CONDIZIONI GENERALI DI LOCAZIONE OPERATIVA (LOCAZIONE OPERATIVA)
129 - I0 -Condizioni generali OPS
v.2022_1
CONDIZIONI GENERALI DI LOCAZIONE OPERATIVA (LOCAZIONE OPERATIVA)
DEFINIZIONI:
Ai fini del presente contratto i seguenti termini devono intendersi con il seguente significato:
Contratto: è il presente contratto di locazione operativa (locazione operativa), costituito dalle Condizioni Generali e dalle Condizioni Particolari alle stesse, dagli altri allegati, oltre eventuali appendici e patti aggiuntivi;
Locatore: è la società di leasing, che concede il bene in locazione operativa. Il Locatore, in quanto intermediario finanziario, è soggetto ai controlli della Banca d’Italia con sede in xxx Xxxxxxxxx, 00 –00000 Xxxx ed, in particolare, è sottoposto alla vigilanza informativa, regolamentare ed ispettiva da parte di quest’ultima;
Conduttore: è il cliente che utilizza il bene ricevuto in locazione operativa;
Documento informatico: Il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti. Il presente contratto, se stipulato mediante sottoscrizione digitale, costituisce un “documento informatico”;
Firma digitale: Un particolare tipo di firma qualificata, basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare di firma elettronica tramite la chiave privata e a un soggetto terzo, tramite la chiave pubblica, rispettivamente di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità di un documento informatico odi un insieme di documenti informatici;
Identità digitale: La rappresentazione informatica della corrispondenza tra un utente e i suoi attributi identificativi, verificata attraverso l’insieme di dati raccolti e registrati in forma digitale;
Fornitore: è colui che vende il bene oggetto del Contratto;
Bene: nel presente contratto è il bene mobile acquistato dal Locatore, su scelta e indicazione del Conduttore, per essere oggetto di locazione operativa;
Decorrenza del contratto di locazione operativa: è la data in cui viene avviata la locazione operativa, collegata alla presa in consegna del bene –di norma attestata dal verbale di constatazione e presa in consegna –ed a decorrere dalla quale il Conduttore inizia a pagare i canoni pattuiti;
Oneri di prelocazione: oneri finanziari che il Conduttore deve riconoscere al Locatore nell’eventualità in cui essa effettui dei pagamenti al Fornitore o a terzi, in via anticipata rispetto alla decorrenza della locazione operativa. Il costo applicato è quello indicato nelle Condizioni Generali di Contratto;
Canone: è il corrispettivo periodico del locazione operativa che il Conduttore ha l’obbligo di riconoscere al Locatore; Interessi di mora è la maggiorazione applicata in caso di ritardo nel pagamento dei canoni da parte del Conduttore; Assicurazione: è la copertura assicurativa voluta dal Locatore quale condizione per la concessione del bene in locazione operativa a garanzia dei rischi indicati in contratto;
Imposte: sono gli oneri fiscali dovuti a fronte della stipula del contratto di locazione operativa nonché connessi alla proprietà e all’utilizzo del bene oggetto dello stesso contratto.
1) OGGETTO DEL CONTRATTO E POSSIBILITA' DI SUA CONCLUSIONE, SIA IN FORMA CARTACEA, CHE IN FORMA DIGITALE E OBBLIGHI DEL CONDUTTORE CONNESSI ALL’UTILIZZO DEL CERTIFICATO DI FIRMA DIGITALE.
1. Alba Leasing S.p.A. (di seguito denominata anche: “Locatore”) concede al Conduttore, che accetta per sé e per i suoi successori od aventi causa a qualsiasi titolo, solidalmente tra loro, in locazione (così detta: locazione operativa) i beni mobili (di seguito denominati anche: “i beni”) descritti nelle Condizioni Particolari di Contratto.
2. Unitamente al godimento dei beni verrà fornito il servizio di assistenza e manutenzione sui beni locati secondo i criteri previsti dalle Condizioni Generali e Particolari di Contratto. Il servizio di assistenza e manutenzione potrà essere fornito anche direttamente dal venditore dei beni (di seguito denominato anche: “Fornitore”).
3. Il Locatore si riserva il termine di trenta giorni dalla ricezione della presente proposta per comunicare la propria accettazione. Tale accettazione potrà essere manifestata efficacemente da parte del Locatore anche a mezzo di inizio dell’esecuzione. Costituirà inizio dell’esecuzione l’emissione da parte del Locatore del/gli ordine/i d’acquisto al/i Fornitore/i. Alternativamente, il contratto sarà perfezionato al momento della accettazione da parte del Locatore che potrà avvenire a mezzo comunicazione scritta da farsi direttamente al Conduttore.
4. Il Conduttore è pienamente consapevole della circostanza che il presente contratto può essere stipulato, sia con modalità cartacea e conseguente sottoscrizione autografa dello stesso da parte sua, sia con modalità “digitale” con la formazione di un documento informatico. A questo fine, il Conduttore è a conoscenza che il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l’efficacia prevista dall’art. 2702 del codice civile, quando ad esso è apposta una firma digitale o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del sottoscrittore, attraverso un processo che assolva a tutti i requisiti tecnici e legali previsti dalla normativa vigente.
5. Pertanto il Conduttore riconosce espressamente l’eventualità che il perfezionamento del presente contratto (ed in particolare la sottoscrizione della presente domanda/proposta) possa avvenire, anche mediante firma digitale, attraverso flags ed in modalità point&click ed accetta espressamente che ogni apposizione da parte sua di un flag sul documento informatico genera una corrispondente firma digitale.
6. Il Conduttore sa che per la generazione della firma digitale deve adoperarsi un certificato digitale qualificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso, nonché che attraverso il certificato digitale qualificato si devono rilevare la validità del certificato stesso, nonché gli elementi identificativi del titolare di firma digitale e del certificatore egli eventuali limiti d'uso.
7. Nel caso di perfezionamento del presente contratto mediante firma digitale, il Conduttore riconosce espressamente che gli verrà rilasciato un certificato digitale qualificato dal certificatore (di seguito anche: Certification Autority) indicato nelle condizioni particolari del presente contratto, il quale riveste la qualifica di prestatore di servizi fiduciari qualificati ai sensi
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del vigente Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. 7marzo 2005 n. 82 (nel prosieguo in breve definito anche: “CAD”). Il Conduttore riconosce, altresì, che, per il rilascio di tale certificato digitale qualificato è necessario che il suo legale rappresentante od il suo competente procuratore, munito dei necessari poteri di rappresentanza per la firma del presente contratto, vengano preventivamente identificati in modo certo, tra l’altro, mediante la verifica di un idoneo documento di identità da parte della Certification Autority ,del Locatore odi un suo delegato (quale, ad esempio, il Fornitore indicato nelle Condizioni Particolari del presente contratto sotto la sezione: “Fornitore e Descrizione del Bene”.
8. A questo fine il Conduttore si obbliga a porre in essere ogni attività e adempimento richiesto dalla Certification Autority, dal Locatore oda un suo delegato (quale, ad esempio, il Fornitore indicato nelle Condizioni Particolari del presente contratto sotto la sezione: “Fornitore e Descrizione del Bene”), per consentire una identificazione certa del sottoscrittore della presente domanda/proposta di contratto, garantendo alla Certification Autority, al Locatore od al suo delegato, ogni collaborazione venisse richiesta a tal fine ed, esemplificativamente, si obbliga a: -fornire il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.); -fornire il codice fiscale, sia dell’azienda che riveste la qualifica di Conduttore, che del rappresentante che sottoscrive il presente contratto; -fornire documenti identificativi, ulteriori, rispetto a quello utilizzato per il rilascio del documento digitale; -rendersi disponibile ad effettuare videochiamate o videoconferenze che consentano al Locatore, a suo delegato, od alla Certification Autority di acquisire immagini o video (anche sul sito internet del Locatore) atti a confermare la sua identità. 9. Il Conduttore è a conoscenza del fatto che la firma digitale deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al documento o all'insieme di documenti cui è apposta o associata e che per la generazione della firma digitale deve essere utilizzato un certificato digitale qualificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso. Il Conduttore, inoltre, è consapevole che, attraverso il certificato digitale qualificato si devono rilevare la validità del certificato stesso, nonché gli elementi identificativi del titolare di firma digitale e del certificatore e gli eventuali limiti d'uso, nonché del fatto che l'apposizione a un documento informatico di una firma digitale odi un altro tipo di firma elettronica qualificata, basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione, salvo che lo stato di sospensione sia stato annullato. 10. Pertanto, qualora il certificato elettronico rilasciato dalla Certification Autority risultasse revocato, scaduto o sospeso, il Conduttore si obbliga ad astenersi dalla firma del presente contratto nella modalità digitale, procedendo, al contrario, al suo perfezionamento in modalità cartacea e con sottoscrizione autografa della domanda/proposta. 11. Dopo aver ottenuto il certificato digitale qualificato, il Conduttore si obbliga irrevocabilmente ad assicurare la custodia del dispositivo di firma o degli strumenti di autenticazione informatica per l'utilizzo del dispositivo di firma da remoto, e ad adottare tutte le misure organizzative e tecniche idonee ad evitare danno ad altri; si obbliga inoltre ad utilizzare personalmente il dispositivo di firma. 12. Il Conduttore si obbliga, altresì, a procedere alla tempestiva richiesta di revoca e di sospensione del certificato digitale qualificato nel caso di perdita del possesso o della compromissione del dispositivo di firma, o degli strumenti di autenticazione informatica per l'utilizzo del dispositivo di firma, di provvedimento dell'autorità, di acquisizione della conoscenza di cause limitative della capacità del titolare di firma elettronica qualificata, di sospetti abusi o falsificazioni, secondo quanto previsto dalle Linee guida del CAD. 13. Il Conduttore si obbliga a comunicare in via immediata alla suddetta Certification Autority tutte le informazioni utili ai soggetti che effettuano il servizio di certificazione, tra cui, in particolare, ogni limitazione dell'uso del dispositivo di firma digitale ed eventuali reclami, nonché ad utilizzare sistemi affidabili per la gestione del certificato digitale qualificato con modalità tali da garantire che soltanto le persone autorizzate possano utilizzarlo e si obbliga a comunicare alla Certification Autority ed al Locatore qualsiasi evento che comprometta i requisiti di sicurezza, così come eventuali malfunzionamenti che determinano disservizio, sospensione o interruzione del servizio.
2) ACCOLLO DEI RISCHI E RESPONSABILITÀ ACARICO DEL CONDUTTORE
1. Il Conduttore si impegna inderogabilmente a ricevere in uso i beni per la durata prevista nel riquadro “Durata e corrispettivo” delle Condizioni Particolari di Contratto, accollandosi, sia nei confronti del Locatore, che dei terzi, ogni rischio, onere e responsabilità connessi con tali beni, proprietà, detenzione, impiego e custodia degli stessi, anche per gli eventi derivanti da inadempienza o insolvenza, da causa antecedente la stipulazione del contratto, caso fortuito, forza maggiore, atto o fatto del Fornitore odi terzi, provvedimento della Pubblica Autorità, a partire dal momento in cui tali rischi cesseranno di fare carico ai singoli Fornitori.
2. Il Conduttore non potrà pertanto imputare alcuna responsabilità al Locatore, né potrà recedere anticipatamente dal rapporto o comunque liberarsi dalle obbligazioni assunte, e segnatamente dall'obbligo di effettuare il pagamento del canone nella misura ed alle scadenze stabilite, neppure in caso di ritardata consegna di tutti o parte dei beni, loro perdita, distruzione o sottrazione, totale o parziale, inutilizzabilità temporanea o definitiva, a qualsiasi causa dovute, anche per vizi palesi od occulti, sia originari che sopravvenuti, mancanza delle qualità richieste, mancata omologazione o non rispondenza dei beni odi parte degli stessi alle norme antinfortunistiche od antinquinamento, violazione di diritti di privativa industriale, sequestro, requisizioni, revocatoria e similari. In tutte le indicate ipotesi ed in ogni altra analoga, come per i sinistri che abbiano a colpire i beni od abbiano ad essere da questi causati a persona o cose del Conduttore o di terzi, anche se a lui non imputabili, il Conduttore sarà inoltre responsabile per il risarcimento dei danni subiti dal Locatore e sarà tenuto a manlevare ed indennizzare il medesimo per ogni esborso che questo dovesse sostenere, anche a titolo di responsabilità obiettiva odi sanzione amministrativa o penale.
3. La responsabilità gravante sul Conduttore ai sensi della presente clausola permarrà anche in caso di danno per il quale sia prevista o sussista una copertura assicurativa, nonché oltre i limiti della stessa.
4. Il Conduttore inoltre sarà tenuto a rimborsare al Locatore tutte le somme da quest’ultimo versate al Fornitore che – per qualsivoglia motivo – dovessero essere oggetto di revoca da parte di terzi.
3) SCELTA DEI BENI E LORO ORDINAZIONE AI FORNITORI - PREVISIONI ANTINFORTUNISTICHE
1. Il Locatore si impegna ad acquistare appositamente, su richiesta del Conduttore, i beni e/o le attrezzature ed eventuali prodotti informatici (software) connessi, descritti nelle Condizioni Particolari di Contratto, emettendo nei confronti del Fornitore, individuato sempre nelle Condizioni Particolari di Contratto, l’Ordine di acquisto, in conformità alle indicazioni del Conduttore che ha provveduto a pattuire direttamente con il Fornitore i tempi e le modalità di consegna dei beni: pertanto il Conduttore garantisce, per gli effetti di cui all'art. 1381 cod. civ., l'accettazione, il corretto e puntuale adempimento di tale Ordine da parte, sia del Fornitore, che di eventuali incaricati di quest’ultimo.
2. Conseguentemente con la sottoscrizione della propria Proposta di contratto il Conduttore dà espresso benestare alla emissione da parte del Locatore dell’Ordine di cui sopra, in conformità ai dati indicati nelle Condizioni Particolari di contratto,
nonché alle Condizioni Generali di Acquisto che, riportate nella nota al presente contratto, il Conduttore dichiara di approvare espressamente.
3. Il Conduttore garantisce inoltre, per ogni singolo bene l'inesistenza di disposizioni normative o diritti vantati da terzi che ne vietino o limitino la commercializzazione e la libera disponibilità.
4. Il Conduttore conferma, agli effetti anche dell'art. 1338 cod. civ., di avere verificato che ogni singolo bene è rispondente alle vigenti prescrizioni antinfortunistiche ed antinquinamento, così come più diffusamente pattuito nelle Condizioni Particolari, con specifico riferimento: -alla dichiarazione di conformità CE; -al manuale di istruzioni; -alla marcatura CE; nonché alle disposizioni delle direttive CE emanate in materia di prevenzione degli infortuni e sicurezza del lavoro e garantisce il rilascio da parte di ciascun Fabbricante e/o Fornitore di ogni certificazione od altro documento previsto, sia dalla legge nazionale, sia dalle richiamate direttive CE, sia, comunque, dall'Ordine emesso dal Locatore nei confronti del Fornitore.
5. Il Locatore avrà altresì facoltà di risolvere il presente contratto nei modi e termini di cui alla citata clausola n. 17 di queste Condizioni Generali nel caso in cui il Fornitore, e/o il Conduttore, ometta di far pervenire al Locatore medesimo, all'atto della presa in consegna del bene da parte del Conduttore, il duplicato della documentazione di cui sopra e il Conduttore non confermi l'avvenuta apposizione sul bene della marcatura CE per esso prevista.
4) PRESA IN CONSEGNA DEI BENI E RELATIVI VERBALI DI CONSTATAZIONE
1. Ciascun bene verrà consegnato al Conduttore direttamente dal Fornitore nel luogo indicato nelle Condizioni Particolari di Contratto. Dal momento della consegna dei beni o, se antecedente ad essa, dal momento il cui il Locatore sarà divenuto proprietario dei beni o comunque dal momento in cui i rischi si trasferiranno dal Fornitore al Locatore, il Conduttore assumerà a proprio carico tutti i rischi, ivi inclusi anche quelli per caso fortuito o forza maggiore. Saranno anche a carico del Conduttore i rischi derivanti dalla scelta del Fornitore, dalla tutela dei brevetti, delle invenzioni, della proprietà intellettuale e comunque dei diritti di terzi in generale.
2. La regolarità della consegna e dell'installazione dei singoli beni da parte del Fornitore sarà curata dal Conduttore, che si impegna a conseguirle a proprie spese es otto la propria responsabilità, anche nell'interesse del Locatore, nel termine ed alle condizioni previste dal relativo Ordine di Acquisto emesso dalla medesima, su indicazione del Conduttore. A tal fine sarà onere del Conduttore allestire in modo idoneo i locali dove i beni saranno installati nonché preparare in modo adeguato la via di accesso ai locali medesimi. Il Conduttore dà espressamente atto che il Fornitore ha il diritto di sospendere la consegna qualora i locali non fossero adatti o idonei alla installazione dei beni.
3. Nel termine massimo di otto giorni dalla consegna di ogni singolo bene, il Conduttore dovrà verificarne il buono stato, nonché la sua conformità all'Ordine. Il Conduttore, assumendone la piena responsabilità dovrà altresì effettuare, nello stesso termine, tutte le verifiche già disciplinate alla precedente clausola 3, punto 4.
4. Il Conduttore dovrà altresì certificare l'accettazione, di ogni singolo bene inviando al Locatore l’apposito “verbale di constatazione e presa in consegna”, debitamente datato e sottoscritto.
5. Il Conduttore, nel caso in cui intenda rifiutare la consegna di uno o più dei beni, in seguito a loro gravi vizi o difetti di funzionamento, ovvero per altre inadempienze del Fornitore, sarà tenuto tassativamente a comunicare le proprie riserve al Fornitore, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o, alternativamente, a mezzo di posta elettronica certificata (PEC), nel termine prorogato previsto dalla clausola n. 5) delle Condizioni Generali d'Acquisto sottoscritte dal Fornitore, dandone contemporanea notizia con le stesse forme al Locatore.
6. Nei rapporti tra le parti la consegna si intenderà in ogni caso accettata senza riserve dal Conduttore, per i beni che, al momento dell'invio da parte sua della proposta di contratto al Locatore risultino essere già stati consegnati dal Fornitore al Conduttore medesimo, nonché per quelli per i quali il Conduttore ometta di ottemperare agli adempimenti previsti ai precedenti paragrafi di questa clausola, fatta salva in quest'ultima ipotesi la facoltà del Locatore di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti della successiva clausola n. 17 delle presenti Condizioni Generali.
7. Ai fini di quanto previsto nel riquadro: “Durata e corrispettivo” delle Condizioni Particolari di Contratto, i beni di cui alle Condizioni Particolari di Contratto si considerano messi a disposizione del Conduttore, secondo quanto pattuito nelle Condizioni Particolari, alternativamente dal giorno in cui il Conduttore ha ricevuto in consegna i beni ovvero dal primo giorno del mese successivo a quello in cui sia avvenuta la loro materiale consegna.
8. In ogni caso è fatto espresso divieto al Conduttore di accettare, da parte del Fornitore, la consegna di beni che non risultino conformi alla vigente normativa, e/o alle prescrizioni descritte nella precedente clausola 3, al punto 4, nonché nelle Condizioni Particolari. Qualora per effetto della violazione di tale divieto da parte del Conduttore dovessero derivare la nullità o l'inefficacia del contratto ovvero, comunque, altri pregiudizi a carico del Locatore, il Conduttore risponderà nei confronti del medesimo, ai sensi anche dell'art. 1338 cod. civ., di ogni danno da esso subito.
9. Nel caso in cui il Fornitore non dovesse provvedere alla tempestiva consegna dei beni o parte di essi, il Locatore non avrà alcuna responsabilità al riguardo –essendo gli accordi di fornitura, intercorsi direttamente tra il Conduttore ed il Fornitore – e le eventuali anticipazioni già sostenute dal Locatore dovranno essere rimborsate dal Fornitore e– solidalmente –dal Conduttore. Il Locatore, dal canto proprio, non sarà tenuto verso il Conduttore ad alcun risarcimento di eventuali danni né per danno emergente né per lucro cessante.
5) CONDIZIONE DEI BENI
Il Conduttore verificherà che i Beni vengano consegnati in perfetta efficienza. Ogni macchinario è coperto da garanzia della casa costruttrice i cui termini e durata sono ben noti al Conduttore e dalle Condizioni Generali di vendita ed uso che il Conduttore stesso dichiara espressamente di conoscere. Pertanto il Locatore è sollevato da ogni responsabilità relativa a difetti di qualità, vizi occulti o palesi, ritardi di consegna od altre inadempienze.
6) FACOLTÀ DI AZIONE DEL CONDUTTORE
1. Per quanto sopra previsto e fermo restando che non potranno essere imputate al Locatore eventuali limitazioni o esoneri di responsabilità del Fornitore odi terzi, è conferita la facoltà al Conduttore, senza pregiudizio degli impegni da lui assunti verso il Locatore, né del diritto di proprietà di questo sul bene, di avanzare direttamente riserve ed eccezioni nei confronti del Fornitore odi chi altri di ragione, a propria cura e spese, assumendone ogni responsabilità e conseguenza.
2. Al Conduttore è altresì conferita la facoltà di proporre reclami e azioni anche in via giudiziaria, riservata in ogni caso al Locatore la facoltà di intervento in causa odi azione autonoma.
7) PROPRIETA’ DEI BENI
1. I beni sono di proprietà del Locatore e quindi il Conduttore non potrà vantare alcun diritto reale sui beni stessi.
2. I beni non potranno essere sublocati, ipotecati o sottoposti, da parte del Conduttore, ad alcuna forma di privilegio né, ovviamente, alienati. Il Conduttore si opporrà a che terzi pignorino i beni stessi e non potrà concederli in pegno o costituirli in garanzia. 3. Sarà obbligo del Conduttore dare immediata comunicazione scritta al Locatore qualora i beni fossero oggetto di rivendicazioni o pignoramenti da parte di terzi. La comunicazione andrà comunque fatta entro tre giorni dall’evento a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata (PEC).
8) DURATA DELLA LOCAZIONE -E DECORRENZA DELLA LOCAZIONE
La durata della locazione è stabilita nel riquadro: “Durata e corrispettivo” delle Condizioni Particolari di Contratto in un numero intero di mesi e decorre secondo quanto pattuito nelle condizioni particolari, dal giorno in cui il Conduttore ha ricevuto in consegna l’ultimo dei beni.
9) CORRISPETTIVO DELLA LOCAZIONE - MODALITÀ DI PAGAMENTO - INTERESSI DI MORA
1. Il pagamento di ogni somma dovuta dal Conduttore al Locatore, a titolo di canone o per qualsiasi altro titolo, dovrà essere effettuato, alle date di rispettiva scadenza, utilizzando il mezzo di pagamento indicato nelle Condizioni Particolari di Contratto. Il mancato funzionamento del mezzo prescelto non esonera il Conduttore dal puntuale pagamento del canone: il Conduttore sarà pertanto tenuto a verificare il tempestivo adempimento della propria obbligazione. A prescindere dalle modalità operative del mezzo di pagamento prescelto le parti convengono che il luogo di pagamento deve intendersi quello ove il Locatore ha la propria sede legale.
2. I pagamenti la cui scadenza coincida con un giorno non lavorativo dovranno essere effettuati all'ultimo giorno lavorativo bancario antecedente.
3. Le spese di incasso, se previste, saranno a carico del Conduttore.
4. Il Conduttore, in caso di ritardo nel pagamento di qualsiasi somma dovuta al Locatore, tanto a titolo di canoni nonché per qualsiasi altro titolo, ivi comprese anche le somme dovute in conseguenza dell'anticipata risoluzione del contratto ovvero di eventuale scioglimento dello stesso per mutuo consenso, sarà tenuto, senza necessità di costituzione in mora, a corrispondere interessi moratori da calcolarsi in misura pari alla media del trimestre solare precedente del tasso Euribor 3 mesi, maggiorata di 4punti percentuali e comunque in misura non superiore al “tasso soglia” come rilevato e determinato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi della Legge 7marzo 1996 n. 108 ancorché relativamente alle classi di importo delle operazioni di “altri finanziamenti” e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, vigente nel periodo di insolvenza.
5. Qualsiasi pagamento del Conduttore verrà imputato in primo luogo agli interessi di mora, quindi alle spese ed alle eventuali penali e successivamente alle somme dovute a titolo di canone, iniziando da quelle scadute da maggior tempo.
6. Le somme, ulteriori rispetto ai canoni, previste dal presente contratto verranno richieste al Conduttore con specifiche fatture con pagamento diretto entro 30 giorni data fattura. I danni ai beni, interventi e pezzi di ricambio non compresi nel servizio di assistenza e manutenzione potranno invece essere fatturati direttamente al Conduttore dalla Casa Costruttrice, da concessionari di quest’ultima o dal Fornitore, se diverso.
7. Le contestazioni che fossero avanzate dal Conduttore o dovessero comunque sorgere anche nei confronti del Fornitore odi terzi, non legittimeranno il Conduttore a sospendere il puntuale pagamento del canone dovuto, nella misura enei tempi pattuiti.
8. Il mancato funzionamento dei beni, così come il mancato uso dei beni stessi (anche se eccedente i venti giorni e quindi in deroga all’art. 1584 cod.civ.) anche per cause di forza maggiore, scioperi od altri eventi, non esonera il Conduttore dal puntuale pagamento del canone.
9. Ove il Conduttore desiderasse ottenere l’aggiornamento delle apparecchiature (senza che ciò peraltro comporti la sostituzione delle medesime) alla evoluzione tecnologica ed il Locatore aderisse a tale richiesta, le parti dovranno determinare un nuovo canone e/o prorogare la durata del presente contratto. A tal fine il Conduttore presta, sin d’ora, il proprio consenso alla sottoscrizione degli atti integrativi che il Locatore riterrà di stipulare.
10. Il mancato pagamento del canone comporta, tra l’altro, la cessazione del servizio di manutenzione e assistenza.
10) ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO
1. Resta espressamente convenuto che, avendo le parti determinato l’ammontare del corrispettivo in misura proporzionale ai costi di acquisto dei beni, ogni eventuale variazione a consuntivo degli stessi, per qualsiasi causa diretta ed indiretta, comunque connessa con il compimento dell’operazione, comporterà un proporzionale adeguamento del corrispettivo.
11) PRELOCAZIONE
1. Ove il Locatore, prima dell’avvio della locazione operativa, dovesse sopportare costi od esborsi, a qualsiasi titolo, connessi all’oggetto del presente contratto, anche per imposte o tasse, il Conduttore sarà tenuto a pagare al Locatore degli interessi il cui ammontare verrà calcolato applicando la media del mese precedente del tasso “Euribor 3mesi”, arrotondata allo 0,10 di punto superiore e maggiorata di n. 3 (tre) punti percentuali vigente nel periodo di pre-locazione su tutte le somme che, in eccedenza all’importo eventualmente versato dal Conduttore contestualmente alla sottoscrizione della proposta di contratto, il Locatore abbia a pagare ai Fornitori od a terzi, in via anticipata rispetto alla data di inizio dell’uso del bene da parte del Conduttore. Tale tasso, comunque, non potrà essere superiore al “tasso soglia” come rilevato e determinato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi della Legge 7marzo 1996 n. 108, relativamente alle classi di importo delle operazioni “altri finanziamenti”, così come pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
2. Tali interessi saranno conteggiati dal giorno della valuta di addebito dei singoli esborsi effettuati dal Locatore fino alla data di decorrenza del contratto e dovranno essere corrisposti al Locatore con cadenza trimestrale.
12) PRESCRIZIONI SULL’USO DEI BENI – MANUTENZIONE
1. Il Conduttore, per l’intera durata del rapporto, sarà tenuto sotto la propria responsabilità, agli effetti anche dell’art. 1338 cod. civ., ed a proprie spese, con esonero del Locatore da ogni relativo onere e rischio, a:
a) curare l’ottenimento di tutti i permessi, omologhe e certificazioni, che fossero connessi alla proprietà, impiego o comunque detenzione di ogni singolo bene, nonché provvedere al compimento di tutte le relative pratiche amministrative
ed al pagamento di eventuali tasse di proprietà o possesso, sia ripetitive che “una tantum”. Ove detti oneri fossero a carico del Locatore il medesimo avrà il diritto di riaddebitare gli stessi al Conduttore;
b) servirsi di ogni bene con la diligenza del buon padre di famiglia, adibendolo ai soli usi consentiti dalle eventuali licenze ed autorizzazioni di cui sia dotato, nonché osservare le leggi, i regolamenti e le disposizioni, anche locali, che regolano il suo impiego;
c) fare in modo che i beni siano usati esclusivamente da personale tecnologicamente preparato all’utilizzo dei beni stessi;
d) non utilizzare i beni in maniera tale da rendere invalide, inefficaci o non applicabili la garanzia del costruttore ole condizioni delle polizze d’assicurazione;
e) utilizzare i beni attenendosi alle disposizioni del Libretto di Uso e Manutenzione e il Conduttore risponderà personalmente di tutti gli eventuali danni anche nell’ipotesi in cui i beni stessi siano utilizzati da soggetti tecnicamente non idonei;
f) far effettuare i lavori di riparazione esclusivamente dal Fornitore ove autorizzato dalla casa costruttrice dei beni o, in caso contrario, dalla casa costruttrice stessa oda personale da quest’ultima autorizzato;
g) astenersi dall’utilizzo di ogni bene qualora lo stesso non sia corredato di tutte le certificazioni e altri documenti previsti per legge o quelli indicati alla precedente clausola 3, al punto 4 ed alle Condizioni Particolari, nonché nel caso in cui il Conduttore non abbia ottemperato ad ogni altra disposizione di legge odi regolamento, con particolare riguardo alle norme in materia di sicurezza sul lavoro, antinquinamento ed a quelle sulla assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile;
h) sottoporre ogni bene alle verifiche, ispezioni, controlli, anche periodici, e revisioni che fossero disposti per legge, regolamento o per provvedimento della Pubblica Amministrazione;
i) custodire, conservare e/o ricoverare ogni bene nel luogo di utilizzazione indicato nelle Condizioni Particolari di Contratto, e non mutare tale luogo senza il preventivo consenso scritto del Locatore;
l) provvedere a tutte le necessarie manutenzioni, sia ordinarie che straordinarie, e di rimessa in pristino, se occorrenti, nonché alle integrazioni e sostituzioni che fossero richieste da organi amministrativi, oda disposizioni di legge odi regolamento, fermo restando che i miglioramenti e le eventuali addizioni apportate ad ogni bene, anche se autorizzati dal Locatore, resteranno acquisiti allo stesso senza indennizzo in favore del Conduttore, il quale non potrà neppure compensare i miglioramenti apportati con gli eventuali danni eccedenti il normale deterioramento per l’uso. In ogni caso al Conduttore è fatto espresso divieto di eseguire interventi sul bene che, modificandone anche parzialmente la destinazione d’uso ola potenzialità, rendano necessario procedere ad un’ulteriore verifica di conformità dello stesso e al rilascio di una nuova certificazione CE;
m) effettuare tempestivamente al Fornitore o a chiunque altro di ragione, anche nell’interesse e per conto del Locatore e dandone immediata notizia al medesimo, tutte le denunce e notifiche che si rendessero necessarie per i vizi di funzionamento odi costruzione di ogni bene, ovvero per qualsiasi fatto pregiudizievole che colpisse gli stessi, nonché promuovere i relativi accertamenti tecnici preventivi ed assumere ogni altra opportuna iniziativa, anche in sede giudiziale, restando tuttavia sempre in facoltà del Locatore di curare direttamente gli adempimenti di cui sopra, senza che l’esercizio di questa facoltà faccia venire meno la responsabilità del Conduttore, né qualunque altro obbligo previsto a suo carico dal contratto, ivi compreso quello di provvedere al regolare pagamento del canone convenuto;
n) conservare tutta la documentazione prescritta per la detenzione e l’uso di ogni bene e consentire al Locatore, o a chi sarà da questo incaricato, di controllarne la regolarità e completezza;
o) a richiesta del Locatore: apporre su ciascuno dei beni una targa attestante che gli stessi sono di proprietà del Locatore. Il Locatore addebiterà al Conduttore eventuali spese e danni sostenuti a causa dell’inosservanza delle norme di uso e manutenzione dei beni.
13) ASSISTENZA, MANUTENZIONE O ALTRI SERVIZI
1. Il servizio di assistenza, manutenzione ed, eventualmente, di altra natura sui beni viene reso dal Fornitore oda un terzo soggetto, in virtù di apposito contratto intercorso con il Conduttore. Peraltro il Conduttore potrà scegliere che detto servizio venga:
•fatturato direttamente dal Fornitore o dal terzo al Locatore e quindi che il costo del servizio sia compreso nel canone di locazione;
•fatturato direttamente dal Fornitore o dal terzo al Conduttore e quindi con pagamento diretto da parte di quest’ultimo.
2. Il Conduttore dà atto che eventuali inadempimenti del Fornitore o del terzo soggetto nel prestare il servizio di cui al presente articolo non potranno essere opposti al Locatore e pertanto il canone di locazione andrà, sempre puntualmente pagato, salvo il diritto del Conduttore di fare valere le proprie ragioni nei confronti del Fornitore o del terzo.
3. Il Locatore non è responsabile per il fermo tecnico del bene e/o per ritardi nella esecuzione dei lavori di manutenzione non addebitabili a proprio dolo o colpa grave: conseguentemente il Conduttore non potrà chiedere al Locatore alcun importo per risarcimento del danno sia emergente che come lucro cessante. Il Conduttore sarà comunque tenuto al puntuale pagamento del canone.
4. Il mancato pagamento anche di un solo canone di locazione determinerà la cessazione del diritto al servizio di manutenzione/assistenza (nel caso in cui il pagamento sia a carico del Locatore) nonché la facoltà per il Locatore di dichiarare risolto il presente contratto.
14) ASSICURAZIONE - RISCHI E RESPONSABILITA’ A CARICO DEL CONDUTTORE
1. Il Locatore provvederà ad assicurare il bene per tutta la durata della locazione con polizza “ALL RISK”, il cui estratto delle condizioni di polizza, sottoscritto per accettazione e presa visione dal Conduttore, viene allegato al presente contratto e ne costituisce parte integrante e sostanziale.
2. In caso di sinistro, fermo quanto previsto dall’art.1588 del c.c., il Conduttore è tenuto ad informare immediatamente il Locatore a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) che effettuerà le necessarie denunce alla compagnia di assicurazione.
3. In tale eventualità sarà cura del Conduttore effettuare le denunce alle Autorità competenti, nei termini e con le modalità previste dall’estratto delle condizioni di polizza, inviando copia delle stesse denunce al Locatore ed assumendo ogni altra iniziativa del caso, ivi compresi gli adempimenti previsti dagli artt. 1898, e1914 cod. civ. nonostante il Conduttore non rivesta, né la qualità di contraente, né quella di assicurato. In particolare, il Conduttore si obbliga, non appena venga a conoscenza del danno, a darne immediato avviso al Locatore. Il Conduttore, per quanto possibile, si impegna altresì a compiere tutti gli atti possibili per la limitazione del danno, la tutela e la salvaguardia dei diritti della compagnia assicurativa verso i terzi
responsabili, a conservare le parti danneggiate e difettose per l’esame da parte del perito della compagnia assicurativa, e per permettere ogni rilevazione dell’oggetto danneggiato, a mettere a disposizione tutti i documenti o mezzi di prova sull’esistenza, il genere ed il valore delle cose assicurate, nonché sull’evento o sull’importanza del danno. In caso di danno causato da incendio, furto, rapina, il Conduttore dovrà immediatamente sporgere denuncia alla Autorità Xxxxxxxxxxx e copia di tale denuncia dovrà essere inviata al Locatore. Inoltre, il Conduttore deve fare avere al Locatore la denuncia di ciascun sinistro, preceduta da telegramma per i sinistri mortali odi notevole gravità, entro le ore 24 dal fatto o dal giorno in cui ne venga a conoscenza. La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l’indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e possibilmente dei testimoni, nonché la data, il luogo e le cause del sinistro. Il Conduttore deve poi far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti egli atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi alla raccolta dei documenti per la difesa, nonché, se il Locatore ola compagnia assicurativa lo richieda, ad un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità. Il Conduttore è responsabile di ogni pregiudizio dei termini e degli altri obblighi di cui sopra; ove poi risulti che abbia agito in connivenza con terzi danneggiati o ne abbia favorito le pretese, sarà tenuto ad indennizzare il Locatore qualora esso –per questo motivo –decadesse dai diritti del contratto assicurativo.
4. Qualora al Locatore non fosse riconosciuto l’indennizzo da parte della compagnia assicurativa a causa dell’omessa o ritardata informativa del Conduttore, il Conduttore ha l’obbligo di tenere indenne il Locatore da tale danno.
5. In caso di sinistro, a qualsiasi causa dovuto, da cui derivi la distruzione o l’irreparabilità dei beni, ovvero in caso di furto, sarà in facoltà del Locatore di risolvere il contratto nei modi e con gli effetti della successiva clausola 17. In caso di rischio assicurato, il Conduttore dovrà corrispondere al Locatore gli scoperti e/o franchigie di polizza, mentre dovrà sempre risarcire integralmente gli eventuali terzi danneggiati che non dovessero essere risarciti dalla Compagnia di assicurazione, per tutto ciò manlevando espressamente il Locatore. Se il bene dovesse subire una distruzione parziale o un deterioramento che ne compromette il suo normale utilizzo, il Conduttore, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1584 del c.c. non ha diritto a ridurre o sospendere il pagamento del canone periodico, ma è tenuto alla sua riparazione in modo da ripristinarlo alla perfetta efficienza e conformità all’omologazione o alla dichiarazione antinfortunistica.
6. L’indennizzo assicurativo che il Locatore dovesse eventualmente percepire a fronte di tale evento sarà versato al Conduttore solo se questi abbia provveduto all’integrale riparazione del bene con idonea attestazione al Locatore; in caso contrario, sarà incassato dal Locatore a compensazione di quanto ancora dovuto a qualsiasi titolo dal Conduttore.
7. In ogni caso il Locatore non assume obblighi o responsabilità per eventuali rischi non coperti o indennizzati o soltanto parzialmente coperti o indennizzati dall’assicurazione.
8. Pertanto, in caso di sinistro il Conduttore sarà comunque responsabile nei confronti del Locatore per l’intero risarcimento del danno da questi subito, mentre le somme che verranno corrisposte dalla compagnia di assicurazione al Locatore a titolo di indennità verranno da questa trasferite al Conduttore solo dopo che il medesimo abbia provveduto, a sue esclusive spese, alle necessarie riparazioni ed ai necessari risarcimenti, ovvero verranno imputate a semplice decurtazione di tutto quanto dovuto dal Conduttore al Locatore medesimo, ai sensi della successiva clausola 17 delle presenti Condizioni Generali di Contratto, nel caso in cui il contratto sia stato risolto.
9. Il Conduttore, quando i beni descritti in contratto sono rappresentati da macchine operatrici semoventi, ha l’obbligo di stipulare con propria Compagnia una polizza Responsabilità Civile da esercizio, anche se non prevista dalla legge, con massimale unico non inferiore ad Euro 2.500.000,00 e, se circolanti su strada, una polizza responsabilità civile verso terzi da circolazione, compresi i terzi trasportati, con massimale unico non inferiore a Euro 7.290.000,00.
15) XXXXXXXX, FURTI E CONTRAVVENZIONI – VERIFICHE DEI BENI E COMUNICAZIONI SULLA SITUAZIONE ECONOMICA DEL CONDUTTORE
1. Il Conduttore dovrà dare al Locatore immediata notizia di ogni sinistro subito o provocato dal bene a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) e dovrà altresì effettuare tutte le debite denunce alle competenti Autorità rimettendone originale al Locatore, nei termini e con le modalità previste dall’estratto delle Condizioni di Assicurazione, assumendo ogni altra iniziativa del caso, ivi compresi gli adempimenti previsti dagli artt. 1898 e1914 cod. civ.
2. In caso di sinistro, a qualsiasi causa dovuto, dal quale derivi la distruzione o l’irreparabilità di uno o più beni, ovvero in caso di furto, fermo restando quanto sopra previsto, sarà in facoltà del Locatore di risolvere il contratto, nei modi e con gli effetti di cui alla successiva clausola n. 17 delle sue Condizioni Generali, decorsi 60 giorni dall’evento senza che tale bene sia stato riparato o recuperato.
3. In caso di danneggiamento dei beni sarà onere del Conduttore provvedere alle necessarie riparazioni, rivolgendosi esclusivamente alla Casa costruttrice dei beni o al Fornitore ove autorizzato da quest’ultima.
4. Eventuali differenze tra il costo delle riparazioni e l’indennizzo riconosciuto dall’assicuratore saranno a carico del Conduttore.
5. Le contravvenzioni per le eventuali infrazioni alle norme di legge dovranno essere pagate direttamente dal Conduttore, ovvero dal medesimo essere rimborsate al Locatore nel caso in cui questo ne abbia anticipato il pagamento ancorché il relativo provvedimento sia stato notificato al Locatore successivamente alla scadenza del contratto.
6. Il Conduttore, avendo comunque l'onere di farsi parte diligente per il pagamento delle contravvenzioni e di ogni altro adempimento relativo, non potrà imputare alcuna responsabilità al Locatore per mancato o ritardato pagamento delle stesse, o per oblazione che per suo insindacabile giudizio il Locatore abbia ritenuto di effettuare, neppure con riguardo a loro eventuali supplementi o maggiorazioni.
7. Il Locatore nel corso del rapporto avrà altresì facoltà, in qualsiasi momento, di procedere a mezzo dei suoi incaricati o delegati alla verifica dello stato d'uso e di conservazione di ogni singolo bene ed è a tal fine autorizzato fin d'ora ad accedere nei locali del Conduttore.
8. Il Conduttore si impegna a manlevare il Locatore dalle richieste di risarcimento danni che dovessero provenire da terzi a seguito di sinistri cagionati dall’utilizzo dei beni locati o comunque riconducibili ai beni stessi e sarà tenuto a manlevare ed indennizzare il medesimo per ogni esborso che questo dovesse sostenere, anche a titolo di responsabilità obiettiva o di sanzione amministrativa o penale.
16) RICONSEGNA DEI BENI LOCATI AL TERMINE DELLA LOCAZIONE
1. Il Conduttore alla scadenza della durata contrattuale, così come determinata dalla precedente clausola nr. 8delle presenti Condizioni Generali e nel riquadro: “Durata e corrispettivo” delle Condizioni Particolari, sarà tenuto, a proprie cure e spese e sotto la propria responsabilità, a restituire i beni al Locatore, nel luogo, modi e termini che saranno da questo indicati e che in ogni caso il Conduttore avrà cura di richiedere.
2. Ciascun bene dovrà essere restituito completo di ogni relativo documento, ivi compresi, l’originale della dichiarazione di conformità CE e il manuale di istruzioni redatto in lingua italiana, di cui lo stesso debba essere munito, e con ogni accessorio e pertinenza, in ottimo stato di conservazione e manutenzione, salva la naturale obsolescenza per l'uso.
3. Nel caso in cui il giorno di scadenza del contratto sia festivo il Conduttore dovrà riconsegnare i beni il giorno lavorativo precedente.
4. Il Conduttore dato atto che le garanzie assicurative andranno a scadere il giorno della scadenza del contratto, attesta di avere preso attenta cognizione sulla particolare importanza che i beni locati siano restituiti, senza possibilità di eccezione alcuna, entro detta data.
5. Al momento della riconsegna il Conduttore dovrà sottoscrivere, anche nel proprio interesse, il verbale di consegna e stato d’uso dei beni.
6. Sarà facoltà del Locatore nominare un perito dallo stesso scelto, purché iscritto all’Albo dei Periti del Tribunale o ufficialmente riconosciuto dalla Casa Costruttrice dei beni, al fine di valutare lo stato e le condizioni di ogni singolo bene riconsegnato.
7. Qualora i beni (o il singolo bene) non fossero riconsegnati in ottimo stato, esclusa la normale usura, le spese di ripristino saranno a carico del Conduttore salvo il risarcimento, a favore del Locatore, degli ulteriori danni. 8. E’ data facoltà al Locatore di procedere, per mezzo dei propri dipendenti odi terzi dal medesimo incaricati, al recupero ed alla rimozione dei beni locati ovunque essi si trovino senza necessità della preventiva autorizzazione da parte del Conduttore il quale, sin da ora, esonera il Locatore da qualsiasi responsabilità anche in ordine al lucro cessante o danno emergente e ciò anche nelle ipotesi di risoluzione prevista dalla clausola nr. 17 delle presenti Condizioni Generali.
9. Ove la consegna avvenisse dopo la scadenza del contratto il Conduttore si assume ogni responsabilità di legge, regolamento od altra disposizione applicabile, per qualsivoglia danno il bene dovesse patire o causare a terzi.
10. La mancata consegna dei beni nel termine di scadenza del contratto configura una condotta illecita da parte del Conduttore e sarà facoltà del Locatore richiedere al Conduttore il pagamento, oltre a quanto altro contrattualmente dovuto, di una penale pari al canone periodico per ogni periodicità di durata della ritardata consegna dei beni.
11. Qualora i beni locati fossero macchinari informatici o comunque dotati di programmi di tale natura, sarà sempre obbligo del Conduttore riconsegnare i beni senza dati personali inseriti e quindi di provvedere preventivamente e tempestivamente ai vari trasferimenti dei dati stessi, non essendo il Locatore responsabile della conservazione o del perimento dei medesimi e quindi, in tali ipotesi, nessun risarcimento del danno, sia emergente che per lucro cessante, sarà dovuto dal Locatore al Conduttore. La presente clausola vale anche nella ipotesi di risoluzione anticipata del contratto (clausola nr. 17), di recupero giudiziale dei beni locati e in ogni altra occasione di riconsegna dei beni al Locatore.
12. In alternativa alla restituzione dei beni il Conduttore, sempreché abbia integralmente adempiuto tutti gli obblighi assunti nei confronti del Locatore, potrà esercitare la facoltà di prorogare il rapporto di locazione operativa per la durata di 1anno, dandone idonea comunicazione al Locatore a mezzo di raccomandata a.r. o posta elettronica certificata (PEC.) che dovrà pervenire, a pena di decadenza, con un preavviso di 90 giorni rispetto alla scadenza del contratto. Il canone, che dovrà essere corrisposto in dodici versamenti mensili posticipati è quello indicato nel riquadro “Durata e Corrispettivo” delle Condizioni Particolari del presente contratto.
17) RECESSO, RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO E PENALE
Il Conduttore non ha alcuna facoltà di recedere anticipatamente dal contratto.
Il Locatore potrà considerare risolto di diritto il contratto ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art 1456 cod.civ. nei seguenti casi:
1. mancata rispondenza a realtà dei dati e delle notizie forniti dal Conduttore, ovvero scoperta da parte del Locatore, successivamente alla stipulazione del contratto, di un giustificato motivo che legittimi, anche per uno soltanto dei beni dedotti in contratto, la risoluzione del contratto di acquisto concluso con il relativo Fornitore;
2. apertura di una procedura concorsuale a carico del Conduttore ovvero sostanziale modifica della sua situazione economica, o cessazione della sua attività, messa in liquidazione, elevazione di protesti a proprio carico, segnalazione del medesimo tra i soggetti in sofferenza nella Centrale dei Rischi della Banca d’Italia; e nelle ipotesi in cui il Conduttore:
3. ritardi o rifiuti di prendere in consegna uno o più beni ordinati per qualsiasi motivo;
4. ometta o ritardi il pagamento alla scadenza prevista, anche di un solo, canone di locazione, a prescindere dal motivo che possa determinare l’omissione o il ritardo;
5. non adoperi la diligenza richiestagli nell’uso, nella manutenzione e nella conservazione dei beni oggetto di locazione;
6. non ottemperi all’obbligo di pagare gli oneri, non compresi nel canone, ma dovuti in forza del presente contratto;
7. non provveda al puntuale pagamento del canone di assistenza verso il Fornitore, qualora il costo non sia compreso nel canone di locazione;
8. cessi la sua attività ola ceda a terzi senza il consenso scritto del Locatore;
9. sposti i beni dal luogo concordato senza preventiva autorizzazione scritta del Locatore;
10. occulti o ceda a terzi i beni o comunque li sottoponga a vincoli o gravami; La risoluzione del presente contratto si estende automaticamente a tutti i beni locati in funzione del contratto stesso.
E’ data sempre facoltà al Locatore di non procedere alla risoluzione del contratto ma di chiedere il puntuale adempimento del medesimo. Il Locatore comunicherà al Conduttore l’intenzione di avvalersi della clausola risolutiva di cui alla presente clausola, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure posta elettronica certificata (PEC.); al ricevimento di tale comunicazione, come pure in caso di accertata impossibilità di consegna della comunicazione all’indirizzo del Conduttore, il contratto si intenderà risolto di diritto. In caso di risoluzione del contratto il Locatore avrà diritto a trattenere tutte le somme, sino a quel momento, già versate dal Conduttore che, dal canto proprio, dovrà:
a) per i beni che al momento della risoluzione del contratto risultino già consegnati, il Conduttore dovrà immediatamente provvedere, sempre a proprie cure e spese, a restituire gli stessi al Locatore, completi di ogni relativo documento, ivi compresi, l’originale della dichiarazione di conformità CE e il manuale di istruzione redatto in lingua italiana, di cui gli stessi
debbano essere muniti, e con ogni accessorio e pertinenza, nonché delle eventuali migliorie apportate, nel modo, luogo e termini che da questo saranno indicati. In mancanza il Locatore sarà autorizzato a recuperare o fare recuperare a mezzo dei suoi incaricati tali beni, ovunque si trovino, ed a trasferirli a spese e sotto la responsabilità del Conduttore che rinuncia sin d'ora ad ogni opposizione e contraria eccezione. La mancata consegna dei beni nel termine di cinque giorni dalla comunicazione configura gli estremi di una condotta illecita da parte del Conduttore, e sarà facoltà del Locatore richiedere al Conduttore il pagamento di una penale pari al canone periodico per ogni periodo o frazione di periodo di ritardo dal giorno della risoluzione contrattuale;
b) pagare l’importo dei canoni eventualmente scaduti e non pagati maggiorato degli interessi di mora convenzionalmente pattuiti ed indicati alla clausola nr. 9di queste Condizioni Generali;
c) pagare l’importo pari alle eventuali spese stragiudiziali di recupero del credito, di ritiro dei beni, giudiziarie e/o legali sostenute dal Locatore;
d) pagare una penale pari ai canoni a scadere alla data della risoluzione;
e) pagare le eventuali, ulteriori, somme dovute al Locatore in dipendenza del presente contratto; Su tutti i suindicati importi
– con esclusione degli interessi conteggiati sulle mensilità di canone scadute ed insolute maturati alla data della risoluzione di cui al suddetto punto sub b) – matureranno interessi di mora al tasso convenzionalmente previsto dal presente contratto alla clausola nr. 9delle Condizioni Generali;
Qualora i beni locati fossero macchinari informatici o comunque dotati di programmi di tale natura, sarà sempre obbligo del Conduttore di riconsegnare i beni senza dati personali inseriti e quindi di provvedere preventivamente e tempestivamente ai vari trasferimenti dei dati stessi, non essendo il Locatore responsabile della conservazione o del perimento dei medesimi e quindi, in tali ipotesi, nessun risarcimento del danno, sia emergente che per lucro cessante, sarà dovuto dal Locatore al Conduttore. La presente clausola vale anche nella ipotesi di recupero giudiziale o extra-giudiziale dei beni locati.
18) LIMITI ALLA CEDIBILITÀ DEL CONTRATTO E DEI DIRITTI DA ESSO DERIVANTI DA PARTE DEL CONDUTTORE
1. Il Conduttore potrà cedere il contratto o i diritti che gli derivano dal medesimo solamente in caso di cessione, affitto od usufrutto dell'azienda nella quale si trovano inseriti tutti i beni locati, ovvero previo ottenimento di espresso consenso scritto da parte del Locatore.
2. Il Conduttore resterà comunque responsabile dell'adempimento del contratto in solido con il Cessionario.
19) FACOLTÀ DI CESSIONE DEL CONTRATTO DA PARTE DEL LOCATORE
1. Il Locatore ha la facoltà, in qualsiasi tempo, di cedere a terzi il contratto, ovvero, in tutto od in parte, i diritti che gli derivano dal medesimo. Il Conduttore si obbliga sin da ora ad accettare la cessione, a partire dal momento stesso in cui la medesima gli venisse comunicata, a cura del Locatore, unitamente alle relative modalità di esecuzione purché ciò non comporti alcuna turbativa alla facoltà del Conduttore medesimo di utilizzare i beni locati.
2. Il Locatore potrà inoltre cedere a terzi o sottoporre a vincoli ed oneri i singoli beni oggetto del contratto, senza necessità di darne notizia al Conduttore sempre a condizione che ciò non comporti alcuna turbativa alla facoltà del Conduttore medesimo di utilizzarli;
3. Il Locatore potrà autonomamente cedere a terzi eventuali crediti maturati nei confronti del Conduttore e senza il consenso di quest’ultimo.
20) SPESE, IMPOSTE E TASSE - SERVIZI ACCESSORI – ADEMPIMENTI INTEGRATIVI
1. Spese, tasse e imposte afferenti al contratto, nonché qualsiasi onere o tributo, diretto od indiretto, inerente o conseguente anche in futuro alla sua conclusione, esecuzione o risoluzione, nonché alla proprietà ed all'impiego dei beni, ivi compresa ogni altra tassa diretta o indiretta, presente o futura, ripetitiva od "una tantum", sono a carico esclusivo del Conduttore anche se anticipate di fatto dal Locatore.
2. Qualora le imposte, tasse ed oneri di cui al precedente comma gravassero a carico del Locatore con vincolo di indeducibilità, il Conduttore se ne accolla il pagamento gravato dagli ulteriori oneri derivanti dal vincolo di indeducibilità.
3. A totale carico del Conduttore grava anche l'obbligo di provvedere alla conservazione dei relativi documenti, così come all'adempimento di qualsiasi altra incombenza od onere previsto dalla legge (quali revisione, licenza/autorizzazione di trasporto, diritti vari, ecc.). Nella ipotesi in cui, a seguito di eventuali modifiche normative che rendessero i beni non più conformi alla legislazione vigente, il Conduttore si accollerà ogni rischio e responsabilità al riguardo e dichiara di manlevare e tenere indenne il Locatore da qualsiasi pretesa di terzi per tutte le conseguenze pregiudizievoli che possano derivare dalla titolarità della proprietà dei beni stessi nonché dalla loro detenzione e dal loro impiego. In tali ipotesi il Locatore sarà esente da responsabilità verso il Conduttore sia per danno emergente che per lucro cessante. Il Conduttore sarà comunque tenuto al pagamento del canone e a risarcire il danno patito dal Locatore per la intervenuta svalutazione delle macchine, considerato che la scelta dei beni è stata fatta esclusivamente dal Conduttore di intesa con il Fornitore. Al Conduttore quindi spetteranno eventuali azioni verso il Fornitore ove si ravvisassero responsabilità di quest’ultimo. Ove il Conduttore intendesse apportare le necessarie implementazioni o aggiornamenti tecnologici ai beni locati -al fine di renderli idonei alla normativa vigente –le parti dovranno preventivamente accordarsi sull’importo del canone di locazione che dovrà essere rivisto in relazione ai costi che il Locatore dovesse deliberare di voler sostenere in tale contesto. Ove il Conduttore non intendesse fare apportare le suddette modifiche, il contratto si considererà risolto di diritto con le conseguenze di cui all’art. 17 delle presenti Condizioni Generali fatto salvo il maggior danno patito dal Locatore a seguito della intervenuta svalutazione dei beni.
4. Fermo restando quanto contrattualmente previsto al primo comma della presente clausola, è in diritto del Locatore richiedere ed il Conduttore ne è tenuto a corrispondere a semplice richiesta del Locatore stesso gli importi indicati nelle Condizioni Particolari del presente contratto alla sezione denominata: “Spese e costi”.
5. Ai fini dell'imposta di registro le parti dichiarano ai sensi del D.P.R. n. 131 del 26.4.1986 che il presente contratto è sottoposto al regime dell'I.V.A..
21) MODIFICA UNILATERALE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI
1. Resta fra le Parti convenuto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 118 del D.Lgs. n. 385/93 (Testo Unico Bancario), che sarà in facoltà del Locatore modificare unilateralmente, sia gli importi dei costi e delle spese di cui alle Condizioni Particolari di Contratto, sia i prezzi e le altre condizioni del presente contratto qualora sussista un giustificato motivo.
2. A semplice titolo esemplificativo, senza che si possa ritenere ingiustificata una modifica unilaterale che il Locatore dovesse apportare per casi diversi da quelli di seguito elencati, sussisterà giustificato motivo al verificarsi anche di una sola delle seguenti fattispecie: -qualora tra la data di perfezionamento del presente contratto e la data di decorrenza dell'utilizzazione del bene da parte del Conduttore, decorra un termine superiore a30 giorni; -siano emanate nuove disposizioni normative che producano effetto sul presente contratto; -si verifichi una riduzione delle garanzie di adempimento delle proprie obbligazioni da parte del Conduttore; -si verifichino situazioni di crisi dei mercati finanziari che determinino interventi straordinari della "Banca Centrale Europea", quali, in via esemplificativa, l'immissione di liquidità nel sistema; -si realizzino situazioni di crisi del mercato del credito tali da alterare in maniera significativa le condizioni di accesso al credito stesso.
3. Ove il Locatore si avvalga delle suddette facoltà, avrà l'obbligo di inviare al Conduttore, con un preavviso di 2mesi, una proposta scritta di modifica delle condizioni contrattuali, qualora esse siano sfavorevoli al cliente rispetto a quelle precedentemente pattuite. Tale comunicazione dovrà contenere l’espressa indicazione che si tratta di una “Proposta di modifica unilaterale del contratto”.
4. Il Conduttore, entro la data prevista per l’applicazione della modifica, avrà la facoltà di recedere dal contratto senza alcuna spesa a proprio carico ed avrà altresì diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all’applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
5. Pertanto, qualora il Conduttore intenda avvalersi della facoltà di recesso, entro la data prevista per l’applicazione della modifica unilaterale, avrà l’obbligo di: i) comunicare in forma scritta al Locatore tale volontà; ii) provvedere, a proprie cure e spese, a restituire i beni oggetto del presente contratto al Locatore, nel modo, luogo e termini che da questi saranno indicati, completi di ogni relativo documento (ivi compresi l’originale della dichiarazione di conformità CE e del manuale di istruzione redatto in lingua italiana, di cui gli stessi debbano essere muniti) con ogni accessorio e pertinenza.
6. Entro la data prevista per l’applicazione della modifica unilaterale, il Conduttore dovrà inoltre corrispondere qualunque somma risulti maturata a suo carico per canoni insoluti, interessi di mora, spese od altro titolo, sino alla data di restituzione dei beni oggetto del presente contratto, nonché una penale pari ai canoni a scadere al momento del recesso e rimarranno acquisite dal Locatore tutte le somme che a tale data il Conduttore abbia già corrisposto per canoni di locazione operativa, od a qualsiasi altro titolo, in esecuzione del contratto.
7. In questa ipotesi troverà applicazione tutto quanto previsto dal precedente Art. 16 a carico del Conduttore, a proposito degli obblighi a carico di quest’ultimo, connessi alla riconsegna del bene a favore del Locatore.
22) OPPONIBILITÀ DEL CONTRATTO AI SUCCESSORI ED AVENTI CAUSA
1. Il contratto obbliga le parti e, in via solidale ed indivisibile, anche i loro successori e aventi causa a titolo generale e particolare.
2. Il Conduttore, in caso di modifiche della propria forma sociale, dovrà darne notizia al Locatore a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata (PEC.). Tale notizia, peraltro, anche se comunicata preventivamente, non comporterà in alcun caso liberazione degli eventuali soci a responsabilità illimitata.
23) ALTRI ADEMPIMENTI INTEGRATIVI - ELEZIONE DI DOMICILIO
1. Le Clausole sia Generali che Particolari del contratto possono essere modificate o derogate, solo per espresso atto scritto, con esclusione di qualsivoglia possibilità di presunzione di deroga tacita o verbale.
2. Le parti si impegnano peraltro ad addivenire agli atti aggiuntivi ed integrativi del contratto che si rendessero necessari ed opportuni per il buon fine dell'operazione. 3. Il Conduttore si obbliga altresì, per tutta la durata del contratto:
a) a rendere edotto, in via preventiva, il Locatore di qualsivoglia progetto di modificazione, fusione, scissione, trasformazione, concentrazione o cessazione della propria attività;
b) ad effettuare (ovvero a consentire che il Locatore effettui) al proprietario dell'immobile nel quale i beni verranno installati la notifica prevista dall'art. 2764 cod. civ.;
c) a fornire, ove richiesto, al Locatore ed a qualsiasi altro Ente interessato, la documentazione richiesta dalla vigente normativa per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso, antiriciclaggio e antiterrorismo;
d) a consentire che il Locatore nel corso del rapporto abbia altresì facoltà, in qualsiasi momento, di procedere a mezzo dei suoi incaricati o delegati alla verifica dello stato d'uso e di conservazione di ogni singolo bene ed è, a tal fine, autorizzato fin d'ora ad accedere nei locali del Conduttore stesso;
e) ad informare il Locatore, ogni volta che questo ne faccia richiesta, sulla propria situazione patrimoniale, economica e finanziaria ed a fornire tutta la documentazione e le notizie occorrenti per una completa valutazione della stessa.
4. Il Conduttore elegge domicilio -ad ogni effetto -presso la sede indicata in contratto. Eventuali variazioni del domicilio del Conduttore non avranno effetto nei confronti del Xxxxxxxx e non potranno comunque essergli opposte fino a che non abbia ricevuto, presso la propria sede legale, la relativa comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento oppure posta elettronica certificata (PEC).
24) LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
1. Le Parti convengono che al presente contratto si applichi la Legge Italiana. 2. Per ogni eventuale controversia che possa sorgere in dipendenza diretta od indiretta del contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Milano.
25) RECLAMI ED EVENTUALI PROCEDURE DI COMPOSIZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE
Il Conduttore può presentare eventuali reclami al Locatore, anche a mezzo lettera raccomandata a.r. o via e-mail. A tal fine, qui di seguito sono indicati i recapiti cui inviare la comunicazione:
ALBA LEASING S.P.A.
Al Responsabile Reclami Xxx Xxxx 00 – 00000 Xxxxxx
e-mail P.E.C.: xxxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Entro 30 giorni il Locatore dovrà riscontrare il Conduttore. Nel caso in cui, entro il suddetto termine, il Conduttore non abbia ricevuto risposta da parte del Locatore oppure non sia soddisfatto del riscontro avuto, - qualora la controversia rientri tra
le fattispecie previste dalla legge, dai regolamenti o da altre disposizioni vigenti - egli potrà, prima di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, ricorrere a:
-Arbitro Bancario Finanziario (ABF), per sapere come ricorrere all’Arbitro si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere alla Concedente o presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure consultare le Guide concernenti l’accesso all’Arbitro Bancario Finanziario, disponibili presso la Concedente (xxx.xxxxxxxxxxx.xx);
-Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede in Xxxx, xxx xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx, 00 Xxx. 00.000000 sito internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, ove potrà ricorrere: alla Conciliazione od all’Arbitrato. Infatti nel sito il Conduttore potrà trovare gli appositi moduli ed i regolamenti che disciplinano i due servizi di risoluzione stragiudiziale delle controversie.
26) RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE. CONDIZIONE DI PROCEDIBILITA’
1. In relazione all’obbligo, previsto dalla vigente normativa in tema di mediazione finalizzata alla conciliazione di alcune controversie civili e commerciali, di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all’Autorità Giudiziaria (art. 5, comma 1, del D.Lgs. 4marzo 2010, n. 28) il Locatore e il Conduttore concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere dal presente contratto –e che fossero interessate da tale obbligo -all’Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario –Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (iscritto nel registro degli organismi di conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia) in quanto Organismo specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie, che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale.
2. Resta inteso che, nel rispetto della libertà di scelta dell’organismo, il Locatore e il Conduttore, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, potranno concordare di rivolgersi ad un organismo diverso, iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia.
3. Le parti sono a conoscenza che l’obbligo in argomento non sussiste per i provvedimenti per ingiunzione, nonché per tutti quelli di altra natura previsti dal comma 4dell’art. 5 del D.Lgs 4marzo 2010, n. 28.
4. Qualora Locatore e Conduttore raggiungano un accordo o aderiscano alla proposta di conciliazione formulata dal mediatore, sarà predisposto un verbale di accordo che, su istanza di parte, potrà essere omologato con decreto del Presidente del Tribunale competente e costituirà titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.
5. Resta ferma, peraltro, nei limiti previsti dalla normativa, la possibilità di attivazione del procedimento di cui all’art. 128-bis del D. lgs. 1° settembre 1993, n. 385, e cioè il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), sistema stragiudiziale gestito dalla Banca d’Italia, che parimenti assolve la condizione di procedibilità di cui al, già sopra, richiamato art. 5, comma 1del D.Lgs. 28/2010.
TESTO DELLE CONDIZIONI GENERALI DEGLI ORDINI DI ACQUISTO CHE VERRANNO EMESSI DAL LOCATORE SU RICHIESTA E SOTTO LA RESPONSABILITA’ DEL CONDUTTORE NEI CONFRONTI DEI FORNITORI DA ESSO DESIGNATI CONDIZIONI GENERALI D’ACQUISTO
1. L’ordine di acquisto si intende regolato esclusivamente dalle Condizioni Particolari e dalle sotto riportate Condizioni Generali che potranno essere derogate solo per specifico accordo scritto tra le parti.
2. Il bene viene acquistato da ALBA LEASING S.P.A. esclusivamente in funzione della operazione di locazione operativa (leasing operativo) perfezionata con il Conduttore. Le caratteristiche tecniche particolareggiate del bene devono corrispondere a quanto già direttamente concordato tra il Fornitore ed il Conduttore. Il bene deve essere consegnato entro e non oltre la data indicata nell’ordine, ritenendosi a carico del Fornitore tale termine essenziale agli effetti dell’art. 1457 c.c. Qualora l’esecuzione del presente ordine non dovesse realizzarsi entro i90 giorni successivi alla data di consegna prevista, indicata nel riquadro: “Fornitore e descrizione del bene” delle Condizioni Particolari di Contratto di locazione operativa e riportata sulle Condizioni Particolari d’Ordine, la validità del presente ordine decade, salvo diverse pattuizioni intervenute direttamente tra il Conduttore ed il Fornitore, comunicate ad ALBA LEASING S.P.A. e riportate nelle Condizioni Particolari di Contratto di locazione operativa. Il Fornitore garantisce, inoltre, per gli effetti anche di cui all’ art. 1338 c.c. la piena conformità del bene alle prescrizioni dettate dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento e dalle normative CE in materia di antinquinamento, antinfortunistica, prevenzione degli infortuni e di sicurezza del lavoro.
3. L’efficacia del presente ordine è in ogni caso subordinata, sia al rilascio da parte del fornitore di tutte le certificazioni e altri documenti previsti dalla Legge e dalle direttive CE in materia antinfortunistica e di sicurezza del lavoro, ivi compresi specificatamente quelli indicati nelle Condizioni Particolari d’Ordine, sia al recapito di duplicato della suddetta documentazione anche al Locatore, sia infine, all’esito positivo dell’accertamento della conformità ed idoneità del bene, da farsi constare con la sottoscrizione da parte del Conduttore di apposito verbale di constatazione e presa in consegna con il quale risulti espressamente confermato che il bene è correlato di tutta la documentazione sopra indicata e che sullo stesso è apposta la marcatura CE che per esso sia prevista dalle richiamate direttive CE. Il fornitore assume, inoltre, a proprio carico i rischi e le responsabilità tutti in ordine ad ogni evento dannoso, anche se dovuto a caso fortuito o forza maggiore sino alla data di consegna del bene al Conduttore e si impegna a dare tempestiva notizia al Conduttore stesso ed ad XXXX XXXXXXX
S.P.A. di ogni sinistro o danno che il bene avesse a subire.
4. Il fornitore è tenuto a rilasciare la necessaria documentazione da esibire agli enti agevolanti per l’erogazione di eventuali contributi. Qualora il bene oggetto del presente ordine sia un veicolo, all’atto della consegna il fornitore dovrà accertare, sotto la propria responsabilità, che il medesimo sia assicurato contro tutti i danni per la responsabilità civile e dovrà, inoltre, essere immatricolato a nome di ALBA LEASING S.P.A., con indicazione del nome del Conduttore sulla carta di circolazione e sul certificato di proprietà ed iscritto al Pubblico Registro Automobilistico o similari. La mancanza dei documenti di cui al presente punto sarà considerata grave inadempienza. Il fornitore dovrà preavvertire della consegna il Conduttore e ALBA LEASING S.P.A. almeno 5 giorni prima che la stessa venga effettuata. In mancanza del preavviso il Fornitore sarà responsabile degli oneri conseguenti.
5. La garanzia e tutte le obbligazioni assunte dal Fornitore nei confronti di ALBA LEASING S.P.A. con il presente contratto si intendono estese a favore del Conduttore il quale, impregiudicati ogni diritto e ragione di ALBA LEASING S.P.A., potrà chiedere il loro adempimento ed esercitare ogni relativa e consequenziale azione nei confronti diretti del Fornitore. Il termine
di denuncia dei vizi di cui all’art. 1495 c.c. viene per patto espresso prorogato a favore del Conduttore e di XXXX XXXXXXX
S.P.A. a giorni 30 dalla loro scoperta. Pertanto il fornitore, in riferimento all’allegato ordine, risponde direttamente verso il Conduttore della esecuzione della fornitura nei modi e nei termini pattuiti e considera il Conduttore stesso in ogni momento legittimato a rivolgersi, in qualunque sede, anche giudiziaria, verso il Fornitore medesimo per ogni reclamo e pretesa relativi alla fornitura, intendendosi, a tal fine, espressamente estese a favore del Conduttore e dei suoi eventuali aventi causa, a qualsiasi titolo, le garanzie e le obbligazioni tutte per legge e per patto assunte nei confronti dell’acquirente, impregiudicati peraltro i diritti di questi. Tale impegno del fornitore è riconosciuto irrevocabile.
6. La fattura, emessa a nome di ALBA LEASING S.P.A., dovrà essere indirizzata dal Fornitore alla sede della stessa e dovrà, inoltre, contenere: 1) il numero d’ordine cui si riferisce; 2) l’esatta descrizione del bene fornito e l’identificazione delle parti componenti e degli accessori; 3) il numero di matricola (o il numero di telaio) e l’elenco di eventuale documentazione richiesta a corredo dei macchinari; 4) l’indicazione del Conduttore e, se il bene non è un autoveicolo, del luogo di installazione del bene fornito; 5) il codice IBAN della banca d’appoggio per il pagamento della fattura. Nel caso in cui il fornitore risieda in un paese UE diverso dall’Italia, la fattura dovrà, inoltre, indicare: a) partita I.V.A. completa di codice ISO del fornitore; b) partita IVA completa di codice ISO di ALBA LEASING S.P.A. e cioè 06707270960; c) codice delle tariffe doganali; d) massa netta; e) condizioni di trasporto; f) Stato di provenienza del bene; g) Stato di origine del bene. Il Fornitore dovrà inviare ad ALBA LEASING S.P.A. unitamente alla fattura o separatamente (comunque entro 15 gg. dall’avvenuta consegna del bene) il documento di trasporto, o documentazione equivalente per le forniture estere, che oltre alle indicazioni di legge, dovrà indicare espressamente che il bene descritto nello stesso è ceduto ad ALBA LEASING S.P.A. e per conto di quest’ultima consegnato direttamente al Conduttore. Qualora il bene si trovi già presso il Conduttore, il Fornitore dovrà inviare ad ALBA LEASING S.P.A. la prescritta fattura entro 15 gg. dalla data del presente Ordine.
7. Le condizioni di pagamento sono unicamente quelle che risultano dalle Condizioni Particolari d’Ordine e dalle presenti sue Condizioni Generali e qualsiasi pagamento, anche se anticipato, s’intende sempre comunque condizionato, sia dall’accettazione dell’Ordine da parte del Fornitore, sia alla firma da parte del Conduttore del verbale di cui al punto 3 che precede con il quale risulti espressamente confermato che il bene consegnato, oltre che nuovo di fabbrica, è anche conforme a quello ordinato ed idoneo all’uso cui il Conduttore intende destinarlo, nonché è corredato di tutta la documentazione di cui al citato punto 3 con apposizione sullo stesso della marcatura CE che per esso sia prevista dalla direttiva CE in materia ove previsto. Qualora il bene oggetto del presente ordine sia un veicolo, il pagamento della fornitura avverrà dopo la firma del verbale di cui al punto 3 che precede; per il caso in cui il veicolo sia pagato prima dell’immatricolazione, il fornitore si obbliga ad inviare ad ALBA LEASING S.P.A. entro 15 giorni dal pagamento copia dell’atto di vendita dal quale poter rilevare l’autentica della firma del fornitore.
8. La fornitura si intende sempre effettuata con l’esclusione di riserva di proprietà a favore del Fornitore.
9. Le spese d’imballo, trasporto, montaggio, installazione, collaudo ed assicurazione contro i rischi di trasporto, carico e scarico, nonché di ogni altro onere accessorio, non espressamente previsto dal presente ordine, sono a carico del Fornitore, salvo che per diverso accordo tra il Fornitore ed il Conduttore non vengano assunte da quest’ultimo.
10. La validità dell’ordine è subordinata all’accettazione da parte del Fornitore di tutte le condizioni in esso contenute, ognuna delle quali da ritenersi essenziale, mediante la sottoscrizione della copia acclusa e sua restituzione ad ALBA LEASING S.P.A. nel termine di 30 giorni data emissione dall’ordine, e comunque prima dell’effettuazione della fornitura.
11. Il Fornitore è espressamente tenuto, in caso di mancata consegna del bene o di singole parti del bene entro il termine indicato nelle Condizioni Particolari d’Ordine, a restituire ad ALBA LEASING S.P.A. e dietro semplice richiesta di quest’ultima, le somme dalla stessa già ricevute a fronte della fornitura di cui al presente Ordine. Il fornitore sarà inoltre tenuto a risarcire tutti i danni che la ALBA LEASING S.P.A. dovesse patire dall’inadempimento e/o non corretto o puntuale adempimento del Fornitore.
12. Il contratto, di cui le presenti condizioni formano parte integrante, è sottoposto alla legge ed alla giurisdizione Italiana. Per ogni controversia è competente esclusivamente il Foro di Milano.
Signed by XXXXXXX XXXXX
on 16/06/2022 10:51:35 CEST