CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE Rev. 01.10.2022
CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE Rev. 01.10.2022
Art.1 Definizioni - Conclusione del Contratto - Requisiti di solvibilità e altri requisiti - Multisito - Tempi di attivazione della Fornitura - Durata del Contratto.
Art. 1.1 Definizioni.
“ARERA”: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, Autorità indipendente istituita con la Legge n. 481 del 14 novembre 1995;
“Accettazione”: documento attestante l’accettazione da parte del Cliente della Proposta del Fornitore a concludere un contratto di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale e riportante tutti i dati identificativi del Cliente e dei Punti di Fornitura;
“CGF”: Condizioni Generali di Fornitura che disciplinano il presente rapporto di Fornitura;
“Cliente”: Cliente finale della “Fornitura”;
“Cliente Domestico”: per le forniture di Energia Elettrica si intende il Cliente, alimentato in bassa tensione, che utilizza l’energia per usi domestici, così come definito all’art. 2.3, lett. a) del TIV. Per le forniture di gas naturale si intende il Cliente che utilizza il gas naturale per usi domestici, come definito all’art. 2.3, lett. a) e b) del TIVG;
“Cliente Business”: per le forniture di Energia Elettrica si intende il Cliente, alimentato in bassa tensione, che utilizza l’energia per usi diversi da quelli domestici, così come definito nell’art. 2.3, lett. c) del TIV. Per le forniture di gas naturale si intende il Cliente che utilizza il gas per usi diversi da quelli abitativi (ad esempio per usi industriali, artigianali), come definito all’art. 2.3, lett. d) del TIVG;
“Cliente Consumatore”: si intende la persona fisica o il Condominio che utilizza l’energia elettrica e/o il gas naturale per scopi estranei all’attività
imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;
“Contratto”: contratto di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale disciplinato dalle CGF e dalle “CE - Energia Elettrica” e/o “CE - Gas Naturale”;
“CE - Energia Elettrica”: Condizioni Economiche, documento contrattuale che contiene i dettagli tecnico-economici della fornitura di Energia Elettrica;
“CE - Gas Naturale”: Condizioni Economiche, documento contrattuale che contiene i dettagli tecnico-economici della fornitura di Gas Naturale;
“Contatore” / “Gruppo di Misura”: insieme delle apparecchiature poste presso il Punto di Fornitura atte a misurare l’energia elettrica o il gas naturale prelevato;
“Distributore”: distributore di energia elettrica territorialmente competente e/o società che gestisce l’impianto di distribuzione del gas e il servizio di trasporto del gas sulla rete di gasdotti locali dal punto di alimentazione al punto di riconsegna del Cliente;
“Fasce orarie”: le fasce orarie così come definite dall’ARERA (Del. ARERA 181/06 e s.m.i.);
“Fasce Ore di Picco”: sono le ore comprese tra le 08:00 e le 20:00 di tutti i giorni dal lunedì al venerdì;
“Fasce Ore Fuori Picco”: sono, nei giorni dal lunedì al venerdì, le ore comprese tra le 00:00 e le 08:00 e fra le 20:00 e le 24:00 e, nei giorni di sabato, domenica e festivi, tutte le ore;
“Fornitore”: ILLUMIA S.p.A. in quanto soggetto erogatore della “Fornitura”;
“Fornitura”: fornitura di energia elettrica e/o gas naturale, erogata dal Fornitore in favore del Cliente;
“Fornitura Congiunta”: Fornitura di energia elettrica e gas naturale tra il Fornitore e il Cliente;
“Proposta”: otterta con cui il Fornitore propone al Cliente di concludere un contratto di Fornitura di energia elettrica e/o gas naturale;
“Punto di Fornitura”: per l’energia elettrica si intende il POD (punto fisico in cui l’energia elettrica viene consegnata dal Fornitore al Cliente), per il gas
naturale si intende il PDR (punto fisico in cui il gas naturale viene consegnato dal Fornitore al Cliente);
“Switching”: in relazione all’energia elettrica, è la variazione dell’utente del dispacciamento relativo a uno o più POD associati al Cliente; in relazione al gas naturale, è la variazione dell’utente della distribuzione relativo a uno o più PDR associati al Cliente.
“Voltura”: passaggio di un contratto di fornitura da un Cliente ad un altro senza interruzione della fornitura di energia elettrica e/o di gas da parte del Fornitore;
“Subentro”: attivazione della fornitura da parte di un nuovo Cliente di un punto di fornitura disattivo con contestuale variazione dei dati identificativi;
“TIMOE”: Testo Integrato Morosità Elettrica, di cui all’Allegato A alla deliberazione ARERA n. 258/2015/R/com e s.m.i.;
“TIMG”: Testo Integrato Morosità Gas, di cui all’Allegato alla deliberazione ARERA n. ARG/gas 99/11 e s.m.i.;
“TISIND”: Testo Integrato Sistema Indennitario, di cui all’Allegato A alla deliberazione ARERA n. 593/2017/R/com e s.m.i.;
“TIV”: Testo Integrato delle disposizioni dell’ARERA per l’erogazione dei servizi di Vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del D.L. 18.06.2007 n. 73, di cui alla deliberazione ARERA n. 491/2020/R/eel e s.m.i.;
“TIVG”: Testo Integrato per l’erogazione dei servizi di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo reti urbani, di cui all’Allegato A della deliberazione ARERA n. 148/2019/R/gas e s.m.i.;
“TIF”: Testo Integrato in materia di Fatturazione, di cui all’Allegato A alla deliberazione ARERA n. 463/2016/R/com e s.m.i.;
“TICO”: Testo Integrato Conciliazione, di cui all’Allegato A alla deliberazione ARERA n. 209/2016/R/com e s.m.i.;
“TIQE”: Testo Integrato della Regolazione output-based dei servizi di distribuzione e misura dell’energia elettrica, di cui alla deliberazione ARERA n. 566/2019/R/eel e s.m.i.;
“RQDG”: Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas di cui alla Deliberazione ARERA n. 569/2019/R/gas;
“RTDG” Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle taritte e dei servizi di distribuzione e misura del gas di cui alla Deliberazione ARERA n. 570/2019/R/gas e s.m.i.
Art. 1.2 Conclusione del Contratto.
Esclusi i contratti conclusi a distanza, il Contratto si conclude nel momento in cui il Cliente sottoscrive l’Accettazione. In caso di contratto a distanza (via telefono o via internet), il Contratto si conclude nel momento in cui il Cliente accetta l’otterta del Fornitore, nel rispetto dei requisiti di forma previsti dalla normativa vigente. L’efficacia del Contratto è subordinata alla presenza in capo al Cliente dei requisiti di cui al successivo articolo 1.3. In caso di insussistenza in capo al Cliente dei requisiti indicati nel successivo articolo 1.3, il Fornitore comunicherà entro il termine di 90 giorni dalla conclusione del Contratto, che il Contratto non avrà efficacia e sarà risolto di diritto. Superato il predetto termine in assenza di tale comunicazione, il Contratto avrà comunque efficacia. Qualora i dati tecnici e
i dati relativi alla residenza dichiarati dal Cliente siano dittormi da quelli presenti nel Registro Centrale Ufficiale (RCU) gestito dall’Acquirente Unico, prevarranno i dati presenti in RCU e conseguentemente la fornitura verrà attivata utilizzando tali dati. In relazione al dato di residenza, il Cliente potrà richiedere la variazione inoltrando al Fornitore opportuna dichiarazione.
In caso di incongruenza tra i dati comunicati dal Cliente nell’Accettazione e quelli risultanti al Distributore relativamente ai consumi o ad altre caratteristiche tecniche della fornitura, prevarranno i dati del Distributore.
Art. 1.3 Condizioni di efficacia del Contratto: requisiti di solvibilità e altri requisiti. Switching con riserva.
L’ efficacia del Contratto è subordinata alle seguenti condizioni: la procedura di switching vada a buon fine;
non sussistano in capo al Cliente morosità nei confronti del Fornitore o di altre società del suo gruppo societario di appartenenza relative a rapporti di Fornitura di energia elettrica e/o gas naturale, sia in essere che pregressi;
il Cliente finale non risulti oggetto di una richiesta di indennizzo ai sensi del TISIND;
il Cliente finale non provenga dai servizi di ultima istanza (fornitura di ultima istanza e salvaguardia) o dal servizio di Default gas;
il punto di fornitura non risulti sospeso per morosità al momento della richiesta di switching, subentro o voltura;
nei confronti del Cliente non risultino elevati protesti ovvero il Cliente non sia sottoposto a procedure esecutive e/o concorsuali, fatto salvo quanto previsto dalla legge fallimentare;
la valutazione del rischio creditizio ettettuata da aziende di comprovata esperienza, attive nel mercato e di cui il Fornitore si avvale, sia positiva;
qualora la società preposta ad assicurare i crediti del Fornitore derivanti dal Contratto non si renda disponibile a prestarne copertura e, contestualmente, il Cliente non presti garanzia fidejussoria per un importo pari al valore stimato di tre mesi di Fornitura, entro il termine indicato nella richiesta scritta avanzata dal Fornitore da inviarsi nel medesimo termine di cui al precedente art. 1.2;
la verifica ettettuata presso Sistemi di Informazioni Creditizie (S.I.C.) in merito all’affidabilità nei pagamenti e nei rapporti di credito sia positiva.
La Fornitura di gas naturale potrà non avere inizio qualora il Fornitore non abbia già attivato altre forniture di gas naturale per almeno 100.000 mc presso il medesimo City Gate o cabina REMI (punto fisico di congiunzione tra la rete
di trasporto nazionale e la rete di distribuzione locale del gas naturale) presso
cui si colloca il PDR del Cliente. In tal caso, il Fornitore ne darà comunicazione al Cliente entro 90 giorni dalla conclusione del Contratto. Qualora il Cliente abbia richiesto l’attivazione di una Fornitura Congiunta e non fosse possibile l’attivazione dell’una o dell’altra Fornitura, il presente Contratto rimarrà valido limitatamente alla Fornitura attivabile.
Il Fornitore ha la facoltà di esercitare lo switching con riserva ai sensi dell’art.
6.3 del TIMOE e dell’art. 8.2 del TIMG. In tali casi, in relazione al POD oggetto della richiesta di switching, verranno messe a disposizione del Fornitore le seguenti informazioni: i) se il POD risulta sospeso per morosità, ii) se il POD è oggetto di una richiesta di indennizzo in corso, iii) il mercato di provenienza del POD, distinguendo tra mercato libero e servizi di ultima istanza, iv) le eventuali date delle richieste di sospensione, oltre a quella eventualmente in corso, se presentate negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di switching,
v) le eventuali date delle richieste di switching, oltre a quella eventualmente in corso, se eseguite negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di switching; mentre, in relazione al PDR oggetto della richiesta di switching,
le informazioni che verranno messe a disposizione del Fornitore saranno le seguenti: i) l’eventuale chiusura del PDR a seguito dell’intervento di chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità o della eventuale presenza di una richiesta d’indennizzo in corso per il PDR medesimo,
ii) i mercato di provenienza del PDR, distinguendo tra mercato libero e servizi di ultima istanza, iii) le date delle eventuali richieste di chiusura del PDR per sospensione della fornitura per morosità, oltre a quella eventualmente in corso, presentate negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di accesso
per sostituzione in corso, iv) le date delle eventuali richieste di accesso per sostituzione, oltre a quella eventualmente in corso, eseguite negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di accesso per sostituzione in corso, v) l’accessibilità o meno del PDR. Qualora il Fornitore eserciti la facoltà di cui al precedente capoverso e nel caso in cui venga accertata la mancanza anche di uno solo tra i requisiti indicati nel primo capoverso del presente articolo, non verrà data esecuzione al Contratto e gli ettetti del recesso dal contratto di fornitura con il precedente fornitore verranno meno. Resta inoltre inteso che l’efficacia della Fornitura resta condizionata: a) per l’Energia Elettrica, all’attivazione e mantenimento del servizio di trasporto e dispacciamento, in
esecuzione del relativo Contratto stipulato con il Distributore competente di cui al successivo art. 4; b) per il Gas Naturale, all’attivazione e al mantenimento del servizio di distribuzione, nonché all’esistenza di un adeguato allacciamento alla rete di distribuzione locale in grado di garantire la portata richiesta e al fatto che il Cliente sia dotato di un impianto interno conforme ai requisiti stabiliti dalla normativa vigente.
Art. 1.4 Multisito.
Nell’ipotesi in cui, in un unico contesto ovvero in fasi successive, il medesimo Cliente stipuli uno o più contratti di Fornitura per più POD e/o PDR, il rapporto con il Cliente si intenderà a ogni ettetto unitario.
Art. 1.5 Tempi di attivazione della Fornitura.
L’attivazione della Fornitura avverrà alla data indicata nell’Accettazione. Qualora la data di attivazione dovesse subire delle variazioni, verrà mandata comunicazione motivata contenente la data diversa di avvio della fornitura ai recapiti disponibili. Nel rispetto delle tempistiche previste dalla regolazione di settore, rimane fermo nelle more dei tempi tecnici necessari per l’attivazione della fornitura il diritto del Cliente di concludere un contratto di fornitura con un altro fornitore.
Art. 1.6 Durata del Contratto.
Il Contratto è a tempo indeterminato, salva la possibilità di recesso per entrambe le Parti secondo quanto previsto dall’art. 8 delle presenti CGF.
Art. 2 Oggetto del Contratto.
Oggetto del Contratto è la Fornitura di energia elettrica e/o gas naturale da parte del Fornitore con le modalità indicate e alle condizioni pattuite, presso i Punti di Fornitura indicati dal Cliente, nonché la prestazione dei servizi accessori e/o connessi alla Fornitura. La documentazione contrattuale è composta dalla Accettazione, dalle “CE - Energia Elettrica”, dalle “CE - Gas Naturale” e dalle
CGF. L’Accettazione, le “CE - Energia Elettrica” e “CE - Gas Naturale” prevalgono sulle CGF, qualora le relative condizioni siano in contrasto con quelle previste dalle CGF stesse.
Art. 3 Utilizzazione dell’energia e/o del gas naturale e previsioni di fabbisogno. Dichiarazione e impegni del Cliente.
Il Cliente si impegna a utilizzare l’Energia Elettrica e/o il Gas Naturale forniti dal Fornitore per alimentare i siti previsti nella Accettazione, con divieto di utilizzo per usi ditterenti da quelli dichiarati e divieto di cessione a terzi. Non sono consentiti prelievi eccedenti la potenza massima installata; il Cliente
risponde di tutti i danni causati da un prelievo in eccesso. Il Fornitore non potrà in alcun caso essere ritenuto responsabile per incidenti occorsi al Cliente o a terzi in conseguenza dell’uso dell’Energia Elettrica e/o del Gas Naturale in modo improprio o senza l’osservanza delle norme di sicurezza.
Il Cliente si impegna a trasmettere entro 30 giorni dalla conclusione del Contratto il modulo per la dichiarazione dei dati catastali debitamente
compilato, relativo ai dati catastali dell’immobile presso il quale è destinata la Fornitura. Il predetto modulo è altresì reperibile sul sito xxx.xxxxxxx.xx.
Il Cliente, ai fini del “Piano Casa” dichiara di avere la legittima disponibilità dell’immobile oggetto della fornitura. Il Fornitore si riserva la facoltà di richiedere in qualunque momento al Cliente la conferma del titolo che attesti la proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione dell’unità immobiliare relativa al Punto di Fornitura. Il Cliente, agli ettetti delle disposizioni fiscali vigenti, dichiara che il regime fiscale IVA da applicarsi da parte del Fornitore è quello risultante da quanto riportato nella Accettazione. Il Cliente si impegna inoltre a fornire, su richiesta del Fornitore, ogni informazione e documentazione necessaria ai fini della corretta applicazione delle imposte sui consumi di energia elettrica e/o di gas naturale e delle addizionali relative. Il Cliente si assume la responsabilità dell’esattezza e della veridicità di quanto dichiarato in merito all’uso della fornitura, conoscendo le implicazioni fiscali dell’attribuzione della corretta taritta di trasporto. In caso di uso diverso da quello dichiarato, il Fornitore potrà addebitare al Cliente i maggiori costi, le imposte e le sanzioni che ne derivano.
Il Cliente si impegna altresì a comunicare al Fornitore, con la massima tempestività e accuratezza possibile, eventuali variazioni sensibili dei consumi rispetto al suo normale profilo, al fine di consentire al Fornitore stesso di programmare in maniera coerente e adeguata gli approvvigionamenti di Energia Elettrica e/o Gas Naturale.
Art. 4 Mandati Energia Elettrica - Richieste di attività di competenza del Distributore - Corrispettivi per Energia Elettrica e Gas Naturale - Modifiche.
4.1 Mandati Energia Elettrica.
In relazione ai Punti di Fornitura oggetto del Contratto, il Cliente conferisce mandato senza rappresentanza al Fornitore, ai sensi dell’art. 1705 c.c., per la conclusione dei contratti per il Trasporto e per il Dispacciamento e per svolgere tutto quanto necessario per l’espletamento di tale mandato nei rapporti con Xxxxx S.p.A. e con il Distributore competente. Inoltre, il Cliente conferisce mandato con rappresentanza al Fornitore, ai sensi dell’art. 1704 c.c., per la conclusione del contratto di Connessione con il Distributore competente. Il Cliente autorizza il Fornitore, nell’espletamento dei mandati di cui sopra,
ad approvare eventuali clausole onerose ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c.
I mandati conferiti cesseranno alla data di risoluzione o cessazione ovvero perdita di ettetto per qualsivoglia causa del Contratto e devono ritenersi da parte del Cliente irrevocabili fino a detta data.
Art. 4.2 Richieste di attività di competenza del Distributore.
Su richiesta e per conto del Cliente, in relazione ai Punti di Fornitura oggetto del Contratto, il Fornitore richiede al Distributore competente le prestazioni indicate nel TIQE, per quanto riguarda la fornitura di energia elettrica, e nella sezione III del RQDG, per quanto riguarda la fornitura di gas naturale. A titolo esemplificativo e non esaustivo, vi rientrano le seguenti prestazioni: aumento o diminuzione della potenza disponibile, verifica del gruppo di misura, verifica della tensione nel punto di consegna, spostamento del Gruppo di misura, subentri e volture. Il Cliente riconoscerà al Fornitore, per ciascuna richiesta inoltrata al Distributore competente tramite il Fornitore, l’importo che a quest’ultimo stesso sarà addebitato dal Distributore secondo quanto previsto dalla normativa di volta in volta vigente, nonché gli oneri di gestione per un importo pari a quanto indicato nell’art. 11 del TIV, salvo quanto diversamente indicato. Il Cliente si impegna espressamente a fornire le informazioni e la modulistica richiesta dal Fornitore, nonché a presentarsi agli appuntamenti concordati con il Distributore per l’evasione delle richieste di cui al presente articolo.
Art. 4.3 Corrispettivi per Energia Elettrica e Gas Naturale.
I corrispettivi per la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale sono quelli definiti nelle CE - Energia Elettrica e/o nelle CE - Gas Naturale, che il Cliente dichiara di aver esaminato, di ben conoscere, di accettare e di considerare parte essenziale e integrante del presente Contratto.
Energia Elettrica.
Al Cliente verranno addebitati i seguenti corrispettivi, ove previsti e come indicati in CE:
prezzo componente energia;
corrispettivo di Commercializzazione e Vendita, in quota fissa e in quota variabile;
corrispettivo DispBT di volta in volta vigente come previsto dalla regolamentazione ARERA;
corrispettivi relativi al servizio di dispacciamento, incluso il corrispettivo mercato capacità, servizio di aggregazione delle misure e altri eventuali oneri previsti dalla regolamentazione ARERA;
corrispettivo di sbilanciamento in relazione alle attività svolte dal Fornitore nell’ambito della programmazione della somministrazione ai propri clienti;
corrispettivi relativi al servizio di trasmissione, distribuzione, gestione del
contatore e misura;
oneri di sistema di cui alle componenti ASOS e ARIM previste per i clienti del mercato libero dalle Delibere ARERA di volta in volta vigenti;
corrispettivi di eventuali oneri e/o servizi aggiuntivi opzionali e/o non opzionali.
I citati corrispettivi, ove previsto, verranno applicati ditterenziati in funzione delle Fasce orarie di consumo come definite all’art. 1, salvo quanto
diversamente stabilito nelle rispettive CE – Energia Elettrica. Per i siti dotati di Contatore con misuratore orario, l’attribuzione dell’energia prelevata nelle Ore di Picco e Ore Fuori Picco o nelle ore corrispondenti alle Fasce orarie, è quella risultante dai prelievi orari qualora resi disponibili dal Distributore competente. Per i siti non dotati di Contatore con misuratore orario, l’energia elettrica verrà attribuita con le medesime modalità del Distributore competente. Nel caso
di Contatore con misuratore monorario qualora il Cliente abbia sottoscritto un’otterta a fasce, ILLUMIA ripartirà i consumi complessivi, salvo che non sia diversamente previsto nelle CE, secondo la seguente divisione in fasce: per i siti in BT, F1 (37 %), F2 (28 %), F3 (35 %), per i siti di IP (Illuminazione pubblica) F1 (4
%), F2 (25 %), F3 (71 %).
Gas Naturale.
Al Cliente verranno addebitati i seguenti corrispettivi, ove previsti e come indicati in CE:
prezzo componente gas naturale;
corrispettivo di Commercializzazione e Vendita, in quota fissa e in quota variabile;
corrispettivo di bilanciamento relativo alle attività svolte dal Fornitore nell’ambito della programmazione della somministrazione ai propri clienti;
le componenti tarittarie del trasporto, gestione del contatore, misura e stoccaggio;
oneri di sistema;
corrispettivi di eventuali oneri e/o servizi aggiuntivi opzionali e/o non opzionali.
I corrispettivi di cui sopra verranno calcolati con riferimento al potere calorifico superiore convenzionale (PCS, nelle modalità definite dal TIVG) ettettivo del gas distribuito nelle località, misurato in condizioni standard.
Per Energia Elettrica e Gas Naturale. Al Cliente saranno addebitati o accreditati, con riferimento al periodo di esecuzione del Contratto per i siti oggetto della relativa Fornitura, anche eventuali importi conseguenti all’erogazione dei servizi di cui al presente articolo 4 ed al pagamento degli altri oneri derivanti da rettifiche o conguagli di fatturazione, anche emessi successivamente alla cessazione per qualsivoglia causa del Contratto stesso. Laddove il Distributore, l’ARERA, o qualsiasi altro soggetto competente, dovesse comminare sanzioni (quali, a titolo esemplificativo, penali, multe ecc.) nei confronti del Fornitore
in conseguenza di condotte poste in essere dal Cliente, il Fornitore avrà la possibilità di addebitare tali sanzioni al Cliente stesso mediante il relativo addebito in bolletta. Al Cliente verranno altresì fatturati tutti i costi e gli oneri sostenuti dal Fornitore nei confronti dei Distributori in relazione ai servizi da essi forniti connessi alla Fornitura e gli altri oneri, fiscali e non, disposti per legge o per provvedimento delle autorità competenti (es. accise), oneri che restano a carico del Cliente e i cui valori verranno indicati in bolletta. Nel caso di addebito al Fornitore di corrispettivi CMOR relativi all’applicazione del TISIND e derivanti da pregressa morosità del Cliente finale, il Fornitore riaddebiterà tali oneri al Cliente stesso nella prima fattura utile e il Cliente sarà quindi tenuto a pagare i relativi importi. Ogni eventuale contestazione relativa alla pregressa morosità dovrà essere mossa direttamente nei confronti del fornitore richiedente l’indennizzo CMOR, poiché la valutazione delle condizioni per il riconoscimento dell’indennizzo CMOR sono di esclusiva competenza del fornitore precedente rispetto al quale il Cliente aveva maturato la morosità.
Art. 5 Deposito cauzionale.
Qualora il pagamento delle fatture non avvenga mediante domiciliazione bancaria attraverso la procedura di addebito diretto SEPA, il Cliente è tenuto a versare, a titolo di idonea garanzia sulla prima fattura utile, un deposito cauzionale in misura pari a quanto previsto dal TIV e dal TIVG e che sarà quantificato e addebitato nella prima fattura successiva all’attivazione
della Fornitura. Qualora nel corso dell’erogazione del servizio tale importo fosse imputato dal Fornitore, in tutto o in parte, a copertura di eventuali insoluti, il Cliente sarà tenuto a ricostituirlo con addebito sulla prima fattura utile. Il deposito cauzionale sarà restituito ove venga attivata o riattivata la domiciliazione bancaria attraverso la procedura di addebito diretto SEPA o, al
termine del rapporto, nella fattura di chiusura, qualora non trattenuto in tutto o in parte a copertura di eventuali insoluti, maggiorato degli interessi di legge.
Art. 6 Fatturazione, modalità e periodicità - Rilevazione dei consumi - Irregolare funzionamento del gruppo di misura e ricostruzione consumi
- Termini e modalità di pagamento. Interessi di mora - Sospensione della Fornitura per morosità del Cliente e Risoluzione del Contratto.
Art. 6.1 Fatturazione, modalità e periodicità.
Salvo quanto diversamente previsto nelle CE, ed in deroga all’art. 4 del TIF, la fatturazione avverrà con la frequenza indicata nel presente articolo. La fatturazione dei corrispettivi dovuti per la fornitura di Energia Elettrica ha
periodicità almeno bimestrale per le forniture con potenza disponibile inferiore o uguale a 6,6 kW, mensile per le forniture con potenza disponibile superiore a 6,6 kW. La fatturazione dei corrispettivi dovuti per la fornitura di Gas Naturale avverrà con periodicità mensile. Ai sensi della Del. ARERA 501/2014/R/Com,
per ogni ciclo di fatturazione verrà emessa una bolletta sintetica e il Fornitore mette a disposizione del Cliente gli elementi di dettaglio nell’area riservata ai clienti sul sito xxx.xxxxxxx.xx. Per agevolare il Cliente nella comprensione delle voci presenti in bolletta, il Fornitore pubblica sul sito xxx.xxxxxxx.xx una guida alla lettura e il relativo glossario. Qualora la Fornitura al Cliente sia congiunta
il Fornitore si riserva di fatturare i corrispettivi mediante un’unica fattura con la periodicità mensile. Il Fornitore si riserva la facoltà di non emettere fattura per importi che non superino complessivamente € 20,00; tali importi saranno sommati (o detratti qualora a credito del Cliente) agli importi di cui ai consumi relativi alla successiva fattura. La fattura sarà inviata in formato elettronico
via e-mail o, in alternativa, in formato cartaceo a mezzo posta. Come previsto dalla normativa fiscale vigente, per quanto riguarda i Clienti Business, la fattura elettronica valida ai fini fiscali verrà trasmessa mediante il Sistema di Interscambio (SDI) dell’Agenzia delle Entrate.
Art. 6.2 Rilevazione dei consumi.
Al fine del computo dei consumi contabilizzati nella fattura verranno utilizzati i dati di misura ettettivi messi a disposizione dal Distributore. In mancanza dei dati di misura ettettivi, verranno utilizzate le autoletture comunicate dal Cliente (secondo le modalità e le tempistiche indicate in bolletta) e validate dal Distributore. Qualora non siano resi disponibili né i dati ettettivi né le autoletture validate dal Distributore, la fatturazione avverrà determinando dati di misura stimati sulla base dei consumi storici del Cliente forniti dal
Distributore oppure, in alternativa e in deroga all’art. 6.2 del TIF, sulla base delle informazioni fornite dal Cliente e ritenute utili alla determinazione dei prelievi. In ogni caso, in deroga all’art. 6.6, lettera a) e b) del TIF, la fattura contabilizzerà i consumi dell’intero periodo cui si riferisce, anche in presenza di una lettura ettettiva che non si estenda all’intero periodo. In tale ipotesi la fattura contabilizzerà consumi ettettivi sino alla data in cui saranno disponibili dati di misura ettettivi e successivamente contabilizzerà dati di misura stimati. In caso di Fornitura di gas naturale, qualora i volumi siano rilevati da Gruppi di misura non dotati di apparecchiatura per la correzione delle misure alle condizioni standard, i volumi stessi verranno adeguati mediante l’applicazione del Coefficiente di conversione dei volumi misurati per il gas naturale “C” ai sensi del RTDG. Per tutto il periodo contrattuale il Cliente si obbliga ad agevolare l’accesso al personale incaricato alla rilevazione della lettura.
6.3 Irregolare funzionamento del gruppo di misura e ricostruzione consumi.
A fronte della richiesta del Cliente di verifica del corretto funzionamento del gruppo di misura dell’energia elettrica e/o del gas, il Fornitore inoltrerà la relativa richiesta al Distributore competente. Se le verifiche dovessero
rilevare una irregolarità, le spese di prova e delle riparazioni saranno a carico del Distributore competente, in caso contrario saranno a carico del Cliente
a cui saranno addebitate in bolletta. Il Distributore competente, nel caso in cui all’esito di una verifica – ettettuata su richiesta del Cliente o per propria iniziativa – dovesse rilevare che il gruppo di misura non sia perfettamente funzionante o sia bloccato, potrà ricostruire i consumi fino al momento della sua sostituzione o riparazione, il tutto in conformità a quanto previsto dalle deliberazioni ARERA n. 200/99 s.m.i., per l’energia elettrica, e n. 572/2013/R/ gas s.m.i., per il gas naturale. Nel caso di ricostruzione dei consumi operata dal Distributore il Fornitore emetterà le relative fatture, addebitando od
accreditando gli importi in conformità ai dati di rettifica pervenuti da parte del Distributore competente.
Art. 6.4 Termini e modalità di pagamento. Interessi di mora.
Il Cliente si impegna a ettettuare i pagamenti entro il termine indicato in fattura, che comunque non potrà essere inferiore a 20 giorni dalla data di emissione della stessa. Il pagamento delle fatture avverrà, di norma, mediante domiciliazione bancaria attraverso la procedura di addebito diretto SEPA attivata su banche italiane o su banche appartenenti all’area SEPA.
Fermo l’obbligo per il Cliente di operare con sollecitudine affinché si attivi tempestivamente la procedura di domiciliazione bancaria mediante addebito diretto SEPA, il Cliente autorizza sin da ora il Fornitore ad inviare ulteriori flussi alla propria banca nel caso in cui l’attivazione di detta procedura di domiciliazione non sia andata a buon fine. Le Parti possono convenire che,
in alternativa alla domiciliazione bancaria, l’ettettuazione del pagamento potrà essere prevista mediante bonifico bancario o bollettino postale. Senza
che ciò costituisca limitazione o esclusione dell’opponibilità dell’eccezione d’inadempimento da parte del Cliente Consumatore, la mera presentazione di uno o più reclami non sospenderà l’obbligazione del Cliente Consumatore di pagare gli importi dovuti al Fornitore ai sensi del Contratto. Solo per quanto riguarda i Clienti Business, non potranno essere opposte eccezioni al fine di evitare o ritardare il pagamento delle fatture emesse, né il debito del Cliente potrà essere compensato con eventuali crediti che il Cliente stesso può vantare nei confronti del Fornitore, anche relativi ad altri contratti. In caso di ritardato pagamento delle fatture, il Cliente Business sarà tenuto, senza la necessità
di formale messa in mora da parte del Fornitore, alla corresponsione degli interessi moratori sugli importi delle fatture insolute al tasso BCE tempo per tempo vigente aumentato di 8 punti percentuali, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 231/2002 e s.m.i., dal giorno successivo alla scadenza di ciascuna fattura e sino all’integrale soddisfo. Per il Cliente Domestico, dalla data di scadenza di ogni fattura saranno dovuti, senza necessità di messa in mora, gli interessi legali. Per quanto riguarda i Clienti Business, ai
sensi dell’art. 1194 c.c., il Fornitore imputerà i pagamenti ricevuti a copertura preventiva degli interessi dovuti alla data del pagamento e successivamente al capitale, indipendentemente dall’eventuale diversa imputazione indicata dal Cliente. Fermo restando quanto precisato nel capoverso precedente, nel caso di Fornitura congiunta, qualora la fattura sia pagata solo parzialmente, tale pagamento verrà imputato in primo luogo alla quota dovuta per la Fornitura di gas naturale e relativi oneri accessori e/o alla quota dovuta per servizi aggiuntivi e in secondo luogo, per la eventuale parte rimanente, alla quota dovuta per la Fornitura di energia elettrica e relativi oneri accessori.
Art. 6.5 Sospensione della Fornitura per morosità del Cliente e risoluzione del Contratto.
Energia Elettrica. In caso di omesso o parziale pagamento da parte del Cliente del corrispettivo di una o più fatture relative alla Fornitura di energia elettrica, ai sensi del TIMOE, decorsi tre giorni dalla data di scadenza del pagamento delle fatture stesse, il Fornitore potrà attivare le procedure previste in caso di morosità procedendo alla costituzione in mora del Cliente.
Tale costituzione avverrà mediante l’invio di un sollecito di pagamento a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (in formato cartaceo o elettronico) o a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), indicante il termine ultimo entro cui
il Cliente deve provvedere al pagamento delle fatture non pagate, le modalità di comunicazione dell’avvenuto pagamento al Fornitore, nonché i costi di eventuali sospensioni e riattivazioni della Fornitura nel limite dell’ammontare previsto dall’ARERA. Il Fornitore addebiterà al Cliente le spese della diffida
e degli eventuali solleciti di pagamento inviati, nonché dei relativi oneri di gestione. Entro il termine indicato nella costituzione in mora, il Cliente dovrà comunicare al Fornitore l’avvenuto pagamento mediante comunicazione a mezzo e-mail all’indirizzo xxxxxxxxx@xxxxxxx.xx, allegando la documentazione attestante il relativo pagamento.
Per i clienti finali connessi in Bassa Tensione, qualora sussistano le condizioni tecniche del Contatore, decorsi 25 giorni solari dalla ricezione della costituzione in mora, in costanza di morosità, il Fornitore potrà richiedere al Distributore
la sospensione della fornitura finalizzata alla riduzione della potenza a un livello pari al 15% della potenza disponibile. Decorsi 15 giorni dalla riduzione della potenza, persistendo la morosità, verrà ettettuata la sospensione della fornitura.
In caso di clienti non connessi in Bassa Tensione, il Fornitore potrà richiedere al Distributore la sospensione della fornitura decorsi 40 giorni dalla ricezione della costituzione in mora.
In ogni caso, ove il Cliente ponga in essere condotte tali da impedire la sospensione della Fornitura, il Fornitore si riserva la facoltà di chiedere al Distributore competente l’esecuzione della sospensione tramite intervento sugli impianti non nella disponibilità del Cliente, addebitando allo stesso i relativi costi. La procedura di sospensione della Fornitura per morosità di cui al presente articolo non trova applicazione per i clienti non disalimentabili di cui all’art. 23 del TIMOE.
Gas Naturale. In caso di omesso o parziale pagamento delle fatture relative alla Fornitura di Gas Naturale, ai sensi del TIMG, decorsi tre giorni dalla data di scadenza del pagamento delle fatture stesse, il Fornitore potrà attivare le procedure previste in caso di morosità procedendo alla costituzione in mora il Cliente. Tale costituzione avverrà mediante l’invio di un sollecito di pagamento a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (in formato cartaceo o elettronico) o a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC),
indicante il termine ultimo entro cui il Cliente deve provvedere al pagamento delle fatture non pagate, le modalità di pagamento e di comunicazione dell’avvenuto pagamento al Fornitore. Il Fornitore addebiterà al Cliente le spese della diffida e degli eventuali solleciti di pagamento inviati, nonché dei relativi oneri di gestione. Entro il termine indicato nella costituzione
in mora, il Cliente dovrà comunicare al Fornitore l’avvenuto pagamento mediante comunicazione a mezzo e-mail all’indirizzo xxxxxxxxx@xxxxxxx.xx, allegando la documentazione attestante il relativo pagamento. Decorsi 40 giorni dalla ricezione da parte del Cliente finale della costituzione in mora,
in caso di mancato pagamento, il Fornitore potrà richiedere al Distributore la sospensione della fornitura. La fornitura di gas naturale potrà essere sospesa, mediante la chiusura del Contatore gas e/o altro intervento tecnico equivalente. Nel caso in cui non sia stato possibile ettettuare la predetta sospensione, si potrà procedere all’interruzione della somministrazione di gas, che avviene mediante interventi tecnici più complessi (a titolo esemplificativo: sigillatura del Contatore, taglio della colonna, etc.); in tal caso il Contratto si intenderà risolto all’atto dell’esecuzione dell’intervento. Saranno a carico del Cliente le spese per le operazioni di sospensione, di interruzione e riattivazione della somministrazione di gas, nei limiti dei costi sostenuti dal Fornitore.
In caso di cessazione amministrativa per morosità a seguito di impossibilità di interruzione dell’alimentazione del Punto di Fornitura, il Fornitore sarà tenuto a trasmettere al Distributore Gas: copia delle fatture non pagate; copia della documentazione relativa alla costituzione in mora del Cliente; copia della risoluzione del contratto con il Cliente e della documentazione attestante
la ricezione della risoluzione da parte del Cliente; copia del contratto di fornitura (ove disponibile) o dell’ultima fattura pagata; documento di sintesi attestante l’ammontare del credito insoluto, nonché ulteriore documentazione idonea a evidenziare la situazione di morosità del Cliente. Il Cliente assume espressamente l’obbligazione a consentire al Distributore di accedere ai locali in cui è ubicato l’impianto di misura al fine di poter disalimentare il punto di riconsegna in caso di inadempimento del Cliente medesimo.
Per Energia Elettrica e Gas Naturale. Il Fornitore, a fronte del pagamento da parte del Cliente moroso delle somme dovute, sempre che nel frattempo il Contratto non sia stato definitivamente risolto, si impegna a inoltrare al Distributore Xxxxxxxxx e/o al Distributore Gas la richiesta di riattivazione della fornitura, con tempi e costi previsti dalla normativa vigente.
Per Energia Elettrica e Gas Naturale. Il Fornitore è tenuto a corrispondere al Cliente i seguenti indennizzi: 30 euro nei casi in cui, nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora, la Fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata ettettuata una riduzione di potenza; 20 euro nel
caso in cui la Fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata ettettuata una riduzione di potenza nonostante, alternativamente: il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento; oppure il mancato rispetto del termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale, qualora il Fornitore non sia in grado di documentare la data di invio
della comunicazione di messa in mora; oppure il mancato rispetto del termine minimo di 3 giorni tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta al Distributore per la sospensione della fornitura. In tutti questi casi, al Cliente non sarà richiesto il pagamento di alcun corrispettivo relativo alla sospensione o riattivazione della somministrazione.
Art. 7 Responsabilità del Fornitore.
Energia Elettrica. La Fornitura è erogata con continuità e può essere interrotta temporaneamente, in tutto o in parte, dai gestori di rete competenti.
La Trasmissione e il dispacciamento dell’energia elettrica sulla rete di trasmissione nazionale sono affidate alla responsabilità di Terna S.p.A., mentre la distribuzione sino al punto di prelievo del Cliente è di competenza del Distributore. Pertanto, le interruzioni temporanee, totali o parziali della Fornitura di energia elettrica, che non siano imputabili a fatto del Fornitore, non comporteranno alcun obbligo di indennizzo o risarcimento da parte del Fornitore stesso, né potranno costituire motivo di risoluzione del Contratto. Problemi tecnici concernenti la consegna dell’energia elettrica fornita quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, variazioni della tensione o frequenza, della forma d’onda, microinterruzioni, interruzioni della continuità della Fornitura o del servizio di trasporto, buchi di tensione e, in generale, anomalie derivanti dalla gestione del collegamento degli impianti del Cliente alla rete elettrica, restano di competenza del gestore della rete a cui i siti sono collegati
e pertanto il Fornitore non risponde degli eventuali danni conseguenti. I Gruppi di misura o contatori sono di proprietà dei Distributori, ai quali compete ogni decisione in merito alla tipologia, alle caratteristiche tecniche e alla posizione. Il Cliente è il depositario dei misuratori ed è responsabile della loro conservazione e integrità, con obbligo di preservarli da manomissioni o danneggiamenti. A tale fine il Cliente dichiara e garantisce che gli impianti di sua pertinenza relativi al sito di Fornitura sono conformi alla normativa in materia. Il Fornitore, qualora emergano irregolarità o manomissioni negli impianti e apparecchiature del Cliente, nonché in caso di appropriazione fraudolenta dell’energia elettrica,
può sospendere la Fornitura, anche senza preavviso, senza che il Cliente abbia diritto a indennizzi o risarcimenti.
Gas Naturale. Le parti concordano di assumere come valide le determinazioni dei parametri di controllo della qualità ettettuate dal trasportatore su rete nazionale, sulla base delle vigenti normative di settore. Il gas naturale viene fornito al PDR alla pressione resa disponibile dal Distributore sulla rete di distribuzione, compatibilmente con le condizioni di esercizio dell’impianto di distribuzione. Il Fornitore non potrà essere ritenuto in alcun modo responsabile in caso di diminuzione o limitazione della pressione di somministrazione del gas riconducibile all’esercizio dell’impianto di distribuzione. I Gruppi di misura
o misuratori sono di proprietà dei Distributori, ai quali compete ogni decisione in merito alla tipologia, alle caratteristiche tecniche e alla posizione. Nel caso in cui, per ettetto di modifiche ambientali, i misuratori vengano a trovarsi
in un luogo ritenuto per qualsiasi ragione pericoloso o inadatto, il soggetto proprietario avrà la facoltà di imporre il cambiamento della posizione, a spese del Cliente. I misuratori sono collocati nel luogo e nella posizione più idonei stabiliti dal Distributore e muniti di apposito sigillo di garanzia. Il Cliente è
il depositario dei misuratori ed è responsabile della loro conservazione e integrità, con obbligo di preservarli da manomissioni o danneggiamenti. Pertanto, il Cliente sarà responsabile, manlevando il Fornitore, degli eventuali danni, alterazioni o manomissioni arrecati ai misuratori, anche se dovuti a cause esterne o ad atti di terzi, ed è tenuto a rimborsare le spese sostenute per la sostituzione. In caso di guasti ai misuratori, il Cliente deve darne immediata comunicazione al Fornitore affinché egli possa attuare gli interventi necessari ed ettettuare i conguagli dei consumi. La rimozione o lo spostamento dei misuratori, la manomissione dei sigilli e qualunque altra alterazione, nonché l’ettettuazione di prelievi fraudolenti attribuiranno al Fornitore il diritto di sospendere la Fornitura, oltre a quello di risolvere il Contratto, richiedendo al Cliente il pagamento dei consumi ettettuati abusivamente e il rimborso delle spese sostenute per la sostituzione. Le parti degli impianti interni poste tra
il Contatore e gli apparecchi di utilizzazione sono di proprietà del Cliente e debbono essere conformi alla normativa vigente con conseguente esclusiva responsabilità del Cliente stesso. Il Fornitore è esente da responsabilità per incidenti e danni, di qualsiasi natura, che avvengano a valle del punto di consegna. Il Cliente è tenuto a corrispondere al Fornitore i corrispettivi dovuti anche per eventuali dispersioni o perdite degli impianti.
Art. 8 Recesso dal Contratto.
Sia il Cliente che il Fornitore hanno facoltà di recedere dal Contratto dandone comunicazione all’altra parte secondo le modalità e le tempistiche indicate nella Del. ARERA n. 302/2016/R/Com.
Recesso del Cliente. Il Cliente ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dal Contratto con un preavviso di durata pari a quanto stabilito dall’ARERA. Nel caso in cui il recesso sia manifestato al fine di cambiare fornitore, il Fornitore deve ricevere la relativa comunicazione da parte del fornitore entrante, con le modalità definite dall’ARERA, entro e non oltre il giorno 10 del mese precedente la data di cambio fornitore. Nel caso in cui il diritto di recesso sia manifestato senza il fine di cambiare fornitore, ma ai fini di cessazione della fornitura,
il Cliente potrà recedere inviando direttamente raccomandata A.R. o PEC al Fornitore con un termine di preavviso di un mese e con decorrenza dalla data di ricezione della comunicazione di recesso da parte del Fornitore. In caso di recesso manifestato ai fini di cessazione della fornitura, il Fornitore si riserva la facoltà di richiedere al Cliente l’invio di apposita modulistica, qualora la relativa richiesta non renda certa l’identità del richiedente o la natura della richiesta stessa.
Recesso del Fornitore. Il Fornitore ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dal Contratto con un preavviso di sei mesi decorrenti dal primo giorno del mese successivo a quello di ricezione da parte del Cliente della comunicazione di recesso del Fornitore inviata a mezzo di lettera raccomandata A/R o PEC.
Art. 9 Clausola risolutiva espressa.
Il Fornitore avrà facoltà, previa comunicazione scritta, di considerare automaticamente risolto ai sensi dell’art. 1456 c.c. il presente Contratto qualora durante la vigenza del Contratto venga meno in capo al Cliente anche uno solo dei requisiti di cui all’art. 1.3. e segnatamente:
vengano rilevate morosità a carico del Cliente relative a diversi rapporti di Fornitura pregressi o in corso;
qualora la società preposta eventualmente ad assicurare i crediti del Fornitore derivanti dal Contratto, revochi l’assicurazione per il Cliente e il Cliente non si renda disponibile a prestare garanzia fidejussoria per un importo pari al valore stimato di tre mesi di Fornitura, entro il termine indicato nella richiesta avanzata dal Fornitore;
venga revocata da parte del Cliente la procedura di addebito diretto SEPA relativamente al pagamento delle fatture;
il Cliente non costituisca o ricostituisca, a seconda dei casi, il deposito cauzionale, salvo ditterente accordo scritto tra le Parti;
la valutazione del rischio creditizio ettettuata da aziende di comprovata esperienza, attive nel mercato e di cui il Fornitore si avvale, sia negativa;
la verifica ettettuata presso Sistemi di Informazioni Creditizie (S.I.C.) a cui il Fornitore ha accesso in merito all’affidabilità nei pagamenti e nei rapporti di credito sia negativa;
venga meno il titolo che attesti la proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione dell’unità immobiliare relativa al Punto di Fornitura oggetto del Contratto, o non venga rilasciata la relativa dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
mancata presentazione da parte del Cliente, nelle tempistiche indicate, della
modulistica debitamente compilata e sottoscritta richiesta dal Fornitore necessaria per richiedere le attività di competenza del Distributore, solo se indicato nella modulistica stessa;
mancata presentazione agli appuntamenti concordati dal Cliente con il Distributore per il compimento di interventi di competenza di quest’ultimo;
nel caso di mancato puntuale pagamento anche di una sola fattura, previa costituzione in mora.
Qualora, terminato il rapporto contrattuale per qualsiasi evento (decorrenza, risoluzione, recesso, eccessiva onerosità, forza maggiore ecc.) il punto di fornitura resti nella titolarità del Fornitore per il servizio di Distribuzione Locale, il Fornitore stesso potrà provvedere alla richiesta di sospensione della Fornitura e successiva cessazione amministrativa. Il Cliente moroso non può pretendere il risarcimento danni derivanti dalla sospensione della fornitura e dalla risoluzione di diritto del contratto.
Art. 10 Eccessiva onerosità sopravvenuta.
Ove nel corso della durata del presente Contratto si verifichino eventi imprevisti quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, eventi bellici, catastrofi naturali, crisi finanziarie internazionali, crisi geopolitiche del settore energetico, emergenze pandemiche, provvedimenti delle Autorità o delle Organizzazioni Mondiali dei produttori delle fonti d’energia ovvero si verifichi una delle situazioni di seguito elencate:
a) la sopravvenienza di regolamentazioni o modificazioni del quadro normativo, regolamentare e tarittario;
b) mutamento, senza responsabilità da parte del Fornitore, dei termini e delle condizioni di approvvigionamento da parte del Fornitore;
c) variazione rispetto all’anno precedente di Fornitura delle procedure di assegnazione di capacità di interconnessione con l’estero;
d) variazione delle coperture del rischio associato ai ditterenziali di prezzo tra zone del mercato elettrico italiano;
e) variazione in relazione a quanto previsto dal D.M 13/12/2005 delle condizioni economiche e delle procedure di assegnazione dei diritti per l’energia elettrica di cui al D.M. 27/11/2000;
il tutto con modalità tali da determinare un notevole aumento dei costi di approvvigionamento delle materie prime e dell’energia elettrica e/o del gas naturale con conseguente grave alterazione del rapporto originario tra le reciproche prestazioni corrispettive, il Fornitore, ai sensi dell’art. 1467 c.c., potrà, mediante lettera raccomandata (in formato cartaceo o elettronico). o PEC, domandare la risoluzione del Contratto con gli ettetti di cui all’art. 1458 c.c..
Ferme le ordinarie ipotesi di variazione delle condizioni economiche e quanto previsto in merito alle integrazioni e modifiche del Contratto, in alternativa alla immediata risoluzione del Contratto, se e in quanto sia possibile mantenere
in essere la Fornitura, e al fine di evitare la risoluzione, il Fornitore, nei casi di eccessiva onerosità sopravvenuta, potrà ottrire al Cliente di modificare le condizioni economiche del Contratto attivando la procedura prevista dall’articolo 11 delle presenti CGF.
Art. 11 Integrazioni, cessione e modifiche del Contratto.
Si intendono automaticamente inserite nel Contratto eventuali condizioni obbligatoriamente imposte dalla legge o da provvedimenti di pubbliche Autorità o di altri soggetti competenti. Qualora nel corso di esecuzione del Contratto si verifichi un giustificato motivo che renda necessaria od opportuna la modifica di una o più clausole del Contratto, il Fornitore avrà la facoltà di variare unilateralmente le condizioni contrattuali. In tal caso, il Fornitore invierà al Cliente le nuove le Condizioni Generali di Fornitura o le nuove Condizioni Economiche, mediante comunicazione scritta (via posta o via e-mail) con
un preavviso non inferiore a tre mesi decorrenti dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della suddetta comunicazione da parte del Cliente stesso. Il Cliente, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, avrà facoltà di comunicare mediante raccomandata A.R. la propria mancata accettazione delle modifiche proposte dal Fornitore. La comunicazione di mancata accettazione sarà considerata quale recesso dal Contratto. Il recesso avrà ettetto senza oneri per il Cliente entro trenta giorni dal ricevimento
della relativa raccomandata, il tutto, in ogni caso, compatibilmente con i tempi tecnici necessari per formalizzare e rendere efficace la cessazione della Fornitura nei rapporti con il Distributore competente e il gestore della rete. In caso di recesso, sino al termine della Fornitura rimarranno ferme le condizioni
precedentemente pattuite. In caso di mancata comunicazione nei termini di cui sopra, si intenderanno espressamente accettate dal Cliente le nuove condizioni così comunicate. Il Cliente di gas naturale avente diritto al servizio di tutela ha, in alternativa alla facoltà di recedere, la facoltà di essere fornito dal medesimo esercente alle condizioni economiche e contrattuali del servizio regolato. In tale caso la richiesta in forma scritta del Cliente dovrà essere avanzata con le modalità e i termini di cui alla comunicazione di recesso.
In caso di mancato rispetto dei termini e delle modalità di preavviso per la variazione unilaterale delle condizioni contrattuali, il Fornitore corrisponderà
al cliente finale un indennizzo automatico pari a quanto previsto dal Codice di Condotta Commerciale (deliberazione ARERA n. 426/2020/R/com). Il Cliente consente fin d’ora alla cessione del Contratto da parte del Fornitore ad altra società abilitata a concludere contratti per la Fornitura di Energia Elettrica e/o Gas Naturale, fermo restando che la cessione non comporterà comunque un aggravio di costi per il Cliente o comunque condizioni meno favorevoli e in generale una diminuzione della tutela dei diritti del cliente.
Art. 12 Sospensione e interruzione per cause di forza maggiore.
Il Fornitore non è responsabile per sospensione o interruzione della Fornitura causate da eventi naturali, caso fortuito, leggi, provvedimenti della Pubblica Autorità, scioperi, stato di guerra, qualsiasi altra causa al di fuori del proprio controllo, compresa l’indisponibilità temporanea del servizio di trasmissione e/o distribuzione dell’energia elettrica e gas naturale, anche per inadempienza verso il Cliente di Terna S.p.A., del Distributore o del Trasportatore, salvo che
la causa dell’inadempienza non sia imputabile a precedenti inadempienze del Fornitore.
Art. 13 Diritto di ripensamento previsto per il Cliente Consumatore.
Il Cliente Consumatore può esercitare il diritto di ripensamento (da intendersi come il diritto di recesso ai sensi dell’art. 52 e ss. del Codice del Consumo)
dal Contratto senza oneri entro 14 giorni decorrenti dalla data di conclusione del Contratto, come indicato all’art. 1.2 delle presenti CGF. L’esecuzione del Contratto verrà avviata solo una volta trascorso il predetto periodo di 14 giorni. Il Cliente può richiedere esplicitamente l’esecuzione immediata del Contratto; in tal caso: a) il Cliente potrà ugualmente esercitare il diritto di ripensamento entro 14 giorni decorrenti dalla data di conclusione del Contratto e il Cliente sarà tenuto a corrispondere al Fornitore gli importi relativi ai costi sostenuti, così come indicati dal Fornitore al momento della richiesta del servizio da parte del Cliente, b) la Fornitura non verrà avviata nel periodo previsto per il ripensamento, ma l’avvio della Fornitura potrà comunque essere anticipato rispetto alle normali tempistiche previste, c) nel caso di esercizio del diritto
di ripensamento, la fornitura potrebbe: i. essere garantita, nei casi in cui non fosse avviata dal Fornitore, dal precedente fornitore qualora il relativo contratto non risulti essere stato sciolto o dai soggetti che erogano il servizio di maggior tutela nel caso di fornitura elettrica o il servizio di fornitura di ultima istanza nel caso di fornitura gas per il tempo necessario a permettere un nuovo cambio fornitore o la chiusura del punto sulla base della volontà manifestata dal Cliente, ii. essere avviata dal Fornitore per il tempo necessario a permettere un cambio fornitore o la chiusura del punto sulla base della volontà manifestata dal Cliente, d) nel caso di esercizio del diritto di ripensamento diretto alla
cessazione della fornitura con disattivazione del POD / PDR, il Cliente stesso sarà tenuto a richiedere la disattivazione al suo attuale fornitore, che provvederà, anche tramite l’eventuale utente del trasporto e del dispacciamento o l’utente del servizio di distribuzione, rispettivamente ai sensi di quanto previsto dall’articolo 81, comma 81.7, del TIQE e dall’articolo 37, comma 37.6, della RQDG.
Ai fini dell’esercizio del diritto di ripensamento il Cliente Consumatore dovrà inviare una comunicazione, contenente una dichiarazione esplicita, a mezzo di lettera raccomandata A/R a ILLUMIA S.p.A., Xxx xx’ Xxxxxxxx 00/0, 00000 Xxxxxxx, o un fax al n. 000.0000000 o un’email a xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx o tramite registrazione telefonica contattando il Numero Verde indicato in calce al presente documento. Per esercitare il diritto di ripensamento il Cliente può utilizzare l’apposito modello presente sul sito xxx.xxxxxxx.xx o riportato nel plico contrattuale.
Art. 14 Diritto di cessione dei crediti.
Il Fornitore si riserva la facoltà di cedere a terzi i crediti derivanti dal presente Contratto; a tal proposto il Cliente presta sin d’ora espresso e preventivo consenso. In tale caso la cessione si estenderà a tutti gli accessori dei crediti stessi e alle garanzie che dovessero eventualmente assistere le obbligazioni del Cliente.
Art. 15 Imposte e tasse.
Tutti i corrispettivi previsti dal Contratto ed inerenti la Fornitura sono da considerarsi al netto di qualsiasi diritto, tributo, imposta e relative addizionali presenti e future, i cui oneri sono a carico del Cliente salvo che non siano espressamente posti, dalla legge o dal Contratto, a carico del Fornitore, e senza facoltà di rivalsa. Le imposte e tasse relative alla Fornitura di energia elettrica e gas naturale sono dettagliatamente descritte sul sito xxx.xxxxxxx.xx. Il Contratto non è soggetto a registrazione.
Art. 16 Richiesta informazioni - reclami – indennizzi. Procedura di conciliazione.
Per qualsiasi informazione inerente il presente Contratto, il Cliente può rivolgersi ai recapiti indicati nelle CE, in bolletta, nel sito del Fornitore e in calce al presente documento. Eventuali reclami inerenti il servizio dovranno essere inviati per iscritto ai recapiti del Fornitore riportati nelle CE, in bolletta, nel sito del Fornitore e in calce al presente documento. Il Fornitore si impegna ad applicare gli indennizzi automatici previsti dall’ARERA con il TIQV per i casi di mancato rispetto dei livelli di qualità commerciale previsti dalla stessa
per i casi di mancato rispetto della regolazione in materia di costituzione in mora e di sospensione della fornitura, il tutto nella misura indicata nella
Informativa sui livelli specifici di qualità commerciale. Ai sensi del TICO, qualora il Cliente intenda proporre una domanda giudiziale nei confronti del Fornitore, l’esperimento del tentativo di conciliazione presso il Servizio Conciliazione dell’ARERA, ovvero presso i diversi organi di risoluzione extragiudiziale delle controversie a ciò deputati, è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Illumia si impegna a partecipare a ogni procedura attivata presso
il Servizio Conciliazione dell’ARERA. L’attivazione della procedura è gratuita e la relativa domanda di conciliazione può essere presentata telematicamente sul sito web del Servizio Conciliazione, solamente dopo avere inviato un reclamo scritto al Fornitore e questi abbia riscontrato con una risposta ritenuta insoddisfacente oppure siano decorsi 40 giorni dall’invio del predetto reclamo.
Art. 17 Voltura e subentro.
Il Cliente può richiedere la voltura o il subentro contattando il Fornitore ai recapiti indicati all’art. 16 delle CGF. È sempre salva la facoltà del Fornitore di non accettare, a suo insindacabile giudizio, una richiesta di voltura o di subentro.
In caso di non accettazione della richiesta di voltura, qualora non dovesse più considerarsi dimostrata la proprietà, il regolare possesso o la regolare
detenzione dell’unità immobiliare per la quale si richiede la voltura, il Fornitore potrà recedere alla prima data utile dal Contratto in deroga ai termini di preavviso indicati all’art. 8 delle CGF.
Il Cliente non è tenuto al pagamento delle morosità pregresse relative al Punto di Fornitura oggetto della richiesta di voltura o di subentro, salvo che non sussistano rapporti giuridici o di fatto tali da presupporre una continuità con il titolare uscente.
Qualora il Fornitore riscontri la presenza di bollette insolute sul Punto di Fornitura oggetto della richiesta di voltura o di subentro, Illumia si riserva la facoltà di richiedere la messa a disposizione di documentazione idonea a dimostrare l’estraneità del richiedente rispetto gli insoluti rilevati, tramite
compilazione del modulo “dichiarazione di estraneità al debito del precedente intestatario”, nonché di svolgere le opportune verifiche al riguardo.
Nel solo caso in cui si riscontri la riconducibilità delle morosità, o di parte di esse, al richiedente la voltura o il subentro, il Fornitore si riserva di domandare al suddetto richiedente il pagamento di tali morosità pregresse come condizione per la positiva evasione della richiesta di voltura o di subentro.
Art. 18 Riferimenti normativi.
I principali riferimenti normativi citati nelle presenti Condizioni Generali di Fornitura e nei relativi allegati sono i seguenti: Codice Privacy: D. Lgs. n.
196/2003 e s.m.i.; D. Lgs. n. 231/2002 “Attuazione della Direttiva relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento delle transazioni commerciali”; Codice del Consumo: D. Lgs. n. 206/2005 e s.m.i.; Piano Casa: D.L. n. 47/2014, convertito con
L. 80/2014. Tutte le Deliberazioni dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) sono pubblicate sul sito Internet dell’Autorità all’indirizzo: xxx.xxxxx.xx.
Art. 19 Protocollo di autoregolazione.
ILLUMIA adotta uno specifico protocollo di autoregolazione ai sensi della Del. ARERA 228/2017/R/com, comprensivo altresì delle procedure di ripristino, visibile sul sito xxx.xxxxxxx.xx e ivi scaricabile integralmente e gratuitamente.
Art. 20 Assicurazioni clienti finali Gas.
Il Fornitore informa il Cliente che chiunque usi, anche occasionalmente, il gas fornito tramite reti di distribuzione o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas, ai sensi
Art. 21 Legge applicabile e foro competente.
La legge applicabile al Contratto è quella italiana. Per ogni controversia inerente la validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione del Contratto, non risolta con l’accordo diretto tra le Parti o tramite il tentativo di conciliazione di cui all’art. 16 delle presenti CGF, sarà competente in via esclusiva il Foro di Bologna per i contratti conclusi con un Cliente Business; in caso di Cliente Domestico o Condominio, il Foro del luogo di residenza o domicilio del Cliente medesimo.
Art. 22 Trattamento dati personali
I dati personali forniti dal Cliente al Fornitore ai fini dell’esecuzione del presente Contratto, o di cui comunque il Fornitore entri in possesso, sono trattati in conformità alla disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali. Il testo completo ed aggiornato dell’informativa sul trattamento dei dati personali è consegnato all’interessato insieme alla documentazione contrattuale.