DISCIPLINARE DI GARA - S210 2
DISCIPLINARE DI GARA - S210 2
1. PREMESSE 2
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 2
2.1 Documenti di gara 2
2.2 Chiarimenti 3
2.3 Comunicazioni 3
3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 4
3.2 Importo complessivo dell’appalto 4
3.3 Modalità di pagamento 5
4 DURATA DELL’ACCORDO QUADRO 5
5 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 5
6 REQUISITI INFORMATICI PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 7
7 REQUISITI GENERALI 7
8 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 8
8.1 Requisiti di idoneità 8
8.2 Requisiti di capacità tecnica e professionale 8
8.3 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE 8
8.4 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili 9
9 AVVALIMENTO 9
10 SUBAPPALTO 10
12 GARANZIA PROVVISORIA 10
13 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC 10
14 MODALITA’ DI IDENTIFICAZIONE SUL SISTEMA TELEMATICO 11
15 CONTROLLI AVCPASS 11
16 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 11
17 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E DELLE OFFERTE E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA 11
18 SOCCORSO ISTRUTTORIO 22
19 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA 23
19.1 VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 23
19.2 APERTURA DELLE OFFERTE ECONOMICHE 23
19.3 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 23
19.4 AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 24
20 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 26
21 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 26
DISCIPLINARE DI GARA - S210
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA SVOLTA CON MODALITA’ TELEMATICA PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDO QUADRO 2022-2023 PER l’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO INVERNALE DI SPALATURA NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO, E DEL SERVIZIO DI SFALCIO VEGETAZIONE E POTATURA E/O ABBATTIMENTO PIANTE DELLA ZONA 3 EMPOLESE-VALDELSA
1. PREMESSE
Con determina dirigenziale n. 1774 del 24/08/2022 questa Amministrazione ha disposto di concludere un accordo quadro per il servizio invernale di spalatura neve e trattamento antighiaccio, e del servizio di potatura e/o abbattimento piante e sfalcio vegetazione della Zona 3 di manutenzione stradale Empolese-Valdelsa, per un periodo annuale, a partire dal 15/11/2022 al 14/11/2023.
L’affidamento avverrà, ai sensi dell’art. 2, comma 2 della L. 120/2020, mediante procedura aperta di cui all’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 – Codice dei contratti pubblici (in seguito Codice), svolta in modalità telematica, a norma di quanto consentito dall’art. 58 del Codice e dall’art. 47 della L.R. Toscana 38/2007, e procedendo all’aggiudicazione sulla base del criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 1, comma 3 della L. 120/2020 poiché trattasi di servizi standardizzati.
Ai sensi dell’art, 8 comma 1 lett.c alla presente procedura si applicano le riduzioni dei termini procedimentali ex art. 60 comma 3 del D.Lgs 50/2016 stante le ragioni di urgenza dovute alla necessità di affidare il servizio entro il 15/11/2022.
CIG: 9395154658
Il luogo di svolgimento dei servizi sono i Comuni di Bassa e Castelfiorentino, codice NUTS ITI 14.
CPV: 90620000 Servizi di sgombero neve - 90630000-2 - Servizi di lotta contro il gelo.
La stazione appaltante è la Città metropolitana di Firenze con sede in xxx Xxxxxx x. 0, 00000 Xxxxxxx (Xxxxx) – C.F. 00000000000 – tel. n. 055/2760.035/772/619/768/769/928 –
xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx – e-mail xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx – PEC xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx@xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx.
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è l’ Arch. Xxxxxxxx Xxxxxx.
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
2.1 DOCUMENTI DI GARA
La documentazione di gara comprende:
1) progetto ai sensi dell’art. 23 commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo del Capitolato Speciale d’Appalto, unitamente a tutti gli altri elaborati progettuali, fra i quali
2) Capitolato Speciale di appalto,
3) Relazione Tecnico Illustrativa,
4) Corografia,
5) bando di gara;
6) disciplinare di gara;
7) protocollo d'intesa con le organizzazioni sindacali territoriali CGIL, CISL e UIL di Firenze in materia di appalti pubblici, concessioni di lavori, forniture e servizi e relativo allegato, approvato con deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 48 del 30 maggio 2018, liberamente
consultabile e scaricabile dalla pagina internet istituzionale all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ al sottomenu «protocolli-di- legalita-e-codici-di-comportamento».
L’appalto è disciplinato anche dal Codice e dal D.P.G.R. 24 dicembre 2009, n. 79/R “Regolamento per l'attuazione delle procedure telematiche per l’affidamento di forniture, servizi e lavori”, di cui al Capo VI della Legge Regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro) e dalle “Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana – Giunta Regionale – Start GR” approvate con decreto dirigenziale Regione Toscana n. 3631/2015 e consultabili all’indirizzo internet xxxxx://xxxxx.xxxxxxx.xx/ nella sezione PROGETTO.
La documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma START all’indirizzo xxxxx://xxxxx.xxxxxxx.xx/.
2.2 CHIARIMENTI
Le eventuali richieste di CHIARIMENTI relative alla procedura di gara, esclusivamente in lingua italiana, dovranno essere formulate attraverso l’apposita sezione CHIARIMENTI, nell’area riservata alla presente gara. Attraverso lo stesso mezzo l’Amministrazione provvederà a fornire le risposte. Le risposte ai chiarimenti di interesse generale vengono pubblicate sulla piattaforma nella sezione COMUNICAZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE posta all'interno della pagina di dettaglio della gara. Le suddette richieste potranno essere formulate fino a 5 giorni prima della scadenza. Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice le risposte alle richieste presentate in tempo utile verranno fornite non più tardi di 3 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
Le informazioni inerenti le modalità di registrazione al Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana possono essere rivolte al gestore della piattaforma al n. tel. 0000000000 o all’indirizzo di posta elettronica xxxxx.xx@xxxxxxxxx.xxx.
2.3 COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni relative alla presente procedura di gara avvengono tramite il sistema telematico e si danno per eseguite con la pubblicazione delle stesse nell’area “Comunicazioni” relativa alla gara riservata al concorrente e accessibile previa identificazione da parte dello stesso sul sistema START.
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76 c, 2bis e c. 5 del Codice.
Le comunicazioni agli utenti si danno per eseguite con la spedizione effettuata alla casella di posta elettronica indicata dal concorrente ai fini della procedura telematica. Le comunicazioni sono replicate sul sito nell’area relativa alla gara riservata al singolo concorrente. Il concorrente si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica. In assenza di tale comunicazione l’Amministrazione e il Gestore non sono responsabili per l’avvenuta mancanza di comunicazione. Eventuali comunicazioni dell’Amministrazione di interesse generale, inerenti la documentazione di gara o relative ai chiarimenti, vengono pubblicate sulla piattaforma START nell’area riservata alla gara.
L’operatore economico è tenuto a verificare e tenere sotto controllo in maniera continuativa e sollecita l’Area “Comunicazioni” e tutte le sezioni informative presenti su START, le caselle di Posta Elettronica Certificata ed e-mail da questo indicate. Attenzione: Il sistema telematico di acquisti online della Regione Toscana utilizza la casella denominata xxxxxxx@xxxxx.xxxxxxx.xx per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.
Le comunicazioni di cui all’art. 76, commi 2bis e 5 del Codice saranno fatte all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicato dal concorrente in sede di presentazione dell’offerta o strumento analogo solo in caso di partecipazione di operatori esteri.
Il concorrente è tenuto a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica certificata o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione; in assenza di tale
comunicazione, oppure nel caso di comunicazione di indirizzi errati l’Amministrazione non è responsabile per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.
3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
3.1 OGGETTO
L’ accordo quadro, come meglio descritto negli elaborati progettuali, ha per oggetto l’appalto dell’esecuzione dei servizi di spalatura meccanica della neve, di trattamento antighiaccio, di potatura e/o abbattimento piante e di sfalcio della vegetazione spontanea lungo le pertinenze stradali, da effettuarsi lungo le strade provinciali di pertinenza della Zona 3 Empolese-Valdelsa, che è suddivisa in due Centri Operativi: Bassa e Castelfiorentino, che constano complessivamente di 349.65 Km di strade regionali e provinciali.
L’oggetto del servizio, su richiesta della Stazione appaltante, dovrà essere eseguito anche in strade del territorio della Città Metropolitana di Firenze di Centri Operativi limitrofi a quello affidato, nel limite del 10% dell’importo dell’accordo quadro, senza che l’appaltatore possa avanzare pretese per trasferte al personale distaccato, per il trasporto di attrezzature e materiali e altre indennità di qualsiasi genere.
Come disciplinato all’ art. 9 del CSA, per assicurare un efficiente e puntuale coordinamento dei veicoli operativi, impiegati nel servizio di trattamento antighiaccio e sgombero neve, ed un giusto compenso del servizio effettuato, l'Amministrazione appaltante fornirà a proprie cure e spese, sui mezzi messi a disposizione dall'Appaltatore per il servizio invernale, un sistema satellitare "GPS" per la localizzazione dei veicoli. La Ditta Appaltatrice è obbligata ad accettare la fornitura di dette apparecchiature ed a verificarne il funzionamento, segnalando immediatamente alla Stazione appaltante eventuali anomalie di funzionamento
3.2 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO
L’importo complessivo stimato a base di gara per il presente accordo quadro è pari a € 853.900,00 (€ 822.900,00 soggetti a ribasso, più oneri di sicurezza per € 31.000,00 non soggetti a ribasso) Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi.
Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice l’importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari a 45,90 % calcolati sulla base dell’incidenza della mano d’opera delle singole prestazioni come elencate nel documento Quadro Incidenza manodopera allegato al progetto.
In merito alla quantificazione dei costi della sicurezza e all'eventuale redazione del DUVRI si precisa che, trattandosi di accordo quadro, gli stessi saranno quantificati e circostanziati nel dettaglio in sede di stipula degli ordini di lavoro/contratti applicativi.
Importo a base di gara € 853.900,00, così suddiviso:
Descrizione | € | |
A | Importo servizi soggetto a ribasso. Comprese spese di manodopera pari al 45,90% | 822.900,00 |
B | Oneri per sicurezza non soggetti a ribasso | 31.00,00 |
Descrizione | € | |
A+B | Importo a base di gara | 853.900,00 |
L’importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, ed è comprensivo degli oneri per la sicurezza. L’importo degli oneri per la sicurezza è pari a € 31.000,00, Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi e non è soggetto a ribasso.
Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice l’importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari al 45,90%, calcolati come da quadro di incidenza della mano d’opera allegato al progetto.
Come stabilito dall’art. 3 del Capitolato Speciale il valore economico indicato per l’Accordo Quadro non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, ma quantifica un fabbisogno presunto di gara per gli adempimenti formali a tale valore legati. L’Accordo Quadro di cui all’art. 54 del Codice costituisce infatti uno strumento contrattuale per la regolamentazione della stipula di eventuali e futuri “contratti attuativi”, non predeterminati per numero, importo ed ubicazione, che saranno affidati dalla stazione appaltante nel corso della durata dell’Accordo Quadro ed in base alle necessità e priorità rilevate dall’Amministrazione. La stipula dell’Accordo Quadro non è quindi fonte di immediata obbligazione tra la Città Metropolitana e l’impresa aggiudicataria e non è impegnativa in ordine all’affidamento a quest’ultima dei “contratti attuativi” per un quantitativo minimo predefinito. I singoli “contratti attuativi” assumono la forma di Ordini di Lavoro (OdL) e si intendono affidati con il loro ricevimento da parte dell’impresa aggiudicataria. Ciascun Ordine di Lavoro descriverà l’intervento da eseguire e ne stabilirà l’importo, la data di inizio ed il termine massimo di completamento. Gli OdL saranno comunicati con le modalità indicate nel Capitolato Speciale.
3.3MODALITÀ DI PAGAMENTO
Coma indicato all’art. 22 di ogni Capitolato speciale descrittivo, per il contratto, a decorrere dall’avvio del medesimo, i pagamenti verranno effettuati a seguito di presentazione di regolare fattura di importo pari agli interventi contabilizzati dal Direttore dell’esecuzione e confermati dal responsabile del procedimento. Sull’importo netto delle prestazioni da fatturare all’ente l’ufficio procedente provvederà ad operare una ritenuta dello 0,5% che sarà svincolata al momento della liquidazione finale, previa acquisizione del D.U.R.C. regolare, così come previsto dall’art. 5 comma 5bis del D.Lgs. 50/2016.
Non verranno emessi mandati di pagamento a favore dell’impresa se non verrà accertata dalla Stazione appaltante la regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL, Cassa edile od altri enti previdenziali e assistenziali. L’emissione di un durc non regolare legittima la stazione appaltante a sospendere i pagamenti per le lavorazioni effettuate. L’appaltatore assumerà gli obblighi di tracciabilità finanziaria disposti dagli articoli 3 e 6 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. Piano straordinario contro le mafie pena la nullità assoluta del contratto. L’appaltatore comunicherà pertanto gli estremi del conto corrente dedicato, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Il pagamento sarà effettuato entro 30 gg. dalla data di ricevimento della fattura. Eventuali contestazioni interrompono i termini di pagamento. La fattura dovrà riportare gli estremi della determinazione di affidamento e CIG assegnato. Al termine dell’esecuzione di ogni singolo contratto sarà emessa, entro il termine perentorio di 45 giorni decorrenti dall’accettazione dell’ultima esecuzione, l’attestazione di regolare esecuzione.
4 DURATA DELL’ACCORDO QUADRO
L'accordo quadro avrà durata di 12 mesi dal 15 novembre 2022 al 14 novembre 2023. L’accordo cesserà comunque di produrre effetti, anche anticipatamente rispetto al termine finale, una volta che sia raggiunto il tetto massimo determinato all’art. 3 del capitolato.
5 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione ad eccezione del caso in cui il consorziato designato(impresa esecutrice) non sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b). In quest’ultima eventualità è tenuto anch’esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre .
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub- associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
6 REQUISITI INFORMATICI PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
La disciplina per lo svolgimento con modalità telematica delle procedure di gara è contenuta nel presente disciplinare, nel D.P.G.R. 24.12.2009, n. 79/R, “Regolamento per l’attuazione delle procedure telematiche per l’affidamento di forniture, servizi e lavori” di cui al Capo VI della legge regionale n. 38/2007 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavori) e nelle “Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START” approvate con decreto dirigenziale n. 3631 DEL 06/08/2015 e consultabili all’indirizzo internet xxxxx://xxxxx.xxxxxxx.xx/ nella sezione “Progetto”.
