l'azienda.
ART. 18 : Computo della retribuzione agli effetti della indennità di anzianità
Allo scopo di uniformare in tutto il territorio nazionale i criteri di computo della retribuzione agli effetti della indennità di anzianità, si stabilisce quanto segue:
per l'anzianità maturata fino al 1° gennaio 1945, l'indennità è liquidata in base alla retribuzione in corso al momento della risoluzione del rapporto, esclusa la sola indennità di contingenza;
per l'anzianità maturata successivamente alla predetta data, l'indennità è liquidata comprendendo nella retribuzione anche l'indennità di contingenza in corso al momento della risoluzione del rapporto.
L'indennità sostitutiva del preavviso è comprensiva anche della indennità di contingenza.
ART. 19 : Assegni familiari
Gli assegni familiari, per gli operai, per gli impiegati e per gli appartenenti alle categorie intermedie, sono aumentati del 50 per cento limitatamente alle quote per i figli.
Le parti si impegnano a sollecitare l'emanazione del relativo provvedimento legislativo e la categoria industriale dichiara di accollarsi l'onere dei maggiori contributi necessari.
Le aziende anticiperanno l'importo dei maggiori assegni dalla data di cui al primo comma dell'art. 1 e di cui agli artt. 2 e 3.
ART. 20 : Conservazione delle condizioni di miglior favore
Le parti concordano che col presente accordo non hanno inteso di modificare le condizioni complessive di maggior favore, individuali o collettive.
ART. 21 : Decadenza dell'Accordo 28 settembre 1946
L'Accordo Interconfederale 28 settembre 1946 decade a partire dal giorno di entrata in vigore del presente contratto; peraltro, l'assegno temporaneo, previsto dagli artt. 1 e 2 di detto accordo, cessa ad ogni effetto dalla data di decorrenza degli aumenti derivanti dall'art. 1, primo comma, del presente accordo.
ART. 22 : Tregua salariale
In aderenza alle finalità del presente accordo enunciate nella premessa, le Confederazioni stipulanti e le Associazioni ad esse aderenti, sia nazionali che territoriali, assumono impegno di osservare, per un periodo di mesi sei dalla data di stipulazione dell'accordo stesso, una tregua e, conseguentemente, di non addivenire ad alcuna variazione di aumento del trattamento retributivo dei lavoratori, quale risulta successivamente all'applicazione del presente accordo, salvo naturalmente le variazioni derivanti dall'applicazione della scala mobile.
Nello spirito di tale impegno tutte le organizzazioni dei lavoratori si adopereranno per evitare qualsiasi richiesta ed agitazione in contrasto con esso.
La tregua concordata non ostacola la normale attività di revisione degli istituti contrattuali in sede di stipulandi accordi nazionali, purché tale revisione non importi un effettivo aumento salariale o stipendiale di carattere generale, che, come tale, possa considerarsi in contrasto con la lettera e con lo spirito del presente concordato.
Chiarimenti e dichiarazioni a verbale
Compensi particolari - Aumenti collettivi - Assegni familiari
Art. 1 - Compensi particolari
Nel caso in cui per determinate qualifiche operaie i salari in atto siano fissati in misura superiore ai livelli generali in quanto compensano particolari condizioni lavorative (pericolo o disagio e simili) le Associazioni nazionali potranno determinare le nuove paghe anche in limiti superiori a quelli indicati dall'art. 1 o adottare provvedimenti diversi.
Artt. 2, 3, 4 - Aumenti collettivi
Si intendono collettivi gli aumenti non di merito concessi dalle aziende alla totalità dei lavoratori, anche se taluni di essi ne siano rimasti esclusi per particolari condizioni di utilizzazione o di rendimento.
Art. 19 - Assegni familiari
Le parti sono d'accordo che l'anticipazione di cui al terzo comma dell'art. 19 sarà fatta non appena intervenuta la relativa autorizzazione ministeriale.
Variazioni della scala mobile - Computo della retribuzione agli effetti dell'indennità di anzianità
Art. 8 - Variazioni della scala mobile in discesa
Per la disciplina dei movimenti della scala mobile in caso di riduzione del costo della vita le parti si incontreranno successivamente.
Art. 18 - Computo della retribuzione agli effetti della indennità di anzianità
Si dà atto che la Confederazione del lavoro ha avanzato richiesta di parificare il trattamento in caso di dimissioni a quello di licenziamento, sia per gli operai che per gli impiegati.
La rappresentanza industriale si è riservata, sentiti i propri organi confederali, di comunicare se il problema debba - a proprio avviso - essere discusso con trattativa interconfederale od in sede di discussione dei contratti di categoria.
Protocollo aggiuntivo
Per la Sicilia si è stabilito, su preciso invito del Governo, che le aziende diano applicazione all'Accordo Interconfederale. Sarà quindi applicato l'aumento del 35% sui minimi risultanti dall'accordo 18 giugno 1946. L'ulteriore eventuale aumento fino al 15%, di cui al secondo comma dell'art. 1, sarà determinato, in base ai criteri fissati dallo stesso articolo, dalle Federazioni Nazionali d'accordo con le organizzazioni locali.
Per i servizi pubblici, le trattative saranno proseguite con l'intervento delle due Confederazioni. In caso di disaccordo, le due Confederazioni riesamineranno la situazione con l'intervento conciliativo di un Comitato
formato dai Ministeri interessati. Roma, 30 ottobre 1946.
Commissione per la determinazione dei criteri di calcolo degli indici del costo della vita - Verbale
Verbale della riunione della Commissione Nazionale per la determinazione dei criteri di calcolo degli indici del costo della vita
1. La Commissione è formata dalle seguenti Confederazioni:
- Confederazione Generale dell'Industria Italiana;
- Confederazione Generale Italiana del Lavoro;
si è riunita nei giorni 19 e 21 ottobre e 5 novembre 1946 ed ha preso visione degli accordi di massima intervenuti fra le due Confederazioni e del verbale delle riunioni tenute nei giorni 21 e 23 settembre 1946 dalla Commissione Interconfederale incaricata di rielaborare i metodi di applicazione del sistema della scala mobile all'indennità di contingenza.
All'inizio della prima seduta i sei membri appartenenti alle due Confederazioni sopra nominate hanno proceduto alla scelta del proprio Presidente (Barberi, Direttore Generale dell'Istituto Centrale di Statistica) che, interpellato, ha dichiarato di accettare l'incarico.
2. La Commissione ha preso successivamente in esame i termini fissati, negli accordi, in relazione ai quali le viene affidato il compito di elaborare il nuovo schema di bilancio per famiglia tipo tenendo conto delle seguenti condizioni:
a) che il numero delle calorie sia 2600 per unità di consumo;
b) che la spesa del capitolo alimentazione rappresenti almeno il 75 per cento della spesa totale nella media delle otto città: Milano, Torino, Roma, Napoli, Mantova, Rovigo, Macerata e Cagliari.
c) che la spesa totale non venga sensibilmente alterata rispetto a quella precedente.
La Commissione si è trovata d'accordo nel riconoscere che le contrastanti esigenze poste dalle suddette condizioni non si possono conciliare se non attraverso un compromesso che è stato raggiunto nei seguenti termini:
a) riferire il bilancio ad una famiglia tipo composta di quattro persone, invece delle cinque considerate nel bilancio precedente, costituita da un adulto, una donna adulta corrispondente a 0,83 unità di consumo, un bambino di 4 - 6 anni di età corrispondente a 0,53 unità di consumo, un ragazzo di 10 - 12 anni corrispondente a 0,83 unità di consumo. In complesso le quattro persone della famiglia corrispondono a 3, 19 unità di consumo secondo la scala adottata dal Food and Nutrition Board del National Research Council degli Stati Uniti d'America;
b) ridurre la proporzione della spesa alimentare rispetto alla spesa totale dal 75 per cento a circa il 72 per cento nella media delle otto città. Mantenere rigorosamente la proporzione richiesta del 75 per cento
avrebbe infatti implicato una eccessiva riduzione della spesa non alimentare, ovvero un ulteriore aumento delle calorie.
3. La Commissione è passata a determinare la composizione del bilancio familiare ai fini del calcolo della spesa media delle otto città che dovrà servire da riferimento per il calcolo delle contingenze basi locali. A tale riguardo, tenuto conto delle esigenze sopra indicate, ha ritenuto opportuno, per il capitolo alimentazione determinare, per ciascuna delle otto province i bilanci - tipo riportati in allegato.
delle rimanenti province adotterà, fra di essi, quello che, a seconda delle caratteristiche dei propri consumi, giudicherà più rappresentativo. I quantitativi che nei predetti bilanci - tipo figurano assegnati con tessera hanno un valore convenzionale e sono tassativi per il calcolo della contingenza base.
