CONTRATTO DI COMODATO D’USO GRATUITO
CONTRATTO DI COMODATO D’USO GRATUITO
Tra
- MEDIGAS Italia srl - (d’ora in avanti denominato “Comodante”)
con sede in Xxxxxx (XX), Xxx Xxxxxx, 0, - C. F. 02466440167, P. I.V.A. 11861240155 in persona del legale rappresentante Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx;
e
- Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda, (d’ora in avanti denominato “Comodatario”) con sede in Desenzano del Garda, località Montecroce,
codice fiscale e partita I.V.A.. 01972400988, rappresentata dal Direttore Generale pro-tempore Xxxx. Xxxxx Xxxxx Xxxxx
di seguito collettivamente denominati le “Parti”
PREMESSE
(A) Il Comodante, con nota del 04.02.2014 ha manifestato la propria disponibilità a fornire al comodatario un Ventilatore Bilevel Trend II ST 30 con umidificatore a caldo Aquatrend Uni;
(B) L’apparecchiatura sarà installata presso l’U.O. di Pneumologia dell’Ospedale di Desenzano; Con il presente Contratto le Parti intendono regolare l’uso ed il godimento gratuito dell’apparecchiatura.
Tutto ciò premesso, le Parti, come sopra rappresentate, convengono quanto segue.
ART. 1 Oggetto
1.1 Con la sottoscrizione del presente contratto (il “Contratto”) il comodante concede in uso gratuito al Comodatario, il quale accetta, l’apparecchiatura. Il contratto è disciplinato dagli artt. 1803- 1804-1805-1806-1807-1808-1809-1812 del Codice Civile.
1.2 Il Comodatario dichiara di ricevere, unitamente ai manuali d’uso e alla relativa documentazione tecnica, l’apparecchiatura in ottimo stato, esente da vizi e del tutto idonea alla sua funzione.
1.3 Fermo restando la natura gratuita del Contratto, le Parti convengono quale valore di stima dell’apparecchiatura l’importo di € 2.500,00
1.4 Le parti danno atto che il Comodatario non è soggetto, per tutta la durata del Contratto, ad alcun onere economico-finanziario, di qualsivoglia altra natura, non previsto nel Contratto medesimo.
ART. 2 Obblighi del Comodatario
2.1 Il Comodatario si impegna a custodire l’apparecchiatura con la dovuta diligenza e ad utilizzarla esclusivamente per gli usi propri ed insiti nella natura dello strumento, impegnandosi a non destinare l’apparecchiatura a scopi differenti.
2.2 Il Comodatario si impegna ad utilizzare l’apparecchiatura e ad eseguire le operazioni di ordinaria manutenzione/pulizia in conformità a quanto indicato nel manuale d’uso della stessa.
2.3 E’ fatto assoluto divieto al Comodatario di concedere a terzi il godimento e/o l’utilizzo dell’Apparecchiatura, sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso, senza il preventivo consenso scritto del comodante.
2.4 Qualora il Comodatario si renda inadempiente ad uno o più degli obblighi assunti ai sensi del presente articolo, il comodante avrà il diritto risolvere il Contratto mediante comunicazione scritta, ai sensi e per gli effetti dell’art.1456 cod. civ. e, conseguentemente, di chiedere al Comodatario l’immediata restituzione dell’apparecchiatura.
ART. 3 Obblighi del comodante
3.1 Il Comodante si obbliga a prendere preliminarmente visione dei locali ove verranno ubicate le attrezzature ed a segnalare al Comodatario le eventuali esigenze edilizie ed impiantistiche.
3.2 L’apparecchiatura sarà collaudata dal Servizio Ingegneria Clinica del Comodatario prima del suo utilizzo. Il Comodante, pertanto, dovrà preventivamente concordare consegna ed installazione con il citato Servizio.
3.3 L’apparecchiatura sarà corredata dalla ordinaria documentazione: manuale d’uso in italiano, dichiarazione CE, altre eventuali dichiarazioni di conformità a norme tecniche.
3.4 Gli interventi di manutenzione preventiva o correttiva occorrenti saranno a totale carico del Comodante per tutta la durata del contratto di comodato, eccetto i danni dovuti ad uso improprio, negligenza o dolo.
ART. 4 Durata del Contratto - Restituzione dell’apparecchiatura
4.1 La durata del contratto è fissata in 12 mesi dalla data di collaudo dell’apparecchiatura. Alla scadenza del contratto il comodatario restituirà l’apparecchiatura nel medesimo stato in cui l’ha ricevuta, salvo il naturale deperimento d’uso. Il comodante si farà carico del ritiro della stessa, senza oneri per il comodatario, concordando previamente le modalità di ritiro con il Servizio di Ingegneria Clinica Aziendale.
ART. 5 Clausola di manleva
Il Comodatario esonera espressamente il comodante da ogni responsabilità per danni, diretti e/o indiretti, che dovessero derivare al Comodatario stesso, a suoi collaboratori e/o a terzi, dal possesso e/o dall’uso dell’apparecchiatura. Il Comodatario, pertanto, si impegna a manlevare e tenere indenne il comodante da qualunque costo, onere e spesa, anche processuale, che possa derivare da azioni o pretese di terzi in relazione all’uso dell’apparecchiatura.
ART. 6 Foro competente
6.1 Qualsiasi controversia tra le Parti inerente o comunque relativa al Contratto sarà devoluta alla competenza territoriale esclusiva del Tribunale di Brescia.
ART. 7 Premesse ed Allegati
Le Premesse e l’Allegato costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.
ART. 8 Registrazione
Le parti convengono che il presente contratto sarà registrato solo in caso d’uso. Desenzano del Garda, lì
Il Comodatario Il Comodante
Azienda ospedaliera di Desenzano d/G Il Direttore Generale
(Xxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx )