CONVENZIONE TRA
CONVENZIONE TRA
l’Università degli Studi di Genova (di seguito anche “l'Universi- tà”), codice fiscale e partita iva 00754150100, con sede legale in Ge- nova, Via Balbi 5, 16126, pec: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx rappresentata dal Magnifico Rettore pro tempore, Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx nato a Roma il 26.9.1950, autorizzato alla stipula della presente convenzione con delibera del Consiglio di Amministrazione del 23.9.2020
E
il Collegio dei Professori Emeriti dell’Università di Genova (di seguito anche “Il Collegio”) con sede legale in Genova, presso la Società di Letture e Conversazioni Scientifiche, Palazzo Ducale, Piaz- za Xxxxxxx Xxxxxxxxx, 5, 16123, peo: xxxxxxx.xxxxxx@xxxxx.xx, rap- presentato dal suo Coordinatore Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx, nato a Geno- va il 12.8.1945 a ciò abilitato dalla delibera dell’Assemblea del Colle- gio in data 14 novembre 2019 qui di seguito denominate singolar- mente anche “Parte” e congiuntamente anche “Parti”.
Premesso:
a) che la legislazione vigente riconosce espressamente la qualifica di Professore Emerito e individua i presupposti per l’attribuzione;
b) che presso diverse università italiane ed estere si sono costituite as- sociazioni volte a valorizzare la figura e l’attività dei Professori Eme- riti;
c) che in data 14 novembre 2019 si è costituita in Genova un’associazione senza scopo di lucro tra i Professori Emeriti
dell’Università che ha assunto la denominazione di Collegio dei Pro- fessori Emeriti, e che ha sottoscritto il suo Atto costitutivo in data 21 giugno 2019;
d) che il Collegio conformemente al suo Statuto si propone di mette- re a disposizione dell’Università le conoscenze dei propri Componen- ti nelle forme che saranno ritenute più opportune;
e) che l’Università ritiene meritevole l’iniziativa al fine di mantenere nel circuito delle proprie attività istituzionali, nelle loro diverse decli- nazioni, competenze e relazioni di sicuro rilievo.
f) che le Parti ritengono opportuno definire le modalità operative del- la instauranda collaborazione
TUTTO CIO’ PREMESSO,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1 – Premesse
1. Le premesse alla presente convenzione costituiscono parte inte- grante e sostanziale della stessa.
Art. 2 – Oggetto
l. Il Collegio mette a disposizione dell’Università a titolo gratuito l’insieme dei saperi e delle relazioni maturate nel tempo dai suoi asso- ciati.
2. L’Università intende continuare ad avvalersi, potenziandolo e me- glio organizzandolo, del contributo dei suoi Emeriti e a tale scopo in- tende creare le condizioni affinché agli Emeriti sia garantita la possi- bilità di proseguire nella frequentazione delle strutture dalle quali provengono continuando nell’attività di ricerca e di coinvolgimento
nelle iniziative del Dipartimento, di concerto col Dipartimento di ri- ferimento.
3. I Professori emeriti potranno svolgere altresì attività didattica, pre- vio conferimento dell’incarico da parte del Consiglio di Dipartimento e nel rispetto dei regolamenti di Ateneo in materia.
4. La collaborazione si manifesta a livello di Ateneo, di Scuola e di Dipartimento e può coinvolgere il Collegio nel suo insieme, come può verificarsi – a titolo meramente esemplificativo - per l’organizzazione di Convegni e nella gestione della cosiddetta terza missione, oppure coinvolgere singoli suoi componenti. In quest’ultima ipotesi si definirà il rapporto di collaborazione all’attività didattica e di ricerca nell’ambito dei singoli Dipartimenti, mentre nel caso di docenti emeriti titolari di incarichi di collaborazione troverà applicazione il regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi al personale docente in quiescenza. Il Collegio si propone inoltre di favorire incontri e scambi culturali e scientifici in ambito internazio- nale.
Art. 3 - Obblighi delle Parti
1. L’Università consente che il Collegio abbia la propria sede di rap- presentanza in locali da definirsi siti in xxx Xxxxx 0;
2. I Professori Emeriti saranno invitati agli eventi istituzionali dell’Università; i loro nominativi saranno inseriti nel sito web e po- tranno avvalersi di un indirizzo mail dell’Ateneo; il sito darà anche la dovuta evidenza alle iniziative del Collegio.
3. I rapporti di collaborazione didattica e scientifica definiti
nell’ambito dei singoli Dipartimenti potranno prevedere la messa a disposizione del singolo Professore Emerito di spazi e attrezzature, in base a motivate e specifiche esigenze da concordarsi con il Diparti- mento interessato, previa delibera del suo Consiglio, ove dovranno essere individuati gli spazi e le attrezzature nonché le modalità di fruizione e la durata della messa a disposizione che non potrà, in ogni caso, superare la scadenza della presente convenzione.
Art. 4 – Oneri economici
1. La presente Convenzione non comporta oneri economici a carico delle Parti. Gli eventuali oneri economici, saranno determinati negli eventuali accordi con cui verranno definiti i singoli rapporti di colla- borazione tra il Professore Emerito e il Dipartimento interessato che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di ciascuna Parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sus- sistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.
Art. 5 - Durata ed eventuale rinnovo
1. La presente Convenzione ha durata quinquennale a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa ed è rinnovabile in seguito ad ac- cordo scritto tra le Parti per uguale periodo, previa delibera dell’Organo competente.
2. È fatta salva la garanzia dell’ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza della presente Convenzione.
Art. 6 - Recesso o scioglimento
1. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso deve
essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R. ovvero mediante P.E.C.
2. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.
3. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l’avvenire e non incidono sulla parte di Convenzione già eseguita.
4. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d’ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso alla data di estinzione della Convenzione, salvo quanto diversamente di- sposto negli stessi.
Art. 7 - Diritti di proprietà intellettuale
1. Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competen- za, ad assicurare che tutti i soggetti dell’Università e del Collegio dei Professori Emeriti dell’Università di Genova coinvolti nei progetti scientifici collaborativi oggetto della presente Convenzione dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scienti- fiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l’esterno: in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiun- te, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione ri- sultanti da tali attività.
2. Le Parti valutano insieme, sulla base degli effettivi apporti, l’opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti concer- nenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collabora- tivi, fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli inventori.
3. In ogni caso, salvo contraria pattuizione prevista negli accordi tra
docente e dipartimento, la proprietà intellettuale relativa alle metodo- logie ed agli studi, frutto dei progetti scientifici collaborativi, sarà ri- conosciuta sulla base dell’apporto di ciascuna Parte. Per quanto ri- guarda la proprietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collabo- rativi, essa sarà oggetto di specifica pattuizione all’interno degli ac- cordi tra docente e dipartimento.
Art. 8 - Riservatezza
1. Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all’esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventual- mente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto della Convenzione.
Art. 9 - Sicurezza
1. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D. lgs. 9.4.2008, n. 81 e ss.mm.ii. e a quanto previsto dal D. M. n. 363 del 5.8.1998, si stabilisce che i da- tori di lavoro delle Parti si assumono tutti gli oneri relativi all’applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti dei soggetti ospitati nelle strutture presso cui si svolgeranno le attività oggetto del presente accordo.
2. In applicazione di quanto previsto dal D.M. 363/1998 (Regola- mento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni) all’art. 10 comma 1 per le attività svolte in comune nell'ambito della presente convenzione, per
tutte le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. sa- ranno individuati di intesa tra le Parti, o le loro articolazioni con au- tonomia gestionale, attraverso specifici accordi. Tali accordi dovran- no essere formalizzati prima dell’inizio delle attività previste negli ac- cordi stessi.
Art. 10 - Coperture assicurative
1. Le Parti garantiscono che i soggetti che svolgeranno le attività og- getto del presente accordo sono in regola con le coperture assicurati- ve previste dalla vigente normativa.
2. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui al precedente comma con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazio- ne alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.
Art. 11 - Trattamento dei dati personali
1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all’espletamento di attività riconducibili alla presente Convenzione e in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e dal D.lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in mate- ria di protezione dei dati personali), come modificato dal D.lgs. 10.08.2018, n. 101.
Art. 12 - Incompatibilità
1. Le Parti dichiarano, riguardo al personale e a eventuali esperti
coinvolti nelle attività oggetto della presente Convenzione, di osser- vare quanto prescritto nella vigente normativa e nelle rispettive rego- lamentazioni anche rispetto alle situazioni di incompatibilità. Ove queste ultime dovessero verificarsi opereranno le vigenti disposizioni di legge in materia.
Art. 13 - Controversie
1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti nel corso dell’esecuzione della presente Convenzione sarà competen- te in via esclusiva il Foro di Genova.
Art. 14 – Registrazione
1. Il presente Atto si compone di n. 9 pagine e viene redatto in n. 2 esemplari. Sarà registrato in caso d’uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte ri- chiedente.
2. Il presente Accordo, stipulato nella forma della scrittura privata, è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2 comma 1 del D.P.R. n. 642/1972 nella misura prevista dalla relativa Tariffa parte I, articolo 2, come allegata al D.M. 20 agosto 1992, con onere a carico di en- trambe le Parti per metà.
3. L’imposta di bollo è assolta in modo virtuale a cura dell’Università giusta autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di Genova 1 n. 0216718 – 29.12.2016. L’Università con nota scritta chiederà al Collegio il rimborso della quota di spettanza.
Letto, confermato e sottoscritto. Genova, 16 ottobre 2020
Per l’Università degli Studi di Genova Firmato Il Rettore
Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx
Per il Collegio dei Professori Emeriti dell’Università di Genova Firmato Il coordinatore del Collegio
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx