ACCORDO DI COLLABORAZIONE
ACCORDO DI COLLABORAZIONE
tra
SIMEST S.p.A. - Società Italiana per le Imprese all'Estero e
Regione Marche
SIMEST S.p.A. - Società Italiana per le Imprese all'Estero, con sede in Xxxx, Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx XX, x. 000, capitale sociale Euro 164.646.231 interamente versato, iscritta al registro delle imprese di Roma con il numero 04102891001, codice fiscale e partita Iva 04102891001, (soggetta ad attività di direzione e coordinamento di SACE S.p.A., con sede in Roma, codice fiscale e partiva iva n. 05804521002), in persona dell'Amministratore Delegato Xxxxx Xxxxxxx (di seguito "SIMEST");
e
Regione Marche con sede in Ancona, Xxx Xxxxxxx xx Xxxxxxxx 0, con codice fiscale n. 80008630420, rappresentata da Xxxxx Xxxxxxx in qualità di Vice Presidente della Regione Marche e Assessore alle Attività Produttive, che interviene in virtù della delibera della Giunta regionale Marche n. 1259 del 25/10/2021;
(entrambe SIMEST e Regione Marche, nel seguito anche indicate congiuntamente come “Parti”)
PREMESSO CHE:
1. SIMEST è la finanziaria di sviluppo delle imprese italiane all'estero, controllata per il 76% dalla SACE S.p.A., e riconducibile al gruppo di Cassa Depositi e Prestiti, che promuove gli investimenti nei Paesi esteri delle aziende italiane, in particolare le piccole e medie, attraverso:
o la partecipazione diretta al capitale sociale delle società estere partecipate da imprese italiane;
o Equity Funds di venture capital assegnati alla SIMEST per l'acquisizione di ulteriori quote di partecipazione;
o la gestione dei programmi agevolativi per il credito all'esportazione, la penetrazione commerciale, gli studi di fattibilità e pre-fattibilità, l'assistenza tecnica.
2. La Regione Marche, nell’espletamento delle proprie funzioni istituzionali di regione a statuto ordinario, è impegnata nel promuovere lo sviluppo economico del territorio e la competitività del sistema produttivo, attraverso il sostegno all’imprenditorialità, all’innovazione, al commercio con l’estero e all’internazionalizzazione delle imprese.
3. La SIMEST, nel promuovere il processo di internazionalizzazione delle imprese italiane, assiste gli imprenditori nelle loro attività all'estero, fornendo servizi di assistenza e consulenza per tutte le fasi dell'avvio e della realizzazione di investimenti all'estero.
4. Entrambe le parti nel rispetto dei rispettivi compiti operativi intendono stipulare un accordo di collaborazione per rispondere alle sempre crescenti e nuove necessità
dell'imprenditoria per competere al meglio nei Paesi di interesse comune, con l’obiettivo di realizzare sinergie di servizio per le imprese interessate ai processi di internazionalizzazione, mettendo insieme rapporti istituzionali, regionali, nazionali e comunitari.
TUTTO CIO' PREMESSO
Le PARTI concordano quanto segue:
ARTICOLO 1 Obiettivo
Il presente accordo ha lo scopo di sviluppare e promuovere nuove iniziative a sostegno dell'internazionalizzazione delle aziende marchigiane in tutti i Paesi nei quali SIMEST può supportare lo sviluppo estero delle imprese e delle filiere regionali secondo le indicazioni della Regione per aumentare il grado di internazionalizzazione e il livello delle esportazioni delle imprese marchigiane.
ARTICOLO 2 Finalità
Le Parti concordano di collaborare per le seguenti finalità:
• Migliorare la conoscenza dei prodotti e servizi SIMEST. Le Parti collaboreranno alla progettazione e promozione di iniziative di informazione e formazione promosse sul territorio (con workshops in presenza, o webinar) finalizzate a facilitare l'accesso da parte delle aziende marchigiane a tutti i benefici derivanti da programmi nazionali messi a disposizione delle imprese e a promuovere la diffusione e l’utilizzo presso le imprese marchigiane degli strumenti di finanza agevolata gestiti da SIMEST, nonché delle analisi dei mercati e dei rischi-paese forniti dal gruppo SACE;
• Fornire assistenza alle imprese per definire la propria strategia di internazionalizzazione. In particolare, le parti collaboreranno per analizzare, definire e proporre attività comuni in termini promozionali e di supporto per l’internazionalizzazione delle PMI su specifici mercati e per specifiche filiere produttive regionali e selezionare, valutare, assistere progetti imprenditoriali con la finalità di sostenerli finanziariamente con i propri strumenti;
• Promuovere l’utilizzo dei prodotti finanziari della SIMEST. In particolare, le parti favoriranno il sostegno a progetti e iniziative di internazionalizzazione avanzata, a seconda delle specifiche esigenze delle imprese, rientranti nelle seguenti linee di supporto finanziario della SIMEST:
• Finanziamenti agevolati per progetti di internazionalizzazione (Prestiti per l’internazionalizzazione delle imprese italiane, ex legge 394/91);
• Investimenti in equity (Partecipazioni al capitale di imprese estere o italiane associabili al contributo interessi e al Fondo di Venture Capital, ex legge 100/90);
• Supporto al credito all’export (Contributo al tasso di interesse dei finanziamenti per l’esportazione dilazionata di macchinari ed impianti, ex legge 295/75).
• Organizzare specifiche iniziative di promozione internazionale su specifici mercati e/o per specifiche filiere produttive. In particolare, le parti potranno organizzare missioni
finalizzate a promuovere iniziative integrate di internazionalizzazione a livello di imprese (finalizzate soprattutto a definire progetti congiunti attraverso joint ventures) e di costruzione legami a livello istituzionale, tecnologico e finanziario;
ARTICOLO 3 Attività
Per la diffusione delle attività a favore delle imprese, degli enti locali e del sistema bancario, Regione e SIMEST sono impegnate a realizzare:
- Almeno 3 iniziative informative in presenza da realizzarsi su tre diverse aree territoriali della Regione dedicati all’illustrazione degli strumenti finanziari e dei servizi SIMEST;
- Webinar settoriali online;
- Presenza fisica calendarizzata di un esperto SIMEST;
- Partecipazione all’organizzazione di eventi e missioni.
ARTICOLO 4 Impegni
Il presente accordo, pur rappresentando una dichiarazione reciproca della volontà di collaborazione reciproca a favore della clientela aziendale, non costituisce un vincolo tra le Parti né assume carattere di esclusività.
Ai fini del presente accordo e per facilitare i contatti, le Parti dichiarano rispettivamente che il dr. Xxxxxxxxx Xxxxx – Dirigente Responsabile Servizio External Relations per SIMEST, e la dr.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx – Dirigente della PF Innovazione, Ricerca e Internazionalizzazione per REGIONE MARCHE, saranno incaricati di mantenere e coordinare i rapporti operativi al fine di facilitare l'implementazione delle attività.
ARTICOLO 5 Durata
Il presente accordo avrà durata di due anni e si intenderà automaticamente rinnovato anno per anno salvo disdetta che ciascuna delle parti avrà facoltà di comunicare all'altra parte almeno 30 giorni prima mediante lettera raccomandata A.R. o PEC.
ARTICOLO 6 Riservatezza e Trattamento dei dati personali
Ciascuna Parte si impegna - compatibilmente con la normativa sul diritto di accesso applicabile (Legge n. 241/90) ed il relativo esercizio da parte degli interessati - a non divulgare notizie attinenti all’attività, dati, informazioni ed alle strategie dell’altra Parte ed a non divulgare, riprodurre o diffondere alcun documento informativo proveniente dall’altra Parte (di seguito, le “Informazioni Riservate”) e di cui sia venuta a conoscenza nel corso della sua esecuzione.
Le Parti prendono atto e acconsentono sin d’ora che non sono considerate Informazioni Riservate quelle:
a) che siano già di dominio pubblico, a meno che non lo siano diventate in conseguenza della violazione del presente accordo;
b) legittimamente ottenute da ciascuna Parte da un soggetto terzo che abbia la facoltà di divulgare tali informazioni e non sia vincolato da alcun obbligo di riservatezza nei confronti dell’altra Parte;
c) che al momento della comunicazione siano già legittimamente conosciute dalla Parte che le riceve;
d) elaborate da ciascuna Parte in modo del tutto indipendente;
e) che una Parte sia obbligata a comunicare o divulgare in osservanza di disposizioni di legge o di regolamento ovvero di un ordine legittimo di qualsiasi autorità, sempre che in tal caso ne dia preventiva notizia scritta all’altra Parte, affinché quest’ultima possa attivarsi per la tutela dei propri interessi;
f) la cui divulgazione sia connessa a qualsiasi pretesa, azione, procedimento o indagine in relazione al presente accordo;
g) che SIMEST debba tramettere:
1. all’azionista ultimo ed alle proprie società controllanti o alle società appartenenti al Gruppo Cassa depositi e prestiti ovvero
2. a soggetti che hanno concluso hedging arrangements con XXXXXX con riferimento allo scopo del presente accordo di collaborazione (inclusi i loro agenti, broker o consulenti) e che abbiano assunto nei confronti di SIMEST un impegno di riservatezza (fatto salvo il caso in cui tali soggetti siano tenuti a riservatezza professionale).
h) la cui divulgazione sia richiesta da un’altra Agenzia del Credito all’Esportazione o da un’Organizzazione Internazionale di cui il gruppo SACE/SIMEST o lo Stato italiano siano membri,
i) la cui divulgazione sia stata previamente autorizzata per iscritto dalla Parte che le ha trasmesse.
Le Parti, che assumono rispettivamente la qualifica di Titolari autonomi del trattamento dei dati, provvedono al trattamento dei dati personali relativi al presente accordo in conformità al Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e al D.lgs n. 196/2003 e sue modificazioni, nonché ai provvedimenti dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
Ciascuna Parte si impegna a trattare i dati personali forniti dall’altra unicamente per le finalità connesse all’esecuzione del presente accordo e ad avvisare prontamente l’altra Parte qualora rilevasse un illegittimo trattamento da parte di terzi soggetti.
Le Parti si impegnano inoltre a collaborare per fornire adeguata assistenza reciproca nel caso in cui gli interessati i cui dati possono essere trattati, presentino richieste per l’esercizio dei relativi diritti in materia di privacy (come ad esempio la richiesta di cancellazione o rettifica dei dati, fatto salvo che ciò si rilevi impossibile e implichi sforzo sproporzionato).
ARTICOLO 7 Proprietà intellettuale
I marchi, i loghi e i relativi diritti di proprietà intellettuale e industriale sono e restano nella titolarità piena ed esclusiva di ciascuna Parte.
Ciascuna Parte si impegna a non fare alcun uso dei marchi e loghi dell’altra Parte, salvo che per le attività svolte in esecuzione del presente accordo e solo nella misura espressamente
concordata e autorizzata anticipatamente per iscritto dalla Parte proprietaria di tali beni immateriali.
Qualsiasi materiale relativo alle attività svolte in esecuzione del presente accordo contenente i marchi e i loghi dovrà essere conforme ai modelli e/o specifiche forniti dalla rispettiva Parte proprietaria. Non è consentito apportare alcuna modifica, aggiunta, soppressione o alterazione a qualsiasi materiale già autorizzato o fornito dalla Parte proprietaria, salvo preventivo consenso scritto della medesima.
Il presente accordo non implica il trasferimento ad alcuna delle Parti della titolarità di licenze o altri diritti d'uso su brevetti, copyright o altri diritti di privative industriali - incluso il know- how e le conoscenze tecnologiche, metodologiche ed organizzative – e pertanto ciascuna Parte rimane sola ed esclusiva titolare di tutti i diritti di proprietà intellettuale su qualsiasi contenuto o bene immateriale messo a disposizione dalla medesima nell’ambito del presente accordo.
I diritti proprietari e di sfruttamento economico delle opere dell’ingegno e dei beni immateriali creati congiuntamente nell’ambito delle attività svolte in esecuzione del presente accordo, sono regolati dalla normativa vigente e, pertanto, si intendono in comunione, per pari quota, tra le Parti, salvo diverso accordo tra le stesse.
ARTICOLO 8 Varie
Il presente accordo non ha finalità ulteriori rispetto a quelle ivi espressamente indicate, non costituisce una proposta contrattuale e non ha l’effetto di far sorgere in capo alle Parti o alle Controllate alcun obbligo e/o onere di alcuna natura e forma, con particolare riguardo alla conclusione di contratti assicurativi, di garanzia, di finanziamento, investimento o altre forme di copertura o di intervento e/o di effettuare operazioni di smobilizzo di crediti, né si propone di creare tra le Parti e/o le Controllate alcun rapporto di mandato, agenzia, joint venture, associazione, rapporto di lavoro o di franchising.
Il presente accordo, che non ha carattere di esclusiva, non prevede alcun onere e/o impegno economico diretto a carico delle Parti contraenti (e/o delle Controllate), che si impegnano a collaborare reciprocamente secondo le forme illustrate.
Le Parti prendono reciprocamente atto che entrambe, conformemente alle previsioni del D. Lgs. n. 231/01, hanno adottato un Codice Etico e un Modello di Organizzazione, gestione e controllo per la prevenzione dei reati, che entrambe si impegnano a rispettare.
Il presente accordo e la sua finalità saranno pubblicizzati, previo accordo scritto tra le Parti, nelle comunicazioni agli organi di stampa, alle imprese, nelle eventuali circolari, brochure, ecc. in occasione, ad esempio, di conferenze stampa, manifestazioni fieristiche, missioni istituzionali.
I costi e gli oneri relativi a ciascuna delle Parti ed al proprio personale (ivi compresi viaggi e trasferte) necessari per la realizzazione delle iniziative elencate nel presente documento rimarranno a carico della parte che li ha sostenuti.
In particolare, le Parti individuano di seguito i rispettivi referenti cui è affidata la funzione di coordinamento delle iniziative nonché la facilitazione delle relazioni connesse al presente accordo:
• Per Simest: Avv. Xxxxxxxxx Xxxxxx (email: x.xxxxxx@xxxxxx.xx) Relazioni Istituzionali; Dr. Xxxxx Xxxxxxxxxxx, account manager Regione Marche;
• Per Regione Marche: Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx (email: xxxxxxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxxxxx.xx)
Il presente accordo è retto dalla legge italiana. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente accordo e, ove o in cui non fosse possibile addivenire ad una soluzione in via amichevole, di devolvere la competenza al foro di Roma in via esclusiva.
Il presente accordo sostituisce ogni eventuale pregresso accordo tra le Parti. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in ordine alla validità ed efficacia, ovvero all’interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente accordo, sarà di esclusiva competenza del Foro di Roma, con espressa esclusione di qualsiasi altro foro competente per legge.
SIMEST SPA REGIONE MARCHE
L’Amministratore Delegato Vice Presidente della Regione Marche e Assessore alle Attività Produttive