COMUNE DI SESTU PROVINCIA DI CAGLIARI
COMUNE DI SESTU PROVINCIA DI CAGLIARI
Repertorio n. 213
Contratto d’appalto per il servizio di igiene urbana e ambientale per anni sette, decorrenti dal 1° settembre 2013 e scadenti al 31 agosto 2020, compresi la raccolta domiciliare, il trasporto, il recupero e il conferimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, in forma differenziata, lo spazzamento e i servizi accessori nel Comune di Sestu - CIG 37052916DB
REPUBBLICA ITALIANA
L’anno duemilaquattordici addì 16 del mese di Aprile in Sestu e nella Residenza comunale, sita in xxx Xxxxxxxx,
x. 0;
Avanti a me Melis Dr.ssa Xxxx Xxxxx, Segretario Generale, per legge autorizzata a rogare tutti i contratti nei quali è parte il Comune, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. c), del D.Lgs. 18.08.2000,
n. 267, si sono costituiti i Signori:
- da una parte l’Xxx. Xxx Xxxxxxxxx, nato a Arbus (VS) l’11/07/55 (C.F.:SCRGUO55L11A359K), Responsabile del Settore Ambiente – Servizi Tecnologici del Comune di Sestu, il quale agisce in nome e per conto del Comune, ove domicilia per ragioni d’ufficio che rappresenta in forza del decreto sindacale n. 1 del 13 gennaio 2009, avente codice fiscale 80004890929, che nel contesto
dell’Atto verrà chiamato per brevità anche “Comune”;===============================================
- dall’altra, la Sig.ra Xxxxxxx Xxxxx, nata a Cagliari il 21.01.1980 e ivi residente in Xxx xxxxx Xxxxx x. 000, Codice fiscale XXXXXX00X00X000X, la quale interviene al presente atto in qualità di Procuratore Speciale del CNS
- Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa con sede legale in Bologna, in Via della Cooperazione n. 3, P.IVA 03609840370, codice fiscale n. 02884150588, giusta procura speciale, allegata al presente atto sotto la lettera A), a rogito del Dr. Xxxxxx Xxxxxx, Notaio in Bologna in xxx Xxxxx, x. 0, in data 01 aprile 2014, repertorio n. 90295, che nel contesto dell’Atto verrà chiamata per brevità anche “Appaltatore”.============== I predetti comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario rogante sono personalmente certo, con questo atto convengono quanto segue. ================================================= Premesso che: =========================================
- con deliberazione della Giunta Comunale N.122 del 05.07.2011 è stato approvato, in via definitiva, il progetto del servizio di igiene urbana ambientale, compresi la raccolta domiciliare, il trasporto, il recupero e conferimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati, in forma differenziata, lo spazzamento e
servizi accessori, per la durata di sette anni, per un importo complessivo pari a € 13.957.784,20, di cui € 300.461,10 per oneri legati alla sicurezza; =========
- con Determinazione del Responsabile del Settore Ambiente e Servizi tecnologici N. 2251 del 12.12.2011 è stata indetta la gara per il servizio di igiene urbana ambientale mediante procedura aperta, ai sensi dell’art.55, comma 5 del D.Lgs. 163 del 2006, da esperire col metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per un importo posto a base di gara pari a
€ 12.688.894,73 di cui € 273.146,44 per oneri legati alla sicurezza, oltre IVA di legge;=================
- con Determinazione del Responsabile del Settore Ambiente e Servizi tecnologici N. 985 del 23.05.2013 si è proceduto ad approvare le risultanze di gara e confermare l'aggiudicazione in favore della Soc. Coop.
C.N.S. Consorzio Nazionale Servizi per il prezzo netto di € 12.133.910,80, al netto del ribasso di gara del 2,27%(due virgola ventisette per cento), oltre € 273.146,44 per costi della sicurezza e oltre IVA di legge;==================================================
– l'Ufficio territoriale del Governo – Prefettura di Bologna, con nota prot. n.5634 del 10.12.2013, ha informato che a carico della Società cooperativa Consorzio Nazionale Servizi con sede legale in Bologna,
non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del d.lgs. n.159 del 06.09.2011, nonché le situazioni di cui all'art.84, comma 4 e all'art.91, comma 6 del D.Lgs. n. 159 del 06/09/2011;========================================
– l'Ufficio territoriale del Governo – Prefettura di Forlì-Cesena, con nota prot. n.6566 del 10.04.2014, ha informato che a carico della Ditta indicata come esecutrice del servizio, Consorzio Formula Ambiente Società cooperativa sociale con sede legale in Cesena, non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del d.lgs. n.159 del 06.09.2011, nonché le situazioni di cui all'art.84, comma 4 e all'art.91, comma 6 del D.Lgs. n. 159 del 06/09/2011;======================================
− che il Responsabile del Settore con nota del 9
Aprile 2014, ha attestato:============================
a) che la Determinazione n. 985 in data 23.05.2013, con la quale si è provveduto ad approvare l’esito delle operazioni di gara, ha acquisito efficacia a seguito dell’accertamento in capo all’aggiudicatario definitivo del possesso dei requisiti di cui all’articolo 38 del D.Lgs 163/2006; ========================================
b) che risultano trascorsi i 35 (trentacinque) giorni dall’invio dell’ultima comunicazione del provvedimento
di aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 79, comma 5, lett. a), del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;========================================
c) che non ricorre alcuna condizione sospensiva del termine per la stipulazione del contratto (art. 11, commi 9 e 10-ter del D.Lgs 163/2006);===================
− che si è provveduto ad acquisire la certificazione
relativa alla regolarità contributiva di cui all’art.
2 del D.L. 25 settembre 2002, n. 210, convertito con modificazioni dalla Legge n. 266 del 22 novembre 2002;
Tutto ciò premesso, volendosi ora determinare le norme e condizioni che debbono regolare l’appalto di che trattasi, i predetti comparenti, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO – Il Comune, come sopra rappresentato, affida all’Appaltatore che, come sopra costituito, accetta, l'esecuzione del servizio di cui alla Delibera di Giunta Comunale 122 del 05.07.2011 e alle Determine del Settore Ambiente e Servizi tecnologici N. 2251 del 12.12.2011 e N. 985 del
23.05.2013, con decorrenza dal 01 settembre 2013, per i prossimi sette anni, da eseguirsi in osservanza delle norme, patti e condizioni risultanti, nel loro
complesso:
- dalle disposizioni del presente contratto;
- dal capitolato speciale d’appalto, allegato B);
- dall'offerta tecnica presentata in sede di gara (Relazione tecnica ed allegati grafici allegati sotto le lettere C), D), E), F), G),H), I);
- dall’offerta economica ( mod. “OE”, Scheda “SO” - scomposizione dell'offerta, e elaborato prezzi unitari per l'esecuzione dei servizi indicati nell'articolo 31 del capitolato speciale d'appalto, allegati sotto le lettere L), M), N) ;
- dal D.U.V.R.I. allegato O);
- dal Piano delle misure per la sicurezza dei lavoratori;============================================
che le parti dichiarano di aver sottoscritto per integrale accettazione e che vengono allegati al presente contratto e ne costituiscono parte integrante e sostanziale ad esclusione del Piano delle misure per la sicurezza dei lavoratori che qui si intende integralmente riportato e trascritto anche se non materialmente allegato. =============================== Le parti dichiarano di ben conoscere la documentazione come sopra allegata dispensandone me ufficiale rogante dalla lettura.==========================================
Art. 2 – IMPORTO DEL CONTRATTO - L’importo dell’appalto,
per il periodo di sette anni, è stabilito in euro 12.407.057,24(dodicimilioniquattrocentosettemilacinquan tasetteeurovirgolaventiquattro) così composto:
Importo netto servizio € 12.133.910,80
Oneri per la sicurezza € 273.146,44 IVA esclusa.============================================
Art. 3 – CAUZIONE DEFINITIVA – A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha presentato la cauzione definitiva di € 620.352,87 costituita mediante polizza fideiussoria n. 96/101668654 rilasciata da Unipol Assicurazioni S.p.A. – con sede legale in Bologna xxx Xxxxxxxxxxx, 00, Xxxxxxx xx Xxxxxxx Spec. G. C. cod. 767. Le parti prendono atto che la predetta polizza prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e l' operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a seguito di richiesta del Comune.
La suddetta cauzione è ridotta del 50% rispetto alla misura fissata dalla legge in quanto l'appaltatore è in possesso della certificazione di cui all'articolo 40, comma 7, del decreto legislativo n.163 del 2006, come risulta dalla copia conforme all'originale del certificato di qualità n. IT04/1034.00 in data 16.09.2013, rilasciato dall'Istituto SGS Italia Spa di
Milano ed acquisita agli atti del Comune.=============== La predetta cauzione sarà progressivamente svincolata nei limiti e con le modalità previsti dall’articolo 54, comma 5, della L.R. 7. agosto 2007, n. 5. Nel caso di inadempienze contrattuali, il Comune avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione. L’Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima nel termine che gli sarà assegnato se il Comune avrà dovuto, durante l’esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.=============================
Articolo 4. Responsabilità verso terzi e assicurazione. L’appaltatore ha presentato polizza di assicurazione N. 767/60/56676000 rilasciata dalla Unipol Assicurazioni emessa il 07.01.2014, sulla responsabilità civile verso terzi per un massimale non inferiore a € 5.000.000,00 (cinquemilioni di euro). La società indicata quale esecutrice del servizio “Consorzio Formula Ambiente Soc. Coop.Sociale” ha presentato polizza di assicurazione N. 079.014.0000902963 rilasciata dalla Vittoria Assicurazioni sulla responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori di lavoro con un massimale pari a
€4.000.000,00 e polizza di assicurazione N. 80712235 rilasciata dalla Unipol Assicurazioni sulla responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori di lavoro con un massimale pari a €1.000.000,00. Ha
inoltre provveduto alle normali assicurazioni R.C. per automezzi e motocicli per un massimale unico di almeno
€ 3.000.000,00 ( tre milioni) per ciascun mezzo. Articolo 5 – Esecuzione anticipata del servizio – Il Comune e l’Appaltatore dichiarano che il servizio oggetto del presente contratto è stato avviato a far data dal 01.09.2013 e dunque nelle more della stipula del contratto, nei modi ed alle condizioni previste agli articoli 302, 303 e 304 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2012, n. 207 così come risulta da verbale redatto in data 28.08.2013.
Art. 6 – PENALITA’ – Qualora fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto da norme di legge e dal presente contratto, si procederà all’applicazione dell’art. 9 del capitolato speciale d’appalto. Nel caso che le inadempienze dell’Appaltatore siano tali da pregiudicare la continuità del servizio, il Responsabile del Servizio potrà determinare la risoluzione del contratto.============================= Art. 7 – ESECUZIONE - L’esecuzione dei servizio è subordinata alla piena ed incondizionata osservanza delle disposizioni, norme, condizioni patti e modalità dedotti e risultanti dai documenti citati nel precedente articolo 1. L’Appaltatore non può introdurre variazioni o addizioni di sorta al servizio assunto, senza averne
ricevuto l’ordine scritto da parte del direttore dell’esecuzione, conseguente ad atto esecutivo a norma di legge.===============================================
Articolo 8 - Cessione del contratto e modificazioni dell’operatore economico - E’ vietata la cessione del contratto. Per quanto riguarda le modificazioni soggettive che comportino cessioni di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione relative all’operatore economico contraente, si applicano le disposizioni di cui all’art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006.===============================================
L’operatore economico contraente è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura organizzativa e negli organismi tecnici e amministrativi.=========== Articolo 9 – Subappalto. – L'affidatario è tenuto ad eseguire in proprio le prestazioni che sono comprese nel contratto di appalto. Tuttavia, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 118 del Codice dei Contratti, l'affidatario potrà concedere in subappalto una quota dell'importo complessivo del contratto come previsto dall'art.5 del Capitolato Speciale d'Appalto. L’appaltatore ha dichiarato in sede di gara di voler ricorrere al subappalto nella misura del trenta per cento.===================================================
Art. 10 - Risoluzione del contratto – Il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto nei casi previsti dall’art.10 del Capitolato speciale d’appalto.
Art. 11 – CONTROLLI - Il Comune procede alla vigilanza ed al controllo dei servizi mediante un Referente con adeguata formazione ed esperienza nella Direzione dei Lavori di Servizi di Igiene urbana e comunque secondo il l'articolo 7 del Capitolato Speciale d'Appalto.
Art. 12 – PAGAMENTI – Ai sensi dell’articolo 38 del capitolato speciale d’appalto la liquidazione del canone mensile posticipato avverrà entro 60 giorni dalla presentazione di regolare fattura.
Il pagamento del canone, rimane subordinato all'acquisizione del "documento unico di regolarità contributiva" (DURC) il quale certifica l'adempimento da parte dell’Appaltatore degli obblighi relativi ai versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi all'INPS, all'INAIL ed alle casse edili. I pagamenti in acconto e a saldo dovuti all'appaltatore saranno disposti presso la tesoreria comunale, “Banco di Sardegna” Agenzia di Sestu osservando le modalità che verranno comunicate dal Settore Finanziario dell'Ente.
Articolo 13 - Revisione del prezzo contrattuale - Il contratto sarà oggetto di revisione periodica del prezzo ai sensi dell’art.115 del D.Lgs n. 163 del 2006 e si
procederà applicando l’art. 41 del Capitolato speciale d’appalto.============================================= Art. 14 – OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI – L’Appaltatore
assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. L'Appaltatore provvede, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. L’Appaltatore si impegna altresì a dare immediata comunicazione al Comune ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del governo della provincia di Cagliari della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Qualora l’Appaltatore non ottemperi agli impegni e agli adempimenti del presente articolo il contratto si risolverà di diritto senza ulteriori adempimenti da parte del Comune.
Articolo 15 – Norme a tutela dei lavoratori Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, impiegati nell'esecuzione dell’appalto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria, vigenti nel
territorio di esecuzione del contratto. L'Appaltatore è responsabile in rapporto al Comune dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito dei lavori ad essi affidati. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dal Comune o ad esso segnalato dall'Ispettorato del Lavoro, il Comune comunicherà all'Appaltatore e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, la inadempienza accertata e procederà ad una detrazione dello 0,50% (zerovirgolacinquepercento) sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione ovvero alla sospensione del pagamento del saldo se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi suddetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni o sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l’Appaltatore non può opporre eccezioni al Comune, né ha titolo a risarcimento di danni.
Art. 16. Sicurezza sul lavoro - L’Appaltatore si impegna alla integrale osservanza delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro contenute, in particolare, nel Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81 così come modificato con il D.Lgs. 03.08.2009 n.106 nonché di quelle che dovessero essere emanate nel corso di validità del presente contratto in quanto applicabili.
Si dà atto che l’Appaltatore ha provveduto a redigere e consegnare, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’esecuzione del servizio, il Documento di Valutazione rischi – Piano delle misure per la sicurezza dei lavoratori di cui all’art.17 e 28 del citato D.Lgs. 81/2008, espressamente richiamato all’articolo 1 del presente contratto.
Il Piano delle misure per la sicurezza dei lavoratori , sebbene non materialmente allegato, fa parte integrante e sostanziale del presente contratto, ai sensi del l’ art. 131, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
Il Comune, come sopra rappresentato, dà atto che si è provveduto a redigere il “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze” (DUVRI) di cui all’art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008, come modificato dal D.Lgs. 03.08.2009, n.106, in quanto ricorrono i presupposti previsti dalla legge.
Le gravi o ripetute violazioni della normativa della sicurezza da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato,
costituiscono causa di risoluzione del contratto.
Art. 17- DOMICILIO – A tutti gli effetti del presente contratto l’Appaltatore dichiara di eleggere il suo domicilio la presso la Casa Comunale del Comune di Sestu, ubicata in xxx Xxxxxxxx, 0.
Art. 18 – CONTROVERSIE E FORO CONVENZIONALE –In caso di
contenzioso fra il Comune e l’Appaltatore, fatta salva l’applicazione delle procedure di transazione e di accordo xxxxxxx previste dagli articoli 239 e 240 del D.Lgs. 12.04.2006, n.163, si specifica che è esclusa la competenza arbitrale prevista dagli articoli 241, 242 e
243 del D.Lgs. 12/04/2006, n.163. Pertanto, tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del presente contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario previsto dall’art.240 del Dlgs n.163/2006 saranno deferite alla competenza esclusiva del Foro di Cagliari.
Art. 19 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – Il Comune, ai
sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e s.m.i., informa l’Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.=============================================
Art. 20 – SPESE CONTRATTUALI - Tutte le spese relative al presente contratto, nessuna esclusa ed eccettuata,
sono a totale carico dell’Appaltatore.
Art. 21 – REGISTRAZIONE – Ai fini fiscali si dichiara che il servizio dedotto nel presente contratto è soggetto al pagamento dell’IVA, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26/04/86 n. 131.=================================
Richiesto io Ufficiale rogante ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura alle parti che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà, dispensandomi dalla lettura degli allegati dei quali prendono visione e confermano l’esattezza. Questo atto, redatto da persona di mia fiducia, occupa numero quindici facciate e quanto della sedicesima sin qui.
L’Appaltatore – Xxx. Xxxxxxx Xxxxx
Il Responsabile del Settore – Xxx. Xxx Xxxxxxxxx L'Ufficiale rogante – Dott.ssa Xxxx Xxxxx Xxxxx