CONTRATTO TIPO TRA GESTORE UNICO DELLA MANOVRA E IMPRESA FERROVIARIA
CONTRATTO TIPO TRA GESTORE UNICO DELLA MANOVRA E IMPRESA FERROVIARIA
per l’esecuzione del servizio di manovra TRA
ADRIAFER s.r.l. in qualità di Gestore Unico ‐ di seguito denominata GU ‐ con sede in Xxxxxxx, xxx Xxxxxxxxx x. 00 – Punto Franco Nuovo, CAP 34123, codice fiscale/numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Trieste/Partita IVA n° 01033440320, rappresentata nel presente Atto dal
, nato a
il / / , in qualità di
in virtù della delibera
dell’assemblea dei soci del .
E
XXXXX ‐ di seguito denominata IF ‐, con sede legale ed amministrativa in ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ via ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ n. ‐‐‐‐ – iscritta al Registro Imprese di ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ C.F. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ e Partita I.V.A. ‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ , nella persona del , nato a il in qualità di .... in virtù dei poteri attribuitigli dalla Procura Notaio in
data Repertorio n. Rogito n.
Premesso che:
Il D.Lgs. n. 112/2015, in attuazione della Direttiva 2012/34 UE del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico, abrogando il D.Lgs. n. 188/2003, ha parzialmente modificato la disciplina dei servizi da fornirsi alle imprese ferroviarie, introducendo, tra l’altro, la figura dell’operatore dell’impianto di servizio, intendendosi come tale “un’entità pubblica o privata responsabile della gestione di uno o più impianti di servizio o della prestazione di uno o più servizi alle imprese ferroviarie […]”;
• Per quanto rileva ai fini del presente contratto, il D.Lgs. n. 112/2015 pone a carico dell’operatore dell’impianto l’obbligo di garantire alle imprese ferroviarie l’acceso agli scali merci ed ai servizi prestati in tale ambito;
• Con la Delibera n. 98/2018 del 12/10/2018 l’A.R.T. ha dato avvio ad un procedimento di consultazione pubblica sulle “Misure concernenti l’accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari”;
• La Delibera n. 130/2019 del 30/09/2019 ha definito il procedimento avviato con delibera n. 98/2018, individuando le misure concernenti l’accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari;
• L’art. 13.10 dell’Allegato A della delibera 130/2019 ha definito il Regolamento comprensoriale della manovra ferroviaria (Re.co.maf.), il quale disciplina che l’Assemblea Comprensoriale individua il Gestore Unico, in alternativa: “ad uno degli operatori comprensoriali o ad una aggregazione di essi, secondo le modalità previste dalla normativa vigente (a titolo di esempio: consorzio, contratto di rete ai sensi della L. 33/2009)”;
• Gli Operatori Comprensoriali dell’impianto ferroviario del Porto di Trieste hanno sottoscritto il
relativo Re.co.maf.;
• Con delibera n. 545/2018 il Presidente dell’AdSPMAO ha nominato ADRIAFER s.r.l. come GU dell’impianto ferroviario del Porto di Trieste e logistiche collegate, ossia quale soggetto che effettua direttamente o tramite altra Impresa (Operatore) da esso designata, le prestazioni di manovra nel Comprensorio ferroviario di Trieste;
• Il GU è Impresa Ferroviaria in possesso di certificato di sicurezza unico n. IT1020200003;
• IF ha sottoscritto il Documento Organizzativo/Operativo relativo al Servizio di manovra nella località di servizio ove richiede lo svolgimento dei servizi;
• IF ha sottoscritto il contratto di utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria con RFI per l’orario di servizio dell’anno di riferimento del presente contratto;
• Le Parti hanno sottoscritto le Condizioni Generali di offerta e con il presente contratto, che è accessorio e annesso alle Condizioni Generali di offerta, intendono regolare i termini, le modalità di esecuzione e le condizioni economiche del servizio di manovra;
• IF intende affidare al GU, che accetta, l’esecuzione dei servizi di manovra nell’impianto di Trieste e di eventuali servizi ulteriori, così come definiti nell’allegato 1 presente contratto.
Tutto ciò premesso, le Parti come sopra individuate e rappresentate convengono e stipulano quanto segue:
ARTICOLO 1
Premesse ed allegati
1. Le premesse ed i documenti allegati (di seguito "Allegati") al presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
2. Gli allegati al contratto sono:
⮚ Allegato 1 ‐ Modello di Esercizio;
⮚ Allegato 2 ‐ Procedura d’interfaccia;
⮚ Allegato 3 ‐ Informativa sul trattamento dei dati Personali Adriafer Srl.
ARTICOLO 2
Definizioni
1. Ferme le definizioni già date in epigrafe nell’ambito della individuazione dei soggetti contraenti, i termini con l’iniziale maiuscola hanno nel presente contratto il significato di seguito indicato:
a) Binari del fascio base: sono i binari di circolazione a termine dell’art. 4 Regolamento circolazione Treni;
b) Disposizioni di esercizio: disposizioni che regolamentano la sicurezza ferroviaria in applicazione delle norme nazionali di sicurezza;
c) Gestore dell'Infrastruttura (GI) o Rete Ferroviaria Italiana S.p.A (RFI): è definito ai sensi del decreto legislativo n. 112/15;
d) Gestore del Terminal: il soggetto che coordina le attività di manovra e di handling del Terminal, facendo da tramite con i diversi operatori;
e) Impianto ferroviario: struttura funzionale atta ad assicurare l'arrivo e la partenza dei treni e, eventualmente, le operazioni di composizione degli stessi nonché il loro stazionamento;
f) Servizio di Manovra: attività di unione e distacco di rotabili in genere ed esecuzione dei
movimenti necessari per comporre e scomporre i treni, per spostare i rotabili da un posto all'altro di un impianto secondo le modalità previste dalla normativa vigente, comprese tutte le operazioni all'uopo necessarie (aggancio, sgancio, collegamento freno continuo automatico, composizioni, scomposizioni, spostamenti, immobilizzazioni e disimmobilizzazioni del materiale rotabile, predisposizione dell’instradamento, etc.);
g) Manovra primaria: operazioni di manovra atte allo spostamento di treni o convogli dai binari di circolazione al punto di presa e consegna e viceversa;
h) Manovra secondaria: indica le operazioni di manovra necessarie al trasferimento di convogli o di carri dai binari di presa e consegna ai binari del terminale raccordato con l'infrastruttura ferroviaria, indicato dal Mittente quale origine o destinazione finale del trasporto e viceversa;
i) Manovra accessoria: operazioni di manovra suppletive richieste dal Cliente o dai suoi incaricati al carico e/o scarico, nonché dai raccordati, o comunque necessarie, e non comprese nelle manovre primaria o secondaria, per operazioni di pesatura, taratura, per piazzamenti, per prelievi, per scarti o reintegri, per spostamenti interni al raccordo o spostamenti di carri nei punti di carico o scarico, per spostamenti e ricoveri di materiale rotabile, aggancio e sgancio locomotive titolari, apposizione e rimozione segnali di coda, ecc.;
j) Norme nazionali di sicurezza: tutte le norme e standard nazionali contenenti obblighi in materia di sicurezza ferroviaria, applicabili ad uno o più gestori dell'infrastruttura ed a più di una impresa ferroviaria;
k) Punto di Presa e Consegna: indica il tratto di binario dell’impianto ferroviario nel quale il Mittente mette a disposizione le merci per il trasporto o restituisce i carri resi vuoti, o il Vettore consegna le merci al termine del trasporto o mette a disposizione i carri vuoti per il carico; è anche detto: binario (o binari) di presa e consegna;
l) Referente di manovra di IF: persona indicata da IF a cui spetta il compito di interfacciarsi con il Referente di GU per la gestione operativa giornaliera;
m) Referente di manovra di GU: persona indicata da GU a cui spetta il compito di interfacciarsi con il Referente di IF per la gestione operativa giornaliera;
n) Registro Disposizioni di Servizio: documento emanato, per ogni impianto, dalle unità periferiche interessate del Gestore dell’Infrastruttura;
o) Responsabile del Contratto: figura delle rispettive Parti a cui è attribuita la gestione operativa del contratto;
p) Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS): l'organizzazione e i provvedimenti messi in atto da un operatore ferroviario (RFI, IF, società di manovra, ecc.) al fine di mantenere e migliorare il livello di sicurezza in essere, anche mediante un sistema di monitoraggio per la misura del livello di applicazione delle norme;
q) Treno: qualsiasi mezzo di trazione con veicoli (carri) che viaggia da una località di servizio (impianto) ad un'altra oppure che parte da una località di servizio per disimpegnare un servizio lungo la linea e fare ritorno nella località stessa;
r) ART (ovvero Autorità): Autorità di Regolazione dei Trasporti istituita ai sensi della legge n. 214 del 22.12.2011;
s) Gestore del Servizio: soggetto deputato alla gestione di uno o più servizi previsti dall’art. 13 della Direttiva 2012/34/UE recepita in Italia dal D.Lgs. n. 112/2015 e successive modifiche, fatti salvi i casi di auto produzione negli impianti;
t) Comprensorio Ferroviario: insieme di infrastrutture afferente ad un porto, un interporto o una zona industriale/commerciale, costituito dagli impianti di servizio, dagli altri impianti
interconnessi e da una o più stazioni ferroviarie o impianti di interfaccia con la rete ferroviaria, nonché dalle relative infrastrutture ferroviarie di collegamento;
u) Assemblea Comprensoriale: organo permanente, composto da tutti gli operatori comprensoriali, deputato a deliberare ai fini del Regolamento Comprensoriale della manovra Ferroviaria;
v) Regolamento Comprensoriale della Manovra Ferroviaria (ovvero Re.co.maf.): istituto previsto ai sensi della misura 13 della delibera ART n. 130/2019 del 30.09.2019 che disciplina le modalità di individuazione del Gestore Unico, le modalità per l’assunzione di decisioni organizzative e di pianificazione comuni in materia di manovra ferroviaria; nonché disciplina i diritti e gli obblighi che gravano in capo al Gestore Unico, agli Operatori Comprensoriali e agli eventuali operatori di manovra;
w) Operatore Comprensoriale: soggetto, pubblico o privato, proprietario di porzioni del comprensorio ferroviario in cui si svolga sia attività di manovra che attività di movimentazione di merci (carico, scarico, trasbordo); qualora il proprietario di un’area ne abbia conferito o affidato il godimento ad altri soggetti, può delegare a costoro l’esercizio dei diritti e degli obblighi derivanti dal presente atto di regolazione. Per quanto riguarda le aree demaniali di competenza di un’Autorità di Sistema Portuale (di seguito: AdSP), e le eventuali ulteriori aree per le quali il servizio di manovra è qualificabile come servizio di interesse generale ai sensi dell’articolo 6, comma 4, lettera c), della legge 84/1994, si intende per operatore comprensoriale, ai fini del presente atto di regolazione, l’AdSP stessa;
x) Gestore Unico o GU: l’operatore del servizio di manovra, qualora individuato dagli operatori comprensoriali, al quale sono attribuite le funzioni di commercializzazione ed eventualmente di esercizio del servizio di manovra ferroviaria, relativamente al comprensorio ferroviario, con diritto di esclusiva sulle parti del comprensorio stesso ove si svolge attività di manovra a beneficio di più di un operatore comprensoriale, fatto salvo quanto previsto in materia di prestazione in proprio di servizi e autoproduzione;
y) Operatore del Servizio di Manovra: operatore di impianto di servizio che fornisce servizi di manovra ferroviaria.
2. Per tutte le definizioni non riportate valgono quelle previste all'art. 3 del D.Lgs. 112/15, nonché quelle previste dall'art. 3 del D.Lgs. 50/2019 e dalla misura 2 della Delibera ART 130/2019 e quelle descritte nelle disposizioni e regolamenti emessi da RFI attualmente in vigore.
ARTICOLO 3
Oggetto del contratto
1. GU svolge, alle condizioni e con le modalità previste dal presente contratto e dagli atti ivi richiamati, il Servizio di Manovra nell’impianto di Trieste relativamente alle tracce dei treni oggetto del contratto di utilizzo sottoscritto dalla IF con RFI.
2. Alle condizioni e modalità previste dal presente contratto, GU si obbliga verso IF all’espletamento, del Servizio di Manovra dei treni in arrivo e in partenza dalla/e stazione/i specificate negli allegati 1 e 2 del presente contratto.
3. Le Parti prevedono un volume di produzione dei servizi pari a ‐‐‐‐‐‐‐‐‐ coppie di treni/ anno.
4. Il presente contratto potrà formare oggetto di modifica, da concordarsi tra le Parti, qualora – nel corso di esecuzione del contratto medesimo ‐ dovessero intervenire variazione al previsto volume di produzione dei servizi nella misura di +/‐ il 10%.
ARTICOLO 4
Modalità di esecuzione del servizio ‐ Comunicazioni
1. Le operazioni di manovra dovranno essere realizzate ai sensi della normativa vigente ed utilizzando personale in possesso delle specifiche abilitazioni inerenti alla condotta delle locomotive e quelle previste per la manovra, oltre ai requisiti psicofisici richiesti dalla Disposizione 55/2006 di RFI e/o dal D.Lgs 247/2010 e s.m.i..
2. Fermo restando che le comunicazioni tra GU ed IF sono regolati dalla nota emanata da RFI n. RFI‐ DPR/A0011/P/2013/0008493 del 20/11/2013 e s.m.i; le comunicazioni tra le Parti relative all’organizzazione, gestione ed esecuzione del Servizio di Manovra saranno gestite secondo quanto previsto dalla Procedura d’Interfaccia allegato 2 al presente contratto.
ARTICOLO 5
Obblighi di IF
1. IF si impegna a rispettare quanto previsto dalla Procedura d‘interfaccia proposta dal GU allegata al presente contratto.
2. IF è responsabile degli accertamenti previsti relativamente al materiale rotabile ed alla conformità del carico rispetto alle normative vigenti, è altresì responsabile delle prescrizioni tecniche da fornire al treno nonché delle informazioni da fornire a Gestore dell’Infrastruttura per il corretto svolgimento delle operazioni di rispettiva competenza.
3. IF si impegna a rispettare i termini, modalità e procedure previste nella nota RFI‐ DPR/A0011/P/2013/0008493 del 20/11/2013 e s.m.i al fine di permettere un corretto svolgimento del Servizio di Manovra.
4. IF si impegna a nominare ed a comunicare a GU entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto il proprio Referente di manovra come definito alla lett. l) art. 2).
5. IF, tenendo conto delle tracce da lei concordate con RFI, si obbliga a definire congiuntamente al GU i necessari accordi con i Gestori del Terminal Portuale, per la parte tecnica riguardante i giorni della settimana, gli slot d’ingresso ed uscita dal Terminal dei convogli prima dell’inizio dei nuovi traffici ed a seguito di ogni variazione di orario e per la parte economica relativa agli eventuali diversi addebiti e fatturazione per servizi forniti dal GU.
6. IF si obbliga a pagare XX i corrispettivi previsti dal presente contratto e suoi allegati, secondo i termini e le modalità concordate.
ARTICOLO 6
Obblighi di GU
1. GU deve fornire un sistema in termini di struttura, mezzi e personale adeguato a rispondere alle esigenze di produzione del servizio richiesto dall’IF, come previsto all’Allegato 1 e nel rispetto di quanto previsto nell’Allegato 2.
2. GU si impegna a:
a) trattare tutte le richieste di servizi di manovra che l’IF avanzerà nell’arco di validità del presente contratto, evadendo le stesse compatibilmente alla tempistica per il rilascio delle tracce, associate al servizio di manovra, richieste nel contempo al GI;
b) eseguire il servizio di manovra nel rispetto della normativa vigente e secondo i termini,
modalità e procedure previste nella nota RFI‐DPR/A0011/P/2013/0008493 del 20/11/2013 e s.m.i.;
c) effettuare il servizio richiesto con la massima cura, perizia e diligenza;
d) individuare e comunicare all’IF il nominativo del Referente di manovra per la gestione delle attività operative;
e) assicurare che il Referente della manovra garantisca la pronta reperibilità;
f) comunicare tempestivamente alla Sala Operativa di IF ed alla struttura Gestione Sicurezza di IF qualsiasi incidente od inconveniente di esercizio in corso durante l’espletamento delle attività di manovra per i treni di IF. Eventuali valutazioni circa la responsabilità saranno effettuate in contraddittorio.
g) Consentire l’effettuazione di audit da parte di soggetti incaricati da IF e mettere a disposizione tutta la documentazione necessaria.
3. Il GU sarà responsabile per ogni danno causato alla merce, all’IF o a terzi nell’esecuzione delle manovre affidate al medesimo, qualora il danno sia imputabile esclusivamente all’Operatore. In caso di danneggiamento, perdita o nella consegna della merce, il GU sarà responsabile nei casi e limiti previsti dalla COTIF‐CIM.
4. Il GU assicura il rispetto di tutte le prescrizioni di legge per quanto attiene all’utilizzo del proprio personale, in particolare garantisce che il proprio personale impiegato nella prestazione dei servizi oggetto del presente contratto risulti regolarmente assunto e retribuito nel rispetto dei CCNL di categoria, nonché debitamente assicurato per gli infortuni sul lavoro. Il GU garantisce, altresì, che il personale anzidetto benefici della copertura contributiva di legge.
ARTICOLO 7
Obblighi di garanzia dei livelli di qualità del servizio
1. Prima dell’avvio del servizio del Gestore Unico (GU), gli operatori comprensoriali, le IF interessate ed RFI sottoscrivono il documento di programmazione dei servizi ferroviari nel comprensorio, ovvero un documento in cui vengono riportati gli orari di arrivo e partenza dei treni, nonché declinate tutte le operazioni da svolgere dopo l’arrivo dei treni o prima della partenza degli stessi, con i relativi orari e le conseguenti rispettive responsabilità. Il documento di programmazione dovrà essere redatto tenendo conto di quanto riportato al punto 5 dell’Art. 5. D’intesa con le IF, il GU e RFI dovranno provvedere a individuare tre fasce orarie (punta, media e morbida), eventualmente differenziate in relazione al giorno della settimana o al periodo dell’anno, che caratterizzano l’impianto in relazione al traffico programmato.
2. Ai sensi dell’articolo 6 del contratto, il GU deve garantire il rispetto di quanto pianificato nel documento di programmazione svolgendo le operazioni di propria competenza al fine di garantire il trasferimento dei convogli nel Terminal per lo scarico della merce nei tempi concordati, ovvero l’estrazione degli stessi ed il posizionamento nei binari di stazione per la partenza come da orario programmato e secondo i tempi concordati.
3. In ottemperanza agli obblighi previsti dalla misura 12.2 dell’Allegato A della delibera 130/2019 dell’ART, presso l’impianto di Trieste il GU si obbliga a garantire:
A) l’avvio delle operazioni finalizzate all’introduzione del treno verso l’impianto di destinazione entro un tempo massimo, certificato nel mod.6° emesso da parte della IF, di 15’:
o Rispetto all’orario indicato nel documento di programmazione, in caso di arrivo puntuale del treno nella stazione di destinazione;
o Rispetto all’orario indicato nel documento di programmazione o, in caso l’arrivo reale del treno sia successivo al predetto orario indicato nel documento di programmazione, rispetto all’orario di arrivo reale del treno, in caso di ritardi nella stazione di destinazione contenuti rispettivamente entro:
• 15’ nelle fasce orarie di punta;
• 30’ nelle fasce orarie medie;
• 60’ nelle fasce orarie di morbida;
o Rispetto all’orario indicato nel documento di programmazione, in caso di ritardo superiore alle predette soglie ma tale comunque di consentire che il treno sia messo a disposizione del GU entro l’orario previsto di avvio del servizio stesso.
B) l’avvio delle operazioni volte all’estrazione del treno ed il successivo piazzamento in stazione (per le eventuali operazioni tecniche propedeutiche alla partenza) nel rispetto della tempistica definita nel documento di programmazione, certificata dal mod.6b.
C) Per le tracce non presenti nel documento di programmazione, programmate in gestione operativa, preventivamente concordate tra IF e GU in collaborazione con il GI e gli altri operatori di impianto interessati, il GU si obbliga ad avviare le operazioni di manovra entro un massimo di 60’ dall’arrivo del convoglio nella stazione di destinazione certificato dal mod.6a, ovvero dal termine delle operazioni di messa a disposizione del convoglio nell’impianto (per le operazioni propedeutiche alla partenza) certificato dal mod.6b.
ARTICOLO 8
Penali
1. La mancata ottemperanza agli obblighi previsti al precedente art. 7 comporterà per il GU una corresponsione all’IF, a titolo di penale, di una somma pari al 10% del corrispettivo previsto per l’operazione di manovra. In tutti i casi previsti all’art. 7.3 (A‐B‐C), nessun addebito potrà essere imputato al GU qualora il GU dimostri che il mancato espletamento delle operazioni nei tempi previsti sia dovuto a cause non riconducibili a responsabilità del medesimo. Inoltre, nei casi sub
7.3 A) e C), nessun addebito può essere imputato a GU, anche nel caso di ritardi in arrivo del treno da manovrare nella stazione di destinazione superiori alle soglie temporali stabilite nelle fasce definite nel Documento di programmazione. Relativamente ai casi sub 7.3 B) e C) nessun addebito può essere imputato a GU, anche nel caso di ritardi nella messa a disposizione del convoglio per l’estrazione dall’impianto.
2. IF si impegna a verificare lo stato dei treni in partenza.
3. Le Parti stabiliscono che le penali non possono essere unilateralmente applicate, ma è necessario – sulla base della procedura descritta al successivo comma 5 – un preventivo confronto tra le stesse ed una valutazione congiunta delle cause e delle responsabilità che potrebbero determinare l’applicazione delle penali. Le Parti comunque ribadiscono che il GU non sarà ritenuta responsabile se il ritardo o la soppressione del treno saranno dovuti a causa ad esso non imputabile.
4. In tale contesto, verificandosi ritardi e/o disservizi nel Servizio di Manovra, IF terrà conto della situazione operativa in essere quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ritardi treni in arrivo anche di altre IF, effettuazione treni straordinari, livello di occupazione dei binari del fascio base e dei terminal, ritardi per emissione documenti doganali, eventi determinati dal RFI,
ecc.
5. Le Parti convengono che le penali per ritardi e/o inadempienze nel Servizio di Manovra potranno essere applicate da IF a GU solo adottando la seguente procedura:
o Entro 48 ore dall’evento, IF attraverso il proprio Referente contatta il Referente di GU per la discussione dei fatti dopo avergli segnalato l’evento;
o Contestazione scritta e circostanziata dell’addebito da parte di IF entro e non oltre 10 giorni dall’evento;
o Risposta scritta di GU alla contestazione presentata da IF entro 10 giorni dalla data di ricevimento della contestazione;
o Eventuale applicazione motivata della penale da parte di IF a GU, se XX non avesse risposto alla contestazione entro i termini suddetti o le motivazioni prodotte non fossero oggettivamente valide nel rispetto di quanto indicato al precedente punto 1.
6. XX non sarà mai ritenuto responsabile se il ritardo o la soppressione del treno o il disservizio dipendesse da responsabilità di terze parti, quali ad esempio l’IF di trazione o il proprietario dell’infrastruttura, o da cause di forza maggiore delle quali viene fatto di seguito un elenco esemplificativo e non esaustivo:
o Calamità naturali
o Scioperi nazionali o locali o aziendali o altre forme di protesta sindacale
o Interruzione della circolazione o dei binari raccordati
7. GU per tutta la durata di eventuali scioperi si impegna a garantire la messa in sicurezza delle merci pericolose e ad informare tempestivamente IF degli scioperi programmati.
