SCHEMA DI ACCORDO DI FINANZIAMENTO
SCHEMA DI ACCORDO DI FINANZIAMENTO
Allegato 6 al Disciplinare di Gara
Procedura aperta sopra soglia comunitaria ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento del servizio di gestione del Fondo WBO
CPV: 66122000-1 Servizi di finanziamento delle imprese e servizi di capitali di rischio CIG: 8566070097
CUP: F82H20000240002
SCHEMA DI ACCORDO DI FINANZIAMENTO
Procedura aperta sopra soglia comunitaria ex art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento del servizio di gestione del Fondo WBO
ACCORDO DI FINANZIAMENTO
C.I.G. 8566070097 – C.U.P. F82H20000240002
Tra
LAZIO INNOVA S.P.A. (Codice Fiscale e Partita IVA n. 05950941004), con sede in Roma, Via Xxxxx Xxxxxxx, 26A, C.A.P. 00144, nella persona del Dott. […] nato a […] il […] in qualità di […] di Lazio Innova S.p.A., domiciliato nella qualità presso la sede della suddetta Società;
(indicato anche nel prosieguo come «Lazio Innova»)
E
[Ragione sociale] (Codice Fiscale n. [...], partita IVA n. […]), con sede legale in […], alla via […],
C.A.P. […], nella persona del Dott. […], nato a […] il […], nella sua qualità di […]
(indicato anche nel prosieguo come «Gestore»)
(di seguito collettivamente indicati come le «Parti»)
Le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, hanno sottoscritto il presente Accordo in modalità elettronica ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 14, del d.lgs. n. 50/2016.
Premesso che
a) la Legge Istitutiva, come modificata dalla L.R. 1/2020, ha stanziato 8 milioni di Euro per il Fondo WBO di cui 2 milioni di Euro per l’esercizio finanziario 2019 e 3 milioni di Euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2020 e 2021. Tali risorse sono destinate esclusivamente a copertura dei Prestiti del Fondo;
b) con deliberazione n. 666 del 24 settembre 2019, rettificata per mero errore materiale dalla deliberazione n. 717 del 8 ottobre 2019, la Giunta Regionale ha approvato gli “Indirizzi e Criteri per la gestione del Fondo WBO”, definendo i principi generali per l’accesso al Fondo e stabilendo di affidare a Lazio Innova le procedure per l’affidamento del servizio di gestione del Fondo;
c) con deliberazione n. 399 del 26 agosto 2020 la Giunta regionale, nel prendere atto delle modifiche apportate alla Legge Istitutiva dalla L.R. n. 1 del 27 febbraio 2020, ha individuato ulteriori specifiche risorse finanziarie destinate a far fronte alle spese di gestione del Fondo, definendo in particolare un importo di 446.172,87 Euro quale importo massimo a disposizione per la copertura del corrispettivo da riconoscere al Gestore del Fondo, IVA inclusa;
d) con determinazione dirigenziale n. G 08262 del 14 luglio 2020, in conformità con le modifiche intervenute, è stato approvato lo schema di convenzione tra la Regione Lazio e Lazio Innova
S.p.A. che definisce, tra l’altro, il ruolo di quest’ultima nei rapporti con il soggetto Gestore del Fondo WBO; detta convenzione, con scadenza 31 dicembre 2032, è stata sottoscritta e risulta annotata nel Registro Cronologico al n. 24272 del 26 agosto 2020;
e) con provvedimento n. [………] del [………], adottato da [………], Lazio Innova ha avviato una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., volta all’affidamento del «servizio di gestione del Fondo Rotativo WBO» (di seguito, anche la
«Procedura»), secondo le modalità e le caratteristiche soggettive e prestazionali fissate nel Bando, nel Disciplinare di Xxxx e in tutti gli allegati documentali contestualmente approvati con il provvedimento in questione;
f) il bando di gara è stato spedito alla Commissione in data […], pubblicato sulla GUUE in data […..…] e sulla G.U.R.I. n. […..…] del [………], sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxx.xx in data […………], sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx) in data […], trasmesso all’Osservatorio dei Contratti Pubblici in data […], ai fini della pubblicazione sul relativo sito, e pubblicato per estratto sui due quotidiani a rilevanza nazionale […] e […], rispettivamente in data […] e in data […], nonché sui due ulteriori quotidiani […] e […], rispettivamente in data […] e […], secondo quanto previsto dagli artt. 72 e 216, comma 11, del d.lgs. n. 50/2016;
g) gli altri atti di gara sono stati messi a disposizione degli operatori economici interessati mediante pubblicazione sul sito internet di Lazio Innova xxx.xxxxxxxxxxx.xx;
h) a mezzo di provvedimento n. […] del […], adottato da […], Lazio Innova ha approvato le risultanze della Procedura e disposto l’aggiudicazione dell’affidamento in favore del Gestore, quale soggetto che ha presentato l’offerta risultata economicamente più vantaggiosa, previa verifica della regolarità contributiva dell’operatore economico di cui al D.U.R.C. n. […] del […];
i) il Gestore ha dichiarato il pieno possesso dei requisiti di carattere generale per l’affidamento del Servizio e dei requisiti speciali previsti dal d.lgs. n. 50/2016, secondo le prescrizioni di dettaglio poste dalla lex specialis dell’affidamento;
j) Lazio Innova ha proceduto, anche avvalendosi del Sistema AVCpass, alle verifiche sul possesso da parte del Gestore dei suddetti requisiti e le stesse si sono concluse con esito positivo;
k) a mezzo polizza [bancaria] [assicurativa] emessa in data […] da […], sub n. […] per l’importo di € [Euro …………………], il Gestore ha ritualmente prestato in favore di Lazio Innova la cauzione definitiva di cui all’art. 103 del d.lgs. n. 50/2016, conformemente alle previsioni della norma in questione e a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente Affidamento;
l) è decorso il termine dilatorio per la stipula dell’Accordo, ai sensi dell’art. 32, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016;
m) le Parti, con il presente Accordo, intendono dunque disciplinare i reciproci diritti e obblighi inerenti all’esecuzione del Servizio oggetto di affidamento.
Tanto ritenuto e premesso, le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, convengono e stipulano quanto segue
Art. 1 (Definizioni)
Nel presente Accordo, i termini di seguito indicati avranno il significato attribuito accanto a ciascuno di essi, fermo restando che il singolare include il plurale e viceversa:
▪ «Accordo di Finanziamento» o «Accordo»: il documento negoziale, stipulato tra Lazio Innova
S.p.A. e l’operatore risultato aggiudicatario all’esito della Procedura, che disciplina i termini, le condizioni e le modalità di espletamento del «servizio di gestione del Fondo WBO» e gli ulteriori obblighi reciprocamente assunti dalle parti nell’ambito dell’appalto.
▪ «Affidamento» o «Servizio»: complessivamente inteso, il «servizio di gestione del Fondo WBO», oggetto del presente Accordo.
▪ «Atti di Gara»: Bando di Gara, Disciplinare di Gara, Schema di Accordo di Finanziamento e relativi allegati.
▪ «Autorizzazione all’Avvio»: atto con il quale Lazio Innova S.p.A. approva le attività svolte dal Gestore ai fini della Presa in carico del Servizio, dando inizio alla Gestione del Fondo (periodo di erogazione e gestione dei Prestiti agevolati).
▪ «Avviso per l’accesso al Fondo» o «Avviso»: l’avviso pubblico che, ai sensi dell’art. 12 della Legge 241/1990, definisce la procedura amministrativa di accesso, di concessione e di erogazione dei Prestiti agevolati a valere sul Fondo stabilendo, tra l’altro, le caratteristiche delle operazioni agevolabili e dei Prestiti, i requisiti dei Beneficiari, i criteri di ammissibilità, gli obblighi dei Beneficiari e i motivi e le modalità di decadenza e di recupero dell’aiuto e del Prestito agevolato.
▪ «Bando di Gara»: il documento che riassume le caratteristiche essenziali dell’affidamento, elaborato da Lazio Innova ai sensi delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., e pubblicato con le formalità di cui agli artt. 72, 73 e 216, comma 11 del predetto decreto.
▪ «Beneficiario»: impresa che riceve il Prestito agevolato concesso ed erogato a valere sul Fondo WBO.
▪ «Codice» o «D.Lgs. n. 50/2016»: Codice dei contratti pubblici di cui al Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii..
▪ «Comunicazione di Presa in carico»: comunicazione con la quale il Gestore dichiara di aver ultimato le attività preparatorie all’avvio dell’esecuzione del Servizio aggiudicato.
▪ «De Minimis»: il Reg. (UE) 1407/2013, il cui periodo di validità è stato prorogato al dal Reg. (UE) 2020/972, e il Reg. (UE) 1408/2013.
▪ «Direttore dell’Esecuzione»: l’esponente di Lazio Innova attraverso il quale la medesima verifica il regolare andamento dell’esecuzione del Servizio da parte del Gestore. Al Direttore dell’Esecuzione competono il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del Servizio, e in generale la verifica che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali.
▪ «Disciplinare»: il documento volto ad integrare il Bando di Xxxx e a regolamentare gli aspetti di svolgimento della Procedura.
▪ «Dotazione Finanziaria del Fondo»: ha il significato attribuito a tale termine nell’art. 5 comma 8.
▪ «Dotazione Patrimoniale del Fondo»: ha il significato attribuito a tale termine nell’art. 5 comma 1.
▪ «Filiera delle imprese»: i subappalti come definiti dall’art. 105, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., nonché i subcontratti stipulati per l’esecuzione, anche non esclusiva del Servizio.
▪ «Fondo WBO» o «Fondo»: il Fondo istituito con la Legge Istitutiva del Fondo e disciplinato dal documento Indirizzi e Criteri per la Gestione del Fondo WBO.
▪ «Gestore»: il soggetto al quale è stato affidato il Servizio all’esito della procedura.
▪ «Giacenza Finanziaria del Fondo»: ha il significato attribuito a tale termine nell’art. 5, comma 9.
▪ «Indirizzi e Criteri per la Gestione del Fondo WBO» il documento approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 717 dell’8 ottobre 2019 pubblicato nel Supplemento n. 1 del Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 86 del 24 ottobre 2019 (documento che ha sostituito per mero errore materiale quello approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 666 del 24 settembre 2019) e successivamente integrato con la Deliberazione della Giunta regionale n. 399 del 26
giugno 2020 (pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 83 del 2 luglio 2020), in conformità alle modifiche apportate con l’art. 22, comma 51, delle Legge Regionale n. 27 febbraio 2020, n. 1 al comma 40 dell’articolo 4 dalla Legge di stabilità regionale 2019 – n. 13 del 22
dicembre 2018.
▪ «Lazio Innova»: Lazio Innova S.p.A., quale soggetto che acquisisce il Servizio all’esito della Procedura svolta.
▪ «Legge Istitutiva del Fondo» o «Legge Istitutiva»: i commi 40 – 44 dell’articolo 4 della Legge di stabilità regionale 2019 – n. 13 del 22 dicembre 2018, come modificati dall’art. 22, comma 51, della Legge Regionale n. 27 febbraio 2020, n. 1.
▪ «Offerta»: complessivamente intesa, l’insieme delle dichiarazioni e dei documenti, di carattere amministrativo, tecnico (da qui in poi «Offerta Tecnica») ed economico (da qui in poi «Offerta Economica»), che l’operatore economico sottopone alle valutazioni della Commissione aggiudicatrice ai fini dell’aggiudicazione della Procedura.
▪ «Presa in carico del Servizio»: attività nel corso della quale il Gestore svolge le attività preparatorie all’avvio dell’esecuzione del Servizio aggiudicato, secondo quanto previsto nel presente Accordo.
▪ «Procedura»: procedura aperta volta all’affidamento del «Servizio di gestione del Fondo WBO», secondo le modalità e le caratteristiche soggettive e prestazionali fissate nel Bando di Gara, nel Disciplinare di Gara, nello Schema di Accordo e in tutti gli allegati documentali contestualmente approvati dal Responsabile Unico del Procedimento.
▪ «Responsabile del Gestore»: l’esponente del Gestore, individuato dal medesimo che diviene l'interfaccia contrattuale unica del Gestore medesimo verso Lazio Innova e che è intestatario della responsabilità per il conseguimento degli obiettivi qualitativi ed economici relativi allo svolgimento delle attività previste nell’Accordo e nella sua esecuzione. Trattasi di figura dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale, ai fini della gestione di tutti gli aspetti dell’Accordo.
▪ «Responsabile del Procedimento» o «R.U.P.»: l’esponente di Lazio Innova cui competono la vigilanza sull’Accordo, e tutti gli altri compiti di legge che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.
Art. 2 (Valore giuridico delle premesse e degli allegati)
1. Le premesse e gli allegati tutti di seguito indicati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo. In particolare, sono parti integranti dell’Accordo:
Allegato “A”: Disciplinare di Gara e relativi allegati;
Allegato “B”: Offerta Tecnica;
Allegato “C”: Offerta Economica.
Art. 3 (Oggetto dell’Accordo)
1. Lazio Xxxxxx affida al Gestore, che accetta, il «servizio di gestione del Fondo WBO».
2. Il Gestore dovrà espletare il Servizio, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile, sotto la supervisione e in pieno coordinamento con Lazio Innova.
3. Lazio Innova potrà fornire indicazioni, vincolanti per il Gestore, sulle modalità di esecuzione della prestazione e sull’attuazione della disciplina sopra menzionata, nonché di eventuali ulteriori norme e atti di indirizzo europei, nazionali e regionali che il Gestore dovrà rispettare.
Art. 4 (Caratteristiche operative del Fondo WBO)
1. Come disciplinato dalla Legge Istitutiva, il Fondo ha il fine “di consentire i diritti di prelazione per l’affitto o l’acquisto di aziende, rami d’azienda o complessi di beni e contratti di imprese sottoposte a fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa, da parte di società cooperative costituite da lavoratori dipendenti dell’impresa ai sensi di quanto disposto dall’articolo 11, comma 2, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (…) convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, oppure per il rilancio o la riconversione del sito produttivo a rischio chiusura a causa di delocalizzazione dell’attività economica”.
2. Come disciplinato dalla medesima Legge Istitutiva “l’accesso al fondo è subordinato alla costituzione di società cooperative ai sensi dell’articolo 2511 del codice civile e alla presentazione di un apposito piano industriale dal quale risultano prospettive concrete di recupero della produttività, innovazione del prodotto o del processo o apertura di nuovi mercati nonché alla presentazione di idonee forme di garanzia. La domanda può essere presentata anche prima della costituzione della società al periodo precedente.”
3. Il documento Indirizzi e Criteri per la Gestione del Fondo WBO ha stabilito, inoltre, che:
a) possono beneficiare dell’intervento del Fondo WBO le imprese cooperative che prevedano soci lavoratori, regolarmente iscritte all’Albo nazionale degli enti cooperativi di cui all’articolo 15 del d.lgs. n. 220/2002, e la cui compagine societaria preveda per almeno i 2/3 dei soci e delle quote di partecipazione dipendenti o ex dipendenti dell’azienda rilevata. Non sono ammissibili le cooperative in cui uno dei soci abbia legami di parentela fino al quarto grado con i soci e gli amministratori delle società che cedono aziende o rami per il cui acquisto o affitto è richiesto l’intervento del Fondo WBO. Sono ammessi tutti i settori di attività. L’Avviso pubblico per la concessione dei finanziamenti individuerà, altresì, casi di esclusione, quali, a titolo di esempio, gioco d’azzardo, produzione e commercio di tabacco e bevande alcoliche, armi e i settori esclusi dal regime De Minimis. Lo stesso avviso individuerà nel dettaglio i casi di esclusione connessi a particolari condizioni quali: stato di liquidazione o procedura concorsuale, impedimenti a contrarre con la Pubblica Amministrazione, ecc. Possono presentare richiesta di accesso al Fondo WBO le cooperative destinatarie oppure dipendenti o ex dipendenti che si impegnano a costituire la cooperativa destinataria entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla delibera di intervento da parte del Fondo WBO, rispettando le caratteristiche di cui al punto precedente.
b) La selezione è condotta sulla base del piano industriale presentato dai richiedenti, eventualmente ridefinito con il supporto del Gestore, dal quale risultino prospettive e garanzie concrete di recupero della produttività, innovazione (di prodotto/processo/organizzativa) o apertura di nuovi mercati. A tal fine i progetti saranno sottoposti ad una prima istruttoria tecnica finalizzata ad accertare:
- la natura dei beni oggetto dell'investimento e i tempi per la loro installazione e messa a regime, per valutare la durata del finanziamento e il periodo di ammortamento;
- la capacità di rimborso del finanziamento da parte della cooperativa richiedente sulla base:
(i) dell’idoneità tecnica e della convenienza economica dell’investimento, anche in relazione all’andamento dello specifico settore di attività;
(ii) delle potenzialità produttive derivanti dall’investimento in rapporto alla situazione di mercato;
(iii) della capacità finanziaria della cooperativa di fronteggiare i fabbisogni aziendali di esercizio oltre che di investimento.
Per l’esame di merito dei progetti presentati e la valutazione del piano industriale, si farà riferimento ai seguenti criteri:
- adeguatezza delle competenze dei soci, rispetto alla specifica attività prevista dal piano di impresa;
- adeguatezza delle soluzioni innovative sotto il profilo gestionale, organizzativo, produttivo o commerciale;
- attendibilità delle previsioni di recupero e sviluppo della competitività;
- sostenibilità economica del progetto.
Sulla base di tali criteri generali, l’Avviso fornirà informazioni più dettagliate sugli indicatori e le modalità della loro misurazione, nonché sul supporto che dovrà essere fornito dal Gestore per agevolare il successo delle operazioni.
c) Il Fondo interviene mediante Prestiti agevolati ai sensi e nei limiti del De Minimis applicabile e secondo le seguenti modalità e condizioni:
- importo minimo del Prestito agevolato: € 20.000,00 (Euro ventimila/ 00);
- intensità del finanziamento: 100% della spesa prevista dal piano industriale di recupero;
- tasso annuo: 0%;
- durata massima del periodo di ammortamento: otto anni;
- pre-ammortamento: max 24 mesi per finanziamenti di durata pari o superiore a 48 mesi;
- richieste idonee forme di garanzia sui beni agevolati e le attività rilevate facenti parte del programma di investimento, per un valore pari all’importo del finanziamento concesso;
- modalità di rimborso (rate): definite in sede di concessione del Prestito agevolato in base al principio della funzionalità rispetto alla tipologia del finanziamento concesso.
4. Per effetto della scadenza della convenzione tra la Regione Lazio e Lazio Innova sottoscritta in conformità con lo schema aggiornato con Delibera di Giunta Regionale n. 399 del 26 agosto 2020, in ogni caso i Prestiti agevolati non possono prevedere una scadenza per il loro completo ammortamento successiva al 1° luglio 2032.
5. Le caratteristiche operative del Fondo saranno disciplinate negli aspetti più di dettaglio dall’Avviso che disciplina l’accesso al Fondo, fermo restando quanto stabilito dalla Legge Istitutiva e dagli Indirizzi e Criteri per la Gestione del Fondo Regionale WBO, in base ai quali tale Avviso deve essere predisposto e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (sezione privati) dal Gestore, previa approvazione della struttura regionale competente. In particolare andranno definite in questa sede, anche sulla base dei contenuti dell’Offerta Tecnica, i parametri e le modalità della loro misurazione con riferimento ai criteri di cui alla lettera b) del precedente comma 3, i criteri per la determinazione della durata del Prestito agevolato e del suo periodo di preammortamento, della periodicità delle rate e l’eventuale importo massimo dei Prestiti agevolati.
Art. 5 (Dotazione, movimenti e tracciabilità dei flussi finanziari)
1. La Dotazione Patrimoniale del Fondo ammonta ad € 8.000.000,00 (Euro ottomilioni/00) che vengono ascritti tra le passività dello stato patrimoniale del bilancio di esercizio del Gestore nella fattispecie di “fondi di terzi in amministrazione” per tutto il periodo che intercorre tra l’Autorizzazione di Lazio Innova all’Avvio della Gestione del Fondo e la liquidazione del Fondo
da concludersi con la restituzione del patrimonio residuo a Lazio Innova; le sue modalità di impiego sono regolate e vincolate dal presente Accordo. Il Fondo è segregato nella contabilità del Gestore, non contribuisce a costituire il patrimonio netto del Gestore aggredibile da terzi, non ha personalità giuridica, si movimenta esclusivamente sul conto corrente bancario dedicato al Fondo di cui alla lettera a) del comma 4.
2. La Dotazione Patrimoniale del Fondo è richiamata dal Gestore nella misura dell’importo dei Prestiti agevolati da erogare. Tale richiamo deve essere corredato della delibera di concessione del Prestito la quale dovrà contenere le informazioni relative al Prestito, diverse da quelle standard stabilite nell’Avviso o nello schema di contratto di Prestito di cui alla lettera b) del comma 1 dell’art. 8 (dati anagrafici del prenditore, dell’azienda rilevata, importo ed eventuale tranching, ulteriori adempimenti, garanzie, piano di ammortamento, scadenze, etc.) Nel caso di urgenza il richiamo può essere corredato di una proposta di delibera all’organo deliberante del Gestore contenente tutte le informazioni di cui al periodo precedente, sottoscritta da chi ne ha i poteri in base al sistema di gestione e controllo, e deve indicare la data prevista per la delibera; in tale caso la delibera dovrà essere tramessa a Lazio Innova entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data della sua adozione.
3. Lazio Innova provvede ad effettuare i versamenti relativi agli importi richiamati sul conto corrente dedicato al Fondo di cui alla lettera a) del comma 4, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal richiamo, compatibilmente con i trasferimenti da parte della Regione Lazio a Lazio Innova degli importi stanziati a tal fine dalla Legge Istitutiva. Qualora Lazio Innova ritenga che la richiesta di versamento non corrisponda a quanto previsto dal presente Accordo, o in ogni altro caso in cui voglia accertare il pieno rispetto dell’Accordo, ne dà immediata comunicazione al Gestore, assegnando un termine perentorio per l’integrazione delle informazioni mancanti o la produzione della documentazione richiesta e il termine previsto al presente comma per il versamento dell’importo richiamato ricomincerà a decorrere ex novo a partire dal momento della ricezione dei chiarimenti o documenti richiesti.
4. Il Gestore assume l’obbligo di adempiere a tutti gli oneri di tracciabilità dei flussi finanziari, espressamente indicati nella Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. A tal fine, si rappresenta che:
a) per i movimenti finanziari relativi al Fondo, utilizzerà esclusivamente il x/x xxxxxxxx x.
……………………. xxxxxx xx Xxxxx opportunamente acceso, sul quale
Lazio Innova accrediterà i versamenti di cui al comma 2;
b) per i movimenti finanziari relativi ai corrispettivi di cui all’articolo 13, utilizzerà esclusivamente il c/c bancario n. ………… presso la Banca ,, distinto da quello di cui alla lettera
a), sul quale Lazio Innova accrediterà detti corrispettivi [il Gestore ha la facoltà di indicare più conti];
c) ai sensi dell’articolo 3, comma 7, della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii, il contraente individua nel Sig. .............................................., nato a …..……………………, il
……………………, CF: …………………………, la persona delegata ad operare su sopraindicati conti [il Gestore ha la facoltà di indicare più persone e persone distinte per ciascun conto].
5. Nel caso in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi degli istituti bancari o delle poste, ovvero i movimenti finanziari relativi al presente Accordo non siano effettuati secondo gli strumenti del bonifico bancario (bancario o postale) ivi previsti, l’Accordo si risolve automaticamente, secondo quanto disposto dall’articolo 3, comma 8, della Legge 136/2010 citata.
6. La Dotazione Patrimoniale del Fondo può incrementarsi per effetto:
a) degli interessi o altri proventi finanziari generati dal conto corrente dedicato al Fondo;
b) degli interessi pagati dai Beneficiari per mora, ove non trattenuti dal Gestore ai sensi dell’art. 12, comma 3;
c) del recupero dei crediti nei confronti dei Beneficiari, per crediti relativi ai Prestiti agevolati già portati a perdita.
7. La Dotazione Patrimoniale del Fondo può decrementarsi per effetto:
a) degli oneri finanziari e delle commissioni generati dal conto corrente dedicato al Fondo;
b) delle imposte e tasse afferenti all’attività del Fondo;
c) dell’importo dei crediti nei confronti dei Beneficiari relativi ai Prestiti agevolati portati a perdita;
d) degli importi restituiti a Lazio Innova ai sensi dei commi 3 e 4 del successivo art. 14.
8. La Dotazione Finanziaria del Fondo è data dalla somma algebrica dei versamenti del Fondo di cui al comma 3 e degli incrementi e decrementi della Dotazione Patrimoniale di cui ai commi 6 e 7. Rispetto alla Dotazione Patrimoniale non considera pertanto le somme non ancora trasferite da Lazio Innova al Gestore.
9. La Giacenza Finanziaria del Fondo è data dalla somma algebrica della Dotazione Finanziaria del Fondo, delle sue uscite per erogazioni dei Prestiti agevolati nei confronti dei Beneficiari e delle relative entrate per le restituzioni delle quote in conto capitale da parte dei Beneficiari.
Art. 7 (Articolazione del Servizio)
1. L’esecuzione del Servizio si struttura sul piano temporale nelle seguenti fasi:
a) Presa in carico: periodo compreso tra la sottoscrizione dell’Accordo e l’Autorizzazione di Lazio Innova all’Avvio della Gestione del Fondo. Nel corso di tale periodo, il Gestore procederà ad organizzarsi internamente a proprie spese per potere svolgere il Servizio nelle modalità richieste e a predisporre l’Avviso per l’accesso al Fondo, come specificato ai successivi articoli 8 e 9;
b) Gestione del Fondo: periodo di erogazione e gestione dei Prestiti agevolati, compreso tra l’Autorizzazione di Lazio Innova all’Avvio della Gestione del Fondo di cui all’art. 10 e il minore termine tra la data di liquidazione del Fondo di cui al comma 4 dell’art. 14 e il 31 dicembre 2032, salvo diversa disposizione da parte di Lazio Innova. Nel corso di tale periodo, il Gestore svolge le attività di cui ai successivi articoli 11, 12, 13 e 14.
Art. 8 (Organizzazione interna propedeutica all’esecuzione del servizio da realizzarsi nella fase di Presa in carico)
1. Durante il periodo di Presa in carico il Gestore dovrà procedere ad una serie di passaggi organizzativi al suo interno, necessari per il corretto svolgimento del Servizio:
a) definire gli atti organizzativi interni per le attività da svolgersi nel Periodo di Gestione del Fondo, a partire dalle procedure esistenti o previste e rappresentate nell’Offerta Tecnica, con particolare riferimento a:
i. il sistema di gestione e controllo del Fondo, le relative procedure e istruzioni operative, incluse quelle atte a prevenire eventuali conflitti di interesse, e gli eventuali supporti informativi e informatici anche per la conservazione della documentazione attinente alla Gestione del Fondo che deve essere resa accessibile a Lazio Innova in virtù delle previsioni del presente Accordo;
ii. l’attribuzione delle funzioni, mansioni e responsabilità previste dal sistema di gestione e controllo del Fondo a personale dotato di adeguata esperienza e professionalità;
iii. lo Schema di contratto che regola il Prestito agevolato e quanto altro necessario a regolare i rapporti giuridici con i Beneficiari scaturenti dall’intervento del Fondo.
b) allestire lo sportello dedicato al Fondo, vale a dire una unità organizzativa del Gestore che il pubblico può contattare quantomeno tramite un numero telefonico e un indirizzo di posta elettronica dedicati al Fondo e dotata di locali presso cui il pubblico si può recare per ottenere informazioni, e con le ulteriori caratteristiche previste dall’Offerta Tecnica;
c) predisporre l’apposita pagina dedicata al Fondo del sito internet del Gestore con le caratteristiche previste dall’Offerta Tecnica e i supporti di natura informativa per i Beneficiari o potenziali tali;
d) procedere alla eventuale acquisizione di attrezzature, macchinari, apparecchiature, software, altre dotazioni strumentali necessarie per la Gestione del Fondo;
2. Il Gestore si impegna a realizzare a proprio carico ogni attività accessoria a quanto previsto al comma 1 e comunque ogni attività propedeutica all’espletamento corretto ed efficace della gestione del Fondo.
Art. 9 (Prestazione da svolgere nella fase di Presa in carico)
1. Durante il periodo di Presa in carico il Gestore si impegna inoltre a predisporre l’Avviso per l’accesso al Fondo, comprensivo della relativa modulistica, in conformità alle previsioni di cui all’art. 4 e in coerenza con l’assetto organizzativo di cui all’art. 8, che dovrà essere approvato dalla struttura regionale competente.
Art. 10 (Verifica dell’attività di Presa in carico e avvio della Gestione)
1. Le attività di Presa in carico di cui agli articoli 8 e 9 dovranno essere concluse entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo di finanziamento, salvo diverso accordo scritto con Lazio Innova.
2. Entro il termine di cui al comma precedente, il Gestore dovrà trasmettere a Lazio Innova una dichiarazione di avvenuto espletamento delle attività di Presa in carico di cui all’art. 8, corredata dalla documentazione che attesti la realizzazione di quanto previsto, con l’indicazione dei recapiti e dei riferimenti dello sportello che saranno resi pubblici, nonché il testo dell’Avviso, comprensivo della relativa modulistica, di cui all’art. 9.
3. Entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della documentazione di cui al comma 2, Lazio Innova:
a) ove ritenga esaustive e approvabili le attività svolte dal Gestore, provvede all’inoltro alla struttura regionale competente ai fini dell’approvazione dell’Avviso per l’accesso al Fondo, comprensivo della relativa modulistica;
b) ove ritenga necessario, chiederà al Gestore chiarimenti in merito alle attività dichiarate nella comunicazione di Presa in carico, assegnando a tal fine un termine perentorio;
c) ove ravvisi che il Gestore non abbia posto in essere tutte le attività di Presa in carico, invierà apposita comunicazione al Gestore medesimo, assegnando un termine perentorio per lo svolgimento delle attività mancanti e l’invio della documentazione di cui al comma 2, successivamente valutata da Lazio Innova ai sensi del presente comma.
4. Nel caso in cui Lazio Innova invii al Gestore una comunicazione di cui alle lettere b) o c) del comma precedente, il suddetto termine si interromperà e ricomincerà a decorrere ex novo a partire dal momento della ricezione dei chiarimenti o della documentazione di cui al comma 2.
5. Entro 5 giorni dall’approvazione dell’Avviso da parte della struttura regionale competente, Lazio Innova provvederà a dare l’Autorizzazione all’Avvio.
6. Qualora non si proceda al rilascio dell’Autorizzazione all’Avvio ai sensi dei commi precedenti, il Gestore non potrà pretendere alcun corrispettivo e/o rimborso da Lazio Innova per le attività di Xxxxx in carico del Servizio già svolte.
Art. 11 (Modalità di esecuzione della prestazione – Procedure di concessione ed erogazione dei prestiti)
1. Le attività che il Gestore si impegna a svolgere per la Gestione del Fondo riguardanti le procedure di concessione ed erogazione dei Prestiti sono:
a) ricezione, protocollo e archiviazione delle domande di accesso al Fondo;
b) istruttoria amministrativa delle domande di sostegno presentate. Tale attività comprende:
i. la verifica della correttezza dell’iter amministrativo di presentazione della domanda (rispetto delle modalità e dei tempi previsti nell’Avviso, ivi inclusa la completezza delle informazioni fornite);
ii. la verifica del rispetto delle ulteriori previsioni dell’Avviso riguardanti l’ammissibilità del Beneficiario al Fondo e delle operazioni WBO finanziate nonché gli eventuali ulteriori obblighi a carico dei Beneficiari, secondo la normativa comunitaria, nazionale e regionale applicabile tra cui le disposizioni concernenti il De Minimis.
In particolare, dovranno essere assicurate in tale ambito:
iii. la verifica delle dichiarazioni, della documentazione presentata, delle condizioni poste per l’ammissibilità delle domande nell’Avviso;
iv. il controllo della veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio presentate ai sensi del DPR 445/2000, nella misura minima del 5% delle domande pervenute;
v. la richiesta presso le Pubbliche Amministrazioni competenti, del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), antimafia – ove applicabile – e di ogni altra certificazione eventualmente richiesta dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale e dall’Avviso, nonché ricezione, controllo e archiviazione della suddetta documentazione;
vi. le verifiche e i caricamenti sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) anche al fine di rispettare le disposizioni sul “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” di cui al d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.;
c) istruttoria di merito delle domande presentate con riferimento ai criteri di cui alla lettera b) del comma 3 dell’art. 4, le modalità e i parametri e le modalità della loro misurazione ulteriormente disciplinati nell’Avviso in conformità al comma 5 dell’art. 4 e le ulteriori modalità e procedure proposte dal Gestore in sede di Offerta Tecnica e ulteriormente disciplinate nel sistema di gestione e controllo di cui alla lettera b) (i) del comma 1 dell’art. 8. Si precisa che per l’istruttoria di merito, a differenza delle restanti attività nei confronti dei Beneficiari, il Gestore non assume la qualifica di incaricato di servizio pubblico non essendo tenuto pertanto ad applicare la normativa vigente in tema di procedimento amministrativo;
d) richiesta, nei termini previsti dell’Avviso, di eventuali integrazioni della documentazione presentata a corredo della domanda;
e) delibera di concessione o di diniego delle domande pervenute, relativa comunicazione al richiedente e pubblicazione periodica sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (sezione privati). Tali delibere e comunicazioni dovranno contenere, in caso di diniego per effetto degli esiti dell’istruttoria amministrativa, una esauriente motivazione dell’esclusione ai sensi della legge n. 241/90 e ss. mm. e ii. Nel caso di delibera di concessione, la comunicazione dovrà contenere quanto necessario al richiedente per il successivo perfezionamento del contratto di Prestito (ulteriori adempimenti, garanzie, piano di ammortamento, scadenze, tassi di interesse applicati, cause di revoca, interessi di mora, etc.);
f) perfezionamento dei contratti di Prestito che dovranno, tra l’altro, identificare le coordinate bancarie del conto su cui il Gestore accredita i Prestiti e da cui il Beneficiario deve effettuare i pagamenti relativi alle spese ammissibili;
g) verifica degli eventuali adempimenti a carico dei Beneficiari previsti dai contratti di Prestito in conseguenza delle previsioni dell’Avviso, posti come condizione per l’erogazione del Prestito;
h) erogazione dell’importo deliberato, eventualmente in più tranches, ovvero, nei termini previsti dall’Avviso, erogazione della parte spettante dell’importo deliberato e conseguente assunzione del provvedimento di revoca o decadenza parziale dell’importo deliberato, ovvero, in caso di mancata erogazione, assunzione del provvedimento di revoca o decadenza totale dell’importo deliberato;
i) verifica circa l’acquisizione e il mantenimento dei requisiti e delle ulteriori condizioni previste dal procedimento amministrativo regolato dall’Avviso che danno luogo al diritto del Beneficiario di usufruire dell’agevolazione;
l) gestione di eventuali ulteriori attività necessarie per la conclusione del procedimento di concessione ed erogazione del Prestito.
Art. 12 (Modalità di esecuzione della prestazione – Gestione dei Prestiti in essere, controlli e monitoraggio)
1. Le attività che il Gestore si impegna a svolgere per la Gestione del Fondo riguardanti la gestione dei Prestiti agevolati in essere sono:
a) istruttoria delle eventuali richieste di variazione e/o rimodulazione e/o proroga, secondo quanto previsto dall’Avviso, con relative deliberazioni e conseguenti comunicazioni ai richiedenti, nonché eventuali attività di cui al precedente art. 11 che, in base all’Avviso, debbano o possano essere realizzate anche a seguito dell’erogazione dei Prestiti;
b) invio ai Beneficiari degli avvisi di scadenza delle rate previste dal piano di ammortamento e delle lettere di sollecito in caso di ritardo;
c) incasso dei pagamenti delle rate previste dal piano di ammortamento da parte dei Beneficiari e relativa contabilizzazione;
d) attività di monitoraggio sull’andamento delle società cooperative beneficiarie dei Prestiti agevolati e supporto nell’attuazione del piano industriale. A tal fine il contratto di Prestito deve stabilire che i Beneficiari forniscano al Gestore i bilanci di esercizio approvati e, almeno per l’esercizio durante il quale è stato deliberato il Prestito e per i tre esercizi successivi, copia delle situazioni contabili semestrali e quant’altro previsto dall’Avviso anche per effetto dell’Offerta Tecnica e con le modalità ivi previste. In ogni caso il Gestore deve svolgere un’attività di analisi proattiva delle situazioni contabili e dei bilanci di esercizio dei Beneficiari evidenziando gli
scostamenti rispetto al piano industriale esaminato in sede di concessione del Prestito, fornire supporto ai Beneficiari, senza costi a carico loro, per l’attuazione del piano industriale suggerendo, ed eventualmente imponendo nei termini previsti nei contratti di Prestito , le soluzioni correttive.
2. Il Gestore dovrà, inoltre, curare le procedure di recupero dei crediti nei confronti dei Beneficiari, nei casi previsti dall’Avviso, previo esperimento a suo carico delle procedure di cui agli artt. 7 e 8 della Legge 241/90, con le seguenti forme e modalità:
a) in caso di superamento del numero di rate scadute previsto nell’Avviso il Gestore trasmette al Beneficiario inadempiente una formale messa in mora assegnando un termine di 30 (trenta) giorni solari per adempiere; decorso inutilmente tale termine, il Gestore deve attuare una procedura di recupero bonario, finalizzata al tentativo di ripristinare un corretto adempimento; qualora tale tentativo non vada a buon fine, il Gestore attiva le procedure di revoca, ai sensi della L. 241/1990 e, decorso inutilmente il termine ivi previsto, assume il provvedimento di revoca, porta il credito a perdita e avvia la procedura di recupero dei crediti (stragiudiziali e giudiziali), anche mediante ricorso ad Enti di Riscossione;
b) in caso di revoca conseguente al verificarsi di altre fattispecie previste dall’Avviso, il Gestore esperite le procedure di cui alla L. 241/1990, assume il provvedimento di revoca e trasmette al Beneficiario una richiesta formale di rimborso al Fondo e relativa messa in mora assegnando un termine di 30 (trenta) giorni solari per adempiere; in caso di mancato rimborso entro il termine indicato, il Beneficiario è considerato inadempiente; il Gestore deve attuare una procedura di recupero bonario, finalizzata al tentativo di ottenere un corretto adempimento; in caso di esito negativo, il Gestore porta il credito a perdita e avvia la procedura di recupero dei crediti (stragiudiziali e giudiziali), anche mediante ricorso ad Enti di Riscossione.
3. Il Gestore, qualora riesca a recuperare il credito, ha diritto a trattenere gli interessi di mora calcolati nella misura del tasso di riferimento maggiorato di 5 punti percentuali, a copertura dei costi amministrativi sostenuti per il recupero; tale diritto viene meno nel caso in cui si ricorra ad un Ente di Riscossione.
4. Eventuali ulteriori attività necessarie alla gestione dei Prestiti agevolati in essere.
Art. 13 (Modalità di esecuzione della prestazione – Attività Accessorie)
1. Il Gestore si impegna a svolgere le seguenti attività accessorie rispetto all’attività di concessione, erogazione e gestione dei Prestiti agevolati:
a) pubblicazione sul BURL (sezione privati) dell’Avviso e della relativa modulistica, entro 15 giorni dalla Autorizzazione di Lazio Innova all’Avvio della Gestione del Fondo;
b) operatività dello sportello e dei supporti informativi dedicati al Fondo di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell’art. 8 per tutto il periodo in cui il Fondo può concedere Prestiti agevolati ai Beneficiari e per i normali orari di lavoro del Gestore. Successivamente il Gestore deve assicurare ai Beneficiari che hanno ancora posizioni attive, la possibilità di contattare un operatore qualificato, tramite almeno un numero di telefono e un indirizzo e-mail;
c) promozione del Fondo WBO ed esplorazione delle opportunità di intervento per sostenere operazioni di WBO: informativa ai potenziali beneficiari delle opportunità previste dall’Avviso secondo quanto descritto nell’Offerta Tecnica;
d) supporto tecnico e informativo ai destinatari per la formulazione del piano industriale: assistenza ai potenziali Beneficiari, senza costi a carico loro, secondo quanto descritto
nell’Offerta Tecnica, in fase di presentazione della domanda per tutto il tempo in cui il Fondo può concedere Prestiti agevolati. Tale assistenza deve essere fornita anche su richiesta di Lazio Innova o dagli uffici regionali a ciò abilitati per il tramite di Lazio Innova.
Art. 14 (Contabilizzazione, rendicontazione e liquidazione del fondo)
1. Il Gestore assicura la contabilizzazione del Fondo, secondo le migliori prassi contabili applicabili, registrando tutti gli incrementi, i decrementi, i movimenti, le entrate e le uscite di cui ai commi 6, 7, 8 e 9 dell’articolo 5 e quindi rappresentando correttamente in tale contabilità l’entità della Dotazione Patrimoniale, della Dotazione Finanziaria e della Giacenza Finanziaria del Fondo, nonché dei crediti vantati nei confronti dei Beneficiari per i Prestiti classificati in conformità alle disposizioni applicabili per i Prestiti bancari.
2. Il Gestore si impegna a rendicontare la gestione del Fondo a Lazio Innova mediante:
a) una rendicontazione contabile semestrale, da produrre il 31 gennaio ed il 31 luglio di ciascun anno con riferimento rispettivamente al semestre chiuso 31 dicembre e il 30 giugno. La rendicontazione del secondo semestre di ciascun anno è accompagnata da una rendicontazione relativa a tutto l’anno, che deve essere certificata da una Società di revisione al più tardi entro il 31 marzo successivo. Tali rendicontazioni illustrano chiaramente le movimentazioni del Fondo di cui al comma 1 nel periodo di riferimento e le relative situazioni della Dotazione Patrimoniale, della Dotazione Finanziaria e della Giacenza Finanziaria iniziali e finali ed è corredata dell’estratto conto del conto corrente dedicato al Fondo e da una distinta relativa ai movimenti attribuibili ai singoli Beneficiari, se non ricavabili dall’estratto conto;
b) una relazione, da produrre congiuntamente alle rendicontazioni contabili di cui alla precedente lettera a), che per il periodo di riferimento illustri:
i. l’attività realizzata ai sensi degli articoli da 11 a 13 del presente Accordo. In particolare, tale relazione dovrà indicare le domande ricevute (con l’identificazione del richiedente e dell’azienda oggetto del WBO e relative caratteristiche), le istruttorie effettuate e il loro esito, le deliberazioni assunte (specificando gli importi erogati e quelli ancora da erogare). Inoltre, la relazione deve descrivere analiticamente le attività realizzate ai sensi dell’art. 12, nonché le attività accessorie di cui all’art. 13, comma 1, lettere b), c) e d), in conformità con le modalità di cui all’Offerta Tecnica, in generale indicando il numero complessivo dei potenziali Beneficiari interessati da tali attività, e in particolare indicando il numero di contatti, suddivisi per canale, con riferimento all’attività dello sportello di cui alla lettera b), indicando l’impresa target o l’organizzazione presso la quale si sono svolte le attività di informativa di cui alla lettera c) e indicando i soggetti destinatari dell’attività di assistenza di cui alla lettera d);
ii. la situazione di ciascun Prestito in essere alla chiusura del semestre o anno (cumulativamente pari alla differenza tra Dotazione Finanziaria e Giacenza Finanziaria), specificando in particolare quelli in bonis, quelli che hanno registrato dei ritardi nel rimborso delle rate e quelli portati a perdita nel periodo, specificando per questi ultimi le azioni intraprese e i relativi risultati;
iii. una sintetica, ma esaustiva analisi degli scostamenti registrati da ciascuna società cooperativa finanziata dal Fondo rispetto al piano industriale esaminato in sede di concessione del Prestito, nonché degli eventuali aggiornamenti. Tale analisi deve descrivere analiticamente le attività realizzate di monitoraggio e supporto ai Beneficiari nella attuazione
del piano industriale, e contenere i principali dati economici, patrimoniali, finanziari e occupazionali di ciascun Beneficiario.
c) una relazione, con i contenuti di cui alle precedenti lettere a) e b) da presentarsi alla scadenza dei 18 mesi dalla data di pubblicazione dell’Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio ai fini della verifica dell’assenza di condizioni per l’applicazione della clausola di risoluzione per prolungata inattività di cui all’art. 31; ai fini del riconoscimento del corrispettivo di cui alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 16, tale relazione deve anche illustrare l’attività di promozione e assistenza ai potenziali Beneficiari svolta e i risultati raggiunti. Ove sia riconosciuta una proroga ai sensi del comma 2 dell’art. 31, tale relazione è da prodursi nuovamente decorsi i nuovi termini stabiliti all’art. 31.
d) comunicazioni puntuali, entro 10 giorni dal verificarsi dell’evento, circa i casi di irregolarità e mancati adempimenti da parte dei Beneficiari e sull’attuazione dei conseguenti provvedimenti di revoca e delle azioni di recupero di cui al comma 2 dell’art. 12.
3. Il Gestore assume l’obbligo di effettuare con cadenza semestrale, entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ciascun anno, il rimborso della Giacenza Finanziaria del Fondo, ridotta dell’importo di € 1.000,00 (Euro mille/00), rilevata rispettivamente alle date del 31 dicembre e 30 giugno, mediante versamento sul c/c bancario IBAN: IT XX00X0000000000000000000000, intestato a “Lazio Innova S.p.A. – L.R. 20/2003” presso la Banca Nazionale del Lavoro Agenzia n. 63 di Roma. La causale dei bonifici dovrà essere “restituzione risorse relative al Fondo WBO”. Il rimborso potrà essere ulteriormente ridotto degli importi deliberati che il Gestore deve ancora erogare ai Beneficiari, importi che a tal fine devono essere appositamente rappresentati nella rendicontazione contabile di cui al comma 2, lettera a).
4. Il Fondo si intende liquidato nel momento in cui viene eseguito da parte del Gestore un ultimo bonifico per il rimborso integrale della Giacenza Finanziaria del Fondo sul conto corrente di cui al comma 10, al netto di eventuali spese per la chiusura del c/corrente dedicato di cui alla lettera
a) del comma 4. Tale ultimo bonifico deve avvenire entro 60 giorni dall’invio a Lazio Innova da parte del Gestore del rendiconto finale di chiusura del Fondo, da effettuarsi con le modalità stabilite al comma 2 con riferimento all’intero periodo di Gestione del Fondo e fatta salva la documentazione prodotta in precedenza. Sulla base di considerazioni relative alla efficienza, efficacia ed economicità, Lazio Innova, sentita la competente struttura regionale, potrà accelerare detta liquidazione cedendo i rapporti giuridici attivi e passivi del Fondo ovvero subentrando o facendo subentrare altri soggetti nella gestione di detti rapporti, nel rispetto delle norme riguardanti la concorrenza e gli appalti pubblici.
Art. 15 (Modalità generali di esecuzione della prestazione)
1. Il Gestore assume l’impegno di attuare il Servizio secondo i principi di sana gestione finanziaria, trasparenza, proporzionalità, non discriminazione, parità di trattamento, sussidiarietà, pari opportunità, sostenibilità ambientale, nonché applicando la legislazione applicabile in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro, lotta al terrorismo e contrasto della frode fiscale, applicando a tal fine la dovuta diligenza e le norme professionali pertinenti e adottando a tal fine ogni opportuno accorgimento prudenziale e tutti gli strumenti di legge e contrattuali appropriati.
2. Il Gestore deve agire nell’interesse della Regione Lazio e quindi a vantaggio esclusivo dei Beneficiari e a tal fine deve garantire che la gestione del Fondo rispetti il principio di indipendenza prevenendo qualsiasi conflitto di interesse rispetto quelli dei Beneficiari, anche da parte dei propri
incaricati per lo svolgimento del Servizio, secondo le migliori prassi disponibili e applicando le stesse con il massimo rigore. In particolare il Gestore:
a) assume l’impegno di non applicare alcuna spesa, commissione o onere ai Beneficiari, salvo il ribaltamento di quelli eventualmente sostenuti dal Gestore per le imposte e nei confronti di terzi per i servizi accessori obbligatori per legge (spese di iscrizione dell’eventuale ipoteca nei registri immobiliari) e per i servizi normalmente praticati per Prestiti assimilabili (perizie su beni in garanzia, parcelle di notai, premi di assicurazione a copertura dei danni ai beni garantiti o per i rischi legati alla vita dei garanti o all’impossibilità di assicurare l’impegno previsto da parte di figure chiave per il successo imprenditoriale dell’operazione), agendo nell’esecuzione del presente Accordo a vantaggio esclusivo dei Beneficiari;
b) può suggerire e invitare i potenziali Beneficiari a ricorrere a specifici profili professionali, per colmare le lacune del piano industriale o aumentare comunque le possibilità di successo nell’accesso al Fondo, ove questi siano identificati in forza alle loro abilitazioni professionali, capacità o esperienze. Il Gestore si deve tuttavia astenere dal suggerire o indicare specifici nominativi o operatori economici in quanto tale comportamento è foriero di potenziali conflitti di interesse.
3. Il Gestore garantisce il possesso continuativo, per tutta la durata contrattuale, delle necessarie capacità tecniche, finanziarie e organizzative per l’esecuzione della prestazione, e si impegna ad eseguire le prestazioni richieste secondo le direttive di Lazio Innova e a perfetta regola d’arte, nonché nel pieno rispetto dei tempi, delle specifiche tecniche, delle procedure e della metodologia e degli standard qualitativi stabiliti nel presente Accordo, nell’Avviso e nelle migliori prassi commerciali.
4. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e alle specifiche indicate nei documenti sopra richiamati. Il Gestore sarà in ogni caso tenuto ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro e tutte le norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
5. Sono a carico del Gestore tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del presente Accordo, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la sua esecuzione, o semplicemente opportuna per un corretto e tempestivo adempimento delle obbligazioni previste.
6. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di adeguarsi a norme e prescrizioni di sorta, anche se sopravvenute, resteranno ad esclusivo carico del Gestore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale.
7. Il Gestore si impegna, altresì, a:
a) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, idonei a consentire a Lazio Innova di monitorare la conformità delle prestazioni eseguite alle previsioni del presente Accordo;
b) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, idonei a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
c) avvalersi, per tutte le comunicazioni inerenti al Servizio, ivi incluse quelle nei confronti dei Beneficiari, di modalità conformi al Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) di cui al d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii.;
d) osservare tutte le indicazioni e direttive, operative, di indirizzo e di controllo, diramate da Lazio Innova, nell’adempimento delle proprie prestazioni;
e) comunicare a Lazio Innova ogni modifica relativa ai dati inerenti i conti correnti dedicati di cui al comma 4 dell’art. 6 e/o le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tali conti, entro il termine di 7 (sette) giorni dal verificarsi della suddetta modifica. In difetto delle comunicazioni di cui sopra nessuna responsabilità può attribuirsi a Lazio Innova per pagamenti a persone non autorizzate dal Gestore a riscuotere;
f) comunicare tempestivamente a Lazio Innova le eventuali sopravvenute variazioni della propria struttura organizzativa, indicando analiticamente le variazioni intervenute, gli eventuali nominativi dei propri responsabili, e la loro potenziale incidenza sulla qualificazione e idoneità a rendere le prestazioni commesse;
g) dare immediata comunicazione di ogni circostanza che possa interferire sull’esecuzione delle attività di cui al presente Accordo.
8. Sarà facoltà di Lazio Innova procedere, in qualunque momento, alla verifica della qualità del Servizio, anche mediante terzi all’uopo appositamente incaricati. A tal fine, il Gestore acconsente sin d’ora alle verifiche che si rendessero necessarie, anche senza preavviso, e sarà tenuto a prestare la propria collaborazione nel corso delle medesime.
9. Il Gestore, ai sensi di legge, sarà esclusivamente responsabile dei danni di qualunque natura arrecati a terzi nel corso dell’esecuzione del Servizio, e sarà obbligato a manlevare e tenere indenne Lazio Innova da eventuali pretese di terzi.
Art. 16 (Corrispettivi)
1. Per la gestione del Fondo WBO destinato all’erogazione di prestiti agevolati, secondo le modalità di esecuzione sopra individuate, il Gestore sarà remunerato attraverso il riconoscimento di un corrispettivo comprensivo di una commissione di base, di una commissione di realizzazione, di una commissione di risultato e di un corrispettivo per l’attività di promozione e assistenza ai potenziali Beneficiari:
a) Commissione di base, articolata in:
i. Commissione commisurata allo [0,5% o al minor valore calcolato applicando alla Dotazione Patrimoniale del Fondo l’importo derivante dal ribasso], pari a complessivi [40.000,00 Euro a base d’asta o il minore importo derivante dal ribasso]. Tale commissione è da riconoscersi come di seguito indicato:
- una prima quota del 50%, successivamente all’Autorizzazione all’Avvio di cui all’art. 10;
- una seconda e ultima quota pari al restante 50% a seguito delle verifiche da parte di Lazio Innova sulla relazione di cui alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 14, o della nuova relazione in caso di proroga, salvo il caso in cui Lazio Innova eserciti la facoltà ivi prevista di risolvere l’Accordo e di procedere alla liquidazione anticipata del Fondo per prolungata inattività.
ii. Commissione a pratica pari a [1.500,00 Euro a base d’asta o il minore importo derivante dal ribasso] per ogni istruttoria realizzata dal Gestore a cui non segue alcuna effettiva erogazione del Prestito richiesto. Tale commissione non può comunque superare l’importo complessivo di [19.500,00 Euro a base d’asta o il minore importo derivante dal ribasso] pari ad un totale di 13 (tredici) istruttorie a cui non segue poi l’effettiva erogazione anche parziale del Prestito richiesto. Tale massimale può essere ridotto a vantaggio di quello di cui alla successiva lettera b) sub i), come ivi stabilito, ferma restando la somma dei due
massimali. Nulla sarà dovuto per eventuali istruttorie a cui non è seguita l’effettiva erogazione effettuate in esubero rispetto al numero di 13 (tredici) o la minore capienza derivante dalla riduzione del massimale a vantaggio di quello relativo alla commissione di cui alla successiva lettera b) sub i).
b) Commissione di realizzazione, articolata in:
i. Commissione commisurata al [1,765193% o al minor valore calcolato applicando alla Dotazione Patrimoniale del Fondo disponibile per erogare Prestiti l’importo derivante dal ribasso] dell’importo dei Prestiti erogati nel periodo di riferimento, pari ad un importo massimo di [141.215,47 Euro a base d’asta o il minore importo derivante dal ribasso]; tale commissione è dovuta solo a fronte dell’effettiva erogazione di Prestiti alle imprese Beneficiarie;
ii. Commissione commisurata al numero dei Prestiti erogati nel periodo di riferimento, nella misura di 5.000,00 Euro per ogni Prestito erogato (importo non soggetto a ribasso). Tale commissione intende coprire anche il costo delle relative istruttorie, nonché delle relative attività di monitoraggio e supporto nell’attuazione del piano industriale, e non può comunque superare l’importo complessivo di [65.000,00 Euro aumentato dalle eventuali economie determinate in valore assoluto per effetto dei ribassi previsti nell’Offerta Economica del Gestore]. Qualora sia esaurito tale massimale, ma ci sia ancora capienza nel massimale di cui alla precedente lettera a) sub ii), sarà possibile destinare tutto o parte di tali somme residue ad incremento del massimale a disposizione della commissione di cui alla presente lettera b) sub ii) riducendo in egual misura il massimale a disposizione delle commissioni di cui alla lettera a) sub ii).
c) Commissione di risultato pari allo 0,5% dell’importo di ciascun Prestito erogato, decorsi 4 (quattro) anni dalla data di erogazione, nel caso in cui le rate risultano pagate per l’intero importo previsto a tale data in base al piano di ammortamento originario. Tale commissione non è soggetta a ribasso in quanto volta ad incentivare il Gestore ad una efficace ed efficiente gestione del Fondo.
d) Corrispettivo per le attività di promozione e assistenza ai potenziali Beneficiari pari a complessivi 60.000,00 Euro per le attività di cui all’art. 13, comma 1, lettere c) e d) (importo non soggetto a ribasso).
2. Le Commissioni di cui al precedente comma 1, lettera a) sub ii) e b) saranno riconosciute con cadenza semestrale in esito alle verifiche effettuate sulle rendicontazioni e relazioni di cui all’articolo 14, comma 2, lettere a) e b). La Commissione di cui al precedente comma 1, lettera c) sarà riconosciuta in corrispondenza del semestre in cui si verificano le condizioni ivi indicate. Il corrispettivo di cui al precedente comma 1, lettera d) sarà riconosciuto in esito alle verifiche effettuate sulla relazione di cui all’articolo 14, comma 2, lettera c), dalla quale dovrà risultare lo svolgimento delle attività di promozione e assistenza ai potenziali Beneficiari corrispondente a quella prevista nell’Offerta Tecnica per il medesimo periodo di riferimento.
4. I valori unitari offerti hanno natura fissa e immutabile e si riferiscono all’esecuzione delle prestazioni descritte nell’Accordo nella loro interezza e complementarietà, incluse le attività accessorie, nel pieno ed esatto adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, per tutto il periodo di durata contrattuale, e sono comprensivi di ogni spesa, viva e generale, inerente alle attività affidate. Si specifica che la struttura dei corrispettivi intende allineare gli interessi del Gestore all’obiettivo una efficace ed efficiente gestione del Fondo, e non si deve intendere come il riconoscimento di una autonomia contrattuale delle singole prestazioni.
5. Nessun altro onere, diretto o indiretto, oltre a quanto espressamente previsto nella documentazione di gara, potrà essere addebitato a Lazio Innova per effetto dell’esecuzione del presente Affidamento.
6. Ai fini dell’art. 35, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016, il valore stimato del Servizio posto a base di gara, complessivamente inteso, è pari a Euro 365.715,47 (Euro trecentosessantacinquemilasettecentoquindici/47), oltre IVA se dovuta.
7. Gli oneri della sicurezza per l’eliminazione dei rischi da interferenze del presente Affidamento sono pari a € 0,00 (Euro zero/00), trattandosi di servizi per i quali non sono previste forme di esecuzione contrattuale presso le strutture di Lazio Innova S.p.A..
8. É comunque onere del Gestore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all’esercizio della propria attività, il Documento di Valutazione dei Rischi, e provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi alle proprie attività.
9. Ai sensi degli artt. 2 e 3 del d.m. 2 dicembre 2016, le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e, per estratto, sui quotidiani del Bando di Gara relativo alla presente Procedura e dell’avviso relativo all’appalto che sarà aggiudicato, saranno rimborsate a Lazio Innova dal Gestore entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione. A tali fini, si rappresenta che le predette spese di pubblicazione ammontano a circa € 5.000,00 (Euro cinquemila/00).
10. Le commissioni e i corrispettivi saranno riconosciuti da Lazio Innova solo a seguito dell’esito positivo delle verifiche di conformità di cui agli artt. 24 e 25, e previa regolare fatturazione da parte del Gestore. Lazio Innova quale società iscritta nell’“Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni” è soggetta alla fatturazione elettronica verso la pubblica amministrazione (FatturaPA) regolata dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55 “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244” pubblicato sulla GU n.118 del 22-5-2013. La trasmissione della fattura elettronica è quindi vincolata alla presenza del Codice Identificativo Univoco [………] e ciascuna fattura dovrà essere trasmessa mediate Sistema di Interscambio (SdI) dell’Agenzia delle Entrate utilizzando il Codice Identificativo Univoco su indicato e dovrà contenere, oltre agli elementi essenziali previsti dall’art. 21 del D.P.R. 633/1972, il CIG, il numero di protocollo e la data di sottoscrizione del presente Accordo, il codice commessa e gli estremi bancari necessari per l’effettuazione del pagamento. L’assenza anche di uno solo dei citati elementi comporterà una rettifica della fattura con una conseguente dilazione dei termini di pagamento che decorreranno soltanto dal momento in cui la fattura sarà completa.
11. Le fatture riguardanti le commissioni o i corrispettivi assoggettati ad IVA dovranno inoltre riportare l'annotazione “scissione dei pagamenti" ovvero “split payment ai sensi dell'art. 17- ter del DPR n.633 del 1972”. Lazio Innova effettuerà il versamento dell’importo al netto dell’IVA, essendo tenuta essa stessa a versare all’Erario l’IVA sulla fattura passiva. Tale regime non si applica alle operazioni soggette a reverse charge, né alle operazioni assoggettate, ai fini IVA, a regimi c.d. speciali. Il versamento sarà effettuato sul conto corrente indicato all’art. art. 10.
12. Tutti i versamenti, a qualsiasi titolo effettuati o da effettuare, da Lazio Innova al Gestore potranno inoltre essere ritirati, sospesi o interrotti in caso di grave violazione del presente Accordo da parte del Gestore.
Art. 17 (Direttore dell’Esecuzione)
1. Il Direttore dell’Esecuzione è il Dott. [ ].
2. Il Direttore dell’Esecuzione provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico- contabile dell’esecuzione del presente Accordo, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali.
3. Al fine della regolare esecuzione del presente Accordo, il Direttore dell’Esecuzione sarà tenuto a svolgere tutte le attività espressamente demandate allo stesso dal presente Accordo e dalla normativa vigente, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti assegnati.
4. Lazio Xxxxxx può nominare uno o più assistenti del Direttore dell’Esecuzione, ai quali affida per iscritto una o più delle attività di competenza dello stesso Direttore dell’Esecuzione.
5. Tutte le attività non espressamente rientranti tra i compiti del Direttore dell’Esecuzione, o di altri soggetti coinvolti nella fase di esecuzione del presente Accordo, saranno svolte dal R.U.P., secondo quanto previsto dalla legge.
Art. 18 (Revisione del corrispettivo)
1. Il corrispettivo dell’appalto ha natura fissa e invariabile per tutta la durata del Servizio.
2. È espressamente esclusa la revisione del prezzo.
Art. 19 (Responsabilità del Gestore e garanzie)
1. Il Gestore dovrà adempiere secondo buona fede, diligenza e a regola d’arte a tutte le obbligazioni assunte con il presente Accordo, in base ai principi di cui al codice civile e alle leggi applicabili.
2. Le Parti si obbligano a cooperare in buona fede ai fini del miglior esito delle prestazioni contrattuali, comunicandosi reciprocamente, anticipatamente e tempestivamente ogni evento di natura soggettiva e/o oggettiva che possa ritardare, compromettere o ostacolare del tutto le prestazioni di cui al presente Accordo.
3. Il Gestore assume la responsabilità per danni diretti e/o indiretti subiti da Lazio Innova e/o terzi che trovino causa o occasione nelle prestazioni contrattuali, e nella mancata o ritardata esecuzione a regola d’arte delle stesse.
4. Nel corso dell’esecuzione dell’Accordo, il Gestore dovrà manlevare e tenere indenne Lazio Innova dalle eventuali pretese, sia giudiziarie che stragiudiziali, che soggetti terzi dovessero avanzare verso Lazio Innova medesima per cause riconducibili alle attività del Gestore.
5. A copertura della corretta esecuzione di tutte le obbligazioni di cui al presente Accordo, il Gestore ha regolarmente costituito e consegnato a Lazio Innova una garanzia ai sensi dell’art. 103 del d.lgs. 50/16 e s.m.i. come indicato nella lettera e) delle premesse del presente Accordo dell’importo di €
…………..……………..… (Euro ………………….), rilasciata da
…………………………………… in data …………………………. e avente scadenza al
…………………………………….
6. In caso di raggruppamento temporaneo, la garanzia fideiussoria è presentata, in virtù del mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutte le mandanti con responsabilità solidale.
7. Lazio Innova, in presenza di inadempimenti del Gestore, potrà trattenere, in tutto o in parte, la garanzia di cui al presente articolo, previa contestazione dell’inadempimento. In caso di diminuzione della garanzia per escussione parziale o totale ad opera di Lazio Innova, il Gestore sarà obbligato a reintegrarla nel termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta di Lazio Innova.
8. La garanzia sarà progressivamente svincolata con il progredire dell’avanzamento del presente Accordo, secondo le modalità stabilite dal comma 5 dell’art. 103 del d.lgs. 50/2016.
9. Il Gestore assume la responsabilità civile e amministrativa della gestione del Servizio, e deve tenere indenne Lazio Innova da qualsivoglia responsabilità verso i terzi in genere, gli utenti e le Pubbliche Amministrazioni, che siano conseguenti a ritardi, manchevolezze, trascuratezze del Gestore medesimo, o delle imprese o soggetti da quest'ultimo incaricati, nell'esecuzione degli obblighi assunti e in genere in ogni adempimento previsto dal presente Accordo.
10. Per l’intera durata del Servizio, il Gestore garantisce l’operatività di una polizza assicurativa a copertura del rischio da responsabilità civile (RCT) del medesimo Gestore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al Servizio, a beneficio di Lazio Innova e di terzi. Tale polizza deve tenere indenne Lazio Innova, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi, da qualsiasi danno (anche di tipo erariale) che possa essere loro arrecato dal Gestore nell’esercizio delle attività allo stesso affidate. Tale polizza deve inoltre coprire senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. In proposito, il Gestore dichiara di aver stipulato polizza n. ………………………….. del ……………………., con la compagnia
………………………., con decorrenza fino al ……………………………………, per un massimale pari a € ………………………….. (Euro ).
11. Ove il Gestore sia un raggruppamento temporaneo ai sensi dell'articolo 48 del d.lgs. n. 50/2016, la garanzia di cui sopra è presentata dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale; nel caso di cui all’articolo 48, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016, per i raggruppamenti di tipo verticale, la mandataria presenta le garanzie assicurative dagli stessi prestate per le rispettive responsabilità “pro quota”.
Art. 20 (Sospensione dell’esecuzione dell’Accordo)
1. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Accordo, il Direttore dell’Esecuzione ne ordina la sospensione totale o parziale, indicando le ragioni e l’imputabilità delle medesime e, in caso di sospensione parziale, la parte di Servizio sospesa e quella ancora a rendersi. La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l’interruzione dell’esecuzione dell’affidamento.
2. È ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal Direttore dell’Esecuzione ai sensi del comma 1, nei casi di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano l’esecuzione o la realizzazione a regola d’arte della prestazione. Quando, per l’effetto di forza maggiore, il Gestore non si trovi in grado, in tutto o in parte, di eseguire i propri obblighi o comunque di adempiere alle proprie obbligazioni per come specificate nel presente Accordo, il medesimo ne farà denuncia a Lazio Innova entro 5 (cinque) giorni, specificando le obbligazioni rispetto alle quali l’esecuzione non sia possibile e descrivendo nel dettaglio l’evento di forza maggiore.
3. Negli altri casi, il Direttore dell’Esecuzione comunica al Gestore il ricorrere di uno di tali eventi indicando anche la stima del periodo di sospensione prevista ed ordina la sospensione, anche parziale, dell’esecuzione dell’Accordo, disponendone la ripresa quando siano cessate le cause della sospensione.
4. Fuori dai casi di cui ai precedenti commi, il R.U.P. può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell’esecuzione dell’Accordo nei limiti e con gli effetti previsti dall’art. 107 del d.lgs. n. 50/2016, in quanto compatibile.
5. Nei casi previsti dal comma precedente, il R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità che lo hanno indotto a sospendere il Servizio. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione della prestazione, o comunque quando superino 6 (sei) mesi complessivi, il Gestore può richiedere lo scioglimento dell’Accordo senza il riconoscimento di alcuna indennità. Qualora Lazio Innova si opponga allo scioglimento, il Gestore ha diritto alla sola rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i suddetti termini.
6. Salvo quanto previsto dall’ultimo periodo del comma precedente, per la sospensione del Servizio, qualunque ne sia la causa, non spetta all’esecutore alcun compenso o indennizzo.
7. In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili al Gestore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dall’Accordo per l’esecuzione del Servizio.
8. La sospensione parziale non fa venir meno gli obblighi tra le Parti in relazione alle prestazioni non sospese; essa determina il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare delle attività non eseguite per effetto della sospensione parziale e l’importo totale del Servizio previsto nello stesso periodo. È facoltà delle Parti stabilire, di comune accordo, gli effetti della sospensione parziale sull’Accordo, in termini di differimento, qualora per la natura delle prestazioni, le relative modalità di rendicontazione o altre cause non risulti possibile, o divenga estremamente complesso, il calcolo di cui sopra.
9. Il Direttore dell’Esecuzione, con l’intervento del Responsabile o di un legale rappresentante del Gestore, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni oggetto dell’Accordo, le prestazioni già effettuate, il tempo di sospensione del Servizio previsto, le eventuali cautele adottate per la ripresa dell’esecuzione dell’Accordo senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove il Servizio era in corso di esecuzione.
10. Il verbale di sospensione è firmato dal Gestore ed è inviato al R.U.P. entro 5 (cinque) giorni dalla data della sua redazione.
11. Le sospensioni, disposte ai sensi del presente articolo, permangono per il solo tempo necessario e fino alla cessazione degli eventi che hanno comportato la sospensione e comportano il differimento del termine di durata dell’Accordo per un numero di giorni pari a quello del periodo di sospensione. Nel verbale di ripresa il Direttore dell’Esecuzione indica il nuovo termine ultimo di esecuzione dell’Accordo, calcolato tenendo conto della durata della sospensione e degli effetti da questa prodotti.
12. Il verbale di ripresa dell'esecuzione, da redigere a cura del Direttore dell’Esecuzione non appena siano venute meno le cause della sospensione, è firmato dal Gestore ed è inviato al R.U.P. entro
5 (cinque) giorni dalla data della sua redazione. Nel verbale di ripresa il Direttore dell’Esecuzione indica il nuovo termine ultimo di esecuzione dell’Accordo, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti. A tal fine, Lazio Xxxxxx si impegna a informare, senza indugio, il Gestore del venire meno delle cause che hanno originato la sospensione.
13. Il Gestore non può sospendere il Servizio neanche in caso di controversie con Lazio Innova.
14. Il Gestore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea del Servizio ai sensi dei commi 1 e 2, senza che Lazio Innova abbia disposto la ripresa del Servizio, può diffidare per iscritto il R.U.P. a dare le necessarie disposizioni al Direttore dell’Esecuzione perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida, ai sensi del presente comma, è condizione necessaria per iscrivere riserva all’atto della ripresa del Servizio, qualora il Gestore intenda far valere l’illegittima maggiore durata della sospensione.
Art. 21 (Sospensioni illegittime)
1. Le sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte da Lazio Innova per cause diverse da quelle stabilite dal precedente articolo 20 sono considerate illegittime e danno diritto dal Gestore ad ottenere il riconoscimento dei danni subiti.
2. Al di fuori delle voci elencate al predetto articolo, sono ammesse a titolo di risarcimento ulteriori voci di danno solo se documentate e strettamente connesse alla sospensione del Servizio.
Art. 22 (Certificato di ultimazione delle prestazioni)
1. A seguito di apposita comunicazione dell’intervenuta ultimazione delle prestazioni, il Direttore dell’Esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l’avvenuta ultimazione delle prestazioni, redatto in doppio esemplare firmato dal Direttore dell’Esecuzione e dal Gestore, al quale potrà essere rilasciata copia conforme ove ne faccia richiesta.
Art. 23 (Divieto di modifiche introdotte dal Gestore)
1. Nessuna variazione o modifica all’Accordo può essere introdotta ad iniziativa del Gestore se non è stata disposta dal Direttore dell’Esecuzione e preventivamente approvata da Lazio Innova, nel rispetto delle condizioni e nei limiti previsti dal presente Accordo.
2. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell’Esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico del Gestore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell’Esecuzione stesso.
Art. 24 (Tempi e modi della verifica di conformità delle prestazioni acquisite)
1. Le attività di cui al presente Accordo sono soggette a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal presente Accordo, fatte salve le eventuali leggi di settore.
2. Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d’arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del presente Accordo, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati
risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.
3. La verifica di conformità è effettuata:
a) in corso di esecuzione, con cadenza semestrale;
b) in corso di esecuzione, in occasione del riconoscimento dei corrispettivi di cui all’art. 16, comma 1, lettera d;
c) in sede di conclusione delle prestazioni di cui al Servizio, quale verifica di conformità definitiva.
4. La verifica è comunque conclusa entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall’ultimazione dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali o delle prestazioni oggetto di verifica in corso d’opera.
5. Del prolungarsi delle operazioni rispetto al predetto termine e delle relative cause, il soggetto incaricato della verifica di conformità trasmette formale comunicazione al Gestore e al R.U.P., con l’indicazione dei provvedimenti da assumere per la ripresa e il completamento delle operazioni di verifica di conformità. Nel caso di ritardi attribuibili al soggetto incaricato della verifica di conformità, il R.U.P. assegna un termine non superiore a 15 (quindici) giorni per il completamento delle operazioni, trascorsi inutilmente i quali propone a Lazio Innova la decadenza dell’incarico, ferma restando la responsabilità del soggetto sopra indicato per i danni che dovessero derivare da tale inadempienza.
6. Il Gestore si impegna a consentire i controlli che Lazio Innova, la Regione Lazio e altre autorità pubbliche competenti, anche tramite propri incaricati, riterranno opportuni, anche presso i Beneficiari. A tal fine il Gestore deve assicurare, in occasione di tali controlli, ispezioni o audit, l’accesso alle proprie sedi e a ogni dato e documento giustificativo della gestione e attuazione del Fondo, fornire estratti e copie di tali dati e documenti e prevedere i conseguenti obblighi da parte dei Beneficiari nei contratti di Prestito.
Art. 25 (Svolgimento della verifica di conformità)
1. La verifica di conformità è effettuata direttamente dal Direttore dell’Esecuzione.
2. Lazio Innova, tenuto conto delle prestazioni oggetto del presente Accordo e di ogni altra circostanza, procederà alla verifica di conformità in corso di esecuzione, al fine di accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali.
3. Le verifiche di conformità in corso di esecuzione devono essere espletate con modalità che consentano il contraddittorio con il Gestore e devono essere oggetto di apposita verbalizzazione. Esse avvengono per quanto riguarda quelle di cui alla lettera a) del comma 3 del precedente art. 24 a seguito della produzione da parte del Gestore della rendicontazione di cui alle lettere a) e b) comma 2 dell’art. 14 e per quanto riguarda quella di cui alla lettera b) del comma 3 del precedente art. 24 a seguito della produzione da parte del Gestore della rendicontazione di cui alla lettera c) del comma 2 dell’art. 14.
4. I verbali della verifica, da trasmettere al R.U.P. entro 15 (quindici) giorni dall’effettuazione dei controlli, riferiscono anche sull’andamento dell’esecuzione contrattuale e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono le osservazioni e i suggerimenti ritenuti necessari, ferme restando le competenze di Lazio Innova e del Direttore dell’Esecuzione.
5. È fatta, in ogni caso, salva la facoltà di Lazio Innova di richiedere ulteriori informazioni necessarie alle verifiche in questione.
6. La verifica di conformità definitiva avviene a seguito della produzione da parte del Gestore della rendiconto finale di chiusura del Fondo di cui all’art. 14, comma 4 e il Direttore dell’Esecuzione, esaminate le rendicontazioni prodotte dal Gestore e accertatane la completezza, fissa il giorno del controllo definitivo informandone il R.U.P.. Quest’ultimo dà tempestivo avviso al Gestore del giorno della verifica di conformità, affinché quest’ultimo possa intervenire.
7. Il Direttore dell’Esecuzione ha l’obbligo di presenziare al controllo definitivo.
8. Della verifica di conformità è redatto processo verbale che, oltre ad una sintetica descrizione dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali e dei principali estremi dell’Affidamento, deve contenere il giorno della verifica di conformità e le generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti. Nel processo verbale sono descritti i rilievi fatti dal soggetto incaricato della verifica di conformità, le singole operazioni e le verifiche compiute, nonché il numero dei rilievi effettuati e i risultati ottenuti.
9. I processi verbali sono sottoscritti da tutti i soggetti intervenuti.
10. Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono a carico del Gestore, il quale, a propria cura e spesa, mette a disposizione del Direttore dell’Esecuzione i mezzi necessari ad eseguirla.
11. Qualora il Gestore non ottemperi a siffatti obblighi, il Direttore dell’Esecuzione dispone che sia provveduto d’ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto al Gestore.
12. Al termine delle attività di verifica, qualora risulti che il Gestore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali, il Direttore dell’Esecuzione, previa verifica della regolarità contributiva, rilascia il certificato di verifica di conformità.
13. È fatta, in ogni caso, salva la responsabilità del Gestore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità.
14. Qualora il certificato di verifica di conformità sia emesso dal Direttore dell’Esecuzione, lo stesso è confermato dal RUP.
15. Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione al Gestore, il quale deve firmarlo nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento dello stesso. All’atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.
16. Il Direttore dell’Esecuzione riferisce al R.U.P. sulle contestazioni fatte dal Gestore al certificato di verifica di conformità.
17. Successivamente all’emissione del certificato di verifica di conformità definitiva, si procede allo svincolo della cauzione prestata dal Gestore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte nel presente Accordo.
Art. 26 (Divieto di cessione dell’Accordo e subappalto)
1. In conformità a quanto stabilito dall’art. 105, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016, l’Accordo dovrà essere eseguito in proprio dal Gestore, ed è fatto divieto al medesimo di cederlo in tutto o in parte; si applica quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lettera d), numero 2, del predetto Decreto.
2. Per l’esecuzione delle attività di cui all’Accordo, il Gestore potrà avvalersi del subappalto ai sensi di quanto previsto dall’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 nel rispetto delle condizioni stabilite in tale norma, nei limiti del 40% (quaranta per cento) dell’importo complessivo dell’Accordo e dietro autorizzazione di Lazio Innova ai sensi della predetta norma e dei commi che seguono. In caso di subappalto, il Gestore rimarrà solidalmente responsabile verso Lazio Innova dell’operato dei terzi subappaltatori per eventuali ritardi e/o inadempimenti.
3. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
4. L’affidamento in subappalto sarà sottoposto alle seguenti condizioni:
a) che il subappaltatore non abbia partecipato alla medesima gara a cui ha partecipato l’appaltatore in qualità di concorrente;
b) che il concorrente all’atto dell’Offerta abbia regolarmente ed esaustivamente indicato le parti del Servizio che intende subappaltare;
c) che il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016;
d) che il Gestore provveda al deposito del contratto di subappalto presso Lazio Innova almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni subappaltate;
e) che, al momento del deposito del contratto di subappalto presso Lazio Innova, il Gestore trasmetta la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice, delle autorizzazioni prescritte dalla normativa vigente per l’espletamento dei servizi subappaltati, dei requisiti di idoneità professionale, nonché di quelli di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa del subappaltatore in relazione alla prestazione subappaltata. Il contenuto di tali dichiarazioni e il possesso dei suddetti requisiti dovranno essere documentalmente comprovati dal subappaltatore su richiesta da Lazio Innova.
5. Il Gestore che si avvale del subappalto dovrà allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione dovrà essere rilasciata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
6. Lazio Xxxxxx provvederà al rilascio dell’autorizzazione al subappalto entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta; tale termine potrà essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che Lazio Xxxxxx abbia espressamente autorizzato il subappalto, detta autorizzazione si intenderà concessa.
7. Per i subappalti di importo inferiore al 2% (due per cento) dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a € 100.000,00 (Euro centomila/00), esclusa IVA se dovuta, i termini per il rilascio dell’autorizzazione sono ridotti alla metà.
8. Per il rilascio dell’autorizzazione di cui sopra, nonché per il pagamento degli stati di avanzamento o delle prestazioni, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l’attestazione di regolare esecuzione e il pagamento del saldo finale, Lazio Innova acquisisce d’ufficio il D.U.R.C. del subappaltatore in corso di validità.
9. In caso di R.T.I., il contratto di subappalto sarà stipulato dalla capogruppo, in nome e per conto del raggruppamento. È fatto obbligo all’impresa capogruppo indicare, all’atto della stipula del
contratto di subappalto, l’impresa raggruppata per conto del quale il subappaltatore eseguirà le prestazioni, la quota detenuta dalla medesima nell’ambito dell’Affidamento, e la percentuale di incidenza del subappalto su tale quota.
10. L’Affidamento del Servizio da parte dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice ai propri consorziati non costituisce subappalto. Si applicano comunque le disposizioni di cui all’art. 105 del Codice.
11. In base all’art. 105, comma 13, del d.lgs. n. 50/2016, Lazio Innova provvede al pagamento diretto del subappaltatore.
12. Per le prestazioni affidate in subappalto, il Gestore dovrà praticare gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nell’Accordo. Il Gestore sarà solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
Art. 27 (Recesso)
1. Lazio Xxxxxx potrà recedere dal presente Accordo in ogni momento con le modalità previste dall’art. 109 del d.lgs. n. 50/2016.
Art. 28 (Normativa in tema di contratti pubblici)
1. Il Gestore riconosce e prende atto che l’esecuzione della prestazione è subordinata all’integrale e assoluto rispetto della vigente normativa in tema di contratti pubblici. In particolare, il medesimo garantisce l’assenza delle condizioni ostative di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 nonché la sussistenza e persistenza di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla legge e dall’Accordo per il legittimo affidamento delle prestazioni e la loro corretta e diligente esecuzione, in conformità al presente Accordo e per tutta la durata del medesimo.
2. Il Gestore assume espressamente l’obbligo di comunicare immediatamente a Lazio Innova – pena la risoluzione di diritto del presente Accordo ai sensi dell’art. 1456 codice civile – ogni variazione rispetto ai requisiti di cui al comma precedente, come dichiarati e accertati prima della sottoscrizione dell’Accordo.
3. Il Gestore prende atto che Lazio Innova si riserva la facoltà, durante l’esecuzione del presente Accordo, di verificare, in ogni momento, la permanenza di tutti i requisiti di legge in capo al medesimo, al fine di accertare l’insussistenza degli elementi ostativi alla prosecuzione del presente rapporto contrattuale ed ogni altra circostanza necessaria per la legittima acquisizione delle prestazioni.
Art. 29 (Risoluzione dell’Accordo)
1. Il presente Accordo è sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall’art. 108 del Codice nonché nelle ulteriori ipotesi previste nel presente Accordo nei successivi articoli 30 e 31.
Art. 30 (Clausole risolutive espresse)
1. Il presente Accordo si risolverà immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall’art. 1456 c.c., nei seguenti casi:
a) cessazione dell’attività di impresa in capo al Gestore;
b) mancata tempestiva comunicazione, da parte del Gestore verso Lazio Innova, di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, la perdita della capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e delle altre norme che disciplinano tale capacità generale;
c) perdita, in capo al Gestore, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
d) violazione del requisito di correntezza e regolarità contributiva, fiscale e retributiva da parte del Gestore;
e) violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro e trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti;
f) violazione dell’obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque acquisite dal Gestore nel corso o in occasione dell’esecuzione contrattuale;
g) cessione parziale o totale dell’Accordo da parte del Gestore;
h) perdita da parte del Gestore del requisito di cui all’art. 6 del Disciplinare;
i) affidamenti di subappalti non preventivamente autorizzati da Lazio Innova;
j) mancata cessazione dell’inadempimento e/o mancato ripristino della regolarità del Servizio entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla contestazione intimata da Lazio Innova.
2. Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, Lazio Innova comunicherà al Gestore la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 codice civile.
3. In tutti i casi di risoluzione del presente Accordo, imputabili al Gestore, Lazio Innova procederà ad incamerare la cauzione prestata da quest’ultimo ai sensi dell’art. 103 del d.lgs. n. 50/2016. Nel caso di risoluzione, il Gestore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento dell’Accordo.
Art. 31 (Risoluzione e liquidazione anticipata per prolungata inattività)
1. Lazio Innova risolve anticipatamente l’Accordo ove decorsi 18 mesi dalla data di pubblicazione dell’Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio non sia stato erogato nemmeno un Prestito ai Beneficiari oppure qualora l’importo dei Prestiti erogati non sia superiore a 500.000,00 Euro. .
2. Lazio Innova, previa autorizzazione della competente struttura regionale, considerando anche l’eventuale presenza di domande in corso di istruttoria o di operazioni WBO in fase di maturazione, può prorogare il termine di 18 mesi di cui al comma 1, nel qual caso si prolunga di un uguale periodo il termine di 18 mesi previsto alla lettera a) punto i., comma 1 dell’art. 16.
Art. 32 (Procedure di affidamento in caso di fallimento del Gestore o risoluzione dell’Accordo per grave inadempimento)
1. Ai sensi dell’art. 110 del d.lgs. n. 50/2016, fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e seguenti del cit. articolo 110 del Codice, Lazio Innova, in caso di fallimento del Gestore, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione dell’Accordo ai sensi dell’articolo 108 del d.lgs. n. 50/2016 ovvero di recesso dall’Accordo ai sensi dell’articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia dell’Accordo, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla Procedura,
risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo Accordo per l’Affidamento del Servizio oggetto del presente Accordo del completamento del Servizio medesimo.
2. L’affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede in offerta.
Art. 33 (Lavoro e sicurezza)
1. Il Gestore dichiara e garantisce che osserva e osserverà per l’intera durata dell’Accordo, tutte le prescrizioni normative e contrattuali in materia di retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni, nonché in tema di adempimenti, prestazioni ed obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro del proprio personale, secondo la normativa e i contratti di categoria in vigore, sia nazionali che di zona, stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative, e successive modifiche e integrazioni.
2. Il Gestore dichiara e garantisce che, nell’ambito della propria organizzazione e nella gestione a proprio rischio delle prestazioni oggetto del presente Accordo, si atterrà a tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi posti a suo carico ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 81/08 e sue eventuali modifiche o integrazioni.
3. Il Gestore si obbliga verso Lazio Innova a far osservare la normativa in tema di lavoro, previdenza, assicurazioni, infortuni e sicurezza, di cui sopra, a tutti i propri eventuali subappaltatori.
4. Lazio Innova, in caso di violazione da parte del Gestore o del suo subappaltatore degli obblighi in materia di lavoro, previdenza e sicurezza, accertata da parte delle autorità, sospenderà ogni pagamento fino a che le predette autorità non abbiano dichiarato che il Gestore si è posto in regola. Resta, pertanto, inteso che il Gestore non potrà vantare alcun diritto per i mancati pagamenti in questione.
5. Il Gestore, prima dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Accordo, è obbligato a indicare in apposito documento gli eventuali rischi specifici (o gli aggravamenti di quelli esistenti) che siano connessi all’esecuzione delle prestazioni.
6. Ai sensi dell’art. 105, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016, prima dell’avvio dell’esecuzione, il Gestore dovrà trasmettere a Lazio Innova la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dell’eventuale piano di sicurezza di cui all’articolo 100 del medesimo Decreto.
7. Lazio Innova verificherà la regolarità contributiva del Gestore, mediante acquisizione d’ufficio del D.U.R.C., nei seguenti casi:
a) in occasione del pagamento dei compensi;
b) per il certificato di verifica di conformità;
c) per l’attestazione di regolare esecuzione, ove prevista ed ammessa in relazione al presente Affidamento;
d) per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto, e i relativi pagamenti, certificazioni e attestazioni.
8. Il Gestore si impegna a garantire e tenere manlevata e indenne Lazio Innova da ogni controversia o vertenza che dovesse insorgere con i dipendenti propri e con quelli del subaffidatario, e da eventuali sanzioni irrogate a Lazio Innova ai sensi dell’art. 36 della legge n. 300/70, provvedendo
al puntuale pagamento di quanto ad esso dovuto e garantendo, pertanto, l'osservanza delle disposizioni di legge vigenti nei rapporti con i dipendenti di cui sopra.
9. Nel caso in cui dipendenti del Gestore o del subappaltatore, ai sensi delle disposizioni di legge, agissero direttamente nei confronti di Lazio Innova per inadempimenti imputabili al Gestore e/o al suo subappaltatore, in ordine alla normativa in tema di lavoro, previdenza o sicurezza, il Gestore sarà obbligato a costituirsi nel giudizio instaurato dai lavoratori quale garante di Lazio Innova, e a richiedere l’estromissione di Lazio Innova stessa, ai sensi degli artt. 108 e 109 c.p.c., provvedendo a depositare le somme eventualmente richieste dall’autorità giudiziaria ai fini dell’emissione del provvedimento di estromissione.
10. In tutte le ipotesi sopra previste, saranno integralmente a carico del Gestore le spese legali affrontate da Lazio Xxxxxx per resistere nei relativi giudizi, comprensive di diritti, onorari, spese vive e generali, oltre I.V.A. e C.P.A..
Art. 34 (Intervento sostitutivo di Lazio Innova in caso di inadempienza contributiva del Gestore o del subaffidatario, e ritenuta a garanzia dei relativi obblighi)
1. Qualora Lazio Innova consegua un D.U.R.C. che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del presente Accordo, Lazio Innova scomputerà dalla remunerazione l’importo corrispondente all’inadempienza, e utilizzerà le suddette somme per procedere direttamente al pagamento delle somme dovute agli altri enti previdenziali e a quelli assicurativi, compresa nei lavori la cassa edile, ai sensi di quanto previsto dall’art. 30, comma 5, d.lgs. n. 50/2016.
2. In ogni caso, sull’importo progressivo netto delle prestazioni Lazio Innova opererà uno scomputo dello 0,50%. Tali somme saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte di Lazio Innova del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del D.U.R.C..
3. Sarà facoltà di Lazio Innova, nel caso in cui venga accertato che il Gestore abbia commesso violazioni gravi alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, sospendere ogni pagamento sino alla regolarizzazione del debito contributivo del Gestore.
Art. 35 (Responsabili delle Parti e comunicazioni relative all’Accordo)
1. Quali soggetti responsabili dell’esecuzione dell’Accordo sono individuati il Dott. […] In forza a Lazio Innova in qualità di Direttore dell’Esecuzione, e il Dott. […] in qualità di Responsabile del Gestore.
2. Qualsiasi comunicazione relativa all’Accordo sarà effettuata per iscritto attraverso posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi:
per il Gestore
[…]
Via […], n. […]
Alla c.a. […], Fax […] numero di telefono […] indirizzo e-mail […]
indirizzo di Posta Elettronica Certificata […]
per Lazio Innova
LAZIO INNOVA S.p.A.
Xxx Xxxxx Xxxxxxx, 00X - 00000 XXXX Alla c.a. del Dott. […], Fax […]
numero di telefono […]
e-mail […]
indirizzo di Posta Elettronica Certificata […]
3. Le comunicazioni di carattere ufficiale dovranno essere effettuate esclusivamente attraverso PEC, e avranno effetto al momento della loro ricezione, attestata dagli strumenti elettronici.
4. Sarà facoltà di ciascuna Parte modificare in qualunque momento i responsabili e i recapiti di cui sopra, mediante comunicazione effettuata all’altra Parte.
Art. 36 (Diritto di esclusiva su dati, informazioni e prodotti)
1. I dati e le informazioni raccolte e/o rilevate e tutti i prodotti realizzati nell’ambito del Servizio affidato rimangono di proprietà esclusiva di Lazio Innova che potrà utilizzarli nel modo che riterrà opportuno, ivi compresa la pubblicazione, senza che possano essere sollevate eccezioni di sorta da parte del Gestore. Il Gestore, al di fuori dei casi previsti nel presente Accordo, non potrà fare alcun uso dei suddetti dati, informazioni e prodotti senza la previa autorizzazione di Lazio Innova.
Art. 37 (Spese)
1. Sono a totale ed esclusivo carico del Gestore le spese per la stipulazione del presente Accordo e ogni relativo onere fiscale correlato, ivi comprese le spese di bollo e di copie ed escluse soltanto le tasse e imposte, a carico di Lazio Innova nelle percentuali di legge.
Art. 38 (Foro competente)
1. Per qualunque controversia inerente alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Accordo, sarà esclusivamente competente il Foro di Roma, con esclusione di qualunque altro Foro eventualmente concorrente.
Art. 39 (Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni)
1. Le Parti si impegnano, per quanto di propria competenza, a garantire il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento UE 679/2016 (GDPR), con particolare riguardo alle norme sull’eventuale comunicazione e diffusione a terzi dei dati detenuti nelle banche dati, ai sensi di quanto previsto dal medesimo Regolamento.
2. In particolare Lazio Xxxxxx garantirà al Gestore di aver acquisito i consensi necessari al trattamento dei dati personali. A sua volta il Gestore garantirà a Lazio Innova, su richiesta di quest’ultima, la consulenza necessaria affinché i servizi vengano prestati nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
3. Il Gestore dichiara di essere a conoscenza che il titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE 679/2016, è Lazio Innova. Pertanto, in caso di trattamento dei dati personali il Prestatore si atterrà alle istruzioni scritte rilasciate da Lazio Innova.
4. Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 (GDPR) in materia di trattamento di dati personali, le Parti dichiarano di essersi reciprocamente informate prima della sottoscrizione
del presente Accordo circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l’esecuzione dell’Accordo.
5. Ogni Parte dichiara espressamente di acconsentire al trattamento da parte dell’altra dei propri dati per le finalità connesse all’esecuzione del presente Accordo.
6. Ai fini della suddetta normativa, le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Accordo sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
7. Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.
8. Con la sottoscrizione del presente Accordo, le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dalla medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell’interessato.
9. Il Gestore si obbliga ad effettuare i trattamenti di dati personali acquisiti e trattati in connessione con l’esecuzione del presente Accordo in conformità alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali (“GDPR”) ed alla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali.
10. Poiché il Servizio comporta per il Gestore il trattamento di dati personali per conto di Lazio Innova, questa, ai sensi dell’art. 28 del GDPR, con il presente Accordo designa il Gestore quale responsabile del trattamento e quest’ultimo:
a) si impegna a trattare i dati personali ai soli fini di quanto strettamente necessario per lo svolgimento delle attività descritte nel presente Accordo soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell’Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento; in tal caso, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;
b) garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
c) adotta tutte le misure richieste ai sensi dell’art. 32 del GDPR;
d) si impegna a rispettare le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 dell’articolo 28 del GDPR per ricorrere a un altro responsabile del trattamento;
e) tenendo conto della natura del trattamento, si impegna ad assistere il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l’obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l’esercizio dei diritti dell’interessato di cui al capo III del GDPR;
f) si impegna a assistere il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;
g) su scelta del titolare del trattamento, si impegna a cancellare o restituirgli tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e a cancellare le copie esistenti, salvo che il diritto dell’Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati;
h) si impegna a mettere a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e consenta e contribuisca alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato;
i) è responsabile per quanto di propria competenza per l’osservanza del GDPR e delle altre disposizioni, nazionali o dell’Unione relative alla protezione dei dati, e si impegna a tenere indenne e manlevare il titolare da qualsiasi pregiudizio, danno, responsabilità che possa derivare dal proprio inadempimento degli obblighi di legge o delle disposizioni contenute nel suddetto Accordo.
11. Resta inteso che i profili attinenti alla protezione dei dati personali potranno essere ulteriormente disciplinati da apposito contratto che il responsabile si impegna sin d’ora a sottoscrivere e che definirà l’oggetto, la natura e le finalità del trattamento, il tipo di dati personali, le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento.
12. In ogni caso, nell’esecuzione del presente Accordo non dovranno essere divulgati, trasmessi, comunicati o diffusi a terzi, se non nei limiti delle istruzioni specificamente impartite, dati personali oggetto dei trattamenti in oggetto. Tali obbligazioni saranno valide anche dopo una eventuale interruzione dell’Accordo con Lazio Innova. In questo caso, corre l’obbligo di riconsegnare ogni materiale o dispositivo di accesso, nonché mantenere riservata ogni informazione di cui sia venuto a conoscenza a seguito delle operazioni di trattamento svolte nell’espletamento del Servizio. In caso di dubbio nell’interpretazione di queste norme durante l’esecuzione dell’Accordo sarà possibile rivolgersi al Direttore dell’Esecuzione per avere più opportune istruzioni in proposito.
Art. 40 (Varie)
1. Il presente Accordo è regolato dalla Legge Italiana.
2. Il presente Accordo e i suoi allegati costituiscono l’integrale manifestazione di volontà negoziale delle Parti. L’eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del presente Accordo sarà confinata alla sola clausola invalida o inefficace, e non comporterà l’invalidità o l’inefficacia dell’Accordo.
3. Eventuali omissioni o ritardi delle Parti nel pretendere l’adempimento di una prestazione cui abbiano diritto non costituiranno rinuncia al diritto a conseguire la prestazione stessa.
4. Ogni modifica successiva dell’Accordo dovrà essere stabilita per iscritto.
5. Per tutto quanto qui non espressamente previsto, si rimanda alle previsioni del Disciplinare, alle disposizioni normative in tema di appalti pubblici, alla Legge n. 120/2020 di conversione del D.L. 76/2020, alle previsioni del codice civile ed alla normativa comunque applicabile in materia.
6. Le eventuali modifiche alla normativa in sede di esecuzione dei contratti pubblici, aventi carattere sopravvenuto rispetto alla stipula del presente Accordo, non modificheranno la disciplina contrattuale qui contenuta, salvi i casi di espressa retroattività di tali nuove sopravvenienze.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Gestore Lazio Innova
Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del codice civile, il Gestore dichiara di avere preso visione e di accettare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli dell’Accordo: Art.
16 (Corrispettivi); Art. 18 (Revisione del corrispettivo) Art. 19 (Responsabilità del Gestore e garanzie); Art. 20 (Sospensione dell’esecuzione dell’Accordo); Art. 21 (Sospensioni illegittime); Art. 23 (Divieto di modifiche introdotte dal Gestore); Art. 24 (Tempi e modi della verifica di conformità delle prestazioni acquisite); Art. 26 (Divieto di cessione dell’Accordo e subappalto); Art. 27 (Recesso); Art. 29 (Risoluzione dell’Accordo); Art. 30 (Clausole risolutive espresse); Art. 31 (Risoluzione e liquidazione anticipata per prolungata attività); Art. 36 (Diritto di esclusiva su dati, informazioni e prodotti); Art. 37 (Spese); Art. 38 (Foro competente).
Roma,
Il Gestore