LA QUESTIONE
LA QUESTIONE
Quali sono le norme applicabili al cd. noleggio? Cosa si intende per noleggio "a freddo"e "a caldo"? Come si configurano i confini tra il noleggio e i contratti di locazione e appalto? Che posizione ha preso l'Autorità Giudiziaria, rispetto al servizio n.c.c. (noleggio con conducente), nella nota vicenda Uber?
Contratto di noleggio con conducente di Xxxxx Xxxxxxxx
(Ventiquattrore Avvocato, 23.5.2017 - n. 5)
Il contratto di noleggio
Il noleggio rappresenta una fattispecie contrattuale atipica e innominata nel codice civile, bensì disciplinata, settorialmente, e talvolta soltanto per inciso, dal codice della navigazione, dal codice della strada, dal codice dei contratti pubblici e, infine, da talune leggi speciali.
All’art. 384 il codice della navigazione regolamenta il noleggio di una nave da parte di un armatore così definendolo: «Il noleggio è il contratto per il quale l’armatore, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a compiere con una nave determinata uno o più viaggi prestabiliti, ovvero, entro il periodo di tempo convenuto, i viaggi ordinati dal noleggiatore alle condizioni stabilite dal contratto o dagli usi».
L’obbligazione principale del noleggiante è quella di mettere a disposizione, e conferire in godimento, un proprio bene mobile (macchinari e attrezzature quali gru ed escavatori, mezzi di trasporto quali autobus e autovetture, dvd e via dicendo).
La parte noleggiatrice si serve del bene mobile conferito dal noleggiante per soddisfare le proprie esigenze (si pensi al noleggio di un bob cat per la sistemazione di un giardino, ovvero di un fugone per un trasloco) e per un periodo di tempo determinato (a esempio il noleggio di un pullman con autista per una gita scolastica di un giorno) e si obbliga a pagare un prezzo, che può essere corrisposto in un’unica soluzione, ovvero in rate calcolate a intervelli temporali determinati (settimanali, mensili, e via dicendo).
L’utilità del noleggio, da parte del noleggiatore, è rappresentata dalla possibilità di evitare il costo di un bene che, nel caso di imprese, può corrispondere a
investimenti finanziari notevoli, quali impianti, attrezzature o macchinari, e del quale la concreta necessità corrisponde a un utilizzo limitato, ovvero non continuativo, oppure saltuario.
Pertanto il noleggiatore dispone di un bene mobile, limitatamente al tempo
necessario per soddisfare i propri bisogni, senza doverne sostenere l’acquisto, a fronte di un canone periodico determinato, che talvolta comprende pure le spese di gestione, manutenzione, nonché di assicurazione del bene.
Tale corrispettivo non comprende il materiale di consumo, come a esempio il carburante per l’utilizzo di un’autovettura, che quindi risulta a carico del noleggiatore.
È diritto di quest’ultimo utilizzare il bene mobile in piena autonomia e senza alcuna ingerenza da parte del noleggiante, assumendo quindi la responsabilità per il corretto uso della cosa mobile.
Nel contempo le spese sostenute per la manutenzione ordinaria e le riparazioni necessarie per il corretto funzionamento del bene sono poste a carico del noleggiante.
Solitamente il contratto di noleggio prevede anche una serie di disposizioni tecniche sul corretto uso del bene e sulla manutenzione: in particolare il noleggiante dovrà consegnare al noleggiatore, il quale sovente ne attesta l’avvenuta ricezione nel contratto, il manuale di uso e funzionamento del bene (come a esempio il manuale delle istruzioni in ipotesi di noleggio di un macchinario ovvero di un’attrezzatura) e l’eventuale documentazione
amministrativa in ipotesi di noleggio di mezzi di trasporto (carta di circolazione, certificato e tagliando di assicurazione).
La disciplina del noleggio
Il contratto di noleggio, non essendo regolamentato da alcuna disposizione di legge (se non dal codice della navigazione, della strada e dei contratti pubblici, con le precisazioni rappresentate nel presente contributo) raffigura, dal punto di vista del codice civile, un negozio innominato e atipico e, come tale, privo di definizioni legislative.
Da quanto premesso discende che la disciplina applicabile al noleggio dovrà essere mutuata da altri istituti.
Anzitutto, dagli elementi suesposti, si evince che il noleggio non si sostanzia in un mero contratto di locazione di beni, dove una parte si obbliga a far godere
all’altra una res per un certo periodo di tempo, talvolta aggiungendosi taluni aspetti mutuati dall’appalto.
In linea generale gli obblighi del noleggiante risultano i seguenti: consegnare il bene mobile in buono stato di manutenzione, mantenere il bene in stato
adeguato da servire all’uso convenuto, garantire il pacifico godimento del bene mobile durante il noleggio.
Di converso, gli obblighi del noleggiatore si identificano in: prendere in consegna il bene mobile e conservarlo con la diligenza del buon padre di famiglia, corrispondere il prezzo convenuto nei termini pattuiti, restituire il bene in buono stato al termine del contratto.
I confini giuridici del noleggio “a caldo” rispetto all’appalto e al subappalto
Nel contratto di subappalto l’appaltatore affida a un soggetto terzo l’esecuzione, totale ovvero parziale, dell’opera o del servizio che risulta oggetto di un precedente contratto di appalto, stipulato col committente.
Nel subappalto è quindi evidente la sussistenza di un rapporto di “accessorietà” con l’originario negozio di appalto, oltre al legame “funzionale” tra i due vincoli negoziali.
In particolare, tra questi, l’oggetto coincide totalmente o parzialmente: la messa in opera, il servizio, ovvero la fornitura, rappresentano l’oggetto del contratto di appalto nonché, in tutto o in parte, quello del successivo subappalto.
Chiarito preliminarmente tale rapporto, occorre altresì premettere che il noleggio, che ha per oggetto la concessione in uso di un bene mobile, con o senza l’eventuale prestazione lavorativa dell’operatore abilitato all’utilizzo, tradizionalmente viene ricondotto al contratto di locazione (artt. 1571 e ss. c.c.). La peculiare tipologia di noleggio denominata “a freddo” consiste esclusivamente nella locazione della res, mentre nella tipologia cd. “a caldo”, alla prestazione consistente nella messa a disposizione del bene si affianca una prestazione
accessoria, rappresentata dall’attività del soggetto addetto all’utilizzo del bene medesimo.
Nel nolo a caldo, il locatore fornisce alla parte utilizzatrice anche un operatore, dotato di specifica professionalità, o abilitazione, incaricato all’impiego del bene. Più in particolare, nel noleggio a caldo la prestazione del locatore si concentra sull’esecuzione di un servizio, attraverso l’opera svolta da un operatore messo a
disposizione dallo stesso, attività comunque accessoria rispetto alla prestazione principale rappresentata dalla mera messa a disposizione della res.
Ciò chiarito, si rende quindi necessario verificare su quale parte contrattuale ricadono i rischi inerenti l’utilizzazione del bene e, oltre a ciò, se l’operatore
messo a disposizione dal noleggiante, nel periodo in cui il bene si trova presso il noleggiatore, agisce come preposto di questi.
In assenza di distinzioni normative tra le due delineate tipologie, la Suprema Corte in occasione di un proprio pronunciamento (cfr. Xxxx. xxx., Sez. IV, 30 ottobre 2009, n. 41791), dovendo decidere in tema di responsabilità per violazione delle norme di sicurezza sul lavoro (nella fattispecie un operaio era stato investito da una macchina movimento terra noleggiata), ha tratteggiato, incidentalmente, i confini tra noleggio a caldo e contratto di appalto.
In quest’ultimo negozio, ha evidenziato la Corte, l’appaltatore si impegna, nei confronti del committente, a compiere un’opera, e a tal fine si organizza con propri mezzi di produzione e lavoro.
Diversamente, nel noleggio, il locatore mette a disposizione il proprio bene mobile (nel caso di specie un escavatore) e, solo eventualmente, l’addetto al suo utilizzo, senza che si possa registrare ingerenza alcuna nell’attività produttiva del noleggiatore, ovvero nella sua organizzazione aziendale.
Rimarcando la spiegata distinzione, la stessa sezione penale ha rilevato che in ipotesi di appalto concluso tra imprenditori, la normativa sulla prevenzione infortuni pone a carico di entrambi gli obblighi di coordinamento delle rispettive attività, nella finalità di organizzare e attuare le misure di prevenzione infortuni, anche attraverso l’informazione dei lavoratori sui rischi a cui sono esposti, obbligo già sancito all’art. 7 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, in seguito trasfuso nell’art. 26, rubricato «Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione», del T.U. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (X.Xxx. 9 aprile 2008, n. 81), così come modificato dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
In definitiva, secondo il citato orientamento, in ambito imprenditoriale:
a) la prestazione principale dell’impresa che noleggia consiste nella messa a disposizione del bene;
b) la stessa impresa non si ingerisce nella attività produttiva e nell’organizzazione di chi svolge effettivamente l’opera;
c) l’attività produttiva è svolta in piena autonomia dall’impresa che ha noleggiato sia il bene che l’operatore.
Nell’appalto o nel subappalto, al contrario, l’appaltatore si obbliga alla
realizzazione di talune attività in favore del committente, attraverso l’uso della cosa mobile e avvalendosi dell’opera propria o di terzi: da ciò consegue che sull’appaltatore permane il rischio dell’attività compiuta, rimanendo il bene (macchinario, attrezzatura e via dicendo) nella propria disponibilità e direzione tecnica, senza ingerenza da parte del committente.
Si segnala che, nonostante il carattere di atipicità del noleggio, la giurisprudenza ha, ormai da tempo, preso atto della prassi commerciale che investe tale figura. In definitiva, dall’esame della prassi applicativa e dei dictum giurisprudenziali, è dato evincere che nelle fattispecie contrattuali dell’appalto e del subappalto, il
rapporto obbligatorio si configura in modo che l’appaltatore, e l’eventuale subappaltatore, risultino vincolati al compimento di un’opera, ovvero alla
prestazione di un servizio, attraverso l’organizzazione degli strumenti materiali, nonché della gestione dell’attività lavorativa, al fine di realizzare un risultato produttivo autonomo.
Differentemente, nel rapporto giuridico afferente il noleggio, la parte locatrice, o noleggiante, non si obbliga al raggiungimento di uno scopo peculiare e predeterminato, bensì mette a disposizione il proprio bene mobile dietro
corrispettivo, talvolta insieme all’operatore abilitato all’utilizzo della res, in assenza di qualsiasi interferenza o interazione rispetto al ciclo produttivo e all’organizzazione aziendale della parte noleggiatrice.
La posizione dell’operatore nel noleggio a caldo
In conformità a quanto suesposto, il soggetto messo a disposizione dal noleggiante, unitamente al macchinario noleggiato, agisce in piena autonomia, senza subire interferenze da parte dell’utilizzatore. Può tuttavia verificarsi che l’operatore medesimo venga inserito nel contesto organizzativo dell’utilizzatore, e risulti quindi vincolato alle modalità esecutive impartite da questi (orari, direttive, e via dicendo), elementi che potrebbero portare a configurare un rapporto di lavoro subordinato.
Il giudice di legittimità, nel 2009 (Cass. pen., Sez. IV, 5 giugno 2009, n. 23604), rilevò che nel contratto di noleggio a caldo, dove il locatore mette a disposizione dell’utilizzatore, oltre alla res, anche un operatore dotato di specifica competenza
nell’utilizzo, non trovano applicazione i principi stabiliti dalla normativa sulla prevenzione degli infortuni in tema di appalto che, in particolare al vigente (e succitato) art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, pone a carico di tutti gli
imprenditori coinvolti nel lavoro obblighi di coordinamento dell’attività al fine di organizzare e attuare le misure di prevenzione.
Ciò rilevato, la Sezione IV penale annullò con rinvio la condanna per il reato di lesioni, aggravato dalla violazione della normativa antinfortunistica, del titolare di un’impresa, il quale aveva noleggiato ad altra impresa un macchinario, unitamente all’addetto al suo utilizzo, poi infortunatosi.
In considerazione delle spiegate difformità tra il noleggio e l’appalto, i giudici ermellini esclusero che il noleggio implicasse l’assunzione di un obbligo di coordinamento da parte del noleggiante rispetto all’utilizzo del macchinario presso l’azienda dell’utilizzatore.
Più in particolare, nella fattispecie sottoposta all’esame della Cassazione, l’infortunio non si era verificato durante l’utilizzo dell’escavatore noleggiato, bensì mentre il dipendente dell’impresa noleggiante stava utilizzando un autocarro con braccio elevatore, di pertinenza dell’impresa utilizzatrice.
Da ciò è dato evincere che nella prassi, talvolta, l’attività dell’operatore risulta sottoposta al potere direttivo e di controllo del soggetto utilizzatore, mentre il potere disciplinare resta in capo al noleggiante.
Siffatta prassi potrebbe essere inquadrata nella fattispecie normativa del “distacco”: l’art. 30 della cd. Riforma Biagi (D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276), configura il distacco nell’ipotesi in cui un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa.
Il datore di lavoro resta responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore.
Più in particolare, l’art. 3 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 statuisce che in ipotesi di distacco del lavoratore tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo l’obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici, generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali lo stesso viene distaccato.
In proposito, la Xxxxx xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx (Xxxxx Xxx. Xxxxxx 0 giugno 2005), rilevò che nel contratto di noleggio a caldo il noleggiante non può rispondere dell’operato del proprio dipendente, che temporaneamente è stato distaccato
presso un altro datore di lavoro, con assoggettamento ai poteri direttivi e di controllo di quest’ultimo.
Il nolo a caldo quale strumento per dissimulare l’appalto illecito
Dall’esame delle pronunce giurisprudenziali in materia di noleggio a caldo si rileva una peculiare prassi, ove l’istituto viene veicolato per aggirare la normativa in materia di appalto, specie nel settore dei contratti pubblici.
L’esame delle fattispecie evidenzia casi di noleggio a caldo fittizi, dissimulanti contratti di appalto vietati, e in specie quando la prestazione accessoria (operatore addetto all’utilizzo del bene) risulta prevalente rispetto alla prestazione principale, consistente nella fornitura della res.
Le predette fattispecie sono state qualificate in termini di fornitura di manodopera, che ricadono quindi nell’alveo dell’appalto illecito.
Va rilevato, in proposito, che il legislatore ha preso atto dei delicati confini tra il noleggio e l’appalto illecito e, seppure in uno specifico ambito settoriale, ha provveduto a porvi un argine: in particolare il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (cd. codice dei contratti pubblici), all’art. 118, comma 11, parte prima, statuisce che
«Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente a oggetto attività ovunque espletate che richiedono l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell’importo del contratto da affidare».
Il noleggio di autobus con conducente
Nonostante il contratto di noleggio sia atipico, il codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), all’art. 85 rubricato «Servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone», e il codice della navigazione, come già suesposto, hanno disciplinato particolari forme di noleggio.
Con la legge 11 agosto 2003, n. 218, il legislatore ha regolamentato l’attività di trasporto di viaggiatori svolta mediante noleggio di autobus con conducente.
In quest’ultimo provvedimento, per giustificare l’apparente ingerenza legislativa su un campo costituzionalmente coperto, è stato statuito che l’esercizio di siffatta attività di noleggio rientra nell’alveo della libertà di iniziativa economica di cui
all’art. 41 della Carta Costituzionale, «cui possono essere imposti esclusivamente
vincoli per esigenze di carattere sociale o prescrizioni finalizzate alla tutela della concorrenza secondo quanto previsto dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287».
È stato inoltre delimitato l’ambito della legge medesima, alla quale è stato affidato il compito di stabilire i principi e le norme generali a tutela della concorrenza nel settore del trasporto effettuato attraverso il noleggio di autobus con conducente.
Da tali premesse si evince che il legislatore ha, in plurime occasioni, riconosciuto implicitamente il “noleggio” quale tipologia contrattuale vigente
nell’ordinamento.
All’articolo 5 della legge 11 agosto 2003, n. 218, l’attività di noleggio di autobus con conducente è stata subordinata al rilascio, alle imprese in possesso dei requisiti relativi alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada, di apposita autorizzazione da parte delle regioni, o degli enti locali allo scopo delegati, nel cui ambito territoriale si trova la sede legale, o la principale organizzazione aziendale, delle imprese in questione.
La finalità dell’autorizzazione è quella di consentire lo svolgimento professionale dell’attività di noleggio di autobus con conducente e l’immatricolazione degli autobus da destinare al trasporto.
Qualche anno dopo l’entrata in vigore della legge 11 agosto 2003, n. 218, la materia è stata altresì disciplinata dal regolamento Ce 21 ottobre 2009, n. 1071, il quale ha stabilito disposizioni comuni in merito alle condizioni da rispettare per l’esercizio della peculiare attività di noleggio in commento, con l’obiettivo di realizzare un mercato interno dei trasporti su strada, caratterizzato da condizioni eque di concorrenza.
Si segnala che il t.a.r. Calabria, Catanzaro, Sez. II, nella sentenza 16 gennaio
2015, n. 61, ha rilevato che, anche a seguito dell’entrata in vigore dell’anzidetto regolamento Ce 21 ottobre 2009, n. 1071, l’art. 5 della legge n. 218 del
2003 continua a subordinare l’attività di noleggio di autobus con conducente al rilascio, in favore delle imprese in possesso dei requisiti relativi alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori, di apposita autorizzazione da parte delle Regioni o degli Enti locali, allo scopo delegati, in cui dette imprese hanno la sede legale o la principale organizzazione aziendale.
Anche il t.a.r. Abruzzo, Pescara, Sez. I, nella pronuncia del 3 giugno 2014, n. 254, ha statuito che le iscrizioni nel ruolo del servizio di noleggio auto con conducente avvengono sulla base della residenza nel comune che concede l’autorizzazione,
facendo riferimento alla sede legale della società nel territorio regionale. Siffatta modalità di regolamentazione generale, secondo il t.a.r. Abruzzo, non può creare alcuna discriminazione protezionistica, contraria al principio di
libertà di stabilimento nel settore trasporti. In particolare, continua il t.a.r., «non incide affatto sul luogo di stabilimento, che è di libera scelta da parte
dell’interessato, né, infine, sull’attività di svolgimento del servizio, che può ben concretizzarsi su tutto o parte del territorio nazionale, ponendo tutti su un piano di parità di trattamento».
Da quanto sopra, emerge che, seppur nel silenzio del codice civile in tema di “noleggio”, il legislatore ha provveduto a disciplinarne un particolare tipo “a caldo” e, in considerazione degli interessi coinvolti, e nonostante la successiva disciplina comunitaria, ritiene ancora necessario che il relativo esercizio sia subordinato al rilascio di particolari autorizzazioni.
Noleggio con coducente e la nota vicenda del colosso americano Uber
Il tema del noleggio, e in particolare della presunta contraddizione tra la disciplina interna e comunitaria, è riemerso, unitamente alle implicazioni connesse ai nuovi servizi di incontro tra domanda e offerta che funzionano attraverso le app, in un caso di attualità che ha visto come protagonista il gruppo americano denominato Uber. Anzitutto è da premettere che nell’ordinamento italiano il trasporto di persone non di linea è regolato dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21 (“Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea”), che ne contempla tassativamente soltanto due, ossia il “servizio di taxi” e il “servizio di noleggio con conducente”. Ciò è confermato
anche dall’art. 82 del Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile del 1992, n. 285), il quale chiarisce espressamente come l’uso dei veicoli in favore di terzi per il trasporto pubblico non di linea di persone comprenda le due sole forme sopra
citate. Altresì l’art. 86 del Codice della Strada contempla il “servizio di piazza con autovetture con conducente o taxi”. Il Tribunale di Torino (Sezione I, specializzata in materia di impresa), con la sentenza del 1° marzo 2017, bloccava il servizio denominato Uber Pop, accertando la concorrenza sleale svolta dal Gruppo Uber, con i drivers reclutati attraverso detto servizio e, per l’effetto,
inibendo l’utilizzazione sul territorio nazionale dell’app “UberPop” e, comunque, la prestazione di un servizio, comunque denominato e con qualsiasi mezzo promosso e diffuso, il quale organizzi, diffonda e promuova da parte di soggetti
privi di autorizzazione amministrativa, e/o di licenza, un trasporto terzi dietro corrispettivo su richiesta del trasportato, in modo non continuativo ovvero periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta. Ulteriormente, la IX Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Roma, pronunciando sul ricorso promosso da alcune organizzazioni di tassisti, con
provvedimento datato 7 aprile 2017, ha dichiarato che l’attività dell’azienda Uber, che gestisce autisti di noleggio con conducente (n.c.c.) tramite l’applicazione informatica denominata Uber Black, la quale pone gli stessi in relazione, in via diretta, con i clienti, realizza in tal modo attività di concorrenza sleale rispetto ai taxi. Pertanto il Tribunale di Roma ha inibito, nel territorio
italiano, l’utilizzazione di detta app, assegnando dieci giorni per l’adeguamento, e al contempo stabilendo una penale di 10.000 euro al giorno nell’ipotesi di mancata ottemperanza. Più nel dettaglio, il giudice capitolino, sul presupposto che la disciplina prevede lo stazionamento delle vetture n.c.c. nella propria
rimessa, ha ravvisato la concorrenza sleale in quanto l’applicazione consente loro di intercettare un’utenza indifferenziata mentre circolano o sostano sulle pubbliche vie, esercitando di fatto un servizio riservato ai taxi e, altresì, la stessa app consente di operare stabilmente in comuni differenti da quello che ha
rilasciato l’autorizzazione n.c.c. Essendo la connessione tra il servizio svolto dall’applicazione e l’attività dei conducenti idealmente inscindibile, la concorrenza sleale è stata ravvisata sia nei confronti dei taxi, sia rispetto agli
n.c.c. non affiliati, i quali, non servendosi di detta applicazione rimangono maggiormente legati al luogo dove è stata rilasciata l’autorizzazione. Tuttavia la società di trasporti, in data 11 aprile 2017, depositava la domanda di sospensione dell'anzidetta ordinanza che stabiliva l'interruzione dei servizi a partire dal 17 aprile. L'istanza di sospensiva è stata accolta dal Tribunale di Roma e, pertanto, in virtù della stessa, le vetture guidate da autisti professionisti (n.c.c.) potranno continuare ad essere prenotate con l'app Uber Black finquando il Tribunale non si pronuncerà in via definitiva.
Considerazioni conclusive
Dall’esame del materiale giurisprudenziale in tema di noleggio emerge che, mentre i giudici civili si sono occupati, particolarmente, degli aspetti ermeneutici, sussumendo le singole fattispecie sottoposte alla loro attenzione alla locazione di beni mobili ovvero all’appalto, i giudici penali hanno
sentenziato circa gli aspetti afferenti la responsabilità, verificando nel contempo l’applicabilità delle norme vigenti in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
All’opera della magistratura si è affiancata quella del legislatore che, seppur non avendo provveduto a inserire il noleggio nel corpo del codice civile, ha provveduto a regolamentare l'istituto settorialmente attraverso leggi speciali, dal codice della navigazione a quello della strada, fino a quello dei contratti pubblici. Dal lato della prassi si rileva che il contratto di noleggio risulta notevolmente diffuso, in entrambe le tipologie descritte. Soprattutto nel settore del noleggio a freddo si è registrata, negli ultimi anni, e specie nelle città metropolitane, una notevole diffusione dei servizi di car sharing, scooter sharing, bike sharing, che permettono di utilizzare un veicolo (auto, moto, bicicletta) su prenotazione, attraverso un'app, prelevandolo e riportandolo in un parcheggio, e pagando in ragione del tempo utilizzato ovvero del kilometraggio percorso. Questi servizi sono favoriti dalle cd. politiche di mobilità sostenibile, al fine di facilitare, quindi, la diffusione della circolazione di mezzi ecologici (es. vetture elettriche) condivisi che, in tal modo, passano dall'ambito dei beni di consumo a quello dei servizi.
In particolare con quello a caldo ci si procura il godimento di un bene mobile col relativo operatore, per cui si configura come un contratto innominato caratterizzato da una prestazione principale, avente a oggetto la locazione, e da una prestazione accessoria, rappresentata dall’attività del soggetto.
Di conseguenza necessita, ogni volta, di essere interpretato e qualificato, in merito alla disciplina riferibile, come locazione di cose mobili o appalto di servizi. Infine, in merito alla celebre vicenda della compagnia statunitense Uber, sia il Tribunale di Torino che quello di Roma hanno accertato la ricorrenza di comportamenti di concorrenza sleale, con riferimento all’operato posto in essere per il tramite delle relative applicazioni, e considerato che il legame tra il servizio svolto da dette app e l’attività dei conducenti risulta idealmente inscindibile. La concorrenza sleale è stata riconosciuta sia nei confronti dei taxi che rispetto agli Ncc non affiliati, i quali, non servendosi di tali applicazioni rimangono
maggiormente legati al luogo dove è stata rilasciata l’autorizzazione. La vicenda giudiziaria risulta ancora in fase cautelare e, in attesa che il giudice del merito si pronunci, il Tribunale ha accolto la domanda di sospensiva, consentendo in tal modo l'utilizzazione, da parte degli utenti, della app Uber Black.