ACCORDO CONTRATTUALE
ACCORDO CONTRATTUALE
PER LA FORNITURA DI PRESTAZIONI DI RICOVERO OSPEDALIERO ANNO 2017
L’AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA, C.F. e P. I.V.A. 01874230343,
e
LA CASA DI CURA “HOSPITAL PICCOLE FIGLIE SRL”, C.F. e P. I.V.A. 02371460342, RICHIAMATI:
- la Deliberazione della Giunta della Regione Xxxxxx Xxxxxxx del 21/12/2016, n. 2329 “Approvazione dell’Accordo Quadro di regolamentazione dei rapporti tra Regione Xxxxxx Xxxxxxx e Ospedali Privati Accreditati aderenti ad AIOP per la fornitura di prestazioni erogate nel triennio 2016-2018”;
- la Deliberazione della Giunta della Regione Xxxxxx Xxxxxxx del 20/10/2014, n 1673 “Determinazione delle tariffe per prestazioni di assistenza ospedaliera in strutture pubbliche e private accreditate della Regione Xxxxxx-Romagna applicabili a decorrere dall’1.1.2014”;
- la Deliberazione della Giunta della Regione Xxxxxx Xxxxxxx del 28/11/2014, n 1905 “Disposizioni integrative alla propria deliberazione n. 1673/2014”;
- la Deliberazione della Giunta della Regione Xxxxxx Xxxxxxx del 28/04/2014, n 560 “Recepimento dell’accordo A.I.O.P.- Regione Xxxxxx-Romagna, per attività di ricovero per riabilitazione e psichiatria”;
- la Deliberazione della Giunta della Regione Xxxxxx Xxxxxxx del 29/04/2013, n 517 “Approvazione del verbale d’intesa tra la Xxxxxxx Xxxxxx-Xxxxxxx x X.X.X.X. Xxxxxx- Xxxxxxx”;
- la Deliberazione della Giunta della Regione Xxxxxx Xxxxxxx del 19/12/2011, n. 1920 “Approvazione dell’Accordo Generale per il periodo 2011-2014 tra la Regione Xxxxxx Xxxxxxx e la Associazione della Ospedalità Privata AIOP in materia di prestazioni erogate dalla rete ospedaliera privata”;
- l’art. 15, comma 14, del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135;
- l’art.8 quinquies del D.Lgs 30.12.1992 n. 502, così come risulta modificato ed integrato dall’art. 9 del D.Lgs 07.12.1993 n. 517 e dal D. Lgs del 19.06.1999 n. 229;
- l’art.2 comma 8 della Legge 28/12/1995 n. 549 (collegata alla Finanziaria 96);
- l’art.32 comma 9 della Legge 1997 n. 449 (collegata alla Finanziaria 98).
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
1.1) Il budget complessivo a valere per l’anno 2017, viene così determinato:
• per prestazioni di ricovero ospedaliero euro 6.134.000,00, in quanto il tetto di spesa di euro 6.205.000,00 viene ridotto di euro 71.000,00, riconosciuti nell’anno precedente a seguito del dispositivo regionale che obbligava alla chiusura al 31 dicembre 2016 dei ricoveri “misti”, nei quali ad un ricovero in acuzie faceva seguito, in immediata sequenza, la prosecuzione dello stesso ricovero lungodegenza post-acuzie;
• per prestazioni ambulatoriali, derivanti da riconversione di interventi chirurgici dal regime ospedaliero al regime ambulatoriale, euro 120.000,00;
• in totale, euro 6.254.000,00.
In caso di sottoutilizzo della quota di riconversione, la parte residua potrà essere destinata a prestazioni ospedaliere in regime ordinario o diurno, così come, in caso di sovra utilizzo il budget complessivo, salvo diversi accordi, non potrà subire variazioni.
1.2) L’ospedale privato accreditato “Hospital Piccole Figlie” si impegna a ricevere un numero di 200 ricoveri, direttamente dal Pronto Soccorso dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Parma, a carico del proprio budget di struttura; il corrispondente importo è tutto compreso nel budget globale di cui al punto sub (1.1). Ricoveri ulteriori, se richiesti dall'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Parma ed accettati dalla Struttura, non daranno luogo ad incrementi del tetto di spesa annuale.
1.3) Il tetto di spesa di euro 6.254.000,00, di cui euro 6.134.000,00 per prestazioni di ricovero ospedaliero e euro 120.000,00 per prestazioni ambulatoriali, è fisso ed invalicabile. Eventuali aumenti del fatturato annuale complessivo, rispetto al budget complessivo di euro 6.254.000,00, come definito dal punto sub (1.1), daranno diritto all’Azienda U.S.L. di Parma di richiedere uno sconto tariffario di pari importo, attraverso emissione di nota di credito da parte dell’Ospedale Privato “Hospital Piccole Figlie”.
1.4) Si precisa che, in base alla normativa vigente della Regione Xxxxxx-Romagna, soltanto le SDO accettate dalla Banca Dati Regionale concorrono a determinare le transazioni economiche (compensazione della mobilità sanitaria e fatturazione); e che il flusso tracciato record conforme ai dispositivi regionali in materia costituisce l’unico modello di rilevazione valido per la valorizzazione economica delle prestazioni e titolo indispensabile per il pagamento delle stesse. Laddove la non accettazione in banca dati dipenda da cause non imputabili all’ospedale privato, lo stesso è tenuto ad aprire una procedura di contenzioso, con il competente servizio regionale, in esito alla quale le Parti si impegnano ad accettare le determinazioni che ne scaturiranno.
Articolo 2
L’ospedale privato accreditato “Hospital Piccole Figlie” si impegna a ricevere, in Lungodegenza post-acuzie - Riabilitazione estensiva (disciplina codice 60), indicativamente 120 ricoveri inviati direttamente dall’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Parma, tutti entro il tetto di spesa di cui all’articolo 1.
I posti letto di Lungodegenza post-acuzie/Riabilitazione estensiva (disciplina codice 60) sono messi a disposizione della rete ospedaliera provinciale, con possibilità di ricevere trasferimenti in post acuzie anche dall’Ospedale di Fidenza.
Articolo 3
La remunerazione dei ricoveri effettuati in regime di day surgery, in aumento rispetto ai quantitativi storicamente erogati, è ottenuta attraverso riconversione produttiva di pari entità, in valore, di ricoveri ordinari.
Articolo 4
In attuazione delle indicazioni contenute nella normativa regionale e nazionale che regola la materia, al fine di perseguire gli obiettivi di miglioramento dell’appropriatezza dell’utilizzo della risorsa ospedaliera e della correttezza di compilazione della scheda di dimissione ospedaliera, si conferma per l’anno 2017, l’inclusione dell’Ospedale Privato “Hospital Piccole Figlie” di Parma nel programma dei controlli di congruità della scheda nosologica rispetto alla cartella clinica, attuato dall’Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma, attraverso un proprio nucleo ispettivo, in possesso di adeguate conoscenze e competenze.
Nel corso degli accessi per i controlli sopra specificati, saranno fatti controlli campionari sull’applicazione delle norme nazionali sul dolore.
Nell’ambito delle funzioni di vigilanza, l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma disporrà controlli specifici, anche in esito al rilievo di qualsiasi condizione che possa essere indicativa di possibili fenomeni distorsivi nell’applicazione del sistema di remunerazione a tariffa.
Articolo 6
Il presente accordo contrattuale ha durata fino al 31.12.2017 ed ha valore di sanatoria per il periodo dal 01.01.2017 alla data di sottoscrizione.
Il presente accordo contrattuale resta in vigore, per la parte economica, dalla data di scadenza del periodo di validità, fino alla stipulazione di nuovo accordo contrattuale.
Articolo 7
Il foro competente a giudicare qualsiasi controversia è quello di Parma.
Articolo 8
Il presente accordo contrattuale, redatto in carta libera, sarà registrato in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 26.04.1986, con onere a carico della parte richiedente.
Il presente atto viene firmato dalle parti contraenti Xxxxx, confermato e sottoscritto
Il Legale Rappresentante Il Direttore Generale di “Hospital Piccole Figlie srl” dell’Azienda Usl di Parma
Parma,