CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI NEGLI ANNI SCOLASTICI 2021- 2022 E 2022-2023
CAPO I – OGGETTO – DURATA – VALORE
Art. 1
Oggetto e finalità dell’appalto
1. Il presente Capitolato ha per oggetto l’appalto del Servizio di assistenza specialistica per l’integrazione scolastica ed extrascolastica in favore degli alunni diversamente abili, che frequentano le scuole di competenza comunale (scuola dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado) insistenti sul territorio cittadino.
2. L’attività si esplica attraverso interventi di assistenza specialistica rivolti agli alunni disabili per lo sviluppo delle potenzialità individuali riguardanti l’assistenza all’autonomia personale, sociale e al miglioramento della comunicazione personale. Tali interventi sono volti a garantire la piena integrazione sociale in coerenza con quanto previsto dal Piano Educativo Individualizzato e dalla normativa vigente in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica Covid- 19
3. Gli interventi consistono in attività educative e assistenziali rivolte all’alunno diversamente abile e al contesto in cui è inserito per facilitare il reciproco adattamento, la piena integrazione, nonché il pieno sviluppo delle capacità socio – relazionali. L’intervento dovrà permettere agli alunni disabili la proficua partecipazione alle attività scolastiche curriculari ed extracurriculari organizzate dall’autorità scolastica. Gli interventi saranno svolti, di norma, presso le scuole frequentate dagli alunni diversamente abili o all’esterno delle stesse per le attività previste dal percorso didattico concordato con gli insegnanti di classe.
Art. 2
Obiettivi del servizio
Il “Servizio di integrazione scolastica” a favore di minori con disabilità persegue gli obiettivi di seguito descritti:
• favorire un clima di accoglienza ed attenzione alle relazioni all’interno del sistema scolastico;
• consolidare la cultura del rispetto nei confronti della diversità;
• consolidare le modalità di cooperazione della scuola con il territorio, ottimizzando le risorse;
• creare attività alternative in un ambiente sano per evitare situazioni che portano all’emarginazione;
• benessere e successo formativo;
• acquisizione di tecniche alternative;
• innescare nell’alunno un processo di consapevolezza e di crescita culturale finalizzato all’acquisizione di comportamenti e atteggiamenti più consoni ad una corretta gestione del proprio “IO”;
• favorire l’inclusione sociale nel rispetto delle regole del distanziamento fisico in applicazione delle misure di contenimento dell’emergenza Covid-19.
Art. 3
Destinatari
1. Il servizio è rivolto a circa 65 alunni diversamente abili residenti nel Comune di Formia inseriti e frequentanti le scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di I grado cittadine.
2. Vengono ammessi al beneficio gli alunni diversamente abili in possesso della certificazione di disabilità ai sensi dell’art. 3 della L. 104/92.
Art. 4
1. La durata temporale del contratto relativo al servizio oggetto dell’appalto, è rapportata al calendario scolastico ed è stabilita in 20 mesi con sospensione durante il periodo estivo (periodo di chiusura delle scuole) e tendenzialmente si identifica in due anni scolastici (2021-2022 e 2022- 2023). Questi decorrono dalla data dell’effettivo conferimento del servizio all’aggiudicatario.
2. Il contratto potrà essere prorogato, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente.
Art. 5
Procedura di gara e scelta del contraente
1. Il servizio viene affidato mediante procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lettera b) del Codice espletata elettronicamente sul MEPA (mercato elettronico della pubblica Amministrazione) tramite pubblicazione di RDO (richiesta di offerta) e affidata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del Codice.
Art. 6
Prezzo complessivo dell’appalto
1. L’importo complessivo dell’appalto, IVA esclusa è di € 567.056,95 (Euro cinquecentosessantasettemilazerocinquantasei//95), di cui:
• € 565.555,95 per un monte ore complessivo di n. 29.533 ore e un importo ora/operatore di
€ 19.15 all’ora (comprensivo delle spese di organizzazione e gestione);
• € 1.500,00 di oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso.
2. Il numero massimo di ore disponibili è suscettibile di variazione in ragione dell’effettiva operatività del servizio e comunque fino al massimo delle ore presunte di cui sopra.
3. Il numero complessivo delle ore di servizio potrà, comunque, essere suscettibile di aumento in ragione delle economie derivanti dal ribasso sul costo orario posto a base di gara e dell’eventuale
applicazione di aliquote inferiori rispetto al 22%. Le eventuali economie saranno interamente utilizzate per l’implementazione del numero complessivo di ore del servizio.
Art. 7
Pagamento corrispettivi
1. Il servizio verrà retribuito sulla base delle ore effettivamente erogate e della tariffa scaturente dall’offerta presentata in fase di gara.
2. Il Comune provvederà alla liquidazione mensile delle ore di servizio erogate entro 30 giorni dalla data di presentazione di fattura, debitamente asseverata dal Responsabile del Servizio comunale competente.
3. L’operatore economico dovrà produrre il prospetto mensile riassuntivo delle prestazioni orarie giornaliere del personale.
Art. 8
1. Per la delicatezza del servizio svolto e la peculiarità del rapporto fiduciario tra Stazione appaltante e operatore affidatario, sono vietati i subappalti e la cessione, anche parziale, del contratto, pena l’immediata risoluzione del contratto e la perdita del deposito cauzionale, fatta salva la possibilità per il Comune di richiedere l’ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati.
2. Il contratto non potrà essere ceduto a terzi anche in caso di cessazione dell’attività da parte dell’aggiudicataria e/o di fallimento della stessa.
3. Nel caso in cui la ditta venga incorporata in altra azienda, nel caso di cessione di azienda o di ramo di azienda e/o negli altri casi in cui la ditta sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica, sarà facoltà del Comune di Formia, risolvere il contratto, qualora venga dimostrata l’incapacità del nuovo soggetto di fare adeguatamente fronte al servizio con le modalità dell’aggiudicatario originario.
CAPO II - SPECIFICAZIONE DEL SERVIZIO
Art. 9
1. Il servizio di assistenza educativa scolastica viene svolto a scuola a favore di alunni diversamente abili e mira a coadiuvare la Scuola stessa per la migliore integrazione nel gruppo classe. Vanno assicurati contatti periodici con la scuola, i servizi, le istituzioni e le famiglie degli utenti.
Art. 10
1. L'Amministrazione comunale, tramite proprio Referente, individuato tra il personale dei Servizi Sociali, fornisce le linee programmatiche generali di riferimento cui rapportare gli standard qualitativi e quantitativi delle prestazioni, secondo un piano dei servizi corredato dall'elenco degli alunni, delle sedi scolastiche e degli orari di attuazione dello stesso. Tale piano potrà essere modificato anche per periodi determinati in relazione a particolari esigenze e/o modifiche delle utenze.
2. L’aggiudicatario dovrà garantire il coordinamento del servizio attraverso la designazione di una figura professionale che funga da punto di riferimento per l’Amministrazione tanto nella programmazione quanto nelle fasi più specificamente operative.
3. L’aggiudicatario fornirà all’Ufficio Servizi Sociali comunale una relazione trimestrale sull’andamento complessivo del servizio, sull’efficacia ed efficienza e sul raggiungimento degli obiettivi del servizio.
Art. 11
Modalità di svolgimento dei servizi
1. Il servizio di assistenza educativa scolastica è da espletare mediante l’impiego di operatori in possesso del requisito minimo dell’attestato di qualifica professionale di assistente domiciliare e dei servizi tutelari e con maturata esperienza nell’ambito del servizio di assistenza scolastica.
2. Il servizio prevede l’erogazione delle seguenti prestazioni, da svolgere presso la scuola di frequenza dell’alunno, secondo un piano di servizio individuale:
◼ Attività dirette a favore dell’alunno diversamente abile
Collaborazione con gli insegnanti e con il personale non docente per l’effettiva partecipazione a tutte le attività scolastiche ricreative e formative previste dal P.O.F. ed in particolare:
• promozione dell’autonomia e delle competenze sociali, relazionali e comunicative;
• supporto nel percorso di apprendimento scolastici dell’alunno diversamente abile;
• vigilanza su comportamenti auto e/o etero-aggressivi;
• sviluppo delle conoscenze dello spazio, del tempo e di codici comunicativi alternativi;
• sviluppo della comunicazione verbale e non verbale;
• sostegno alle relazioni con coetanei ed adulti;
• attività educative di piccolo gruppo per favorire la socializzazione;
• collaborazione con gli insegnanti nei laboratori in attività ed in situazioni che richiedono un supporto pratico funzionale;
• accompagnamento degli alunni nelle uscite, nell’arco della giornata, in attività programmate;
• collaborazione con il personale ATA per l’espletamento di attività volte alla cura della persona, in caso di situazioni di particolare gravità ed ove le stesse sono inserite nell’ambito di un progetto educativo individualizzato.
Le attività possono essere svolte anche al di fuori dell’ambiente scolastico, laddove ci sia una necessità operativa e funzionale al soggetto (es. accompagno visite giornaliere di istruzione) ovvero presso il domicilio dell’alunno qualora l’alunno benefici dell’insegnamento a domicilio.
◼ Attività di programmazione e verifica con la scuola, il Servizio Sociale comunale e lo specifico servizio dell’ASL
• partecipazione alla stesura del P.E.I. al fine di realizzare una efficace collaborazione tra insegnanti di classe, di sostegno e assistente educativo;
• partecipazione attiva alle riunioni del GLO (Gruppo di Lavoro Operativo);
• collaborazione con gli organi collegiali della scuola e con i terapisti della riabilitazione all’individuazione del materiale didattico e di eventuali ausili;
• redazioni periodiche di relazioni sintetiche sull’andamento del servizio;
• partecipazione attiva agli incontri programmatori degli insegnanti;
3. In caso di assenza imprevista dell’alunno assegnato, l’assistente resterà a disposizione della scuola per il monte ore relativo, quale risorsa professionale da investire per gli altri alunni assistiti. Nelle scuole ove è presente un unico alunno assistito, in caso di assenza, l’assistente deve tempestivamente contattare il Coordinatore per le opportune disposizioni.
4. L’impresa appaltatrice dovrà organizzare i mezzi necessari per l’esecuzione del servizio, assumendo a suo completo carico eventuali indumenti di lavoro, i mezzi protettivi (camici, guanti, ecc.), il cartellino di riconoscimento e l’organizzazione del trasporto che consenta all’assistente di raggiungere agevolmente e nei tempi previsti le sedi del servizio.
Art. 12
Referente comunale
1. Il referente comunale, individuato tra il personale dei Servizi Sociali comunali, svolge nel servizio le seguenti funzioni:
• cura la programmazione generale del servizio con la finalità di realizzare la rispondenza tra i bisogni rilevati e le prestazioni offerte, tenendo conto delle risorse disponibili;
• verifica periodicamente, insieme al coordinatore dell’appaltatore, il regolare svolgimento del servizio e il raggiungimento degli obiettivi prefissati;
• accoglie la domanda di servizio e determina il monte ore di assistenza educativa per ogni alunno tenuto conto delle indicazioni dello specifico servizio sanitario territoriale e delle scuole, in relazione alle risorse disponibili;
• elabora, con il coordinatore dell’appaltatore, il progetto di assistenza individuale;
CAPO III - ONERI INERENTI L'AFFIDAMENTO
Art. 13
Personale
1. Per l'espletamento del Servizio oggetto del presente capitolato l'appaltatore dovrà impiegare le seguenti figure professionali:
a1 - Assistenti educativi scolastici in possesso, quale requisito minimo, di titolo professionale riconosciuto a livello regionale (ADEST, OSA, OSS, ecc.) o di diploma di Istituto professionale per operatori sociali;
a2 - Coordinatore (per un impegno medio di 2 ore al giorno) in possesso quale requisito minimo, di titolo professionale riconosciuto a livello regionale (ADEST, OSA, OSS, ecc.) o di diploma di Istituto professionale per operatori sociali e con almeno tre anni di esperienza maturata nel coordinamento del servizio di assistenza scolastica.
2. L’appaltatore si impegna a riqualificare il personale qualora nuove norme in materia facessero obbligo di profili formativi aggiuntivi, necessari per l’espletamento del servizio oggetto dell’appalto.
3. L'appaltatore garantirà la continuità del servizio, anche in caso di assenza di un operatore, provvedendo alla sostituzione con altra idonea unità lavorativa di pari qualifica e sarà preventivamente comunicata al Referente comunale per la preventiva autorizzazione.
4. Le sostituzioni del personale dovranno essere effettuate esclusivamente per l’assenza del personale titolare, con decorrenza immediata e con personale in possesso dei requisiti richiesti al personale titolare e dovranno essere comunicate nell’arco della stessa giornata al referente comunale. In ogni caso, qualora l’appaltatore a causa di eventi imprevedibili non fosse in grado di garantire il servizio, è tenuto ad informare il Referente comunale con assoluta urgenza e comunque a ripristinare il servizio non oltre il giorno successivo, previa detrazione dal monte ore del servizio non prestato, fatta salva l’applicazione, se ne ricorrono i presupposti, delle sanzioni di cui all’art.
21 del presente capitolato.
5. L’appaltatore dovrà impiegare nei servizi personale di fiducia che dovrà osservare diligentemente le norme previste dal capitolato e le disposizioni impartite, osservare il segreto professionale e rispettare l’orario di lavoro concordato.
6. L’impresa dovrà impegnarsi a sostituire in qualsiasi momento il personale che, in base a contestazione motivata e per iscritto del Responsabile del Servizio, abbia dato luogo alla non osservanza delle norme contenute nel presente capitolato e/o non abbia dato prova di affidabilità personale e professionale.
7. Il personale dovrà essere fisicamente valido, con idoneità specifica per le mansioni da svolgere e, se richiesto, fornito di cartellino di riconoscimento.
8. L’appaltatore inoltre dovrà garantire, mediante idonea figura, il coordinamento delle attività e la collaborazione con gli Uffici comunali preposti. Tale figura, reperibile durante le ore di lavoro dagli Ufficio comunali, sarà riferimento unico per ogni problema organizzativo relativo al servizio e raccordo degli operatori impegnati. In particolare dovrà:
a) occuparsi della gestione del personale impegnato nel servizio e del regolare svolgimento del servizio stesso;
b) curare la regolarità delle presenze del personale impegnato e provvedere alla tempestiva sostituzione per assicurare la continuità degli interventi;
c) mantenere contatti e collaborare con il Referente comunale per la verifica dei programmi in atto e dei tempi delle prestazioni, segnalando tempestivamente eventuali problemi inerenti lo svolgimento delle attività;
d) trasmettere trimestralmente i dati relativi ai servizi prestati e note sull’andamento generale degli stessi;
e) elaborare con il referente comunale il progetto di assistenza individuale.
9. L’appaltatore dovrà garantire il rispetto dei trattamenti economici previsti dalla contrattazione collettiva e delle norme in materia di previdenza e assistenza nonché di sicurezza sul posto di lavoro.
Art. 14
Obblighi dell’appaltatore in materia di trattamento del personale
1. Ai sensi dell’art. 36 co. 1 del Dlgs 50/2016, così come modificato dall’art. 8 co. 5 lett. 0a-bis della legge n. 120 del 2020 e dell’art. 50 del Codice, l’impresa aggiudicataria è tenuta, nei termini di legge e nel rispetto del CCNL ad assorbire il personale già impegnato nel servizio (vedere prospetto contenuto nel quadro economico, Allegato 5, relativo ai dati del personale attualmente impegnato nel servizio.
2. Allo stesso personale non potrà, in nessun caso, essere applicato un trattamento retributivo e previdenziale inferiore a quello goduto alla data di passaggio di gestione.
3. La riassunzione del personale da parte dell’impresa aggiudicataria non potrà essere condizionata dalla adesione dei lavoratori in qualità di soci.
4. L’appaltatore è tenuto a impiegare addetti assunti con regolare rapporto di lavoro dipendente subordinato, con divieto assoluto di impiegare addetti incaricati con contratti d’opera e ad assicurare il pieno rispetto delle norme assicurative e degli obblighi previdenziali previsti.
5. L'appaltatore, in particolare, a pena di decadenza dal contratto, dovrà:
1. iscrivere i propri dipendenti agli enti o istituti previdenziali ed assistenziali, per i quali l'iscrizione è prevista obbligatoriamente dalle norme vigenti.
2. corrispondere il trattamento economico previsto nel contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria. Quest’ultimo, si ribadisce, non potrà essere inferiore a quello goduto alla data di passaggio di gestione.
Art. 15
Adempimenti preliminari
1. L’aggiudicatario, entro e non oltre 7 giorni dall’avvio del servizio, dovrà fornire dettagliato elenco nominativo degli operatori impiegati nel servizio come titolari, specificando, per ciascuno, luogo, data di nascita, indirizzo, qualifiche professionali ed esperienze maturate.
2. Il possesso dei titoli e requisiti professionali deve risultare da idonea documentazione ovvero attestato da autocertificazione resa nei modi e forme di legge dal legale rappresentante dell’aggiudicatario, da prodursi prima dell’avvio del servizio.
3. L’aggiudicatario dovrà inoltre predisporre un apposito fascicolo nominativo per ciascun operatore, da accreditare presso il Comune contenente la seguente documentazione:
- copia documento di identità personale;
- fotocopia titolo di studio;
- qualifica e profilo professionale;
- curriculum professionale comprovante il possesso dei requisiti professionali, di servizio e gli eventuali corsi di aggiornamento;
- documentazione relativa all’inquadramento contrattuale,previdenziale ed assicurativo;
4. L’elenco del personale dovrà essere tempestivamente aggiornato e comunicato ad ogni variazione. L’aggiudicatario dovrà produrre, altresì, elenco nominativo del personale da impiegare per le sostituzioni unitamente ai loro curricula formativi e professionali.
5. L’aggiudicatario si impegna a trasmettere al Comune, prima dell’inizio del servizio, il nominativo e il curriculum professionale del coordinatore.
Art. 16
1. L’aggiudicatario deve garantire l'aggiornamento professionale e la formazione permanente degli operatori, facendo loro partecipare attivamente alle eventuali iniziative promosse dall'Amministrazione e/o da altri Enti, assicurando il coinvolgimento e la valorizzazione professionale di ognuno di essi e promuovendo a sua volta iniziative idonee.
Art. 17
Responsabilità dell’aggiudicatario
X. Xxxxxxxxx sul lavoro
1. L’aggiudicatario si obbliga all’osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori e specificatamente si impegna ad assolvere tutti gli adempimenti previsti dalle vigenti normative. È tenuto dunque all’osservanza delle disposizioni di cui al d. lgs 81/08.
2. L’aggiudicatario si impegna a coordinare con il Comune le misure di prevenzione e protezione e la loro realizzazione attraverso la presentazione, in sede di assegnazione, del documento di valutazione dei rischi, del piano di emergenza e del piano informativo e formativo del personale impiegato in via generale dall’impresa e che saranno successivamente adeguati ai servizi oggetto dell’appalto, entro due mesi dall’avvio del servizio.
B. Responsabilità civile per danni verso terzi e verso prestatori di lavoro
1. L’aggiudicatario risponde direttamente nei confronti del Comune e di terzi, ivi compresi gli utenti del servizio e i prestatori di lavoro, dei danni alle persone o alle cose provocati nell’ambito dell’esecuzione del servizio prestato, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune.
2. L’aggiudicatario si impegna a stipulare polizza di responsabilità civile verso terzi con massimale assicurato non inferiore ad € 1.500.000,00. Copia della polizza assicurativa dovrà essere prodotta all’Ufficio comunale prima dell’inizio del servizio.
C. Trattamento dei dati personali
1. L’aggiudicatario si impegna ad osservare gli obblighi previsti dal Dlgs 196/2003, così come aggiornato dal Dlgs 101/2018 e dal Reg. UE 2016/679, in merito al trattamento dei dati personali di cui venisse eventualmente in possesso nell’esercizio dell’appalto.
Art. 18
1. L’aggiudicatario è obbligato a presentare in sede di stipula del contratto la carta dei servizi.
Art. 19
1. L'aggiudicatario risponderà direttamente di eventuali danni a persone e cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa.
CAPO V - VIGILANZA E CONTROLLI ART. 20
1. Il Comune di Formia esplica nel servizio il ruolo direzionale. Tramite l’Ufficio Servizi Sociali, effettua i necessari controlli in ordine al raggiungimento dei fini proposti, all’efficienza, e al rispetto degli impegni indicati nel presente capitolato.
2. L’aggiudicatario avrà l’obbligo di attenersi a quanto previsto nelle linee attuative del progetto presentato in sede di gara.
3. L’aggiudicatario dovrà comunicare all’Ente appaltante, per la preventiva autorizzazione, qualunque modifica intenda eventualmente apportare al progetto presentato finalizzata al miglioramento del servizio.
4. Al termine di ogni anno scolastico, l’aggiudicatario farà pervenire all’Ufficio Servizi Sociali una relazione scritta sullo svolgimento del servizio, in cui andrà specificato:
- le specifiche attività realizzate, debitamente documentate;
- il numero dei minori fruitori del servizio;
- eventuali problematiche emerse;
- segnalazioni e proposte;
ART. 21
1. Qualora si verificassero inadempienze, ritardi, difformità e/o mancanze nello svolgimento del servizio rispetto a quanto previsto nel presente capitolato, nel progetto presentato in sede di gara, nelle disposizioni impartite dall’Ufficio servizi Sociali comunale, sarà applicata una penale da
€ 200,00 a € 1.000,00, secondo la gravità dell'inadempimento.
2. Il Comune invierà comunicazione formale in merito alle contestazioni, con richiesta di giustificazioni e invito a conformarsi alle condizioni contrattuali.
3. In caso di contestazione l’aggiudicatario dovrà comunicare le proprie deduzioni all’amministrazione comunale entro dieci giorni dal ricevimento delle stesse.
4. L’importo della penale sarà dedotto dalla rata di pagamento successiva alla contestazione della mancanza.
5. Il pagamento della penale non esonera in nessun caso l’appaltatore dalle obbligazioni per la quale si sarà reso inadempiente.
ART. 22
1. In caso di violazioni che comportino grave nocumento si procederà alla risoluzione del contratto, salvo ed impregiudicati eventuali danni.
2. In particolare sono considerate violazioni gravi:
- la non attuazione del progetto presentato in sede di gara anche per quanto riguarda i mezzi messi a disposizione del servizio;
- il superamento di n. 3 penali in un anno solare;
- l’accertata inadempienza dell’aggiudicatario degli obblighi attinenti il trattamento normativo, retributivo, assicurativo e di sicurezza del personale dipendente;
- il fallimento dell’aggiudicatario;
- la messa in liquidazione o altri casi di cessione dell’attività;
- il subappalto totale o parziale;
- la cessione del contratto a terzi;
- la mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa nel termine di dieci giorni dalla richiesta da parte dell’Amministrazione comunale;
3. Nel caso di risoluzione anticipata del contratto, l’appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni rese fino al giorno della cessazione dell’affidamento, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali in essere.
ART. 23
Osservanza di leggi e regolamenti
1. Oltre a quanto prescritto nel presente capitolato nei rapporti di diritto tra appaltatore e Amministrazione comunale, si osserveranno le disposizioni del Codice Civile e delle leggi e regolamenti specifici.
2. L’appaltatore è, inoltre, tenuto nello svolgimento del servizio all’osservanza di tutte le norme previste dalla legge o che venissero emanate dalle competenti Autorità governative, regionali, provinciali e comunali, con particolare riferimento alle prescrizioni volte alla prevenzione e contenimento del contagio da COVID-19.
3. L’appaltatore, infine, assicura il rispetto delle norme per la sicurezza sul posto di lavoro di cui alle norme vigenti
ART. 23
1. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto, bollo e registro, copie del contratto e di documenti che debbano essere eventualmente consegnati, sono ad esclusivo carico dell’Aggiudicataria.
2. La cauzione definitiva che sarà versata dall’aggiudicataria resta stabilita in una somma pari al 10% dell’importo netto dell’appalto. Essa dovrà essere costituita mediante versamento presso la Tesoreria Comunale del Comune di Formia a mezzo di fidejussione bancaria secondo le vigenti disposizioni. Può essere costituita, altresì, secondo quanto previsto dall’art. 13 della legge 03/01/1978, n.1, mediante polizza fidejussoria assicurativa da impresa di assicurazione regolarmente autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni ai sensi del D.P.R. 13/02/1959, n. 449.
ART. 24
1. Le controversie che dovessero insorgere fra l'Amministrazione e l’appaltatore circa l'applicazione delle penali indicate nel precedente art. 20, saranno definitivamente e insindacabilmente definite da Collegio Arbitrale composto da tre membri, di cui uno di nomina del Comune di Formia, uno dall’appaltatore ed un terzo di comune accordo tra i due così nominati, con funzione di Presidente. In caso di disaccordo, sarà richiesta la nomina da parte del Presidente del Tribunale di Cassino.
2. Per le altre controversie che dovessero sorgere in conseguenza del contratto di cui è oggetto il presente capitolato è competente il Foro di Cassino.
ART. 25
Rinvio
Per tutto quanto non tassativamente stabilito nel presente capitolato, che costituisce lex specialis, valgono le vigenti disposizioni di legge regolanti la materia.
il DIRIGENTE