POLIZZA N.
POLIZZA N.
Polizza Fideiussoria per la
Autorizzazione codice cliente
tutela dei diritti patrimoniali
degli acquirenti di immobili
AGENZIA
da costruire - Legge 210 del 2.8.2004
Mod. 11226 - Xx. 00.0000
Contraente | Nominativo | Codice Fiscale | Partita I.V.A. | ||
Indirizzo | C.A.P. | Località | Prov. |
Durata Decorrenza giorno mese anno Scadenza giorno mese anno
del contratto
Durata anni giorni
Polizza sostituita Numero
Assicurato Denominazione C.F.
Indirizzo C.A.P. Località Prov.
Oneri ed obblighi assunti
Restituzione all'Assicurato delle somme e del valore di ogni altro corrispettivo, oltre interessi legali, che il Contraente ha riscosso e deve riscuotere dall'Assicurato prima del trasferimento della proprietà dell'immobile da costruire nel Comune di
Prov. CAP Indirizzo nel caso in cui il Contraente incorra in una situazione di crisi nei termini previsti dall'art. 3 del D.Lgs. 122/2005.
Contratto stipulato in data allegato alla presente polizza.
Data prevista per il trasferimento della proprietà dell'immobile/Rogito
🞏 Contratto preliminare di vendita
Importo totale dei versamenti da effettuarsi prima della data di stipula del Rogito €
( )
🞏 Contratto di permuta immobiliare
Valore dell'immobile ceduto al Contraente € ( )
🞏 Contratto
Garanzie
Somma
Somme e/o altri corrispettivi che il Contraente deve percepire dall'Assicurato prima del trasferimento della proprietà dell'immobile da costruire € ( )
garantita La Società garantisce, alle condizioni tutte della presente polizza, la restituzione all'Assicurato delle somme effettivamente versate al Contraente in dipendenza del contratto suindicato oltre agli interessi legali maturati fino al momento in cui si è verificata la situazione di crisi del Contraente e quindi fino alla concorrenza massima di €
( )
Allegati Sono operanti gli allegati
Premio
Premio iniziale Supplementi
Premio netto Accredito per Conguaglio Accessori Imposte Totale*
Premio netto Accessori Imposte Totale
Fatto in il giorno mese anno
Dichiaro di aver giorno mese anno l'importo totale del premio di perfezionamento* Firma dell'Agente o Esattore
ricevuto oggi: di cui il contributo al fondo di solidarietà pari a €
( )
FONDIARIA - SAI S.p.A. è autorizzata all’esercizio dei Xxxx Xxxxxxxx e Credito come da decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 26.11.1984, pubblicato nel Suppl. Ord. n. 2 alla G.U. n. 357 del 31.12.1984 ed è in possesso dei requisiti previsti dalla Legge 10.6.1982 n. 348.
Definizioni
Assicurato La persona fisica beneficiaria della garanzia.
Contraente L’imprenditore o la Cooperativa Edilizia obbligati a prestare la garanzia.
Contratto L’accordo stipulato tra le Parti allegato alla presente polizza che forma oggetto della garanzia ed indicato nella scheda di polizza.
Società L'impresa assicuratrice.
Fondo di solidarietà Il fondo istituito dall’art. 12 del D.lgs. 122/2005 al quale deve essere versato il relativo contributo.
Condizioni generali di assicurazione
Art. 1 - Oggetto della garanzia
La Società si costituisce fideiussore a favore dell’Assicurato nell’interesse del Contraente, nei limiti della somma assicurata come definita nella scheda di polizza a garanzia dell’eventuale restituzione delle somme effettivamente versate anticipatamente dall’Assicurato per il trasferimento dell’unita’ immobiliare precisata nel contratto qualora il Contraente incorra in una situazione di crisi ai sensi dell’art. 3 n. 2 D.Lgs. 122/2005 che non consenta all’Assicurato il trasferimento della proprietà dell’immobile oggetto del contratto stesso.
Eventuali somme anticipate ulteriori rispetto a quanto descritto nel contratto e non previamente approvate dalla Società con apposita appendice alla polizza sono escluse dalla garanzia.
Art. 2 - Durata della garanzia – Calcolo del premio
La presente garanzia cessa automaticamente al momento del trasferimento della proprietà dell’immobile oggetto del contratto. Il premio come liquidato nel frontespizio è rapportato al termine contrattuale di esecuzione del contratto.
In caso di minor durata il premio pagato rimarra’ comunque acquisito alla Societa’.
Qualora, nel termine indicato nel frontespizio, il contratto non abbia trovato esecuzione, la garanzia è automaticamente prorogata nella misura e con la periodicita’ indicate nella scheda di polizza fino a che non se ne determini la cessazione.
Il premio per ogni proroga e’ indivisibile, dovuto dal Contraente in via anticipata nella misura indicata nella scheda di polizza.
Art. 3 – Perfezionamento della polizza
La presente polizza per considerarsi valida ed efficace deve essere sottoscritta, oltre che dalla Società, dall’Assicurato e dal Contraente in tutti e quattro gli originali emessi ad un solo effetto.
Art. 4 – Esclusioni
La garanzia non è operante:
a) per le somme versate in eccesso rispetto alle anticipazioni previste nel contratto;
b) per le somme versate con modalità diverse da quelle indicate nel contratto indicato nella scheda di polizza;
c) per le somme versate successivamente alla ricezione da parte dell’Assicurato dell’intimazione della Compagnia di sospendere il pagamento degli anticipi come previsto dall’art. 9.
Art. 5 – Pagamento
Ricorrendo i presupposti dell’art. 3 n. 2 e n. 3 del D.Lgs. 122/2005, documentati dall’Assicurato, il pagamento delle somme dovute verrà eseguito dalla Società entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta dell’Assicurato, corredata da idonea documentazione comprovante l’ammontare delle somme effettivamente versate dall’Assicurato stesso a termini del contratto, oltre gli interessi legali come da art. 3 n. 1 del D.Lgs. 122/2005.
Resta inteso che la Società rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 c.c..
In nessun caso l’Assicurato potrà addivenire a transazioni con il Contraente o con gli organi preposti alla gestione delle relative procedure senza preventivo assenso della Società.
Il mancato pagamento del premio e dei supplementi non potrà essere opposto all’Assicurato.
Art. 6 - Crediti del Contraente verso l’Assicurato – Diritto di prelazione
In caso di escussione la Società avrà diritto di dedurre l’importo di ogni eventuale credito del Contraente verso l’Assicurato e degli eventuali recuperi effettuati da quest’ultimo prima del pagamento da parte della Società.
L’Assicurato è obbligato a comunicare alla Società l’eventuale notifica ricevuta ex art. 9 n. 2 del D.Lgs 122/2005 ai fini dell’esercizio del diritto di prelazione. Nel caso l’Assicurato eserciti tale diritto, troverà applicazione l’art. 9 n. 4 del D.Lgs relativo all’obbligo di restituzione alla Società.
Art. 7 – Obbligo di comunicazione a carico dell’Assicurato
L’Assicurato è tenuto a comunicare tempestivamente alla Società ogni ritardo nella progressione dei lavori dell’immobile rispetto alle previsioni contenute nel contratto, nonché ogni notizia che condizioni negativamente le possibilità di tempestivo adempimento del contratto garantito.
L’Assicurato, su richiesta della Società, è tenuto altresì a comunicare tempestivamente i pagamenti eseguiti successivamente alla stipula delle presente polizza e previsti nel contratto.
Art. 8 - Obbligo di comunicazione a carico del Contraente
Il Contraente è tenuto a comunicare tempestivamente alla Società, dietro richiesta di quest’ultima, lo stato di avanzamento dei lavori di costruzione nonché la stipula di tutti i contratti aventi per oggetto il trasferimento non immediato della proprieta’ di immobili relativi all’intervento edilizio ancorché non oggetto della presente garanzia e dei relativi pagamenti in acconto.
Il Contraente è tenuto altresì a comunicare immediatamente ogni notizia o circostanza che possa determinare impedimento o ritardo nell’esecuzione del contratto. Inoltre, il Contraente, su richiesta della Società, è tenuto ancora a comunicare tempestivamente i pagamenti ricevuti dall’Assicurato successivamente alla stipula delle presente polizza, secondo le previsioni del contratto indicato nella scheda di polizza.
In ogni caso la Società potrà procedere, con preavviso non inferiore a giorni tre, a tutti i controlli amministrativi, tecnici e finanziari che riterrà necessari in ordine all’andamento dell’operazione ed il Contraente è obbligato a mettere a disposizione della Società o dei soggetti da essa incaricati tutti i documenti necessari all’esercizio dei suddetti controlli.
Art. 9 – Intimazione di sospensione dei pagamenti
La Società, avuto anche riguardo alle comunicazioni dell’Assicurato di cui all’art. 7, può intimare all’Assicurato stesso la sospensione dei pagamenti degli anticipi previsti dal contratto; copia dell’intimazione dovrà essere inviata per conoscenza anche al Contraente.
La Società può intimare all’Assicurato la sospensione dei pagamenti anche in caso di:
- peggioramento delle condizioni patrimoniali o finanziarie del Contraente;
- cessione della azienda del Contraente o di un suo ramo;
- trasformazione societaria o liquidazione volontaria del Contraente senza preventiva approvazione della Società;
- ritardo del Contraente nella esecuzione dell’intervento o sospensione dei lavori, quando il ritardo o la sospensione superino mesi sei e non siano dipendenti da cause di forza maggiore;
- violazioni da parte del Contraente delle prescrizioni contenute nelle concessioni ad edificare o nelle diverse autorizzazioni urbanistiche o sanitarie o comunque inerenti l’intervento edilizio, mancato rispetto del piano di sicurezza e delle norme antinfortunistiche;
- mancato o ritardato pagamento, da parte del Contraente, dei dipendenti, delle imprese appaltatrici, dei fornitori, degli enti previdenziali e di assistenza, mancata realizzazione tempestiva delle opere di urbanizzazione o mancato pagamento degli oneri o del costo di costruzione;
- violazione da parte del Contraente delle norme contrattuali relative alla veicolazione dei pagamenti ed al conto dedicato indicato nella scheda di xxxxxxx;
- rifiuto del Contraente a consentire l’esercizio del controllo da parte della Società o dei suoi incaricati come previsto nel precedente art.8;
- protesti a carico del Contraente, ingiunzioni o sequestri o ipoteche giudiziali a suo carico, anche se non ricadenti sull’immobile oggetto dell’intervento;
- iscrizione di ipoteche consensuali o altre iscrizioni o trascrizioni sull’immobile in costruzione in eccesso a quelle dichiarate alla Società;
- ritardato o mancato pagamento dei premi alla Società, anche se per garanzie estranee alla presente convenzione;
- al verificarsi di escussioni a danno della Società su polizze fideiussorie emesse nell’interesse del Contraente , fatta salva l’ipotesi in cui il Contraente fornisca la prova certa della evidente abusività della escussione;
- ogni altro atto o fatto del Contraente che renda applicabile il dispositivo normativo contenuto nell’art.1461 del codice civile.
Art. 10 – Cessione del beneficio
Il beneficio della presente garanzia e dei crediti da essa derivanti non può essere ceduto senza il preventivo assenso scritto della Società. A eventuali cessionari viene comunque riconosciuto il solo diritto di cessionari del beneficio della garanzia e di eventuali crediti da essa derivanti, senza che ciò comporti alcuna successione nel contratto di assicurazione né traslazione degli oneri ed obblighi da questo previsti, che resteranno quindi ad esclusivo ed integrale carico dell’Assicurato e fermo restando che l’esercizio del diritto di escussione potrà essere esercitato esclusivamente dall’Assicurato.
