CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO
CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO
ai sensi dell’art. 2, 1° comma, Legge 09/12/1998 n. 431
La Società Giulia srl con sede in Bologna Xxx Xxxxxx Xxxxx, 00/X, C.F. e Part. Iva : 01916791203, rappresentata dall’Amministratore Unico Sig. Xxxxx Xxxxxxxxx, nato a Bologna il 27 febbraio 1946 e ivi residente in xxx Xxxxxxxxxx, 00/0 C.F. PZZ PLA 46B27 A944I di seguito denominata locatore
CONCEDE IN LOCAZIONE
- | Al Sig. … C.F. …, | nato | a | … | il …, | residente a … in via … n….; |
- | Al Sig. … | nato | a | … | il …, | residente a … in via … n….; |
C.F. …, di seguito denominati Conduttori, responsabili in solido fra loro..
- Al Sig. … nato a … il …, residente a … in via … n….;
C.F. …, di seguito denominato Garante,
Tutti responsabili in solido tra loro,
CHE ACCETTANO
l’unità immobiliare posta in Bologna Via … n. …, piano …, interno …, di mq.
…, composta da n…. vani oltre servizi, censita al catasto Fabbricati del
Comune di Bologna al Foglio … , Part. … , Sub. … , Cat…. , Rendita € … , ammobiliata come da elenco sottoscritto a parte dai contraenti;
ALLE SEGUENTI CONDIZIONI
1) Per la stipula del presente contratto le parti, di comune accordo, rinunciano ad avvalersi dell’assistenza delle associazioni di categoria, dichiarando che i patti di cui ai successivi articoli rispondano pienamente allo spirito della Legge 431/98.
2) La durata della locazione è pattuita in anni quattro dal … al … Il contratto, ai sensi dell’art. 2, 1° comma, Legge 431/98, si rinnoverà automaticamente per un uguale periodo, fatto salvo il caso in cui il locatore intenda adibire l’immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui all'art. 3 della stessa Xxxxx, ovvero vendere l’immobile alle condizioni e con le modalità di cui al medesimo art. 3, da comunicarsi al conduttore con lettera raccomandata almeno sei mesi prima della scadenza.
Alla seconda scadenza contrattuale, il contratto si rinnoverà automaticamente alle stesse condizioni, salvo il caso in cui una delle parti comunichi all’altra, tramite lettera raccomandata almeno sei mesi prima della scadenza, la propria intenzione a rinnovarlo a nuove condizioni o la rinuncia al rinnovo.
La parte interpellata dovrà rispondere sempre a mezzo lettera raccomandata entro sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione, in caso contrario, o in mancanza di accordo, il contratto si intenderà scaduto alla data di cessazione della locazione.
Il conduttore ha facoltà di recedere dal contratto, a partire dal secondo anno di locazione previo avviso a mezzo raccomandata tre mesi prima. Il recesso del Singolo Conduttore non produce effetti salvo autorizzazione della Proprietà/Locatore espressa per iscritto. Il Singolo Conduttore che recede dal contratto dovrà trovare un sostituto gradito alla Proprietà/Locatore (il gradimento è subordinato alla valutazione da parte della soc Giulia srl dei requisiti di sicurezza e solidità per evitare inadempimenti)
3) Il canone annuo di locazione, è convenuto in Euro … ( … /00), che il/i conduttore/i si obbliga/no a corrispondere in n. dodici rate mensili anticipate di Euro… (… /00) ciascuna, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese con un unico bonifico bancario utilizzando il seguente codice IBAN: XX00 X 0000000000000000000000, intestato allo Studio Xxxxxxx Xxxxx, Banca Popolare di Milano - AGENZIA 210 - quale Amministratore dello stabile, ovvero in un’unica soluzione, indicando obbligatoriamente nella causale il mese di riferimento, il numero della scala e dell’interno di riferimento e il cognome di un conduttore. Il canone sarà annualmente aggiornato, automaticamente e senza bisogno di espressa richiesta, in misura pari al 100% delle variazioni accertate dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatesi nei dodici mesi precedenti.
4) Viene pattuito che, qualora si rendesse necessario eseguire sull’immobile o nell’edificio condominiale lavori di carattere straordinario, il locatore potrà ottenere dal conduttore un adeguamento del canone in misura pari al tasso legale sul capitale impiegato. Tale aumento decorrerà dal mese successivo a quello in cui ne viene effettuata la richiesta.
5) Sono interamente a carico del conduttore, le spese relative al servizio di pulizia, al funzionamento e all’ordinaria manutenzione dell’ascensore, alla fornitura dell’acqua, dell’energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell’aria, allo spurgo dei xxxxx xxxx e delle latrine, nonché alla fornitura di altri servizi comuni. Le spese per il servizio di portineria sono a carico del conduttore nella misura del 90 per cento. Il pagamento deve avvenire entro due mesi dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento il conduttore ha diritto di ottenere l’indicazione specifica delle spese con la menzione dei criteri di ripartizione. Il conduttore ha inoltre diritto di prendere visione dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Le spese anzidette dovranno essere corrisposte al locatore in rate mensili
anticipate di € 90,00 (novanta/00) ciascuna contestualmente al canone di locazione, tale quota costituisce un anticipo che dovrà essere conguagliato alla chiusura dell’esercizio in base al consuntivo predisposto dall’amministratore e riferito ai millesimi di competenza dell’immobile. Per gli oneri accessori le parti fanno riferimento alla Tabella, consegnata a mano, Oneri Accessori sul decreto emanato dal Ministero della infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge n. 431/1998.
Le spese per i servizi di energia elettrica e telefono, e la tassa comunale sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, sono a carico del conduttore per tutto il periodo della locazione.
6) Le parti pattuiscono che il mancato pagamento del canone e degli oneri accessori oltre i termini stabiliti dalle vigenti leggi costituiscono inadempimento contrattuale e causa di risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c..
In ogni caso il conduttore non potrà far valere alcuna azione od eccezione se non dopo aver eseguito il pagamento delle rate scadute.
7) L’immobile dovrà essere destinato esclusivamente ad uso di civile abitazione del conduttore e delle persone con lui conviventi.
Il conduttore non potrà dare una qualsiasi diversa destinazione all’unità immobiliare, non potrà sublocarla o cederla in comodato anche parzialmente, né cedere il contratto, pena la risoluzione di diritto dello stesso ex art. 1456 c.c..
8) Il conduttore è costituito custode dell’immobile e di quanto di proprietà del locatore in esso si trova; egli si obbliga ad utilizzare l’immobile con la massima diligenza richiesta dalle caratteristiche dello stesso e a rispettare le norme del regolamento dello stabile e comunque le regole di buon vicinato e del corretto vivere civile.
E’ inoltre vietato al conduttore compiere atti e tenere comportamenti che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile.
9) E’ fatto assoluto divieto al conduttore di occupare gli spazi condominiali, in particolar modo è assolutamente vietato depositare biciclette nei pianerottoli.
10) Il conduttore si obbliga a non apportare alcuna modifica, aggiunta o miglioria ai locali, nonché agli impianti, senza il preventivo consenso prestato per iscritto dal locatore. L’inosservanza del presente patto determina ipso jure la risoluzione del contratto a danno e spese del conduttore ex art. 1456 c.c..
I miglioramenti e le addizioni, anche se autorizzati, resteranno a favore del locatore al termine del rapporto senza che da questo sia dovuto compenso alcuno, salvo l’obbligo per il conduttore di ripristinare la situazione preesistente ai lavori effettuati.
11) Sono a carico del conduttore le riparazioni ordinarie previste dagli artt. 1576 e 1609
c.c. e dagli usi locali, nonché quelle relative agli elettrodomestici e agli arredi in genere; il locatore potrà sostituirsi al conduttore, qualora questi non vi provveda tempestivamente, ed il relativo costo dovrà essergli rimborsato entro trenta giorni dall’avvenuta riparazione. In caso contrario, la somma sborsata sarà prelevata dal deposito cauzionale, che dovrà essere immediatamente integrato dal conduttore.
12) Allo scadere naturale del contratto, 10 gg prima della riconsegna dell’immobile, il/i conduttore/i effettuerà con il personale incaricato da Giulia srl una prima ricognizione sullo stato dei luoghi locati.
Le parti procederanno in contraddittorio orale alla valutazione di eventuali danni materiali alle cose presenti nell’immobile utilizzando un criterio comparativo che vede il raffronto tra lo stato di fatto dell’immobile al momento della sua restituzione e quello documentato
nell’inventario di presa in consegna del bene (sottoscritto per accettazione dall’inquilino al momento del suo ingresso nell’immobile).
In caso di esito positivo l’appartamento potrà essere riconsegnato alla locatrice che lo prenderà in consegna solo dopo la seconda e definitiva ricognizione
13) Qualora l’immobile locato avesse bisogno di riparazioni che non siano a carico del conduttore, questi sarà tenuto a darne tempestiva comunicazione al locatore o all’amministratore della stabile.
14) A garanzia dell’adempimento di tutti gli obblighi contrattuali e per assicurare al locatore l’assoluta integrità ed il buono stato dell’immobile fino al momento della riconsegna, il conduttore versa nelle mani del locatore un deposito cauzionale di Euro …
( … /00) equivalente a n.3 (tre) mensilità del canone.
Tale cauzione verrà restituita con gli interessi legali maturati al termine della locazione, dieci giorni dopo la regolare riconsegna dell’immobile e regolata ogni pendenza.
Il conduttore non potrà mai imputare il deposito cauzionale in conto canoni.
15) Il conduttore assume tutti i rischi derivanti dalle possibili attività poste in essere da terzi aventi la materiale disponibilità dell’immobile, che cagionino allo stesso o ad altri danni di qualsiasi genere (spargimento di acqua, fughe di gas ed ogni altro abuso o trascuratezza della cosa locata).
16) Il Conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni, diretti o indiretti, che potessero derivargli dal fatto od omissione di altri inquilini dello stabile o di terzi in genere, nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.
17) Il Conduttore si impegna, a seguito di preventiva richiesta, a consentire al locatore o a suoi incaricati l’accesso nell’immobile oggetto del presente contratto per controllare lo stato di manutenzione dello stesso; in caso di vendita o durante gli ultimi tre mesi del
rapporto si impegna a consentire le visite almeno due volte alla settimana in orari diurni da concordarsi per mostrarlo a coloro che volessero acquistarlo o prenderlo in locazione.
18) Il Conduttore dichiara di aver visitato l’immobile, di averlo trovato in idoneo stato locativo, adatto all’uso convenuto, privo di difetti che possano influire sulla salute di chi vi abita e di prenderne la consegna ad ogni effetto con il ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode del medesimo. Il locatore garantisce che gli impianti sono in regola con le norme sulla sicurezza pertanto il Conduttore acconsente a che non venga esibita ed allegata la relativa documentazione.
Il Conduttore si impegna a riconsegnare l'immobile al termine della locazione nello stesso stato in cui lo ha ricevuto, con le pareti tinteggiate di bianco come risulta dal verbale di consegna sottoscritto dalle parti, pena il risarcimento del danno; gli eventuali interventi di ripristino verranno eseguiti dal personale scelto dal locatore con costi a carico del conduttore.
19) le imposte di registro, anche per le future annualità se dovute sono a carico delle parti al 50% mentre sono a totale carico del conduttore i bolli per il contratto e per le quietanze, l’imposta di registro per l’eventuale risoluzione anticipata nonché gli oneri per i relativi adempimenti telematici.
20) A tutti gli effetti del presente contratto ed anche per la notifica di eventuali atti giudiziari, il conduttore elegge domicilio nell’immobile locato e, ove egli non lo occupi più o comunque detenga, presso la casa del Comune in cui è situato l’immobile.
21) In riferimento alla Legge sulla Privacy n.675/1996 ed a quella del 2013 con aggiornamento del GDPR del 25 maggio 2018, il Conduttore autorizza il Locatore a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi con rapporto di locazione (Legge di tutela della Privacy).
22) Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere approvata, se non mediante atto scritto.
23) Per quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno espresso rinvio alle disposizioni del Codice Civile e comunque alle norme vigenti ed agli usi locali se richiamati dalla legge.
24) Ai sensi della normativa vigente il Locatore consegna al Conduttore l’attestato di prestazione energetica (APE) n. …. rilasciato il …. ..
Xxxxx, approvato e sottoscritto.
Bologna, lì …..
IL LOCATORE
IL CONDUTTORE IL GARANTE
A mente dell’articolo 1342, secondo xxxxx, codice civile, le parti specificamente approvano i patti di cui agli articoli 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,21 del presente contratto.
IL LOCATORE
IL CONDUTTORE IL GARANTE