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Convenzione per l’istituzione del
Centro Studi Interdisciplinari sul Pensiero e l’Arte del Rinascimento
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L’Università degli Studi di Torino rappresentata dal Rettore pro-tempore xxxx. Xxxxxxx Xxxxx, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 Aprile 2021;
Rep: CONVENZIONI - ACCORDI Num Rep: 118/2021 Prot. n. 0319726 del 04/06/2021 - [UOR: SI000353 - Classif. VI/8]
L’Università degli Studi di Parma rappresentata dal Rettore pro-tempore prof. Xxxxx Xxxxxx debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 Gennaio 2021.
nel seguito congiuntamente definite “Parti” o “Università” che convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1 Istituzione del Centro
Tra le Università indicate in epigrafe è costituito tramite convenzione il Centro Studi Interdisciplinari sul Pensiero e l’Arte del Rinascimento di seguito indicato col termine di Centro e regolato dai seguenti articoli.
Il Centro è finalizzato allo svolgimento congiunto delle attività successivamente indicate, primariamente di ricerca, a cui possono essere associate attività di divulgazione, formazione e di comunicazione dei risultati scientifici.
Il Centro non ha soggettività giuridica ed il relativo funzionamento è normato dagli articoli del presente atto.
Art. 2 Finalità del Centro
Il Centro si propone, nel rispetto delle competenze degli organi di governo delle Università aderenti, di:
- realizzare progetti di ricerca di comune interesse, aventi come argomento specifico la filosofia e l’arte rinascimentali;
- realizzare pubblicazioni di alto tenore scientifico, derivanti da ricerche di livello accademico;
- attivare progetti editoriali in linea con le ricerche promosse;
- incentivare lo scambio di informazioni, di pubblicazioni e di altro materiale didattico e scientifico di interesse per entrambe le istituzioni;
- favorire l’uso reciproco degli strumenti di ricerca e l’accesso alle strutture delle due istituzioni;
- favorire la progettazione congiunta per l’accesso a finanziamenti nazionali e internazionali;
- promuovere collaborazioni istituzionali del personale docente e tecnico-amministrativo, e degli studenti nell’ambito della ricerca e della formazione;
- incentivare la partecipazione congiunta a iniziative propositive e progettuali finalizzate alla valorizzazione dei rispettivi beni e risorse rispetto a enti e soggetti pubblici;
- favorire le collaborazioni con altre università e organismi nazionali e internazionali;
- promuovere collaborazioni istituzionali al fine dell’organizzazione di convegni scientifici e incontri pubblici di divulgazione;
- sviluppare altre attività congiunte, come programmi di formazione e di ricerca;
- organizzare eventi per la comunicazione e la disseminazione dei risultati delle ricerche;
- promuovere collaborazioni istituzionali tra le rispettive biblioteche e i centri di ricerca attinenti ai temi oggetto della convenzione.
Il Centro persegue le proprie finalità in modo non concorrenziale con le finalità istituzionali delle Università aderenti.
Le istituzioni universitarie che sottoscrivono la presente convenzione o che aderiranno successivamente si impegnano a contribuire in termini di apporti scientifici alle attività del Centro, attraverso il sostegno di specifici progetti.
Il Centro può partecipare a progetti di ricerca nazionali, europei e sovranazionali solo per il tramite delle Università convenzionate in relazione all’effettivo apporto che le Università stesse renderanno disponibili per i progetti. I risultati delle attività di ricerca svolte dal Centro saranno attribuiti ai Dipartimenti/Strutture interessati afferenti alle Università convenzionate in relazione al loro effettivo apporto.
Art. 3 Composizione del Centro
All’atto dell’istituzione afferiscono al Centro i sotto indicati Dipartimenti/Strutture delle Università convenzionate:
- per l’Università degli Studi di Torino: Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'Educazione;
- per l’Università degli Studi di Parma: Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali.
Possono aderire al Centro Dipartimenti ed altre strutture degli Atenei, e/o altre Università previa deliberazione del Consiglio Direttivo, di cui al successivo art. 8, adottata a maggioranza dei suoi componenti. L'adesione di altre Università viene formalizzata mediante la stipula di apposito atto aggiuntivo alla presente convenzione.
Possono aderire al Centro docenti, ricercatori, ricercatrici, personale tecnico amministrativo, operanti negli Atenei aderenti, che ne facciano richiesta e che intendano collaborare con il Centro in relazione alle attività indicate nell’art. 2, nel rispetto delle regole e delle procedure vigenti presso il rispettivo Ateneo.
Possono collaborare alle attività del Centro, previa delibera della rispettiva struttura di appartenenza e del Consiglio Direttivo del Centro assegnisti di ricerca, borsisti, specializzandi, dottorandi di ricerca, aventi interessi e competenze tecnico scientifiche e/o didattiche attinenti ai campi di ricerca del Centro, purché appartenenti alle Università contraenti.
Il Centro può avvalersi della collaborazione di studiosi e esperti anche non di ruolo presso le Università, per lo svolgimento di attività negli ambiti disciplinari di interesse del Centro, previa deliberazione del Consiglio Direttivo. Il collaboratore non può in ogni caso ricoprire incarichi di gestione.
Art. 4 Sede amministrativa del Centro
Il Centro ha sede amministrativa presso una delle Università aderenti, che coincide con la sede del Dipartimento di afferenza del Direttore del Centro.
La sede amministrativa può essere variata previo accordo di tutte le Università convenzionate con la sottoscrizione di uno specifico nuovo atto convenzionale predisposto dall'Ateneo presso cui sarà individuata la nuova sede.
Le attività del Centro si svolgono presso le sedi delle Università convenzionate, secondo i programmi approvati dal Consiglio Direttivo, avvalendosi a tale scopo delle attrezzature e del
personale dei Dipartimenti/Strutture cui afferiscono gli aderenti al Centro, previo accordo con i medesimi.
Art. 5 Funzionamento del Centro e beni inventariabili
Gli Atenei, previa apposita delibera dei rispettivi organi competenti, possono mettere a disposizione per le attività del Centro, per il perseguimento dei propri fini e per periodi di tempo determinati, attrezzature e locali dei Dipartimenti/Strutture convenzionati al Centro stesso; compatibilmente con le proprie risorse e secondo la propria programmazione pluriennale, essi possono mettere a disposizione del Centro per il suo funzionamento e per il funzionamento dei progetti avviati, per periodi di tempo determinati, personale del loro organico.
Il materiale inventariabile messo a disposizione del Centro da un Dipartimento/Struttura afferente rimane inventariato presso la struttura di provenienza. Il materiale inventariabile acquistato dal Centro dopo la sua costituzione è iscritto nel registro di inventario del Dipartimento/Struttura che ha provveduto all’acquisto, con apposita menzione della destinazione all’attività di esso e le relative transazioni risulteranno dal bilancio dell’Ateneo.
In caso di scioglimento, anche anticipato, del Centro i beni concessi in uso per le attività del Centro sono riconsegnati alle strutture che li hanno concessi; i beni acquistati per lo svolgimento delle attività dal Centro sono ripartiti tra le Università convenzionate con deliberazione del Consiglio Direttivo e con decreto del Rettore della sede amministrativa, sentiti i Rettori degli Atenei convenzionati per valutare le esigenze della ricerca scientifica.
Art. 6 Gestione amministrativa e finanziamenti
Il Centro non ha soggettività giuridica ed è privo di autonomia patrimoniale in quanto si configura quale struttura organizzativa dell’Ateneo sede amministrativa e svolge la sua attività per il tramite del Dipartimento sede amministrativa.
Esso non dispone di organico e non ha dotazione (quota di fondo di finanziamento ordinario) ed opera mediante finanziamenti provenienti: da fondi derivanti da contratti e convenzioni stipulati per attività svolte dal Centro; da finanziamenti provenienti dal MIUR e da altri Ministeri; da Enti pubblici o privati anche a carattere sovranazionale.
Tutti gli oneri relativi all’organizzazione del Centro graveranno sulle risorse del Centro stesso.
La gestione amministrativo contabile del Centro è informata ai principi regolamentari e organizzativi dell’Ateneo a cui appartiene il Dipartimento sede amministrativa.
I fondi assegnati al Centro in forma indivisa, e relativi ad iniziative comuni, affluiscono all’Ateneo sede amministrativa, con vincolo di destinazione al Centro, e sono gestiti secondo le disposizioni del Regolamento di Amministrazione e Contabilità della sede amministrativa.
Su proposta del Consiglio Direttivo del Centro, parte delle risorse finanziarie eventualmente acquisite attraverso le attività svolte nell’ambito del Centro da singoli Atenei convenzionati, attraverso le Sezioni specifiche, possono essere trasferite dalla sede Amministrativa ai suddetti Atenei, con destinazione vincolata a favore delle attività di ricerca del Centro, e gestite direttamente dalle stesse, secondo le disposizioni dei rispettivi Regolamenti di Amministrazione e Contabilità.
Le attività del Centro potranno essere avviate solo nel caso in cui sia espressamente garantita la relativa sostenibilità economica, patrimoniale e finanziaria. Nel caso in cui tali attività vengano svolte sulla base di progetti finanziati da soggetti terzi, ciascun Ateneo convenzionato, che collaborerà allo svolgimento delle suddette attività, è responsabile per la parte di competenza del corretto svolgimento dell’attività scientifica nonché della relativa sostenibilità finanziaria.
È obbligo del Direttore del Centro garantire la sostenibilità economica, patrimoniale e finanziaria di tutte le iniziative svolte nell’ambito del Centro; il Direttore potrà avviare tutte le azioni ritenute opportune e/o necessarie a garantire il corretto svolgimento delle attività e la loro sostenibilità.
Le attività svolte sulla base di contratti e convenzioni stipulati con enti pubblici e privati, ivi compresa la relativa gestione, sono svolte secondo quanto previsto dai Regolamenti vigenti dell’Ateneo sede amministrativa del Centro.
Le attività connesse all’acquisizione di beni o servizi necessari per lo svolgimento delle attività svolte nell’ambito del Centro verranno gestite dall’Ateneo sede Amministrativa, nel rispetto dei rispettivi regolamenti in materia.
I risultati delle attività di ricerca svolte dal Centro dovranno essere attribuiti ai Dipartimenti/Strutture interessati afferenti alle Università convenzionate in relazione al loro effettivo apporto.
Art. 7 Organizzazione del Centro
Sono organi del Centro:
a) il Consiglio Direttivo organo collegiale di programmazione, gestione e di indirizzo dell'attività scientifica;
b) il Direttore, organo monocratico del Centro a cui competono poteri di impulso, poteri gestionali e di rappresentanza.
La carica nei suddetti organi è a titolo gratuito.
Art.8 Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è costituito da un massimo di 2 membri di ciascuno dei Dipartimenti/Strutture partecipanti.
In ogni caso gli Atenei partecipanti al Centro dovranno essere rappresentati nell’organo collegiale in misura paritetica.
E’ presieduto dal Direttore o, in caso di impedimento o assenza, dal Vice Direttore.
Esso si riunisce in xxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx, xxxxxx una volta all’anno e comunque ogni qualvolta la convocazione sia richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti su preciso ordine del giorno.
Xxxx in carica 5 anni e il suo mandato coincide con quello del Direttore.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando vi partecipi almeno la metà più uno dei componenti; sono esclusi dal computo gli assenti giustificati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto prevale il voto del Direttore. Alle riunioni è ammessa la partecipazione anche in videoconferenza e comunque attraverso modalità che consentano l’identificazione certa dei partecipanti e un’effettiva interazione tra i componenti del Consiglio.
Per la discussione di determinati argomenti, il Consiglio Direttivo può invitare alla riunione persone esterne.
I compiti dell’organo sono i seguenti:
- elegge al proprio interno il Direttore;
- discute le linee di indirizzo dell’attività scientifica e delle varie attività del Centro;
- approva il piano annuale di spesa e il rendiconto consuntivo e la relazione amministrativa e scientifica annuale presentata dal Direttore da trasmettere agli Atenei convenzionati;
- propone le modifiche alla convenzione istitutiva da sottoporre all’approvazione degli organi competenti degli Atenei convenzionati;
- promuove l’attività del Centro, stabilendo i criteri di impiego dei fondi assegnati o comunque conferiti;
- discute e coordina i programmi di lavoro;
- vaglia e approva le richieste di adesione;
- vaglia e approva la relazione annuale di cui all’art. 9;
- delibera lo scioglimento del Centro e lo comunica agli Atenei convenzionati per gli adempimenti conseguenti.
Art. 9 Il Direttore
Il Direttore è eletto, al proprio interno, dal Consiglio Direttivo tra i docenti di ruolo e i ricercatori confermati degli Atenei italiani aderenti, che abbiano optato per il regime di impegno a tempo pieno.
Il Direttore è nominato dal Rettore dell’Ateneo ove ha sede amministrativa il Centro e dura in carica 5 anni, rinnovabili.
Il Direttore del Centro può sottoscrivere solo atti riguardanti le attività normate dalla presente Convenzione e che non comportino oneri economici; ogni altro genere di atto dovrà essere approvato dagli organi competenti del Dipartimento sede amministrativa del Centro previa delibera del Consiglio Direttivo.
Il Direttore rappresenta il Centro e svolge le seguenti funzioni:
- sentito il parere del Consiglio Direttivo nomina il Vice-Direttore tra i componenti del Consiglio stesso che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento;
- coordina e sovrintende le attività del Centro;
- cura la realizzazione dei programmi stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- predispone il piano annuale di spesa e il bilancio consuntivo sottoponendoli all’approvazione del Consiglio Direttivo;
- predispone la relazione annuale scientifica e amministrativa da trasmettere (previa approvazione del Consiglio Direttivo) agli Atenei convenzionati;
- trasferisce al Direttore del Dipartimento presso cui il Centro ha sede amministrativa tutti gli atti relativi all’ordinazione e al pagamento di quanto occorre al funzionamento del Centro in conformità con i criteri di impiego stabiliti dal Consiglio Direttivo.
Art. 10 Collaborazioni con altri Enti
Il Centro può svolgere programmi di didattica, ricerca, formazione in collaborazione con Dipartimenti, altri centri e con enti pubblici e privati, italiani e stranieri che abbiano per fine o comunque svolgano attività compatibili con le finalità del Centro. Tali relazioni potranno essere formalizzate, su proposta del Consiglio Direttivo, secondo le procedure previste dalle disposizioni e dai regolamenti vigenti presso l’Ateneo sede del Centro.
Art. 11 Modifiche della convenzione
Modifiche alla presente convenzione possono essere apportate mediante appositi atti aggiuntivi, su proposta del Consiglio Direttivo e previa approvazione degli Organi Accademici degli Atenei contraenti, nel rispetto della normativa inerente i centri interuniversitari.
Art. 12 Tutela della Salute e Sicurezza sul Luogo del Lavoro
Il Direttore del Centro ha l’obbligo di assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza del lavoro previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e dai conseguenti Regolamenti applicativi tramite un’attività di coordinamento di tutti i soggetti aderenti al medesimo Centro.
Le Università aderenti al Centro sono tenute, per quanto di competenza, a rispettare quanto previsto dalla normativa vigente in tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.
Art. 13 Coperture assicurative
Ogni Ateneo convenzionato garantisce l’adempimento di ogni onere di natura retributiva, assicurativa, previdenziale e lavoristica, derivante dai rapporti con il proprio personale che verrà coinvolto in attuazione della presente Convenzione.
Ciascun Ateneo convenzionato provvede alla copertura assicurativa di legge per il personale interessato in considerazione della frequentazione delle sedi in cui verrà svolta l’attività di cui alla presente Convenzione. Il personale interessato è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività inerenti la collaborazione di cui alla presente Convenzione, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori e delle disposizioni del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
Il personale interessato, prima dell’accesso ai luoghi di espletamento delle attività, è tenuto ad entrare in diretto contatto con il servizio di prevenzione e protezione dell’Ateneo ospitante, al fine di definire le misure da adottare nell’ambito delle proprie attività didattiche e di ricerca.
Il personale di ciascun Ateneo convenzionato, che ha diritto di accesso alle strutture ed alle apparecchiature dell’Ateneo ospitante, è responsabile dei danni che ivi può causare a terzi.
Ciascun Ateneo convenzionato garantisce la copertura assicurativa del proprio personale sia in relazione agli infortuni che ai danni derivanti da responsabilità civile.
Il personale di ciascun Ateneo convenzionato non potrà utilizzare le attrezzature di cui dispongono gli altri Atenei convenzionati al Centro senza preventiva autorizzazione dei soggetti responsabili.
Ogni Ateneo convenzionato si impegna a comunicare per iscritto ed annualmente agli altri Atenei convenzionati l’elenco del proprio personale autorizzato a svolgere attività di ricerca presso i locali degli Atenei convenzionati e partner nello svolgimento delle attività di ricerca. Ogni variazione del personale nel corso dell’anno dovrà essere comunicata per iscritto.
Art. 14 Obblighi di riservatezza
Gli Atenei convenzionati si impegnano a non divulgare all’esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite dai relativi aderenti al Centro a seguito e in relazione alle attività oggetto del medesimo.
Art. 15 Diritto di proprietà intellettuale
Il Direttore assicura che sia data adeguata rilevanza agli Atenei aderenti ed ai Professori e Ricercatori coinvolti nella realizzazione di specifici progetti scientifici collaborativi avviati nell’ambito del Centro, sia nelle pubblicazioni scientifiche del Centro sia nelle relative comunicazioni verso l’esterno (azioni divulgative e di formazione).
In ogni caso, salva contraria pattuizione, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, e ai prodotti frutto di progetti scientifici collaborativi, è riconosciuta sulla base dell’apporto degli aventi diritto di ciascuna Università aderente.
Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa è oggetto di specifica pattuizione all’interno di specifici accordi.
Art. 16 Durata e rinnovo
La presente convenzione ha la durata di cinque anni a partire dalla stipula.
Essa è rinnovabile con accordo scritto tra le Parti, approvato dai competenti organi, dopo opportuna verifica della positività della collaborazione, di cinque anni in cinque anni.
Art. 17 Recesso
Gli Atenei contraenti possono liberamente recedere dalla presente convenzione e conseguentemente dal Centro mediante comunicazione scritta indirizzata ai Rettore degli Atenei aderenti e in conoscenza al Direttore del Centro a mezzo di lettera raccomandata A.R. o PEC, con almeno 90 giorni di preavviso.
Il Direttore sottopone la dichiarazione di recesso alla presa d’atto del Consiglio Direttivo.
Art. 18 Trattamento dei dati personali
Le Parti, in qualità di Titolari autonomi del trattamento, provvedono al trattamento dei dati personali relativi alla presente Convenzione nell’ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, unicamente per le finalità connesse alla suddetta iniziativa e conformemente al Regolamento europeo 2016/679 e alla rispettiva normativa nazionale di settore.
Art. 19 Controversie
La presente Convenzione è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non espressamente indicato, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.
Gli Atenei contraenti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall’interpretazione od esecuzione della presente convenzione.
Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Università convenzionate nel corso di durata del Centro è competente il giudice, indicato per legge, del luogo in cui ha sede legale l’Ateneo sede amministrativa del Centro.
Art. 20 Spese, bollo e firma digitale
La presente convenzione, in unico originale, è firmata digitalmente ex 24, commi 1 e 2, del Codice dell'Amministrazione digitale (C.A.D.) - Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta.
L’imposta di bollo è assolta in modo virtuale dall’Ateneo sede amministrativa del Centro sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente.
Art. 21 Norme transitorie e finali
Entro 30 (trenta) giorni dalla stipula della presente convenzione, i Rettori degli Atenei Convenzionati nominano con proprio provvedimento i rispettivi rappresentanti nel Consiglio Direttivo.
Entro i successivi 30 giorni il Consiglio Direttivo elegge il Direttore.
Per tutto quanto non disciplinato nella presente convenzione si applicano, in analogia ed ove compatibili, le norme statutarie e regolamentari vigenti presso l’Ateneo sede amministrativa del Centro.
Il RETTORE Xxxx. Xxxxxxx XXXXX – Università degli Studi di Torino
Il RETTORE Prof. Xxxxx XXXXXX– Università degli Studi di Parma
SOTTOSCRIZIONE APPOSTA DIGITALMENTE AI SENSI DELL’ART. 15 DELLA L. 241/1990 E 21 DEL D.LGS. 82/2005