Ai fini della partecipazione alla presente procedura è necessario:
a) la previa registrazione al Sistema con le modalità successivamente indicate;
b) il possesso e l’utilizzo della firma digitale di cui all’art. 1, c. 1, lett. s) del D.Lgs. 82/2005 ovvero il possesso di un certificato qualificato di firma elettronica che, al momento della sottoscrizione e al momento della presentazione offerte, risulti in corso di validità ovvero non risulti scaduto, revocato o sospeso. Ai sensi del Regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, il certificato qualificato dovrà essere rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificati presenti nella lista di fiducia (trusted list) pubblicata dallo Stato membro in cui è stabilito. Al fine di verificare la validità delle firme digitali e delle firme elettroniche qualificate basate su certificati rilasciati da tutti i soggetti in Europa, la Commissione europea ha reso disponibile un applicazione open source utilizzabile on line sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale nella sezione Software di verifica. La Stazione Appaltante utilizzerà tale applicazione per il riconoscimento e la verifica dei documenti informatici sottoscritti nei diversi Stati Membri della Comunità.
I documenti informatici trasmessi attraverso il sistema dovranno essere preferibilmente nei seguenti formati, atti a garantire più agevole lettura, trasmissione ed affidabile conservazione nel tempo:
-PDF /A RTF per i documenti di testo o tabellari;
-PDF /A JPG per le immagini.
La stazione appaltante non assume responsabilità della eventuale non leggibilità di documenti inseriti sul sistema in formati diversi da quelli suggeriti.
7 REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
In relazione al possesso del requisito di cui all’art. 80 co. 5 lett. c) del Codice il concorrente dovrà dichiarare all’interno del DGUE tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio la propria integrità e affidabilità secondo quanto disposto dalle Linee guida X.X.XX. n. 6, aggiornate al D.Lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1008 dell’11 ottobre 2017.
PERTANTO L’OPERATORE ECONOMICO DOVRÀ DICHIARARE NEL DGUE, PARTE III, SEZIONE C, NEL PUNTO RELATIVO ALLA DICHIARAZIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 80, COMMA 5, LETTERA C), TUTTE LE CONDANNE SUBITE DAI SOGGETTI DI CUI ALL’ART 80, COMMA 3 DEL CODICE, AL FINE DI CONSENTIRNE
ALLA STAZIONE APPALTANTE LA VALUTAZIONE. Restano escluse dall’obbligo di dichiarazione le condanne per cui l’esclusione non va disposta ai sensi dell’art. 80 comma 3 ultimo periodo del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. del 2001, n. 165.
La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di intesa con le organizzazione sindacali di cui al paragrafo 2 costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 6 novembre 2012, n. 190. Tali condizioni sono dichiarate dall’operatore nella Parte III, sezione D, numero 8, del DGUE.
8 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici, ove possibile, ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.
8.1 REQUISITI DI IDONEITÀ
1. Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara (da indicare nel DGUE parte IV, lettera A, punto 1). Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro stato membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
8.2 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
1. svolgimento, in forma singola e/o associata, di servizi di spalatura neve, nel triennio precedente la data di pubblicazione del presente bando, per un importo, iva esclusa, di almeno € 200.000,00, favore di Enti pubblici e/o privati (da indicare nel DGUE parte IV, lettera C , punto 1b);
2. il possesso/disponibilità dei seguenti mezzi ed attrezzature individuati come requisito minimo di partecipazione (da indicare in apposito modello secondo quanto indicato al successivo punto A.2.ter):
- n. 8 (otto) automezzi di potenza non inferiore a 69,92 kw o 95 hp dotati ognuno di lama spalaneve orientabile, della larghezza minima di 2,5 metri, di cui 4 (quattro) con attrezzatura spargisale per il trattamento antighiaccio, della capacità minima di x.xx 10 per materiale antighiaccio (sale, graniglia ecc.);
- n. 4 (quattro) automezzi di potenza non inferiore a 69,92 kw o 95 hp dotati di braccio tagliaerba con testa trinciante di larghezza non inferiore a 1,00 mt. e braccio telescopico non inferiore a mt. 5,00;
- n. 1 (una) piattaforma aerea;
- n. 1 (uno) escavatore;
- n. 1 (uno) autocarro con gru;
- n. 4 (quattro) attrezzature manuali meccaniche (decespugliatori);
- n. 4 (quattro) attrezzature manuali meccaniche (motoseghe).
3. disporre in proprietà o disponibilità con apposito contratto di locazione, leasing, comodato, ecc., di strutture per il ricovero dei mezzi di servizio, di depositi e piazzali per il ricovero dei mezzi d’opera e per lo stoccaggio del cloruro di sodio (salgemma o sale marino). Detti depositi e/o piazzali e impianti dovranno essere situati all’interno del lotto oggetto di gara. Immediatamente prima della stipula del contratto di appalto, l’aggiudicatario dovrà produrre il titolo di possesso/detenzione dei mezzi, attrezzature e strutture dichiarati pena la revoca dell’aggiudicazione e l’applicazione delle penali di cui all’art. 113 bis comma 2 D.Lgs. 50/2016. Nel corso dell’esecuzione dell’accordo quadro l’Amministrazione Città Metropolitana di Firenze si riserva la facoltà di effettuare controlli sul mantenimento da parte dell’appaltatore dei requisiti certificati e/o dichiarati dallo stesso, ai fini della stipula dell’accordo quadro.
8.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE
Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice.
La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato deve essere posseduto da:
a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
8.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI
I soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
I requisiti di capacità tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti:
a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) e 46, comma 1, lettera f) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.
9 AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
10 SUBAPPALTO
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 50% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice.
11 POLIZZE ASSICURATIVE OBBLIGATORIE A CARICO DELL’APPALTATORE L'Appaltatore è obbligato a presentare una polizza RCA su aree pubbliche o private con un massimale unico non inferiore a € 12.000.000,00 per ogni mezzo utilizzato, compreso il rischio trasportati e la responsabilità dei conducenti. Tale polizza dovrà riportare una appendice che preveda la copertura assicurativa per lo svolgimento del Servizio sia di neve, sia di spargimento sale. La polizza dovrà essere presentata all'Ente prima dell'inizio del servizio. La stazione Appaltante resterà comunque estranea ad ogni rapporto intercorrente fra l'Appaltatore e la Compagnia di Assicurazioni in quanto la stipulazione del contratto, con le coperture assicurative di cui sopra, non solleverà in alcun modo l'Appaltatore dalle sue responsabilità nei confronti dell'ENTE anche, e soprattutto, in eccedenza ai massimali indicati per eventuali danni a cose o persone in relazione all'esecuzione del servizio. La polizza assicurativa deve specificamente contenere l'indicazione che tra i terzi si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, della Direzione dei Lavori e dei collaudatori in corso d'opera. La polizza deve coprire l'intero periodo del contratto fino al termine previsto per l'emissione dell’attestazione di verifica di conformità di cui all'articolo 102 del D.lgs 50/2016. La garanzia assicurativa prestata dall’appaltatore deve comprendere, senza alcuna riserva, anche i danni causati dalle Imprese subappaltatrici e/o subfornitrici. L'intervenuta mancanza di copertura assicurativa comporta la risoluzione del contratto in danno. Il Concessionario ha l'obbligo trasmettere copia dei contratti di assicurazione previsti dal presente articolo prima della firma del contratto.
12 GARANZIA PROVVISORIA
Ai sensi dell’art. 1, c. 4 della legge 120/2020 la Stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all’articolo 93 del Codice poiché, trattandosi di servizi standardizzati, la ritiene non necessaria.
13 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 80,00 come da delibera
ANAC n. 830 del 21/12/2021 e con le modalità indicate sul sito dell’ANAC nella sezione “Gestione Contributi Gara”, e allegano la ricevuta ai documenti di gara.
In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass, ove possibile.
Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005.
14 MODALITA’ DI IDENTIFICAZIONE SUL SISTEMA TELEMATICO
Per partecipare alla procedura i concorrenti interessati dovranno identificarsi sulla piattaforma START accedendo all’indirizzo xxxxx://xxxxx.xxxxxxx.xx/ e completando la procedura di registrazione on-line presente sul Sistema.
La registrazione, completamente gratuita, avviene preferibilmente utilizzando un certificato digitale di autenticazione, in subordine tramite userid e password. Il certificato digitale e/o la userid e password utilizzati in sede di registrazione sono necessari per ogni successivo accesso ai documenti della procedura.
L’utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso, a mezzo della quale verrà identificato dall’Amministrazione aggiudicatrice, e la password.
Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al call center del gestore del sistema al n. 0810084010 o all’indirizzo di posta elettronica Start.OE@PA.i- xxxxx.xxx.
15 CONTROLLI AVCPASS
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 216, c. 13 del Codice, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’art 81, c. 2, la documentazione a comprova dei requisiti di ordine generale, nonché di carattere tecnico-organizzativo sarà acquisita, ove possibile, attraverso la banca dati nazionale dei contratti pubblici gestita dall’ANAC, tramite il sistema AVCPASS.
L’operatore economico, a tal fine, effettua la registrazione al servizio AVCPASS e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema un “PassOE”; lo stesso dovrà essere inserito nella documentazione amministrativa, così come previsto al successivo paragrafo 16 al punto A.7).
16 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione dei lavori avverrà tramite espletamento di una procedura di gara svolta in modalità telematica secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 1 comma 3 della L. 120/2020, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi unitari posto a base di gara, ai sensi dell’art. 43 del DPR 207/2010, al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza.
17 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E DELLE OFFERTE E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
Per partecipare all’appalto dovrà essere inserita nel sistema telematico, nello spazio relativo alla gara di cui trattasi, entro e non oltre il termine del giorno 27/09/2022 alle ore 14:00 la seguente documentazione:
A) LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL’OFFERTA di cui ai successivi punti (e relativi sub-punti) A.1), A.1.bis), A.2), A.2.bis), a.2.ter), A.3), A.4), A.5), A.6, A.7), A.8) e A.9) firmata digitalmente, ove previsto, dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.
B) L’OFFERTA ECONOMICA, di cui al successivo punto B.1), firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non
aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti indicati al punto A, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice.
Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
A.1) “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE”
La domanda di partecipazione, soggetta all’imposta di bollo ai sensi del DPR 642/1972 è generata dal sistema telematico con le modalità indicate nel presente disciplinare e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.
Il concorrente indica la forma con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
La domanda indica inoltre:
- i dati generali dell’operatore economico e le dichiarazioni necessarie per la partecipazione, non contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui al punto A.2, quali:
▪ di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare di gara, nel capitolato e nello schema di contratto;
▪ di essere a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento” della stazione appaltante consultabile nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della stazione appaltante;
▪ di impegnarsi, in caso di aggiudicazione e con riferimento alla prestazioni oggetto del contratto, ad osservare e far osservare gli obblighi di condotta di cui al punto precedente ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, nonché, in caso di ricorso al subappalto al subappaltatore e ai suoi dipendenti e collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta.
La domanda di partecipazione è generata dal sistema telematico. A tal fine il concorrente, dopo essersi identificato sul sistema come precisato al paragrafo 13 del presente disciplinare, dovrà:
▪ accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
▪ scegliere la funzione “Presenta offerta”;
▪ completare:
- il passo 1 “Definisci forma di partecipazione” ed eventualmente aggiornare le informazioni presenti nell’Indirizzario fornitori cliccando su “Modifica”;
- il passo 2 “Gestione della documentazione - amministrativa”, da qui cliccare sul tasto “crea” per compilare il form “Domanda di partecipazione”;
▪ scaricare sul proprio pc il documento “domanda di partecipazione - nome impresa” generato dal sistema;
▪ firmare digitalmente il documento “domanda di partecipazione - nome impresa” generato dal sistema. Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute;
▪ inserire nel sistema il documento “domanda di partecipazione – nome impresa” firmato digitalmente nell’apposito spazio previsto.
Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute. Nel caso di firma a cura del procuratore, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, è sufficiente indicare nella domanda gli estremi della procura. Altrimenti sarà necessario allegare in copia conforme la procura.
L’operatore economico deve indicare, nel Form on-line “Forma di partecipazione/Dati identificativi”, i dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti che ricoprono, o i soggetti cessati che abbiano ricoperto nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara/di invio della lettera di invito, le cariche di cui al comma 3 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; in particolare:
- in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico;
- in caso di società in nome collettivo: socio e direttore tecnico;
- in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico;
- in caso di altri tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica o socio di maggioranza, in caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro. Si precisa che, in caso di due soli soci, persone fisiche, i quali siano in possesso ciascuno del 50% della partecipazione azionaria, devono essere indicati entrambi.
Nel caso in cui l’operatore economico partecipi alla gara come operatore riunito:
- la mandataria deve generare, per sé e per conto di ciascuno dei membri dell’operatore riunito, la corrispondente “domanda di partecipazione”. La mandataria genera la corrispondente domanda di partecipazione recuperando le informazioni precedentemente inserite dal membro stesso nell’Indirizzario fornitori; di conseguenza ciascun membro dell’operatore riunito deve iscriversi all’Indirizzario fornitori. Si invita la mandataria a verificare la completezza e l’esattezza delle informazioni contenute nei pdf “domanda di partecipazione” di ciascun membro; eventuali modifiche e/o integrazioni alle informazioni contenute nella domanda di partecipazione possono essere effettuate solo dal membro stesso utilizzando la funzione “Modifica anagrafica” presente nella home page;
- per ogni membro dell’operatore riunito dovrà essere specificata, al passo 2 della procedura di presentazione dell’offerta, la quota percentuale di apporto dei requisiti di qualificazione, le parti di prestazione e la relativa quota percentuale o le prestazioni che saranno eseguite da ogni membro dell'operatore riunito, le quote percentuali di esecuzione rispetto al totale delle prestazioni oggetto dell'appalto, per ogni singolo membro;
- ognuno dei membri dell’operatore riunito dovrà firmare digitalmente la “domanda di partecipazione” generata dal sistema e ad esso riferito.
La suddetta documentazione prodotta da ciascuno dei membri dell’operatore riunito deve essere inserita nell’apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte dell’operatore economico indicato quale mandatario e abilitato ad operare sul sistema START.
Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla
disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
In tali casi il bollo è dovuto solo dalla mandataria (capogruppo o organo comune).
La suddetta documentazione prodotta da ciascuno dei membri dell’operatore riunito deve essere inserita nell’apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte dell’operatore economico indicato quale impresa mandataria e abilitato ad operare sul sistema START.
CONSORZI ART. 45 COMMA 2, LETTERE b) e c)
Nel caso in cui l’operatore economico partecipante alla gara sia un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettera b) o lettera c) del Codice deve:
▪ compilare i form on line per procedere alla generazione della corrispondente “domanda di partecipazione ”, specificando la tipologia di consorzio (consorzio lett. b) o consorzio lett. c), comma 2, art. 45 del Codice);
▪ firmare digitalmente la “domanda di partecipazione ” generata dal sistema;
▪ inserirla nell’apposito spazio.
A.1.bis) ATTO DI COSTITUZIONE di RTI/CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI/GEIE
Nel caso di partecipazione di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E., già costituiti, deve essere prodotto ed inserito nell’apposito spazio, da parte dell’operatore economico indicato quale impresa mandataria ed abilitato ad operare sul sistema START, ATTO DI COSTITUZIONE di RTI/CONSORZIO ORDINARIO DI
CONCORRENTI/XXXX, rilasciato dal notaio, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata, con le prescrizioni di cui all’art. 48, commi 12 e 13 del Codice, in formato elettronico o mediante scansione del documento cartaceo.
A.2) DGUE (DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO)
Dato atto di quanto previsto dall’art. 85 del Codice in materia di documento di gara unico europeo (DGUE), si allega alla documentazione di gara il DGUE, nella versione coerente alla normativa nazionale di cui al Codice e alle Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016, pubblicate in G.U. n.174 del 27-7-2016, e consistente in un’autodichiarazione con cui l'operatore economico attesta le seguenti condizioni:
a) di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'articolo 80 del Codice;
b) di soddisfare i criteri di selezione definiti a norma dell'articolo 83 del Codice;
c) di accettare le clausole contenute nel protocollo di intesa con le organizzazione sindacali approvato con deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 48 del 30 maggio 2018.
SI RACCOMANDA la compilazione del modello predisposto dalla Stazione appaltante ed allegato alla documentazione di gara, in quanto il concorrente deve
obbligatoriamente rendere le dichiarazioni contenute nella Parte III, sezioni C e D, costituenti altri motivi di esclusione previsti dal Codice e dall’ente aggiudicatore.
Precisamente, sono da compilare:
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto.
Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 7 del presente disciplinare (sezioni A-B-C-D).
Si precisa che le dichiarazioni rese dal sottoscrittore del DGUE nella Parte III sezione A dovranno essere riferite a ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 80, c. 3 del Codice, già indicati nella domanda di partecipazione (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: socio accomandatario e direttore tecnico; per le altre società: membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro. Nel caso di società diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del 50% della partecipazione azionaria, devono essere indicati entrambi i soci).
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando e compilando quanto segue:
a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui par.
8.1 (CCIIA) del presente disciplinare;
b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria;
c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 8.2 del presente disciplinare;
d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale cui al par. 7.3 del presente disciplinare.
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. Tale documento deve essere compilato a cura dei seguenti soggetti e firmato digitalmente a cura del legale rappresentante di ciascun soggetto ed infine inserito nel sistema START nell’apposito spazio previsto:
- concorrente partecipante come impresa singola;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- in caso di avvalimento ai sensi dell’art. 89 del Codice o di avvalimento ex art. 110 del Codice, dall’impresa ausiliaria.
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara/di invio della lettera di invito.
A.2.bis) NEL CASO DI COOPTAZIONE
L’operatore economico partecipante alla gara, in caso di ricorso all’istituto dell’associazione (cooptazione) di altre imprese, ai sensi dell’art. 92, comma 5, del D.P.R. 207/2010, deve indicare nella domanda di partecipazione la denominazione degli operatori economici cooptati con la categoria e la percentuale dei lavori che eseguiranno, ed allegare i documenti di cui ai punti A.2.bis.1, A.2.bis.2.
A.2.bis.1) Il DGUE dell’imprese cooptata secondo il modello predisposto dalla stazione appaltante e allegato alla documentazione di gara.
A.2.bis.2) La scheda “DICHIARAZIONE IMPRESA COOPTATA”, il cui modello è reperibile sul sistema nella documentazione di gara, sottoscritta con firma digitale. Nel modello deve indicare altresì ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 80, c. 3 del Codice (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: socio accomandatario e direttore tecnico; per le altre società: membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro. Nel caso di società diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del 50% della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere riferite ad entrambi i soci).
Qualora il ricorso alla cooptazione di altre imprese avvenga all’interno di un raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario o GEIE, la scheda dovrà essere inserita a sistema a cura del soggetto indicato quale mandatario.
A.2.ter) AUTOCERTIFICAZIONE REQUISITI di cui al paragrafo 8.2.2 Requisiti di capacità tecniche e professionali
Tale autocertificazione deve essere resa tramite il modello disponibile in documentazione di gara e contenente:
- l’elenco dei mezzi posseduti e i riferimenti ai documenti attestanti il possesso;
- la proprietà/disponibilità, o alternativamente l’impegno a disporre prima della stipula del contratto in proprietà o disponibilità con apposito contratto di locazione, leasing, comodato, ecc., di strutture per il ricovero dei mezzi di servizio, di depositi e piazzali per il ricovero dei mezzi d’opera e per lo stoccaggio del cloruro di sodio (salgemma o sale marino) situati all’interno della Zona 3 oggetto di gara.
Il documento deve essere compilato nelle parti a cura dei seguenti soggetti:
- concorrente partecipante come impresa singola;
- i membri del RTI congiuntamente;
e firmato digitalmente a cura del legale rappresentante di ciascun soggetto ed infine inserito nel sistema START nell’apposito spazio previsto.
A.3) NEL CASO DI AVVALIMENTO
L’operatore economico partecipante alla gara, nel caso in cui si affidi alla capacità di altri soggetti ai fini del raggiungimento delle soglie minime previste nel bando/disciplinare di gara deve indicare nel proprio DGUE:
- la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi (impresa ausiliaria);
- i requisiti oggetto di avvalimento;
ed allegare i documenti di cui al punti A.3.1, A.3.2 e A.3.3.
A.3.1) Il DGUE dell’imprese ausiliaria, secondo il modello predisposto dalla stazione appaltante e allegato alla documentazione di gara.
A.3.2) Il documento “DICHIARAZIONE DELL’IMPRESA AUSILIARIA EX ART. 89 DEL D.LGS. 50/2016”, resa con l’apposito modello reperibile sul sistema nella documentazione di gara, con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata del contratto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, con specifica indicazione delle risorse (risorse economiche o garanzie, attrezzature, mezzi o macchinari, beni finiti e materiali, personale).
Le risorse indicate devono corrispondere a quelle oggetto del contratto di avvalimento. Nel modello deve indicare altresì ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 80, c. 3 del Codice, inclusi i
cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del bando/l’invio della lettera di xxxxxx (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: socio accomandatario e direttore tecnico; per le altre società: membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro. Nel caso di società diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del 50% della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere riferite ad entrambi i soci).
Il modello contenente le dichiarazioni dell’impresa ausiliaria deve essere sottoscritto con firma digitale dal dichiarante munito del potere di rappresentanza e inserito sul sistema nello spazio relativo alla dichiarazione dell’impresa ausiliaria.
A.3.3) Il CONTRATTO DI AVVALIMENTO di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, per tutta la durata dell’appalto.
Il contratto deve riportare:
- a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria;
- la durata;
- ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento. Il contratto di avvalimento andrà presentato:
- in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti; oppure
- in formato elettronico tramite scansione della copia autentica rilasciata dal notaio dell’originale cartaceo.
A.4) NEL CASO DI CONSORZIO di cui alle lett. b) e c) del comma 2 dell’art. 45 del Codice, che non esegua direttamente le prestazioni oggetto dell’appalto, questi deve indicare nel proprio DGUE la denominazione della consorziata esecutrice.
In tal caso il Consorzio deve allegare i documenti di cui al punti A.4.1) e A.4.2).
A.4.1) Il DGUE, compilato e firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante delle consorziate esecutrici per le quali il medesimo Consorzio concorre, secondo il modello predisposto dalla stazione appaltante e allegato alla documentazione di gara.
A.4.2) La “DICHIARAZIONE DELL’IMPRESA CONSORZIATA PER LA QUALE IL CONSORZIO CONCORRE”, utilizzando il modello disponibile nella documentazione di gara, contenente i dati generali della consorziata e le ulteriori dichiarazioni che non sono contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE). Nel modello deve indicare altresì ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 80, c. 3 del Codice, inclusi i cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del bando/l’invio della lettera di invito, (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: socio accomandatario e direttore tecnico; per le altre società: membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro. Nel caso di società diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del 50% della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere riferite ad entrambi i soci).
Tale modello dovrà, analogamente a quanto previsto per il DGUE, essere compilato e firmato digitalmente dal relativo titolare o legale rappresentante o procuratore. Non potrà essere indicata quale consorziata esecutrice l’impresa che si trovi nella condizioni di cui all’art. 110, comma 5 del Codice.
A.5) NEL CASO DI CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA’ AZIENDALE
Per le imprese che hanno presentato la domanda di cui all’art 161 del RD 1942 n. 267, fino a quando il Tribunale non ha adottato il decreto di ammissione alla procedura, la partecipazione a procedure di affidamento deve essere autorizzata dal Tribunale ed è sempre necessario l’avvalimento dei requisiti di un altro operatore. Queste imprese devono dichiarare, nell’apposito spazio del DGUE, di avere presentato domanda indicandone la data, il Tribunale competente e di essere state autorizzate dal tribunale, indicando gli estremi del provvedimento che le autorizza a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici. Inoltre dovranno altresì indicare nell’apposito spazio del DGUE l’impresa ausiliaria di cui all’art. 110, c. 4 del Codice (denominazione/ragione sociale, codice fiscale e partita IVA) e dovranno inserire nel sistema telematico la documentazione di cui ai punti A.5.1) e A.5.2).
Per le imprese ammesse concordato preventivo, a seguito del decreto di apertura della procedura, la partecipazione a procedure di affidamento deve essere autorizzata dal Giudice Delegato, acquisito il parere del commissario xxxxxxxxxx se già nominato. L’impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto. Queste imprese devono dichiarare, nell’apposito spazio del DGUE, di essere state ammesse a concordato preventivo con continuità aziendale, di essere state autorizzate dal Giudice Delegato a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici indicando gli estremi dei provvedimenti.
Nei casi in cui, ai sensi di quanto previsto dall’art 110, c. 6 del Codice, l’ANAC, abbia subordinato la partecipazione dell’impresa in concordato preventivo ad avvalimento dei requisiti di altro operatore, il concorrente dovrà altresì indicare nell’apposito spazio del DGUE l’impresa ausiliaria di cui all’art. 110 del Codice (denominazione/ragione sociale, codice fiscale e partita IVA) e dovrà inserire nel sistema telematico la documentazione di cui ai punti A.5.1) e A.5.2.
A.5.1) Il DGUE, compilato e firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, secondo il modello predisposto dalla stazione appaltante e allegato alla documentazione di gara.
A.5.2) La “DICHIARAZIONE DELL’IMPRESA AUSILIARIA EX ART. 110 DEL D.LGS. 50/2016”, tramite l’apposito modello, con cui l’impresa ausiliaria si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata del contratto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, con specifica indicazione delle risorse (risorse economiche o garanzie, attrezzature, mezzi o macchinari, beni finiti e materiali, personale). Nel modello deve indicare altresì ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 80, c. 3 del Codice, inclusi i cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del bando (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: socio accomandatario e direttore tecnico; per le altre società: membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o controllo direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro. Nel caso di società diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del 50% della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere riferite ad entrambi i soci).
Il modello contenente le dichiarazioni dell’impresa ausiliaria deve essere sottoscritto con firma digitale dal dichiarante munito del potere di rappresentanza e inserito sul sistema nello spazio relativo alla dichiarazione dell’impresa ausiliaria.
L’impresa ausiliaria individuata dal concorrente non deve, a sua volta, trovarsi nella situazione di cui all’art. 186 bis R.D. 267/1942.
In ogni caso i concorrenti che dichiarano di trovarsi in una situazione ex art. 186 bis R.D. 267/1942 non possono ricorrere a più di una impresa ausiliaria.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario di concorrenti o G.E.I.E., ai sensi del comma 6 dell’art. 186-bis X.X. 000/0000, solo una delle imprese mandanti facente parte dell’operatore riunito potrà trovarsi nella situazione ivi contemplata.
Le imprese, ivi compresi i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, che sono state ammesse a concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi dell’art. 186 bis del R.D.
n. 267/1942 e s.m.i. devono indicare nel DGUE nella sezione C – Parte III gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e gli estremi dell’autorizzazione del giudice delegato ai sensi dell’art. 110, comma 3, lettera a) del Codice e allegarli sulla piattaforma START.
L’inserimento di tutta la documentazione prodotta dall’impresa mandante, nonché la materiale compilazione del form on line ad essa riferito, avviene a cura del soggetto indicato come mandatario.
A.6) Il DOCUMENTO attestante l’avvenuto pagamento a favore dell’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) del contributo pari ad € 80,00
Il pagamento deve essere effettuato, sulla base di quanto disposto dalla deliberazione dell’X.X.XX.
n. 830 del 21 dicembre 2021 (Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2021), con le modalità descritte sul sito xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/, seguendo le istruzioni disponibili sul portale.
A riprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare nella documentazione Amministrativa, nell’apposito spazio sulla piattaforma START, la ricevuta del versamento. La causale del versamento deve riportare esclusivamente:
• il codice fiscale del partecipante;
• il CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.
A.7) Documentazione relativa al “PassOE” generato da parte del servizio AVCPASS L’operatore economico dovrà inserire a sistema, nell’apposito spazio, il “PassOE” rilasciato dal servizio AVCPASS contenenti anche le eventuali imprese ausiliarie in caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento.
Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E., il documento deve contenere l’elenco di tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti, il consorzio ordinario di concorrenti, GEIE e inserito a sistema dalla mandataria.
Nel caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, il documento deve essere prodotto anche dalle consorziate esecutrici.
L’operatore economico, ai fini del rilascio del PassOE da parte del sistema AVCPASS, dovrà accedere al sito xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/xxx-xx-xxxxxxx selezionare l’apposito link AVCpass e seguire le istruzioni ivi riportate per l’ Accesso riservato all’Operatore economico cui si rimanda.
A.8) IMPOSTA DI BOLLO
Il pagamento dell’imposta di bollo sulla domanda di partecipazione del valore di Euro 16,00
dovrà avvenire mediante l’utilizzo del sistema pagoPA.
L’operatore economico deve accedere tramite il seguente link xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.000000.xx/xxxxxxx-xx-xxxxx-xx-xxxxxxx-xx-xxxxxxxxxxxxxx-xxxx- gara-ufficio-gare-e-contratti e compilare la maschera con le informazioni richieste (rag. sociale, cod. fiscale/P.I., CIG della gara, importo di € 16.00 con il punto a separare i decimali, indirizzo e- mail). Nella schermata successiva l’operatore potrà decidere di pagare direttamente on line tramite carta di credito, bonifico bancario o altre modalità oppure in alternativa stampare l’avviso ed effettuare il pagamento usufruendo della lista dei canali utilizzabili indicati all’indirizzo xxx.xxxxxx.xxx.xx.
La ricevuta di pagamento dovrà essere allegata nell’apposito spazio “imposta di bollo” predisposto per la presente procedura sulla piattaforma START.
A.9) PATTO DI INTEGRITA’ stipulato con la Città Metropolitana di Firenze attestante l’impegno reciproco nel rispetto delle misure adottate per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione.
Tale documento disponibile in documentazione di gara deve essere compilato nelle parti a cura dei seguenti soggetti:
- concorrente partecipante come impresa singola;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- in caso di avvalimento ai sensi dell’art. 89 del Codice o di avvalimento ex art. 110 del Codice,
dall’impresa ausiliaria;
- in caso di cooptazione ai sensi dell’art. 92, comma 5 del D.P.R. 207/2010, dall’impresa cooptata,
e firmato digitalmente per espressa accettazione a cura del legale rappresentante di ciascun soggetto ed infine inserito a pena di esclusione nel sistema START nell’apposito spazio “patto di integrità”.
DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO (da allegare al DGUE)
Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia il concorrente si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del DPR 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge.
Il concorrente allega
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:
- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:
- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:
- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
c. le parti del servizio o della fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005.
B.1) OFFERTA ECONOMICA
Per presentare l’offerta economica mediante indicazione, a pena di esclusione, del ribasso percentuale unico sull’Elenco prezzi posto a base di gara.
A tal fine il soggetto concorrente dovrà:
- accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- compilare il form on line;
- scaricare sul proprio pc il documento “offerta economica” generato dal sistema;
- firmare digitalmente a cura del legale rappresentante il documento “offerta economica” generato dal sistema, senza apporre ulteriori modifiche;
- inserire nel sistema il documento “offerta economica”.
Si precisa che l’operatore economico dovrà, indicare nell’offerta economica, nell’apposito spazio ai sensi dell’art. 95, c. 10 del Codice:
⮚ GLI ONERI AZIENDALI CONCERNENTI L'ADEMPIMENTO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO e ss.mm.ii.
Gli oneri aziendali concernenti la sicurezza che devono essere indicati sono quelli sostenuti dall’operatore economico per gli adempimenti cui è tenuto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e imputati allo specifico all’appalto. Si precisa che per costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza si intendono i costi ex lege sostenuti dall’operatore economico per la sicurezza e tutela dei lavoratori inerenti la propria attività di impresa commisurati alle caratteristiche e all’entità dell’appalto, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: oneri connessi alla sorveglianza sanitaria, dpi individuali, redazione ed elaborazione DVR etc…, e comunque, diversi da quelli da interferenze. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui rispetto all’entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto. L’Amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di valutare la congruità degli oneri della sicurezza afferenti l’impresa, ai sensi del comma 5, lett. c) dell’art. 97 del Codice, indicati dai concorrenti in sede di presentazione dell’offerta, richiedendo il dettaglio delle voci che li compongono.
⮚ IL COSTO TOTALE DELLA MANODOPERA AFFERENTE IL PRESENTE APPALTO, E COMPRENSIVO DI TUTTI GLI ELEMENTI CHE LO COMPONGONO, quali a titolo esemplificativo: elementi retributivi, oneri previdenziale, oneri aggiuntivi. Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima della proposta di aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d). Tale costo dovrà rispettare quanto previsto, se presenti, dalle tabelle ministeriali con riferimento al C.C.N.L, dalla contrattazione integrativa e, in ogni caso in assenza delle tabelle ministeriali, quanto previsto dal CCNL di settore, oltre alla contrattazione integrativa. Si allega nella documentazione di gara il modello di documento “tabella costi della manodopera” di cui verrà richiesta la compilazione, a comprova dei costi della manodopera per l’appalto, SOLAMENTE nei confronti del miglior offerente. Con riferimento alla spesa per la manodopera, il Presidente di gara, individuata la migliore offerta, trasmette gli atti al responsabile del procedimento per l’effettuazione della verifica della congruità dei costi della manodopera propri dell’operatore economico. Ricevuta comunicazione dell’esito positivo di tale verifica, il Presidente di gara, procede all’approvazione della proposta di aggiudicazione della gara. In caso di esito negativo della verifica relativa ai costi della manodopera, il Presidente di gara esclude dalla gara l’operatore economico, e trasmette nuovamente gli atti al responsabile del procedimento per l’effettuazione della verifica sull’operatore economico che segue nella graduatoria.
Si evidenzia che all’interno dell’offerta economica il ribasso percentuale deve essere
espresso, in cifre, mediante un numero di decimali pari a due.
Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, o consorzio o GEIE non ancora costituiti, il modello offerta economica deve essere sottoscritto con firma digitale da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente. Con la firma dell’offerta economica il concorrente sottoscrive l’impegno che, nel caso di aggiudicazione della gara, i soggetti riuniti conferiranno, con unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, designato quale mandatario.
In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE già costituiti, per i quali sussiste l’obbligo di produrre l’atto costitutivo di cui al precedente punto A.1.bis), l’offerta economica può essere sottoscritta con firma digitale dal solo soggetto indicato quale mandatario.
Ai sensi dell’art. 32, c. 6 del Codice l’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto.
Sono inammissibili le offerte economiche che superano l’importo a base d’asta.
NOTE PER L’INSERIMENTO DEI DATI E LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
La dimensione massima di ciascun file inserito nel sistema è pari a 150 MB.
Nel caso occorra apportare delle modifiche a documenti prodotti in automatico dal sistema sulla base di form on line, è necessario ripetere la procedura di compilazione del form on line e ottenere un nuovo documento. Questa procedura si applica, ad esempio, all’offerta economica C.1), alla domanda di partecipazione. La presentazione delle offerte tramite il sistema è compiuta quando il concorrente visualizza un messaggio del sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell’offerta e l’orario della registrazione.
Non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata.
E’ possibile, nei termini fissati, ritirare l’offerta presentata: in tal caso, l’offerta e tutta la documentazione verranno rese disponibili per eventuali modifiche.
Una volta ritirata un’offerta precedentemente presentata, è possibile, rimanendo nei termini fissati nel disciplinare di gara, presentare una nuova offerta.
La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nel disciplinare di gara con rinuncia ad ogni eccezione.
18 SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili;
- la mancata produzione e/o sottoscrizione del patto di integrità può essere oggetto di soccorso istruttorio.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
19 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA
19.1 VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, la gara sarà presieduta dal Dirigente della Direzione Gare, Contratti ed Espropri della Città metropolitana di Firenze. Nell’attesa dell’adeguamento tecnico da parte della piattaforma Start a quanto previsto dal DPCM n. 148/21 ed alle linee Guida dell’Agid le sedute si svolgeranno attraverso la piattaforma telematica in assenza di pubblico.
Il Presidente di gara si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara stessa o di prorogarne le date, come previsto dal Regolamento dei Contratti della Città metropolitana di Firenze, comunicandolo agli offerenti per mezzo della piattaforma START, senza che essi possano accampare alcuna pretesa al riguardo.
19.2 APERTURA DELLE OFFERTE ECONOMICHE
Il Presidente procederà all’apertura delle buste chiuse elettronicamente contenenti le offerte economiche e alla verifica della regolarità del loro contenuto. Tramite la piattaforma START verrà determinata automaticamente la soglia di anomalia, di cui all’art 97 c. 2 e 2-bis del Codice.
Il Presidente inizierà le operazioni di gara, il giorno 28/09/2022 alle ore 9:30. Qualora le operazioni di gara non dovessero concludersi, proseguiranno il giorno seguente non festivo. In caso di sospensione della seduta, la data delle successive sedute sarà resa nota mediante pubblicazione di apposito avviso sulla piattaforma START.
Il Presidente di gara procederà, nella prima seduta, a verificare sulla piattaforma START le buste pervenute sul sistema entro il termine perentorio.
Successivamente procederà a:
- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- attivare, ove necessario, la procedura di soccorso istruttorio;
- verificare la documentazione trasmessa a seguito del soccorso.
Il Dirigente responsabile del contratto, di concerto con il RUP, adotterà il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, disponendo altresì l’adozione delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 2-bis del Codice.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
Tale verifica avverrà, ove possibile, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n.
19.3 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP valuta la congruità, serietà,
sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse, e procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa, qualora questa risulti anomala, procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3, lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo.
19.4 AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO All’esito delle operazioni di cui sopra il RUP formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta e trasmettendo al seggio di gara tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.
Ai sensi dell’art. 95, comma 10, il RUP prima dell’aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.
Il RUP procederà altresì alla verifica di cui all’art. 85, comma 5 del Codice.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice.
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.
E’ espressamente stabilito che l’impegno dell’aggiudicatario è valido dal momento stesso dell’offerta, mentre l’Amministrazione resterà vincolata solo ad intervenuta aggiudicazione ed efficace dell’appalto, fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti.
La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto in via non efficace. Entro 5 giorni comunica l’aggiudicazione (non efficace), ai sensi dell’art 76, comma 5 del Codice. Il periodo di stand still decorre dalla data di invio dell’ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione (art. 32, comma 9 del Codice).
Tale provvedimento, fino a quando il contratto non è stato stipulato, può essere revocato qualora la conclusione del contratto risulti superflua o dannosa per l'Amministrazione.
La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà, ove possibile, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass.
Ai sensi dell’art. 16 della L.R. 38/2007 la stazione appaltante, provvede a richiedere all’aggiudicatario, nei casi nei quali lo stesso vi sia tenuto, documentazione a comprova dei seguenti adempimenti:
- la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale di cui all’art. 31 del D.Lgs. n. 81/2008;
- la nomina del medico competente di cui all’art. 18, comma 1, del D.Lgs. 81/2008, nei casi previsti dall’art. 41 del decreto stesso;
- la redazione del documento di valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 81/08;
- l’adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/2008.
L’eventuale esito negativo della verifica di cui sopra è comunicato dalla stazione appaltante alla competente Azienda USL per gli adempimenti di competenza nonché all’Osservatorio Regionale sui contratti pubblici.
In relazione alle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti e alla stipula dei relativi contratti, l’Amministrazione può comunque effettuare controlli ai sensi della vigente normativa, e in particolare del D.P.R. 445/2000, nei confronti dei soggetti che partecipano in qualunque forma alla presente procedura.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di non dar luogo all'aggiudicazione ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico. L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta. L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
Ai sensi dell’art. 53 del Codice l’accesso agli atti della procedura di gara è differito:
- in relazione all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
- in relazione alle offerte, fino all’aggiudicazione;
- in relazione all’eventuale procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta fino all’aggiudicazione.
E’ comunque consentito l’accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4- bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del D.Lgs. 159/2011.
Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 D.Lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell’informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del D.Lgs. 159/2011.
La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice.
Ai sensi dell’art. 23 del Regolamento dei Contratti della Città metropolitana di Firenze, il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante, se l’importo contrattuale sarà superiore a € 150.000,00 o in modalità di scrittura privata, qualora l’importo sia pari o inferiore a tale cifra. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.
Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio.
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017
n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a circa € 3.000,00. La stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto, che vengono stimate in circa € 3.000,00.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.
L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.
20 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Firenze, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
21TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del G.D.P.R 2016/679, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.
Per la presentazione dell’offerta, nonché per la stipula del contratto con l’aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (per brevità “Regolamento”).
Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all’Amministrazione compete l’obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.
21.1 FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:
- i dati inseriti nella “domanda di partecipazione”, nelle dichiarazioni integrative, nel “DGUE” e nell’offerta tecnica vengono acquisiti ai fini della partecipazione (in particolare ai fini dell’effettuazione della verifica dell’assenza dei motivi di esclusione, del possesso dei criteri di selezione individuati nel Bando di gara/Disciplinare allegati all’offerta nonché dell’aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti;
- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell’esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili e il pagamento del corrispettivo contrattuale;
- il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento.
21.2 MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento dei dati verrà effettuato dal personale dell’Amministrazione aggiudicatrice e da eventuali altri addetti, preventivamente individuati, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
21.3 CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI
I dati potranno essere comunicati a:
- soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, incaricati dalla stessa per lo svolgimento di attività di supporto al RUP;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal Codice, dalla legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e dalla L.R. n. 40/2009;
- a soggetti, enti o autorità a cui la comunicazione si obbligatoria in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità;
- ad amministratori di sistema;
- per esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.
21.4 DIRITTI DEL CONCORRENTE INTERESSATO
Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento.
La presentazione dell’offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attesta l’avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell’informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento.
21.5 TITOLARE, RESPONSABILI E INCARICATI DEL TRATTAMENTO DEI DATI Titolare del trattamento dei dati Città Metropolitana di Firenze.
Responsabile interno del trattamento dei dati è il Dirigente competente del Settore a cui si riferiscono le informazioni.
Responsabile esterno del trattamento dei dati è il Gestore del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana.
Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti del Gestore del Sistema e dell’Amministrazione assegnati alle strutture interessate dal presente appalto.
21.6 PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dal termine della procedura di gara.
21.7 NATURA DEL CONFERIMENTO
Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'Amministrazione aggiudicatrice determina l’impossibilità per l’operatore economico di partecipare alla procedura di gara.
Mediante la presentazione dell’offerta l’interessato manifesta il proprio consenso al trattamento dei dati personali, anche di categorie personali di cui all’art. 9 del Reg. 679/2016.
21.8 DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI
Di norma i dati forniti dagli operatori economici non rientrano nelle “categorie particolari di dati personali” di cui all’art. 9 Regolamento UE (vedi art. 22 comma 2 del D. Lgs. 10/08/2018, n. 101).
I “dati personali relativi a condanne penali e reati” di cui all’art. 10 Regolamento UE (vedi art. 22 comma 2 del D. Lgs. 10/08/2018, n. 101) sono trattati esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile.
Con la sottoscrizione e l’invio della domanda di partecipazione e della propria offerta, il Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati giudiziari necessari per la partecipazione al presente procedimento.
cp 12/09/2022
Direzione Gare, Contratti ed Espropri Il Dirigente
Xxxx. Xxxxxx Xxxx
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 modificato dal X.Xxx. 235/2010 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.