CONTRATTO DI COMMISSIONE
CONTRATTO DI COMMISSIONE
CON AFFIDAMENTO IN USO GRATUITO DI ATTREZZATURE PER LA DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI PETROLIFERI
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L’anno …… il giorno …. del mese di ……. in
T R A
la , con sede in , via , Capitale Sociale Euro ,
iscritta presso il Registro delle Imprese di al n. , C.F./X.XXX , nella persona del
suo amministratore delegato nato a il C.F. per brevità:
la Committente
E
La ditta …….di in Via …….., …. - P.IVA ………………, legale rappresentante ……………. nato a , il
…………, (c..f./ ……………..) residente a …………. ( ..... ) in via , .d’ora innanzi, per brevità:
Commissionario
PREMESSO
A) che la Committente dispone del Punto Vendita carburanti sito in ……………….. - via ….- costituito
dalle infrastrutture, apparecchiature, attrezzature ed impianti elencati nell’allegato A del presente contratto (d’ora innanzi, per brevità: il “Punto Vendita”), allegato che costituisce anche verbale di consegna.
B) che il Punto Vendita ha lo scopo di erogare in esclusiva carburanti, lubrificanti ed additivi forniti dalla stessa Committente o da ditte da essa incaricate, secondo precisi standard qualitativi;
C) che la Committente intende concedere gratuitamente a terzi l’uso del Punto Vendita di cui all’Allegato A, affinché questo venga custodito e gestito nei termini ed alle condizioni previsti dal presente contratto ed eroghi in esclusiva carburanti e lubrificanti forniti dalla stessa Committente e/o da ditte da essa incaricate;
D) che il Commissionario, dichiarando di essere in possesso delle qualità morali e delle capacità economiche, tecniche ed imprenditoriali necessarie, ha chiesto alla Committente di concedergli l’uso del Punto Vendita, impegnandosi a gestirlo e custodirlo nei termini e alle condizioni previsti dal presente contratto, allo scopo di vendervi per conto della Committente al pubblico i carburanti e lubrificanti forniti dalla stessa e/o da ditte da essa incaricate, per conto
della Committente;
TUTTO CIO’ PREMESSO E FACENTE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE CONTRATTO TRA LA COMMITTENTE ED IL COMMISSIONARIO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1 – Premesse e allegati
Le premesse e gli allegati sono parti integranti del presente contratto.
ART. 2 - Oggetto del contratto La Committente concede in uso gratuito il Punto Vendita al Commissionario, che lo prende in custodia per esclusivi motivi di servizio, impegnandosi a gestirlo nei termini ed alle condizioni previsti dal presente contratto ed a svolgervi, per conto della Committente, l’attività di vendita dei carburanti, lubrificanti ed additivi della Committente o da imprese da essa designate, secondo i prezzi di vendita al pubblico stabiliti dalla Committente, che verranno da quest’ultima comunicati, preventivamente, con i mezzi e le modalità che verranno successivamente definiti dalle Parti. I prezzi non potranno per alcuna ragione essere variati dal Commissionario.
ART. 3 - Durata del contratto - Diritto di recesso
Il presente contratto , che integra quello di affidamento in uso gratuito delle attrezzature fisse e mobili stipulato in data…..ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 32/98 e successive modificazioni, decorrerà dal giorno con scadenza
corrispondente a quella del predetto contratto di affidamento, ossia in data ………..
Alla sua scadenza il contratto si rinnoverà per un ulteriore periodo di anni sei e così via, salvo che non intervenga disdetta da una dalle Parti da comunicarsi con lettera raccomandata A/R con i termini e le modalità sotto definite. Durante i primi sei mesi, che le parti riconoscono e considerano ad ogni effetto come periodo di prova, sia la Committente che il Commissionario potranno recedere dal contratto mediante invio di raccomandata A/R con almeno 30 (trenta) giorni di preavviso rispetto al previsto recesso. La comunicazione di recesso, durante il periodo di prova, di cui sopra non avrà necessità di motivazione. La disdetta per fine contratto, ai sensi del richiamato X.Xxx 32/98 dovrà essere inviata nel primo semestre dell’ultimo anno contrattuale. Dopo il primo periodo contrattuale, il mancato rinnovo dovrà essere motivato.
La Committente avrà altresì diritto di recedere dal contratto, senza che il Commissionario possa avere nulla a che pretendere a titolo di risarcimento e/o indennizzo, qualora:
1. venissero revocate o non venissero rinnovate le autorizzazioni che legittimano l’installazione e l’esercizio del Punto Vendita o la sua installazione ed esercizio venissero ritenuti illegittimi dalla Pubblica Autorità;
2. venisse a crearsi la indisponibilità del suolo su cui sorge l’impianto;
3. venissero meno in capo al Commissionario i requisiti di cui alla Legge 31/05/1965 n.575 ed al D. Lgs. n. 490 dal 1994 in conformità a quanto richiesto dal D.P.R. n. 252 del 1998 (Legge Antimafia).
Il Commissionario ha facoltà di recesso anticipato dal presente contratto e contestualmente dai contratti correlati dando un preavviso minimo di 90 gg. a mezzo lettera raccomandata A.R.
ART. 4 - Titolarità del contratto
Il Commissionario prende atto che la Committente è addivenuta alla decisione di concedergli in uso gratuito il Punto Vendita per i motivi di servizio previsti nel presente contratto e, quindi, sul presupposto essenziale che egli sia in possesso delle qualità morali e delle capacità economiche, tecniche ed imprenditoriali necessarie a curarne proficuamente la gestione.
Il Commissionario non potrà cedere in tutto o in parte il presente contratto a terzi o affidare a terzi, in tutto o in parte, la sua esecuzione o l’uso del Punto Vendita o di sue singole infrastrutture, apparecchiature, attrezzature e/o impianti.
ART. 5 - Divieto di concorrenza - Esclusiva
Il Commissionario si obbliga a detenere e vendere nel punto vendita solo prodotti di proprietà della Committente, salvo quanto previsto al successivo punto 6 lettera e).
E’ fatto salvo e impregiudicato il diritto della Committente a vendere sia direttamente che indirettamente, i medesimi prodotti oggetto del presente accordo presso altri punti di vendita.
Qualora norme imperative intervengano a modificare sostanzialmente il presente contratto e le sue caratteristiche, senza esclusione alcuna, anche mediante inserzione automatica di clausole, ciascuna parte potrà recedere unilateralmente dal contratto e dai contratti collegati con effetto immediato mediante comunicazione scritta data all’altra parte, senza che ad alcuna di esse spetti indennizzo di sorta.
ART. 6 - Salvaguardia del marchio
Il Commissionario prende atto che il Punto Vendita affidatogli in custodia e gestione è contraddistinto con marchio della Committente o con il marchio o i marchi di Società indicate da Committente per l’esclusiva dei rifornimenti della Committente.
In particolare, il Commissionario si impegna: a) a custodire e gestire il Punto Vendita con diligenza e correttezza nel rispetto delle norme e , astenendosi dal porre in essere atti che possano pregiudicarne la sicurezza, l’affidabilità e l’efficienza;
b) a non apportare modifiche e/o manomissioni alle infrastrutture, apparecchiature, attrezzature ed impianti del punto vendita;
c) a non alterare o rimuovere i sigilli apposti sulle apparecchiature;
d) a non installare nel punto vendita, senza il preventivo consenso della Committente, nuove infrastrutture, apparecchiature, attrezzature e/o impianti; nonché scritte e/o insegne pubblicitarie di qualsivoglia genere;
e) a non svolgere presso il punto vendita, senza il preventivo consenso della Committente, attività diverse dall’erogazione di prodotti petroliferi alla clientela; Detto consenso si ritiene acquisito, per silenzio assenso, se entro 30 gg. dal ricevimento di una richiesta in tal senso da parte del Commissionario, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, la Committente non abbia formulato osservazioni.
f) a far osservare le disposizioni che precedono e gli obblighi previsti dal presente contratto dal personale e/o dagli addetti di cui eventualmente si avvarrà nella gestione del punto vendita;
g) a vigilare affinché i terzi non violino tutte le predette disposizioni;
h) ad indossare la divisa indicata dalla Committente. In caso di cambio di colori durante la vigenza del contratto l’onere di sostituire la divisa è a carico della Committente.
ART. 7 - Politiche commerciali
Il Commissionario è libero di adottare le iniziative commerciali che riterrà più utili e vantaggiose al fine di aumentare le vendite nel Punto Vendita ,
Il Commissionario adotterà inoltre le proposte e iniziative commerciali, e le innovazioni tecnologiche che gli verranno indicate dalla Committente,
Le provvigioni spettanti al Commissionario vengono specificate al successivo punto 19 e nell’allegato …… al presente contratto.
ART. 8 – Custodia dei Prodotti
Il Commissionario assume la custodia dei Prodotti di proprietà della Committente, per i quali dovrà rilasciare un’idonea garanzia fideiussoria di cui al successivo art. 17), depositati presso il punto vendita, obbligandosi ad adottare la massima diligenza anche ai fini della loro conservazione ed erogazione. Il valore di tale garanzia dovrà tenere conto della giacenza commerciale mediamente necessaria al buon funzionamento dell’impianto.
Le caratteristiche dei Prodotti dalla Committente depositati presso il Commissionario non potranno da questi o dal personale da lui dipendente essere mutate o alterate.
Il Commissionario si obbliga inoltre alla immediata segnalazione alla Committente di ogni fatto connesso alla custodia dei Prodotti che possa arrecare un danno alla Committente e/o a terzi.
ART. 9 - Obblighi specifici del Commissionario
Il Commissionario venderà i Prodotti al consumatore finale per conto della Committente, ma a nome proprio, nel rispetto delle modalità di cui sopra sub 2) e alle condizioni che gli saranno indicate dalla Committente stessa. In particolare il Commissionario si obbliga:
a) ad effettuare il versamento alla Committente del ricavato di tutte le vendite effettuate con le modalità convenute nell’allegato al presente contratto Il versamento sarà pari ai litri effettivamente erogati nella giornata. Nel
medesimo allegato le Parti concordano le modalità di corresponsione delle provvigioni spettanti al Commissionario o mediante diretta deduzione dagli importi versati giornalmente o mediante fattura di acconto emessa dal Commissionario e successivo conguaglio a fine mese, od in altra diversa modalità di corresponsione concordata tra le parti.
b) ad adempiere, a tutti gli obblighi connessi, per legge e per regolamento anche fiscali, alla movimentazione, immagazzinaggio e consegna dei Prodotti;
c) ad adempiere, agli obblighi di accertamento delle giacenze da comunicare alla Committente, qualora richiesto da variazioni della normativa fiscale.
d) a consentire alla Committente di effettuare verifiche allo scopo di controllare l’esatto adempimento degli obblighi di cui al presente contratto;
e) al rispetto degli orari e turni di apertura dell’impianto e delle norme di comportamento e degli usi nonché di tutte le istruzioni previste nell’ambito delle direttive commerciali della Committente, tenuto conto dei regolamenti comunali e/o regionali in materia;
f) a mantenere accese le insegne pubblicitarie e la relativa illuminazione del Punto Vendita, quando la luce solare non sia sufficiente;
g) ad esercitare la facoltà di tenere chiuso il Punto Vendita per un periodo continuato non superiore alle due settimane l’anno, sempre dando comunicazione scritta a Committente ed alle competenti autorità;
h) a mantenere regolarmente rifornito il punto vendita;
i) ad esporre negli appositi cartelli e/o stendardi, forniti dalla Committente, il prezzo di vendita al pubblico dei carburanti, nel rispetto della normativa vigente;
l) ad accettare, per la riscossione dei pagamenti, carte di credito commerciali e/o carte di pagamento abilitate al servizio dalla società convenzionante; m) ad adottare ed accettare, per la riscossione dei pagamenti, carte di
credito e bancomat, alle condizioni di
mercato normalmente applicate al settore; n) a predisporre mensilmente il rendiconto secondo le modalità richieste dalla Committente; o) a comunicare tempestivamente ammanchi di prodotto non giustificati oltre le tolleranze di legge; p) a compilare ogni mese una chiusura del libro U.T.F. con l’evidenza dei cali; q) a verificare costantemente la regolarità dei sigilli metrici sugli erogatori segnalando immediatamente agli
organi preposti ed alla committente ogni eventuale irregolarità.
ART. 10 - Obblighi specifici della Committente
In particolare la Committente si obbliga:
a) corrispondere le provvigioni dovute al Commissionario secondo le modalità e tempistiche previste nell’Allegato
……del presente contratto , ed al precedente punto 9 lettera a)
b) a mantenere regolarmente rifornito il Punto Vendita secondo gli ordini di consegna provenienti dal Commissionario o di propria iniziativa, a meno del verificarsi di ritardi di consegna nei suoi confronti, di scioperi, di provvedimenti dell’Autorità, di incendi e/o di altri casi di forza maggiore;
c) ad eseguire con la massima tempestività e di norma entro 48 ore lavorative dalla segnalazione, salvo comprovati casi di forza maggiore, gli interventi di manutenzione sulle attrezzature degli impianti del punto vendita, che si rendessero necessarie nel corso di validità del presente contratto, al fine di non arrecare nocumento all’attività e di non pregiudicare le vendite.
ART. 11 - Osservanza delle vigenti disposizioni
Il Commissionario si impegna ad osservare ed a far osservare tutte le vigenti disposizioni previste dalla normativa di settore.
ART. 12 Manutenzione del Punto Vendita
Nel prendere in consegna il Punto Vendita il Commissionario dà atto che tutte le infrastrutture, apparecchiature, attrezzature ed impianti che lo costituiscono sono conformi alle prescrizioni di Legge, ivi incluse quelle in tema di sicurezza, e si trovano in perfetto stato di manutenzione e sono idonee all’uso cui sono destinate come meglio si può evincere dal verbale di consegna che viene redatto fra le Parti, opportunamente documentato .
Il Commissionario si obbliga a far sì che il Punto Vendita conservi costantemente tale stato di efficienza e di sicurezza obbligandosi inoltre a riconsegnarlo alla Committente nelle medesime condizioni, fatto salvo il deperimento d’uso.
Il Commissionario, in virtù della custodia affidatagli, seguirà le indicazioni e le procedure, nell’utilizzo delle apparecchiature, attrezzature, impianti nonché dei prodotti esistenti, suggerite da Committente e e/o previste per disposizioni di Legge.
ART. 13 - Spese di esercizio e manutenzione
Sono a carico del Commissionario tutte le spese relative all’esercizio del Punto Vendita ad eccezione degli eventuali canoni di locazione o della tassa di occupazione dell’area pubblica in cui l’impianto insiste, delle imposte pubblicitarie e di diritti dovuti per gli eventuali passi carrabili, che rimarranno a carico della COMMITTENTE, così come rimangono a carico della Committente i costi per la vidimazione degli strumenti metrici che verranno rimborsati al commissionario che rimane l’utente metrico.
Specificatamente sono a carico del Commissionario: imposte e tasse, spese per l’esercizio del Punto Vendita, quelle per asporto e smaltimento, a termini di legge, dei rifiuti di qualsiasi natura e comunque prodotti dall’esercizio del Punto Vendita e delle sue attività, nonché le spese per l’illuminazione, le utenze, il consumo dell’energia elettrica e della forza elettromotrice, dell’acqua e delle linee di comunicazione.
Sono altresì a carico del Commissionario le spese di pulizia del Punto Vendita.
Sono invece a carico della Committente le spese per la manutenzione delle predette infrastrutture ed attrezzature nonché dei rimanenti beni che costituiscono il Punto Vendita e ciò sempre che gli interventi non si rendano necessari a causa dell’inadempimento del Commissionario agli obblighi assunti in forza del presente contratto.
ART. 14 - Accesso al Punto Vendita
La COMMITTENTE, in qualità di proprietaria del Punto Vendita, e/o la Società indicata da Committente potrà accedervi in qualsiasi momento, avvalendosi di propri incaricati allo scopo di verificare l’adempimento da parte del Commissionario degli obblighi previsti dal presente contratto.
ART. 15 – RENDICONTO
Il Commissionario dovrà presentare mensilmente il rendiconto della propria attività, con particolare riferimento all’andamento delle vendite, alla suddivisione dei prodotti venduti e a quant’altro necessario e richiesto a tal fine dalla Committente.
ART. 16 – Responsabilità - Assicurazione
Tutti i rischi e responsabilità derivanti dalla conduzione del Punto Vendita sono a carico del Commissionario, quale comodatario dell’impianto Per far fronte a tali rischi di esercizio il Commissionario stipulerà, trascorso positivamente il periodo di prova, una polizza assicurativa a copertura di eventuali danni (RCT/RCO)
ART. 17 - Fideiussione
A garanzia del puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente contratto e delle eventuali somme da versare a qualsiasi titolo, il Commissionario dovrà rilasciare al Committente idonea garanzia bancaria o assicurativa autonoma ed a prima richiesta, emessa da primario istituto di credito o primaria compagnia di assicurazione sino alla concorrenza
dell’importo indicato nell’allegato ….., anche in relazione alle modalità di versamento ivi previste.
Tale garanzia dovrà essere redatta secondo un testo di gradimento della Committente.
Tale garanzia, oggi definita nell’allegato………al presente contratto il cui importo sarà eventualmente modificato nel corso degli anni anche in relazione all’andamento delle vendite e al prezzo del prodotto, dovrà essere reintegrata dal Commissionario nei termini stabiliti tra le parti.
ART. 18 - Manleva
Il Commissionario si obbliga a manlevare e a tenere indenne il Committente nel caso di danni arrecati a terzi, esclusi quelli conseguenti alla qualità dei prodotti, se non imputabile al commissionario, includendo tra essi i propri dipendenti/familiari o le persone facenti capo comunque alla propria organizzazione.
ART. 19 – Compenso del Commissionario
A fronte del mandato a vendere effettivamente adempiuto, la Committente riconoscerà al Commissionario una provvigione pro-litro pari a quanto indicato nell’allegato……….al presente contratto e comunque non dissimile da quanto percepito precedentemente dal Commissionario in un corrispondente contratto di somministrazione, come margine minimo su ogni litro di carburante rivenduto, al netto degli oneri di remunerazione del capitale impiegato e degli altri costi di gestione evitati e/o trasferiti alla Committente.
Al termine di ogni biennio, su richiesta di una delle parti, si procederà ad una verifica di tali parametri, anche in base alla evoluzione, alla dinamica ed alle prospettive delle condizioni di mercato.
ART. 20 - Clausola risolutiva espressa
Le parti convengono che il presente contratto si risolverà di diritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., al verificarsi delle seguenti ipotesi:
a) comprovata alterazione, manipolazione o comunque inidonea custodia dei prodotti petroliferi custoditi dal Commissionario nel Punto Vendita;
b) manomissione fraudolenta dei sigilli e di ogni strumento di misurazione rilevata da organi di Polizia Giudiziaria;
c) grave o ripetuta violazione, contestata dalla Committente, di disposizioni di legge, decreti e normative di attuazione che possano determinare, in modo certo ed univoco, danni alla Committente;
d) rimozione, alterazione ed illecita apposizione o utilizzo dei segni distintivi del marchio;
e) cessione del contratto o modifica della titolarità della gestione;
f) chiusura dell’impianto ingiustificata al di fuori del periodo di chiusura per ferie, per malattia certificata o cause di forza maggiore;
g) variazione dei prezzi di vendita al pubblico dei prodotti rispetto a quelli determinati dalla Committente;
h) cessazione degli effetti della fideiussione senza preventiva sua sostituzione con nuova garanzia fideiussoria. i) violazione del divieto di attività in concorrenza e dell’obbligo di esclusiva; l) mancato versamento nei tempi convenuti degli incassi delle vendite effettuate dal Commissionario.
ART. 21 - Riconsegna del Punto Vendita - Penale per ritardata consegna
Alla scadenza del presente contratto o in caso di recesso o risoluzione anticipata, alla data del recesso o della risoluzione, il Commissionario dovrà provvedere a riconsegnare il Punto Vendita alla Committente essendo venuto meno il titolo atto a legittimare la detenzione per ragioni di servizio. In caso di ritardo nella riconsegna del Punto Vendita il Commissionario dovrà pagare alla Committente una penale giornaliera di Euro ……,00 (…../00), salvo il risarcimento dei maggiori danni.
ART. 22 - Licenze
Alla scadenza del presente contratto o, in caso di recesso o di risoluzione anticipata, alla data del recesso o della risoluzione anticipata, il Commissionario riconsegnerà al competente Ufficio Tecnico di Finanza la licenza fiscale in originale.
ART. 23– Mediazione legale
In ordine alla soluzione delle controversie che possano insorgere tra le parti le stesse avranno la facoltà di effettuare
un tentativo di mediazione esperito secondo le disposizioni del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e successive modificazioni.
Contenzioso:
Per dirimere i casi di contenzioso derivanti dall’applicazione del presente contratto, le parti avranno la possibilità di inserire fra le clausole contrattuali, a loro libera scelta, dopo avere eventualmente esperito quanto previsto al precedente art. 23, ed in via alternativa tra loro, una delle seguenti opzioni:
ART. 24 – Foro esclusivamente competente
Le parti per qualsiasi controversia sulla interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione del presente contratto stabiliscono la competenza esclusiva del Tribunale di .
ART. 24 – Clausola compromissoria irrituale
Ogni e qualsiasi controversia dovesse sorgere in merito all’interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà devoluta ad un Collegio Arbitrale il cui Presidente sarà nominato dal Presidente della Camera di Commercio di…………. e gli arbitri da ciascuna delle parti come mandatari negoziali col compito di dirimere l’insorta controversia, senza alcuna formalità se non col principio del contraddittorio, inappellabilmente e nel termine di novanta giorni dalla costituzione del Collegio. Le parti applicheranno in via convenzionale gli articoli 810, 2° e 3° comma, e 811 del C. P. C. e si impegnano sin d’ora a considerare le determinazioni degli Arbitri come espressione delle loro volontà, rimossa ogni eccezione. Il Collegio provvederà anche sulle spese e competenze spettanti agli Arbitri.
ART. 24 – Clausola compromissoria rituale
Ogni e qualsiasi controversia dovesse sorgere in merito all’interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione del presente contratto, sarà risolta mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di , da
tre arbitri (oppure da un arbitro unico) , nominati (nominato) in conformità a tale Regolamento".
ART. 25 – Divieto di cessione dell’attività a titolo oneroso
Il Commissionario dichiara di ben sapere che per lo svolgimento del suo incarico non è tenuto a versare ad alcun soggetto terzo, compreso il Committente, alcuna indennità a qualsiasi titolo richiesta, in particolare per avviamento. Il Commissionario dichiara altresì di ben sapere che al termine del suo mandato non sarà tenuto a richiedere ad alcun soggetto terzo, compreso il Committente, alcuna indennità a qualsiasi titolo pretesa, in particolare per c.d. buona uscita, in quanto il Committente riconosce al Commissionario per l’attività svolta, l’accantonamento di fine rapporto, da
versarsi presso il Centro di Previdenza per i Gestori Distributori Carburante (CIPREG) nella misura e nelle forme previste dagli accordi sindacali vigenti.
ART. 26 – Vendite a Credito
Il Commissionario è libero di effettuare vendite a credito a suo insindacabile giudizio assumendosene la responsabilità. Qualora le vendite a credito a determinati clienti vengano invece decise e richieste dalla Committente, la responsabilità dell’incasso grava su quest’ultimo.
ART. 27 – BONUS FISCALE
Con riferimento all’art. 34 della Legge 183/2011 e successive modifiche di cui all’art. 4 del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69 convertito con legge 9 agosto 2013 n. 98, le parti si danno reciprocamente atto che le agevolazioni fiscali ivi previste sono di competenza del commissionario in quanto esercente l’impianto di distribuzione.
ART. 28 – Conclusione
La conclusione del presente contratto e la definizione di tutti gli elementi delle sue singole clausole sono frutto di specifica e libera trattativa intercorsa tra le parti.
Qualunque modifica al presente contratto non potrà avere luogo e non potrà essere provata tra le parti che hanno provveduto a depositare al MISE ai sensi dell’art.17 della Legge 27/2012 la presente tipizzazione-quadro, che per atto scritto.
ART. 30 – Registrazione
Le spese di registrazione del presente contratto sono a carico del Commissionario.
, lì ………..