8. Eventuali extra costi (se previsti dalle condizioni Generali di offerta) a carico di GU che dovessero derivare da responsabilità da parte dell’IF stessa o di un suo fornitore o dante causa, come, ad esempio il dover effettuare il servizio di manovra oltre l’orario concordato per ritardi nella consegna del treno, saranno risarciti dalla IF al GU dietro presentazione da parte dello stesso delle evidenze degli extra costi (ad es. prestazioni straordinarie da parte del personale del GU o di terzi derivanti dal ritardo; costi diretti e/o indiretti derivanti dal ritardo, etc.) seguendo la medesima procedura di cui al precedente punto 5.
9. L’applicazione delle penali così determinate sarà comunicata tra le Parti per iscritto a mezzo PEC. Il pagamento delle penali avverrà tramite emissione di fattura.
ARTICOLO 9
Orario di servizio
1. Gli orari di servizio, diversi per singolo impianto sono specificati nell’allegato 1 al presente Contratto; inoltre l’attività sarà sospesa nei giorni festivi di cui al successivo punto.
2. Sono considerate festività: 1° gennaio, 25 aprile, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre, 25 Dicembre, 26 dicembre.
3. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti punti 9.1 e 9.2, ulteriori periodi di sospensione dell’attività nell’impianto di Trieste saranno comunicati da GU ad IF con almeno 24 ore di anticipo.
4. Per esigenze straordinarie, IF può richiedere a GU con almeno 3 ore di anticipo, servizi di manovra alle condizioni del presente contratto, riconoscendo il corrispettivo previsto.
ARTICOLO 10
Durata del contratto – Recesso – Risoluzione espressa – Sospensione temporanea del servizio
1. II presente contratto decorre dalla data di sottoscrizione fino al successivo cambio orario ferroviario e sarà rinnovato di anno in anno qualora nessuna delle Parti invii all’altra comunicazione contraria al rinnovo via PEC con almeno 90 (novanta) giorni di preavviso.
2. Anche in caso di rinnovo tacito del contratto, le condizioni economiche hanno comunque durata di un solo anno sino al cambio orario ferroviario. Le variazioni annuali delle condizioni economiche verranno comunicate e pubblicate sul sito del GU entro i tempi previsti.
3. L’IF ha la facoltà di recedere in qualunque momento dal presente contratto dandone un preavviso scritto al GU di almeno 30 (trenta) giorni. Tuttavia in tal caso l’IF sarà obbligata a corrispondere comunque al GU, a titolo di penale, il valore del contratto per i servizi di manovra programmati nei due mesi successivi alla data di efficacia del recesso, ovvero – se inferiore ai due mesi – nel periodo di tempo intercorrente tra l’efficacia del recesso e la scadenza naturale del contratto.
4. Il contratto si intenderà risolto di diritto, oltre che per quanto previsto nelle Condizioni Generali di Contratto, anche nei seguenti casi:
o Fallimento, concordato preventivo o altra procedura concorsuale alla quale venga sottoposta una delle Parti;
o Cessazione dell’attività di una delle Parti;
o Perdita da parte del GU del ruolo di Gestore Unico della Manovra.
o Cessazione per qualsiasi motivo del contratto di utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria tra IF e GI per l’orario di servizio dell’anno di riferimento del presente contratto.
5. Oltre a quanto previsto al successivo art. 11.8, il contratto s’intenderà sospeso automaticamente senza penali, qualora il GU, per cause non dipendenti dal medesimo, non possa disporre dei binari necessari all’espletamento del servizio per manutenzioni ordinarie/straordinarie all’armamento o al piazzale e nei casi di lavori di ammodernamento o rifacimento degli stessi. Eventuali sospensioni del servizio verranno prontamente comunicate a IF.
ARTICOLO 11
Corrispettivi e Pagamenti
2. Il GU effettuerà la rendicontazione dei servizi di manovra effettuati con cadenza mensile e provvederà a comunicare a IF tale rendiconto entro il giorno 10 del mese successivo rispetto a quello di riferimento.
3. I corrispettivi verranno fatturati da GU all’IF con cadenza mensile previo invio di fattura.
4. Gli importi dovranno essere corrisposti dall’IF a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato a Adriafer s.r.l. così come rappresentato in fattura entro il termine di 60 (sessanta) giorni fine mese dalla data della relativa fattura.
5. Il suddetto termine di 60 (sessanta) giorni deve intendersi espressamente convenuto tra le Parti ai sensi dell’art. 4, comma 3, 1° periodo, D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012.
6. In caso di ritardo nei pagamenti saranno dovuti interessi moratori nella misura stabilita dall’art. 5, comma 1, 2° periodo, D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012.
7. In caso di ritardo superiore a 60 (sessanta) giorni nel pagamento dei corrispettivi dovuti e fino
all’effettivo pagamento, il GU, fermo restando il suo diritto di avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista nelle Condizioni Generali di offerta, avrà la facoltà di sospendere, fino all’effettivo pagamento, ex art. 1460 del Codice Civile l’esecuzione dei servizi oggetto del Contratto, fatto salvo il diritto alla corresponsione di quanto dovuto per le prestazioni eseguite.
ARTICOLO 12
Aggiornamento dei prezzi
1. Gli importi di cui alle Tariffe 2020, oltre che per disposizioni regolamentari in merito ai sistemi tariffari dei servizi regolati, potranno essere comunque soggetti a revisione annuale e pubblicati sul sito nella versione aggiornata.
Articolo 13 Disposizioni in materia di sicurezza
1. Il GU s’impegna a svolgere le prestazioni oggetto del presente contratto nel rispetto della legislazione nazionale in materia di sicurezza ferroviaria e delle norme, direttive, decreti e standard tecnici emanati dall’Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria.
2. Il GU è tenuto ad osservare ed a far osservare al proprio personale per l’esecuzione del servizio, tutte le norme, disposizioni, prescrizioni e cautele in materia sanitaria, di prevenzione e protezione degli infortuni, di sicurezza e di igiene del lavoro.
3. Il GU si impegna altresì a cooperare alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, così come previsto dall'art. 26 del D.Lgs. 81/08. ed a comunicare tempestivamente all’IF e al proprietario/gestore degli ambienti di lavoro, i rischi introdotti.
4. L’IF, oltre a garantire anche per conto del proprio personale il rispetto di tutte le norme, disposizioni, prescrizioni di legge per l’esecuzione del servizio, si impegna a comunicare particolari precauzioni che dovessero essere adottate in funzione del contesto di riferimento, della tipologia di merci e di quant’altro necessario e/o opportuno per l’esecuzione del presente contratto.
ARTICOLO 14
Responsabilità ‐ Polizza assicurativa
1. XX è responsabile nei confronti di IF e di terzi per tutti i danni o costi derivanti da propria responsabilità o di suoi terzi fornitori e/o subappaltatori.
2. IF è responsabile nei confronti del GU e di terzi per tutti i danni o costi derivanti da propria responsabilità o di suoi terzi fornitori e/o subappaltatori.
3. Entrambe le Parti dichiarano e comunicano entro 10 giorni dalla stipula del presente contratto che sono dotate rispettivamente di una polizza per la responsabilità civile verso terzi. Detta polizza sarà efficace per tutto il periodo di durata del contratto, comprese eventuali proroghe, con un massimale non inferiore a € 100.000.000,00 (dicasi euro centomilioni/00) per evento, senza limiti annui di ripetizione dell’evento stesso. Essa conterrà l’obbligo di tenere indenne la parte di quanto questa sia tenuta a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni cagionati a terzi per morte, lesioni personali, perdite economiche e per danneggiamenti materiali a beni tangibili, in conseguenza di fatti derivanti da propria responsabilità e/o accidentali nell’ambito delle proprie competenze, verificatisi in relazione allo svolgimento delle attività di cui al presente
atto.
4. La polizza dovrà essere stipulata con primaria Compagnia Assicurativa, avente rating non inferiori a uno tra: “A3” per Moody’s; “BBB” per Standard & Poor’s; “A‐“ per Fitch.
5. La polizza di entrambe le Parti dovrà prevedere con una chiara e specifica clausola che sono considerati terzi anche:
o L’IF, Adriafer ed i propri dipendenti;
o I proprietari delle merci e delle UTI trasportate;
o I proprietari dei carri e delle locomotive;
o Altri soggetti, i loro dipendenti e agenti, se operanti presso il Terminal.
ARTICOLO 15
Comunicazioni e Responsabile di contratto
1. Responsabile di Contratto per conto di GU è l’Xxx. Xxxxx Xxxxx tel. x00 0000000000 e‐mail xxxxxx@xxxxxxxx.xxx , al quale compete l'esercizio di tutte le facoltà e poteri previsti dal presente contratto.
2. Responsabile di Contratto per conto di IF è tel
e‐mail , al quale compete l'esercizio di tutte le facoltà e poteri previsti dal presente contratto.
3. Il Responsabile di Xxxxxxxxx avrà la funzione di coordinare e gestire la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e di mantenere i rapporti con l’altra Parte.
4. Eventuali cambiamenti dovranno essere tempestivamente comunicati all’altra Parte mediante PEC e diverranno efficaci dal momento del ricevimento di questa.
ARTICOLO 16
Divieto di Cessione
1. È fatto espresso divieto alle Parti di cedere, in tutto o in parte, il presente contratto. Il contratto medesimo, in caso di inosservanza dei divieti di cui ai commi precedenti, si intenderà risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., impregiudicato il diritto della parte non inadempiente al risarcimento dei danni.
ARTICOLO 17
Domicilio dell’IF
1. Agli effetti amministrativi, giudiziari e fiscali, l’IF dichiara il proprio domicilio in
.
2. Non saranno opponibili al GU eventuali variazioni ai predetti dati che non siano state comunicate per iscritto al domicilio del GU medesimo.
ARTICOLO 18
Legge applicabile, controversie e foro competente
1. Il presente contratto è soggetto alla legge italiana e per tutto quanto non espressamente previsto nel presente accordo, si fa rinvio al codice civile ed alla regolamentazione vigente in materia.
2. Tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti in relazione alla interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità, esistenza del presente Contratto o, comunque, a questo connesse e, più in generale, per tutte le controversie relative a diritti soggettivi, contestazioni, pretese o richieste formulate dall’IF derivanti dall'esecuzione del
presente Contratto, non risolubili in via transattiva, è competente in via esclusiva il Foro di Trieste.
ARTICOLO 19
Spese di stipulazione e regime fiscale
1. Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso con applicazione dell’imposta di registro in misura fissa.
2. Tutte le spese di registro, bollo e scritturazione del presente contratto, inclusi gli allegati e le copie occorrenti, nonché di tutti gli atti sottoscritti dalle Parti in corso di esecuzione sono a carico dell’IF.
ARTICOLO 20
Codice etico
1. L’IF dichiara di avere preso visione del Codice Etico di Xxxxxxxx pubblicato sul suo sito internet, di conoscere nel dettaglio i contenuti e si impegna anche per i propri amministratori, dipendenti, collaboratori e sub contraenti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1381 del Codice Civile, ad attenersi rigorosamente ai principi ivi contenuti.
2. In caso di violazione del suddetto impegno sarà facoltà di Adriafer risolvere di diritto il presente Xxxx, ai sensi dell’art. 1456 c.c., mediante dichiarazione unilaterale di Xxxxxxxx medesima, da eseguirsi a mezzo PEC, senza bisogno di preavviso o messa in mora, fatto salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti.
ARTICOLO 21
Trattamento dati personali
1. Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016, i dati personali relativi ai Vostri dipendenti/collaboratori eventualmente forniti in relazione all’espletamento del presente contratto, saranno utilizzati esclusivamente per la gestione del medesimo contratto e trattati
– nei modi e nei limiti necessari per perseguire tale finalità – dal GU e da persone all’uopo nominate responsabili e incaricate del trattamento, in conformità a quanto previsto nell’allegato “Informativa sulla protezione dei dati personali” (all. n. 3).
ARTICOLO 22
Trasparenza dei prezzi
1. Le Parti espressamente ed irrevocabilmente:
o Dichiarano che non vi è stata mediazione od altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
o Dichiarano di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso società collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque colte a facilitare la conclusione del contratto;
o Si obbligano a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del comma precedente, ovvero una delle Parti non rispettasse gli impegni e gli obblighi assunti per tutta la durata del presente contatto, lo stesso si intenderà automaticamente risolto, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., per fatto e colpa della parte inadempiente che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione e cancellata dall’albo fiduciario.
ARTICOLO 23
Clausola di rinvio
1. Oltre a quanto previsto al precedente art. 18, per tutto quanto non ripetuto o previsto nel presente contratto, si rimanda alle norme contenute nelle Condizioni Generali di Offerta di cui tale documento costituisce allegato.
ARTICOLO 24
Allegati
‐ Allegato 1: Modello di esercizio
‐ Allegato 2: Procedura d’interfaccia
‐ Allegato 3: Informativa sul trattamento dei dati Personali Adriafer Srl
Trieste, lì
Per il GU Per l’IF
Le Parti ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341‐1342 c.c., dichiarano di aver preso visione e di approvare specificatamente gli articoli: 1 Premesse ed allegati, 2 definizioni, 3 Oggetto del contratto, 4 Modalità di esecuzione del servizio ‐ Comunicazioni, 5 Obblighi di IF, 6 Obblighi di GU, 7 Obblighi di garanzia dei livelli di qualità del servizio, 8 Penali, 9 Orario di servizio, 10 Durata del contratto – Recesso – Risoluzione espressa – Sospensione temporanea del servizio, 11 Corrispettivi e Pagamenti, 12 Aggiornamento dei Prezzi, 13 Disposizioni in materia di sicurezza, 14 Responsabilità – Polizza assicurativa, 15 Comunicazioni e Responsabile di contratto, 16 Divieto di cessione, 17 Domicilio dell’IF, 18 Legge applicabile, controversie e foro competente, 19 Spese di stipulazione e regime fiscale, 20 Codice etico, 21 Trattamento dati personali, 22 Trasparenza dei prezzi, 23 Clausola di rinvio.
Per il GU Per l’IF