4. Per il calcolo delle variazioni del tempo della contingenza le singole Commissioni paritetiche provinciali avranno la facoltà di adattare i generi e le qualità considerate nel bilancio - tipo prescelto, alle abitudini di consumo locali. A questo fine si potranno eseguire le seguenti sostituzioni: burro con uguale quantità di olio e viceversa; carne, parzialmente con pesce e salumi nelle seguenti proporzioni: Kg 1 di carne, Kg 2 di pesce, 300 grammi di salumi.
Per quanto riguarda i generi tesserati si conviene assumere nel bilancio base la quantità complessiva stabilita come assegnazione legale quale risulta nell'allegato.
Per lo zucchero, tenuto conto delle condizioni in cui si sono svolte le distribuzioni precedenti e del corso della campagna saccarifera, si conviene, a differenza di quanto stabilito per il calcolo della contingenza base, che il quantitativo di 1.200 grammi venga valutato anche nel periodo iniziale al prezzo di tessera.
Per i periodi successivi le distribuzioni con tessera di un prodotto, in eccedenza dei quantitativi fissati nel bilancio, non comportano la sostituzione di una equivalente quantità degli altri prodotti con l'eccedenza del prodotto tesserato, salvo nel caso della pasta o del riso che si ritengono a tutti gli effetti intercambiabili fra di loro.
Nel caso dei prezzi di calmiere le Commissioni provinciali sono autorizzate a variare tali prezzi in proporzione dell'eventuale declassamento qualitativo della merce.
5. Circa gli altri capitoli del bilancio, le voci qualità e quantità stabilite dalla Commissione, sempre in relazione alle richiamate condizioni poste dagli accordi interconfederali, sono indicate negli allegati prospetti.
6. La Commissione, presi in esame i calcoli del costo della vita nel periodo 15 giugno - 15 settembre 1946 nelle otto città considerate, ha accertato quale spesa media complessiva della famiglia tipo l'importo di lire 17.530.
Agli effetti del calcolo della contingenza base, tutte le Commissioni provinciali, comprese quelle di Milano, Torino, Roma, Napoli, Mantova, Rovigo, Macerata e Cagliari, dovranno calcolare le spese della famiglia tipo per la propria provincia per lo stesso periodo secondo lo schema allegato e riferire la spesa così ottenuta alla suddetta spesa media nazionale.
7. Data la complessità e la delicatezza delle operazioni che debbono essere compiute dalle Commissioni provinciali, sia per il calcolo della spesa media da valere per la determinazione della contingenza base, sia per il calcolo degli indici agli effetti delle variazioni nel tempo della contingenza stessa, la Commissione prospetta alle Confederazioni l'opportunità che i verbali delle Commissioni provinciali vengano trasmessi alla Commissione nazionale, la quale, ad ogni modo si tiene a disposizione delle Commissioni provinciali per eventuali consigli e suggerimenti.
I componenti della Commissione riconoscono che lo schema di bilancio determinato per il calcolo dell'indice temporale è legato alla situazione dei consumi quale si prospetta alla luce delle presenti condizioni e non si nascondono che eccezionali mutamenti della situazione potranno modificarne sensibilmente il valore rappresentativo.
