Tribunale Civile e Penale di Cuneo
Tribunale Civile e Penale di Cuneo
PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRINDEBITAMENTO EX LEGE 3/2012
PIANO DEL CONSUMATORE
proposta di RISANAMENTO FINANZIARIO
Procedura n. 1820/2014 RGVG
RG n. 09/2017
Professionista nominato con funzioni di OCC: Dottor Xxxxxxxx XXXXXXX XXXXXXXXXX:
XXXXXXX Xxxxxxx (XXX XXX00 X00X000X) XXXXXXXXX Xxxxxxx (CRTSVN62P59D742W)
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Firmato Da: XXXXXXXX XXXXXXX Emesso Da: CERTICOMM CNDCEC 2 Serial#: 8b0b
ATTESTAZIONE DELL’ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI EX ARTT. 9 COMMA 2 E 15 COMMA 6 LEGGE N. 3/2012
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Indice
1. Brevi cenni sulla disciplina della composizione della crisi da sovraindebitamento 4
2. Premessa 5
3. Presupposti di ammissibilità (art. 7 n. 2 lett. a, b, c, d – L. n.3/2012) 6
4. Eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni (art. 9 c. 2 – L. n. 3/2012) 8
5. Composizione nucleo famigliare e spese necessarie per il suo sostentamento (art. 9 c. 2 – L. n. 3/2012) 8
6. L’attività di verifica dell’OCC con accesso alle banche dati 9
7. L’attivo accertato e quello disponibile per il piano 11
8. Il passivo e la posizione debitoria degli istanti 13
8.1 Crediti assistiti da prededuzione 13
8.2 Crediti assistiti da privilegio mobiliare e/o immobiliare 14
8.3 Crediti chirografari 14
8.4 Creditori sopravvenienti 15
8.5 Conclusioni 16
Firmato Da: XXXXXXXX XXXXXXX Emesso Da: CERTICOMM CNDCEC 2 Serial#: 8b0b
9. Indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza spiegata dal consumatore nell’assumere volontariamente le obbligazioni (art. 9 c. 3 bis lett. a – L. n. 3/2012) 16
10. L’indicazione dell’esposizione delle ragioni del debitore di adempiere le obbligazioni assunte (art. 9 c. 3 bis lett. b – L. n. 3/2012) 18
11. L’indicazione del resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi 5 anni (art. 9 c. 3 bis lett. c – L. n. 3/2012) 19
12. L’indicazione dell’eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori (art. 9 c. 3 bis lett. d – L. n. 3/2012) 20
13. La proposta di distribuzione del patrimonio disponibile 20
14. Il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata e allegata alla domanda (art. 9 c. 3 bis lett. e – L. n. 3/2012) 24
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Procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex lege 3/2012 - Piano del consumatore - Proposta di risanamento finanziario – Ricorrenti Famiglia Falcone-Caratelli
15. Giudizio sulla probabile convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria (art. 9 c. 3 bis lett. e – L. n. 3/2012) 26
16. Conclusioni e attestazione del piano (art. 15 c. 6) 28
17. Allegati 29
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1. Brevi cenni sulla disciplina della composizione della crisi da sovraindebitamento
Con la legge n. 3 del 27.01.2012 il legislatore ha introdotto misure strutturali dedicate ai soggetti non assoggettabili alla disciplina del fallimento che vengono a trovarsi in una situazione di grave squilibrio patrimoniale e finanziario, riconoscendo loro l’opportunità, in presenza di determinate e specifiche condizioni, di ridurre in parte o integralmente i propri debiti senza restare oberati dal carico dell’indebitamento preesistente.
In particolare, l’art. 6, c. 1 della citata legge 3/2012 prevede che il consumatore può, al fine di porre rimedio alle situazioni di sovra indebitamento, concludere un accordo con i creditori nell’ambito di composizione della crisi o in alternativa un piano fondato sulle medesime previsioni ed avente medesimo contenuto dell’accordo da sovrindebitamento.
Legittimato a presentare il ricorso per il piano del consumatore è il consumatore, inteso, per espressa previsione normativa, come il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (art. 6, c. 2, lett. b)
Per accedere alle procedure di cui alla legge 3/2012 il debitore deve trovarsi in stato di sovraindebitamento con il quale, ai sensi dell’art. 6, c. 2 si intende:
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I. la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte dal debitore ed il suo patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni;
II. ovvero la definitiva incapacità ad adempierle regolarmente.
La relazione del professionista incaricato OCC, nel caso del piano del consumatore, deve contenere le seguenti indicazioni:
I. l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell’assumere volontariamente le obbligazioni;
II. l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
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III. il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;
IV. l’indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
V. giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria.
Il piano del consumatore non deve essere preventivamente approvato dai creditori.
2. Premessa
Gli istanti Xxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxxxxxx Xxxxxxx, successivamente qualificati come consumatori, si trovano in una situazione di sovra indebitamento. Hanno dato avvio alla procedura ex lege 3/2012 in oggetto presentando la richiesta della nomina di un professionista per gestire la propria situazione di crisi da sovra indebitamento in data 7/10/2014.
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L’istante Xxxxxxx Xxxxxxx, nato a Cosenza in data 1/11/1966 (CF. FLC STN66 S01D086E) identificato con C.I rilasciata dal Comune di Saluzzo n. AU 2552488, residente in Xxxxxxx (XX), Xxxxxx Xxxxxxxxx x. 00, è coniugato con la signora Xxxxxxxxx Xxxxxxx, nata a Fossano (CN) in data 19/09/1962 (CF. CRTSVN62P59D742W), identificata con I.D. rilasciata dal Comune di Saluzzo n. AV 9113673, anch’essa residente in Saluzzo, Piazza Garibaldi n. 34. Tra i coniugi insiste un regime di comunione dei beni.
In data 22/10/2014 il Presidente di Sezione f.f., Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx, ha nominato il sottoscritto quale professionista incaricato dell’espletamento dei compiti e delle funzioni attribuiti dalla legge all’Organismo di Composizione della crisi (ex art. 15 c. 9 – L. 3/2012).
La procedura, in volontaria giurisdizione, è stata iscritta al R.G. n. 1820/2014.
Si rileva che il Giudice, nel provvedimento di nomina, non ha ritenuto opportuno fissare un termine per il deposito del piano del consumatore, né ha ritenuto opportuno indicare una somma da depositarsi ex art. 8 T.U. spese di giustizia.
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Il sottoscritto ha accettato la carica dichiarando di essere in possesso dei requisiti ex art. 28 l.f..
In data 06/04/2017 i ricorrenti depositavano i documenti atti alla stesura del piano. Sono susseguiti diversi incontri, con richiesta da parte del sottoscritto di integrazioni e modifiche.
Dall’esame della documentazione raccolta ed a seguito degli incontri avvenuti, il sottoscritto ritiene corretto l’adesione al piano del consumatore. I ricorrenti rientrano nella definizione ex art. 6 c.2. Infatti si trovano nella definitiva incapacità ad adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni, le quali sono state assunte esclusivamente per scopi estranei ad attività di impresa o professionale.
3. Presupposti di ammissibilità (art. 7 n. 2 lett. a, b, c, d – L. n.3/2012)
Sussistono per i ricorrenti i presupposti di ammissibilità in quanto:
a) non sono soggetti a procedure concorsuali e sono privi dei requisiti soggettivi ed oggettivi per la sottoposizione di procedure concorsuali ex art. 1 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267;
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b) i ricorrenti hanno dichiarato di non aver fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alla procedura di composizione della crisi da sovra indebitamento ex legge 27 gennaio 2012 n. 3;
c) i ricorrenti hanno dichiarato di non aver subito, per cause a loro imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis della legge n.3 del 27 gennaio 2012;
d) i ricorrenti, con l’assistenza e la difesa dell’associazione di tutela e difesa dei consumatori denominata “Casa del Consumatore nella persona del xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx, hanno fornito la documentazione atta alla ricostruzione della situazione economica e patrimoniale.
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Infine per valutare se un piano è ammissibile, è d’obbligo valutare la durata dello stesso, infatti come noto la legge tace sul limite temporale dei piani, essendo l’unica previsione sul tempus quella di cui all’art. 8 di possibile moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca in caso di accordo in continuità o piano del consumatore e salva la previsione della liquidazione dei beni su cui la previsione insiste.
La sentenza di Corte di Cassazione Sezioni Unite n. 1521/2013 (in tema di concordato) specifica che la tempistica debba dipanarsi in un lasso di tempo ragionevole, individuato prevalentemente nel quinquennio.
In proposito va rammentato che alcuni Tribunali si sono determinati ponendo un tempo massimo di 5 anni a seconda che continuità o liquidazione, prendendo a riferimento le indicazioni della Cassazione (8468/2012) o dall’art 2 comma 2bis della l. n. 89/2001(Xxxxx Xxxxx).
In aggiunta il Tribunale di Rovigo, con decreto del 13/12/2016, sintetizza che “il Giudice deve dichiarare inammissibili i “piani del consumatore” che eccedano la durata quinquennale, ciò a tutela degli interessi del creditore ed, in generale, del sistema economico.”
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Ne consegue, in conclusione, che la formazione “coattiva” del piano del consumatore - ove i creditori non possono votare ed esprimere il proprio consenso o dissenso rispetto alla proposta del debitore - non può che irrigidire la posizione giuridica proposta, imponendo al Giudice di dichiarare inammissibili, per infattibilità giuridica, piani, che eccedano la durata quinquennale.
La durata del piano è prevista in 5 anni e quindi rispetta tutti i crismi indicati dalla giurisprudenza maggioritaria.
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4. Eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni (art. 9 c. 2 – L. n. 3/2012)
L’unico atto risulta la vendita dell’unico immobile di proprietà, infatti i sig.ri Falcone e Caratelli risultavano essere proprietari dell’immobile sito in Envie, xxx Xxxxxxxxxxx Xxxxx 00, censite al foglio 12, particella 170, categoria A/3, classe U.
In data 23/11/2012 con atto Notaio Xx Xxxxx (n. rep. 1.309 e n. racc. 919), detto immobile è stato venduto per € 150.000,00. Con il ricavato della vendita dell’immobile i ricorrenti hanno estinto il mutuo fondiario pari ad euro 130.881,84 di debito residuo nei confronti di Barclays Bank plc.
La restante parte è stata utilizzata per il pagamento dell’intermediario immobiliare: € 7.000,00 sull’immobile, ed il rimanente importo veniva utilizzato per il pagamento del trasloco e per l’adattamento dei mobili nella nuova residenza in Saluzzo.
5. Composizione nucleo famigliare e spese necessarie per il suo sostentamento (art. 9 c. 2 – L. n. 3/2012)
Il nucleo familiare della ricorrente è così composto:
🙘 Xxxxxxx Xxxxxxx, nato a Cosenza (CS) il 1 novembre 0000 x xxxxxxxxx xx Xxxxxxx (XX) in Xxxxxx Xxxxxxxxx 00
🙘 Xxxxxxxxx Xxxxxxx, nata a Fossano (CN) il 19 settembre 1962 - Moglie
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🙘 Xxxxxxx Xxxxxx, nata a Cosenza (CS) il 10 giugno 1995 - Figlia
🙘 Xxxxx Xxxxxxxxx, nata a Marene (CN) il 29 luglio 1937 – Suocera
Uscite / Costi mensili | € |
Spese condominiali | 150,00 |
Affitto della casa di abitazione | 550,00 |
Spese di riscaldamento | 150,00 |
Utenza elettrica | 50,00 |
I ricorrenti hanno quantificato le spese necessarie per il sostentamento del nucleo famigliare in € 2.038,00 al mese. Tali spese vengono di seguito elencate e stimate:
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Utenza acqua (compresa nelle spese condominiali) | 0,00 |
Utenza metano, gas | 50,00 |
Utenza telefono fisso | 20,00 |
Utenza telefono mobile | 40,00 |
Canone Rai | 8,00 |
Tassa raccolta rifiuti (Tarsu) | 25,00 |
Spesa per vitto | 700,00 |
Spese per la figlia | 145,00 |
Spesa per l’automobile | 150,00 |
Totale | € 2.038,00 |
6. L’attività di verifica dell’OCC con accesso alle banche dati
L’attività di verifica dell’OCC ha considerato, inter alia, quanto segue:
I. L’esame del piano di risanamento predisposto dall’associazione di tutela e difesa dei consumatori denominata Casa del Consumatore con sede in Asti, Via Gaeta n. 12, ivi inclusi tutti i loro allegati, dove gli istanti hanno eletto domicilio;
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II. La richiesta di conferma delle posizioni nei confronti degli istituti di credito coinvolti, ossia Unicredit Bank Spa, Banco Santander Consumer bank, Intesa San Paolo, BNL Gruppo BNP Baribas Spa ed Banca IFIS Spa;
III. L’ottenimento della Centrale dei Rischi Bancari degli istanti dal quale risultano:
a. Nei confronti di Xxxxxxx Xxxxxxx le seguenti:
🙘 BANCA IFIS S.P.A. per euro 60.054 quale unico coobbligato;
b. Nei confronti di Xxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxxxxxx Xxxxxxx, in quanto coobbligati:
🙘 Banca Nazionale del lavoro per euro 18.261,00;
🙘 Intesa San paolo per euro 8.567,00;
IV. La richiesta di conferma di eventuali partite scoperte a titolo di contributi/tributi/entrate iscritti a ruolo presso Equitalia per la Provincia di Cuneo e Torino, ricevendo risposta con dichiarazione del 25/05/2017 che
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sussistono pendenze per complessivi euro 791,91 a grado chirografario per infrazioni dei codice della strada;
V. La richiesta di conferma di eventuali pendenze tributarie presso l’Agenzia delle Entrate a mezzo c.d. cassetto fiscale, dal quale non risultano pendenze in capo all’Istante;
VI. L’esame della documentazione relativa alla vendita dell’immobile sito in Envie (CN) per un importo di euro 155.000,00;
VII. Il contratto di lavoro subordinato dell’Istante Xxxxxxx Xxxxxxx ed la relativa CU2017;
VIII. Il contratto di lavoro subordinato dell’Istante Xxxxxxxxx Xxxxxxx ed la relativa CU2017;
IX. Il contratto di locazione in corso dell’abitazione principale stipulato in data 15/09/2012 e registrato presso l’agenzia dell’Entrate in data 24/09/2012 al n. 3092;
X. Le dichiarazioni fiscali degli ultimi tre anni degli istanti;
XI. L’estratto aggiornato del conto corrente cointestato acceso presso CREDEM , filiale di Saluzzo aggiornato al 30/09/2017;
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XII. Le risultanze dell’ispezione al PRA Pubblico Registro Automobilistico, nonché il libretto di circolazione delle seguenti autovetture di proprietà della sig.ra Xxxxxxxxx Xxxxxxx:
a. FIAT PUNTO – immatricolata il 20/07/2005 - 1.248 c.c. – Gasolio;
x. XXXXXX SPLASH – immatricolata il 16/09/2011 - 996 c.c. – Benzina;
XIII. Il documento identificativo degli istanti e lo stato di famiglia;
XIV. Ricorso per Decreto ingiuntivo promosso da Intesa San Paolo Personale Finance Spa in forza del piano di finanziamento per la somma complessiva di euro 9.461,42 comprensivi di spese legali ed accessorie di legge;
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XV. Atto di pignoramento presso terzi promosso da Banca IFIS spa per la complessiva somma di € 70.926,59, su tutte le somme dovute e debende da CASA DI RECLUSIONE DI SALUZZO al sig. XXXXXXX XXXXXXX.
7. L’attivo accertato e quello disponibile per il piano
I coniugi Falcone e Xxxxxxxxx risultano entrambi impiegati come lavoratori a tempo indeterminato rispettivamente il primo presso il Ministero di Grazia e Giustizia - CASA DI RECLUSIONE DI SALUZZO, facenti funzioni di assistente capo presso la Polizia Penitenziaria di Saluzzo e la signora presso la RESIDENZA X. XXXXXXXXXX D’AZEGLIO (residenza per anziani) in Saluzzo, svolgendo funzioni di Operatore Socio Sanitario.
Dall’analisi del CUD del sig. Xxxxxxx Xxxxxxx si apprende che la sua retribuzione annua lorda è pari ad € 31.037,56, il totale delle imposte lorde è pari ad € 8.114,27. Ciò significa che le entrate nette annue sono pari ad € 22.923,29, pari ad un netto mensile di
€ 1.770,00 circa (considerate tredici mensilità). A quest’ultimo importo, però vanno detratte due deleghe di pagamento a favore della Banca Santander pari ad € 330,00 ed € 298,00 mensili, ed un pignoramento da parte di Banca IFIS per € 242,00 mensili.
Quindi l’importo netto è pari ad una cifra di poco inferiore ai mille euro.
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Con l’omologazione del piano del consumatore le deleghe volontarie di pagamento si estinguono e la Banca Santander dovrà liberare le somme, mentre per il pignoramento, nel ricorso le parti hanno chiesto, ai sensi dell’art. 12bis comma 2 della Legge n.3 del 27 gennaio 2012, che fino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari ed esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio, da parte dei creditori aventi titolo o cause anteriori.
Dall’analisi del CUD della sig.ra Xxxxxxxxx Xxxxxxx si apprende che la sua retribuzione annua lorda è pari ad € 18.992,08, il totale delle imposte lorde è pari ad € 4.527,86, inoltre beneficia del bonus Xxxxx per € 960,00. Ciò significa che le entrate nette annue sono pari ad € 15.424,22, pari ad un netto mensile di € 1.190,00 circa (considerate
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tredici mensilità). A quest’ultimo importo, però vanno detratte una deleghe di pagamento ed una cessione del quinto entrambe a favore della Banca Unicredit pari ad € 131,00 ed
€ 99,00 mensili.
Quindi l’importo netto è pari ad una cifra di poco inferiore ai mille euro.
Con l’omologazione del piano del consumatore le deleghe volontarie di pagamento e la cessione del quinto si estinguono e la Unicredit dovrà liberare le somme.
Risulta loro intestato un conto corrente n. 000001840 acceso presso Credem Spa, filiale di Saluzzo il cui saldo attivo è di euro 309,66 alla data del 30/09/2017.
I beni mobili personali risultano stimati in euro 3.500,00 e corrispondono a all’autoveicolo Slpash marca Sukuki e Fiat Punto di modico valore, detti beni non fanno parte del piano e non vengono messi a disposizione dei creditori.
Non risultano beni immobili personali intestati agli istanti debitori.
L’ammontare del reddito netto (senza le cessioni del quinto, pagamenti di delega e pignoramenti) è pari ad € 38.347,51 annui. A questi, però devono essere detratte le somme necessarie per il sostentamento personale per l’intero nucleo famigliare, stimate in € 2.038,00 mensili (pari ad € 24.456,00 annui).
L’importo rimanente dopo le spese di mantenimento è pari ad € 13.891,51 (circa 1.200,00 al mese).
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Ai fini della presente proposta, poiché è previsto, nell’arco temporale di 5 anni, un soddisfacimento del 100% di creditori privilegiati ed un 40% dei creditori chirografari, la somma che la famiglia Xxxxxxx e Caratelli deve destinare ai creditori non deve essere inferiore ad € 1.156,00 mensili.
Si allega una tabella riassuntiva:
STIPENDIO | PROPOSTA | Conteggi OCC | Valore ACCERTATO OCC / anno CON cessione del quinto | Valore ACCERTATO OCC / anno SENZA cessione del quinto |
Stipendio Falcone / Anno | 38.500,00 | 22.923,29 | 12.483,29 | 22.923,29 |
- delega di pagamento Santander | - 3.960,00 |
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- delega di pagamento Santander | - 3.576,00 | |||
- meno Pignoramento Banca IFIS | - 2.904,00 | |||
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx / Anno | 15.424,22 | 12.664,22 | 15.424,22 | |
- meno Cessione del quinto Unicredit | - 1.572,00 | |||
- delega di pagamemto Unicredit | - 1.188,00 | |||
- meno spese di mantenimento | - 24.456,00 | - 24.456,00 | - 24.456,00 | - 24.456,00 |
TOTALE | 14.044,00 | 691,51 | 691,51 | 13.891,51 |
Rata mensile | 1.156,00 |
8. Il passivo e la posizione debitoria degli istanti
L’ammontare della situazione debitoria degli istanti si compone principalmente di prestiti ottenuti a vario titolo con il sistema bancario, con l’ente impositore Equitalia, con il Comune di Saluzzo e spese della presente procedura.
La suddivisione per ordine e grado ricostruita è così composta:
8.1 Crediti assistiti da prededuzione
Nella relazione sono stati inseriti il seguente credito assistito da prededuzione:
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I. € 5.106,92 per il compenso dell’OCC comprensivo di IVA (22%), CPA (4%) e rimborso forfettario del 15% - per cui l’onorario è stato calcolato in € 3.500,00.
Si precisa che considerato un attivo pari ad € 61.389,94 ed un passivo pari ad € 152.874,861, calcolando il compenso secondo l’art. 16 del regolamento, all’OCC spetterebbe una somma oscillante tra il minimo di € 3.475,60 ed un massimo di € 6.413,60 oltre rimborso forfettario (15%), CP (4%) ed IVA (22%).
Quindi l’importo inserito nella relazione è adeguato al minimo previsto arrotondato: € 3.500,00 (che al lordo del rimborso forfettario, cassa di previdenza ed Iva è pari ad € 5.106,92).
1 Per il calcolo dell’attivo e del passivo non si è fatto riferimento ai debiti in prededuzione né al fondo rischi.
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8.2 Crediti assistiti da privilegio mobiliare e/o immobiliare
Gli istanti non hanno provveduto al versamento nei confronti del Comune di Saluzzo della tassa rifiuti per le annualità 2016 e 2017 oltre che al mancato versamento della TASI per il 2015 per complessivi euro 400,00. Tali crediti godono del privilegio di cui all’ultimo comma dell’articolo 2752 del codice civile, come confermato dall'articolo 13, comma 13 del D.L. 201/2011.
8.3 Crediti chirografari
Nella relazione l’ammontare dei creditori chirografari risulta di complessivi euro 152.474,86 così ripartiti:
🙘 euro 72.532,14 fin. credito al consumo;
🙘 euro 50.735,76 cessione del quinto;
🙘 euro 28.415,05 prestito;
🙘 euro 791,91 cartelle esattoriali.
Dalle risposte che alcuni creditori hanno comunicato e dalle risultanze della documentazione reperita, si rileva quanto segue:
🙘 Equitalia Riscossione Spa ha precisato di essere creditore per la somma di € 791,91 riferita a:
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o Tassa smaltimento rifiuti e tributo provinciale – Comune di Carmagnola – anno di riferimento 2002 – verso Xxxxxxxxx Xxxxxx;
o Contravvenzione codice della strada – Comune di Carmagnola – anno di riferimento 2001 – verso Xxxxxxx Xxxxxxx.
🙘 In data 04/04/2017 BANCA IFIS SPA ha pignorato tutte le somme dovute e debende da CASA DI RECLUSIONE DI SALUZZO (datore di lavoro) al sig. XXXXXXX XXXXXXX per l’importo di € 70.926,59. Inoltre a fine agosto 2017 la Banca Barclays ha comunicato di aver ceduto il proprio credito di € 1.605,55 alla Banca IFIS. Pertanto Banca IFIS deve essere ammessa per € 72.532,14 al chirografo.
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🙘 In data 03.05.2017, BANCA INTESA SANPAOLO ha precisato il proprio credito in
€ 8.789,49.
🙘 Dalle Centrale dei Rischi Bancari riferita agli istanti risulta che il debito verso la Banca Nazionale del Lavoro, nei confronti di Xxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxxxxxx Xxxxxxx in quanto coobbligati, è pari ad € 18.261,00. A fine agosto 2017 la BNL ha precisato il proprio credito così suddiviso: - credito portato dal conto sofferenze n. 70665418/N-001, già conto corrente n. 2446/1563 con saldo debitore al 30/06/2017 di Euro 2.588,89;
- credito portato dal prestito personale n. CP 000000000001333147, situazione aggiornata al 24/08/2017 di complessivi Euro 17.036,67.
Quindi quest’ultimo va corretto e Banca Nazionale del Lavoro deve essere ammessa per l’importo maggiore di € 19.625,56 al chirografo.
In conclusione il debito chirografario è pari ad € 152.474,86 come da tabella sottostante:
PASSIVO AL CHIROGRAFO | ACCERTAMENTO OCC- CHIROGRAFO |
Equitalia Riscossioni Spa | 791,91 |
Banca IFIS Spa | 72.532,14 |
Santander Consumer Bank Spa | 18.480,00 |
Santander Consumer Bank Spa | 15.043,76 |
Unicredit Spa | 10.480,00 |
Unicredit Spa | 6.732,00 |
Intesa S.Xxxxx Personal Finance Spa | 8.789,49 |
BNL Gruppo BNP Baribas Spa | 19.625,56 |
152.474,86
TOTALE
Firmato Da: XXXXXXXX XXXXXXX Emesso Da: CERTICOMM CNDCEC 2 Serial#: 8b0b
8.4 Creditori sopravvenienti
Al fine di considerare l’esistenza di eventuali oneri futuri derivanti da fenomeni di debitoria sopravvenienti ed allo stato non ragionevolmente prevedibili, si ritiene di
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stanziare un valore a titolo di fondo rischi per euro 7.000,00, che in assenza di utilizzo in tutto o in parte a copertura di passività latenti e sopravvenienti sarà destinato al soddisfacimento degli altri creditori chirografari.
8.5 Conclusioni
PASSIVO | ACCERTAMENTO OCC- PREDEDUZIONE | ACCERTAMENTO OCC- PRIVILEGIO | ACCERTAMENTO OCC- CHIROGRAFO |
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx | 5.106,92 | ||
Comune di Saluzzo | 400,00 | ||
Equitalia Riscossioni Spa | 791,91 | ||
Banca IFIS Spa | 72.532,14 | ||
Santander Consumer Bank Spa | 18.480,00 | ||
Santander Consumer Bank Spa | 15.043,76 | ||
Unicredit Spa | 10.480,00 | ||
Unicredit Spa | 6.732,00 | ||
Intesa S.Xxxxx Personal Finance Spa | 8.789,49 | ||
BNL Gruppo BNP Baribas Spa | 19.625,56 | ||
Fondo Rischi | 7.000,00 |
L’ammontare complessivo del passivo è pari ad € 164.981,78, composto come da tabella sottostante:
TOTALE | 5.106,92 | 400,00 | 159.474,86 |
Firmato Da: XXXXXXXX XXXXXXX Emesso Da: CERTICOMM CNDCEC 2 Serial#: 8b0b
9. Indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza spiegata dal consumatore nell’assumere volontariamente le obbligazioni (art. 9 c. 3 bis lett. a – L. n. 3/2012)
Le cause della crisi possono imputarsi essenzialmente ad un indebitamento contratto per pure esigenze familiari dagli istanti unitamente ai genitori della signora Xxxxxxxxx, ossia
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dal sig. Xxxxxxxxx Xxxxx, successivamente deceduto e dalla signora Xxxx Xxxxxxxxx, ancora in vita e convivente con i signori Xxxxxxx.
Le cause dell’indebitamento sono da ricercarsi nel lontano 2004, infatti dopo aver contratto un mutuo fondiario, per l’acquisto di un’immobile nel comune di Envie (CN) alla via provinciale Barge n.32 adibito ad abitazione del nucleo familiare, si riscontravano, sullo stesso, problematiche per la ristrutturazione edilizia. Pertanto il nucleo familiare composto dagli istanti, dalla figlia degli istanti e dai genitori della sig.ra Xxxxxxxxx Xxxxxxx, (Xxxxxxxxx Xxxxx apportatore di reddito e Xxxxx Xxxxxxxxx), contraevano alcuni prestiti personali al fine di reperire la liquidità necessaria alla ristrutturazione.
L’immobile necessitava di una serie di interventi di ristrutturazione assai importanti che gli istanti assunsero personalmente per la ristrutturazione dell’immobile, forti altresì del proprio reddito unitamente a quello del signor Xxxxxxxxx Xxxxx.
Nel 2011 il signor Xxxxxxxxx è deceduto e il venir meno del reddito personale da pensione dello stesso, ha indotto i signori Xxxxxxx e la signora Xxxxx Xxxxxxxxx a vendere l’immobile, estinguendo il mutuo residuo ed a trasferirsi presso un’altra abitazione in Saluzzo.
Firmato Da: XXXXXXXX XXXXXXX Emesso Da: CERTICOMM CNDCEC 2 Serial#: 8b0b
Il ricavato della vendita dell’immobile di Envie per euro 150.000,00 ha consentito l’estinzione dell’obbligazione principale nei confronti della Banca (Barclays Bank) pari ad euro 130.881,84 ed altresì il saldo di alcune spese correlate, quali il pagamento dell’intermediazione immobiliare, il trasloco, l’adattamento dei mobili per la nuova residenza.
Tuttavia risultavano ancora esclusi dal soddisfacimento altri creditori le cui obbligazioni erano state assunte per la ristrutturazione immobiliare.
A tale pregresso indebitamento gli istanti non riuscivano a far fronte in quanto era venuta meno la pensione del signor Xxxxxxxxx Xxxxx e la quota di reversibilità era a sua volta completamente assorbita dalle cure mediche necessarie per la salute della signora Xxxxx Xxxxxxxxx, aggravatasi nel frattempo.
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Gli istanti avevano assunto un serie di obbligazioni a partire dal 2004 legate alla ristrutturazione immobiliare avendo riguardo al proprio reddito da lavoro dipendente unitamente a quello da pensione del signor Xxxxxxxxx Xxxxx. L’indebitamento contratto risulta verso i principali istituti di credito verso i quali avevano ottenuto linee di credito o consumo per fronteggiare le spese di ristrutturazione.
Le cause dell’indebitamento, pertanto, risiedono esclusivamente nella perdita di un adeguato reddito e nella retribuzione percepita non sufficiente ad onorare gli impegni finanziari oltre alle esigenze personali e della famiglia
10. L’indicazione dell’esposizione delle ragioni del debitore di adempiere le obbligazioni assunte (art. 9 c. 3 bis lett. b – L. n. 3/2012)
Il venir meno dell’apporto del signor Xxxxxxxxx Xxxxx ed il peggioramento dello stato di salute della sig.ra Xxxxx Xxxxxxxxx, ha rotto l’equilibrio tra le obbligazioni assunte e la capacità reddituale ed ha quindi reso necessario per gli istanti ricorrere al presente piano del consumatore.
I ricorrenti, infatti, non sono riusciti, con il solo reddito di lavoratori dipendenti a far fronte alle obbligazioni assunte.
Firmato Da: XXXXXXXX XXXXXXX Emesso Da: CERTICOMM CNDCEC 2 Serial#: 8b0b
Pertanto le ragioni dell’incapacità di adempiere le obbligazioni assunte sono da ricercarsi nell’insufficienza di risorse finanziarie, infatti i ricorrenti non sono proprietari di beni prontamente liquidabili (l’abitazione principale è stata venduta il 23/11/2012 e con il ricavato è stato estinto il mutuo fondiario, ma non i restanti debiti. I due autoveicoli hanno un valore modesto, quasi nullo). Inoltre gli stipendi sono gravati dalla cessione del quinto e da un pignoramento che impediscono di pagare anche in maniera parziale i creditori che estranei alle azioni esecutive in essere.
Da qui il ricorso alla procedura della crisi da sovra indebitamento trova ragione nella consapevolezza della responsabilità della propria debitoria nei confronti del sistema
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bancario e altresì nella volontà di far fronte, sebbene il venir meno di una parte del proprio reddito, al soddisfacimento dei debiti assunti secondo una equa proposta per l’intero ceto creditorio.
Gli istanti Xxxxxxx e Xxxxxxxxx hanno quindi richiesto la nomina di un professionista incaricato con funzioni di OCC al fine di proporre ai propri creditori una proposta di parziale soddisfacimento che consiste nel pagamento dilazionato nell’arco del prossimo quinquennio di circa il 40% del proprio debito originario ai creditori del medesimo rango chirografario ed il pagamento integrale delle spese in prededuzione e dei creditori privilegiati.
11. L’indicazione del resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi 5 anni (art. 9 c. 3 bis lett. c – L. n. 3/2012)
Dall’analisi del reddito in capo agli istanti degli ultimi cinque anni è possibile ritenere solvibile la proposta di versamento mensile di € 1.156,00 (annuale € 13.872,00).
Il reddito del Signor Xxxxxxx è risultato il seguente negli ultimi 5 anni:
Xxxx | |||||
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
Falcone | |||||
Reddito Imponibile 730 | 31.038 | 30.598 | 29.304 | 30.154 | 29.471 |
Imposta lorda 730 | -8.114 | -7.947 | -7.456 | -7.779 | -7.519 |
Totale reddito Falcone | 22.924 | 22.651 | 21.848 | 22.375 | 21.952 |
Firmato Da: XXXXXXXX XXXXXXX Emesso Da: CERTICOMM CNDCEC 2 Serial#: 8b0b
Il reddito della Signora Xxxxxxxxx è risultato il seguente negli ultimi cinque anni:
Xxxx | |||||
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
Caratelli | |||||
Reddito Imponibile 730 | 18.992 | 19.182 | 19.380 | 19.534 | 19.602 |
Imposta lorda 730 | -4.528 | -4.579 | -4.633 | -4.674 | -4.687 |
Bonus Xxxxx | 000 | 000 | 000 | ||
Totale reddito Caratelli | 15.424 | 15.563 | 15.387 | 14.860 | 14.915 |
Il totale del reddito della famiglia nei cinque anni è il seguente:
Xxxx | |||||
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
TOTALE | 38.348 | 38.214 | 37.235 | 37.235 | 36.867 |
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12. L’indicazione dell’eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori (art. 9 c. 3 bis lett. d – L. n. 3/2012)
Al momento della presentazione della presente proposta non risultano essere stati impugnati atti del debitore da parte dei creditori.
13. La proposta di distribuzione del patrimonio disponibile
A seguito delle verifiche poste in essere dall’OCC e le richieste di conferma di saldi creditori si è ritenuto opportuno chiedere di apportate alcune variazioni alla proposta degli istanti.
Tale richiesta è stata accolta.
Di conseguenza in virtù delle somme che si renderanno disponibili euro 69.296,86 per i cinque anni, il risanamento della debitoria complessiva (euro 164.981,78) viene proposto secondo le tabelle a seguire.
Creditori | Grado | Importo | % | Totale debito da soddisfare |
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx | Pred. | 5.106,92 | 100% | 5.106,92 |
Comune di Saluzzo | Priv. | 400,00 | 100% | 400,00 |
Equitalia Nord Spa | Chir. | 791,91 | 40% | 316,76 |
Banca IFIS Spa | Chir. | 72.532,14 | 40% | 29.012,86 |
Santander Consumer Bank Spa | Chir. | 18.480,00 | 40% | 7.392,00 |
Santander Consumer Bank Spa | Chir. | 15.043,76 | 40% | 6.017,50 |
Unicredit Spa | Chir. | 10.480,00 | 40% | 4.192,00 |
Unicredit Spa | Chir. | 6.732,00 | 40% | 2.692,80 |
Intesa S.Xxxxx Personal Finance Spa | Chir. | 8.789,49 | 40% | 3.515,80 |
BNL Gruppo BNP Baribas Spa | Chir. | 19.625,56 | 40% | 7.850,22 |
Fondo Rischi | Chir. | 7.000,00 | 40% | 2.800,00 |
TOTALE | 164.981,78 | 69.296,86 |
Riduzione della percentuale di soddisfacimento dei creditori chirografari pari al 40% così ripartiti:
Firmato Da: XXXXXXXX XXXXXXX Emesso Da: CERTICOMM CNDCEC 2 Serial#: 8b0b
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La proposta dell’Istante è formulata secondo le seguenti tempistiche:
ATTIVO A DISPOSIZIONE | 4 Mesi Anno 2017 | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 | Anno 2021 | 8 Mesi Anno 2022 | TOTALE |
Stipendi netti Falcone e Caratelli | 4.624,00 | 13.872,00 | 13.872,00 | 13.872,00 | 13.872,00 | 9.248,00 | 69.360,00 |
Riporto anno precedente | 1.117,08 | 1.231,09 | 1.345,10 | 2.459,11 | 3.573,12 | ||
Totale ATTIVO da distribuire | 4.624,00 | 14.989,08 | 15.103,09 | 15.217,10 | 16.331,11 | 12.821,12 |
PASSIVO
Creditori
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx Comune di Saluzzo Equitalia Nord Spa Banca IFIS Spa
Santander Consumer Bank
Spa
Santander Consumer Bank Spa
Unicredit Spa Unicredit Spa
Intesa S.Xxxxx Personal
Finance Spa
BNL Gruppo BNP Baribas Spa Fondo Rischi
TOTALE PASSIVO
Grado
Pred. Priv. Chir. Chir.
Chir.
Chir.
Chir. Chir.
Chir.
Chir. Chir.
Importo
5.106,92
400,00
791,91
72.532,14
18.480,00
15.043,76
10.480,00
6.732,00
8.789,49
19.625,56
7.000,00
164.981,78
%
100%
100%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
Totale debito da soddisfare
5.106,92
400,00
316,76
29.012,86
7.392,00
6.017,50
4.192,00
2.692,80
3.515,80
7.850,22
2.800,00
69.296,86
4 Mesi
Anno 2017
3.106,92
400,00
3.506,92
Anno 2018
1.000,00
63,35
5.802,57
1.478,40
1.203,50
838,40
538,56
703,16
1.570,04
560,00
13.757,99
Anno 2019
1.000,00
63,35
5.802,57
1.478,40
1.203,50
838,40
538,56
703,16
1.570,04
560,00
13.757,99
Anno 2020
Firmato Da: XXXXXXXX XXXXXXX Emesso Da: CERTICOMM CNDCEC 2 Serial#: 8b0b
63,35
5.802,57
1.478,40
1.203,50
838,40
538,56
703,16
1.570,04
560,00
12.757,99
Anno 2021
63,35
5.802,57
1.478,40
1.203,50
838,40
538,56
703,16
1.570,04
560,00
12.757,99
8 Mesi
Anno 2022
63,35
5.802,57
1.478,40
1.203,50
838,40
538,56
703,16
1.570,04
560,00
12.757,99
TOTALE
5.106,92
400,00
316,76
29.012,86
7.392,00
6.017,50
4.192,00
2.692,80
3.515,80
7.850,22
2.800,00
69.296,86
Residuo su conto procedura | 1.117,08 | 1.231,09 | 1.345,10 | 2.459,11 | 3.573,12 | 63,14 |
L’ammontare dei creditori soddisfatti sarebbe pertanto il seguente:
🙘 anno 2017 € 3.506,92 di cui:
o € 3.106,92 per primo acconto compenso OCC in prededuzione;
o € 400,00 per pagamenti al 100% ai creditori con privilegio mobiliare, in particolare:
▪ Comune di Saluzzo € 400,00.
🙘 anno 2018 € 13.757,99 di cui:
o € 1.000,00 per secondo acconto compenso OCC in prededuzione;
o € 12.757,99 per pagamenti al 8% ai creditori chirografari, in particolare:
▪ Equitalia Nord Spa 63,35
▪ Banca IFIS Spa 5.802,57
▪ Santander Consumer Bank Spa 1.478,40
▪ Santander Consumer Bank Spa 1.203,50
▪ Unicredit Spa 838,40
▪ Unicredit Spa 538,56
▪ Intesa S.Xxxxx Personal Finance Spa 703,16
▪ BNL Gruppo BNP Baribas Spa 1.570,04
▪ Fondo Rischi 560,00
🙘 anno 2019 € 13.760,38 di cui:
Firmato Da: XXXXXXXX XXXXXXX Emesso Da: CERTICOMM CNDCEC 2 Serial#: 8b0b
o € 1.000,00 per secondo acconto compenso OCC in prededuzione;
o € 12.757,99 per pagamenti al 8% ai creditori chirografari, in particolare:
▪ Equitalia Nord Spa 63,35
▪ Banca IFIS Spa 5.802,57
▪ Santander Consumer Bank Spa 1.478,40
▪ Santander Consumer Bank Spa 1.203,50
▪ Unicredit Spa 838,40
▪ Unicredit Spa 538,56
▪ Intesa S.Xxxxx Personal Finance Spa 703,16
▪ BNL Gruppo BNP Baribas Spa 1.570,04
▪ Fondo Rischi 560,00
🙘 anno 2020 € 12.757,99 per pagamenti al 8% ai creditori chirografari, in particolare:
▪ Equitalia Nord Spa 63,35
▪ Banca IFIS Spa 5.802,57
▪ Santander Consumer Bank Spa 1.478,40
▪ Santander Consumer Bank Spa 1.203,50
▪ Unicredit Spa 838,40
▪ Unicredit Spa 538,56
▪ Intesa S.Xxxxx Personal Finance Spa 703,16
▪ BNL Gruppo BNP Baribas Spa 1.570,04
▪ Fondo Rischi 560,00
🙘 anno 2021 € 12.757,99 per pagamenti al 8% ai creditori chirografari, in particolare:
▪ Equitalia Nord Spa 63,35
▪ Banca IFIS Spa 5.802,57
▪ Santander Consumer Bank Spa 1.478,40
▪ Santander Consumer Bank Spa 1.203,50
▪ Unicredit Spa 838,40
Firmato Da: XXXXXXXX XXXXXXX Emesso Da: CERTICOMM CNDCEC 2 Serial#: 8b0b
▪ Unicredit Spa 538,56
▪ Intesa S.Xxxxx Personal Finance Spa 703,16
▪ BNL Gruppo BNP Baribas Spa 1.570,04
▪ Fondo Rischi 560,00
🙘 anno 2022 € 12.757,99 per pagamenti al 8% ai creditori chirografari, in particolare:
▪ Equitalia Nord Spa 63,35
▪ Banca IFIS Spa 5.802,57
▪ Santander Consumer Bank Spa 1.478,40
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▪ Santander Consumer Bank Spa 1.203,50
▪ Unicredit Spa 838,40
▪ Unicredit Spa 538,56
▪ Intesa S.Xxxxx Personal Finance Spa 703,16
▪ BNL Gruppo BNP Baribas Spa 1.570,04
▪ Fondo Rischi 560,00
14. Il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata e allegata alla domanda (art. 9 c. 3 bis lett. e – L. n. 3/2012)
Gli istanti hanno presentato, ai sensi ed in conformità del disposto normativo, la seguente documentazione:
I. Istanza per la nomina di un professionista ex art. 15 c. 9 legge 3/2012;
II. Ricorso per l’ammissione alla Procedura di Accordo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento ex art. 9 e ss legge 3/2012;
III. La proposta ai creditori formulata dall’Istante per il tramite dell’Associazione di tutela e difesa dei consumatori denominata Casa del Consumatore;
IV. La documentazione idonea alla ricostruzione delle passività gravanti sull’Istante e delle relativa debitoria;
Firmato Da: XXXXXXXX XXXXXXX Emesso Da: CERTICOMM CNDCEC 2 Serial#: 8b0b
V. L’elenco dei creditori;
VI. La quantificazione delle spese personali e le modalità di soddisfacimento delle esigenze ad esse correlate;
VII. L’elenco di tutte le attività facenti capo agli istanti;
VIII. L’elenco degli atti dispositivi compiuti nell’ultimo quinquennio;
IX. La documentazione inerente le cause civili in merito a taluni crediti vantati da terzi ed oggetto di contestazione;
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X. Ulteriori informazioni di dettaglio richieste dall’OCC a tutte le parti terze interessate per una migliore comprensione e rappresentazione della proposta al ceto creditorio.
Lo scrivente facente funzioni di OCC ritiene quindi che la documentazione prodotta dai ricorrenti ed ottenuta a seguito di richieste dello scrivente e di colloqui ed incontri con l’Istante risulti quanto più completa ai fini dell’analisi e valutazione dell’attivo e del passivo della procedura di sovraindebitamento in oggetto, nei limiti di quanto disposto dalla normativa e dalla non prevista possibilità di nomine di periti e consulenti specifici dello scrivente facente funzioni di OCC. Si può quindi concludere per una sostanziale esaustività e attendibilità della documentazione prodotta.
Si producono alcuni schemi che sintetizzano quanto sopra scritto:
PROPOSTA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI
Valore ACCERTATO OCC
Valore ACCERTATO OCC
ATTIVITA' REALIZZABILI
69.296,86
Quota STIPENDIO per 5 anni
69.296,86
TOTALE
Valore ACCERTATO OCC
PASSIVO CONCORDATARIO
PREDEDUZIONE
5.106,92
Spese in prededuzione / di procedura
5.106,92
TOTALE
PRIVILEGIO / IPOTECARIO
400,00
DEBITI VERSO ENTI PUBBLICI
400,00
TOTALE
CHIROGRAFO
Firmato Da: XXXXXXXX XXXXXXX Emesso Da: CERTICOMM CNDCEC 2 Serial#: 8b0b
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DEBITI VERSO ERARIO | 791,91 |
DEBITI VERSO BANCHE | 151.682,95 |
FONDI | 7.000,00 |
159.474,86
TOTALE
Valore ACCERTATO OCC in 5 anni
IMPORTO | % | ||
ATTIVO REALIZZABILE in 5 anni | 69.296,86 | ||
SPESE IN PREDEDUZIONE | 5.106,92 | 100,00% | |
CREDITORI PRIVILEGIATI E IPOTECARI | 400,00 | 100,00% |
63.789,94
ATTIVO RESIDUALE PER I CREDITORI CHIROGRAFARI
159.474,86
FORNITORI CHIROGRAFARI
40,00%
15. Giudizio sulla probabile convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria (art. 9 c. 3 bis lett. e – L. n. 3/2012)
Firmato Da: XXXXXXXX XXXXXXX Emesso Da: CERTICOMM CNDCEC 2 Serial#: 8b0b
Per ultimo il legislatore chiede un giudizio sulla probabile convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria. Nulla viene specificato se deve intendersi liquidatoria volontaria o “liquidazione dei beni” ex art. 14ter L. n. 3/2012. Pertanto si è deciso di esporre la doppia ipotesi.
Nel primo caso, si fa presente che le deleghe volontarie ed il pignoramento dello stipendio hanno eroso completamente la parte disponibile degli stipendi e nulla di questi potrebbe essere messo a disposizione a favore dei creditori.
Gli unici beni che potrebbero essere messi in vendita sono due autoveicoli, valutati (il che non significa prontamente liquidabili) € 3.500,00 ed il conto corrente con saldo positivo al 30/09/17 di € 309,66.
Nel secondo caso, si devono fare due premesse:
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Tribunale di Cuneo
Procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex lege 3/2012 - Piano del consumatore - Proposta di risanamento finanziario – Ricorrenti Famiglia Falcone-Caratelli
🙘 con il decreto di apertura della liquidazione, analogamente al piano del consumatore, il Giudice dispone che fino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari ed esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio, da parte dei creditori aventi titolo o cause anteriori (art. 14quinquies c. 2 lett. b – L. n. 3/2012);
🙘 la procedura di liquidazione sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso, per quattro anni successivi al deposito della domanda (art. 14quinquies c. 4 – L. n. 3/2012);
Ciò premesso si rende ricorda che gli unici beni da liquidare sono i due autoveicoli (stimati € 3.500,00), il conto corrente ed i redditi da lavoro dipendente, dedotti dalle spese necessarie per il sostentamento del nucleo famigliare.
Pertanto, in caso di liquidazione, la presumibile somma messa a disposizione a favore dei creditori nei quattro anni è pari ad € 59.375,70, che consentirebbe il pagamento integrale delle spese in prededuzione e privilegiate, ed una percentuale del 34% a favore dei chirografari.
Firmato Da: XXXXXXXX XXXXXXX Emesso Da: CERTICOMM CNDCEC 2 Serial#: 8b0b
Alternativa | |||
Piano del consumatore | Liquidatoria Volontaria | Liquidatoria ex art. 14ter | |
Reddito dipendente | 0,00 | 38.347,51 | |
- meno spese di mantenimento | 0,00 | - 24.456,00 | |
Differenza | 13.891,51 | ||
Anni | 5 | 4 | |
Sub Totale | 55.566,04 | ||
Vendita automezzi | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
Saldo c/c n. 1840 | 0,00 | 309,66 | 309,66 |
Tale somma è inferiore rispetto a quella messa a disposizione del piano del consumatore. Il tutto sintetizzato nella tabella sottostante:
Totale messo a disposizione | 69.296,86 | 3.809,66 | 59.375,70 |
Riparto a favore: | |||
- prededuzione | 100% | 75% | 100% |
- privilegio | 100% | 0% | 100% |
- chirografo | 40% | 0% | 34% |
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In conclusione l’ipotesi liquidatoria non appare convivente in quanto la somma disponibile risulta inferiore all’importo indicato nel piano del consumatore: nell’ipotesi di liquidazione volontaria non si riuscirebbe neanche a pagare la prededuzione per l’intero, mentre nel caso di liquidazione ex art. 14ter i chirografari verrebbero soddisfatti al 34%, contro il 40% del piano del consumatore.
Si evidenzia comunque che il legislatore ha previsto che il Giudice, su istanza del debitore o di uno dei creditori, disponga la conversione della procedura di composizione in liquidazione (art. 14quater – L. n. 3/2012).
16. Conclusioni e attestazione del piano (art. 15 c. 6)
Considerato che l’attivo a disposizione risulta inficiato da deleghe volontarie (cessione del quinto) e da un pignoramento, e che la prosecuzione dei procedimenti di esecuzione potrebbe inficiare la prosecuzione del piano, i ricorrenti hanno esplicitamente richiesto al Sig. Giudice di disporre, ai sensi dell’art. 12bis comma 2 della Legge n.3 del 27 gennaio 2012, che fino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari ed esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio, da parte dei creditori aventi titolo o cause anteriori.
Firmato Da: XXXXXXXX XXXXXXX Emesso Da: CERTICOMM CNDCEC 2 Serial#: 8b0b
E’ importante che dalla data di omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Ad iniziativa dei medesimi creditori non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano. (art. 12 ter c. 1 L 3/2012).
Sulla base di quanto esposto lo scrivente quale incaricato dal Tribunale di Cuneo alle funzioni di Organismo di Composizione della Crisi, ai sensi dell’art. 9 c. 2 e art. 15 c. 6 L.3/2012, attesta la fattibilità del piano del consumatore presentato dagli istanti Xxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxxxx Xxxxxxxxx, il quale prevede il pagamento al 100% delle somme prededucibili ed una percentuale del 40% a favore dei creditori chirografari.
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In merito, come già in precedenza esposto, preme rimarcare che lo stesso non risulta in alcun modo garantito da garanzie reali ovvero personali di terzi, in quanto l’attivo da destinarsi al soddisfacimento dei creditori risulta pervenire dal versamento periodico per 5 anni di somme derivanti da una parte dello stipendio mensile dei proponenti Xxxxxxx e Xxxxxxxxx, rilevando in merito come detti versamento siano ovviamente condizionati e subordinati al mantenimento del posto di lavoro e del relativo stipendio almeno per la durata di anni 5 di cui al proposto piano.
🙥 🙧
Con riserva di integrazione ed approfondimento di quanto sopra, l’Organo di Composizione della Crisi coglie l’occasione per ringraziare l’Onorevole Tribunale di Cuneo per la fiducia accordatagli.
Con osservanza,
Carrù 30/10/2017
Firmato Da: XXXXXXXX XXXXXXX Emesso Da: CERTICOMM CNDCEC 2 Serial#: 8b0b
Il professionista nominato con funzioni di OCC Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx
17. Allegati
1) Ricorso con allegati;
2) nomina professionista con funzioni di O.C.C.;
3) Libretto Fiat Punto tg CV580NF;
4) Libretto Suzuki Splash tg EG609XN
5) Certificazione unica reddito lavoro dipendente Falcone 2017;
6) Certificazione unica reddito lavoro dipendente Falcone 2016;
7) Certificazione unica reddito lavoro dipendente Falcone 2015;
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8) Certificazione unica reddito lavoro dipendente Caratelli 2017;
9) Certificazione unica reddito lavoro dipendente Caratelli 2016;
10) Certificazione unica reddito lavoro dipendente Caratelli 2015;
11) Atto di vendita della prima casa - Notaio Xx Xxxxx (n. rep. 1.309 e n. racc. 919);
12) Estratto conto Credem al 30/09/2017
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