Allegato B)
Allegato B)
C O M U N E D I V I C E N Z A
ACCORDO DISCIPLINANTE LA GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE PER MINORI E MADRI CON MINORI IN STRUTTURE AUTORIZZATE E ACCREDITATE
AI SENSI DELLA L.R. 22/2002 e DELLA D.G.R. 84/2007 TRA
Il Comune di Vicenza, C.F. e P.I. 00516890241, (di seguito denominato “Comune”), rappresentato dal Dirigente dei Servizi Sociali, Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, nata a Verona (VR) il 20/07/1962, incaricata con provvedimento del Sindaco - PGN 46193 del 21/03/2019 - di conferimento di incarico dirigenziale;
E
l'Ente , con sede in , Via (di seguito “Ente Gestore”), C.F. e
P.I. , rappresentato dal sig.
nato a
il
in qualità di ;
PREMESSO CHE
• con delibera di Giunta Comunale n. 95 del 09.06.2015, così come modificata con D.G.C. n. 27 del 20.02.2018, sono state individuate le modalità per la costituzione di un elenco di strutture sociali autorizzate e accreditate (ai sensi della L.R. n. 22/2002 e della D.G.R. n. 84/2007) che erogano servizi di accoglienza residenziale e semiresidenziale per minori e madri con figli minori sono state approvate le linee guida per il loro inserimento nelle predette strutture;
• con determina del Dirigente dei Servizi Sociali n. 2024 del 08/10/2021 è stato approvato l'avviso pubblico per l'aggiornamento dell'elenco delle strutture in oggetto per il periodo 00.00.0000 - 00.00.0000;
• con determina n. del è stato approvato l’elenco, suddiviso per unità
d'offerta, delle strutture sociali in oggetto;
Tutto ciò premesso,
ART. 1
FINALITA’ ED OGGETTO DEL SERVIZIO
Il presente accordo ha per oggetto il servizio di accoglienza residenziale e semi-residenziale, per minori e madri con minori in strutture autorizzate all’esercizio ed accreditate ai sensi della L.R. n. 22/2002 e della
D.G.R. n. 84/2007.
Finalità dell’inserimento residenziale
Garantire al minore accolto, da solo o insieme alla madre, un ambiente idoneo alla sua crescita ed evoluzione psichica, fisica e relazionale, quando è necessario sostituire o integrare le funzioni genitoriali e familiari temporaneamente compromesse.
L’accoglienza in ambiente comunitario ha la duplice valenza di offrire al minore un accompagnamento nel suo percorso evolutivo e di recuperare la capacità genitoriale per consentirne il rientro nel suo ambiente originario.
Nel caso in cui tali obiettivi non potessero essere raggiunti, l’inserimento in comunità ha la finalità di consentire al minore l’opportunità di rielaborare la propria esperienza personale e familiare in funzione di una possibile accoglienza in un’altra realtà familiare alternativa a quella originaria o di accompagnarlo verso forme di autonomia personale e socio-economica.
Finalità dell’inserimento semiresidenziale.
L’intervento ha finalità educative ed assistenziali volte alla realizzazione di progetti di integrazione del minore nel territorio e con il nucleo familiare curando nello specifico:
− la promozione del benessere dei minori e delle loro famiglie sul territorio, prevenendo le situazioni di marginalità sociale, favorendo l’integrazione all’interno della comunità di appartenenza;
− il sostegno del minore nel processo di crescita personale e nello sviluppo delle sue potenzialità;
− il contenimento del disagio nelle situazioni di marginalità al fine di evitare una separazione dalla famiglia di origine;
− la cura della famiglia di origine per il recupero ed il potenziamento delle capacità genitoriali.
ART. 2
DESTINATARI DELLE PRESTAZIONI
Il Comune di Vicenza si avvale del servizio residenziale e semiresidenziale per le prestazioni educative e socio assistenziali in favore di minori, madri con figli minori e minori stranieri non accompagnati (MSNA) che si trovano in condizione di grave disagio psico-fisico e relazionale.
Il progetto di inserimento comunitario o semiresidenziale può prevedere brevi estensioni oltre i 18 anni d’età, al massimo fino al ventunesimo anno di età, quando sia necessario consolidare il raggiungimento di obiettivi di maturazione psico-sociale.
In tal caso, qualora il progetto di autonomia del minore sia proficuamente avviato, il Comune di Vicenza concorda con la struttura ospitante una retta ridotta personalizzata da applicare dal momento del compimento della maggiore età.
Il Comune di Vicenza ammette alle prestazioni educative e socio assistenziali i minori segnalati dal Servizio Sociale Professionale competente, dall’Autorità Giudiziaria ovvero dalle Forze dell’Ordine, secondo le procedure tecnico-amministrative vigenti e le norme che regolano la competenza a sostenere l’onere della retta.
ART. 3
MODALITA’ DI AMMISSIONE AL SERVIZIO
L’ammissione del minore o della madre con minore avviene, ai sensi delle linee guida approvate con la citata delibera di Giunta Comunale n. 95 del 09.06.2015, con le seguenti modalità:
Inserimento in Pronta Accoglienza (situazione di emergenza) | Progetto di inserimento in struttura residenziale e semiresidenziale |
Il Servizio Sociale o le Forze dell’Ordine individuano in emergenza l’unità di offerta disponibile alla pronta accoglienza, secondo quanto previsto dal processo di scelta descritto nelle citate Linee Guida. L’accoglienza del minore prevede la consegna della dichiarazione di affido alla struttura. | L’Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale approva il Progetto Quadro e individua la tipologia di offerta appropriata, secondo quanto previsto dal processo di scelta descritto nelle citate Linee Guida. |
Il Servizio Sociale trasmette il primo giorno lavorativo utile il provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, se presente, o la nota delle Forze dell’Ordine. Se l’inserimento è richiesto dalle Forze dell’Ordine, il Responsabile della Struttura dà comunicazione al Comune il primo giorno lavorativo successivo all’inserimento. | Il Servizio Sociale concorda l’inserimento del minore con il Responsabile della struttura e trasmette il provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, se presente. |
Per la copertura della spesa viene assunta apposita determinazione dirigenziale. Ad avvenuta esecutività del provvedimento sarà trasmessa alla struttura specifica lettera-contratto, che dovrà essere sottoscritta per accettazione dall'Ente Gestore, indicante gli elementi essenziali dell’accordo. | Per la copertura della spesa viene assunta apposita determinazione dirigenziale. Ad avvenuta esecutività del provvedimento, sarà trasmessa alla struttura specifica lettera-contratto, che dovrà essere sottoscritta per accettazione dall'Ente Gestore, indicante gli elementi essenziali dell’accordo. Nelle more dell’esecutività del provvedimento, il minore può essere accolto, se l’intervento è indifferibile: in tal caso viene consegnato alla struttura la dichiarazione di affido del minore. |
Il Servizio Sociale redige il Progetto Quadro entro 30 giorni dall’inserimento. | La struttura redige un Progetto Educativo Individuale in coerenza con gli obiettivi del Progetto Quadro entro 30 giorni dall’inserimento. |
La struttura redige un Progetto Educativo Individuale entro 60 giorni dall’inserimento |
E’ compito del servizio sociale curare la comunicazione con la famiglia e con il tutore del minore, se nominato dall’Autorità Giudiziaria.
L’ammissione è subordinata al provvedimento di autorizzazione formale da parte del Comune di Vicenza contenente anche l’impegnativa di spesa per il pagamento della retta.
ART. 4
CONDIZIONI E MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
L’Ente Gestore si impegna ad assicurare l’esecuzione del servizio residenziale secondo le seguenti modalità:
− curare il processo di inserimento del minore nel rispetto della sua specifica individualità, favorendo un positivo adattamento relazionale nell’ambiente comunitario;
− gestire il raggiungimento degli obiettivi del Progetto educativo, tenendo conto delle prescrizioni dell’Autorità Giudiziaria, ove presenti;
− mantenere una costante collaborazione e verifica con il Servizio inviante e con le figure di tutela giuridica, con particolare riguardo alle modalità di gestione dei rapporti tra il minore e la sua famiglia di origine;
− tenere i rapporti con la scuola e i servizi sanitari secondo i bisogni specifici del minore;
− favorire l’inserimento nel contesto territoriale e sociale di riferimento della Struttura, quando ciò è coerente con gli obiettivi del Progetto individuale;
− individuare, in collaborazione con il servizio inviante, occasioni e modalità di ascolto del minore, adeguate alla sua maturità affettiva e relazionale, per consentire l’espressione delle sue opinioni rispetto al percorso comunitario;
− collaborare con il Servizio Sociale del Comune nella definizione del progetto di uscita del minore dal percorso comunitario, attraverso l’attivazione della rete di solidarietà e sostegno alla Struttura e delle risorse professionali utili per accompagnare il rientro in famiglia o verso percorsi di autonomia personale e lavorativa.
L’Ente Gestore si impegna ad assicurare l’esecuzione del servizio semiresidenziale rivolto a minori in età scolare e/o avviamento alla formazione lavoro, secondo le seguenti modalità:
- il servizio dovrà essere assicurato per almeno cinque giorni alla settimana e l’orario minimo sarà di norma il seguente: dal lunedì al venerdì dalle ore 13,00 alle ore 18,00;
- durante il periodo non scolastico gli orari potranno essere variati, nella distribuzione del monte ore settimanale;
- caratteristiche specifiche del servizio:
1. supportare il processo educativo del minore:
• organizzando attività all’interno della struttura capaci di offrire stimoli idonei a favorire lo sviluppo delle capacità cognitivo-relazionali;
• favorendo il processo di integrazione nella comunità locale;
• garantendo un rapporto costante con la famiglia;
• facilitando il raggiungimento di livelli di autonomia compatibili con la fase di sviluppo evolutivo dei minori;
2. garantire un rapporto costante con l’assistente sociale e gli altri operatori che hanno redatto il Progetto Quadro;
3. garantire forme di supporto alla famiglia attraverso interventi di consulenza educativa.
ART. 5
PRESTAZIONI GARANTITE ALL’UTENTE
L’Ente Gestore si impegna ad assicurare al minore e alla madre con figlio/i minore le seguenti prestazioni:
Per le accoglienza in regime residenziale:
(a) Servizi alberghieri:
◦ preparazione e somministrazione dei pasti in modo da garantire l’equilibrio nutrizionale, la personalizzazione per particolari esigenze dietetiche (o in caso di intolleranze alimentari), il rispetto delle convinzioni religiose e culturali;
◦ cura e pulizia degli ambienti;
◦ lavanderia;
(b) Igiene e cura della persona. Biancheria e vestiario. Materiale scolastico:
• corredo personale di base al bisogno;
• accessori e prodotti necessari per la cura e l’igiene personale;
• cura delle operazioni d’igiene personale quotidiana, in base ai bisogni e all’età del minore;
• libri e spese scolastiche ordinari, qualora non provvedano i genitori;
• piccola somma settimanale a titolo di “paghetta”, qualora non provvedano i genitori, tenendo conto dell’età del minore; nel caso di inserimento della madre eventuale riconoscimento di una piccola somma settimanale, qualora non abbia altre entrate proprie;
(c) Farmaci. Cure mediche:
• pagamento dei farmaci necessari per le cure ordinarie degli ospiti ed eventuali ticket sanitari o di altre prestazioni sanitarie ordinarie non coperte dal SSN ma non particolarmente onerose;
• aiuto nell’assunzione di farmaci secondo le prescrizioni mediche;
• accesso a presidi ospedalieri e ambulatoriali del SSN per prestazioni necessarie la salute del minore;
(d) Attività di cura, educative, ricreative e di socializzazione:
• supporto educativo all’inserimento scolastico, formativo, sociale;
• interventi necessari a garantire la frequenza scolastica;
• interventi che favoriscano lo sviluppo individuale, la vita comunitaria, la socializzazione, l’organizzazione e la gestione del tempo libero ed integrazione con il territorio (compresi la frequenza ad attività sportive, centri estivi, ecc
• organizzazione ed assistenza del tempo libero, compresi eventuali periodi di soggiorno estivo;
• l’uso dei trasporti pubblici urbani;
• collaborazione con tutti i Servizi istituzionali, in particolare con il Servizio Protezione e Tutela Minori e con i Servizi Sociali Territoriali, per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Progetto Quadro attraverso momenti di verifica e programmazione concordati;
• ogni altra attività strumentale al Progetto Educativo Individuale;
(e) Interventi con la rete familiare del minore egli esercenti la responsabilità genitoriale:
• rispetto delle funzioni attribuite dalla normativa vigente agli esercenti la responsabilità genitoriale e supporto alla relazione tra minori e familiari secondo quanto previsto dal Progetto Quadro;
• gestione degli incontri minore-famiglia;
• sostegno e accompagnamento del minore nell’eventuale passaggio all’affido familiare/adozione;
• gestione, in caso di fuga o di altra criticità, delle comunicazioni agli esercenti la responsabilità genitoriale, al Servizio Sociale/SPTM, alle Forze dell'Ordine, all'Autorità Giudiziaria.
(f) Trasporto:
• accompagnamento da/a scuola quando previsto, nonché in altri luoghi di frequentazione abituale (centri ricreativi, sportivi, ecc.) o luoghi di cura (servizi socio-sanitari);
• accompagnamento occasionale in altri luoghi (ad es. Tribunale per i Minori) in territorio regionale o in zone limitrofe.
Per le accoglienze in regime semiresidenziale :
(a) Servizi alberghieri:
• preparazione ed eventuale somministrazione dei pasti in modo da garantire l’equilibrio nutrizionale, la personalizzazione per particolari esigenze dietetiche (o in caso di intolleranze alimentari), il rispetto delle convinzioni religiose e culturali;
• cura e pulizia degli ambienti;
(b) Farmaci. Cure mediche:
•
• attivazione di tutti i presidi, servizi o figure sanitarie necessarie la salute del minore, nell’ambito dei servizi forniti dal Servizio Sanitario Nazionale;
(c) Attività di cura, educative, ricreative e di socializzazione:
• cura delle operazioni per l’igiene personale quotidiana;
• supporto educativo all’inserimento scolastico, formativo, sociale;
• interventi necessari a garantire la frequenza scolastica;
• interventi che favoriscano lo sviluppo individuale, la socializzazione, l’organizzazione e la gestione del tempo libero ed integrazione con il territorio;
• organizzazione ed assistenza del tempo libero, compresi eventuali periodi di soggiorno estivo;
• collaborazione con tutti i Servizi istituzionali, in particolare con il Servizio Protezione e Tutela Minori e con i Servizi Sociali Territoriali, per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Progetto Quadro attraverso momenti di verifica e programmazione concordati;
(d) Interventi con la rete familiare del minore e gli esercenti la responsabilità genitoriale:
• supporto alla relazione tra il minore ed i familiari secondo quanto previsto dal Progetto Quadro;
• rispetto delle funzioni attribuite dalla normativa vigente agli esercenti la responsabilità genitoriale;
(e) Trasporto:
• accompagnamento da scuola, quando previsto, nonché in altri luoghi di frequentazione abituale o di cura (servizi socio-sanitari).
ART. 6 PRESTAZIONI DEL COMUNE
Il Comune di Vicenza, nell’ambito delle competenze attribuite dalla normativa statale e regionale in materia di protezione e tutela dei minori, anche in regime di beneficità, garantisce:
• la valutazione e la presa in carico della situazione di disagio, di rischio o di pregiudizio del minore, attraverso l’intervento del Servizio Sociale professionale;
• l’adozione degli strumenti e delle metodologie indicati dalla normativa statale e regionale in materia di protezione e tutela del minore;
• la definizione e la gestione di progetti di protezione e cura del minore, anche attraverso le forme dell’integrazione socio-sanitaria, garantendo un monitoraggio periodico, con cadenza concordata con la struttura e indicata nel progetto quadro.
ART. 7
PERMANENZA NELLE STRUTTURE DI PRONTA ACCOGLIENZA
La permanenza del minore o della mamma con bambino in pronta accoglienza non dovrà superare i 120 giorni. E’ ammissibile una proroga fino ad un periodo massimo di accoglienza di 180 giorni, qualora le dimissioni possano determinare un grave pregiudizio al minore.
ART. 8 DIMISSIONI
La dimissione del minore avviene quando il Servizio sociale responsabile della presa in carico valuta, in collaborazione con il responsabile della struttura e con le figure professionali sanitarie e sociali territoriali coinvolte sul caso, il raggiungimento degli obiettivi del Progetto Quadro e del Progetto Educativo Individuale.
Qualora sopraggiungano condizioni, segnalate anche dalla stessa struttura, che rendano inattuabile il Progetto Educativo, il minore o la mamma con il bambino potranno essere dimessi previo reperimento di un’idonea soluzione alternativa da parte del servizio inviante.
La dimissione dovrà avvenire previa valutazione della UVMD, che registra le motivazioni della dimissione e riformula il progetto di inserimento a garanzia della continuità educativo-assistenziale.
Il Responsabile della struttura è tenuto a comunicare ai Servizi Sociali l’avvenuta dimissione del minore entro il termine massimo di n. 5 giorni dalla cessazione dell’inserimento.
La stessa comunicazione deve essere inoltrata immediatamente in caso di allontanamento non concordato o fuga dalla struttura residenziale di accoglienza.
In caso di allontanamento arbitrario del minore, la struttura è tenuta a comunicarlo contestualmente al servizio competente, alle forze dell’ordine, al tutore se nominato.
ART. 9 CONSERVAZIONE DEL POSTO
Ciascun ospite avrà diritto alla conservazione del posto, in caso di assenza per i seguenti motivi:
1. Per gli inserimenti residenziali:
▪ necessità di cure presso gli ospedali fino a 15 giorni continuativi;
▪ soggiorni non a carico della comunità (max 15 giorni nel mese);
▪ rientro in famiglia per periodi brevi, vacanze o festività (max 15 giorni nel mese);
▪ fuga (soltanto per i primi 5 giorni)
Per le assenze sopra descritte, debitamente documentate dall’assistente sociale responsabile del caso, il Comune di Vicenza corrisponderà alla struttura residenziale una retta pari al 75% della retta intera.
Verrà riconosciuta la retta intera qualora la degenza ospedaliera del minore richieda un particolare carico assistenziale per il personale educativo della struttura. Tale evenienza deve essere formalmente attestata dal responsabile della struttura e formalmente autorizzata da parte del Comune di Vicenza.
Nel caso di ricoveri ospedalieri prolungati oltre i 15 giorni e non riconducibili alla casistica precedente, l’importo corrisposto alla struttura sarà pari al 50% della retta giornaliera.
Nel caso di rientri programmati e non occasionali del minore in famiglia (es. tutti i week end), finalizzati di norma ad un progressivo riavvicinamento alle figure parentali, la retta giornaliera nei giorni di assenza verrà rideterminata nella misura del 50% .
Al di fuori delle ipotesi sopraindicate il Comune di Vicenza si ritiene sollevato dal pagamento della retta per il mantenimento del posto.
2. Per gli inserimenti semiresidenziali: In caso di assenza del minore fino ad un massimo di quattro giorni al mese il Comune di Vicenza corrisponderà alla struttura semi-residenziale una retta pari al 50% della retta intera.
ART. 10
ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’
La struttura si impegna ad eseguire le attività e le prestazioni previste dal presente accordo con idonea organizzazione aziendale, garantendo il mantenimento dei requisiti logistici, organizzativi e funzionali e il sistema di gestione e documentazione della qualità, previsti dalla L.R. 22/2002 e successive disposizioni applicative.
Le modalità di organizzazione delle attività devono risultare da specifica ed idonea documentazione conservata presso la struttura e disponibile per le verifiche del Comune di Vicenza.
La struttura comunica formalmente al Comune di Vicenza il nome del responsabile di ogni unità di offerta. Garantisce inoltre la piena conformità delle attrezzature utilizzate alle esigenze del servizio e ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
ART. 11
DURATA DELL’ACCORDO
Il presente accordo decorre dal 01/01/2022 e fino al 31/12/2023, restando impregiudicati al decorso di tale termine gli inserimenti in atto.
ART. 12 RETTE APPLICATE
Il corrispettivo eventualmente dovuto sarà correlato agli inserimenti che saranno disposti nel periodo di vigenza dell’accordo.
Per i servizi residenziali e semi-residenziali la retta giornaliera sarà riconosciuta in base al periodo di permanenza nella struttura, tenuto conto del regime delle assenze di cui al precedente art. 9.
L’importo delle rette giornaliere è così articolato:
Tipologia e denominazione della struttura | Retta omnicomprensiva (IVA inclusa se dovuta) |
La retta si intende omnicomprensiva di tutti i costi sostenuti dal servizio per la gestione delle attività di cui al presente accordo.
Eventuali prestazioni straordinarie, non ricomprese tra quelle elencate all’art. 4, potranno essere oggetto di specifico contributo da erogarsi con determinazione dirigenziale, adeguatamente motivata, previa documentata richiesta.
ART. 13 PERSONALE
L’Ente Gestore si impegna ad impiegare personale nel rispetto degli standard previsti dalle disposizioni regionali di riferimento sopra indicate (D.G.R. 84/2007), in modo tale da garantire un livello di copertura del servizio corrispondente a bisogni caratterizzati per la maggior parte da elevata complessità e multi- problematicità.
La struttura garantisce la sostituzione tempestiva degli operatori assenti nonché incontri periodici tra il personale educativo ed il coordinamento degli stessi.
L’ente gestore può avvalersi di volontari, curandone l’inserimento nelle attività anche mediante adeguanti interventi formativi. Dette figure non possono sostituire il personale educativo di cui al precedente punto.
Gli operatori impiegati avranno rapporti di lavoro esclusivamente con l’Ente Gestore che assicurerà nei loro confronti la piena applicazione dei C.C.N.L vigenti; pertanto nessun rapporto intercorrerà, sotto tale profilo, con il Comune di Vicenza, restando ad esclusivo carico dell’Ente Gestore tutti gli oneri contrattuali, assicurativi e previdenziali relativi alla gestione del personale stesso.
Ai sensi della Circolare del Dipartimento per gli Affari di Giustizia del 3 aprile 2014 intitolata “Attuazione direttiva contro l’abuso sessuale sui minori – Nuovo obbligo per i datori di lavoro” che ha per oggetto “Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39 in attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile – certificato penale del casellario giudiziale a richiesta del datore di lavoro” è fatto obbligo ai datori di lavoro che intendano impiegare una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, acquisire il certificato del casellario giudiziale al fine di verificare l’esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli artt. 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinquies e 609 undecies del codice penale ovvero l’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori. Pertanto l’Ente Gestore dovrà produrre una specifica dichiarazione di responsabilità da cui si evinca l’insussistenza delle circostanze sopra evidenziate per ogni operatore impiegato. La medesima dichiarazione dovrà essere fornita per ogni operatore successivamente assunto nel corso dell'esecuzione del servizio e per i volontari operanti nella struttura.
Il personale impiegato dall’Ente Gestore sarà tenuto al segreto professionale ai sensi dell’art. 622 del C.P. L’Ente Gestore dovrà inoltre garantire, senza eccezione alcuna:
• l’adempimento di tutte le clausole contrattuali riportate nel presente schema di accordo;
• il rispetto delle leggi e norme regolamentari e contrattuali previste dalla vigente normativa per tutto il personale impiegato.
L’obbligo permane anche a seguito della scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione. L’Ente Gestore si impegna ad esercitare, nelle forme opportune, il controllo e la vigilanza sul corretto svolgimento del servizio da parte del personale impiegato. Per mantenere un’adeguata idoneità psicologica alla mansione, la struttura garantisce la supervisione degli operatori e la loro periodica formazione, attività previste dalla DGR 84/2007 e documentabili.
ART. 14 COPERTURA ASSICURATIVA
Sono posti a carico dell’Ente Gestore gli obblighi di cura e vigilanza dei minori previsti per i genitori, tutori e precettori, ad eccezione delle accoglienze mamma-bambino, dalle vigenti disposizioni di legge.
Il servizio è tenuto a garantire a favore degli ospiti apposita copertura assicurativa. L’Ente Gestore è responsabile dei danni che dovessero essere causati alle persone o alle cose a seguito dello svolgimento delle prestazioni di cui al presente accordo, esonerando espressamente il Comune di Vicenza da ogni responsabilità.
Nello specifico, dovrà essere attivata idonea polizza per la responsabilità civile verso terzi degli ospiti inseriti per qualsiasi evento dannoso a cose o persone da essi causato nel periodo di permanenza nella struttura, nonché per eventuali danni arrecati ad essi dal personale dipendente o volontario dell'Ente Gestore. La struttura provvederà a dare comunicazioni scritta di tali atti ai Servizi Sociali.
In alternativa alla stipulazione della polizza di responsabilità civile verso terzi che precede, l’Ente Gestore potrà dimostrare l’esistenza di una polizza assicurativa R.C. già attivata, avente le medesime caratteristiche sopra indicate.
I mezzi utilizzati per lo svolgimento del servizio di trasporto devono essere assicurati ed omologati per il trasporto dei minori. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste al presente articolo il Comune di Vicenza ha facoltà di dichiarare risolto l’accordo.
ART. 15
OBBLIGHI DELL’ENTE GESTORE
Con riferimento alle strutture di pronta accoglienza, l’Ente Gestore dovrà garantire la reperibilità per tutti i giorni feriali e festivi al Comune di Vicenza, alle Autorità competenti e alle Forze dell’Ordine.
I referenti dovranno essere autorizzati, sin dall’inizio della prestazione, ad accogliere qualsiasi richiesta/segnalazione da parte del Comune di Vicenza inerente il servizio in questione e a porre in essere tutte le misure atte alla rapida ed efficace soluzione di quanto segnalato.
L’Ente Gestore si impegna a garantire continuità e completezza delle prestazioni, provvedendo alle sostituzioni con personale parimenti qualificato in caso di assenza dal servizio.
ART. 16 SICUREZZA DEL LAVORO
L’Ente Gestore è tenuto all’osservanza delle disposizioni del D.Lgs n.81/2008 e s.m.i., di tutte le normative generali e particolari in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di tutte le prescrizioni dei servizi competenti; ad esso è demandata la gestione della sicurezza dei locali utilizzati per la gestione delle prestazioni oggetto del presente accordo e del personale a qualunque titolo ivi impiegato.
In relazione al servizio reso non sono stati rilevati da interferenze, non sussiste pertanto obbligo di redigere il DUVRI.
ART. 17
EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO IN CASO DI SCIOPERO
L’Ente Gestore è a conoscenza che i servizi di cui al presente accordo rientrano tra quelli che prevedono l’applicazione della L. 12/06/1990 n.146 e s.m.i., in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e si fa carico della sua applicazione così come delle eventuali modifiche intervenute successivamente.
ART. 18 VERIFICA DEL SERVIZIO
Nel quadro stabilito dalla normativa nazionale e regionale in materia di autorizzazione al funzionamento e accreditamento delle strutture residenziali e semiresidenziali per minori, il Comune di Vicenza ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l’esecuzione del servizio, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni previste nel presente accordo; a tal fine, potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute adeguate rispetto alla specificità del servizio.
ART. 19
RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L’Ente Gestore sarà nominato dal Titolare (Comune di Vicenza), ai sensi dell’art 28 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), responsabile delle operazioni di trattamento dei dati personali previste per l’esecuzione del servizio e dell’accordo in essere tra le parti, definendo gli obblighi delle medesime parti in materia di tutela dei dati personali.
Natura e finalità del trattamento
Il Responsabile tratta i dati personali nella misura strettamente necessaria all’esecuzione del servizio e per le finalità individuate da quest’ultimo.
Il Titolare fornisce, di seguito, al Responsabile le pertinenti istruzioni cui attenersi nello svolgimento dell'incarico. Esse integrano quanto eventualmente già specificato nell’accordo.
Obblighi del Responsabile del trattamento
Il Responsabile – per quanto di propria competenza – è tenuto, in forza di legge e di contratto, al rispetto della riservatezza, integrità e qualità dei dati ed a utilizzarli esclusivamente per le finalità specificate e nell’ambito delle attività connesse all’esecuzione del servizio oggetto d'appalto.
Il Responsabile esterno del trattamento può autonomamente assumere decisioni in ambito tecnico ed organizzativo con riguardo al servizio che sta offrendo; in nessun caso potrà variare le finalità e modalità del trattamento definite dal Titolare, nè potrà usare i dati per propri scopi.
Nel caso in cui il Responsabile esterno decida di usare i dati per scopi propri ovvero per finalità o tramite mezzi non corrispondenti a quanto definito dal Titolare, sarà considerato a sua volta un Titolare per le attività di trattamento per le quali ha definito le finalità e/o i mezzi in autonomia, fatta salva la sua responsabilità per l’utilizzo illecito dei dati.
Il Responsabile esterno deve garantire che le persone da lui autorizzate al trattamento dei dati personali abbiano un adeguato obbligo legale alla riservatezza ed un’adeguata formazione in materia di protezione dei dati personali.
Misure di sicurezza
Il Responsabile esterno del trattamento ha l’obbligo di individuare ed adottare adeguate misure tecniche ed organizzative idonee a garantire la sicurezza dei dati trattati per conto del Titolare. Le misure dovranno essere commisurate al rischio per i diritti e le libertà degli interessati e dovranno soddisfare i requisiti di cui all’articolo 32 del GDPR.
Nel valutare l’adeguato livello di sicurezza, il Responsabile tiene conto, in particolare, dei rischi connessi al trattamento che possono derivare dalla perdita, dalla distruzione, dalla modifica, dalla diffusione non autorizzata o dall’accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.
Compiti del Responsabile del Trattamento
Il Responsabile esterno del trattamento dovrà porre in essere le seguenti attività legate al suo ruolo, salvo le ulteriori nascenti dal rispetto del GDPR o dalla normativa successivamente intervenuta, relativamente ai trattamenti che discendono dall’esecuzione del servizio e del contratto, come da prospetto:
• lo svolgimento di attività di trattamento dati per conto del Titolare nella misura strettamente necessaria all’esecuzione del contratto (articolo 28, paragrafo 3 lettera a, del GDPR);
• la garanzia che i trattamenti eseguiti in esecuzione del contratto siano effettuati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza e finalità, nonché nel rispetto delle garanzie previste dal Regolamento (articoli 5 – 9 del GDPR);
• la possibilità di delegare - come sub Responsabili del trattamento – altri soggetti per l’esecuzione di specifiche attività che discendano direttamente dal contratto, previa comunicazione scritta al Titolare del trattamento e dietro sua autorizzazione specifica (articolo 28, paragrafo 2, del GDPR). Il Fornitore/Responsabile rimane responsabile nei confronti del Comune di Vicenza per l’adempimento del sub Responsabile agli obblighi discendenti dal GDPR e dal presente accordo;
• la redazione e la tenuta di un registro di tutte le categorie di attività di trattamento svolte per conto del Titolare - Registro dei trattamenti del Responsabile (articolo 30, paragrafo 2, del GDPR) contenente:
a) il nome e i dati di contatto del Responsabile, del Titolare e degli eventuali sub Responsabili;
b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare del trattamento;
c) eventuali trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 49, la documentazione delle garanzie adeguate;
d) una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 32, paragrafo 1 del GDPR.
• la periodica valutazione dell’impatto delle procedure e dell’organizzazione sulla tutela dei dati personali DPIA (articolo 35 del GDPR);
• l’individuazione delle misure ritenute necessarie per garantire adeguati livelli di protezione dei dati trattati e l’adeguamento tempestivo alle stesse (articolo 32 del GDPR);
• la collaborazione con il Titolare del Trattamento e con il Responsabile della Protezione Dati nominato per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’applicazione del GDPR e per l’attuazione delle prescrizioni impartite dal Garante;
• la collaborazione nella gestione del Data Breach, con l’obbligo per il Responsabile del trattamento di informare il Titolare del trattamento senza ingiustificato ritardo dopo essere venuto a conoscenza di una violazione, al fine di permettere al Titolare di rispettare il termine di notifica al Garante previsto dall’articolo 33 del GDPR;
• l’individuazione - all’interno della propria organizzazione - dei soggetti autorizzati a compiere attività di trattamento, la loro nomina formale, la comunicazione al Titolare dell’avvenuta nomina ed il compito di fornire ai soggetti autorizzati indicazioni puntuali sulla modalità di espletamento dei compiti assegnati.
Istanze degli interessati
Nel caso in cui il Responsabile riceva istanza dagli interessati per l’esercizio dei diritti loro attribuiti dagli articoli dal 12 al 23 del GDPR, l'Ente Gestore deve provvedere a:
• darne tempestiva comunicazione scritta al Titolare allegando copia della richiesta;
• informare l’interessato dell’avvenuta trasmissione degli atti al Titolare, cui competerà rispondere direttamente;
• assistere il Comune di Vicenza per la soddisfazione delle richieste degli interessati senza ritardo e comunque nel rispetto del termine ultimo previsto dal GDPR;
• coordinarsi a tal fine con il Titolare e con il Responsabile della Protezione Dati. Verifiche del Titolare
Il Responsabile si impegna a mettere a disposizione del Comune di Vicenza tutte le informazioni necessarie a dimostrare il rispetto degli obblighi tipici dei Responsabili del trattamento di cui all’articolo 28 del GDPR. Il Responsabile riconosce al Titolare il diritto di effettuare o far effettuare, prima, durante o dopo le operazioni di trattamento, verifiche finalizzate ad accertare il rispetto delle istruzioni fornite e il conforme svolgimento del trattamento. L’intenzione da parte del Comune di Vicenza di svolgere o far svolgere
verifiche, ispezioni o audit dovrà essere comunicata all'Ente Gestore con congruo anticipo e comunque con almeno 10 giorni di preavviso.
Scadenza del contratto
Il Responsabile si impegna a interrompere qualsiasi forma di trattamento dati effettuati per conto del Titolare alla scadenza del contratto o del diverso termine eventualmente dallo stesso previsto.
A discrezione del Comune di Vicenza tutti i dati personali trattati dal Responsabile per conto del Titolare, devono essere restituiti a quest’ultimo e/o cancellati, salvo che la legge applicabile imponga all'Ente Gestore la conservazione per un periodo ulteriore dei dati personali trattati.
Se le Operazioni di Trattamento si svolgono presso il Titolare su apparati nella disponibilità di quest'ultimo, sui quali siano state fornite al Responsabile e ai suoi incaricati le necessarie autorizzazioni e credenziali di autenticazione, all'atto della cessazione delle operazioni di trattamento le autorizzazioni vengono revocate e le credenziali disattivate.
ART. 20 REGISTRAZIONE
Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione.
ART. 21 DISPOSIZIONI FINALI
Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.
Data
Letto, firmato e sottoscritto
Per il Comune di Vicenza Per l' Ente Gestore
Il Dirigente dei Servizi Sociali Il Legale Rappresentante Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxxxx