TRA
SCHEMA DI CONVENZIONE DISCIPLINANTE LA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI FROSINONE PER I LAVORI E LE FORNITURE DI BENI E SERVIZI
L’anno ........................., il giorno ……………., in Xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxx X. Xxxxxxx, 00:
TRA
La Provincia di Frosinone, in persona del Dott. ………………… in qualità di ,
domiciliato per la carica presso la stessa, in Xxxxxxxxx , Xxxxxx X. Xxxxxxx, 00, C.F il
quale interviene nel presente atto in rappresentanza della stessa Provincia ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs 267/2000
E
Il Comune di …………………… in persona del Dott. ………………… in qualità di ,
domiciliato per la carica presso lo stesso, in ……………….., via ……………. n….., C.F.
…………… il quale interviene nel presente atto in rappresentanza del Comune ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs 267/2000
PREMESSO
- che l’art. 33, comma 3-bis del Codice dei Contratti, come modificato dall’art. 9, comma 4, del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66 recante “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”, convertito nella Legge 23 giugno 2014, n. 89, prevede che “i Comuni non capoluogo di provincia possono procedere all’acquisizione di lavori, beni e servizi soltanto nell’ambito delle unioni dei comuni, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle Province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento”;
- che il comma 3 dell’articolo sopracitato prevede la possibilità per “Le amministrazioni aggiudicatrici di affidare le funzioni di stazione appaltante di lavori pubblici alle amministrazioni provinciali, sulla base di apposito disciplinare che prevede altresì il rimborso dei costi sostenuti dagli stessi per le attività espletate, nonché a centrali di committenza”;
- che l'art. 1, comma 88, della Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, prevede che: “La Provincia può, d'intesa con i Comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive”;
- - che con deliberazione del Consiglio provinciale n. del , veniva approvato il regolamento interno per istituzione della stazione unica appaltante della Provincia di Frosinone”;
- che le presenti premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
VISTI
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, in particolare l’art. 19, comma 1, lett. l);
- il D.M. 14 Marzo 2003 recante “Istituzione, ai sensi dell’art. 15, comma 5, del D.Lgs. 190/2002, del Comitato di coordinamento per l’Alta sorveglianza delle grandi opere”;
- il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante il “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, in particolare l'art. 33 così come modificato dal D.L. 66/2014;
- la Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante il “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, in particolare l'art. 13;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011 “Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 - Piano straordinario contro le mafie”;
- La Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni;
CONSIDERATO
- che la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Frosinone (S.U.A. PROV. FR.) con le funzioni previste dall'art. 33 del D.Lgs. n. 163/2006, come richiamato dall'art. 13 della
L. n. 136/2010, può svolgere un ruolo essenziale per promuovere ed attuare interventi idonei a creare condizioni di sicurezza, trasparenza e legalità favorevoli al rilancio dell'economia e dell'immagine delle realtà territoriali ed al ripristino delle condizioni di libera concorrenza, anche assicurando, con un costante monitoraggio, la trasparenza e la celerità delle procedure di gara e l'ottimizzazione delle risorse e dei prezzi;
- che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011 ha disciplinato le attività della S.U.A. stabilendone la S.U.A. natura giuridica di centrale di committenza, come definita dall’art. 3, comma 34 del D. Lgs. 163/2006
tutto ciò premesso
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 Oggetto della convenzione
1. E' istituita la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Frosinone (di seguito anche denominata S.U.A. PROV. FR. o semplicemente S.U.A.) per le procedure di gara di
appalti di lavori, servizi e forniture per i soggetti sottoscrittori della presente Convenzione ricadenti territorialmente nella Provincia di Frosinone.
2. La presente convenzione disciplina le modalità operative ed il funzionamento della Stazione unica appaltante con il compito di curare le procedure di gara di contratti di lavori, servizi e forniture rientranti nell'oggetto del D. Lgs. 163/2006 per i Comuni e gli altri Enti aderenti.
3. La S.U.A., ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 163/2006, è costituita presso la sede della Provincia di Frosinone.
4. Risultano in particolare comprese nell’ambito di applicazione della presente convenzione, in termini specificativi rispetto a quanto prefigurato dal precedente comma 2:
a) le procedure per l’affidamento di servizi di ingegneria e di architettura in base all’art. 91 del d.lgs. n. 163/2006;
b) le procedure per l’affidamento di appalti di servizi compresi nell’allegato IIB del d.lgs. n. 163/2006;
c) le procedure per l’affidamento di concessioni di servizi disciplinate dall’art. 30 del d.lgs. n. 163/2006;
d) le procedure per l’affidamento di appalti di lavori e di opere compresi nell’allegato I del d.lgs. n. 163/2006, anche in forma semplificata in base all’art. 123 dello stesso Codice dei contratti pubblici;
e) le procedure per l’affidamento di contratti di partenariato pubblico-privato, come individuati dall’art. 3, comma 15-bis del d.lgs. n. 163/2006 e come disciplinati dallo stesso Xxxxxx dei contratti pubblici e dal d.P.r. n. 207/2010, comprese le procedure ad iniziativa di soggetti privati previste dall’art. 153 del d.lgs. n. 163/2006 e dall’art. 278 del d.P.R. n.207/2010;
f) le procedure per l’acquisizione di lavori, servizi e beni in economia mediante cottimo fiduciario, svolte con modalità tradizionali e fatto salvo quanto previsto dall’art. 9 della presente convenzione in attuazione di quanto previsto dall’art.23-ter del d.l. n. 90/2014 conv. in l. n. 114/2014.
0.Xx presente convenzione non si applica:
a) al conferimento di incarichi professionali e consulenze intesi come contratti di prestazione d’opera affidati in base a quanto previsto dall’art. 7, commi 6 e seguenti del d.lgs. n. 165/2001, nonché in base alle disposizioni regolamentari dei singoli enti disciplinanti le collaborazioni autonome;
b) alle procedure di erogazione di contributi o di altri benefici economici poste in essere dai singoli Comuni in base all’art. 12 della legge n. 241/1990 ed ai relativi regolamenti di definizione dei criteri; a tal fine si considerano come erogazioni di contributi i provvedimenti che rispettino le condizioni individuate dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 34/E del 21 novembre 2013.
6. La presente convenzione non si applica, inoltre:
a) alle procedure di affidamento di lavori effettuate da parte di un concessionario servizi ai sensi dell’art. 32, comma 1, lett. f) del d.lgs. n. 163/2006;
b) alle procedure di affidamento di lavori a scomputo di oneri di urbanizzazione effettuate da parte di un operatore economico privato ai sensi dell’art. 32, comma 1, lett. g) del d.lgs. n. 163/2006 e fermo restando quanto stabilito dall’art. 16 del d.P.R. n. 380/2001 in relazione all’affidamento dei lavori per lo scomputo di oneri di urbanizzazione primaria;
c) alle procedure poste in essere da soggetti privati in relazione alle ulteriori fattispecie particolari connesse a finanziamenti pubblici individuate dall’art. 32, comma 1 del d.lgs.
n. 163/2006 e da altre disposizioni di legge.
7. La presente convenzione non si applica a tutte le procedure finalizzate all’affidamento di contratti non disciplinate dal d.lgs. n. 163/2006 o comunque non richiedenti l’acquisizione del codice identificativo gara, con riferimento alle fattispecie individuate dall’art. 25 del d.l. n. 66/2014 conv. in l. n. 89/2014 e dal relativo allegato esplicativo, nonché dalla determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 4/2011.
Art. 2 Responsabile del Procedimento (per servizi e forniture) Responsabile Unico del Procedimento (per lavori) dell'Ente Aderente Responsabile del procedimento nominato dalla Provincia di Frosinone
0.Xx R.U.P., ai sensi dell’art. 10 del Codice dei Contratti, è solo quello dell’Ente aderente cui competono tutte le funzioni che il D.Lgs. 163/2006 ed il D.P.R. 207/2010 prevedono in capo a questa figura quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
per forniture e servizi
a) svolge tutte le attività inerenti la programmazione delle acquisizioni di servizi e forniture di beni previste dal d.lgs. n. 163/200, dai provvedimenti attuativi dello stesso e dall’art. 271 del d.P.R. n. 207/2010 con riferimento al singolo Comune aderente;
b) svolge tutte le attività inerenti la progettazione dell’appalto previste per esso dal d.lgs. n. 163/2006 e dall’art. 279 del d.P.R. n. 207/2010;
c) si correla al Responsabile della struttura organizzativa della S.U.A. PROV. FR. per le attività di definizione dei fabbisogni del comune, nonché per le attività di impostazione e di preparazione della procedura di acquisizione;
d) svolge le attività relative alla procedura di acquisizione;
e) svolge tutte le attività informative e comunicative previste dalla normativa vigente in materia di acquisizioni di servizi e beni per quanto riferibile alla competenza del singolo Comune aderente, nei termini previsti dalla presente convenzione;
f) in coordinamento con il Direttore dell'esecuzione ove nominato, assume specificamente in ordine al singolo acquisto i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni, per come regolate dalle disposizioni del d.lgs. n. 163/2006 e del d.P.R. n. 207/2010;
g) svolge tutte le attività di comunicazione obbligatoria riferite alla fase di esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dall’art. 7, comma 8 del d.lgs. n. 163/2006 e dai correlati provvedimenti attuativi, in particolare mediante la produzione di informazioni attraverso il sistema SIMOG.
h) rilascia apposita certificazione di regolare servizio o fornitura
per lavori
a) svolge tutte le attività inerenti la programmazione delle acquisizioni di lavori previste dal d.lgs. n. 163/2006 e dai suoi provvedimenti attuativi specifici, nonchè dal d.P.R. n. 207/2010 con riferimento al singolo Comune aderente;
b) svolge tutte le attività inerenti la progettazione dell’appalto previste per esso dal d.lgs. n. 163/2006 e dal d.P.R. n. 207/2010;
c) provvede alla validazione dei progetti in base a quanto previsto dall’art. 55 del d.P.R. n. 207/2010;
d) si correla al Responsabile della S.U.A. PROV. FR. per le attività di impostazione e di preparazione della procedura di acquisizione;
e) svolge le attività relative alla procedura di acquisizione;
f) svolge tutte le attività informative e comunicative previste dalla normativa vigente in materia di acquisizioni di lavori per quanto riferibile alla competenza del singolo Comune aderente, nei termini previsti dalla presente convenzione;
g) in coordinamento con il Direttore dei lavori, svolge tutte le attività per esso previste in relazione all’esecuzione e al controllo dell’appalto come regolate dalle disposizioni del d.lgs. n. 163/2006 e del d.P.R. n. 207/2010;
h) svolge tutte le attività di comunicazione obbligatoria riferite alla fase di esecuzione del contratto, secondo quantoprevisto dall’art. 7, comma 8 del d.lgs. n. 163/2006 e dai correlati provvedimenti attuativi, in particolare mediante la
i) produzione di informazioni attraverso il sistema SIMOG, nonchè da altre norme.
j) rilascia apposita certificazione di Esecuzione dei Lavori.
2. Per la gestione di tutti i rapporti intercorrenti tra la S.U.A. e l'Ente Aderente, viene nominato,dal Dirigente della S.U.A., un Responsabile del procedimento, scelto tra i funzionari in servizio presso la S.U.A. medesima o in casi di necessità tra i funzionari della Provincia di Frosinone. Il nominativo ed i recapiti di tale funzionario sono comunicati tempestivamente dalla
S.U.A. all’Ente aderente che ha richiesto l’avvio della gara
Art. 3 Attività escluse
1.Restano di esclusiva competenza del Comune aderente:
- la fase “a monte” delle procedure di gara, (individuazione dei lavori, delle forniture e dei servizi da acquisire, finanziamenti, nomina del responsabile unico del procedimento, progettazione, determinazione a contrarre, acquisizione CIG (codice identificativo gara), predisposizione capitolato, ecc.);
- la fase “a valle” delle procedure di gara (stipula del contratto, consegna lavori, direzione lavori, contabilità e collaudo dei lavori, pagamenti corrispettivi; analogamente per le forniture ed i servizi, relative comunicazione all’Osservatorio dei Contratti Pubblici ex art. 7 del Codice dei Contratti).
Art. 4 Modalità di adesione alla S.U.A
1. I rapporti tra la S.U.A. e gli Enti aderenti sono disciplinati dalla presente convenzione il cui schema è stato approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. …… del avente
ad oggetto “schema di convenzione disciplinante la Stazione unica appaltante della Provincia di Frosinone” per l'espletamento e la gestione di gare per lavori, servizi e forniture dei Comuni non capoluogo di provincia tenuti all'applicazione del decreto legislativo n. 163/2006.
2. La sottoscrizione della convenzione di cui al comma 1 non costituisce delega di funzioni ma attribuisce esclusivamente alla S.U.A. il compito di svolgere le attività relative alle procedure di scelta del soggetto contraente.
3. La convenzione decorre dalla data di sottoscrizione della medesima ed ha validità a tempo indeterminato.
0.Xx Comune/Ente aderente potrà recedere in qualsiasi momento, con apposito atto deliberativo, dandone comunicazione alla Provincia, con preavviso di almeno due mesi. Resteranno comunque fermi gli obblighi assunti in seguito a gare già indette.
5.I Comuni o altri enti locali che intendano aderire alla S.U.A. della Provincia di Frosinone devono approvare il testo integrale della convenzione senza modifiche o condizioni, mediante deliberazione consiliare.
Art. 5 Stazione unica appaltante
1. La Provincia di Frosinone in funzione di Stazione Unica Appaltante, cura la gestione della procedura di gara per l’affidamento di lavori, servizi e forniture sino alla fase di stipula del contratto, che rimane di competenza del Comune aderente.
2. Più analiticamente, su richiesta dell’Ente aderente, la Stazione unica appaltante, svolge le seguenti attività:
a) riceve dagli Enti convenzionati apposita richiesta di predisposizione della gara corredata dalla idonea e completa documentazione necessaria a predisporre la disciplina di gara (bando/lettera di invito) e provvede alla verifica della completezza, della chiarezza e della regolarità della documentazione presentata dal Comune aderente;
b) nel caso in cui la Provincia rilevi la necessità di apportare modificazioni o integrazioni alla documentazione inoltrata dal Comune, chiederà al responsabile del procedimento individuato dal Comune di regolarizzare la documentazione. In tale caso il termine per la conclusione della procedura di gara è sospeso dalla data di richiesta di regolarizzazione o di integrazione inviato dalla Provincia fino alla data di ricevimento della documentazione richiesta;
c) nel caso di ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la Provincia effettua una verifica meramente oggettiva di conformità alle norme e alla giurisprudenza in materia, senza operare alcuna scelta discrezionale in ordine all’individuazione degli elementi di valutazione. La Provincia opera un controllo estrinseco in merito alla ragionevolezza, logicità e non contraddittorietà dei criteri adottati per la valutazione dell’offerta tecnica, con particolare riferimento ai criteri motivazionali cui dovrà attenersi la commissione tecnica nella fase di attribuzione del punteggio. In tal caso, concorda con il Comune aderente, in caso di adozione del criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, i singoli elementi e sub- elementi di valutazione, i rispettivi pesi ponderali e le rispettive modalità di assegnazione dei punteggi, nel rispetto di quanto stabilito dal Codice e dal Regolamento attuativo;
d) la Provincia non opera alcun controllo in merito ai documenti che costituiscono parte integrante del progetto, nonché alla conformità del medesimo alla normativa vigente al momento di avvio della procedura di gara, attività di natura tecnica della quale è direttamente responsabile il progettista e/o il Comune;
e) effettuate con riscontro positivo le verifiche di cui sopra, la Provincia provvede alla predisposizione del bando di gara, il disciplinare di gara e/o lettera di invito e ai connessi adempimenti di pubblicità, ovvero all’inoltro degli inviti a presentare offerta in caso di procedura ristretta, alla effettuazione delle sedute di gara, alla verifica in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese nel corso della procedura di gara tramite il sistema AVCPASS, alla trasmissione al Comune dello schema di determinazione di aggiudicazione definitiva unitamente a copia dei documenti di gara affinché il R.U.P. dell’Ente aderente provveda alla relativa determinazione. Il suddetto provvedimento di aggiudicazione dovrà essere ritrasmesso, contestualmente alla S.U.A. adozione, alla S.U.A. che provvederà alle comunicazioni di cui
all’art. 79 del Codice e alla pubblicazione dell’esito. Lo svincolo delle polizze provvisorie rimane di competenza del Comune aderente;
f) spetta alla Provincia la nomina della commissione giudicatrice, secondo quanto previsto dagli artt. 7 e 8 del regolamento interno della S.U.A.;
g) la Provincia indica, nel bando e nel disciplinare di gara, che la funzione di stazione appaltante le è stata conferita ai sensi della presente convenzione;
h) tiene costantemente informato l’Ente convenzionato di ogni sviluppo inerente la procedura di affidamento;
i) comunica, altresì, il giorno di apertura delle offerte al responsabile del procedimento;
l) provvede all’aggiudicazione provvisoria comunicando al Comune/Ente aderente i risultati dell’avvenuta aggiudicazione provvisoria della gara ed ogni altra informazione necessaria per l'aggiudicazione definitiva, la stipula e l'esecuzione del contratto, che restano di competenza del Comune/Ente aderente.
3. Resta inteso che la Provincia, a seguito della richiesta del Comune, valuterà la fattibilità in relazione al carico di attività già assunto, tenendo conto dell’ordine cronologico di arrivo delle relative richieste, dando comunque priorità ad eventuali scadenze di finanziamenti.
In quest’ultimo caso si evidenzia che la documentazione necessaria all’avvio della procedura di gara deve pervenire –completa- con anticipo tale da consentire alla S.U.A. di rispettare i termini di erogazione del finanziamento.
Qualora il Comune non rispetti quanto sopra non potrà avanzare alcuna pretesa nei confronti della S.U.A. per la perdita del finanziamento.
4. La stazione unica appaltante informa il Comune/Ente aderente della presa in carico della procedura di gara ed i relativi tempi di espletamento o il posticipo della medesima.
Art. 6 Adempimenti del Comune aderente
1. Al fine di avviare la procedura di gara da parte della Stazione unica appaltante, il Comune aderente, per il tramite del responsabile del procedimento, deve trasmettere a mezzo pec all’ indirizzo comunicato dalla Provincia quanto segue:
a) determinazione a contrarre, recante l'indicazione delle modalità di scelta del contraente ed il criterio di aggiudicazione, unitamente al CIG ed al CUP (codice unico progetto), nonché al capitolato speciale di appalto;
b) nel caso di ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, capitolato e determinazione dovranno riportare:
indicazione dei criteri e sottocriteri di valutazione dell’offerta tecnica e relativi pesi e sottopesi, nonché, i criteri motivazionali di attribuzione del punteggio e l’indicazione del criterio matematico di attribuzione del punteggio all’offerta economica; indicazione del contenuto e delle modalità di formulazione dell’offerta tecnica, eventuali limiti massimi di pagine, formati, ecc. e, ove possibile, predisposizione di un modello per la formulazione dell’offerta tecnica;
c) nomina del Responsabile Unico del Procedimento, ex art. 10 D.lgs n. 163/2006, per ogni singolo lavoro, fornitura o servizio, individuandolo, di norma, nella figura del dirigente o responsabile del servizio interessato all’espletamento della gara di affidamento dei lavori o di fornitura di beni/servizi relativamente al settore/servizio di competenza e dandone tempestiva comunicazione alla Provincia, quale Stazione unica appaltante;
d) deliberazione/determinazione di approvazione del progetto esecutivo relativo ai lavori o forniture o servizi di cui si chiede l'espletamento della procedura di gara;
e) originale o copia conforme all'originale del progetto in formato elettronico, completo di Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) o Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.;
f) nota recante i nominativi del progettista incaricato, del professionista che ha redatto il documento della sicurezza e del referente interno, i quali dovranno essere a disposizione della Provincia per ogni eventuale chiarimento o supporto tecnico in relazione al progetto oggetto della procedura. Di tali soggetti dovranno essere altresì forniti indirizzo pec e numero di cellulare;
g) descrizione sommaria dell’opera, del servizio o della fornitura e relativo quadro economico di progetto;
h) indicazione dei tempi massimi per l’aggiudicazione dell’appalto di riferimento, anche in relazione all’esigenza di rispettare le scadenze connesse alla fruizione di eventuali finanziamenti;
i) indicazione di ulteriori eventuali condizioni alle quali l’Ente convenzionato avesse interesse;
l) laddove la legge ammetta la procedura negoziata il Comune, per il tramite del responsabile del procedimento, comunicherà l’elenco degli operatori economici da invitare alla procedura di affidamento dei quali dovrà aver già verificato la relativa qualificazione. L’elenco - debitamente sottoscritto dal R.U.P. in ogni suo foglio - dovrà riportare l’oggetto della gara cui si riferisce, il nominativo delle ditte da invitare unitamente al loro indirizzo, numero di telefono, P.IVA e, necessariamente, il loro indirizzo di posta elettronica certificata. Al fine di garantire la segretezza delle imprese invitate alla procedura negoziata, tale comunicazione dovrà avvenire a mezzo pec indirizzata al Responsabile dell’Area Appalti e Contratti della Provincia di Frosinone;
m) l'assunzione degli oneri economici dei compensi spettanti ad eventuali componenti esterni che la Provincia riterrà necessario inserire nella Commissione giudicatrice, oneri che devono essere finanziati con apposita determinazione dirigenziale del Comune/Ente medesimo;
n) l’acquisizione del CIG e le successive comunicazioni all’AVCP sui Contratti Pubblici, ora A.N.A.C..
Art. 7 Funzioni e attività ulteriori che possono essere svolte dalla Stazione Unica Appaltante nell’interesse e in collaborazione con i Comuni aderenti alla convenzione
1. La S.U.A. PROV. FR. svolge, su richiesta, le seguenti funzioni ed attività complementari nell’interesse dei Comuni aderenti e della più efficace realizzazione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni:
a) promozione dell'omogeneizzazione delle scadenze dei contratti di lavori (con particolare riferimento a quelli di manutenzione riferibili a più Comuni), servizi e forniture;
b) coordinamento dei procedimenti di determinazione dei fabbisogni di beni e servizi riferibili alle esigenze dei Comuni aderenti;
c) promozione dell'adozione di strumenti regolamentari omogenei negli enti aderenti per la disciplina dell'attività contrattuale e delle modalità di acquisizione di lavori, servizi e beni in modo da favorire l'azione della Stazione Unica Appaltante; in base a tale attività i Comuni aderenti, nel rispetto dell'autonomia dei propri organi, si impegnano all'adozione del regolamenti unitari predisposti dalla S.U.A. PROV. FR..
2. Ogni Comune aderente comunica alla S.U.A. PROV. FR. entro il 31 ottobre di ciascun anno, ed in ogni caso con almeno sei mesi di anticipo sulla scadenza programmata:
a) i contratti di lavori, servizi e forniture in scadenza nell'esercizio successivo;
b) i fabbisogni minimi per le forniture ed i servizi ricorrenti.
3. Ogni Comune aderente comunica alla S.U.A. PROV. FR. entro il 31 ottobre di ciascun anno i contratti di lavori da affidare come procedura ristretta semplificata al fine di provvedere, congiuntamente con il comune aderente, alla pubblicità dell'elenco nei tempi e nei modi di cui all'art. 123 del D.Lgs. 163/2006
4. La S.U.A. PROV. FR. potrà ricevere le apposite domande di iscrizione all'elenco degli operatori economici interessati ad essere invitati alle procedure di affidamento di cui all'art. 123 del D.Lgs. 163/2006, che dovranno pervenire entro il quindici dicembre successivo.
5. Qualora emerga, in corso d'esercizio, l'esigenza di effettuare un affidamento non previsto originariamente, fatto salvo, se necessario, l'obbligo in capo al Comune aderente di adeguare i propri strumenti programmatici, quest'ultimo informa tempestivamente la S.U.A. PROV. FR. fornendo tutti gli elementi utili per l'avvio delle procedure di acquisizione di lavori, servizi o beni.
6. L’Ufficio La S.U.A. PROV. FR. può svolgere anche attività finalizzate a sostenere i Comuni aderenti nell’utilizzo di procedure di partenariato pubblico-privato per la realizzazione di opere o per la gestione di servizi.
7. Ai fini di cui al precedente comma 6 la S.U.A. può:
a) collaborare con i Comuni aderenti per la predisposizione di studi di fattibilità o predisporre su delega degli stessi gli studi, anche per settori merceologici aggregati, da ricondurre alle procedure per iniziative di partenariato pubblico-privato sviluppate nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. n. 163/2006, dal d.P.R. n. 207/2010 e, comunque, dall’ordinamento comunitario;
b) sviluppare iniziative finalizzate, anche mediante accordi con qualificati organismi ed altre istituzioni, al reperimento di risorse economiche riconducibili a progetti realizzabili con strumenti di partenariato pubblico-privato per lavori o servizi di cui i Comuni associati necessitano;
c) sviluppare accordi con qualificati organismi per ottimizzare le condizioni di finanziamento di iniziative da realizzarsi mediante strumenti di partenariato pubblico- privato.
Art. 8 Attività della S.U.A. PROV. FR. e dei singoli Comuni aderenti in relazione agli affidamenti mediante ricorso alla procedura negoziata)
1. Qualora sussistano i presupposti per l’affidamento di lavori, servizi o forniture di beni mediante ricorso alla procedura negoziata, il singolo Comune aderente che necessiti dell’acquisizione adotta specifica determinazione a contrarre, con adeguata motivazione delle ragioni determinanti l’utilizzo della particolare procedura e la trasmette alla S.U.A. PROV. FR. per lo svolgimento delle relative attività connesse all’affidamento.
2. Il singolo Comune aderente può richiedere la collaborazione della S.U.A. PROV. FR. per la valutazione dell’effettiva sussistenza dei presupposti per il ricorso alla procedura negoziata.
3. la S.U.A. PROV. FR. può evidenziare al singolo Comune associato che ha deciso di ricorrere alla procedura negoziata eventuali criticità o illegittimità inerenti i presupposti per l’utilizzo della particolare modalità di acquisizione di lavori, servizi o beni, al fine di consentire allo stesso di operare correttivi o eventualmente in autotutela.
4. Per l’applicazione dei precedenti commi si intende per procedura negoziata la procedura di affidamento disciplinata:
a) dall’art. 56 del d.lgs. n. 163/2006, quando preceduta da bando di gara;
b) dall’art. 57 del d.lgs. n. 163/2006, quando non preceduta da bando di gara;
c) dall’art. 122, comma 7 del d.lgs. n. 163/2006, con riferimento ai lavori pubblici di valore nei limiti di cui al comma stesso;
d) dall’art. 204 del d.lgs. n. 163/206, con riferimento a lavori ed interventi su beni culturali;
e) da altre disposizioni di legge che dispongono deroghe alle procedure ad evidenza pubblica, quali, a titolo esemplificativo, le norme contenute nell’art. 9 del d.l. n. 133/2014 conv. in l. n. 164/2014.
5. Le procedure in economia mediante cottimo fiduciario disciplinate dall’art. 125 del d.lgs. n. 163/2006 e dalle correlate disposizioni del d.P.R. n. 207/2010 sono procedure negoziate e la loro effettuazione secondo modalità tradizionali e fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 10, è regolata dai precedenti commi 1, 2 e 3.
Art. 9 Affidamenti per acquisizioni di lavori, di servizi e di forniture di beni di valore inferiore a 40.000 euro mediante procedure tradizionali
1. I singoli Comuni aderenti alla convenzione, aventi popolazione inferiore a 10.000 abitanti, non possono acquisire autonomamente beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro mediante svolgimento di procedure tradizionali, da intendersi come procedure svolte al di fuori dei mercati elettronici della pubblica amministrazione o senza l’ausilio di piattaforme informatiche, in base a quanto previsto dall’art. 23-ter, comma 3 del d.l. n. 90/2014 convertito in l. n. 114/2014.
2. I singoli Comuni aderenti alla convenzione, aventi popolazione inferiore a 10.000 abitanti, per far fronte a fabbisogni relativi a servizi, forniture di beni o lavori di valore inferiore a 40.000 euro soddisfacibili mediante affidamenti con procedure tradizionali, operano attraverso la S.U.A. PROV. FR..
3. Al fine di ottimizzare la soddisfazione dei fabbisogni di cui al precedente comma 2, le procedure tradizionali di affidamento sono svolte a cura del Responsabile del procedimento.
4. Gli atti adottati dal Responsabile del procedimento sono gestiti e registrati nel sistema informatico di gestione degli atti della S.U.A. PROV. FR.
Art. 10 Affidamenti di servizi o forniture a cooperative sociali iscritte alla sezione B dell’albo regionale, ad organismi di volontariato, ad associazioni.
1. La S.U.A. PROV. FR. su indicazione di uno o più Comuni associati alla presente convenzione, svolge le procedure per l’affidamento di servizi o forniture di beni a cooperative sociali iscritte nella sezione B del rispettivo albo regionale, per valori inferiori alla soglia comunitaria e per servizi comunque non aventi natura socio-assistenziale o socio-educativa, in deroga a quanto previsto dalla disciplina dei contratti pubblici in base a quanto previsto dall’art. 5 della legge n. 381/1991.
2. Gli affidamenti dei servizi o delle forniture per i quali sono utilizzabili le convenzioni con le cooperative sociali di cui al comma precedente sono effettuati previo svolgimento di procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 609 della legge n. 190/2014 ed assumendo a riferimento le linee-guida elaborate dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici (oggi ANAC) con la propria determinazione n. 3/2012.
3. La S.U.A. PROV. FR. svolge, su indicazione di uno o più Comuni aderenti alla presente convenzione, anche:
a) le procedure per l’affidamento di servizi mediante convenzionamento con organismi di volontariato o con associazioni di promozione sociale in base a quanto previsto dalla legge n. 266/1991, nonché dalla legge n. 383/2000 e dalla normativa regionale di settore, assicurando, per quanto possibile, il rispetto di principi di confronto competitivo, trasparenza e adeguata pubblicità;
b) le procedure per l’affidamento di servizi mediante convenzioni con associazioni in base a quanto previsto dalla normativa di settore, assicurando, per quanto possibile, il rispetto di principi di confronto competitivo, trasparenza e adeguata pubblicità;
c) le procedure per l’affidamento in gestione di impianti sportivi ad associazioni o società sportive dilettantistiche o ad altri dei soggetti individuati dall’art. 90, comma 25 della legge n. 289/2002, in base a quanto previsto dalla normativa regionale di settore, assicurando, per quanto possibile, il rispetto di principi di confronto competitivo, trasparenza e adeguata pubblicità.
Art. 11 Affidamento di lavori d’urgenza e in casi di somma urgenza
1. Le procedure per l’affidamento dei lavori d’urgenza ed in casi di somma urgenza, disciplinate dagli articoli 175 e 176 del d.P.R. n. 207/2010, sono espletate a cura del Responsabile del procedimento nominato dal singolo Comune aderente in base all’art. 2 della presente convenzione o del tecnico che si reca per primo sul luogo, comunque dipendente del Comune nel territorio del quale si verificano i fatti che comportano il ricorso alle particolari procedure.
2. La stazione appaltante tenuta alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori è il Comune nel territorio del quale si verificano i fatti che comportano il ricorso alle particolari procedure.
3. Il Responsabile del procedimento di cui al precedente comma 1, in relazione allo svolgimento delle procedure previste dagli articoli 175 e 176 del d.P.R. n. 207/2010, provvede all’acquisizione del Codice identificativo gara (CIG) ed agli adempimenti previsti dal d.lgs. n. 163/2006, in modo tale da assicurare alla S.U.A. PROV. FR. ogni informazione utile in ordine ai particolari procedimenti.
Art. 12 Organo di gara e commissione di gara
1. Nel caso di gara da esperire con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, la commissione, composta secondo quanto disposto dall'art. 7 del regolamento, sarà presieduta dal Presidente di gara.
2. Nel caso in cui sia necessario valutare la congruità dell’offerta ai sensi di quanto previsto dall’art. 86, coma 3, del Codice, il Presidente della S.U.A. trasmetterà gli atti al R.U.P. e procederà a riaprire la seduta di gara al termine della valutazione dell’anomalia effettuata da quest’ultimo.
3.Nel caso, invece, di gara da esperire con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa la commissione, composta secondo quanto disposto dall'art. 8 del regolamento, sarà presieduta dal Presidente di gara.
0.Xx nomina della Commissione di gara avverrà con atto del Dirigente del Settore competente per la S.U.A. che potrà prevedere, in caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità ovvero in caso in cui ricorrono oggettive e comprovate esigenze, alla nomina di membri esperti esterni.
0.Xx quest’ultimo caso le spese relative ai compensi dei commissari restano a carico dell'Ente Aderente.
Art. 13 Comunicazioni e rapporti giuridici
1.Le comunicazioni tra la Provincia ed il Comune devono avvenire tramite posta certificata, posta elettronica, ovvero altri strumenti elettronici il cui utilizzo sia concordato tra le parti.
2. Dal momento dell’aggiudicazione definitiva e conseguente stipulazione del contratto tutti i rapporti giuridici intercorrenti tra il Comune e l'appaltatore sono di competenza esclusiva del Comune medesimo, essendo la Provincia totalmente estranea.
Art. 14 Patto di integrità
0.Xx Provincia e l’Ente convenzionato reciprocamente assumono formale obbligazione di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, correttezza e segretezza.
0.Xx Comune si impegna a segnalare alla Provincia qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in corso.
Art. 15 Costi del servizio
1. Le risorse finanziarie per la gestione delle funzioni previste nella presente convenzione sono a carico del singolo ente aderente.
2. Le somme assegnate alla Stazione unica appaltante da parte dell’ente saranno individuate preventivamente nei quadri economici di progetto e dovranno essere versate alla Tesoreria della Provincia di Frosinone al momento dell’inoltro alla S.U.A. della determinazione a contrattare e dei suoi allegati.
3. L’ammontare delle somme, ai sensi della legge n. 449/1997 art. 43, da assegnare alla Provincia sarà calcolato in funzione dell’importo complessivo a base di gara secondo le seguenti percentuali:
o 0,80 % sull’ammontare dei lavori, servizi e forniture, per importi a base d’appalto fino
ad € 200.000,00 (duecentomila) e comunque non inferiore ad € 500,00 (cinquecento);
o 0,50 % sull’ammontare dei lavori, servizi e forniture, per importi a base d’appalto fino ad € 1.000.000,00 (unmilione) e comunque non inferiore ad € 500,00 (cinquecento);
o 0,30 % sull’ammontare dei lavori, servizi e forniture, per importi a base d’appalto fino ad € 5.000.000,00 (cinque milioni);
4. L’importo suddetto è riferito forfettariamente a tutte le spese necessarie per l’affidamento dell’appalto, comprese le spese per eventuali apparecchiature informatiche hardware e software ulteriori, qualora necessarie, materiale di cancelleria, spese per il personale compresi gli incentivi previsti dalla normativa e regolati con atto interno alla Stazione unica appaltante.
5. Non sono ricomprese tra le somme di cui al precedente comma 3 e, pertanto, rimangono a carico dell’ente aderente, le spese relative alla pubblicazione degli avvisi o bandi di gara e dei relativi esiti (fatto salvo il recupero delle stesse dal soggetto aggiudicatario ai sensi di legge), nonché le spese per le commissioni aggiudicatici e quant’altro non previsto a carico della Stazione unica appaltante dal precedente comma.
6. Le spese relative alle eventuali ulteriori competenze affidate dall’Ente aderente alla Provincia, di cui alla presente convenzione, sono a carico dell’Ente stesso e saranno regolate con apposito atto aggiuntivo.
7. Le somme assegnate alla S.U.A. della Provincia di Frosinone da parte degli Enti Aderenti, nella misura e con le modalità previste dalla presente Convenzione, andranno a costituire fondi
diversi per i seguenti oneri nella misura stabilita con apposito atto del Segretario Generale nel rispetto dell’apposito regolamento così destinato:
a) spese per il personale: incentivi per la qualità del lavoro e la responsabilità assunta dai componenti della S.U.A. PROV. FR.
b) spese per software, hardware, gestione portali internet, testi, riviste, corsi di formazione del personale S.U.A. Provincia di Frosinone e quanto altro necessario per la formazione e l’informazione del personale e dell’utenza;
c) spese generali per cancelleria, arredi e quanto altro necessario per il funzionamento della struttura.
Art. 16 Procedure obbligatorie
1. In caso di acquisto di beni o servizi, i Comuni dovranno previamente dare atto alla Provincia di aver verificato l'esistenza di eventuali convenzioni CONSIP e di aver valutato l'opportunità di procedere ad acquisto extra Consip. Diversamente ogni Ente provvederà autonomamente alla relativa adesione alla Consip ovvero al Xx.xx..
Art. 17 – Durata convenzione
1. La convenzione decorre dalla data di sottoscrizione della medesima ed ha validità a tempo indeterminato.
2. La presente convenzione volta all’istituzione della Stazione unica appaltante è di tipo aperto, con possibilità di adesione formale di altri Enti eventualmente interessati.
3. Il Comune/Ente aderente potrà recedere in qualsiasi momento, con apposito atto deliberativo, dandone comunicazione alla Provincia, con preavviso di almeno due mesi.
4. Resteranno comunque fermi gli obblighi assunti in seguito a gare già indette.
Art. 18 – Organizzazione e dotazione del personale della S.U.A.
1. La S.U.A. è operativa presso la sede amministrativa della Provincia di Frosinone.
2. La S.U.A. è diretta dal Dirigente del Settore competente per il Servizio Gare e Appalti.
0.Xx S.U.A. si avvale, per lo svolgimento delle proprie funzioni, del personale del Servizio Gare e Appalti, nonché di altro personale dei Settori della Provincia nominati con apposito atto in base alle professionalità occorrenti.
4. La S.U.A. richiede, se necessario, all’Ente aderente forme di collaborazione del proprio personale in possesso di competenze professionali adeguate.
5. I documenti ed il materiale elaborato nell’espletamento dell’attività della S.U.A. restano di proprietà piena e assoluta della Provincia di Frosinone la quale si riserva ogni diritto e facoltà in ordine alla loro utilizzazione, nonché ad ogni eventuale modifica ritenuta, a suo insindacabile giudizio, opportuna.
Art. 19 Contenzioso
1. Sono di competenza del Comune/Ente aderente la gestione del contenzioso del procedimento di affidamento, ivi comprese eventuali eccezioni relative alle procedure di gara.
2. La S.U.A, si impegna a fornire, in caso di contenzioso, ogni altro elemento utile al Comune/Ente aderente per la difesa giudiziale o extragiudiziale.
3. Resta inteso che la responsabilità della Provincia nell’ambito delle procedure di gara di cui alla presente convenzione, sarà limitata alle ipotesi di dolo e colpa grave.
4. L’esito del contenzioso è comunicato dai Comuni aderenti alla S.U.A. PROV. FR. al fine di consentire alla stessa:
a) di valutare le criticità derivanti dalle sentenze in relazione alle procedure in gestione;
b) di adottare gli atti necessari in base a quanto previsto dall’art. 84, comma 6 del d.lgs. n. 163/2006 per la composizione delle Commissioni giudicatrici.
5. Nei documenti di gara è precisato che l’operatore economico che intenda presentare ricorso in sede giurisdizionale deve notificare il ricorso stesso alla S.U.A. PROV. FR..
6. I Comuni aderenti valutano il quadro delineato dalla S.U.A. PROV. FR. in relazione al contenzioso insorto e decidono, nel rispetto della loro autonomia, se costituirsi o meno in giudizio, eventualmente associando le proprie posizioni nell’ambito del processo.
Art. 20 Disposizioni di rinvio
1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rinvia alle norme del D. Lgs. 267/2000 e del D.Lgs. 163/2006 ed alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto di convenzione.
2. Per quanto non espressamente previsto si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra gli enti sottoscrittori e la Stazione unica appaltante con l’adozione, se e in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti nel rispetto della vigente normativa.
Art. 21 Trattamento dei dati personali
1. Tutti i dati personali sono utilizzati dagli enti partecipanti per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la normativa vigente in materia (D.Lgs. 196/03 e s.m.i.). Ciascun firmatario autorizza il trattamento dei dati personali per le finalità del presente progetto.
Art. 22 Registrazione
La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 642/1972, ed è esente da bollo, ai sensi dell'art. 16 dell’allegato b) al D.P.R. n. 131/1986.
Redatto sin qui in due esemplari, letto, accettato e sottoscritto
La Provincia di Frosinone
Il Comune aderente