COMUNE DI TONEZZA DEL CIMONE
COMUNE DI TONEZZA DEL CIMONE
Provincia di Vicenza
REG. N.
CONCESSIONE
Per la gestione del chiosco in Contrà Valle (località Xxxxxxx) con dstinazione di pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande (2015-2021)
L’anno
il giorno
del mese di
in Tonezza del Cimone
presso la sede municipale,
TRA
Il Comune di Tonezza del Cimone con sede legale in Tonezza del Cimone - Via Roma 28 - C.F. e partita I.V.A. 00546000241, rappresentato dal responsabile
dell'area tecnica,
, nato a
il , ivi domiciliato per la carica
presso il Municipio di Tonezza del Cimone, a ciò autorizzato con provvedimento del Sindaco n. 01/14 del 11/06/2014;
E
Il Sig.
, nato a
il , residente
a , in nome e per conto della ditta ,
con sede a
Via
, C.F.:
/ P.
IVA
, più brevemente denominato "concessionario";
PREMESSO
che, con deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 27-05-2005, si è stabilito di adibire a pubblico esercizio stagionale per la somministrazione di alimenti e bevande (chiosco) la casetta in località Xxxxxxx, di proprietà comunale, da affidare in concessione a terzi;
che, con determinazione n. , a seguito di gara con procedura aperta
tenutasi in , la medesima concessione è stata affidata alla ditta;
che le condizioni dell'affidamento sono quelle contenute nel bando di gara pubblicato
in data
, prot.
, e nell'offerta della ditta affidataria pervenuta il al
prot. n. ;
TUTTO CIO’ PREMESSO
e considerato parte sostanziale del presente atto, tra le parti sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE
La concessione ha per oggetto la gestione del chiosco sito in località Xxxxxxx di Contrà Valle per la somministrazione di alimenti e bevande e altri servizi al turista, nonché la gestione del percorso naturalistico “Excalibur”.
Il chiosco, censito nel catasto fabbricati al foglio 5 - mappale n. 1216, ha la consistenza riportata nella allegata planimetria. Lo stesso è dotato di allacciamenti Enel e acquedotto (i contratti di fornitura sono a carico del concessionario) e viene dato in concessione privo di mobili e suppellettili, i cui oneri saranno ad esclusivo carico del concessionario.
L’area di pertinenza dell’immobile è quella identificata in catasto dal mappale n. 1216 del Foglio 5 di mq. 295 (le aree limitrofe sono di altra proprietà);
Il sistema di scarico sul suolo delle acque reflue (ex D.Lgs. 152/99 e L.R. n. 33/85) è stato autorizzato per n. 1 abitanti equivalenti (circa 200 litri/giorno) e il servizio W.C. dell’immobile si intende ad uso esclusivo del gestore;
L’immobile è dotato di impianto elettrico di base, come da dichiarazione di conformità dell’installatore agli atti del comune;
L’immobile si intende comprensivo del ripostiglio di circa mq. 7,50, autorizzato con permesso di costruire n. 4195 del 11/11/2009, realizzato dal precedente
concessionario.
ART. 2 - DURATA E REVOCA DELLA CONCESSIONE
La concessione ha validità di anni sei (6) a decorrere dalla consegna dell'immobile all'aggiudicatario. La stessa potrà essere rinnovata, a insindacabile giudizio dell’Amministrazione Comunale, per un ulteriore periodo di sei anni.
La concessione è accordata in via precaria con la possibilità per il Comune di ottenere la disponibilità dell'immobile in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse.
In ogni caso l'Amministrazione Comunale si riserva di sciogliere il contratto e di riprendere in toto la gestione dell'immobile in caso di:
a) violazione delle norme che disciplinano la presente concessione;
b) utilizzo dei beni oggetto della concessione per usi diversi;
ART. 3 - AMBITO OPERATIVO DELLA CONCESSIONE
Il presente contratto ha per oggetto l'utilizzo, la custodia, la gestione e la manutenzione del chiosco in località Xxxxxxx e relative pertinenze, di proprietà del Comune di Tonezza del Cimone, da adibire a cura del concessionario a pubblico esercizio stagionale di somministrazione di alimenti e bevande, nonché la gestione e manutenzione del percorso naturalistico “Excalibur”.
ART. 4 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
Il concessionario assume, con spese a proprio carico, i seguenti obblighi:
- Apertura minima del bar per 180 giorni annui dal 15/06 al 15/09 e dal 15/12 al 15/03 e per i rimanenti periodi almeno per tutti i fine settimana (sabato e domenica);
- Acquisizione da parte del concessionario dell'autorizzazione sanitaria da parte dell'ULSS;
- Manutenzione ordinaria del chiosco, compreso il trattamento annuale del legno con specifici prodotti impregnanti antitarlo, e degli impianti esistenti;
- Manutenzione straordinaria del chiosco, consistente nel rifacimento della pavimentazione interna e un iniziale trattamento del legno con specifici prodotti impregnanti antitarlo;
- Taglio dell’erba e manutenzione del terreno di proprietà comunale circostante la casetta;
- taglio dell’erba del sentiero Excalibur almeno tre volte l'anno, la prima entro il 10 giugno, la seconda entro il 10 luglio e l’altra entro il 10 agosto, nonché svuotamento settimanale dei cestini per rifiuti ed eventuale raccolta di quelli abbandonati;
- noleggio, installazione e gestione, nell’area di pertinenza del chiosco, di idonei bagni chimici al servizio del pubblico, secondo le necessità derivanti dall’afflusso turistico;
- mappatura e tracciatura di un percorso escursionistico con racchette da neve. Il concessionario si obbliga inoltre:
- ad assicurare l'uso diligente dei beni da parte del personale e dei terzi autorizzati onde evitare danni di qualsiasi genere;
- di tenere comunque sollevato ed indenne il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità che dovesse derivare a persone o cose a causa delle attività svolte all'interno delle strutture;
- a sottoscrivere con un primario istituto assicurativo, all'uopo autorizzato a norma di legge, una polizza assicurativa per la copertura dei rischi d'incendio, della RCT per tutti i servizi, locali e attrezzature di cui alla presente concessione, con massimale minimo di € 50.000,00=;
- a non concedere a terzi, anche parzialmente, gli immobili e annessi di cui alla presente convenzione;
- a non trasferire altrove o cedere ad altri e quindi a restituire al Comune, alla scadenza della presente concessione, l'autorizzazione commerciale rilasciata, senza pretendere alcun diritto o indennità in quanto il rapporto instauratosi si configura come concessione di diritto pubblico;
- a dare un preavviso scritto di almeno sei mesi, con lettera raccomandata A.R., nel caso di recesso anticipato della concessione;
ART. 5 - CORRISPETTIVO A CARICO DEL CONCESSIONARIO
Il canone annuo per l'uso dei beni di cui all'art. 1 è di € (€ /00), oltre all’I.V.A.
di legge.
Il Concessionario dovrà versare nelle casse comunali il predetto canone in rate
trimestrali di €
,00 (
) anticipate, da versare entro il primo mese
di ogni trimestre, a partire dalla consegna dello stabile, senza necessità di preavviso da parte del Comune.
Il canone è soggetto ad aggiornamento annuale sulla base degli indici ISTAT riferiti all'anno precedente.
A garanzia del regolare pagamento del canone di concessione e a copertura di eventuali danni alle strutture, viene costituita una garanzia di € 2.000,00, mediante deposito cauzionale presso la tesoreria di Unicredit Banca - filiale di Arsiero, con
bolletta n.
in data
, (oppure: mediante fidejussione bancaria /
polizza fidejussoria n.
in data
, emessa dalla Banca / Compagnia
Assicurativa , agenzia di ) .
ART. 6 - PERSONALE
Il Concessionario si impegna espressamente ad ottemperare nei confronti dei propri
soci e/o dipendenti a tutto quanto stabilito nei contratti collettivi di lavoro regionali o nazionali.
Il Comune è comunque esonerato da ogni responsabilità connessa all'attività del personale del concessionario e a tal fine nessun rapporto di lavoro subordinato potrà costituirsi tra l'Amministrazione Comunale e gli operatori del Concessionario.
ART. 7 - MODALITA' DI CONSEGNA E RICONSEGNA DEGLI IMMOBILI
La struttura immobiliare indicata nella planimetria dovrà essere riconsegnata alla scadenza del contratto nelle stesse condizioni, salvo il normale deperimento d'uso. Le parti danno atto che allo stato attuale il legno della struttura si presenta in alcuni punti, sia all'esterno che all'interno, intaccato dai tarli.
ART. 8 - RINVIO
Per quanto non previsto nella presente convenzione le parti fanno rinvio alle norme del Codice Civile.
ART. 9 - CONTROVERSIE
Le eventuali controversie saranno deferite in via esclusiva alla competenza del Foro di Vicenza.
ART. 10 - ONERI ED EFFETTI FISCALI
Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti e conseguenti il presente atto sono a carico del concessionario.
Agli effetti fiscali si chiede che il presente atto sia soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26/4/86, n. 131 "Testo unico delle disposizioni concernenti l'Imposta di Registro".
Per IL COMUNE DI TONEZZA DEL CIMONE
Il Responsabile dell'area tecnica
IL CONCESSIONARIO
ESTRATTO DI MAPPA FG. 5 MAPP. N. 1216
PIANTA CHIOSCO