POLITECNICO DI MILANO DISCIPLINARE DI GARA CONDIZIONI PARTICOLARI DI RDO FORNITURA DI INFRASTRUTTURA DI BACKUP DELL EMC TRAMITE “RICHIESTA DI OFFERTA” (RDO) NELL’AMBITO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (MEPA). N.CIG 760515439E Area Gestione...
POLITECNICO DI MILANO |
FORNITURA DI INFRASTRUTTURA DI BACKUP DELL EMC TRAMITE “RICHIESTA DI OFFERTA” (RDO) NELL’AMBITO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (MEPA). |
N.CIG 760515439E |
Area Gestione Infrastrutture e Servizi – Servizio Gare e Acquisti Servizi e Forniture |
INDICE
PREMESSA 3
Art. 1 – Oggetto della fornitura 3
Art. 1.1 – Infrastruttura di backup richiesta 3
Art. 1.2 - Servizi professionali 8
Art. 1.3 – Piano delle attività e modalità operative 9
Art. 2 – Importo della fornitura 11
Art. 3 – Aumento e diminuzione dell’importo del contratto 11
Art. 4 – Modalità per la presentazione delle offerte 11
Art. 4.1 – Ricevuta di versamento del contributo ANAC 12
Art. 4.2 – Dichiarazione in ordine al subappalto (eventuale) 12
Art. 4.3 – Dichiarazione in presenza di segreti tecnici o commerciali (eventuale) 13
Art. 4.4 – PASSOE 13
Art. 4.5 – Garanzia provvisoria ed impegno del fideiussore a rilasciare garanzia definitiva 13
Art. 4.6 – Dichiarazione di impegno a rilasciare la cauzione definitiva 14
Art. 4.7 – Giustificativi per la congruità dell’offerta 15
Art. 5 – Modalità di aggiudicazione della gara 15
Art. 6 – Requisiti di partecipazione 16
Art. 7 – Conclusione del contratto 16
Art. 8 – Garanzia definitiva per la stipula del contratto 16
Art. 9 – Tempi, luoghi di consegna e penali 16
Art. 10 - Regolarità del servizio – controlli - penalità 18
Art. 11 - Sicurezza 19
Art. 12 – Modalità di presentazione delle fatture e pagamento 19
Art. 13 – Riservatezza 20
Art. 14 – Tracciabilità dei flussi finanziari 20
Art. 15 – Normativa anticorruzione 20
Art. 16 – Utilizzo del nome e del logo del Politecnico di Milano 21
Art. 17 – Norme di riferimento 21
Art. 18 – Foro competente 21
Art. 19 – Trattamento dati 21
Art. 20 – Responsabile del procedimento 22
Art. 21 – Contatti del Punto Ordinante 22
Art. 22 – Accesso agli atti 22
Art. 23 – Spese contrattuali 22
Art. 24 – Inadempimenti contrattuali e risoluzione del contratto 22
Patto di integrità tra gli operatori economici partecipanti alle procedure di gara indette dal Politecnico di Milano per l’esecuzione di lavori e la fornitura di beni e servizi 23
PREMESSA
Procedura telematica di acquisto ai sensi dell’art. 36 del D.L.vo n. 50 del 18.04.16, tramite “richiesta di offerta” (RDO) nell’ambito del Mercato Elettronico della P.A. (MEPA).
I termini entro i quali poter inoltrare richieste di chiarimento sono indicati nella RDO a sistema. Le risposte alle richieste di chiarimento verranno inviate alla scadenza dei predetti termini a tutti i partecipanti per via telematica attraverso la funzione dedicata nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).
Le condizioni del Contratto di fornitura, che verrà concluso in caso di accettazione dell’offerta del Fornitore, sono integrate e modificate dalle clausole che seguono, le quali prevarranno in caso di contrasto con altre disposizioni del Contratto (in particolare con quanto previsto dalle Condizioni Generali di Contratto e con il contenuto nel Catalogo elettronico).
Per quanto non espressamente previsto nel presente punto si rinvia alle disposizioni delle Condizioni Generali di Contratto.
Art. 1 – Oggetto della fornitura
Oggetto del presente disciplinare è la fornitura dei seguenti beni e servizi:
• infrastruttura di backup costituita da (v. art 1.1):
• 2 appliance Dell EMC Data Domain DD6800 e relativi servizi di manutenzione
• licenze software DPS for VMware, DPS for Backup e DPS for Applications e relativi servizi di manutenzione
• servizi professionali per la messa in esercizio dell’infrastruttura richiesta (v. artt. 1.2 e 1.3)
Art. 1.1 – Infrastruttura di backup richiesta
Di seguito è descritta la configurazione dei componenti hardware e software dell’infrastruttura richiesta.
Appliance Data Domain DD6800
Sono richieste due appliance Data Domain DD6800, ognuna con la configurazione hardware e software riportata in Tabella 1 e i servizi di manutenzione riportati in Tabella 2.
Tabella 1 – Configurazione hardware e software Data Domain DD6800
Codice prodotto | Descrizione | Quantità |
C-DS60-4-180S-G3 | OPT DS60 SHELF 45X4TB SAS HDD G3 | 1 |
C-FLDIN6800 | DD6800 OPTION - FIELD INSTALL KIT | 1 |
DD6800 | SYSTEM DD6800 NFS CIFS | 1 |
C-10GBTM4P-NF | DD 10GBASE T IO MODULE 4PORT | 1 |
C-10GMOP4P-NF | DD 10GBE IO MOD OPTICAL SFP 4PORT OPTION (inclusi 4 transceiver) | 1 |
C-DD6800SSDBASEKIT | DD6800 BASE KIT -SSD | 1 |
XX0000-XXX | XXXXXX XX0000 XXX NFS CIFS | 1 |
DDOS-60 | DOCS DD OS DOC 6=IA | 1 |
000-000-000 | DD6800 SSD CAPACITY LICENSE | 1 |
000-000-000 | FS 800GB 0.8TB RAW=CF | 2 |
000-000-000 | DD6800 OPERATING ENVIRONMENT SOFTWARE | 1 |
000-000-000 | LICENSE BASE DD OE DD6800=IA | 1 |
000-000-000 | DD6800 RAW SHELF CAPACITY LICENSE | 1 |
000-000-000 | DS60 4TB ACT 60TB RAW=CB | 3 |
000-000-000 | DD SOFTWARE=CB | 180 |
000-000-000 | DD BOOST SOFTWARE OPTION=CB | 180 |
000-000-000 | DD REPLICATION SOFTWARE OPTION=CB | 180 |
Tabella 2 – Servizi di manutenzione per Data Domain DD6800
Codice prodotto | Descrizione | Durata servizi (mesi) | Componenti a cui si applicano i servizi |
M-PS-HW-DD-DD1 | PROSUPPORT W/NBD-HARDWARE SUPPORT | 36 | Tutti i componenti hardware delle appliance Data Domain DD6800 di cui alla Tabella 1 |
M-PS-SW-DD-DD1 | PROSUPPORT W/NBD-SOFTWARE SUPPORT | 36 | Tutti I componenti software delle appliance Data Domain DD6800 di cui alla Tabella 1 |
Data Protection Suite for VMware
La Tabella 3 descrive le licenze DPS for VMware richieste e la Tabella 4 i relativi servizi di manutenzione.
Tabella 3 – Licenze DPS for VMware
DPS for VMware – 70 socket | ||
Codice prodotto | Descrizione | Qtà |
000-000-000 | DPA SINGLE FEDERATED REPORTING SERVER | 1 |
000-000-000 | DPA SINGLE FED REPORTING SERVER=IA | 1 |
000-000-000 | DATA PROTECTION CENTRAL MID=CA | 1 |
000-000-000 | DPS FOR VMWARE | 1 |
000-000-000 | DPS FOR VMWARE AVAMAR H ENABLER=IA | 1 |
000-000-000 | DPS FOR VMWARE 2TB AVE ENABLER=CA | 2 |
000-000-000 | NW 9.2+ DPS CAP ENABLER=CA | 1 |
000-000-000 | VREALIZE DP EXTENSION 4.0=IA | 1 |
000-000-000 | CLOUDBOOST AWS DPS ENABLER=CA | 1 |
000-000-000 | DPS FOR VMWARE RP4VM ENABLER=IB | 1050 |
000-000-000 | DPS FOR VMWARE SOCKETS=IA | 70 |
000-000-000 | DPS FOR VMWARE DPSEARCH ENABLER=CA | 1 |
000-000-000 | DPS FOR VMWARE DPA ENABLER-C=CB | 1 |
Tabella 4 – Servizi di manutenzione per DPS for VMware
Codice prodotto | Descrizione | Durata servizi (mesi) | Componenti a cui si applicano i servizi |
M-PS-SW-DD-M1 | PROSUPPORT W/NBD-SOFTWARE SUPPORT | 36 | Tutti i componenti software della suite DPS for VMware di cui alla Tabella 3 |
Il licensing per socket di DPS for VMware include la possibilità di eseguire il backup di server fisici (ognuno licenziato per socket) fino ad un massimo di 7 server, uno dei quali può essere un NAS (licenziato in modo equivalente) di cui è consentito eseguire il backup via NDMP per una capacità massima di 50 TB.
Data Protection Suite for Backup
La Tabella 5 descrive le licenze DPS for Backup richieste e la Tabella 6 i relativi servizi di manutenzione.
Tabella 5 – Licenze DPS for Backup
DPS for Backup – 1TB | ||
Codice prodotto | Descrizione | Qtà |
000-000-000 | EMC DATA PROTECTION SUITE FOR BACKUP | 1 |
000-000-000 | DPS FOR BU DP SEARCH ENABLER=CA | 1 |
000-000-000 | CLOUDBOOST V2 VM 2TB FOR DPS ENABLER=CA | 1 |
000-000-000 | CLOUDBOOST V2 CLIENT FOR DPS ENABLER=CA | 1 |
000-000-000 | VREALIZE DP EXTENSION 4.0=IA | 1 |
000-000-000 | AVAMAR H DPS BACKUP ENABLER=IA | 1 |
000-000-000 | DPS FOR BU DDBOOST FOR APPS ENABLER=CA | 1 |
000-000-000 | NW 9.2+ DPS CAP ENABLER=CA | 1 |
000-000-000 | EMC BACKUP SUITE DPA ENABLER-B=CB | 1 |
000-000-000 | DATA PROT SUITE BACKUP 1-10TB=CA | 1 |
000-000-000 | DPA SINGLE FEDERATED REPORTING SERVER | 1 |
000-000-000 | DPA SINGLE FED REPORTING SERVER=IA | 1 |
000-000-000 | DATA PROTECTION CENTRAL MID=CA | 1 |
Tabella 6 – Servizi di manutenzione per DPS for Backup
Codice prodotto | Descrizione | Durata servizi (mesi) | Componenti a cui si applicano i servizi |
M-PS-SW-DD-M1 | PROSUPPORT W/NBD-SOFTWARE SUPPORT | 36 | Tutti i componenti software della suite DPS for VMware di cui alla Tabella 5 |
Data Protection Suite for Applications
La Tabella 7 descrive le licenze DPS for Backup richieste e la Tabella 8 i relativi servizi di manutenzione.
Tabella 7 – Licenze DPS for Applications
DPS for Applications – 5TB | ||
Codice prodotto | Descrizione | Qtà |
000-000-000 | DPA SINGLE FEDERATED REPORTING SERVER | 1 |
000-000-000 | DPA SINGLE FED REPORTING SERVER=IA | 1 |
000-000-000 | DPS FOR APPS SOFTWARE | 1 |
000-000-000 | ORACLE RMAN AGENT=CA | 1 |
000-000-000 | ORACLE RMAN AGENT 10G_RESTRICTED=CA | 1 |
000-000-000 | PROTECTPOINT POWERMAX ENABLER=CA | 5 |
000-000-000 | MICROSOFT APPLICATION AGENT=CA | 5 |
000-000-000 | DATABASE APPLICATION AGENT=CA | 5 |
000-000-000 | FILE SYSTEM AGENT=CA | 5 |
000-000-000 | DPS FOR BU DDBOOST FOR APPS ENABLER=CA | 5 |
000-000-000 | DPA ENABLER PRODUCT | 1 |
000-000-000 | DPA ENABLER DDBEA-B=IC | 5 |
000-000-000 | DPS FOR APPS PRODUCT CAPACITY | 1 |
000-000-000 | DPS FOR APPS 0-10TB=CC | 5 |
000-000-000 | EMC ENTERPRISE COPY DATA MANAGEMENT | 1 |
000-000-000 | ENTERPRISE COPY DATA MANAGEMENT BASE=CA | 5 |
000-000-000 | PROTECTPOINT FOR VMAX ENABLER | 1 |
000-000-000 | PROTECTPOINT FOR VMAX ENABLER=CA | 5 |
000-000-000 | HADOOP APPLICATION AGENT | 1 |
000-000-000 | HADOOP APPLICATION AGENT=CA | 5 |
000-000-000 | DPSAPPS RP ENABLER | 1 |
000-000-000 | PROTECTPOINT VRP ENABLER BASE=CA | 5 |
000-000-000 | DPSAPPS RP ENABLER BASE=CA | 5 |
Tabella 8 – Servizi di manutenzione per DPS for Backup
Codice prodotto | Descrizione | Durata servizi (mesi) | Componenti a cui si applicano i servizi |
M-PS-SW-DD-M1 | PROSUPPORT W/NBD-SOFTWARE SUPPORT | 36 | Tutti i componenti software della suite DPS for VMware di cui alla Tabella 7 |
E’ richiesto che la fornitura dell’infrastruttura richiesta includa:
• gli strumenti software e relative licenze necessari per la gestione, la manutenzione ed il monitoraggio di tutte le componenti hardware e software richieste
• gli strumenti software e relative licenze necessari per il monitoraggio e l’analisi delle performance, che supportino la conservazione e la consultazione dei dati storici di almeno un anno
Tutte le componenti software dovranno essere fornite con licenza perpetua.
Inoltre, laddove la politica di licensing dei componenti software sia dipendente da fattori dimensionali e quantitativi, dovranno essere incluse tutte le licenze necessarie a garantire il pieno utilizzo dei sistemi richiesti.
Tutto il materiale richiesto dovrà essere consegnato completo di quanto necessario per il corretto avviamento ed utilizzo dei sistemi richiesti (cavi di alimentazione, cavi di connessione, adattatori, materiali di consumo di prima dotazione, accessori, minuteria, etc…) anche se non esplicitamente descritto nel presente disciplinare.
Le due appliance Data Domain DD6800 dovranno essere installate nelle seguenti server farm del Politecnico di Milano (un’appliance per server farm):
• Server farm Z2 – Edificio CT1 Politecnico di Milano – Edificio CT1
Xxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxx 00 - 00000 Xxxxxx
• Server farm Z3 – Edificio CT4 Politecnico di Milano – Edificio CT4 Xxx Xxxxxxxxxxxx 0/X - 00000 Xxxxxx
La Tabella 9 descrive le caratteristiche dei servizi di manutenzione richiesti.
Tabella 9 – Caratteristiche dei servizi di manutenzione richiesti
Tipologia di servizio | Descrizione |
ProSupport and Next Business Day On-Site Service1 | • Richiesta di assistenza tramite sito web del supporto tecnico, chat, supporto e-mail e supporto telefonico, servizio disponibile 24x7 inclusi i festivi • Intervento onsite disponibile cinque giorni la settimana, dieci ore al giorno, esclusi i festivi • Intervento on site entro il giorno lavorativo successivo alla diagnosi telefonica del problema per chiamate aperte da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 17.00 esclusi i festivi. • Intervento on site entro il secondo giorno lavorativo per le chiamate ricevute al di fuori dell’intervallo temporale sopra specificato. |
Il Politecnico di Milano con il proprio account registrato presso Dell EMC ed in piena autonomia dovrà poter aprire chiamate direttamente presso il supporto Dell EMC senza oneri aggiuntivi.
Il servizio dovrà prevedere la disponibilità di un numero telefonico di reperibilità per il supporto di cui alla Tabella 2 accessibile 24x7 (24 ore al giorno, 7 giorni su 7 inclusi i festivi).
Inoltre il Politecnico di Milano, in piena autonomia e con il proprio account registrato presso Dell EMC, dovrà poter ottenere tutti gli aggiornamenti, correzioni, major e minor release dei software/firmware in ambito e la relativa documentazione senza oneri aggiuntivi.
I prodotti hardware/parti di ricambio forniti ai fini dei servizi di manutenzione dovranno essere originali, idonei allo scopo, autentici, nuovi di fabbrica e provenienti da Dell EMC o da fonti autorizzate da Dell EMC stessa.
In caso di sostituzione hardware i costi di spedizione delle parti di ricambio e delle parti guaste dovranno essere ricompresi nei servizi di manutenzione erogati al Politecnico di Milano.
La componente dei servizi di manutenzione relativa agli interventi on site dovrà essere svolta presso le server farm del Politecnico di Milano sopra indicate e dovrà essere curata da personale qualificato, specializzato ed opportunamente formato sulle tecnologie in ambito.
Il Fornitore dovrà registrare presso il produttore Dell EMC l’avvenuto acquisto da parte del Politecnico di Milano di tutte le apparecchiature della fornitura oggetto del presente disciplinare e dei relativi servizi di manutenzione.
Le apparecchiature fornite dovranno essere idonee allo scopo, autentiche, nuove di fabbrica, incluse nel loro packaging originale e provenienti da fonti autorizzate da Dell EMC; il Politecnico dovrà esserne il primo acquirente. Le licenze per i prodotti in ambito dovranno essere rilasciate specificatamente per il Cliente Politecnico di Milano, che dovrà esserne il primo acquirente ed il primo licenziatario.
Onde evitare forniture di contratti di servizio e licenze non autorizzati, di apparecchiature non originali, rigenerate, usate o provenienti da canali non autorizzati, il Politecnico di Milano potrà richiedere preventivamente opportune verifiche per documentarne l’origine, affinché siano confermate dal produttore stesso, attraverso le sue sedi in Italia, le necessarie certificazioni sulla genuinità, provenienza e garanzia.
La violazione delle disposizioni sopra indicate e la difformità della fornitura rispetto a quanto richiesto determinerà l’applicazione delle penali descritte agli artt. 9 e 10, fino all’eventuale risoluzione del contratto (art. 24), senza alcun onere per il Politecnico di Milano.
1 Dell EMC ProSupport| v5.0 | 24-July-2017
xxxx://x.xxxx.xxx/xxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxx/xxxxxxx-xxxxxxxxxxxx/xx/Xxxxxxxxx/xxxx-xxxxxxxxxx-xx-XX.xxx
Art. 1.2 - Servizi professionali
Di seguito sono descritti i servizi professionali richiesti per la messa in esercizio dell’infrastruttura di cui all’Art. 1.1 e le caratteristiche degli ambienti ai quali è destinata tale infrastruttura.
Backup infrastruttura di virtualizzazione
• circa 550 virtual machine distribuite su tre virtual center VMware per una quantità totale di dati di circa 67 TB
Backup server fisici
• un file server costituito da un cluster Windows 2012 R2 a due nodi per una quantità totale di dati di circa 25 TB
• altri server fisici per una quantità totale di dati di circa 1 TB
Backup database
Microsoft SQL server
• un database di dimensione pari a circa 25GB ospitato da un cluster Windows 2012 R2 a due nodi
Database Oracle
• vari database per una dimensione totale pari a circa 4TB
E’ richiesta la protezione giornaliera degli ambienti sopra descritti: la tipologia di backup, le relative policy e la retention saranno definite in base alle esigenze e alla caratteristiche di dettaglio degli ambienti sopra descritti che saranno comunicate dal Committente al Fornitore per la stesura del Piano delle attività come indicato nell’Art. 1.3.
Servizi professionali
Si precisa che tutti i sistemi ai quali si applicano i servizi richiesti sono inclusi nelle matrici di compatibilità dei prodotti hardware e software oggetto della presente fornitura.
Di seguito il dettaglio dei servizi professionali richiesti:
• Installazione, configurazione e connessione delle appliance Data Domain DD6800 nei due siti di cui all’Art. 1.1, attivazione e configurazione dei relativi componenti software
• Installazione e configurazione delle suite software richieste (DPS for Backup, DPS for Applications e DPS for VMware) e relativa integrazione con le appliance Data Domain DD6800 per l’implementazione dei servizi di backup descritti di seguito
• Installazione e configurazione di tutti gli strumenti, inclusi nella fornitura di cui all’Art. 1.1, necessari alla gestione e manutenzione dell’infrastruttura richiesta
• Installazione e configurazione degli strumenti di monitoraggio, analisi dell’utilizzo e delle performance dell’infrastruttura richiesta inclusi nella fornitura di cui all’Art. 1.1
• Integrazione dell’infrastruttura richiesta con il sistema di monitoraggio di Ateneo basato su Nagios
• Backup infrastruttura di virtualizzazione
• installazione e configurazione di Networker per il backup di server virtuali ottimizzata come da best practice per il backup dell’infrastruttura di virtualizzazione sopra descritta, con particolare riferimento al dimensionamento di tutti i componenti necessari
• implementazione del backup di un cluster VMware indicato dal Committente
• tuning delle prestazioni
• Backup server fisici
• installazione e configurazione di Networker ottimizzata come da best practice per il backup dei server fisici dell’ambiente sopra descritto
• implementazione del backup del file server sopra descritto costituito da un cluster fisico Windows 2012 R2 a due nodi
• tuning delle prestazioni
• Backup Microsoft SQL server e database Oracle
• installazione e configurazione DPS for Applications per il backup applicativo di database Microsoft SQL e database Oracle ottimizzata come da best practice per i database dell’ambiente sopra descritto
• implementazione delle procedure di backup del database Microsoft SQL server sopra descritto ospitato da un cluster fisico a due nodi Windows 2012 R2
• implementazione delle procedure di backup con RMAN su Data Domain DD6800 di un database Oracle indicato dal Committente
• tuning delle prestazioni
• Configurazione della replica fra le due appliance DD6800 e delle procedure di disaster recovery e disaster prevention ottimizzate per gli ambienti di cui sopra tenendo conto dell’integrazione con i componenti software richiesti per l’implementazione dei servizi sopra descritti
• Configurazione di Networker per l’esecuzione di backup su libreria IBM TS3310 (storage node fornito dal Committente)
• Test di funzionalità e collaudo
Art. 1.3 – Piano delle attività e modalità operative
Entro 20 giorni solari dalla stipula del contratto MEPA oggetto del presente disciplinare il Fornitore dovrà produrre un documento denominato “Piano delle Attività” contenente la descrizione di tutte attività necessarie per l’espletamento dei servizi professionali richiesti nella presente fornitura. Il mancato rispetto di tale scadenza comporterà l'applicazione delle corrispondenti penali secondo le modalità specificate all'Art. 10 - punto 1 della tabella penali.
Tale Piano delle Attività dovrà:
• descrivere la sequenza delle attività e le relative dipendenze
• includere i dettagli di ogni singola attività da effettuare su ogni componente dei sistemi ai quali si applicano i servizi professionali richiesti, includendo anche le operazioni sui sistemi collegati (ad es.: host, switch e cablaggi non inclusi nella presente fornitura)
• analizzare ogni attività, evidenziandone gli impatti, eventuali criticità e prevedendo attività di misura, controllo e monitoraggio finalizzate a prevenire disservizi
• garantire il completamento di tutte le attività entro 60 giorni solari dalla stipula del contratto MEPA oggetto del presente disciplinare.
• essere condiviso ed approvato dal Committente.
La schedulazione degli eventuali incontri fra il Fornitore e il Committente per il trasferimento delle informazioni necessarie per la produzione del Piano delle Attività sarà concordata fra le parti entro 3 giorni solari dalla stipula del contratto MEPA oggetto del presente disciplinare.
Il mancato completamento di tutte le attività entro i tempi indicati nel Piano delle Attività comporterà l'applicazione delle corrispondenti penali secondo le modalità specificate all'Art. 10 – punto 2 della tabella penali.
Il Committente si riserva comunque la possibilità di richiedere modifiche in corso d’opera al Piano delle Attività, per evitare impatti sull’operatività dei servizi ICT erogati dall’Ateneo.
Il Fornitore dovrà includere nel Piano le attività di test e collaudo, finalizzate a verificare la perfetta funzionalità dei sistemi oggetto della presente fornitura e dei servizi da essi erogati.
Tali attività dovranno prevedere almeno i test necessari alla verifica delle funzionalità descritte di seguito (lista non esaustiva). Si precisa che, dove non diversamente specificato, i backup dovranno essere eseguiti su Data Domain
• test delle funzionalità dei servizi forniti dall’infrastruttura richiesta:
• backup infrastruttura di virtualizzazione:
• backup di un cluster di virtualizzazione indicato dal Committente
• restore di una virtual machine e file level restore
• Vmware Instant Access
• backup di server fisici
• backup del file server di cui all’Art. 1.2 e restore di file e directory
• restore di file e directory
• backup database Oracle e Microsoft SQL server
• backup del database Microsoft SQL server di cui all’Art. 1.2 ospitato da un cluster Windows 2012 R2 e relativo restore
• backup con RMAN su Data Domain di un database Oracle e relativo restore
• monitoraggio dell’esecuzione dei test sopra descritti e generazione della reportistica relativa all’esecuzione dei test stessi e ai dati di performance
• backup su tape library tramite Networker
• test dell’integrazione con Xxxxxx
• test funzionali di disaster prevention e fail-over dei servizi di backup e restore fra le due appliance Data Domain DD6800 in replica configurate come richiesto all’Art. 1.2
• test funzionali di resilienza e disaster recovery dei servizi di backup e restore fra le due appliance Data Domain DD6800 in replica configurate come richiesto all’Art. 1.2 a seguito di:
• indisponibilità di un’appliance
• simulazione di spegnimento controllato di un intero sito
• simulazione di spegnimento imprevisto di un intero sito
• simulazioni di interruzione di connettività fra i due siti
Il Committente si riserva di integrare le attività di test e collaudo in base alle proprie esigenze e di effettuare ulteriori test funzionali con strumenti e metodologie proprie e con il supporto del Fornitore.
Per l’espletamento dei servizi professionali richiesti, il Fornitore dovrà allocare risorse professionali in numero adeguato, opportunamente formate ed in possesso di certificazioni sulle tecnologie in ambito (v. Art. 6).
Durante tutto il periodo di espletamento dei servizi professionali richiesti, il Fornitore dovrà collaborare fattivamente ed in modo proattivo con il Committente, prevenendo il verificarsi di situazioni critiche e proponendo con sollecitudine soluzioni ed interventi correttivi quando necessario.
Durante le attività il Fornitore sarà affiancato da personale tecnico del Committente al fine di consentire al personale stesso di sviluppare la massima consapevolezza della soluzione in corso di realizzazione, di partecipare tempestivamente ad ogni decisione operativa e di acquisire competenze sulle tecnologie e sui prodotti oggetto della presente fornitura in modalità training-on-the-job.
Il collaudo sarà eseguito dal Fornitore in contraddittorio con il Committente.
Nel caso in cui l’esito del collaudo non risulti positivo in tutto o in parte, il Committente comunicherà al Fornitore i tempi entro i quali:
• dovranno essere eseguiti gli interventi correttivi necessari
• dovrà essere ripetuto il piano di test e di collaudo
Nel caso in cui l’esito del primo collaudo non risulti positivo in tutto o in parte non si applicheranno penali. Qualora tuttavia il collaudo non si concluda con esito positivo entro i tempi fissati dal Committente, si applicheranno le penali di cui all’Art. 10 – punto 3 della tabella penali.
Il Fornitore dovrà inoltre produrre, entro i termini previsti per l’espletamento dei servizi professionali, opportuna documentazione comprendente:
• descrizione dell’architettura dell’infrastruttura implementata
• configurazione di dettaglio di ogni componente dell’infrastruttura implementata
• dettaglio dell’esecuzione del piano di test e collaudo
• descrizione delle procedure operative propedeutiche alla gestione e alla manutenzione ordinaria dell’infrastruttura implementata, in particolare:
• monitoraggio delle componenti hardware e software
• reportistica e analisi delle performance
• gestione degli upgrade dei componenti hardware e software
• utilizzo delle funzionalità avanzate
La mancata produzione della documentazione entro i termini previsti comporterà l'applicazione delle corrispondenti penali secondo le modalità specificate all'Art 10 – punto 2 della tabella penali.
Art. 2 – Importo della fornitura
Il prezzo presunto e stimato e non garantito posto a base di offerta è fissato in € 208.000,00 + IVA per l’intera fornitura, comprensivo di tutti gli oneri concernenti la fornitura (trasporto, imballo, scarico, montaggio, spese di fatturazione, consegna al luogo indicato, ecc.), che devono, pertanto, intendersi a carico della Ditta offerente.
I concorrenti dovranno indicare in sede di offerta la stima dei costi relativi alla sicurezza di cui agli artt. 95 e 97 del D.lgs. n. 50/2016. Il prezzo complessivo indicato dal concorrente deve intendersi comprensivo di tali oneri, relativi alla presente procedura.
Il Politecnico di Milano stima i costi relativi alla sicurezza per l'adozione delle misure individuate nel DUVRI, ai sensi degli artt. 95 e 97 del D.lgs. n. 50/2016, pari a € 50,00. Il prezzo complessivo indicato dal concorrente deve intendersi comprensivo di tali oneri, che non possono essere soggetti a ribasso d’asta.
Art. 3 – Aumento e diminuzione dell’importo del contratto
Il Fornitore è consapevole ed accetta che il Punto Ordinante ha la facoltà di richiedere, entro il periodo di validità del contratto, un aumento o una diminuzione del quantitativo di articoli oggetto del presente Contratto fino alla concorrenza di un quinto dell’importo contrattuale ordinato, senza che a fronte delle richieste di aumento o diminuzione di tale quantitativo, entro il limite indicato, il Fornitore possa avanzare alcuna pretesa per maggiori compensi, indennizzi e/o risarcimenti, ovvero chiedere la risoluzione del Contratto stesso.
Art. 4 – Modalità per la presentazione delle offerte
La presente RDO viene predisposta utilizzando la scheda di offerta pubblicata sul MEPA integrata dai seguenti documenti allegati, a pena di esclusione salvo per i documenti specificati come opzionali:
• Il presente documento firmato digitalmente che disciplina le Condizioni Particolari di RDO
• Ricevuta di pagamento del contributo ANAC firmato digitalmente – obbligatorio
amministrativo
• All. 1 - Dichiarazione in ordine al subappalto – opzionale amministrativo
• All. 2 - Dichiarazione in presenza di segreti tecnici o commerciali – opzionale tecnico
• Attestazione PASSOE – obbligatorio amministrativo
• Garanzia provvisoria e impegno del fideiussore a rilasciare garanzia definitiva (di cui al successivo articolo 4.5) – obbligatorio amministrativo
• Idonea documentazione a comprova del requisito posseduto per le riduzioni nei casi cui all’art. 93, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016, ove l’offerente sia in possesso dei requisiti ivi prescritti
– opzionale amministrativo
• Documentazione attestante il possesso dei requisiti di partecipazione di cui all’Art. 6 – obbligatorio amministrativo
• Ulteriori documentazione di carattere amministrativo – opzionale amministrativo
• Giustificativi per la congruità dell’offerta – opzionale economico
ATTENZIONE: i documenti allegati nella sezione Amministrativa e, ove prevista, nella sezione Tecnica, non devono contenere alcun riferimento all’offerta economica, a pena di esclusione.
Art. 4.1 – Ricevuta di versamento del contributo ANAC
Ricevuta di versamento dell’avvenuto pagamento del contributo ex art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e deliberazione Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) del 9 dicembre 2014 per un ammontare di € 20,00.
Ai sensi della delibera del 9 dicembre 2014 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, i partecipanti alla procedura di selezione sono tenuti al versamento della contribuzione nella misura di cui sopra. Gli operatori economici dovranno collegarsi al servizio con le credenziali rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare. Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi. Sono quindi consentite due modalità di pagamento della contribuzione: online mediante carta di credito; in contanti presso la rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini, con il modello rilasciato dal portale dell’ANAC. Nel primo caso dovrà essere allegata all’offerta copia della ricevuta di pagamento on-line trasmessa xxx xxxxx xxxxxxxxxxx dall’Autorità. Nel secondo caso andrà invece allegato l’originale dello scontrino rilasciato dal punto vendita.
Il termine per i partecipanti per effettuare il versamento coincide con la data di presentazione dell'offerta. La mancata presentazione della ricevuta di versamento, è condizione di esclusione dalla procedura di selezione.
Per ogni ulteriore informazione: xxxx://xxx.xxxx.xx/
La ricevuta dovrà essere scansionata in un unico file PDF prima di procedere all’apposizione della firma digitale da parte del legale rappresentante
Art. 4.2 – Dichiarazione in ordine al subappalto (eventuale)
L’operatore economico deve dichiarare se intende affidare o meno parti della attività oggetto della presente procedura in subappalto.
Non sarà considerata subappalto l’attività relativa ai servizi di manutenzione svolta dal produttore (presso il quale deve essere registrato il contratto di servizi di cui all’Art. 1.1)
Si precisa che in caso di partecipazione in forma aggregata è necessario dichiarare che si intende ricorrere al subappalto, se il ricorso al subappalto è effettuato da almeno un operatore economico componente il raggruppamento/consorzio.
Si precisa inoltre che si considera subappalto l’attività svolta da soggetti terzi su incarico dell’operatore economico aggiudicatario o del produttore (presso il quale deve essere registrato il contratto di servizi di cui all’Art. 1.1).
Nel solo caso in cui l’operatore economico o il produttore intenda ricorrere al subappalto, l’operatore economico deve allegare nell’apposito campo sulla piattaforma MEPA:
• dichiarazione attestante le attività oggetto della presente procedura che l’operatore economico o il produttore intende affidare in subappalto nel rispetto delle condizioni stabilite dal presente disciplinare nonché all’art. 105, D.Lgs 50/2016.
In caso di presentazione della dichiarazione in ordine al subappalto, è richiesta ai fini della verifica delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 la presentazione del documento denominato PASSOE anche per i subappaltatori (art. 105, comma 6, D.Lgs 50/2016).
Art. 4.3 – Dichiarazione in presenza di segreti tecnici o commerciali (eventuale)
Eventuale dichiarazione di presenza di segreti tecnici o commerciali all’interno dell’offerta di gara ai fini dell’esercizio del diritto di accesso agli atti, ai sensi dell’art. 53 comma 5 Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art.3 del D.P.R n. 184/2006, redatto utilizzando, come esempio, il modulo di cui all’allegato 2 del presente capitolato. La compilazione di tale dichiarazione è opzionale. In caso di mancata presentazione di tale dichiarazione, l’Amministrazione considererà tutti i documenti ricevuti privi di qualsiasi segreto tecnico o commerciale e procederà quindi, in caso di accesso agli atti, a trasmetterli interamente agli interessati.
Art. 4.4 – PASSOE
Ai fini dell’utilizzo del sistema AVCPASS per la verifica dei requisiti obbligatori di partecipazione, il partecipante dovrà fornire il documento denominato PASSOE rilasciato dall’Autorità di Vigilanza per i Contratti Pubblici, caricandolo a sistema.
Per ottenere tale documento, l’operatore economico, dopo la registrazione al servizio AVCPASS sul sito xxxx://xxx.xxxx.xx alla voce “Servizi – AVCPASS operatore economico”, indicherà a sistema il CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare. Il sistema rilascia il “PASSOE”.
Per ogni ulteriore informazione: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/
In caso di subappalto, i subappaltatori indicati dal partecipante devono produrre il documento PassOE sottoscritto con firma digitale anche dal legale rappresentante.
Ai soli fini della creazione del PassOE, il subappaltatore indicato dal partecipante deve generare la propria componente AVCpass classificandosi come “Mandante in RTI”. Il partecipante genererà il il PassOE con il ruolo di “Mandataria in RTI”.
Art. 4.5 – Garanzia provvisoria ed impegno del fideiussore a rilasciare garanzia definitiva L’operatore economico deve allegare documento in formato elettronico atto a comprovare l’avvenuta costituzione della garanzia provvisoria prevista dall’art.93 D.Lgs.50/2016 .
La garanzia deve essere effettuata nelle modalità previste dall’art.93 D.Lgs.50/2016 per l’importo del
2% del prezzo base, pari a € 4.160,00.
Possono essere applicate le riduzioni di cui al comma 7 dall’art.93 D.Lgs.50/2016.
Tale documento può essere una fideiussione:
• bancaria, rilasciata da Istituti di Credito di cui al Testo Unico Bancario approvato con il D.Lgs. 385/93 e s.m.i.;
• assicurativa, rilasciata da imprese di assicurazioni, debitamente autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del D.Lgs. 209/2005 s.m.i.;
• rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106, D.Lgs. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161, D.Lgs. 58/1998.
La fideiussione deve essere intestata alla stazione appaltante, avere validità per un periodo di almeno 180 giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle offerte e prevedere espressamente:
• la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
• la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, c. 2, cod. civ.;
• la piena operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
In alternativa rispetto alla fideiussione, l’operatore economico può costituire la garanzia provvisoria in contanti, in questo caso l’operatore economico deve:
• effettuare il versamento sul conto IBAN n. XX00X0000000000000000000X00 , intestato alla stazione appaltante presso filiale di Banca Popolare di Sondrio - Agenzia 21 Politecnico, avente come causale di versamento il nome della presente procedura di gara (di cui al precedente capitolo 1 - Caratteristiche della procedura)
• in sede di gara dovrà essere caricato un documento attestante l’avvenuto versamento. Dovrà essere inoltre indicato il codice IBAN dell’operatore economico da cui è stato effettuato il versamento per la restituzione della garanzia.
In alternativa rispetto alla fideiussione o in contanti, l’operatore economico può costituire la garanzia provvisoria in titoli del debito pubblico. In questo caso, l’operatore economico deve:
• acquistare titoli garantiti dallo Stato Italiano al corso del giorno del deposito, quindi depositarli presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate a titolo di pegno a favore della stazione appaltante.
La garanzia provvisoria copre e può essere escussa nei seguenti casi:
• mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’operatore economico;
• mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del contratto, nel termine stabilito o in quello eventualmente prorogato;
• mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla presente procedura.
Le modalità di svincolo delle garanzie provvisorie sono disciplinate secondo quanto disciplinato dall’art. 93, D.Lgs. 50/2016. In ogni caso, la garanzia provvisoria dell’aggiudicatario resta vincolata e deve essere valida fino alla costituzione del deposito cauzionale definitivo. In caso di costituzione della garanzia in contanti o in titoli del debito pubblico, la stazione appaltante provvederà alla restituzione degli stessi.
Si segnala che l’aggiudicazione della procedura autorizza lo svincolo della cauzione provvisoria ad eccezione dell’aggiudicatario.
Art. 4.6 – Dichiarazione di impegno a rilasciare la cauzione definitiva
Ai sensi dell’art. 93 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, l’operatore economico deve, a pena di esclusione, produrre l’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia
provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all’art. 103 D.Lgs. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario.
La dichiarazione di impegno deve:
• essere rilasciata da un istituto bancario o compagnia assicurativa o da intermediario finanziario (iscritto nell’albo di cui all’art. 106 del D.Lgs. 385/1993 che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.Lgs. 58/1998);
• contenere la denominazione della gara come riportata nell’intestazione della presente lettera di xxxxxx.
L’operatore economico deve produrre, con riferimento al firmatario del soggetto garante copia in formato elettronico del documento che ne attesti i poteri di sottoscrizione (ad es. procura).
Qualora la predetta dichiarazione di impegno fosse contenuta nel documento contente la garanzia provvisoria, non è necessario produrre ed allegare alcun documento ulteriore.
Art. 4.7 – Giustificativi per la congruità dell’offerta
Ai fini della verifica della congruità dell’offerta economica secondo quanto previsto all’art. 97 D.lgs 50/2016, si richiede che in sede di gara vengano forniti i giustificativi che sorreggono la congruità dell’offerta.
Tale richiesta è motivata dal perseguimento dei principi di economicità e tempestività della procedura di acquisto, con particolare riferimento alla necessità di celerità delle procedure di cui all’art. 36 del D.Lgs.50/2016.
A tal fine si richiede che in fase di presentazione della busta economica vengano caricati i giustificativi che sorreggono la congruità dell’offerta presentata ed in particolare:
• spiegazione del prezzo offerto che dia evidenza della sostenibilità dello stesso per l’azienda, garantendo la corretta remunerazione del personale e congrui oneri aziendali per la sicurezza, nonché la copertura delle spese generali e l’utile aziendale, come previsto dall’art. 97 commi 1 e 4 del D.Lgs.50/2016.
• in caso di commercializzazione di prodotti non direttamente realizzati dall’offerente, devono essere allegati a comprova della spiegazione del prezzo documenti da cui risulti l’evidenza per cui lo sconto proposto è sostenibile: contratto del fornitore o fatture oppure lettera del produttore o fornitore che dichiari di praticare condizioni compatibili con lo sconto offerto.
La documentazione non verrà valutata in sede di apertura delle offerte economiche. I documenti presentati saranno valutati, dopo l’apertura dell’offerte economiche, solo in caso di verifica d’eventuale anomalia dell’offerta.
Qualora la documentazione richiesta non fosse caricata a sistema o in caso di necessità di ulteriori specificazioni la SA procederà a richiedere le spiegazioni con la procedura di cui all’art.97 c.5 D.Lgs.50/2016
I documenti di cui sopra non dovranno essere caricati né nella sezione Amministrativa né, ove prevista, nella sezione Tecnica, a pena di esclusione.
Art. 5 – Modalità di aggiudicazione della gara
La modalità di aggiudicazione della RdO è al prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 c.4 del Codice in quanto acquisto di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del Codice con caratteristiche standardizzate le cui condizioni sono definite dal mercato.
Nel caso di parità in graduatoria tra le offerte ricevute, si applica l’articolo 18, comma 5, del D.M. 28 ottobre 1985 il quale prevede che “In caso di offerta di uguale importo, vengono svolti esperimenti di miglioria (...) in sede di valutazione delle offerte (...)”. Si procede quindi al rilancio della RDO con i soggetti che hanno presentato le migliori offerte.
I prezzi di aggiudicazione, i servizi ed i prodotti aggiudicati (tipo, marca, etc.) rimarranno fissi per tutto il periodo della fornitura.
È facoltà della Stazione appaltante procedere all’affidamento anche in caso di una sola offerta valida ovvero di non affidare affatto in caso in cui siano ravvisate insufficienti condizioni di praticabilità del progetto o l’offerta economica non sia ritenuta congrua.
ATTENZIONE: i documenti allegati nella sezione Amministrativa e, ove prevista, nella sezione Tecnica, non devono contenere alcun riferimento all’offerta economica, a pena di esclusione.
Art. 6 – Requisiti di partecipazione
Il Fornitore dovrà essere un partner del produttore Dell EMC (o il produttore stesso) e soddisfare tutti i seguenti requisiti:
• essere un partner Platinum
• il personale che il Fornitore allocherà per l’espletamento dei servizi professionali oggetto della presente fornitura dovrà essere in possesso delle seguenti certificazioni professionali:
• DECS-IE Specialist – Implementation Engineer Data Domain
• DECS-TA Specialist – Technology Architect Backup Recovery Solutions
Il Fornitore dovrà caricare a sistema opportuna documentazione in corso di validità, rilasciata dal produttore Dell EMC, attestante il possesso di tutti i requisiti sopra esposti, sia quelli aziendali che quelli del personale che sarà allocato per l’espletamento dei servizi professionali richiesti.
Art. 7 – Conclusione del contratto
Sulla base delle Offerte contrattuali inviate dai fornitori, il Punto Ordinante, secondo i criteri di valutazione indicati nella RDO, procederà alla valutazione delle offerte ricevute e potrà accettarne una entro il termine di validità e di irrevocabilità dell’Offerta stabilito in occasione dell’invio della RDO. In tal caso il Sistema genera un “documento di accettazione”, che dovrà essere sottoscritto a mezzo di firma digitale e caricato a sistema entro il suddetto termine.
Il contratto di fornitura con il fornitore prescelto si intenderà validamente perfezionato nel momento in cui il documento di accettazione firmato digitalmente viene caricato a Sistema dal Punto Ordinante.
Art. 8 – Garanzia definitiva per la stipula del contratto
Ai fini della stipula del contratto, l’operatore economico aggiudicatario dovrà prestare, una garanzia, denominata "garanzia definitiva", per l’importo e con le modalità stabilite dall’Art.103 del D.Lgs.50/2016.
La mancata costituzione della suddetta garanzia determina l’annullamento dell’aggiudicazione, la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria.
Art. 9 – Tempi, luoghi di consegna e penali
Il Fornitore aggiudicatario si impegna garantire la consegna di tutto il materiale entro 25 giorni solari dalla stipula del contratto MEPA oggetto del presente disciplinare senza creare interruzione all’ordinaria attività lavorativa dell’ente pubblico.
Le consegne dovranno essere effettuate dal lunedì al venerdì rispettando i seguenti orari: 9.00 – 12.30 e 14.00 – 17.30 esclusi i giorni festivi e compatibilmente con il calendario di apertura del Politecnico di Milano.
Le consegne si intendono al piano, comprensive di imballaggio, trasporto, facchinaggio e bolla di consegna degli articoli consegnati.
Per eventuali inadempienze (ritardo nelle forniture, consegna del materiale diverso da quello aggiudicato ecc.) saranno immediatamente comunicate e applicate le penali previste dalle presenti Condizioni Particolari o dalle Condizioni Generali di Contratto relative al bando MEPA applicabile.
Per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai suddetti tempi di consegna sarà applicata una penale pari al 1% del valore dell'acquisto.
Le apparecchiature e relativa dotazione di cui all’Art. 1 dovranno essere equamente distribuite e consegnate presso le seguenti server farm del Politecnico di Milano:
• Server farm Z2
Politecnico di Milano – Edificio CT1
Xxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxx 00 - 00000 Xxxxxx
• Server farm Z3
Politecnico di Milano – Edificio CT4 Xxx Xxxxxxxxxxxx 0/X - 00000 Xxxxxx
previo contatto con:
Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Telefono: 000 0000000
Mail: xxxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxx.xx
La consegna si intende comprensiva della movimentazione del materiale sino alla destinazione finale e non la semplice consegna piano strada
Per ogni giorno di ritardo nella consegna sarà applicata una penale pari al 1% del valore dell'acquisto.
Le sanzioni pecuniarie di cui sopra verranno fatturate dal Politecnico di Milano e, qualora non liquidate a scadenza, l’importo verrà prelevato direttamente dalla cauzione, con conseguente obbligo di reintegro.
Il Politecnico di Milano si riserva, comunque, in caso di ritardo superiore ai 10 giorni solari indipendentemente da qualsiasi contestazione, di procedere alla risoluzione del rapporto, ai sensi 5 dell’art. 1456 C.C., con semplice comunicazione scritta e di affidare a terzi la fornitura dei servizi oggetto del contratto imputando le spese aggiuntive dell’appaltatore (rescissione in danno), salvo il risarcimento per maggiori danni.
Qualora a consegna effettuata, a seguito di accertamento da parte del Responsabile del servizio interessato, i materiali risultino difettosi o difformi, parzialmente o totalmente - anche per caratteristiche tecniche o tipologiche - da quelli ordinati, la Ditta fornitrice è tenuta a provvedere alla loro idonea rimozione e sostituzione entro il termine massimo di giorni 10 (dieci) decorrente dalla notifica di contestazione come sopra effettuata.
Tutte le spese inerenti e conseguenti alla consegna, al ritiro e alla sostituzione sono a carico della Ditta.
Art. 10 - Regolarità del servizio – controlli - penalità
Il Fornitore è sempre obbligato ad assicurare la regolarità e la corretta e puntuale esecuzione della fornitura richiesta nel rispetto delle modalità e dei requisiti di cui al presente disciplinare.
Il Fornitore riconosce al Committente il diritto di procedere, anche senza preavviso e con le modalità che riterrà più opportune o anche in contraddittorio, a verifiche e controlli volti ad accertare la regolare esecuzione del servizio e l’esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte.
A fronte di eventuali inadempienze rilevate nell'esecuzione della fornitura, il Committente procederà a comunicare per iscritto l’accertamento delle stesse ed all’applicazione delle penalità descritte nella Tabella 10, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.
Tabella 10 – Penali
# | Causale | Riferimento | Penale |
1 | Mancato rispetto dei tempi richiesti per la consegna del “Piano delle attività” | Art. 1.3 | € 200 per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai tempi richiesti per la consegna del documento |
2 | Mancato rispetto dei tempi indicati nel Piano delle Attività per il completamento dei servizi professionali richiesti, inclusa la produzione della documentazione richiesta | Art. 1.3 | € 200 per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla scadenza fissata |
3 | Mancato rispetto dei tempi richiesti per la conclusione del collaudo con esito positivo | Art. 1.3 | € 200 per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai tempi richiesti |
4 | Mancato rispetto dei livelli di servizio richiesti per i servizi di manutenzione | Art. 1.1 | • € 100 per ogni ora solare di indisponibilità del servizio di supporto telefonico • € 200 per ogni giorno lavorativo di ritardo nei tempi di intervento on site rispetto ai livelli di servizio richiesti |
5 | Altre inadempienze, non riconducibili ai casi precedenti, dovute a mancata, ritardata o insufficiente esecuzione dei servizi richiesti | -- | Commisurata all'inadempienza, da € 200 a € 2.000 |
Tutte le penali verranno applicate previo contraddittorio con il Fornitore, con la sola formalità della contestazione scritta dell’inadempienza al Fornitore, con termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte da parte di quest’ultimo.
L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti del Fornitore nei confronti dell’Ateneo; ovvero tramite emissione di note di credito da parte del Fornitore; ovvero potrà essere detratto dalla garanzia fideiussoria.
L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Ateneo a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
Il Fornitore dovrà risarcire il Committente di qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare da un'inadempienza del Fornitore stesso.
Il Politecnico di Milano si riserva, comunque, in caso di constatata applicazione di 3 penali o al raggiungimento di penali per un importo pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento, indipendentemente da qualsiasi contestazione, di procedere alla risoluzione del rapporto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., con semplice raccomandata a.r., con conseguente esecuzione del servizio in danno del gestore inadempiente, salvo il risarcimento per maggiori danni.
L’amministrazione si riserva, in tal caso, la facoltà di interpellare il secondo classificato.
Art. 11 - Sicurezza
Il Fornitore è tenuto a provvedere alle coperture assicurative di legge per tutto il personale reso disponibile.
Tale personale dovrà uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività oggetto della fornitura, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e/o integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 di tale Decreto nonché le disposizioni del responsabile di struttura ai fini della sicurezza (Dirigente ai fini della sicurezza), che potrà richiedere il soddisfacimento di obblighi formativi specifici. Il soddisfacimento di tali obblighi sarà a totale carico del Fornitore e costituirà prerequisito per l'avvio delle attività da parte di ciascuna delle unità di personale da esso rese disponibili.
Gli obblighi di sorveglianza sanitaria per tali unità di personale sono a carico del Fornitore, che si attiverà integrando ove necessario i protocolli in base agli eventuali rischi specifici ai quali i lavoratori risulteranno esposti.
Non essendo a priori possibile valutare in che tempi e luoghi saranno svolti gli interventi relativi ai servizi richiesti dal presente disciplinare, non si può escludere l'insorgenza di rischi dovuti ad interferenza nell’operatività presso le server farm di Ateneo.
In considerazione della natura della presente fornitura, si valuta che tali rischi siano eliminabili attraverso la delimitazione delle aree di lavoro.
Per quanto concerne gli oneri relativi alla sicurezza, si rimanda a quanto specificato all’Art.2.
Art. 12 – Modalità di presentazione delle fatture e pagamento
La fattura dovrà essere trasmessa in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del DM n.55/2013, indirizzandola al Codice Univoco Ufficio riportato nella presente RDO.
Oltre al “Codice Univoco Ufficio” che deve essere inserito obbligatoriamente nell’elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica, dovranno altresì essere indicate nella fattura anche le seguenti informazioni:
Informazione | Elemento del tracciato fattura elettronica |
Codice Unitario Progetto (se indicato in RDO) | <CodiceCUP> |
Codice Identificativo Gara | <CodiceCIG> |
ORDINE (se indicato): dovrà essere indicato l'identificativo ID_DG che verrà comunicato in sede di stipula | <Dati Generali><DatiOrdineAcquisto> |
CONTRATTO (se indicato): in caso di riferimento a contratto, dovrà essere indicato il numero di protocollo/repertorio che verrà comunicato in sede di stipula | <Dati Generali><DatiContratto> |
NOTE CREDITO (se indicato): dovrà essere indicato il numero della fattura trasmessa | <Dati Generali><DatiFattureCollegate> |
La compilazione e sottoscrizione dell’autocertificazione inerente la dichiarazione di regolarità del
D.U.R.C. e la tracciabilità dei flussi finanziari dovrà precedere l’emissione della fattura.
La fattura sarà respinta tramite il Sistema di Interscambio in caso di mancato ricevimento della predetta documentazione.
Il pagamento sarà così frazionato:
• 30% alla consegna di tutto il materiale richiesto
• 50% al completamento con esito positivo del collaudo, di tutte le attività inerenti tutti i servizi professionali richiesti
• 20% a 60 gg dal completamento con esito positivo del collaudo, di tutte le attività inerenti tutti i servizi professionali richiesti
Ogni pagamento avverrà entro 30 giorni dalla data di ricezione della relativa fattura, previo accertamento della prestazione da parte del direttore dell'esecuzione del contratto (DEC).
Art. 13 – Riservatezza
Il Fornitore si impegna a conservare il più rigoroso riserbo in ordine a tutta la documentazione fornita dal Politecnico di Milano.
Il Fornitore si impegna altresì a non divulgare a terzi e a non utilizzare per fini estranei all’adempimento dell’accordo stesso procedure, notizie, dati, atti, informazioni o quant’altro relativo al Politecnico di Milano e al suo know-how.
Il Fornitore si impegna altresì a restituire al Politecnico di Milano, entro 10 giorni dall’ultimazione delle attività commissionatele tutti gli atti ed i documenti alla stessa forniti dalla committente ed a distruggere, ovvero rendere altrimenti inutilizzabili, ogni altro atto.
Eventuali violazioni commesse dal Fornitore sulle disposizioni di cui al presente paragrafo saranno sanzionate ai sensi della normativa vigente in materia.
Art. 14 – Tracciabilità dei flussi finanziari
Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010.
Il fornitore si impegna inoltre a produrre, su richiesta della Stazione appaltante, documentazione idonea per consentire le verifiche di cui al comma 9 della legge 136/2010.
A pena di risoluzione del contratto, tutti i movimenti finanziari relativi alla fornitura devono essere registrati su conto corrente dedicato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o altri strumenti previsti dalla legge 136/2010, salvo le deroghe previste dalla legge stessa.
Art. 15 – Normativa anticorruzione
Il fornitore, firma digitalmente il presente disciplinare, dichiarando contestualmente quanto segue.
1) RAPPORTI DI PARENTELA
Il Fornitore dichiara che non sussistono rapporti di parentela, affinità, coniugio, convivenza tra i titolari e i soci dell’azienda e il Rettore, Prorettori, Prorettori delegati dei Poli territoriali, Direttore Generale, Dirigenti, Componenti del Consiglio di Amministrazione, i Direttori di Dipartimento, Presidi di Scuola, visibili all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxx/, RUP della presente procedura.
2) TENTATIVI DI CONCUSSIONE
Il fornitore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.
Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p.
3) CONOSCENZA DEL CODICE COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI DEL POLITECNICO DI MILANO E PIANO PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DI ATENEO
Il Fornitore ha l’obbligo di rispettare e di divulgare all’interno della propria organizzazione Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Politecnico di Milano per tutta la durata della procedura di affidamento e del contratto.
Fatti salvi gli eventuali altri effetti, l’inosservanza delle norme e/o la violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Politecnico di Milano comporta la risoluzione del presente contratto ai sensi dell’art.1456 del c.c.
4) EX DIPENDENTI
Il Fornitore dichiara di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e/o di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Università per il triennio successivo alla cessazione del rapporto e si impegna a non stipularli nel prossimo triennio.
Art. 16 – Utilizzo del nome e del logo del Politecnico di Milano
Art. 17 – Norme di riferimento
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente documento, si rinvia alla documentazione relativa alla disciplina del Mercato Elettronico, ivi compresi il Bando di Abilitazione e i relativi Allegati (es. il Capitolato Tecnico, le Condizioni Generali di Contratto, le Regole, etc.), nonché in generale tutti gli atti e i documenti che disciplinano l’Abilitazione, la registrazione, l’accesso e la partecipazione dei soggetti al Mercato Elettronico.
Si rinvia inoltre al D.Lgs. 50/2016, al Codice Civile e al Codice Penale.
Art. 18 – Foro competente
Per ogni effetto del contratto, si riconosce per ogni controversia la competenza del Foro di Milano.
Art. 19 – Trattamento dati
Nell'ambito dei loro rapporti contrattuali, le parti si impegnano a rispettare i regolamenti in vigore applicabili al trattamento dei dati personali e, in particolare, il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 applicabile dal 25 maggio 2018 (di seguito "regolamento europeo sulla protezione dei dati") e normativa nazionale di riferimento laddove applicabile.
In caso di servizi che richiedano il trasferimento di dati personali dal Politecnico al Fornitore o la raccolta di dati personali da parte del Fornitore nell’ambito dello svolgimento del servizio, il Fornitore verrà nominato all’avvio del servizio dal Committente con apposito atto negoziale ai sensi dell’art. 28 e seguenti del GDPR “Responsabile del trattamento” in relazione alle attività connesse alla esecuzione del presente appalto come specificato al punto 3 dell’Allegato 1.
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, esclusivamente nell’ambito della gara, per l’aggiudicazione e la stipula del successivo contratto di appalto a cui il presente documento si riferisce. Ai sensi del Regolamento UE i dati raccolti sono destinati alla scelta del contraente ed il loro conferimento ha natura obbligatoria, fermo restando che l’operatore economico che intende partecipare alla gara o aggiudicarsi l’appalto e successivamente stipulare il contratto deve fornire alla stazione appaltante la documentazione richiesta dalla vigente normativa e dal presente disciplinare. La mancata produzione dei predetti documenti comporta l’esclusione dalla gara o la decadenza dall’aggiudicazione.
I dati raccolti possono essere comunicati al personale della stazione appaltante che cura il procedimento di gara ed esibiti ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse nel caso di richiesta di accesso ai sensi della L. 241/1990.
Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente dell’Area Servizi ICT - Piazza Xxxxxxxx xx Xxxxx 32 – 00000 Xxxxxx
Per quanto riguarda la documentazione gestita tramite MEPA il responsabile del trattamento dei dati è il gestore del sistema stesso che cura gli adempimenti in ordina alla operatività dei processi di accesso e utilizzo dei sistemi informatici.
Art. 20 – Responsabile del procedimento
Il Responsabile Unico del Procedimento di gara è l’Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Dirigente dell’Area Servizi ICT.
Art. 21 – Contatti del Punto Ordinante
Per eventuali informazioni è possibile contattare il Call Center del Politecnico di Milano, telefono 00 0000 0000 – 000 00 0000, email xxxxxxxxxx@xxxxxx.xx, dalle ore 8.00 alle ore 19.00 dei giorni feriali e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00.
Eventuali richieste di chiarimenti, in ordine al contenuto del Bando di gara, del presente Disciplinare e del Capitolato speciale d’appalto potranno essere formulate esclusivamente per via telematica attraverso la funzione dedicata nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).
Art. 22 – Accesso agli atti
In caso di richiesta di accesso agli atti, come previsto dal Regolamento di Ateneo, emanato con Decreto del Direttore Generale Rep. n. 3418 Prot. n. 40374 del 18/12/2013, verrà applicato il tariffario approvato dal Consiglio di Amministrazione il 17/12/2013 visibile al seguente indirizzo: xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxx.xxx/000/Xxxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxxxxx.xxx
Art. 23 – Spese contrattuali
Tutte le spese, diritti e imposte, inerenti e conseguenti alla sottoscrizione del contratto, sono a carico dell'aggiudicatario.
Art. 24 – Inadempimenti contrattuali e risoluzione del contratto
Il Politecnico di Milano ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, in caso di violazione o non rispondenza al vero, anche sopravvenuta, di tutte le dichiarazioni rese per
l’iscrizione al MEPA, di mancanza anche sopravvenuta dei requisiti di cui all’Art.80 D.Lgs.50/2016, nonché nei casi previsti dagli artt. 9, 10, 14 e 15 del presente Disciplinare.
Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, in caso di mancanza anche sopravvenuta dei requisiti di partecipazione di cui all’art.6.
Milano, lì 22/08/2018
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
Patto di integrità tra gli operatori economici partecipanti alle procedure di gara indette dal Politecnico di Milano per l’esecuzione di lavori e la fornitura di beni e servizi
Il presente patto di integrità deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all’offerta da ciascun operatore economico che partecipa ad una qualsiasi procedura di gara indetta dal Politecnico di Milano.
La mancata consegna del presente documento, debitamente sottoscritto dal titolare o dal rappresentante legale dell’operatore economico concorrente, comporta l’esclusione dalla gara a norma dell’art. 1, comma 17 della Legge 06 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”.
Il presente documento costituisce pertanto parte integrante dell’offerta economica dell’operatore economico e del contratto che eventualmente consegue all’aggiudicazione.
Questo patto di integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione del Politecnico di Milano e degli operatori economici che partecipano alle procedure di gara indette dall’Ateneo a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l’espresso impegno anti corruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’aggiudicazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.
Il Personale, i collaboratori e gli eventuali consulenti del Politecnico di Milano, a qualsiasi titolo coinvolti nelle procedure di espletamento delle gare, nonché nell’ambito dell’esecuzione del conseguente contratto, sono consapevoli del presente patto di integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni derivanti dal mancato rispetto di quanto disposto dallo stesso patto di integrità.
Il Politecnico di Milano si impegna verso gli operatori economici a rendere pubblici i dati più rilevanti della procedura, di seguito riportati:
1. Elenco dei partecipanti;
2. Offerte economiche dei soggetti ammessi (in caso di aggiudicazione con il criterio del massimo ribasso) o graduatoria delle offerte ammesse (in caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa);
3. Elenco delle offerte respinte o degli operatori economici esclusi (con comunicazione della relativa motivazione ad ogni operatore economico direttamente interessato);
4. Nominativo del soggetto aggiudicatario;
5. Ragioni che hanno determinato l’aggiudicazione, con relativa attestazione del rispetto dei criteri di valutazione indicati nel capitolato di gara.
Ogni operatore economico con la sottoscrizione del presente Patto di Integrità e la sua allegazione alla documentazione richiesta nei singoli atti di gara:
1. si impegna a segnalare al Politecnico di Milano qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della singola gara e\o durante l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato, addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni attinenti alla singola gara;
2. dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti alla medesima gara e che non si è accordato e non si accorderà con gli altri operatori economici partecipanti alla gara stessa;
3. si impegna a rendere noti, previa richiesta dell’Ateneo, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente assegnatogli a seguito della selezione, inclusi quelli effettuati a favore di intermediari e consulenti. La remunerazione di questi ultimi non deve superare il congruo ammontare dovuto per servizi legittimi;
4. si impegna a garantire il rispetto degli standard sociali e normativi minimi in tema di rispetto dei diritti umani e le condizioni di lavoro del proprio personale;
5. si impegna ad assicurare il rispetto della vigente normativa in tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro;
6. garantisce che all’interno della propria azienda non vi è alcuna forma di discriminazione in materia di impiego e professione, sulla base della razza, del colore, della discendenza nazionale, del sesso, della religione, dell’opinione politica, dell’origine sociale, dell’età, della disabilità, dello stato di salute, dell’orientamento sessuale e dell’appartenenza sindacale.
Il soggetto partecipante alla procedura di gara prende visione ed accetta le sanzioni previste e di seguito elencate, in caso di mancata osservanza degli impegni in tema di anticorruzione assunti col presente Patto di integrità:
1. esclusione dalla procedura di gara in caso di mancata firma del presente patto e/o consegna dello stesso, unitamente all’offerta presentata nell’ambito della procedura di gara;
2. risoluzione o perdita del contratto;
3. escussione del deposito cauzionale;
4. escussione della cauzione definitiva di buona esecuzione del contratto, impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore;
5. responsabilità per danno arrecato al Politecnico di Milano nella misura del 10% del valore del contratto (se non coperto dall’incameramento della cauzione definitiva sopra indicata), impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore;
6. esclusione del concorrente dalle gare indette dal Politecnico di Milano per un periodo di tempo non inferiore a un anno e non superiore a 5 anni, determinato
dall’Amministrazione di Ateneo in ragione della gravità dei fatti accertati e dell’entità economica del contratto;
7. segnalazione del fatto all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici ed alle competenti autorità;
8. responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti della gara nella misura dell’1% del valore del contratto per ogni partecipante, sempre impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore.
Il presente patto di integrità esplica i suoi effetti fino al termine dell’esecuzione del contratto assegnato a seguito dell’espletamento della gara.
Ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del presente patto di integrità fra Politecnico di Milano e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti, sarà risolta dall’Autorità Giudiziaria competente.
Data
SOCIETA’
(FIRMA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE)