Milano, 7 marzo 2018
Milano, 7 marzo 2018
Oggetto: PSD2 - Proposta di modifica unilaterale del Contratto Unico di FinecoBank e dei Contratti relativi alla Carta di credito e alla Carta di debito, ai sensi dell’art. 126-sexies del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385
Gentile Cliente,
il 13 gennaio 2018 è entrata in vigore una nuova normativa1 con la quale è stata recepita in Italia la Direttiva (UE) 2015/2366, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, meglio nota come Direttiva PSD2.
Si tratta dell’aggiornamento della prima direttiva sui pagamenti (Payment Service Directive – PSD), adottata nel 2010 - con l’obiettivo di creare un mercato unico dei pagamenti - ed applicata alle operazioni di pagamento effettuate in euro o nella valuta ufficiale di uno Stato membro della Comunità Europea non appartenente all’area euro o nella valuta ufficiale di altro Stato dello Spazio Economico Europeo (EEA) a condizione che sia il Prestatore di Servizi di Pagamento del Pagatore sia il Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario fossero insediati nella Comunità Europea.
Oggi, la nuova Direttiva PSD2 ha l’obiettivo di completare il quadro legislativo vigente e creare un sistema dei pagamenti interno all’Unione Europea che sia ancora più integrato, competitivo e sicuro, sostenendo l’innovazione tecnologica e aumentando il livello di sicurezza dei servizi di pagamento elettronici.
La nuova normativa si applica alle operazioni di pagamento in qualsivoglia valuta tra due Prestatori di Servizi di Pagamento insediati nello Spazio Economico Europeo (EEA) nonché alle operazioni di pagamento in qualsivoglia valuta quando anche uno soltanto dei Prestatori di Servizi di Pagamento è insediato nell’EEA (cd. one leg), per le parti dell’operazione ivi effettuate.
Qui di seguito, in sintesi, le rappresentiamo le principali novità – che sono divenute operative a partire dal 13 gennaio 2018 - relative ai servizi e alle operazioni di pagamento, che la Banca svolge ai sensi dei Contratti in oggetto.
In particolare, la Banca ha provveduto:
• all’applicazione delle sole spese shared (SHA) per i Bonifici in uscita verso paesi UE/EEA, in qualunque valuta. Per i Bonifici in uscita verso paesi extra UE/EEA resta la possibilità di scelta tra le tipologie di spesa: SHA, BEN e OUR;
• all’ accredito immediato degli importi ricevuti dalla banca dell’ordinante per le disposizioni provenienti da paesi UE/EEA in qualsiasi valuta, se non è prevista una conversione valutaria;
• alla riduzione dei termini di gestione dei reclami entro le 15 giornate operative dalla ricezione degli stessi;
• al rimborso delle operazioni di pagamento non autorizzate o non correttamente eseguite entro la giornata operativa successiva a quella di ricezione della notifica da parte del cliente;
• alla riduzione da 150 euro a 50 euro della quota massima di partecipazione del cliente alla perdita relativa ad operazioni di pagamento non autorizzate;
• alla previsione di comunicazioni a titolo gratuito del furto/smarrimento degli strumenti di pagamento e delle credenziali di sicurezza;
• ad assumere a proprio carico il rischio per l’invio delle carte, del PIN e dei dispositivi di sicurezzaal riconoscimento di nuovi servizi di pagamento prestati da soggetti Terzi (c.d. Terze Parti), specialmente nel settore dei pagamenti tramite internet. La Banca garantirà l’accesso a tali servizi decorsi 18 mesi dalla data di entrata in vigore delle norme tecniche di regolamentazione (RTS) di cui all’art. 98 della Direttiva PSD2.
La nuova normativa ha, altresì, previsto espressamente l’adeguamento dei contratti con la clientela in essere alle nuove disposizioni, con comunicazione da effettuarsi entro il termine del 12 marzo 2018.
1 Decreto Legislativo n. 218 del 15 dicembre 2017 che ha modificato il Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (TUB), il Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 e il Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 135.
Con la presente, pertanto, le trasmettiamo, in allegato, le nuove “Norme per la prestazione di servizi di Pagamento” e le nuove “Norme che regolano i servizi utilizzabili mediante carte di legittimazione”, con evidenza grafica, in carattere corsivo blu, delle modifiche apportate rispetto alle condizioni da lei/voi sottoscritte, da considerarsi parte integrante delle norme speciali di cui alla Sezione II del contratto FinecoBank (Sezione IIE e Sezione IIF), nonché dei contratti riferibili alle singole carte di credito e/o di debito, qualora da lei/voi sottoscritti.
Con l’occasione, in un’ottica di trasparenza e semplificazione, si è proceduto a riformulare talune delle clausole relative ai servizi di pagamento, anch’esse evidenziate in carattere corsivo blu.
Di seguito, infine, riportiamo le modifiche apportate alle valute di accredito delle seguenti tipologie di bonifici in ingresso:
Bonifici nella valuta, diversa dall’euro, di Paesi dell’Unione Europea (UE) e altri Paesi dello Spazio Economico Europeo (EEA), da tali Paesi | |
Valuta di accredito e disponibilità beneficiario per bonifico in ingresso su conto in euro con conversione valutaria. | 3 2 giorni lavorativi dalla data di ricezione dei fondi. |
Bonifici in euro e nelle divise della Comunità Europea e dello Spazio Economico Europeo e divise extra, da Stati Extra Comunità Europea e Spazio Economico Europeo | |
Valuta accredito bonifici ricevuti (divisa su divisa ad eccezione di GBP) senza conversione valutaria. | 1 giorno lavorativo dalla valuta riconosciuta dalla banca estera Stesso giorno lavorativo di ricezione dei fondi. |
L’intervento oggetto della presente comunicazione viene effettuato ai sensi dell’art. 126 sexies del TUB che disciplina la proposta di modifica unilaterale dei contratti e sarà a lei applicabile con riferimento al Contratto Unico, nonché agli specifici contratti relativi alla Carta di credito e/o alla Carta di debito da lei eventualmente sottoscritti e vigenti.
La invitiamo quindi a prendere attenta visione di quanto espresso nella presente comunicazione e nei singoli documenti allegati ed a conservarli unitamente alla documentazione contrattuale già da lei sottoscritta di cui costituisce parte integrante.
Qualora lei non fosse d’accordo, potrà recedere, senza spese, dal Contratto Unico e/o dall’eventuale contratto di carta di credito e/o di debito entro 60 giorni dalla data di ricevimento di questa comunicazione. In caso di mancato recesso, considereremo approvate le condizioni contrattuali. In caso di recesso, in sede di liquidazione del rapporto, avrà/avrete diritto all’applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
In caso di dubbio o per eventuali ulteriori informazioni, la invitiamo a contattare il suo Personal Financial Advisor di riferimento o il nostro Customer Care dalla sezione Contatti dell’area riservata del sito Fineco oppure ai numeri:
- 000.00.00.00 (dall’Italia e da telefono fisso)
- 00.0000.0000 (da cellulare e dall’estero)
L’occasione ci è gradita per porgerLe distinti saluti.
Allegati:
Allegato 1 - Sezione IIE) Norme per la prestazione dei servizi di pagamento
Allegato 2 - Sezione IIF) Norme che regolano i servizi utilizzabili mediante carte di legittimazione
FinecoBank S.p.A. L’Amministratore Delegato e Direttore Generale
Xxxxxxxxxx Xxxx
FinecoBank S.p.A.
Xxxxxx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx XX - n. verde 000.00.00.00 - dal cell. e dall’estero - 02.2899.2899 - e-mail xxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx
FinecoBank S.p.A. – Società appartenente al Gruppo Bancario UniCredit iscritto all’Albo dei Gruppi bancari n° 02008.1 - Sede legale 00000 Xxxxxx - P.zza Durante, 11 – Direzione Generale 00000 Xxxxxx Xxxxxx Via Rivoluzione d’Ottobre, 16 – Capitale Sociale deliberato Euro 200.773.450,35, interamente sottoscritto e versato Euro 200.708.586,54 – Cod. ABI 3015.5 - X.Xxx 12962340159 – Codice Fiscale e n. iscr. R.I. Milano 01392970404 - R.E.A. n. 1598155 – Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e al Fondo Interbancario di Tutela dei depositi. Fineco Bank è un marchio concesso in uso a FinecoBank S.p.A.
ALLEGATO 1 - SEZIONE IIE) NORME PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI PAGAMENTO
NORME PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI PAGAMENTO RIENTRANTI NELL’AMBITO DI APPLICAZIONE DEL D.LGS N. 11/2010 COME MODIFICATO ED INTEGRATO IN ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2366/2015
SEZIONE I – Disposizioni Generali
1. Definizioni
1. Ai sensi e per gli effetti delle norme di seguito riportate valgono le seguenti definizioni:
- Servizi di Pagamento: i servizi di pagamento elencati nell’art. 2.
- Operazione di Pagamento: l’attività, posta in essere su istruzioni del Pagatore o del Beneficiario, di trasferire fondi.
- Pagatore: il soggetto titolare di un conto di pagamento a valere sul quale viene impartito un Ordine di Pagamento.
- Beneficiario: il soggetto destinatario di un’Operazione di Pagamento.
- Consumatore: la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale commerciale, artigianale o profes- sionale eventualmente svolta (art. 3, comma 1 lett. a d. lgs. n. 206/2005 - Codice del consumo).
- Condizioni Contrattuali: le norme qui di seguito riportate.
- Cliente: la persona fisica consumatore cliente della Banca che nelle Condizioni Contrattuali può acquisire la veste di Pa- gatore o di Beneficiario. Il Cliente nel prosieguo delle Condizioni Contrattuali può essere denominato semplicemente, a seconda dei casi, Cliente Pagatore o Cliente Beneficiario.
- Prestatore di Servizi di Pagamento: la banca del Pagatore e/o la banca del Beneficiario.
- Banca: FinecoBank S.p.A.
- Identificativo Unico: la combinazione di lettere, numeri o simboli (IBAN) che viene utilizzata per identificare il conto del Beneficiario di un’Operazione di Pagamento. L’Identificativo Unico viene fornito dal Prestatore di Servizi di Pagamento a ciascun proprio cliente.
- Ordine di Pagamento: l’istruzione data da un Pagatore o da un Beneficiario al proprio Prestatore di Servizi di Pagamento di eseguire un’Operazione di Pagamento.
- Conto di Pagamento: il conto corrente indicato dal Cliente per l’esecuzione delle Operazioni di Pagamento.
- Data Valuta: la data di riferimento usata da un Prestatore di Servizi di Pagamento per il calcolo degli interessi sui fondi addebitati o accreditati su un conto di pagamento.
- Tasso di Cambio di riferimento: il tasso di cambio utilizzato come base per calcolare un cambio di divisa estera e reso disponibile dal Prestatore di Servizi di Pagamento o proveniente da una fonte accessibile al pubblico.
- Giornata Operativa: il giorno in cui il Prestatore dei Servizi di Pagamento del Pagatore o del Beneficiario coinvolto nell’ese- cuzione di un’Operazione di Pagamento è operativo in base a quanto è necessario per l’esecuzione dell’operazione stessa.
- Altri prestatori di Servizi di Pagamento (cd. Terze Parti):
a) prestatore di servizi di informazione sui conti: offre un servizio online che fornisce informazioni consolidate relativamente a uno o più conti di pagamento detenuti dal Cliente presso un altro Prestatore di Servizi di Pagamento o presso più Prestatori di Servizi di Pagamento accessibili online;
b) prestatore di servizi di disposizione di ordini di pagamento: offre un servizio online per la disposizione di un Ordine di Pagamento su richiesta del Cliente relativamente a un conto di pagamento detenuto presso un altro Prestatore di Ser- vizi di Pagamento accessibile online;
c) prestatore di servizi di pagamento emittente strumenti di pagamento basati su carta.
- Spazio economico Europeo (European Economic Area EEA) - ne fanno parte ad oggi gli Stati dell’Unione Europea nonché Norvegia, Islanda e Liechtenstein.
- VALUTE EEA: euro, altre valute di Stati Membri e valute di altri Stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo.
- VALUTE EXTRA EEA: valute diverse dalle valute EEA.
- SEPA: area che ricomprende tutti i pagamenti in euro effettuati negli Stati Membri dell’Unione Europea (UE) con l’aggiunta ad oggi di Islanda, Norvegia, Liechtenstein nonché, ad oggi, Svizzera, Principato di Monaco; Repubblica di San Marino e Dipendenze della Corona Britannica.
- Stato membro: stato appartenente all’Unione Europea.
2. Condizioni Contrattuali
1. Le Condizioni Contrattuali disciplinano l’esecuzione di Operazioni di Pagamento singole o ricorrenti:
- disposte dal Cliente ed addebitate sul Conto;
- disposte da un Beneficiario con addebito diretto sul Conto;
- accreditate sul Conto.
Quanto precede nell’ambito della prestazione dei Servizi di Pagamento di seguito indicati:
• Bonifici in euro da e verso Paesi dell’Unione Europea (UE), compresa l’Italia, e altri Paesi dello Spazio Economico Europeo (EEA) (bonifici da e verso Paesi infra EEA dell’area SEPA – Single Euro Payments Area);
• Bonifici nella valuta, diversa dall’euro, di Paesi dell’Unione Europea (UE) e altri Paesi dello Spazio Economico Europeo (EEA), a condizione che i Prestatori di Servizi di Pagamento del Pagatore e del Beneficiario siano insediati nella EEA ovvero l’unico Prestatore di servizi di pagamento coinvolto nell’Operazione di Pagamento sia insediato nella EEA
• XX.XX;
• Pagamento mediante bollettini precompilati (es. MAV e RAV);
• Sepa Direct Debit;
• Bonifici in Valuta extra EEA, cioè valuta diversa dall’euro e diversa dalle valute di Paesi dell’Unione Europea (UE) e altri Paesi dello Spazio Economico Europeo (EEA), a condizione che i Prestatori di Servizi di Pagamento del Pagatore e del Beneficiario siano insediati nella EEA ovvero l’unico Prestatore di Servizi di Pagamento coinvolto nell’Operazione di Paga- mento sia insediato nella EEA, per le parti dell’Operazione di Pagamento ivi effettuate;
• Bonifici in tutte le valute (VALUTE EEA e/o, VALUTE EXTRA EEA) laddove soltanto uno dei Prestatori di Servizi di Pagamen- to sia insediato nella EEA, per le parti dell’operazione di pagamento ivi effettuate.
2. Le previsioni di cui alla Sezione I sono di carattere generale; le previsioni di cui alla Sezione II sono relative a ciascuna tipo- logia di Servizio di Pagamento in euro o altra valuta di Stato Membro dell’ Unione Europea o di altro Paese EEA in presenza di entrambi i Prestatori di Servizi di pagamento ovvero dell’unico coinvolto insediato nella EEA; le previsioni della Sezione III sono relative alle altre tipologie di servizio; quelle della sezione IV sono relative alle cosiddette Terze Parti.
3. Ai fini di quanto disciplinato negli artt. 9, 12,13,19 valgono per la Sezione III le previsioni contenute nelle clausole della sezione stessa
4. Resta inoltre fermo quanto previsto all’art. 25.
3. Ambito di applicazione
1 . Le Condizioni Contrattuali si applicano alle Operazioni di Pagamento effettuate in qualsivoglia valuta tra Prestatori di Servizi di Pagamento insediati nella EEA. Dette disposizioni si applicano altresì nelle ipotesi in cui anche soltanto uno dei Prestatori di Servizi di Pagamento, e cioè la Banca, sia insediato nella EEA, per le parti dell’Operazione di Pagamento ivi effettuate.
In particolare, le Condizioni si applicano quando l’Operazione di Pagamento è effettuata:
• in euro o nella valuta, diversa dall’euro, di Paesi dell’Unione Europea (UE) e di altro Paese EEA - VALUTE EEA - a con- dizione che i Prestatori di Servizi di Pagamento del Pagatore e del Beneficiario siano insediati nella EEA ovvero l’unico Prestatore di Servizi di Pagamento coinvolto nell’operazione di pagamento sia insediato nella EEA;
• in una valuta che non è quella dei Paesi dell’Unione Europea (UE) e di altro Paese EEA – VALUTE EXTRA EEA - a condizio- ne che i Prestatori di Servizi di Pagamento del Pagatore e del Beneficiario siano insediati nella EEA ovvero l’unico Presta- tore di Servizi di Pagamento coinvolto nell’Operazione di Pagamento sia insediato nella EEA, per le parti dell’Operazione di Pagamento ivi effettuate;
• in tutte le valute (VALUTE EEA e VALUTE EXTRA EEA) laddove soltanto uno dei Prestatori di Servizi di Pagamento sia inse- diato nella EEA, per le parti dell’Operazione di Pagamento ivi effettuate.
2. Le parti espressamente pattuiscono che i tempi di esecuzione previsti agli articoli 33, 34, 36, 40, 46, 49, 52, si applicano solo nel caso in cui entrambi i Prestatori di Servizi di Pagamento o l’unico coinvolto siano insediati nella EEA:
a) alle Operazioni di Pagamento in euro a valere su conto di pagamento espresso in euro;
b) alle Operazioni di Pagamento transfrontaliere che comportano un’unica conversione tra l’euro e la valuta ufficiale di uno Stato membro non appartenente all’area dell’euro, a condizione che esse abbiano luogo in euro, a valere su conto di paga- mento espresso in euro, e che la conversione valutaria abbia luogo nello Stato membro non appartenente all’area dell’euro;
c) alle Operazioni di Pagamento a valere su conto di pagamento espresso in una valuta ufficiale di uno Stato membro dell’U- nione Europea non appartenente all’area euro o nella valuta ufficiale di altro Stato EEA che siano espresse nella stessa valuta e per la cui esecuzione non sia necessaria alcuna operazione di conversione valutaria.
3. Per le Operazioni di Pagamento diverse da quelle indicate al comma precedente i tempi di esecuzione non sono superiori a quattro Giornate Operative successive alla data di ricezione dell’Ordine di Pagamento.
4. Operazioni di Pagamento
1. Le Operazioni di Pagamento possono essere disposte direttamente dal Pagatore o, se il Servizio di Pagamento lo consente, su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite.
2. Salvo quanto diversamente previsto nella successiva Sezione II in relazione a specifici Servizi di Pagamento, le Operazioni di Pagamento possono essere disposte mediante ordine impartito con modalità telematica, telefonica o in via cartacea con consegna al Consulente Finanziario assegnato al Cliente Pagatore.
3. Il Pagatore o il Beneficiario possono disporre Operazioni di Pagamento, volta per volta o in via continuativa, se il relativo Ser- vizio di Pagamento lo consente.
4. Le Operazioni di Pagamento sono eseguite sul Conto di Pagamento mediante Ordini di Pagamento.
5. Il Cliente Pagatore si impegna a compilare in modo chiaro e leggibile gli Ordini di Pagamento redatti per iscritto, le comunica- zioni, nonché i documenti in genere diretti alla Banca e a fornire tutti i dati necessari per l’esecuzione dell’Ordine di Pagamen- to come specificato nella Sezione II e III.
6. Laddove il Cliente Pagatore utilizzi mezzi di comunicazione a distanza, egli si impegna altresì a rispettare le specifiche disposi- zioni previste per l’inoltro degli Ordini di Pagamento via telefono e via internet, quali di tempo in tempo impartite dalla Banca.
OPERAZIONI DI PAGAMENTO DISPOSTE DAL CLIENTE PAGATORE DIRETTAMENTE (BONIFICI, XX.XX, PAGAMENTI ME- DIANTE BOLLETTINI PRECOMPILATI)
5. Rilascio e revoca del consenso per l’esecuzione dell’Operazione di Pagamento
1. Il Cliente Pagatore deve prestare il suo consenso per l’esecuzione di un’Operazione di Pagamento.
2. Salvo quanto diversamente previsto nella successiva Sezione II in relazione a specifici Servizi di Pagamento, il consenso ad eseguire un’Operazione di Pagamento deve essere prestato in forma scritta su supporto cartaceo ovvero via internet o a mezzo telefono.
3. Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento, salvo che l’Ordine di Pagamento sia diventato irrevocabile ai sensi del successivo art. 8.
4. Salvo quanto diversamente previsto nella successiva Sezione II in relazione a specifici Servizi di Pagamento, la revoca del consenso deve essere data in forma scritta su supporto cartaceo ovvero a mezzo telefono.
5. Le Operazioni di Pagamento eseguite dopo la revoca del consenso non possono essere considerate autorizzate.
6. Ricezione dell’Ordine di Pagamento
1. Il momento della ricezione di un Ordine di Pagamento è quello in cui l’ordine è ricevuto dalla Banca. Prima di tale momento, il Conto di Pagamento del Cliente non può essere addebitato.
2. L’Ordine di Pagamento impartito via internet, in forma cartacea, o a mezzo telefono si considera ricevuto nella stessa Giornata Operativa se pervenuto alla Banca entro i limiti orari indicati nella Sezione II e nella Sezione III, ove previsti, ovvero entro gli eventuali ulteriori limiti orari definiti di tempo in tempo in relazione alle modalità di identificazione della clientela ai fini dell’or- dine stesso, così come specificato nell’ambito del Sito della Banca.
3. Se il momento di ricezione non ricorre in una Giornata Operativa per la Banca, l’Ordine di Pagamento s’intende ricevuto la Giornata Operativa successiva.
4. Il Cliente Pagatore e la Banca possono concordare che l’esecuzione dell’Ordine di Pagamento sia avviata in un determinato giorno o alla fine di un determinato periodo o il giorno in cui il Cliente Pagatore mette i fondi a disposizione della Banca. Ai fini del rispetto dei tempi di esecuzione, il momento della ricezione coincide con il giorno convenuto. Ove il giorno convenuto non sia una Giornata Operativa per la Banca, l’ordine s’intende ricevuto la Giornata Operativa successiva.
7. Rifiuto di un Ordine di Pagamento
1. La Banca – con esonero da responsabilità – può rifiutare l’esecuzione di Ordini di Pagamento, impartiti sia in forma cartacea sia via internet o via telefono, quando l’ordine non è stato compilato in modo chiaro e leggibile, non è corretto, non riporta i dati richiesti nella Sezione II e nella Sezione III, non vi sono sul Conto di Pagamento fondi sufficienti per eseguirlo oppure risulta contrario a disposizioni di diritto nazionale o comunitario.
2. Se l’ordine disposto in forma cartacea non può essere eseguito perché sul Conto di Pagamento non vi sono fondi sufficienti, la Banca prima di rifiutare l’ordine contatta il Cliente Pagatore per comunicargli che l’ordine sarà rifiutato se, entro la Giornata Operativa successiva, non provvederà a versare l’importo necessario. In tali casi l’ordine si considera ricevuto al momento in cui i fondi necessari per l’esecuzione dell’ordine sono messi a disposizione della Banca.
3. Qualora la Banca rifiuti di eseguire o di disporre l’Ordine di Pagamento ricevuto dal Cliente Pagatore comunicherà il rifiuto e, ove possibile, le relative motivazioni, nonché, in caso di errori materiali da lui stesso causati, la procedura che lo stesso potrà utilizzare per correggerli, salvo che la comunicazione sia contraria a disposizioni dell’Unione o nazionali. Le predette comu- nicazioni saranno effettuate dalla Banca per iscritto ovvero mediante l’utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza. La comunicazione verrà effettuata appena possibile e in ogni caso non oltre li termine di esecuzione dell’Ordine di Pagamento.
8. Irrevocabilità di un Ordine di Pagamento
1. Il Cliente Pagatore non può revocare un Ordine di Pagamento una volta che questo sia stato ricevuto dalla Banca, fatto salvo quanto previsto all’art. 68.
2. Il Cliente Pagatore può revocare un Ordine di Pagamento non oltre la fine della Giornata Operativa precedente al giorno concordato nei casi previsti dal quarto comma dell’art. 6.
3. Salvo quanto previsto dai commi precedenti, l’Ordine di Pagamento può essere revocato solo se è stato concordato tra il Cliente Pagatore e la Banca. La Banca può addebitare le spese della revoca, ove previsto nelle condizioni economiche.
9. Responsabilità della Banca per mancata, inesatta o tardiva esecuzione delle Operazioni di Pagamento
1. La Banca è responsabile nei confronti del Cliente Pagatore della corretta esecuzione dell’Ordine di Pagamento, a meno che non sia in grado di provare di aver accreditato l’importo alla banca del Beneficiario conformemente a quanto previsto negli artt. 33, 34, 35, 36, 40, 46, 49, 52 con riguardo alla data di accredito dell’importo a detta banca.
2. Quando la Banca è responsabile della mancata, non esatta o tardiva esecuzione dell’ordine è tenuta a rimborsare senza indugio al Cliente Pagatore l’importo dell’operazione non eseguita o eseguita in modo inesatto o tardivo, ripristinando la si- tuazione del Conto di Pagamento come se l’operazione eseguita in modo inesatto o tardivo non avesse avuto luogo. La data valuta dell’accredito sul conto del Cliente non deve essere successiva a quella dell’addebito dell’importo.
3. La Banca, indipendentemente dalla sua responsabilità, si adopera senza indugio su richiesta del Cliente Pagatore per rintrac- ciare l’Operazione di Pagamento non eseguita o eseguita in modo inesatto informando del risultato il Cliente Pagatore. Ciò non comporta spese per il Cliente Pagatore.
4. La Banca è inoltre responsabile nei confronti del Cliente Pagatore di tutte le spese e interessi a lui imputati a seguito della mancata o inesatta o tardiva esecuzione dell’Operazione di Pagamento.
OPERAZIONI DI PAGAMENTO DISPOSTE SU INIZIATIVA DEL BENEFICIARIO O PER IL SUO TRAMITE (SEPA DIRECT DEBIT)
10. Rilascio e revoca del consenso per l’esecuzione dell’Operazione di Pagamento
1. Nel caso di Operazioni di Pagamento disposte su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite il Cliente Xxxxxxxx può dare il suo consenso al Beneficiario, alla Banca o alla banca del Beneficiario.
2. Il Cliente Pagatore può revocare per iscritto, via internet o a mezzo telefono, l’Ordine di Pagamento non oltre la fine della Giornata Operativa precedente al giorno concordato per l’addebito dei fondi. La Banca dà tempestiva comunicazione della revoca alla banca del Beneficiario ove le modalità e i tempi di effettuazione della revoca lo consentano.
3. Salvo quanto previsto dal comma precedente, l’Ordine di Pagamento può essere revocato solo con il consenso del Cliente Pagatore, della Banca e del Beneficiario.
4. Le Operazioni di Pagamento eseguite dopo la revoca del consenso non possono essere considerate autorizzate.
11. Ricezione dell’Ordine di Pagamento
1. Il momento della ricezione di un Ordine di Pagamento è quello in cui l’ordine, trasmesso dalla banca del Beneficiario, è rice- vuto dalla Banca. Prima di tale momento, il Conto di Pagamento del Pagatore non può essere addebitato.
2. Se il momento di ricezione non ricorre in una Giornata Operativa per la Banca, l’Ordine di Pagamento s’intende ricevuto la Giornata Operativa successiva.
12 Responsabilità della Banca per mancata, inesatta o tardiva esecuzione delle Operazioni di Pagamento
1. Nel caso di Operazioni di Pagamento disposte su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite, la Banca è responsabile nei confronti del Cliente Pagatore per la mancata, inesatta o tardiva esecuzione nel caso in cui la banca del Beneficiario non sia responsabile.
2. Nell’ipotesi di cui al comma precedente la Banca è tenuta a rimborsare al Cliente Pagatore senza indugio l’importo dell’ope- razione non eseguita o eseguita in modo inesatto e a riportare il Conto di Pagamento allo stato in cui si sarebbe trovato se l’operazione non avesse avuto luogo. La data valuta dell’accredito sul conto del Cliente Pagatore non deve essere successi- va a quella di addebito dell’importo. L’obbligo di rimborso di cui al presente comma non si applica se la Banca dimostra che la Banca del Beneficiario ha ricevuto l’importo dell’Operazione, anche se con lieve ritardo.
3. La Banca, indipendentemente dalla sua responsabilità, si adopera senza indugio su richiesta del Cliente Pagatore per rintrac- ciare l’Operazione di Pagamento non eseguita o eseguita in modo inesatto informando il Cliente Pagatore del risultato. Ciò non comporta spese per il Cliente Pagatore.
4. La Banca è inoltre responsabile nei confronti del Cliente Pagatore di tutte le spese e interessi a lui imputati a seguito della mancata, inesatta o tardiva esecuzione dell’Operazione di Pagamento.
13. Rimborsi per Operazioni di Pagamento autorizzate disposte dal Beneficiario o per il suo tramite
1. Salvo che non sia diversamente previsto nelle Sezioni II e III, il Cliente Xxxxxxxx può chiedere il rimborso dell’importo dell’o- perazione autorizzata qualora siano state soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
a) al momento del rilascio l’autorizzazione non specificava l’importo dell’Operazione di Pagamento;
b) l’importo dell’operazione supera quello che il Cliente Xxxxxxxx avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi in considerazio- ne del suo precedente modello di spesa e delle circostanze del caso.
2. Su richiesta della Banca il Cliente Pagatore è tenuto a fornire documenti e ogni altro elemento utile a sostenere l’esistenza di tali condizioni.
3. In ogni caso non costituiscono titolo per ottenere il rimborso ragioni legate al cambio, ove lo stesso sia stato applicato con le modalità convenute nella Sezione I delle presenti Condizioni Contrattuali.
4. In caso di rimborso la Banca è tenuta ad accreditare l’intero importo dell’Operazione di Pagamento eseguita con data valuta non successiva a quella dell’addebito dell’importo medesimo.
5. Il diritto al rimborso è escluso se il Cliente Pagatore ha dato l’autorizzazione di pagamento direttamente alla Banca e le infor- mazioni sulla futura operazione di pagamento sono state fornite o messe a disposizione del Cliente Pagatore dalla Banca o dal Beneficiario almeno quattro settimane prima dell’esecuzione dell’Operazione di Pagamento stessa.
6. I termini per le richieste di rimborso sono previsti nelle Sezione II e III.
DISPOSIZIONI COMUNI AD OPERAZIONI DI PAGAMENTO DISPOSTE DAL CLIENTE PAGATORE E AD OPERAZIONI DI PA- GAMENTO DISPOSTE SU INIZIATIVA DEL BENEFICIARIO O PER IL SUO TRAMITE
14. Eseguibilità dell’ordine – Normativa in materia di sanzioni finanziarie
1. L’Ordine di Pagamento conforme a ogni disposizione prevista nelle Condizioni Contrattuali viene eseguito dalla Banca sul Conto di Pagamento, in presenza di fondi disponibili sufficienti.
2. Il Cliente prende atto ed accetta che la Banca rispetta le leggi e normative nazionali ed internazionali in materia di sanzioni finanziarie emanate dall’Unione Europea, dalle Nazioni Unite e dagli Stati Uniti d’America e che ha adottato regolamenti e procedure interne finalizzate al rispetto di tali leggi e normative, se non contrarie a norme imperative ed a prescindere dalla loro applicabilità e precettività nella specifica transazione.
In particolare, l’Operazione di Pagamento non dovrà riguardare, direttamente o indirettamente, operazioni con Paesi oggetto delle sopra menzionate normative primarie e secondarie.
Nel caso in cui l’Operazione coinvolgesse direttamente o indirettamente un soggetto, un Paese o un territorio che è o diventas- se l’obiettivo di leggi o normative in materia di sanzioni finanziarie, la Banca sarà legittimata, in deroga ad ogni impegno assunto al riguardo, a rifiutare l’esecuzione dell’Operazione e non sarà ritenuta responsabile per alcuna perdita, danno, o ritardo causati da tale rifiuto o comunque dall’applicazione all’Operazione di tali leggi e normative in materia di sanzioni.
Il Cliente prende altresì atto ed accetta che le verifiche necessarie ad accertare la congruità dell’Operazione in materia di San- zioni Finanziarie potrebbero incidere sui tempi di esecuzione delle Operazioni di pagamento disposte o ricevute dal Cliente.
15. Comunicazione di operazione non autorizzata o non correttamente eseguita
1. In caso di operazione non autorizzata o non correttamente eseguita il Cliente è tenuto a darne senza indugio comunicazione scritta alla Banca. L’operazione si considera non eseguita correttamente quando l’esecuzione non è conforme all’ordine o alle istruzioni impartite.
2. La comunicazione deve essere in ogni caso effettuata entro 13 mesi dalla data di addebito, nel caso di Cliente Pagatore, o di accredito, nel caso di Cliente Beneficiario.
16. Responsabilità della Banca per le operazioni non autorizzate – Rimborsi
1. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 15, la Banca, nel caso in cui esegua un’Operazione di Pagamento non autorizzata, rim- borsa al Cliente Pagatore l’importo dell’operazione medesima immediatamente e, in ogni caso, al più tardi entro la fine della Giornata Operativa successiva a quella in cui prende atto dell’Operazione o riceve una comunicazione in merito. La Banca, in caso di addebito del Conto di Pagamento, riporta il conto nello stato in cui si sarebbe trovato se l’Operazione di Pagamento non fosse stata eseguita, assicurando che la data valuta dell’accredito non sia successiva a quella dell’addebito dell’importo.
2. La Banca, in caso di motivato sospetto di frode, può sospendere il rimborso di cui al comma precedente dandone immediata comunicazione per iscritto alla Banca d’Italia.
3. La Banca, anche in un momento successivo al rimborso di cui al primo comma, può dimostrare che l’Operazione di Pagamento era stata autorizzata dal Cliente Pagatore. In tal caso la Banca ha diritto di chiedere direttamente al Cliente Xxxxxxxx e ottene- re da quest’ultimo la restituzione dell’importo rimborsato.
4. È fatto in ogni caso salvo il diritto al risarcimento degli ulteriori danni.
17. Conversione valutaria
1. Qualora per l’esecuzione dell’Operazione di Pagamento sia richiesto l’utilizzo di una divisa diversa da quella del Conto di Pagamento, la conversione avviene al tasso di cambio corrente reso disponibile dalla Banca al momento della negoziazione.
18. Esclusione e limitazione della responsabilità della Banca
1. È esclusa la responsabilità della Banca per caso fortuito, forza maggiore e per l’adempimento di obblighi imposti dalla norma- tiva nazionale e comunitaria.
2. La Banca non è inoltre responsabile della mancata o inesatta esecuzione del pagamento se l’Identificativo Unico fornito dal Cliente Pagatore è inesatto.
3. La Banca è responsabile dell’esecuzione dell’Operazione di Pagamento solo in conformità dell’Identificativo Unico fornito dal Cliente Pagatore, nonostante che quest’ultimo fornisca alla Banca stessa informazioni ulteriori.
19. Commissioni e spese
1. Se la Banca del Pagatore e quella del Beneficiario sono entrambe situate nella EEA ovvero l’unica banca coinvolta nell’ope- razione di pagamento è situata nella EEA, il Pagatore e il Beneficiario sostengono ciascuno le spese e commissioni applicate dalla propria banca.
2. Il Cliente autorizza espressamente la Banca ad addebitare sul Conto di Pagamento gli importi dovuti per effetto dell’esecu- zione delle Operazioni di Pagamento.
3. La Banca è, altresì, autorizzata ad addebitare:
- in caso di rifiuto giustificato ad eseguire un Ordine di Pagamento, le spese ragionevoli per la comunicazione del proprio rifiuto, ove previsto nelle condizioni economiche;
- le spese per la revoca dell’Ordine di Pagamento, ove previsto nelle condizioni economiche;
- le spese per il recupero dei fondi oggetto dell’Operazione di Pagamento se l’Identificativo Unico fornito dal Cliente è ine- satto.
20. Comunicazioni della Banca
1. Le Condizioni Contrattuali e gli atti successivi alle stesse connessi sono redatti in lingua italiana.
2. In qualsiasi momento il Cliente ha diritto, su sua richiesta, di ricevere, su supporto cartaceo o altro supporto durevole, copia delle Condizioni Contrattuali, e del documento di sintesi aggiornato.
3. Per ogni Operazione di Pagamento, su richiesta del Cliente e prima dell’esecuzione della stessa, la Banca rende disponibili gratuitamente tramite i mezzi di comunicazione a distanza, con le modalità di cui al successivo articolo 22, tramite il Consulente Finanziario di riferimento, ovvero tramite il servizio di Customer Care, informazioni dettagliate sui tempi massimi di esecuzione e sulle spese che il Cliente deve corrispondere; in caso di pluralità di voci di costo, verrà data evidenza separata delle singole voci.
4. La Banca fornisce o rende disponibili le informazioni relative alle singole Operazioni di pagamento mediante consegna della ricevuta relativa a ciascuna Operazione.
5. Le informazioni relative alle Operazioni di Pagamento vengono fornite dalla Banca al Cliente con i mezzi di comunicazione indicati nell’art. 22.
6. Il Cliente potrà richiedere, a proprie spese, informazioni supplementari o più frequenti o con strumenti diversi da quelli previsti nelle Condizioni Contrattuali.
21. Recesso dai Servizi di Pagamento
1. Il Cliente ha diritto di recedere dai Servizi di Pagamento, senza penalità e senza spesa alcuna, in qualsiasi momento con il preavviso di un giorno decorrente dal giorno in cui la Banca ne riceve comunicazione.
2. La Banca potrà recedere dai Servizi di Pagamento con un preavviso di due mesi decorrente dal giorno in cui il Cliente riceve la relativa comunicazione.
3. In caso di recesso le Condizioni Contrattuali continuano ad applicarsi alle operazioni in corso alla data di efficacia del recesso stesso.
4. Nel caso di disposizioni da eseguirsi in via continuativa, la previsione di cui al comma precedente si applica esclusivamente alla disposizione in corso, ferma restando l’estinzione dell’incarico per le disposizioni successive.
22. Invio della corrispondenza Al Cliente
1. L’invio di lettere, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione della Banca avverranno mediante, invio di posta elettronica (all’indirizzo e-mail indicato ai sensi dell’articolo 18 delle Norme Generali di cui alla Sezione I) o me- diante possibilità di accesso alle medesime comunicazioni nell’area riservata sul sito xxxxxxxxxx.xxx, secondo le modalità di tempo in tempo rese note dalla Banca.
2. Quando il Conto di Pagamento risulta intestato a più persone, le comunicazioni, le notifiche e l’invio degli estratti conto, in mancanza di speciali accordi scritti, possono essere fatti dalla Banca ad uno solo dei cointestatari all’ultimo indirizzo di posta elettronica da questi indicato, e sono operanti a tutti gli effetti anche nei confronti degli altri.
Alla Banca
1. Le comunicazioni, gli ordini e qualunque altra dichiarazione del Cliente diretti alla Banca devono essere inviate alla Direzione Generale in Xxx Xxxxxxxxxxx x’Xxxxxxx, 00 x Xxxxxx Xxxxxx.
23. Modifica delle condizioni economiche e contrattuali
1. La Banca, qualora sussista un giustificato motivo, potrà modificare le Condizioni Contrattuali e le relative condizioni economiche ai sensi dell’art. 126-sexies del Testo Unico Bancario (d.lgs. 385/303), inviando una comunicazione scritta con le modalità di cui
al precedente articolo 22, contenente l’oggetto della modifica con preavviso di almeno due mesi rispetto alla data di decor- renza della modifica stessa. Entro questo termine il Cliente potrà recedere dai Servizi di Pagamento senza spese o altri oneri.
2. La modifica si intende accettata qualora il Cliente non abbia comunicato alla Banca, prima della data prevista di decorrenza, che non intende accettare la modifica.
3. In caso di variazioni, si applicherà la normativa tempo per tempo vigente
24. Reclami, Ricorsi, Esposti – Sanzioni amministrative applicabili
1. Nel caso in cui sorga una controversia tra il Cliente e la Banca in merito all’interpretazione e applicazione delle presenti Con- dizioni Contrattuali, il Cliente può presentare un reclamo alla Banca anche per lettera raccomandata a.r. o per via telematica a FinecoBank S.p.A. - Direzione Generale - Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, 00 Xxxxxx - indirizzo mail helpdesk@finecobank. com o indirizzo PEC xxxxxxxxxxxxx.xxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx. La Banca deve rispondere affrontando tutte le questioni sollevate entro un termine adeguato e al più tardi entro 15 giornate operative dalla ricezione del reclamo.
In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua vo- lontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera i 30 giorni o l’eventuale diverso termine tempo per tempo vigente.
2. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro il termine di cui al comma precedente può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro e l’ambito della sua competenza si può consultare il sito www. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla Banca. La decisione dell’Arbitro non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere all’autorità giudiziaria ordinaria, fermo quanto indicato al comma successivo.
3. Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria previsti dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98, prima di fare ricorso all’auto- xxxx giudiziaria il Cliente e la Banca devono esperi re il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo:
- all’Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione del- le controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, dove è consultabile anche il relativo Regolamento) oppure
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.
La condizione di procedibilità di cui alla predetta normativa si intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia esperito il procedimento di cui al comma precedente presso l’ABF.
4. Ferma la disciplina in materia di reclami, il Cliente ha altresì la facoltà di presentare esposti alla filiale della Banca d’Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Autorità con riguardo a questione insorte nell’ambito del rapporto contrattuale.
5. La normativa vigente definisce le sanzioni amministrative e pecuniarie applicabili alla Banca, ai soggetti dei quali si avvale in forza di esternalizzazione di funzioni, nonché dei soggetti che svolgono funzione di amministrazione e di direzione e del perso- nale dipendente nel caso di violazioni degli obblighi della Banca stessa in relazione alla prestazione di servizi di pagamento.
25. Norme applicabili
1. Per tutto quanto non espressamente previsto nelle presenti Condizioni Contrattuali si applicano le Norme Generali di cui alla Sezione I, nonché le norme e le condizioni che regolano il Conto di Pagamento.
2. In tema di recesso dal servizio di conto corrente di corrispondenza, cui i servizi di pagamento sono connessi, resta ferma la disciplina al riguardo stabilita dalle Norme Generali di cui alla Sezione I.
3. In tema di Xxxxx applicabile e Foro Competente si applicano le Norme Generali di cui alla Sezione I.
SEZIONE II – DISPOSIZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLA PRESTAZIONE DEI SINGOLI SERVIZI DI PAGAMENTO – Operazioni
in Euro o valuta diversa dall’Euro di Paesi dell’Unione Europea (UE) e di altri Paesi EEA se i Prestatori di Servizi di Pagamento del Pagatore e del Beneficiario siano insediati nella EEA ovvero l’unico Prestatore di Servizi di Pagamento coinvolto nell’O- perazione di Pagamento sia insediato nella EEA.
BONIFICI
26. Oggetto del servizio
1. Con il servizio bonifici la Banca esegue su disposizione del Cliente un pagamento o un trasferimento fondi a favore di un Beneficiario presso la medesima Banca o presso la filiale di un’altra banca in Italia o all’estero (bonifico in uscita) o mette a disposizione del Cliente gli importi pervenuti a suo favore (bonifico in arrivo).
Ordini impartiti dal Cliente Pagatore (bonifici in uscita)
Paragrafo I - Bonifici in euro verso Paesi dell’Unione Europea (UE), compresa l’Italia, e altri Paesi dello Spazio Economico Europeo (EEA) (Paesi infra EEA dell’area SEPA – Single Euro Payments Area)
Bonifici in euro verso Paesi infra EEA dell’Area SEPA
27. Bonifico in euro verso Paesi infra EEA dell’Area SEPA – Oggetto del servizio
1. Il bonifico in euro verso Paesi dell’Area SEPA è un bonifico in Euro che può essere effettuato da un Pagatore sia residente che non residente1 in Italia, eseguito tra banche insediate in Paesi dell’Unione Europea (compresa l’Italia) o in un altro Stato appartenente allo Spazio Economico Europeo – EEA (allo stato Islanda, Liechtenstein, Norvegia) ed eseguito in conformità alle norme contenute nel Rulebook SEPA vigente, approvato dall’EPC (European Payment Council).
2. Alla Banca possono essere impartiti ordini di bonifico SEPA di qualsiasi importo. Per gli ordini impartiti tramite Internet, restano fermi i limiti di importo definiti di tempo in tempo dalla Banca e indicati sul Sito della stessa.
28. Bonifico in euro verso Paesi infra EEA dell’Area SEPA - Dati relativi all’Ordine di Pagamento
1. Per consentire l’esecuzione del bonifico, l’ordine deve necessariamente contenere almeno i seguenti dati:
- nome, cognome o denominazione sociale del Beneficiario;
- il codice IBAN (International Bank Account Number) del Beneficiario;
- importo.
2. Il Cliente Pagatore può indicare in aggiunta ai dati sopra indicati, la data di accredito al Beneficiario (che corrisponderà anche alla valuta).
3. L’Identificativo Unico corrisponde all’IBAN del Beneficiario.
29. Bonifico in euro verso Paesi infra EEA dell’Area SEPA – Rifiuto dell’ordine
1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 7, la Banca – con esonero da responsabilità – può rifiutare l’esecuzione di un ordine relativo ad un bonifico verso Paesi dell’Area SEPA, in caso di impossibilità ad eseguire il trasferimento a causa della mancata adesione del Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario alle procedure interbancarie per l’esecuzione di bonifici SEPA.
2. Se la Banca accetta di eseguire l’ordine, informa il Cliente Pagatore della procedura utilizzata per l’esecuzione nell’informativa sull’operazione di pagamento di cui all’art. 20.
30. Bonifico in euro verso Paesi infra EEA dell’Area SEPA - Addebito del Conto di Pagamento
1. Il Conto del Pagatore viene addebitato nella data di esecuzione del bonifico e con la medesima valuta.
31. Bonifici in euro verso Paesi infra EEA dell’Area SEPA - Consenso ad eseguire l’Ordine di Pagamento e revoca del consenso
1. Il consenso ad eseguire l’ordine e la sua revoca sono disciplinati dall’art. 5.
32. Bonifico in euro verso Paesi infra EEA dell’Area SEPA - Ricezione dell’Ordine di Pagamento
1. L’Ordine di Pagamento in forma cartacea si considera ricevuto nella stessa Giornata Operativa in cui è stato impartito, se rice- vuto dal Consulente Finanziario in pari data.
2. L’ordine di bonifico impartito tramite internet o tramite telefono si considera ricevuto nella stessa Giornata Operativa in cui è stato impartito, al momento dell’avvenuta verifica dei codici di identificazione, secondo le specifiche disposizioni tecniche e eventuali limiti orari impartiti di tempo in tempo dalla Banca in relazione alle modalità di identificazione (quali il servizio SMS PIN), così come specificato sul Sito della Banca. Resta inteso che ove l’ordine di bonifico non sia confermato tramite i codici di identificazione entro i limiti di orario eventualmente indicati (es. per SMS PIN la conferma deve essere effettuata attualmente entro le ore 15), l’ordine stesso si considera annullato.
3. Salvo quanto previsto per lo specifico servizio di identificazione SMS PIN, per gli ordini impartiti tramite telefono, se la verifica di cui al precedente comma viene effettuata entro le ore 20:00 della Giornata Operativa in cui l’ordine è stato impartito, lo stesso si considera ricevuto in tale giornata. Se la verifica di cui al comma precedente avviene oltre detto orario, l’ordine si considera ricevuto nella Giornata Operativa successiva.
4. L’ordine di bonifico disposto in forma cartacea, tramite internet o via telefono nel quale sia stata indicata una data di accredito al Be- neficiario, si considera ricevuto il Giorno Operativo precedente alla data di esecuzione, così come previsto al successivo articolo 32.
33. Bonifico in euro verso Paesi infra EEA dell’Area SEPA - Tempo massimo di esecuzione
1. Per gli ordini disposti tramite Internet o tramite telefono con relativa conferma tramite l’ulteriore codice di identificazione SMS PIN entro il limite di orario definito (attualmente ore 15), il bonifico viene eseguito nella stessa Giornata Operativa in cui è rice- vuto con accredito alla banca del beneficiario nella Giornata Operativa successiva.
2. Per ordini disposti in forma cartacea, tramite internet o tramite telefono:
- nel caso in cui sia stata indicata una data di accredito al Beneficiario l’ordine viene eseguito la Giornata Operativa prece- dente tale data, con accredito alla banca del Beneficiario nella data indicata;
- nel caso in cui sia stata indicata come data di accredito al Beneficiario una giornata non operativa, la data indicata verrà automaticamente spostata alla Giornata Operativa successiva;
- nel caso di ordini disposti in forma cartacea, senza indicazione della data di accredito al Beneficiario, il bonifico viene ese- guito al massimo entro la Giornata Operativa successiva alla data di ricezione, con accredito alla Banca del Beneficiario nella Giornata Operativa successiva a tale data.
34. Bonifici in euro verso Paesi infra EEA dell’Area SEPA - Bonifici periodici
1. Il bonifico periodico è una disposizione che consente l’esecuzione di bonifici ricorrenti a scadenze predeterminate dal Cliente Pagatore.
2. Per l’esecuzione dell’Ordine di Pagamento il Cliente Pagatore:
- deve fornire i dati indicati nel comma 1 dell’art.28;
- deve indicare la periodicità dei singoli pagamenti;
- deve indicare la data di accredito al Beneficiario. In tale caso, l’ordine viene eseguito nella Giornata Operativa precedente a tale data.
1. L’ordine di bonifico periodico impartito tramite disposizione cartacea deve essere presentato alla Banca e per essa al Con- sulente Finanziario di riferimento almeno tre Giornate Operative precedenti la data di scadenza del primo pagamento e si considera ricevuto nella giornata di esecuzione.
2. L’ordine di bonifico periodico impartito tramite internet deve essere presentato alla Banca almeno due Giornate Operative precedenti la data di scadenza del primo pagamento e si considera ricevuto nella giornata precedente a quella di esecuzione.
3. Il consenso ad eseguire l’ordine può essere prestato in forma scritta o tramite Internet. L’ordine di bonifico periodico non può essere impartito via telefono.
1 secondo le disposizioni dell’art. 1, comma 2, del D.P.R. 31/3/1988 n. 148 sono non residenti: i cittadini italiani con dimora abituale all’estero;· i cittadini italiani con dimora abituale in Italia, limitatamente alle attività di lavoro subordinato prestato all’estero, anche alle dipendenze di persone giuridiche, di associazioni o di organizzazioni senza personalità giuridica residenti, ovvero alle attività di lavoro autonomo o imprenditoriali svolte all’estero in modo non occasionale; le persone giuridiche, le associazioni e le organizzazioni senza personalità giuridica che hanno sede in Italia e sede secondaria all’estero, limitatamente alle attività esercitate all’estero con stabile organizzazione; le persone fisiche di cittadinanza estera e dimora abituale all’estero, le persone giuridiche, le associazioni e le organizzazioni senza personalità giuridica con sede all’estero, gli apolidi e comunque tutti coloro per i quali non ricorrono gli estremi di residenza in Italia.
4. La revoca dell’ordine di pagamento periodico deve essere presentata alla Banca almeno quattro Giornate Operative prece- denti la data del pagamento in scadenza ove sia disposta tramite ordine cartaceo, diversamente ove la revoca sia impartita tramite Internet o via telefono deve essere presentata alla Banca almeno due Giorni Operativi precedenti la data del paga- mento in scadenza.
35. Bonifici in euro verso Paesi infra EEA dell’Area SEPA – Bonifici di importo rilevante ordinari
1. Il bonifico di importo rilevante ordinario è un bonifico di importo superiore a € 500.000 disposto a favore di Beneficiario che non ha il conto di pagamento presso la Banca.
2. Per l’esecuzione dell’Ordine di Pagamento il Cliente Pagatore deve fornire i dati indicati nel comma 1 dell’art.28.
3. L’Ordine di Pagamento viene eseguito e viene accreditato alla Banca del Beneficiario nei termini indicati all’art. 33. Il Cliente Pagatore può indicare una data di esecuzione, in tal caso si applica quanto previsto all’art. 6, comma 4.
4. Il relativo consenso può essere rilasciato con modalità cartacea con consegna al Consulente Finanziario di riferimento, ovvero via telefono, mentre è escluso l’utilizzo di Internet.
5. L’ordine si considera ricevuto nella stessa Giornata Operativa, se consegnato al Consulente Finanziario in pari data o se im- partito via telefono al servizio di CustomeCare entro le ore 15.00.
36. Bonifici in euro verso Paesi infra EEA dell’Area SEPA - Bonifici Urgenti
1. Il bonifico urgente è un bonifico Italia, che viene eseguito e viene accreditato al Prestatore di Servizi di Pagamento del Bene- ficiario il giorno in cui è ricevuto.
2. Per l’esecuzione dell’Ordine di Pagamento il Cliente Pagatore deve fornire i dati indicati nel comma 1 dell’art.28.
3. L’Ordine di Pagamento non può contenere l’indicazione della data valuta da riconoscere al Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario.
4. Il relativo consenso può essere rilasciato, esclusivamente via telefono.
5. L’ordine si considera ricevuto nella stessa Giornata Operativa se impartito via telefono al servizio di Customer Care entro le ore 15.00.
Paragrafo II - Bonifici Estero, nella valuta, diversa dall’euro, di Paesi dell’Unione Europea (UE) e di altri Paesi dello Spazio Economico Europeo (EEA), verso Paesi EEA (inclusa l’Italia)
37. Bonifici estero nella valuta, diversa dall’euro, di un Paese EEA - Oggetto del servizio
1. Per bonifico estero si intende un bonifico effettuato verso un Prestatore di servizi di Pagamento situato in un Paese dell’Unio- ne Europea (inclusa l’Italia) o altro paese dello Spazio Economico Europeo – EEA, nella valuta ufficiale di uno Stato membro della Unione Europea non appartenente all’area euro o nella valuta ufficiale di uno degli Stati EEA.
38. Bonifici estero nella valuta, diversa dall’euro, di un Paese EEA - Dati relativi all’ordine di pagamento
1. Per consentire l’esecuzione del pagamento, l’ordine deve necessariamente contenere almeno i seguenti dati:
- Beneficiario;
- IBAN (International Bank Account Number) del Beneficiario;
- Banca del Beneficiario;
- Divisa;
- Importo;
- Nazione.
39. Bonifici Estero nella valuta, diversa dall’euro, di un Paese EEA - Ricezione dell’Ordine di Pagamento
1. In caso di Ordine di Pagamento impartito con disposizione cartacea, si considera ricevuto nella stessa Giornata Operativa in cui è stato impartito, se ricevuto dal Consulente Finanziario in pari data.
2. In caso di Ordine di Pagamento disposto tramite internet o tramite telefono, l’ordine si considera ricevuto nella stessa Giornata Operativa in cui è stato impartito al momento dell’avvenuta verifica dei codici di identificazione, secondo le specifiche dispo- sizioni tecniche e eventuali limiti orari impartiti di tempo in tempo dalla Banca in relazione alle modalità di identificazione, così come specificato sul Sito della Banca.
3. Per gli ordini impartiti tramite telefono, se tale verifica viene effettuata entro le ore 20:00 della Giornata Operativa in cui l’ordine è stato impartito, lo stesso si considera ricevuto in tale giornata. Se tale verifica avviene oltre detto orario, l’ordine si considera ricevuto nella Giornata Operativa successiva.
40. Bonifici Estero nella valuta, diversa dall’euro, di un Paese EEA - Tempi di esecuzione
1. Per gli ordini disposti tramite Internet o tramite telefono, nelle valute per cui è prevista la conferma tramite SMS PIN, il bonifico confermato entro il limite di orario definito (attualmente ore 15), viene eseguito nella Giornata Operativa successiva a quella in cui è ricevuto, con accredito alla banca del beneficiario nella stessa Giornata Operativa di esecuzione.
2. Per ordini disposti in forma cartacea, o tramite internet o tramite telefono ed in una valuta per cui non è prevista la conferma tramite SMS PIN:
- nel caso in cui sia stata indicata una data di addebito, l’ordine viene, con accredito alla banca del Beneficiario nella stessa giornata;
- nel caso in cui sia stata indicata come data di addebito una giornata non operativa, la data indicata verrà automaticamente spostata alla Giornata Operativa successiva.
ORDINI A FAVORE DEL CLIENTE BENEFICIARIO (BONIFICI IN ENTRATA)
41. Informazioni relative all’Ordine di Pagamento
1. La Banca accredita i bonifici pervenuti a favore del Cliente Beneficiario sulla base dell’Identificativo Unico del Conto di Paga- mento del Cliente Beneficiario (IBAN).
42. Data di valuta di accredito e disponibilità dell’importo.
1. La Banca accredita sul Conto di Pagamento del Cliente Beneficiario i fondi pervenuti a suo favore da una disposizione di bo- nifico nella stessa Giornata Operativa e con la stessa valuta in cui i fondi sono stati accreditati alla Banca stessa se il bonifico è nella stessa valuta del Conto di Pagamento. Se il bonifico è in una valuta diversa da quella nella quale é espresso il Conto di Pagamento, per l’accredito del bonifico la Banca effettua un’operazione di conversione valutaria, secondo le modalità ed i tempi necessari.
2. La Banca mette a disposizione del Cliente Beneficiario l’importo del bonifico non appena tale importo è accreditato alla Banca stessa.
3. Il Cliente autorizza la Banca a trattenere sull’importo del bonifico in arrivo, prima dell’accredito dello stesso, ove previste, le proprie spese e commissioni relative al bonifico stesso.
XX.XX
43. Oggetto del servizio
1. La Xx.Xx è un Servizio di Pagamento tramite il quale il Beneficiario fornisce al proprio Prestatore di Servizi di Pagamento i dati relativi ad un’Operazione di Pagamento a carico del Pagatore. Il Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario trasmette tali dati alla Banca la quale, a sua volta, li comunica al Cliente Pagatore mediante un avviso di pagamento. Il Cliente Pagatore esegue l’Operazione di Pagamento impartendo l’Ordine alla Banca sulla base del Numero Avviso che costituisce per le Xx.Xx l’Identificativo Unico.
44. Consenso ad eseguire l’Ordine di Pagamento e revoca del consenso
1. Il Cliente Pagatore può prestare il consenso per l’esecuzione dell’Ordine di Pagamento in forma scritta su supporto cartaceo presentato alla Banca, ovvero via telefono. È escluso l’utilizzo di Internet e la possibilità di avvalersi del Consulente Finanziario di riferimento.
2. Il consenso può essere revocato in ogni momento, salvo che l’Ordine sia diventato irrevocabile ai sensi del precedente arti- colo 8.
3. La revoca del consenso deve essere data in forma scritta su supporto cartaceo ovvero a mezzo telefono.
4. Le Operazioni di Pagamento eseguite dopo la revoca del consenso non possono considerarsi autorizzate.
45. Ricezione dell’Ordine di Pagamento
1. L’Ordine di Pagamento in forma cartacea, ovvero via telefono deve essere impartito alla Banca entro il giorno antecedente alla data di scadenza del pagamento e si considera ricevuto in tale data.
2. L’Ordine di Pagamento impartito in forma cartacea si considera ricevuto nella stessa Giornata Operativa se pervenuto alla Banca – anche anticipato tramite fax al numero di tempo in tempo indicato in fase di comunicazione del Numero Avviso - entro le ore 16.00.
3. L’Ordine pervenuto oltre detto orario si considera ricevuto nella Giornata Operativa successiva.
4. Se il momento di ricezione non ricorre in una Giornata Operativa per la Banca, l’Ordine di Pagamento s’intende ricevuto la Giornata Operativa successiva.
5. L’Ordine di Pagamento impartito via telefono si considera ricevuto nella stessa Giornata Operativa se pervenuto al servizio di Customer Care, entro le ore 16, previa verifica dei codici di identificazione, secondo le specifiche modalità tecniche di tempo in tempo previste dalla Banca
6. L’Ordine pervenuto oltre il detto orario si considera ricevuto nella Giornata Operativa successiva.
46. Esecuzione dell’Ordine di Pagamento
1. L’Ordine di Pagamento viene eseguito nella data di scadenza del pagamento con addebito sul Conto di Pagamento del Clien- te Pagatore con pari valuta.
PAGAMENTO MEDIANTE BOLLETTINI PRECOMPILATI (ES. MAV E RAV)
47. Bollettini precompilati - Oggetto del servizio
1. I bollettini di versamento precompilati quali MAV e RAV che già riportano le informazioni necessarie per consentire il paga- mento a favore del Beneficiario possono essere pagati dal Cliente Pagatore presso la Banca impartendo il relativo Ordine di Pagamento esclusivamente tramite Internet.
2. Le previsioni relative ai bollettini precompilati si applicano anche ai bollettini bianchi.
48. Bollettini precompilati - Ricezione dell’Ordine di Pagamento
1. L’Ordine di Pagamento impartito tramite Internet si considera ricevuto al momento dell’avvenuta verifica dei codici di identifi- cazione, secondo le specifiche disposizioni tecniche e eventuali limiti orari impartiti di tempo in tempo dalla Banca in relazione alle modalità di identificazione, così come specificato sul Sito della Banca.
49. Bollettini precompilati - Esecuzione dell’Ordine di Pagamento
1. L’Ordine di Pagamento viene eseguito nella giornata di ricezione e l’importo viene accreditato alla banca del Beneficiario entro tre giorni dalla data di ricezione dell’Ordine.
OPERAZIONI DI PAGAMENTO DISPOSTE SU INIZIATIVA DEL BENEFICIARIO O PER IL SUO TRAMITE SEPA DIRECT DEBIT
Sepa Direct Debit Core (SDD Core) e Sepa Direct Debit Business to Business (SDD B2B)
50. Sepa Direct Debit - Oggetto del servizio
1. Il Sepa Direct Debit è un Servizio di Pagamento che consente l’esecuzione di Operazioni di Pagamento in Euro, singole o ricorrenti, in Italia, e negli altri paesi dell’Unione Europea nonché negli altri Paesi EEA (allo stato Islanda, Liechtenstein e Nor-
vegia), disposte su iniziativa del Beneficiario sulla base di una preventiva autorizzazione all’addebito del Conto di Pagamento rilasciata dal Cliente Pagatore al Beneficiario (cd. Mandato). La Banca si riserva eventualmente di comunicare al Cliente Paga- tore le modifiche all’elenco dei Paesi sopra menzionati. Il Cliente Pagatore, non consumatore o microimpresa concorda con il Beneficiario, mediante il mandato, se utilizzare il Sepa Direct Debit Core o il Sepa Direct Debit Business to Business. Sulla base di tale autorizzazione il Beneficiario impartisce l’Ordine di Pagamento al proprio Prestatore di Servizi di Pagamento il quale lo trasmette alla Banca per l’addebito del Conto di Pagamento. Il Servizio viene prestato dalla Banca conformemente alle norme ed alle procedure tempo per tempo stabilite dall’EPC – European Payments Council con appositi Rulebook. In presenza di specifici accordi interbancari, il Mandato può essere rilasciato, modificato o estinto dal Cliente Pagatore presso la propria ban- ca. In presenza di specifici accordi interbancari, il Cliente Pagatore ed il Beneficiario possono prefissare nel Mandato l’importo addebitabile sul Conto di pagamento del Cliente Pagatore.
2. Il Sepa Direct Debit può essere eseguito solo se il conto di pagamento del Cliente Pagatore è espresso in euro.
3. Il Cliente Pagatore ha la facoltà di chiedere in ogni momento alla Banca che il proprio Conto di Pagamento non sia abilitato alla ricezione di Sepa Direct Debit Core e/o Business to Business. Inoltre, in relazione agli addebiti derivanti da Sepa Direct Debit Core può chiedere, mediante attivazione dello specifico servizio di Gestione Profilo Debitore, che il Conto non sia addebitato su iniziati- va di determinati Beneficiari, per importi superiori a quelli indicati dal Cliente Pagatore, o qualora provenienti da determinati paesi.
4. Il Cliente Xxxxxxxx può chiedere per il tramite della Banca alla Banca del Beneficiario informazioni relative al Mandato e copia della stesso.
5. Il Cliente Pagatore, non consumatore o microimpresa, è tenuto a comunicare alla propria Banca il rilascio di ogni mandato ad effettuare Sepa Direct Debit Business to Business, la modifica o la revoca dello stesso. Se il Sepa Direct Debit Business to Business prevede Operazioni di Pagamento ricorrenti:
- la Banca prima di effettuare il primo addebito, chiede conferma al Cliente Pagatore dell’esattezza dei dati dell’Operazione di Pagamento;
- la Banca prima di effettuare ciascun successivo addebito, controlla i dati dello stesso rispetto a quelli precedentemente effettuati.
6. Il Cliente Pagatore non è invece tenuto a comunicare alla Banca il rilascio di ogni Mandato ad effettuare Sepa Direct Debit Core, la modifica o la revoca dello stesso.
7. Come previsto dal Rulebook, qualora siano decorsi 36 mesi dall’ultima richiesta di addebito da parte del Beneficiario, anche se non eseguita o oggetto di successivo rimborso, il Mandato sarà considerato estinto e la Banca non farà seguito alle suc- cessive richieste di addebito. Eventuali modifiche del Rulebook in argomento saranno oggetto di espressa comunicazione.
51. Sepa Direct Debit – Ricezione Ordine di Pagamento
1. Il momento della ricezione dell’ordine trasmesso dal Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario alla Banca è quello della data di scadenza indicata nell’ordine stesso.
52. Sepa Direct Debit – Esecuzione Ordine di Pagamento
1. L’Ordine di Pagamento viene eseguito alla data di scadenza indicata nell’ordine con addebito sul conto di pagamento con pari valuta.
53. Sepa Direct Debit – Richieste di rimborso di operazioni autorizzate
1. Il Sepa Direct Debit Core consente al Cliente Pagatore, in deroga a quanto previsto dall’art. 13, 1° comma, di chiedere il rimbor- so dell’importo dell’operazione autorizzata anche se non sono rispettate le condizioni previste in detto comma.
2. Il Cliente Xxxxxxxx può chiedere il rimborso dell’importo dell’operazione autorizzata entro otto settimane dalla data in cui i fondi sono stati addebitati. Il presente comma non è applicabile in presenza di apposito Mandato nel quale il Cliente Pagatore ha prefissato con il Beneficiario l’importo addebitabile.
3. La Banca rimborsa l’intero importo dell’Operazione di Pagamento (con valuta di accredito non successiva a quella dell’adde- bito dell’importo), ovvero fornisce un rifiuto motivato entro dieci Giornate Operative dalla ricezione della richiesta.
4. L’adesione al servizio Sepa Direct Debit Business to Business comporta, per il Cliente Pagatore, non consumatore o microim- presa, la rinuncia ad avvalersi del predetto diritto di rimborso.
PRELIEVO SMART
54. Prelievo Smart - Caratteristiche
1. Prelievo Smart – disponibile unicamente attraverso l’applicazione Fineco installata su cellulare evoluto (smartphone) - è un servizio finalizzato al ritiro di contante presso le apparecchiature automatiche abilitate di UniCredit S.p.A. (ad es. ATM, Cassa Veloce...) a valere direttamente sul conto corrente.
2. Il servizio deve essere attivato dal Cliente sullo smartphone previo inserimento del codice SMS PIN.
Per prelevare il Cliente:
a. accede all’applicazione, seleziona l’importo, l’eventuale richiesta di scontrino e conferma con il PIN dispositivo;
b. tocca, in qualunque punto, lo schermo dell’apparecchiatura automatica prescelta sulla quale appare un QR code;
c. avvia l’erogazione del contante da parte dell’apparecchiatura, inquadrando con lo smartphone il codice QR.
Limiti di esecuzione dell’operazione
3. Il servizio è operativo nei limiti di euro 1.000 giornalieri ed euro 2.000 mensili per ciascun conto corrente del Cliente. Il ritiro del contante è subordinato alla presenza di sufficiente liquidità sul conto corrente e sull’apparecchiatura automatica prescelta.
4. L’addebito dell’operazione viene eseguito dalla Banca in base alle registrazioni effettuate automaticamente dall’apparecchia- tura; dell’operazione eseguita viene rilasciato riepilogo a mezzo SMS gratuito inviato sul cellulare certificato del Cliente non- ché tramite apparecchiatura automatica, ove richiesto in fase di prenotazione e tecnicamente realizzabile presso lo sportello prescelto.
SEZIONE III – DISPOSIZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLA PRESTAZIONE DEI SINGOLI SERVIZI DI PAGAMENTO - Operazioni in
valuta diversa dall’Euro e dalle valute di Paesi dell’Unione Europea (UE) ed altri Paesi dello Spazio Economico Europeo (EEA) – VALUTE EXTRA EEA - se entrambi i Prestatori o l’unico Prestatore coinvolto sono insediati nella EEA - Operazioni in tutte le va- lute (VALUTE EEA e/o VALUTE EXTRA EEA) laddove soltanto uno dei Prestatori di Servizi di Pagamento sia insediato nella EEA
55. Ambito di applicazione
1. Le norme della presente Sezione disciplinano l’esecuzione di Operazioni di Pagamento, singole o ricorrenti, nell’ambito della prestazione dei Servizi di Pagamento in presenza di una delle seguenti condizioni:
A) si tratti di Operazione di Pagamento in tutte le valute da/verso un Prestatore di Servizi di pagamento situato in un Paese estero diverso da quelli dell’Unione Europea (UE) e altri Paesi dello Spazio Economico Europeo (EEA);
B) si tratti di Operazione effettuata in una Valuta EXTRA EEA se entrambi i Prestatori o l’unico Prestatore coinvolto sono inse- diati nella EEA.
56. Commissioni e spese
1. Il Cliente autorizza espressamente la Banca ad addebitare sul Conto di Pagamento gli importi dovuti per effetto dell’esecuzio- ne delle Operazioni di Pagamento.
2. Il Cliente, con riguardo al pagamento delle spese e commissioni, può indicare per le operazioni di cui alla lettera A che pre- cede che:
a) il Pagatore ed il Beneficiario sostengono ciascuno le spese e commissioni applicate dalla rispettiva banca. (“SHA”);
b) tutte le spese e commissioni siano a carico del Beneficiario (“BEN”);
c) tutte le spese e commissioni siano a carico del Cliente stesso (“OUR”).
3. In assenza di una delle indicazioni di cui al comma precedente, la Banca dispone il pagamento con opzione spese “SHA” per cui il Pagatore ed il Beneficiario sostengono ciascuno le spese e commissioni applicate dalla rispettiva banca. Quanto previsto al comma 2 non si applica ai Bonifici in euro verso Paesi extra EEA dell’Area SEPA e SEPA Direct Debit, operazioni per le quali i rispettivi schemi SEPA prevedono che il Pagatore ed il Beneficiario sostengono ciascuno le spese e commissioni applicate dal rispettivo Prestatore di Servizi di Pagamento nonché alle operazioni di cui alla lettera B dell’articolo che precede.
4. La Banca è, altresì, autorizzata ad addebitare:
- in caso di rifiuto ad eseguire un Ordine di Pagamento, le spese per la comunicazione del proprio rifiuto;
- le spese per la revoca dell’Ordine di Pagamento;
- le spese per il recupero dei fondi oggetto dell’operazione di pagamento.
5. Nei bonifici in arrivo, il Cliente autorizza la Banca a trattenere sull’importo del bonifico in arrivo, prima dell’accredito dello stesso, ove previste, le proprie spese e commissioni relative al bonifico stesso.
ORDINI IMPARTITI DAL CLIENTE PAGATORE (BONIFICI IN USCITA)
Bonifici Estero
57. Bonifici estero - Dati relativi all’Ordine di Pagamento
1. Per consentire l’esecuzione del pagamento di cui alla lettera A dell’art. 55, l’ordine deve necessariamente contenere almeno i seguenti dati:
- Beneficiario;
- IBAN (International Bank Account Number) del Beneficiario;
- Banca del Beneficiario indicata con il Codice BIC SWIFT della medesima;
- Nazione;
- Divisa;
- Importo.
Se l’IBAN non è disponibile, possono essere fornite le coordinate del conto di pagamento del Beneficiario.
In caso di disposizione di pagamento priva di codice BIC SWIFT la Banca provvederà all’individuazione di detto codice, indi- spensabile all’esecuzione della disposizione, (sulla base dell’IBAN fornito dal cliente se esistente, o del codice ABA per banche USA), con gli strumenti di verifica di cui dispone. In caso di Banca del Beneficiario priva di codice BIC SWIFT o che non intrattenga rapporti con la Banca, questa provvederà all’individuazione di una banca corrispondente cui appoggiarsi per l’esecuzione della disposizione, con gli strumenti di verifica di cui dispone e sulla base degli accordi esistenti con le banche estere corrispondenti.
58. Bonifici estero – Responsabilità del Cliente Pagatore per Operazioni di Pagamento verso alcuni Paesi Esteri – Esonero responsabilità della Banca
1. In alcuni Paesi esteri (ad esempio Stati Uniti d’America, Australia) le banche danno corso al pagamento facendo prevalere il numero di conto rispetto alla denominazione del Beneficiario indicata dal Pagatore nella disposizione di bonifico. Pertanto qualsiasi inconveniente o danno che dovesse derivare dall’eventuale errato pagamento determinato dalla inesatta indicazio- ne del numero di conto da parte del Cliente resterà a completo carico dello stesso.
2. Sarà inoltre facoltà della Banca reclamare, in ogni momento, gli importi richiesti dalle banche corrispondenti in relazione alle eventuali richieste risarcitorie alle stesse opposte dal Beneficiario, nel caso di errata esecuzione degli ordini dipendente da inesatta indicazione del predetto numero.
3. In caso di Operazioni di Pagamento verso gli Stati Uniti occorre specificare il codice ABA della Banca presso cui il Beneficiario ha il conto.
4. In caso di Operazioni di Pagamento verso altri Paesi, la normativa locale può prevedere l’indicazione di dati obbligatori. E’ onere del cliente la verifica dei dati necessari all’accredito del beneficiario (ad esempio: identificativo fiscale, codice bancario locale ecc.) in base alle disposizioni tempo per tempo vigenti nel paese di destinazione. Pertanto qualsiasi inconveniente o danno che dovesse derivare dalla inesatta o mancata indicazione da parte del Cliente dei predetti dati resterà a completo carico dello stesso.
5. Il Cliente si impegna a trasmettere alla Banca, in duplice copia ed entro 5 Giornate Operative dalla ricezione della relativa richiesta scritta da parte della Banca, la documentazione giustificativa (ad esempio: fattura, contratto, documento di traspor- to, ecc…), dell’Operazione di Pagamento, qualora richiesta alla Banca dalle autorità locali o dalle banche corrispondenti. Pertanto qualsiasi inconveniente o danno che dovesse derivare dalla intempestiva o mancata trasmissione da parte del Cliente della predetta documentazione resterà a completo carico dello stesso.
6. LaBanca è esonerata da qualsiasi responsabilità per la mancata o intempestiva esecuzione dell’ordine da parte della propria corrispondente in assenza dell’indicazione sull’ordine di pagamento del codice ABA; il Cliente si assume tutti gli oneri deri- vanti da spese reclamate dalle corrispondenti o per i successivi interventi della Banca volti al buon esito del pagamento o alla restituzione dello stesso.
7. Il Cliente, inoltre, prende atto che la normativa locale di taluni Paesi può vietare l’esecuzione di Operazioni di Pagamento da parte di determinate tipologie di clientela. In tal caso, la Banca comunica al Cliente il rifiuto dell’Ordine di Pagamento.
59. Bonifici estero - Ricezione dell’Ordine di Pagamento – Tempo massimo di esecuzione
1. In tema di ricezione dell’Ordine di Pagamento si applica la disciplina di cui all’art. 39 della Sezioni II.
2. La Banca esegue l’Ordine di Pagamento impartito tramite telefono entro la Giornata Operativa successiva alla data di ricezio- ne dell’ordine e accredita l’importo sul conto della banca del Beneficiario al massimo entro la fine della terza Giornata Ope- rativa successiva alla data di esecuzione. Per gli Ordini di Pagamento impartiti con disposizione cartacea, la Banca esegue l’ordine entro tre Giorni Operativi successivi alla data di ricezione.
3. Qualora l’ordine di pagamento impartito sia in una divisa diversa dall’Euro (o da altra valuta infra EEA) e per l’esecuzione dell’ordine impartito sia richiesta una conversione valutaria, i tempi sopra indicati possono essere prorogati in funzione delle modalità e dei tempi richiesti dal mercato dei cambi e comunque nel rispetto delle tempistiche normativamente previste.
4. Nel caso in cui sia stata indicata come data di esecuzione una giornata non operativa, la data indicata verrà automaticamente spostata alla Giornata Operativa successiva.
60. Bonifici estero in euro verso Paesi extra EEA dell’Area SEPA– Bonifico estero verso Paesi Extra EEA
1. Ai fini della presente sezione:
- il bonifico in euro verso Paesi extra EEA dell’Area SEPA è un bonifico in Euro, effettuato da Pagatore sia residente che non resi- dente, eseguito tra la Banca e un Prestatore di Servizi di Pagamento insediato in paesi aderenti allo schema SEPA diversi da quelli indicati dall’art. 27 (attualmente Svizzera, Repubblica di San Marino, Principato di Monaco, Jersey, Guernsey e Isola di Man).
- il bonifico estero verso Paesi Extra EEA è il bonifico in euro, altra valuta UE o comunque EEA, nonché extra EEA, con un prestatore di servizi di pagamento insediato in Paese Extra EEA.
2. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 28 a 37 della Sezione II.
61. Bonifici estero in euro verso Paesi extra EEA dell’Area SEPA – Bonifico in VALUTA verso Paesi Extra EEA – rifiuto dell’ordine
1. La Banca può - in presenza di un giustificato motivo e con esonero da responsabilità - rifiutare l’esecuzione di Ordini di Pa- gamento, impartiti sia in forma cartacea sia via internet o via telefono.
2. Xxxxx restando quanto precede, la Banca, con esonero da responsabilità può rifiutare l’esecuzione di un ordine relativo ad un bonifico SEPA in caso di impossibilità ad eseguire il trasferimento a causa della mancata adesione del Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario alle procedure interbancarie per l’esecuzione di bonifici SEPA.
3. Se la Banca accetta di eseguire l’ordine, informa il Cliente Pagatore della procedura utilizzata per l’esecuzione nell’informa- tiva sull’operazione di pagamento di cui all’art. 20.
62. Bonifici estero in euro verso Paesi extra EEA dell’Area SEPA – Bonifico in VALUTA verso Paesi Extra EEA – esonero di responsabilità per la Banca
1. È esclusa la responsabilità della Banca per caso fortuito, forza maggiore e per l’adempimento di obblighi imposti dalla nor- mativa nazionale e comunitaria.
2. La Banca non è inoltre responsabile della mancata o inesatta esecuzione del pagamento se l’Identificativo Unico o le altre coordinate bancarie del conto del Beneficiario, fornite dal Cliente Pagatore, sono inesatti o incompleti
3. La Banca è responsabile dell’esecuzione dell’Operazione di Pagamento solo in conformità dell’Identificativo Unico o delle altre coordinate bancarie del Beneficiario forniti dal Cliente Pagatore, anche qualora quest’ultimo fornisca alla Banca stessa informazioni ulteriori.
4. La Banca, indipendentemente dalla sua responsabilità, si adopera senza indugio su richiesta del Cliente Pagatore per rin- tracciare l’Operazione di Pagamento non eseguita o eseguita in modo inesatto informando del risultato il Cliente Pagatore.
ORDINI A FAVORE DEL CLIENTE BENEFICIARIO (BONIFICI IN ENTRATA)
63. Informazioni relative all’Ordine di Pagamento
1. La Banca accredita i bonifici pervenuti a favore del Cliente Beneficiario sulla base delle seguenti informazioni:
- Identificativo unico del Conto di Pagamento del Cliente Beneficiario (IBAN) oppure coordinate del conto di pagamento;
- dati anagrafici del Cliente Beneficiario, corrispondenti all’intestazione del Conto di Pagamento.
2. La Banca accredita sul Conto di Pagamento del Cliente Beneficiario i fondi pervenuti a suo favore da una disposizione di bo- nifico nella stessa Giornata Operativa e con la stessa valuta in cui i fondi sono stati accreditati alla Banca stessa se il bonifico è nella stessa valuta del Conto di Pagamento. Se il bonifico è in una valuta diversa da quella nella quale è espresso il Conto di Pagamento, per l’accredito del Bonifico la Banca effettua un’operazione di conversione valutaria, secondo le modalità e le normative vigenti.
3. La Banca mette a disposizione del Cliente Beneficiario l’importo del Bonifico non appena tale importo è accreditato alla Banca stessa.
4. Il Cliente autorizza la Banca a trattenere sull’importo del bonifico in arrivo, prima dell’accredito dello stesso, ove previste, le proprie spese e commissioni relative al bonifico stesso.
SEPA DIRECT DEBIT (OPERAZIONI DI PAGAMENTO DISPOSTE SU INIZIATIVA DEL BENEFICIARIO O PER SUO TRAMITE)
6. Oggetto del servizio
1. Ai fini della presente Sezione, il Sepa Direct Debit è un Servizio di Pagamento che consente l’esecuzione di Operazioni di Paga- mento in euro, singole o ricorrenti, tra la Banca ed un Prestatore di Servizi di Pagamento insediato in paesi aderenti allo schema SEPA diversi da quelli indicati all’art. 50 della Sezione II e cioè Svizzera, San Marino, Principato di Monaco, Jersey e Guernsey e Isola di Man. La Banca si riserva eventualmente di comunicare al Cliente Pagatore le modifiche all’elenco dei paesi sopra menzionati.
2. Si applicano le disposizioni da 50 a 52 della Sezione II.
3. Il SEPA Direct Debit Core finanziario è utilizzabile in via esclusiva per le operazioni di pagamento collegate all’amministrazione di strumenti finanziari di cui alla lett. i) dell’art. 2 del D.Lgs. 11/2010. Si applicano gli articoli da 50 a 52 della Sezione II, mentre non si applica il diritto di rimborso di cui al secondo comma dell’art. 53.
SEZIONE IV – ALTRI PRESTATORI DI SERVIZI DI PAGAMENTO – TERZE PARTI
65. Conferma della disponibilità di fondi
1. Il Cliente autorizza espressamente la Banca a rispondere a richieste di conferma da parte di Prestatori di Servizi di Pagamen- to emittenti strumenti di pagamento basati su carta, in merito alla disponibilità sul Conto dell’importo corrispondente a una determinata Operazione di Pagamento basata su carta, purché al momento della richiesta il Conto sia accessibile online e non si tratti di Operazioni di Pagamento disposte tramite strumenti di pagamento basati su carta su cui è caricata moneta elettronica. Il Cliente può chiedere alla Banca di comunicargli l’avvenuta identificazione del Prestatore di Servizi di Pagamen- to che ha chiesto la conferma e la risposta che è stata fornita. Il Cliente autorizza altresì la Banca, ove essa agisca in qualità di Prestatore di Servizi di Pagamento, a richiedere la conferma della disponibilità dei fondi. Quanto sopra nel rispetto delle norme tecniche di regolamentazione di cui all’art. 98 della Direttiva UE 2015/2366.
66 . Utilizzo di Prestatori di Servizi di Disposizione di Ordine di Pagamento
1. Le Operazioni di Pagamento possono essere disposte dal Pagatore anche avvalendosi di un Prestatore di Servizi di disposi- zione di ordine di pagamento, debitamente autorizzato allo svolgimento di tali Servizi ai sensi della normativa tempo per tem- po vigente; tale Prestatore dispone l’Operazione di Pagamento su incarico del Pagatore che autorizza l’Operazione stessa sulla base delle presenti condizioni contrattuali. La Banca non può rifiutare di eseguire un ordine di pagamento autorizzato anche tramite un Prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento salvo che ciò risulti contrario a disposizioni di diritto dell’Unione o nazionale.
2. L’ordine non è revocabile del Pagatore se la sua autorizzazione è pervenuta al prestatore di servizi di ordine di pagamento ovvero pervenuti dal beneficiario o suo tramite.
Quanto sopra nel rispetto delle norme tecniche di regolamentazione di cui all’art. 98 della Direttiva UE 2015/2366.
67. Accesso al Conto tramite prestatore di Servizi di Informazione sui Conti
1. Il Pagatore ha il diritto di avvalersi di un prestatore di Servizi di Informazione sui Conti. La prestazione del predetto Servizio di Informazione sui Conti non è subordinata all’esistenza di contratto tra il prestatore di Servizi di Informazione sui Conti e la Banca. Ove il Cliente si avvalga, per l’accesso on line alle informazioni sul Conto e sulle operazioni, di un Prestatore di servizi di informazione sui conti debitamente autorizzato allo svolgimento dei servizi stessi, la Banca fornisce le informazioni richieste nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dalla informativa regolamentare tempo per tempo vigente in tema di autenticazione della clientela e di comunicazione delle richieste stesse.
Quanto sopra nel rispetto delle norme tecniche di regolamentazione di cui all’art. 98 della Direttiva UE 2015/2366.
68. Rifiuto dell’accesso
1. La Banca può rifiutare l’accesso a un Conto a un Prestatore di Servizi di Informazione sui conti o a un Prestatore di Servizi di Disposizione di Ordine di Pagamento ove sussistano motivi giustificati e debitamente comprovati, connessi all’accesso fraudolento o non autorizzato o fraudolento da parte di tali soggetti, compresi i casi di ordini di pagamento fraudolenti o non autorizzati, dandone comunicazione al Cliente prima del rifiuto o immediatamente dopo salvo che tale informativa non debba essere fornita in quanto in contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, individuati ai sensi della normativa vigente o ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di legge o di regolamento.
2. Al venir meno delle ragioni che hanno portato al rifiuto, la Banca consente l’accesso al Conto.
3. La Banca comunica immediatamente alla Banca d’Italia tale rifiuto, indicandone le motivazioni. La Banca d’Italia effettua le valutazioni di competenza e, ove necessario, adotta le misure ritenute opportune.
* * *
Informativa in ordine al Regolamento UE n. 847/2015 in materia di dati informativi relativi all’ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi:
Per effetto degli obblighi imposti dal Regolamento UE n. 847/2015 dal Prestatore di Servizi di Pagamento del Pagatore, potreb- bero essere comunicati al Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario e, qualora presente, al Prestatore Intermediario di Servizi di Pagamento del Beneficiario, contestualmente all’esecuzione dell’operazione di Pagamento, il nome, cognome, il numero di conto di pagamento, indirizzo del Cliente Pagatore, il numero del documento personale ufficiale, il suo numero di identificazione come cliente o la data e il luogo di nascita.
FinecoBank S.p.A.
Xxxxxx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx XX - n. verde 000.00.00.00 - dal cell. e dall’estero - 02.2899.2899 - e-mail xxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx
FinecoBank S.p.A. – Società appartenente al Gruppo Bancario UniCredit iscritto all’Albo dei Gruppi bancari n° 02008.1 - Sede legale 00000 Xxxxxx - P.zza Durante, 11 – Direzione Generale 00000 Xxxxxx Xxxxxx Via Rivoluzione d’Ottobre, 16 – Capitale Sociale deliberato Euro 200.773.450,35, interamente sottoscritto e versato Euro 200.708.586,54 – Cod. ABI 3015.5 - X.Xxx 12962340159 – Codice Fiscale e n. iscr. R.I. Milano 01392970404 - R.E.A. n. 1598155 – Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e al Fondo Interbancario di Tutela dei depositi. Fineco Bank è un marchio concesso in uso a FinecoBank S.p.A.
ALLEGATO 2 - SEZIONE IIF) NORME CHE REGOLANO I SERVIZI UTILIZZABILI MEDIANTE CARTE DI LEGITTIMAZIONE
Previsioni Generali
1 Le carte di legittimazione
1. Ciascuna Carta di legittimazione (di seguito Carta), legittima il Cliente a disporre sul conto corrente secondo le regole di seguito descritte.
2. Sono emesse dalla Banca le seguenti Carte:
“Carta di debito”: consente l’utilizzo a) del servizio BANCOMAT® /A.T.M. per il prelievo di contante presso sportelli automatici (detti in seguito ‘A.T.M.’, sigla di ‘Automatic Teller Machine’); b) del servizio di versamento“ contante e assegni” presso gli sportelli automatici di UniCredit S.p.A; c) del servizio PagoBANCOMAT® per il pagamento tramite terminali elettronici presso esercizi commerciali convenzionati (in seguito detti ‘P.O.S., sigla di ‘Point Of Sale’) e/o altri servizi del circuito stesso; d) del servizio FASTpay che permette di pagare i pedaggi presso i caselli della rete autostradale italiana e gli altri servizi legati alla mobilità, mediante apposite apparecchiature, contraddistinte dal marchio “FASTpay”; e) il servizio Visa Debit che permette in Italia e all’e- stero di prelevare contante presso gli Atm recanti il marchio VISA e di effettuare pagamenti presso gli esercenti, fisici e online, ed i soggetti convenzionati con il circuito VISA , tramite P.O.S abilitati alla lettura del microchip o alle diverse tecnologie di cui è dotata la Carta.
“Carta di credito monofunzione”: consente di utilizzare le funzioni “Carta di credito”;
“Carta di credito multifunzione”: consente di utilizzare le funzioni “Carta di credito” e i servizi BANCOMAT®, PagoBANCOMAT® e FastPay.
2 Modalità e termini di utilizzo delle Carte
1. L’uso congiunto della Carta e del “Codice Personale Segreto” (in seguito denominato P.I.N. “Personal ldentification Number”) identifica e legittima il Titolare della Carta stessa a disporre del conto corrente con modalità elettroniche.
2. La Carta viene rilasciata dalla Banca dotata delle tecnologie “banda magnetica” e “microchip” nonché abilitata: i) alla tecnologia “contactless” che consente di effettuare operazioni di pagamento anche mediante semplice avvicinamento della stessa alle apparecchiature POS idonee a rilevarne i dati a distanza, senza inserimento della Carta stessa; ii) alla tecnologia NFC/HCE (Near Field Comunication) o assimilabile che consente di effettuare operazioni di pagamento anche mediante il semplice av- vicinamento dello smartphone, dotato di tecnologia compatibile secondo le specifiche di funzionamento definite dalla Banca, alle apparecchiature POS dotate di tecnologia Contactless.
3. Il Titolare potrà utilizzare la Carta, nei limiti dello specifico massimale e nel rispetto delle procedure di sicurezza adottate dalla Banca, per effettuare il pagamento di beni e servizi anche presso esercenti e-commerce convenzionati con i Circuiti di paga- mento a valere dei quali è emessa la Carta. Tali pagamenti avverranno quindi senza presentazione fisica della Carta e con successivo addebito sul conto corrente.
4. L’utilizzo della Carta deve avvenire nei limiti d’importo indicati dalla Banca, contestualmente all’invio della Carta o altrimenti pattuiti specificamente con il Titolare ed in ogni caso entro il limite costituito dal saldo disponibile del conto corrente.
5. Al fine di limitare i rischi connessi alle perdite in caso di frode o utilizzo non autorizzato della Carta, la Banca può introdurre limiti di spesa per operazioni eseguite in taluni Paesi, ovvero limiti di utilizzo riferibili a esercenti o siti operanti in alcuni Paesi. I limiti d’importo e le modalità di utilizzo possono essere modificati dalla Banca, tramite avvisi anche impersonali sul Sito, con pieno effetto liberatorio, in qualunque momento, in relazione ad esigenze di efficienza e di sicurezza.
6. I servizi potranno essere prestati dalla Banca tecnicamente a mezzo di terzi (società o enti), di sua libera scelta, con facoltà di fornire ai medesimi dati del Titolare necessari od opportuni per lo svolgimento del servizio.
7. Salvo quanto disposto dall’art. 1717 cod. civ., la Banca non risponde dell’operato dei terzi quando ad essa non imputabile. La responsabilità della Banca è inoltre esclusa per gli eventuali disservizi o pregiudizi che derivassero al Titolare da fatti non impu- tabili alla Banca stessa, (ad esempio: scioperi anche del personale della Banca; sospensione, rallentamento o cattivo funziona- mento di servizi pubblici o privati connessi all’espletamento dei servizi; impedimenti od ostacoli determinati da disposizioni di legge, consuetudini del luogo di svolgimento dei servizi, atti di autorità, anche giudiziaria, nazionali o estere, ed in genere ogni impedimento non superabile con l’ordinaria diligenza).
3 Rilascio della Carta
1. L’accettazione della richiesta di emissione della Carta è subordinata al giudizio della Banca.
2. La Carta è rilasciata all’intestatario/cointestatario del conto corrente di riferimento; è strettamente personale e in nessun caso e per nessuna ragione può essere ceduta o data in uso a terzi.
3. Ad ogni Carta viene assegnato un P.I.N., inviato al Titolare in una busta sigillata, ovvero mediante altra modalità tempo per tem- po prevista dalla Banca (es. via sms), comunicata anche tramite avvisi impersonali sul Sito.
4. La Banca garantisce la massima riservatezza nella predisposizione del P.I.N. ed è tenuta a non rivelarlo, né renderlo accessibile
a terzi.
5. La Banca invia per posta al Titolare la Carta ed il relativo PIN, qualora cartaceo, al domicilio da questi eletto con la sottoscrizione delle norme di conto corrente o al diverso indirizzo specificato nella richiesta di rilascio della Carta; ovvero comunicato con le forme di tempo per tempo stabilite dalla Banca, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza o attraverso il sito xxxxxxxxxx.xxx; al medesimo indirizzo la Banca invia al Titolare il P.I.N. e le successive Carte in caso di sostituzione.
6. Qualora ricorrano esigenze di efficienza e/o sicurezza, la Banca può adottare le modalità di invio della Carta e del PIN ritenute più idonee. Sono a carico della Banca i rischi derivanti dalla spedizione al Titolare della Carta e del PIN.
7. In caso di conto corrente intestato a più persone la Carta potrà essere richiesta da ciascun cointestatario e la Banca la invierà al domicilio comunicato nel contratto di conto corrente ovvero all’indirizzo comunicato con le forme tempo per tempo stabilite dalla Banca, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza o attraverso il sito xxxxxxxxxx.xxx.
8. All’atto dell’invio della Carta la Banca comunica al Titolare il limite di utilizzo massimo della Carta, che potrà essere variato in aumento o in diminuzione, a richiesta del medesimo Titolare, ove accolta dalla Banca.
9. La Carta è rilasciata per il periodo di validità indicato sulla stessa, normalmente 36 mesi Le Carte in scadenza verranno au- tomaticamente sostituite dalla Banca – con contestuale addebito del costo di remissione, ove previsto. È facoltà della Banca inviare una Carta rinnovata che: (i) operi su un circuito diverso rispetto alla precedente giunta in scadenza, purchè il circuito sia di analoga diffusione; (ii) preveda un diverso termine di validità; (iii) sia dotata di nuove funzioni connesse anche all’evoluzione degli strumenti elettronici di pagamento. Ciò con espressa esclusione di ogni effetto novativo sul contratto relativo alla Carta.
10. In caso di conto corrente acceso ad una persona giuridica, la Carta viene rilasciata ed intestata a soggetto autorizzato a ope- rare su tale conto, che ne diviene Titolare, previa sottoscrizione da parte di quest’ultimo della documentazione contrattuale di richiesta.
11. Il Titolare, non appena in possesso della Carta, deve apporre la propria firma nell’apposito spazio a tergo della stessa. Per l’attivazione della Carta deve seguire le istruzioni fornite dalla Banca con l’invio della Carta stessa. La mancata attivazione della Carta non esonera i Titolari dal rispetto di ogni obbligazione assunta nei confronti della Banca che si riserva comunque la facoltà di contattare telefonicamente i Titolari, per verificare l’avvenuta ricezione della Carta e facilitarne l’attivazione.
4 Custodia della Carta e del P.I.N. e del Codice di Sicurezza
1. Il Titolare è tenuto a custodire con ogni cura la Carta, il P.I.N. e, ove attribuito, il Codice di Sicurezza.
2 In particolare, con riferimento alla Carta, il Titolare ha l’obbligo di (i) custodire la Carta con la massima cura; (ii) controllare pe- riodicamente che la Carta sia in suo possesso; (iii) assicurarsi che altre persone non usino la Carta; (iv) assicurarsi di ritirare la Carta dopo ogni operazione; (v) evitare di rivelare a terzi i dati della Carta se non in conformità alle presenti norme.
Con riferimento al PIN collegato alla Carta, il Titolare ha l’obbligo di mantenerne la segretezza e adottare tutte le ragionevoli misure idonee a proteggere tale riservatezza; a titolo esemplificativo: (i) memorizzare il PIN; (ii) evitare di scrivere il PIN sulla Carta; (iii) evitare di conservare il PIN su documenti o su altri supporti tenuti insieme o vicino alla Carta; (iv) adottare ogni pre- cauzione per evitare che terzi possano osservare la digitazione del PIN nel caso di uso di ATM o di altri sistemi elettronici.
Il Codice di Sicurezza, ove attribuito dal Circuito di Pagamento per la sicurezza delle transazioni via Internet, che a seconda del circuito di riferimento potrà essere denominato Secure Code MasterCard o Verified by Visa deve essere conservato secondo le regole comunicate dal relativo Circuito di Pagamento, presenti anche sul Sito della Banca.
3. In caso di danneggiamento o deterioramento della Carta, il Titolare è tenuto a non effettuare ulteriori operazioni e a consegnare immediatamente la Carta stessa alla Banca nello stato in cui si trova. Anche nel caso di difettoso funzionamento dell’impianto il Titolare è tenuto a non effettuare operazioni sull’apparecchiatura.
4. La Banca provvede alla sostituzione della Carta in caso di danneggiamento della stessa o delle parti elettroniche di cui è dotata.
5 Smarrimento o sottrazione della Carta e/o del P.I.N. e/o del Codice di Sicurezza
1. In caso di smarrimento, sottrazione, furto, appropriazione indebita, falsificazione o contraffazione della Carta, del P.I.N. e/o del Codice di Xxxxxxxxx, o comunque nel caso di utilizzo non autorizzato della Carta, il Titolare è tenuto a chiedere immediatamente il blocco della Carta medesima telefonando, a qualsiasi ora, da numero fisso italiano al Numero Verde della Banca a ciò prepo- sto 000.00.00.00, da cellulare al Numero Nero (+39 02 2899.2899) e facendo seguito con conferma scritta da far pervenire alla Banca entro le 48 ore successive, allegando copia della denuncia presentata all’Autorità Giudiziaria o di Polizia.
2. Nel caso di momentanea indisponibilità del Numero Verde e/o del Numero Nero, il Titolare potrà chiedere l’immediato blocco della Carta tramite fax o e-mail ai recapiti indicati sul sito della Banca.
3. Il Titolare che al momento si trovi all’estero potrà telefonare, in alternativa al Numero Nero italiano (+39 02 2899.2899), al ser- vizio esistente all’estero con analoghe funzioni, segnalato dalla Banca nelle istruzioni generali per l’uso della Carta la denuncia sarà fatta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia locali. Nel caso di impossibilità di utilizzo del Numero Nero e/o di eventuale accesso al numero estero sostitutivo, il Titolare è tenuto comunque a segnalare nel più breve tempo possibile l’accaduto alla Banca, secondo le modalità sopra descritte.
4. Appena ricevute le segnalazioni di cui ai precedenti commi, la Banca provvede al blocco della Carta.
5. La segnalazione di smarrimento, sottrazione, furto, appropriazione indebita, falsificazione o contraffazione è opponibile alla Banca:
- se effettuata telefonicamente al servizio Numero Verde o Nero, seguita dalla comunicazione scritta entro le 48 ore successive;
- se effettuata mediante lettera raccomandata, telegramma, fax o e-mail, dalla ricezione delle predette comunicazioni.
6. La segnalazione è a titolo gratuito. La Banca imputerà al Titolare il costo di sostituzione della Carta, ove previsto.
7. Le previsioni riferite alla Carta, intesa come supporto plastico, devono intendersi ascritte anche agli eventuali dispositivi (tele- fono cellulare, tablet, smartwatch, pc, etc) sui quali è installata un’applicazione che permette di effettuare pagamenti presso esercenti fisici e online il cui addebito è a valere sulla Carta fisica.
6 Responsabilità dei Titolari per utilizzo non autorizzato della Carta
1. Salvo il caso in cui abbiano agito in modo fraudolento, il Titolare non sopporta alcuna perdita derivante dall’utilizzo della Carta smarrita, sottratta, contraffatta o utilizzata indebitamente dopo la comunicazione eseguita ai sensi del precedente articolo 5.
2. Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, il Titolare non è responsabile delle perdite derivanti dall’utilizzo della Carta smarrita, sottratta o utilizzata indebitamente quando la Banca non ha assicurato la disponibilità degli strumenti per consentire la comunicazione di cui al comma 1 dell’articolo 5.
3. Il Titolare non sopporta inoltre alcuna perdita se lo smarrimento, la sottrazione, o l’appropriazione indebita dello strumento di pagamento non potevano essere notati dal Titolare prima del pagamento, salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento
ovvero se la perdita è stata causata da atti od omissioni di dipendenti, succursali agenti della Banca o del soggetto terzo cui siano state esternalizzate le attività.
4. Salvo il caso in cui abbia agito con dolo o colpa grave ovvero non abbia adottato le misure idonee a garantire la sicurezza del
P.I.N. e/o del Codice di Sicurezza, prima della comunicazione eseguita ai sensi del precedente articolo 5, il Titolare sopporta, per un importo comunque non superiore complessivamente a 50 euro, la perdita relativa a operazioni di pagamento non auto- rizzate derivanti dall’utilizzo indebito della Carta, conseguente al suo furto o smarrimento o appropriazione indebita.
5. Qualora abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto ad uno o più obblighi di custodia di cui all’articolo 5 con dolo o colpa grave, il Titolare sopporta tutte le perdite derivanti da operazioni di pagamento non autorizzate e non si applica il limite di 50 euro di cui al comma precedente.
7 Consenso all’esecuzione degli ordini di pagamento
1. Il Titolare può esprimere il consenso ad eseguire un ordine di pagamento con le seguenti modalità:
a) Utilizzo presso gli Esercenti Convenzionati: a seconda della tipologia di Carta (i) il Titolare deve sottoscrivere l’ordine di pagamento previa esibizione del documento di riconoscimento che comprovi l’identità del Titolare stesso. Il Titolare deve firmare gli ordini di pagamento, o i documenti equipollenti, con una firma uguale alla firma apposta sul modulo di richiesta della Carta e sulla Carta stessa al momento della ricezione; (ii) il Titolare, per gli utilizzi convalidati mediante impostazione del P.I.N., deve digitare il predetto codice P.I.N. Le operazioni effettuate in modalità contactless, anche tramite smartphone:
i) se hanno importo pari o inferiore a 25 euro, possono essere effettuate senza digitazione del PIN;
ii) se hanno importo superiore a 25 euro, sono co validate mediante la digitazione del PIN. Eventuali diversi limiti di importo saranno comunicati tramite avvisi anche impersonali sul Sito.
b) Utilizzo tramite internet (per la Carte di Credito): in caso di acquisto di beni e/o servizi tramite internet, il Titolare esprime il consenso all’ordine di pagamento inserendo i dati della Carta richiesti dall’Esercente Convenzionato. I Titolari devono adottare tutte le misure di sicurezza necessarie per l’effettuazione delle transazioni sulla rete internet, ed in particolare ove previsto dal Circuito di Pagamento di riferimento, dotarsi del Codice di Sicurezza che verrà richiesto all’atto di ogni transa- zione per ogni ulteriore dettaglio circa il Codice di Sicurezza i Titolari possono visitare il sito xxxxxxxxxx.xxx;
c) Utilizzo mediante telefono: in caso di ordine di pagamento impartito telefonicamente, il Titolare deve comunicare telefoni- camente all’Esercente Convenzionato i dati riportati sulla Carta;
d) Utilizzo presso sportelli automatici abilitati (A.T.M.): al momento della richiesta per ottenere il prelievo di denaro contante il Titolare deve digitare il P.I.N. inviato dalla Banca.
2. Il blocco della disponibilità della Carta a favore dell’Esercente per operazioni di importo non noto all’atto del rilascio del con- senso del Titolare (ad esempio presso i distributori di benzina self service) può essere apposto solo se il relativo importo è stato preventivamente definito con autorizzazione del Titolare all’Esercente.
La Banca provvede allo sblocco al momento della ricezione dell’esatto importo dell’operazione o al più tardi alla ricezione dell’operazione stessa. In ogni caso il Titolare avrà cura di verificare che l’Esercente provveda tempestivamente alla segnala- zione di competenza anche in caso di effettuazione dell’operazione definitiva con diverso strumento di pagamento.
3. Le disposizioni online sulla Carta, eventualmente richieste dal Titolare avvalendosi di un prestatore di Servizi di Disposizione di Ordine di Pagamento debitamente autorizzato allo svolgimento di tali servizi ai sensi della normativa tempo per tempo vigen- te, vengono ricevute dalla Banca da tale soggetto su incarico del Titolare che dovrà aver autorizzato l’operazione sulla base delle presenti norme. La Banca fornisce al terzo le informazioni disponibili sull’ordine di pagamento e sulla relativa esecuzione. Quanto precede salvo che sussistano motivi giustificati e debitamente comprovati, connessi ad accesso non autorizzato e fraudolento dei quali la Banca dà comunicazione al Titolare prima del rifiuto o subito dopo che l’accesso sia rifiutato salvo che tale informativa non debba essere fornita in quanto in contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, indivi- duati ai sensi della normativa vigente o ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di legge o di regolamento.
4. Quanto sopra nel rispetto delle norme tecniche di regolamentazione di cui all’art. 98 della Direttiva UE 2015/2366.
8 Responsabilità della Banca per le Operazioni di Pagamento non autorizzate o non correttamente eseguite Operazioni non autorizzate
1. Nell’ipotesi di cui al comma 1 dell’art. 12, la Banca rimborsa al Titolare della Carta l’importo dell’Operazione di Pagamento imme- diatamente e in ogni caso al più tardi entro la fine della giornata operativa successiva a quella in cui prende atto dell’operazione o riceve una comunicazione in merito, riportando il Conto di Pagamento nello stato in cui si sarebbe trovato se l’operazione non avesse avuto luogo, assicurando che la data valuta dell’accredito non sia successiva a quella dell’addebito dell’importo.
2. La Banca in caso di motivato sospetto di frode può sospendere l’iter di cui al comma 1, dandone tempestiva comunicazione scritta alla Banca d’Itali.
3. L’eventuale rimborso di un’operazione non autorizzata non pregiudica la possibilità per la Banca di dimostrare, anche in un momento successivo, che l’operazione era stata autorizzata; in tal caso la Banca ha diritto di chiedere al Titolare della Carta la restituzione dell’importo rimborsato.
4. È fatto in ogni caso salvo il diritto al risarcimento degli ulteriori danni.
Operazioni non correttamente eseguite
5. Fatto salvo quanto disposto dal successivo articolo 12 (Rettifica Operazioni non autorizzate o non correttamente eseguite), la Banca sarà responsabile della corretta esecuzione degli Ordini di Pagamento disposti dal Titolare.
6. Nel caso in cui la Banca è responsabile della mancata o inesatta esecuzione di un Ordine di Pagamento disposto con le mo- dalità di cui all’articolo 7 (Consenso all’esecuzione dell’ordine di pagamento), provvede a rimborsare senza indugio al Titolare, mediante bonifico, l’importo dell’operazione di pagamento non eseguita o eseguita in modo inesatto riportando il conto cor- rente di riferimento della Carta intestato al Titolare, come se l’operazione eseguita in modo inesatto non fosse avvenuta. La data valuta dell’accredito sul conto corrente non è successiva a quella dell’addebito dell’importo.
7. La Banca è inoltre responsabile nei confronti del Titolare di tutte le spese e interessi a lui imputati a seguito della mancata o
inesatta esecuzione dell’ordine di pagamento.
8. La Banca non può, in nessun caso, essere ritenuta responsabile se la mancata o inesatta esecuzione dell’Ordine di Pagamento è dovuta a caso fortuito o forza maggiore, ovvero all’adempimento di obblighi imposti dalla normativa nazionale o comunitaria.
9. La Banca in caso di mancata esecuzione o di esecuzione inesatta di un’Operazione di Pagamento indipendentemente dalla responsabilità ai sensi del presente articolo, si adopera senza indugio, su richiesta del Titolare che ha disposto l’operazione stessa, per rintracciarla e informa il Titolare del risultato. Ciò non comporta spese per il Titolare.
9 Irrevocabilità degli ordini di pagamento
1. Gli Ordini di Pagamento impartiti con le modalità di cui all’art. 7 comma 1, sono irrevocabili una volta ricevuti dalla Banca ovvero allorché il relativo consenso del Titolare è stato ricevuto dal soggetto del quale si avvalga o dal beneficiario per il caso di ordini impartiti attraverso un prestatore di Servizi di Ordini di Pagamento ovvero pervenuti dal beneficiario o suo tramite.
10 Conto di riferimento – Modalità di addebito
1. Il Titolare è tenuto a corrispondere gli importi derivanti dall’utilizzo della Carta, le commissioni, le spese, gli oneri, gli interessi ed ogni altro costo, così come espressamente previsto nelle condizioni economiche che regolano il contratto, riportate nel documento di Sintesi parte integrante dello stesso. Il Titolare autorizza l’addebito di tali importi e l’accredito di somme di cui risulti creditore, sul conto corrente indicato dal Titolare nel contratto, che pertanto dovrà presentare sempre la necessaria disponibilità, o in difetto di indicazione, a scelta della Banca. Resta ferma la facoltà della Banca di consentire l’addebito della Carta anche in assenza della disponibilità necessaria sul conto corrente di riferimento. In tal caso, la Banca applica sul con- seguente saldo debitore le maggiori spese e gli interessi, nella misura indicata nelle condizioni economiche che regolano il conto corrente di riferimento, alla relativa voce del documento di Sintesi. Ferma la specifica disciplina prevista per le Carte di Credito in caso di concessione di fido.
2. Lo scioglimento per qualsiasi motivo del contratto relativo al conto di riferimento determina l’automatico scioglimento di tutti i rapporti aventi ad oggetto i servizi regolati sul conto stesso. Nel caso in cui il Titolare, alla data della richiesta della Carta, sia in- testatario di un solo conto corrente, quest’ultimo deve intendersi quale conto di riferimento, anche qualora tale numero di conto non venisse indicato nel presente contratto e sino a diversa disposizione del Titolare stesso. L’addebito sul conto di riferimento delle disposizioni effettuate mediante la Carta viene eseguito dalla Banca in base alle registrazioni effettuate automaticamente dalla apparecchiatura presso la quale è stata eseguita l’operazione, documentate dagli addebiti pervenuti alla Banca dagli isti- tuti titolari delle apparecchiature presso le quali l’operazione è stata effettuata. Delle operazioni eseguite fa prova nei confronti del Titolare del conto di utilizzo la comunicazione scritta rilasciata dall’apparecchiatura al momento dell’operazione. Mediante indicazione generalizzata sul sito internet ai sensi del precedente art. 2 della presente sezione, la Banca potrà effettuare con pieno effetto gli addebiti del conto di riferimento in forma periodica (es. mensilmente), mediante il cumulo di più utilizzi in un solo addebito complessivo, con valuta originaria concordata all’atto di richiesta della Carta.
11 Blocco della Carta
1. La Banca può bloccare la Carta, sospendendone l’utilizzo, al ricorrere di giustificati motivi connessi a uno o più dei seguenti elementi:
- motivi attinenti alla sicurezza della Carta;
- sospetto di un utilizzo fraudolento o non autorizzato della Carta stessa;
- nel caso in cui lo strumento preveda la concessione di una linea di credito per il suo utilizzo, significativo aumento del rischio che il Titolare non ottemperi ai propri obblighi di pagamento.
2. La Banca provvederà a comunicare l’intervenuto blocco della Carta e la relativa motivazione al Titolare, ove possibile preventiva- mente o al più tardi immediatamente dopo, salvo che tale informazione risulti contraria a obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza o a disposizioni di legge o regolamenti o ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. La comunicazione dell’intervenuto blocco potrà essere effettuata dalla Banca alternativamente con una comunicazione scritta, con i mezzi di comunicazione a distanza, tramite telefono o SMS.
3. Al venir meno delle ragioni che hanno determinato il blocco della Carta, la Banca provvede a rimuovere tale blocco. Se ciò non è tecnicamente possibile, la Banca provvederà alla sostituzione e spedizione di una nuova Carta all’ultimo indirizzo comunicato dal Titolare (al costo riportato nell’ambito del relativo documento di Sintesi).
4. L’utilizzo di una Carta scaduta, bloccata o denunciata come smarrita, sottratta, falsificata o contraffatta, così come l’agevolazione o la connivenza con altri usi fraudolenti costituiscono illecito che Banca si riserva di perseguire anche penalmente.
12 Rettifica di operazioni non autorizzate o non correttamente eseguite
1. Il Titolare, venuto a conoscenza, anche attraverso l’invio dell’estratto conto, di una transazione non autorizzata, o non corretta- mente eseguita, intendendosi per tale l’esecuzione non conforme all’ordine o all’istruzione impartita dal Titolare, per ottenerne la rettifica deve darne informazione – senza indugio - per iscritto alla Banca. La comunicazione deve in ogni caso essere effettuata entro e non oltre 13 mesi dalla relativa data di addebito. Entro 18 mesi dalla data di effettuazione della suddetta co- municazione il Titolare può richiedere alla Banca di fornirgli i mezzi per dimostrare di aver effettuato la comunicazione stessa.
2. Relativamente ad operazioni disposte su iniziativa del beneficiario o per suo tramite già eseguita dalla Banca, il Titolare può richiederne il rimborso se l’autorizzazione rilasciata non prevedeva l’importo dell’operazione e tale importo supera quanto ragionevolmente atteso dal Titolare. La richiesta di rimborso deve essere effettuata entro otto settimane dall’addebito, fornen- do, su richiesta, documenti e ogni altro elemento utile a supporto della sussistenza delle circostanze di cui al paragrafo pre- cedente. Entro 10 giornate operative dalla ricezione della richiesta la Banca provvede al rimborso ovvero declina la richiesta evidenziando la relativa motivazione. In tale ultimo caso il Titolare ha diritto di presentare un esposto a Banca d’Italia ovvero di ricorrere ai sistemi stragiudiziali di cui all’art. 18 della presente sezione.
13 Estraneità della Banca nei rapporti fra Titolare e convenzionati
1. Il Titolare riconosce che la Banca è estranea ai rapporti tra il Titolare stesso e gli Esercenti Convenzionati per le merci acquistate
e/o i servizi ottenuti. Pertanto, per qualsiasi controversia derivante da detti rapporti, come pure per esercitare qualsiasi diritto connesso, il Titolare dovrà rivolgersi esclusivamente agli Esercenti Convenzionati presso i quali sono state acquistate le merci o ottenuti i servizi, restando comunque esclusa ogni responsabilità della Banca per difetti delle merci e/o non conformità dei servizi, ritardo nella consegna e simili, anche se i relativi ordini di pagamento sono già stati saldati.
2. La Banca, inoltre, non incorre in alcuna responsabilità se la Carta non è accettata dagli Esercenti Convenzionati.
14 Recesso della Banca – Recesso del Titolare
1. La Banca ha il diritto di recedere dal servizio in qualsiasi momento con preavviso di due mesi (2 mesi) e senza alcun onere per il Titolare, dandone comunicazione scritta al Titolare, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, il quale è tenuto a restituire immediatamente la Carta e a non effettuare ulteriori utilizzi della stessa, nonché ogni altro materiale in precedenza consegnato.
2. La Banca ha il diritto di recedere senza preavviso, dandone immediata comunicazione al Titolare, nel caso in cui ricorra un giustificato motivo cui viene convenzionalmente equiparato: l’uso della Carta da parte del Titolare per importi eccedenti il saldo disponibile del conto corrente di utilizzo o il limite d’importo (massimale) convenuto, o l’uso della Carta nel periodo in cui la Banca abbia eventualmente comunicato l’esistenza di un temporaneo divieto di utilizzazione della stessa, l’iscrizione, in segui- to a segnalazione da parte di altro emittente,del nominativo del Cliente presso l’Archivio informatizzato, a causa della revoca dell’autorizzazione all’utilizzo di carte di pagamento in conseguenza del mancato pagamento o della mancata costituzione dei fondi relativi alle transazioni effettuate, ovvero sia necessario tutelare l’efficienza e la sicurezza dei servizi.
3. In ogni caso il Titolare resta responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dalla prosecuzione dell’uso dei servizi successivamente al recesso da parte della Banca o nel periodo in cui la Banca medesima abbia eventualmente comu- nicato l’esistenza di un temporaneo divieto di utilizzazione della Carta.
4. Resta fermo il diritto della Banca di procedere, anche successivamente all’efficacia del recesso, alle registrazioni contabili di addebito relative ad operazioni di utilizzo della Carta compiute in precedenza.
5. Il Titolare ha il diritto di recedere dal servizio in qualunque momento con preavviso di 1 (un) giorno lavorativo bancario, dandone comunicazione scritta alla Banca e restituendo alla medesima la Carta, debitamente tagliata a metà e resa inutilizzabile, non- ché ogni altro materiale in precedenza consegnato. Il Titolare è tenuto a restituire alla Banca la Carta ed ogni altro materiale consegnatogli:
- alla scadenza dell’eventuale periodo di validità della Carta; o in caso di sostituzione della stessa o in caso di richiesta da parte della Banca, entro il termine dalla medesima comunicato;
- contestualmente alla richiesta di estinzione del conto di riferimento o di recesso dal contratto da parte del Cliente;
- in caso di recesso dal contratto o dal servizio da parte della Banca entro il termine dalla stessa comunicato.
6. La Carta deve essere restituita dagli eredi in caso di decesso del Titolare e, in caso di sopravvenuta incapacità di agire del medesimo, dal legale rappresentante.
7. Indipendentemente dalla restituzione, la Banca potrà procedere al blocco della Carta fermo restando che le relative spese sono a carico del Titolare, dei suoi eredi o del legale rappresentante.
8. L’uso della Carta che non è stata restituita ai sensi dei precedenti commi 5, 6 e 7, ovvero che risulti effettuato in eccesso rispetto al saldo disponibile sul conto corrente o al limite d’importo comunicato dalla Banca, ferme restando le obbligazioni che ne scaturiscono, è illecito.
9. Il recesso non comporta in ogni caso, anche se su iniziativa della Banca, spese o penalità per il Titolare.
10. In caso di recesso del Titolare o della Banca, le spese per i servizi fatturate periodicamente – qualora previste sono dovute dal Titolare solo in misura proporzionale per il periodo precedente al recesso; se pagate anticipatamente, esse sono rimborsate in maniera proporzionale.
15 Modifica delle condizioni contrattuali ed economiche.
1. La Banca, qualora sussista un giustificato motivo, potrà modificare – anche in senso sfavorevole al Titolare – le condizioni contrattuali ed economiche applicabili ai servizi utilizzabili mediante carte di legittimazione, ai sensi dell’articolo 126-sexies del Testo Unico, dandone comunicazione al Titolare con un preavviso di sessanta giorni. La comunicazione, che conterrà in modo evidenziato la formula “Proposta di modifica unilaterale del contratto”, sarà validamente effettuata con le modalità di cui al suc- cessivo articolo 17. La modifica si intenderà approvata ove il Titolare non dovesse recedere dal contratto ovvero dal servizio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.
2. Il recesso non è soggetto a spese e, in sede di liquidazione del rapporto, il Titolare ha diritto all’applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
16 Accesso alle informazioni - Comunicazioni della Banca
1. Le Norme che regolano i servizi utilizzabili mediante carte di legittimazione e gli atti successivi alle stesse connessi sono redatti in lingua italiana.
2. In qualsiasi momento il Titolare ha diritto, su sua richiesta, a ricevere, su supporto cartaceo o altro supporto durevole, copia delle Norme che regolano i servizi utilizzabili mediante carte di legittimazione, nonché le informazioni e condizioni in esse contenute, così come copia del Documento di Sintesi aggiornato con le condizioni economiche in vigore. Per ogni operazione di pagamento, su richiesta del Cliente e prima dell’esecuzione della stessa, la Banca rende disponibili gratuitamente, tramite i mezzi di comunicazione a distanza, con le modalità di cui al successivo articolo 17, ovvero tramite il Consulente Finanziario di riferimento, o anche tramite il servizio di Customer Care, informazioni dettagliate sulle spese che il Titolare deve corrispondere; in caso di pluralità di voci di costo, verrà data evidenza separata delle singole voci.
3. La Banca fornisce o rende disponibili le informazioni relative alle singole operazioni di pagamento effettuate tramite le Carte di Legittimazione periodicamente almeno una volta al mese, alla fine del mese solare successivo a quello di esecuzione delle operazioni stesse.
4. Le informazioni relative alle Operazioni di Pagamento vengono fornite dalla Banca al Cliente con i mezzi di comunicazione indicati nell’articolo 17.
5. Ove il Titolare si avvalga, per l’accesso on line alle informazioni sul Conto di pagamento e sulle operazioni, di un prestatore di
Servizi di Informazione sui Xxxxx debitamente autorizzato allo svolgimento dei servizi stessi, la Banca fornisce le informazioni richieste nel rispetto di quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente; quanto precede ad eccezione dei casi in cui sussistano motivi giustificati e debitamente comprovati, connessi ad accesso non autorizzato e fraudolento, dandone comu- nicazione al Titolare prima del rifiuto o immediatamente dopo salvo che tale informativa non debba essere fornita in quanto in contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, individuati ai sensi della normativa vigente o ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di legge o di regolamento. Quanto sopra nel rispetto delle norme tecniche di regolamentazione di cui all’art. 98 della Direttiva UE 2015/2366.
6. Il Cliente potrà richiedere, a proprie spese, informazioni supplementari o più frequenti o con strumenti diversi da quelli previsti nelle Norme che regolano i servizi utilizzabili mediante Carte di Legittimazione.
17 Invio della corrispondenza Al Cliente
1. L’invio di lettere, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione della Banca, avverrano mediante invio di posta elettronica (all’indirizzo e-mail indicato ai sensi dell’articolo 18 delle Norme Generali di cui alla Sezione I) o mediante possibilità di accesso alle medesime comunicazioni nell’area riservata sul sito xxxxxxxxxx.xxx, secondo le modalità di tempo in tempo rese note dalla Banca.
2. L’indirizzo comunque indicato all’atto della costituzione del conto corrente di riferimento, o successivamente fatto conoscere, sarà anche considerato come domicilio suppletivo ai fini delle presenti norme che regolano i servizi mediante carte di legitti- mazione.
3. In caso di emissione di una Carta Aggregata, così come definita nel successivo articolo 24 (Servizio Carte di Credito) le comu- nicazioni, le notifiche verranno fatte dalla Banca al solo Titolare della Carta con pieno effetto anche nei confronti del Titolare della Carta Aggregata.
Alla Banca
4. Le comunicazioni, gli ordini e qualunque altra dichiarazione del Cliente diretti alla Banca devono essere inviate alla Direzione Generale in Xxx Xxxxxxxxxxx x’Xxxxxxx, 00 x Xxxxxx Xxxxxx.
18 Reclami, Ricorsi, Esposti – Sanzioni amministrative applicabili
1. Nel caso in cui sorga una controversia tra il Titolare e la Banca relativa all’interpretazione ed applicazione delle norme della presente Sezione il Titolare può presentare un reclamo alla Banca anche per lettera raccomandata a.r. o per via telematica a FinecoBank S.p.A. - Direzione Generale - Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, 00 Xxxxxx - indirizzo mail xxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx o indirizzo PEC xxxxxxxxxxxxx.xxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx.. La Banca deve rispondere affrontando tutte le questioni sollevate entro un termine adeguato e al più tardi entro 15 giornate operative dalla ricezione del reclamo.
In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e speci- ficando il termine entro il quale il Titolare otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera i 30 giorni o l’eventuale diverso termine tempo per tempo vigente.
2. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro il termine di cui al comma precedente può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro e l’ambito della sua competenza si può consultare il sito www. arbitrobancariofinanziario. it, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla Banca. La decisione dell’Arbitro non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere all’autorità giudiziaria ordinaria.
Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria previsti dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98, prima di fare ricorso all’autorità giudiziaria il Cliente e la Banca devono esperi re il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo:
- all’Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario;
- all’Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, dove è consultabile anche il relativo Regolamento) oppure
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.
La condizione di procedibilità di cui alla predetta normativa si intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia esperito il procedi- mento di cui al comma precedente presso l’ABF.
3. La normativa vigente definisce le sanzioni amministrative e pecuniarie applicabili alla Banca, ai soggetti dei quali si avvale in forza di esternalizzazione di funzioni nonché dei soggetti che svolgono funzione di amministrazione e di direzione e dei dipendenti nel caso di violazioni degli obblighi della Banca stessa in relazione alla prestazione di servizi di pagamento.
19 Norme applicabili
1. Per tutto quanto non espressamente previsto nelle Norme che regolano i servizi utilizzabili mediante carte di legittimazione, si applicano le Norme Generali di cui alla Sezione I, nonché le norme e condizioni che regolano il servizio di conto corrente di corrispondenza.
2. Con riferimento alla disciplina applicabile in tema di Legge applicabile, Foro Competente si applicano le pertinenti disposizioni riportate all’articolo 28 delle Norme Generali di cui alla Sezione I.
CARATTERISTICHE DEI SINGOLI SERVIZI
20 Servizio BANCOMAT®/A.T.M.
1. Il servizio BANCOMAT® /A.T.M. consente al Titolare di prelevare denaro contante a valere sul conto corrente di riferimento della Carta ed entro i limiti di importo e con le modalità convenute e in ogni caso entro il limite del saldo disponibile sul predetto con- to, presso qualunque sportello automatico (c.d.‘A.T.M.’) contraddistinto dal marchio BANCOMAT®. La Banca non potrà dare corso all’operazione richiesta qualora il saldo disponibile del conto di riferimento della Carta non ne consenta l’’integrale copertura.
2. In caso di utilizzo errato, ovvero per motivi di sicurezza, lo sportello automatico A.T.M. può trattenere la Carta ed il Titolare è tenuto, in tal caso, a contattare la Banca, secondo quanto indicato nelle istruzioni medesime.
3. In caso di difettoso funzionamento degli sportelli automatici il Titolare è tenuto a non effettuare ulteriori operazioni.
4. Il servizio funziona in circolarità dalle ore 00,00 alle ore 2,00 e dalle ore 6,00 alle ore 24,00 di tutti i giorni, fatta eccezione per gli impianti situati all’interno di sportelli bancari o di altri locali in cui viga un orario di apertura al pubblico.
5. Agli addebiti relativi al servizio BANCOMAT® /A.T.M. di prelievo viene applicata valuta uguale al giorno in cui avviene l’opera- zione.
21 Servizio di versamento “contante e assegni” tramite sportelli automatici ATM idonei alla funzione
1. Il servizio di versamento consente al Titolare della Carta di debito di far pervenire direttamente alla Banca, anche fuori dal normale orario di cassa, determinati valori (banconote esclusivamente in euro e assegni in euro muniti della clausola di non tra- sferibilità tratti su conti correnti residenti in Italia) che saranno accreditati sul conto di riferimento della Carta, secondo le norme che seguono e quelle che regolano il rapporto di conto corrente di accredito. Il servizio è attivo presso qualunque sportello automatico ATM sito in Italia di UniCredit S.p.A. (di seguito “Banca Convenzionata”) idoneo alla funzione.
2. Per usufruire del servizio il Titolare deve inserire la Carta e digitare i dati che sono richiesti dall’apparecchiatura, seguendo at- tentamente le istruzioni a video. L’apparecchiatura conterà i valori inseriti e ne verificherà la validità, proponendo una schermata riepilogativa di quanto contato e verificato. Al termine dell’operazione di versamento, verrà rilasciata una ricevuta al Titolare con il dettaglio dei valori dichiarati.
3. L’importo dei contanti versati viene accreditato sul conto indicativamente alle ore 22: dello stesso giorno del versamento se lavorativo, del primo giorno lavorativo utile in caso contrario. L’importo degli assegni versati viene accreditato sul conto indica- tivamente alle ore 22 del giorno di apertura dello sportello automatico ATM, previa verifica della regolarità formale del titolo e salvo buon fine. Le valute di versamento, i termini di disponibilità ed i termini di non stornabilità sono indicati nel documento di sintesi del conto corrente di riferimento della carta.
4. L’apertura del mezzo di custodia nel quale sono stati immessi i valori avviene giornalmente, esclusi i giorni non lavorativi bancari e fatti salvi i casi di forza maggiore, e la verifica degli stessi viene effettuata direttamente da un cassiere insieme ad un altro dipendente della Banca Convenzionata. Per i versamenti effettuati in giornata non lavorativa bancaria o in orario successivo alla chiusura dello sportello, tale verifica viene effettuata il primo giorno lavorativo bancario successivo.
5. La Banca Convenzionata, in occasione della verifica dei valori, qualora avesse a riscontrare irregolarità di qualsiasi genere nel contante o negli assegni immessi nell’apparecchiatura o differenze fra la consistenza dei valori accertata e le indicazioni risultanti dai dati digitati dal Titolare, procederà alla rettifica dell’importo. L’eventuale restituzione degli assegni irregolari all’inte- statario del conto avverrà tramite posta raccomandata.
6. La Banca Convenzionata, sino a quando non ha ritirato e verificato i valori versati, risponde verso l’intestatario del conto solo dell’idoneità dell’apparecchiatura, salvo il caso fortuito o di forza maggiore.
22 Servizio PagoBancomat/P.O.S.
1. Il servizio PagoBANCOMAT® /P.O.S. consente al Titolare di disporre, con ordine irrevocabile, pagamenti nei confronti degli esercizi e dei soggetti convenzionati al servizio PagoBANCOMAT® in Italia, a valere sul conto corrente di riferimento della Carta, entro i limiti di importo e con le modalità convenute, e in ogni caso entro il limite del saldo disponibile sul predetto conto, mediante qualunque terminale istallato presso i medesimi (c.d.‘P.O.S.’) contrassegnato o comunque individuato dal marchio PagoBANCOMAT®. La Banca non potrà dare corso all’operazione richiesta qualora il saldo disponibile del conto di riferimento della Carta non ne consenta l’integrale copertura.
2. Il servizio funziona negli orari di apertura al pubblico degli esercizi convenzionati restando esclusa ogni responsabilità della Banca per fatti imputabili a terzi, quali eventuali interruzioni del servizio causate da chiusure degli esercizi medesimi o da man- cato o irregolare funzionamento dei terminali P.O.S.
3. In caso di difettoso funzionamento dei terminali il Titolare è tenuto a non effettuare ulteriori operazioni.
4. Agli addebiti relativi alle operazioni effettuate con la Carta viene applicata la valuta del giorno in cui avviene l’operazione.
23 Servizio Fastpay
1. Il servizio “Fastpay”(in seguito denominato servizio) consente al Titolare di Carta di effettuare presso le barriere autostradali dotate di apposite apparecchiature e contraddistinte dal marchio “Fastpay”, il pagamento dei pedaggi autostradali relativi a percorsi su tratti gestiti da Società o Enti convenzionati, nonché il pagamento di prestazioni connesse alla viabilità fornite da Enti o Società aderenti al servizio e che espongono il marchio “Fastpay”; con ciò autorizzando irrevocabilmente la Banca (a) ad addebitare il Titolare sul conto di riferimento della Carta e (b) ad accreditare dette Società od Enti, per l’importo dei pedaggi e delle prestazioni suddette, sulla base delle registrazioni effettuate automaticamente sulle apparecchiature elettroniche installa- te presso i varchi autostradali e/o presso gli Enti o Società stessi e da essi comunicati e pretesi.
2. Il Titolare prende atto che per l’utilizzo del servizio non è prevista la digitazione del codice personale segreto e che la Carta potrà essere utilizzata di volta in volta, per un solo autoveicolo, non essendo pertanto consentito convalidare il transito di un altro autoveicolo, anche se di seguito al primo. Il servizio funziona di norma 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
3. Resta esclusa ogni responsabilità della Banca per interruzioni, sospensioni, irregolare o mancato funzionamento del servizio per cause ad essa non imputabili, tra le quali si indicano, a titolo esemplificativo, il mancato o irregolare funzionamento delle apparecchiature elettroniche installate presso i varchi autostradali e/o presso altri Enti o Società convenzionati, sciopero anche del proprio personale o altre cause di forza maggiore.
4. La contabilizzazione sul conto corrente di riferimento dell’importo dei pedaggi dovuti dal Titolare avverrà con un unico adde- bito mensile, comprensivo dei pagamenti effettuati nel mese antecedente a quello dell’addebito, con valuta media ponderata calcolata sulla base delle date e degli importi dei singoli pedaggi.
24 Servizio Visa Debit
1. Il servizio Visa Debit permette al Titolare: a) di prelevare con tante presso ATM recanti il marchio VISA e b) di effettuare paga-
menti presso gli esercenti, fisici e online, e di soggetti convenzionati con il circuito VISA , tramite P.O.S abilitati alle tecnologie di cui è dotata la Carta.
2. Il servizio è attivo in Italia e all’estero.
3. Gli A.T.M ed i P.O.S. effettuano le operazioni previste nel comma 1 nella moneta avente corso legale nel Paese in cui sono installate.
4. Xxxx addebiti conseguenti ad operazioni effettuate con la Carta viene applicato il cambio determinato dal circuito internazionale.
5. Il Servizio funziona di norma negli orari vigenti nei singoli Paesi e con i vincoli orari del Centro Autorizzativo Italiano.
6. Il Titolare prende atto che per le operazioni P.O.S potrebbe essere richiesta la sottoscrizione dello scontri no rilasciato dal ter- minale del punto vendita, in luogo della digitazione del P.I.N.
7. Gli importi dei prelievi, effettuati dal Titolare presso gli sportelli A.T.M. di cui al comma 1 lett. a), sono addebitati sul conto corren- te di riferimento della Carta intestato al Titolare contestualmente all’utilizzo; è necessario quindi che questi effettui operazioni in presenza di fondi disponibili sul conto corrente; in difetto l’operazione non può essere effettuata. In caso di utilizzo errato, ovvero per motivi di sicurezza, l’A.T.M. può trattenere la Carta ed il Titolare è tenuto a contattare la Banca. In caso di difettoso funzionamento degli sportelli A.T.M. il Titolare è tenuto a non effettuare ulteriori operazioni.
8. Gli importi degli acquisti effettuati presso gli esercizi e soggetti convenzionati di cui al comma 1 lett. b) sono addebitati sul conto corrente di riferimento della Carta intestato al Titolare contestualmente all’utilizzo: in difetto dei fondi disponibili sul conto l’ope- razione non potrà essere effettuata.
9. È esclusa ogni responsabilità della Banca per fatti imputabili a terzi, quali eventuali interruzioni del servizio causate da chiusure degli esercizi medesimi o da mancato o irregolare funzionamento dei terminali P.O.S. In caso di difettoso funzionamento dei terminali il Titolare è tenuto a non effettuare ulteriori operazioni.
25 Servizio di Carta di Credito
1. Utilizzi della Carta – Limiti di spesa
“Carta di Credito” nei limiti del Fido concordato, consente al Titolare di:
- acquistare beni e/o servizi dagli operatori commerciali convenzionati con il circuito indicato sulla stessa Carta;
- ottenere giornalmente anticipi di denaro contante dagli istituti di credito convenzionati in Italia o all’estero attraverso l’uso degli sportelli automatici abilitati.
All’atto del rilascio della Carta la Banca fissa discrezionalmente un limite massimo di spesa, le cui eventuali variazioni saranno comunicate al Titolare.
2. Carte Aggregate
Il Titolare, qualora ciò sia previsto nel contratto di richiesta della Carta, può richiedere l’emissione di Carte Aggregate. La Carta Aggregata è rilasciata su domanda del Titolare a nome della persona fisica dal medesimo designata. Il Titolare è tenuto a veri- ficare il corretto uso di tali Carte da parte dei rispettivi intestatari, restando in tal senso responsabile nei confronti della Banca. Per quanto non specificamente disposto, a tali Carte si applicano le norme e le condizioni stabilite per la Carta del Titolare.
- Limiti di spesa Carte Aggregate
Nel caso in cui sia previsto, il rilascio di Carte Aggregate qualora il Titolare abbia fatto richiesta di rilascio di una Carta Aggrega- ta, la stessa sarà abilitata senza un proprio limite di spesa. Pertanto la funzione “Carta di Credito” potrà essere utilizzata soltanto nell’ambito del limite di spesa attribuito alla Carta del Titolare.
3. Modalità di rimborso
In fase di sottoscrizione del contratto di adesione al conto Fineco, la Carta di Credito verrà rilasciata con le modalità di rimborso tempo per tempo indicate dalla Banca. Il Titolare, successivamente potrà scegliere di variare la modalità di rimborso delle spese effettuate tra quelle tempo per tempo consentite dalla Banca e riportate sul modulo di domanda presente sul sito finecobank. com. La variazione è soggetta all’approvazione della Banca, decorre dalla comunicazione di conferma del cambio modalità di rimborso da parte della Banca e si applica alle spese contabilizzate dopo la conferma del cambio di modalità e fino alla confer- ma di un successivo cambio di modalità di rimborso.
Il pagamento degli importi dovuti, indipendentemente dalla modalità di rimborso prescelta, deve avvenire nel termine, che deve intendersi essenziale, indicato nelle condizioni economiche che regolano il presente contratto.
4. Utilizzo del fido
Il fido può essere concesso al Titolare nel quadro del contratto di richiesta del servizio e può essere utilizzato in modo esclusivo mediante l’impiego della Carta rilasciata dalla Banca. L’utilizzo del fido comporta l’applicazione delle condizioni economiche in- dicate nel documento “Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori” allegato al contratto. La linea di fido concessa è ad uso rotativo: il Titolare potrà quindi riutilizzare il credito in linea capitale di cui sia stato effettuato il rimborso mediante i ver- samenti mensili, secondo le modalità scelte dal Titolare all’atto della richiesta della Carta tra quelle tempo per tempo consentite dalla Banca e riportate sul modulo di domanda. Nell’ipotesi di rimborso rateale la Banca applica sul saldo debitore, determinato dalle operazioni poste in essere mediante la Carta, il tasso di interesse nella misura indicata nelle condizioni economiche che regolano il presente contratto e riportate nel relativo Documento di Sintesi nonchè nel documento “Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori”.
5. Fido Aggiuntivo
Se la tipologia di Carta prescelta lo prevede, il Titolare può richiedere alla Banca di attivare sulla Carta un fido aggiuntivo (Fido Aggiuntivo). La Banca che riceve la richiesta effettua autonomamente la relativa istruttoria, secondo i criteri dalla stessa adottati, restando nella sua piena discrezionalità l’accoglimento della richiesta.
Il Fido Aggiuntivo, concesso entro i limiti stabiliti dalla Banca, è ad uso rotativo come descritto al precedente punto 4 ed utilizza- bile per il rimborso, in tutto o in parte, delle operazioni effettuate tramite la Carta e il conto corrente, nei casi previsti dalla Banca. L’utilizzo del Fido Aggiuntivo comporta l’applicazione delle condizioni economiche indicate nel documento “Informazioni Euro-
pee di Base sul Credito ai Consumatori”.
La Banca può sospendere per giusta causa, l’utilizzo del Fido Aggiuntivo in qualsiasi momento, anche senza preavviso, dan- done comunicazione scritta al Titolare secondo le modalità contenute nel precedente art. 17. A titolo esemplificativo, per giusta causa si intende il verificarsi di variazioni anomale dei tassi di interesse e di altre condizioni di mercato, gravi inadempimenti del Titolare (anche in assenza di dichiarazione di decadenza del beneficio del termine), il peggioramento del merito creditizio del Titolare o della sua insolvenza, l’accertamento di protesti cambiari, l’esistenza di sequestri civili e/o penali e/o di procedimenti di ingiunzione a carico del Titolare.
Il Titolare prende atto che il Fido Aggiuntivo è risolutivamente condizionato al contratto di Carta e che, pertanto, verrà revocato in caso di cessazione, a qualunque titolo e per qualunque causa, del suddetto contratto.
6. Beneficio del termine
Il Titolare, nonché gli eventuali suoi aventi causa, decadono dal beneficio del termine e la Banca può chiedere il rimborso immediato di tutto quanto dovuto, anche nel caso di Fido Aggiuntivo, se per qualsiasi motivo il Titolare non ha effettuato il paga- mento degli importi dovuti per l’utilizzo della funzione “Carta di Credito”, qualunque sia la modalità di rimborso prescelta, entro il termine previsto. In tali ipotesi così come specificato nel Documento di Sintesi e/o nel documento “Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori”, non sono previsti interessi di mora, ma sul conseguente saldo debitore del conto corrente di riferimento saranno applicati le maggiori spese e gli interessi nella misura indicata nelle condizioni economiche che regolano tale rapporto di conto corrente, riportate nel relativo Documento di Sintesi alla voce Fidi e Sconfinamenti e/o nel Documento “Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori.
In tutte le ipotesi di recesso e risoluzione previste, la misura del tasso degli interessi, come pure l’importo massimo delle mag- giori spese, ove previsti, è indicata nel Documento di Sintesi della Carta e/o nel documento “Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori” ovvero nel caso di interessi applicati al saldo debitore del conto corrente di riferimento, nel Documenti di Sintesi di tale conto.
26 Divisa delle operazioni e cambio di addebito
1. Gli A.T.M. ed i P.O.S. effettuano le operazioni, previste negli articoli che precedono nella moneta avente corso legale nel Paese in cui sono installati.
2. Xxxx addebiti conseguenti ad operazioni effettuate con la Carta viene applicato il cambio determinato dal circuito internazionale maggiorato degli oneri di negoziazione.
27 Altri servizi
1. Mediante l’impiego della Carta abilitata e su apparecchiature appositamente predisposte, la Banca potrà consentire altri servizi comportanti l’esecuzione, a titolo esemplificativo, di operazioni di addebito, pagamento utenze, trasferimento fondi, rilascio di carnet assegni.
2. Qualora sia stato concesso il Fido Aggiuntivo, al Titolare è data la facoltà di accreditare somme sul conto corrente di riferimento, con le modalità tempo per tempo stabilite dalla Banca, con addebito della Carta. Tali somme saranno rimborsate dal Titolare alle condizioni indicate nel documento “Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori”.
3. Salvo quanto diversamente disposto con norme specifiche per singoli servizi o tipi di operazioni, la Banca darà notizia al Titolare delle operazioni effettuate nell’estratto conto relativo al conto di riferimento restando esonerata dall’invio di comunicazione o lettera contabile specifica. La Banca, con riferimento al singolo servizio interessato, si riserva di disporre che l’utilizzo di taluni dei “servizi automatici” su indicati e dei relativi impianti:
a) possa avvenire anche senza digitazione del Codice Personale Segreto (P.I.N.) e senza consegna e/o sottoscrizione dello scontrino di spesa, e/o senza il rilascio di fattura;
b) possa effettuarsi periodicamente mediante il cumulo di più utilizzi in un solo addebito complessivo anche con valuta media ponderata e senza la produzione del dettaglio degli utilizzi stessi.
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