COLLEGIO DI ROMA
COLLEGIO DI ROMA
composto dai signori:
(RM) MASSERA Presidente
(RM) MELI Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GRECO Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) NERVI Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CHERTI Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti
Relatore ESTERNI - XXXXXXXX XXXX
Nella seduta del 26/07/2016 dopo aver esaminato:
- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica
FATTO
Con ricorso pervenuto il 29/10/2015, il ricorrente espone che, nel 2009 stipulava con la resistente un contratto di finanziamento finalizzato all’acquisto di un’autovettura con maxi rata finale. A tal fine compilava presso l’esercente convenzionato un apposito formulario, costituito da più fogli di carta carbone, dove veniva indicato l’importo del prestito, l’anticipo, il residuo da pagare, le spese di istruttoria e le garanzie personali. In tale sede, si impegnava a restituire l’importo del finanziamento in 48 rate costanti da € 317,50, da pagare entro il 15 di ogni mese mediante addebito RID in c/c, oltre alla maxi rata finale di € 14.948,25. Al termine del piano rateale (scaduto il 15.5.2013), l’intermediario effettuava d’iniziativa la rateizzazione della maxi rata da € 14.948,25 in quote da € 1.290,00, inviandole all’incasso, una volta venute a scadenza, in forza dell’autorizzazione permanente agli addebiti RID fornita dal ricorrente. Le modalità di rimborso di quest’ultima somma non sono state oggetto di specifica pattuizione nella predetta sede contrattuale. Il pagamento non andava a buon fine in ragione del differente e maggiore importo delle nuove rate - non individuate in sede contrattuale e quindi sconosciute - rispetto a quello concordato nell’iniziale piano di rimborso del prestito. Nel frattempo l’intermediario comunicava alla CRIF l’informazione relativa alla irregolarità dei pagamenti, come da
visura in atti, aggiornata al mese di maggio 2015, che riporta n. 8 rate scadute e non pagate per un totale di € 13.340,00. Nel mese di febbraio 2015 veniva concordato con l’intermediario un piano di rientro a saldo e stralcio per complessivi € 9.900,00 da corrispondere in rate mensili da € 150,00 a partire dal 15 marzo 2015.
Alla luce delle suesposte circostanze, con reclamo del 28 luglio 2015 il ricorrente chiedeva all’intermediario:
- di provvedere alla cancellazione in CRIF dei dati relativi alle rate insolute, riservandosi di avanzare domanda di risarcimento dei danni subiti;
- di consegnare, ai sensi dell’art. 119 T.U.B., rendicontazione dei flussi RID relativi alle suddette rate;
- di valutare la definizione bonaria della vicenda anche al fine di evitare una declaratoria di invalidità del contratto de quo per indeterminatezza delle condizioni contrattuali.
L’intermediario dava riscontro al reclamo in data 28.08.2015, affermando la veridicità dei fatti d’inadempimento segnalati, come deducibili dalle condizioni pattuite riportate sul modulo di richiesta originario; a tal fine produceva una copia “diversa” da quella in possesso del cliente in quanto compilata nella parte relativa alle modalità di pagamento della maxi rata (n. 12 rate mensili da € 1.290,00).
Con il presente ricorso, ricevuto il 29.10.2015, eccepisce l’illegittimità della segnalazione a suo nome nei SIC, sostenendo a fondamento della propria tesi che: - il contratto al quale occorre fare riferimento ai fini della sussistenza dei presupposti per la segnalazione è quello in suo possesso, disconoscendo pertanto tutto quanto ulteriormente scritto in aggiunta rispetto a quest’ultimo;
- il contratto di finanziamento è nullo per indeterminatezza dell’oggetto “posto che il totale indicato da rimborsare pari a € 30.720,00.= è differente da quello che emerge moltiplicando l’importo di ogni singola rata € 317,50 per il numero delle rate 48, sommato al costo della maxirata (317,5 x 48 + 14.948,25) = 30.188,25”;
- stante la mancata indicazione del TAEG e del TAN, gli stessi debbano essere ricalcolati in applicazione del meccanismo sostitutivo previsto dall’art. 117 comma 7 del T.U.B.
Con il ricorso chiede che l’Arbitro ordini alla resistente
- di rettificare le segnalazioni in CRIF effettuate per il mancato pagamento di rate non concordate;
- di provvedere a consegnare la rendicontazione dei flussi RID relativi alle rate segnalate;
- di ricalcolare quanto dovuto ai sensi dell’art. 117, comma 7, del TUB, attesa la nullità del contratto per indeterminatezza dell’oggetto e la mancata indicazione del TAEG e del TAN. Con controdeduzioni del 23.12.2015, l’intermediario contesta tutte le affermazioni contenute nel ricorso. Produce all’uopo una copia del contratto originale recante la data del 7/9/2009, completa delle indicazioni relative alle modalità di rimborso della maxi-rata finale e al TAN/TAEG. Sostiene che il ricorrente ha prodotto un documento incompleto (tra l’altro poco leggibile) che risulta mancante non solo di alcuni dati relativi alle modalità di rimborso, ma anche della data, della firma della coobbligata, nonché del timbro dell’agente convenzionato incaricato dell’identificazione dei contraenti. Pertanto, alla luce della comprovata completezza delle previsioni contrattuali, desumibile dal modulo originale a mani della resistente, controbatte le affermazioni di parte ricorrente chiarendo i contorni della vicenda, come segue:
- il ricorrente sottoscriveva, unitamente a un coobbligato (la madre), un “Contratto di
finanziamento con opzione carta di credito XXX” destinato all’acquisto di un’autovettura, da restituire tramite 48 rate mensili più un importo finale pari al debito residuo (c.d. maxi rata);
- già nel corso dell’ammortamento ordinario del finanziamento risultava inadempiente nell’assolvere gli oneri assunti con il prestito ricevuto, tant’è che la banca inviava tre
solleciti di pagamento con preavviso di segnalazione nei SIC per le rate, risultate insolute, di giugno e luglio 2010 e di maggio 2012;
- al termine del piano rateale il cliente aveva la facoltà di estinguere il prestito avvalendosi dell’opzione per il pagamento in un’unica soluzione della maxi rata, da esercitarsi entro il termine di 15 giorni;
- decorso tale termine, si sarebbe perfezionata, come da contratto, la rateizzazione di quest’ultima rata in 12 rate mensili da € 1.290,00;
- una volta decorso il predetto termine di 15 giorni senza che il ricorrente provvedesse al versamento della maxi-rata, in data 15/06/2013 veniva richiesto tramite RID l’addebito della prima rata da € 1.290,50, tornata insoluta per insufficienza fondi;
- a seguito del mancato buon fine per analoga causale delle successive 8 rate (sino a quella scadente il 15/02/2014), il 20/02/2014 veniva inoltrata al ricorrente la comunicazione di decadenza del beneficio del termine, con contestuale richiesta di pagamento del debito residuo di € 15.849,59;
- a causa delle suddette difficoltà economiche il cliente avanzava già in data 8/01/2014 una proposta di pagamento a saldo e stralcio del debito residuo offrendo la somma di € 6.000,00, non accolta dalla banca che formalizzava la mancata accettazione con nota del 20/01/2014 nella quale si invitava il cliente a presentare una proposta migliorativa;
- solo a distanza di un anno, precisamente in data 23/02/2015, su richiesta del cliente veniva concordato il piano di rientro per la somma di € 9.900,00 iniziato il 15/03/2015, da corrispondersi mediante 66 versamenti mensili da € 150,00 ciascuno.
La resistente afferma, pertanto, la legittimità della segnalazione operata a nome del ricorrente nei SIC, in quanto le modalità di rimborso della maxi rata sono state regolarmente inserite nel contratto. Comunque, anche a voler ammettere l’inconsapevolezza del ricorrente, quest’ultimo era dichiaratamente a conoscenza dell’obbligo di versare l’intero importo alla scadenza del piano di ammortamento. Il ricorrente è risultato insolvente nel pagamento delle rate del rifinanziamento della maxi rata prevalentemente per insufficienza fondi. Nessuna limitazione nell’importo da addebitare tramite RID era prevista nel mandato a suo tempo conferito alla propria banca. A tal fine - e ai soli fini probatori - viene prodotta la documentazione relativa ai flussi di rendicontazione RID, non sussistendo alcun obbligo di consegna ai sensi dell’art. 119 TUB invocato dalla ricorrente, trattandosi di scritture contabili tra intermediari. Sono da respingere le eccezioni del ricorrente volte a sostenere la nullità del contratto per indeterminatezza dell’oggetto, posto che l’importo da rimborsare è stato correttamente riportato in € 30.720,00, giacché comprensivo dei costi di rateizzazione connessi al rifinanziamento della maxi rata, pure indicati nel contratto, pari a € 531,75 (non considerati invece dal ricorrente ai fini della ricostruzione effettuata in sede di ricorso). Inoltre, la richiesta di sostituzione legale delle clausole asseritamente omesse, relative al TAEG e al TAN, oltreché infondata è inammissibile perché avanzata dal ricorrente per la prima volta nel ricorso, non essendo state proposte dette domande nel reclamo.
