Contract
Convenzione per gestione associata delle procedure di acquisizioni di forniture, servizi e lavori, in attuazione di accordo tra enti – Comuni di Viadana, Commessaggio, Gazzuolo, San Xxxxxxx dall’Argine, Marcaria, Consorzio Servizio Pubblico alla Persona riconosciuta dall’Autorità Nazionale Anticorruzione in data 13.04.2016 codice AUSA 0000550843 – prot. 32715
TRA
il Comune di Viadana, con sede legale in Viadana (MN), piazza Matteotti 2 - 46019, codice fiscale 83000670204 legalmente rappresentato dal Vice-Sindaco pro-tempore Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, nato a Mantova l’ 08.03.1972, C.F. CVLLSN72C08E897C, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. 44 del 30.09.2019, esecutiva ai sensi di legge;
E
il Comune di Commessaggio, con sede legale in Commessaggio (MN), piazza Italia 1 - 46010, codice fiscale 83000510202 legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, nato a Mantova il 14.03.1973, C.F. SRSLSN73C14E897F, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 25.10.2019, esecutiva ai sensi di legge;
E
il Comune di Gazzuolo, con sede legale in Gazzuolo (MN), piazza Garibaldi 1 - 46010, codice fiscale 00387350200 legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx, nato a Gazzuolo il 26.12.1946, C.F. CNTGTN46T26D959F, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 25.10.2019, esecutiva ai sensi di legge;
E
il Comune di San Xxxxxxx dall’Argine, con sede legale in San Xxxxxxx dall’Argine, xxx Xxxxxxxxx 0 - 00000 (XX), codice fiscale 00416220200 legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Xxxxxxx Xxxxxxx nato a Bozzolo (MN) il 05.09.1979, C.F. RNLLSS79P05B110H, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. 36 del 26.09.2019, esecutiva ai sensi di legge;
E
il Comune di Marcaria, con sede legale in Marcaria (MN), xxx Xxxxxx 00 - 00000, codice fiscale 00416240208 legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx, nato a Bozzolo (MN) il 20.10.1974, C.F. MLTCLL74R20B110R, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 22.10.2019, esecutiva ai sensi di legge;
E
Il Consorzio Pubblico Servizio alla Persona, con sede legale in Viadana (MN), piazza Matteotti 2 - 46019, codice fiscale 91010010204 legalmente rappresentato dal Legale Rappresentante Xxxxxxx Xxxxxxx, nata a Viadana (MN) il 22.10.1969, C.F. MNTLSS69R62L826U, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione dell’Assemblea Consortile
n. 29 del 30.09.2019, esecutiva ai sensi di legge;
PREMESSO CHE
I Comuni di Viadana, Commessaggio, Gazzuolo, Marcaria, San Xxxxxxx dell’Argine, Unione Lombarda “Terre d’Oglio”;, Consorzio Pubblico Servizio alla Persona, hanno formalizzato in data 07.04.2016, convenzione per la gestione associata delle procedure di acquisizione di lavori, forniture e servizi mediante la costituzione di un ufficio comune operante come centrale unica di committenza per gli stessi Enti associati, riconosciuta dall’Autorità Nazionale Anticorruzione in data 13.04.2016 codice AUSA 0000550843, con scadenza al 15.12.2019;
Con nota prot 18449/2019 i legali rappresentanti, ai sensi dell’art. 3 della citata convenzione, hanno disposto la prosecuzione del modello organizzativo associato mediante la formalizzazione di una nuova convenzione di rinnovo, adeguata al mutato contesto normativo;
L’Unione di Comuni Lombarda “Terre d’Oglio” non rientra tra gli enti associati.
L’art. 30 del d.lgs. n. 267/2000 prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni, stabilendo i fini, la durata, le forme di consultazione, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
Il comma 4 dell’art. 30 del d.lgs. n. 267/2000 stabilisce che le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;
L’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune (comma 1);
L’art. 37, co. 4, del d.lgs. 50/2016 che prevede per gli approvvigionamenti non disciplinati dai commi 1 e primo periodo del comma 2 del citato articolo, di procedere in forma aggregata (convenzione tra Comuni). Disposizione sospesa fino al 31.12.2020 con conseguente adeguamento interpretativo delle disposizioni contenute nella convenzione alle vigenti norme. Gli enti con le sopra citate deliberazioni dei rispettivi Consigli hanno approvato la convenzione per la gestione associata delle procedure di acquisizioni di forniture, servizi e lavori.
SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE
Capo I
Finalità ed elementi di riferimento
Art. 1
Oggetto, finalità ed ambito applicativo della convenzione
1. La presente convenzione disciplina la gestione in forma associata tra gli Enti aderenti della funzione e delle attività di acquisizione e concessione di lavori, forniture e servizi, nei termini specificati negli articoli seguenti. Il termine “acquisizione” previsto nella presente convenzione deve, alla luce del nuovo codice dei contratti, intendersi come riferito a contratti di appalto, di concessione e partenariato, di concorsi di progettazione e di idee.
2. La convenzione attua quanto previsto dall’art. 37, comma 4 del codice. In tal senso le premesse costituiscono parte integrante della convenzione, per consentirle la corretta interpretazione ed applicazione.
3. La convenzione è finalizzata a:
a) consentire agli Enti associati l’ottimale gestione delle procedure di acquisizione di lavori, forniture e servizi nei termini previsti dall’art. 37, co. 4, del d.lgs. e dalle disposizioni ad esso correlate;
b) consentire agli Enti associati una migliore programmazione dei lavori e degli acquisti di forniture e servizi, nella prospettiva di una gestione più efficace ed efficiente delle procedure di acquisizione;
c) consentire agli Enti associati di razionalizzare l’utilizzo delle risorse umane, strumentali ed economiche impiegate nella gestione delle procedure di acquisizione di lavori, forniture e servizi;
d) produrre risparmi di spesa, mediante la gestione unitaria delle procedure di acquisizione, la realizzazione di economie di scala e di sinergie tecnico-produttive tra gli Enti associati;
e) valorizzare le risorse umane impegnate nelle attività relative alle procedure di acquisizione di lavori, forniture e servizi, anche mediante il rafforzamento della qualificazione e delle competenze.
4. La presente convenzione si applica alle procedure di acquisizione di lavori, forniture e servizi disciplinate, anche in parte, dal d.lgs. n. 50/2016 o comunque ad esso ricondotte alla gestione in base ai principi dell’ordinamento comunitario.
5. L’ambito di operatività della CUC è la gestione delle procedure per l’acquisizione di lavori, forniture e servizi, per le quali è obbligatorio il ricorso a tale forma, ovvero per quelle concordate tra gli enti che richiedono una particolare specializzazione.
6. La presente convenzione non si applica:
a) alle acquisizioni di forniture e servizi mediante spese economali;
b) al conferimento di incarichi professionali e consulenze intesi come contratti di prestazione d’opera affidati in base a quanto previsto dall’art. 7, commi 6 e seguenti del d.lgs. n. 165/2001, nonché in base alle disposizioni regolamentari dei singoli enti disciplinanti le collaborazioni autonome;
c) alle procedure di erogazione di contributi o di altri benefici economici poste in essere dai singoli Enti associati in base all’art. 12 della legge n. 241/1990 ed ai relativi regolamenti di definizione dei criteri; a tal fine si considerano come erogazioni di contributi i provvedimenti che rispettino le condizioni individuate dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 34/E del 21 novembre 2013;
d) alle convenzioni con organizzazioni di volontariato, associazione di promozione sociale, e altre modalità alternative alle procedure di gara di cui al codice del terzo settore (d.lgs. 117/2017).
7. La presente convenzione non si applica a tutte le procedure finalizzate all’affidamento di contratti non disciplinate dal d.lgs. n. 50/2016 o comunque non richiedenti l’acquisizione del codice identificativo gara (determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici
n. 4/2011 aggiornata con delibera n. 556/2017).
8. La convenzione è aperta all’adesione di altri enti che intendano gestire in forma associata le procedure di acquisizione di forniture, servizi e lavori. In tal caso l’ente che richieda di aderire alla convenzione ne approva il testo integrale senza modifiche o condizioni con deliberazione consiliare, e previo assenso da parte degli enti già associati, mediante deliberazione adottata dai legali rappresentanti ai sensi dell’art. 20, comma 2, della presente convenzione.
Art. 2
Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza per gli Enti associati
1. E’ istituito presso il Comune di Viadana un Ufficio comune come struttura organizzativa operante quale Centrale unica di committenza per la gestione in forma associata delle acquisizioni di forniture, servizi e lavori, nei termini, alle condizioni e secondo i processi operativi specificati dalla presente convenzione.
2. I singoli Enti associati possono svolgere autonomamente le procedure di acquisizione di forniture, servizi e lavori nei termini previsti dalla vigente normativa, secondo le modalità specifiche di rapporto con la Centrale unica di committenza indicate nell’articolo 10 della presente convenzione.
3. L’Ufficio comune organizzato dal Comune di Viadana quale Centrale unica di committenza non ha soggettività giuridica e, pertanto, tutti gli elementi identificativi dell’Ente sono utilizzati nelle procedure svolte dalla Centrale unica di committenza, con particolare riguardo ai riferimenti fiscali.
4. I singoli Enti associati sono ad ogni effetto stazioni appaltanti e mantengono tale definizione, con i conseguenti obblighi di iscrizione e comunicativi all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA).
Art. 3
Operatività della convenzione e durata
1. La presente convenzione per la gestione associata della funzione di acquisizione di forniture, servizi e lavori ha durata di cinque (5) anni, al fine di assicurare stabilità alle attività della struttura organizzativa individuata come Centrale unica di committenza, con decorrenza dalla scadenza della precedente convenzione, ovvero dal 15.12.2019.
2. L’Ufficio comune garantisce tutte le funzioni di cui all’art. 1 della presente convenzione.
3. Entro i dodici mesi precedenti la scadenza della convenzione gli Enti associati avviano un processo finalizzato a verificare i risultati della stessa in relazione all’acquisizione di lavori, forniture e servizi e a definire per le stesse attività la futura organizzazione, nel rispetto dell’autonomia organizzativa dei singoli enti.
4. Entro i sei mesi precedenti la scadenza della convenzione gli Enti associati pervengono alla formalizzazione della decisione di conferma del modello organizzativo associato o a diversa scelta. Qualora gli Enti associati optino per il mantenimento del modello organizzativo associato definito dalla presente convenzione pervengono alla formalizzazione di una nuova convenzione, recettiva degli eventuali miglioramenti organizzativi e delle attualizzazioni conseguenti all’evoluzione del quadro normativo di riferimento.
Capo II
Obblighi, funzioni e competenze degli enti associati
Art. 4
Funzioni esercitate dall’Ufficio Comune operante come Centrale unica di committenza e principi regolanti l’esercizio delle attività
1. L’Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza svolge in base all’art. 30 del d.lgs. n. 267/2000 le seguenti funzioni ed attività correlate in relazione all’acquisizione di forniture, servizi e lavori, quali:
a) nella fase propedeutica alla procedura di affidamento:
a.1) eventuale attività di supporto nella programmazione e consulenza giuridico- amministrativa nella stesura dei Capitolati tecnici per le materie di specifica competenza;
a.2) definizione, in accordo con gli Enti associati, dei sistemi di esecuzione (appalto, concessione, ecc.), della procedura di gara per la scelta del contraente;
a.3) definizione, in collaborazione con gli Enti associati, del criterio di aggiudicazione e di eventuali elementi correlati;
a.4) definizione, in collaborazione con gli Enti associati, in caso di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dei criteri di valutazione delle offerte, delle loro specificazioni come sub-criteri, dei relativi pesi e sub-pesi ponderali, nonché della metodologia di attribuzione dei punteggi;
a.5) definizione di prassi operative per la scelta di operatori economici nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e concorrenza;
b) nella fase di svolgimento della procedura di affidamento:
b.1) realizza gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, quali, in particolare:
b.1.1) acquisizione del CIG, normalmente nella forma dell’Accordo quadro/Convenzione sul sistema Simog, quale responsabile del procedimento di gara ai sensi dell’art. 31, co. 14, del d.lgs. 50/2016;
b.1.2.) predisposizione, approvazione della documentazione di gara, sottoscrizione e pubblicazione e;
b.1.3) anticipazione del pagamento di quanto dovuto per ogni singolo affidamento all’Autorità Nazionale Anticorruzione;
b.1.4) nomina della Commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 19 della presente convenzione e del segretario anche avvalendosi di personale degli enti aggregati per le gare di interesse degli stessi; redazione e sottoscrizione dei verbali;
b.1.5) adozione e sottoscrizione dei provvedimenti di indizione della gara, e di tutti gli atti preordinati all’aggiudicazione, ivi compresa attestazione della dichiarazione di efficacia;
b.1.6) gestione della gara quale Seggio di gara, salvo eventuale diversa designazione mediante specifico provvedimento, e di tutte le attività connesse sino all’aggiudicazione, ivi comprese
le comunicazioni ex art. 76, le pubblicazioni ex art. 29 del codice per quanto di competenza, e quelle derivanti dalla legge 190/2012 per quanto di competenza;
b.1.7) verifica dei requisiti generali e speciali in capo all’aggiudicatario;
b.1.8) gestione delle richieste di accesso agli etti;
b.1.9) trasmissione all’Ente interessato della documentazione di riferimento per l’adozione del provvedimento di presa d’atto dell’aggiudicazione e contestuale assunzione del corrispondente impegno di spesa, nonché di tutti gli adempimenti conseguenti (richiesta del CIG derivato, legge 190/2012, comunicazioni e pubblicazioni);
c) nella fase di esecuzione del contratto:
c.1) acquisizione ed elaborazione, presso gli Enti associati, delle informazioni relative all’esecuzione dei contratti in ordine a modifiche contrattuali, esercizio di opzioni o di ampliamento dell’appalto, quando comportanti l’intervento della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza per l’affidamento mediante procedura negoziata.
2. Il Responsabile della Centrale unica di committenza, ai sensi dell’art. 31, co. 14, del d.lgs. 50/2016 è designato quale RUP per la rispettiva fase nelle procedure di affidamento gestite direttamente dal modulo associativo.
3. Nell’esercizio delle funzioni secondo quanto previsto dal precedente comma 1, l’Ufficio comune svolge le proprie attività per l’acquisizione di forniture, servizi e lavori nel pieno rispetto dei principi dell’ordinamento comunitario e dei principi definiti dal d.lgs. n. 50/2016.
4. Nell’organizzazione delle procedure per l’acquisizione di forniture, servizi e lavori, al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese, l’Ufficio comune deve, ove possibile ed economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti funzionali. A tal fine si confronta preventivamente con gli Enti associati interessati dalla procedura, per consentire agli stessi di indicare nelle determinazioni a contrarre con cui avviano la gara la motivazione circa la mancata suddivisione dell’appalto in lotti.
5. L’Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza organizza i propri atti con un sistema di registrazione, nel quale sono riportati tutti i provvedimenti adottati dai soggetti operanti a diverso titolo nell’ambito della Centrale unica di committenza. Tale sistema collegato con il protocollo informatico e con i sistemi di conservazione dell’ente presso il quale ha sede l’Ufficio comune.
Art. 5
Funzioni e attività ulteriori che possono essere svolte dall’Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza e in collaborazione con gli Enti associati alla convenzione
1. L’Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza svolge le seguenti funzioni ed attività complementari nell’interesse degli Enti associati al fine di una più efficace realizzazione delle procedure di acquisizione di forniture, servizi e lavori:
a) promozione dell'omogeneizzazione delle scadenze dei contratti di lavori (con particolare riferimento a quelli di manutenzione riferibili a più Enti), servizi e forniture;
b) coordinamento dei procedimenti di determinazione dei fabbisogni di forniture e servizi riferibili alle esigenze degli Enti associati;
c) promozione dell'adozione di strumenti regolamentari omogenei negli enti associati per la disciplina dell'attività contrattuale e delle modalità di acquisizione di forniture, servizi e lavori
in modo da favorire l'azione sinergica della Centrale unica di committenza; in base a tale attività gli Enti associati, nel rispetto dell'autonomia dei propri organi, si impegnano a proporre a questi ultimi l'adozione di regolamenti unitari predisposti dalla Centrale.
2. Ogni Ente associato comunica all’Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza entro il 31 ottobre di ciascun anno:
a) i contratti di forniture, servizi e lavori in scadenza nell'esercizio successivo;
b) i fabbisogni minimi per le forniture ed i servizi ricorrenti.
Ogni Ente trasmette, non appena approvati, i programmi pluriennali relativi a forniture, servizi e lavori.
3. Qualora emerga, in corso d'esercizio, l'esigenza di effettuare un affidamento non previsto originariamente, fatto salvo, se necessario, l'obbligo in capo all’Ente associato di adeguare i propri strumenti programmatici, quest'ultimo informa tempestivamente l’Ufficio comune fornendo tutti gli elementi utili per l'avvio delle procedure di acquisizione di lavori, servizi o forniture.
Art. 6
Funzioni e attività di competenza dei singoli Enti in ordine alle procedure gestite dall’Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza
1. I singoli Enti associati, in relazione alle acquisizioni mediante procedure gestite dall’Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza svolgono le seguenti funzioni ed attività correlate in relazione ai processi per l’acquisizione di forniture, servizi e lavori, quali:
a) nella fase di programmazione e di progettazione, precedente alla procedura di affidamento:
a.1) programmazione dei fabbisogni, anche attraverso l'adozione e l'approvazione dei programmi annuali e pluriennali dei lavori, forniture e servizi;
a.2) individuazione e nomina del Responsabile Unico del Procedimento del procedimento ai sensi dell’art. 31, co. 1, del d.lgs. 50/2016;
a.3) progettazione, in tutte le fasi, dei lavori, dei servizi e delle forniture, e acquisizione del CUP, ove previsto;
a.4) approvazione dei progetti delle opere, servizi e forniture, completi di tutte le indicazioni previsti dalla vigente normativa, ivi compresa la congruità del prezzo posto a base d'asta; in caso di procedure di acquisizione riguardanti più Enti associati, i progetti ed i capitolati sono approvati, nel medesimo testo, dai competenti organi di ciascun ente e la procedura di affidamento non può essere presa in carico e successivamente svolta dall’Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza fino all'approvazione da parte di tutti gli Enti interessati. L’approvazione deve essere disposta con determinazione del funzionario apicale su proposta del RUP e contenere la prenotazione dell’impegno di spesa relativo all’affidamento ed eventualmente il costo/incentivo stabilito a favore della Centrale unica di committenza;
a.4) tutte le attività collaborative con la Centrale unica di committenza finalizzate allo svolgimento delle procedure di acquisizione nel modo più efficace possibile; in particolare collabora con la CUC nella definizione del criterio di aggiudicazione e in caso di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dei criteri di valutazione delle offerte, delle loro specificazioni come sub-criteri, dei relativi pesi e sub-pesi ponderali;
a.5) adozione della determina a contrarre e delega alla gara secondo quanto stabilito dalla presente convenzione, individuazione delle fonti di finanziamento per le prestazioni, oltre agli
oneri procedurali da corrispondere direttamente oppure da rimborsare alla CUC (compresi gli eventuali emolumenti da corrispondere ad esperti esterni delle Commissioni giudicatrici);
b) nella fase di svolgimento della procedura di affidamento:
b.1) invio di tutti gli atti, come concordato tra gli Enti associati mediante specifiche istruzioni operative, necessari all’avvio delle procedure di affidamento;
b.2) collaborazione con l’Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza in relazione allo svolgimento delle procedure di affidamento (ad esempio per effettuazione di sopralluoghi obbligatori, ecc.);
b.3) individuazione, salvo diverse disposizioni normative, dei soggetti da nominare quali componenti esperti della Commissione giudicatrice secondo quanto previsto dalla presente convenzione, nonché nomina di eventuali esperti esterni a supporto della commissione;
b.4) adozione della determinazione di presa d’atto dell’aggiudicazione efficace, con costituzione dell’impegno di spesa derivante dai risultati della procedura;
b.5) richiesta del CIG derivato, o subentro nella migrazione del CIG, adempimenti legge 190/2012, comunicazioni all’Osservatorio regionale, adempimenti ex art. 29 del codice e del d.lgs. 33/2013, per quanto di propria competenza;
b.6) richiesta dei documenti necessari alla stipula del rapporto negoziale e formalizzazione del contratto con l’operatore economico individuato quale affidatario, nonché invio delle comunicazioni previste dall’art. 76, del codice e dalla vigente normativa;
b.7) comunicazione alla Centrale unica dell’avvenuta stipula del contratto per la pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione;
c) gestione di tutte le attività relative all’esecuzione del contratto e di collaudo.
2. L’Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza, prima di procedere alla formazione del bando o della lettera di invito e dei correlati atti di gara per la loro pubblicazione o per il loro invio, acquisisce la determinazione a contrarre dell’Ente associato, al fine di verificare la sussistenza della copertura della spesa relativa alle risorse necessarie per l’acquisizione dei lavori, servizi o forniture richiesti.
3. Qualora la procedura di affidamento riguardi più Enti associati, l’Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza provvede ad acquisire tutte le determinazioni a contrarre per le verifiche previste dal precedente comma 2.
Art. 7
Attività dell’ufficio comune operante come Centrale unica di committenza e dei singoli Comuni associati in relazione agli affidamenti mediante ricorso alla procedura negoziata
1. Qualora sussistano i presupposti per l’affidamento di lavori, servizi o forniture di forniture mediante ricorso alla procedura negoziata, il singolo Ente associato che necessiti dell’acquisizione adotta specifica determinazione a contrarre, con adeguata motivazione delle ragioni determinanti l’utilizzo della particolare procedura e la trasmette all’Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza per lo svolgimento delle relative attività connesse all’affidamento.
2. Il singolo Ente associato può richiedere la collaborazione dell’Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza per la valutazione dell’effettiva sussistenza dei presupposti per il ricorso alla procedura negoziata.
3. L’Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza può evidenziare al singolo Ente associato che ha deciso di ricorrere alla procedura negoziata eventuali criticità o illegittimità inerenti i presupposti per l’utilizzo della particolare modalità di acquisizione di lavori, servizi o forniture, al fine di consentire allo stesso di operare correttivi o eventualmente in autotutela.
4. In accordo con i singoli Enti associati verranno stabilite delle prassi operative sulle modalità di selezione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate, nel rispetto dei principi comunitari di trasparenza, parità di trattamento, proporzionalità.
Art. 8
Contratti derivanti dalle procedure di affidamento gestite dell’ufficio comune operante come Centrale unica di committenza
1. Le procedure di acquisizione di forniture, servizi e lavori svolte dall’Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza riferibili a una gestione per lotti dell’appalto da parte degli Enti associati danno luogo:
a) alla stipulazione di singoli contratti con l’affidatario per lotti funzionali afferenti a più Enti associati, sottoscritti come contratti plurilaterali dai competenti Dirigenti / Responsabili di Servizio di ciascun Ente;
b) alla stipulazione di singoli contratti con l’affidatario da parte di ciascun Ente associato quando i lotti funzionali siano riferiti ai territori degli stessi singoli Enti che abbiano determinato a contrarre per la specifica procedura.
2. Le procedure di acquisizione di forniture, servizi e lavori svolte dall’Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza riferibili a una gestione unitaria dell’appalto da parte degli Enti associati possono dare luogo:
a) alla stipulazione di un unico contratto con l’affidatario, sottoscritto come contratto plurilaterale dai competenti Dirigenti / Responsabili di Servizio di ciascun Ente;
b) alla stipulazione di singoli contratti con l’affidatario da parte di ciascun Ente associato che abbia determinato a contrarre per la specifica procedura.
3. Nel caso di procedura di gara per la stipula di accordo quadro nell’interesse di più Enti associati, il contratto di accordo quadro è sottoscritto come contratto plurilaterale dai competenti Dirigenti/Responsabili di servizio di ciascun ente interessato. I singoli contratti attuativi sono sottoscritti da vari enti associati in base alle specifiche esigenze.
4. Ai fini di un’ottimale applicazione dei commi sopra indicati, gli Enti associati definiscono di volta in volta, in accordo con l’Ufficio comune operante come centrale unica di committenza, la scelta più idonea in rapporto:
a) alla natura e alle peculiarità dell’appalto;
b) alla semplificazione dei rapporti con l’operatore economico affidatario, anche a fini del risparmio di risorse.
4. Gli Enti associati possono demandare l’attività di progettazione di un’opera o lavoro pubblico che riguardi il singolo Ente o più Enti associati ad un unico ufficio tecnico, che sarà di volta in volta individuato in base alle specifiche competenze professionali e al carico di lavoro. In questo caso la quota di incentivo, per quanto previsto dalla vigente normativa, sarà ripartita nel rispetto delle disposizioni previste dal rispettivo Regolamento interno dell’ente
per la ripartizione del fondo per la progettazione e l’innovazione. La quota destinata all’acquisto delle strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione rimane a carico degli Enti associati in misura proporzionale al valore dei lavori in appalto.
5. Per i compiti svolti dal personale della Centrale di committenza nell’espletamento delle procedure di acquisizione di forniture, servizi e lavori, ai sensi dell’art. 113 del codice è riconosciuta una quota di incentivo alle condizioni e nella misura stabilita dalle vigenti disposizione e dai rispettivi regolamenti interni degli enti per la ripartizione del fondo per la progettazione e l’innovazione.
Art. 9
Determinazione che approva gli atti tecnici
1. La determinazione che approva gli atti tecnici dell’acquisizione, spesso coincidente con la determinazione a contrattare firmata dal dirigente/responsabile del servizio, comporta la responsabilità sull’adozione/formazione degli atti tecnici dell’acquisto, dei lavori o della gestione del servizio.
Art. 10
Procedure gestite dai singoli Enti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip s.p.a. o da altro soggetto aggregatore di riferimento e affidamento per acquisizioni di valore inferiore alla soglia che impone l’obbligo di centralizzazione
1. I singoli Enti associati alla convenzione possono acquisire autonomamente forniture, servizi e lavori, attraverso gli strumenti elettronici gestiti da Consip s.p.a. e/o dal soggetto aggregatore di riferimento, ai sensi della vigente normativa.
2. I singoli Enti associati, salvo non diversamente concordato, procedono autonomamente all’acquisizione di forniture, servizi e lavori per importi inferiori alle soglie previste dalla vigente normativa in materia di aggregazione e centralizzazione. Se necessario possono richiedere la collaborazione del personale della Centrale unica di committenza.
Art. 11
Affidamento di lavori d’urgenza e in casi di somma urgenza
1. Le procedure per l’affidamento dei lavori d’urgenza e di somma urgenza, nei casi in cui è obbligatorio il ricorso del soggetto aggregatore, sono espletate a cura del Responsabile del procedimento nominato dal singolo Ente associato in base all’art. 17 della presente convenzione o del tecnico che si reca per primo sul luogo, comunque dipendente del Comune nel territorio del quale si verificano i fatti che comportano il ricorso alle particolari procedure.
2. La stazione appaltante tenuta alla copertura della spesa e all’approvazione dei lavori è l’Ente nel territorio del quale si verificano i fatti che comportano il ricorso alle particolari procedure.
3. Il Responsabile del procedimento di cui al precedente comma 1, in relazione allo svolgimento delle procedure di affidamento, rende all’ufficio individuato quale Centrale unica di committenza ogni informazione utile assicurando la più ampia collaborazione.
Art. 12
Gestione dei documenti derivanti dalle procedure svolte dell’ufficio comune operante come
Centrale unica di committenza e gestione delle richieste di accesso
1. L’Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza conserva stabilmente, nel rispetto delle norme in materia di archiviazione tradizionale ed informatica, i documenti acquisiti e formati nel corso delle procedure di acquisizione di forniture, servizi e lavori svolte in attuazione di quanto previsto dalla presente convenzione.
2. Ai fini dell’esercizio del diritto di accesso nei termini consentiti dalla vigente normativa il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza individuato in base all’art. 16 della presente convenzione è il Responsabile del procedimento per l’accesso ai documenti di cui al precedente comma 1.
Art. 13
Gestione del contenzioso derivante dalle procedure gestite dell’Ufficio comune operante come
Centrale unica di committenza
1. Le attività relative alla gestione dei ricorsi e del conseguente contenzioso connessi all’espletamento delle procedure di gara da parte della Centrale unica di committenza rimangono di competenza dell’Ente che ha adottato la determinazione a contrattare.
2. In relazione agli eventuali contenziosi insorti con riferimento alle procedure di acquisizione di forniture, servizi e lavori gestite dall’Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza, l’ufficio collabora con gli Enti associati:
a) fornendo gli elementi tecnico-giuridici per valutare la necessità o meno della costituzione in giudizio, nonché per facilitare l’esercizio della difesa;
b) mettendo tempestivamente a disposizione tutti i documenti relativi alla procedura rispetto alla quale è insorto il contenzioso.
3. Gli Enti associati valutano il quadro delineato dall’Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza in relazione al contenzioso insorto e decidono, nel rispetto della loro autonomia, se costituirsi o meno in giudizio, eventualmente associando le proprie posizioni nell’ambito del processo.
4. L’esito del contenzioso è comunicato dagli Enti associati e all’Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza al fine di consentire allo stesso:
a) di valutare le criticità derivanti dalle sentenze in relazione alle procedure in gestione;
b) di adottare gli atti necessari conseguenti.
Capo III Organizzazione
Art. 14
Struttura organizzativa dedicata all’acquisizione di lavori, forniture e servizi
1. L’Ufficio Comune individuato come Centrale unica di committenza si configura quale unità organizzativa autonoma nell’ambito dell’organigramma del Comune di Viadana.
2. II Sindaco del Comune presso il quale ha sede l’Ufficio comune con proprio provvedimento, nomina il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza al quale sono attribuite le funzioni di cui all'articolo 107 del d.lgs. n. 267/2000 con riferimento alle procedure di acquisizione di forniture, servizi e lavori, nonché con riferimento agli aspetti organizzativi nell'ambito delle attività della stessa struttura di committenza. Con lo stesso provvedimento, viene anche nominato una soggetto con funzioni di vice-responsabile con qualifica ascrivibile alla categoria D o C, anche dipendente di uno degli enti convenzionati utilizzando uno degli istituti previsti dalle normative contrattuali e nel rispetto dei vincoli della finanza pubblica.
3. Il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza agisce, per conto della stessa, mediante proprie determinazioni, che vengono contrassegnate e numerate in forma distinta da quelle adottate come responsabile di altri servizi per i quali sia stato incaricato dall’Ente di appartenenza.
4. Il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza coordina l'attività delle risorse umane assegnate all'unità organizzativa e attribuisce ad esse le mansioni specifiche. La gestione contrattuale del rapporto di lavoro resta in capo al soggetto competente presso l’Ente associato di provenienza. L’organizzazione delle attività e dei tempi di lavoro dovrà comunque essere coordinata con le esigenze della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza. L’eventuale esigenza di prestazioni di lavoro straordinario per le attività della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza, comunque da contenere ad ipotesi eccezionali, è previamente concordata con il competente responsabile dell’Ente di appartenenza del dipendente.
5. Personale diverso dai RUP di cui all’art. 17 da assegnare all’Ufficio comune viene individuato mediante delibera di Giunta del Comune ove ha sede l’ufficio operante come Centrale unica di committenza, su indicazione dei singoli enti interessati.
6.Fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 22 per i costi comuni, le entrate e le spese gestite dalla struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza sono iscritte nel piano esecutivo di gestione (o in analogo strumento) del Comune presso il quale ha sede l’Ufficio comune, in apposita sezione affidata alla gestione del Responsabile della stessa Centrale unica di committenza, in modo tale da garantire una distinta contabilizzazione.
7. Fatta salva l'applicabilità dei regolamenti che disciplinano l'attività contrattuale di ciascuno degli Enti associati, per le procedure svolte nell'esclusivo interesse di uno di essi, per le attività di gestione amministrativa della centrale e per le procedure svolte nell'interesse di più enti associati, si applicano le norme statutarie e regolamentari in vigore presso l'ente in cui ha sede l’Ufficio comune.
8. La struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza adempie agli obblighi di pubblicazione
previsti dalla normativa vigente utilizzando l'albo pretorio on-line e il sito istituzionale dell’ente presso il quale ha sede l’Ufficio comune.
9. Al fine di dare corretta applicazione, per quanto di competenza di ciascun soggetto interessato, agli obblighi previsti dalla legge n. 190/2012 e dai provvedimenti attuativi della stessa, con particolare riferimento a quelli adottati dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), nonché dal d.lgs. n. 33/2013 e da altre disposizioni di legge specifiche in materia di trasparenza, gli Enti associati definiscono un protocollo operativo nel quale specificano:
a) quali obblighi di pubblicazione sono di competenza della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza;
b) quali obblighi di pubblicazione sono di competenza dei singoli Enti associati.
Art. 15
Risorse umane operanti presso struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza
1. I singoli Enti associati individuano tra i propri dipendenti gli operatori qualificati destinati a svolgere attività nell’ambito della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza in base a quanto previsto dalla presente convenzione, costituendo di fatto un ufficio comune.
2. L’individuazione delle risorse umane di cui al precedente comma 1 è effettuata dai singoli Enti associati nel rispetto dei seguenti criteri:
1) soggetti con qualificazione professionale adeguata per svolgere il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento;
2) eventualmente soggetti in grado di svolgere, per qualificazione professionale ed esperienza, ruoli specifici nell’ambito delle procedure di acquisizione di forniture, servizi e lavori, quali, in particolare:
2.1) attività di assistenza e supporto ai responsabili del procedimento ai sensi dell’art. 31, co. 1 e 14, del codice, come ad esempio quelle di verbalizzazione;
2.2) attività di studio e supporto nell’elaborazione e nella predisposizione degli atti per le procedure di acquisizione.
3. I singoli Enti associati distaccano presso l’Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza le risorse umane individuate ai sensi dei precedenti commi 1 e 2, anche in forma temporanea e flessibile e per un limitato numero di ore, ove necessario, oppure definiscono una differente soluzione coerente con la normativa e le disposizioni contrattuali vigenti, favorendo in particolare il lavoro in remoto.
Art. 16
Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di Committenza – ruolo e competenze
1. Il Comune presso il quale ha sede l’Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza attribuisce la direzione dell’unità organizzativa che svolge le attività di Centrale
unica di committenza ad un dipendente qualificato, a cui assegnare la Responsabilità di posizione organizzativa (PO) correlata, quando tale ruolo non sia assegnabile a un Dirigente e comunque nel rispetto di quanto stabilito dal quadro normativo e contrattuale vigente in materia.
2. L’attribuzione della responsabilità dell’unità organizzativa operante come Centrale unica di committenza, è formalizzata con atto del Sindaco del Comune presso il quale ha sede l’Ufficio comune, in accordo con i legali rappresentanti degli Enti associati.
3. Il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza nominato in base a quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2 esercita le competenze previste dall’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 in ordine alla gestione delle procedure di acquisizione di forniture, servizi e lavori secondo le modalità e nel rispetto delle previsioni organizzative stabilite dalla presente convenzione.
4. In relazione all’esercizio delle competenze ad esso attribuite, il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza è responsabile del procedimento di gara ai sensi dell’art. 31, co. 14 del codice.
5. In relazione all’esercizio delle competenze ad esso attribuite, il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza svolge tutte le attività comunque riconducibili a quelle di competenza dell’Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza in base alla presente convenzione.
6. Su iniziativa dell’Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza verranno adottati dei protocolli operativi tra gli Enti associati, diretti alla definizione dettagliata delle specifiche funzioni del Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza, nonché dei Responsabili di cui all’articolo successivo.
Art. 17
Responsabile Unico del Procedimento
1. I singoli Enti associati che acquisiscono forniture, servizi e lavori facendo ricorso all’Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza in base all’art. 31, co. 1, del d.lgs. 50/2016 nominano per ciascuna acquisizione un Responsabile Unico del Procedimento, oltre all'eventuale Direttore dell'esecuzione/lavori.
2. Il Responsabile del procedimento nominato in base al precedente comma 1, svolge tutte funzioni individuate dalla vigente normativa (codice, decreti ministeriali, linee guida) nei limiti della specifica competenza, a titolo meramente esemplificativo:
a) svolge tutte le attività inerenti la programmazione delle acquisizioni previste dalla vigente normativa con riferimento al singolo Ente associato come stazione appaltante;
b) svolge tutte le attività inerenti la progettazione dell’appalto di cui all’art. 23 del codice;
c) si correla al Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza individuato in base al precedente art. 16, per le attività di definizione dei fabbisogni dell’Ente, nonché per le attività di impostazione e definizione della procedura di acquisizione;
d) svolge tutte le attività informative e comunicative previste dalla normativa vigente in materia di acquisizioni per quanto riferibile alla competenza del singolo Ente associato, nei termini previsti dalla presente convenzione;
e) svolge le operazioni di verifica delle offerte eventualmente rilevate come anormalmente basse;
f) acquisisce il codice CIG derivato, o subentra a seguito di migrazione dello stesso da parte della Centrale di committenza, procedendo a tutte le attività di comunicazione obbligatoria riferite alla fase di esecuzione del contratto, ai sensi della legge 190/2012 e alle altre disposizioni vigenti in materia.
3. I Responsabili del Procedimento per gli appalti e le concessioni di cui al presente articolo, per le attività di propria competenza, sono assegnati all’ufficio comune operante come Centrale Unica di Committenza con riferimento alle specifiche procedure di interesse. Tale personale mantiene il rapporto organico con l’Ente di appartenenza, che ne sostiene integralmente gli oneri, instaurando nei confronti dell’Ufficio comune un rapporto di carattere funzionale.
Art. 18
Responsabile del procedimento per acquisizioni relative ad esigenze di più Comuni associati
1. Il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del codice per acquisizioni di lavori, forniture e servizi volti a soddisfare esigenze di più Enti associati, è nominato dal Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale di Committenza tra i soggetti individuati dai singoli Enti come Responsabili del Procedimento, d’intesa con gli Enti medesimi.
2. Il Responsabile individuato in base a quanto previsto nel comma 1:
a) coordina i progetti elaborando un progetto e capitolato unitario e compatibile;
b) collabora con il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale di committenza per la definizione del quadro complessivo dell’appalto eseguendo tutte le prestazioni rientranti nella sua funzione come evidenziate dalla presente convenzione e dalla vigente normativa.
3. In seguito al completamento della procedura di acquisizione, i soggetti individuati dai singoli Enti associati come Responsabili di Procedimento subentrano al Responsabile del Procedimento di cui al comma 1 del presente articolo in relazione alla fase dell’esecuzione dell’appalto, intendendosi comprese in tali attività quelle di comunicazione obbligatoria di informazioni previste dalla vigente normativa.
4. Ai fini del precedente comma 3, i singoli Enti associati formalizzano il subentro del proprio Responsabile del Procedimento mediante specifico provvedimento e danno attuazione anche sui sistemi informatici vigenti operando specifica modifica.
Art. 19
Formazione del Seggio di gara e della Commissione giudicatrice
1. Il Seggio di gara è rappresentato dal Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza, individuato in base all’art. 16 della presente convenzione, che ne assume la presidenza.
Il Responsabile della struttura organizzativa può nominare quale seggio di gara il Responsabile Unico del Procedimento in relazione alla prestazione da affidare.
2. La Commissione giudicatrice nelle procedure con l’utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa è nominata dal Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza, d’intesa con l’ente associato, salvo diverse sopravvenute disposizioni:
a) individuando i componenti esperti, prioritariamente tra le risorse umane operanti nei diversi enti aggregati;
b) individuando esperti esterni, quando necessario e d’intesa con gli Enti associati interessati alla procedura, appartenenti ad altre amministrazioni aggiudicatrici o selezionati tra professionisti iscritti ad albo e professori universitari di ruolo.
3. La nomina deve avvenire nel rispetto della vigente normativa, nonché delle regole inerenti all’incompatibilità e prevenzione del conflitto di interessi.
Capo IV
Forme di consultazione tra gli enti associati – Protocolli operativi
Art. 20
Forme di consultazione tra gli Enti associati
1. I legali rappresentanti degli Enti associati, con cadenza almeno annuale, sono convocati dal Sindaco del Comune presso il quale è costituito l’Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza, a cui è attribuita la presidenza, per verificare e condividere le scelte organizzative fondamentali per il funzionamento della centrale, per monitorarne l’attività, l’andamento economico e i risultati, nonché per formulare osservazioni e proposte in merito, ivi comprese eventuali modifiche alla presente convenzione.
2. La Conferenza dei legali rappresentanti, oltre alle attribuzioni stabilite nel precedente comma 1, provvede:
a) ad adottare le decisioni, in forma di deliberazione, in ordine ad eventuali successive richieste di adesione/associazione alla convenzione da parte di altri Enti o di altre amministrazioni aggiudicatrici che accettino la convenzione stessa senza alcuna modifica;
b) ad adottare le decisioni, in forma di deliberazione, in ordine alla ripartizione delle quote per le risorse e le spese relative alla Centrale unica di committenza;
c) ad approvare il rendiconto annuale della Centrale unica di committenza, corredato di una relazione illustrativa dell’attività svolta;
d) ad approvare i protocolli operativi di cui al comma successivo.
3. Le deliberazioni della Conferenza sono valide se adottate dalla maggioranza degli enti associati.
4. I componenti della conferenza ed il presidente restano in carica fino a che ricoprono la carica di amministratore nell’ente associato di appartenenza.
5. Funge da Segretario il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza.
Art. 21 Protocolli operativi
1. Sono definiti protocolli operativi tra gli Enti associati per la corretta definizione degli aspetti riguardanti la presente Convenzione redatti dal Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza in accordo con un referente, scelto tra i Dirigenti/Responsabili di servizio, per ogni singolo ente associato.
Capo V
Rapporti finanziari tra gli enti associati
Art. 22
Rapporti finanziari e riparto delle spese
1. L’Ufficio Comune operante come Centrale unica di committenza conforma l’attività della struttura organizzativa dedicata alla gestione delle procedure di acquisizione di forniture, servizi e lavori ai principi di razionalizzazione delle procedure e di conseguimento di risparmi di spesa.
2. Ai fini di cui al comma 1, gli Enti associati si impegnano ad utilizzare esclusivamente personale proprio per il funzionamento della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza, fatte salve motivate ipotesi per le quali risulti opportuna una professionalità specifica o con particolari abilitazioni, non rinvenibile all'interno della dotazione organica della Centrale stessa e degli Enti aderenti.
3. I singoli Enti associati, ove necessario, assegnano in distacco all’Ufficio comune individuato come Centrale unica di Committenza le risorse umane individuate in base al precedente art. 15, mantenendo pertanto a proprio carico gli oneri relativi al trattamento retributivo ed agli obblighi contributivo-previdenziali.
4. Al fine di consentire l’efficace organizzazione della Centrale unica di committenza e pur a fronte del criterio di equilibrio nell'impiego del personale proveniente dagli enti associati, le spese per il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale Unica di Committenza sono ripartite tra gli Enti associati, sulla base di quote definite nel rispetto dei seguenti criteri:
1) una quota variabile pari all’80% del trattamento retributivo lordo sulla base del valore in euro per anno, delle procedure di acquisizione di forniture, servizi e lavori ricondotte alla gestione della Centrale unica di committenza da parte dei singoli Comuni associati, con definizione su base proporzionale. Il valore da considerare è quello previsto ai sensi dell’art.
35 del codice dei contratti. In presenza di procedure di particolare complessità, indipendentemente dall’importo a base di affidamento, il valore da considerare al fine della determinazione della percentuale può essere aumentato, fino al triplo, dal Responsabile della Centrale unica di comune accordo con il Responsabile del Procedimento/Responsabile di
servizio interessato, oppure ridotto fino ad un terzo per la semplicità delle procedure anche in termini di adempimenti a carico del Responsabile della Centrale di committenza;
2) una quota fissa pari al 20% calcolata proporzionalmente al numero di abitanti; nel caso di unione il dato da considerare è quello della somma degli abitanti dei comuni facenti parte dell’unione; nel caso di consorzio, il valore da considerare è quello del comune di dimensioni maggiori ridotto della metà.
Ai fini dell’individuazione della popolazione il numero di residenti si considera pari a quello risultante dal documento ISTAT rilevante la popolazione al 31 dicembre di ogni anno o da altre rilevazioni ufficiali della Pubblica amministrazione.
5. In relazione all’efficace ripartizione delle spese connesse allo svolgimento delle procedure, ai fini del presente articolo, si intendono:
a) con il termine "costi diretti", le spese vive derivanti dalla celebrazione di una specifica procedura di affidamento
(contributo per l’autorità di vigilanza, pubblicazione bandi e avvisi, supporto al RUP commissioni giudicatrici etc.);
b) con il termine "costi generali", le spese sostenute per il funzionamento della centrale, autonomamente contabilizzate, la cui utilità è limitata a tale struttura organizzativa e non si estendono al resto dei servizi dell'ente capofila (banche dati, formazione specifica, acquisto di hardware e software specifici, ecc...);
c) con il termine "costi comuni", la quota di spese generali sostenute dall'Ente dove è costituito l’ufficio comune, non autonomamente contabilizzata, la cui utilità può essere diretta al funzionamento sia della centrale, sia di altri servizi dell'ente (manutenzione locali, utenze di pubblici servizi, carta e cancelleria, veicoli, acquisto di hardware e software, relativi canoni di manutenzione, carburante etc.).
6. Ciascun Ente associato rimborsa al Comune presso il quale ha sede l’Ufficio comune i costi diretti per le procedure di affidamento svolte nell'esclusivo interesse del primo.
7. In caso di costi diretti sostenuti per procedure di affidamento congiunte nell'interesse di più di un Ente associato, questi vengono ripartiti sulla base degli importi posti a base d'asta.
8. II rimborso dei costi diretti, da parte degli enti associati a favore dell’Ente presso il quale ha sede l’Ufficio comune avviene con cadenza semestrale su rendicontazione predisposta da quest'ultimo.
9. I costi generali, se non concordato diversamente in base alle specifiche necessità, sono ripartiti annualmente in base ai criteri di cui al comma 4, punto 2).
10. I costi comuni sono quantificati forfetariamente in complessivi mille euro annui da suddividere in quote paritarie, fatta salva la possibilità per gli Enti associati di rideterminare successivamente tale importo con motivata e conforme deliberazione della Conferenza di cui all’art. 20.
11. Il rimborso dei costi generali e dei costi comuni avviene annualmente in un'unica soluzione, previa rendicontazione predisposta dall’ente presso il quale ha sede l’Ufficio comune.
12. Il Responsabile struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza, sulla base delle comunicazioni dei fabbisogni e dei programmi presentati da ciascun Ente associato, predispone entro il 30 novembre di ogni anno un riparto preventivo delle spese relative all'esercizio successivo da inviare agli enti associati per la formazione o l'adeguamento dei bilanci di previsione. Nel corso dell'esercizio, l'andamento delle spese sostenute e del loro riparto è costantemente monitorato da parte del Responsabile della centrale, con obbligo di informazione agli Enti associati.
13. Entro lo stesso termine può essere predisposto dal Responsabile della centrale unica per l’anno successivo, se richiesto dai singoli enti, un piano di formazione del personale degli enti associati, coinvolti nell’attività di cui alla presente convenzione e/o individuati dall’ente di appartenenza in materia di acquisizione di lavori, forniture e servizi.
Art. 23 Risorse strumentali
1. Il Comune presso il quale ha sede l’Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza mette a disposizione i locali, le attrezzature ed i servizi necessari al funzionamento della struttura organizzativa per le attività relative all’acquisizione di forniture, servizi e lavori in forma associata.
2. Gli Enti associati consentono all’Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza l’accesso alle proprie banche dati quando necessario per l’espletamento delle procedure da esso gestite per l’acquisizione di forniture, servizi e lavori. A tal fine gli Enti associati definiscono un protocollo operativo finalizzato a garantire la sicurezza nell’accesso alle banche dati.
Capo VI Disposizioni generali e finali
Art. 24 Riservatezza
1. L’Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza gestisce i dati personali relativi alle procedure di acquisizione di forniture, servizi e lavori nel rispetto delle condizioni determinate e delle misure richieste dal Regolamento UE n. 679/2016.
2. L’Ente presso il quale è istituito l’Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza è il titolare dei trattamenti dei dati personali gestiti in relazione alle attività di gestione delle procedure di acquisizione di forniture, servizi e lavori ricondotte alla competenza della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza, per le fasi da essa gestite, riconducibili in particolare all’affidamento.
3. I singoli Enti associati sono i titolari dei trattamenti dei dati personali gestiti in relazione alle attività di gestione delle procedure di acquisizione di forniture, servizi e lavori ricondotte alla competenza della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza, per le fasi da essi gestite, riconducibili in particolare alla programmazione, alla progettazione e all’esecuzione.
Art. 25 Prevenzione della corruzione
1. Le attività della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza sono svolte nel rispetto delle disposizioni della legge n. 190/2012 con riferimento al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) adottato dal Comune presso il quale ha sede l’Ufficio comune.
2. Gli Enti associati possono definire d’intesa specifiche misure per la prevenzione della corruzione, anche in relazione a problematiche e criticità di contesto rilevate, da sottoporre al Responsabile della Prevenzione della Corruzione del Comune presso il quale ha sede l’Ufficio comune per l’inserimento nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC).
3. In relazione alle attività svolte dai dipendenti dei singoli Enti associati nelle fasi relative alle acquisizioni di lavori, servizi o forniture (in particolare nelle fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione) non gestite dall’Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza, essi devono rispettare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) adottato dal proprio Ente.
Art. 26
Associazione di altri Enti ed altri enti locali
1. Possono aderire alla gestione associata della funzione di acquisizione di forniture, servizi e lavori disciplinata dalla presente convenzione altri Comuni non capoluogo di provincia, nonché Comuni capoluogo di Provincia, Unioni di comuni, Consorzi e Province.
2. L’adesione di un nuovo Comune o di altro ente di cui al precedente comma 1 è sottoposta per approvazione alla forma di consultazione degli Enti associati prevista dall’art. 20, con conseguente ridefinizione del riparto di risorse economico-finanziarie, umane e strumentali.
Art. 27
Revisione della convenzione ed adeguamento dinamico
1. Le clausole della presente convenzione che recano riferimenti a disposizioni legislative nonché ai provvedimenti attuativi delle stesse e ad altre disposizioni di legge inerenti gli appalti ed i contratti pubblici, si considerano automaticamente adeguate alle eventuali disposizioni sopravvenienti.
2. Qualora le disposizioni sopravvenienti di cui al comma 1 determinino elementi comportanti modifiche obbligatorie ai contenuti della presente convenzione, gli Enti associati provvedono alla revisione delle clausole della presente convenzione che dovessero risultare non più applicabili.
3. Fatto salvo quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2, gli Enti associati provvedono alla revisione delle clausole della presente convenzione quando risulti necessario per ragioni di
ottimizzazione organizzativa delle attività regolate dalla convenzione stessa, e comunque ad una revisione programmata, se necessario, entro il 31.12.2020 e 30.06.2022.
4. I protocolli operativi previsti dalle disposizioni della presente convenzione sono periodicamente rivisti dagli Enti associati e sono comunque adeguati quando norme o atti regolatori sopravvenuti lo rendano necessario.
Art. 28
Recesso dalla convenzione
1. Ciascun Ente associato può recedere dalla presente convenzione con un preavviso di almeno sei (6) mesi.
2. Qualora il Comune presso il quale ha sede l’Ufficio Comune operante come Centrale unica di committenza decida di recedere dalla presente convenzione deve comunque continuare a far svolgere alla struttura organizzativa deputata al ruolo di Centrale di committenza le attività previste dalla presente convenzione, sino all’individuazione di un altro ente, tra gli Enti associati, deputato a svolgere il medesimo ruolo.
3. Qualora si verifichi la situazione di cui al precedente comma 2, i restanti Enti associati possono sciogliere la presente convenzione e definire una nuova convenzione, per l’esercizio in forma associata della funzione relativa alle acquisizioni di forniture, servizi e lavori.
4. Il recesso deve essere motivato, con riferimento a ragioni di pubblico interesse. E’ in ogni caso considerato motivo di pubblico interesse l’adesione del Comune ad una Unione di Enti, con conseguente attribuzione alla stessa della funzione relativa alle acquisizioni di forniture, servizi e lavori.
Art. 29 Scioglimento della convenzione
1. Gli Enti associati sciolgono la presente convenzione:
a) quando sia sopravvenuta una disposizione di legge che obblighi gli enti alla scelta di un diverso modello organizzativo per la gestione in forma associata, aggregata o congiunta delle funzioni di acquisizione di lavori, forniture e servizi;
b) quando essi optino, sulla base di scelta formalizzata dai rispettivi organi competenti, per un diverso modello organizzativo per la gestione in forma associata, aggregata o congiunta delle funzioni di acquisizione di lavori, forniture e servizi;
c) qualora ragioni economiche e di funzionalità non rendano più conveniente la gestione associata delle funzioni di acquisizione di lavori, forniture e servizi nei termini regolati dalla presente convenzione;
d) per altre cause previste dalla legge o da disposizioni attuative di norme di legge inerenti modelli organizzativi per le acquisizioni di lavori, forniture o servizi, nonché per la gestione di funzioni in forma associata;
e) nel caso previsto dal precedente art. 28, nei commi 2 e 3.
2. Allo scioglimento della presente convenzione gli Enti associati definiscono le modalità di devoluzione o di riacquisizione delle risorse finanziare e strumentali messe dagli stessi a
disposizione dell’Ufficio comune individuato come capofila operante come Centrale unica di committenza.
Art. 30 Risoluzione delle controversie
1. La risoluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra gli Enti associati in merito all’esecuzione della presente convenzione ed all’applicazione delle sue clausole, è risolta prioritariamente in xxx xxxxxxx.
0. Qualora gli Enti associati non riescano ad addivenire alla risoluzione in xxx xxxxxxx, xx controversie sono devolute alla competente sezione del Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia – sez. Brescia, o al Tribunale di Mantova.
Art. 31 Disposizioni conclusive
1. Per quanto non espressamente previsto si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra gli Enti associati e la Centrale di Committenza, con l’adozione, se e in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti nel rispetto della vigente normativa.
2. L’organizzazione e il funzionamento dell’Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza, oltre che dalla presente convenzione, potrà essere disciplinato da apposito regolamento o protocollo operativo adottato dagli Enti aderenti, su proposta del Responsabile della Centrale unica di committenza.
Art. 32 Registrazione
1. Il presente atto è esente dall’imposta di bollo, ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (tabella allegato “B”) ed è altresì esente da registrazione ai sensi dell’art. 1 della tabella allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
Ai sensi dell’art. 15, comma 2-bis, della Legge 241/1990, la presente scrittura privata, rientrando negli accordi fra pubbliche amministrazioni, è stipulata in modalità elettronica, su supporto informatico reso non modificabile, e sottoscritta dalle parti in segno di completa accettazione con firma digitale ai sensi del d.lgs. 82/2005.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.
Comune di Viadana, Sindaco pro-tempore Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Comune di Commessaggio, Sindaco pro-tempore Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Comune di Gazzuolo, Sindaco pro-tempore Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx
Comune di San Xxxxxxx dall’Argine, Sindaco pro-tempore, Xxxxxxx Xxxxxxx Comune di Marcaria, Sindaco pro-tempore, Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx
Consorzio Pubblico Servizio alla Persona, Legale Rappresentante pro-tempore Xxxxxxx Xxxxxxx