DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
(L.P. 2.8.2005, n.14 - iscritta al n. 231 del registro provinciale delle persone giuridiche private)
det. n. 61/5 di data: 31 ottobre 2017
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
(art.18 statuto Fondazione – procura di data 27.08.2015)
OGGETTO:
Affidamento, per il periodo 0.00.0000 - 00.00.0000, del servizio di vigilanza notturna armata, servizio di collegamento allarme e pronto intervento, all’impresa Corpo di Vigilanza Notturna S.r.l., con sede in Rovereto (TN), per un importo contrattuale stimato pari ad Euro 24.960,00.=, al netto degli oneri fiscali e di cui Euro 500,00.=, quali costi per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali. CIG Z5220DF462.
IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che:
− con determinazione del Direttore Generale n. 1 del 17 gennaio 2017 la Fondazione Xxxxxx Xxxx ha autorizzato la sottoscrizione di un contratto-ponte per l’affidamento del servizio di vigilanza armata notturna della propria sede centrale a san Xxxxxxx all’Adige e di alcuni edifici di sedi periferiche, per il periodo 0.00.0000 - 00.00.0000; le ragioni e la durata dell’affidamento erano legate all’intenzione della PAT-APAC di addivenire ad una convenzione quadro per i servizi di vigilanza, valida per tutti gli enti provinciali;
− la procedura di gara per la stipula della suddetta convenzione (bando APAC del 3.1.2017) è tuttora in corso: in particolare è stata completata solo la fase di apertura delle offerte e verifica della documentazione amministrativa e si è in attesa che venga nominata la commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche;
− preso atto che nelle more della suddetta procedura d’appalto il Servizio Gestioni Patrimoniali e Logistica della PAT con determinazione del Dirigente n. 600 di data 23 ottobre 2017 ha provveduto ad un’ulteriore proroga dei contratti d’appalto (n. Racc. 40632 e n. Racc. 40633 entrambi di data 25 maggio 2011), relativi al servizio di vigilanza presso alcuni edifici sede di uffici provinciali ubicati in Trento e nelle sedi periferiche, ai sensi dell'art. 36 ter 1 della l.p. 23/90;
− visto l’art. 36 ter della l.p. n. 23/90, che prevede ai commi 4 e 5, l’obbligo di aderire alle convenzioni quadro indette dall’Amministrazione provinciale nei settori individuati ad elevata standardizzabilità, tra i quali rientra il settore della guardiania non armata/sorveglianza armata, come previsto dalle deliberazioni della Giunta provinciale n. 1232 del 20 luglio 2015, n. 571 del 18 aprile 2016 e n. 1795 del 14 ottobre 2016;
− visto in particolare il punto 13) del deliberato di quest’ultima che prevede che fino alla stipulazione delle convenzioni quadro, le singole Amministrazioni possano definire “contratti ponte” che perderanno automaticamente efficacia a decorrere dal momento della sottoscrizione della convenzione;
− considerato che la procedura per l’aggiudicazione del nuovo appalto da parte di APAC si prevede possa durare ancora diversi mesi;
− considerato altresì che, alla data odierna, di adozione del presente provvedimento non esiste alcuna convenzione CONSIP S.p.A.;
− dato atto che non si ritiene conveniente ed opportuno, per il tempo che intercorre sino alla data di aggiudicazione della gara APAC-PAT, l’espletamento di una consultazione tra più operatori economici in quanto, per la formulazione di una seria ed affidabile proposta tecnico-economica per l’esecuzione del servizio sarebbe necessaria l’effettuazione di un approfondito sopralluogo e ne risulterebbe un eccessivo aggravio per la procedura; inoltre un eventuale cambio di gestione, per un periodo di tempo non lungo, richiederebbe un adeguato monitoraggio e verifica successiva dell’attività prestata dall’appaltatore che non sembra proporzionato e giustificato rispetto all’entità complessiva dell’affidamento;
− visto che il contratto con CVN risulta in scadenza al 31/10/2017;
− considerato che è necessario usufruire del servizio di vigilanza armata, “senza soluzione di continuità”, la cui interruzione comporterebbe gravi rischi a livello di sicurezza degli immobili e di quanto in essi contenuto; che attualmente vi è una proroga di fatto in corso;
− considerato che l’impresa CVN si è resa disponibile a proseguire nel servizio, alle medesime condizioni contrattuali, come da e-mail di data 30.10.2017; la stessa CVN si è impegnata a formulare, in vista della stipulazione del contratto, un’offerta aggiornata ed inclusiva, senza sovraprezzo, del nuovo impianto anti intrusione installato presso il capannone dell’azienda agricola;
− considerato che la suddetta offerta è ritenuta congrua ed è pari ad un importo mensile, per tutti gli immobili della FEM oggetto di vigilanza, di Euro 2.080,00.- mensili, al netto degli oneri fiscali;
− considerato che l’impresa CVN presenta tutti i necessari requisiti autorizzativi di pubblica sicurezza, di comprovata esperienza nel settore e di affidabilità; ha sempre svolto il servizio in modo soddisfacente, senza l’instaurarsi di contestazioni o contenziosi e nel rispetto delle previsioni contrattuali e degli accordi con la FEM committente;
− ritenuto pertanto di affidare nuovamente il servizio all’impresa CVN per il periodo strettamente necessario e nelle more della procedura di scelta del contraente, che è in corso di espletamento da parte dell’APAC e che si ritiene possa prolungarsi sino al 31.10.2018; il contratto verrà corredato, analogamente alle proroghe disposte dalla PAT e in conformità al punto 13 del dispositivo delle deliberazione di Giunta provinciale n. 1795 di data 14 ottobre 2016, di una clausola di risoluzione espressa in caso di disponibilità della convenzione quadro provinciale prima della scadenza predetta del 31.10.2018;
− dato infine atto che il corrispettivo complessivo stimato, per il periodo massimo di un anno, dall’ 01.11.2017 al 31.10.2018, è pari ad Euro 24.960,00.=, al netto dell’IVA e non eccede l’importo massimo per la trattativa privata diretta, fissato in Euro 46.000,00.= dall’art. 21, comma 4, della L.P. 23/1990;
d e t e r m i n a
1) di affidare, per il periodo 1 novembre 2017 – 31 ottobre 2018, il servizio di vigilanza notturna armata, servizio di collegamento allarme e pronto intervento, alle condizioni contrattuali di cui allo schema contrattuale che si allega alla presente, quale parte integrante e sostanziale, all’impresa CORPO DI VIGILANZA NOTTURNA Srl (CVN), con sede legale in Via Maioliche 53- c/x Xxxx Center – 00000 XXXXXXXX (XX), codice fiscale e partita IVA 00340820224, per un importo contrattuale mensile di Euro 2.080,00.- (duemilaottanta), al netto degli oneri fiscali, ed un importo complessivo annuo pari ad Euro 24.960,00.= (ventiquattromilanovecentosessanta/00), al netto degli oneri fiscali, di cui Euro 500,00.= (cinquecento/00) per oneri della sicurezza;
3) di dare atto che l’affidamento del servizio va inquadrato, quale contratto-ponte, nell’ambito della procedura di adesione alla convenzione quadro che sarà stipulata dalla Provincia Autonoma di Trento, in quanto nei settori individuati ad elevata standardizzabilità rientra anche la guardiania non armata e la sorveglianza armata, come previsto dalle deliberazioni
della Giunta provinciale n. 1232 di data 20 luglio 2015, n. 571 del 18 aprile 2016 e n. 1795
di data 14 ottobre 2016;
4) di stabilire che la durata del presente affidamento è stata prudenzialmente fissata in mesi 12, a far data dal 1.11.2017 con termine al 31.10.2018, nelle more delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria, tenendo conto di una stima sui tempi della procedura di gara, indetta dall’APAC della PAT con bando del 3.1.2017, e tuttora in corso;
5) di dare atto che il servizio sarà svolto su tutte le sedi incluse nel contratto in scadenza con l’aggiunta delle verifiche e controllo dell’impianto di anti intrusione recentemente installato presso il capannone dell’Azienda Agricola;
7) di stabilire che, qualora si rendesse possibile la sottoscrizione del contratto attuativo di adesione alla convenzione quadro provinciale, prima della scadenza del 31 ottobre 2018, l’affidamento di cui al presente provvedimento, con l’impresa CVN, si intenderà automaticamente risolto mediante applicazione di un’apposita clausola risolutiva espressa che sarà inserita nell’articolato del contratto-ponte;
6) di subordinare l’efficacia dell’affidamento all’esito positivo della verifica dei requisiti (assenza motivi di esclusione) di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 in capo all’impresa CVN;
8) di dare atto che gli oneri finanziari conseguenti all’affidamento del servizio in oggetto sono posti a carico del Bilancio/Budget della Direzione generale.
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AP/x.xx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx RF/x.xx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx FC/x.xx Xxxxx Xxxxxxxx
IL DIRETTORE GENERALE
- xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx - x.xx Xxxxxxxx