L’intermediario chiede al Collegio:
- in via pregiudiziale, di dichiarare il ricorso improcedibile/inammissibile con riferimento alla contestazione relativa alla nullità del contratto per indeterminatezza dell’oggetto, nonché a quella contenente la richiesta di ricalcolo ai sensi dell’art. 117, comma 7, TUB per mancata indicazione di TAN e TAEG, per carenza di precedente reclamo;
- in via principale, di rigettare tutte le richieste avanzate in quanto infondate in fatto e in diritto.
DIRITTO
Il Collegio ritiene il ricorso infondato.
Esaminando il contratto, risulta confermato che il finanziamento in questione avrebbe dovuto essere rimborsato in 48 rate mensili da € 317,50, più una maxi rata finale di € 14.948,25. E’ pacifico tra le parti che tale ultima rata è scaduta il 15.6.2013 e non è stata pagata. A causa della difficoltà di saldare il debito residuo, il ricorrente ha chiesto all’intermediario di accogliere un piano di rientro per il rimborso a saldo e stralcio del prestito. Il ricorrente contesta all’intermediario la segnalazione nei SIC dell’informazione negativa a suo nome, sull’assunto che le rate insolute oggetto di segnalazione si riferiscono a un piano di rifinanziamento della maxi rata finale, stabilito unilateralmente dall’intermediario al termine del piano rateale ordinario e quindi effettuato a sua insaputa, giacché non specificatamente pattuito in sede contrattuale. A tale proposito, le parti hanno depositato copie parzialmente difformi del medesimo contratto corredate del documento di sintesi. Dal confronto dei due testi risulta, relativamente alle parti comuni, che il ricorrente ha sottoscritto una richiesta di finanziamento di € 24.913,75, finalizzata all’acquisto di un’autovettura alle condizioni riportate nell’apposito riquadro, riguardanti numero, importi e scadenza singole rate. In particolare, entrambe le copie riportano:
- le condizioni economiche del finanziamento, inserite nell’omonimo riquadro;
- la sottoscrizione del ricorrente e del coobbligato, con firme identiche apposte sul lato destro della richiesta di finanziamento (le sottoscrizioni apposte sulla copia del ricorrente risultano poco leggibili, ma individuabili, mentre la data non è visibile perché non riprodotta nella copia fotostatica allegata dallo stesso ricorrente);
- l’autorizzazione (sottoscritta dal cliente) all’addebito permanente in conto (RID) delle rate in scadenza, con indicazione delle relative coordinate;
- la firma dell’incaricato del concessionario convenzionato con relativo timbro della concessionaria, quest’ultimo non leggibile dalla copia del cliente.
Tra le tre modalità di rimborso previste, risulta prescelta la FORMULA CON OPZIONE MAXI RATA: nell’apposito riquadro sono riportate il numero (48) e l’importo (€ 317,50) delle rate mensili, più l’importo della maxi rata, pari a € 14.948,25. In corrispondenza della maxi rata viene indicata come opzione di pagamento il versamento della somma in un’unica soluzione, da effettuarsi entro e non oltre 15 gg. dopo la scadenza dell’ultima rata. Viene precisato che “In caso di mancato esercizio dell’opzione è prevista la rateizzazione dell’importo alle condizioni indicate nell’apposito riquadro sul fronte del contratto”.
Il ricorrente disconosce il contratto allegato dall’intermediario con esclusivo riferimento a una parte del suo contenuto, a suo dire aggiunta successivamente alla sottoscrizione e senza alcuna pattuizione in tal senso. Tale parte attiene alle “modalità di rimborso” della maxi-rata, poste nel detto riquadro a destra delle condizioni di pagamento. Tale riquadro è vuoto nell’esemplare depositato dal ricorrente, mentre in quello depositato dell’intermediario sono indicati:
- TAN e il TAEG, con relativo costo di finanziamento di € 5.274,50, per l’ipotesi di esercizio dell’opzione per il pagamento in un’unica soluzione della maxirata;
- TAN e il TAEG con relativo costo di rateizzazione di € 531,75 calcolati ipotizzando la restituzione dell’importo della maxi-rata mediante 12 rate mensili da € 1.290,00.
L’intermediario, oltre a dichiarare la corrispondenza di quanto prodotto a quanto sottoscritto dal cliente, eccepisce che la richiesta di sostituzione legale delle clausole asseritamente omesse, relative al TAEG e al TAN, è inammissibile perché avanzata dal ricorrente per la prima volta nel ricorso, non essendo state proposte dette domande nel
reclamo. Afferma che il ricorrente aveva rilevato in fase di reclamo che “il contratto de quo appare viziato da indeterminatezza delle condizioni contrattuali”.
Il Collegio ritiene – onde sgomberare il campo rispetto a tale profilo della controversia – che l’eccezione sia infondata, atteso che, sussistendo un criterio legale di sostituzione di clausole, dettato dall’art. 117 comma 7 del T.U.B., la contestazione della determinatezza delle clausole deve ritenersi comprensiva della rivendicazione di detta sostituzione.
Ritiene il Collegio che sia infondata anche la contestazione del ricorrente circa le modalità di pagamento della maxi rata, considerato che nel contratto è chiaramente evidenziata – e il punto non è contestato – quale opzione il pagamento in un’unica soluzione dell’importo dovuto. Opzione che non appare essere stata esercitata, senza che possano rilevare le ragioni per cui ciò non è stato fatto. Irrilevante è l’affermazione del ricorrente di non aver esercitato l’opzione di pagamento in un’unica soluzione perché intendeva proseguire il piano di rimborso a rata invariata. Xxxxxxxxxxx è altresì quella secondo cui egli ha incaricato la propria banca di effettuare il pagamento delle rate nei limiti di € 317,50 ciascuna (affermazione, peraltro, la cui veridicità non è verificabile, dato che nel modulo di autorizzazione permanente all’addebito dei RID non sono stati indicati importi prefissati o importi massimi delle disposizioni di incasso provenienti dalla banca convenuta). Si osserva, peraltro, che nelle comunicazioni di sollecito di pagamento precedenti la fase del reclamo e nella stessa segnalazione in CRIF non viene mai indicato l’importo delle rate in contestazione (di € 1.290,00) ma solo l’importo del debito residuo. Si aggiunga che l’apparente difformità (pari ad € 531,75) – portata anch’essa dal ricorrente a prova di una diversa pattuizione – tra l’ammontare del finanziamento indicato nel contratto (€ 30.720,00) e l’importo ricostruito sulla base delle indicazioni riportate nella copia del contratto in suo possesso, determinato sommando l’ammontare complessivo delle rate alla maxi rata (€ 30.188,25), appare coincidere con il costo di rifinanziamento della maxi rata, non indicato nel modulo depositato dal ricorrente, ma incluso comunque nel costo totale del finanziamento (€ 5.806,25), riportato in entrambe le copie del contratto.
Pertanto, si deve ritenere che legittimamente l’intermediario abbia proceduto alla
rateizzazione.
Ciò detto, la questione si riduce alla attribuzione dell’onere della prova in merito alla contestazione di un denunciato abusivo riempimento del modulo contrattuale per ciò che riguarda il TAEG e il TAN di tale rateizzazione.
Sul punto, soccorre la giurisprudenza della Suprema Corte, la quale ritiene che, quando risulti accertata l'autenticità della sottoscrizione (come nel caso di specie), il sottoscrittore, ove voglia negare la paternità dell'atto documentato, ha l'onere di provare sia che la firma era stata apposta su foglio non ancora riempito sia che il riempimento è poi avvenuto in violazione (falsità ideologica) o addirittura in assenza (falsità materiale) di un patto di riempimento (ex multis, Cass. sez. 3ˆ, 18 febbraio 2004, n. 3155, m. 570241). In conformità con tali principi, in un caso analogo, l’ABF (Collegio di Milano, dec. 8311/2015) ha stabilito che “secondo quanto ribadito dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 25445/2010), chi eccepisce di aver firmato un accordo in bianco ha l’onere di proporre querela di falso, mentre chi sostiene che il riempimento del modulo sia avvenuto in maniera diversa da quanto precedentemente pattuito deve provare l’abusivo riempimento. Il Collegio ha fatto proprio tale principio e rilevato che, nella fattispecie concreta, l’istante non ha prodotto alcuna prova di quanto affermato, accerta, pertanto, che questa non ha adempiuto all’onere probatorio a suo carico. La contestazione della parte, risulta, quindi, essere infondata e non può trovare accoglimento”. Questo Collegio non ritiene di doversi discostare datale orientamento.
A quanto sopra ritenuto consegue – a fronte della pacifica esistenza di insoluti - la
legittimità della segnalazione effettuata in CRIF.
PER QUESTI MOTIVI
Il Collegio respinge il ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1