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LO SMART CONTRACT: FRA REALTA’ E FALSI MITI
UN CONTRATTO NÉ SMART NÉ CONTRACT. PASSATO, PRESENTE E FUTURO DEI CONTRATTI INTELLIGENTI
CHI SONO? XXXXX://XXXXXXXXXXXXXXX.XXX/XXXX/
INTRODUZIONE: IL RAPPORTO FRA LEGGE E TECNOLOGIA
L’EVOLUZIONE STORICA E SOCIOLOGICA DEL CONTRATTO DALLA PRIMA RIVOLUZIONE AGRICOLA FINO ALL’ERA DELL’INFORMAZIONE
CONTRATTI E SMART CONTRACT
contratto.
◾ Non si può parlare di smart contract senza inquadrare, anche in un’ottica storica e sociologica, il concetto di
◾ Il contratto e, soprattutto la forma dello stesso (sovrastruttura), è lo specchio della società e dei rapporti produttivi della stessa (struttura)
◾ Il rapporto non è più fra uomo-uomo o uomo-cosa, ma deve considerare anche il sempre più imprescindibile dato
tecnologico (rapporto uomo-tecnologia)
◾ Il rapporto fra consociati è sempre più mediato da elementi tecnologici che è necessario comprendere nelle loro dinamiche essenziali purgandoli da falsi miti
IL CONTRATTO
DOPO LA PRIMA
RIVOLUZIONE
AGRICOLA NELLE SOCIETÀ ANTICHE
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DE JURE CONDITO
Gli scambi sono rari e la ricchezza circola a passo d’uomo, di mulo o di cammello, seguendo le carovane di mercanti.
Il contratto non esiste nel senso moderno del termine inteso come scambio di libera volontà e i contratti sono tipici e le forme solenni (v. Codice Hammurabi, XXII Tavole)
IL CONTRATTO NELLA SOCIETÀ PREINDUSTRIALE E PROTO- INDUSTRIALE
LA TEORIA LIBERISTICA DEL CONTRATTO
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DE JURE CONDITO
◾ Nella società proto-industriale successiva alla prima rivoluzione agricola le transazioni continuano ad essere poche ed eccezionali, ma i rapporti diventano di una maggiore complessità e sono sempre più articolati.
◾ Il contratto è liberamente negoziato fra le parti, salvo rare eccezioni, ed è la fonte di obbligazioni per eccellenza
(Institutiones Gaiane)
◾ Il contratto nella società preindustriale e proto-industriale è tradizionalmente inteso come accordo/agreement (art. 1321 Cod. Civ.) e si perfeziona con lo scambio di volontà fra le parti che assume un ruolo centrale per determinarne il contenuto.
◾ La società industriale e post-industriale e il contratto per adesione: i contratti di secondo e terzo tipo
◾ VELOCITA’: La società industriale e post industriale si caratterizza per una velocità significativa dei traffici e da esigenze di pronta e
celere conclusione degli affari
◾ Beni, servizi e ricchezza vengono trasferiti ed erogati da un continente all’altro nel giro di giorni, quando nei secoli passati erano necessari mesi.
◾ LA CRISI DEL DOGMA DEL CONSENSO: Non sempre le parti operano su un piano paritario e la parte debole è tenuta ad
accettare le condizioni imposte dalla parte forte in sinallagmi che deviano dal paradigma conosciuto di contratto.
◾ Inizia ad incrinarsi il dogma del consenso alla base della teoria liberista del contratto e sposata anche dal Codice Civile del 1942.
◾ Si affermano i contratti per adesione di secondo tipo (contratti di consumo) e di terzo tipo (contratti tra imprenditori). Nel terzo tipo rientrano, ad esempio, i contratti di franchising e subfornitura, ma anche i contratti con le piattaforme digitali P2B.
◾ Il contratto è sempre la fonte principale delle obbligazioni, ma la volontà, nel regolamento contrattuale, ha un ruolo meno preponderante.
◾ Le trattative sono sacrificate a vantaggio della velocità dei traffici e della necessità di tipizzare accordi di massa.
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IL CONTRATTO
NELL’ERA DELL’INFORMAZIONE
La società dell’informazione: il contratto informatico e i contratti online
◾
I CONTRATTI CONCLUSI A DISTANZA:
◾
◾ La società dell’informazione ha permesso la possibilità di concludere a distanza i contratti
◾ L’avvento del web ha permesso di concludere i contratti online con le modalità point and click all’interno dei servizi offerti dalla rete
◾ Il contratto è sempre più dematerializzato (paperless)
La società dell’informazione: il contratto informatico e i contratti online
◾
QUALI SFIDE PER I CONTRATTI NELL’ERA DELL’INFORMAZIONE?
◾ la certezza nell’identità della controparte (Reg. Eidas)
◾ la fiducia negli scambi (e-commerce, codice del consumo, Reg. Platform2Business)
◾ la fiducia nei sistemi di pagamento (direttiva PSD2)
La società dell’informazione: il contratto informatico e i contratti online: certezza della controparte e degli scambi
◾
IL PROBLEMA DELLA VERIFICA DELLA CONTROPARTE:
◾
◾ La disciplina organica ed europea è prevista nel Reg. Eidas
◾ L’art. 8 del Reg. Eidas prevede diversi livelli di identificazione elettronica:
◾ 1. basso per «ridurre il rischio di uso abusivo o alterazione dell’identità»
◾ 2. significativo per «ridurre significativamente il rischio di uso abusivo o alterazione dell’identità»
◾ 3. elevato per «impedire l’uso abusivo o l’alterazione dell’identità»
◾ La maggior parte dei contratti online si conclude con un livello di garanzia basso attraverso la creazione di un account al servizio e l’associazione di un metodo di pagamento online. Modello point and click.