L’indennizzo eventualmente dovuto all’Assicurato sarà versato dalla Società nelle forme indicate dal cessionario.
Art. 11 – Surrogazione e regresso
Nel limite di quanto da essa corrisposto, anche a termini dell’art. 10, la Società è surrogata all’Assicurato in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, suoi coobbligati, successori, aventi causa e terzi responsabili o in qualsiasi modo obbligati.
L’Assicurato fornirà alla Società tutti i documenti necessari per il proficuo esperimento dell’azione verso il Contraente.
Il Contraente si impegna a rimborsare alla Società, a semplice richiesta, tutte le somme da questa versate in forza della presente polizza, con rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione comprese quelle previste daIl’art. 1952 c.c.. Gli interessi di cui al D.lgs 231/2002 decorreranno automaticamente trascorsi 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
Art. 12 – Deposito cautelativo
Ad integrazione di quanto previsto dall’art. 1953 c.c. la Società potrà richiedere al Contraente la liberazione dalla garanzia o pretendere, dallo stesso e dai suoi coobbligati, anche con azione giudiziale, il versamento di una somma pari al massimale di polizza nei seguenti casi:
a) chiamata in garanzia sulla presente polizza o su altre polizze fideiussorie stipulate dal Contraente con la Società;
b) protesti o esecuzioni a carico del Contraente ed ogni altra ipotesi di peggioramento delle sue condizioni patrimoniali;
c) liquidazione o trasformazione del Contraente;
d) ogni ipotesi di inadempimento o ritardo agli obblighi di cui al rapporto garantito escluse le cause di forza maggiore;
e) mancato pagamento dei premi di proroga riferiti alla presente polizza o ad altre polizze stipulate con la Società;
f) ingiustificato inadempimento all’obbligo di comunicazione di cui all’art. 8.
Le somme versate o giudizialmente realizzate resteranno acquisite alla Società a garanzia del regresso fino a che permangano per la Società gli obblighi della presente polizza; la Società restituirà al Contraente dette somme maggiorate degli interessi legali.
La Società è irrevocabilmente autorizzata a utilizzare le somme versate o giudizialmente realizzate, qualora si verifichi l’inadempienza agli obblighi garantiti con la presente polizza, per effettuare il pagamento delle somme dovute all’Assicurato senza che nessuna eccezione possa essere sollevata dal Contraente.
Art. 13 - Imposte e tasse
Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
Art. 14 - Forma delle comunicazioni alla Società
Tutte le comunicazioni e notifiche alla Società, dipendenti dalla presente polizza, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione Generale risultante dal frontespizio della polizza stessa.
Art. 15 - Foro competente
Il foro competente, per le eventuali controversie, a scelta della parte attrice, è quello dell’Autorità giudiziaria del luogo ove hanno sede il Contraente o la Società o dove ha residenza o domicilio l’Assicurato.
IL CONTRAENTE L'ASSICURATO
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L'AGENTE
Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., i sottoscritti dichiarano, per quanto di competenza, di approvare specificamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione:
2. Cessazione e proroga automatica della garanzia – pagamento dei premi di proroga; 3. Inefficacia della polizza per mancata sottoscrizione di tutte le parti su tutti gli originali e condizione sospensiva; 4. Esclusioni; 9. Intimazione di sospensione dei pagamenti; 11. Rinuncia del Contraente alle eccezioni in sede di surroga e regresso ed impegno al rimborso a semplice richiesta; 12. Deposito cautelativo –utilizzo delle somme; 14. Forma delle comunicazioni; 15. Foro competente.
IL CONTRAENTE L'ASSICURATO
Dichiaro che la firma del Contraente è autentica e che ho accertato i poteri di firma. L'AGENTE _ _
Polizza n.
PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO