AVVISO n.9195 25 Maggio 2009 ETFplus − OICR indicizzati
AVVISO n.9195 | 25 Maggio 2009 | ETFplus − OICR indicizzati |
Mittente del comunicato : Borsa Italiana
Societa' oggetto dell'Avviso
: Barclays Global Investors AG
Oggetto : ETFplus − segmento OICR indicizzati − Inizio delle negoziazioni di 1 ETF emesso da Barclays Global Investors AG
Testo del comunicato
Si veda allegato.
Disposizioni della Borsa
Denominazione ISIN
iShares eb.rexx money market (DE) DE000A0Q4RZ9
Tipo strumento: OICR aperto indicizzato
Tipo OICR: ETF (Exchange -Traded Fund)
Oggetto: INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI IN BORSA
Data inizio negoziazione: 27 maggio 2009
Mercato di quotazione: Borsa - Comparto ETFplus Segmento di negoziazione: OICR aperti indicizzati - classe 1
Specialista: Bayerische Hypo - und Vereinsbank AG
Codice specialista: 1352
SOCIETA’ DI GESTIONE
Denominazione: Barclays Global Investors (Deutschland) AG
CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE
Vedi scheda riepilogativa delle caratteristiche dell'OICR
Disposizioni della Borsa Italiana
Dal giorno 27 maggio 2009, le quote dell’OICR indicato nella scheda riepilogativa verranno inserite nel Listino Ufficiale, sezione ETFplus.
Allegati:
- Scheda riepilogativa delle caratteristiche dell'OICR aperto indicizzato;
- Documento per la quotazione.
Scheda riepilogativa delle caratteristiche dell'OICR aperto indicizzato
N. | Denominazione | Codice ISIN | Sigla alfabetica | Codice SIA | Descrizione e Denominazione a listino | Valuta di negoziazione | Quantitativo minimo di ciascuna proposta | Differenziale massimo di prezzo | Quantitativo minimo di negoziazione |
1 | iShares eb.rexx money market (DE) | XX000X0X0XX0 | XXXX | 000000 | ETF EBREXXMONMKT ISH | EURO | 25000 | 0,15% | 1 |
N. Denominazione | Valuta denominazione | Numero titoli al 15/05/2009 | Tipologia di sottoscrizione | Indice Benchmark | TER - commissioni totali annue | Commissioni Entrata/Uscita/Perform ance | Dividendi (periodicità) | |
1 | iShares eb.rexx money market (DE) | Euro | 10.390.270 | cash | eb.rexx® Money Market Index | 0,126% | NO | annuali il 15.05 (l'emittente si riserva di distribuire anche il 15.08, 15.11 e 15.02) |
Barclays Global Investors (Deutschland) AG
Quotazione degli strumenti finanziari emessi dalla Barclays Global Investors (Deutschland) AG, società di gestione “armonizzata” di diritto tedesco costituita ai sensi della Direttiva dell’Unione Europea 85/611/CE, come modificata dalla Direttiva 88/220/CE, e dalle Direttive 2001/107/CE e 2001/108/CE, relativa al seguente fondo:
iShares eb.rexx® Money Market (DE)
L’adempimento di pubblicazione del presente documento non comporta alcun giudizio della Consob sull’opportunità dell’investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.
IL PRESENTE DOCUMENTO È PARTE INTEGRANTE E NECESSARIA DEL PROSPETTO INFORMATIVO E’ STATO DEPOSITATO IN CONSOB IN DATA 20 MAGGIO 2009 ED È VALIDO A DECORRERE DAL 27 MAGGIO 2009 .
A. INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE ALLA
QUOTAZIONE 3
1. PREMESSA 3
2. XXXXXX 0
Xxxxxxx di investimento 4
Rischio indice 4
Rischio di liquidità 5
Rischio di sospensione temporanea della valorizzazione delle Quote 5
3. AVVIO DELLE NEGOZIAZIONI 6
4. NEGOZIABILITA’ DELLE QUOTE 6
4.1 Modalità di negoziazione 6
4.2. Obblighi informativi 7
5. OPERAZIONI DI ACQUISTO/VENDITA MEDIANTE TECNICHE
DI COMUNICAZIONE A DISTANZA 7
6. CONSEGNA DEI CERTIFICATI RAPPRESENTATIVI DELLE
QUOTE 8
7. SPECIALISTI 8
8. PREZZO DI SOTTOSCRIZIONE E DI RIMBORSO 9
B) INFORMAZIONI SULLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL’OICR 10
9. SOTTOSCRIZIONE RIMBORSO E CONVERSIONE DELLE
QUOTE 10
9.1. Sottoscrizione e Rimborso da parte degli Investitori Qualificati 10
9.2 Sottoscrizione nel “Mercato di Borsa” da parte degli Investitori
Privati 10
9.3. Rimborso delle Quote da parte degli Investitori Privati 10
Richiesta di “rimborso in contanti” delle Quote indirizzata alla Società
ovvero alla Banca Depositaria 10
“Vendita” delle Quote sull’ETFplus 11
9.4. Conversione delle Quote 12
C) INFORMAZIONI ECONOMICHE 12
10. ONERI A CARICO DELL’ INVESTITORE, AGEVOLAZIONI,
REGIME FISCALE 12
10.1 Oneri per acquisto/vendita sull’ETFplus 12
10.2 Oneri per le richieste di rimborso indirizzate alla Società 12
10.3 Agevolazioni Finanziarie 13
10.4 Regime Fiscale Italiano 13
10.5 Regime Fiscale Tedesco 19
D) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 18
11. VALORIZZAZIONE DELL’INVESTIMENTO 18
12. INFORMATIVA AGLI INVESTITORI 18
13. SOGGETTI CHE PARTECIPANO ALLA
COMMERCIALIZZAZIONE 19
A. INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE ALLA QUOTAZIONE
1. PREMESSA
Il fondo iShares eb.rexx® Money Market (DE) è gestito dalla Barclays Global Investors (Deutschland) AG, società di diritto tedesco (il “Fondo” e la “Società”). Il Fondo, a gestione passiva di tipo indicizzato, è anche denominato Exchange- Traded Funds o, in breve, ETF.
Il Fondo è conforme alla Direttiva Europea 85/611, come modificata dalla Direttiva 88/220/CE, e dalle Direttive 2001/107/CE e 2001/108/CE e rientra nella categoria degli OICR indicizzati armonizzati di tipo aperto.
Le caratteristiche che contraddistinguono tali OICR indicizzati (replica dell’indice sottostante, inesistenza di qualsiasi potere discrezionale del gestore in merito alle scelte di investimento da effettuare e le altre caratteristiche descritte nel Prospetto Informativo), consentono alle quote del Fondo (le “Quote”) di poter essere negoziate nei mercati regolamentati.
OBIETTIVI E POLITICHE DI INVESTIMENTO DEL FONDO
L’obiettivo della politica di investimento del Fondo ha come finalità quella di replicare passivamente l’indice di riferimento indicato nella tabella che segue (l’“Indice”) con l’obiettivo di eguagliarne il rendimento quanto più possibile (senza superarlo).
Per ulteriori informazioni si veda il Prospetto Informativo sezione “PRINCIPI DI INVESTIMENTO”.
La Società ha stipulato accordi di licenza d’uso con la società indicata nella tabella che segue (l’“Index Provider”) al fine di poter utilizzare l’Indice quale parametro di riferimento del Fondo.
L’eb.rexx® Money Market è un indice obbligazionario che rappresenta le performance dei principali e più liquidi titoli di Stato tedeschi utilizzati quali indici di riferimento (benchmark) in Europa. Possono essere compresi nell’indice esclusivamente quei titoli di Stato con un volume in circolazione pari ad almeno 4 miliardi di euro e una durata residua compresa fra uno e dodici mesi. È consentito investire in depositi bancari fino a un massimo del 10% del valore del Fondo. La valuta di riferimento è l'euro.
Fondo | Indice di riferimento | Tipo di Indice | Ticker | Index Provider |
iShares eb.rexx® Money Market (DE) | eb.rexx® Money Market www.deutsche- xxxxxx.xxx | Price | 12ID (PI) | Deutsche BörseAG |
DEFINIZIONI
Banca Depositaria: Bayerische Hypo und Vereinsbank AG - Am Tucherpark 16 - 80538 Monaco di Baviera - Germania - nominata dalla Società ed indicata nel Prospetto Informativo.
Investitori Qualificati: gli investitori di cui all’articolo 100 del Testo Unico della Finanza (T.U.F.) e di cui alla Direttiva 2003/71/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio datata 4 novembre 2003.
Market Maker: i soggetti nominati dalla Società nei mercati regolamentati dove le Quote del Fondo sono quotate in borsa conformemente ai regolamenti di borsa vigenti per tali mercati.
Mercato Secondario: è il mercato (inteso come la piattaforma tecnologica) dove le Quote in circolazione del Fondo sono acquistate e vendute durante gli orari di contrattazione del Mercato Telematico degli OICR aperti ed ETC (“ETFplus”) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.
Specialisti: i soggetti nominati dalla Società che si sono impegnati a sostenere la liquidità delle Quote del Fondo sull’ETFplus indicati nel punto 7 del presente Documento di Quotazione.
2. RISCHI
Nei seguenti paragrafi sono individuati, in via generale e non esaustiva, alcuni rischi connessi all’investimento nel Fondo.
Si invitano gli investitori che intendono acquistare le Quote nel Mercato Secondario a leggere attentamente il Prospetto Informativo, completo e semplificato (il “Prospetto”), e il presente documento di quotazione, prima di procedere all’investimento. Inoltre, si invitano gli investitori a leggere e a valutare il capitolo “Note sul Rischio” del Prospetto, di cui si evidenziano alcuni punti di seguito, per il resto si rinvia al Prospetto.
Rischio di Investimento
Un investitore potenziale deve sempre considerare che ogni investimento nel Fondo è soggetto alle normali fluttuazioni dei mercati e ad altri rischi inerenti un investimento in titoli. Non può esservi alcuna garanzia circa il raggiungimento degli obiettivi di investimento indicati nel Prospetto.
Inoltre, è opportuno evidenziare che l’aggiunta o la rimozione di titoli dal paniere dell’Indice di riferimento possono comportare dei costi di transazione che a loro volta possono incidere sul calcolo del prezzo di sottoscrizione o rimborso (anche “Valore Attivo Netto”o “NAV”).
Infine, dal rendimento totale, generato dagli investimenti del Fondo effettuati nei titoli componenti l’Indice, dovranno essere detratti determinati costi e spese che non sono inclusi nella determinazione dell’Indice.
La performance del Fondo potrebbe quindi non coincidere esattamente quella dell’Indice.
Rischio indice
Non è possibile assicurare che l’ Indice continui ad essere calcolato e pubblicato.
Al verificarsi di particolari circostanze descritte nel Prospetto (inclusa la chiusura dei mercati sui quali il Fondo sia negoziato), la Società potrà sospendere temporaneamente il calcolo del prezzo di sottoscrizione o rimborso, e, a sua volta, tale sospensione potrà ritardare o impedire il nuovo bilanciamento della composizione del portafoglio del Fondo.
In tutte le ipotesi sopra descritte e, comunque, in ogni caso in cui l’Indice di riferimento cessi di essere calcolato o pubblicato, l’investitore avrà diritto di (i) vendere le Quote sui canali di borsa ovvero (ii) ottenere il rimborso delle Quote detenute a valere sul patrimonio del Fondo, qualora abbia venduto attività del Fondo tempestivamente come più dettagliatamente indicato nel paragrafo 17.4 del Prospetto completo.
Rischio di liquidità
Non può essere fornita alcuna garanzia che le Quote continueranno ad essere negoziate sul mercato ETFplus. Infatti, non solo la Società potrà chiedere discrezionalmente il delisting delle proprie Quote, ma Borsa Italiana S.p.A., ai sensi dell’art. 2.2.35, comma 3, del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana (il “Regolamento di Borsa”) potrà revocare o sospendere la negoziazioni delle Quote sul mercato ETFplus.
Al fine di garantire la liquidità del Mercato Secondario, il Regolamento di Borsa prevede la nomina da parte della Società di uno o più operatori Specialisti (gli “Specialisti”).
Tuttavia, gli obblighi che tale figura è tenuta ad assolvere potrebbero rivelarsi in concreto insufficienti a garantire una assoluta liquidità del Mercato Secondario.
Inoltre, la stessa Xxxxx potrebbe decidere, con provvedimento motivato, di modificare gli impegni dello Specialista o di esonerarlo dalla sua funzione, ai sensi di quanto previsto dall’art. 4.1.17, comma 3, del Regolamento di Borsa.
Pertanto, non può essere fornita alcuna garanzia agli investitori circa l’esistenza di un Mercato Secondario costantemente liquido.
Rischio di sospensione temporanea della valorizzazione delle Quote
Il Prospetto illustra i criteri e le modalità di calcolo del prezzo di sottoscrizione o rimborso delle Quote.
Lo stesso Prospetto indica, inoltre, i casi in cui la Società può momentaneamente sospendere la determinazione del prezzo di sottoscrizione e rimborso del Fondo e l’emissione, il rimborso e la vendita delle Quote di qualunque classe del Fondo, a cui pertanto si rinvia.
Le Quote del Fondo possono essere acquistare sul mercato ETFplus del Mercato Telematico degli OICR aperti ed ETC di Borsa Italiana in qualsiasi momento durante gli orari di apertura del mercato, attraverso i soggetti autorizzati a svolgere i servizi di investimento e di negoziazione sull’ETFplus (gli “Intermediari Abilitati”).
Restano fermi gli obblighi di rendicontazione informativa a carico degli Intermediari Abilitati previsti dall’articolo 53 del Regolamento Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007.
La Società non investirà più del 30% del valore del Fondo in un singolo emittente.
3. AVVIO DELLE NEGOZIAZIONI
Con provvedimento n. 6288, in data 13 maggio 2009, Borsa Italiana S.p.A. ha disposto la quotazione delle Quote del Fondo.
Per il Fondo la data di avvio delle negoziazioni verrà comunicata con un successivo avviso di Xxxxx.
Nella tabella che segue sono elencati gli altri mercati in cui sono negoziate le Quote del Fondo con l’indicazione del market maker.
Fondo | Mercati di Quotazione | Market Maker |
iShares eb.rexx® Money Market (DE) | Frankfurt Stock Exchange (Deutsche Börse AG) | Bayerische Hypo – und Vereinsbank AG |
4. NEGOZIABILITA’ DELLE QUOTE
4.1 Modalità di negoziazione
La negoziazione delle Quote del Fondo si svolgerà, nel rispetto della normativa vigente, nel mercato ETFplus, segmento OICR indicizzati, classe 1, dalle 9,05 alle 17,25. La quotazione del Fondo su tale mercato consentirà agli Investitori Privati di poter acquistare e vendere le Quote attraverso gli Intermediari Abilitati a svolgere tale servizio in Italia.
La negoziazione si svolge anche con l’intervento dell’operatore Specialista (si veda il capitolo 7) i quali si impegnano a sostenere la liquidità delle Quote. L’operatore Specialista dovrà, inoltre, esporre in via continuativa proposte in acquisto e in vendita a prezzi che non si discostino tra loro di una percentuale superiore al quanto stabilito dalla Borsa Italiana con apposito provvedimento. Nel Regolamento di Borsa e nelle istruzioni allegate la Borsa Italiana ha stabilito, inoltre, il quantitativo minimo di ciascuna proposta, nonché le modalità e i tempi di immissione delle suddette proposte.
La negoziazione delle Quote potrebbe anche avvenire direttamente attraverso i siti internet degli Intermediari Abilitati. In tale ultima circostanza gli Intermediari Abilitati dovranno agire nel rispetto della normativa applicabile relativa all’offerta tramite mezzi di comunicazione a distanza (si veda al riguardo il capitolo 5).
Si fa infine presente che ai fini del controllo della regolarità delle contrattazioni delle Quote del Fondo non è consentita l’immissione sul mercato di proposte in acquisto e in vendita a prezzi superiori o inferiori ai limiti percentuali stabiliti da Borsa Italiana.
In particolare sono stabilite le condizioni di negoziazione ai sensi dell’Articolo IA.8.1.5 comma 1 delle Istruzioni al Regolamento di Borsa.
4.2. Obblighi informativi
Oltre alle informazioni di cui ai capitoli 11 e 12 del presente documento di quotazione, la Società comunica a Borsa Italiana entro le ore 11.00 di ciascun giorno di Borsa aperta, le seguenti informazioni, riferite al giorno di borsa aperta precedente, al fine di metterle a disposizione del pubblico:
- il valore e la composizione del patrimonio netto del Fondo;
- il numero di Quote del Fondo emesse o rimborsate.
Le informazioni di cui sopra, sono inoltre pubblicate sul sito Internet della Società all’indirizzo: xxx.xxxxxxx.xx.
La Società informa senza indugio il pubblico dei fatti che accadono nella propria sfera di attività, non di pubblico dominio e idonei, se resi pubblici, a influenzare sensibilmente il prezzo delle Quote, mediante invio del comunicato di cui all’articolo 66 del Regolamento Consob 11971.
La Società si impegna a comunicare a Borsa Italiana l’eventuale entità del dividendo, la sua data di stacco, nonché la data di pagamento. Tra la data della comunicazione e il giorno di negoziazione ex-dividendo, deve intercorrere almeno un giorno di mercato aperto.
5.
OPERAZIONI DI ACQUISTO/VENDITA MEDIANTE
TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA
L’acquisto e la vendita delle Quote potrebbe anche avvenire attraverso i siti Internet degli Intermediari Abilitati. In tale ultima circostanza, gli Intermediari Abilitati dovranno agire nel rispetto della normativa applicabile, relativa all’offerta tramite mezzi di comunicazione a distanza. La Società non sarà responsabile nei confronti degli Investitori Privati per quanto concerne la corretta esecuzione degli ordini e delle negoziazioni nei quali la controparte sia un Intermediario Abilitato. La Società non sarà inoltre responsabile in caso di inosservanza da parte degli Intermediari Abilitati delle sopramenzionate norme e regolamenti applicabili.
In particolare, gli Intermediari Abilitati possono attivare servizi “on line” che, previa identificazione dell’investitore e rilascio di password o di codice identificativo, consentono allo stesso di impartire richiesta di acquisto o vendita via Internet, in condizioni di piena consapevolezza. La descrizione delle specifiche procedure da seguire è riportata nei relativi siti operativi.
L’Intermediario Abilitato rilascia all’investitore idonea attestazione dell’avvenuta operazione di acquisto o vendita realizzata mediante Internet, con possibilità di acquisire tale attestazione su supporto duraturo.
Si fa presente che, anche in caso di ordini di acquisto/vendita ricevuti ed inoltrati tramite Internet, restano fermi gli obblighi a carico degli Intermediari Abilitati e previsti dal Regolamento Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007.
L’utilizzo della compravendita via Internet non comporta variazione degli oneri descritti al punto 10 del presente documento di quotazione.
Le richieste di rimborso possono essere trasmesse anche tramite tecniche di comunicazione a distanza, come precedentemente definite. In tal caso, le domande di rimborso, inoltrate in un giorno non Lavorativo, si considerano pervenute il primo giorno Lavorativo successivo e verranno processate unitamente a quelle ricevute in
tale giorno Lavorativo. La lettera di conferma dell’avvenuta operazione può essere inviata in via telematica in alternativa a quella scritta con possibilità per l’investitore di acquisirne evidenza su supporto duraturo.
6.
CONSEGNA DEI CERTIFICATI RAPPRESENTATIVI DELLE QUOTE
Le Quote del Fondo sono state ammesse alle negoziazioni presso il Listino Ufficiale della borsa tedesca (Deutsche Börse AG). Conseguentemente a tale quotazione, le Quote sono state dematerializzate ed immesse nel relativo sistema di gestione accentrata, tramite Clearstream, presso la quale, sono stati aperti dei conti (cosiddetto “Conto Omnibus”) a nome della Banca Depositaria, ma di pertinenza del Fondo. Monte Titoli S.p.A. ai sensi di un accordo stipulato con Clearstream, svolge i servizi di gestione accentrata e liquidazione relativamente alle Quote in Italia.
La data di ammissione alle negoziazioni sulla Borsa Tedesca delle Quote del Fondo è indicata nella tabella che segue. Nella stessa tabella è indicata la data di ammissione al sistema Clearstream nonché l’ISIN Code:
Fondo | Data di ammissione alle negoziazioni presso il listino ufficiale della Borsa di Francoforte (Deutsche Börse AG) | Data di ammissione al sistema di gestione Clearstream | CODICE ISIN |
iShares eb.rexx® Money Market (DE) | 13.08.2008 | 07.08.2007 | DE000A0Q4RZ9 |
Subordinatamente all’ammissione alle negoziazioni nel mercato ETFplus, le Quote del Fondo non potranno essere rappresentate da certificati rappresentativi delle stesse, ai sensi di quanto previsto dall’art. 28, comma 1, del D. Lgs 24 giugno 1998 n. 213.
Pertanto, il regime di circolazione previsto per le Quote del Fondo sarà quello individuato dalle convenzioni stipulate tra la Monte Titoli S.p.A. (la “Monte Titoli”) e Clearstream.
IN CONFORMITÀ A TALI DISPOSIZIONI, LA MONTE TITOLI ESEGUIRÀ GLI ORDINI DI ACQUISTO E VENDITA DELLE QUOTE DEL FONDO, EFFETTUATI DAGLI INTERMEDIARI ABILITATI, E SVOLGERA’ I SERVIZI DI GESTIONE ACCENTRATA E LIQUIDAZIONE RELATIVAMENTE ALLE QUOTE IN ITALIA, AI SENSI DELLA CONVENZIONE STIPULATA CON CLEARSTREAM DOVE SONO STATI APERTI I CONTI RELATIVI AL FONDO A NOME DELLA BANCA DEPOSITARIA. IL SISTEMA DI COMPENSAZIONE DELLE RELATIVE OPERAZIONI E IL REGIME FISCALE ALLE STESSE APPLICABILE SARANNO QUELLI PREVISTI DALLA NORMATIVA ITALIANA.
7. SPECIALISTA
Conformemente a quanto stabilito dal Regolamento di Borsa, lo Specialista si è impegnato a sostenere la liquidità delle Quote del Fondo sull’ETFplus. Lo Specialista
ha pertanto assunto l’obbligo di esporre in via continuativa il prezzo di acquisto e di vendita delle Quote.
La seguente impresa di investimento è stata nominata quale Specialista per le negoziazioni delle Quote sull’ETFplus:
Fondo | Specialista presso la Borsa Italiana S.p.A. |
iShares eb.rexx® Money Market (DE) | Bayerische Hypo – und Vereinsbank AG |
8. PREZZO DI SOTTOSCRIZIONE E DI RIMBORSO
Durante lo svolgimento delle negoziazioni Deutsche Börse calcolerà in via continuativa il valore indicativo del patrimonio netto (iNAV) del Fondo, aggiornandolo ogni 15 secondi in base alle variazioni dei prezzi dei titoli dell’Indice.
Il prezzo di sottoscrizione e di rimborso del Fondo è calcolato quotidianamente dalla Società.
Con periodicità pari a quella di calcolo, la Società pubblica il NAV del Fondo su “il Sole24Ore” e sul sito internet xxx.xxxxxxx.xx.
Durante lo svolgimento delle negoziazioni delle Quote sull’ETFplus, la Società comunica attraverso circuiti informativi il NAV indicativo delle Quote del Fondo al variare del prezzo degli strumenti finanziari sottostanti il patrimonio del Fondo per la messa a disposizione del pubblico.
Il prezzo di negoziazione potrebbe non coincidere con il NAV indicativo (si veda al riguardo il capitolo 2).
La politica di distribuzione degli eventuali proventi dell’attività di gestione verrà effettuata secondo la tempistica di cui alla seguente tabella. Per ulteriori informazioni relative alla distribuzione dei dividendi, si rinvia al Prospetto Informativo Completo.
Fondo | Distribuzione |
iShares eb.rexx® Money Market (DE) | Annuale (con possibilità di distribuire trimestralmente) |
L’entità dei proventi dell’attività di gestione, la data di stacco e quella di pagamento dovranno essere comunicati a Borsa Italiana ai fini della diffusione al mercato; tra la data di comunicazione ed il giorno di negoziazione ex diritto deve intercorrere almeno un giorno di mercato aperto.
B) INFORMAZIONI SULLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL’OICR
9.
SOTTOSCRIZIONE RIMBORSO E CONVERSIONE DELLE QUOTE
9.1. Sottoscrizione e Rimborso da parte degli Investitori Qualificati
Non è concessa la possibilità agli Investitori Qualificati di richiedere la sottoscrizione delle Quote tramite conferimento in natura dei titoli che compongono l’Indice di riferimento del Fondo. La sottoscrizione in natura è riservata al Market Maker e allo Specialista che sono vincolati da appositi accordi con la Società.
Gli Investitori Qualificati potranno sottoscrivere le Quote del Fondo rispettivamente:
(i) inoltrando apposita richiesta direttamente alla Società o alla Banca Depositaria per la sottoscrizione e rimborso in contanti; in tal caso una commissione di sottoscrizione pari al 2% e una commissione di rimborso pari all’1% verranno applicate sul valore delle quote;
(ii) tramite acquisto fuori mercato (“over the counter”) inoltrando direttamente la richiesta allo Specialista o al Market Maker; o
(iii) tramite acquisto sui canali di Borsa (si veda al riguardo il successivo punto).
9.2 Sottoscrizione nel “Mercato di Borsa” da parte degli Investitori Privati
Si precisa che gli investitori diversi dagli Investitori Qualificati (gli “Investitori Privati”) potranno acquistare in qualsiasi momento le Quote esclusivamente attraverso i canali di Borsa avvalendosi degli Intermediari Abilitati.
L’ammontare minimo di acquisto e di vendita per gli Investitori Privati è pari ad una Quota.
L’Intermediario Abilitato provvederà ad inviare all’Investitore Privato una lettera di avvenuta conferma dell’operazione di acquisto, contenente tutti i dati che consentano un’idonea identificazione della transazione.
9.3. Rimborso delle Quote da parte degli Investitori Privati
Richiesta di “rimborso in contanti” delle Quote indirizzata alla Società ovvero alla Banca Depositaria
In normali condizioni, si prevede che gli Investitori Privati liquidino/vendano le proprie partecipazioni attraverso la vendita sul mercato ETFplus di Borsa Italiana. Tuttavia, in conformità alle leggi applicabili, in ciascuna delle seguenti ipotesi:
(i) recesso dal mandato di gestione di portafogli individuali di investimento da parte dell’Investitore Privato ; e
(ii) acquisto delle Quote sull’ETFplus;
è fatto salvo il diritto per l’Investitore Privato di ottenere in qualsiasi momento il rimborso della propria partecipazione a valere sul patrimonio del Fondo (ai sensi di quanto stabilito nel Regolamento della Banca d’Italia del 14 aprile 2005).
Il rimborso avverrà esclusivamente in contanti secondo la procedura di seguito descritta (è quindi esclusa la facoltà di un rimborso in natura).
Come descritto nel Prospetto, l’Investitore Xxxxxxx potrà richiedere il rimborso delle Quote a valere sul patrimonio del Fondo in qualsiasi Giorno di Valutazione, utilizzando l’apposito modulo e avvalendosi dell’attività di intermediazione dei seguenti soggetti:
- l’Investitore Qualificato, che ha acquistato le Quote per conto dell’investitore nell’ambito del mandato di gestione conferitogli; o
- l’Intermediario Abilitato, che ha processato per conto dell’investitore gli ordini di acquisto e di vendita delle Quote (in caso di acquisti effettuati tramite canali di Borsa);
- ovvero inviando direttamente la richiesta di rimborso alla Società ovvero alla Banca Depositaria.
Le richieste di rimborso possono essere trasmesse anche mediante tecniche di comunicazione a distanza, purché l’Intermediario Abilitato abbia attivato servizi “on-line” (si veda al riguardo il capitolo 5).
Per quanto riguarda le richieste di rimborso in contanti a valere sul patrimonio del Fondo, la Banca Depositaria provvederà, entro 4 Giorni Lavorativi successivi alla data di consegna delle Quote da rimborsare sui conti intestati alla Società, a liquidare l’operazione e ad accreditare il corrispettivo del rimborso nei conti intestati all’Investitore Qualificato o Intermediario Abilitato presso Monte Titoli. Si rappresenta che in tal caso verrà applicata una commissione di rimborso pari all’1% del valore delle quote.
Entro il Giorno Lavorativo successivo alla trasmissione dei mezzi di pagamento da parte di Monte Titoli all’Investitore Qualificato o Intermediario Abilitato, questi provvederà ad accreditare all’Investitore Xxxxxxx, tramite assegno o bonifico bancario sul conto dallo stesso indicato nel modulo di rimborso, l’ammontare ad esso spettante al netto delle ritenute fiscali di volta in volta applicabili.
L’Intermediario Abilitato o l’Investitore Qualificato provvederà all’inoltro all’Investitore Privato di una lettera di conferma dell’esecuzione dell’operazione di rimborso, non appena tale operazione sia stata perfezionata, e, comunque, non oltre il Xxxxxx Xxxxxxxxxx successivo alla ricezione della conferma dell’operazione da parte dell’Agente Amministrativo.
Per gli oneri a carico dell’investitore si rinvia a quanto stabilito dal capitolo 10.
“Vendita” delle Quote sull’ETFplus
Secondo quanto indicato nel Prospetto, le Quote del Fondo sono liberamente trasferibili.
Gli Investitori Privati possono vendere le proprie Quote in qualsiasi giorno di contrattazione sull’ETFplus, avvalendosi dei servizi offerti dagli Intermediari Abilitati, secondo le modalità di funzionamento del mercato. I termini per il
regolamento delle operazioni relative al Fondo sono indicati nel Regolamento di Borsa e nelle relative istruzioni.
Per gli oneri a carico dell’investitore si rinvia a quanto stabilito dal capitolo 10.
9.4. Conversione delle Quote
Non è possibile chiedere la conversione delle Quote in quote di altri fondi della Società.
C) INFORMAZIONI ECONOMICHE
10. ONERI A CARICO DELL’INVESTITORE, AGEVOLAZIONI, REGIME FISCALE
10.1 Oneri per acquisto/vendita sull’ETFplus
Per le richieste di acquisto e vendita effettuate sull’ETFplus non sono previste commissioni a favore della Società, tuttavia, gli Intermediari Abilitati applicano agli investitori delle commissioni di negoziazione.
Si fa presente che le commissioni di negoziazione applicate dagli Intermediari Abilitati, sia per investimenti effettuati tramite un sito Internet che per investimenti effettuati in forma tradizionale, possono variare a seconda dell’Intermediario Abilitato incaricato di trasmettere l’ordine.
E’ opportuno evidenziare che, nonostante gli Amministratori prevedano che le quote saranno attivamente negoziate e che si svilupperà un mercato liquido, è possibile che vi sia un ulteriore costo (a priori non quantificabile) dato dalla eventuale differenza tra il prezzo di mercato ed il NAV della Quota, calcolato in tempo reale.
Commissioni di Gestione
La Società trattiene dal Fondo, per la gestione del Fondo stesso, una commissione annua pari allo 0,30% massimo, indipendentemente dalla classe di azioni sulla base del valore di inventario determinato nei giorni di apertura della borsa ai sensi del § 18 comma 1 delle “Condizioni generali di contratto“. Si segnala che, nel corso del precedente esercizio, la commissione effettiva applicata dalla Società si è attestata su una percentuale inferiore, pari a circa lo 0,12%.
La Società è libera di calcolare una commissione di gestione inferiore per una o più o tutte le classi di azioni. La commissione di gestione viene prelevata mensilmente dal Fondo in anticipazioni percentuali.
Non sono previsti ulteriori oneri.
10.2 Oneri per le richieste di rimborso indirizzate alla Società
In condizioni normali, nessuna commissione di rimborso sarà applicata dalla Società agli investitori fatta eccezione per le richieste di rimborso in contanti a valere sul patrimonio del fondo (si veda di seguito).
Nel caso in cui i possessori di Quote intendano chiedere il rimborso delle proprie quote in contanti, la Società ha la facoltà di applicare una commissione massima di rimborso pari all’1% del valore delle quote.
Si fa inoltre presente che in caso di richiesta di rimborso in contanti gli Intermediari Abilitati, a loro volta, non applicheranno commissioni di negoziazione ma esclusivamente delle commissioni di rimborso.
10.3 Agevolazioni Finanziarie
Non sono previste agevolazioni finanziarie.
10.4 Regime Fiscale Italiano
Il regime fiscale che viene di seguito descritto è quello in vigore in Italia al momento della pubblicazione del prospetto. Eventuali variazioni che interverranno in futuro saranno comunicate agli investitori nelle forme regolamentari.
(a) I proventi (redditi di capitale) derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) di diritto estero, conformi alle Direttive Comunitarie, situati - tra gli altri - in Stati membri dell’Unione Europea, e le cui quote sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi del D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, sono tassati con una ritenuta del 12.5% ai sensi dell’art. 10-ter, comma 1 della L. 23 marzo 1983 n. 77, così come modificato dall’art. 8, comma 5, del D.Lgs. 21 novembre 1997 n. 461. La ritenuta del 12.5% è applicata a titolo di acconto delle imposte sui redditi se le Quote del Fondo ed i proventi vengono rispettivamente acquistate e conseguiti da: i) imprenditori individuali residenti in Italia, se le Quote sono relative all’impresa; ii) società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR); iii) società ed enti di cui alle lettere a) e b) dell’art. 73 del TUIR e iv) stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società ed enti di ogni tipo, compresi i trust, non residenti nel territorio dello Stato. In tutte le altre ipotesi la ritenuta è effettuata a titolo di imposta. Sono previste specifiche esclusioni dalla ritenuta, applicabili in base alle caratteristiche soggettive dell’investitore, ad esempio nel caso di gestioni patrimoniali individuali per le quali si sia optato per il regime del risparmio gestito di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 461/1997, fondi pensione, fondi immobiliari, OICVM di diritto nazionale, soggetti fiscalmente non residenti in Italia.
(b) La ritenuta è operata sull’importo dei proventi distribuiti in costanza di partecipazione al Fondo e su quelli compresi nella differenza tra il valore di cessione o di riscatto delle Quote ed il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle stesse.
(c) L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 139/E del 7 maggio 2002, ha fornito chiarimenti in merito all’individuazione del soggetto tenuto ad operare la ritenuta sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione o realizzati al momento della cessione o del riscatto delle quote degli Exchange Traded Funds.
In particolare, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che in caso di OICR esteri a gestione passiva di tipo indicizzato, la ritenuta di cui all’articolo 10-ter, comma 1, della legge n. 77 del 1983 debba essere applicata dall’intermediario finale (che si qualifichi come sostituto d’imposta) e non dal soggetto (eventualmente) incaricato del pagamento ovvero della negoziazione o riacquisto delle Quote (c.d. banca corrispondente) in quanto detto intermediario finale è l’unico
soggetto coinvolto nell’incasso dei flussi relativi a proventi periodici o a negoziazioni. Infatti:
(i) le quote di partecipazione a tale tipo di OICR, necessariamente dematerializzate, sono subdepositate presso la Monte Titoli S.p.A.; e
(ii) i flussi derivanti dai proventi periodici e dalla negoziazione di tali titoli non coinvolgono la banca corrispondente, dato che (i) la società di gestione estera (o altro soggetto incaricato) accredita i proventi periodici dell’OICR a Monte Titoli S.p.A., in proporzione al numero di Quote subdepositate presso di essa; (ii) la società Monte Titoli accredita tali proventi agli Intermediari Abilitati in proporzione al numero di Quote dell’OICR detenute dagli stessi per conto dei propri clienti; e (iii) gli Intermediari Abilitati accreditano, infine, i suddetti proventi agli investitori in misura proporzionale al numero delle Quote detenute.
(d) Se i proventi sono conseguiti all'estero senza applicazione della ritenuta, detti proventi - al di fuori dei casi in cui la ritenuta sarebbe stata applicata a titolo d'acconto o, comunque, non dovuta, e fatte salve eventuali esenzioni ed esclusioni di carattere soggettivo - sono assoggettati ad imposizione sostitutiva secondo le disposizioni dell'art. 18 del TUIR, a cura dell'investitore, con la stessa aliquota del 12,5%. L'investitore ha facoltà di far concorrere il provento alla formazione del suo reddito complessivo e, in tale caso, compete il credito per le imposte prelevate all’estero.
(e) Sui capital gains (redditi diversi) realizzati in occasione della negoziazione o del riscatto delle Quote, da parte di investitori per i quali tali redditi non si qualificano come “di impresa” ai sensi delle disposizioni fiscali, si applica l’imposta sostitutiva del 12,5% secondo le modalità previste dagli artt. 67 e 68 del TUIR e dal X.Xxx. 21 novembre 1997, n. 461; in capo ai predetti soggetti, eventuali minusvalenze assumono rilevanza secondo i criteri previsti dalle medesime disposizioni di cui sopra. Possono trovare applicazione regimi specifici previsti dalle disposizioni vigenti per talune tipologie di investitori.
Nel caso di soggetti per i quali tali redditi si qualificano come “di impresa”, la tassazione segue le regole fiscali previste per quest’ultima categoria di reddito.
(f) In caso di trasferimento delle Quote a seguito di successione mortis causa o di donazione, il valore delle Quote trasferite concorre alla determinazione del valore globale dei beni e dei diritti oggetto di trasferimento, sul quale si applicano le seguenti imposte secondo le regole e alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni, e fatte salve eventuali esenzioni ivi contemplate:
(i) imposta del 4% sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, l’importo di euro 1.000.000, se il trasferimento avviene nei confronti del coniuge e dei parenti in linea retta;
(ii) imposta del 6% sul valore complessivo netto eccedente, per
ciascun beneficiario, l’importo di euro 100.000, se il trasferimento avviene nei confronti dei fratelli e delle sorelle;
(iii) imposta del 6%, se il trasferimento avviene nei confronti di altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado;
(iv) imposta dell’8%, in tutti gli altri casi.
E’ inoltre prevista una franchigia di euro 1.500.000 se il trasferimento avviene nei confronti di portatori di handicap riconosciuto grave ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
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Si raccomanda agli investitori di consultare i propri consulenti per un più compiuto esame delle conseguenze tributarie italiane derivanti dall’investimento in Quote del Fondo, in base alla propria posizione individuale.
10.5 Regime Fiscale Tedesco
La presente sezione contiene una descrizione sintetica di alcune tra le più importanti disposizioni fiscali che possono, o potrebbero, assumere rilevanza relativamente all’investimento in Quote del Fondo da parte di investitori residenti esclusivamente in Italia, ai fini fiscali, e che non detengono le Quote del Fondo nell’ambito di patrimonio aziendale o stabile organizzazione o base fissa in Germania, oppure nell’ambito di patrimonio aziendale con riferimento al quale sia stato nominato un rappresentante permanente in Germania (di seguito, gli “Investitori” o l’”Investitore”). La descrizione che segue fa riferimento alla legislazione tedesca e alla Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio stipulata tra l’Italia e la Germania (di seguito la “Convenzione”), nelle versioni attualmente vigenti. Tali disposizioni sono soggette a modifiche, possibilmente anche con effetto retroattivo.
10.5.1. Principi generali applicabili al Fondo
Il Fondo è esente, in Germania, dall’imposta sul reddito delle società e dall’imposta sulle attività commerciali, industriali e artigianali.
I redditi conseguiti relativamente al Fondo possono essere assoggettati ad imposta (in forma di ritenuta) in Germania a seconda che il Fondo accumuli o distribuisca il proprio reddito e che le Quote siano o meno detenute in un conto di deposito a custodia presso un istituto di credito in Germania. Nel caso in cui debba essere operata una ritenuta, gli Investitori possono richiederne il rimborso o la disapplicazione, al ricorrere di determinati presupposti.
10.5.2. Fondi a distribuzione
10.5.2.1. Quote detenute presso un istituto di credito in Germania
In linea di principio, gli interessi e le plusvalenze distribuiti dal Fondo sono soggetti ad una ritenuta del 25% maggiorata del contributo di solidarietà
(5,5% della ritenuta del 25%). L’Investitore può richiedere la disapplicazione della ritenuta di cui sopra fornendo, all’istituto di credito tedesco presso il quale sono depositate le Quote in Germania, una idonea attestazione comprovante il proprio status di soggetto fiscalmente non residente in Germania.
Nel caso in cui la predetta attestazione non sia fornita all’istituto di credito tedesco, ovvero non sia resa disponibile nei tempi previsti, l’Investitore può presentare una richiesta di rimborso della ritenuta subita.
10.5.2.2. Quote non detenute presso un istituto di credito (custodia personale)
Se l’Investitore non detiene le Quote in un conto di deposito a custodia presso istituto di credito ma presenta le Quote ad un istituto di credito in Germania per il pagamento, gli interessi ricevuti e le plusvalenze sono soggetti ad una ritenuta del 25% maggiorata del contributo di solidarietà (si veda par.10.5.2.1.) Tale ritenuta non è rimborsabile a meno che l’Investitore di qualifichi per l’applicazione dei benefici previsti dalla Convenzione; in quest’ultimo caso, l’Investitore potrebbe avere diritto, su richiesta, al rimborso delle imposte prelevate in Germania, per la quota in eccesso rispetto alla aliquota del 15% prevista dall’articolo 10 della Convenzione.
10.5.3 Fondi ad accumulazione
10.5.3.1. Quote detenute presso un istituto di credito in Germania
La Società di gestione tedesca opera una ritenuta del 25% maggiorata del contributo di solidarietà (si veda par. 10.5.2.1.) sugli interessi accumulati in capo al Fondo e la versa alla Amministrazione Fiscale tedesca. La Società di gestione tedesca rimborsa all’Investitore la ritenuta operata su richiesta di quest’ultimo e previa idonea attestazione, da parte dell’Investitore medesimo, del proprio status di soggetto fiscalmente non residente in Germania. La richiesta di rimborso può essere inoltrata alla Società di gestione tedesca dall’istituto di credito.
10.5.3.2. Quote non detenute presso un istituto di credito (custodia personale)
La Società di gestione tedesca opera una ritenuta del 25% maggiorata del contributo di solidarietà (si veda par. 10.5.2.1.) sugli interessi accumulati in capo al Fondo e la versa alla Amministrazione Fiscale tedesca. Se l’Investitore non detiene le Quote in un conto di deposito a custodia presso istituto di credito, la ritenuta tedesca subita non è rimborsabile, a meno che l’Investitore si qualifichi per l’applicazione dei benefici previsti dalla Convenzione; in quest’ultimo caso, l’Investitore potrebbe avere diritto, su richiesta, al rimborso delle imposte prelevate in Germania, per la quota in eccesso rispetto alla aliquota del 15% prevista dall’articolo 10 della Convenzione.
10.5.4. Vendita/Riscatto delle Quote
I proventi derivati dalla vendita di Quote detenute in un conto di deposito a custodia presso un istituto di credito in Germania sono assoggettati ad una
ritenuta del 25%, maggiorata del contributo di solidarietà (si veda par. 10.5.2.1.), nella misura in cui tali proventi siano riferibili a interessi che non si considerano maturati in capo all’Investitore ai fini fiscali (c.d. profitti intermedi) e/o ad alcuni tipi di plusvalenze. In caso di diretto riscatto delle Quote presso la Società di gestione tedesca, quest’ultima opererà la ritenuta del 25% maggiorata del contributo di solidarietà (si veda par. 10.5.2.1.) nella misura in cui i relativi proventi si riferiscano ai redditi di cui sopra.
10.5.4.1. Quote detenute presso un istituto di credito in Germania
L’Investitore ha diritto di chiedere la disapplicazione della ritenuta in Germania fornendo, all’istituto di credito presso quale detiene il conto di deposito a custodia in Germania oppure alla Società di gestione tedesca, una idonea attestazione comprovante il proprio status di soggetto fiscalmente non residente in Germania. Nel caso in cui la predetta attestazione non sia prodotta, ovvero non sia resa disponibile nei tempi previsti, l’Investitore può presentare una richiesta di rimborso della ritenuta subita.
10.5.4.2. Quote non detenute presso un istituto di credito (custodia personale)
Se l’investitore non detiene le Quote presso un conto di deposito a custodia presso un istituto di credito ma presenta le Quote ad un istituto di credito in Germania per il pagamento, la ritenuta operata non è rimborsabile a meno che l’Investitore di qualifichi per l’applicazione dei benefici previsti dalla Convenzione; in quest’ultimo caso, l’Investitore potrebbe avere diritto, su richiesta, ad un rimborso parziale delle imposte prelevate in Germania.
10.5.5 Considerazioni generali sulla presentazione di istanze di rimborso
In tutti i casi di cui sopra nei quali è prevista la presentazione di una istanza di rimborso, l’Investitore deve fornire idonea evidenza del proprio status ai fini fiscali (ivi incluso il proprio status ai fini della Convenzione) e delle ritenute subite in Germania. Le procedure e i modelli necessari a questi fini sono resi disponibili dall’Ufficio Fiscale Centrale Tedesco (Bundeszentralamt für Steuern) sul proprio sito internet (xxx.xxxx.xxxx.xx).
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Si raccomanda agli investitori di consultare i propri consulenti fiscali in merito alle conseguenze tributarie individuali derivanti dall’investimento in Quote del Fondo e dalla presentazione di istanze di rimborso.
D) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
11. VALORIZZAZIONE DELL’INVESTIMENTO
Il prezzo di sottoscrizione e rimborso per Quota del Fondo è pubblicato quotidianamente su “Il Sole24ore”, nonché sul sito internet xxx.xXxxxxx.xx.
Relativamente alla periodicità e alle modalità di calcolo del prezzo di sottoscrizione e rimborso per Quota, si rinvia al relativo paragrafo “prezzi e costi di sottoscrizione e rimborso” del Prospetto.
12. INFORMATIVA AGLI INVESTITORI
Sono pubblicati sul sito Internet di Borsa Italiana S.p.A. all’indirizzo: xxx.xxxxxxxxxxx.xx nonché messi a disposizione degli Intermediari Abilitati:
(i) il Documento di quotazione;
(ii) il Prospetto completo e semplificato del Fondo nell’ultima versione vigente;
(iii) l’ultima relazione annuale, e relazione semestrale, ove redatta relativa al Fondo. (Esclusivamente presso gli Intermediari Abilitati)
I documenti di sui ai punti sopra indicati verranno anche pubblicati sul seguente sito della Società xxx.xxxxxxx.xx.
I documenti di cui sopra sono messi a disposizione del pubblico nella versione in lingua italiana, recante l'attestazione che i documenti sono traduzioni fedeli di quelli originali.
I sottoscrittori hanno diritto di ricevere gratuitamente, anche a domicilio, copia della documentazione sopra indicata, previa richiesta scritta inviata alla Società che specifichi la documentazione richiesta. La Società si adopererà per garantire che detta documentazione sia inviata tempestivamente al sottoscrittore richiedente, e comunque entro 5 giorni dalla ricezione della richiesta.
La Società potrà inviare la documentazione informativa di cui sopra, su richiesta dell’investitore, anche in formato elettronico, mediante tecniche di comunicazione a distanza, consentendo allo stesso di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo.
Le variazioni del Prospetto che riguardano l’identità del Gestore, le caratteristiche essenziali dell’investimento o che comportano l’aumento degli oneri a carico degli investitori e del Fondo in misura superiore al 20% sono trasmesse tempestivamente a questi ultimi, previa comunicazione alla Consob.
Tutti gli avvisi per i quali la Società ha l’obbligo di procedere alla pubblicazione in conformità ai regolamenti vigenti in Germania, il mercato primario di quotazione della Società, saranno comunicati contestualmente a Borsa Italiana, e laddove richiesto, pubblicati su “Il Sole 24 ore”. Detti avvisi potranno riferirsi ad eventi quali modifiche rilevanti al Prospetto, la sospensione del calcolo del prezzo di sottoscrizione o rimborso, al rimborso di tutte le Quote e alla liquidazione del Fondo, ed altri avvisi obbligatori ai sensi della normativa locale richiamata.
Infine, la Società pubblicherà su “Il Sole 24 Ore”, entro il febbraio di ciascun anno, un avviso concernente l’avvenuto aggiornamento del Prospetto pubblicato, con indicazione della relativa data di riferimento.
13. SOGGETTI CHE PARTECIPANO ALLA COMMERCIALIZZAZIONE
Xxxxxxxx che partecipano al Collocamento e soggetto incaricato dei pagamenti
Fermo restando la facoltà di richiedere il rimborso delle Quote a valere sul patrimonio del Fondo interessato, come descritto sopra al paragrafo 9.2, si fa presente che, in condizioni normali, gli Investitori Privati potranno acquistare e vendere le Quote del Fondo esclusivamente sull’ETFplus attraverso gli Intermediari Abilitati, e non avranno la possibilità di sottoscrivere le Quote a mezzo richiesta indirizzata alla Società, ovvero tramite altri canali di distribuzione. La Società quindi non ha provveduto alla nomina di un soggetto incaricato dei pagamenti o di soggetti collocatori.
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Per Barclays Global Investors (Deutschland) AG
per delega dei Legali Rappresentanti Avv. Massimo Trentino