CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SOSTEGNO SOCIO- ASSISTENZIALE,
Servizio Sociale dei Comuni “Sile e Meduna” Ente gestore Comune di Azzano Decimo
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SOSTEGNO SOCIO-ASSISTENZIALE,
SOCIO-EDUCATIVO SCOLASTICO ED EXTRASCOLASTICO.
ART. 1 PREMESSA
1. Il soggetto individuato mediante procedura di gara aperta come il miglior contraente privato, adempie al presente contratto con propri dipendenti e mezzi ed in coerenza con la disciplina civilistica del contratto di appalto.
2. Pertanto, sul medesimo incombe un’obbligazione di risultato e non di mezzi.
3. Il tutto secondo il presente capitolato, l’offerta tecnica di gestione presentata in sede di gara e le disposizioni di dettaglio impartite dall'Amministrazione.
4. Il presente appalto è regolato dalle seguenti norme, che si intendono espressamente ed integralmente richiamate, e ciò indipendentemente dal fatto che talune di esse siano esplicitamente riportate ed altre no nel testo del presente capitolato speciale d’appalto:
- D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice degli appalti);
- Legge n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- L.R. 31 marzo 2006, n. 6 “Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”;
- L.R. 28 dicembre 2018, n. 31;
- Legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;
- L.R. 25 settembre 1996, n. 41 “Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 - Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate”
Le norme sopra citate sono contrattualmente vincolanti.
ART. 2 OGGETTO DELL’APPALTO
1. Il presente capitolato ha per oggetto l’affidamento dei seguenti servizi:
a) servizio di sostegno socio-assistenziale nelle scuole di ogni ordine e grado per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni di cui all’art 6, comma 1, lett. a) della L.R. n. 41/1996;
b) servizio socio-educativo, sia in ambito scolastico che extrascolastico di cui all’art. 6, comma 1, lett. b) della L.R. n. 41/96;
c) trasporti individuali di cui all’art. 6, comma 1, lett. c) della L.R. n. 41/96;
d) servizio di aiuto personale di cui all’art. 6, comma 1, lett. d) della L.R. n. 41/96;
e) servizio di sostegno socio-educativo individuale e di gruppo, svolto da educatori presso il domicilio dei minori o presso altre sedi ritenute idonee, con la finalità di fornire risposta ai bisogni emergenti (multi-problematicità, difficile integrazione sociale e culturale, evasione scolastica, comportamenti aggressivi e/o a rischio di devianza);
Potrà essere oggetto di ulteriore affidamento:
f) servizio di sostegno socio-educativo domiciliare o territoriale, inclusi: il supporto nella gestione delle spese e del bilancio familiare, il tutoraggio economico e l’accompagnamento educativo
all’inclusione (rif. Atto di programmazione per la lotta alla povertà 2018-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato con DGR 1192/2018, ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lettera d), D.Lgs 147 del 2017);
a favore di residenti nel territorio di competenza del Servizio Sociale dei Comuni “Sile e Meduna”, a cui afferiscono i Comuni di: Azzano Decimo (Ente Gestore), Chions, Fiume Veneto, Pasiano di Pordenone, Prata di Pordenone, Pravisdomini.
ART. 3 DURATA DELL’APPALTO
1. La durata dell’appalto è di anni 4 (diconsi quattro) a partire dal e fino al
. Al termine del contratto lo stesso scadrà di diritto, senza bisogno di disdetta, né di preavviso.
2. È facoltà dell’Amministrazione Comunale procedere al rinnovo dell’appalto per ulteriori quattro anni, alle medesime condizioni tecniche ed economiche, salvo adeguamenti di legge.
3. La Stazione Appaltante si riserva comunque di stabilire una diversa data di inizio dell’appalto, qualora si verificassero situazioni ostative, attualmente non prevedibili, che provocassero il procrastinarsi delle procedure di gara e del conseguente appalto; in questo caso rimarrà comunque ferma la durata dell’appalto di quattro anni decorrenti dalla data indicata dal provvedimento di aggiudicazione.
4. Ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, l'appaltatore è in ogni caso obbligato a garantire, anche dopo la scadenza del termine di cui al primo comma – su espressa richiesta della Stazione Appaltante e alle medesime condizioni tecniche ed economiche - la prosecuzione delle attività nel caso in cui si renda necessario garantire la continuità del servizio fino al nuovo appalto. La suddetta proroga non potrà, comunque, eccedere la durata di mesi 6 (sei) dalla scadenza del termine di cui al primo comma e per il periodo strettamente necessario al completamento delle ordinarie procedure di scelta del contraente.
5. Le prestazioni oggetto del servizio potranno essere aumentate o ridotte, per eventuali nuove esigenze, fino alla concorrenza di 1/5 del costo complessivo netto contrattuale, ferme restando le condizioni di aggiudicazioni, senza che la ditta aggiudicataria possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs 50/2016.
6. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non attivare e/o di sospendere l'attivazione di una o più aree di intervento, come definite al precedente art. 2, prima della scadenza dell'appalto, in relazione a situazioni imprevedibili, anche di ordine economico, nonché in relazione all'andamento delle progettualità e ai bisogni sociali, senza che l'appaltatore possa per questo richiedere alcun risarcimento del danno o avanzare altra pretesa a qualsiasi titolo, nei limiti di cui all’art. 106 del D.Lgs 50/2016.
7. I servizi dovranno essere resi con continuità, senza interruzioni, per tutta la durata, con le specifiche di cui ai successivi articoli.
ART. 4 DESTINATARI DEL SERVIZIO
1. I destinatari dei servizi oggetto del presente capitolato sono residenti nei Comuni afferenti al Servizio Sociale dei Comuni “Sile e Meduna” (di seguito SSC) - Azzano Decimo, Chions, Fiume Veneto, Pasiano di Pordenone, Prata di Pordenone e Pravisdomini. Possono, altresì, accedere le persone comunque presenti sul territorio del SSC allorché si trovino in situazioni tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi della regione o dello Stato di appartenenza. I destinatari sono così individuati:
a) minori o soggetti maggiorenni frequentanti le scuole di ogni ordine e grado, portatori di handicap fisico, psichico o sensoriale, certificati ai sensi degli artt. 3 e 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che necessitino, su valutazione dell’èquipe multidisciplinare, integrata dalla componente sociale del Servizio sociale dei Comuni, di interventi: sostegno socio-assistenziale per l’autonomia; sostegno socio - educativo e sostegno alla comunicazione in ambito scolastico ed extrascolastico; accompagnamento e/o trasporto;
b) adulti portatori di handicap fisico, psichico o sensoriale, certificati ai sensi degli artt. 3 e 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che necessitino, su valutazione dell’èquipe multidisciplinare, integrata dalla componente sociale del Servizio sociale dei Comuni, di interventi quali: sostegno socio-assistenziale per l’autonomia; sostegno socio - educativo e sostegno alla comunicazione; accompagnamento e/o trasporto;
c) soggetti in temporanea o permanente grave limitazione dell'autonomia personale che necessitano di soddisfare esigenze connesse alla vita di relazione, alla fruibilità del tempo libero, a particolari interessi professionali o di studio;
d) bambini e adolescenti valutati dal servizio sociale (anche in sedi multidisciplinari) come necessitanti di interventi di supporto educativo e/o di supporto alla genitorialità per problematiche di tipo psico-relazionale, psico-sociale, di integrazione sociale e per difficoltà nelle performance scolastiche;
Per i servizi aggiuntivi:
- soggetti in condizioni individuali e familiari di particolare vulnerabilità in dipendenza da mancanza di risorse economiche, abitative o lavorative, esposti al rischio di emarginazione sociale in relazione ad aspetti quali formazione, relazioni, qualità e ambienti di vita personale e lavorativa, benessere individuale e sociale.
ART. 5 OBIETTIVI DEI SERVIZI
1. Gli obiettivi dei servizi oggetto del presente appalto sono così articolati:
a) favorire la massima integrazione nell’ambiente scolastico degli alunni e studenti portatori di handicap in osservanza degli artt. 13 e 14 della legge n. 104/92, garantendo prestazioni socio-assistenziali atte a fornire l’assistenza per l’autonomia. Il periodo di svolgimento è collegato a quello della frequenza scolastica e/o del progetto personalizzato;
b) favorire la massima integrazione dei bambini e adolescenti portatori di handicap
nell’ambiente scolastico, familiare e sociale di appartenenza. In particolare il servizio rappresenta uno strumento atto a favorire lo sviluppo delle abilità del portatore di handicap nelle seguenti aree: autonomia, comunicazione, apprendimento e socializzazione, attuando programmi individualizzati a valenza socio-educativa. Il periodo di svolgimento è collegato a quello della frequenza scolastica e/o del progetto personalizzato e può essere svolto anche durante il periodo estivo;
c) agevolare l'utente disabile negli spostamenti mettendo a disposizione mezzi e personale adeguato, secondo un progetto individualizzato;
d) favorire il mantenimento delle abilità acquisite e dell’autonomia della persona portatrice di handicap nell’età adulta, secondo un progetto individualizzato. Il servizio può essere svolto anche durante il periodo estivo;
e) dare sostegno alle famiglie multiproblematiche al fine di supportarle nello svolgimento delle funzioni educative con la finalità di evitare che si pregiudichi lo sviluppo del minore nel suo essere persona e nelle varie fasi evolutive, come previsto dalle “Linee di indirizzo nazionali, riguardante l’intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità”- Ministero delle Lavoro e delle Politiche sociali - approvate in Conferenza Unificata il 21 dicembre 2017.
Per i servizi aggiuntivi:
- favorire l'inclusione attiva individuale e familiare mediante interventi di contrasto a povertà, disuguaglianza ed esclusione sociale.
ART. 6 PRESTAZIONI E SEDI DEI SERVIZI.
1. Le prestazioni dei servizi di cui all’art. 2 sono le seguenti:
1.1 servizio di cui alla lettera a):
❑ vigilanza;
❑ cura dell’igiene personale;
❑ aiuto nella mobilità;
❑ supporto nell’utilizzo di strumenti;
❑ accompagnamento per lo svolgimento di attività didattiche;
❑ accompagnamento nei mezzi di trasporto per il tragitto abitazione/scuola;
❑ somministrazione dei pasti.
La sede dello svolgimento delle prestazioni è di norma quella dell’istituto scolastico (fatto salvo le eccezioni per cui si preveda una possibilità di frequenza dell'abitazione del minore) frequentato dal soggetto interessato, anche se collocato fuori dal territorio dei Comuni del Servizio Sociale dei Comuni “Sile e Meduna”.
1.2 servizio di cui alla lettera b):
❑ studio ed osservazione del minore per concorrere all’attività di programmazione e
progettazione degli interventi;
❑ sostegno per lo svolgimento di attività didattico/educative;
❑ sostegno alla socializzazione attraverso la partecipazione e la promozione di attività ricreative e sportive in collaborazione con Associazioni del territorio con finalità abilitanti e di inclusione;
❑ progettazione e realizzazione di interventi educativi laboratoriali scolastici all’interno della classe finalizzati all’inclusione del minore;
❑ progettazione e realizzazione di interventi extrascolastici di gruppo relativi a tematiche proposte dai Servizi Specialistici;
❑ aiuto nella comunicazione attraverso l’utilizzo di linguaggi e/o strumenti specifici per i portatori di handicap sensoriale;
❑ promozione e realizzazione di attività manuali ed artistico espressive;
❑ accompagnamento e trasporto per favorire l’inserimento e la frequenza nelle varie attività;
❑ sostegno educativo alla famiglia nello svolgimento delle sue funzioni;
❑ raccordo con i servizi socio-sanitari e scolastici nell’ambito della progettazione individuale.
Le prestazioni possono svolgersi sia in ambito scolastico, durante l’orario curricolare, sia in ambito extrascolastico (abitazione del minore o idonea struttura esterna individuata in sede di programma).
1.3 servizio di cui alla lettera c):
❑ il servizio di trasporto individuale si realizza mediante l'accompagnamento del disabile e/o minore, secondo quanto previsto dal progetto individuale. Il servizio di trasporto può essere realizzato mediante trasporto collettivo. In tal caso il costo orario è suddiviso tra utenti, pro- quota.
1.4 servizio di cui alla lettera d):
❑ sostegno alla socializzazione attraverso la partecipazione della persona disabile ad attività ricreative, ludiche, culturali, pratico-manuali, sportive, musicali, facenti parte dell’offerta di opportunità e servizi del territorio del Servizio Sociale dei Comuni “Sile e Meduna”;
❑ promozione ed organizzazione di attività laboratoriali varie, individuate secondo le capacità ed attitudini della persona portatrice di handicap;
❑ accompagnamento della persona nel percorso di avviamento al lavoro o a borsa lavoro, ovvero all’inserimento presso centri diurni;
❑ supporto per il mantenimento delle abilità di scrittura e lettura;
❑ supporto per attività di mobilizzazione;
❑ supporto alla famiglia riguardo le problematiche psico-sociali e relazionali.
La sede del servizio è individuata in sede di stesura del progetto individualizzato e può essere la sede delle attività di socializzazione, l’abitazione del portatore di handicap, la sede del lavoro o della borsa lavoro, ecc.
1.5 servizio di cui alla lettera e):
❑ servizio educativo individuale extra scolastico per minori o soggetti maggiorenni in situazione di difficoltà e disagio modulati secondo progetti specifici;
❑ servizio educativo scolastico per minori in difficoltà valutati dai servizi;
❑ servizio educativo di gruppo e/o ricreativi;
❑ servizio educativo integrativo delle funzioni genitoriali;
❑ servizio di visite presenziate dalla figura educativa.
1.6 servizi aggiuntivi:
❑ sostegno socio-educativo domiciliare o territoriale, incluso il supporto nella gestione delle spese e del bilancio familiare (tutoraggio economico);
❑ servizio di supporto all’inserimento abitativo
❑ servizio di attivazione lavorativa
2. Tutti i servizi indicati prevedono sia l’erogazione di prestazioni ed attività dirette a favore dell’utenza, che attività indirette, quali partecipazioni a riunioni, incontri con i servizi, PEI (Progetto Educativo Individualizzato) presso le scuole, compilazione schede, ecc. Inoltre i medesimi servizi sono vincolati alla valutazione da parte dei Servizi Sociali congiuntamente ai Servizi Specialistici coinvolti.
3. I servizi verranno svolti nei giorni feriali da lunedì a sabato, indicativamente dalle ore 7,00 alle ore 19,00 e, se necessario e/o previsto dal progetto individuale anche in giornate festive o in orario serale. L’ora di servizio prestata si intende di 60 (sessanta) min. al netto dei tempi di percorrenza necessari a raggiungere l’abitazione dell’utente o i luoghi in cui sono attivati i servizi.
ART. 7 COORDINAMENTO
1. La ditta è tenuta a designare un coordinatore dei servizi oggetto del presente appalto, referente per l’Ente Gestore del Servizio Sociale dei Comuni per l’organizzazione dei servizi secondo il progetto operativo presentato, raccordandosi con il referente dell’Ente Gestore stesso.
2. Il coordinatore deve possedere una documentata esperienza nella gestione del personale, nell’organizzazione del lavoro e nel coordinamento dei servizi assistenziali ed educativi territoriali di almeno cinque anni, deve essere in possesso di diploma di Xxxxxx e deve assicurare il coordinamento sia sul piano tecnico che sul piano organizzativo. Il coordinatore rappresenta la figura specifica di raccordo con il servizio pubblico per tutti gli aspetti connessi ad una puntuale ricognizione circa le direttive generali. Ha responsabilità anche gestionali ed organizzative e funge da raccordo amministrativo con gli uffici centrali della Ditta aggiudicataria. Si pone altresì come garante dell’adeguato recepimento delle direttive generali suggerite dall’Ente appaltante e della loro efficace realizzazione attraverso opportuni programmi di lavoro.
3. Sul piano tecnico il Coordinatore Tecnico deve:
• interfacciarsi per le proprie competenze con gli operatori del Servizio Sociale dei Comuni, dei
Servizi dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria, della scuola, famiglia e ogni altro servizio territoriale, compresi il volontariato;
• presiedere agli incontri dell’EMDH (Equipe multidisciplinare per l’handicap) programmati per l’approvazione dei Progetti Individuali;
• sviluppare, dopo aver individuato l’operatore più idoneo a realizzarlo, gli interventi previsti dal progetto approvato dall’EMDH e dal Servizio Sociale dei Comuni;
• monitorare e costantemente coordinare gli interventi del personale educativo e rimodulare eventualmente gli interventi, di intesa con il Responsabile del progetto (Case Manager);
• monitorare ed intervenire, su richiesta del Responsabile del Progetto, in merito ai comportamenti degli operatori assegnati al servizio.
4. Sul piano organizzativo il Coordinatore Tecnico deve:
• in un’ottica di razionalizzazione e di messa in rete delle risorse, organizzare e gestire gli operatori della Ditta assegnati al servizio, garantendo le necessarie risorse umane e strumentali, ivi comprese le loro eventuali sostituzioni;
• garantire, in via diretta ed esclusiva, tutti i rapporti con il Servizio Sociale dei Comuni e con i Responsabili dei Progetti, assicurando tutte le comunicazioni necessarie per il corretto funzionamento del servizio sia nei confronti degli operatori che nei confronti degli utenti;
• verificare la corretta stesura del progetto educativo individualizzato di ogni singolo utente e/o progetto di gruppo e verificarne periodicamente l’andamento e lo stato d’attuazione.
5. Tra il coordinatore ed il referente dell'Ente gestore si tengono incontri periodici, con cadenza almeno quadrimestrale, così da verificare e discutere lo stato dell’adempimento, le problematiche e le soluzioni. Le comunicazioni e/o le contestazioni fatte al coordinatore s'intendono fatte direttamente all'appaltatore.
6. In caso di assenza, anche temporanea, del coordinatore, l'appaltatore deve assicurare la sua sostituzione con persona di pari professionalità. Il nominativo del sostituto e i periodi di assenza, se programmati, vanno comunicati al responsabile del Servizio Sociale o suo delegato entro tre giorni lavorativi.
7. L'Ente Gestore si riserva la facoltà di convocare in qualunque momento riunioni con i dirigenti della Società affidataria al fine di esaminare l'andamento della gestione.
ART. 8
PROGRAMMAZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI
1. L’ammissione ai servizi di cui al presente appalto è preceduta da un’analisi multidimensionale e multiprofessionale dei fattori familiari, individuali e ambientali che concorrono a determinare una situazione di difficoltà e di necessità di sostegno.
2. Tale analisi è generalmente svolta dal servizio sociale in modo integrato con i servizi socio- sanitari dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria competente.
3. La presa in carico del caso è promossa dal servizio sociale referente, secondo il modello organizzativo del Servizio sociale dei Comuni, le direttive dell’Assemblea dei Sindaci e il
Regolamento per l’accesso ai servizi e alle prestazioni sociali vigente. L’avvio di un nuovo progetto, ovvero la proroga di un progetto esistente, deve essere preceduto da autorizzazione da parte del Comune di residenza dell’utente. Il servizio sociale referente presenta il progetto al Servizio Sociale dei Comuni, Comune di Azzano Decimo Ente Gestore e dopo aver recepito l’autorizzazione da parte del Comune, invia tale progetto alla ditta/cooperativa che gestisce i servizi e alle scuole che accoglieranno l'utenza.
4. Il gestore dei servizi individua entro quindici giorni lavorativi l’operatore incaricato, il quale, assieme al proprio coordinatore prenderà i dovuti contatti con l’assistente sociale di riferimento del caso per concordare le attività e le prestazioni da svolgersi nella fase di avvio.
