CONVENZIONE
CONVENZIONE
valida per gli anni accademici 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 e 2023- 2024 in merito al versamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, l’accesso ai benefici e servizi del diritto allo studio e la collaborazione ad attività culturali.
Il giorno del mese di dell’anno 2021
TRA
la Scuola IMT Alti Studi Lucca (di seguito denominata “ Scuola”), con sede legale in Lucca nella Xxxxxx Xxx Xxxxxxxx x. 0, C.F. 92037570469, rappresentato dal Direttore, Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx, nato a La Spezia, il 24/09/1961, domiciliato per la sua carica in Lucca, Xxxxxx Xxx Xxxxxxxx x. 0
E
l’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (di seguito denominata “ARDSU” o “Azienda”), con sede legale in Firenze, Viale Gramsci n. 36, C.F. 94164020482, rappresentata dal Presidente, Dott.. Xxxxx Xxx Xxxxxx, nato a Firenze il 4 maggio 1960, domiciliato per la sua carica presso la sede dell’Azienda, Xxxxx Xxxxxxx, x. 00,
denominate congiuntamente “Parti”,
VISTI
- il D.P.C.M. 09 Aprile 2001 “Disposizioni per l’uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari a norma dell’art. 4 della Legge 390/91” e successive modifiche ed integrazioni;
- l’art. 3, comma 20, della Legge 28 Dicembre 1995, n. 549, che istituisce la tassa regionale per il diritto allo studio universitario (di seguito denominata “tassa”) e prescrive alle Università statali e legalmente riconosciute, agli
Istituti universitari ed agli Istituti Superiori di grado universitario di accettare le immatricolazioni e le iscrizioni (di seguito denominate “iscrizioni”), previa verifica del versamento della stessa;
- i commi dal 19 al 23 dell’art. 3 della stessa Legge 549/1995, che regolano l’applicazione della tassa;
- il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 8 febbraio 2013, n. 45, di adozione del “Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione del corsi di dottorato da parte degli enti accreditati” e successive modifiche e integrazioni;
- che la Scuola IMT Alti Studi Lucca, istituita con Decreto Ministeriale MIUR del 18 novembre 2005, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 279 del 30 novembre 2005, è un Istituto universitario ad ordinamento speciale che rilascia il titolo di PhD. di cui all'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210 , agli Allievi che hanno completato i corsi di perfezionamento (di seguito indicati brevemente Corsi PhD);
- la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”, come modificata dalla Legge Regionale 19 maggio 2008, n. 26, con cui viene istituita, a far data 1 luglio 2008, l’Azienda Regionale per il diritto allo studio universitario;
- la Legge Regionale 3 gennaio 2005, n. 4 “Disciplina della tassa regionale per il diritto allo studio universitario e tassa di abilitazione” e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo n. 68, del 29 Marzo 2012 a seguito del quale la
regione Toscana ha stabilito a partire dall’a.a. 2012/2013 l’importo della tassa pari a € 140,00.
CONSIDERATO CHE
- in forza degli articoli 3 e 5 della Legge regionale 3 Gennaio 2005, n. 4 tra ARDSU e le università e gli istituti citati devono intercorrere intese per la definizione delle procedure volte a garantire l'assolvimento dell'obbligo tributario da parte degli studenti nonché il riconoscimento del diritto all'esonero di cui all'articolo 6 della predetta fonte.
- La Scuola ed ARDSU intendono rinnovare in forza del dettato di legge e conformemente alla rispettiva missione istituzionale, l’accordo convenzionale per confermare, in una logica di semplificazione, le procedure e gli adempimenti amministrativi correlati alla tassa per il diritto allo studio universitario;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1 – Oggetto
La presente convenzione disciplina i rapporti tra la Scuola e l’ARDSU in materia di:
- incasso, controllo e rendicontazione della tassa;
- presentazione delle richieste di benefici da parte degli studenti;
- collaborazione per lo scambio dei dati tra la Scuola e l’ARDSU.
Articolo 2 – Versamento della tassa
La tassa dovrà essere versata ad ARDSU dagli studenti esclusivamente tramite il sistema di pagamenti elettronici “PAGOPA” (realizzato dall’Agenzia per l’Italia Digitale in attuazione dell’art. 5 del Codice dell’Amministrazione Digitale), raggiungibile dall’home page del sito istituzionale
Gli studenti potranno seguire le indicazioni contenute nella guida scaricabile all’indirizzo: xxxxx://xxx.xxx.xxxxxxx.xx/xx/xxxxxx.xxx costantemente aggiornata.
Sono esonerati dal pagamento della tassa regionale, ai sensi dell’art. 6 della L.R. 03.01.2005, n.4:
- gli studenti beneficiari di borse di studio erogata dall’Azienda e di prestiti d’onore;
- gli studenti non beneficiari che hanno conseguito l’idoneità per l’attribuzione dei benefici sopra indicati;
- le altre categorie di studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, individuata nell’ambito della programmazione regionale prevista dall’art. 31 della
L.R.T. 32/2002;
- gli studenti con disabilità con handicap riconosciuto ai sensi dell’art.3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o con invalidità non inferiore al 66% e comunque esonerati dai rispettivi istituti dal pagamento della contribuzione.
- ai sensi dell’art. 30 della Legge 30.03.1971, n. 118, sono altresì esonerati dal pagamento della tassa regionale i figli dei titolari di pensione di inabilità.
Conseguentemente gli studenti che presentano domanda di borsa di studio non devono corrispondere la tassa regionale al momento dell’iscrizione, bensì procedere al pagamento della stessa entro il 31 Marzo dell’anno successivo, con le modalità su descritte, salvo che non risultino inseriti nelle graduatorie degli idonei in tale concorso.
Articolo 3 – Idoneità degli Allievi nell’ambito della graduatoria ARDSU
Gli Allievi PhD della Scuola risultati “idonei” nell’ambito della graduatoria ARDSU non saranno tenuti al pagamento della tassa.
Considerato che la borsa di studio concessa da ARDSU è incompatibile con altre provvidenze a qualsiasi titolo attribuite (assegni, borse di studio anche di dottorato, contratto di formazione specialistica, pasti gratuiti o parzialmente gratuiti, servizi abitativi, ecc.) diverse da quelle concesse dall’ARDSU, gli Allievi PhD risultati idonei al concorso, pur optando per i benefici concessi dalla Scuola, mantengono il diritto all'esonero dal pagamento della tassa.
Conseguentemente gli studenti che presentano domanda di borsa di studio non devono corrispondere la tassa regionale al momento dell’ammissione o al passaggio ad anni successivi al primo, bensì procedere al pagamento della stessa entro il 31 marzo dell’anno seguente, con le modalità su descritte, ad eccezione di coloro che risultino inseriti nell’elenco degli esonerati.
Articolo 4 – Adempimenti a carico della Scuola IMT
Le finalità di cui all’art. 2 della presente convenzione verranno perseguite attraverso le seguenti iniziative a carico della Scuola:
a) rendere noto e divulgare, sin dalla pubblicazione dei bandi di concorso, agli AllieviPhD immatricolati e agli AllieviPhD iscritti agli anni successivi al primo, tramite gli uffici competenti, il foglio informativo predisposto da ARDSU in merito alla tassa e alle relative modalità di pagamento; parimenti la Scuola rende noto agli AllieviPhD il bando annuale pubblicato da ARDSU sul sito istituzionale per la presentazione della domanda di borsa di studio ARDSU;
b) differimento per gli studenti che presentano domanda di borsa di studio del termine di pagamento di tutte le tasse e contributi al 31 Marzo
dell’anno successivo;
c) perfezionamento dell’iscrizione al primo e agli anni successivi dei corsi PhD solo dietro presentazione di:
- ricevuta di pagamento della tassa, versata con le modalità sopra descritte;
- ricevuta di avvenuta presentazione della domanda di borsa di studio rilasciata da ARDSU o stampata direttamente dallo studente dall’apposita procedura online.
d) comunicare ad ARDSU per ciascun anno accademico, entro il 31/12 dell’anno di riferimento, un elenco nominativo in formato elettronico, nel quale siano indicati separatamente cognome, nome e codice fiscale ed eventuale motivo di esonero, degli AllieviPhD immatricolati ed iscritti agli anni successivi al primo, seguendo il tracciato comunicato dall’ARDSU.
Articolo 5 – Adempimenti a carico dell’ARDSU
L’ARDSU si impegna al compimento delle seguenti attività:
a) utilizzare per la riscossione diretta della tassa le procedure di incasso summenzionate le cui commissioni saranno a carico del pagante in misura variabile secondo il canale di pagamento utilizzato;
b) predisporre, anche in lingua inglese, il foglio informativo in merito alla tassa regionale e alle relative modalità di pagamento e conseguente trasmissione agli uffici competenti della Scuola affinché sia divulgato agli studenti;
c) rilasciare agli studenti, che presentano domanda di borsa di studio, la relativa ricevuta di avvenuta presentazione, salvo che gli stessi non vi
provvedano direttamente scaricandola dall’apposita procedura informatica;
d) trasmetterealla Scuola, dopo la pubblicazione delle graduatorie ARDSU, un elenco, in formato elettronico, degli studenti vincitori e di quelli risultati idonei al concorso, esonerati dal pagamento della tassa, nonché un elenco, in formato elettronico, degli esclusi, per i quali il termine ultimo per il pagamento della tassa andrà a scadere il 31 Marzo dell’anno successivo;
e) trasmetterealla Scuola un elenco, in formato elettronico, degli studenti che successivamente, a seguito di controlli, acquisiscano o perdano il diritto ai benefici in oggetto, per i quali dovrà essere verificata e regolarizzata la loro situazione impositiva.
Articolo 6– Strumenti di raccordo
Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell’ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti ed in fase di emanazione in materia di trattamento dei dati personali, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del Trattamento, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito “GDPR”). Le Parti tratteranno in via autonoma i dati personali oggetto dello scambio per trasmissione o condivisione, per le finalità connesse all’esecuzione del presente accordo. Le parti, in relazione agli impieghi dei predetti dati nell’ambito della propria organizzazione, assumeranno, pertanto, la qualifica di Titolare autonomo del trattamento ai sensi dell’articolo 4, punto 7) del GDPR, sia fra di loro che nei confronti dei soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti.
I dati personali oggetto del trattamento sono:
- Tipologia dei dati personali: dati anagrafici e economico-patrimoniali
- Categorie degli interessati: studenti iscritti a corsi attivati dalla Scuola e riconosciuti dal D.M. 45/2013 sopra citato.
A tale proposito le Parti individuano a titolo esemplificativo e non esaustivo i seguenti strumenti:
a) incontri periodici tra funzionari di entrambe le Parti al fine di verificare l’attuazione della presente convenzione e per concordare soluzioni a specifici problemi organizzativi;.
b) individuazione di procedure che facilitano la concessione e la fruibilità dei benefici agli studenti;
c) lo sviluppo di modalità telematiche che rendano quanto più agevole il flusso dei dati correlati all’immatricolazione/iscrizione degli Allievi PhDe degli esoneri dal pagamento della tassa. In merito alla disciplina sulla fruibilità dei dati per via telematica, le Parti potranno rinviare ad apposito accordo operativo teso alla definizione delle procedure tecniche e amministrative di esecuzione delle attività.
Articolo 7 – Responsabili
In ottemperanza alle vigenti disposizioni normative, si individuano come responsabili dell’esecuzione della presente convenzione:
- Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Responsabile dell’Ufficio Dottorato e Alta Formazione, per la Scuola IMT;
- Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxx Coordinatrice del Servizio Benefici e Interventi Monetari sede di Pisa, per ARDSU.
Articolo 8 – Variazione importo tassa
Eventuali variazioni sull’importo della tassa che dovessero insorgere per effetto dell’entrata in vigore di nuove disposizioni di legge saranno comunicate tempestivamente alla Scuola da parte di ARDSU, senza comunque comportare la decadenza della presente convenzione.
Articolo 9 – Durata della convenzione
La presenteconvenzione ha validità a decorrere dall’anno accademico2020- 2021,e per gli anni accademici 2021-2022, 2022-2023 e 2023-2024.
Eventuali modifiche e/o rinnovi saranno concordati per iscritto dalle Parti.
Articolo 10 – Definizione delle controversie
Qualora si manifestassero tra le Parti controversie o divergenze in ordine alla presente convenzione, le Parti medesime si impegnano a effettuare ogni possibile tentativo per comporre le stesse in via amichevole entro il termine di trenta giorni dall’insorgere della controversia stessa. Qualora non si giungesse ad un accordo sarà competente il Foro di Firenze.
Articolo 11 – Imposta di bollo
La presente convenzione è sottoscritta con firma digitale giusta la previsione di cui all’articolo 15, comma 2bis, della legge n. 241/1990. L’imposta di bollo sull’originale informatico, di cui all’articolo 2 della Tabella Allegato A – Tariffa Parte I, del D.P.R. n. 642/1972, pari ad euro , è assolta da entrambe le Parti in parti uguali e l’adempimento avviene virtualmente da parte dell’Azienda tramite Autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate n. 108483 del 11/10/2017. La convenzione è soggetta a registrazione in caso d’uso, ai sensi dell’articolo 4 della Tariffa Parte II del DPR n. 131/1986. In caso di registrazione le spese relative saranno a carico della Parte che avrà reso necessario procedere a tale adempimento.
Articolo 12 – Norma conclusiva
La presente convenzione, viene letta e approvata dalle Parti interessate, come sopra rappresentate, e dalle medesime sottoscritta.
Lucca, data della firma digitale
Il Direttore della Scuola IMT Alti Studi Lucca, Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx
Firenze, data della firma digitale
Il Presidente dell’Azienda Regionale per il D.S.U. della Toscana, Dott.. Xxxxx Xxx Xxxxxx