Allegati
Elementi per il calcolo del costo della vita - Capitolo alimentazione
- Tabelle
A) Capitolo Alimentazione
Generi | Unità di misura | Torino | Milano | ||
Quantità mensile | Quantità mensile | ||||
Totale | di cui con tessera | Totale | di cui con tessera | ||
Pane, tipo tessera (farina abb. 85%) | Kg | 40,000 | 28,200 | 40,200 | 28,200 |
Riso originale comune | " | 10,000 | 4,000 | 14,000 | 5,000 |
Pasta tipo tessera | " | 10,000 | 4,000 | 6,000 | 3,000 |
Patate comuni | " | 10,000 | - | 10,000 | - |
Fagioli comuni | " | 2,000 | - | 2,000 | - |
Carne bovina, manzo senz'osso | " | 6,000 | - | 6,000 | - |
Formaggio da condire grana stagionata 1 anno | " | 1,000 | - | 1,000 | - |
Olio di oliva | " | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 |
Burro di centrifuga | " | 1,000 | 0,250 | 1,000 | 0,250 |
Lardo nostrano stagionato | " | 0,500 | - | 0,500 | - |
Uova fresche | n. | 20 | - | 20 | - |
Latte naturale di vacca | l. | 20,00 | - | 20,00 | - |
Zucchero cristallino | Kg | 1,200 | 0,750 | 1,200 | 0,750 |
Vino comune gradi 11-12 | l. | 15,00 | - | 15,00 | - |
Verdura | Kg | 25,000 | - | 25,000 | - |
Frutta | " | 15,000 | - | 15,000 | - |
Sale grosso da cucina | " | 1,500 | - | 1,500 | - |
Salsa pomodoro doppio concentrato | " | 0,500 | - | 0,500 | - |
Generi | Unità di misura | Mantova | Rovigo | ||
Quantità mensile | Quantità mensile | ||||
Totale | di cui con tessera | Totale | di cui con tessera | ||
Pane, tipo tessera (farina abb. 85%) | Kg | 40,000 | 28,200 | 40,200 | 28,200 |
Riso originale comune | " | 14,000 | 5,000 | 2,000 | 4,000 |
Pasta tipo tessera | " | 6,000 | 3,000 | 8,000 | 4,000 |
Patate comuni | " | 10,000 | - | 10,000 | - |
Fagioli comuni | " | 2,000 | - | 2,000 | - |
Carne bovina, manzo senz'osso | " | 6,000 | - | 6,000 | - |
Formaggio da condire grana stagionata 1 anno | " | 1,000 | - | 1,000 | - |
Olio di oliva | " | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 |
Burro di centrifuga | " | 1,000 | 0,250 | 1,000 | 0,250 |
Lardo nostrano stagionato | " | 0,500 | - | 0,500 | - |
Uova fresche | n. | 20 | - | 20 | - |
Latte naturale di vacca | l. | 20,00 | - | 20,00 | - |
Zucchero cristallino | Kg | 1,200 | 0,750 | 1,200 | 0,750 |
Vino comune gradi 11-12 | l. | 15,00 | - | 15,00 | - |
Verdura | Kg | 25,000 | - | 25,000 | - |
Frutta | " | 15,000 | - | 15,000 | - |
Sale grosso da cucina | " | 1,500 | - | 1,500 | - |
Salsa pomodoro doppio concentrato | " | 0,500 | - | 0,500 | - |
Generi | Unità di misura | Macerata | Roma | ||
Quantità mensile | Quantità mensile | ||||
Totale | di cui con tessera | Totale | di cui con tessera | ||
Pane, tipo tessera (farina abb. 85%) | Kg | 40,000 | 28,200 | 40,000 | 28,200 |
Riso originale comune | " | 2,000 | - | 4,000 | 1,000 |
Pasta tipo tessera | " | 18,000 | 8,000 | 16,000 | 7,000 |
Patate comuni | " | 10,000 | - | 10,000 | - |
Fagioli comuni | " | 2,000 | - | 2,000 | - |
Carne bovina, manzo senz'osso | " | 6,000 | - | 6,000 | - |
Formaggio da condire grana stagionata 1 anno | " | 1,000 | - | 1,000 | - |
Olio di oliva | " | 1,000 | 0,750 | 1,000 | 0,750 |
Burro di centrifuga | " | 0,500 | - | 0,500 | - |
Lardo nostrano stagionato | " | 0,500 | - | 0,500 | - |
Uova fresche | n. | 20 | - | 20 | - |
Latte naturale di vacca | l. | 20,00 | - | 20,00 | - |
Zucchero cristallino | Kg | 1,200 | 0,750 | 1,200 | 0,750 |
Vino comune gradi 11-12 | l. | 15,00 | - | 15,00 | - |
Verdura | Kg | 25,000 | - | 25,000 | - |
Frutta | " | 15,000 | - | 15,000 | - |
Sale grosso da cucina | " | 1,500 | - | 1,500 | - |
Salsa pomodoro doppio concentrato | " | 0,500 | - | 0,500 | - |
Generi | Unità di misura | Napoli | Cagliari | ||
Quantità mensile | Quantità mensile | ||||
Totale | di cui con tessera | Totale | di cui con tessera | ||
Pane, tipo tessera (farina abb. 85%) | Kg | 40,000 | 28,200 | 40,000 | 28,200 |
Riso originale comune | " | 2,000 | - | - | - |
Pasta tipo tessera | " | 18,000 | 8,000 | 20,000 | 8,000 |
Patate comuni | " | 10,000 | - | 10,000 | - |
Fagioli comuni | " | 2,000 | - | 2,000 | - |
Carne bovina, manzo senz'osso | " | 6,000 | - | 6,000 | - |
Formaggio da condire grana stagionata 1 anno | " | 1,000 | - | 1,000 | - |
Olio di oliva | " | 1,000 | 0,750 | 1,000 | 0,750 |
Burro di centrifuga | " | 0,500 | - | 0,500 | - |
Lardo nostrano stagionato | " | 0,500 | - | 0,500 | - |
Uova fresche | n. | 20 | - | 20 | - |
Latte naturale di vacca | l. | 20,00 | - | 20,00 | - |
Zucchero cristallino | Kg | 1,200 | 0,750 | 1,200 | 0,750 |
Vino comune gradi 11-12 | l. | 15,00 | - | 15,00 | - |
Verdura | Kg | 25,000 | - | 25,000 | - |
Frutta | " | 15,000 | - | 15,000 | - |
Sale grosso da cucina | " | 1,500 | - | 1,500 | - |
Salsa pomodoro doppio concentrato | " | 0,500 | - | 0,500 | - |
Elementi per il calcolo del costo della vita - Capitoli di spese non alimentari - Tabelle
B) Capitoli di spese non alimentari comuni a tutte le città
: ACCORDO INTERCONFEDERALE 27 ottobre 1945
Articoli | Unità di misura | Quantità mensile |
a) Capitolo vestiario | ||
1. Telerie | ||
Madapolan cotone per biancheria, altezza cm. 90, peso grammi 120 | m. | 2,25 |
2. Tessuti | ||
Tessuto cardato misto da uomo, altezza cm. 150, peso gr. 500 | m. | 0,40 |
Tessuto di rayon da donna, altezza cm. 90, peso gr. 120 | m. | 0,60 |
3. Confezioni | ||
Vestito per uomo | conf. | 0,08 |
4. Calzature | ||
Scarpe per uomo adulto, tomaia vitello, suole cuoio | paia | 0,09 |
Scarpe per donna, tipo scamosciato, suole cuoio | paia | 0,09 |
Scarpe per bambino, tomaia vitello, suole cuoio misura 26 | paia | 0,15 |
5. Risuolature | ||
Per scarpe uomo | ris. | 0,15 |
Per scarpe ragazzo | ris. | 0,25 |
b) Capitolo abitazione | ||
Appartamento tipo di stanze | n. | 2,5 |
c) Riscaldamento e luce |
1. Riscaldamento e cottura cibi | ||
Legna | x.xx | 0,70 |
Gas | mt. cubi | 25 |
2. Illuminazione | ||
Energia elettrica | Kwh. | 10 |
d) Varie | ||
1. Tram | ||
Tariffa ridotta | corse | 50 |
Tariffa normale | corse | 20 |
2. Giornali | n. | 30 |
3. Spese scolastiche | ||
Matite | n. | 1 |
Penne | n. | 0,5 |
Pennini | n. | 4 |
Quaderni | n. | 1 |
Fogli protocollo | n. | 6 |
4. Terraglie e bicchieri | ||
Piatti | n. | 0,4 |
Bicchieri | n. | 0,2 |
Pentole | n. | 0,08 |
5. Spese sanitarie | ||
Sale amaro | gr. | 25 |
Cotone idrofilo | gr. | 25 |
Alcool denaturato | gr. | 45 |
Sciroppo ipofosfato (tipo Fellow) | gr. | 50 |
Aspirina in pastiglia | n. | 7 |
6. Igiene e bucato | ||
Sapone comune | Kg | 1,5 |
Lisciva | Kg | 1,0 |
7. Divertimenti | ||
Sigarette con tessera | n. | 80 |
Cinematografo | bigl. | 8 |