◾ La società dell’informazione: il contratto informatico e i contratti online
◾ IL PROBLEMA DELLA SICUREZZA DEI PAGAMENTI:
◾ Occorre assicurare anche la sicurezza dei pagamenti aumentando la sicurezza del sistema di pagamento (Direttiva PSD2) e garantire
la sicurezza de:
◾ i singoli operatori del settore,
◾ l’intera stabilità del settore finanziario,
◾ l’affidabilità ed efficienza del sistema e delle infrastrutture del mercato finanziario.
I TRE PILASTRI DELLA PDS2 ALLA BASE DELLA MIGLIORE SICUREZZA DEI PAGAMENTI
◾ Transaction Rysk Analysis (analisi di abitudine cliente, scenari di frode conosciuti, etc..)
◾ Strong Customer Authentication (autenticazione multi-fattore attraverso OTP digitali usa e getta)
◾ Dynamic Linking (informativa tempestiva e immediata sul device del cliente dell’avvenuta transazione)
FIDUCIA ED EVOLUZIONE TECNOLOGICA: VERSO LA BLOCKCHAIN
Circolazione di beni e servizi e circolazione dei pagamenti sono strettamente correlati fra di loro
Tutti i sistemi commerciali si basano sulla fiducia
L’evoluzione della tecnologia (disruptive tecnology) permette ai sistemi di evolversi e creare nuovi sistemi di scambio di beni/servizi
La fiducia nella nuova tecnologia determina un’evoluzione dei rapporti sociali e prepara al prossimo trust leap
L’avvento di nuove tecnologie richiede nuovi atti di
normazione anche tecnici
La tecnica normativa tradizionale non riesce a tenere il passo con l’evoluzione tecnologica (soft law)
«LA STORIA NON SI RIPETE, MA FA RIMA»
X. XXXXX
L’APPROCCIO LAW + TECH
Evoluzione sociale e tecnologica
Gli standard tecnici/linee guida vengono aggiornati
La Legge introduce o aggiorna standard di compliance normativa da integrarsi con standard tecnici
In quali ambiti?
- Cybersecurity
- Intelligenza Artificiale
- Blockchain
- E-government
- Identità digitale
(Eidas)
IL CONTRATTO INTELLIGENTE: UN CONTRATTO NE’ SMART NE’
CONTRACT
FASLO MITO: LO SMART CONTRACT E’ INTELLIGENTE
L’ORIGINE DEGLI SMART CONTRACT: UN’INTELLIGENZA RELATIVA
◾ Xxxx Xxxxx definisce per la prima volta il concetto di smart contract già nel 1994 come “a computerized protocol
that executes the terms of a contract.” (Xxxx Xxxxx, Smart Contracts, University of Amsterdam (1994)
◾ Egli aggiunge che“the protocols are usually implemented with programs on a computer network, or in other forms of digital electronics, thus these contracts are ‘smarter’ than their paper-based ancestors.”
◾ Nella concezione di Xxxxx, il concetto di intelligenza è relativa e non assoluto: i contratti sono solo
più intelligenti dei loro antenati cartacei perché l’esecuzione degli stessi può essere automatizzata.
◾ L’intelligenza del contratto è circoscritta all’interno del perimetro operativo del programma informatico).
relativamente
(programma
◾ NOTA BENE: il costrutto teorico degli smart contract teorizzato da Xxxxx precede la tecnologia blockchain.
DE JURE CONDENDO
Lo smart contract nella letteratura giuridica fra stato dell’arte e falsi miti.
QUALI SONO I FALSI MITI SUGLI SMART CONTRAT?
◾ Gli smart contract sono qualcosa di nuovo e diverso rispetto al contratto telematico tradizionalmente inteso
◾ Attraverso gli smart contract si può superare il problema di identificazione della controparte e anche il Regolamento Eidas (Electronic Identification and Trust Services Regulation)
◾ Realizzano un processo negoziale capace di eseguirsi in modo autonomo senza alcuno intervento umano
◾ Grazie alla tecnologia blockchain vengono superati tutti i problemi di normazione tecnica e legale
◾ Il contratto intelligente non può esistere senza blockchain
◾ Il contratto intelligente non può esistere senza internet
E’ TEORIZZABILE UN CONTRATTO SMART SENZA BLOCKCHAIN: A CHAINLESS SMART CONTRACT
Un contratto smart ai tempi dei Faraoni dell’antico
Egitto
Il sistema di distribuzione automatico veniva usato anche
nell’antichità.
Ricerche archeologiche hanno documentato come templi nell’antico Egitto già nel 215 Avanti Cristo usassero distributori automatici di acqua santa.
(Fonte: Xxx Xxxxxx, The Law and Legality of Smart Contracts, 1 GEO. L. TECH. REV. 315 (2017).
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QUALE E’ LA VERITA’?
LO SMART CONTRACT NON E’ INTELLIGENTE
QUALE E’ LA REALTA?
◾ Lo smart contract non è « intelligente » in senso proprio, poiché, ad oggi, resta comunque un protocollo informatico che
opera in conformità delle istruzioni programmate
◾ Allo stato, lo smart contract non dispone di alcuna capacità di « autodeterminarsi » o adattarsi a mutamenti della realtà.
◾ Lo smart contract non è in grado di interpretare istruzioni al di fuori del proprio codice operativo e
◾ Lo smart contract non elabora precetti giuridici complessi. Ad esempio, non potrebbe autonomamente sospendere l'esecuzione di un contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta (art. 1467 Cod. Civ.), se non in presenza di una specifica istruzione che determini l’evento.
QUALE E’ LA REALTA’?
Lo smart contract è applicabile a casistiche piuttosto limitate
I contratti intelligenti sono attualmente programmabili o applicabili a particolari casistiche, allo stato dell’arte, molto
limitate. Per esempio, quando:
1. non sono necessarie particolari valutazioni di carattere tecnico o legale (ad es. per l’erogazione di alcuni tipi di
indennizzi assicurativi),
2. non è necessario risolvere delle controversie o interpretare determinati eventi materiali o giuridici (ad es. per disporre la liquidazione di un danno, o disporre un addebito determinato in un giorno preciso)
3. c'è un oracolo (meccanico o umano) affidabile che fornisce informazioni accurate e le trascrive in blockchain
FALSO MITO
NO BLOCKCHAIN NO SMART CONTRACT
QUALE E’ LA VERITA’?
LA BLOCKCHAIN COME MEZZO E NON COME FINE
QUALE E’ LA REALTA’?
Lo smart contract come forma ad probationem
◾ Lo smart contract non è una (nuova) fattispecie di contratto, bensì uno strumento che le parti possono utilizzare come « veicolo » per esternare la loro volontà umana così come lo sono un foglio di carta su cui scrivere, un documento informatico o qualsiasi altro supporto materiale o immateriale che possa contenere segni decifrabili.
◾ La blockchain non è uno strumento per realizzare lo smart contract e documentare la volontà delle parti, ma è uno strumento di registrazione della volontà delle parti.
◾ La forma smart, ove non prescritta dalla Legge o dalla volontà delle Parti serve a provare in giudizio l’esistenza di un vincolo negoziale (forma
scritta ad probationem)
◾ Sarebbe più corretto parlare di smart form e non di smart contract
◾ Le parti potrebbero concordare una forma smart ai fini dell’esecuzione o interpretazione del contratto con valenza probatoria (forma convenzionale)
LO SMART CONTRACT NON E’ UN CONTRATTO
◾ Lo smart contract NON è un contratto in senso tecnico nel senso di accordo/agreement (art. 1321 Cod. Civ.).
◾ Lo smart contract è uno strumento informatico — un «protocollo informatico» più precisamente, cioè un programma, un software — che governa in autonomia determinati accadimenti che incidono sulla relazione esistente fra due o più parti sulla base di istruzioni da esse inserite in sede di programmazione.
◾ Come ogni protocollo informatico, lo smart contract va programmato e aggiornato
◾ Il testo dello smart contract va programmato e scritto in un contesto off-chain con un approccio tecnico misto giuridico
che la Commissione UE definisce Law + Tech (Legal Writing + Coding)
IL FUNZIONAMENTO DELLO SMART CONTRACT: PROGRAMMAZIONE 101
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IL CONCETTO DI PROGRAMMA
◾ Enunciazione particolareggiata, verbale o scritta, di ciò che si vuole fare, d’una linea di condotta da seguire, degli obiettivi a cui si mira e dei mezzi con cui s’intende raggiungerli
◾ Un programma può anche non essere informatico.
IL PROGRAMMA
INFORMATICO
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Per rendere comprensibile il commando alla macchina nascono i linguaggi di programmazione (C., C++, Java, Python, Solidity, Yul)
Il software sono i programmi informatici eseguibili dal computer: sono software il sistema operativo, gli applicativi, i programmi, le applicazioni ( o app ), gli smart contract
Il programma è inizialmente scritto in un file di testo (codice
sorgente) non eseguibile automaticamente
Il programmatore “traduce” il codice sorgente in linguaggio di
programmazione per renderlo auto-eseguibile dalla macchina
COME FUNZIONA LO SMART CONTRACT?
◾ Lo smart contract si articola solitamente in quattro fasi:
(i) CODING OFF CHAIN: elaborazione del suo contenuto nel codice sorgente ad opera delle parti o di una di esse (linguaggio law + tech),
(ii) TRANSCRPTION IN CHAIN: trascrizione in blockchain degli ordini attraverso l’associazione del file a un hash
specifico per la singola transazione (processo di creazione del blocco), FASE DI IMPUT
(iii)EXECUTION: Esecuzione del programma (if – condition – then - outcome) FASE DI OUTPUT
(iv) EXTINCTION: esaurimento della sua efficacia
L’APPLICAZIONE DEI CONTRATTI AUTOMATIZZATI: I SELF DRIVING CONTRACT
If – ritardo volo > 2 ore
Then – non viene disposto pagamento
Then – pagamento biglietto – addebito automatico su conto corrente cliente (ex: 200 Euro) | ||
If – ritardo volo <= 2 ore | ||
Coding/writing condizione
contrattuale – if/then
Evento programmato: ritardo del volo
DESCRIZIONE DELLA LINEA DI CODICE
L’oracle in questo caso può essere il software della
compagnia aerea che documenta l’informazione
Il software viene programmato per raccogliere in autonomia le informazioni che riguardano i ritardi dei voli automatizzando il processo
Il programma deve coordinare e strutturare anche altre informazioni come l’IBAN/carta di credito/strumento di pagamento dove operare l’eventuale rimborso
L’associazione automatica genera il file di hash univoco
della transazione a partire dal codice
DESCRIZIONE
DELL’ALGORITRMO
RE: Rimborso del volo dovuto a ritardo
If – non viene registrato il sinistro
Then – non viene disposto pagamento
Then – pagamento sinitro nel limite del massimale sulla base della liquidazione | ||
If – si verifica sinistro | ||
Coding/writing condizione
contrattuale – if/then
Evento programmato: risarcimento del danno da sinistro
L’oracle in questo caso è il liquidatore della compagnia assicurativa che opera tutte le valutazioni relative alla liquidazione del sinistro ed opera il data entry
Il liquidatore inserisce nella maschera i dati essenziali/rilevanti della stima/perizia al fine di liquidare il sinistro
Il programma deve coordinare e strutturare anche altre informazioni come l’IBAN/carta di credito/strumento di pagamento dove operare l’eventuale rimborso
L’associazione automatica genera il file di hash univoco della transazione a
partire dal codice
Nel caso di revisione della liquidazione (ad esempio in caso di denial/riquantificazione della stima), viene creato un nuovo blocco collegato al precedente
DESCRIZIONE
DELL’ALGORITRMO
RE: RISARCIMENTO DEL DANNO DERIVANTE DA SINISTRO
IL LINGUAGGIO DEGLI SMART CONTRACT
IL LINGUAGGIO DI PROGRAMMAZIONE DEGLI SMART CONTRACT: SOLIDITY
IL LINGUAGGIO DI PROGRAMMAZIONE DEGLI SMC: SOLIDITY
SMART CONTRACT 102: STUPIDI CONTRATTI INTELLIGENTI
LA DINSINTERMEDIAZIONE E L’AUTOMATIZZAZIONE COME FALSI MITI
◾ I self-driving contracts non sono contratti in senso tecnico e possono essere:
X. Xxxx atti di esecuzione di un contratto: come il RIBA bancario, l’acquisto di una bibita a un distributore automatico. Questi atti non hanno alcuna
valenza negoziale.
B. Self driving contract in senso stretto: dove le parti si accordano solo sull'an, ma non anche sul quando o sul quomodo dell'operazione, elementi la cui determinazione viene demandata all'algoritmo che andrà a specificarne analiticamente il contenuto via via che la vicenda progredisca nel suo svolgimento.
◾ Lo schema è simile a quello del processo del contratto quadro (programmazione + esecuzione meccanica) e del contratto speciale e viene
automatizzata l’esecuzione del contratto, ma non l’attività di negoziazione (il regolamento contrattuale è scritto nel codice sorgente offchain).
◾ NOTA: i self driving contract hanno tratti in comune, ma NON sono smart contract: questi «contratti» sono paradigmatici per proprio per non essere smart
◾ Per i civilisti più fini: sono atti di esecuzione di un regolamento contrattuale privi di ogni validità negoziale
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- Action: «Insert coin»
- Then Verify «Action» -> «Count [weigh] coin»
- If «Coin NOT enough [weight]» -> Then «Do not allow choice»
- If «Coin enough» -> Then «Allow choice»
- If «Allow choice» -> Then «release choice selected»
- If «release choice selected» -> Then «give change [if present]»
QUALI SONO I FALSI MITI?
La disintermediazione come slogan
Lo smart contract è un programma/software automatizzato che richiede in tutte le sue fasi l’intervento umano.
◾ La disintermediazione nell’esecuzione del contratto: Lo smart contract richiede l’intervento di un «oracolo» che può essere umano o meccanico come un altro programma (software di data entry) o hardware (misuratore di temperature, strumenti di controllo medico) che accerti il verificarsi della condizione (if) per dare il comando di interrompere gli effetti dello smart contract (then). L’oracolo ha il ruolo principalmente di «data carrier» e di vettore di informazioni (inbound/verso la blockchain e outbound/fuori dalla blockchain) e può avere la funzione di «certificatore» dell’avveramento della condizione che non può essere rimessa all’esecuzione automatica.
◾ L’oracolo può essere umano (ex: PA, notaio, avvocato) o meccanico/analogico (totem fisico come un termostato, misuratore di umidità) o un programma (software che verifica le condizioni)
◾ La validazione è automatica solo se l’oracolo è configurato come trustless.
◾ La configurazione di un sistema interamente trustless non è sempre e in ogni caso auspicabile.
◾ La disintermediazione nella programmazione del contratto: Lo smart contract è «scritto» da un programmatore che trascrive in codice la volontà delle parti che, a sua volta, sarà tradotta in legalese da un avvocato.
QUALE E’ LA REALTA’?
◾ Lo smart contract si caratterizza non per « cosa » contiene ma per « come » è elaborato il suo contenuto.
◾ Caratteristica principale dello smart contract tradizionalmente inteso è che è programmato per auto-eseguirsi
◾ Gli effetti dello smart contract vengono registrati sulla blockchain attraverso la generazione di un identificativo univoco
hash
BLOCKCHAIN 101: LE FONDAMENTA DEL PROCESSO TECNOLOGICO ALLA BASE DEGLI SMART CONTRACT MODERNI
Database classico
Rete P2P classica
Blockchain/DLT
RETI CENTRALIZZATE E RETI DECENTRALIZZATE
UN ALTRO FALSO MITO SULLA BLOCKCHAIN: TUTTE LE INFORMAZIONI SARANNO SALVATE IN BLOCKCHAIN
Grazie alla blockchain saremo in grado di superare i modelli tradizionale di archiviazione basati sul database/archivio decentralizzato
QUALE E’ LA REALTA’?
BLOCKCHAIN CONTRO DATABASE
La decentralizzazione dell’informazione tipica della Block Chain si contrappone alla registrazione su database che è unitaria
e concentrata
La registrazione su blockchain è tendenzialmente meno immediata, conveniente e più laboriosa rispetto alla registrazione in
un database
In blockchain viene trascritta la transazione e l’identificativo della stessa in un registro decentralizzato (DLT)
Ogni registrazione in blockchain determina una maggiore difficoltà di registrazione dell’informazione successiva che deve
registrare e documentare tutte le precedenti modifiche in quanto aumentano i numeri di blocchi
L’aumento del numero di blocchi rende la blockchain più stabile
Rete.
Per questa ragione i sistemi basati sulla blockchain devono prevedere un incentivo per i successivi partecipanti alla
IN CHE COSA PUO’ CONSISTERE L’INCENTIVO ALL’UTILIZZO DELLA BLOCKCHAIN?
Beneficio economico diretto: emissione di nuovi token (ex: NFT), crypto-currency (ex: BitCoin) o altra utilità economica
Beneficio indiretto a vantaggio dell’intero sistema: l’utilizzo di una tecnologia blockchain aumenta la fiducia nell’intero sistema in quanto ne incrementa l’affidabilità
◾ Cosa è la blockchain?
La blockchain è una base dati distribuita tra tutti partecipanti alla rete, dove ogni voce contenuta nella base dati è matematicamente collegata alla voce precedente.
◾
◾ Le blockchain (letteralmente "catene di blocchi") rappresentano una modalità particolarmente trasparente e decentralizzata per
la registrazione di elenchi di transazioni.
Fonte immagine: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx0xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxxx-xxxxxx-x-xxxx-xxxxxxxxxx/
◾ GLI ELEMENTI ESSENZIALI DELLA BLOCKCHAIN
◾ Nodo: sono i partecipanti alla blockchain e sono costituiti fisicamente dai server di ciascun partecipante che devono validare gli scambi.
◾ Transazione: è costituita dai dati che rappresentano i valori oggetto di “scambio” e che necessitano di essere verificati, approvati e poi archiviati.
◾ Blocco: è rappresentato dal raggruppamento di un insieme di transazioni che sono unite per essere verificate, approvate e poi archiviate dai partecipanti alla blockchain.
◾ Ledger: è il registro pubblico nel quale vengono “annotate” con la massima trasparenza e in modo immutabile tutte le transazioni effettuate in modo ordinato e sequenziale. Il Ledger è costituito dall’insieme dei blocchi che sono tra loro incatenati tramite una funzione di crittografia e grazie all’uso di hash.
Hash: è
◾ una operazione non invertibile che permette di mappare una stringa di testo e/o numerica di lunghezza variabile in una stringa unica ed univoca di lunghezza determinata. L’Hash identifica in modo univoco e sicuro ciascun blocco. Un hash non deve permettere di risalire al testo che lo ha generato se non si possiede la chiave.
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1. Nel mondo off-chain si verifica la
condizione
2. L’evento viene identificato univocamente tramite la funzione di hash
3.L’hash univoco identificativo viene
trasmetto alla rete di nodi
4.Tutti i nodi validano il protocollo
5. Compiuta la validazione da parte
della rete si aggiunge un nuovo blocco
6. Il blocco si aggiunge alla catena
consequenziale e immodificabile
LA FUNZIONE DI
HASH:
L’hash
è
un
che
algoritmo
matematico
genera
una
stringa di valore (digest/output)
L’input di carattere verbale viene
trasformato in un output univoco
e identificativo dell’informazione
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BLOCKCHAIN E
FUNZIONE DI BLOCCO
La blockchain si configura come un libro mastro dove i blocchi sono connessi fra loro e legati in modo immodificabile.
Ogni modifica al blocco precedente viene registrata attraverso la generazione di un file di hash
Un nuovo blocco viene generato a cui è associato un hash
BLOCKCHAIN/CATENA DI BLOCCHI
Pagamento 2 – hash2
Pagamento 3 – hash3
Pagamento 1 – hash1
◾ .
QUALE E’ LA REALTA’?
◾ Quali sono le caratteristiche della blockchain?
◾ La blockchain appartiene alla categoria delle tecnologie Distributed Ledger (DLT)/archivi distribuiti
◾ Le principali caratteristiche delle tecnologie blockchain sono
◾ l’immutabilità (allo stato dell’arte) del registro blockchain,
◾ la trasparenza delle transazioni registrate
◾ la tracciabilità delle transazioni registrate
◾ la sicurezza dell’informazione basata su tecniche crittografiche
◾ l’anonimità dell’informazione basata su tecniche crittografiche
QUALE E’ LA REALTA’?
Il registro è posseduto da tutti i nodi indistintamente
◾
◾ Tutti i nodi hanno la stessa informazione identificativa della transazione e che viene distribuita all’interno della rete uniformemente anziché essere conservata in un singolo database/tutti i nodi hanno la stessa informazione
◾ La catena di blocchi è gestita attraverso la funzione di hash : puntatore/identificatore univoco della transazione/impronta digitale di un’informazione
◾ Il sistema di hash cripta l’informazione che successivamente viene inserita nel sistema
◾ Il blocco successivo registra la transazione del blocco precedente
◾ Per l’effetto, la modifica di un hash precedente comporta la conseguente modifica dell’hash successivo: ogni volta che una transazione viene codificata in un hash, quest’ultimo viene combinato con le informazioni di un’altra transazione, che saranno incluse all’interno del nuovo file di hash che viene generato.
◾ Il meccanismo di coerenza assicura che ogni modifica venga registrata all’interno della BlockChain
◾ Non esiste alcun «point of failure» (rectius: il fallimento della sicurezza del registro è distribuito su tutti i nodi che dovrebbero essere attaccati e cedere tutti. Maggiore è il numero dei nodi, maggiore è la sicurezza del sistema)
La decentralizzazione dell’informazione tipica della blockchain si contrappone alla registrazione su un registro centralizzato
La registrazione su blockchain è meno immediata e conveniente e più laboriosa rispetto alla registrazione in un database
Ogni registrazione determina una maggiore difficoltà di registrazione dell’informazione successiva che deve registrare e documentare tutte le precedenti modifiche
Non è auspicabile applicare la blockchain ad ogni transazione commerciale, ma solo a settori particolari dove la fiducia è imprescindibile (pagamenti, tracciamenti supply chain, compravendite immobiliari, pubblici registri, voto elettronico).
QUALE E’ LA REALTA’?
◾ . QUALE E’ LA REALTA’?
◾ A cosa serve la blockchain?
◾ Asset Digitali Unici: La blockchain può servire a creare non fungible token e arte digitale e potrebbe essere applicata per tutelare la proprietà intellettuale (NFT).
◾ Database di transazioni: La blockchain può essere utilizzata per tracciare la transazione e le vicende circolative di beni immobili e determinati beni mobili, come nella filiera alimentare e produttiva, ma anche nei pubblici registri e come strumento di accountability
◾ Creare e verificare le identità digitali di singoli individui e organizzazioni: L’identità digitale basata sulla blockchain consente il riconoscimento reciproco e l’esecuzione delle operazioni mediante un codice di contratto intelligente che semplifica anche la creazione di imprese. Queste identità digitali e firme elettroniche devono seguire il percorso indicato dal regolamento eIDAS, e dovrebbero anche garantire l’interoperabilità e la compatibilità.
◾ E-governement: sistemi di voto elettronico, cittadinanza digitale e modifiche stato civile
◾ Creare un registro pubblico distribuito aperto a tutti e come sistema di verifica delle catene di trascrizione Essa potrebbe essere applicata nei registri pubblici come il catasto, i registri immobiliari, i registri giudiziali
◾ .
QUALE E’ LA REALTA’?
La blockchain può essere mutata?
◾
◾ Per alterare la blockchain attraverso un attacco di criptoanalisi è necessaria una potenza di calcolo superiore al potere di calcolo di tutti singoli nodi.
◾ Più una blockchain è usata, più questa diventa forte.
◾ La blockchain potrebbe essere disattivata se si inserisse un kill code della transazione finalizzato a realizzare
un’operazione uguale e contraria a quella inserita nel blocco.
◾ Il kill code attivabile soltanto congiuntamente dalle parti del contratto.
◾ Il kill code deve essere inserito ab origine nello smart contract in fase di scrittura/programmazione.
QUADRO NORMATIVO E STATO DELL’ARTE
UN ALTRO FALSO MITO: LA BLOCKCHAIN NON NECESSITA DI UN QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO PER AVERE VALORE LEGALE
QUALE E’ LA REALTA’?
◾ Il quadro normativo in Italia
◾ Art. 8-ter d.l. 135/2018 Tecnologie basate su registri distribuiti e smart contract:
«1. Si definiscono «tecnologie basate su registri distribuiti» le tecnologie e i protocolli informatici che usano un registro condiviso, distribuito, replicabile, accessibile simultaneamente, architetturalmente decentralizzato su basi crittografiche, tali da consentire la registrazione, la convalida, l'aggiornamento e l'archiviazione di dati sia in chiaro che ulteriormente protetti da crittografia verificabili da ciascun partecipante, non alterabili e non modificabili.
2. Si definisce «smart contract» un programma per elaboratore che opera su tecnologie basate su registri distribuiti e la cui esecuzione vincola automaticamente due o piu' parti sulla base di effetti predefiniti dalle stesse. Gli smart contract soddisfano il requisito
◾
◾
della forma scritta previa identificazione informatica delle parti interessate, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'Agenzia per l'Italia digitale con linee guida da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
◾ 3. La memorizzazione di un documento informatico attraverso l'uso di tecnologie basate su registri distribuiti produce gli effetti giuridici della validazione temporale elettronica di cui all'articolo 41 del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014 (Effetti giuridici della validazione temporale elettronica).»
QUALE E’ LA REALTA’?
◾ Per il legislatore italiano la blockchain si configura come uno strumento di validazione temporanea elettronica
qualificata.
Allo stato dell’arte è impossibile ricorrere allo smart contract per stipulare qualsiasi contratto che richieda una forma solenne (atto pubblico o scrittura privata autenticata).
◾
◾ Ciò sarà possibile quando l'Agenzia per l'Italia digitale (Agid) emanerà le linee guida indicate all'art. 8-ter d.l. 135/2018. Le Linee Guida detteranno le condizioni per l'importazione e la sottoscrizione digitale dello smart contract sulla blockchain stabilendo i presupposti per conferire la « forma scritta » allo smart contract ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'amministrazione digitale. (Approccio law + tech)
◾ La commissione parla letteralmente di incertezza giuridica e rileva un approccio frammentario ed entropico negli Stati Membri
DE JURE FUTURO ET IPOTETICUM
◾ Le prospettive future dello smart contract: l’intelligenza artificiale
◾ Nel futuro il contratto potrà essere realmente smart e dotato di intelligenza artificiale e capacità adattiva
◾ Lo smart contract futuro potrà assumere decisioni autonome e adattarsi autonomamente a stimoli esterni non previsti in
fase di programmazione
◾ Lo smart contract del futuro: intelligenza artificiale, algoritmi, machine learning e deep learning
◾ L'algoritmo è un procedimento che risolve un determinato problema attraverso un numero finito di passi elementari,
chiari e non ambigui, in un tempo ragionevole.
SCENARI FUTURI: BLOCKCHAIN E RISCHI PER LA SICUREZZA
I pericoli per la sicurezza della blockchain
QUALE E’ LA REALTA’?
Il concetto di sicurezza è sempre relativo…
L’analisi della sicurezza di un sistema non può prescindere dall’analisi del concetto di rischio inteso come uno
scenario descrittivo di un evento e delle relative conseguenze, che sono stimate in termini di gravità e
probabilità
Per valutare il rischio occorre prendere in considerazione diversi fattori fra cui l’origine della minaccia, la natura della stessa, la gravità stimata in termini di conseguenze e la probabilità che la stessa si verifichi e le conseguenze della stessa (impatto)
QUALE E’ LA REALTA’?
I pericoli per la sicurezza della blockchain
La blockchain è una tecnologia «sicura», ma il concetto di sicurezza sempre relativizzato e non è mai assoluto.
Relatività in relazione alle tecnologie esistenti: La blockchain è più sicura di un tradizionale database perché si basa su un
sistema di distribuzione dell’informazione
Relatività alle principali minacce oggi conosciute: La tecnologia di criptazione generata sulla generazione di un file di hash la rende resistente ad attacchi basati sulla criptoanalisi
Relatività in relazione al point of failure: La registrazione decentralizzata rende quasi impossibile attaccare tutti i nodi allo stesso tempo causando il failure dell’intero sistema distribuito
Relatività in relazione alla tendenziale immodificabilità e trasparenza:
Una modifica all’informazione determina la creazione di un file di hash nuovo che permette di identificare che vi è stata una modifica
Sarà così per sempre?
IL LUOGO PIU’ SICURO AL MONDO…
Questa foto di Autore sconosciuto è concesso in licenza da CC BY-SA
Fort Xxxx è uno dei luoghi più protetti e sicuri al mondo dove è conservata e protetta la riserva aurea della nazione più potente al mondo.
Questo luogo rappresenta il paradigma
dell’inespugnabilità
Al pari di Fort Xxxx, dal 2009 il BitCoin non ha subito attacchi rilevanti
Le tecnologie basate sulla Blockchain offrono un elevatissimo grado di protezione contro gli attacchi di crypto analysis
Il registro distribuito rende la possibilità che si verifichi un point of failure tendente allo 0 perché tutti i nodi del sistema dovrebbero cedere
COSA RESTA DI FORT XXXX DOPO CHE QUESTO VIENE COLPITO DA UN METEORITE?
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Attacchi elaborati con Quantum Computer potrebbero avere lo stesso effetto sulle chiavi di criptazione della blockchain di un meteorite su Fort Xxxx
IBM ha sviluppato un modello di computer quantistico ad uso commerciale
Il computer quantistico opera secondo paradigmi totalmente differenti rispetto al linguaggio binario
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I quantum computer sono calcolatori che sfruttano le leggi della fisica e della meccanica
quantistica che studia le particelle subatomiche.
L’unità fondamentale del computer quantistico è il bit quantistico o qubit.
Il qubit è legato allo stato in cui si trova una particella o un atomo e le cui peculiarità
permettono di svolgere i calcoli in modo molto più veloce.
Nel metodo computazionale classico ogni bit è rappresentato da zero o uno (sistema binario), mentre nel computing quantistico il qubit può essere 0-1 o zero e uno contemporaneamente.
La sovrapposizione degli stati quantistici abilita i calcoli in parallelo, impossibili nel sistema
binario, e permette di compiere più calcoli contemporaneamente
GLI SCENARI DI RISCHIO FUTURI PER LE TECNOLOGIE BASATE SULLA BLOCKCHAIN
La nuova potenza di calcolo e di sviluppo di nuove minacce potrebbe porre un rischio per la sicurezza delle chiavi di criptazione implementate nella blockchain e potrebbe minare la sicurezza nei settori in cui la blockchain viene utilizzata: cryptovalute, non fungible token, e- government, supply chain, etc…
Si perderebbe fiducia nella blockchain e si avrebbe un faith leap inverso con ritorno al passato
La fiducia potrebbe essere ripristinata con l’evoluzione degli algoritmi di criptazione
IL RUOLO DEL GIURISTA NELL’ERA DEI CONTRATTI INTELLIGENTI
Una domanda stupida….
QUID IURIS?
L’AVVENTO DEGLI SMART CONTRACT RENDERANNO INUTILE L’APPORTO UMANO E LA
SCENTIA IURIS?
NO!
Quale potrebbe essere il ruolo del giurista nell’ambito della gestione degli smart contract?
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Il Notaio/Avvocato/Pub blico Ufficiale deve inserire in-chain l’informazione garantendo l’accuratezza, precisione e autenticità dei dati inseriti.
ORACLE:
L’operazione presenta analogie con la trascrizione.
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TRADUTTORE E INTERPRETE: l’approccio law + tech richiede interpreti con una formazione mista
giuridica con comprensione minima di un linguaggio di programmazione).
Informazioni in codice devono essere tradotte in legalese e viceversa
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◾ CONSULENTE: Il giurista deve «gestire» e interpretare con parametri normativi la volontà delle parti in un contesto off-chain individuando le norme giuridiche
◾ DIFENSORE: sorgeranno vertenze che riguardano non solo l’interpretazione del contratto, ma anche l’esecuzione dello stesso anche derivanti da errori tecnici nella programmazione
QUID IURIS?
TUTTE LE TRANSAZIONI VERRANNO REGISTRATE SU BLOCKCHAIN?
◾ La blockchain è paragonabile a pubblici registri e non è auspicabile che tutte le transazioni vi vengano registrate in quanto è e
resta un processo laborioso non sempre vantaggioso economicamente
◾ La blockchain può migliorare la pubblica amministrazione (voto elettronico, e-governement, cittadinanza digitale, identità digitale) e la trasparenza di alcuni settori privati (ex: agroalimentare, opere coperte dal diritto di autore, filiera produttiva)
QUALI PROSPETTIVE PER IL LINGUAGGIO
GIURIDICO?
Evoluzione linguistica e legal design
◾ Il linguaggio giuridico si evolverà in ragione
dell’evoluzione tecnologica
◾ Ipotesi 1: il legalese cambierà e, ad esempio, i brocardi latini per il loro pragmatismo potrebbero riscoprire una nuova vita e si dovrebbe arrivare a privilegiare un lessico più semplice e diretto comprensibile alla macchina (legal design)
◾ Ipotesi 2: si assisterà alla vera e propria nascita di un nuovo linguaggio comprensibile tanto agli uomini quanto alle macchine che devono eseguirlo/interpretarlo (legalese 3.0)
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DIRITTO E INTELLIGENZA ARTIFICIALE DE JURE FUTURO ET IPOTETICO
◾ «Siamo al punto che il diritto dovrebbe occuparsi di intelligenza artificiale e non viceversa».
DE JURE FUTURO ET IPOTETICUM
◾ Per arrivare a creare contratti davvero smart è necessario lo sviluppo dell’Intelligenza Artificiale.
◾ È necessario che il programma non solo si esegua autonomamente, ma che sia anche in grado di interpretare autonomamente termini e condizioni contrattuali anche complesse
◾ L’intelligenza artificiale dovrebbe accertare l’avveramento di condizione ed essere impostata per ragionare secondo paradigmi giuridici secondo algoritmi complessi:
◾ 1. ricostruzione del fatto
◾ 2. individuazione della norma rilevata
◾ 3. applicazione del diritto al fatto
◾ 4. interpretazione
◾ 5. applicazione
DE JURE FUTURO ET IPOTETICUM
Per "intelligenza artificiale" (IA) si intendono quei sistemi che mostrano un comportamento intelligente analizzando il proprio ambiente e compiendo azioni, con un certo grado di autonomia, per raggiungere obiettivi specifici. Usiamo l'IA quotidianamente, ad esempio per bloccare lo spam nella posta elettronica o per parlare con gli assistenti digitali.
Il Machine Learning è un metodo di analisi dei dati che consente alle macchine di elaborare autonomamente dei dati
senza che sia necessario un processo di data entry.
Il Deep Learning è un sistema di apprendimento che, utilizzando le architetture di reti neurali, elabora grandi set di dati e conduce ad un risultato simile a quello cui potrebbe giungere l'uomo. Attraverso questo sistema la macchina impara attraverso l’elaborazione di dati attraverso un procedimento logico-inferenziale.
LO STATO DEI LAVORI A LIVELLO DI UNIONE EUROPEA
OTTIMISMO ED ENTUSIASMO
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trust-artificial-intelligence_it
REALISMO E UN APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO
La Commissione propone nuove norme per garantire che i sistemi di IA utilizzati nell'UE siano sicuri, trasparenti, etici, imparziali e sotto il controllo umano. Pertanto, essi sono classificati in base al rischio:
Amministrazione della giustizia, gestione migrazione, sicurezza prodotti, AI chirurgica, istruzione e formazione professionale, infrastrutture critiche e trasporti
Videogiochi o filtri spam che sfruttano l'IA. La grande maggioranza dei sistemi di IA rientra in questa categoria e rappresenta solo un rischio minimo o nullo per i diritti o la sicurezza dei cittadini.
Rischio inaccettabile
Rischio elevato Rischio limitato Rischio minimo
Sistemi di credito sociale utilizzati dai governi (ex: social scoring), giocattoli con assistenza vocale che incoraggia comportamenti pericolosi dei bambini.
I sistemi di IA come i chatbot sono soggetti a obblighi minimi di trasparenza, intesi a consentire a coloro che interagiscono con il contenuto di prendere decisioni informate.
DESIGN DEI SISTEMI BASATI SULLE AI
QUALI SONO I PROBLEMI DEL CONTRATTO AUTOMATIZZATO E POSTI DAL «DIRITTO» DELLA ROBOTICA?
◾ Il dogma della volontà nella teoria generale del contratto: avrebbe più senso parlare di volontà negoziale in un contratto concluso interamente da macchine?
Il problema dell’interpretazione della volontà meccanica:
◾
automatizzato? Quali sono i metri interpretativi?
da xxx viene interpretato il contratto interamente
◾ Il problema dei vizi del consenso: potrebbero ancora essere applicabili i vizi del consenso (errore, dolo, violenza) al
contratto robotico?
GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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