5. Dopo un mese di osservazione del soggetto interessato, della sua famiglia, del contesto ambientale e delle risorse disponibili, l’operatore concorrerà, con gli altri operatori coinvolti, alla definizione, in forma scritta, di un progetto individualizzato d’intervento che dovrà contenere i seguenti elementi:
• aree ed obiettivi dell’intervento generali e specifici;
• prestazioni specifiche dell’operatore coinvolto, con azioni e verifiche dei livelli di raggiungimento degli obiettivi;
• indicazione delle risorse territoriali e non con le quali si intende collegarsi;
• modalità di coinvolgimento della famiglia;
• monte ore settimanale e sua articolazione;
• durata e luogo di svolgimento del programma;
• scadenze delle verifiche con il servizio sociale, l’èquipe multidisciplinare, le scuole, gli utenti.
6. L’operatore incaricato provvederà a redigere, durante la realizzazione del programma, il progetto educativo individualizzato, orientativamente entro il mese di dicembre di ogni anno e la sua verifica finale alla fine dell'anno scolastico o anche in altro momento se richiesto dai Servizi. Dette relazioni faranno parte della cartella personale dell’utente.
7. In ogni progetto individualizzato sarà previsto un numero indicativo di ore indirette, per un massimo di 7 ore all’anno, per incontri (con i servizi di riferimento, Equipe multidisciplinari per l'handicap, con la famiglia, con la scuola), per la stesura della documentazione, per la progettazione individualizzata e le relazioni.
8. Qualora siano previsti spostamenti all'esterno della scuola compresi nella programmazione scolastica (gite, uscite, ecc) la Ditta appaltatrice trasmetterà, con congruo anticipo, la richiesta di partecipazione all'iniziativa scolastica all’Ente Gestore/SSC, qualora la scuola non provveda con proprio personale.
9. Gli operatori potranno accompagnare il proprio utente alle gite scolastiche utilizzando il monte ore previsto dal progetto e recuperando le ore svolte in eccedenza nell’arco del mese in corso o in quello immediatamente successivo. Salvo situazioni particolari ove non sia opportuno il recupero delle ore, vista la gravità del caso e si renda necessaria un’integrazione di ore, questa dovrà essere specificatamente autorizzata dall’Ente Gestore. In caso di gite che prevedano il soggiorno dell'operatore per più giornate di seguito, previa autorizzazione dell’Ente Gestore, la Cooperativa
potrà fatturare e garantire all'operatore impiegato un massimo di 15 ore giornaliere pagate, ogni altra spesa riguardante il vitto e l'alloggio non potrà essere posta a carico della Ditta appaltatrice ma sarà a carico della famiglia.
10. Qualsiasi richiesta di aumento o diminuzione delle ore di servizio dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Ente Gestore e documentata.
11. In caso di assenza da scuola del minore:
– le ore di affiancamento complessivamente non utilizzate potranno essere recuperate in seguito, se opportuno e necessario, a giudizio e su autorizzazione dell'Ente Gestore;
– nel caso si reputi non possibile il recupero, le ore si considerano risparmiate;
– per casi eccezionali di assenza prolungata (e non per malattia ordinaria) del minore dalla scuola, potrà essere valutata la possibilità che l'operatore possa recarsi a domicilio dell'alunno al fine di mantenere il livello di integrazione scolastica raggiunto che, invece, con l'assenza prolungata verrebbe compromesso. La richiesta dovrà essere formalizzata e rientrare all'interno di un progetto concordato.
12. In caso di assenza dell'operatore per una o più giornate di servizio la Ditta appaltatrice o l'operatore stesso dovranno provvedere ad informare la famiglia, la scuola ed eventuali altri enti coinvolti nel servizio.
13. In caso di assenza dell'operatore la Ditta appaltatrice dovrà provvedere alla sostituzione con la massima tempestività, salvo diversa disposizione dell'Ente. A causa di mancata comunicazione dell’assenza dell’utente, all’operatore che si reca in servizio, viene riconosciuta 1 ora di servizio. L’appaltatore deve garantire le sostituzioni che si rendessero necessarie con personale di pari professionalità e qualifica.
14. A fronte del servizio effettivamente prestato il Comune di Azzano Decimo, Ente Gestore del Servizio Sociale dei Comuni “Sile e Meduna”, erogherà l’importo complessivo determinato in base al numero di ore effettuate e al prezzo orario unitario contrattuale che si desume dall’offerta economica della ditta aggiudicataria, oltre ad IVA di legge.
15. Per agevolare la verifica circa il puntuale assolvimento degli obblighi contrattuali, l’appaltatore è tenuto a predisporre un’apposita scheda di rendicontazione delle ore prestate per ogni singolo utente e/o servizio, completo di ogni informazione necessaria al preciso riscontro e controllo delle prestazioni da parte della Stazione Appaltante stessa. L’Amministrazione si riserva comunque l’impiego anche di altri mezzi e modalità di verifica.
16. Viene previsto un rimborso per le spese sostenute dagli operatori, regolarmente documentate ed effettuate per lo svolgimento delle attività e prestazioni nell’ambito dei progetti educativi individualizzati, per un ammontare massimo annuo di € 1.000,00 (diconsi mille/00).
17. È previsto un rimborso per le spese di trasporto sostenute dagli operatori e che siano necessari alla realizzazione dei progetti individualizzati, comprensivi degli spostamenti per la frequenza del minore ad attività gite, uscite, tirocini o in sedi diverse da quelle previste dal progetto iniziale e per la partecipazione alle riunioni previste dal progetto individualizzato. E' previsto inoltre il rimborso chilometrico per l'operatore nei casi in cui l'utenza affidata si trovi al di fuori dei Comuni del Servizio Sociale dei Comuni “Sile e Meduna”; il calcolo verrà fatto dalla sede della Ditta
appaltatrice alla sede del servizio. L’ammontare dei kilometri previsti nel periodo di durata dell’appalto è di 400.000 circa come specificato di seguito. Nessun rimborso spese è previsto per gli spostamenti fra un utente e l’altro.
18. Eventuali spese sostenute dall’operatore della Ditta appaltatrice necessarie per accompagnare il disabile alle iniziative previste dalle specifiche attività del progetto (quali ad esempio biglietti di ingresso spettacoli, mostre, eventuali pernottamenti ecc.), saranno rimborsate su presentazione di idonea documentazione previa autorizzazione e definizione da parte del Responsabile del SSC delle tipologie di spesa e dell’onere massimo a carico dell’Ente Gestore.
ART. 9 FORMAZIONE
1. L'appaltatore, ferma restando la formazione obbligatoria prevista dalle vigenti normative in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., deve assicurare a tutto il personale in servizio adeguata formazione sul servizio oggetto dell’appalto, nonché dare conoscenza dettagliata del presente Capitolato Speciale d'Appalto e del relativo contratto, allo scopo di adeguare il servizio agli standard di qualità richiesti dalla Stazione Appaltante.
2. Tale formazione, obbligatoria, deve essere svolta all’inizio del servizio e per ogni nuovo assunto destinato all'appalto.
3. Entro il mese di gennaio di ogni anno l'appaltatore deve predisporre e comunicare alla Stazione Appaltante un piano di formazione e aggiornamento, strutturato secondo quanto offerto in sede di gara.
4. Detto piano dovrà in ogni caso prevedere incontri specifici sulla sicurezza e igiene del lavoro, sui rischi presenti, sulle misure e sulle procedure adottate per il loro contenimento.
5. Entro il 31 gennaio di ogni anno l'appaltatore deve trasmettere al Servizio Sociale dei Comuni una certificazione onnicomprensiva dei corsi svolti nel precedente anno dal proprio personale, contenente anche l’elenco delle presenze dei partecipanti.
ART. 10 SEDE OPERATIVA
1. La Ditta appaltatrice deve possedere una capacità tecnica organizzativa adeguata all’esecuzione del servizio, ivi compresa una sede operativa in cui si gestisce il servizio al fine di costituire un costante punto di riferimento per tutte le necessità derivanti dall’incarico assunto.
2. La Ditta, quindi, si impegna ad allestire una propria sede operativa nel territorio della Provincia di Pordenone presso la quale sia attivato un collegamento telefonico e fax ed un indirizzo telematico, in funzione permanente per tutto il periodo e l’orario di funzionamento dei servizi. A tale recapito potranno essere indirizzate le comunicazioni e le richieste di informazioni e/o interventi da parte del Servizio Sociale dei Comuni.
3. La Ditta dovrà garantire la pronta reperibilità telefonica del Coordinatore Tecnico dalle 7 alle 19 dal lunedì al venerdì, al fine di assicurare tempestivamente l’attivazione degli interventi, anche di emergenza, che dovessero rendersi necessari.
ART. 11
MODALITÀ DI PRESTAZIONE DEI SERVIZI
1. Le prestazioni si realizzano di norma con un rapporto operatore-utente di 1/1, previsto dai singoli progetti, salvo progetti di gruppo, tali da richiedere un rapporto diverso.
2. Le prestazioni di cui all’art. 6 vengono effettuate da personale sia socio- assistenziale che socio- educativo, in relazione alla tipologia degli interventi e agli obiettivi del Progetto Personalizzato.
3. Le prestazioni di cui all’art. 6, punto 1.3 vengono stimate per una percorrenza media annua di circa 100.000 Km.
4. La distribuzione annuale delle prestazioni dipenderà dalla quantità dei progetti attivati, dall’entità delle relative prestazioni, nonché dal calendario di attività delle sedi individuate (per esempio il calendario scolastico).
ART. 12 REQUISITI DEL PERSONALE
1. I progetti individualizzati relativi ai servizi oggetto del presente appalto devono essere realizzati mediante operatori, di ambo i sessi, in possesso dei seguenti titoli di studio ed esperienze professionali:
1) operatori da adibire a funzioni socio assistenziali: diploma di operatore socio-sanitario (O.S.S.) o qualifiche regionali MINI O.S.S.;
2) operatori da adibire a funzioni educative:
diploma di laurea in Scienze dell’Educazione L18 ed L19; Laurea in Educazione professionale L/SNT2 e titoli equipollenti con iscrizione/preiscrizione all’Albo Professionale; Qualifica di Educatore Socio-pedagogico come prevista dai commi 594-601 della L. 205 del 29 dicembre 2017 ed eventuali successive integrazioni; Assistente alla Comunicazione per le persone con disabilità uditiva (figura professionale prevista dalla L. 104/92) con formazione specifica ed almeno triennale in LIS (lingua dei Segni Italiana);
3) servizio di coordinamento:
Il coordinatore deve possedere una documentata esperienza nella gestione del personale, nell’organizzazione del lavoro e nel coordinamento dei servizi assistenziali ed educativi territoriali di almeno cinque anni ed essere in possesso di un diploma di Laurea.
2. Entro 10 giorni dall’inizio dei servizi la ditta aggiudicataria dovrà inviare al Comune di Azzano Decimo - Ente gestore del Servizio sociale dei Comuni – l’elenco nominativo del personale impiegato nel servizio in appalto con i relativi curricula. Tale elenco deve essere tempestivamente e costantemente aggiornato in caso di avvicendamenti del personale, anche per sostituzioni temporanee.
ART. 13
OBBLIGHI DELLA DITTA NEI CONFRONTI DEL PROPRIO PERSONALE
1. La ditta aggiudicataria si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di
lavoro e dagli accordi integrativi territoriali di categoria nonché a rispettarne le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell’offerta e per tutta la durata dell’appalto.
2. L’obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi fino alla loro sostituzione. La società aggiudicataria è tenuta inoltre all’osservanza e all’applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie e antinfortunistiche, previdenziali e assistenziali, nei confronti del proprio personale.
3. L’appaltatore deve osservare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative anche nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali di categoria nonché a rispettarne le norme e le procedure previste dalla legge alla data dell’offerta e per tutta la durata dell’appalto.
4. L’Amministrazione comunale provvederà ad acquisire d’ufficio il Documento Unico di regolarità contributiva (DURC) dagli Istituti o dagli Enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge.
5. In caso di violazione dei predetti obblighi l’Amministrazione potrà effettuare una ritenuta sui pagamenti e sulla cauzione versata dall’appaltatore, corrispondente a quanto dovuto ai lavoratori e avrà facoltà di versare direttamente ai lavoratori o, per conto di essi, all'Ente assicurativo, quanto dovuto dall’appaltatore medesimo. Nei casi più gravi in cui l’impresa non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra l’amministrazione procederà alla risoluzione del contratto e all’affidamento del servizio alla ditta che segue immediatamente in graduatoria l’aggiudicatario. L’esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali della ditta.
6. L’appaltatore si impegna a garantire l’assorbimento del personale impiegato nell’ambito dei servizi oggetto del capitolato in conformità alle disposizioni presenti nei contratti collettivi di categoria vigenti.
In applicazione dei principi indicati all'articolo 35, commi 2 e 3 della L.R. 31 marzo 2006, n° 6 ed al fine di garantire la continuità del servizio, soprattutto dal punto di vista educativo ed assistenziale, la ditta aggiudicataria si impegna a riassorbire il personale operante nel servizio in essere.
Nel caso la ditta aggiudicataria faccia parte del medesimo comparto della ditta uscente (Cooperazione sociale) troveranno applicazione le procedure previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le Lavoratrici ed i Lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo attualmente in vigore. Qualora la ditta aggiudicataria non sia parte del predetto comparto, dovrà comunque assicurare il medesimo beneficio (trattamento retributivo, anzianità pregressa maturata, ecc.) agli addetti impiegati nel contratto precedentemente al subentro, ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs 50/2016.
ART. 14
DOVERI DELL’APPALTATORE E DEL PERSONALE
1. Gli operatori della ditta aggiudicataria sono tenuti all’osservanza del segreto d’ufficio su fatti e circostanze concernenti l’organizzazione e l’andamento del servizio nonché su ogni fatto di cui vengano a conoscenza in ragione dell’esecuzione del presente appalto.
2. Il rapporto con gli utenti deve essere improntato al pieno rispetto della loro dignità. Gli operatori devono altresì tenere una condotta personale irreprensibile nei confronti degli utenti stessi.
3. L’Ente Gestore può chiedere, con motivazione scritta e previo esame delle controdeduzioni, la sostituzione degli operatori incaricati che non adempiano correttamente ai compiti previsti dal presente capitolato e dal progetto presentato in sede di gara, anche su parere del responsabile del servizio specialistico di riferimento dell'utente eventualmente coinvolto, o su indicazioni della famiglia dell'utente. A tal fine la Ditta appaltatrice controdeduce entro cinque giorni dalla contestazione da parte dell’Amministrazione. In assenza di controdeduzioni la Ditta appaltatrice è tenuta all’immediata sostituzione del personale contestato.
4. L'appaltatore deve garantire le sostituzioni del personale che si rendessero necessarie con personale di pari professionalità e qualifica e debitamente formato, in modo da garantire il costante rispetto del presente Capitolato Speciale d'Appalto, dandone comunicazione al Servizio Sociale entro tre giorni lavorativi.
ART. 15
CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI
1. Ai sensi dell’art. 2, comma 3, del Codice di Comportamento dei pubblici dipendenti approvato con D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento del Comune di Azzano Decimo approvato con deliberazione giuntale n. 191 del 12.12.2013 allegato A al presente atto, gli obblighi di condotta contenuti negli atti stessi sono estesi, per quanto compatibili, ai dipendenti e collaboratori della Ditta aggiudicataria.
2. La violazione dei predetti obblighi potrà configurare causa di risoluzione del contratto.
ART. 16
DANNI A PERSONE E COSE
1. L’Appaltatore assume ogni responsabilità di ogni danno a persone o cose che derivi all’ente ed a terzi ai sensi di legge dall’espletamento del servizio oggetto dell’appalto. La Stazione Appaltante è esonerata da ogni responsabilità per qualunque danno, infortunio o altro evento pregiudizievole occorso agli utenti e/o a terzi comunque derivante dell'esecuzione del servizio.
2. L'appaltatore è obbligato a tenere indenne la Stazione Appaltante da ogni relativa richiesta e azione che possa essere proposta nei confronti del medesimo per tali accadimenti. A tale scopo l'appaltatore deve stipulare, prima dell’inizio del servizio, a copertura dei danni cagionati a terzi, inclusa la Stazione Appaltante, e dei danni subiti dai prestatori di lavoro, polizza assicurativa RCT (Responsabilità Civile verso Terzi) / RCO (Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro) nella quale venga indicato che la Stazione Appaltante è considerata "terzo" a tutti gli effetti ed in cui sia prevista la rinuncia al diritto di surroga, di cui all’art. 1916 C.C. e conseguente rivalsa nei suoi confronti da parte dell’assicuratore, con un massimale per sinistro non inferiore ad Euro 3.000.000,00.
3. L'appaltatore risponde verso gli utenti ed i terzi per i danni arrecati dai propri dipendenti
nell'espletamento del servizio e si impegna a sollevare la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
4. La predetta copertura assicurativa, riferita specificamente allo svolgimento di tutte le prestazioni contrattuali, esente da franchigia, deve essere operante per tutta la durata dell’appalto e per eventi manifestatisi anche dopo la scadenza del contratto, ma comunque riferibili al servizio svolto.
5. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese la polizza assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo deve esplicitamente riferirsi a tutte le prestazioni dell’intero raggruppamento.
6. La Ditta dovrà depositare all’atto della stipula del contratto apposita polizza assicurativa con le caratteristiche sopra indicate. In mancanza di tale polizza non si procederà alla stipula del contratto e l’appalto sarà aggiudicato alla ditta che segue immediatamente in graduatoria l’aggiudicatario
ART. 17
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
1. È fatto obbligo alla ditta aggiudicataria, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia.
2. Oltre ad aver dimostrato di aver redatto il documento di valutazione dei rischi, la Ditta aggiudicataria deve tenerlo aggiornato, tenendolo a disposizione dell’Amministrazione.
3. La ditta aggiudicataria deve comunicare al Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni il nominativo del proprio responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione e delle altre figure previste dal D. Lgs. 81/2008, onde consentire di attivare, se e quando necessario, le procedure e le misure di coordinamento.
ART. 18
SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DI CONTRATTO
1. Non è ammesso il subappalto dei servizi previsti dal presente capitolato ai sensi dell’art. 35, comma 4 della L.R. 31 marzo 2006, n. 6, pena la revoca dell’affidamento e l’applicazione delle sanzioni previste dalla medesima legge.
2.Per tutta la durata del servizio è vietata la cessione anche parziale del contratto, a pena di nullità.
3. Per tutte le vicende soggettive che dovessero interessare l’esecutore del contratto si applicano le disposizioni della parte II – Titolo V del D.Lgs 50/2016.
ART. 19
RISCONTRO ALLA CHIUSURA DEL PRIMO ANNO DI SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO CONTRATTUALE
1. A conclusione del primo anno di svolgimento del rapporto contrattuale, l'Ente Gestore procede ad una complessiva verifica dell’adempimento al contratto di appalto.
2. L'Amministrazione si riserva l’insindacabile facoltà di dichiarare decaduto l’aggiudicatario nel caso in cui questo sia incorso nell’applicazione di quattro penali. Laddove ne fosse dichiarata la
decadenza e, pertanto, risolto il contratto, l’Amministrazione può, senza vincolo di sorta, affidare i servizi al secondo (o successivo) classificato, ovvero indire una nuova procedura ad evidenza pubblica.
ART. 20 PENALITÀ
1. Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente contratto e per ogni caso di tardiva od incompleta esecuzione del servizio, l’amministrazione appaltante applicherà all’impresa una penale da euro 100,00 a euro 300,00 in dipendenza della gravità dell’inadempienza ed in particolare:
- negligenza degli operatori della Ditta, segnalata per iscritto, nell’esecuzione delle prestazioni previste dal progetto individuale: penale di euro 300,00 (diconsi trecento/00);
- inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza e di igiene sul lavoro, ove ne sia derivato danno grave, comunque da non rientrare nelle fattispecie dei reati penali: penale di euro 300,00 (diconsi trecento/00);
- mancata comunicazione da parte della Ditta dei nominativi degli operatori, comprese le sostituzioni: penale euro 100,00 (diconsi cento/00) per ogni nominativo;
- mancata comunicazione da parte della Ditta delle modifiche dei nominativi degli operatori:penale di euro 100,00 (diconsi cento/00) per operatore;
- mancato rispetto del divieto di utilizzare le informazioni e le conoscenze acquisite nei rapporti con l’utenza per fini professionali propri, fatta salva l’applicazione delle sanzioni ai sensi della vigente normativa in materia di riservatezza dei dati: penale di € 300,00;
- in caso di ingiustificata sospensione del servizio, per ciascun episodio: penale di € 100,00 per ogni giorno di sospensione;
- per utilizzo di personale non corrispondente alle qualifiche richieste dal presente capitolato, per ciascun episodio: penale di € 100,00;
- per ingiustificato ritardo superiore a 15 giorni lavorativi nella presentazione della relazione annuale e del piano di formazione e aggiornamento professionale: penale di € 200,00;
2. Per inadempienze contrattuali non espressamente previste nel presente articolo l’Ente Gestore potrà a suo insindacabile giudizio sulla base della gravità delle stesse applicare sanzioni fino ad euro 500,00 (diconsi cinquecento/00) ciascuna.
3. Le irregolarità ed inadempienze accertate andranno previamente contestate all’impresa appaltatrice a mezzo PEC.
4. All’appaltatore verrà concesso un tempo non inferiore ai 15 giorni dal ricevimento della nota di addebito per la presentazione di eventuali giustificazioni. L’importo della penalità verrà trattenuto in sede di liquidazione del compenso mensile.
ART. 21
CAUSE DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE
1. Ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile costituiscono cause di risoluzione contrattuale le seguenti ipotesi:
• apertura di una procedura concorsuale a carico dell’impresa aggiudicataria salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
• gravi violazioni e/o inosservanze delle norme del presente capitolato relative ai requisiti del personale e ai suoi obblighi;
• gravi o frequenti violazioni agli obblighi contrattuali;
• inosservanze delle norme di legge relative al personale dipendente o socio-lavoratore e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali o territoriali;
• violazione alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;
• violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
• interruzione non motivata del servizio;
• frode nell’esecuzione del servizio;
• manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione del servizio appaltato;
• inosservanza dell’art. 17 del presente capitolato, ovvero suppalto ai sensi dell’art. 35, comma 4 della L.R. 31 marzo 2006, n. 6;
2. Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune di Azzano Decimo – Ente Gestore del Servizio Sociale dei Comuni “Sile e Meduna” - via PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva.
ART. 22 RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO
1. Il contratto può essere risolto per inadempimento di non scarsa importanza di clausole essenziali, senza necessità di provvedimento giudiziario, previa diffida con la quale venga indicato all’altro contraente un termine non inferiore a giorni 15 dalla sua ricezione per l’adempimento.
2. Allo spirare di detto termine il contratto si intende risolto di diritto.
ART. 23
RISARCIMENTO DANNI IN CASO DI RISOLUZIONE
1. In tutti i casi in cui si procede a risoluzione contrattuale, il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti dell’impresa ed incamererà la cauzione.
2. In ogni caso è sempre fatto salvo il risarcimento dei danni derivanti dalle inadempienze.
ART. 24
SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO E GARANZIA
1. Il contratto dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa appaltatrice nel giorno che verrà indicato dalla Stazione Appaltante. L’aggiudicatario deve prestare, entro 8 (otto) giorni dalla richiesta dell’Amministrazione e comunque non oltre la data di stipulazione del contratto – a garanzia di tutti i suoi obblighi contrattuali – una garanzia fidejussoria pari a 10% del
valore del contratto, nelle forme e nei modi previsti dall’art. 103 del D.Lgs 50/2016.
2. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
3. La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante
4. L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. In caso di raggruppamenti, nella garanzia dovranno essere indicate tutte le Ditte (mandataria e mandanti) costituenti il Raggruppamento temporaneo di Imprese.
5. Si applicano, in quanto compatibili con il presente capitolato, le norme previste all’art. 103, del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni.
6. La cauzione di cui sopra resterà vincolata in favore della stazione appaltante fino al completo e regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali. L’aggiudicatario potrà essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui la stazione appaltante abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto.
7. La mancata costituzione della garanzia suddetta, la mancata presentazione della polizza assicurativa di cui all’art. 15 del presente capitolato e la mancata sottoscrizione del contratto nel termine indicato, determineranno la decadenza dell’affidamento e l’affidamento dell’appalto al concorrente che segue immediatamente in graduatoria. L’Amministrazione procede all’acquisizione della cauzione provvisoria.
ART. 25
PAGAMENTO CORRISPETTIVI ED OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ
1. Il corrispettivo sarà erogato mensilmente dal Comune di Azzano Decimo, Ente Gestore del Servizio Sociale dei Comuni “Sile e Meduna” sulla base delle ore effettivamente prestate mensilmente, su presentazione di regolare fattura elettronica, corredata dalla scheda di rendicontazione e previa acquisizione da parte della Stazione Appaltante della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti (D.U.R.C).
2. La fattura dovrà:
a) essere intestata al Comune di Azzano Decimo – Xxxxxx Xxxxxxx, 0 – 33082 Azzano Decimo (PN) C.F. / P.IVA 80001730938 - 00197460934;
b) indicare il periodo di riferimento del servizio, nonché tutti i dati relativi al pagamento (numero conto corrente bancario e codice IBAN, numero del conto corrente postale dedicato, ai sensi dell’art. 3 L.136/2011);
c) riportare gli estremi del contratto d'appalto (data e numero cronologico) e del CIG (codice identificativo gara).
3. In mancanza degli elementi di cui sopra, le fatture saranno restituite al mittente. Si precisa, altresì, che non saranno in ogni caso liquidate le fatture non accompagnate dalla scheda di rendicontazione delle ore di servizio effettivamente realizzate (scheda redatta secondo le indicazioni riportate all’art. 8, comma 11, del presente capitolato) e dai kilometri effettuati.
4. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità e previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
5. La Ditta appaltatrice adempie agli obblighi di cui all’art. 3 della Legge n.136/2010 mediante comunicazione degli estremi dei conti correnti dedicati, in via non esclusiva, al presente capitolato e delle generalità dei nominativi delle persone autorizzate ad operare sugli stessi. In particolare, l’Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente e per iscritto alla Stazione Appaltante le eventuali variazioni che dovessero intervenire agli estremi bancari e ai soggetti delegati ad operare sugli stessi nel rispetto dei tempi e modalità previste dalla normativa sulla tracciabilità e saranno considerate valide fino a diversa e successiva comunicazione.
6. L’Appaltatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui l’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo della Provincia di Pordenone della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
7. Nel caso fossero accertate violazioni degli obblighi di tracciabilità finanziaria l’Amministrazione attiverà la procedura per la risoluzione del contratto sempre ai sensi dell’art. 3, co. 8, della Legge 136/2010.
ART. 26 REVISIONE PREZZI
1. L'importo di contratto sarà aggiornato su richiesta dell’aggiudicatario a partire dal secondo anno di appalto sulla base di un'istruttoria condotta dal Responsabile competente con le modalità di cui all'art. 106 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..
2. Qualora dall'istruttoria si accertasse che non siano stati determinati, né pubblicati da parte della competente Autorità costi standardizzati per tipo di servizio e fornitura, e che non siano stati elaborati da parte dell'ISTAT particolari indici concernenti il miglior prezzo di mercato, sarà utilizzato, quale meccanismo di computo per l'aggiornamento l'incremento medio annuo dell’indice
ISTAT-F.O.I., al netto dei tabacchi, per i prezzi al consumo delle famiglie degli operai ed impiegati.
3. In relazione alla revisione per l'adeguamento dei prezzi, non è considerata circostanza imprevedibile di cui all'art. 1664 del codice civile, la sottoscrizione di nuovi contratti collettivi nazionali di lavoro o di altri accordi territoriali o aziendali in sostituzione di quelli scaduti.
ART. 27
ESECUZIONE DEL CONTRATTO E CONTABILITÀ - VERIFICA DI CONFORMITÀ
1. In ogni momento l’Ente può disporre verifiche sull’operato della Ditta e degli operatori impiegati, anche tramite propri incaricati, al fine di accertare il rispetto di quanto indicato nel presente capitolato, con particolare riferimento al rispetto dei titoli di studio, delle norme sulla sicurezza, alla conformità delle prestazioni offerte, nonché della coerenza della gestione dei servizi con il progetto organizzativo presentato in sede di gara.
2. L’Ente potrà richiedere ogni documento utile alla verifica della corretta esecuzione del servizio e sull’osservanza degli obblighi relativi agli operatori impiegati quali buste paga, report, verbali collettivi, schede su attività svolta, documentazione sul personale, ecc.
3. Sono previste altre forme di verifica sull’andamento del servizio come, ad esempio, questionari atti a rilevare la soddisfazione degli utenti o altri strumenti ritenuti idonei.
4. La Ditta è tenuta a presentare, entro il mese di febbraio di ogni anno una relazione dettagliata riferita alle attività del servizio svolto nell’anno solare precedente, contenente dati quantitativi e qualitativi relativi agli utenti, ore, tipologia delle attività svolte, al personale impiegato (con inquadramento contrattuale e anzianità di servizio), ai risultati raggiunti e alle criticità emerse.
5. La stazione appaltante ha la facoltà di richiedere ulteriori relazioni, report, verbali e altri documenti in riferimento a specifiche esigenze.
ART. 28
TUTELA DELLA PRIVACY
1. Per quanto concerne il trattamento dei dati personali e sensibili effettuati dall’affidatario nello svolgimento del servizio, questi assume la qualifica di responsabile esterno del trattamento dei dati, ai sensi dell’art. 28 Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).
Nella sua qualifica di responsabile esterno del trattamento dei dati, l’affidatario è tenuto a mettere in atto tutto quanto prescritto dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), dal D.Lgs. 196/2003, dai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali e dai codici deontologici; dovrà inoltre osservare e far osservare a dipendenti e collaboratori le suddette prescrizioni, e vigilerà diligentemente e periodicamente sull’ottemperanza da parte di tutti i soggetti tenuti; in caso di inadempienze o criticità, la situazione dovrà essere prontamente segnalata al Servizio sociale dei Comuni.
2. L’affidatario è tenuto a formare i propri dipendenti e ad attuare modelli di organizzazione – protocolli di azione così che siano attuati comportamenti in linea con quanto previsto dall’ art. 83 D.Lgs. n. 30.06.2003 n. 196 e smi. Le imprese concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 7 e ss. del D.Lgs. in questione.
3. L'appaltatore procede al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dalla Stazione Appaltante e comunque in modo che ne sia garantita la sicurezza. A tale fine farà riferimento alle misure di sicurezza prescritte dal precitato D.lgs. 196/2003 e s.m.i. e al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)., puntualmente trasfuse e adattate alla propria organizzazione aziendale. Si impegna a osservare e a far osservare ai propri dipendenti, incaricati, collaboratori ed eventuali volontari e tirocinanti, l'assoluta riservatezza rispetto a tutti i dati e a tutte le informazioni di cui ha conoscenza nello svolgimento del servizio, nonché a vigilare sull’operato degli incaricati del trattamento dal medesimo designati. L'appaltatore non può comunicare a terzi né diffondere i dati in suo possesso, non può conservarli successivamente alla scadenza del contratto di appalto. Tutti i materiali raccolti, prodotti e progettati ai fini della gestione del servizio ed attività oggetto del presente capitolato, nonché i materiali cartacei e non, le banche dati e gli archivi, dovranno essere trattati secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di privacy (D.Lgs. 196/2003 e
s.m.i. e Regolamento Europeo 2016/679). Detti materiali sono di esclusiva proprietà dell’Amministrazione appaltante e al termine dell’incarico dovranno essere forniti entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni sia in versione cartacea che in versione informatica.
4. La Stazione Appaltante non risponderà dei danni provocati dalla violazione degli obblighi del presente articolo.
5. Qualora gli utenti del servizio conferiscano direttamente propri dati personali, anche sensibili, agli operatori dell'appaltatore, il medesimo deve:
a) soddisfare gli adempimenti di cui al D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e smi e Regolamento Europeo 2016/679;
b) trasferire tempestivamente alla Stazione Appaltante la banca dati nella quale sono state archiviate le informazioni acquisite.
ART. 29
ONERI E SPESE CONTRATTUALI
1. Ogni e qualsiasi onere inerente all’espletamento della gara ed allo svolgimento dei servizi fa carico all’appaltatore, ove non diversamente disposto nel presente Capitolato.
2. In particolare, sono a carico dell’appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula e alla registrazione del contratto e le altre eventuali imposte e tasse, se dovute.
ART. 30 DOMICILIO LEGALE
1. A tutti gli effetti del presente contratto la Ditta elegge domicilio presso la sede legale del Comune di Azzano Decimo (PN).
ART. 31
FORO COMPETENTE
1. Qualunque contestazione o vertenza dovesse insorgere sull’applicazione e sull’esecuzione del presente contratto è di competenza del Foro di Pordenone.